Rapporti e responsabilità tra committenti
e subfornitori nella produzione
di un bene complesso
03/03/2008
L’evoluzione normativa
 La responsabilità del “produttore” per i danni derivanti da prodotto difettoso è stata
introdotta nel nostro ordinamento dal D.P.R. 224/1988 che ha dato attuazione alla
Direttiva 85/374/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per
danno da prodotti difettosi.
 La Direttiva 1999/34/CE ha, poi, parzialmente modificato la precedente direttiva
85/374/CEE.
 Il Decreto Legislativo n. 24 del 2 febbraio 2002) ha introdotto nel Codice Civile il
paragrafo 1-bis “Della vendita dei beni di consumo” (artt. 1519-bis - 1519-nonies)
nel Libro 4, Titolo III (Della vendita), Sezione II (della vendita di cose mobile).
 Il D.Lgs. 206/2005 (c.d. nuovo codice del consumo) ha abrogato detti articoli
sostituendoli con una specifica normativa “di settore”.
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La responsabilità da prodotto difettoso
Si segnalano di seguito alcune tra le principali norme del D.Lgs. 206/2005 relative alla
responsabilità da prodotto difettoso (ovvero alla responsabilità extracontrattuale per i
danni che il prodotto difettoso cagioni a terzi, nei limiti di seguito descritti):






art. 3, lett. d): nozione di “produttore”;
artt. 102 - 113: norme sulla sicurezza dei prodotti (art. 103, lett. d), diversa definizione di
produttore);
artt. 114 - 117: disciplina della responsabilità del produttore;
art. 118: esclusione della responsabilità;
art. 121: pluralità di responsabili (responsabilità solidale e regresso);
art. 123: nozione di “danno risarcibile”.
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La responsabilità da prodotto difettoso
Norme sulla sicurezza dei prodotti (artt. 102 - 113)
Si evidenziano i seguenti aspetti:
 l’art. 103, lett. d), fornisce una diversa definizione di produttore (per certi versi più ampia)
in relazione alla sicurezza dei prodotti:
“il fabbricante del prodotto stabilito nella Comunità e qualsiasi altra persona che si presenti
come fabbricante apponendo sul prodotto il proprio nome, il proprio marchio o un altro
segno distintivo, o colui che rimette a nuovo il prodotto; il rappresentante del fabbricante se
quest'ultimo non è stabilito nella Comunità o, qualora non vi sia un rappresentante stabilito
nella Comunità, l'importatore del prodotto; gli altri operatori professionali della catena di
commercializzazione nella misura in cui la loro attività possa incidere sulle caratteristiche
di sicurezza dei prodotti”;

ove il danno sia conseguenza della violazione degli obblighi derivanti dalle norme sulla
sicurezza dei prodotti, i diversi soggetti carico dei quali sono previsti detti obblighi sono
corresponsabili col “produttore” ex art. 3 lett. d).
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La responsabilità da prodotto difettoso
Norme sulla sicurezza dei prodotti (artt. 102 - 113)
L’art. 112 del codice del consumo prevede sanzioni penali in caso di violazione delle norme sulla
sicurezza dei prodotti (in virtù della definizione di “produttore” di cui all’art. 103 (che non fa
riferimento agli intermediari del produttore, è dubbio che dette sanzioni possano essere applicate
anche al subfornitore).
“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il produttore o il distributore che immette sul mercato
prodotti pericolosi in violazione del divieto di cui all'articolo 107, comma 2, lettera e), è punito con
l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il produttore che immette sul mercato prodotti pericolosi, è
punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il produttore o il distributore che non ottempera ai
provvedimenti emanati a norma dell'articolo 107, comma 2, lettere b), numeri 1) e 2), c) e d), numeri 1)
e 2), è punito con l'ammenda da 10.000 euro a 25.000 euro.
Il produttore o il distributore che non assicura la dovuta collaborazione ai fini dello svolgimento delle
attività di cui all'articolo 107, comma 2, lettera a), è soggetto alla sanzione amministrativa da 2.500
euro a 40.000 euro.
Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore che violi le disposizioni di cui all'articolo 104, commi 2,
3, 5, 7, 8 e 9, ed il distributore che violi le disposizioni di cui al medesimo art. 104, commi 6, 7, 8 e 9,
sono soggetti ad una sanzione amministrativa compresa fra 1.500 euro e 30.000 euro.”
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La responsabilità da prodotto difettoso
Disciplina della responsabilità del produttore (artt. 114 - 118) e nozione di danno
risarcibile (art. 123)


