Commissione Diritto del lavoro
L’
’esercizio della consulenza del lavoro da parte del
Commercialista: obblighi, adempimenti e
responsabilità professionale
Atti del Convegno del 4 febbraio 2014
1
Commissione Diritto del Lavoro
L’
’esercizio della consulenza del lavoro da parte del
Commercialista: obblighi, adempimenti e responsabilità
professionale
Prima parte
La Legge 12/1979: Il Commercialista quale soggetto
abilitato all'attività di consulenza del lavoro
2
Legge 11 gennaio 1979 n. 12
legge istitutiva dell’Ordine dei Consulenti del lavoro
Comprende le norme per l'esercizio della
consulenza del lavoro da parte di:
Avvocati;
Dottori Commercialisti/Esperti Contabili.
3
Legge 11 gennaio 1979 n. 12
Art.1 Esercizio della professione di Consulente del Lavoro.
Tutti gli adempimenti in meteria di lavoro, previdenza ed
assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono
curati dal datore di lavoro, direttamente od a mezzo di propri
dipendenti, non possono essere assunti se non da coloro che
siano iscitti all’albo dei consulenti del lavoro a norma
dell’articolo 9 della presente legge, salvo il disposto del
successivo articolo 40, nonchè da coloro che siano iscritti
negli albi degli avvocati e procuratori legali, dei dottori
commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, i quali
in tal caso sono tenuti a darne comunicazione agli
ispettorati del lavoro delle province nel cui ambito
territoriale intendono svolgere gli adempimenti di cui
sopra.
4
Legge 11 gennaio 1979 n. 12
Secondo la suddetta legge, gli iscritti negli Albi dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
(in precedenza negli Albi dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri e Periti Commerciali)
sono
ABILITATI ALL'ATTIVITA' DI
CONSULENZA DEL LAVORO
5
Requisiti
Requisiti per lo svolgimento dell’attività di consulenza del
lavoro da parte del professionista iscritto all’Ordine dei
Dottori commercialisti e degli Esperti Contabili
(Sezioni A e B)
TITOLO DI STUDIO (diploma, laurea)
ABILITAZIONE PROFESIONALE
ISCRIZIONE ALL’ODCEC (territoriale)
PERMANENZA DELL’ISCRIZIONE
COMUNICAZIONE ex art. 1, legge n. 12/1979
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Requisiti
Perdita dei requisiti per l'esercizio dell'attività in
caso ad esempio di:
SOSPENSIONE
RADIAZIONE
Conseguenza:
Perdita della facoltà di esercitare l'attività di
consulenza del lavoro.
7
Sanzioni
Nel caso di mancanza dei requisiti richiesti si
incorre nella sanzione per esercizio abusivo
della professione di Consulente del Lavoro
Art. 348 Codice Penale
Chiunque abusivamente esercita una professione
per la quale è prevista una specifica abilitazione
dello Stato è punito con la reclusione fino a sei
mesi o con la multa da centotre euro a
cinquecentosedici euro.
8
Comunicazione DTL
QUALORA INTENDA SVOLGERE L'ATTIVITA' DI
CONSULENZA DEL LAVORO, IL DOTTORE
COMMERCIALISTA/ESPERTO CONTABILE DEVE
DARNE COMUNICAZIONE AGLI ISPETTORATI
DEL LAVORO (oggi Direzioni territoriali del lavoro) DELLE
PROVINCE NEL CUI AMBITO TERRITORIALE
INTENDA SVOLGERE TALI ADEMPIMENTI, AI
SENSI DELL’ART. 1, L. 12/1979
9
Comunicazione DTL
La comunicazione deve avvenire:
SULLA BASE DEGLI AMBITI TERRITORIALI
PROVINCIALI IN CUI LA PRESTAZIONE
PROFESSIONALE SARA' SVOLTA, E NON IN
BASE AL DOMICILIO PROFESSIONALE DI
COLUI CHE LA SVOLGERA'.
10
Comunicazione DTL
CI DOVRANNO ESSERE, PERTANTO, TANTE
COMUNICAZIONI QUANTI SONO GLI AMBITI
TERRITORIALI NEI QUALI IL
DOTTORE
COMMERCIALISTA/ESPERTO
CONTABILE
INTENDA ASSISTERE LE AZIENDE PER GLI
ADEMPIMENTI INERENTI IL PERSONALE
11
Comunicazione DTL
LA FORMA DI TALE COMUNICAZIONE
Fonte documento Odcec Torino
Spettabile
Direzione Provinciale del Lavoro
Suo indirizzo
------------------------------------------…........, lì ………
Oggetto: Comunicazione di tenuta e gestione del Libro Unico del Lavoro e degli
adempimenti riguardanti materia di lavoro, previdenza ed assistenza
per conto delle aziende clienti.
Il sottoscritto …………, nato a ……….. il …………, residente …………………
codice fiscale …………………….., titolare dello studio professionale ……………….
sito in ……………, via ………………… Partita Iva ……………………………………….., Ente pubblico non economico
iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di…….. al n. …..; ( e al registro dei Revisori Contabili con D.M.
…………… pubblicato nella G.U. del …/…/…), ai sensi della Legge 11 gennaio 1979, n. 12
COMUNICA
che dal ……. svolgerà per conto dei propri clienti datori di lavoro tutti gli adempimenti previsti dalle norme
vigenti per l’amministrazione del personale dipendente e ogni altra funzione che sia affine, connessa e
conseguente a quanto previsto nell’art. 2, comma 1°, della legge 11 gennaio 1979, n. 12.
Con i migliori saluti.
