REDDITI DIVERSI INDICAZIONI GENERALI Cosa sono i redditi diversi I redditi diversi derivano da diverse fattispecie produttive, non riconducibili alle altre categorie reddituali fino ad ora studiate. Per la carenza di alcuni requisiti, assumono un carattere residuale. L’art. 67 del TUIR contiene l’elencazione tassativa dei redditi rientranti nella categoria in esame. In via generale i redditi diversi: • acquistano rilievo al momento della loro percezione (criterio di cassa); • concorrono, unitamente agli altri redditi posseduti da un soggetto, a formare il reddito complessivo, fatta eccezione per le plusvalenze derivanti dalla cessione di beni immobili, terreni, aree edificabili che sono naturalmente assoggettate a tassazione separata. La detrazione d’imposta Per alcune di queste tipologie di redditi è prevista una detrazione dall’imposta lorda non cumulabile con quelle previste per i redditi di lavoro dipendente o di pensione. Le detrazioni: • sono collegate all’ammontare del reddito complessivo del contribuente (1) • spettano secondo due diverse modalità di determinazione, corrispondenti a due classi di reddito complessivo, in particolare: 1. fino a euro 4.800,00 2. da euro 4.801,00 a euro 55.000,00. Ai contribuenti titolari di reddito complessivo superiore a euro 55.000,00 non spetta alcune detrazione d’imposta. Nota (1) = Ai fini del calcolo della detrazione, nel reddito complessivo (la somma dei redditi del contribuente) è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni. I redditi diversi dichiarabili nel modello 730. Si evidenzia che non tutti i redditi diversi possono essere dichiarati nel modello 730. Di seguito si elencano le fattispecie che possono essere indicate nel modello 730 distinguendole in 2 gruppi. I redditi diversi dichiarabili nel 730 per i quali non è prevista la detrazione. Redditi diversi per i quali non è prevista la detrazione • Redditi inerenti al possesso di beni immobili quali: - le plusvalenze realizzate mediante lottizzazione e successiva vendita, - le plusvalenze realizzate mediante cessione di beni immobili acquistati o costruiti da meno di cinque anni, - i proventi da utilizzazione da parte di terzi di beni immobili e mobili, - i redditi di beni immobili situati all’estero, - i redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente. • Redditi che derivano da compensi, indennità, corrispettivi quali: - i redditi derivanti da utilizzazione economica di opere dell’ingegno, quando non sono percepiti dall'autore o dall'inventore, - le indennità di trasferta ed i rimborsi forfetari di spesa, i compensi da società e associazioni sportive dilettantistiche. Ce 1 I redditi diversi dichiarabili nel 730 per i quali è prevista la detrazione. Redditi diversi per i quali è prevista la detrazione Dove indicare i redditi diversi. I redditi diversi vanno dichiarati nel quadro D sezione I del modello 730, nei righi • “redditi diversi” o • “redditi diversi per i quali è prevista la detrazione”. Le varie tipologie di reddito sono distinte da un apposito codice. L’importo da tassare. L’importo che viene assoggettato a tassazione e concorre alla formazione del reddito complessivo è diverso a seconda delle varie tipologie di reddito dichiarate. • Redditi che derivano da compensi, indennità, corrispettivi quali: - i corrispettivi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente, - i redditi di lavoro autonomo occasionale, - i corrispettivi derivanti dall’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere. Tale importo viene riportato nel prospetto di liquidazione 730/3 nella sezione “riepilogo dei redditi” nel rigo corrispondente agli “altri redditi”, sommato ai redditi di capitale, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi a tassazione separata per i quali è stata scelta l’opzione della tassazione ordinaria. Le eventuali detrazioni sono riportate nel prospetto di liquidazione 730/3 nella sezione “calcolo dell’irpef” nel rigo corrispondente a “detrazioni per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ed altri redditi”. I calcoli necessari per determinare l’importo da assoggettare a tassazione sono effettuati dal CAF. Riferimenti Vedi gli art. 67, 68, 69, 70 e 71 del D.P.R. n.917 del 22.12.1986 – Tuir. Ce 2 REDDITI DIVERSI Le PLUSVALENZE da LOTTIZZAZIONE Cos’è una lottizzazione. Costituisce lottizzazione qualsiasi utilizzazione del suolo che, indipendentemente dal frazionamento fondiario e dal numero dei proprietari prevede la realizzazione contemporanea o successiva di una