ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
circoscrizione del Tribunale di Catania
L’esercizio della consulenza del lavoro da parte del
Commercialista: obblighi, adempimenti e
responsabilità professionale
1
Legge 11 gennaio 1979 n. 12
Art.1 Esercizio della professione di Consulente del Lavoro.
Tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza
sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di
lavoro, direttamente od a mezzo di propri dipendenti, non possono
essere assunti se non da coloro che siano iscritti all’albo dei consulenti
del lavoro a norma dell’articolo 9 della presente legge, salvo il disposto
del successivo articolo 40, nonchè da coloro che siano iscritti negli
albi degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei
ragionieri e periti commerciali, i quali in tal caso sono tenuti a
darne comunicazione agli ispettorati del lavoro delle province nel
cui ambito territoriale intendono svolgere gli adempimenti di cui
sopra.
REQUISITI
Requisiti per lo svolgimento dell’attività di consulenza del lavoro da
parte del professionista iscritto all’Ordine dei Dottori commercialisti e
degli Esperti Contabili (Sezioni A e B)
 TITOLO DI STUDIO (diploma, laurea)
 ABILITAZIONE PROFESSIONALE
 ISCRIZIONE ALL’ODCEC (territoriale)
 PERMANENZA DELL’ISCRIZIONE
 COMUNICAZIONE ex art. 1, legge n. 12/1979
COMUNICAZIONE DTL
QUALORA INTENDA SVOLGERE L'ATTIVITA' DI CONSULENZA DEL
LAVORO, IL DOTTORE COMMERCIALISTA/ESPERTO CONTABILE DEVE
DARNE COMUNICAZIONE AGLI ISPETTORATI DEL LAVORO (oggi
Direzioni territoriali del lavoro) DELLE PROVINCE NEL CUI AMBITO
TERRITORIALE INTENDA SVOLGERE TALI ADEMPIMENTI, AI SENSI
DELL’ART. 1, L. 12/1979
COMUNICAZIONE DTL - FAC SIMILE
(in carta semplice)
Spettabile
Direzione Provinciale del Lavoro
Suo indirizzo
------------------------------------------…........, lì ………
Oggetto: Comunicazione di tenuta e gestione del Libro Unico del Lavoro e degli adempimenti
riguardanti materia di lavoro, previdenza ed assistenza per conto delle aziende clienti.
Il sottoscritto …………, nato a ……….. il …………, residente …………………
codice fiscale …………………….., titolare dello studio professionale ……………….
sito in ……………, via ………………… Partita Iva ……………………………………….., iscritto
all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di…….. al n. …..; ( e al registro dei
Revisori Contabili con D.M.…………… pubblicato nella G.U. del …/…/…), ai sensi della Legge 11
gennaio 1979, n. 12
COMUNICA
che dal ……. svolgerà per conto dei propri clienti datori di lavoro tutti gli adempimenti previsti dalle
norme vigenti per l’amministrazione del personale dipendente e ogni altra funzione che sia affine,
connessa e conseguente a quanto previsto nell’art. 2, comma 1°, della legge 11 gennaio 1979, n. 12.
Con i migliori saluti.
________________________ (firma)
COMUNICAZIONE DTL
Modalità di effettuazione della comunicazione :
 CONSEGNA A MANO
 RACCOMANDATA A/R
 PEC: OVE CONSENTITO
(DTL Catania: [email protected])
SANZIONI ?
Nel caso di mancanza dei requisiti richiesti si incorre nelle seguenti
sanzioni:
Penale
Art. 348 Codice Penale
Chiunque abusivamente esercita
una professione per la quale è
prevista una specifica abilitazione
dello Stato è punito con la
reclusione fino a sei mesi o con la
multa da 103,00 euro a 516,00 euro.
Amministrativa
Conseguenze in caso di
omessa comunicazione di cui
all'art. 1 comma 5 legge 12/79
Sanzione amministrativa fino a
euro 1030,00 ai sensi dell'art. 7,
ultimo comma, della legge
1815/1939.
Cassazione, VI sezione Penale,
sentenza n. 31432 del 16 luglio 2004
L’art. 348 c.p. punisce chi esercita abusivamente una professione per la quale è richiesta una
speciale abilitazione dello Stato, cioè la capacità professionale prescritta per legge, costituita
dal complesso delle condizioni necessarie per essere ammessi all’esercizio professionale. Per le
professioni per cui sia previsto uno specifico albo professionale, è abusivo l’esercizio da parte
di chi non è iscritto all’albo o non possiede il titolo professionale necessario per l’iscrizione o,
pur essendo iscritto all’albo, sia interdetto dall’esercizio della professione per condanna penale
o provvedimento disciplinare. La norma penale tutela l’interesse pubblico, il quale richiede che
determinate professioni siano esercitate soltanto da chi sia in possesso di una speciale
autorizzazione amministrativa, al fine di garantire ai cittadini I requisiti d’idoneità e di capacità
in colui che esercita la professione. Nel caso del consulente del lavoro, è la stessa legge (art. 1
della legge 11 gennaio 1979, n. 12) a presumere che i requisiti di idoneità e capacità per
esercitare la professione di consulente del lavoro sono posseduti non soltanto da coloro che
sono iscritti allo specifico albo dei consulenti del lavoro (istituito dall’art. 8, legge cit.), ma
anche da coloro che sono iscritti negli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti, dei
ragionieri e periti commerciali, espressamente abilitati ad assumere gli stessi adempimenti
degli iscritti all’Albo dei consulenti del lavoro. Ne consegue che è punibile ai sensi dell’art. 348
c.p. colui che eserciti la professione di consulente del lavoro senza essere iscritto ad alcuno
degli albi professionali elencati nell’art. 1 della legge. Invece, non commette il delitto di
abusivo esercizio di una professione (art. 348 c.p.) colui che, iscritto negli albi degli avvocati,
dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, assuma o svolga adempimenti in
materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, senza avere
previamente dato la prescritta comunicazione agli ispettori del lavoro delle Province nel cui
ambito territoriale intende svolgere tali adempimenti
Lettera Circolare Min. Lavoro Prot. 1665 del 13/11/2003
“.......Inoltre, si evidenzia che, ai sensi dell’art. 1 della legge 12/1979, è
ammesso l’esercizio della professione di consulente del lavoro da parte
di avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali,
iscritti nei rispettivi Albi o Ordini professionali, previa la prescritta
comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro.
L’omesso invio di tale comunicazione deve ritenersi pure sanzionabile,
ma non ex art. 348 cod. pen., bensì per effetto della disposizione di cui
all’art. 7 della legge 23 novembre 1939, n. 1815.”
EVOLUZIONE DELLA NORMA E DEFINITVA
INTERPRETAZIONE APPLICATIVA
La Legge 12/79 ha esplicitamente abrogato gli articoli 4 e 5 della Legge
1815/1939, mantenendo però, nell'articolo 1, l'obbligo per il commercialista
che intende svolgere l'attività ivi prevista, di comunicare tale intenzione agli
ispettori del lavoro, originariamente prevista dall'art. 5 di tale Legge; non
ha abrogato invece l’articolo 7 (sanzioni)
Le sanzioni di cui all'art. 7 ultimo comma sono state
successivamente depenalizzate (Legge 689/81)
La legge n. 183/2011 all'art. 10 comma 11 abroga definitivamente la legge
1815/1939 e s. m. ed integrazioni, con decorrenza dal 1/1/2012.
SANZIONI INDIRETTE
TUTTAVIA
La comunicazione alla DTL è indispensabile per:
I utilizzare i servizi telematici in materia di lavoro;
II acquisire deleghe dai datori di lavoro (clienti) per lo svolgimento di
pratiche presso l’inps e/o l’Inail;
III consentire lo svolgimento presso il proprio studio del tirocinio
previsto dalla legge per l ’ abilitazione all’attività professionale di
Consulenza del lavoro.
Scarica

Commissione Diritto del lavoro