Statuto dell’Arte degli speziali
della città di Montalcino (1582)
a cura di Mario Ascheri,
Bruno Bonucci e Roberto Salvioni.
Nota codicologica.
Archivio comunale di Montalcino, Preunitario, Statuti, privilegi e riforme, 8, Statuto
dell’arte degli speziali. 1582.
Cod. membr.; sec. XVIII; mm 230x163; cc. 16 numerate recentemente a matita;
bianche le cc. 1-2v, 11-16v; tre duerni e un trierno; rigatura all’inchiostro. Legatura
alquanto deteriorata in mezza pelle fra assi con borchie in bronzo.
I 20 capitoli dello statuto hanno inizio a c. 5. Sulla costola del codice, in grafia settecentesca: N. 5. Statuti sopra l’Arti del 1582.
(b. b.)
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STATUTI DELL’ARTE DEGLI SPEZIALI DELLA CITTÀ
DI MONTALCINO DELL’ANNO 1582
Trascrizione a cura di Mario Ascheri, Bruno Bonucci e Roberto Salvioni
(c. 3r)
(Norma dello statuto del Comune di Montalcino)
Che tutte l’arti devino avere il loro Rectore. Cap. 28
Acciò a ciascun arte debito modo si ponga, s’è proveduto che tutti l’exerciti
separati l’uno da l’altro due volte l’anno o più, come l’artefici di ciascuna
arte deliberaranno, si debbino congregare nella sala del Consiglio, nella
quale congregatione eleggiar deveno per quel modo che fra di loro sarà
obtenuto un di loro in Rectore della loro arte.
Il quale cosi electo sia tenuto et devi alli dicti Artefici fare eleggiare quel
numer d’huomini che a loro parrà, e infra di loro s’obterrà.
Li quali faccino ordini, provisioni sotto le quali exercitar debbano et observare siano tenuti acciò exerciti loro diretamente e senza dolo e fraude si
faccino, li quali ordini si devino approvare nel Consiglio generale, et quelli
che obtenuti saranno si debbano observare.
E il magnifico Capitano di giustitia e suoi offitiali et il notaio del danno dato
et extraordinario li mandino ad executione. E qualunche persona trovaranno colpevole punire et condennare sieno tenuti secondo la forma di tali ordini. Li quali ordini si devino scrivare in carta pecora per mano d’autentica
persona, acciò che a quelli si renda piena fede. Et ciascuno electo al dicto
Rectorato debba acceptare sotto pena di lire cinque di denari da pagarsi de
facto; della qual la meta sia de l’Executore e l’altra di detta capitudine.
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(c. 3v)
(Procedura di approvazione dello statuto)
Il dì 9 del mese d’agosto 1582.
Li magnifici signori Priori e loro Consiglio insieme convocati deliberonno
mettare al Consiglio la petizione presentata dalli spetiali di Montalcino,
nella quale domandano poter fare capitudine e s’approvino li capitoli presentati.
Fu vinta per lupini 8 bianchi, nessuno nero.21
Il dì xi. d’agosto 1582.
Convocato et congregato il publico e general Consiglio della Comunità et
homini di Montalcino nel luogo solito, servate et cetera.
L’egregio ser Petro di Giovanni Naiaroni, uno del numero del detto Consiglio, consigliando, asceso alla arenghiera sopra la petitione e domanda delli
spetiali et cetera, invocato il nome di Dio, disse che in virtù del presente
partito s’intendi data autorità alli spetiali di fare la capitudine come fanno
l’altre arti, e i signori Priori eleghino tre cittadini quali vedino e considerino
li capitoli presentati, et a un altro Consiglio sendo d’aprovarsi, si proponghino per la provatione.
Fu vinto per lupini 29 bianchi e 1 negro in contrario non obstante.
Et in facto li signori Priori et cetera per executione del dicto Consiglio elesseno [...] homini l’infrascripti:
messer Zorastro Tinelli
ser Girolamo Chiavai e
Jacomo Marzuoli.
