L’ORGANIZZAZIONE DIPARTIMENTALE NELLE AZIENDE SANITARIE. GENERALITA’. L’ organizzazione dipartimentale è il modello ordinario di gestione operativa delle attività a cui fare riferimento in ogni ambito del servizio sanitario nazionale (SSN) con la finalità di assicurare la buona gestione amministrativa, finanziaria ed il governo clinico. Il dipartimento, favorendo il coordinamento dell’ atto medico teso a gestire l’intero percorso di cura e lo sviluppo di comportamenti clinico – assistenziali, costituisce l’ ambito privilegiato nel quale potere contestualizzare le attività nelle sue principali estensioni ovvero la misurazione degli esiti, la gestione del rischio clinico, l’ adozione di linee guida e protocolli diagnostici – terapeutici, la formazione continua, il coinvolgimento del paziente e l’ informazione corretta e trasparente. Già da alcuni anni è stato dato avvio al processo di attuazione dei dipartimenti, in particolare a livello territoriale, dove i dipartimenti di prevenzione rappresentano un modello oramai radicato di organizzazione del SSN, seppure nella prospettiva di miglioramento continuo e di consolidamento della loro funzione .In ambito ospedaliero, dalla rilevazione di esperienze condotte finora, emerge la necessità di un impulso all’ attuazione del dipartimento così come alla piena ed effettiva applicazione di tutte le sue funzioni. E’ in tal senso necessario considerare che l’adozione del modello dipartimentale trova motivazione non soltanto nell’ attività di un vantaggio organizzativo e di conseguenza economico, ma, soprattutto, in quella di una complessiva elevazione dell’ etica del sistema, di cui gli elementi fondamentali sono rappresentati dal recupero di centralità del paziente all’ interno dell’ organizzazione e della valorizzazione di tutte le categorie professionali. Il ruolo svolto dal personale nel far si che l’organizzazione acquisisca valenza sostanziale appare essenziale. Il cambiamento dipartimentale, infatti, è facilitato e raggiunge i livelli più avanzati laddove gli operatori recepiscano tale organizzazione come strumento di rafforzamento culturale e di crescita professionale. Il dipartimento, infatti, deve funzionare non solo come luogo di integrazione e coordinamento, ma anche 2 come luogo di sviluppo delle conoscenze e delle competenze, elementi questi strategicamente indispensabili ai fini di una prospettiva di sviluppo di un ospedale. Il processo di decentramento del Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.) e la riaffermazione, anche nel Decreto legislativo 229/99, della responsabilizzazione delle Regioni nel garantire, nel rispetto di vincoli di spesa e d’economicità di gestione delle aziende pubbliche che erogano servizi, livelli di cura essenziali ed appropriati e qualità nei servizi di tutela della salute, ha reso il tema del funzionamento interno delle aziende sanitarie ancora più centrale nel dibattito scientifico e nella ricerca di soluzioni sempre più soddisfacenti. In questo quadro il tema dell’organizzazione, ossia delle modalità secondo cui persone dotate delle necessarie conoscenze, competenze ed abilità, operano insieme per dare risposta ai problemi di salute dei singoli pazienti o di un’intera comunità, appare particolarmente rilevante. Hanno avuto e continuano ad avere importanza ancora oggi gli aspetti riguardanti: 1. i principi generali dell’organizzazione; 2. le caratteristiche di base dei processi di tutela della salute e dei risultati; 3. la natura dell’autonomia professionale. Anche se questi sono alcuni degli obiettivi da perseguire, è necessario evidenziare gli elementi di profonda novità nel Servizio Sanitario Nazionale (SSN) costituiti da: a) un radicale cambiamento con riguardo all’autonomia delle aziende e, per esse, del Direttore Generale (e del gruppo aziendale di vertice); b) un sempre più stretto nesso tra strategia dell’azienda (ed autonomia nel definirla ed attuarla) ed organizzazione, consentito dal ruolo, funzioni e poteri riconosciuti al Direttore Generale, e sempre più imposto dagli indirizzi di molte Regioni; 3 c) il manifestarsi di tendenze secondo cui, s’introducono elementi di chiarificazione e distinzione delle responsabilità (costituzione di “autonome aziende” ospedaliere) e, si favoriscono forme “integrate” d’erogazione dei servizi sia all’interno dell’ospedale (dipartimenti ospedalieri), sia nell’attività extraospedaliera (distretti, studi associati per i medici di medicina generale), sia per le attività che collegano varie fasi dell’assistenza (dipartimenti intra ed extraospedalieri). DEFINIZIONE DI DIPARTIMENTO. Secondo una definizione ( Guzzanti 1985 – 1994), il dipartimento deve essere interpretato come una “federazione di unità operative e altre compartimentazioni organizzative delle Aziende Sanitarie od Ospedaliere che mantengono la loro autonomia, indipendenza e responsabilità,così come quella di ciascuno dei membri che le costituiscono, e che, nel medesimo tempo, riconoscono la loro interdipendenza, in funzione del raggiungimento di comuni obiettivi, , ed adottano codici concordati e consensuali di comportamenti clinico-assistenziali, didattici e di ricerca con accettati e condivisi risvolti operativi, collaborativi, etici, medico-legali, ed economici”. Questo tipo di definizione, pur essendo non recentissima e da modulare nei singoli contesti organizzativi, conserva ancor oggi una sua intrinseca validtà, riconoscendo al dipartimento un ruolo non solo di aggregazione meccanicistica delle unità operative clinico-assistenziali o di servizi diagnostica-terapeutici, ma rivestendolo di contenuti più ampi e di un ruolo per certi versi più complesso. Secondo un’altra interpretazione (ASSR 1997), il dipartimento è definito come “una struttura organizzativa costituita da unità operative omogenee, affini o complementari, che perseguono comuni finalità e sono quindi tra loro interdipendenti, pur mantenendo la propria autonomia e responsabilità professionale. Le unità operative costituenti il Dipartimento, sono aggregate in una specifica 4 tipologia organizzativa e gestionale, volta a dare risposte unitarie, tempestive, razionali e complete rispetto ai compiti assegnati, e a tal fine adottano regole condivise di comportamento assistenziale, didattico, di ricerca, etico, medicolegale ed economico”. Questa definizione, chiaramente ispirata da quella precedente di Guzzanti (1994) accolta spesso a riferimento, sottintende tuttavia una concezione di dipartimento che viene principalmente istituito in relazione ad una presunta comunanza o complementarietà dell’attività ivi svolta dalle diverse UU.00. coinvolte, e che è pertanto limitativa rispetto ad una concezione più ampia in cui il dipartimento svolge, prima di tutto, un ruolo di gestore in comune di alcune risorse (letti e tecnologia per esempio ),che possono essere utilizzate per attività specialistiche anche assai diverse tra di loro. In quest’ottica, ciò che caratterizza e definisce un dipartimento può semplicemente essere individuato nella presenza di due o più UU.00. che si associano per il conseguimento di scopi/finalità unitari, stabilendo tra loro rapporti formalizzati in termini di condivisione ed utilizzo di eventuali risorse. Il Dipartimento dunque è un complesso aggregato di unità operative e/o di moduli funzionali tra loro interdipendenti, che per omogeneità, per affinità e/o per complementarità perseguono finalità comuni, pur mantenendo ciascuno di essi una propria autonomia e una propria responsabilità clinico-professionale all’interno di un uniforme modello organizzativo e gestionale. In ogni caso , la possibilità che le Aziende Sanitarie e Ospedaliere evolvano realmente verso un assetto organizzativo dipartimentale coerente con i principi contenuti nella definizione data è subordinata alla soluzione non immediatamente evidente e praticabile di una serie di problemi collocabili a livello di : - rapporti gerarchici, - coordinamento delle funzioni decisionali e delle attività di individuazione delle priorità di allocazione delle risorse, - funzionamento di meccanismi tesi a garantire lo sviluppo di 5 consenso tra entità caratterizzate frequentemente da interessi contrapposti e, pertanto conflittuali, - razionalizzazione dei modelli di integrazione operativa. Al fine di definire una serie di soluzioni praticabili di tali problemi, è indispensabile analizzare come è evoluta la normativa relativa alla dipartimentalizzazione delle strutture sanitarie e riflettere sui possibili criteri d’ individuazione di assetti dipartimentali capaci di ottimizzare il bilancio tra vantaggi e svantaggi prodotti, posto che non pare ipotizzabile una soluzione ottimale unica. IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE GENERALITÀ Al Dipartimento di Prevenzione (DP), istituito in tutte le ASL ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 502/92, afferiscono tutte le attribuzioni in materia di prevenzione collettiva e di tutela della salute della popolazione, precedentemente svolte dai servizi delle soppresse USL. Il D.Lgs. n. 229/99, confermando l’assetto organizzativo delle ASL. in distretti e dipartimenti, colloca il DP in una posizione organizzativa particolare identificandolo come la struttura operativa delle ASL. che garantisce la tutela della salute collettiva, perseguendo obiettivi di promozione della salute, di prevenzione delle malattie e delle disabilità e di miglioramento della qualità della vita. Il DP promuove azioni svolte ad individuare e rimuovere le cause di nocività e malattia di origine ambientale, umana e animale mediante iniziative coordinate con i Distretti, con gli altri Dipartimenti delle ASL e delle aziende ospedaliere, assicurando il coinvolgimento di operatori di diverse discipline.. 6 L’assetto organizzativo, previsto dal suddetto decreto, prevede tre aree dipartimentali: 1. AREA DI SANITÀ PUBBLICA, 2. AREA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI VITA E DI LAVORO, 3. AREA DI SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA. Sono le Regioni ad articolare le aree dipartimentali, prevedendo strutture organizzative (servizi e unità operative) specificatamente dedicate a: • igiene e sanità pubblica; • igiene degli alimenti e della nutrizione; • prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro; • sanità animale; • igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati; • igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche. RIFERIMENTI LEGISLATIVI. Il Dipartimento di prevenzione D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502: “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”; successive modifiche ed integrazioni: D. Lgs. 7 dicembre 1993 n. 517, D. Lgs. 27 agosto 1994 n. 512, provvedimenti legislativi di accompagnamento alla legge 23 dicembre 1994 n. 724 (legge finanziaria 1995) ed alla legge 28 dicembre 1995 n. 549 (legge finanziaria 1996). Il Dipartimento di prevenzione è istituito obbligatoriamente in tutte le AA.SS.LL. dall’art. 7 del D.Lgs. n. 502/92, così come modificato dal D. Lgs. 7 517/1993 (art. 8). Al Dipartimento di prevenzione afferiscono (art. 7 comma 1) tutte le attribuzioni in materia di prevenzione collettiva e di tutela della salute della popolazione precedentemente svolte dalle soppresse UU.SS.LL. ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e precisamente all’art. 16 (Servizi veterinari), art. 20 (Attività di prevenzione) e art. 21 (Organizzazione dei servizi di prevenzione). Le funzioni previste da tali articoli vengono così fatte riferire ad un’unica struttura organizzativa a caratterizzazione dipartimentale, che le Regioni hanno l’obbligo di istituire “presso ciascuna Unità Sanitaria Locale”. Il Dipartimento è articolato almeno nei seguenti Servizi: a. igiene e sanità pubblica; b. prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro; c. igiene degli alimenti e della nutrizione; d. veterinari, articolati distintamente nelle tre aree funzionali: ¾ della sanità animale; ¾ dell’igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati; ¾ dell’igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche. I servizi veterinari si avvalgono delle prestazioni e della collaborazione tecnicoscientifica degli Istituti Zooprofilattici sperimentali (cap. 5, par. 8). La programmazione regionale individua le modalità di raccordo funzionale tra i dipartimenti di prevenzione e gli Istituti zooprofilattici per il coordinamento delle attività di sanità pubblica veterinaria. Il medesimo art. 7, al comma 2, in considerazione dell’importanza delle attività ad essi assegnato, stabilisce una serie di supporti ai Dipartimenti di prevenzione, collegandoli, per le linee di indirizzo e di coordinamento necessarie per assicurare l’applicazione delle normative dettate in sede 8 comunitaria e dagli organismi internazionali, con le strutture istituzionali operanti al Ministero della Sanità, Istituto Superiore di Sanità, ISPESL, Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali (ASSR), Agenzia Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (ANPA), Agenzie Regionali per l’Ambiente (ARPA), Istituti di ricerca del CNR e dell’ENEA. In particolare (art. 7 comma 3), per quanto concerne la prevenzione e la sicurezza degli ambienti di vita e di lavoro, il Dipartimento di prevenzione acquisisce dall’ISPESL e dall’INAIL ogni informazione utile ai fini della conoscenza dei rischi per la tutela della salute e per la sicurezza degli ambienti di lavoro. Gli organi del Dipartimento sono: il Coordinatore (o il Direttore) del Dipartimento; il Consiglio di Dipartimento, composto da tutti i responsabili delle unità operative e dei moduli (o altra struttura) dei quali esso si compone e l’Assemblea di Dipartimento. Il Direttore generale procede all’individuazione ed alla conseguente nomina del Dirigente sanitario di livello apicale che dovrà coordinare il funzionamento e le attività dipartimentali. D. Lgs. 19 giugno 1999 n. 229. Il Dipartimento di prevenzione è collocato in una posizione organizzativa particolare, in quanto completamente e capillarmente regolamentato ex novo dal D.Lgs. n. 229/99. Le modifiche dell’art. 7 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 sono: Art. 7 - bis. Il Dipartimento di prevenzione è struttura operativa dell’A.S.L. che garantisce la tutela della salute collettiva, perseguendo obiettivi di promozione della salute, prevenzione delle malattie e delle disabilità e miglioramento della qualità della vita. Il Dipartimento di prevenzione promuove azioni volte ad individuare e rimuovere le cause di nocività e malattia d’origine ambientale, umana e animale, 9 mediante iniziative coordinate con i distretti, con i Dipartimenti dell’ASL e delle Aziende Ospedaliere (AA.OO.), prevedendo il coinvolgimento di operatori di diverse discipline. Partecipa alla formulazione del programma di attività dell’ASL, formulando proposte d’intervento nelle materie di competenza ed indicazioni in ordine alla loro copertura finanziaria. L’art. 7 - ter indica le funzioni del Dipartimento di prevenzione. E’ il Dipartimento di prevenzione che garantisce le funzioni di prevenzione collettiva e di sanità pubblica, anche a supporto dell’autorità sanitaria locale e sono: a) profilassi delle malattie infettive e parassitarie; b) tutela della collettività dai rischi sanitari degli ambienti di vita anche con riferimento agli effetti sanitari degli inquinanti ambientali; c) tutela della collettività e dei singoli dai rischi infortunistici e sanitari connessi agli ambienti di lavoro; d) sanità pubblica veterinaria, che comprende sorveglianza epidemiologica delle popolazioni animali e profilassi delle malattie infettive e parassitarie; farmaco-vigilanza veterinaria; igiene delle produzioni zootecniche, tutela igienico-sanitaria degli alimenti di origine animale; e) tutela igienico-sanitaria degli alimenti; f) sorveglianza e prevenzione nutrizionale Il Dipartimento di prevenzione contribuisce inoltre alle attività di promozione della salute e di prevenzione delle malattie cronico-degenerative in collaborazione con altri servizi e dipartimenti aziendali. Con l’art. 7 - quater si stabilisce che il Dipartimento di prevenzione opera nell’ambito del Piano attuativo locale, ha autonomia organizzativa e contabile ed è organizzato in centri di costo e di responsabilità. Il Direttore del dipartimento è nominato dal Direttore generale tra i dirigenti con almeno cinque anni di anzianità di funzione con incarico di direzione delle strutture complesse aggregate nel dipartimento stesso. 10 Il Direttore risponde alla Direzione aziendale del perseguimento degli obiettivi aziendali, dell’assetto organizzativo e della gestione in relazione alle risorse assegnate ed è coadiuvato dal Comitato di dipartimento. Le Regioni disciplinano l’articolazione delle aree dipartimentali di sanità pubblica, della tutela della salute negli ambienti di lavoro e della sanità pubblica veterinaria, prevedendo strutture organizzative specificatamente dedicate a: a) igiene e sanità pubblica; b) igiene degli alimenti e della nutrizione; c) prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro; d) sanità animale; e) igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti d’origine animale e loro derivati; f) igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche. Nella regolamentazione del Dipartimento di prevenzione, le Regioni possono prevedere, secondo le articolazioni adottate, la disciplina di medicina legale e necroscopica. Le strutture organizzative si distinguono in servizi e unità operative, in rapporto all’omogeneità delle discipline di riferimento ed alle funzioni attribuite, nonché alle caratteristiche ed alle dimensioni del bacino d’utenza. I servizi veterinari operano quale centro di responsabilità, tecnico-funzionale, e rispondono del perseguimento degli obiettivi della gestione delle risorse economiche attribuite. L’art. 7 - quinques stabilisce che il Ministero della Sanità ed il Ministero dell’Ambiente, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, stipulano, nell’ambito delle rispettive competenze, un accordo quadro per il coordinamento e l’integrazione degli interventi per la tutela della salute e dell’ambiente che individua i settori d’azione congiunta ed i relativi programmi operativi. 11 Le Regioni individuano le modalità ed i livelli d’integrazione fra politiche sanitarie e politiche ambientali, prevedono la stipulazione d’accordi di programmi e convenzioni tra le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere e le ARPA, per la tutela della popolazione dal rischio ambientale, con particolare riguardo alle attività di sorveglianza epidemiologica e di comunicazione del rischio. Tali accordi devono comunque garantire l’erogazione delle prestazioni richieste dalle ASL per lo svolgimento di funzioni e di compiti istituzionali senza oneri aggiuntivi per il Servizio Sanitario Nazionale. Le Regioni e le ASL per le attività di laboratorio già svolte dai presidi multizonali di prevenzione (PMIP) come compito d’istituto in base a norme vigenti nei confronti delle ASL, si avvalgono delle ARPA. L’art. 7 - septies assegna una serie di funzioni in materia d’igiene pubblica, ambientale e del lavoro di cui al decreto ministeriale 22 febbraio 1984 ed al decreto ministeriale del 2 maggio 1985, riguardante gli Uffici di sanità marittima ed aerea del Ministero della Sanità, ai Dipartimenti di prevenzione delle ASL territorialmente competenti. L’esame del Decreto legislativo n. 229 del 1999 porta a considerare in modo positivo il nuovo riordino del Servizio Sanitario Nazionale, almeno per gli aspetti di maggiore interesse per gli operatori della prevenzione. Il Decreto legislativo n. 229 del 1999 definisce meglio il ruolo del Dipartimento di prevenzione riconfermando in pieno i contenuti degli artt. 1 e 2 della legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, la legge 833/78. D.Lgs. 28 luglio 2000 n. 254: “ Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 19 giugno 1999 n. 229 e successive modificazioni, per il potenziamento delle strutture per l’attività libero-professionale dei dirigenti sanitari”. Aggiunge all’art. 7-ter un’altra funzione del Dipartimento di prevenzione: la tutela della salute nelle attività sportive. 12 Sebbene l’obbligatorietà della costituzione dei DP in ogni ASL abbia assicurato l’istituzione formale di tali strutture operative, l’organizzazione delle funzioni di prevenzione soffre di alcune limitazioni ben evidenziate nella relazione della Commissione parlamentare d’inchiesta sul SSN (ASI n°41 del 12 Ottobre 2000 e n. 13 del 29 Marzo 2000). In particolare sono emersi: 1. assenza di reale integrazione tra professionalità; 2. scarso investimento di risorse; 3. scarsa integrazione con altri servizi, soprattutto quelli territoriali; 4. carenza nella formazione e nella qualità professionale; 5. confusione nei ruoli e compiti previsti. Nei DP, frequentemente, i carichi di lavoro sono vincolati più a compiti di polizia giudiziaria e le attività svolte sono organizzate secondo procedure la cui efficacia ed appropriatezza non sono ben provati, o che possono non essere più attuali o comunque non periodicamente sottoposte a verifica. D’altra parte, è la stessa società che richiede alla prevenzione di cimentarsi con responsabilità nuove di fronte a nuovi rischi, senza abbassare, comunque, la guardia nei confronti di quelli tradizionali. L’identificazione di questi rischi, la valutazione del loro impatto sulla salute e la gestione delle iniziative di prevenzione efficaci e praticabili, sono le nuove responsabilità che i DP devono saper assumere, ad integrazione di quanto previsto dagli adempimenti di legge e in collaborazione con tutti i soggetti della prevenzione (cittadini, imprese, forze sociali, altre istituzioni.). La Conferenza Stato - Regioni, ha approvato il documento “Linee guida per la prevenzione sanitaria e l’organizzazione del DP delle ASL” (repertorio atti n. 1493 del 25 Luglio 2002), nel rispetto dell’autonomia delle Regioni per quanto attiene la programmazione, finalizzate alla definizione di 13 • obiettivi comuni di salute • procedure di valutazione e promozione del loro conseguimento, alla luce dei livelli essenziali di assistenza. CONSIDERAZIONI La normativa che abbiamo visto, ha più volte ribadito che le strutture ospedaliere devono essere articolate su base dipartimentale. Le Regioni, per espressa disposizione di legge, dovevano creare la disciplina delle aziende del S.S.N., ma questo non ha trovato riscontro nei fatti, in quanto le stesse Regioni non hanno regolamentato, in modo rigido ed uniforme, le modalità con le quali il modello dipartimentale dovesse essere calato nelle diverse realtà aziendali. Le leggi hanno visto nell’utilizzazione del modello dipartimentale un possibile parametro di riduzione della spesa sanitaria, in quanto diretto, tra l’altro, ad evitare ritardi, disfunzioni e distorto utilizzo delle risorse finanziarie. Un simile punto di vista solleva alcune perplessità. Infatti, l’impostazione dipartimentale è una risposta di tipo tecnico-sanitario alla richiesta di assistenza efficiente per il paziente e non già all’esigenza di risparmio in termini di risorse finanziarie, anche se, probabilmente, eliminando se non tutte, almeno alcune disfunzioni operative, provocherà indirettamente una riduzione della spesa ospedaliera. 14 LA NORMATIVA DELLA REGIONE SICILIA IN TEMA DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEI DIPARTIMENTI. GENERALITÀ. In questa sede s’ intendono evidenziare gli orientamenti normativi ed i modelli di soluzione adottati dalla nostra Regione in tema di organizzazione dipartimentale. In particolare si prenderanno in considerazione: L.R.n. 6 del 1981; L.R. 3 novembre 1993 n. 30 e successive modifiche ed integrazioni; Circolare 20 maggio 1996 n. 875; Decreto Assessore alla Sanità 16 gennaio 1998; Piano Sanitario Regionale 2000 – 2002 ( Decreto presidenziale 11 maggio 2000); Decreto Assessoriale 18 maggio 2000; Circolare 21 marzo 2001 n. 1045; Delibera Giunta Regionale n. 636 del 28 dicembre 2005; Decreto Assessoriale 1 marzo 2006. Già con la legge regionale n. 6/81 venne disposto che le divisioni, le sezioni ed i servizi affini fossero raggruppati, nell’ ambito delle USL, in dipartimenti. L.R. 3 NOVEMBRE 1993 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. La Regione Siciliana, con la L.R. 30/93, ha recepito il D.Lgs 502/92 ( Art.1). Tale legge agli artt. 29,30 e 31 definisce regolamenta l’ organizzazione del dipartimento . 15 Esso è definito come “insieme finalizzato di risorse concorrenti allo scopo di favorire la globalità dell’ intervento rispetto al bisogno assistenziale e all’ economicità della gestione”. Le finalità proprie di tale forma organizzativa sono dunque quelle della razionalizzazione e migliore utilizzazione delle risorse. Ciò allo scopo di consentire di esplicitare norme di coordinamento nell’ uso delle risorse ( personale, posti letto, attrezzature) volte all’interscambiabilità orizzontale delle stesse ed all’ attuazione del principio di ottimizzazione. Le conseguenze di tale direttiva si manifestano sia come principio operativo rispetto alla definizione ed all’ attribuzione del complesso delle risorse, sia come principio di riorganizzazione delle funzioni direttive. Le risorse vengono attribuite all’ intero complesso dipartimentale pervenendo così alla loro razionale ed economica gestione nonchè alla programmazione dei fabbisogni, presupposto per una migliore attività delle UU.OO.. Il principio, più volte ribadito, è dunque quello della collegialità della gestione tra diversi titolari di competenze tecnico – scientifiche omogenee. I dipartimenti individuati nella L.R. 30/93 sono dipartimenti funzionali aventi finalità di organizzare risorse, relative ad aree tecnico – scientifiche omogenee, di natura prettamente strutturale, tecnico - organizzative e gestionali . La sua organizzazione è regolata dall’ Art. 30 , dove al primo comma si prevede che al suo funzionamento venga preposto un comitato composto da: i responsabili delle UU.OO., facenti parte del dipartimento; gli aiuto corresponsabili ( oggi, alla luce del D.Lgs 229 / 99, dirigenti medici) delle UU.OO., eletti dagli operatori di pari livello. Questi devono essere in numero pari alla metà dei responsabili di UU.OO;. Il Comitato dura in carica due anni ed ha il compito di garantire l’ attuazione dei compiti propri del dipartimento ; Il Comitato elegge “fra i responsabili apicali” un Coordinatore che rimane in carica per un periodo di tempo uguale a quello del Comitato, con possibilità di riconferma . 