Commissione Diritto del lavoro L’ ’esercizio della consulenza del lavoro da parte del Commercialista: obblighi, adempimenti e responsabilità professionale Atti del Convegno del 4 febbraio 2014 1 Commissione Diritto del Lavoro L’ ’esercizio della consulenza del lavoro da parte del Commercialista: obblighi, adempimenti e responsabilità professionale Prima parte La Legge 12/1979: Il Commercialista quale soggetto abilitato all'attività di consulenza del lavoro 2 Legge 11 gennaio 1979 n. 12 legge istitutiva dell’Ordine dei Consulenti del lavoro Comprende le norme per l'esercizio della consulenza del lavoro da parte di: Avvocati; Dottori Commercialisti/Esperti Contabili. 3 Legge 11 gennaio 1979 n. 12 Art.1 Esercizio della professione di Consulente del Lavoro. Tutti gli adempimenti in meteria di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente od a mezzo di propri dipendenti, non possono essere assunti se non da coloro che siano iscitti all’albo dei consulenti del lavoro a norma dell’articolo 9 della presente legge, salvo il disposto del successivo articolo 40, nonchè da coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, i quali in tal caso sono tenuti a darne comunicazione agli ispettorati del lavoro delle province nel cui ambito territoriale intendono svolgere gli adempimenti di cui sopra. 4 Legge 11 gennaio 1979 n. 12 Secondo la suddetta legge, gli iscritti negli Albi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (in precedenza negli Albi dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri e Periti Commerciali) sono ABILITATI ALL'ATTIVITA' DI CONSULENZA DEL LAVORO 5 Requisiti Requisiti per lo svolgimento dell’attività di consulenza del lavoro da parte del professionista iscritto all’Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti Contabili (Sezioni A e B) TITOLO DI STUDIO (diploma, laurea) ABILITAZIONE PROFESIONALE ISCRIZIONE ALL’ODCEC (territoriale) PERMANENZA DELL’ISCRIZIONE COMUNICAZIONE ex art. 1, legge n. 12/1979 6 Requisiti Perdita dei requisiti per l'esercizio dell'attività in caso ad esempio di: SOSPENSIONE RADIAZIONE Conseguenza: Perdita della facoltà di esercitare l'attività di consulenza del lavoro. 7 Sanzioni Nel caso di mancanza dei requisiti richiesti si incorre nella sanzione per esercizio abusivo della professione di Consulente del Lavoro Art. 348 Codice Penale Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è prevista una specifica abilitazione dello Stato è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da centotre euro a cinquecentosedici euro. 8 Comunicazione DTL QUALORA INTENDA SVOLGERE L'ATTIVITA' DI CONSULENZA DEL LAVORO, IL DOTTORE COMMERCIALISTA/ESPERTO CONTABILE DEVE DARNE COMUNICAZIONE AGLI ISPETTORATI DEL LAVORO (oggi Direzioni territoriali del lavoro) DELLE PROVINCE NEL CUI AMBITO TERRITORIALE INTENDA SVOLGERE TALI ADEMPIMENTI, AI SENSI DELL’ART. 1, L. 12/1979 9 Comunicazione DTL La comunicazione deve avvenire: SULLA BASE DEGLI AMBITI TERRITORIALI PROVINCIALI IN CUI LA PRESTAZIONE PROFESSIONALE SARA' SVOLTA, E NON IN BASE AL DOMICILIO PROFESSIONALE DI COLUI CHE LA SVOLGERA'. 10 Comunicazione DTL CI DOVRANNO ESSERE, PERTANTO, TANTE COMUNICAZIONI QUANTI SONO GLI AMBITI TERRITORIALI NEI QUALI IL DOTTORE COMMERCIALISTA/ESPERTO CONTABILE INTENDA ASSISTERE LE AZIENDE PER GLI ADEMPIMENTI INERENTI IL PERSONALE 11 Comunicazione DTL LA FORMA DI TALE COMUNICAZIONE Fonte documento Odcec Torino Spettabile Direzione Provinciale del Lavoro Suo indirizzo ------------------------------------------…........, lì ……… Oggetto: Comunicazione di tenuta e gestione del Libro Unico del Lavoro e degli adempimenti riguardanti materia di lavoro, previdenza ed assistenza per conto delle aziende clienti. Il sottoscritto …………, nato a ……….. il …………, residente ………………… codice fiscale …………………….., titolare dello studio professionale ………………. sito in ……………, via ………………… Partita Iva ……………………………………….., Ente pubblico non economico iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di…….. al n. …..; ( e al registro dei Revisori Contabili con D.M. …………… pubblicato nella G.U. del …/…/…), ai sensi della Legge 11 gennaio 1979, n. 12 COMUNICA che dal ……. svolgerà per conto dei propri clienti datori di lavoro tutti gli adempimenti previsti dalle norme vigenti per l’amministrazione del personale dipendente e ogni altra funzione che sia affine, connessa e conseguente a quanto previsto nell’art. 2, comma 1°, della legge 11 gennaio 1979, n. 12. Con i migliori saluti. ________________________ (firma) 12 Comunicazione DTL Modalità di effettuazione della comunicazione CONSEGNA A MANO RACCOMANDATA A/R PEC: OVE CONSENTITO (es. DTL Roma: [email protected]) 13 Alcune questioni aperte 1 Comunicazione alla DTL territorialmente competente E’ un obbligo stabilito dalla legge Quale sanzione in caso di omissione? 