Tassazione dei redditi di lavoro dipendente e assimilati Mauro Porcelli Università Cattolica del Sacro Cuore Determinazione reddito di lavoro dipendente Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta anche sotto forma di erogazioni liberali in relazione al rapporto di lavoro. Le somme e i valori in genere corrisposti entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferisce si considerano percepiti nel periodo d’imposta NON CONCORRONO A FORMARE REDDITO a) I contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge Premessa - Il presente articolo 51 del tuir nel testo vigente dal 1.1.2004 corrisponde all’art.48 del tuir nel testo in vigore fino al 31.12.2003. La nuova numerazione parte dal 1.1.2004 ed è stata prevista, ai sensi dall’art.2 co.3 del D.Lgs. 12.12.2003 n.344. Inoltre a decorrere dal 1.1.1999 per effetto dell’introduzione dell’EURO, in sostituzione del tasso di sconto (TUS) viene determinato un tasso di riferimento (TUR) pari al tasso di sconto del 3% vigente a tale data art. 2 del D.Lgs 24.6.1998 n.213. Il TUR è stato poi stabilito al 2% a decorrere dal 9.6.2003. I contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore a enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale, in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per un importo non superiore a £ 7milioni (€ 3615,20) fino all’anno 2002 e a lire 6milioni € 3.098,74 per l’anno 2003 diminuite negli anni successivi in ragione di lire 500.000 annue. Fermo restando i suddetti limiti a decorrere dal 1 gennaio 2003 il suddetto importo è determinato dalla differenza tra lire 6.500.000 e l’importo dei contributi versati, entro i valori fissati dalla lettera eter del co.1 art.10 ai fondi integrativi del servizio sanitario nazionale, istituiti o adeguati ai sensi dell’art.9 del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni.Con il disegno di legge art. 36 co. 30 confermato il limite di 3.615,20 per l’anno 2005 gia previsto dalla legge 350/2003 art. 3 co. 118 per gli anni 2003 - 2004 ART 10 TUIR e bis) i contributi versati alle forme pensionistiche complementari e i contributi e premi versati alle forme pensionistiche individuali, previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, per un importo complessivamente non superiore al 12 per cento del reddito complessivo e comunque non superiore a lire 10 milioni (5.164,57 euro). Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente, relativamente a tali redditi, la deduzione compete per un importo complessivamente non superiore al doppio della quota di Tfr destinata alle forme pensionistiche collettive istituite ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e, comunque, entro i predetti limiti del 12 per cento del reddito complessivo e di 10 milioni di lire (5.164,57 euro). La disposizione contenuta nel precedente periodo non si applica nel caso in cui la fonte istitutiva sia costituita unicamente da accordi tra lavoratori, nonché ai soggetti iscritti entro il 28 aprile 1993 alle forme pensionistiche complementari che risultano istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e se le forme pensionistiche collettive istituite non siano operanti dopo due anni. Ai fini del computo del predetto limite di lire 10 milioni (5.164,57 euro) si tiene conto: delle quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza di cui all'articolo 105, comma 1; dei contributi versati ai sensi dell' articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, eccedenti il massimale contributivo stabilito dal decreto legislativo 14 dicembre 1995, n. 579. Per le persone che sono fiscalmente a carico di altri soggetti non si tiene conto del predetto limite percentuale, nonché, nei riguardi del soggetto di cui sono a carico, della condizione di destinazione delle quote di TFR alle forme pensionistiche complementari. (6) Contributi per la previdenza complementare La nuova disciplina della previdenza complementare che ha modificato il D.Lgs. 21.4.1993 n.124, nasce dalla Legge 8.8.1995 n.335, e dal D.Lgs. 18.2.2000 n. 47 poi con la circolare 29/E del 20.3.2003 sono stati forniti i primi chiarimenti e attualmente con la riforma delle pensioni si prevedono altre modifiche. Con il D.Lgs.47/2000 la disciplina dei contributi ai fondi pensione è stata collocata dal 2001 nell’ambito dell’art.10 del tuir prima la collocazione era nell’art.48 tuir ora 51. L’eliminazione dal corpo dell’art. ex 48 co.2. lett.a) ha come effetto quello di ricondurre, i contributi versati ai fondi, tra le somme e i valori percepiti in relazione al rapporto di lavoro. La deduzione dei contributi dall’art.10 è fissata nel limite del 12% del reddito complessivo e comunque non oltre 5.164,57 euro. – Ai fini del calcolo del plafond concorrono (fondi chiusi o aperti), i contributi versati dall’iscritto, le somme versate dal datore di lavoro, le quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di cui all’art.70 co.1. del tuir, e i contributi eccedenti il massimale contributivo di cui all’art. 2 della legge 335/1995, eventualmente versati dal datore di lavoro e dal lavoratore ai fondi pensione. Per i titolari