La tutela della salute e
sicurezza del lavoro
La tutela della salute e sicurezza del lavoro
nella Costituzione
• Il diritto del lavoratore alla tutela della propria salute e
sicurezza è ricavabile da:
- Art. 32: diritto alla salute come “fondamentale diritto
dell’individuo” ed “interesse della collettività”
- Art. 35: tutela del lavoro “in tutte le sue forme ed
applicazioni”
- Art. 41. c. 2: la libertà di iniziativa economica privata non può
svolgersi in contrasto con l’utilità sociale (utilità sociale
rappresentata anche dalla tutela della salute e sicurezza del
lavoro)
La tutela della salute e sicurezza del lavoro
del diritto comunitario
- L’esigenza di tutelare la salute e sicurezza del lavoro era già
presente nella versione originaria del Trattato di Roma del 1957
(trattato che istituisce la comunità economica europea): “Gli Stati
membri convengono sulla necessita di promuovere il miglioramento
delle condizioni di vita e di lavoro della mano d'opera che consenta
la loro parificazione nel progresso”.
- Il principio viene rafforzato e specificato dall’Atto Unico Europeo
del 1987 il quale (modificando il Trattato di Roma) prevede la
possibilità per le istituzioni comunitarie di approvare a maggioranza
direttive per promuovere “il miglioramento dell’ambiente di lavoro
per proteggere la sicurezza e salute dei lavoratori”
- Numerose direttive, a partire dagli anni ’80, vengono approvate a
livello comunitario per dettare prescrizioni in relazione a diversi
agenti di rischio. Tra queste Direttiva “quadro” n. 89/391, seguita da
ulteriori 23 Direttive “figlie”
La tutela della salute e sicurezza nella
legislazione ordinaria
Art. 2087 cod. civ.
elasticoèe tenuto
flessibile
“ Criterio
L’imprenditore
ad ribadito
adottare
tutte
le misure
che secondo
le
dalla
Corte
Costituzionale
della
PARTICOLARITA’
del lavoro,
“MASSIMA SICUREZZA
l’ESPERIENZA
e la POSSIBILE”
TECNICA sono
TECNICAMENTE
necessarie a tutelare l’INTEGRITA’
PSICO-FISICA e la PERSONALITA’
Irrilevanza della fattibilità economica
MORALE del prestatore”
Protezione della persona del lavoratore in ogni suo
aspetto (fisico, psichico, morale)
D.p.r. del ‘55 e ‘56
• Contenuto:
- Regolamentazione
analitica delle
misure antiinfortunistica
- Corredo di
sanzioni penali e
amministrative
• Limiti:
- Prescrizioni
rapidamente
obsolete
- Difficilmente il
singolo lavoratore
si esponeva per
chiederne il
rispetto
Art. 9 St. lav.
• Diritto dei lavoratori per mezzo di
proprie rappresentanze di:
1) Controllare l’applicazione delle
normative anti-infortunistiche
2) Promuovere nuove misure
-Rappresentanze a “forma libera”
-Composte da lavoratori dell’azienda
D.Lgs. n. 626/1994
- Disciplina organica e (quasi) completa sulla tutela
della salute e sicurezza del lavoro incentrata su:
1) PRINCIPIO DELLA PREVENZIONE
2) GESTIONE CONDIVISA DELLA SICUREZZA: molti
soggetti divengono responsabili nella predisposizione di
un ambiente di lavoro sicuro
Problemi ancora aperti dopo il
D.Lgs. n. 626/1994
- Infortuni in costante diminuzione, ma ancora numerosi
Ragioni:
- Alta incidenza degli infortuni nel lavoro flessibile
-fattore
psicologico
lavoratore:a mantenere
(lavoratori
a termine, del
somministrati,
progetto, il
posto prima di tutto
apprendisti,
ecc…)
-Fattore
ricollegabile
all’impresa: attribuzione al
lavoro atipico dei compiti più pericolosi
- Intreccio caotico delle fonti delle norme sulla sicurezza
(costituzione, provvedimenti legislativi eterogenei ed
episodici, orientamenti giurisprudenziali, prassi
amministrative) a discapito della certezza del diritto
Statistiche Infortuni sul lavoro
Fonte: Inail
D.Lgs. n. 81/2008
(testo unico sicurezza)
Osservazioni generali
- Testo non radicalmente innovativo: rappresenta più
che altro una raccolta organica del caotico materiale
normativo previgente
- Testo molto corposo: oltre 300 articoli
Tentativo, in linea con il precedente d.lgs. n. 626/1994,
di combinare:
- la moderna concezione preventiva e promozionale
della sicurezza
con
- l’ottica tradizionale attenta ai profili repressivi e
sanzionatori
D.Lgs. n. 81/2008
Campo di applicazione
• Si applica a tutti i settori di attività
PUBBLICI e PRIVATI
• Sono esclusi soltanto attività particolari
destinatarie di una specifica
regolamentazione: forze armate, di
polizia, vigili del fuoco, protezione civile,
penitenziari, università, scuole, mezzi di
trasporto, ecc..