14 Sanzioni Conseguenze in caso di omessa comunicazione di cui all'art. 1 comma 5 legge 12/79 Sanzionabilità ai sensi dell'art. 348 c.p. non appare, allo stato attuale, configurabile. In tal senso: Cassazione, VI sezione Penale, sentenza n. 31432 del 16 luglio 2004 Lettera Circolare Min. Lavoro Prot. 1665 del 13/11/2003 15 Sanzioni Cassazione, VI sezione Penale, sentenza n. 31432 del 16 luglio 2004 L’art. 348 c.p. punisce chi esercita abusivamente una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, cioè la capacità professionale prescritta per legge, costituita dal complesso delle condizioni necessarie per essere ammessi all’esercizio professionale. Per le professioni per cui sia previsto uno specifico albo professionale, è abusivo l’esercizio da parte di chi non è iscritto all’albo o non possiede il titolo professionale necessario per l’iscrizione o, pur essendo iscritto all’albo, sia interdetto dall’esercizio della professione per condanna penale o provvedimento disciplinare. La norma penale tutela l’interesse pubblico, il quale richiede che determinate professioni siano esercitate soltanto da chi sia in possesso di una speciale autorizzazione amministrativa, al fine di garantire ai cittadini I requisiti d’idoneità e di capacità in colui che esercita la professione. Nel caso del consulente del lavoro, è la stessa legge (art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12) a presumere che i requisiti di idoneità e capacità per esercitare la professione di consulente del lavoro sono posseduti non soltanto da coloro che sono iscritti allo specifico albo dei consulenti del lavoro (istituito dall’art. 8, legge cit.), ma anche da coloro che sono iscritti negli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, espressamente abilitati ad assumere gli stessi adempimenti degli iscritti all’Albo dei consulenti del lavoro. Ne consegue che è punibile ai sensi dell’art. 348 c.p. colui che eserciti la professione di consulente del lavoro senza essere iscritto ad alcuno degli albi professionali elencati nell’art. 1 della legge. Invece, non commette il delitto di abusivo esercizio di una professione (art. 348 c.p.) colui che, iscritto negli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, assuma o svolga adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, senza avere previamente dato la prescritta comunicazione agli ispettori del lavoro delle Province nel cui ambito territoriale intende svolgere tali adempimenti 16 Sanzioni Lettera Circolare Min. Lavoro Prot. 1665 del 13/11/2003 “.......Inoltre, si evidenzia che, ai sensi dell’art. 1 della legge 12/1979, è ammesso l’esercizio della professione di consulente del lavoro da parte di avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali, iscritti nei rispettivi Albi o Ordini professionali, previa la prescritta comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro. L’omesso invio di tale comunicazione deve ritenersi pure sanzionabile, ma non ex art. 348 cod. pen., bensì per effetto della disposizione di cui all’art. 7 della legge 23 novembre 1939, n. 1815.” 17 Sanzioni Conseguenze in caso di omessa comunicazione di cui all'art. 1 comma 5 legge 12/79 Sanzione amministrativa fino a euro 1030,00 ai sensi dell'art. 7, ultimo comma, della legge 1815/1939. 18 Evoluzione della Norma EVOLUZIONE DELLA NORMA SANZIONATORIA Art. 7 Legge 1815/1939 ultimo comma I professionisti indicati nell'art. 5, che omettano di provvedere alle denunce di cui agli articoli 5 e 6, sono puniti con l'ammenda fino a Lire 400.000. 19 Evoluzione della Norma La norma di cui all'art. 7 Legge 1815/1939, sanzionava,tra l'altro, gli obblighi di cui all'articolo 5. Art. 5 Legge 1815/1939 Consente a coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati, dei procuratori, degli esercenti in economia e commercio o dei ragionieri, la tenuta dei documenti riguardanti il rapporto di lavoro, benchè non in rapporto di dipendenza con l'azienda datrice, anche senza richiedere l'autorizzazione di cui al precedente articolo 4. Tuttavia gli iscritti negli albi medesimi, che intendono dedicarsi alla attività prevista dall’articolo precedente, debbono farne denuncia al competente circolo dell’ispettorato corporativo, e qualora la loro attività si eserciti in più circoli, al ministero delle corporazioni. 20 Evoluzione della Norma L'art. 1 Legge 12/1979, ripropone un obbligo di comunicazione analogo a quello previsto dall'art. 5 Legge 1815/1939 Art. 5 Legge 1815/1939 …Tuttavia gli iscritti negli albi medesimi, che intendono dedicarsi alla attività prevista dall’articolo precedente, debbono farne denuncia al competente circolo dell’ispettorato corporativo, e qualora la loro attività si eserciti in più circoli, al ministero delle corporazioni. Art. 1 Legge 12/1979 …nonché da coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, i quali in tal caso sono tenuti a darne comunicazione agli ispettorati del lavoro delle province nel cui ambito territoriale intendono svolgere gli adempimenti di cui sopra. 