La Polizza assicurativa RC
Professionale obbligatoria e il
disciplinare d’incarico:
Analisi delle problematiche,
esempi concreti e possibili soluzioni
Relatore: Avv. Massimiliano Musi
Il contratto di assicurazione
nella disciplina del Codice civile
ART. 1882 c.c.
•
L'assicurazione è il contratto con il quale
l'assicuratore, verso pagamento di un
premio, si obbliga a rivalere
l'assicurato, entro i termini convenuti,
del danno ad esso prodotto da un sinistro,
ovvero a pagare un capitale o una
rendita al verificarsi di un evento
attinente alla vita umana.
• Assicurazione contro i danni
• Assicurazione sulla vita
ART.1917 c.c.
•
Ovvero a risarcire a terzi il danno che
dovrebbe essere risarcito
dall’assicurato. I danni derivanti da fatti
dolosi sono esclusi dal risarcimento.
• Assicurazione contro la
responsabilità civile
Art. 2952
Prescrizione in materia di assicurazione
•
Il diritto al pagamento delle rate di premio
si prescrive in un anno dalle singole
scadenze.
•
Gli altri diritti derivanti dal contratto di
assicurazione e dal contratto di
riassicurazione [c.c. 1928] si prescrivono in
due anni dal giorno in cui si è verificato il
fatto su cui il diritto si fonda.
•
Nell'assicurazione della responsabilità civile,
il termine decorre dal giorno in cui il terzo
ha richiesto il risarcimento all'assicurato o
ha promosso contro di questo l'azione.
•
La comunicazione all'assicuratore della
richiesta del terzo danneggiato o dell'azione
da questo proposta sospende il corso della
prescrizione [c.c. 2941] finché il credito del
danneggiato non sia divenuto liquido ed
esigibile oppure il diritto del terzo
danneggiato non sia prescritto [c.c. 2947].
•
La disposizione del comma precedente si
applica all'azione del riassicurato verso il
riassicuratore per il pagamento
dell'indennità
Introduzione dell’onere di stipula
dell’assicurazione obbligatoria della
responsabilità civile per i liberi professionisti
SOGGETTI
Chi deve stipulare la polizza
professionale?
Da quando è obbligatorio avere una
assicurazione di responsabilità civile
professionale?
•
Nel settore privato l'obbligo è stato introdotto
dalla Riforma delle professioni a far data dal
15 agosto 2013.
•
Dal 15 agosto 2013 tutti i professionisti iscritti
ad Albi professionali, quindi ingegneri,
commercialisti, consulenti del lavoro, periti
industriali, geometri etc. hanno l’obbligo di
stipula di una polizza di responsabilità civile
.
N.B.: In ambito privato la legge obbliga esclusivamente a riferire al cliente i dati ed il massimale della
polizza al momento del conferimento d'incarico. Se non si firma un contratto, perché non si hanno
clienti propri, non si è obbligati a stipulare una polizza per la responsabilità civile professionale.
Riferimenti normativi
•
DECRETO-LEGGE 13 agosto 2011, n. 138
Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione
finanziaria e per lo sviluppo. (GU n.188 del 13-82011).
•
DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2012, n. 1
Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo
sviluppo delle infrastrutture e la competitività.
(GU n.19 del 24-1-2012 - Suppl. Ordinario n.
18).
•
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA 7 agosto 2012, n. 137
Regolamento recante riforma degli ordinamenti
professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5,
del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148. (GU n.189 del 14-82012)
D.P.R. 137/2012
Disposizioni generali - Art. 5.
Obbligo di assicurazione
1. Il professionista è tenuto a stipulare, anche per il
tramite di convenzioni collettive negoziate dai
consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei
professionisti, idonea assicurazione per i danni
derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività
professionale, comprese le attività di custodia di
documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il
professionista deve rendere noti al cliente, al
momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi
della polizza professionale, il relativo massimale e
ogni variazione successiva.
2. La violazione della disposizione di cui al
comma 1 costituisce illecito disciplinare.
3. Al fine di consentire la negoziazione delle
convenzioni collettive di cui al comma 1, l'obbligo
di assicurazione di cui al presente articolo
acquista efficacia decorsi dodici mesi
dall'entrata in vigore del presente decreto.
OGGETTO della Polizza Assicurativa:
responsabilità civile
•
La polizza ha per oggetto la "responsabilità
civile" del professionista
•
La polizza copre i danni eventualmente
arrecati alla clientela in conseguenza di
errori, negligenze od omissioni
nell'erogazione della prestazione
professionale richiesta
•
derivanti da condotte di natura colposa
(colpa lieve o colpa grave), inclusa la
custodia infedele di documenti e valori
ricevuti dal cliente stesso.
•
La violazione della norma e, quindi, la
mancanza della polizza professionale
costituirà illecito disciplinare sanzionato dagli
Ordini e dai Collegi professionali.
Normative a CONFRONTO
D.L. 13 agosto 2011, n. 138 – Art. 3, comma 5 ,
lettera e)
•
A tutela del cliente, il professionista è tenuto
a stipulare idonea assicurazione per i rischi
derivanti dall'esercizio dell'attività
professionale. Il professionista deve rendere
noti al cliente, al momento dell'assunzione
dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata
per la responsabilità professionale e il relativo
massimale. Le condizioni generali delle polizze
assicurative di cui al presente comma possono
essere negoziate, in convenzione con i propri
iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti
previdenziali dei professionisti
D.P.R. 137/2012 - Art. 5, comma 1
•
Il professionista è tenuto a stipulare, anche
per il tramite di convenzioni collettive
negoziate dai consigli nazionali e dagli enti
previdenziali dei professionisti, idonea
assicurazione per i danni derivanti al cliente
dall'esercizio dell'attività professionale,
comprese le attività di custodia di documenti e
valori ricevuti dal cliente stesso. Il
professionista deve rendere noti al cliente, al
momento dell'assunzione dell'incarico, gli
estremi della polizza professionale, il relativo
massimale e ogni variazione successiva.