di reddito di lavoro dipendente la deducibilità dei contributi compete per un importo non superiore al doppio del TFR destinato ai fondi – salvo eccezioni (iscritti al 28.4.1993) Segue 1 – contributi per la previdenza…….. Per il combinato disposto dell’art.10 co.2 lett. C bis) e art.51 del TUIR la deduzione continua ad essere riconosciuta dal sostituto d’imposta CM.29/E del 20.3.2001- Ai fini della verifica del limite percentuale,la CM precisa che il datore di lavoro tiene conto dell’ammontare dei redditi che eroga al proprio dipendente, al lordo del contributo a carico del datore di lavoro, se però il dipendente ne fa richiesta il datore di lavoro può tener conto anche di altri redditi posseduti nel periodo d’imposta, appositamente comunicati dal dipendente stesso. Il 12% dovrà essere applicato sui seguenti valori: reddito di lavoro dipendente al netto dei contributi di legge più la quota a carico del datore di lavoro destinati alle forme pensionistiche complementari. Esempio: 1 REDDITO AL NETTO DEI CONTRIBUTI DI LEGGE 2 QUOTA CONTRIBUTI DATORE DI LAVORO EURO 25.822,84 LIRE 50.000.000 1.807,60 3.500.000 3 QUOTA CONTRIBUTO DIPENDENTE 774,69 1.500.000 4 QUOTA DI TFR AFFLUITA AL FONDO 1.549,37 3.000.000 5 LIMITE DEL 12% (1+2)X12% 3.315,65 6.420.000 6 VALORE ASSOLUTO DEI CONTRIBUTI (2+3) 2.582,28 5.000.000 7 LIMITE DEL DOPPIO DELLA QUOTA TFR 3.098,74 6.000.000 8 SUL CUD AL PUNTO 1 DATO DA (1+2-6) 9 TRA GLI ONERI DEL CUD 25.048,16 48.500.00 2.582,28 5.000.000 segue art. 10 TUIR- e ter) i contributi versati ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale istituiti o adeguati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, per un importo complessivo non superiore a lire 2.000.000 (1.032,91 euro) per gli anni 2001 e 2002. Per gli anni 2003 e 2004 il suddetto importo è fissato in lire 3 milioni (1.549,37 euro), aumentato a lire 3.500.000 (1.807,60 euro) per gli anni 2005 e 2006 e a lire 4.000.000 (2.065,83 euro) a decorrere dal 2007. Per i contributi versati nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 13, che si trovino nelle condizioni ivi previste, la deduzione spetta per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l'importo complessivamente stabilito; NON CONCORRONO A FORMARE REDDITO b) le erogazioni liberali concesse in occasione di festività o ricorrenze alla generalità o a categorie di dipendenti non superiori nel periodo d'imposta a lire 500.000 (258,23 euro), nonché i sussidi occasionali concessi in occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente e quelli corrisposti a dipendenti vittime dell'usura ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, o ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive ai sensi del decreto legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172; c) le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino all'importo complessivo giornaliero di lire 10.240 (5,29 euro), le prestazioni e le indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione; (3) d) le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti; anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici; e) i compensi reversibili di cui alle lettere b) ed f) del comma 1 dell'articolo 50 ; f) l'utilizzazione delle opere e dei servizi di cui al comma 1 dell'articolo 100 da parte dei dipendenti e dei soggetti indicati nell'articolo 13 ; (4) f bis) le somme erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per frequenza di asili nido e di colonie climatiche da parte dei familiari indicati nell'articolo 13, nonché per borse di studio a favore dei medesimi familiari; (5) g) il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a lire 4 milioni (2.065,83 euro), a condizione che non siano riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione; qualora le azioni siano cedute prima del predetto termine, l'importo che non ha concorso a formare il reddito al momento dell'acquisto è assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione; (6) g bis) la differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente, a condizione che il predetto ammontare sia almeno pari al valore delle azioni stesse alla data dell'offerta; se le partecipazioni, i titoli o i diritti posseduti dal dipendente rappresentano una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria o di partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 10 per cento, la predetta differenza concorre in ogni caso interamente a formare il reddito; (7) h) le somme trattenute al dipendente per oneri di cui all'articolo 10 e alle condizioni ivi previste, nonché le erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a fronte delle spese sanitarie di cui allo stesso articolo 10, comma 1, lettera b). Gli importi delle predette somme ed erogazioni devono essere attestate dal datore di lavoro; i) le mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco (croupiers) direttamente o per effetto del riparto a cura di appositi organismi costituiti all'interno dell'impresa nella misura del 25 per cento dell'ammontare percepito nel periodo d'imposta. Modifica art. 51 TUIR – riforma pensioni Non