Si evidenziano i seguenti aspetti:
Il produttore risponde dei danni a qualsiasi utente o “bystander” a prescindere dall’esistenza
di un rapporto contrattuale con lo stesso (responsabilità extracontrattuale).
È risarcibile:
a) il danno cagionato dalla morte o da lesioni personali;
b) la distruzione o il deterioramento di una cosa diversa dal prodotto difettoso, purché di tipo
normalmente destinato all'uso o consumo privato e così principalmente utilizzata dal
danneggiato.
Il danno a cose è risarcibile solo nella misura che ecceda la somma di euro 387,00.
NB non rientra tra i danni risarcibili ai sensi delle norme del codice del consumo, ad es., il
danno al prodotto difettoso stesso o il danno cagionato all’impresa dal blocco di macchinari
dovuto al difetto del prodotto.
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La responsabilità da prodotto difettoso
Definizione di produttore (art. 3, lett. d)
“produttore: fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 103, comma 1, lettera d), e
nell'articolo 115, comma 2-bis, il fabbricante del bene o il fornitore del servizio, o
un suo intermediario, nonché l'importatore del bene o del servizio nel territorio
dell'Unione europea o qualsiasi altra persona fisica o giuridica che si presenta
come produttore identificando il bene o il servizio con il proprio nome, marchio o
altro segno distintivo”.
Responsabilità del produttore (art. 114)
“Il produttore è responsabile del danno cagionato da difetti del suo prodotto”.
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La responsabilità da prodotto difettoso
Esclusione della responsabilità (art. 118)
“La responsabilità è esclusa: … f) nel caso del produttore o fornitore di una parte
componente o di una materia prima, se il difetto è interamente dovuto alla concezione del
prodotto in cui è stata incorporata la parte o materia prima o alla conformità di questa alle
istruzioni date dal produttore che la ha utilizzata”.
Pluralità di responsabili - responsabilità solidale e regresso (art. 121)
“Se più persone sono responsabili del medesimo danno, tutte sono obbligate in solido al
risarcimento.
Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro gli altri nella misura determinata dalle
dimensioni del rischio riferibile a ciascuno, dalla gravità delle eventuali colpe e dalla entità
delle conseguenze che ne sono derivate. Nel dubbio la ripartizione avviene in parti uguali”.
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La responsabilità da prodotto difettoso



La posizione del subfornitore ai sensi del combinato disposto degli artt. 3, 114, 118 e 121
del codice del consumo
Per “intermediario” del fabbricante del bene ai sensi dell’art. 3 del codice del consumo deve
intendersi l’intermediario nella fabbricazione o produzione del bene (pertanto, non
diversamente da quanto era previsto dall’abrogato art. 3 del D.P.R. 224/1988 che definiva
“produttore”, il “fabbricante del prodotto finito o di una sua componente e il produttore della
materia prima”).
Deve - quindi - ritenersi che, in linea di principio, in caso di difetto del prodotto sussiste la
responsabilità di tutti gli operatori della catena di produzione: ciò è quanto avviene nelle
ipotesi di prodotti integrati o complessi per i quali talune fasi della fabbricazione vengono
delegate a subfornitori.
La sopra indicata responsabilità solidale degli operatori della catena di produzione è mitigata
dalla previsione dell’art. 118 (esclusione di responsabilità) e dalla azione di regresso
prevista dall’art. 121, per il quale il soggetto che abbia risarcito il danno potrà agire nei
confronti degli altri operatori della catena produttiva per ottenere un rimborso proporzionale:
a) alle dimensioni del rischio riferibile a ciascuno, b) alla gravità delle eventuali colpe, c)
all’entità delle conseguenze che ne sono derivate (nel dubbio la ripartizione avviene in parti
uguali).
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La responsabilità da prodotto difettoso
La posizione del subfornitore ai sensi del combinato disposto degli artt. 3, 114, 118 e 121
del codice del consumo