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nota d’altra mano
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(c. 4r)
Mario di Bartolomeo Taddei
Benedetto d’Agnolo Angelini
Eliseo d’Antonio Naiaroni
Alfonzo d’Andrea Marzuoli
Boldrino di Ser Fabio Boldrini
Pomponio d’Antonio Landi
Montalcinesi maestri nell’arte della spetiaria nella medesima citta di Montalcino insieme convocati e congregati nella solita sala del consiglio della
comunità di decto luogo considerando masimamente infra di loro di quanta
necessità sia havere nella patria loro spetiarie ben proviste et ordinate, così
per honor d’essa come per benefitio universale, e di quanta importantia e
quanta utilità n’apporti d’arte e spetiarie ben proviste et ordinate alli corpi
humani, mediante le quali ne n’hanno l’infermi la pristina sanità, et ancora
risanati il conservamento della vita. La quale e quali exercitandosi così
confusamente come hoggi si fa, senz’havere fra di loro un bon Rectore che
li regga e governi, che così stando ne possano succedere infiniti disordini
nella vita di tucti quelli che di tali spetiali e spetiarie si varranno, adove ne
dovarieno aspectare sanità e commodo, credendo in quanto possano obviare a ogni disordine e che sia administrata fedelmente, rectamente e con
diligentia, in honore della città et in utilità et commodo delli suoi cittadini
così in universale come im particulare.
Considerando adonque maturamente, e del tutto lecito infra di loro deliberato ragionamento et accurato examine, la facultà concessali dal publico e
general Consiglio della patria loro, e quanto amorevolmente e da buono ed
optimo padre si habbi proveduto che tutte l’arti devino havere il lor Rectore
et altri offitiali dalli quali in compagnia di ciascuna arte et università ne regghino e governino esse e possino e devino ordinare, deliberare e far capitoli
in servitio e commodo di ciascuna come più expediente
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(c. 4v) et utile ne giudicaranno di munirsi; remosso da loro sopratucto ogni
affectione, odio, timore et finalmente ogni humana [.............] d’esse et utilità universale; per doversi confermare il tucto da loro statuito dal medesimo generale Consiglio, conforme alla dispositione dello statuto posto nel
publico volume delli statuti della dicta comunità nella prima distintione del
fo. 2 sotto la rubrica ‘Che tucte l’arti devino havere il loro Rectore’, capitolo 28, quali così confermati s’habbino per statuti, leggi et ordini della detta
università delli spectiali, fermi e stabiliti meritino e si mandino a executione sotto le pene in essi contenute.
Et il molto magnifico signor Capitano di Giustizia così presente come
ogn’altro che di tempo in tempo sarà nella Città di Montalcino per Sua
Altezza Serenissima e suoi offitiali, et il Notario del detto extraordinario
di decta città, siano tenuti et devino per forma di decto statuto farne fare e
tenere l’observantia inviolabilmente, condennando i tragressori in quelle
pene che in detti capitoli saranno specificate e di tempo in tempo saranno
imposte et ordinate dalla dicta università de spetiali per conservatione della
medesima.
Hanno adonque per observantia del decto statuto, ordinato e stabilito quanto da basso per doversi mantenere, exequire et observare inviolabilmente,
sotto le pene ordinate ne presenti capitoli.
Il tutto adonque sia a laude e gloria de l’onnipotente Dio di Maria Semprevergine, di Sancta Maria Magdalena, et finalmente di tutta la corte celestiale, videlicet:
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(c. 5r)
(Capitoli dell’Arte degli speziali)
De l’Ordine da servarsi in creare il Rectore. Cap. 1
Imprima hanno statuito et ordinato che per advenir im perpetuo e così s’observi il di primo del mese di gennaro di ciascuno anno futuro si devi congregare detta università et arte de spetiali nella sala del Consiglio della
Città di Montalcino a suono di campanella d’ordine e comandamento del
lor Rectore.
In decta raunata, obtenuto a lupini bianchi e negri per li due terzi, l’offitio
del quale duri un anno proximo dal dì della sua electione, et così electo non
volendo acceptare caschi in pena di lire cinque come nello statuto si contiene. Il quale durante il suo anno deve essare obbedito et honorato in tutto
quello comandarà, per servitio della decta università.
Ciascuno che sarà inobbediente caschi in pena di soldi dieci per ciascuno e
ciascuna volta da pagarsi de facto come nel capitolo delle pene e distributione d’esse.