concorrono a formare reddito: (L. 23.8.2004 n. 243 GU.222del 21.9.2004) 14. All'articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di determinazione dei redditi da lavoro dipendente, e' aggiunta, dopo la lettera i), la seguente: "i-bis) le quote di retribuzione derivanti dall'esercizio, da parte del lavoratore, della facolta' di rinuncia all'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive della medesima, per il periodo successivo alla prima scadenza utile per il pensionamento di anzianita', dopo aver maturato i requisiti minimi secondo la vigente normativa". Nota sulle stock option – Il 23 Agosto 2004 l’OCSE ha pubblicato il rapporto definitivo approvato dal comitato degli affari fiscali sui problemi fiscali internazionali connessi ai piani di stock option definendo i criteri di tassazione e le modifiche che verranno apportate al commentario OCSE agli articoli 13,15,16 e 23 del modello di trattato Le previsioni dell’articolo 15 consentono allo Stato della fonte di tassare , salari compensi e ogni altra remunerazione similare derivante dall’attività di lavoro dipendente e viene estesa anche ai profitti derivanti dall’esercizio dei piani di stock option , indipendentemente dal fatto che al momento dell’incasso il beneficiario sia ancora in forza nello Stato della fonte. Allo Stato della fonte poi si lascia piena libertà di decidere il momento di tassare le opzioni (sino al momento del loro esercizio e non oltre) e su come classificare ai fini nazionali tale tassazione (reddito di lavoro dipendente o capitale). In caso di attività lavorativa, prestata in stati diversi ma sempre nello stesso gruppo (è il caso del personale dipendente distaccato) si deve trovare un metodo di classificazione del reddito retributivo, per determinare l’importo tassabile nello stato della fonte, cosi come calcolare il reddito sul quale lo Stato di residenza deve calcolare il credito d’imposta per evitare la doppia imposizione 2 bis. Le disposizioni di cui alle lettere g) e g bis) del comma 2 si applicano esclusivamente alle azioni emesse dall'impresa con la quale il contribuente intrattiene il rapporto di lavoro, nonché a quelle emesse da società che direttamente o indirettamente, controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa. (8) 3. Ai fini della determinazione in denaro dei valori di cui al comma 1, compresi quelli dei beni ceduti e dei servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari indicati nell'articolo 13, o il diritto di ottenerli da terzi, si applicano le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi contenute nell'articolo 9 . Il valore normale dei generi in natura prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti è determinato in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista. Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a lire 500.000; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito 4. Ai fini dell'applicazione del comma 3: a) per gli autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo, si assume il 30 per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile club d'Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero delle finanze che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente; b) in caso di concessione di prestiti si assume il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi. Tale disposizione non si applica per i prestiti stipulati anteriormente al 1 gennaio 1997, per quelli di durata inferiore ai dodici mesi concessi, a seguito di accordi aziendali, dal datore di lavoro ai dipendenti in contratto di solidarietà o in cassa integrazione guadagni o a dipendenti vittime dell'usura ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, o ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive ai sensi del decreto legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172; (9) c) per i fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato, si assume la differenza tra la rendita catastale del fabbricato aumentata di tutte le spese inerenti il fabbricato stesso, comprese le utenze non a carico dell'utilizzatore e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato stesso. Per i fabbricati concessi in connessione all'obbligo di dimorare nell'alloggio stesso, si assume il 30 per cento della predetta differenza. Per i fabbricati che non devono essere iscritti nel catasto si assume la differenza tra il valore del canone di locazione determinato in regime vincolistico o, in mancanza, quello determinato in regime di libero mercato, e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato. c bis) per i servizi di trasporto ferroviario di persone prestati gratuitamente, si assume, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti, l'importo corrispondente all'introito medio per passeggero/chilometro, desunto dal Conto nazionale dei trasporti e stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per una percorrenza media convenzionale, riferita complessivamente ai soggetti di cui al comma 3, di 2.600 chilometri. Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è emanato entro il 31 dicembre di ogni anno ed ha effetto dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data della sua emanazione . (15) 5. Le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire 90.000 (46,48 euro) al giorno, elevate a lire 150.000 (77,47 euro) per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto; in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo. Il limite è ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto. In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, nonché i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all'importo massimo giornaliero di lire 30.000 (15,49 euro), elevate a lire 50.000 (25,82 euro) per le trasferte all'estero. Le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito. trasferte RIMBORSO SPESE A PIE’ DI LISTA O ANALITICO – SPESE NON DOCUMENTATE RIMBORSO SPESE FORFETTARIO RIMBORSO SPESE MISTO 1 RIMBORSO SPESE MISTO 2 RIMBORSO SPESE VIAGGIO TRASFERTISTI MISSIONE DISTACCO TRASFERIMENTO 6. Le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all'espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuità, le indennità di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo, nonché le indennità di cui all'articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono essere individuate categorie di lavoratori e condizioni di applicabilità della presente disposizione. (12) 7. Le indennità di trasferimento, quelle di prima sistemazione e quelle equipollenti, non concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare per un importo complessivo annuo non superiore a lire 3 milioni (1.549,37 euro) per i trasferimenti all'interno del territorio nazionale e 9 milioni (4.648,11 euro) per quelli fuori dal territorio nazionale o a destinazione in quest'ultimo. Se le indennità in questione, con riferimento allo stesso trasferimento, sono corrisposte per più anni, la presente disposizione si applica solo per le indennità corrisposte per il primo anno. Le spese di viaggio, ivi comprese quelle dei familiari fiscalmente a carico ai sensi dell'articolo 13, e di trasporto delle cose, nonché le spese e gli oneri sostenuti dal dipendente in qualità di conduttore, per recesso dal contratto di locazione in dipendenza dell'avvenuto trasferimento della sede di lavoro, se rimborsate dal datore di lavoro e analiticamente documentate, non concorrono a formare il reddito anche se in caso di contemporanea erogazione delle suddette indennità. 8. Gli assegni di sede e le altre indennità percepite per servizi prestati all'estero costituiscono reddito nella misura del 50 per cento. Se per i servizi prestati all'estero dai dipendenti delle amministrazioni statali la legge prevede la corresponsione di una indennità base e di maggiorazioni ad esse collegate concorre a formare il reddito la sola indennità base nella misura del 50 per cento. Qualora l'indennità per servizi prestati all'estero comprenda emolumenti spettanti anche con riferimento all'attività prestata nel territorio nazionale, la riduzione compete solo sulla parte eccedente gli emolumenti predetti. L'applicazione di questa disposizione esclude l'applicabilità di quella di cui al comma 5. 8 bis. In deroga alle disposizioni dei commi da 1 a 8, il reddito di lavoro dipendente, prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398. (13) (14) 9. Gli ammontari degli importi che ai sensi del presente articolo non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente possono essere rivalutati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno 1998. A tal fine, entro il 30 settembre, si provvede alla ricognizione della predetta percentuale di variazione. Nella legge finanziaria relativa all'anno per il quale ha effetto il suddetto decreto si farà fronte all'onere derivante dall'applicazione del medesimo decreto. (1) (2) (16) Profili fiscali del lavoro a progetto e occasionale I compensi percepiti dai collaboratori coordinati e continuativi, le cui prestazioni hanno i requisiti dell’art.61 del D.Lgs. 276/2003 sono qualificabili come redditi assimilati al lavoro dipendente ai sensi dell’art.50 lettera c-bis del TUIR e sono tassati ai sensi dell’art.24 DPR 600/73 che richiama l’art. 23 del DPR 600/73 (lavoro a progetto) I compensi percepiti dai collaboratori coordinati e continuativi di importo inferiore a euro 5000 percepiti nell’arco dello stesso anno solare e con lo stesso committente, le cui prestazioni sono di durata complessiva inferiori a 30 giorni, costituiscono redditi assimilati al lavoro dipendente ai sensi art. 50 lettera c-bis del TUIR e sono tassati ai sensi dell’art.24 del DPR.600/73 che richiama il 23 (lavoro a progetto occasionale) I compensi dei lavoratori autonomi, occasionali, le cui prestazioni non sono né coordinate ne’ continuative costituiscono redditi diversi ai sensi dell’art.67 co.1 lettera l del TUIR e sono soggetti alla ritenuta d’acconto IRFEF nella misura del 20%. Nella legge delega per la riforma del sistema fiscale statale (Legge 80/2003) si prevede l’attrazione al reddito che deriva dall’esercizio di arti e professioni se conseguito da artisti o professionisti (art.2 co.1 lettera c. n.8 Legge 80/2003). Attenzione: i