21 Evoluzione della Norma La Legge 12/79 ha esplicitamente abrogato gli articoli 4 e 5 della Legge 1815/1939, mantenendo però, nell'articolo 1, l'obbligo per il Commercialista che intende svolgere l'attività ivi prevista, di comunicare tale intenzione agli ispettori del lavoro, originariamente prevista dall'art. 5 di tale Legge. Non è stato invece abrogato l'art. 7; la sanzione ivi prevista all'ultimo comma per la violazione delle comunicazioni di cui all'articolo 5 si ritiene pertanto applicabile alla comunicazione di cui all'articolo 1 della Legge 12 da parte del Commercialista. 22 Evoluzione della Norma Le sanzioni di cui all'art. 7 ultimo comma sono state successivamente depenalizzate (Legge 689/81) Art. 32. (Sostituzione della sanzione amministrativa pecuniaria alla multa o alla ammenda) Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda, salvo quanto disposto, per le violazioni finanziarie, dall'articolo 39. La disposizione del precedente comma non si applica ai reati in esso previsti che, nelle ipotesi aggravate, siano punibili con pena detentiva, anche se alternativa a quella pecuniaria. La disposizione del primo comma non si applica, infine, ai delitti in esso previsti che siano punibili a querela. 23 Evoluzione della Norma L'Importo di Lire 400.000 (euro 206,00) è stato poi quintuplicato, con effetto dal 01/01/2007, ai sensi della Legge 296/06 Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" Articolo 1 comma 1177. Gli importi delle sanzioni amministrative previste per la violazione di norme in materia di lavoro, legislazione sociale, previdenza e tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro entrate in vigore prima del 1° gennaio 1999 sono quintuplicati, ad eccezione delle ipotesi di cui al comma 1178. 24 Evoluzione della Norma Il DL 22/12/2008 n.200 ha abrogato la legge 1815/1939, ma tale abrogazione non è stata confermata in sede di conversione, dalla legge 18/2/2009 n.9. La legge 1/12/2009 n. 179 dichiara la necessità della permanenza in vigore degli articoli 1,3,6,7,8 della legge 1815/1939 25 Evoluzione della Norma La legge 12/11/2011 n. 183 L'art. 10 comma 11 Legge 183/2011 abroga la legge 1815/1939 e sue successive modificazioni ed integrazioni, con decorrenza dal 1/1/2012. Con decorrenza da tale data pertanto è abrogata la norma sanzionatoria di cui all'art. 7 ultimo comma di tale legge. 26 Evoluzione della Norma Obbligo comunicazione DTL Obbligo previsto e confermato dalla legge 12/1979. Ipotizzando l’esclusione dell’applicabilità dell'art. 348 del C.P e con l'abrogazione della legge 1815/1939 Non risultano attualmente sanzioni applicabili per la violazione di tale obbligo. 27 «Sanzioni Indirette» TUTTAVIA La comunicazione alla DTL è indispensabile per: I. utilizzare i servizi telematici in materia di lavoro; II.acquisire deleghe dai datori di lavoro (clienti) per lo svolgimento di pratiche presso l’inps e/o l’Inail; III.consentire lo svolgimento presso il proprio studio del tirocinio previsto dalla legge per l ’ abilitazione alla professione di Consulente del lavoro. 28 Alcune questioni aperte 2 Altresì, potrebbe rappresentarsi un possibile rifiuto di copertura assicurativa professionale negli ambiti provinciali in cui non si sia provveduto a comunicare alla DTL competente l'inizio attività di cui all'art. 1 Legge 12/1979. 29 Commissione Diritto del Lavoro L’ ’esercizio della consulenza del lavoro da parte del Commercialista: obblighi, adempimenti e responsabilità professionale Seconda parte L’ ’esercizio abusivo della professione: norma penale in bianco 30 Riferimento normativo: Codice Penale → LIBRO SECONDO - Dei delitti in particolare → Titolo I - Dei delitti contro la personalità dello Stato (Artt. 241-313) → Capo II - Dei delitti dei privati contro la pubblica amministrazione Art. 348 codice penale Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato [c.c. 2229], è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da centotre euro a cinquecentosedici euro 31 Interesse tutelato: L ’ oggetto della tutela dell ’ art. 348 c.p. è costituito dall ’ interesse generale, riferito alla pubblica amministrazione, che determinate professioni, richiedenti particolari requisiti di probità e competenza tecnica, vengano esercitate soltanto da chi, avendo conseguito una speciale abilitazione amm.va, risulti in possesso delle qualità morali e culturali richieste dalla legge (Cass. pen. Sez. VI, 20/11/07, n. 42790) 32 Interesse tutelato: Dal reato di cui all’art. 348 c.p. a che l’esercizio di determinate professioni sia consentito unicamente a chi è in possesso della prescritta abilitazione ha carattere generale onde la sua lesione riguarda in via diretta e immediata la pubblica amministrazione, la cui organizzazione è offesa dalla violazione delle norme che regolano appunto le professioni, mentre solo di riflesso tocca gli interessi professionali 33 Perché norma penale in bianco? Presuppone l ’ esistenza di altre disposizioni di legge che stabiliscano le condizioni oggettive e soggettive in difetto delle quali non è consentito – ed è quindi abusivo – l’esercizio di determinate professioni (per cui occorre l’abilitazione statale). Trattasi propriamente di altre disposizioni che, essendo sottintese nell ’ art. 348 c.p., sono integrative