In particolare, alla luce delle norme in esame, deve ritenersi che:
 il c.d. produttore finale è sempre corresponsabile con gli “intermediari” (es. subfornitori) anche
quando il difetto del prodotto è dovuto esclusivamente al contributo di questi ultimi, a prescindere
dal grado di individualità che la componente fornita conservi nell’ambito del prodotto finale
(integrato o complesso), dovendo il primo verificare l’assenza di vizi nelle parti o materie fornite
dal subfornitore o intermediario (salva, in ogni caso, l’eventuale azione di regresso di cui all’art.
121);
 il subfornitore (o intermediario), invece, risponde sicuramente per i danni da prodotto difettoso
ove il difetto sia riscontrabile nella materia prima o nella componente del prodotto dallo stesso
fornita, mentre, potrà avvalersi dell’esclusione di responsabilità di cui all’art. 118 ove il difetto sia
interamente dovuto alla concezione del prodotto in cui è stata incorporata la parte o materia prima
o alla conformità di queste alle istruzioni date dal produttore che le ha utilizzate.
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La responsabilità da prodotto difettoso
Art. 124 del codice del consumo: Clausole di esonero da responsabilità
“È nullo qualsiasi patto che escluda o limiti preventivamente, nei confronti del danneggiato,
la responsabilità prevista dal presente titolo.”
Come anche riferito nella relazione al decreto presidenziale del 1988, la delimitazione
soggettiva del divieto resta operante nei soli riguardi del danneggiato, mentre devono
ritenersi leciti gli eventuali patti e clausole di limitazione o di esonero di responsabilità
nei rapporti tra produttori e fornitori (e quindi anche nei rapporti tra committente e
subfornitore).
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La responsabilità relativa alla “garanzia”
La garanzia legale di conformità per i beni di consumo di cui agli artt. 128 - 135 del
D.Lgs. 206/2005



Il codice del consumo prevede espressamente che “il venditore ha l’obbligo di consegnare al
consumatore beni conformi al contratto di vendita” e che il primo è responsabile nei
confronti del secondo “per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della
consegna del bene”.
Conseguentemente, vengono riconosciuti al consumatore i relativi diritti di ripristino, di
adeguata riduzione del prezzo o di risoluzione del contratto.
In queste ipotesi, tuttavia, l’art. 131 del codice del consumo consente al venditore una
azione di regresso nei confronti dei precedenti soggetti che abbiano fatto parte della
catena distributiva attraverso la quale il bene gli è pervenuto.
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La responsabilità relativa alla “garanzia”
Art. 131 del codice del consumo - Diritto di Regresso:
“Il venditore finale, quando è responsabile nei confronti del consumatore a causa di
un difetto di conformità imputabile ad un'azione o ad un'omissione del produttore,
di un precedente venditore della medesima catena contrattuale distributiva o di
qualsiasi altro intermediario, ha diritto di regresso, salvo patto contrario o
rinuncia, nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili facenti parte della
suddetta catena distributiva.
Il venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore, può
agire, entro un anno dall'esecuzione della prestazione, in regresso nei confronti del
soggetto o dei soggetti responsabili per ottenere la reintegrazione di quanto
prestato.”
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La responsabilità relativa alla “garanzia”
La posizione del subfornitore in relazione alla garanzia legale di conformità per i beni
di consumo di cui agli artt. 128 - 135 del D.Lgs. 206/2005.




Alla luce del citato articolo 131, pertanto, si ritiene che:
il diritto al “regresso” di cui all’art. 131 spetta al venditore che abbia ottemperato ai rimedi
esperiti dal consumatore ove il difetto di conformità del bene sia imputabile ad una azione od
omissione del produttore, del precedente venditore o su qualsiasi altro intermediario,
anche non facente parte della “catena distributiva” (e, pertanto, deve intendersi anche del
subfornitore);
l’azione di regresso del venditore, tuttavia, potrà essere esercitata nei confronti dei soli
soggetti facenti parte della suddetta “catena distributiva” (e quindi non direttamente nei
confronti del subfornitore);
è fatto comunque salvo l’eventuale patto contrario o la rinuncia da parte del venditore;
sarà pertanto il soggetto facente parte della catena distributiva, sul quale il venditore si sia
rivalso, a poter agire nei confronti del proprio subfornitore (sulla base dei rapporti che ad
esso lo legano) cui sia eventualmente imputabile l’insorgenza nel bene di consumo del
difetto di conformità.
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La responsabilità relativa alla “garanzia”
La posizione del subfornitore in relazione alla garanzia legale di conformità per i beni
di consumo di cui agli artt. 128 - 135 del D.Lgs. 206/2005.