redditi percepiti sono inquadrati nell’ambito dei redditi assimilati ai redditi di lavoro dipendente art. 50 TUIR lettera c-bis – a condizione che la collaborazione non rientri nell’oggetto dell’arte e professione esercitata (art.53 TUIR) (lavoro autonomo) IL LAVORO A PROGETTO (art.61-69 D.Lgs. 276/2003) presuppone una attivita’ finalizzata alla realizzazione del progetto, programma o fase di esso con il coordinamento del committente (cir. 28.4.2004 Confindustria) E’ obbligatorio il contratto scritto con la descrizione del progetto o programma o fase affidato al collaboratore anche ai fini della qualificazione del rapporto come lavoratore parasubordinato Il rapporto di lavoro a progetto conserva le stesse caratteristiche dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, cosi’ come già individuate dalla dottrina e dalla giurisprudenza (tesi confermata dal Ministero del lavoro cir. 1/2004) Non rientrano nei lavori a progetto art. 61 D.Lgs. 276/2003: - le attività di agente e rappresentante (art.25 bis DPR.600/73) - le professioni intellettuali con albo (art.25 DPR.600/73) -- rapporti con società e associazioni sportive di dilettanti, affiliate alle federazioni -- revisori e sindaci amministratori di società (art.24 DPR.600/73) -- partecipanti collegi o commissioni (art. 24) -- coloro che percepiscono la pensione di vecchiaia (art.24) -- prestazioni occasionali alle condizioni e nei limiti fissati (art.25) LE PRESTAZIONI OCCASIONALI Ai fini fiscali questi tipi di prestazioni vanno assimilate ai redditi di lavoro dipendente solo se in concreto sia comunque configurabile un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (art.50 co 1 lettera c-bis del TUIR in pratica i requisiti sono: mancanza di subordinazione, rapporto unitario e continuativo, mancanza di propri mezzi organizzati, retribuzione periodica prestabilita (tassazione art. 24 DPR 600/73 che rinvia all’art.23 stesso DPR) Se mancano questi requisiti le prestazioni occasionali saranno inquadrabili tra i redditi diversi art.67 co.1 lettera f) TUIR- Lo confermano cir. INPS n.9 del 22.1.2004 e Ministero del Lavoro cir. 17813 del 22.1.2004. La ritenuta IRPEF prevista è ai sensi dell’art.25 DPR.600/73 al netto delle spese di produzione, non è previsto in questi casi il cedolino Ai fini previdenziali i redditi diversi non sono soggetti alla contribuzione prevista dalla gestione separata INPS. PRESTAZIONI OCCASIONALI DI TIPO ACCESSORIO Le prestazioni occasionali di tipo accessorio previste dall’art.70 del D.Lgs. 276/2003 – non possono superare 30 giorni nel corso dell’anno solare – in questa tipologia contrattuale rientrano: disoccupati, casalinghe, studenti, piccole collaborazioni domestiche, realizzazione di manifestazioni, insegnamenti privati supplementari. I relativi compensi sono esenti da imposizione fiscale (art.72 co2 D.Lgs.276/2003) in quanto già tassati con il pagamento dei buoni del valore nominale di euro 7,50 ciascuno. Il costo sostenuto per l’acquisto dei buoni è deducibile nella determinazione del reddito d’impresa secondo il principio di competenza – in pratica si guarda al momento dell’utilizzo della prestazione. Al lavoratore spettano euro 5,80 (cifra al netto dell’INAIL, INPS, e quota per il concessionario) Ai fini contributivi il contributo è già compreso nel buono. Profili fiscali del lavoro a progetto e occasionale LAVORO A PROGETTO ART.50 TUIR ART.24 DEL DPR.600/73 (IRPER COME DIPENDENTI) Progetto si LAVORO A PROGETTO OCCASIONALE MENO 30 MENO 5000 EURO ART.50 TUIR E ART. 24 DEL DPR.600/73 (IRPEF COME DIPENDENTI) Progetto no LAVORO OCCASIONALE (SENZA COORDINAMENTO SENZA CONTINUITA’) ART.67 TUIR RITENUTA AL 20% Art.25 DPR. 600/73 (IRPEF COME LAVORATORI AUTONOMI) Progetto no LAVORO AUTONOMO E OCCASIONALE CON ALBO ART.53 DEL TUIR RITENUTA ART.25 DPR 600/73 PRINCIPIO ATTRAZIONE IRPER 20% Progetto no AGENTI E RAPPRESENTANTI ART.25 BIS DPR 600773 Progetto no LAVORO OCCASIONALE E ACCESSORIO ART.70 DEL D.LGS. 276/2003 IRPEF ESENTE Progetto no LAVORO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA ART.61 DEL D.LGS. 276/2993 VALUTARE LE VARIE TIPOLOGIE INDICATE NELLA ESCLUSIONE DAI CONTRATTI A PROGETTO Progetto no LA RIFORMA DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE - SECONDO PILASTRO IN ITALIA la previdenza complementare rappresenta il secondo pilastro della previdenza, dopo quella obbligatoria e individuale- la previdenza complementare viene individuata con i fondi pensione privati. Le norme che regolano i fondi pensioni sono contenute nel D.LGS. 124/1993 modificato dalla legge 335/1995. La normativa fiscale è contenuta nel D.LGS. 47/2000 e nel D.LGS. 168/2001 e con la riforma del 2004 si è voluto favorirne lo sviluppo. La previdenza complementare ha natura volontaria come adesione e il regime finanziario dei fondi pensione è a capitalizzazione. LE NOVITA’ DELLA RIFORMA 2004 Trasferimento tacito del TFR maturando attraverso il silenzio assenso. Eliminati gli ostacoli della libera adesione e circolazione dei lavoratori nei fondi – in pratica viene riconosciuta la libera portabilità dei contributi da un fondo all’altro. Introduzione