________________________ (firma)
12
Comunicazione DTL
Modalità di effettuazione della comunicazione
CONSEGNA A MANO
RACCOMANDATA A/R
PEC: OVE CONSENTITO
(es. DTL Roma: [email protected])
13
Alcune questioni aperte 1
Comunicazione
alla DTL territorialmente competente
E’ un obbligo stabilito dalla legge
Quale sanzione in caso di omissione?
14
Sanzioni
Conseguenze in caso di omessa comunicazione di
cui all'art. 1 comma 5 legge 12/79
Sanzionabilità ai sensi dell'art. 348 c.p. non
appare, allo stato attuale, configurabile.
In tal senso:
Cassazione, VI sezione Penale, sentenza n.
31432 del 16 luglio 2004
Lettera Circolare Min. Lavoro Prot. 1665 del
13/11/2003
15
Sanzioni
Cassazione, VI sezione Penale,
sentenza n. 31432 del 16 luglio 2004
L’art. 348 c.p. punisce chi esercita abusivamente una professione per la quale è richiesta una
speciale abilitazione dello Stato, cioè la capacità professionale prescritta per legge, costituita
dal complesso delle condizioni necessarie per essere ammessi all’esercizio professionale. Per le
professioni per cui sia previsto uno specifico albo professionale, è abusivo l’esercizio da parte
di chi non è iscritto all’albo o non possiede il titolo professionale necessario per l’iscrizione o,
pur essendo iscritto all’albo, sia interdetto dall’esercizio della professione per condanna penale
o provvedimento disciplinare. La norma penale tutela l’interesse pubblico, il quale richiede che
determinate professioni siano esercitate soltanto da chi sia in possesso di una speciale
autorizzazione amministrativa, al fine di garantire ai cittadini I requisiti d’idoneità e di capacità
in colui che esercita la professione. Nel caso del consulente del lavoro, è la stessa legge (art. 1
della legge 11 gennaio 1979, n. 12) a presumere che i requisiti di idoneità e capacità per
esercitare la professione di consulente del lavoro sono posseduti non soltanto da coloro che
sono iscritti allo specifico albo dei consulenti del lavoro (istituito dall’art. 8, legge cit.), ma
anche da coloro che sono iscritti negli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti, dei
ragionieri e periti commerciali, espressamente abilitati ad assumere gli stessi adempimenti
degli iscritti all’Albo dei consulenti del lavoro. Ne consegue che è punibile ai sensi dell’art. 348
c.p. colui che eserciti la professione di consulente del lavoro senza essere iscritto ad alcuno
degli albi professionali elencati nell’art. 1 della legge. Invece, non commette il delitto di
abusivo esercizio di una professione (art. 348 c.p.) colui che, iscritto negli albi degli avvocati,
dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, assuma o svolga adempimenti in
materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, senza avere
previamente dato la prescritta comunicazione agli ispettori del lavoro delle Province nel cui
ambito territoriale intende svolgere tali adempimenti
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Sanzioni
Lettera Circolare Min. Lavoro Prot. 1665 del
13/11/2003
“.......Inoltre, si evidenzia che, ai sensi dell’art. 1 della
legge 12/1979, è ammesso l’esercizio della professione
di consulente del lavoro da parte di avvocati, dottori
commercialisti, ragionieri e periti commerciali, iscritti nei
rispettivi Albi o Ordini professionali, previa la prescritta
comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro.
L’omesso invio di tale comunicazione deve ritenersi pure
sanzionabile, ma non ex art. 348 cod. pen., bensì per
effetto della disposizione di cui all’art. 7 della legge 23
novembre 1939, n. 1815.”
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Sanzioni
Conseguenze in caso di omessa comunicazione
di cui all'art. 1 comma 5 legge 12/79
Sanzione amministrativa fino a euro
1030,00 ai sensi dell'art. 7, ultimo
comma, della legge 1815/1939.
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Evoluzione della Norma
EVOLUZIONE DELLA NORMA SANZIONATORIA
Art. 7 Legge 1815/1939 ultimo comma
I professionisti indicati nell'art. 5, che omettano
di provvedere alle denunce di cui agli articoli 5 e
6, sono puniti con l'ammenda fino
a Lire 400.000.
19
Evoluzione della Norma
La norma di cui all'art. 7 Legge 1815/1939, sanzionava,tra l'altro,
gli obblighi di cui all'articolo 5.
Art. 5 Legge 1815/1939
Consente a coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati, dei
procuratori, degli esercenti in economia e commercio o dei
ragionieri, la tenuta dei documenti riguardanti il rapporto di
lavoro, benchè non in rapporto di dipendenza con l'azienda
datrice, anche senza richiedere l'autorizzazione di cui al
precedente articolo 4.
Tuttavia gli iscritti negli albi medesimi, che intendono dedicarsi
alla attività prevista dall’articolo precedente, debbono farne
denuncia al competente circolo dell’ispettorato corporativo, e
qualora la loro attività si eserciti in più circoli, al ministero delle
corporazioni.
20
Evoluzione della Norma
L'art. 1 Legge 12/1979, ripropone un obbligo di comunicazione analogo a
quello previsto dall'art. 5 Legge 1815/1939
Art. 5 Legge 1815/1939
…Tuttavia gli iscritti negli albi medesimi, che intendono dedicarsi alla attività
prevista dall’articolo precedente, debbono farne denuncia al competente
circolo dell’ispettorato corporativo, e qualora la loro attività si eserciti in
più circoli, al ministero delle corporazioni.