pluralità di edifici a scopo residenziale, turistico o industriale e, conseguentemente, comporta la predisposizione delle opere di urbanizzazione occorrenti per le necessità primarie e secondarie dell’insediamento. Cos’è una plusvalenza Costituisce plusvalenza il reddito realizzato dalla cessione di determinati beni ad un prezzo superiore a quello di acquisto. Sono comprese nei redditi diversi le plusvalenze derivanti: - dalla cessione, anche parziale, di terreni che sono stati oggetto di opere di lottizzazione; - dalla cessione degli edifici costruiti su tali terreni. ATTENZIONE Il reddito derivante da tali cessioni è sempre soggetto a tassazione, anche se acquisito a seguito di successione o donazione e indipendentemente dal momento in cui avviene la cessione del terreno lottizzato. Il valore della plusvalenza Il reddito imponibile delle plusvalenze da cessione immobiliare viene determinato • dalla differenza tra il corrispettivo della vendita e il costo d’acquisizione aumentato dei costi inerenti, • è assoggettato a tassazione al momento della percezione del corrispettivo. (prezzo di vendita – spese sostenute) Quindi: per determinare il valore della plusvalenza è necessario: • individuare il prezzo di vendita • e sottrarre le spese sostenute, come il costo di acquisto del terreno, gli altri costi inerenti la lottizzazione ed eventualmente i costi di costruzione in caso di cessione di fabbricati realizzati sul terreno. Qualora la percezione dei corrispettivi non sia avvenuta totalmente nell’anno d’imposta considerato, le spese, se già sostenute, vanno calcolate proporzionalmente a quanto percepito. Il costo di acquisto La determinazione del costo di acquisto dipende dalla data e dalle modalità di acquisto del terreno. In particolare si deve considerare: • il prezzo di acquisto del terreno, qualora il terreno sia stato acquisito entro i cinque anni precedenti la lottizzazione; • il valore normale del terreno al quinto anno anteriore, se il terreno sia stato acquistato da oltre 5 anni rispetto all’inizio delle operazioni di lottizzazione; • il valore normale del terreno alla data di inizio della lottizzazione, ovvero di inizio della costruzione del relativo fabbricato, se il terreno sia acquisito a titolo gratuito, per successione o per donazione; Ce 3 • La documentazione il valore determinato secondo le perizie giurate di stima, nel caso in cui il contribuente abbia provveduto alla rivalutazione dei terreni. Il corrispettivo percepito per la vendita è indicato nell’atto di cessione. Il costo relativo all’acquisto del terreno va riscontrato nell’atto di acquisto mentre gli altri costi vanno riscontrati dalla documentazione attestante il pagamento di oneri fiscali, dalle fatture emesse dal notaio o da altri professionisti o dalle imprese che hanno effettuato lavori nell’area. I dati relativi all’operazione, ovvero l’ammontare lordo dei corrispettivi, l’importo delle spese e il reddito conseguito, devono essere riportati in un apposito prospetto. Tale prospetto, se richiesto, dovrà essere esibito o trasmesso all’Agenzia delle Entrate. La compilazione del modello 730 I corrispettivi percepiti per la vendita di immobili a seguito di lottizzazione sono indicati nel quadro D, rigo “redditi diversi” del modello 730 e vengono contraddistinti dal codice 1. Nella colonna “reddito” deve essere indicato il reddito lordo percepito cioè il prezzo di vendita. Nella colonna “spese” va riportata la somma dei costi inerenti la lottizzazione e di altre eventuali spese documentate. ATTENZIONE: I terreni oggetto della lottizzazione vanno dichiarati anche nel quadro A, in quanto per il periodo di possesso precedente alla vendita questi terreni producono redditi di natura fondiaria. L’importo da tassare. L’importo che viene assoggettato a tassazione e concorre alla formazione del reddito complessivo è quello risultante dalla differenza tra il prezzo di cessione a titolo oneroso e la somma del costo di acquisto e delle altre spese importo assoggettato a tassazione = prezzo di cessione a titolo oneroso - costi di acquisto + altre spese Tale importo viene riportato nel prospetto di liquidazione 730/3 nella sezione “riepilogo dei redditi” nel rigo corrispondente agli “altri redditi”, Rigo “altri redditi” = importo assoggettato a tassazione + redditi da capitale + redditi da lavoro autonomo I calcoli necessari per determinare l’importo da assoggettare a tassazione sono effettuati dal CAF. Riferimenti Vedi anche l’approfondimento: “Redditi diversi – Plusvalenze