della prosecuzione volontaria anche nei fondi pensione con 5 anni di contributi dal raggiungimento dell’età pensionabile. Riviste le responsabilità dei soggetti gestori dei fondi pensione. SEGUE 1 - RIFORMA PREVIDENZIALE Poi incentivazione dell’attività di vigilanza. Contropartita alle PMI per avere perso il TFR accantonato – causa di maggiori oneri – incentivo attraverso l’accesso al credito agevolato e la riduzione del costo del lavoro. Eliminazione dello 0,50% dovuto al Fondo di garanzia TFR gestito dall’INPS. Le prestazioni dei fondi non possono essere cedute, sequestrabili o pignorabili – è una nuova garanzia per i lavoratori. I soggetti interessati dalla riforma sono: i lavoratori dipendenti privati e pubblici con o senza anzianità contributiva, lavoratori autonomi e parasubordinati, datori di lavoro in qualità di intermediari. Sono previsti nuovi incentivi fiscali nel senso che saranno ampliati limiti di deducibilità e di abbattimento della ritenuta IRPEF che grava sui rendimenti dei fondi. VANTAGGI PER IL LAVORATORE DIPENDENTE A favore degli aderenti ai fondi negoziali, e solo per questi, il datore di lavoro è obbligato a versare al fondo pensione una somma di denaro a titolo di contribuzione mensile a favore del dipendente aderente in base alle norme statutarie dei singoli fondi. I contributi versati sia dal lavoratore che dal datore di lavoro sono oneri deducibili e di conseguenza si riduce il costo dei contributi. La rendita percepita dal lavoratore dei fondi pensione è tassata solo in parte, lo stesso trattamento è previsto se viene richiesto in forma di capitale un terzo del montante. Con il TFR ai fondi il lavoratore ottiene redditi presumibilmente superiori rispetto alla rivalutazione prevista per il TFR. OBIETTIVI DELLA LEGGE DELEGA E RIFORMA La legge di riforma previdenziale 2004 all’art. 1, co.2, lett. I, stabilisce che con successivi decreti legislativi si dovrà definire la disciplina fiscale attualmente vigente in modo di ampliare la deducibilità della contribuzione alle forme pensionistiche complementari collettive e individuali. Ricordiamo che fino al 28 aprile 1993 era consentita la deduzione fiscale sia dei contributi a carico azienda che dipendente. Con la riforma del D. Lgs. 124/1993 dal 29 aprile 1993 al 31 dicembre 1995 si è passati alla detraibilità. I fondi pensione per protesta bloccarono le adesioni. Con la legge 335/1995 il limite di esenzione per il dipendente è stato portato a € 1.291,14 e la quota azienda era esente a condizioni però che venisse trasferito al fondo una quota di TFR pari almeno al contributo versato allo stesso fondo (è rimasto in vigore dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2000). Con il D. Lgs. 47/2000 entrato in vigore dal 1° gennaio 2001, i contributi versati ai fondi (quota datore + quota lavoratore) sono deducibili dal reddito del contribuente entro i seguenti limiti: 12% del reddito complessivo; doppio del TFR trasferito ai fondi e non oltre €. 5.164,65. Tra questi limiti si applica il più basso dei tre. Ci sono state alcune deroghe per i dipendenti senza i fondi, per i vecchi iscritti e per i fondi in crisi. Segue 1 – OBIETTIVI DELLA RIFORMA La riforma punta a rendere più leggero il prelievo fiscale, di conseguenza le modifiche toccheranno tre aree – deducibilità dei contributi uguale per ogni tipologia di fondo e incremento della deducibilità; prestazioni in forma di capitale; riduzione della tassazione sui rendimenti dei fondi. Il progetto di riforma punta a rendere più vantaggiosa l’adesione alla previdenza complementare, le possibili modifiche all’attuazione della delega per il regime fiscale sono: a) gli oneri deducibili relativi ai contributi (si applica il valore più alto tra i vari limiti); b) la richiesta in capitale del 50% può essere fatta anche se si supera il terzo e andrà tassata al netto di quanto già assoggettato ad imposta sostitutiva quale rendimenti; c) la tassazione dei rendimenti dovrà essere rivista rendendola più favorevole. La riforma dell’art. 1, punto 4, lett. E, prevede che dovranno essere adottate misure che consentano l’eliminazione degli ostacoli che si frappongono alla libera adesione e circolazione dei lavoratori all’interno del sistema, definendo regole comuni sui costi, sulla trasparenza e portabilità. Attualmente possono aderire ai fondi aperti solo i lavoratori autonomi o dipendenti che non hanno fondo negoziale, mentre le forme pensionistiche individuali sono aperte a tutti. Segue 2 – OBIETTIVI DELLA RIFORMA La riforma prevede l’eliminazione del vincolo del comma 2, art. 9 del D. Lgs. 124/1993 che non consente l’iscrizione ai fondi aperti per chi ha già i fondi negoziali – inoltre è prevista la possibilità di trasferire la propria posizione presso una qualsiasi delle tre forme previdenziali (fondo chiuso, fondo aperto o forma previdenziale individuale) mantenendo qualunque sia la sua adesione, il diritto al versamento del contributo a carico del datore di lavoro e del versamento della quota di TFR se dipendente. La libertà, dovrà offrire opportune garanzie compatibili nelle varie forme di previdenza. L’art. 