Art. 1 Legge 12/1979
…nonché da coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati e procuratori
legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, i
quali in tal caso sono tenuti a darne comunicazione agli ispettorati del
lavoro delle province nel cui ambito territoriale intendono svolgere gli
adempimenti di cui sopra.
21
Evoluzione della Norma
La Legge 12/79 ha esplicitamente abrogato gli articoli 4 e 5
della Legge 1815/1939, mantenendo però, nell'articolo 1,
l'obbligo per il Commercialista che intende svolgere
l'attività ivi prevista, di comunicare tale intenzione agli
ispettori del lavoro, originariamente prevista dall'art. 5 di
tale Legge.
Non è stato invece abrogato l'art. 7; la sanzione ivi prevista
all'ultimo comma per la violazione delle comunicazioni di
cui all'articolo 5 si ritiene pertanto applicabile alla
comunicazione di cui all'articolo 1 della Legge 12 da parte
del Commercialista.
22
Evoluzione della Norma
Le sanzioni di cui all'art. 7 ultimo comma sono state
successivamente depenalizzate (Legge 689/81)
Art. 32.
(Sostituzione della sanzione amministrativa
pecuniaria
alla
multa o alla ammenda)
Non costituiscono
reato
e
sono
soggette
alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma di denaro
tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della
multa o dell'ammenda,
salvo
quanto disposto, per le
violazioni finanziarie, dall'articolo 39.
La disposizione del precedente comma non si applica ai reati in
esso previsti che, nelle ipotesi aggravate, siano punibili con
pena detentiva, anche se alternativa a quella pecuniaria.
La disposizione del primo comma non si applica, infine, ai delitti
in esso previsti che siano punibili a querela.
23
Evoluzione della Norma
L'Importo di Lire 400.000 (euro 206,00) è stato poi
quintuplicato, con effetto dal 01/01/2007, ai sensi della
Legge 296/06
Legge 27 dicembre 2006, n. 296
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)"
Articolo 1 comma 1177. Gli importi delle sanzioni
amministrative previste per la violazione di norme in
materia di lavoro, legislazione sociale, previdenza e
tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro entrate
in vigore prima del 1° gennaio 1999 sono quintuplicati,
ad eccezione delle ipotesi di cui al comma 1178.
24
Evoluzione della Norma
Il DL 22/12/2008 n.200
ha abrogato la legge 1815/1939, ma tale
abrogazione non è stata confermata in sede di
conversione, dalla legge 18/2/2009 n.9.
La legge 1/12/2009 n. 179
dichiara la necessità della permanenza in vigore
degli articoli 1,3,6,7,8 della legge 1815/1939
25
Evoluzione della Norma
La legge 12/11/2011 n. 183
L'art. 10 comma 11 Legge 183/2011 abroga la
legge 1815/1939 e sue successive
modificazioni ed integrazioni, con decorrenza
dal 1/1/2012.
Con decorrenza da tale data pertanto è abrogata
la norma sanzionatoria di cui all'art. 7 ultimo
comma di tale legge.
26
Evoluzione della Norma
Obbligo comunicazione DTL
Obbligo previsto e confermato dalla legge
12/1979.
Ipotizzando l’esclusione dell’applicabilità dell'art.
348 del C.P e con l'abrogazione della legge
1815/1939
Non risultano attualmente sanzioni applicabili per
la violazione di tale obbligo.
27
«Sanzioni Indirette»
TUTTAVIA
La comunicazione alla DTL è indispensabile per:
I. utilizzare i servizi telematici in materia di lavoro;
II.acquisire deleghe dai datori di lavoro (clienti) per lo
svolgimento di pratiche presso l’inps e/o l’Inail;
III.consentire lo svolgimento presso il proprio studio del
tirocinio previsto dalla legge per l ’ abilitazione alla
professione di Consulente del lavoro.
28
Alcune questioni aperte 2
Altresì, potrebbe rappresentarsi un possibile
rifiuto di copertura assicurativa professionale
negli ambiti provinciali in cui non si sia
provveduto a comunicare alla DTL competente
l'inizio attività di cui all'art. 1 Legge 12/1979.
29
Commissione Diritto del Lavoro
L’
’esercizio della consulenza del lavoro da parte del
Commercialista: obblighi, adempimenti e responsabilità
professionale
Seconda parte
L’
’esercizio abusivo della professione:
norma penale in bianco
30
Riferimento normativo:
Codice Penale → LIBRO SECONDO - Dei delitti in
particolare → Titolo I - Dei delitti contro la
personalità dello Stato (Artt. 241-313) → Capo II
- Dei delitti dei privati contro la pubblica
amministrazione
Art. 348 codice penale
Chiunque abusivamente esercita una professione,
per la quale è richiesta una speciale abilitazione
dello Stato [c.c. 2229], è punito con la reclusione
fino a sei mesi o con la multa da centotre euro a
cinquecentosedici euro
31
Interesse tutelato:
L ’ oggetto della tutela dell ’ art. 348 c.p. è
costituito dall ’ interesse generale, riferito alla
pubblica amministrazione, che determinate
professioni, richiedenti particolari requisiti di
probità e competenza tecnica, vengano esercitate
soltanto da chi, avendo conseguito una speciale
abilitazione amm.va, risulti in possesso delle
qualità morali e culturali richieste dalla legge
(Cass. pen. Sez. VI, 20/11/07, n. 42790)
32
Interesse tutelato:
Dal reato di cui all’art. 348 c.p. a che l’esercizio
di
determinate
professioni
sia
consentito
unicamente a chi è in possesso della prescritta
abilitazione ha carattere generale onde la sua
lesione riguarda in via diretta e immediata la
pubblica amministrazione, la cui organizzazione è
offesa dalla violazione delle norme che regolano
appunto le professioni, mentre solo di riflesso
tocca gli interessi professionali
33
Perché norma penale in bianco?