terreni e fabbricati” Per approfondire la cessione delle aree edificabili vai anche al capitolo relativo ai redditi soggetti a tassazione separata. Ce 4 REDDITI DIVERSI LE PLUSVALENZE DA CESSIONE DI IMMOBILI Plusvalenze da cessione di immobili Sono considerate redditi diversi le plusvalenze derivanti: • dalla cessione a titolo oneroso di terreni agricoli acquistati da non più di cinque anni, • dalla cessione a titolo oneroso di fabbricati acquistati o costruiti da non più di cinque anni, • dalla cessione a titolo oneroso, di immobili pervenuti per donazione, se non sono trascorsi, alla data della cessione, 5 anni dalla data di acquisto dell’immobile da parte del donante. Le cessioni che NON generano plusvalenze La cessione di fabbricati e di terreni non edificabili genera plusvalenza solo se i beni sono stati acquistati o costruiti (per i fabbricati) da non più di 5 anni dalla data della cessione. Quindi Non generano plusvalenze e non sono pertanto imponibili i redditi derivanti dalle cessioni: • a titolo oneroso di terreni non edificabili e di fabbricati effettuata dopo i 5 anni dall’acquisto; • di terreni non edificabili e di fabbricati acquisiti per effetto di successione; • di fabbricati acquisiti per usucapione ordinaria o abbreviata; • di terreni non edificabili e di fabbricati, pervenuti per donazione, se sono decorsi, alla data della cessione, 5 anni dalla data di acquisto o costruzione dell’immobile da parte del donante; • di unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto o la costruzione e la cessione, anche inferiore a cinque anni, sono state adibite ad abitazione principale del titolare o dei suoi familiari. Il calcolo della plusvalenza In caso di cessione a titolo oneroso di beni immobili precedentemente acquistati, costruiti o ricevuti per donazione, per calcolare la plusvalenza è necessario sottrarre dal corrispettivo percepito, il prezzo di acquisto aumentato delle spese sostenute. Plusvalenza = corrispettivo percepito - prezzo di acquisto + spese sostenute Per gli immobili acquisiti per donazione si assume come prezzo di acquisto o costo di costruzione quello sostenuto dal donante. Tali spese devono essere inerenti al terreno o al fabbricato ceduto e, a titolo meramente esemplificativo, possono configurarsi nelle seguenti fattispecie: imposte di registro, catastali e ipotecarie pagate all’acquisto; spese notarili e accessorie sostenute all’atto dell’acquisto; spese di manutenzione straordinarie o sostenute per liberare il fabbricato da vincoli. Ce 5 In caso di cessione di immobile, costruito nei cinque anni precedenti alla cessione, dal corrispettivo percepito vanno sottratte le spese inerenti il costo di costruzione. Cessione di immobile = Corrispettivo percepito - spese di costruzione Tali spese possono essere quelle relative a: contratto di appalto; progettazione; oneri di urbanizzazione consulenze di diverso genere. Nel caso in cui il contribuente abbia provveduto alla rivalutazione del terreno può considerare come costo di acquisizione il valore determinato secondo le perizie giurate di stima. La documentazione Il corrispettivo percepito per la vendita si ricava dall’atto di cessione. Il costo di acquisto e gli altri oneri sostenuti relativi al terreno agricolo sono indicati nell’atto di acquisto e nella documentazione rilasciata dal Notaio. Le spese inerenti il fabbricato ceduto possono essere riscontrate • dalla documentazione attestante il pagamento di oneri fiscali, • dalle fatture emesse dal notaio o da altri professionisti o dalle imprese che hanno effettuato lavori nell’immobile. I dati relativi all’operazione, ovvero l’ammontare lordo dei corrispettivi, l’importo delle spese e il reddito conseguito, devono essere riportati in un apposito prospetto. Tale prospetto, se richiesto, dovrà essere esibito o trasmesso alla Agenzia delle Entrate. La compilazione del modello 730 I corrispettivi percepiti per la cessione a titolo oneroso di immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni sono indicati nel quadro D, rigo “redditi diversi” del modello 730 e vengono contraddistinti dal codice 2 Nella colonna “reddito” deve essere indicato il reddito lordo percepito ovvero l’intero ammontare del corrispettivo riscosso. Nella colonna “spese” vanno indicate le spese sostenute e inerenti al terreno o al fabbricato ceduto. L’importo da tassare. L’importo che viene assoggettato a tassazione e concorre alla formazione del reddito complessivo è quello risultante dalla differenza tra il prezzo di cessione