Giuramento del Rectore. Cap. 2
Il Rectore che sarà electo e s’elegiarà di tempo in tempo sia tenuto et obligato giurare nelle mani del Rectore vechio alla presentia di decta università, in decta raunata o in altra da farsi a quel effecto, avanti riceva i libri di
dicta università, e accepti l’offitio corporalmente con le mani toccando le
Scripture, l’observantia delli presenti capitoli; e d’exercitare il suo offitio
con fede, diligentia remosso da lui ogni rancore, timore, premio o humana
prece; ma quello exercitare come sopra per benefitio et agumento della
detta università et cetera.
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(c. 5v)
Come si deve tenere un libro nel quale si scriva l’entrata e l’uscita e del
sindacato da farsi. Cap. 3
Sia tenuto e devi il decto Rectore tenere un libro da comprarsi dalla università medesima nel quale devi tener conto de l’entrata e uscita della decta
università fedelmente, et alla fine del suo offitio per otto giorni, a due sindaci da eleggiarsi per decta università, devi della sua administratione rendare
lucido e chiaro conto, da descriversi la revisione e saldo di decta administratione in un’altra parte del medesimo libro sotto pena di lire quattro – da
distribuirsi decta pena come nel capitolo della distributione delle pene -, e
tutto quello li restarà del giudicato nelle mani dalli ditti Sindici, devi effectualmente avere restituito e rimesso nelle mani del suo sucessore sotto la
ditta pena e del quarto più di tutto quello li restarà in mano fra giorni dieci
sequenti dal dì della decta sententia; e passato dicto tempo da essarne gravato per la corte del Magnifico Signor Capitano di Giustitia di Montalcino
con la partecipatione da dichiararsi di sotto.
Del libro delle reformationi de l’Università. Cap. 4
Devi parimente e sia obligato il decto Rectore e suoi successori tenere et ordinare un libro grande nel quale si descrivino tucte le deliberationi, decreti
et admaestrationi che si faranno per dicta università, da scrivarsi ed ordinarsi per uno della dicta università al quale sarà dal dicto Rectore ordina-
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(c. 6r)
to e comandato.
E quando facesse bisogno per mano di notario publico da elegiarsi dalla dicta università da doversili per ricognitione delle sue fatighe donarseli
un’amorevolezza come parrà alla ditta università e da quella sarà deliberato.
Della festa di S. Maria Magdalena et oblighi per ditta festa. Cap. 5
E per che ogn’atione di dicta università sia a laude di Dio, hanno determinato et statuito che per l’advenire il giorno della festa di S. Maria Magdalena sia loro festa principale, la quale si devi dal dicto Rectore far celebrare
nella chiesa della Madonna port’alcorno luogo della Comunità di Montalcino, facendovi dire almeno messe ... e la messa cantata solennemente,
andandovi collegialmente decto Rectore et università offerta per elemosina
alla ditta Madonna di lire due di cera biancha ogn anno, e la sera della vi[gi]
lia di dicta festa sia obligato il dicto Rectore far intimare per la mattina tutti
li spetiali della dicta università garzoni e factori, emmandiando ciascuno
d’essi, caschino impena di soldi cinque per ciascuno e ciascuna volta d’applicarsi dicta pena come da basso.
Torcie da mandarsi per onorare il Santissimo Sacramento la mattina del
Corpus Domini e l’Ottava. Cap. 6
Statuirno et ordinorno e così vogliano s’observi
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(c. 6v)
imperpetuo per ditta università che il Rectore che sarà di tempo in tempo, a
spese della medesima, devi mandare un paro di torce di cera alla procissione
la mattina della festa del Santissimo Corpus Domini, et parimente alla procissione de l’Ottava sequente quando si riporrà il Sanctissimo Sacramento. E questo quando l’università habbi il commodo, e quando non l’habbi
quindici giorni avanti sia tenuto et obligato ragunare detta università et a
quella proporre della spesa delle ditte torcie; e non vencendosi cos’alcuna,
possa e debbi detto Rectore gravandone di questo la cuscientia sua farne
una imposta alli maestri de l’arte di distributivamente secondo la spesa che
sarà delle ditte torcie talché in somma per ogni modo ve le mandi.
Tasse da pagarsi per li Maestri et altri de l’arte per supplire alla spese. Cap. 7
Per supplire alli bisogni de l’università e particularmente alle spese da farsi
per la nostra festa di S. Maria Magdalena, sieno tenuti et obligati tutti li
maestri di detta università pagare nelle mani del Rectore otto giorni inanzi
a decta festa giuli uno per ciascuno maestri, soldi sei di otto per ciascuno
garzone che stesse con essi in decta arte, e soldi quattro per factori.
E non pagando in detto tempo il Rectore sia tenuto et obligato e così dia a
riscuotare tutti [...] quelli che non havesseno pagato o non volesseno pagare. E manchando il Rectore di exequire quanto sopra, sia condennato a
rimettare del suo
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(c. 7r)
proprio quanto importarà la spesa di decta festa, e nondi meno sieno tenuti
li prenominati pagare quanto e nel modo ch’è detto di sopra.
Che nessuno possa far comp[agni]a se prima non sarà examinato et amaestrato dalla detta università. Cap. 8
Se alcuna persona volesse entrare a far compagnia con qualsivogli de maestri di dicta università a l’exercitio della spetiaria, non possa né devi in
modo alcuno né sotto alcuno quesito, colore, intrare a compagnia, né d’alcuno maestro possa essare acceptato se prima non sarà acceptato et ammaestrato dalla detta università e deputati da essa sotto pena di lire ... di denari
per doversi risquotare come da basso nel capitolo del executioni delle pene
e distributione d’esse.
Ordine della maestranza da farsi. Cap. 9
Nessuna persona possa essare acceptata in decta università per maestro se
prima non sarà examinata da due deputati dalla detta università, dal medico
che si trovarà di tempo in tempo electo della Comunità di Montalcino. E
devi pagare sendo approvato da loro per idoneo e d’essare ammesso per
dieci di denari correnti per la sua maestranza [nelle] mani del Rectore che
sarà a quel tempo, delle quali il decto Rectore si devi mettare ad intrata nel
libro acciò deputato per darne al debito tempo lucido conto.
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(c. 7v)
Nessuna persona possa tenere né vendare alcuna cosa appartenente a dicta
arte. Cap 10
Non possa alcuna persona di qualsivogli condizione, tanto di Montalcino
quanto in quello habitante, tenere vendare in qualsivogli modo contractare
alcuna sorte di mercantie actinenti et spectanti a ditta arte della spetiaria e
università delli spetiali, se già non fusse stato dato loro facultà e licentia di
poterne tenere e vendare sotto pena di [lire] otto denari per ciascuna volta
e mercantia tenesse o vendesse; d’applicarsi decta pena come da basso nel
sequente capitolo della distributione delle pene si contiene.
Nessuna persona forestiera possa vendare cose appartenenti a detta università senza licentia. Cap. 11
Alcuno forestiere e non fussi fante in Montalcino e sua corte, possa né li
sia licito cosa e mercantia alcuna appartenente a la detta arte andare per la
città vendendo, se prima non saranno state vedute e considerate della loro
qualità, e se dal dicto Rectore o università non sarà stato dato o concesso
loro licentia e facoltà; contrafacendo caschi in pena di lire otto di denari,
da pagarsi e distribuirsi come da basso si dirà. E quando paresse al ditto
Rectore abilitare alcuno, non possa se prima sopra la sua conscientia non
giudicarà ditte robbe e mercantie essere buone e recipienti, salvo sempre e
reservato la fiera del Sant.mo Corpus Domini, la quale e libera e franca per
quel tempo e modo che nel libro de l’ordini
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(c. 8r)
la quale relassiamo ne l’essar suo in tutto e per tutto.
Delle radunate da farsi. Cap 12
Sarà tenuto et obligato il decto Rectore presente e che sarà di tempo in tempo, oltre alle radunate di gennaro di giugno e di luglio per le cause di sopra
specificate, per ogni bisogno e causa che urgesse alla detta università, nel
luogo predicto solito et consueto per la radunanza de l’arti nella solita sala
del Consiglio; e così radunati sia obligato proporre delli bisogni della dicta
università; e quanto in essa sarà ordinato vento e deliberato per li 2/3 per il
sì renduti, dal dicto Rectore si devi mandare ad executione senza replica o
cavillatione alcuna; e quando il dicto Rectore non volesse exequire o fare
exequire, caschi in pena della privatione de l’offitio e de facto per detta
università se ne devi essare un altro, con la medesima autorità; e mancando
tal nuovo electo, s’exequisca contra di lui come sopra si dice del suo antecessore, e così s’observi in ciascuno che sarà di tempo in tempo.