Presuppone l ’ esistenza di altre disposizioni di
legge che stabiliscano le condizioni oggettive e
soggettive in difetto delle quali non è consentito –
ed è quindi abusivo – l’esercizio di determinate
professioni (per cui occorre l’abilitazione statale).
Trattasi propriamente di altre disposizioni che,
essendo sottintese nell ’ art. 348 c.p., sono
integrative della norma penale ed entrano a far
parte del suo contenuto, cosicché la violazione di
esse si risolve in violazione della norma
incriminatrice
34
Norma penale in bianco
Pertanto, l’art. 348 c.p. è una norma penale in
bianco, detta anche a struttura aperta, in
quanto presuppone l’esistenza di norme giuridiche
diverse, qualificanti una determinata attività
professionale, le quali prescrivono una speciale
abilitazione dello Stato e impongono l’iscrizione in
uno specifico albo, configurando in tal modo le
c.d. professioni protette in maniera che
l ’ eventuale lacuna normativa non può essere
colmata dal Giudice con norme generali e astratte
35
Basta un solo atto…
Ai fini della sussistenza del delitto di esercizio
abusivo di una professione, non è necessario il
compimento di una serie di atti riservati ad una
professione per la quale sia richiesta una
particolare abilitazione, ma è sufficiente anche
il compimento di un solo atto (Cass. pen.
7/03/85 n. 4349; Cass. pen. 11/12/79, n. 3732)
36
…che sia tipico e caratteristico
Sono rilevanti, ai fini della configurabilità del reato
in esame non solo gli atti riservati, in via
esclusiva, a soggetti dotati di speciale abilitazione
(c.d. atti tipici della professione), ma anche quelli
c.d. caratteristici, strumentalmente connessi ai
primi, a condizione che vengano compiuti in modo
continuativo e professionale, in quanto, anche in
questa seconda ipotesi, si ha esercizio abusivo
della professione per la quale è richiesta
l’iscrizione nel relativo Albo
37
Cass. pen., sez. VI, 11 marzo
2011, n. 10100
Esercizio della professione di Commercialista. Superamento
esame di Stato. Iscrizione Albo. Professione protetta, le cui
attività possono esplicarsi esclusivamente dal soggetto
abilitato e iscritto all’Albo.
Per stabilire se una determinata prestazione integri il reato
ex art. 348 c.p. non è necessario rinvenire nella legge che
regola la professione abusivamente esercitata una clausola
di riserva esclusiva riguardante quella specifica prestazione,
ma è sufficiente l’accertamento che la prestazione erogata
costituisce un atto tipico, caratteristico di una professione
per il cui esercizio manca l ’ abilitazione speciale prevista
dallo Stato (Contra Cass. pen. sez. VI n. 8685/1993)
38
Elemento soggettivo del reato
Elemento psicologico richiesto dalla legge a livello
di mero dolo generico essendo irrilevante
l’eventuale scopo di lucro e, in genere, qualsiasi
movente di carattere privato. Sicché, la
consapevole mancanza di titolo abilitativo
all ’ esercizio di tale professione, integra il dolo
generico richiesto per la sussistenza del reato,
ancorché “l’abusiva prestazione professionale” sia
stata del tutto gratuita e con il concorrente
consenso del destinatario di tale prestazione.
39
Elemento oggettivo del reato, Cass.
pen. S.U. 23 marzo 2012, n. 11545
Concreta esercizio abusivo di una professione, punibile a norma
dell’art. 348 c.p., non solo il compimento senza titolo, anche se
posto in essere occasionalmente e gratuitamente, di atti da
ritenere attribuiti in via esclusiva a una determinata professione,
ma anche il compimento senza titolo di atti che , pur non attribuiti
singolarmente in via esclusiva, siano univocamente individuati
come di competenza specifica di una data professione,
allorché lo stesso compimento venga realizzato con modalità tali,
per continuatività onerosità e (almeno minimale) organizzazione,
da creare, in assenza di chiare indicazioni diverse, le oggettive
apparenze di un ’ attività professionale svolta da soggetto
regolarmente abilitato
40
Cass. pen. S.U. 23 marzo 2012,
n. 11545
Vicenda da esaminare alla luce del D. Lgs. 139/2005 che ha
sostituito i DPR 1067/1953 e 1068/1953, istituendo l ’ Albo
unico dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, il
quale fra le attività di competenza della categoria ha aggiunto
alla sezione B (Esperti Contabili) dell ’ Albo “ a) tenuta e
redazione dei libri contabili, fiscali e del lavoro, controllo della
documentazione contabile, revisione e certificazione contabile
di associazioni, persone fisiche o giuridiche diverse dalle
società di capitali; b) elaborazione e predisposizione delle
dichiarazioni tributarie e cura degli ulteriori adempimenti
tributari”
41
Cass. pen. S.U. 23 marzo 2012,
n. 11545
In conclusione, le condotte di tenuta della contabilità
aziendale, redazione delle dichiarazioni fiscali ed effettuazione
dei relativi pagamenti, mentre non integravano il reato di
esercizio abusivo della professione di dottore/ragioniere
commercialista, quali disciplinate, rispettivamente, dal DPR
1067 e 1068/1953, a opposta conclusione deve invece
pervenirsi se le condotte in questione siano poste in essere
nella vigenza del nuovo D. Lgs. n. 139 del 2005, istitutivo
dell’Ordine dei Dottori Commercialista e degli Esperti Contabili
42
Cass. pen. sez. VI, n.