a titolo oneroso e i costi iniziali sommati alle spese. Importo assoggettato a tassazione = Prezzo cessione a titolo oneroso - Costi iniziali + spese Tale importo viene riportato nel prospetto di liquidazione 730/3 nella sezione “riepilogo dei redditi” nel rigo corrispondente agli “altri redditi”, sommato ai redditi di capitale e ai redditi di lavoro autonomo. I calcoli necessari per determinare l’importo da assoggettare a tassazione sono effettuati dal CAF. Ce 6 Esempio Un contribuente ha acquistato un immobile nel 2011 per un importo di 200.000 euro tenuto sfitto. Per tale acquisto ha sostenuto spese per 5.000 euro. Nel 2012 vende l’immobile per un importo di 230.000 euro. Immobile acquistato nel 2011: Costo di acquisto = 200.000 euro Spese sostenute = 5.000 euro Prezzo di vendita = 230.000 euro Nel quadro D al rigo “redditi diversi” dovrà riportare i seguenti dati: - nella colonna “Tipo di Reddito” indicherà il codice 2, che identifica la tipologia di reddito nella colonna “Reddito”, l’importo del reddito lordo, 230.000 euro nella colonna “spese”, l’importo del costo di acquisto sommato alle spese, 205.000 euro [Importo assoggettato a tassazione = 230.000 – (200.000 + 5.000) = 25.000] Nel quadro prospetto di liquidazione (730-3) al rigo “altri redditi” sarà riportato, a cura del CAF, l’importo di 25.000 euro. L’imposta sostitutiva del 20% In caso di cessione a titolo oneroso di fabbricati o terreni agricoli acquistati o costruiti da non più di cinque anni il contribuente, in alternativa all’inserimento in dichiarazione dei redditi, può optare, all’atto della vendita, per il pagamento di un’imposta sostitutiva del 20%. L’imposta deve essere versata, a nome del cedente, dal Notaio attraverso il modello F24. Riferimenti Vedi anche l’approfondimento: “redditi diversi – plusvalenze – schema riassuntivo” Ce 7 REDDITI DIVERSI UTILIZZAZIONE DA PARTE DI TERZI DI BENI MOBILI ED IMMOBILI E REDDITI DI NATURA FONDIARIA NON DETERMINABILI CATASTALMENTE. Utilizzazione di beni mobili ed immobili Costituiscono reddito diverso i proventi derivanti dalla sublocazione o dalla concessione in usufrutto di beni immobili, e dall’affitto, noleggio o locazione di beni mobili quali ad esempio veicoli. La compilazione del modello 730 I proventi percepiti a questo titolo devono essere indicati nel quadro D, nella sezione I, rigo “redditi diversi” del modello 730 e contraddistinti dal codice 3, da indicare nella colonna “tipo di reddito”. Nella colonna “redditi” deve essere indicato il reddito lordo percepito. Nella colonna “spese”, se sostenute, vanno riportate le spese inerenti al reddito dichiarato. La documentazione Per loro natura questi redditi non sono certificati tramite modelli predefiniti ma è necessario acquisire eventuali contratti, ricevute e quietanze. Il calcolo dell’imposta L’importo che viene assoggettato a tassazione e concorre alla formazione del reddito complessivo è quello risultante dalla differenza tra il reddito percepito e le spese sostenute. Importo assoggettato a tassazione = reddito complessivo - spese sostenute Tale importo viene riportato nel prospetto di liquidazione 730/3 nella sezione “riepilogo dei redditi” al rigo corrispondente agli “altri redditi”. I calcoli necessari per determinare l’importo da assoggettare a tassazione sono effettuati dal CAF. Redditi fondiari non determinabili catastalmente Per “redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente” si intendono: • i censi, le decime a favore di enti ecclesiastici, i quartesi, che sono rendite o canoni gravanti su determinati fondi per effetto di norme anteriori a quelle attualmente in vigore ma fatte salve da specifiche disposizioni; • i redditi di natura fondiaria che non possono essere determinati con criteri catastali, come ad esempio l’affitto dei terreni per uso non agricolo, l’indennizzo ricevuto da un agricoltore per una occupazione temporanea del suo terreno, i redditi derivanti dall’affitto di lastrici solari, • i redditi dei beni immobili che non sono e non devono essere iscritti in catasto con attribuzione di rendita. La compilazione del modello 730 Anche questi redditi sono indicati nel quadro D, sezione I, rigo “redditi diversi” del modello 730 e sono contraddistinti dal codice 4. Nella colonna “reddito” deve essere indicato il reddito lordo percepito. L’importo da tassare. L’importo che viene assoggettato a tassazione e concorre alla formazione del reddito complessivo è il reddito lordo percepito . Tale importo viene riportato nel prospetto di