6, comma 2, prevede che si debba far ricorso a persone qualificate e indipendenti per il conferimento dell’incarico di responsabile dei fondi. FONDI APERTI art. 9 D. Lgs. 124/1993 Sono istituiti da società specializzate (Banche, Assicurazioni, SIM, SGRI) e possono aderire tutti quei lavoratori che non hanno fondi costituiti (dipendenti, autonomi, professionisti ecc.). FONDI CHIUSI art. 1 e 2 D. Lgs. 124/1993 Sono riservati soltanto ai gruppi omogenei di lavoratori che appartengono alla stessa categoria contrattuale. Sono istituiti da contratti o accordi collettivi anche aziendali o in alternativa da accordi tra lavoratori promossi dai sindacati firmatari dei CCNL o anche da regolamenti di enti o aziende ovvero per i lavoratori autonomi e liberi professionisti dai loro sindacati o associazioni di rilievo almeno regionale. PIANI PREVIDENZIALI INDIVIDUALI art. 9 ter D. Lgs. 124/1993 Sono forme di risparmio individuale e sono realizzate mediante l’adesione a fondi pensione aperti oppure attraverso contratti di assicurazione sulla vita stipulati con imprese di assicurazione. Sono accessibili a tutti indipendentemente dalla tipologia di reddito percepita. Segue 3 – 0BIETTIVI DELLA RIFORMA La legge delega con riferimento alla deducibilità dei contributi prevede un nuovo limite – dovrà essere incrementato sia il limite di € 5.164,65 annuo che il 12% del reddito complessivo- Applicando quello più favorevole per il dipendente (oggi vale il limite più basso) Per capire meglio facciamo una ipotesi, se i limiti non cambiano, ma cambia il criterio di prendere quello più alto fra i tre limiti avremo ad esempio se il reddito è di 60 mila euro il limite nuovo sarà € 7.200 (12x60) mentre con un reddito di 25mila euro il nuovo limite sarà € 5.164,65 più favorevole del 12% che era pari a 3mila euro. Novità – Se si rinvia la pensione le quote di retribuzione derivante dall’esercizio da parte del lavoratore, della facoltà di rinuncia all’accredito contributivo, presso l’assicurazione generale obbligatoria , per l’invalidità la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, e le forme sostitutive della medesima, per il periodo successivo alla prima scadenza utile per il pensionamento di anzianità, dopo aver maturato i requisiti minimi secondo la vigente normativa NON CONCORRE A FORMARE REDDITO. TFR AI FONDI PENSIONE – LE NOVITA’ DELLA DELEGA PREVIDENZIALE TFR AI FONDI PENSIONE – L’art. 1 co.2 lettera e) stabilisce che decorsi 6 mesi dall’assunzione il TFR che matura sarà devoluto al fondo se non interviene prima una diversa esplicita volontà espressa del lavoratore. L’assenso tacito farà confluire il TFR ai fondi negoziali oppure ai fondi istituiti dalle regioni. Per i rapporti di lavoro in corso, decorsi 6 mesi dall’entrata in vigore del decreto legislativo attuativo, il TFR sarà devoluto al fondo, se non interviene prima una diversa ed esplicita volontà del lavoratore. L’assenso tacito farà confluire il TFR ai fondi negoziali oppure ai fondi istituiti dalle Regioni o INPS VANTAGGI – Il lavoratore al termine della vita lavorativa avrà una pensione integrativa che aggiunta a quella obbligatoria, potrà assicurargli un grado di protezione sociale adeguato agli standard di vita al momento del pensionamento – I contributi versati TFR non intaccano la quota di salario liquido percepito mensilmente – Aver trasferito il TFR al fondo previene il rischio di insolvenza dell’azienda, che a volte poteva comportare la perdita del TFR o di difficile recupero – Libera scelta del fondo più gradito al lavoratore SVANTAGGI – Il TFR versato al fondo non può più essere ritirato in caso di cessazione del rapporto di lavoro, ma spetta solo all’età pensionabile – Solo il 50% potrà essere richiesto al fondo in capitale al pensionamento – L’anticipazione del TFR non si estende alle casistiche previste dai CCNL ma si limita a quelle di Legge. Segue 1 - TFR AI FONDI PENSIONE Bozza lettera di DISSENSO O ASSENSO Dichiarazione di NON ADESIONE ADESIONE al fondo………………………………….. Il sottoscritto………………………….nato il………………..dipendente della società……………………………….con numero di matricola………………. Avendo preso visione dell’informativa recante norme e condizioni di accesso al Fondo di previdenza complementare DICHIARA ESPRESSAMENTE Ai sensi della legge di riforma della previdenza del 2004 art.1. Co.2. Lettera e) numero 1 e D.Lgs. N…………di NON ADERIRE al fondo sopra indicato ADERIRE Firma del Lavoratore…………………………… data………………………. Segue 2 – TFR AI FONDI PENSIONE Il TFR viene smobilizzato per tutti i dipendenti senza eccezioni. Il TFR da trasferire è quello maturato nell’anno a partire dalla riforma. In presenza del silenzio assenso, tutto il TFR va al fondo al quale il lavoratore ha vincolato il flusso del TFR o all’INPS o altri enti regionali. La contribuzione a carico del lavoratore va destinata alle forme complementare alla quale il lavoratore ha vincolato il flusso del TFR. Nella riforma si sancisce un diritto del lavoratore alle informazioni inerenti l’iscrizione e con l’attuazione di interventi tesi all’eliminazione degli ostacoli che si frappongono alla libera adesione e