31432/2004
E ’ punibile ai sensi dell ’ art. 348 c.p. colui che eserciti la
professione di Consulente del Lavoro senza essere iscritto ad
alcuno degli albi professionali elencati nell’art. 1, L. 12/1979.
La Corte ha altresì osservato che il delitto non si configura
allorché il professionista, iscritto negli Albi degli Avvocati e
Commercialisti, assuma o svolga adempimenti lavoristici in
mancanza della prescritta comunicazione all ’ Ispettorato del
Lavoro, atteso che l ’ omissione di tale comunicazione non
rileva ai fini della integrazione della fattispecie penale, ma
unicamente ai fini della sanzione in via amministrativa
(peraltro abrogata dall ’ art. 10, c. 11, L. 183/2011)
e
disciplinare
43
LEGGE 12 novembre 2011, n. 183
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2012)
Riforma degli
professionisti
Art. 10
ordini professionali
e
societa'
tra
c. 11. La legge 23 novembre 1939, n. 1815, e
successive modificazioni, e' abrogata.
Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2012
44
LEGGE 11 gennaio 1979, n. 12
Norme per l'ordinamento della professione di
consulente del lavoro
Art. 1.
Esercizio della professione di consulente del lavoro
c. 3. Il titolo di consulente del lavoro spetta alle
persone che, munite dell'apposita
abilitazione
professionale, sono iscritte nell'albo di cui all'articolo 8
della presente legge.
Art. 8
Albo dei consulenti del lavoro
E’
’ istituito in ogni provincia l’
’albo dei consulenti
del lavoro. Il C.d.L. iscritto in un albo provinciale
puo ‘ esercitare l'attivita' professionale in tutto il
territorio dello Stato.
45
Art. 498 codice penale
Usurpazione di titoli o di onori
Codice Penale → LIBRO SECONDO - Dei delitti in particolare → Titolo VI Dei delitti contro l'incolumità pubblica (Artt. 422-452) → Capo IV - Della
falsità personale
Chiunque abusivamente porta in pubblico la divisa o i segni distintivi di un
ufficio o impiego pubblico, o di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario,
ovvero di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione
dello Stato [348], ovvero indossa abusivamente in pubblico l'abito
ecclesiastico, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
centocinquantaquattro euro a novecentoventinove euro.
Alla stessa sanzione soggiace chi si arroga dignità o gradi accademici, titoli,
decorazioni o altre pubbliche insegne onorifiche, ovvero qualità inerenti ad
alcuno degli uffici, impieghi o professioni, indicati nella disposizione
precedente.
Per le violazioni di cui al presente articolo si applica la sanzione
amministrativa accessoria della pubblicazione del provvedimento che accerta
le violazioni con le modalità stabilite dall'art. 36 e non è ammesso il
pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24 novembre
1981, n. 689.
46
Commissione Diritto del Lavoro
L’
’esercizio della consulenza del lavoro da parte del
Commercialista: obblighi, adempimenti e responsabilità
professionale
Terza parte
Il ruolo e la responsabilità del Commercialista
lavorista in sede di accertamento ispettivo e di
eventuale contenzioso amministrativo
47
Premessa
La figura professionale del Consulente del lavoro è
disciplinata dalla legge n. 12/1979;
La legge 12/1979 individua altri professionisti
(Avvocati e Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili)
previa
comunicazione
preventiva
all’
’Ispettorato del Lavoro (DTL);
Il “consulente lavorista”
” si occupa:
dell ’ assistenza
del
datore
di
lavoro
nell’
’amministrazione del personale;
degli adempimenti in materia di lavoro e
previdenza, di cui dà notizia alla DTL della
Provincia.
48
Il Datore di Lavoro per l ’ assolvimento degli
obblighi di tipo lavoristico può avvalersi della
facoltà di cui all’art.5 comma 1 della L.12/79 e
cioè affidare la tenuta dei documenti di lavoro
ad un professionista abilitato;
Il Legislatore della riforma del lavoro 2008
consente al professionista aziendale delegato di
assistere al meglio il Datore di Lavoro sia nella
gestione ordinaria che straordinaria;
49
Documentazione e libro unico
del lavoro
Il D.L. 112/2008 convertito in L.133/2008 infatti:
Istituisce il Libro unico del lavoro (LUL)
Permette ai consulenti e agli altri professionisti
abilitati di tenere i documenti delle aziende
clienti presso il proprio studio per l ’ esercizio
delle attività di cui all ’ art. 2 del presente
decreto (ruolo di protagonista sul fronte della
prevenzione e del contenzioso)
50
Il consulente aziendale e la
certificazione del contratto
Il consulente può predisporre il contratto ai fini della
certificazione presso le Commissioni di certificazione
istituite dal D.lgs. 276/2003, all ’ art.76 (per renderlo
“impermeabile” all’azione ispettiva).
Il contratto certificato preclude gli accertamenti degli
organi di vigilanza (a meno che il giudice non rilevi
un ’ erronea qualificazione o difformità tra contratto e
modalità di svolgimento della prestazione di lavoro) e la
certificazione rende inefficace qualsiasi atto (compreso
l ’ accertamento ispettivo nei limiti del solo contratto
certificato).
51
Segue
Qualora l’ispettore di vigilanza rinvenga
l ’ incongruenza
tra
contratto
e
prestazione
eseguita,
comunica
l’irregolarità al lavoratore e ai terzi, che
possono
agire
per
ottenere
una
pronuncia che rimuova la validità della
certificazione
(rimozione
efficacia
provvedimento certificazione).