16 Visto il ritardo con cui è stato emanato il P.S.R. (maggio 2000) nelle more, l’Assessorato alla Sanità ha tentato di risolvere il problema con una circolare (Circolare 20 maggio 1996, n. 875), che però stabilisce l’articolazione e l’organizzazione nonché le competenze e le modalità di funzionamento, solo del Settore igiene, sanità pubblica, assistenza sanitaria collettiva in ambienti di vita e di lavoro e Sanità pubblica veterinaria. È compito dei Settori predisporre annualmente un programma di interventi con i relativi obiettivi da raggiungere nonché i criteri di utilizzo del personale. La programmazione deve essere fatta in sede di Conferenza di servizio dei capisettore che ha anche il compito di procedere ad una valutazione di risultati raggiunti con frequenza trimestrale (art. 7 comma 8). Il Direttore generale nomina un responsabile per ciascun Settore tra i responsabili dei Servizi appartenenti ad esso, sulla base dell’anzianità di servizio e delle capacità professionali. La funzione ha una durata triennale ed è rinnovabile, previa verifica dei risultati raggiunti (art. 7 comma 5). Anche presso le ASL è istituito il Consiglio dei sanitari e con gli stessi compiti. Presso le ASL in cui è presente la componente ospedaliera esso è così costituito: ♦ direttore sanitario dell’ASL (presidente); ♦ capi settore; ♦ responsabili dei presidi; ♦ un dirigente medico ospedaliero di 2° livello per ciascuna delle tre aree di medicina, chirurgia e dei servizi (eletto); ♦ tre dirigenti medici di 1° livello ospedalieri (eletti); ♦ tre laureati non medici di cui due ospedalieri ed uno del territorio (eletti); ♦ un dirigente farmacista ospedaliero di 2° livello; ♦ il responsabile del servizio infermieristico; ♦ tre tecnici sanitari, di cui due ospedalieri ed uno del territorio 17 (eletti); tre operatori professionali di cui due ospedalieri ed uno del ♦ territorio (eletti). Nel 1998, ritenendo di dover dare uniformità su tutto il territorio regionale alle modalità organizzative dei dipartimenti ospedalieri , l’ Assessorato Regionale alla Sanità, Col Decreto 16 gennaio 1998 “ Direttive per l’organizzione delle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e delle aziende policlinici universitari aui sensi degli art. 29 e seguenti della legge regionale 3 novembre 1993 n. 30” , ha disposto che l’ individuazione dei dipartimenti deve essere fatta in funzione delle unità operative presenti nelle singole aziende e degli obiettivi che questi devono conseguire: Stabilisce inoltre che i dipartimenti delle AUSL possono essere “ transmurali”, cioè di raccordo ospedale – territorio, ad esempio : • di riabilitazione e lungodegenza ; • di salute mentale; • materno – infantile . I compiti del dipartimento individuati sono in buona sostanza quelli indicati dalla normativa nazionale. L’ obiettivo che si vuole raggiungere è quello della costituzione di un dipartimento per funzioni omogenee, tendendo “alla realizzazione di grandi dipartimenti con obiettivi comuni, miranti all’ integrazione ed alla omogeneizzazione di discipline equipollenti ed affini ed integrando negli stessi il maggior numero di unità operative, che conservano la propria autonomia . Le unità operative sono incardinate nel relativo dipartimento in ragione della prevalenza dell’ attività svolta; pertanto, ciascuna unità operativa non può far parte di più dipartimenti.” PIANO SANITARIO REGIONALE. La Regione Sicilia ha emanato il 1° Piano Sanitario Regionale ( PSR 2000/ 2002, con la pubblicazione sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale 18 della Regione Siciliana del 2 giugno 2000 ( n. 12), del Decreto Presidenziale 11 maggio 2000. Così facendo, finalmente la Regione Siciliana si è data un importante strumento per la pianificazione strategica degli interventi da porre in essere per raggiungere gli obiettivi di salute prefissati dal PSN e soddisfare le specifiche esigenze della popolazione regionale. Tale piano inoltre consente di dare attuazione alle specifiche disposizioni di legge , ed in particolare a quanto disposto dal D.L.vo 229/99. Il PSR ribadisce ulteriormente che l’ organizzazione dipartimentale è il modello ordinario di gestione operativa di tutte le attività delle aziende sanitarie. Esso viene definito come “l’ insieme delle U.O., servizi ed altre strutture organizzative che mantengono la loro autonomia e responsabilità e nel contempo riconoscono la loro interdipendenza in funzione del raggiungimento degli obiettivi comuni e adottano codici concordati e consensuali di comportamento con aspetti operativi accettati e condivisi”. Gli obiettivi che il dipartimento deve conseguire sono i seguenti : 1) convergenza di competenza ed esperienza; 2) interdisciplinarietà ; 3) garanzia di continuità delle prestazioni prevedendo ridondanze dei tempi e/o procedure inutili; 4) accorpamento secondo criteri di efficienza ed efficacia pratica. Attraverso la dipartimentalizzazione è possibile operare per “processi” e condividere risorse finalizzate ad uno stesso obiettivo. Le tipologie di dipartimento individuate, classicamente sono: a) Dipartimenti strutturali , il cui obiettivo principale è l’ uso efficiente /ottimale delle risorse, con autorità sovraordinata rispetto alle unità operative o servizi che lo compongono. b) Dipartimenti funzionali , che coinvolgono “orizzontalmente” le unità operative ed hanno come obiettivo principale e diretto l’ ottimizzazione delle procedure operative destinate al raggiungimento di un obiettivo ovvero delle pratiche assistenziali destinate a categorie di pazienti o a quadri clinici specifici ed altresì servono a massimizzare l’ efficacia e la qualità della prestazione. 19 Il dipartimento si articola al suo interno in strutture semplici e strutture complesse . Per struttura semplice s’ intende sia l’articolazione interna alla struttura complessa sia quella a valenza dipartimentale dotata di autonomia gestionale. Il direttore del dipartimento è nominato dal Direttore generale dell’ azienda sanitaria tra i dirigenti con incarico di direzione di unità operative complesse aggregate nel dipartimento. Il Direttore del dipartimento rimane titolare della U.O. complessa cui è preposto. La preposizione ai dipartimenti strutturali, sia ospedalieri che territoriali e di prevenzione, comporta l’ attribuzione di responsabilità professionale in materia clinico – organizzativa e della prevenzione, sia di responsabilità di tipo gestionale in ordine alla razionale e corretta programmazione e gestione delle risorse assegnate per la realizzazione degli obiettivi attribuiti. Il Direttore del dipartimento predispone annualmente “ il piano delle attività e dell’ utilizzazione delle risorse disponibili” negoziato con la direzione generale nell’ ambito della programmazione aziendale. CIRCOLARE 21 marzo 2001, n. 1045. Linee guida del Dipartimento di prevenzione. Con la Circolare dell’Assessorato della Sanità del 21 Marzo 2001, n 1045 sono state definite le linee guida del Dipartimento di Prevenzione. Il tipo di DP proposto, risultato del lavoro del Gruppo temporaneo interistituzionale nominato dalla Regione, tiene conto sia delle modifiche organizzative introdotte dal D.Lvo. n. 229/99 che dei contenuti del Piano Sanitario Regionale e si configura come una struttura complessa, con propria autonomia organizzativa, contabile e gestionale che si articola in strutture complesse definite aree dipartimentali e servizi. In tale documento è definita la missione del dipartimento che è quella di “garantire la tutela della salute collettiva e delle disabilità ed il miglioramento della qualità di 20 vita” ed è stabilita la metodologia con cui deve essere programmato ed attuato il piano di attività annuale. Inoltre, sono specificate le funzioni del Dipartimento ed introdotte alcune funzioni a rilevanza strategica ed innovativa, quali le funzioni di controllo e vigilanza (D.Lgs. 626/96 e D.Lgs. 155/97), lo sportello per la prevenzione (in staff al Direttore del dipartimento), l’integrazione a livello dipartimentale ed aziendale, la tutela degli alimenti, l’integrazione a livello regionale con i Laboratori di igiene e profilassi (LIP) e gli Istituti Zooprofilattici Statali (IZS). Al fine di garantire l’uniformità dell’applicazione del modello dipartimentale, è definito l’assetto organizzativo delle strutture complesse (Servizi), delle strutture semplici (UU.OO.). Di seguito sono brevemente indicati le strutture principali previste dall’assetto organizzativo del dipartimento. Il Dipartimento di prevenzione si configura come una struttura complessa, con propria autonomia organizzativa, contabile e gestionale unitaria, e con ampi margini di autonomia organizzativa, operativa e tecnica, delle aree e dei servizi, ed è organizzato in centri di costo e di responsabilità. Il Dipartimento di prevenzione, in relazione alle funzioni proprie del livello di assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro, si articola in strutture complesse : aree dipartimentali e servizi. Le strutture complesse sono centri di responsabilità. - LE AREE DIPARTIMENTALI. Le tre aree dipartimentali sono le seguenti: 1) area di igiene e sanità pubblica; 2) area di tutela della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro; 3) area di sanità pubblica veterinaria. 21 L’Area dipartimentale è il livello organizzativo che, nell’ambito del Dipartimento di Prevenzione, ha la funzione di coordinamento delle materie ad essa attribuite ed opera per garantire: - la programmazione delle attività connesse allo svolgimento delle funzioni proprie dell’area, la loro verifica e la valutazione dei risultati; - lo svolgimento coordinato e uniforme, su base aziendale, delle funzioni e delle attività; - l’integrazione operativa tra le strutture organizzative ad essa afferenti; - i rapporti di integrazione e di sinergia operativa con le altre aree dipartimentali e con le altre strutture aziendali e con enti ed organizzazioni esterne. Per garantire quanto sopra è previsto un coordinamento organizzativo e di programmazione delle aree dipartimentali, salvaguardando la specifica autonomia tecnico, funzionale ed organizzativa delle strutture. - I SERVIZI. Le Aree dipartimentali si articolano nei seguenti servizi (strutture complesse), che in rapporto all’omogeneità della disciplina di riferimento, operano quali centri di responsabilità, dotati di autonomia tecnica, funzionale ed organizzativa. - Area di igiene e sanità pubblica. a) sanità pubblica, epidemiologia e medicina preventiva; in ottemperanza a quanto previsto dal P.S.N. ha il compito di contrastare le principali patologie che colpiscono la popolazione e provocano il maggior numero di decessi, di disabilità o malattie prevenibili attraverso interventi di prevenzione primaria e secondaria, ivi compresa la prevenzione odontoiatrica. Le 22 aree cruciali di intervento sono: malattie cardio-cerebrovascolari, malattie neoplastiche, malattie infettive; b) igiene degli ambienti di vita; c) igiene degli alimenti e della nutrizione. - Area di tutela della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro. a) prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro; b) impiantistica e antinfortunistica. - Area di sanità pubblica veterinaria. a) sanità animale; b) igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto di alimenti di origine animale e loro derivati; c) igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche. - Servizi inter-areali. I laboratori di sanità pubblica si articolano in due servizi tecnicoscientifici-tematici che assicurano funzioni trasversali alle tre aree dipartimentali e rispondono al Direttore di Dipartimento: 1. servizio di laboratorio medico di sanità pubblica; 2. servizio dì laboratorio chimico di sanità pubblica. A ciascun Servizio sono assegnate, all’interno del budget del Dipartimento di prevenzione, idonee risorse economico-finanziarie nell’ambito del livello assistenziale “Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro”. 23 - LE UNITÀ OPERATIVE. Tutti i servizi hanno valenza aziendale e si articolano in strutture semplici: unità operative centrali (UU.OO.CC.) e territoriali (UU.OO.TT.), in rapporto all’omogeneità della disciplina di riferimento ed alle funzioni attribuite, nonché alle caratteristiche eD alle dimensioni del bacino d’utenza. Le UU.UO. sono strutture afferenti ai servizi, dotate di autonomia tecnico-funzionale ed operativa, per lo svolgimento specialistico delle funzioni e compiti propri della disciplina, operano come èquipe organizzate sotto la direzione di un responsabile tecnico-organizzativo. L’area di igiene e sanità pubblica e l’area di sanità pubblica veterinaria si articolano, rispettivamente, nelle tre UU.OO.TT. di pertinenza dei singoli servizi: - igiene e sanità pubblica a) sanità pubblica, epidemiologia e medicina preventiva; b) igiene degli ambienti di vita; c) igiene degli alimenti e della nutrizione. - sanità pubblica veterinaria a) sanità animale; b) igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto di alimenti di origine animale e loro derivati; c) igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche. Per favorire la gestione e l’ottimizzazione delle risorse comuni di tali unità operative territoriali, le stesse sono coordinate da uno dei tre responsabili tecnico-organizzativi scelto dal Dirigente di area dipartimentale. 