RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE
PER LAVORATORI DIPENDENTI E ASSIMILATI
Nota al Decreto Legge n. 66 del 24 aprile 2014 (G.U. n. 95)
Il provvedimento in oggetto stabilisce la “riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e
assimilati” a favore dei titolari di reddito da lavoro dipendente o assimilati la cui imposta lorda sia
di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro spettanti.
Il “bonus” sotto forma di credito sarà erogato dal sostituto d'imposta a partire dal primo mese utile
(presumibilmente con la busta paga di maggio) a tutti gli aventi diritto in relazione ai redditi 2014,
ammonta complessivamente a 640 euro, ovvero 80 euro mensili a partire dal mese di maggio.
Coloro che hanno interrotto un rapporto antecedentemente a maggio 2014 e successivamente
durante l’anno fiscale trattato e non hanno avuto altro sostituto d’imposta, potranno avvalersi del
diritto, debitamente riproporzionato, con la dichiarazione dei redditi 2015.
Il governo con il provvedimento in oggetto introduce la riduzione dell'IRPEF nel 2014 attraverso un
credito che non concorre alla formazione del reddito attribuito a tutti i lavoratori dipendenti e
assimilabili con una base imponibile da 8.145 euro a 24.000 euro e 80 euro a scalare fino
all’azzeramento per i redditi complessivi compresi tra 24.000 euro e 26.000 euro complessivi.
Il costo stimato per questo provvedimento è valutato dalla relazione tecnica in 6.655,30 milioni di
euro.
A CHI SPETTA
Spetta ai titolari dei seguenti redditi:
1)
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4)
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Reddito da lavoro dipendente (con sostituto d’imposta);
Reddito da lavoro dipendente (senza sostituto d’imposta, esempio: colf, badanti, ecc.);
Indennità di mobilità;
Cassa integrazione guadagni;
Indennità di disoccupazione;
Borse di studio non esenti IRPEF;
Reddito da lavoro dipendente prodotto da soggetti non residenti alla condizione che tale
reddito sia tassato in Italia;
8) Reddito da lavoro dipendente prodotto all’estero da soggetti residenti alla condizione che
tale reddito sia tassato in Italia;
9) Compensi percepiti dai lavoratori soci di cooperativi;
10) Somme o sussidio per fini di studio o addestramento professionale;
11) Redditi da CO.CO.CO. e CO.CO.PRO. ;
12) Remunerazioni dei sacerdoti;
13) Compensi per lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative;
14) Le prestazioni pensionistiche di cui al d. lgs. N. 124/1993 (cosiddette pensioni
complementari)
Nota 28 Maggio 2014 della CGIL Piemonte su Decreto n. 66 del 24 aprile 2014
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A CHI NON SPETTA
1) ai contribuenti titolari di reddito da pensione al cui reddito complessivo non concorrono i
redditi specificati al paragrafo “A CHI SPETTA”;
2) ai contribuenti al cui reddito complessivo non concorrono i redditi specificati al paragrafo
“A CHI SPETTA”;
3) ai contribuenti che non hanno un’imposta lorda generata da redditi specificati al paragrafo
“A CHI SPETTA”, superiore alle detrazioni per lavoro dipendente e assimilati, spettanti in
base all’art. 13, comma 1, del TUIR (cosiddetti incapienti);
4) ai contribuenti lavoratori dipendenti e assimilati che, pur avendo un’imposta lorda
“capiente”, sono titolari di un reddito complessivo di cui al paragrafo “A CHI SPETTA”,
superiore/uguale a euro 26.000.
MODALITA' D EROGAZIONE
Il credito dovrà essere erogato direttamente dai sostituti d'imposta mensilmente a partire dal
maggio 2014 a tutti gli aventi diritto in automatico e senza bisogno di presentare domanda.
I sostituti d’imposta al fine dell’erogazione del credito in essere, utilizzeranno le ritenute IRPEF
operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti e assimilati. In mancanza o insufficienza delle
ritenute prima dette, utilizzeranno le quote di contributi previdenziali dovuti per il singolo
lavoratore.