52
Il consulente nella fase dell’
attività ispettiva
Il Codice di comportamento degli ispettori del lavoro del 2006
(ora nuovo codice 2014 che scaturisce da disciplina dettata dal
DPR 62/2013 per dipendenti pubblici) statuisce l’obbligo per gli
ispettori di informare il soggetto accertato della FACOLTA’ di
farsi assistere da un professionista abilitato ai sensi dell’art.1,
L.12/1979.
Il consulente assiste l ’ ispettore nell ’ esame della
documentazione obbligatoria di lavoro, anche presso lo studio
del professionista e può segnalare le irregolarità nel
procedimento ispettivo (cfr obblighi art 33 L.183/2010
Collegato Lavoro).
L’assenza del professionista non è ostativa alla prosecuzione
dell’attività ispettiva né può inficiare la sua validità (ex art.9,
punto 2 codice comportamento 2006)
53
Segue
Il consulente accerta le ipotesi in cui l’ispettore
esercita funzioni di polizia giudiziaria nel corso
dell’indagine ispettiva, cioè se rileva fatti che
possono integrare la sussistenza di un reato;
Quando l ’ indagine amministrativa sfocia
nell’accertamento dell’illecito penale (Ispettore
= Ufficiale di P.G.) verifica se sono osservate le
disposizioni del c.p.p., comprese quelle che
riguardano il diritto di difesa dell’indagato.
54
Segue
Il consulente, quale tecnico del settore che
presenzia in sede di verifica, può:
-chiedere (ex art.10 vecchio Codice Ispettori)
chiarimenti in ordine alla corretta applicazione
della normativa giuslavoristica al fine di
comprendere quali siano le posizioni ufficiali
dell ’ amministrazione di appartenenza del
personale di vigilanza;
-segnalare comportamenti antidoverosi degli
ispettori del lavoro e/o non conformi alle prassi
ministeriali (nota Min.6052 del 27.4.2009).
55
…a conclusione della fase
ispettiva
Studia e valuta la portata delle risultanze riportate
nei verbali di accertamento al fine di assistere il
datore di lavoro nel suo difendersi (in proprio) nella
fase del contenzioso amministrativo ex L.689/81;
Formula richiesta di accesso agli atti (cfr Diritto
accesso e Circolare Min.Lavoro 43/2013 e sentenza
Consiglio Stato Sez.VI n.4035 31.7.2013);
Predispone gli scritti difensivi e costituiscono i primi
essenziali momenti di difesa del datore di lavoro.
56
… e dell’eventuale ricorso in
opposizione
A conclusione della visita ispettiva il consulente
aziendale potrà predisporre, per conto del datore di
lavoro che ha trasgredito, entro 30 gg. dalla
contestazione o notificazione della violazione, gli
scritti difensivi ex art. 18, comma 1, della L.
689/81.
Determina il contenuto del ricorso gerarchico
amministrativo che il datore di lavoro, ex art. 17
del D.Lgs. 124/2004, potrà promuovere al Comitato
Regionale dei rapporti di lavoro avverso gli atti di
accertamento (sussistenza o qualificazione rapporto
lavoro).
57
L’ispezione dei documenti
di lavoro
Il
•
•
•
•
•
•
consulente aziendale è interlocutore privilegiato
dell ’ ispettore ed è tenuto a mettere a disposizione in
sede ispettiva:
L’ultimo verbale ispettivo;
Il libro unico del lavoro;
Le comunicazioni obbligatorie Unilav consegnate ai
lavoratori;
Gli elenchi riepilogativi mensili;
I prospetti paga sottoscritti;
I modelli F24, DM10, Durc con ricevute versamento;
58
Segue
Le
denunce
aziendali
e
dichiarazioni
trimestrali della mano d ’ opera occupata in
agricoltura;
I dischi cronotachigrafi e/o dati relativi ai
tachigrafi digitali per gli autotrasporti;
Le visite mediche lavoratori notturni e
soggetti a sorveglianza sanitaria;
I contratti di lavoro stipulati (compresi
appalto-subappalto e somministrazione);
L’ultimo prospetto informativo L.68/99;
59
Segue
Gli specifici documenti per le aziende
dell’edilizia.
Il Piano Operativo Sicurezza – DVR e
nomine RSPP;
Il registro infortuni;
Le denunce INAIL;
La delega al professionista o
all’associazione di categoria ex art. 40,
comma 1, L. 133/2008;
60
Le sanzioni amministrative
Il professionista aziendale è chiamato a
collaborar con l’ispettore del lavoro nel corso
dell’accertamento ispettivo;
Se, senza giustificato
motivo, non
ottempera entro 15 giorni dalla richiesta
degli organi di vigilanza di esibire la
documentazione in suo possesso è punito
con una sanzione amministrativa prevista
dall ’ art. 5 della L. 12/79, come sostituito
dall’art. 40, comma 1, della L.133/2008 (da
Euro 100 ad Euro 1000)
61
Le sanzioni penali
La condotta del consulente che ostacoli
l ’ attività di vigilanza, (assunzione di
informazioni utili all ’ indagine), costituisce
illecito amministrativo ai sensi dell ’ art. 3,
comma 3, della L. 638/83 (sanzione da Euro
1290 ad Euro 12910), nonché l ’ illecito
penale ex art. 4, comma 7, della L. 628/61
(rifiuto di fornire notizie legalmente richieste),
punibile con l’
’arresto fino a due mesi o con
l’
’ammenda fino ad Euro 516.