24 L’articolazione territoriale coincide di norma con uno o più distretti, salvo particolari condizioni geografiche, sociali e/o strutturali. L’area dipartimentale della tutela della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro si articola esclusivamente in UU.OO. a valenza centrale: - per il servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro in almeno tre UU.OO.: - U.U.OO. di prevenzione igienico-sanitaria; - UU.OO. di controllo e vigilanza; - UU.OO. di assistenza,formazione, educazione alla salute, epidemiologia occupazionale; - per il servizio impiantistico antinfortunistico in almeno due UU.OO.: - UU.OO. impiantistica; - UU.OO. controllo combustioni. Il dirigente coordinatore di tale area, in raccordo con i dirigenti dei servizi afferenti all’area, garantirà a livello distrettuale la massima efficacia degli interventi. - PARTICOLARI UU.OO. COMPLESSE TERRITORIALI E/O CENTRALI. I Direttori Generali, su proposta del Direttore di Dipartimento, possono istituire particolari UU.OO. complesse, territoriali e/o centrali, nei casi di specifiche esigenze territoriali, nonché in relazione alla popolazione servita, alla rilevanza quantitativa delle strutture soggette al controllo, alla popolazione animale, ciò al fine di rendere le prestazioni del Dipartimento più 25 vicine alla committenza. - UU.OO. TEMPORANEE. In caso di emergenza il Direttore di dipartimento può attivare UU.OO. temporanee, ratificate dal Direttore Generale, per la gestione dell’emergenza. - ULTERIORI SERVIZI. Le Aziende USL, per particolari esigenze territoriali, possono istituire ulteriori servizi nell’ambito delle aree dipartimentali. Tutti i servizi e le UU.OO.CC. e le UU.OO.TT. devono essere supportati da personale qualificato dei vari ruoli, commisurato all’attività da svolgere. Eventuali variazioni nella strutturazione del Dipartimento, mediante l’inserimento di altre UU.OO. o Servizi, o mediante riconversione di alcune strutture, dovranno essere comunque sempre deliberate dalla Direzione Aziendale su proposta del Direttore dipartimentale, sentito il Comitato di Dipartimento e secondo le norme contrattuali vigenti. E’ auspicato che nel periodo di vigenza del PSR le attività ed il personale della Medicina scolastica siano ricondotti come Servizio di medicina ed igiene scolastica nell’area dipartimentale di igiene e sanità pubblica. - UFFICIO DI SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO. Il D.P. si avvale di un Ufficio di segreteria che si occupa degli aspetti relativi a: affari generali, personale, amministrativo, valutazione di qualità, accreditamento, aggiornamento e formazione del personale, educazione alla salute, attività di biblioteca e documentazione bibliografica. 26 In particolare per lo svolgimento delle attività amministrative proprie del D.P. deve essere prevista, nello stesso, un’articolazione periferica del dipartimento amministrativo. - IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO. Il Direttore del dipartimento è scelto e nominato dal Direttore generale tra i dirigenti con incarico di direzione delle strutture complesse aggregate nel dipartimento, con almeno 5 anni di anzianità di funzione, sentito il Comitato di dipartimento, e risponde alla direzione aziendale del perseguimento degli obiettivi aziendali assegnati al Dipartimento, dell’assetto organizzativo e della gestione in relazione alle risorse assegnate. Resta in carica per almeno un quinquennio e, per il periodo dell’incarico, rimane titolare della struttura complessa cui è preposto. L’incarico è rinnovabile, previa verifica dei risultati ottenuti. Il Direttore ha responsabilità di negoziare il budget, gli obiettivi e quanto approvato dal Comitato di dipartimento. Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione, in particolare, assicura: • l’elaborazione del piano di produzione sulla base delle esigenze risultanti dalle diverse committenze e delle risorse disponibili; • la negoziazione del budget e degli obiettivi di produttività del dipartimento; • l’integrazione delle attività del Dipartimento con i distretti, le aziende ospedaliere e le altre strutture dell’Azienda; • la valutazione quantitativa e qualitativa dell’attività delle aree dipartimentali, attraverso la verifica dei risultati rispetto agli indicatori stabiliti a livello aziendale; • la convocazione la direzione della presidenza del Comitato di Dipartimento; • delle 27 funzioni di supporto tecnico, amministrativo e logistico per i servizi e le aree dipartimentali; • i rapporti tra il personale e la Direzione Generale e viceversa; • le relazioni periodiche alla Direzione Generale in ordine all’attività espletata. Il Direttore cura i rapporti del Dipartimento di prevenzione con Istituzioni, Amministrazioni e Società civile e subentra ai Capi Settore nella Conferenza regionale di servizio ex artt. 11 e 14 DA n. 13306 del 18 novembre 1994. Il Direttore di dipartimento può altresì delegare determinate funzioni ai Dirigenti di area del dipartimento per competenze specifiche. - I DIRIGENTI COORDINATORI DI AREA DIPARTIMENTALE. I Dirigenti coordinatori di area dipartimentale sono nominati dal Direttore Generale, su proposta del Direttore Sanitario, secondo criteri di professionalità ed esperienza, tra i Dirigenti dei Servizi dell’area. Il Dirigente di Area dipartimentale collabora con il Direttore del dipartimento nelle attività delle propria area, inoltre verifica periodicamente, almeno trimestralmente, che l’attività dei servizi sia coerente con gli obiettivi prefissati, concordando con i singoli Dirigenti di servizio gli aggiustamenti e gli opportuni correttivi da adottare. La direzione dell’area coincide con uno dei servizi della stessa area, ad eccezione delle aziende USL di Palermo, Messina, Catania e Ragusa dove l’incarico di direzione dell’area della sanità pubblica veterinaria non è cumulabile con altro incarico. L’esercizio della nomina è almeno quinquennale e rinnovabile, previa verifica dei risultati ottenuti. I Dirigenti di area sostituiscono i Capi Settore di cui alla circolare 875/96 per le materie di specifica competenza nelle funzioni loro attribuite. 28 - I DIRIGENTI DEI SERVIZI. I Dirigenti dei servizi hanno la responsabilità tecnico-professionale ed organizzativa delle funzioni attribuite alla struttura e della gestione delle risorse assegnate. Hanno inoltre la responsabilità della partecipazione della propria struttura ai processi che coinvolgono più strutture organizzative. Il Dirigente risponde delle risorse assegnate e del conseguimento dei risultati al Direttore del dipartimento e, per la sanità pubblica veterinaria, al Direttore Sanitario per il tramite del Direttore del dipartimento. Inoltre negozia il budget ed il programma con il Direttore del dipartimento per il tramite del Direttore di area. L’esercizio della nomina è almeno quinquennale e rinnovabile, previa verifica dei risultati ottenuti. - COMITATO DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE. Il Comitato del Dipartimento di prevenzione è un organo collegiale che coadiuva il Direttore del Dipartimento nell’esercizio delle proprie funzioni ed ha lo scopo di coinvolgere sulle scelte generali, in un momento di partecipazione e corresponsabilizzazione, i principali dirigenti delle strutture dipartimentali. Nel comitato si dovranno altresì definire i reciproci rapporti fra i servizi ed adottare criteri di uniformazione di comportamenti e procedure. Il Comitato del Dipartimento di prevenzione è composto da: - direttore del dipartimento; - dirigenti coordinatori delle tre aree facenti parte del dipartimento; - dirigenti dei Servizi del dipartimento. 29 Il Comitato approva, a maggioranza dei presenti, le proposte del Direttore di Dipartimento per la negoziazione del budget, l’organizzazione interna, i regolamenti operativi e quant’altro ritenuto utile all’organizzazione. Può proporre al Direttore Generale, a maggioranza dei 3/4 dei suoi componenti, la sfiducia al Direttore di dipartimento ed ai Dirigenti di area. Il Dipartimento di prevenzione si configura come una delle tre articolazioni aziendali della Azienda unità sanitaria locale insieme con distretto e presidio ospedaliero. Si rapporta quindi con l'organo di direzione dell'Azienda unità sanitaria locale. E’ la struttura operativa dell'Azienda unità sanitaria locale che ha come missione il garantire la tutela della salute collettiva perseguendo obiettivi di promozione della salute, prevenzione degli stati morbosi e delle disabilità, miglioramento della qualità di vita. Il Dipartimento di prevenzione è inoltre la struttura dell'Azienda unità sanitaria locale preposta alle attività proprie del livello di assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro A tal fine il Dipartimento di prevenzione promuove azioni volte ad individuare e rimuovere le cause di rischio di nocività e di malattia di origine ambientale, umana e animale, mediante iniziative coordinate con i distretti, con i dipartimenti dell'Azienda unità sanitaria locale e delle Aziende ospedaliere, prevedendo il coinvolgimento di operatori di diverse discipline. Il Dipartimento di prevenzione persegue gli obiettivi regionali di salute del Piano sanitario regionale con particolare riferimento dei punti: dal 5.1 al punto 5.4.12 e del punto 5.6.22; collabora altresì con gli altri dipartimenti e strutture per il raggiungimento degli obiettivi regionali di salute. In base alla definizione dei livelli essenziali di assistenza il Dipartimento di prevenzione garantisce le seguenti funzioni di prevenzione collettiva e sanità pubblica anche a supporto dell'autorità sanitaria locale: a) profilassi delle malattie infettive e parassitarie; b) tutela della collettività dai rischi sanitari degli ambienti di vita anche con riferimento agli effetti sanitari degli inquinamenti ambientali; 30 c) tutela della collettività e dei singoli dai rischi infortunistici e sanitari connessi agli ambienti di lavoro. Il decreto legislativo n. 254 del 28 luglio 2000 ha istituito il servizio "Tutela della salute nelle attività sportive". Tale servizio trova naturale allocazione all'interno dell'area dipartimentale "Tutela della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro", in quanto trattasi di attività di prevenzione sul singolo individuo, d) sanità pubblica veterinaria che comprende sorveglianza epidemiologica degli animali e profilassi delle malattie infettive parassitarie, farmacovigilanza veterinaria, igiene della produzione zootecnica, tutela igienico-sanitaria degli alimenti di origine animale; e) tutela igienico-sanitaria degli alimenti; f) sorveglianza e prevenzione nutrizionale. Il Dipartimento di prevenzione contribuisce inoltre alle attività di promozione della salute e di prevenzione delle malattie cronico-degenerative in collaborazione con i distretti, gli altri servizi e dipartimenti aziendali e delle aziende ospedaliere. Il Dipartimento di prevenzione garantisce nei distretti, attraverso proprie articolazioni organizzative, attività e servizi alla persona. Il Dipartimento di prevenzione si configura come una struttura complessa, con propria autonomia organizzativa, contabile e gestionale unitaria e con ampi margini di autonomia organizzativa ed operativa, oltre che tecnica, delle aree e dei servizi ed è organizzato in centri di costo e di responsabilità. Il Dipartimento di prevenzione, in relazione alle funzioni proprie del livello di assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro, si articola in strutture complesse definite aree dipartimentali e servizi. Le tre aree dipartimentali sono le seguenti: 1) area di igiene e sanità pubblica; 2) area di tutela della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro; 3) area di sanità pubblica veterinaria. -Comitato del Dipartimento di prevenzione 31 Il comitato del Dipartimento di prevenzione è un organo collegiale che coadiuva il direttore del dipartimento nell'esercizio delle proprie funzioni ed ha lo scopo di coinvolgere sulle scelte generali, in un momento di partecipazione e corresponsabilizzazione, i principali dirigenti delle strutture dipartimentali. Il comitato del Dipartimento di prevenzione è composto dal direttore del dipartimento, dai direttori delle tre aree facenti parte del dipartimento e dai direttori dei servizi del dipartimento. Il comitato ha il compito di garantire l'attuazione dei compiti di dipartimento. Deliberazione n. 636 del 28 dicembre 2005 "Istituzione del dipartimento di prevenzione medico e del dipartimento di prevenzione veterinario" Considerato che si rende necessario migliorare l'attività ed i servizi forniti dalle aree medica e veterinaria del dipartimento di prevenzione attraverso la razionalizzazione, il miglioramento della gestione ed ottimizzazione delle risorse al fine di assumere comportamenti che assicurino omogeneità e specifica professionalità delle prestazioni. Rilevato che si reputa opportuno reingegnerizzare sperimentalmente il dipartimento di prevenzione riorganizzandolo in due diverse strutturazioni che garantiscano la specificità dell'area medica da quella veterinaria nell'ottica dell'appropriatezza delle prestazioni. Si istituiscono, in via sperimentale, in tutte le aziende unità sanitarie locali della Regione siciliana i due seguenti dipartimenti strutturali: - dipartimento di prevenzione medico; - dipartimento di prevenzione veterinario, mediante la suddivisione del dipartimento di prevenzione e senza ulteriori costi aggiuntivi. -Assetto organizzativo e funzioni 32 L'assetto organizzativo interno e le funzioni dei dipartimenti sono quelli previsti dalla circolare del 31 marzo 2001, n. 1045 e relativo allegato, rispettivamente afferendo al dipartimento veterinario quelli già individuati come specifici della corrispondente area dipartimentale di sanità pubblica veterinaria ed a quello medico quelli delle aree di igiene e sanità pubblica e di tutela della salute e sicurezza degli ambienti di lavoro. Le funzioni dei dipartimenti sono quelle previste dalla circolare del 31 marzo 2001, n. 1045 e relativo allegato, rispettivamente afferendo al dipartimento veterinario quelle già individuate come specifiche della corrispondente area ed a quello medico tutte le altre. Decreto 1 marzo 2006 Tale decreto dispone l’ istituzione in via sperimentale ed in attuazione della delibera della Giunta regionale n. 636 del 28/12/2005 dei due dipartimenti strutturali,dipartimento di prevenzione medica e di prevenzione veterinario, in sostituzione del dipartimento strutturale di prevenzione. Le linee guida definite con la circolare n. 1045 rimangono in vigore per le parti non in contrasto. I Direttori generali dovranno procedere alla ricognizione del personale e delle risorse da assegnare ai due dipartimenti. 