della norma penale ed entrano a far parte del suo contenuto, cosicché la violazione di esse si risolve in violazione della norma incriminatrice 34 Norma penale in bianco Pertanto, l’art. 348 c.p. è una norma penale in bianco, detta anche a struttura aperta, in quanto presuppone l’esistenza di norme giuridiche diverse, qualificanti una determinata attività professionale, le quali prescrivono una speciale abilitazione dello Stato e impongono l’iscrizione in uno specifico albo, configurando in tal modo le c.d. professioni protette in maniera che l ’ eventuale lacuna normativa non può essere colmata dal Giudice con norme generali e astratte 35 Basta un solo atto… Ai fini della sussistenza del delitto di esercizio abusivo di una professione, non è necessario il compimento di una serie di atti riservati ad una professione per la quale sia richiesta una particolare abilitazione, ma è sufficiente anche il compimento di un solo atto (Cass. pen. 7/03/85 n. 4349; Cass. pen. 11/12/79, n. 3732) 36 …che sia tipico e caratteristico Sono rilevanti, ai fini della configurabilità del reato in esame non solo gli atti riservati, in via esclusiva, a soggetti dotati di speciale abilitazione (c.d. atti tipici della professione), ma anche quelli c.d. caratteristici, strumentalmente connessi ai primi, a condizione che vengano compiuti in modo continuativo e professionale, in quanto, anche in questa seconda ipotesi, si ha esercizio abusivo della professione per la quale è richiesta l’iscrizione nel relativo Albo 37 Cass. pen., sez. VI, 11 marzo 2011, n. 10100 Esercizio della professione di Commercialista. Superamento esame di Stato. Iscrizione Albo. Professione protetta, le cui attività possono esplicarsi esclusivamente dal soggetto abilitato e iscritto all’Albo. Per stabilire se una determinata prestazione integri il reato ex art. 348 c.p. non è necessario rinvenire nella legge che regola la professione abusivamente esercitata una clausola di riserva esclusiva riguardante quella specifica prestazione, ma è sufficiente l’accertamento che la prestazione erogata costituisce un atto tipico, caratteristico di una professione per il cui esercizio manca l ’ abilitazione speciale prevista dallo Stato (Contra Cass. pen. sez. VI n. 8685/1993) 38 Elemento soggettivo del reato Elemento psicologico richiesto dalla legge a livello di mero dolo generico essendo irrilevante l’eventuale scopo di lucro e, in genere, qualsiasi movente di carattere privato. Sicché, la consapevole mancanza di titolo abilitativo all ’ esercizio di tale professione, integra il dolo generico richiesto per la sussistenza del reato, ancorché “l’abusiva prestazione professionale” sia stata del tutto gratuita e con il concorrente consenso del destinatario di tale prestazione. 39 Elemento oggettivo del reato, Cass. pen. S.U. 23 marzo 2012, n. 11545 Concreta esercizio abusivo di una professione, punibile a norma dell’art. 348 c.p., non solo il compimento senza titolo, anche se posto in essere occasionalmente e gratuitamente, di atti da ritenere attribuiti in via esclusiva a una determinata professione, ma anche il compimento senza titolo di atti che , pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva, siano univocamente individuati come di competenza specifica di una data professione, allorché lo stesso compimento venga realizzato con modalità tali, per continuatività onerosità e (almeno minimale) organizzazione, da creare, in assenza di chiare indicazioni diverse, le oggettive apparenze di un ’ attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato 40 Cass. pen. S.U. 23 marzo 2012, n. 11545 Vicenda da esaminare alla luce del D. Lgs. 139/2005 che ha sostituito i DPR 1067/1953 e 1068/1953, istituendo l ’ Albo unico dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, il quale fra le attività di competenza della categoria ha aggiunto alla sezione B (Esperti Contabili) dell ’ Albo “ a) tenuta e redazione dei libri contabili, fiscali e del lavoro, controllo della documentazione contabile, revisione e certificazione contabile di associazioni, persone fisiche o giuridiche diverse dalle società di capitali; b) elaborazione e predisposizione delle dichiarazioni tributarie e cura degli ulteriori adempimenti tributari” 41 Cass. pen. S.U. 23 marzo 2012, n. 11545 In conclusione, le condotte di tenuta della contabilità aziendale, redazione delle dichiarazioni fiscali ed effettuazione dei relativi pagamenti, mentre non integravano il reato di esercizio abusivo della professione di dottore/ragioniere commercialista, quali disciplinate, rispettivamente, dal DPR 1067 e 1068/1953, a opposta conclusione deve invece pervenirsi se le condotte in questione siano poste in essere nella vigenza del nuovo D. Lgs. n. 139 del 2005, istitutivo dell’Ordine dei Dottori Commercialista e degli Esperti Contabili 42 Cass. pen. sez. VI, n. 31432/2004 E ’ punibile ai sensi dell ’ art. 348 c.p. colui che eserciti la professione di Consulente del Lavoro senza essere iscritto ad alcuno degli albi professionali elencati nell’art. 