62
Potere di richiedere l’interpello
Il consulente può esercitare, tramite i
consigli
nazionali
degli
ordini
professionali, il diritto di interpello
(quesiti sull’applicazione di normative di
competenza del Ministero del Lavoro)
alla Direzione Generale per l ’ Attività
Ispettiva, tramite posta elettronica, ai
sensi dell’art. 9 del D.lgs.124/2004.
63
Commissione Diritto del Lavoro
L’
’esercizio della consulenza del lavoro da parte del
Commercialista: obblighi, adempimenti e responsabilità
professionale
Quarta parta
Le comunicazioni telematiche necessarie
all’
’espletamento degli adempimenti di lavoro
64
Per iniziare ad operare:
Richiesta di accreditamento per operare come
professionista intermediario presso INAIL, INPS
e Centri per l’
’impiego.
I CODICI DI ACCESSO
IL CODICE PIN DELL’INAIL
Per richiedere l’accesso al sito dell’Inail come intermediario
non esiste una procedura o un modello specifico da
utilizzare, basta recarsi alla sede Inail di competenza e
richiederne l ’ attivazione. Alcune sedi addirittura non
pretendono alcuna richiesta scritta.
65
Il codice PIN dell’INPS
La richiesta di assegnazione del codice PIN
intermediari si effettua presentando il modulo
SC64 predisposto dall’INPS e disponibile sul
sito al quale occorre allegare copia di un
documento di identità del professionista.
L’INPS controlla che il nominativo sia presente
negli elenchi forniti dagli ordini professionali.
All’interno del modulo viene richiesta la data di
invio della comunicazione, ex Legge 12/1979,
alla D.P.L.
66
Accreditamento presso i centri
per l’impiego
Per inoltrare le Comunicazioni obbligatorie online è
necessario stipulare una convenzione
con il Centro per l’impiego di competenza
La convenzione (per la Provincia di Roma) può essere scaricata dal sito:
http://urponline.provincia.roma.it/app/frontend.php/ricerca/583/scheda.
Tale modello dovrà essere, una volta compilato, consegnato presso il Centro
per l’Impiego di competenza al fine di ricevere le credenziali di accesso
(login e password).
67
L’acquisizione del cliente
Prima di iniziare qualsiasi adempimento per conto di un nuovo cliente, occorre
acquisire una delega per la tenuta del libro unico del lavoro (Art. 5, comma
1, legge n. 12/1979 – Art. 40, comma 1, Dl n. 112/2008).
Fac-simile
Egr. Sig. ….. Commercialista
OGGETTO: Delega per la tenuta del libro unico del lavoro (Art. 5, comma 1, legge n. 12/1979 – Art. 40,
comma 1, Dl n. 112/2008).
Il sottoscritto ________________ nato a ____________il _________________residente a ROMA ( RM ) VIA
_________________________, nella sua qualità di legale rappresentante della ditta
_______________________________ con sede in ROMA ( RM ) VIA _________________ , codice fiscale
____________________P. Iva _____________________
DELEGA
la tenuta del libro unico del lavoro, di cui all’art. 39, commi 1-7, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, dei
documenti riguardanti materia di lavoro e l’amministrazione in genere del personale, al Sig. DE VITA MASSIMO
nato a ROMA ( RM ) il 22/04/1964 , consulente di fiducia, iscritto all’O.D.C.E.C.. DI ROMA con numero di
iscrizione AA_006017 , avente Studio in ROMA ( RM ) in VIALE MANZONI 13 telefono 06/7480257 fax
06/70040968 indirizzo e-mail [email protected] .
Il sottoscritto è inoltre consapevole che la responsabilità civile, amministrativa e penale resta a proprio carico, per
la veridicità dei dati forniti nonché per la corrispondenza alla verità di quelli riportati nelle diverse comunicazioni.
Inoltre,
AUTORIZZA
Il nominato Consulente a conservare i relativi documenti aziendali di lavoro e di previdenza e assistenza
obbligatoria, presso il medesimo indirizzo.
Luogo e data
Timbro e firma
68
Vidimazione unica all’inail
IL LIBRO UNICO
Stampa laser
Le disposizioni che disciplinano l’utilizzo della vidimazione dei libri
obbligatori in fase di stampa laser prevedono che debba essere
preventivamente rilasciata una autorizzazione da parte dell’Inail,
sulla base del tracciato che il professionista utilizzerà. In caso di:
• tracciato prodotto da società di software che ha richiesto
preventivamente autorizzazione all’INAIL, si deve presentare una
comunicazione nella quale si indicherà il codice del tracciato
preautorizzato;
• tracciato preautorizzato prima dell’avvio del libro unico si deve
richiedere l ’ autorizzazione tramite modello specifico dell ’ INAIL
allegando allo stesso una copia del libro unico che sarà utilizzato,
con il logo Inail.
69
Numerazione unica
L’articolo 2 del decreto ministeriale 9 luglio 2008 stabilisce
che i consulenti del lavoro, i professionisti e gli altri soggetti
di cui all’articolo 1, commi 1 e 4, della legge 11 gennaio
1979, n. 12, che siano autorizzati ad adottare un sistema di
numerazione unitaria del libro unico del lavoro per i datori di
lavoro assistiti debbono:
a)
ottenere delega scritta da ogni datore di lavoro, anche
inserita nella lettera di incarico o documento equipollente;
b)
inviare, in via telematica, all’Inail con la prima
richiesta di autorizzazione, un elenco dei suddetti datori di
lavoro e del codice fiscale dei medesimi;
c)
dare comunicazione, in via telematica, all’Inail entro
30 giorni dall’evento, della avvenuta acquisizione di un
nuovo datore di lavoro e della interruzione di assistenza nei
confronti di uno dei datori di lavoro già comunicati ai sensi
della precedente lettera b).
