Statuto dell’Arte degli speziali della città di Montalcino (1582) a cura di Mario Ascheri, Bruno Bonucci e Roberto Salvioni. Nota codicologica. Archivio comunale di Montalcino, Preunitario, Statuti, privilegi e riforme, 8, Statuto dell’arte degli speziali. 1582. Cod. membr.; sec. XVIII; mm 230x163; cc. 16 numerate recentemente a matita; bianche le cc. 1-2v, 11-16v; tre duerni e un trierno; rigatura all’inchiostro. Legatura alquanto deteriorata in mezza pelle fra assi con borchie in bronzo. I 20 capitoli dello statuto hanno inizio a c. 5. Sulla costola del codice, in grafia settecentesca: N. 5. Statuti sopra l’Arti del 1582. (b. b.) 49 50 STATUTI DELL’ARTE DEGLI SPEZIALI DELLA CITTÀ DI MONTALCINO DELL’ANNO 1582 Trascrizione a cura di Mario Ascheri, Bruno Bonucci e Roberto Salvioni (c. 3r) (Norma dello statuto del Comune di Montalcino) Che tutte l’arti devino avere il loro Rectore. Cap. 28 Acciò a ciascun arte debito modo si ponga, s’è proveduto che tutti l’exerciti separati l’uno da l’altro due volte l’anno o più, come l’artefici di ciascuna arte deliberaranno, si debbino congregare nella sala del Consiglio, nella quale congregatione eleggiar deveno per quel modo che fra di loro sarà obtenuto un di loro in Rectore della loro arte. Il quale cosi electo sia tenuto et devi alli dicti Artefici fare eleggiare quel numer d’huomini che a loro parrà, e infra di loro s’obterrà. Li quali faccino ordini, provisioni sotto le quali exercitar debbano et observare siano tenuti acciò exerciti loro diretamente e senza dolo e fraude si faccino, li quali ordini si devino approvare nel Consiglio generale, et quelli che obtenuti saranno si debbano observare. E il magnifico Capitano di giustitia e suoi offitiali et il notaio del danno dato et extraordinario li mandino ad executione. E qualunche persona trovaranno colpevole punire et condennare sieno tenuti secondo la forma di tali ordini. Li quali ordini si devino scrivare in carta pecora per mano d’autentica persona, acciò che a quelli si renda piena fede. Et ciascuno electo al dicto Rectorato debba acceptare sotto pena di lire cinque di denari da pagarsi de facto; della qual la meta sia de l’Executore e l’altra di detta capitudine. 51 52 (c. 3v) (Procedura di approvazione dello statuto) Il dì 9 del mese d’agosto 1582. Li magnifici signori Priori e loro Consiglio insieme convocati deliberonno mettare al Consiglio la petizione presentata dalli spetiali di Montalcino, nella quale domandano poter fare capitudine e s’approvino li capitoli presentati. Fu vinta per lupini 8 bianchi, nessuno nero.21 Il dì xi. d’agosto 1582. Convocato et congregato il publico e general Consiglio della Comunità et homini di Montalcino nel luogo solito, servate et cetera. L’egregio ser Petro di Giovanni Naiaroni, uno del numero del detto Consiglio, consigliando, asceso alla arenghiera sopra la petitione e domanda delli spetiali et cetera, invocato il nome di Dio, disse che in virtù del presente partito s’intendi data autorità alli spetiali di fare la capitudine come fanno l’altre arti, e i signori Priori eleghino tre cittadini quali vedino e considerino li capitoli presentati, et a un altro Consiglio sendo d’aprovarsi, si proponghino per la provatione. Fu vinto per lupini 29 bianchi e 1 negro in contrario non obstante. Et in facto li signori Priori et cetera per executione del dicto Consiglio elesseno [...] homini l’infrascripti: messer Zorastro Tinelli ser Girolamo Chiavai e Jacomo Marzuoli. 