1, L. 12/1979. La Corte ha altresì osservato che il delitto non si configura allorché il professionista, iscritto negli Albi degli Avvocati e Commercialisti, assuma o svolga adempimenti lavoristici in mancanza della prescritta comunicazione all ’ Ispettorato del Lavoro, atteso che l ’ omissione di tale comunicazione non rileva ai fini della integrazione della fattispecie penale, ma unicamente ai fini della sanzione in via amministrativa (peraltro abrogata dall ’ art. 10, c. 11, L. 183/2011) e disciplinare 43 LEGGE 12 novembre 2011, n. 183 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2012) Riforma degli professionisti Art. 10 ordini professionali e societa' tra c. 11. La legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, e' abrogata. Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2012 44 LEGGE 11 gennaio 1979, n. 12 Norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro Art. 1. Esercizio della professione di consulente del lavoro c. 3. Il titolo di consulente del lavoro spetta alle persone che, munite dell'apposita abilitazione professionale, sono iscritte nell'albo di cui all'articolo 8 della presente legge. Art. 8 Albo dei consulenti del lavoro E’ ’ istituito in ogni provincia l’ ’albo dei consulenti del lavoro. Il C.d.L. iscritto in un albo provinciale puo ‘ esercitare l'attivita' professionale in tutto il territorio dello Stato. 45 Art. 498 codice penale Usurpazione di titoli o di onori Codice Penale → LIBRO SECONDO - Dei delitti in particolare → Titolo VI Dei delitti contro l'incolumità pubblica (Artt. 422-452) → Capo IV - Della falsità personale Chiunque abusivamente porta in pubblico la divisa o i segni distintivi di un ufficio o impiego pubblico, o di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, ovvero di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato [348], ovvero indossa abusivamente in pubblico l'abito ecclesiastico, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da centocinquantaquattro euro a novecentoventinove euro. Alla stessa sanzione soggiace chi si arroga dignità o gradi accademici, titoli, decorazioni o altre pubbliche insegne onorifiche, ovvero qualità inerenti ad alcuno degli uffici, impieghi o professioni, indicati nella disposizione precedente. Per le violazioni di cui al presente articolo si applica la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione del provvedimento che accerta le violazioni con le modalità stabilite dall'art. 36 e non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 46 Commissione Diritto del Lavoro L’ ’esercizio della consulenza del lavoro da parte del Commercialista: obblighi, adempimenti e responsabilità professionale Terza parte Il ruolo e la responsabilità del Commercialista lavorista in sede di accertamento ispettivo e di eventuale contenzioso amministrativo 47 Premessa La figura professionale del Consulente del lavoro è disciplinata dalla legge n. 12/1979; La legge 12/1979 individua altri professionisti (Avvocati e Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili) previa comunicazione preventiva all’ ’Ispettorato del Lavoro (DTL); Il “consulente lavorista” ” si occupa: dell ’ assistenza del datore di lavoro nell’ ’amministrazione del personale; degli adempimenti in materia di lavoro e previdenza, di cui dà notizia alla DTL della Provincia. 48 Il Datore di Lavoro per l ’ assolvimento degli obblighi di tipo lavoristico può avvalersi della facoltà di cui all’art.5 comma 1 della L.12/79 e cioè affidare la tenuta dei documenti di lavoro ad un professionista abilitato; Il Legislatore della riforma del lavoro 2008 consente al professionista aziendale delegato di assistere al meglio il Datore di Lavoro sia nella gestione ordinaria che straordinaria; 49 Documentazione e libro unico del lavoro Il D.L. 112/2008 convertito in L.133/2008 infatti: Istituisce il Libro unico del lavoro (LUL) Permette ai consulenti e agli altri professionisti abilitati di tenere i documenti delle aziende clienti presso il proprio studio per l ’ esercizio delle attività di cui all ’ art. 2 del presente decreto (ruolo di protagonista sul fronte della prevenzione e del contenzioso) 50 Il consulente aziendale e la certificazione del contratto Il consulente può predisporre il contratto ai fini della certificazione presso le Commissioni di certificazione istituite dal D.lgs. 276/2003, all ’ art.76 (per renderlo “impermeabile” all’azione ispettiva). Il contratto certificato preclude gli accertamenti degli organi di vigilanza (a meno che il giudice non rilevi un ’ erronea qualificazione o difformità tra contratto e modalità di svolgimento della prestazione di lavoro) e la certificazione rende inefficace qualsiasi atto (compreso l ’ accertamento ispettivo nei limiti del solo contratto certificato). 51 Segue Qualora l’ispettore di vigilanza rinvenga l ’ incongruenza tra contratto e prestazione eseguita, comunica l’irregolarità al lavoratore e ai terzi, che possono agire per ottenere una pronuncia che rimuova la validità della certificazione (rimozione efficacia provvedimento certificazione). 