TRA NORD E SUD, IMMISSIONI IN RUOLO DA RIVEDERE
di Dino Caudullo La Tecnica della Scuola, 14.4.2012
Il Ministero dell’istruzione è stato messo alle corde dal Consiglio di Stato il quale, con la
sentenza 2032 del 5 aprile scorso, ha ordinato all’Amministrazione scolastica di rivedere entro
il termine di 120 giorni la ripartizione del contingente nazionale fra le varie province italiane al
fine delle immissioni in ruolo ed in particolare quello per le province di Catania ed Enna. Già
nominato un commissario ad acta. Cronistoria dei fatti.
Bisognerà, dunque, provvedere alla nuova individuazione dei posti vacanti in ciascuna
provincia, per gli anni scolastici 2008/2009 e 2009/2010 e rinnovare i decreti di immissione in
ruolo per tali anni. E’ già stato nominato un commissario ad acta, per il caso di inerzia da parte
dell’Amministrazione.
La decisione emessa da Consiglio di Stato, in sede di ottemperanza al giudicato formatosi su
una sentenza (la n. 4286/2011) pronunciata dagli stessi Giudici di Palazzo Spada, rischia di
determinare un vero e proprio terremoto, dato che impone la totale revisione della ripartizione
dei contingenti dei posti destinati alle immissioni in ruolo per il biennio 2008/2010, con la
conseguente possibilità di revisione di tutte le immissioni in ruolo disposte nel periodo in
questione.
Per meglio comprendere la portata dell’obbligo di fare ordinato all’Amministrazione scolastica,
è opportuno ripercorrere le fasi che hanno preceduto il giudizio di ottemperanza.
Un gruppo di docenti che, avendo maturato un elevato punteggio con titoli di specializzazione e
di perfezionamento, aspiravano all’immissione in ruolo, ed un gruppo di genitori di alunni
disabili, avevano impugnato innanzi al Tar Lazio i decreti ministeriali n. 61/2008 e n. 73/2009
e le relativa tabella di distribuzione del contingente di nomine per gli anni scolastici 2008/2009
e 2009/2010, ritenendoli illegittimi per due ordini di motivi.
In primo luogo ritenevano sottodimensionato il numero delle assunzioni disposto a livello
nazionale rispetto alla programmazione del 2007 e quindi la mancata assunzione a tempo
indeterminato di quanti, come i ricorrenti, non erano rientrati nelle procedure di
stabilizzazione, seppure ricompresi nelle graduatorie ad esaurimento, ed in secondo luogo
perché ritenevano comunque illegittima in quanto immotivata la distribuzione di posti tra le
province del Nord e quelle del Sud, risultando queste ultime ingiustamente penalizzate.
Siffatta condotta dell’Amministrazione, secondo la tesi dei ricorrenti, si poneva in contrasto con
i principi costituzionali del diritto allo studio (art. 34 Cost.) della giusta ed equa retribuzione
(art. 35 Cost.) e di buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.); violando
pure il principio di continuità didattica e, nel caso degli alunni portatori di handicap,
provocando un avvicendamento reiterato dell’insegnante di sostegno, rendendo proibitivo il
percorso di apprendimento e di inserimento dell’alunno disabile, in violazione dell’art. 38 Cost.
che tutela il diritto all’educazione e all’avviamento professionale dei disabili ed in violazione
delle norme internazionali sull’argomento.
Il Tar Lazio, a conclusione del giudizio di primo grado, ha rigettato il ricorso ritenendolo
infondato in quanto, il programma che il Ministero si era posto, di riassorbire i 150.000 precari
c.d. “storici” della scuola a partire dall’a.s. 2007/2008, era necessariamente subordinato ai
riscontri di bilancio necessari per la sua attuazione, oltre che alla necessità della sussistenza
dei posti vuoti in organico, tali da consentire la stabilizzazione annuale di un certo contingente
di precari; inoltre l’amministrazione scolastica aveva rappresentato che le assunzioni del
personale docente precario avvenivano proporzionalmente mediante l’assegnazione del 49%
dei posti disponibili, e tale criterio, del quale l’amministrazione non aveva esplicitato alcuna
origine normativa o regolamentare, essendo basato solo su esigenze di tipo finanziario, non è
stato autonomamente impugnato dai ricorrenti.
Avverso la sentenza di primo grado, gli interessati hanno proposto appello innanzi al Consiglio
di Stato il quale, con sentenza n.4286 depositata il 14 luglio 2011, ha riformato la decisione
del primo giudice, accogliendo le doglianze dei ricorrenti.