70
La richiesta di autorizzazione alla numerazione unitaria del Libro unico del
lavoro deve essere presentata per via telematica.
I soggetti che debbono chiedere l’autorizzazione, accedono con nome
utente e password sui servizi online del sito inail.it.
di
Successivamente eseguono la procedura di seguito indicata:
- Entrare nella funzione Libro unico ed in seguito numerazione unitaria;
- Compilare la maschera di richiesta di autorizzazione;
- Compilare l’elenco dei datori di lavoro assistiti ed accanto
ad ogni datore di lavoro spuntare il campo che individua la modalità
tenuta del Libro unico del lavoro;
- Confermare (la conferma equivale ad una formale richiesta di
autorizzazione).
L’autorizzazione andrà aggiornata, utilizzando la stessa procedura,
con l’acquisizione dei nuovi clienti o la cessazione dei vecchi, entro 30
giorni dal verificarsi dell’evento.
Tale comunicazione, come specificato dal Ministero del Lavoro con nota
del 07/01/2009, integra la comunicazione della tenuta del L.U.L. alla
D.P.L. (oggi D.T.L.)
71
Procedura di acquisizione
deleghe INPS
Collegarsi al sito dell’INPS servizi online> per tipologia di utente
aziende
consulenti e professionisti> servizi per aziende e consulenti.
Accedere digitando codice fiscale e PIN.
Entrare nel menu gestione deleghe
Selezionare “Gestione deleghe da azienda” (Questa funzionalità
permette agli intermediari abilitati l’invio di una delega ad operare in
nome di un’azienda)
Inserire la matricola Inps dell'azienda per cui si desidera inserire la
delega e cliccare su “Verifica”
I campi successivi vengono automaticamente completati con i dati in
possesso dell'ente, ove mancanti o errati, è possibile procedere
all'inserimento o alla modifica degli stessi.
Selezionare la tipologia di delega: 1. servizi di sola consultazione,
2. servizi di consultazione e gestione dei dati dopodiché premere su
“Conferma”
72
La delega viene, così, acquisita dal sistema, tuttavia, per renderla attiva, si deve
procedere nel seguente modo:
- Stampare la delega inserita tramite l'apposita funzione “stampa delega”
- Far firmare la delega al legale rappresentante/titolare e allegare la carta
d'identità
- Solo a questo punto tornare alla “gestione deleghe”, selezionare “Dettagli
delega/subdelega”
(Questa funzionalità permette di ricercare, visualizzare e/o modificare una
delega inviata)
- E' possibile ricercare la delega inserendo la matricola Inps dell'azienda,
oppure selezionando nel menù a tendina le deleghe da attivare, poi
premere “Cerca”
- Il programma presenta le deleghe che risultano da attivare
- Completare il processo di attivazione della delega cliccando alla voce
attiva.
La delega sarà attiva dal giorno dopo la richiesta.
73
Denuncia di esercizio
Contestualmente all'inizio dell'attività, va presentato il
modulo di denuncia di esercizio, debitamente compilato.
Tale denuncia può essere effettuata on line tramite l’accesso
al Portale INAIL all ’ indirizzo www.inail.it alla voce servizi
online > denunce > denuncia di iscrizione o presentata a
qualsiasi Sede INAIL utilizzando gli appositi moduli
disponibili presso ogni Unità territoriale nonché nel sito
INAIL all ’ indirizzo www.inail.it alla voce Assicurazione Modulistica.
74
Apertura matricola INPS
La matricola Inps può essere aperta solamente in via telematica
tramite il sito inps.it entro la data del primo pagamento,
generalmente il 16 del mese successivo al mese di competenza
della retribuzione.
All’interno del sito dopo aver proceduto all’autenticazione come
consulente, si accede al menu “iscrizione e variazione aziende” >
Iscrizione nuova azienda.
Compilare tutte le informazioni richieste ed alla fine confermare la
spedizione. Al termine il sistema restituisce una ricevuta in formato
PDF contenente il numero di matricola attribuito.
Nei giorni successivi l ’ ente invia all ’ indirizzo e-mail del
professionista un nuovo file in formato PDF denominato DM80 con i
dati di inquadramento dell’azienda.
75
Commissione Diritto del lavoro
L’
’esercizio della consulenza del lavoro da parte del
Commercialista: obblighi, adempimenti e responsabilità
professionale
Autori
Fabiano D’
’Amato, Componente della Commissione;
Fabio F. Diano, Componente della Commissione;
Filippo Mengucci, Componente della Commissione;
Massimo De Vita, Componente della Commissione.
76
Commissione Diritto del lavoro
Lorenzo Di Pace, Presidente;
Michele Farina, Vice Presidente;
Paolo Pizzuti, Membro esterno;
Maurizio Centra, Segretario;
Pietro Aloisi Masella, Componente;
Gialuca Bartolini, Componente;
Andrea Campi, Componente;
Alessandro Carnevale, Componente;
Salvatore Catarraso, Componente;
Francesco Cervellino, Componente;
Francesca Coppola, Componente;
Fabiano D’
’Amato, Componente;
Massimo De Vita, Componente;
Fabio F. Diano, Componente;
Franca Fabietti, Componente;
Ferdinando Marchetti, Componente;
Filippo Mengucci, Componente;
Lino Schina, Componente
Sandro Tulli, Componente.
77
Scarica

Prima parte - Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti