La tutela della salute e sicurezza del lavoro La tutela della salute e sicurezza del lavoro nella Costituzione • Il diritto del lavoratore alla tutela della propria salute e sicurezza è ricavabile da: - Art. 32: diritto alla salute come “fondamentale diritto dell’individuo” ed “interesse della collettività” - Art. 35: tutela del lavoro “in tutte le sue forme ed applicazioni” - Art. 41. c. 2: la libertà di iniziativa economica privata non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale (utilità sociale rappresentata anche dalla tutela della salute e sicurezza del lavoro) La tutela della salute e sicurezza del lavoro del diritto comunitario - L’esigenza di tutelare la salute e sicurezza del lavoro era già presente nella versione originaria del Trattato di Roma del 1957 (trattato che istituisce la comunità economica europea): “Gli Stati membri convengono sulla necessita di promuovere il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro della mano d'opera che consenta la loro parificazione nel progresso”. - Il principio viene rafforzato e specificato dall’Atto Unico Europeo del 1987 il quale (modificando il Trattato di Roma) prevede la possibilità per le istituzioni comunitarie di approvare a maggioranza direttive per promuovere “il miglioramento dell’ambiente di lavoro per proteggere la sicurezza e salute dei lavoratori” - Numerose direttive, a partire dagli anni ’80, vengono approvate a livello comunitario per dettare prescrizioni in relazione a diversi agenti di rischio. Tra queste Direttiva “quadro” n. 89/391, seguita da ulteriori 23 Direttive “figlie” La tutela della salute e sicurezza nella legislazione ordinaria Art. 2087 cod. civ. elasticoèe tenuto flessibile “ Criterio L’imprenditore ad ribadito adottare tutte le misure che secondo le dalla Corte Costituzionale della PARTICOLARITA’ del lavoro, “MASSIMA SICUREZZA l’ESPERIENZA e la POSSIBILE” TECNICA sono TECNICAMENTE necessarie a tutelare l’INTEGRITA’ PSICO-FISICA e la PERSONALITA’ Irrilevanza della fattibilità economica MORALE del prestatore” Protezione della persona del lavoratore in ogni suo aspetto (fisico, psichico, morale) D.p.r. del ‘55 e ‘56 • Contenuto: - Regolamentazione analitica delle misure antiinfortunistica - Corredo di sanzioni penali e amministrative • Limiti: - Prescrizioni rapidamente obsolete - Difficilmente il singolo lavoratore si esponeva per chiederne il rispetto Art. 9 St. lav. • Diritto dei lavoratori per mezzo di proprie rappresentanze di: 1) Controllare l’applicazione delle normative anti-infortunistiche 2) Promuovere nuove misure -Rappresentanze a “forma libera” -Composte da lavoratori dell’azienda D.Lgs. n. 626/1994 - Disciplina organica e (quasi) completa sulla tutela della salute e sicurezza del lavoro incentrata su: 1) PRINCIPIO DELLA PREVENZIONE 2) GESTIONE CONDIVISA DELLA SICUREZZA: molti soggetti divengono responsabili nella predisposizione di un ambiente di lavoro sicuro Problemi ancora aperti dopo il D.Lgs. n. 626/1994 - Infortuni in costante diminuzione, ma ancora numerosi Ragioni: - Alta incidenza degli infortuni nel lavoro flessibile -fattore psicologico lavoratore:a mantenere (lavoratori a termine, del somministrati, progetto, il posto prima di tutto apprendisti, ecc…) -Fattore ricollegabile all’impresa: attribuzione al lavoro atipico dei compiti più pericolosi - Intreccio caotico delle fonti delle norme sulla sicurezza (costituzione, provvedimenti legislativi eterogenei ed episodici, orientamenti giurisprudenziali, prassi amministrative) a discapito della certezza del diritto Statistiche Infortuni sul lavoro Fonte: Inail D.Lgs. n. 81/2008 (testo unico sicurezza) Osservazioni generali - Testo non radicalmente innovativo: rappresenta più che altro una raccolta organica del caotico materiale normativo previgente - Testo molto corposo: oltre 300 articoli Tentativo, in linea con il precedente d.lgs. n. 626/1994, di combinare: - la moderna concezione preventiva e promozionale della sicurezza con - l’ottica tradizionale attenta ai profili repressivi e sanzionatori D.Lgs. n. 81/2008 Campo di applicazione • Si applica a tutti i settori di attività PUBBLICI e PRIVATI • Sono esclusi soltanto attività particolari destinatarie di una specifica regolamentazione: forze armate, di polizia, vigili del fuoco, protezione civile, penitenziari, università, scuole, mezzi di trasporto, ecc.. Soggetti coinvolti nell’attuazione