33 ESEMPIO ORGANIZZATIVO DELL’ ORGANIZZAZIONE DIPARTIMENTALE U.S.L. N. 6 DI PALERMO. 34 ATTO AZIENDALE La Regione Siciliana, in attuazione del disposto dell’ Art. 2 comma 2 – sexies del D.Lgg. 229/99, con i DD.AA. n. 34120 del 14 marzo 2001 e n. 34715 del 18.5. 2001 ha fornito alla Aziende sanitarie i principi e i criteri per l’ adozione dell’ atto aziendale. In particolare, all’ art. 5, vengono dettati i criteri generali sulla base dei quali i Direttori generali dovranno stilare i regolamenti di funzionamento dei singoli dipartimenti individuando i seguenti elementi: - Definizione - Funzioni assegnate ed obiettivi da raggiungere - Organi ( composizione, modalità di nomina e revoca , funzioni e responsabilità ) - Compiti del Direttore del dipartimento - Risorse del dipartimento – Meccanismi operativi di gestione ( individuazione c.d.c. / c.d.r. dipartimentali, budget) - Relazioni con la Direzione Generale, con gli altri dipartimenti, all’ interno del dipartimento L’ atto aziendale definisce altresì le caratteristiche del Comitato di Dipartimento, costituito da: - Direttore del Dipartimento - Direttori delle strutture complesse afferenti al dipartimento - Rappresentanza di Dirigenti medici, personale infermieristico e tecnico assegnati al dipartimento in numero congruo e secondo quanto previsto dal regolamento del dipartimento. E’ organismo collegiale consultivo e propositivo che coadiuva il Direttore del Dipartimento nelle sue funzioni. Avanza osservazioni e proposte in merito ad: 35 - Ottimizzazioni delle risorse disponibili sulla base degli indirizzi e dei criteri fissati dall’ azienda; - Sperimentazione ed adozione di modalità organizzative miglioramento dell’ efficienza volte al ed all’ integrazione delle attività delle strutture del dipartimento; - Sviluppo delle attività preventive., di ricerca, di formazione, di studio e di verifica della qualità delle prestazioni; - Miglioramento del livello di accessibilità e di trasparenza ; - Approvazione dei protocolli operativi e delle procedure per l’ attività svolta; - Organizzazione dei DH/DS, degli ambulatori pre e post ricovero e dell’ ospedalizzazione domiciliare; - Esprime pareri su richiesta del Direttore del dipartimento. Oltre che con l’ Atto Aziendale, l'organizzazione e il funzionamento sono disciplinati con regolamenti aziendali attuativi, in conformità alla legislazione statale e regionale e ai correlati livelli di pianificazione. L’ambito territoriale dell'Azienda coincide con quello della Provincia di Palermo, che è sita circa nella parte centro-settentrionale della Regione Siciliana. Comprende un territorio suddiviso in 82 comuni con una popolazione, al 31.12.2000, di circa 1.250.000 abitanti, distribuiti in 5.016 Kmq di superficie collinare, pianeggiante e montana. Fanno parte di questo territorio anche le Isole di Lampedusa, Linosa ed Ustica. L’Azienda mira a soddisfare i bisogni e le aspettative di salute dei cittadini, gestendo con efficienza le risorse disponibili e garantendo l’erogazione di prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione il più possibile efficaci e tempestive, nel rispetto della persona ed in condizioni di piena sicurezza, assicurando i livelli essenziali di assistenza secondo quanto previsto dall’art.3 comma 1 del Nell’espletamento di tale missione, essa: - impronta la gestione manageriale sui seguenti principi: 36 D.Lgs. 229/99. - la centralità del valore “salute” e dell’orientamento ai bisogni complessi del fruitore (utente/paziente); - l’approccio sistemico ed integrato alla complessità della vita organizzativa; - il miglioramento continuo dei prodotti erogati e dei processi di erogazione; - l’appropriatezza delle performance cliniche e gestionali; -la valorizzazione del capitale interno composto dai professionisti. Questo orientamento caratterizza senza differenze tutta l’organizzazione, dalla singola Unità Operativa al Presidio Ospedaliero, al Distretto, al Dipartimento, all’Azienda nel suo complesso. Ognuna di queste componenti organizzative opera al massimo dell’efficienza per fornire i servizi richiesti in modo appropriato ed efficace, accessibile e coerente con la domanda sociale ed i relativi bisogni. Coerentemente con i principi ispiratori e con i valori di riferimento, la Direzione Aziendale intende promuovere lo sviluppo di alcune aree tra loro strettamente correlate: - l’innovazione della struttura organizzativa, a partire da una chiara, condivisa, efficiente ed appropriata definizione degli assetti organizzativi, delle responsabilità e dei contenuti delle responsabilità. -l’efficienza organizzativa e gestionale, presupposto indispensabile nello scenario caratterizzato dalla riduzione delle risorse a disposizione del servizio sanitario - l’appropriatezza ed il miglioramento continuo della qualità dei prodotti offerti, considerato che la Qualità e l’Appropriatezza delle performance cliniche e gestionali rappresentano gli strumenticardine per poter garantire il massimo dell’efficacia e dell’efficienza e la centralità dei bisogni complessi del paziente-utente e per promuovere le logiche del risk management. 37 - lo sviluppo dei requisiti di accreditamento - l’attenzione alle risorse professionali ed alle politiche di sviluppo del personale, considerato che le risorse umane sono gli attori fondamentali dell’innovazione dell’organizzazione e della produzione ("attore organizzativo", oltre che detentore di contenuti tecnico-professionali connessi alla specifica professionalità posseduta). -la promozione della salute e l’integrazione socio-sanitaria. Infatti, è sempre più evidente come, nelle società moderne, l’organizzazione sociale, il sistema economico – produttivo, l’assetto del territorio hanno un profondo impatto sulla salute, dato che essi influiscono sulle condizioni di vita, sulla distribuzione dei rischi, sulla distribuzione delle risorse, sulla tipologia dell’offerta. Occorre, pertanto, attivare un processo di costruzione di alleanze e di reti tra le diverse agenzie, istituzionali e non, che operano nel territorio, reti e alleanze che devono unire attori diversi della società nella produzione di “politiche di comportamento” con un massimo impatto positivo sulla salute della comunità. I valori fondanti l’azione dell’Azienda attraverso cui orientare gli scopi, le scelte e l’agire di ogni attore dell’organizzazione per assolvere alla Mission sono individuati , tra l’ altro: a) nella trasparenza di una organizzazione che si impegna a garantire la libera circolazione delle informazioni sulle risorse impiegate e sui risultati ottenuti, la visibilità dei processi decisionali delle politiche aziendali, la diffusione dei criteri (evidenze di efficacia) su cui si basano le scelte di governo clinico e politica sanitaria, l'esplicitazione dei livelli di responsabilità ed autonomia dei professionisti, in modo da sviluppare rapporti di fiducia e comprensione dei reciproci punti di vista nonché dei vincoli di sistema; b) nell'efficienza gestionale e organizzativa intesa come flessibilità e capacità di adeguare i comportamenti, l'uso delle risorse e la varietà dei 38 prodotti/servizi, ai continui e rapidi cambiamenti interni ed esterni all'Azienda. Abilità nel rendere più sensibile e specifica l'azione e l'intervento ai bisogni assistenziali ed organizzativi richiesti. -Le strutture organizzative aziendali e i livelli di responsabilità Le strutture organizzative sono articolazioni aziendali, in cui si concentrano competenze professionali e risorse (umane, tecnologiche e strumentali), finalizzate allo svolgimento di funzioni di amministrazione, di programmazione e di committenza, o di produzione di prestazioni e di servizi sanitari. La valenza strategica e la complessità organizzativa sono gli elementi che rendono opportuna l'individuazione di una posizione con responsabilità di organizzazione e di gestione delle risorse assegnate La complessità organizzativa di una struttura è definita dalla numerosità e della eterogeneità delle risorse professionali, dal dimensionamento tecnologico, e dai costi di produzione. L’individuazione delle strutture aziendali, così definite, avviene sulla base del quadro complessivo risultante dalla convergenza delle seguenti variabili: a) il posizionamento strategico o il grado di priorità di azione che riveste, nel medio - lungo periodo, l'ambito di applicazione prevalente delle competenze e delle risorse cui si intende dare strutturazione; b) la complessità del sistema tecnico (competenze e conoscenze) e relazionale (interfacce e relazioni organizzative), e la sua rilevanza in termini di miglioramento dei cicli produttivi e di innovazione del sistema organizzativo; c) la rilevanza, l'intensità, la visibilità esterna, la frequenza dei rapporti istituzionali da intrattenere con soggetti esterni all'Azienda; d) Il grado di intersettorialità, di multiprofessionalità e multidisciplinarietà che è necessario governare per assicurare migliori livelli di efficacia, efficienza e rendimento degli interventi; e) la rilevanza qualitativa e quantitativa delle risorse da allocare, da monitorare, da organizzare, da gestire ed il mix di prodotti/servizi offerti, definibili nella 39 dimensione qualitativa, nella specificità tecnica e nella innovatività; f) il livello di autonomia e di responsabilità che è necessario assicurare per un appropriato, efficace ed efficiente assolvimento della funzione. Le strutture organizzative si distinguono in complesse e semplici, in relazione alla intensità assunta dalle variabili citate e all'ampiezza degli ambiti di autonomia e di responsabilità conferiti dall'Azienda. Le strutture organizzative aziendali sono organizzate in Dipartimenti, Distretti e Presidi Ospedalieri. Le articolazioni delle singole strutture sono stabilite dalla Direzione Generale nel Documento di Organizzazione sulla base delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente atto aziendale. Le strutture organizzative, sia complesse sia semplici, sono ulteriormente graduabili per livelli di complessità. In linea generale, sono strutture complesse (Unità Operativa Complessa – UOC): a) le strutture organizzative che esercitano funzioni di committenza aziendale o di amministrazione per settori di attività o ambiti organizzativamente riconoscibili, individuati come prioritari dalla programmazione regionale o locale ed economicamente rilevanti quanto a risorse da allocare; b) le strutture organizzative che assicurano funzioni di produzione di prestazioni o di servizi che fanno riferimento a un sistema tecnico, normalmente riconducibile a discipline normativamente riconosciute, e che mobilitano un volume di risorse qualitativamente e quantitativamente significativo; c) le strutture organizzative contrassegnate da una struttura di produzione con significativo valore economico, sia in termini di tecnologie utilizzate che di risorse umane assegnate, non inferiore al triplo di quella delle strutture organizzativi semplici che insistono al suo interno; d) le strutture che coordinano processi professionali ad elevata complessità ed integrazione trasversalmente a molteplici settori dell'Azienda, per i quali 40 sussista una popolazione target dalle caratteristiche epidemiologiche ben definite e che si avvolgono di strumenti di programmazione e di verifica (dei processi e degli esiti) specifici per i bisogni sanitari che quella popolazione esprime. Sono