Della pena da porsi a quelli che non si ragunaranno. Cap. 13
Qualunche sarà della ditta università e sarà stato intimato d’ordine del Rectore per il deputato dalla medesima università, nel giorno li sarà comandato
sia obligato radunarsi in decto luogo sotto pena di soldi dieci per ciascuno
e ciascuna volta da pagarsi nelle mani del dicto Rectore per exequirsi come
da basso.
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(c. 8v)
Visita da farsi alle spetiarie. Cap. 14
Il Rectore che si trova al presente come l’altri che saranno di tempo in tempo electi del mese d’aprile o di maggio insieme con un altro da deputarsi
per l’università in compagnia del medico della comunità et altri medici di
Montalcino che a quel tempo per aventura ci s’intratenesseno, andare a
visitare tutte le spetiarie di Montalcino, et ivi vedere tutte le robbe e cose
spettanti e appartenenti alla spetiaria; e quelle trovandole buone e perfecte,
concedino facultà di vendarle, e quelle non trovaranno recipienti, le devino
far buttare via liberamente senza inganno e scusa alcuna, da mettarseli, e
trovandone in ciascuna spetiaria da quattro cose in su oltre alla buttata delle
robbe, sieno condennati in giuli uno per ciascuna cosa e volta che si trovarà
gattiva, comandandoli il Signor Medico che di simil cosa non si serva più.
Come si devi porre il prezzo alle robbe. Cap. 15
Et affine che ciascuno che andarà a comprare alcuna mercantia appartenente
a l’arte della spetiaria habbi il suo dovere e la paghi il giusto prezzo, hanno
deliberato e statuito che per l’advenire, cominciando il di quindici d’aprile
proximo futuro de l’anno 1583 e così si devi sequire d’anno in anno fino a
tanto che da l’università non sarà determinato in contrario, il dicto Rectore
dirà ragunarsi e far radunare dicta arte et università, nella quale radunata il
dicto Rectore che sarà ne proponga
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(c. 9r)
la listra delle cose medicinali et a quelle porre li prezzi; per li quali si dovaranno vendare non alterando in modo alcuno il prezzo o prezzi fino a
tanto che l’anno sequente non sarà fatta nuova imposta delli prezzi per la
medesima.
E ciascuno che contrafarà caschi im pena di lire due per ciascuna mercantia
e per ciascuna volta, d’applicarsi come da basso, reservandone però in questo tanto il quarto per l’accusatore o palese o secreto che sarà.
Composizione non si facci senza il consenso del medico e Rectore. Cap. 16
Nessuno maestro di decta arte che exercitarà ne’ suoi garzoni o factori possa preparare alcuna compositione, se prima non sarà revista dal medico
della comunità che di tempo in tempo vi si trovarà in condotta e dal Rectore
della decta università, la quale trovandola ragionevole sia confermata di
loro mano propria; e s’altrimenti fusse facto caschi impena il trasgressore
di lire cinque di denari da risquotarsi e distribuirsi come da basso si dirà.
Come si terminino le diferentie de’ conti. Cap. 17
Se alcuno havarà conto con alcuno della dicta università per mercantie haute da qualsivogli spetiaria, e per quello nasciarà alcuna diferentia, quello
che si sentirà gravato recorga al Rectore de decta università.
Il quale, trovando
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(c. 9v)
gravato decto conto fuori delli prezzi imposti, lo possa correggiare, e quanto da lui sarà facto s’habbi per stabilito et fermo, et a quello s’attenda e non
al primo conto sopra del quale sarà muta la diferentia.
Come si proveda a bisogni de l’università. Cap. 18
Se per alcuno tempo, per qualsivogli causa ancorché minima, accadesse alcun bisogno alla dicta università, o per agumento d’essa o delle sue ragioni
e privilegi, o per difesa d’alcuno della dicta università, devi subbito il dicto
Rectore radunare quella et in quella nel luogo solito deliberare quanto parrà
a essa per servitio dell’università e particulare.
E quanto in essa sarà stato deliberato si mandi a executione quanto prima,
sì come il caso e la necessità urgerà.
Che nelli giorni delle domeniche e feste comandate non s’oprino buttighe.