Soggetti coinvolti nell’attuazione
della sicurezza
Primo e principale compito del datore di lavoro è la
VALUTAZIONE DEI RISCHI (compito non delegabile):
ricognizione di tutte le possibili fonti di rischio presenti
Il
DOCUMENTO
deve anche
esseredati
conservato
azienda e
nell’impresa,
utilizzando
scientifici einstatistici
rielaborato ogni qualvolta si verifichi:
base della valutazione
si deve predisporre
il
IlSulla
DOCUMENTO
non è obbligatorio
(finoricadute
al 2012)
nelle
1)Modifica
del processo
produttivo
con
DOCUMENTO
sulla VALUTAZIONE
DEI RISCHI,
imprese
conper
meno
di 10 dipendenti.
qui
significative
la salute
e sicurezzaBasta
dei lavoratori
contenente tra le diverse
indicazioni:
un’autocertificazione
del
datore
di lavoro
circa
2)Evoluzione
della
scienza
e
della
tecnica
che
1)
Tutti
i
rischi
valutati
l’avvenuta
valutazione
deimisure
rischi di prevenzione e
permetta
di
migliorare
le
2) Tutte le misure di prevenzione e protezione adottate e dei
protezione
dispositivi di protezione consegnati ai lavoratori
3)Infortuni
in azienda
rilevanti
3) Programma
delle misure
ritenute opportune per garantire
il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza e delle
modalità per la loro attuazione
Soggetti coinvolti nell’attuazione
della sicurezza
Tra gli altri compiti del datore di lavoro si devono
menzionare quelli di:
- Richiedere e vigilare sull'osservanza da parte dei
lavoratori delle misure di prevenzione e protezione
- Informare, formare ed addestrare i lavoratori sui rischi
presenti in generale nell’impresa e sui rischi specifici in
cui ciascun lavoratore incorre nelle proprie mansioni
- Nominare i lavoratori con compiti particolari nelle
emergenze
- Nominare le altre figure tecniche della sicurezza
necessarie in azienda: servizio di prevenzione e
protezione, medico competente
Soggetti coinvolti nell’attuazione
della sicurezza
• Servizio di prevenzione e protezione
(SPP)
- Consulente tecnico del datore di lavoro
sulla sicurezza
- Costituzione obbligatoria nelle imprese di
maggiori dimensioni
- Composto da lavoratori dell’impresa o
esterni all’impresa, nominati dal datore
di lavoro, con opportuni requisiti
professionali
Soggetti coinvolti nell’attuazione
della sicurezza
• Principali compiti del servizio di prevenzione e
protezione:
1) Collabora alla valutazione dei rischi e più in
particolare all’individuazione dei fattori di rischio e
delle necessarie misure di protezione
2) Elabora le procedure di sicurezza per le varie attività
1) Collabora alla formazione ed informazione dei
lavoratori sulle misure di prevenzione e protezione
Soggetti coinvolti nell’attuazione
della sicurezza
• Medico competente
- Medico in possesso degli adeguati titoli e requisiti
formativi e professionali (specializzazione in
medicina del lavoro o preventiva)
- Nominato dal datore di lavoro
- Può svolgere la propria attività come:
1) Dipendente dell’azienda
2) Libero professionista
3) Dipendente o collaboratore di una struttura privata
o pubblica che eroga il servizio di sorveglianza
sanitaria
Soggetti coinvolti nell’attuazione
della sicurezza
Principali compiti del medico competente sono:
1) Sorveglianza sanitaria: visita medica diretta ad accertare
l’idoneità alle mansioni del lavoratore.