Si evidenzia che:
L’art. 131, in tema di diritto al “regresso” del venditore, fa salvo l’eventuale patto contrario
o la rinuncia da parte del venditore stesso;
L’art. 134 prevede la nullità (anteriormente alla denuncia del difetto) di patti che limitino o
escludano i diritti riconosciuti dalle norme relative alla “garanzia” e precisa che detta nullità
può essere fatta valere dal solo consumatore.
Anche in questo caso, pertanto, devono ritenersi leciti gli eventuali patti e clausole di
limitazione o di esonero di responsabilità (rinuncia al regresso) relative alla garanzia
nei rapporti tra il venditore, i produttori e fornitori (e quindi anche nei rapporti tra
committente e subfornitore).
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La responsabilità relativa alla “garanzia”
La posizione del subfornitore in relazione alla garanzia garanzia
“convenzionale” per i beni di consumo di cui all’art. 133 del D.Lgs. 206/2005.
Art. 133 - Garanzia convenzionale
“La garanzia convenzionale vincola chi la offre secondo le modalità indicate nella
dichiarazione di garanzia medesima o nella relativa pubblicità. …”
Dalle ulteriori obbligazioni contrattuali nascenti dalla garanzia convenzionale
eventualmente offerta dal venditore, pertanto, non sembra poter derivare alcuna
responsabilità del produttore (e quindi anche del subfornitore) in assenza di una
specifica pattuizione al riguardo, visto che tale garanzia “vincola chi la offre”.
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I rapporti tra committenti e subfornitori
al di fuori del codice del consumo
La posizione del subfornitore nei confronti del committente in relazione alle fattispecie
che non rientrano nella disciplina del codice del consumo.

La disciplina dettata dal codice del consumo si affianca e non sostituisce le norme relative
alla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale che può nascere in capo al subfornitore
ed al committente nei loro rapporti reciproci, nonché nei rapporti con eventuali
acquirenti/utenti finali che non siano consumatori.

Dal punto di vista della responsabilità contrattuale, vale la pena di citare la disciplina
prevista dalla Legge n. 192 del 1998 “Disciplina della subfornitura nelle attività produttive”,
integrata dalle norme relative all’appalto (art. 1667 c.c.), alla vendita (artt. 1490 e ss. c.c.) ed
alla somministrazione.