52 Il consulente nella fase dell’ attività ispettiva Il Codice di comportamento degli ispettori del lavoro del 2006 (ora nuovo codice 2014 che scaturisce da disciplina dettata dal DPR 62/2013 per dipendenti pubblici) statuisce l’obbligo per gli ispettori di informare il soggetto accertato della FACOLTA’ di farsi assistere da un professionista abilitato ai sensi dell’art.1, L.12/1979. Il consulente assiste l ’ ispettore nell ’ esame della documentazione obbligatoria di lavoro, anche presso lo studio del professionista e può segnalare le irregolarità nel procedimento ispettivo (cfr obblighi art 33 L.183/2010 Collegato Lavoro). L’assenza del professionista non è ostativa alla prosecuzione dell’attività ispettiva né può inficiare la sua validità (ex art.9, punto 2 codice comportamento 2006) 53 Segue Il consulente accerta le ipotesi in cui l’ispettore esercita funzioni di polizia giudiziaria nel corso dell’indagine ispettiva, cioè se rileva fatti che possono integrare la sussistenza di un reato; Quando l ’ indagine amministrativa sfocia nell’accertamento dell’illecito penale (Ispettore = Ufficiale di P.G.) verifica se sono osservate le disposizioni del c.p.p., comprese quelle che riguardano il diritto di difesa dell’indagato. 54 Segue Il consulente, quale tecnico del settore che presenzia in sede di verifica, può: -chiedere (ex art.10 vecchio Codice Ispettori) chiarimenti in ordine alla corretta applicazione della normativa giuslavoristica al fine di comprendere quali siano le posizioni ufficiali dell ’ amministrazione di appartenenza del personale di vigilanza; -segnalare comportamenti antidoverosi degli ispettori del lavoro e/o non conformi alle prassi ministeriali (nota Min.6052 del 27.4.2009). 55 …a conclusione della fase ispettiva Studia e valuta la portata delle risultanze riportate nei verbali di accertamento al fine di assistere il datore di lavoro nel suo difendersi (in proprio) nella fase del contenzioso amministrativo ex L.689/81; Formula richiesta di accesso agli atti (cfr Diritto accesso e Circolare Min.Lavoro 43/2013 e sentenza Consiglio Stato Sez.VI n.4035 31.7.2013); Predispone gli scritti difensivi e costituiscono i primi essenziali momenti di difesa del datore di lavoro. 56 … e dell’eventuale ricorso in opposizione A conclusione della visita ispettiva il consulente aziendale potrà predisporre, per conto del datore di lavoro che ha trasgredito, entro 30 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione, gli scritti difensivi ex art. 18, comma 1, della L. 689/81. Determina il contenuto del ricorso gerarchico amministrativo che il datore di lavoro, ex art. 17 del D.Lgs. 124/2004, potrà promuovere al Comitato Regionale dei rapporti di lavoro avverso gli atti di accertamento (sussistenza o qualificazione rapporto lavoro). 57 L’ispezione dei documenti di lavoro Il • • • • • • consulente aziendale è interlocutore privilegiato dell ’ ispettore ed è tenuto a mettere a disposizione in sede ispettiva: L’ultimo verbale ispettivo; Il libro unico del lavoro; Le comunicazioni obbligatorie Unilav consegnate ai lavoratori; Gli elenchi riepilogativi mensili; I prospetti paga sottoscritti; I modelli F24, DM10, Durc con ricevute versamento; 58 Segue Le denunce aziendali e dichiarazioni trimestrali della mano d ’ opera occupata in agricoltura; I dischi cronotachigrafi e/o dati relativi ai tachigrafi digitali per gli autotrasporti; Le visite mediche lavoratori notturni e soggetti a sorveglianza sanitaria; I contratti di lavoro stipulati (compresi appalto-subappalto e somministrazione); L’ultimo prospetto informativo L.68/99; 59 Segue Gli specifici documenti per le aziende dell’edilizia. Il Piano Operativo Sicurezza – DVR e nomine RSPP; Il registro infortuni; Le denunce INAIL; La delega al professionista o all’associazione di categoria ex art. 40, comma 1, L. 133/2008; 60 Le sanzioni amministrative Il professionista aziendale è chiamato a collaborar con l’ispettore del lavoro nel corso dell’accertamento ispettivo; Se, senza giustificato motivo, non ottempera entro 15 giorni dalla richiesta degli organi di vigilanza di esibire la documentazione in suo possesso è punito con una sanzione amministrativa prevista dall ’ art. 5 della L. 12/79, come sostituito dall’art. 40, comma 1, della L.133/2008 (da Euro 100 ad Euro 1000) 61 Le sanzioni penali La condotta del consulente che ostacoli l ’ attività di vigilanza, (assunzione di informazioni utili all ’ indagine), costituisce illecito amministrativo ai sensi dell ’ art. 3, comma 3, della L. 638/83 (sanzione da Euro 1290 ad Euro 12910), nonché l ’ illecito penale ex art. 4, comma 7, della L. 628/61 (rifiuto di fornire notizie legalmente richieste), punibile con l’ ’arresto fino a due mesi o con l’ ’ammenda fino ad Euro 516. 62 Potere di richiedere l’interpello Il consulente può esercitare, tramite i consigli nazionali degli ordini professionali, il diritto di interpello (quesiti sull’applicazione di normative di competenza del Ministero del Lavoro) alla Direzione Generale per l ’ Attività Ispettiva, tramite posta elettronica, ai sensi dell’art. 9 del D.lgs.124/2004. 