•
Fondamenti della Responsabilità civile
1) Comportamento colposo (o doloso)
2) Esistenza di un danno patito da terzi
3) Nesso di causalità (collegamento tra la
condotta e il verificarsi del danno)
RISARCIMENTO del DANNO
Art.5-La polizza copre i DANNI eventualmente
arrecati alla clientela in conseguenza di:
Errori
Negligenze
Omissioni
nell'erogazione della prestazione
professionale richiesta (…)
Art 5 - La polizza copre i DANNI (…)
eventualmente arrecati alla clientela e
derivanti da CONDOTTE DI NATURA COLPOSA
LA COLPA
NEGLIGENZA
IMPRUDENZA
IMPERIZIA
INOSSERVANZA DI LEGGI E
REGOLAMENTI
• COLPA LIEVE
• COLPA GRAVE
Le caratteristiche essenziali
di una copertura assicurativa RC professionale
1.Previsione di danni patrimoniali e non patrimoniali
(tra cui ricordiamo il danno biologico, esistenziale, danno
d'immagine, etc.);
2.Ultrattività della garanzia per gli assicurati che cessino
l’attività;
3.Retroattività;
4.Previsione di massimali minimi obbligatori (determinati
per attività, prestazione professionale, fatturato etc.)
Garanzie suggerite
per una maggiore tutela del professionista
•
La c.d. Deeming clause: possibilità di denunciare agli assicuratori
anche le semplici circostanze suscettibili di causare una richiesta di
risarcimento
•
La c.d. Continuous Cover Clause: obbligo per l’assicuratore di
coprire un sinistro dovuto a circostanze note anteriormente alla
stipula della polizza e non denunciate in precedenza a patto che
l’errore o l’omissione dell’assicurato si verifichi in costanza della
copertura assicurativa
•
La garanzia di mantenimento della polizza per un tempo minimo
non inferiore all'anno
•
La previsione di tempi di preavviso in caso di recesso da parte degli
Assicuratori di almeno 180 giorni
Clausola «CLAIMS MADE»
(traduzione letterale: richiesta fatta)
Il regime di "Claims Made" coprire tutte le
richieste di risarcimento che vengono
presentate al professionista e da questi
regolarmente denunciate all'Assicuratore durante
il periodo di assicurazione, indipendentemente
da quando è stata svolta la prestazione che ha
generato il danno.
Possibile VALIDITA’ POSTUMA di una
polizza assicurativa
La polizza RC professionale può avere validità
postuma?
Sì, esistono polizze che possono avere validità
postuma.
RC POSTUMA
connessa al regime di
«Claims made»
Dal momento che la clausola “CLAIMS MADE” fa riferimento
alle richieste di risarcimento avanzate nei confronti dell’assicurato e
da questi denunciate all’assicuratore entro il periodo di validità della
polizza, la formula è spesso rafforzata con l’inserimento nel contratto di
una “garanzia postuma”.
Possibilità di estendere la garanzia per un periodo di tempo determinato
successivo alla scadenza della polizza (ad es. nei casi di cessazione
dell’attività o di morte del professionista assicurato) per gli errori posti in
essere durante il periodo di validità della copertura (RC POSTUMA).
Possibile RETROATTIVITA’ della polizza
assicurativa
La polizza può essere retroattiva?
Sì, esistono polizze che possono essere retroattive.
Alcune polizze assicurative prevedono la possibilità
di risarcire i danni se denunciati dall'assicurato
durante il periodo di validità della polizza anche se
l'attività professionale, causa del danno, sia stata
eseguita materialmente prima della stipula della
stessa polizza. La retroattività può essere illimitata o
limitata ad un certo numero di anni.
Caratteristiche della polizza
di responsabilità civile
- Tipologie di contratto -
• POLIZZE RISCHI NOMINATI
• POLIZZA ALL RISKS
Indicano le sole attività per le quali
è prestata l’assicurazione
Assicurano tutto ciò che non è
espressamente escluso dal contratto
di assicurazione
La legge non specifica quali sono le caratteristiche
della polizza da sottoscrivere.
la Riforma delle professioni (DPR 137/2012) stabilisce solo che «il
professionista è tenuto a stipulare [...] idonea assicurazione per i danni
derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale».
L'idoneità è rimessa alla scelta del professionista e
definita in sede contrattuale, con la definizione di tutte
le caratteristiche della polizza (massimale, copertura dei
rischi, scoperti, franchigie, etc..).
I vari ordini seguono differenti strategie
per far fronte al nuovo obbligo assicurativo
Il notariato italiano, ad esempio, è stata la prima categoria ad aver
stipulato, nel 1999, un’assicurazione che copre tutti gli iscritti all’Ordine
per la responsabilità civile.
I commercialisti, a partire da 2010, offrono la possibilità di sottoscrivere
un’assicurazione presso la compagnia convenzionata Chartis Europe
S.A.
Stesso discorso anche per i geometri e consulenti del lavoro, la cui
copertura è fornita da Marsh.
Gli architetti, così come gli ingegneri, hanno preferito evitare la
convenzione unica scegliendo una soluzione aperta.
Il Centro Studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha messo a
punto una guida molto valida, utilizzabile anche dagli architetti, cui
segue un glossario con la spiegazione di numerosi termini
Vi ringrazio per la cortese
attenzione
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La Polizza assicurativa RC Professionale obbligatoria e il