Quanto alla responsabilità extracontrattuale, invece, si richiamano gli articoli del codice
civile relativi alla responsabilità c.d. aquiliana: artt. 2043 e 2049-2051 c.c. ed art. 185 c.p..
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I rapporti tra committenti e subfornitori
al di fuori del codice del consumo
E’ possibile citare una serie di ipotesi che esorbitano dalla disciplina del codice del
consumo e che possono interessare i rapporti tra committente e subfornitore:
 la responsabilità del produttore/subfornitore di servizi (e non di beni) per danni a
cose;
 la responsabilità da prodotto che circoli all’interno del circuito produttivo (es.
danno da componente difettoso sopportato dal produttore finale) o che sia
comunque destinato o utilizzato per usi diversi da quello privato (es. software
difettosi che danneggiano i computers di un’azienda; danno cagionato al
macchinario industriale dal componente difettoso fornito dal subfornitore);
 la responsabilità per danni da prodotto non ancora messo in circolazione (es. danni
causati da prototipo in prova).
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I rapporti tra committenti e subfornitori
al di fuori del codice del consumo
La disciplina prevista dalla Legge n. 192 del 1998 “Disciplina della subfornitura nelle
attività produttive”
Art. 5: “Il subfornitore ha la responsabilità del funzionamento e della qualità della parte o
dell’assemblaggio da lui prodotti o del servizio fornito secondo le prescrizioni contrattuali e
a regola d’arte.
Il subfornitore non può essere ritenuto responsabile per difetti di materiali o attrezzi
fornitigli dal committente per l’esecuzione del contratto, purchè li abbia tempestivamente
segnalati al committente.
Ogni pattuizione contraria ai commi 1 e 2 è da ritenersi nulla.
Eventuali contestazioni in merito all’esecuzione della subfornitura debbono essere sollevate
dal committente entro i termini stabiliti nel contratto che non potranno tuttavia derogare ai
più generali termini di legge (*)(**).”
(*) 60 gg. dalla scoperta (decadenza) ed entro i due anni dalla consegna (prescrizione) (art.
1667 c.c. dettato in materia di appalto) o di 8 gg. dalla scoperta (decadenza) ed entro l’anno
dalla consegna (prescrizione) (artt. 1495 e 1497 c.c. in materia di vendita).
(**) La non derogabilità del termine non si concilia con la derogabilità del termine di 8
giorni in base alla disciplina della vendita.
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I rapporti tra committenti e subfornitori
al di fuori del codice del consumo
La disciplina prevista dalla Legge n. 192 del 1998 “Disciplina della
subfornitura nelle attività produttive”
Art. 7: “Il committente conserva la proprietà industriale in ordine ai progetti ed
alle prescrizioni di carattere tecnico da lui comunicati al fornitore e sopporta i
rischi ad essi relativi. Il fornitore è tenuto alla riservatezza e risponde della
corretta esecuzione di quanto richiesto, sopportando i relativi rischi”
Si rileva che l’art. 10 della L. 192/1998 prevede una particolare disciplina relativa
al tentativo di conciliazione obbligatoria presso la Camera di Commercio ove ha
sede il subfornitore ed il possibile successivo arbitrato presso la Camera di
Commercio scelta dai contraenti.
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I rapporti tra committenti e subfornitori
al di fuori del codice del consumo
Quanto alla responsabilità extracontrattuale, nelle ipotesi che non rientrano nella
disciplina del codice del consumo, la responsabilità per i danni cagionati dal
prodotto venduto (ovvero dalla componente fornita dal subfornitore) viene
ricondotta dalla giurisprudenza alle fattispecie di responsabilità c.d. aquiliana o per
fatto illecito previste dal codice civile: artt. 2043 e 2049-2051 c.c. ed art. 185 c.p..
Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque
anni dal giorno in cui il danno si è verificato. Se il fatto è considerato dalla legge
come reato e per quest’ultimo è prevista una prescrizione più lunga, questa si
applica anche all’azione civile (art. 2947 c.c.).
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I rapporti tra committenti e subfornitori
al di fuori del codice del consumo
La Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di merci
(Legge 765/1980) - cenni
Nei rapporti di subfornitura assimilabili alla compravendita-somministrazione tra
soggetti aventi sede in stati contraenti diversi dovrà tenersi in considerazione anche
la disciplina della Convenzione di Vienna del 1980, sempre che le parti non abbiano
pattuito l’esclusione della sua applicabilità.
Vista la non chiara formulazione dell’art. 3 della Convenzione, rimane dubbia
l’applicabilità di detta disciplina ai rapporti assimilabili all’appalto:
Art. 3: “Sono considerate vendite i contratti di fornitura di merci da fabbricare o
produrre, a meno che la parte che ordina queste ultime non debba fornire una parte
essenziale del materiale necessario a tale fabbricazione o produzione.
La presente Convenzione non si applica ai contratti in cui la parte preponderante
dell'obbligo della parte che fornisce le merci consiste in una fornitura di mano