liquidazione 730/3 nella sezione “riepilogo dei redditi “ al rigo corrispondente agli “altri redditi”. Ce 8 REDDITI DIVERSI IMMOBILI SITUATI ALL’ESTERO Il reddito degli immobili situati all’estero I redditi dei terreni e dei fabbricati situati all’estero concorrono alla formazione del reddito complessivo nell’ammontare netto assoggettato ad imposta sui redditi nello Stato estero. Tali redditi sono determinati con modalità diverse a seconda che l’immobile sia o meno locato. • Gli immobili non locati producono un reddito in Italia pari all’ammontare netto soggetto a tassazione nello stato estero. Si tratta in genere di rendite catastali o simili. • Analogamente, anche per gli immobili locati si deve tener conto dell’ammontare netto soggetto a tassazione nello stato estero. • Per le imposte pagate all’estero spetta al contribuente un credito di imposta. • Se gli immobili locati non sono assoggettati a tassazione all’estero, producono comunque un reddito in Italia pari all’ammontare del canone di locazione effettivamente percepito, decurtato del 15% a titolo di deduzione forfetaria delle spese. Reddito immobili non assoggettati a tassazione all’estero = canone di locazione percepito - 15% In caso di difformità temporale tra i periodi d’imposta presi a base per la tassazione, si assume il periodo d’imposta estero che scade nell’anno di imposizione italiano. Gli immobili non locati e tenuti a disposizione del contribuente non assoggettati a tassazione nello Stato estero non sono tassati neppure in Italia. Le convenzioni contro le doppie imposizioni. Per conoscere l’imposizione effettiva dei redditi di immobili ubicati all’estero occorre verificare le eventuali convenzioni contro le doppie imposizioni, stipulate fra l’Italia e lo Stato estero. Tali convenzioni sono consultabili nel sito Internet del Ministero delle Finanze. La compilazione del modello 730. I redditi dei terreni e dei fabbricati situati all’estero sono indicati nel quadro D, nella sezione I, rigo “redditi diversi” del modello 730 e sono contraddistinti dal codice 5. Nella colonna “reddito” deve essere indicato il reddito lordo percepito. Gli immobili esteri se sono assoggettati a tassazione anche in Italia producono solamente redditi diversi e pertanto non vanno indicati nel quadro “B” del modello 730 stesso. Il monitoraggio fiscale (quadro RW) A partire dall’anno d’imposta 2009 i possessori di immobili di valore superiore ai 10.000 euro detenuti all’estero, dovranno compilare il quadro RW del modello Unico persone fisiche, indipendentemente dalla circostanza che l’immobile produca reddito. ATTENZIONE a partire dall’anno d’imposta 2011, l’art 19 del D.L. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011 ha istituito, un’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE), a qualsiasi Ce 9 uso destinati dalle persone fisiche residenti in Italia, titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale; questa è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi del l’anno nei quali si è protratto il possesso; il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero. L’imposta è stabilita nella misura dello 0,76 per cento del valore degli immobili. Il valore è stabilito: • dal costo risultante all’atto di acquisto e in mancanza • secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile. I contribuenti proprietari o titolari di altro diritto reale su immobili situati all’estero devono compilare il quadro RM UNICOPF-2013. ATTENZIONE: la legge di stabilità per il 2013 ha apportato modifiche all’imposta sul valore degli immobili detenuti all’estero (IVIE). In particolare la decorrenza viene spostata all’anno d’imposta 2012 con la conseguenza che i versamenti effettuati per l’anno d’imposta 2011 (UNICO 2012) si considerano eseguiti in acconto per il 2012. Riferimenti Vedi in approfondimento l’allegato 1 Legge 214/2011. L’importo da tassare. Il reddito indicato nella colonna “reddito” concorre alla formazione del reddito complessivo e pertanto viene riportato nel prospetto di liquidazione 730/3 nella sezione “riepilogo dei redditi”, nel rigo corrispondente agli “altri redditi”. Ce 10 REDDITI DIVERSI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE DELL’INGEGNO Utilizzazione economica di opere dell’ingegno Rientrano tra i redditi diversi i proventi derivanti dall’utilizzazione economica: • di opere dell’ingegno • di brevetti industriali e di processi • di formule e informazioni relative ad esperienze acquisite in campo commerciale, industriale, scientifico