strutture semplici (Unità Operativa Semplice – UOS): a) le strutture organizzative che assicurano attività riconducibili ad una linea di produzione chiaramente individuabile nell'ambito di quella della struttura complessa di riferimento e che a tal fine utilizzano un numero di unità di personale di norma non inferiore a cinque; b) le strutture organizzative contrassegnate da una struttura di produzione con significativo valore economico, sia in termini di tecnologie utilizzate che di risorse umane assegnate; Al fine di assicurare la rilevanza delle funzioni di alto contenuto tecnico professionale, e coerentemente con la fisionomia dell'Azienda che ha come missione prevalente la produzione di prestazioni sanitarie, vengono altresì individuate aree di attività specifiche per le quali conferire incarichi di natura professionale, di alta specializzazione, di consulenza, di studio e di ricerca, con precisi ambiti di autonomia da esercitare nel rispetto del Dirigente responsabile di struttura e con funzioni di collaborazione e corresponsabilità nella gestione delle attività . L’individuazione di dette aree non prefigura necessariamente rapporti di sovra o sotto ordinazione con le strutture semplici. Gli incarichi si distinguono in incarichi professionali di alta specializzazione ed incarichi professionali di base secondo le specifiche appresso riportate: a) per incarichi professionali di alta specializzazione si intendono articolazioni funzionali di strutture complesse e semplici, connesse alla presenza di elevate competenze tecnicoprofessionali che producono prestazioni quali/quantitative complesse riferite alla disciplina ed organizzazione interna della struttura di riferimento; b) per incarichi professionali di base si intendono quelli che hanno rilevanza all’interno della struttura di assegnazione e si caratterizzano 41 per lo sviluppo di attività omogenee che richiedono una competenza specialistico-funzionale di base nella disciplina di appartenenza. Il Direttore Generale, a supporto dell’attività propria, si avvale di Unità Operative alle dirette dipendenze come riportato nel Documento di organizzazione. Le Unità Operative alle dirette dipendenze del Direttore Generale svolgono attività di ricerca, sviluppo e progettazione nell'ambito delle funzioni strategiche aziendali e, in particolare, nei settori dell'organizzazione sanitaria, della comunicazione interna ed esterna, dell'innovazione gestionale, tecnologica e informativa, dell'ottimizzazione e valutazione sull'utilizzo delle risorse, del sistema di qualità aziendale e formazione continua degli operatori, del sistema informativo aziendale, del controllo di gestione , della sicurezza prevenzione e protezione. Le Unità Operative alle dirette dipendenze del Direttore Generale operano prevalentemente per progetti secondo gli indirizzi della Direzione Aziendale. Le Unità Operative in staff al Direttore Generale si fondano sul principio della flessibilità e dell'integrazione tra le varie competenze e professionalità. In relazione alle competenze possedute o per realizzare progetti ovvero per assolvere a specifiche funzioni, in staff al Direttore Generale può essere collocato personale appartenente ad altre strutture funzionali, fatto salvo il mantenimento delle funzioni proprie di ciascuna Unità Operativa semplice o complessa. Per specifiche attività finalizzate possono essere costituiti dal Direttore Generale gruppi di lavoro ovvero posizioni individuali prive di strutture organizzative professionali di riferimento. Alle strutture organizzative dell'Azienda, sono preposti dirigenti a cui verranno assegnate le relative funzioni dirigenziali. Per ciascuna funzione le specifiche aree di responsabilità, nonché le 42 attribuzioni di competenze sono definite dai Responsabili delle strutture operative soggette a rendicontazione analitica in coerenza con il Documento di Organizzazione aziendale. Costituisce compito della dirigenza l'attuazione degli obiettivi e dei programmi stabiliti dalla Direzione Aziendale e la formulazione di proposte nei confronti dei superiori livelli direzionali. -LE STRUTTURE OPERATIVE AZIENDALI . Le strutture operative aziendali dotate di autonomia gestionale tecnicoprofessionale soggetta a rendicontazione analitica sono: -I Dipartimenti; -I Distretti; -I Presidi Ospedalieri La definizione delle suddette strutture, nonché la loro articolazione interna, è esplicitata nel Documento di organizzazione 3.1-L’organizzazione dipartimentale Il Dipartimento è il modello ordinario di gestione operativa dell’attività dell’Azienda e va considerato quale struttura di coordinamento e di direzione per lo svolgimento di funzioni complesse con compiti di orientamento, consulenza e supervisione per la funzione cui è preposto. Esso assume la valenza di soggetto negoziale nei rapporti con la Direzione Aziendale e le altre Strutture Aziendali. Il Dipartimento si articola al suo interno in strutture organizzative, semplici e complesse, omogenee, omologhe, affini o complementari, che perseguono finalità comuni, risultando quindi tra loro interdipendenti, pur mantenendo la propria autonomia e responsabilità professionale nell’ambito di un unico modello organizzativo e gestionale. In dipendenza della diversa modalità di esplicazione delle proprie attività, i Dipartimenti si distinguono in: • Dipartimenti strutturali; • Dipartimenti funzionali. 43 In particolare: - i Dipartimenti strutturali rappresentano le strutture il cui obiettivo principale è l'uso efficiente/ottimale delle risorse, con autorità sovraordinata rispetto alle unità operative o servizi che la compongono; - i Dipartimenti funzionali coinvolgono "orizzontalmente" le unità operative ed hanno come finalità principale e diretta l'ottimizzazione delle procedure operative destinate al raggiungimento di un obiettivo ovvero delle pratiche assistenziali destinate a categorie di pazienti o a quadri clinici specifici ed altresì servono a massimizzare l'efficacia e la qualità della prestazione. In relazione alla tipologia di attività, i Dipartimenti si possono distinguere in: - Dipartimenti amministrativi; - Dipartimenti sanitari territoriali; - Dipartimenti sanitari integrati (ospedale/territorio); - Dipartimenti ospedalieri (intraospedalieri e interospedalieri); - Dipartimenti interaziendali. Il Dipartimento, nello svolgimento delle funzioni proprie del suo specifico ambito di attività, si propone di conseguire i seguenti obiettivi: - la convergenza di competenza ed esperienza; - l’interdisciplinarietà; - la garanzia di continuità delle prestazioni prevenendo ridondanze di tempi e/o procedure inutili; - l’accorpamento secondo criteri di efficienza ed efficacia pratica. Attraverso la dipartimentalizzazione è possibile operare per “processi” e condividere risorse finalizzate ad uno stesso obiettivo. Le funzioni dei Dipartimenti, sia Amministrativi sia Sanitari, comprendono, in particolare, la definizione di progetti e programmi, l’individuazione di obiettivi prioritari, l’allocazione di risorse e di mezzi. Nell’ambito dei Dipartimenti si procede allo studio, applicazione e verifica dei 44 sistemi (linee guida, protocolli, etc.) per conferire la massima omogeneità alle procedure organizzative, amministrative, assistenziali e di utilizzo delle apparecchiature. E’ incentivata l’individuazione e promozione di nuove attività e modelli operativi nello specifico campo di competenza. Ogni Dipartimento si doterà di un proprio regolamento di funzionamento, approvato dal Direttore Generale su proposta del Responsabile del Dipartimento, nel quale dovrà esplicitare sinteticamente i seguenti elementi: - la definizione del Dipartimento, le sue competenze distintive e la descrizione delle relazioni e delle interfacce organizzative all’interno del sistemaazienda; - le funzioni svolte dal Direttore del Dipartimento; - la specifica delle funzioni assegnate e degli obiettivi da raggiungere; - le caratteristiche fondamentali degli organi del Dipartimento, in particolare del Comitato di Dipartimento, del quale devono essere specificati la composizione, le funzioni e le responsabilità, le modalità di nomina e revoca dei componenti, le principali modalità di funzionamento. Secondo i principi previsti dai protocolli d’intesa Università – Regione, l’azienda potrà attivare, se reputato opportuno, Dipartimenti integrati che aggregano strutture dell’Università e delle Aziende Sanitarie. Per raggiungere obiettivi per i quali necessita la collaborazione e/o integrazione di strutture aziendali con altre strutture di altre aziende sanitarie e/o ospedaliere si potranno attivare Dipartimenti interaziendali che aggregano strutture complesse e semplici a valenza dipartimentale appartenenti ad aziende diverse. I Dipartimenti sono quelli individuati nel Documento di Organizzazione e quanti altri il Direttore Generale riterrà necessario attivare per una sempre migliore razionalizzazione dei servizi e dell’assistenza nel rispetto del Piano Sanitario Regionale. Il Direttore del Dipartimento è nominato dal Direttore generale fra i dirigenti con incarico di direzione delle strutture complesse aggregate nel Dipartimento 45 con almeno cinque anni di attività di funzione. Il Direttore di Dipartimento risponde alla Direzione Aziendale del perseguimento degli obiettivi aziendali assegnati al Dipartimento, dell'assetto organizzativo e della gestione in relazione alle risorse assegnate. Resta in carica da tre a sette anni e per il periodo dell'incarico rimane titolare della struttura complessa cui è preposto. L’incarico è rinnovabile, previa verifica dei risultati ottenuti. Il Comitato del Dipartimento è costituito dal Direttore del Dipartimento, dai Direttori delle strutture complesse, nonché in relazione alla composizione del Dipartimento stesso, da una congrua rappresentanza degli altri dirigenti e, per i Dipartimenti sanitari, del personale infermieristico e tecnico sanitario assegnati al Dipartimento. Il Comitato del Dipartimento è organismo collegiale consultivo e propositivo che coadiuva il Direttore dei Dipartimento nelle sue funzioni. -L’organizzazione distrettuale Il Distretto è l’articolazione territoriale dell’Azienda al cui livello il Servizio Sanitario Regionale attiva il percorso assistenziale. Contribuisce alla missione aziendale assicurando alla popolazione residente la disponibilità, secondo criteri di equità, accessibilità, appropriatezza, dei servizi di tipo sanitario e sociale ad elevata integrazione sanitaria.. Il Distretto è una struttura organizzativa complessa che al suo interno si articola in Unità Operative semplici. Le articolazioni territoriali dei Dipartimenti strutturali istituiti trovano allocazione nel Distretto al fine di garantire le prestazioni che devono erogare. Il Distretto articola l’organizzazione dei servizi tenendo conto della realtà del territorio. Le attività di erogazione delle prestazioni, salvo quanto disciplinato diversamente dalla programmazione regionale, sono svolte dai distretti ed organizzate in unità funzionali. Dovranno adottarsi tutte le necessarie misure 46 per garantire la facile accessibilità alle prestazioni specialistiche, in particolare quelle delle branche a visita, e la riduzione dei tempi di attesa, per le prestazioni strumentali. Le funzioni, le modalità organizzative del Distretto e i rapporti con i Dipartimenti sono quelli meglio definiti nelle relative linee guida assessoriali. Il Direttore del Distretto è responsabile dello svolgimento delle seguenti funzioni: - gestione, organizzazione e coordinamento delle risorse tecnico-professionali, amministrative, patrimoniali e finanziarie assegnate al Distretto; - organizzazione e coordinamento della rete di servizi distrettuali, garantendone l'interrelazione e la trasversalità al fine di assicurarne adeguati livelli di accessibilità da parte della popolazione, di efficacia, efficienza, qualità e continuità nonché l'integrazione fra gli stessi e gli altri servizi alla persona esistenti nell'ambito territoriale; - coordinamento e concertazione con i responsabili degli uffici competenti dei Dipartimenti territoriali e dei presidi ospedalieri dell'Azienda sanitaria locale in merito alla programmazione dell'offerta dei servizi sanitari e sociosanitari che il Distretto è tenuto a garantire e alla formazione professionale degli operatori; - coordinamento e concertazione con gli organi tecnici e direzionali degli enti gestori delle funzioni socio-assistenziali per la definizione delle modalità operative di integrazione rispetto alle attività sociosanitarie integrate; In ogni Distretto è istituito un Ufficio di Coordinamento con funzioni propositive e tecnicoconsultive, nonché di interrelazione funzionale e tecnicooperativa rispetto alla rete dei servizi e delle attività distrettuali. Tale Ufficio è composto da rappresentanti delle figure professionali operanti nel Distretto ed in particolare: a) un dirigente medico; b) un dirigente dell'area sanitaria non medica; c) un dirigente amministrativo; d) un medico convenzionato di medicina generale; 47 e) un pediatra di libera scelta; f) uno specialista ambulatoriale convenzionato; g) uno specialista ambulatoriale esterno in preaccreditamento; h) un