d'opera o altri servizi.”
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I rapporti tra committenti e subfornitori
al di fuori del codice del consumo
La Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di merci (Legge 765/1980) - cenni
La disciplina prevista dalla convenzione in tema di garanzia e responsabilità del “venditore”:
Art. 35
“1. Il venditore deve consegnare merci la cui quantità, qualità e genere corrispondono a quelli previsti
dal contratto, e il cui imballaggio e confezione corrispondono a quelli previsti dal contratto.
2. A meno che le parti non convengano altrimenti, le merci sono conformi al contratto solo se:
a) sono atte agli usi ai quali servirebbero abitualmente merci dello stesso genere;
b) sono atte ad ogni uso speciale, espressamente o tacitamente portato a conoscenza del venditore al
momento della conclusione del contratto, a meno che risulti dalle circostanze che l'acquirente non si è
affidato alla competenza o alla valutazione del venditore o che non era ragionevole da parte sua farlo;
c) possiedono le qualità di una merce che il venditore ha presentato all'acquirente come campione o
modello;
d) sono imballate o confezionate secondo i criteri usuali per le merci dello stesso tipo, oppure, in difetto
di un criterio usuale, in maniera adatta a conservarle e proteggerle.
3. Il venditore non è responsabile, per quanto concerne i sottoparagrafi da a) a d) del paragrafo
precedente, di un difetto di conformità che il compratore conosceva o non poteva ignorare al momento
della conclusione del contratto.”
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I rapporti tra committenti e subfornitori
al di fuori del codice del consumo
La Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di merci (Legge 765/1980) - cenni
La disciplina prevista dalla convenzione in tema di garanzia e responsabilità del “venditore”:
Art. 36
“1. Il venditore è responsabile, secondo il contratto e la presente Convenzione, di qualsiasi difetto di
conformità esistente al momento del trasferimento dei rischi al compratore, anche se il difetto appare
solo successivamente.
2. Il venditore è anche responsabile di qualsiasi difetto di conformità che si verifichi dopo il momento
indicato al precedente paragrafo e che sia imputabile all'inesecuzione di uno qualsiasi dei suoi
obblighi, compreso il venir meno ad una garanzia che, per un certo periodo, le merci si manterranno
adeguate al loro uso normale o ad un uso speciale o conserveranno le qualità e le caratteristiche
specificate.”
Art. 37
“In caso di consegna anticipata, il venditore ha diritto, fino alla data prevista per la consegna, sia di
consegnare una parte o una quantità mancante, o merci nuove in sostituzione delle merci non conformi
al contratto, sia di porre riparo ad ogni difetto di conformità delle merci, purché l'esercizio di tale
diritto non causi all'acquirente né convenienti, né spese irragionevoli. L'acquirente tuttavia conserva il
diritto di chiedere danni-interesse in conformità alla presente Convenzione.”
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I rapporti tra committenti e subfornitori
al di fuori del codice del consumo
La Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di merci (Legge
765/1980) - cenni
La disciplina prevista dalla convenzione in tema di garanzia e responsabilità del “venditore”:
Art. 38
“1. L'acquirente deve esaminare le merci o farle esaminare nel termine più breve possibile,
considerate le circostanze.
2. Se il contratto implica un trasporto merci, l'esame può essere differito fino al loro arrivo a
destinazione.
3. Le merci sono dirottate o rispedite dall'acquirente senza che questi abbia avuto
ragionevolmente la possibilità di esaminarle e se, al momento della conclusione del
contratto, il venditore conosceva o avrebbe dovuto conoscere la possibilità di tale
dirottamento o di tale rispedizione, l'esame può essere differito fino all'arrivo delle merci
alla loro nuova destinazione.”
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I rapporti tra committenti e subfornitori
al di fuori del codice del consumo
La Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di merci (Legge
765/1980) - cenni
La disciplina prevista dalla convenzione in tema di garanzia e responsabilità del “venditore”:
Art. 39
“1. L'acquirente decade dal diritto di far valere un difetto di conformità se non lo denuncia
al venditore, precisando la natura di tale difetto, entro un termine ragionevole, a partire dal
momento in cui l'ha constatato o avrebbe dovuto constatarlo.
2. In tutti i casi l'acquirente decade dal diritto di far valere un difetto di conformità se non lo
denuncia al più tardi entro un termine di due anni, a partire dalla data alla quale le merci
gli sono state effettivamente consegnate, a meno che tale scadenza non sia incompatibile con
la durata di una garanzia contrattuale.”
Art. 40
“Il venditore non può avvalersi delle disposizioni degli articoli 38 e 39 se il difetto di
conformità riguarda fatti di cui era a conoscenza o non poteva ignorare e che non ha
denunciato all'acquirente.”
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