In particolare, i Giudici di Palazzo Spada hanno evidenziato che, sul primo versante, i ricorrenti
hanno lamentato illegittimità del sottodimensionamento delle assunzioni disposto a livello
nazionale rispetto alla programmazione del 2007, come risultante dall’art. 1, comma 605, lett.
c) della legge n. 296/2006 (laddove stabiliva che il Ministero dell’istruzione si dotasse di un
piano triennale per l’assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 20072009 di 150.000 unità) e dal decreto che aveva disposto di programmare per l’a.s. 2007/2008
l’assunzione di 50.000 unità e per gli anni scolastici successivi (2008/2009 e 2009/2010) delle
restanti 100.000 unità.
I ricorrenti hanno sostenuto l’assenza di un’adeguata motivazione, e di una congrua istruttoria,
a sostegno della disposta ripartizione del contingente fissato di assunzioni tra le province
meridionali e quelle del Centro Nord, rilevando a titolo esemplificativo che, nel caso di Brescia,
pur essendovi una minore popolazione scolastica e quasi tutte le graduatorie dei precari già
esaurite, la provincia ha ottenuto un contingente di immissioni in ruolo sensibilmente superiore
a quello di Catania, provincia più affollata di studenti e ad alto tasso di precariato; hanno
anche soggiunto che la provincia di Enna è stata destinataria di sole 72 immissioni in ruolo.
Sotto un primo aspetto il Consiglio di Stato ha condiviso quanto sostenuto dal primo giudice,
laddove ha disatteso le censure con cui è stata dedotta l’illegittimità del sottodimensionamento
delle assunzioni disposto a livello nazionale rispetto alla programmazione del 2007, in quanto il
legislatore aveva subordinato il riassorbimento dei 150.000 precari cd. “storici” della scuola a
partire dall’a.s. 2007/2008 ai necessari riscontri di bilancio, oltre che alla necessità della
sussistenza dei posti vuoti in organico, tali da consentire la stabilizzazione annuale di un certo
contingente di precari.
Il giudice d’appello ha, invece, condiviso i rilievi dei ricorrenti riguardanti la lamentata assenza
di un’adeguata motivazione ed, a monte, di una congrua istruttoria a sostegno della disposta
ripartizione del contingente fissato di assunzioni tra le province meridionali e quelle del Centro
Nord, considerato che queste ultime sarebbero state favorite rispetto a quelle meridionali,
penalizzate da una irragionevole ripartizione dei posti per le assunzioni.
Ritenendo necessario acquisire alcune informazioni ai fini di verificare il concreto iter logico
seguito dall’Amministrazione nell’attendere alla suddivisione del personale da stabilizzare tra le
diverse province e regioni italiane, il Consiglio di Stato ha disposto l’acquisizione di documenti
e di una relazione ministeriale volta ad indicare, tra l’altro, le operazioni, logiche o aritmetiche,
compiute e sottese alla determinazione, regione per regione e provincia per provincia, del
numero di personale da assumere.
Dalla documentazione prodotta in giudizio dall’Amministrazione, non sono però emerse le
modalità aritmetiche o logiche con cui si è provveduto alla concreta applicazione del criterio
della “proporzionalità al numero dei posti disponibili”, dall’Amministrazione indicato quale
canone seguito nella ripartizione del personale da assumere tra le diverse regioni e province.
Alla luce di ciò, il Consiglio di Stato ha quindi ritenuto fondate le censure di difetto di istruttoria
formulate dai ricorrenti riguardo alla disposta ripartizione del contingente fissato di assunzioni
tra le province meridionali e quelle del Centro Nord, accogliendo quindi l’appello con il
conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.
A fronte dell’inerzia dell’Amministrazione, che non ha eseguito la predetta sentenza, i ricorrenti
si sono rivolti nuovamente al Consiglio di Stato affinché ordinasse al Miur di ottemperare al
giudicato formatosi sulla decisione.
I giudici di Palazzo Spada nell’evidenziare che i provvedimenti annullati con la sentenza n.
4286 del 2011 sono attuativi della normativa di legge con cui è stata disposta la definizione di
un piano triennale di assunzioni nella scuola (art. 1, comma 605, lett. c), della legge n. 296 del
2006), hanno puntualizzato che l’Amministrazione deve nuovamente provvedere con la
riemanazione dei detti decreti poiché resterebbe altrimenti inattuata la disposizione legislativa
per quanto attiene alla ripartizione del contingente nazionale fra le varie province italiane al
fine delle immissioni in ruolo.
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