assistente sociale; i) un infermiere; j) un tecnico sanitario. L'istituzione dell'Ufficio di Coordinamento è deliberato dal Direttore Generale su proposta dei Direttore di Distretto per i componenti di cui alle lettere a), b), c) h), i) e j), mentre i componenti di cui alle lettere d), e), f) e g) sono designati dalle organizzazioni sindacali di categoria tra soggetti operanti nel Distretto. I rapporti di natura organizzativo-funzionale che il Distretto realizza nei confronti delle strutture dipartimentali aziendali variano in relazione alla natura organizzativa del Dipartimento (strutturale o funzionale). Relativamente ai rapporti che intercorrono tra il Distretto e i Dipartimenti strutturali (Dipartimento prevenzione e Dipartimento salute mentale) la gestione delle attività afferenti alle strutture dipartimentali allocate nel Distretto sono ascritte esclusivamente al Dipartimento di appartenenza e trovano quindi nel Distretto solo una allocazione organizzativa. Realizzandosi, pertanto, le attività all'interno del territorio distrettuale e riferendosi le stesse alla popolazione del medesimo comprensorio, la gestione sia in termini professionali che in termini di risorse umane e strumentali è ascrivibile esclusivamente al Responsabile della struttura dipartimentale centrale. Il Distretto rappresenta in questa ottica solo il luogo dove vengono erogate le prestazioni che attengono al Dipartimento strutturale. Nell'ipotesi di un Dipartimento funzionale, i rapporti intercorrenti tra il Distretto e la struttura dipartimentale si specificano in modo diverso; più particolarmente, il Direttore del Distretto è responsabile della gestione diretta delle prestazioni e/o servizi e realizza, nell'ambito del territorio di competenza, gli indirizzi e le linee guida operative formulate dal Responsabile del Dipartimento. Tali modelli organizzativi dipartimentali (strutturali o funzionali) non prevedono alcuna dipendenza gerarchica tra il Direttore del Distretto e il 48 Responsabile del Dipartimento. PROGRAMMAZIONE, CONTROLLI INTERNI E SISTEMA DI QUALITA’ AZIENDALE L’organizzazione e le attività aziendali sono improntate a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, ai sensi dell’art.3 D.L.vo n.502/92 e sono rivolte ad assicurare, nel rispetto degli obiettivi posti dagli atti di pianificazione nazionale e regionale, l’erogazione delle prestazioni essenziali ed appropriate concernenti le attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, lo sviluppo del sistema qualità dell’azienda, la massima accessibilità ai servizi per i cittadini, l’equità delle prestazioni erogate, i raccordi istituzionali con gli enti locali per il tramite della Conferenza dei Sindaci, il collegamento con le altre organizzazioni sanitarie e di volontariato, nonché l’ottimizzazione ed integrazione delle risorse e delle risposte assistenziali. L’Azienda informa, sulla base della pianificazione strategica, la propria gestione ai principi della programmazione e del controllo, individuando nel sistema budgetario lo strumento fondamentale. La programmazione e la gestione delle attività sanitarie, ivi comprese quelle di prevenzione, e delle attività socioassistenziali sono effettuate nel rispetto delle indicazioni e delle direttive dell’Assessorato Regionale alla Sanità. Il processo di programmazione, basato sui principi della condivisione e del massimo coinvolgimento degli operatori e di tutti i soggetti presenti nel governo, gestione e sviluppo della comunità, è attivato dall’azienda attraverso gli strumenti previsti dalla normativa vigente. L’Azienda, al fine di dotarsi di meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta, in armonia con le normative vigenti, attiva il Sistema dei Controlli Interni come disciplinato dal Documento di organizzazione, in accordo ai principi di cui agli articoli seguenti. Ai fini del controllo di gestione, in staff al Direttore Generale viene attivato 49 l’ufficio di programmazione e controllo di gestione . L'attività di valutazione e controllo strategico ha lo scopo di verificare l'effettiva attuazione delle scelte, contenute nelle direttive e negli altri atti di indirizzo formulati dalla direzione aziendale. Le strutture e i soggetti preposti all'attività di valutazione e controllo strategico riferiscono in via riservata al Direttore Generale, con apposite relazioni, sulle risultanze delle analisi effettuate. Essi di norma supportano il Direttore Generale anche per la valutazione dei Dirigenti di struttura complessa. La verifica e la valutazione con l'esplicitazione delle rispettive finalità vengono effettuate dagli organismi previsti dalla normativa e dai CC.CC.NN.LL. vigenti, quali il Nucleo di Valutazione e il Collegio Tecnico, con le modalità di cui ai regolamenti aziendali. Il Nucleo di Valutazione Aziendale può essere composto sia da dirigenti dell’azienda sia da esperti esterni, nominati dal Direttore Generale. Nell’Azienda è costituita una struttura organizzativa che presiede alle attività di valutazione e miglioramento della qualità. La costruzione di un sistema qualità passa attraverso due leve organizzative fondamentali (la tecnostruttura per la Qualità e la responsabilizzazione dei Dirigenti) e attraverso precisi strumenti operativi (il Piano Aziendale Qualità). La Tecnostruttura per la qualità è composta non soltanto dall’Ufficio Qualità in staff alla Direzione Aziendale, ma anche da un reticolo di facilitatori organizzativi, posizionati in stretta relazione con i responsabili gerarchici di line, che animano lo strutturarsi di gruppi di lavoro per il miglioramento. La mission fondamentale della Tecnostruttura deve essere quella di supportare e facilitare lo sviluppo dei piani strategici ed il raggiungimento degli obiettivi indicati dalla Direzione Aziendale, implementando nell’organizzazione le logiche e la prassi del miglioramento continuo della qualità, dell’appropriatezza, dell’accreditamento, della semplificazione delle procedure, del governo clinico e della medicina basata sulle prove d’efficacia attraverso strumenti quali programmi di valutazione e miglioramento della qualità, regolamenti, procedure, linee guida, protocolli 50 terapeutici e diagnostici e percorsi assistenziali, ecc... Lo strumento operativo del sistema di qualità totale è rappresentato dal “Piano Qualità” che esplicita i significati, le scelte e gli indirizzi di sviluppo del sistemaazienda. 5-LA GESTIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE Il regolare funzionamento dell’Azienda è garantito dal sistema di finanziamento che si fonda sulle quote di F.S.R. assegnate e sulle entrate proprie (proventi collegati all’attività di intramoenia, prestazioni ambulatoriali, ticket, redditi provenienti dalla gestione del patrimonio, forme di sponsorizzazione e pubblicità, project finacing, società miste, secondo le modalità e i limiti dell’art.9-bis del D.Lgs 502/92 e s.m.i.. L’Azienda, nell'ambito delle risorse assegnate, attua tutte le necessarie misure rivolte a garantire i livelli essenziali di assistenza individuati nel P.S.R. e nel proprio piano aziendale, nonché alla riqualificazione della spesa nell'ambito dei criteri di efficienza, efficacia, ed economicità. Adeguati mezzi finanziari ed opportune modalità organizzative devono essere previsti al fine di programmare l’acquisizione e manutenzione delle apparecchiature biomediche e dei dispositivi medici migliorativi dell’assistenza, allo scopo di garantire l’uso sicuro, economico ed appropriato delle attrezzature. L’espressione in termini economico-finanziari e patrimoniali delle scelte operate costituisce il contenuto del Bilancio Pluriennale di previsione e del Bilancio Economico Preventivo con separata indicazione dei servizi socioassistenziali e nel quale vengono, tra l’altro, indicati gli investimenti da attuarsi nell’esercizio, le prestazioni che si intendono erogare, i dati analitici relativi al personale e le articolazioni del budget con i corrispondenti obiettivi e risorse. Per la gestione delle risorse, l’Azienda organizza il sistema di budget, inteso quale insieme di documenti previsionali che, con riguardo all’esercizio o a 51 periodi più circoscritti, definiscano gli obiettivi di gestione e le risorse disponibili per singole strutture organizzative e responsabilità operative, nonché per livelli aziendali dipartimentali, distrettuali e di Presidi. Il processo di budgeting tende a definire, a livello dei singoli centri di responsabilità individuati dal modello organizzativo dell’Azienda, obiettivi specifici di carattere operativo per l’attuazione delle scelte della programmazione. Il processo di budgeting si articola a sua volta in fasi successive ed integrate: linee guida del processo, formulazione delle proposte di budget a cura dei responsabili delle strutture organizzative interessate, definizione negoziata delle proposte e approvazione del budget. Costituisce inoltre obbligo normativo curare la tenuta di una contabilità analitica per centri di costo e responsabilità che consenta analisi comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati; in particolare, nella rilevazione dei costi di gestione la contabilità analitica deve consentire di verificare il livello di attuazione del budget, i costi, ricavi e risultati relativi a centri di responsabilità, aree di attività, servizi e singole strutture organizzative, nonché alla gestione di determinati beni e categorie di prestazioni e prodotti. L’utilizzo delle risorse umane dovrà avvenire, nel rispetto delle effettive esigenze anche per quel che concerne il reperimento di specifiche professionalità, nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili. Il Regolamento di contabilità, in conformità ai principi e alle disposizioni della vigente legislazione nazionale e regionale, disciplina: a) la tenuta del libro delle deliberazioni del Direttore Generale; b) la definizione del ciclo di bilancio, ed in particolare l'adozione del bilancio economico pluriennale di previsione nonché del bilancio preventivo economico annuale relativo all'esercizio successivo, da redigersi secondo uno schema stabilito con decreto interministeriale; c) la redazione del bilancio di esercizio, secondo i principi di cui agli artt. 2423 e ss. C.C.; d) la destinazione dell'eventuale avanzo e le modalità di copertura degli 52 eventuali disavanzi di esercizio; e) la definizione del sistema di budget, inteso quale insieme di documenti previsionali che, con riguardo all’esercizio o a periodi più circoscritti, definiscano gli obiettivi di gestione e le risorse disponibili per singole strutture organizzative e responsabilità operative, nonché per i Dipartimenti, i Distretti e i Presidi Ospedalieri; f) la tenuta di una contabilità analitica per centri di costo e responsabilità che consenta analisi comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati; in particolare, nella rilevazione dei costi di gestione la contabilità analitica deve consentire di verificare il livello di attuazione del budget, i costi, ricavi e risultati relativi a centri di responsabilità, aree di attività, servizi e singole strutture organizzative, nonché alla gestione di determinati beni e categorie di prestazioni; g) la pubblicazione annuale dei risultati delle analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati per centri di costo e responsabilità; h) il piano di valorizzazione del patrimonio immobiliare anche attraverso eventuali dismissioni e conferimenti. 