63 Commissione Diritto del Lavoro L’ ’esercizio della consulenza del lavoro da parte del Commercialista: obblighi, adempimenti e responsabilità professionale Quarta parta Le comunicazioni telematiche necessarie all’ ’espletamento degli adempimenti di lavoro 64 Per iniziare ad operare: Richiesta di accreditamento per operare come professionista intermediario presso INAIL, INPS e Centri per l’ ’impiego. I CODICI DI ACCESSO IL CODICE PIN DELL’INAIL Per richiedere l’accesso al sito dell’Inail come intermediario non esiste una procedura o un modello specifico da utilizzare, basta recarsi alla sede Inail di competenza e richiederne l ’ attivazione. Alcune sedi addirittura non pretendono alcuna richiesta scritta. 65 Il codice PIN dell’INPS La richiesta di assegnazione del codice PIN intermediari si effettua presentando il modulo SC64 predisposto dall’INPS e disponibile sul sito al quale occorre allegare copia di un documento di identità del professionista. L’INPS controlla che il nominativo sia presente negli elenchi forniti dagli ordini professionali. All’interno del modulo viene richiesta la data di invio della comunicazione, ex Legge 12/1979, alla D.P.L. 66 Accreditamento presso i centri per l’impiego Per inoltrare le Comunicazioni obbligatorie online è necessario stipulare una convenzione con il Centro per l’impiego di competenza La convenzione (per la Provincia di Roma) può essere scaricata dal sito: http://urponline.provincia.roma.it/app/frontend.php/ricerca/583/scheda. Tale modello dovrà essere, una volta compilato, consegnato presso il Centro per l’Impiego di competenza al fine di ricevere le credenziali di accesso (login e password). 67 L’acquisizione del cliente Prima di iniziare qualsiasi adempimento per conto di un nuovo cliente, occorre acquisire una delega per la tenuta del libro unico del lavoro (Art. 5, comma 1, legge n. 12/1979 – Art. 40, comma 1, Dl n. 112/2008). Fac-simile Egr. Sig. ….. Commercialista OGGETTO: Delega per la tenuta del libro unico del lavoro (Art. 5, comma 1, legge n. 12/1979 – Art. 40, comma 1, Dl n. 112/2008). Il sottoscritto ________________ nato a ____________il _________________residente a ROMA ( RM ) VIA _________________________, nella sua qualità di legale rappresentante della ditta _______________________________ con sede in ROMA ( RM ) VIA _________________ , codice fiscale ____________________P. Iva _____________________ DELEGA la tenuta del libro unico del lavoro, di cui all’art. 39, commi 1-7, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, dei documenti riguardanti materia di lavoro e l’amministrazione in genere del personale, al Sig. DE VITA MASSIMO nato a ROMA ( RM ) il 22/04/1964 , consulente di fiducia, iscritto all’O.D.C.E.C.. DI ROMA con numero di iscrizione AA_006017 , avente Studio in ROMA ( RM ) in VIALE MANZONI 13 telefono 06/7480257 fax 06/70040968 indirizzo e-mail [email protected] . Il sottoscritto è inoltre consapevole che la responsabilità civile, amministrativa e penale resta a proprio carico, per la veridicità dei dati forniti nonché per la corrispondenza alla verità di quelli riportati nelle diverse comunicazioni. Inoltre, AUTORIZZA Il nominato Consulente a conservare i relativi documenti aziendali di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria, presso il medesimo indirizzo. Luogo e data Timbro e firma 68 Vidimazione unica all’inail IL LIBRO UNICO Stampa laser Le disposizioni che disciplinano l’utilizzo della vidimazione dei libri obbligatori in fase di stampa laser prevedono che debba essere preventivamente rilasciata una autorizzazione da parte dell’Inail, sulla base del tracciato che il professionista utilizzerà. In caso di: • tracciato prodotto da società di software che ha richiesto preventivamente autorizzazione all’INAIL, si deve presentare una comunicazione nella quale si indicherà il codice del tracciato preautorizzato; • tracciato preautorizzato prima dell’avvio del libro unico si deve richiedere l ’ autorizzazione tramite modello specifico dell ’ INAIL allegando allo stesso una copia del libro unico che sarà utilizzato, con il logo Inail. 69 Numerazione unica L’articolo 2 del decreto ministeriale 9 luglio 2008 stabilisce che i consulenti del lavoro, i professionisti e gli altri soggetti di cui all’articolo 1, commi 1 e 4, della legge 11 gennaio 1979, n. 12, che siano autorizzati ad adottare un sistema di numerazione unitaria del libro unico del lavoro per i datori di lavoro assistiti debbono: a) ottenere delega scritta da ogni datore di lavoro, anche inserita nella lettera di incarico o documento equipollente; b) inviare, in via telematica, all’Inail con la prima richiesta di autorizzazione, un elenco dei suddetti datori di lavoro e del codice fiscale dei medesimi; c) dare comunicazione, in via telematica, all’Inail entro 30 giorni dall’evento, della avvenuta acquisizione di un nuovo datore di lavoro e della interruzione di assistenza nei confronti di uno dei datori di lavoro già comunicati ai sensi della precedente lettera b). 