La Polizza assicurativa RC Professionale obbligatoria e il disciplinare d’incarico: Analisi delle problematiche, esempi concreti e possibili soluzioni Relatore: Avv. Massimiliano Musi Il contratto di assicurazione nella disciplina del Codice civile ART. 1882 c.c. • L'assicurazione è il contratto con il quale l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i termini convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana. • Assicurazione contro i danni • Assicurazione sulla vita ART.1917 c.c. • Ovvero a risarcire a terzi il danno che dovrebbe essere risarcito dall’assicurato. I danni derivanti da fatti dolosi sono esclusi dal risarcimento. • Assicurazione contro la responsabilità civile Art. 2952 Prescrizione in materia di assicurazione • Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. • Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione [c.c. 1928] si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. • Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione. • La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione [c.c. 2941] finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto [c.c. 2947]. • La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità Introduzione dell’onere di stipula dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i liberi professionisti SOGGETTI Chi deve stipulare la polizza professionale? Da quando è obbligatorio avere una assicurazione di responsabilità civile professionale? • Nel settore privato l'obbligo è stato introdotto dalla Riforma delle professioni a far data dal 15 agosto 2013. • Dal 15 agosto 2013 tutti i professionisti iscritti ad Albi professionali, quindi ingegneri, commercialisti, consulenti del lavoro, periti industriali, geometri etc. hanno l’obbligo di stipula di una polizza di responsabilità civile . N.B.: In ambito privato la legge obbliga esclusivamente a riferire al cliente i dati ed il massimale della polizza al momento del conferimento d'incarico. Se non si firma un contratto, perché non si hanno clienti propri, non si è obbligati a stipulare una polizza per la responsabilità civile professionale. Riferimenti normativi • DECRETO-LEGGE 13 agosto 2011, n. 138 Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. (GU n.188 del 13-82011). • DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2012, n. 1 Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività. (GU n.19 del 24-1-2012 - Suppl. Ordinario n. 18). • DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 2012, n. 137 Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. (GU n.189 del 14-82012) D.P.R. 137/2012 Disposizioni generali - Art. 5. Obbligo di assicurazione 1. Il professionista è tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva. 2. La violazione della disposizione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare. 3. Al fine di consentire la negoziazione delle convenzioni collettive di cui al comma 1, l'obbligo di assicurazione di cui al presente articolo acquista efficacia decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. OGGETTO della Polizza Assicurativa: responsabilità civile • La polizza ha per oggetto la "responsabilità civile" del professionista • La polizza copre i danni eventualmente arrecati alla clientela in conseguenza di errori, negligenze od omissioni nell'erogazione della prestazione professionale richiesta • derivanti da condotte di natura colposa (colpa lieve o colpa grave), inclusa la custodia infedele di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. • La violazione della norma e, quindi, la mancanza della polizza professionale costituirà illecito disciplinare sanzionato dagli Ordini e dai Collegi professionali. Normative a CONFRONTO D.L. 13 agosto 2011, n. 138 – Art. 3, comma 5 , lettera e) • A tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti D.P.R. 137/2012 - Art. 5, comma 1 • Il professionista è tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva. • Fondamenti della Responsabilità civile 1) Comportamento colposo (o doloso) 2) Esistenza di un danno patito da terzi 3) Nesso di causalità (collegamento tra la condotta e il verificarsi del danno) RISARCIMENTO del DANNO Art.5-La polizza copre i DANNI eventualmente arrecati alla clientela in conseguenza di: Errori Negligenze Omissioni nell'erogazione della prestazione professionale richiesta (…) Art 5 - La polizza copre i DANNI (…) eventualmente arrecati alla clientela e derivanti da CONDOTTE DI NATURA COLPOSA LA COLPA NEGLIGENZA IMPRUDENZA