21 nota d’altra mano 53 54 (c. 4r) Mario di Bartolomeo Taddei Benedetto d’Agnolo Angelini Eliseo d’Antonio Naiaroni Alfonzo d’Andrea Marzuoli Boldrino di Ser Fabio Boldrini Pomponio d’Antonio Landi Montalcinesi maestri nell’arte della spetiaria nella medesima citta di Montalcino insieme convocati e congregati nella solita sala del consiglio della comunità di decto luogo considerando masimamente infra di loro di quanta necessità sia havere nella patria loro spetiarie ben proviste et ordinate, così per honor d’essa come per benefitio universale, e di quanta importantia e quanta utilità n’apporti d’arte e spetiarie ben proviste et ordinate alli corpi humani, mediante le quali ne n’hanno l’infermi la pristina sanità, et ancora risanati il conservamento della vita. La quale e quali exercitandosi così confusamente come hoggi si fa, senz’havere fra di loro un bon Rectore che li regga e governi, che così stando ne possano succedere infiniti disordini nella vita di tucti quelli che di tali spetiali e spetiarie si varranno, adove ne dovarieno aspectare sanità e commodo, credendo in quanto possano obviare a ogni disordine e che sia administrata fedelmente, rectamente e con diligentia, in honore della città et in utilità et commodo delli suoi cittadini così in universale come im particulare. Considerando adonque maturamente, e del tutto lecito infra di loro deliberato ragionamento et accurato examine, la facultà concessali dal publico e general Consiglio della patria loro, e quanto amorevolmente e da buono ed optimo padre si habbi proveduto che tutte l’arti devino havere il lor Rectore et altri offitiali dalli quali in compagnia di ciascuna arte et università ne regghino e governino esse e possino e devino ordinare, deliberare e far capitoli in servitio e commodo di ciascuna come più expediente 55 56 (c. 4v) et utile ne giudicaranno di munirsi; remosso da loro sopratucto ogni affectione, odio, timore et finalmente ogni humana [.............] d’esse et utilità universale; per doversi confermare il tucto da loro statuito dal medesimo generale Consiglio, conforme alla dispositione dello statuto posto nel publico volume delli statuti della dicta comunità nella prima distintione del fo. 2 sotto la rubrica ‘Che tucte l’arti devino havere il loro Rectore’, capitolo 28, quali così confermati s’habbino per statuti, leggi et ordini della detta università delli spectiali, fermi e stabiliti meritino e si mandino a executione sotto le pene in essi contenute. Et il molto magnifico signor Capitano di Giustizia così presente come ogn’altro che di tempo in tempo sarà nella Città di Montalcino per Sua Altezza Serenissima e suoi offitiali, et il Notario del detto extraordinario di decta città, siano tenuti et devino per forma di decto statuto farne fare e tenere l’observantia inviolabilmente, condennando i tragressori in quelle pene che in detti capitoli saranno specificate e di tempo in tempo saranno imposte et ordinate dalla dicta università de spetiali per conservatione della medesima. Hanno adonque per observantia del decto statuto, ordinato e stabilito quanto da basso per doversi mantenere, exequire et observare inviolabilmente, sotto le pene ordinate ne presenti capitoli. Il tutto adonque sia a laude e gloria de l’onnipotente Dio di Maria Semprevergine, di Sancta Maria Magdalena, et finalmente di tutta la corte celestiale, videlicet: 57 58 (c. 5r) (Capitoli dell’Arte degli speziali) De l’Ordine da servarsi in creare il Rectore. Cap. 1 Imprima hanno statuito et ordinato che per advenir im perpetuo e così s’observi il di primo del mese di gennaro di ciascuno anno futuro si devi congregare detta università et arte de spetiali nella sala del Consiglio della Città di Montalcino a suono di campanella d’ordine e comandamento del lor Rectore. In decta raunata, obtenuto a lupini bianchi e negri per li due terzi, l’offitio del quale duri un anno proximo dal dì della sua electione, et così electo non volendo acceptare caschi in pena di lire cinque come nello statuto si contiene. Il quale durante il suo anno deve essare obbedito et honorato in tutto quello comandarà, per servitio della decta università. Ciascuno che sarà inobbediente caschi in pena di soldi dieci per ciascuno e ciascuna volta da pagarsi de facto come nel capitolo delle pene e distributione d’esse. Giuramento del Rectore. Cap. 2 Il Rectore che sarà electo e s’elegiarà di tempo in tempo sia tenuto et obligato giurare nelle mani del Rectore vechio alla presentia di decta università, in decta raunata o in altra da farsi a quel effecto, avanti riceva i libri di dicta università, e accepti l’offitio corporalmente con le mani toccando le Scripture, l’observantia delli presenti capitoli; e d’exercitare il suo offitio con fede, diligentia remosso da lui ogni rancore, timore, premio o humana prece; ma quello exercitare come sopra per benefitio et agumento della detta università et cetera. 