E’ obbligatoria nel caso di attività considerate dalla legge rischiose per la
salute.
Può essere richiesta dal lavoratore.
Può essere disposta dal medico qualora la ritenga necessaria in
correlazione ai rischi lavorativi.
2) Collabora con il datore di lavoro alla valutazione dei rischi ed
all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione
3) Collabora alla formazione ed informazione dei lavoratori circa i
rischi presenti in azienda
4) Visita almeno una volta l’anno gli ambienti di lavoro
Soggetti coinvolti nell’attuazione
della sicurezza
• Lavoratori
In linea generale i lavoratori devono prendersi cura della
propria sicurezza e di quella delle altre persone presenti
sul luogo di lavoro sulle quali possono ricadere le loro
Il lavoratore
che venga meno ai doveri in materia di
azioni od omissioni
sicurezza:
Più in specifico è dovere dei lavoratori:
-Può
essere lesanzionato
disciplinare
dal datore
1) osservare
disposizioniinevia
le istruzioni
impartite
dal di
datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della
lavoro
protezione utilizzando correttamente le attrezzature,
-Può
andare incontro a responsabilità civile e penale se
sostanze, mezzi di trasporto, dispositivi di protezione
dalle
sua azioni
od omissionideficienze
deriva una
lesione
nei di
2) Segnalare
immediatamente
degli
strumenti
confronti
lavoratori
o terze persone
presenti nei
lavoro edilaaltri
presenza
di condizioni
di pericolo
3) non di
rimuovere
luoghi
lavoro o modificare senza autorizzazione i
dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo
4) Partecipare ai corsi di formazione ed addestramento
5) Sottoporsi ai controlli sanitari
Soggetti coinvolti nell’attuazione
della sicurezza
• Rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza (R.S.L.)
NOZIONE
Persona eletta o designata dai lavoratori per rappresentarli
1)
2)
3)
per quanto concerne gli aspetti della salute e sicurezza
sui luoghi di lavoro
E’ previsto su diversi livelli:
di unità produttiva o di azienda
Territoriale o di comparto (pubblico impiego): destinato ad
operare nelle aziende dove non c’è un r.s.l.
Sito produttivo (contesto in cui sono presenti più aziende,
quali cantieri, porti, interporti): coordina i r.s.l. aziendali e
opera direttamente nelle aziende dove non c’è un r.s.l.
Soggetti coinvolti nell’attuazione
della sicurezza
• Principali compiti e diritti del r.s.l. sono:
1) Diritto ad essere informato e consultato relativamente alla
valutazione dei rischi ed alle nomine del spp e medico
competente
2) Diritto a ricevere ogni informazione utile su macchine, ambienti
di lavoro, sostanze e preparati pericolosi
3) Diritto ad ottenere una specifica formazione sulla sicurezza
4) Libertà di accedere ai luoghi di lavoro
5) Permessi retribuiti per svolgere il proprio ruolo
6) Possibilità di segnalare situazioni di pericolo
7) Possibilità di proporre nuove misura per la sicurezza
Vigilanza sul rispetto delle misure di
prevenzione e protezione
Competenti
a vigilare sul rispetto
delledell’impresa
sicurezza
POTERE di SOSPENSIONE
dell’attività
sono:
- ASL: 1) per gravi e reiterate violazioni delle norme
1)ASL
competenti
permancata
territoriovalutazione dei rischi,
sulla sicurezza
(ad es.