Le quote di contributi previdenziali non versati dai sostituti d’imposta per l’erogazione del credito
di 80 euro saranno, a loro volta, recuperate da INPS nella sua veste di sostituto d'imposta nei
confronti dell'erario, attraverso equivalenti minori versamenti all’erario stesso.
Il bonus erogato sarà segnalato sul CUD 2015.
LE MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CREDITO
I sostituti di imposta devono determinare la spettanza del credito e il relativo importo sulla base
dei dati reddituali a loro disposizione.
In particolare, i sostituti d’imposta devono effettuare le verifiche di spettanza del credito e del
relativo importo in base al reddito previsionale e alle detrazioni riferiti alle somme e valori che il
sostituto corrisponderà durante l’anno, nonché in base ai dati di cui i sostituti d’imposta entrano
in possesso, ad esempio, per effetto di comunicazioni da parte del lavoratore, relative ai redditi
rivenienti da altri rapporti di lavoro intercorsi nell’anno 2014.
Per espressa previsione del comma 2 dell’articolo 1 del decreto, il credito “è rapportato al periodo
di lavoro nell’anno espresso in giorni”. Per tale ragione, ove ricorrano i presupposti per fruirne, il
credito di euro 640 o il minore importo spettante per effetto della riduzione prevista per i titolari di
reddito complessivo superiore a euro 24.000 ma non a euro 26.000, deve essere rapportato in
relazione alla durata, eventualmente inferiore all’anno, del rapporto di lavoro, considerando il
numero di giorni lavorati nell’anno.
QUANTO SARA' EROGATO
Per i redditi sotto indicati, prodotti tenendo conto dell’intero anno (365 giorni):
•
•
Fino a 8.144 euro, il credito non spetta;
da 8.145 euro fino a 24.000 euro, spetterà un credito di 80 euro mensile a partire da
Nota 28 Maggio 2014 della CGIL Piemonte su Decreto n. 66 del 24 aprile 2014
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•
maggio 2014;
da 24.001 euro annui a 26.000 l'importo massimo del bonus sarà decrescente fino ad
azzerarsi seguendo la formula 640 X (26.000 – Reddito complessivo) / 2000
CASI PARTICOLARI
• Rapporti di lavoro diversi dal Full time (es part time orizzontale, part time verticale, rapporti
di lavoro contestuali, lavoro ad intermittenza ecc)
Il SOSTITUTO D’IMPOSTA verificherà ai fini del diritto al credito:
1) se il reddito complessivo sta dentro i limiti di 26.000 euro;
2) se l’imposta lorda è maggiore della detrazione di lavoro dipendente spettante;
3) nell’eventualità che il rapporto di lavoro sia inferiore all’anno rapporterà la quota
spettante del credito tenendo conto dei giorni di lavoro e non dei mesi.
•
Per i lavoratori senza sostituti di imposta (es colf e badanti) il credito sarà fruito attraverso
la dichiarazione dei redditi da presentare nel 2015
•
Per i rapporti di lavoro dipendente cessati prima del maggio 2014, il bonus, debitamente
riproporzionato, sarà fruito in sede di dichiarazione dei redditi 2015.
Va osservato che il così detto “bonus” di 80 euro erogato nel 2014 non è una misura strutturale.
Occorre che il Governo nella prossima Legge di Stabilità preveda le risorse economiche necessarie
per renderlo esigibile in modo strutturale, se intende confermarne la validità.
Inoltre, come già sottolineato dalla CGIL, il provvedimento esclude i redditi bassi, in particolare
incapienti e pensionati, questi ultimi già duramente colpiti dal blocco della rivalutazione delle
pensioni.
Nei prossimi giorni verrà redatta una nota tecnica che conterrà le modalità di calcolo di ciascuna
situazione afferente le specificità dei rapporti di lavoro, dell’erogazione del credito con inizio
successivo al mese di maggio e delle modalità da seguire per determinare il reddito complessivo.
Nota 28 Maggio 2014 della CGIL Piemonte su Decreto n. 66 del 24 aprile 2014
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2014-Riduzione cuneo fiscale per lavoratori