59 60 (c. 5v) Come si deve tenere un libro nel quale si scriva l’entrata e l’uscita e del sindacato da farsi. Cap. 3 Sia tenuto e devi il decto Rectore tenere un libro da comprarsi dalla università medesima nel quale devi tener conto de l’entrata e uscita della decta università fedelmente, et alla fine del suo offitio per otto giorni, a due sindaci da eleggiarsi per decta università, devi della sua administratione rendare lucido e chiaro conto, da descriversi la revisione e saldo di decta administratione in un’altra parte del medesimo libro sotto pena di lire quattro – da distribuirsi decta pena come nel capitolo della distributione delle pene -, e tutto quello li restarà del giudicato nelle mani dalli ditti Sindici, devi effectualmente avere restituito e rimesso nelle mani del suo sucessore sotto la ditta pena e del quarto più di tutto quello li restarà in mano fra giorni dieci sequenti dal dì della decta sententia; e passato dicto tempo da essarne gravato per la corte del Magnifico Signor Capitano di Giustitia di Montalcino con la partecipatione da dichiararsi di sotto. Del libro delle reformationi de l’Università. Cap. 4 Devi parimente e sia obligato il decto Rectore e suoi successori tenere et ordinare un libro grande nel quale si descrivino tucte le deliberationi, decreti et admaestrationi che si faranno per dicta università, da scrivarsi ed ordinarsi per uno della dicta università al quale sarà dal dicto Rectore ordina- 61 62 (c. 6r) to e comandato. E quando facesse bisogno per mano di notario publico da elegiarsi dalla dicta università da doversili per ricognitione delle sue fatighe donarseli un’amorevolezza come parrà alla ditta università e da quella sarà deliberato. Della festa di S. Maria Magdalena et oblighi per ditta festa. Cap. 5 E per che ogn’atione di dicta università sia a laude di Dio, hanno determinato et statuito che per l’advenire il giorno della festa di S. Maria Magdalena sia loro festa principale, la quale si devi dal dicto Rectore far celebrare nella chiesa della Madonna port’alcorno luogo della Comunità di Montalcino, facendovi dire almeno messe ... e la messa cantata solennemente, andandovi collegialmente decto Rectore et università offerta per elemosina alla ditta Madonna di lire due di cera biancha ogn anno, e la sera della vi[gi] lia di dicta festa sia obligato il dicto Rectore far intimare per la mattina tutti li spetiali della dicta università garzoni e factori, emmandiando ciascuno d’essi, caschino impena di soldi cinque per ciascuno e ciascuna volta d’applicarsi dicta pena come da basso. Torcie da mandarsi per onorare il Santissimo Sacramento la mattina del Corpus Domini e l’Ottava. Cap. 6 Statuirno et ordinorno e così vogliano s’observi 63 64 (c. 6v) imperpetuo per ditta università che il Rectore che sarà di tempo in tempo, a spese della medesima, devi mandare un paro di torce di cera alla procissione la mattina della festa del Santissimo Corpus Domini, et parimente alla procissione de l’Ottava sequente quando si riporrà il Sanctissimo Sacramento. E questo quando l’università habbi il commodo, e quando non l’habbi quindici giorni avanti sia tenuto et obligato ragunare detta università et a quella proporre della spesa delle ditte torcie; e non vencendosi cos’alcuna, possa e debbi detto Rectore gravandone di questo la cuscientia sua farne una imposta alli maestri de l’arte di distributivamente secondo la spesa che sarà delle ditte torcie talché in somma per ogni modo ve le mandi. Tasse da pagarsi per li Maestri et altri de l’arte per supplire alla spese. Cap. 7 Per supplire alli bisogni de l’università e particularmente alle spese da farsi per la nostra festa di S. Maria Magdalena, sieno tenuti et obligati tutti li maestri di detta università