70 La richiesta di autorizzazione alla numerazione unitaria del Libro unico del lavoro deve essere presentata per via telematica. I soggetti che debbono chiedere l’autorizzazione, accedono con nome utente e password sui servizi online del sito inail.it. di Successivamente eseguono la procedura di seguito indicata: - Entrare nella funzione Libro unico ed in seguito numerazione unitaria; - Compilare la maschera di richiesta di autorizzazione; - Compilare l’elenco dei datori di lavoro assistiti ed accanto ad ogni datore di lavoro spuntare il campo che individua la modalità tenuta del Libro unico del lavoro; - Confermare (la conferma equivale ad una formale richiesta di autorizzazione). L’autorizzazione andrà aggiornata, utilizzando la stessa procedura, con l’acquisizione dei nuovi clienti o la cessazione dei vecchi, entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento. Tale comunicazione, come specificato dal Ministero del Lavoro con nota del 07/01/2009, integra la comunicazione della tenuta del L.U.L. alla D.P.L. (oggi D.T.L.) 71 Procedura di acquisizione deleghe INPS Collegarsi al sito dell’INPS servizi online> per tipologia di utente aziende consulenti e professionisti> servizi per aziende e consulenti. Accedere digitando codice fiscale e PIN. Entrare nel menu gestione deleghe Selezionare “Gestione deleghe da azienda” (Questa funzionalità permette agli intermediari abilitati l’invio di una delega ad operare in nome di un’azienda) Inserire la matricola Inps dell'azienda per cui si desidera inserire la delega e cliccare su “Verifica” I campi successivi vengono automaticamente completati con i dati in possesso dell'ente, ove mancanti o errati, è possibile procedere all'inserimento o alla modifica degli stessi. Selezionare la tipologia di delega: 1. servizi di sola consultazione, 2. servizi di consultazione e gestione dei dati dopodiché premere su “Conferma” 72 La delega viene, così, acquisita dal sistema, tuttavia, per renderla attiva, si deve procedere nel seguente modo: - Stampare la delega inserita tramite l'apposita funzione “stampa delega” - Far firmare la delega al legale rappresentante/titolare e allegare la carta d'identità - Solo a questo punto tornare alla “gestione deleghe”, selezionare “Dettagli delega/subdelega” (Questa funzionalità permette di ricercare, visualizzare e/o modificare una delega inviata) - E' possibile ricercare la delega inserendo la matricola Inps dell'azienda, oppure selezionando nel menù a tendina le deleghe da attivare, poi premere “Cerca” - Il programma presenta le deleghe che risultano da attivare - Completare il processo di attivazione della delega cliccando alla voce attiva. La delega sarà attiva dal giorno dopo la richiesta. 73 Denuncia di esercizio Contestualmente all'inizio dell'attività, va presentato il modulo di denuncia di esercizio, debitamente compilato. Tale denuncia può essere effettuata on line tramite l’accesso al Portale INAIL all ’ indirizzo www.inail.it alla voce servizi online > denunce > denuncia di iscrizione o presentata a qualsiasi Sede INAIL utilizzando gli appositi moduli disponibili presso ogni Unità territoriale nonché nel sito INAIL all ’ indirizzo www.inail.it alla voce Assicurazione Modulistica. 74 Apertura matricola INPS La matricola Inps può essere aperta solamente in via telematica tramite il sito inps.it entro la data del primo pagamento, generalmente il 16 del mese successivo al mese di competenza della retribuzione. All’interno del sito dopo aver proceduto all’autenticazione come consulente, si accede al menu “iscrizione e variazione aziende” > Iscrizione nuova azienda. Compilare tutte le informazioni richieste ed alla fine confermare la spedizione. Al termine il sistema restituisce una ricevuta in formato PDF contenente il numero di matricola attribuito. Nei giorni successivi l ’ ente invia all ’ indirizzo e-mail del professionista un nuovo file in formato PDF denominato DM80 con i dati di inquadramento dell’azienda. 75 Commissione Diritto del lavoro L’ ’esercizio della consulenza del lavoro da parte del Commercialista: obblighi, adempimenti e responsabilità professionale Autori Fabiano D’ ’Amato, Componente della Commissione; Fabio F. Diano, Componente della Commissione; Filippo Mengucci, Componente della Commissione; Massimo De Vita, Componente della Commissione. 76 Commissione Diritto del lavoro Lorenzo Di Pace, Presidente; Michele Farina, Vice Presidente; Paolo Pizzuti, Membro esterno; Maurizio Centra, Segretario; Pietro Aloisi Masella, Componente; Gialuca Bartolini, Componente; Andrea Campi, Componente; Alessandro Carnevale, Componente; Salvatore Catarraso, Componente; Francesco Cervellino, Componente; Francesca Coppola, Componente; Fabiano D’ ’Amato, Componente; Massimo De Vita, Componente; Fabio F. Diano, Componente; Franca Fabietti, Componente; Ferdinando Marchetti, Componente; Filippo Mengucci, Componente; Lino Schina, Componente Sandro Tulli, Componente. 77