percepiti da soggetti diversi dall’inventore o dall’autore. Chi deve dichiarare il reddito Devono dichiarare i proventi ricevuti a questo titolo coloro che hanno acquistato i diritti sull’utilizzazione economica di opere dell’ingegno: a titolo gratuito, come ad esempio gli eredi a titolo oneroso Il reddito imponibile corrisponde: • al 100% del compenso se il reddito è percepito dall’erede, • al 75% del compenso se il reddito è percepito da colui che ha acquistato a titolo oneroso il diritto. La documentazione I compensi sono certificati da un documento che riporta • l’ammontare lordo del compenso, • l’ammontare delle ritenute effettuate • l’ammontare netto erogato. Le ritenute effettuate dal sostituto di imposta sono pari al 20% del totale lordo del compenso se si tratta di diritti d’autore acquisiti a titolo gratuito da eredi o donatari, al 20% del 75% del compenso se acquistati a titolo oneroso. La compilazione del modello 730 I redditi derivanti dall’utilizzazione economica delle opere dell’ingegno percepiti da soggetti diversi dall’inventore o autore sono indicati nel quadro D, sezione I, al rigo “redditi diversi” del modello 730, contraddistinti dal codice 6. Se il contribuente ha acquisito tali diritti a titolo gratuito, deve indicare nella colonna “reddito” l’intero ammontare del compenso percepito. Nel caso in cui il diritto sia pervenuto a titolo oneroso la legge prevede che al reddito sia applicata una deduzione forfetaria del 25% a titolo di spesa. La deduzione non viene applicata in sede di calcolo, quindi in questo ultimo caso è necessario indicare nel quadro D l’ammontare del reddito già ridotto. Nella colonna “ritenute” vanno invece indicate le ritenute subite. L’importo da tassare. Il reddito indicato nella colonna “reddito” concorre alla formazione del reddito complessivo e pertanto viene riportato nel prospetto di liquidazione 730/3 nella sezione “riepilogo dei redditi” al rigo corrispondente agli “altri redditi”. Le ritenute vengono invece riportate nella sezione “Calcolo dell'IRPEF” al rigo “ritenute” sommate alle altre ritenute. Ce 11 Esempio Vediamo ora, con alcuni esempi, come si compila il quadro D in presenza di compensi derivanti dalla utilizzazione di opere dell’ingegno. ESEMPIO 1: Un contribuente ha percepito un compenso di 1.000 euro per l’utilizzazione economica di opere dell’ingegno acquisite a titolo gratuito per il quale ha subito ritenute per 150 euro. Compenso = 1.000 euro Ritenute subite = 150 euro Importo del reddito imponibile = 1.000 ESEMPIO 2: Un contribuente ha percepito un compenso di 1.000 euro per l’utilizzazione economica di opere dell’ingegno acquisite a titolo oneroso per il quale ha subito ritenute per 150 euro. Compenso = 1.000 euro Ritenute subite = 150 euro Importo del reddito diminuito del 25 % = 1.000 - 25% = 750 Ce 12 REDDITI DIVERSI ESERCIZIO DI ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE Compensi per attività sportive dilettantistiche Rientrano tra i redditi diversi: le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle federazioni sportive nazionali, dall’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva, e da qualunque organismo comunque denominato che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto; ai direttori artistici e ai collaboratori tecnici le prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche; i compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche. Quota di reddito esente Non concorrono a formare il reddito: le somme suddette per un importo non superiore complessivamente nel periodo d’imposta a 7.500 euro; i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale. La documentazione La documentazione necessaria per dichiarare il reddito è costituita dalla certificazione rilasciata dagli organismi sportivi riportante l’indicazione delle somme corrisposte e delle relative ritenute effettuate. Gli organismi sportivi devono rilasciare la certificazione anche nel caso in cui i compensi non siano assoggettati a ritenuta perché di importo inferiore a 7.500 euro. Il percepente che ha rapporti con diversi organismi sportivi deve rilasciare loro, all’atto del pagamento, un’autocertificazione che attesti gli eventuali compensi della stessa natura erogati da altri soggetti, al fine della verifica dei limiti. L’importo da tassare. Il reddito imponibile è determinato dalla parte eccedente l’importo di 28.158,28 euro in quanto sono previste particolari modalità di tassazione: • i primi 7.500,00 euro, complessivamente percepiti nel periodo