7-PARTECIPAZIONE L’Azienda orienta la programmazione e le strategie organizzative e gestionali al cittadino utente, considerato non solo come destinatario naturale delle prestazioni ma come interlocutore privilegiato del servizio. L’Azienda promuove l’attivazione di processi che sostengono la valorizzazione di tutte le forme di partecipazione previste dal sistema regionale, sviluppando a tutti i livelli una cultura del partenariato con i movimenti e le associazioni dei cittadini e con gli operatori dei servizi. Ad organizzazione di garanzia e tutela effettiva dei diritti del cittadino sono dedicati l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, i Comitati Consultivi Misti ed in particolare l’attuazione della carta dei servizi, attraverso la quale l’Azienda 53 riconosce un ampio spazio di partecipazione dei cittadini ai processi decisionali favorendo l’attuazione di strumenti di ascolto e forme concrete di verifica e valutazione. L’Azienda individua idonee forme di partecipazione delle organizzazioni di rappresentanza e tutela dei diritti degli utenti quale strumento insostituibile per l'affermazione della centralità del cittadino/utente nel Sistema sanitario e per il superamento dell'autoreferenzialità delle istituzioni. Allo scopo di garantire l’integrazione socio-sanitaria l’Azienda assicura le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, in conformità a quanto previsto dal Piano socio-sanitario. Gli artt. 4, 5 e 6 della legge 8 novembre 2000, n. 328 disegnano il quadro di gestione integrata dei servizi socio-sanitari nel quale, accanto ai soggetti istituzionali, enti locali, regioni e Stato, partecipano, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato, ma anche i nuclei familiari, l’iniziativa delle persone, le forme di auto-aiuto e di reciprocità e della solidarietà organizzata, nonché i soggetti che rappresentano i “bisogni dei cittadini”, quali le organizzazioni sindacali. Un ruolo centrale viene dato alle comunità locali sia nell'espressione dei bisogni che nella verifica dei risultati del Piano attuativo locale, nell'ottica di valorizzazione del rapporto tra utente ed Azienda sanitaria. Sulla base delle linee-guida regionali, a livello delle Aziende unità sanitarie locali e/o dei distretti, l'integrazione socio sanitaria è garantita attraverso la consultazione periodica dei sindaci dell'area di operatività delle aziende e/o dei distretti. Il Distretto realizza l'integrazione fra i servizi sociali e quelli sanitari, contribuendo alla stesura di accordi di programma e protocolli di intesa fra Azienda sanitaria ed Enti locali. L’Azienda, riconoscendo il significato strategico e di valore delle risorse professionali, oltre che promuovere e tutelare forme di valorizzazione del proprio personale favorendo la partecipazione consultiva, propositiva e 54 decisionale negli ambiti di competenza riconosciuta, favorisce la predisposizione di indagini periodiche sul clima organizzativo in tutte le sue configurazioni al fine di valutare la soddisfazione professionale e predisporre forme di aggiornamento e formazione più consone alle esigenze di gratificazione dei suoi operatori. L’Azienda riconosce il ruolo delle rappresentanze sindacali del personale firmatarie di contratto, e si impegna a valorizzarlo per favorirne lo sviluppo, nella "trasparenza delle reciproche competenze e responsabilità, anche al di là del puro rispetto della normativa, verso obiettivi strategici e gestionali condivisi e da realizzare mediante una partecipazione fondata su specifico "patto di solidarietà appositamente predisposto su iniziativa della Direzione Generale, e relativo alle scelte strategiche attuative della "missione" aziendale e alle conseguenti opzioni operative, con particolare riguardo alle tematiche dell'organizzazione e della sicurezza del lavoro. 8-DISPOSIZIONI FINALI Il Documento di organizzazione, nell’evidenziare tutte le articolazioni aziendali, rappresenta analiticamente l’assetto organizzativo e funzionale dell’Azienda. Esso integra l’Atto Aziendale individuando il modello organizzativo dell’Azienda, prevedendone la strutturazione in Dipartimenti, Distretti e Presidi Ospedalieri, e individuando le funzioni in staff alla Direzione aziendale e le altre strutture organizzative aziendali (in genere chiamate “Unità operative”). Con la deliberazione n. 1074 del 13 settembre 2006, che ha in oggetto l’istituzione del Dipartimento di Prevenzione medico e del Dipartimento di Prevenzione veterinario, il Direttore del Dipartimento Gestione delle Risorse 55 Umane, propone , in esecuzione ai disposti del decreto 01.03.2006 dell’Assessore Regionale alla Sanita’, di istituire in via sperimentale e senza ulteriori costi aggiuntivi, due Dipartimenti strutturali denominati “Dipartimento di Prevenzione medico” e “Dipartimento di Prevenzione veterinario”, in sostituzione del Dipartimento strutturale di Prevenzione. Precisa che l’assetto organizzativo interno e le funzioni dei costituendi Dipartimenti sono quelli previsti dalla circolare del 21.03.2001 n. 1045 e relativo allegato, afferendo, rispettivamente, al Dipartimento veterinario quelli già individuati come specifici della corrispondente area dipartimentale di sanità pubblica veterinaria ed a quello medico tutte le altre. Inoltre, dà atto che all’attivazione dei due Dipartimenti strutturali si provvederà dopo la formale approvazione da parte dell’Assessorato Regionale Sanità della presente delibera, rimanendo, nelle more, operativa l’attuale struttura organizzativa del Dipartimento di Prevenzione. CONCLUSIONI. Dall’analisi svolta nei paragrafi precedenti emerge che gli aspetti cruciali in tema di organizzazione delle aziende sanitarie, attorno ai quali tra l’altro ancora oggi molto si discute, sono essenzialmente due: ¾ l’assetto macro-organizzativo; ¾ l’integrazione. La principale difficoltà che si è dovuta affrontare nel definire l’assetto macroorganizzativo delle aziende sanitarie è stata l’individuazione di un punto di 56 equilibrio tra la tendenza alla crescente specializzazione dei processi produttivi, che determina una tensione all’aumento della dimensione orizzontale della struttura organizzativa, e la necessità di integrazione degli interventi sul soggetto a cui vengono erogate le prestazioni. Le soluzioni adottate nella progettazione della struttura organizzativa di base delle aziende sanitarie derivano essenzialmente dalla differente combinazione dei seguenti criteri di scomposizione delle responsabilità: articolazione delle responsabilità per dipartimenti, nei casi in cui si intendono individuare aree rilevanti e socialmente significative di bisogni; articolazione delle responsabilità per aree territoriali, nei casi in cui le differenti aree territoriali rappresentano un elemento significativo di integrazione dei diversi servizi; articolazione delle responsabilità per destinatari o per clienti/utenti o per segmenti di popolazione, nei casi in cui le caratteristiche di differenti gruppi di soggetti sono ritenute significative per differenziare i servizi. Tuttavia, emerge anche che l’impostazione seguita nella definizione degli assetti organizzativi è più vicina a criteri e logiche di carattere giuridico piuttosto che a logiche aziendalistiche. È evidente che tali strutture non possono essere governate attraverso una gestione centralizzata da parte dei vertici aziendali senza che ciò crei, a livello operativo, delle difficoltà nella soluzione dei problemi e delle ripercussioni negative sul livello qualitativo della risposta data ai bisogni della popolazione. Per garantire un loro corretto funzionamento è necessario: 1. introdurre elementi di flessibilità organizzativa attraverso una nuova politica di delega delle decisioni che garantisca, da un lato, maggiore autonomia a coloro che gestiscono gli utenti e, dall’altro, un corretto utilizzo delle risorse comuni; 57 2. attivare relazioni di collegamento laterale (che attraversino cioè l’autorità gerarchica e abbassino il livello in cui vengono prese le decisioni) tramite l’introduzione di meccanismi di integrazione strutturali (organi di coordinamento dotati di autorità gerarchica, organi di coordinamento non dotati di autorità gerarchica, gruppi di progetto, gruppi di lavoro permanenti, ecc.) e meccanismi di integrazione non strutturali (sistemi operativi di pianificazione e controllo, nuovi sistemi di gestione del personale, ecc.); 3. potenziare i canali informativi esistenti ed aumentarne il grado di formalizzazione. In altri termini, nelle aziende sanitarie vi è senza dubbio l’esigenza di avviare cambiamenti organizzativi di natura strutturale basati sulla flessibilità e sull’autonomia, ma anche la necessità di introdurre nuove soluzioni di tipo non strutturale basate su sistemi informativi e sistemi operativi ad alto potenziale integrativo. Le aziende sanitarie dovrebbero affrontare, per realizzare un vero e proprio cambiamento, un forte investimento nello sviluppo di nuovi meccanismi operativi in grado, tra l’altro, di influenzare i comportamenti degli operatori e diffondere una nuova cultura d’azienda. Nelle pagine precedenti abbiamo ripreso gli elementi principali della legislazione concernente il Dipartimento chiarendone, per quanto rilevabile, l’applicabilità, i difetti e le mancate ripercussioni concrete sulla realtà delle aziende sanitarie. Data la persistenza di logiche compromissorie capaci di impedire che le norme risultassero efficaci, è ancora necessario riflettere sugli aspetti organizzativi e sui problemi operativi e gestionali connessi alla trasformazione dipartimentale. E’ estremamente difficile in alcune circostanze dare ordine al complesso della materia , pervenire all’individuazione dei criteri cui ricondurre le decisioni per la scelta delle aggregazioni dipartimentali ed avere un punto di riferimento per 58 la valutazione e la validazione delle innumerevoli alchimie con cui si è data origine alle svariate strutture organizzative dello strumento dipartimentale. In generale, adottare strutture dipartimentali significa ridisegnare l’assetto organizzativo in modo da accorpare le unità operative che rispondono a specializzazioni complementari o strettamente interrelate, producendo, laddove possibile, una condivisione delle risorse umane, fisiche e professionali. Proprio dall’analisi dei fabbisogni organizzativi predominanti, tra cui si possono ricordare l’integrazione ed il coordinamento, la flessibilità, lo snellimento organizzativo, la razionalizzazione dei costi di struttura e di gestione, il recupero della centralità del paziente e la preservazione di un grado minimo di differenziazione/specializzazione indispensabile per la continuità del progresso scientifico, deriva il ruolo chiave della struttura organizzativa dipartimentale, in quanto risposta coerente con tali fabbisogni. Il processo d’iper-specializzazione e lo sviluppo d’articolazioni organizzative autonome, ha trovato talvolta eccessive spinte perché utilizzati in modo strumentale per gestire percorsi di carriera, in un contesto in cui gli aumenti di retribuzione economica e le progressioni sono ancora troppo legati all’assunzione di responsabilità strutturali. La segmentazione delle competenze, tale per cui è difficile concentrare nel singolo professionista tutto il sapere teorico-pratico che caratterizza una disciplina medica, rende necessario un fabbisogno organizzativo di coordinamento ed integrazione che sta sostituendo per importanza (senza però eliminare) quello della specializzazione. Per evitare logiche d’autarchia, è quindi necessario approfondire lo studio delle modalità con cui far dialogare e lavorare insieme unità caratterizzate da alta specializzazione e complementarità di compiti, permettendo così alle varie équipe di integrare e completare le proprie competenze e le dotazioni strutturali e strumentali. 59 Tra tutte le possibili soluzioni organizzative d’integrazione è sempre valido, per giudizio unanime, il modello dipartimentale. Il ciclo di riforme conclusosi alle soglie del 2000 con la cosiddetta “riforma ter”, ha riaffermato la centralità della sanità pubblica, l’integrazione tra servizi sociali e sanitari, la partecipazione dei Comuni alle politiche di programmazione e controllo, il decentramento organizzativo ed il federalismo fiscale. Ma la politica sanitaria sinora è stata fortemente concentrata sull’offerta di servizi e prestazioni preoccupandosi al più di promuovere l’uso efficiente delle risorse introducendo nel SSN elementi di privatizzazione e di concorrenza. In ogni modello proposto o analizzato resta sospeso il problema dell’integrazione. In effetti, l’integrazione clinica e culturale è un problema in qualche misura sovraordinato ai restanti tipi d’integrazione, dato che da essa dipende il vero cambiamento nell’approccio ai problemi di salute, col passaggio da una logica di proprietà del paziente e delle “competenze” ad una d’intervento multidisciplinare coordinato. Proprio questa considerazione racchiude uno dei fondamenti delle critiche che vengono avanzate nei confronti dell’impostazione tradizionale del dipartimento. Se gli obiettivi sono l’integrazione sui processi di cura e di prevenzione e la razionalizzazione nell’utilizzo delle risorse, fino a quando non si risolveranno i problemi dell’integrazione clinica e culturale, il dipartimento non sarà in grado di rispondere ai problemi della variabilità negli esiti, nel costo e nella qualità delle prestazioni rese . Nonostante il mancato raggiungimento degli obiettivi delle riforme attuate, la società cambia ed evolve e con essa il tipo di domanda di salute. Oggi ci troviamo ad affrontare problematiche che rimettono in discussione l’organizzazione sia a livello intra-aziendale che inter-aziendale. Il problema centrale allora, è quello di definire processi clinico – assistenziali ed interventi in cui l’obiettivo è la conservazione di uno stato sufficientemente 60 adeguato di salute ed autosufficienza sociale con possibilità d’accesso a tutte le prestazioni occorrenti al conseguimento del risultato. In questi casi il fabbisogno di coordinamento riguarda due livelli organizzativi: • uno intra-aziendale, con il bisogno di recuperare, lungo i processi di cura, la continuità assistenziale di natura multidisciplinare e la massima efficienza, snellezza, rapidità e scorrevolezza dal punto di vista organizzativo; • l’altro inter-aziendale, dato dalla necessità di integrare sempre più l’offerta di servizi (ospedalieri e territoriali) in una logica di gestione complessiva del cosiddetto continuum of care, cioè dell’assistenza integrata ai diversi livelli di complessità, rispetto al problema di salute. Non avendo raggiunto l’obiettivo dell’integrazione di competenze diverse è necessario affrontare la definizione di nuovi modelli di funzionamento per garantire l’esigenza della continuità delle cure e degli interventi preventivi, nonché soprattutto la definizione di modelli d’integrazione fra ospedale e territorio. 61