della sicurezza Primo e principale compito del datore di lavoro è la VALUTAZIONE DEI RISCHI (compito non delegabile): ricognizione di tutte le possibili fonti di rischio presenti Il DOCUMENTO deve anche esseredati conservato azienda e nell’impresa, utilizzando scientifici einstatistici rielaborato ogni qualvolta si verifichi: base della valutazione si deve predisporre il IlSulla DOCUMENTO non è obbligatorio (finoricadute al 2012) nelle 1)Modifica del processo produttivo con DOCUMENTO sulla VALUTAZIONE DEI RISCHI, imprese conper meno di 10 dipendenti. qui significative la salute e sicurezzaBasta dei lavoratori contenente tra le diverse indicazioni: un’autocertificazione del datore di lavoro circa 2)Evoluzione della scienza e della tecnica che 1) Tutti i rischi valutati l’avvenuta valutazione deimisure rischi di prevenzione e permetta di migliorare le 2) Tutte le misure di prevenzione e protezione adottate e dei protezione dispositivi di protezione consegnati ai lavoratori 3)Infortuni in azienda rilevanti 3) Programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza e delle modalità per la loro attuazione Soggetti coinvolti nell’attuazione della sicurezza Tra gli altri compiti del datore di lavoro si devono menzionare quelli di: - Richiedere e vigilare sull'osservanza da parte dei lavoratori delle misure di prevenzione e protezione - Informare, formare ed addestrare i lavoratori sui rischi presenti in generale nell’impresa e sui rischi specifici in cui ciascun lavoratore incorre nelle proprie mansioni - Nominare i lavoratori con compiti particolari nelle emergenze - Nominare le altre figure tecniche della sicurezza necessarie in azienda: servizio di prevenzione e protezione, medico competente Soggetti coinvolti nell’attuazione della sicurezza • Servizio di prevenzione e protezione (SPP) - Consulente tecnico del datore di lavoro sulla sicurezza - Costituzione obbligatoria nelle imprese di maggiori dimensioni - Composto da lavoratori dell’impresa o esterni all’impresa, nominati dal datore di lavoro, con opportuni requisiti professionali Soggetti coinvolti nell’attuazione della sicurezza • Principali compiti del servizio di prevenzione e protezione: 1) Collabora alla valutazione dei rischi e più in particolare all’individuazione dei fattori di rischio e delle necessarie misure di protezione 2) Elabora le procedure di sicurezza per le varie attività 1) Collabora alla formazione ed informazione dei lavoratori sulle misure di prevenzione e protezione Soggetti coinvolti nell’attuazione della sicurezza • Medico competente - Medico in possesso degli adeguati titoli e requisiti formativi e professionali (specializzazione in medicina del lavoro o preventiva) - Nominato dal datore di lavoro - Può svolgere la propria attività come: 1) Dipendente dell’azienda 2) Libero professionista 3) Dipendente o collaboratore di una struttura privata o pubblica che eroga il servizio di sorveglianza sanitaria Soggetti coinvolti nell’attuazione della sicurezza Principali compiti del medico competente sono: 1) Sorveglianza sanitaria: visita medica diretta ad accertare l’idoneità alle mansioni del lavoratore. E’ obbligatoria nel caso di attività considerate dalla legge rischiose per la salute. Può essere richiesta dal lavoratore. Può essere disposta dal medico qualora la ritenga necessaria in correlazione ai rischi lavorativi. 2) Collabora con il datore di lavoro alla valutazione dei rischi ed all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione 3) Collabora alla formazione ed informazione dei lavoratori circa i rischi presenti in azienda 4) Visita almeno una volta l’anno gli ambienti di lavoro Soggetti coinvolti nell’attuazione della sicurezza • Lavoratori In linea generale i lavoratori devono prendersi cura della propria sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro sulle quali possono ricadere le loro Il lavoratore che venga meno ai doveri in materia di azioni od omissioni sicurezza: Più in specifico è dovere dei lavoratori: -Può essere lesanzionato disciplinare dal datore 1) osservare disposizioniinevia le istruzioni impartite dal di datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della lavoro protezione utilizzando correttamente le attrezzature, -Può andare incontro a responsabilità civile e penale se sostanze, mezzi di trasporto, dispositivi di protezione dalle sua azioni od omissionideficienze deriva una