d’imposta sono esenti, non concorrono, cioè, alla formazione del reddito; • sugli ulteriori 20.658,28 euro, è operata una ritenuta a titolo di imposta (con aliquota del 23%); • sulle somme eccedenti, è operata una ritenuta a titolo d’acconto (con aliquota del 23%). Di fatto tali compensi devono essere dichiarati solo se superano complessivamente 7.500,00 euro. Ce 13 La ritenuta a titolo di acconto necessita di una successiva liquidazione dell’imposta da effettuarsi tramite la dichiarazione annuale dei redditi. Se il contribuente possiede anche altri redditi imponibili, ad esempio reddito di lavoro dipendente, dovrà riportare in dichiarazione i compensi percepiti di importo superiore ai 7.500 euro. Perché questi redditi devono essere dichiarati. Questi redditi già assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta non concorrono alla formazione del reddito imponibile sul quale calcolare l’imposta dovuta, ma di essi è necessario tener conto per determinare le aliquote da applicare agli scaglioni di reddito. La compilazione del modello 730 I compensi percepiti a questo titolo devono essere indicati nel quadro D, nella sezione I, al rigo “redditi diversi” del modello 730, contraddistinti dal codice 7. Nella colonna “reddito” deve essere indicato l’intero ammontare dei proventi percepiti; mentre nella colonna “ritenute” deve essere indicato il totale delle ritenute IRPEF, mentre il totale dell’addizionale regionale trattenuta deve essere riportato nel quadro F, sez. “altre ritenute subite”, colonna “addizionale regionale Irpef per attività sportive dilettantistiche”. Quando si indica un reddito di questa tipologia nel quadro “D”, l’importo da riportare è sempre al lordo dei 7.500 euro. Il calcolo dell’imposta Ai soli fini della determinazione delle aliquote per scaglioni, la parte di reddito compresa tra 7.500 euro e 28.158,29 euro, assoggettata a ritenuta a titolo d’imposta, viene riportata nel prospetto di liquidazione al rigo “Compensi per attività sportive dilettantistiche con ritenute a titolo di imposta”. L’importo che concorre alla formazione del reddito complessivo viene indicato nel rigo “altri redditi” del prospetto di liquidazione, e corrisponde alla parte di reddito eccedente 28.158,29 euro. Ai fini della detrazione Irpef si deve tener conto esclusivamente delle somme eccedenti euro 28.158,29, in quanto esse concorrono alla formazione del reddito complessivo. Ce 14 REDDITI DIVERSI I REDDITI DIVERSI CHE DANNO DIRITTO ALLA DETRAZIONE DI IMPOSTA. I redditi che danno diritto alla detrazione d’imposta Rientrano nella categoria dei redditi diversi: • i compensi percepiti per l’esercizio di attività commerciali svolte in modo occasionale, come ad esempio i compensi percepiti dall’assicuratore o promotore finanziario per lo svolgimento di un’attività di intermediazione occasionale. • i compensi per le attività di lavoro autonomo svolte in modo occasionale, cioè saltuariamente, in modo non professionale, senza vincolo di subordinazione senza organizzazione di mezzi ed esclusivamente se l’attività è saltuaria e non rientra nell’esercizio di arte e professione. • i corrispettivi derivanti dall’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere. Cosa s’intende per attività occasionale Sono occasionali le attività tipiche del lavoro autonomo svolte saltuariamente come l’attività di guida turistica, di facchinaggio ecc. Cosa s’intende per obblighi di fare o non fare. Possono rientrare in questa categoria le indennità corrisposte a seguito di mancato rispetto dell’impegno all’assunzione, oppure le somme erogate ai lavoratori di categorie protette per la rinuncia all’assunzione, i compensi percepiti per la concessione di un’intervista in esclusiva, i compensi per l’installazione di un ripetitore su di un immobile. La documentazione I compensi e i corrispettivi in esame, per loro natura non sono certificati tramite modelli predefiniti pertanto è necessario acquisire tutta la documentazione utile a certificare i proventi percepiti e le ritenute subite Normalmente vengono erogati da soggetti obbligati a svolgere la funzione di sostituti d’imposta sono certificati da un documento che riporta: • l’ammontare lordo del compenso; • l’ammontare delle ritenute effettuate pari al 20% del compenso; • l’ammontare netto erogato. La compilazione del modello 730 Ai fini della compilazione, le tre tipologie di redditi diversi che danno diritto alla detrazione vanno indicati nel quadro D del modello 730, nel rigo “redditi diversi per i quali è