pagare nelle mani del Rectore otto giorni inanzi a decta festa giuli uno per ciascuno maestri, soldi sei di otto per ciascuno garzone che stesse con essi in decta arte, e soldi quattro per factori. E non pagando in detto tempo il Rectore sia tenuto et obligato e così dia a riscuotare tutti [...] quelli che non havesseno pagato o non volesseno pagare. E manchando il Rectore di exequire quanto sopra, sia condennato a rimettare del suo 65 66 (c. 7r) proprio quanto importarà la spesa di decta festa, e nondi meno sieno tenuti li prenominati pagare quanto e nel modo ch’è detto di sopra. Che nessuno possa far comp[agni]a se prima non sarà examinato et amaestrato dalla detta università. Cap. 8 Se alcuna persona volesse entrare a far compagnia con qualsivogli de maestri di dicta università a l’exercitio della spetiaria, non possa né devi in modo alcuno né sotto alcuno quesito, colore, intrare a compagnia, né d’alcuno maestro possa essare acceptato se prima non sarà acceptato et ammaestrato dalla detta università e deputati da essa sotto pena di lire ... di denari per doversi risquotare come da basso nel capitolo del executioni delle pene e distributione d’esse. Ordine della maestranza da farsi. Cap. 9 Nessuna persona possa essare acceptata in decta università per maestro se prima non sarà examinata da due deputati dalla detta università, dal medico che si trovarà di tempo in tempo electo della Comunità di Montalcino. E devi pagare sendo approvato da loro per idoneo e d’essare ammesso per dieci di denari correnti per la sua maestranza [nelle] mani del Rectore che sarà a quel tempo, delle quali il decto Rectore si devi mettare ad intrata nel libro acciò deputato per darne al debito tempo lucido conto. 67 68 (c. 7v) Nessuna persona possa tenere né vendare alcuna cosa appartenente a dicta arte. Cap 10 Non possa alcuna persona di qualsivogli condizione, tanto di Montalcino quanto in quello habitante, tenere vendare in qualsivogli modo contractare alcuna sorte di mercantie actinenti et spectanti a ditta arte della spetiaria e università delli spetiali, se già non fusse stato dato loro facultà e licentia di poterne tenere e vendare sotto pena di [lire] otto denari per ciascuna volta e mercantia tenesse o vendesse; d’applicarsi decta pena come da basso nel sequente capitolo della distributione delle pene si contiene. Nessuna persona forestiera possa vendare cose appartenenti a detta università senza licentia. Cap. 11 Alcuno forestiere e non fussi fante in Montalcino e sua corte, possa né li sia licito cosa e mercantia alcuna appartenente a la detta arte andare per la città vendendo, se prima non saranno state vedute e considerate della loro qualità, e se dal dicto Rectore o università non sarà stato dato o concesso loro licentia e facoltà; contrafacendo caschi in pena di lire otto di denari, da pagarsi e distribuirsi come da basso si dirà. E quando paresse al ditto Rectore abilitare alcuno, non possa se prima sopra la sua conscientia non giudicarà ditte robbe e mercantie essere buone e recipienti, salvo sempre e reservato la fiera del Sant.mo Corpus Domini, la quale e libera e franca per quel tempo e modo che nel libro de l’ordini 69 70 (c. 8r) la quale relassiamo ne l’essar suo in tutto e per tutto. Delle radunate da farsi. Cap 12 Sarà tenuto et obligato il decto Rectore presente e che sarà di tempo in tempo, oltre alle radunate di gennaro di giugno e di luglio per le cause di sopra specificate, per ogni bisogno e causa che urgesse alla detta università, nel luogo predicto solito et consueto per la radunanza de l’arti nella solita sala del Consiglio; e così radunati sia obligato proporre delli bisogni della dicta università; e quanto in essa sarà ordinato vento e deliberato per li 2/3 per il sì renduti, dal dicto Rectore si devi mandare ad executione senza replica o cavillatione alcuna; e quando il dicto Rectore non volesse exequire o fare exequire, caschi in pena della privatione de l’offitio e de facto per detta università se ne devi essare un altro, con la medesima autorità; e mancando tal nuovo electo, s’exequisca contra di lui come sopra si dice del suo antecessore, e così s’observi in ciascuno che sarà di tempo in tempo. Della pena da porsi a quelli che non si ragunaranno. Cap. 13 Qualunche sarà della ditta università e sarà stato intimato d’ordine del Rectore per il deputato dalla medesima università, nel giorno li sarà comandato sia obligato radunarsi in decto luogo sotto pena di soldi dieci per ciascuno e ciascuna volta da pagarsi nelle mani del dicto Rectore per exequirsi come da basso. 71 72 (c. 8v) Visita da farsi alle spetiarie. Cap. 14 Il Rectore che si trova al presente come l’altri che saranno di tempo in tempo electi del mese d’aprile o di maggio insieme con un altro da deputarsi per l’università in compagnia del medico della comunità et altri medici di Montalcino che a quel tempo per aventura ci s’intratenesseno, andare a visitare tutte le spetiarie di Montalcino, et ivi vedere tutte le robbe e cose spettanti e appartenenti alla spetiaria; e quelle trovandole buone e perfecte, concedino facultà di vendarle, e quelle non trovaranno recipienti, le devino far buttare via liberamente senza inganno e scusa alcuna, da mettarseli, e trovandone in ciascuna spetiaria da quattro cose in su oltre alla buttata delle robbe, sieno condennati in giuli uno per ciascuna cosa e volta che si trovarà gattiva, comandandoli il Signor Medico che di simil cosa non si serva più. Come si devi porre il prezzo alle robbe. Cap. 15 Et affine che ciascuno che andarà a comprare alcuna mercantia appartenente a l’arte della spetiaria habbi il suo dovere e la paghi il giusto prezzo, hanno deliberato e statuito che per l’advenire, cominciando il di quindici d’aprile proximo futuro de l’anno 1583 e così si devi sequire d’anno in anno fino a tanto che da l’università non sarà determinato in contrario, il dicto Rectore dirà ragunarsi e far radunare dicta arte et università, nella quale radunata il dicto Rectore che sarà ne proponga 73 74 (c. 9r) la listra delle cose medicinali et a quelle porre li prezzi; per li quali si dovaranno vendare non alterando in modo alcuno il prezzo o prezzi fino a tanto che l’anno sequente non sarà fatta nuova imposta delli prezzi per la medesima. E ciascuno che contrafarà caschi im pena di lire due per ciascuna mercantia e per ciascuna volta, d’applicarsi come da basso, reservandone però in questo tanto il quarto per l’accusatore o palese o secreto che sarà. Composizione non si facci senza il consenso del medico e Rectore. Cap. 16 Nessuno maestro di decta arte che exercitarà ne’ suoi garzoni o factori possa preparare alcuna compositione, se prima non sarà revista dal medico della comunità che di tempo in tempo vi si trovarà in condotta e dal Rectore della decta università, la quale trovandola ragionevole sia confermata di loro mano propria; e s’altrimenti fusse facto caschi impena il trasgressore di lire cinque di denari da risquotarsi e distribuirsi come da basso si dirà. Come si terminino le diferentie de’ conti. Cap. 17 Se alcuno havarà conto con alcuno della dicta università per mercantie haute da qualsivogli spetiaria, e per quello nasciarà alcuna diferentia, quello che si sentirà gravato recorga al Rectore de decta università. Il quale, trovando 75 76 (c. 9v) gravato decto conto fuori delli prezzi imposti, lo possa correggiare, e quanto da lui sarà facto s’habbi per stabilito et fermo, et a quello s’attenda e non al primo conto sopra del quale sarà muta la diferentia. Come si proveda a bisogni de l’università. Cap. 18 Se per alcuno tempo, per qualsivogli causa ancorché minima, accadesse alcun bisogno alla dicta università, o per agumento d’essa o delle sue ragioni e privilegi, o per difesa d’alcuno della dicta università, devi subbito il dicto Rectore radunare quella et in quella nel luogo solito deliberare quanto parrà a essa per servitio dell’università e particulare. E quanto in essa sarà stato deliberato si mandi a executione quanto prima, sì come il caso e la necessità urgerà. Che nelli giorni delle domeniche e feste comandate non s’oprino buttighe. Cap. 19 Il giorno delle domeniche e feste comandate nissuna buttiga di spetiaria si possa aprire, fuori che li sportelli fino non sarà ditto vesparo, giusto però che alla venuta del medico, al quale sia lecito si possa e devi aprire tutta la porta della buttiga, e come haverà ordinato riserrarla; et contrafacendosi caschi in pena chi l’oprirà di soldi dieci per volta e ciascun giorno da risquotarsi e distribuirsi come da basso. Et il giorno della 77 78 (c. 10r) festa principale d’Advocata de l’università predecta non si possa aprire alcuna buctiga di spetiaria fino che non sarà detto il vesparo sotto la medesima pena. Distribuzione delle pene. Cap. 20 Le pene così imposte nelli presenti capitoli come altro da imporsi per l’avvenire per detta università le devi risquotare la corte del Magnifico Signore Capitano di giustizia di Montalcino per Sua Altezza Serenissima o il Notaro del danno dato, havendo però luogo fra di loro la preventione; delle quali un quarto sia de l’Executore il quarto de l’Accusatore essendovi, e non vi essendo de l’università ditta, un quarto alla Comunità di Montalcino, e l’altro dell’università predicta. Io Zeroastro Tinelli homo electo affermo quanto di sopra si contiene. Io Girolamo Chiavai homo electo affermo quanto da l’ecc. messer Zeroastro è stato confirmato. Io Jacomo Marzuoli homo electo affirmo quanto dalli sopra detti e confirmo. Molto magnifici spettabili Priori e prudentissimi Consiglieri, l’università et arte delli spectiali della nostra città di Montalcino, umilissima figlia e serva de Vostre Signorie Magnifiche, havendo maturamente considerato la paterna affectione della comunità sua, insieme con l’autorità da essa concessa per forma di leggie 79 80 (c. 10v) municipale a tutte l’arti et exerciti si trovanno in essa di possere eleggiare in ciascun’arte nel suo genere un Rectore et altri offitiali, con quelli ordini e capitoli che da ciascuna d’esse saranno facti e stabiliti e confirmati dal presente general Consiglio conforme a l’ordine dato dallo statuto posto nel publico volume d’essi nella prima distintione, de foglio 2, sotto la rubrica ‘Che tutte l’arti devino havere il lor rectore’, Cap. 28, acciò che fedelmente senza dolo e inganno sieno recti e governate, et havendo per ciò effectuare fatti alcuni capitoli e leggi per observarsi in servitio della detta università e commodo universale, et quelli havendoli di già presentati nel medesimo Consiglio, e dal quale ordinatone la revisione da farsi per li honorabili messer Zeroastro Tinelli, ser Girolamo Chiavai, e Jacomo Marzuoli, li quali havendoli maturamente considerati e revisti hanno de loro propria mano confirmati. Li quali supplicano umilmente le Signorie Vostre Magnifiche si volino degnare di confermarli in tutto e per tutto come in essi interponendo la loro [...] di tutta la comunità parimenti e de [...] acciò possa dar forma eseguirla a essa [..........] n’ha determinato a honore della città e consolatione e utilità universale et standoli con perpetuo obligo. 81 82 (c. 11r) (Atto di approvazione) Nel libro delle deliberationi della Magnifica Comunità della città di Montealcino in foglio 9 appare l’infrascritta aprovatione: 1582 Al nome d’Iddio amen. A dì 20 di dicembre. Convocato e congregato il publico e generale Consiglio della Comunità della città di Montalcino nel solito luogo, servatis et cetera, alla presentia del signor giudice dopo et cetera, sopra la proposta delli capitoli de l’arte delli spetiali detta città, l’eccellente messer Fulvio Vangelisti salito et cetera, disse e consigliò acciò l’arte delli spetiali facci capitudine come tutte l’altre arti di questa nostra città in virtù di questo partito s’intendino confermati et approvati li Capitoli scritti dalli tre cittadini deputati. Fu vinto per lupini bianchi 46, neri 3 non obstanti. Io Niccolò Caterini, Cancelliere della prefata comunità per Sua Altezza Serenissima, ho copiato questo sopra da detto libro di propria mano questo dì 21 di novembre 1624 et scripsi. 83