circolazione dei lavoratori all’interno dei singoli fondi attraverso regole comuni quali a) compatibilità dei costi, b) trasparenza, c) portabilità in caso di trasferimento anche a fondi aperti. Il TFR conferito ai fondi deve essere esente da oneri per le imprese. Ci saranno a questo proposito delle compensazioni nelle seguenti forme: a) accesso al credito più facile per le PMI, b) riduzione dell’ 7,41% del costo del lavoro, c) eliminazione del contributo al fondo di garanzia del TFR presso l’INPS 0,50% Nel TUIR dal 1.1.2004 l’art.105 elimina la riserva obbligatoria del 3% e introduce la deduzione corrispondente alla percentuale delle somme destinate alle forme pensionistiche complementari Segue 3 TFR AI FONDI PENSIONE PER I DIPENDENTI PUBBLICI il TFR e il TFS in base alla riforma del 2004 sono state escluse l’applicazione di alcune norme, come quella sulla sperequazione fra gestioni obbligatorie. Gli istituti privati potranno gestire fondi complementari per i propri iscritti e inoltre la delega offre la possibilità di varare forme di assistenza sanitaria integrativa. Anche se con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20.12.1999 è stato recepito l’accordo quadro nazionale sul TFR e previdenza complementare per i dipendenti pubblici sottoscritto il 29.7.1999 ARAN e OO.SS in GU. 201 del 27.8.1999,va detto però che i fondi pensione per i dipendenti pubblici sono ancora in alto mare salvo per il comparto scuola con il fondo ESPERO. I dipendenti assunti dal 31.5.2000 a tempo indeterminato hanno l’obbligo di maturazione del TFR. Per ora quindi l’appuntamento di trasferimento del TFR è rinviato per i dipendenti pubblici. Per cui il silenzio assenso non vale automaticamente per loro. LE QUESTIONI APERTE DEL 2^ pilastro sul TFR Gli interrogativi sulla previdenza complementare alla luce della riforma sono almeno due: da un lato le previsioni circa lo sviluppo quantitativo futuro della previdenza complementare conseguente dell’utilizzo del TFR e dall’altro il ruolo che potranno giocare le compagnie di assicurazione. Il silenzio-assenso dovrebbe infatti operare secondo la riforma, nei confronti dei fondi negoziali istituiti dalle regioni e di un apposito fondo costituito presso l’INPS. Questo punto ha i connotati del mistero del provvedimento Infatti il silenzio assenso dovrebbe invece operare in primo luogo nei riguardi del fondo pensioni di origine collettiva (categoriale, di gruppo, aziendale) a cui il lavoratore può rifarsi, in via subordinata il fondo regionale e in ultima istanza quello costituito dall’INPS. La stima degli esperti circa le adesioni ci dicono che circa un 60,70% del TFR che maturerà nel 2005 (circa 12,5 miliardi di euro) potrà confluire alla previdenza complementare. Però attenzione che in questo contesto il comparto assicurativo potrebbe avere un immediato potenziale di sviluppo nel medio periodo. Per i lavoratori autonomi e libero professionali la soluzione più semplice, anche se non più conveniente di un fondo aperto, sarà una polizza pensionistica previdenziale – C’è anche il rischio che potrebbero imitarli anche alcune categorie di lavoratori dipendenti. Novità IRE dal 2005 La riforma fiscale annunciata dal 2005 prevede un nuovo processo con percorso biennale e non più a moduli con 3 aliquote 23% 33% 39% dal 2005 e con una applicazione graduale degli sconti d’imposta in funzione dei nuclei familiari e con un mix di aliquote e nuove deduzioni. Queste sono le proposte nell’annunciato taglio delle imposte che collocano al primo posto la famiglia nella curva della progressività delle imposte. La riforma potrebbe partire dalle famiglie con due figli a carico Per l’IRES si è raggiunto il livello di tassazione previsto il 33% Va poi messo mano all’IRAP premiando le imprese che fanno ricerca e innovazione, scartando l’idea di abolizione: lo sconto alle imprese e sulla puntato riduzione del costo del lavoro. Al momento nessuna decisione è stata presa sul come ripartire gli interventi Si parla anche per il 2005 di uno scaglionamento delle addizionali . IN SINTESI I FONDI PENSIONE: SECONDO PILASTRO FONTI ISTITUTIVE Dipendenti privati Dipendenti pubblici Soci di cooperative Lav. autonomi, lib. prof. - C.C.N.L. - accordi collettivi aziendali - accordi unilaterali - regolamenti aziendali - contratti collettivi quadro - c. coll. naz. di comparto - c. collettivi decentrati - accordi promossi da associazioni nazionali rappresentative - accordi promossi da sindacati o associazioni di rilievo almeno regionale DESTINATARI Dipendenti pubblici e privati Lavoratori autonomi e liberi professionisti Soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro contribuzione definita oppure prestazione definita contribuzione definita STRUTTURA A CAPITALIZZAZIONE dipendenti soci di cooperative vecchi iscritti lavoratori autonomi FONDI PENSIONI CHIUSI COSTITUITI DA contrattazione collettiva regolamento aziendale FONDI PENSIONI APERTI COSTITUITI DA soggetti gestori banche S.I.M. assicurazioni vita società di gestione dei fondi comuni SOGGETTIVITÀ GIURIDICA: associazioni non riconosciute associazioni riconosciute fondazioni