prevista la detrazione “, contraddistinti dai codici: • “1” per i compensi percepiti per l’esercizio di attività commerciali svolte in modo occasionale; • “2” per i corrispettivi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente; • “3” per i corrispettivi derivanti dall’assunzione di obblighi di fare , non fare o permettere. In tutti i casi, i corrispettivi sono indicati per l’intero ammontare nella colonna “reddito”; le spese, se presenti, sono indicate nella colonna “spese”; le ritenute Ce 15 sono indicate nella colonna “ritenute”. Le spese inerenti. Possono essere considerate spese inerenti a tali redditi, quelle strettamente necessarie e sostenute per effettuare la prestazione richiesta, ad esempio si può trattare di spese di trasporto o di spese di cancelleria. L’importo da tassare. L’importo che viene assoggettato a tassazione e concorre alla formazione del reddito complessivo è quello risultante dalla differenza tra il reddito percepito e le spese sostenute. Importo assoggettato a tassazione = Reddito percepito - Spese sostenute Tale importo viene riportato nel prospetto di liquidazione 730/3 nella sezione “riepilogo dei redditi” al rigo corrispondente agli “altri redditi”. I calcoli necessari per determinare l’importo da assoggettare a tassazione sono effettuati dal CAF. Ce 16 REDDITI DIVERSI - PLUSVALENZE Schema riassuntivo del calcolo delle plusvalenze su cessioni di terreni e fabbricati N 1 APPROFONDIMENTO 2 3 4 Tipologia Terreno agricolo o area non edificabile (esclusi quelli con oltre 5 anni di proprietà) Area espropriata (senza ritenuta d’imposta)) Area espropriata (con ritenuta di imposta del 20%) Area espropriata (con ritenuta di imposta e opzione per tassazione separata) 5 Area edificabile in assenza di convenzione di lottizzazione 6 Area edificabile pervenuta per successione o donazione, con convenzione di lottizzazione 7 8 9 Area edificabile pervenuta per successione o donazione, senza opere di lottizzazione Area edificabile con convenzione di lottizzazione (compreso eventuale grezzo) Fabbricati venduti entro 5 anni dall’acquisto o costruzione Mod.730 ----Modello Unico Tassazione SI Quadro D4-cod.2 ----Quadro “RL” Tassazione A = Prezzo vendita – Invim ordinaB = Prezzo acquisto + spese ria Incrementative ----(spese Notaio e Registro) Imposta soIMPONIBILE = A – B stitutiva 20% NO --- Nessuna ---- NO --- Nessuna --- SI Quadro D7 cod.7 ----Quadro “RM” Plusvalenza SI Quadro D7 Cod. 6 ----Quadro RM SI Quadro D4-cod.1 ----Quadro “RL” SI SI SI Quadro D7-cod.6 ----Quadro “RM” Quadro D4-cod. 1 ---Quadro RL Quadro D4-cod.2 ----Quadro “RL” Calcolo dell’imponibile A = Prezzo di vendita B = Prezzo acquisto + costi Tassainerenti successivi zione C = B x rivalutazione Istat + separaInvim ta Note Esclusi quelli pervenuti per successione Per immobili, ricevuti in donazione e rivenduti nel quinquennio il costo fiscale è quello d’acquisto del donante e non quello del donatario. Area appartenente alle zone omogenee E ed F Area appartenente alle zone omogenee A-B-C-D Con opzione per dichiarazione la ritenuta del 20% viene considerata acconto. IMPONIBILE = A - C A = Prezzo vendita B = Prezzo acquisto + costi Tassainerenti successivi zione C = B x rivalutazione Istat + separaInvim ta Tassazione ordinaria IMPONIBILE = A – C A = Prezzo di vendita - Invim B = Valore inizio lottizzazione, spese incrementative IMPONIBILE = A – B A = Prezzo di vendita B = Valore ai fini successione Tassao donazione zione C = B x rivalutazione Istat + separaInvim +Imposte succesta sione o donazione Tassazione ordinaria IMPONIBILE = A – B A = prezzo di vendita – Invim B = prezzo acquisto + spese lottizzazione e grezzo + spese Notaio e Registro IMPONIBILE = A – B Tassazione ordinaria ----imposta sostitutiva del 20% Ce 17 A = Prezzo di vendita – Invim B = Prezzo acquisto + spese incrementative (spese Notaio e Registro) IMPONIBILE = A – B E’ ammessa l’opzione per la tassazione ordinaria Il costo di terreni pervenuti gratuitamente è pari al valore del terreno alla data di inizio della lottizzazione. Il costo di acquisto di terreni avuti da più di 5 anni prima della lottizzazione è pari al valore del 5° anno antecedente la lottizzazione. Esclusi quelli : - pervenuti per successione o usucapione - che tra acquisto e cessione sono stati adibiti ad abitazione principale del cedente o suoi familiari per la maggior parte del periodo. Per gli immobili, ricevuti in donazione, ceduti a titolo oneroso, si considera il costo d’acquisto del donante e non quello del donatario