IMPERIZIA INOSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI • COLPA LIEVE • COLPA GRAVE Le caratteristiche essenziali di una copertura assicurativa RC professionale 1.Previsione di danni patrimoniali e non patrimoniali (tra cui ricordiamo il danno biologico, esistenziale, danno d'immagine, etc.); 2.Ultrattività della garanzia per gli assicurati che cessino l’attività; 3.Retroattività; 4.Previsione di massimali minimi obbligatori (determinati per attività, prestazione professionale, fatturato etc.) Garanzie suggerite per una maggiore tutela del professionista • La c.d. Deeming clause: possibilità di denunciare agli assicuratori anche le semplici circostanze suscettibili di causare una richiesta di risarcimento • La c.d. Continuous Cover Clause: obbligo per l’assicuratore di coprire un sinistro dovuto a circostanze note anteriormente alla stipula della polizza e non denunciate in precedenza a patto che l’errore o l’omissione dell’assicurato si verifichi in costanza della copertura assicurativa • La garanzia di mantenimento della polizza per un tempo minimo non inferiore all'anno • La previsione di tempi di preavviso in caso di recesso da parte degli Assicuratori di almeno 180 giorni Clausola «CLAIMS MADE» (traduzione letterale: richiesta fatta) Il regime di "Claims Made" coprire tutte le richieste di risarcimento che vengono presentate al professionista e da questi regolarmente denunciate all'Assicuratore durante il periodo di assicurazione, indipendentemente da quando è stata svolta la prestazione che ha generato il danno. Possibile VALIDITA’ POSTUMA di una polizza assicurativa La polizza RC professionale può avere validità postuma? Sì, esistono polizze che possono avere validità postuma. RC POSTUMA connessa al regime di «Claims made» Dal momento che la clausola “CLAIMS MADE” fa riferimento alle richieste di risarcimento avanzate nei confronti dell’assicurato e da questi denunciate all’assicuratore entro il periodo di validità della polizza, la formula è spesso rafforzata con l’inserimento nel contratto di una “garanzia postuma”. Possibilità di estendere la garanzia per un periodo di tempo determinato successivo alla scadenza della polizza (ad es. nei casi di cessazione dell’attività o di morte del professionista assicurato) per gli errori posti in essere durante il periodo di validità della copertura (RC POSTUMA). Possibile RETROATTIVITA’ della polizza assicurativa La polizza può essere retroattiva? Sì, esistono polizze che possono essere retroattive. Alcune polizze assicurative prevedono la possibilità di risarcire i danni se denunciati dall'assicurato durante il periodo di validità della polizza anche se l'attività professionale, causa del danno, sia stata eseguita materialmente prima della stipula della stessa polizza. La retroattività può essere illimitata o limitata ad un certo numero di anni. Caratteristiche della polizza di responsabilità civile - Tipologie di contratto - • POLIZZE RISCHI NOMINATI • POLIZZA ALL RISKS Indicano le sole attività per le quali è prestata l’assicurazione Assicurano tutto ciò che non è espressamente escluso dal contratto di assicurazione La legge non specifica quali sono le caratteristiche della polizza da sottoscrivere. la Riforma delle professioni (DPR 137/2012) stabilisce solo che «il professionista è tenuto a stipulare [...] idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale». L'idoneità è rimessa alla scelta del professionista e definita in sede contrattuale, con la definizione di tutte le caratteristiche della polizza (massimale, copertura dei rischi, scoperti, franchigie, etc..). I vari ordini seguono differenti strategie per far fronte al nuovo obbligo assicurativo Il notariato italiano, ad esempio, è stata la prima categoria ad aver stipulato, nel 1999, un’assicurazione che copre tutti gli iscritti all’Ordine per la responsabilità civile. I commercialisti, a partire da 2010, offrono la possibilità di sottoscrivere un’assicurazione presso la compagnia convenzionata Chartis Europe S.A. Stesso discorso anche per i geometri e consulenti del lavoro, la cui copertura è fornita da Marsh. Gli architetti, così come gli ingegneri, hanno preferito evitare la convenzione unica scegliendo una soluzione aperta. Il Centro Studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha messo a punto una guida molto valida, utilizzabile anche dagli architetti, cui segue un glossario con la spiegazione di numerosi termini Vi ringrazio per la cortese attenzione