Cap. 19
Il giorno delle domeniche e feste comandate nissuna buttiga di spetiaria si
possa aprire, fuori che li sportelli fino non sarà ditto vesparo, giusto però
che alla venuta del medico, al quale sia lecito si possa e devi aprire tutta
la porta della buttiga, e come haverà ordinato riserrarla; et contrafacendosi
caschi in pena chi l’oprirà di soldi dieci per volta e ciascun giorno da risquotarsi e distribuirsi come da basso.
Et il giorno della
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(c. 10r)
festa principale d’Advocata de l’università predecta non si possa aprire alcuna buctiga di spetiaria fino che non sarà detto il vesparo sotto la medesima pena.
Distribuzione delle pene. Cap. 20
Le pene così imposte nelli presenti capitoli come altro da imporsi per l’avvenire per detta università le devi risquotare la corte del Magnifico Signore
Capitano di giustizia di Montalcino per Sua Altezza Serenissima o il Notaro del danno dato, havendo però luogo fra di loro la preventione; delle
quali un quarto sia de l’Executore il quarto de l’Accusatore essendovi, e
non vi essendo de l’università ditta, un quarto alla Comunità di Montalcino,
e l’altro dell’università predicta.
Io Zeroastro Tinelli homo electo affermo quanto di sopra si contiene.
Io Girolamo Chiavai homo electo affermo quanto da l’ecc. messer Zeroastro è stato confirmato.
Io Jacomo Marzuoli homo electo affirmo quanto dalli sopra detti e confirmo.
Molto magnifici spettabili Priori e prudentissimi Consiglieri, l’università et
arte delli spectiali della nostra città di Montalcino, umilissima figlia e serva
de Vostre Signorie Magnifiche, havendo maturamente considerato la paterna affectione della comunità sua, insieme con l’autorità da essa concessa
per forma di leggie
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(c. 10v)
municipale a tutte l’arti et exerciti si trovanno in essa di possere eleggiare
in ciascun’arte nel suo genere un Rectore et altri offitiali, con quelli ordini
e capitoli che da ciascuna d’esse saranno facti e stabiliti e confirmati dal
presente general Consiglio conforme a l’ordine dato dallo statuto posto nel
publico volume d’essi nella prima distintione, de foglio 2, sotto la rubrica
‘Che tutte l’arti devino havere il lor rectore’, Cap. 28, acciò che fedelmente
senza dolo e inganno sieno recti e governate, et havendo per ciò effectuare
fatti alcuni capitoli e leggi per observarsi in servitio della detta università
e commodo universale, et quelli havendoli di già presentati nel medesimo
Consiglio, e dal quale ordinatone la revisione da farsi per li honorabili messer Zeroastro Tinelli, ser Girolamo Chiavai, e Jacomo Marzuoli, li quali
havendoli maturamente considerati e revisti hanno de loro propria mano
confirmati.
Li quali supplicano umilmente le Signorie Vostre Magnifiche si volino degnare di confermarli in tutto e per tutto come in essi interponendo la loro
[...] di tutta la comunità parimenti e de [...] acciò possa dar forma eseguirla
a essa [..........] n’ha determinato a honore della città e consolatione e utilità
universale et standoli con perpetuo obligo.
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(c. 11r)
(Atto di approvazione)
Nel libro delle deliberationi della Magnifica Comunità della città di Montealcino in foglio 9 appare l’infrascritta aprovatione:
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Al nome d’Iddio amen. A dì 20 di dicembre.
Convocato e congregato il publico e generale Consiglio della Comunità
della città di Montalcino nel solito luogo, servatis et cetera, alla presentia
del signor giudice dopo et cetera, sopra la proposta delli capitoli de l’arte
delli spetiali detta città, l’eccellente messer Fulvio Vangelisti salito et cetera, disse e consigliò acciò l’arte delli spetiali facci capitudine come tutte
l’altre arti di questa nostra città in virtù di questo partito s’intendino confermati et approvati li Capitoli scritti dalli tre cittadini deputati.
Fu vinto per lupini bianchi 46, neri 3 non obstanti.
Io Niccolò Caterini, Cancelliere della prefata comunità per Sua Altezza
Serenissima, ho copiato questo sopra da detto libro di propria mano questo
dì 21 di novembre 1624 et scripsi.
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Statuto dell`Arte degli speziali della città di Montalcino