lesione nei di 2) Segnalare immediatamente degli strumenti confronti lavoratori o terze persone presenti nei lavoro edilaaltri presenza di condizioni di pericolo 3) non di rimuovere luoghi lavoro o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo 4) Partecipare ai corsi di formazione ed addestramento 5) Sottoporsi ai controlli sanitari Soggetti coinvolti nell’attuazione della sicurezza • Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (R.S.L.) NOZIONE Persona eletta o designata dai lavoratori per rappresentarli 1) 2) 3) per quanto concerne gli aspetti della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro E’ previsto su diversi livelli: di unità produttiva o di azienda Territoriale o di comparto (pubblico impiego): destinato ad operare nelle aziende dove non c’è un r.s.l. Sito produttivo (contesto in cui sono presenti più aziende, quali cantieri, porti, interporti): coordina i r.s.l. aziendali e opera direttamente nelle aziende dove non c’è un r.s.l. Soggetti coinvolti nell’attuazione della sicurezza • Principali compiti e diritti del r.s.l. sono: 1) Diritto ad essere informato e consultato relativamente alla valutazione dei rischi ed alle nomine del spp e medico competente 2) Diritto a ricevere ogni informazione utile su macchine, ambienti di lavoro, sostanze e preparati pericolosi 3) Diritto ad ottenere una specifica formazione sulla sicurezza 4) Libertà di accedere ai luoghi di lavoro 5) Permessi retribuiti per svolgere il proprio ruolo 6) Possibilità di segnalare situazioni di pericolo 7) Possibilità di proporre nuove misura per la sicurezza Vigilanza sul rispetto delle misure di prevenzione e protezione Competenti a vigilare sul rispetto delledell’impresa sicurezza POTERE di SOSPENSIONE dell’attività sono: - ASL: 1) per gravi e reiterate violazioni delle norme 1)ASL competenti permancata territoriovalutazione dei rischi, sulla sicurezza (ad es. 2)In via sostitutiva, intervenire mancata costituzionepuò del SPP, ecc…)anche l’ISPETTORATO DELalLAVORO presso - ISPETTORATO: oltre caso sub incardinato 1), anche per: 2) rilevante presenza di lavoratori in nerocompetente (oltre il 20% per la Direzione Provinciale del Lavoro degli occupati in regola); 3)a:violazioni limiti territorio con riferimento - attivitàreiterate edili ed dei affini; previsti comportanti all‘orario di lavoro (che esponga i lavoratori attività elevati rischi identificate conad un rilevante rischio infortuni D.M. Risarcimento del danno subito dal lavoratore In presenza di determinate condizioni, al verificarsi di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale (ricollegata cioè all’attività lavorativa svolta), il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno I danni risarcibili nel nostro ordinamento possono avere: 1)Natura patrimoniale 2)Natura non patrimoniale Danno risarcibile • Danno patrimoniale: diminuzione della capacità di reddito provocata da una menomazione psico-fisica e rimborso delle UNICI spese DANNI (mediche, farmacologiche, RISARCIBILI terapeutiche) FINOsostenute A FINE ANNI ‘80 • Danno morale: temporaneo turbamento psicologico conseguente ad una lesione dell’integrità psico-fisica provocata da un fatto costituente reato Danno risarcibile danno non • Danno biologico: patrimoniale, consistente nella lesione dell’integrità psico-fisica, di per sé risarcibile (indipendentemente dalla Riconosciuto la prima volta riduzione della per capacità di da produrre reddito) Corte Cost. n. 184/1986 Necessità di una valutazione medico-legale Danno risarcibile • Danno ufficialmente esistenziale: danno Consacrato dalle sentenze della Corte non di patrimoniale, nell’alterazione Cassazione nn. 8827 econsistente 8828/2003 negativa dell’insieme di azioni e consuetudini attraverso cuilesione un individuo Riconosciuto ogni qualvolta ci sia una dei diritti della persona costituzionalmente garantiti es. costruisce la propria identità ed(ad esistenza diritto(senza alla salute, diritto all’informazione, il verificarsi di alcun dannoalla biologico) riservatezza, all’immagine, all’onore, al decoro) Limitato di recente da Corte Cass, Sezioni Unite, n. 26972/2008: deve trattarsi di un pregiudizio grave e serio al di sopra della soglia minima in cui si collocano semplici fastidi, disagi, ansie, disappunti, insoddisfazioni Risarcimento dei danni • Al risarcimento dei danni provvedono: - in linea generale: INAIL (istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali) - In determinate condizioni: il datore di lavoro Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali Trova fondamento direttamente nell’art. 38, comma 2 Cost.: “I L’assicurazione obbligatoria rappresenta un indubbio lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alleper: loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, vantaggio e vecchiaia, disoccupazione -Iinvalidità lavoratori: ottengono subito uninvolontaria”. ristoro economico per l’infortunio o la malattia professionale subita, senza dover Il rapporto assicurativo è costituito tra: attendere l’esito di che un eroga lungoleed incerto processo A)Assicuratore (colui prestazioni assicurative): INAIL -B)Assicurante I datori di lavoro: dispensati, soltanto però tutti in linea (colui che versa i premi assicurativi): i datori di lavoro pubblici e privati generale, dalla responsabilità civile a fronte del C)Assicurato (colui che beneficia delle prestazioni assicurative): pagamento dei premi assicurativi lavoratori subordinati, compresi soci di cooperativa, apprendisti, dirigenti, artigiani (al contempo assicuranti ed assicurati), co.co.co. e co.co.pro. Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali Gli eventi assicurati sono: A) INFORTUNIO SUL LAVORO: ogni lesione che comporta la morte o un’inabilità permanente o temporanea del lavoratore originata: - in occasione di lavoro: esiste un nesso causale tra attività lavorativa e sinistro; è ritenuta occasione di lavoro anche l’infortunio in itinere (tragitto casa-lavoro) - da una causa violenta: un fattore presente nell’ambiente di lavoro che abbia causato un danno rapido nel suo manifestarsi B) MALATTIA PROFESSIONALE: inabilità che discende da un agente patogeno (fattore negativo presente nell’ambiente di lavoro) che agisce lentamente sul lavoratore Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Le prestazioni erogate dall’INAIL al verificarsi dell’infortunio o della malattia professionale consistono in: 1)PRESTAZIONI SANITARIE: cure mediche e chirurgiche, soccorsi d’urgenza, accertamenti clinici, protesi 2)INDENNITA’ PER L’INVALIDITA’ TEMPORANEA ASSOLUTA a copertura, almeno parziale, della retribuzione persa fino a guarigione clinica 3)DANNO BIOLOGICO secondo le seguenti modalità: -Fino al 6% (lesioni micro-permanenti): nessun indennizzo -Dal 6% al 15%: indennizzo in capitale (somma unica) -Oltre il 16%: costituzione di una rendita riferita in parte alla percentuale di danno biologico, in parte alle conseguenze patrimoniali della menomazione, calcolata sulla retribuzione precedente (danno patrimoniale) Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali La copertura assicurativa dell’INAIL prescinde (ed è quindi comunque presente) da: - eventuale colpa e quindi responsabilità civile del datore di lavoro o di suoi ausiliari - eventuale colpa dello stesso lavoratore Non c’è invece copertura INAIL e nemmeno responsabilità del datore di lavoro in caso di: 1)Dolo del lavoratore 2)Rischio elettivo: l’infortunio è causato da una condotta del lavoratore volontaria ed arbitraria, che nulla a che vedere con le finalità produttive 3)Rischio extraprofessionale: occorso per motivi che nulla hanno a che vedere con la prestazione svolta 4)Rischio generico: presente nell’ordinaria vita quotidiana, noto a tutti, che prescinde quindi dalle concrete mansioni svolte Responsabilità diretta del datore di lavoro - L’esonero da responsabilità civile del datore di lavoro I danni ulteriori, non liquidati dall’INAIL, possono viene meno nell’ipotesi in cui il datore di lavoro abbia consistere in: omesso le necessarie misure di colposamente - prevenzione. DANNO DIFFERENZIALE: rappresentato dall’eventuale più “generosa” liquidazione del danno biologico e/o patrimoniale dal giudice rispettosoggetto a quello a: In tali ipotesiriconosciuto il datore di lavoro può essere riconosciuto 1)Azione di dall’INAIL regresso dell’INAIL volta a riottenere quanto - versato DANNOalMORALE, ESISTENZIALE: voci di lavoratoreDANNO – Condizionata alla circostanza danno indennizzate dall’INAIL che lamai condotta del datore di lavoro o di un suo - ausiliario DANNO BIOLOGICO inferiore al 6 reato %, il quale non viene costituisca reato (spesso di lesione mai liquidato dall’INAIL colpose) 2)Azione del lavoratore per ottenere il risarcimento di danni ulteriori rispetto a quelli liquidati dall’INAIL