2)In
via sostitutiva,
intervenire
mancata
costituzionepuò
del SPP,
ecc…)anche
l’ISPETTORATO
DELalLAVORO
presso
- ISPETTORATO: oltre
caso sub incardinato
1), anche per:
2)
rilevante
presenza
di lavoratori
in nerocompetente
(oltre il 20% per
la
Direzione
Provinciale
del Lavoro
degli occupati
in regola); 3)a:violazioni
limiti
territorio
con riferimento
- attivitàreiterate
edili ed dei
affini;
previsti comportanti
all‘orario di lavoro
(che
esponga
i lavoratori
attività
elevati
rischi
identificate
conad
un rilevante rischio infortuni
D.M.
Risarcimento del danno subito dal
lavoratore
In presenza di determinate condizioni, al verificarsi di un
infortunio sul lavoro o di una malattia professionale
(ricollegata cioè all’attività lavorativa svolta), il
lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
I danni risarcibili nel nostro ordinamento possono avere:
1)Natura patrimoniale
2)Natura non patrimoniale
Danno risarcibile
• Danno patrimoniale: diminuzione della
capacità di reddito provocata da una
menomazione psico-fisica e rimborso
delle UNICI
spese DANNI
(mediche,
farmacologiche,
RISARCIBILI
terapeutiche)
FINOsostenute
A FINE ANNI ‘80
• Danno morale: temporaneo turbamento
psicologico conseguente ad una lesione
dell’integrità psico-fisica provocata da un
fatto costituente reato
Danno risarcibile
danno
non
• Danno
biologico:
patrimoniale, consistente nella lesione
dell’integrità psico-fisica, di per sé
risarcibile
(indipendentemente
dalla
Riconosciuto
la prima volta
riduzione
della per
capacità
di da
produrre
reddito) Corte Cost. n. 184/1986
Necessità di una valutazione medico-legale
Danno risarcibile
• Danno ufficialmente
esistenziale:
danno
Consacrato
dalle sentenze
della Corte non
di
patrimoniale,
nell’alterazione
Cassazione
nn. 8827 econsistente
8828/2003
negativa
dell’insieme
di
azioni
e
consuetudini
attraverso
cuilesione
un individuo
Riconosciuto
ogni qualvolta
ci sia una
dei diritti
della persona
costituzionalmente
garantiti
es.
costruisce
la propria identità
ed(ad
esistenza
diritto(senza
alla salute,
diritto all’informazione,
il verificarsi
di alcun dannoalla
biologico)
riservatezza, all’immagine, all’onore, al decoro)
Limitato di recente da Corte Cass, Sezioni Unite, n.
26972/2008: deve trattarsi di un pregiudizio grave e serio
al di sopra della soglia minima in cui si collocano semplici
fastidi, disagi, ansie, disappunti, insoddisfazioni
Risarcimento dei danni
• Al risarcimento dei danni provvedono:
- in linea generale: INAIL (istituto
nazionale per l’assicurazione contro gli
infortuni e le malattie professionali)
- In determinate condizioni: il datore di
lavoro
Assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie
professionali
Trova fondamento direttamente nell’art. 38, comma 2 Cost.: “I
L’assicurazione
obbligatoria
rappresenta
un indubbio
lavoratori hanno diritto
che siano preveduti
ed assicurati
mezzi
adeguati alleper:
loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia,
vantaggio
e vecchiaia,
disoccupazione
-Iinvalidità
lavoratori:
ottengono
subito uninvolontaria”.
ristoro economico per
l’infortunio o la malattia professionale subita, senza dover
Il rapporto assicurativo è costituito tra:
attendere
l’esito
di che
un eroga
lungoleed
incerto processo
A)Assicuratore
(colui
prestazioni
assicurative): INAIL
-B)Assicurante
I datori di lavoro:
dispensati,
soltanto
però tutti
in linea
(colui che
versa i premi
assicurativi):
i datori di
lavoro pubblici
e privati
generale,
dalla
responsabilità civile a fronte del
C)Assicurato (colui
che beneficia
delle prestazioni assicurative):
pagamento
dei premi
assicurativi
lavoratori subordinati, compresi soci di cooperativa, apprendisti,
dirigenti, artigiani (al contempo assicuranti ed assicurati), co.co.co. e
co.co.pro.
Assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie
professionali
Gli eventi assicurati sono:
A) INFORTUNIO SUL LAVORO: ogni lesione che comporta la morte
o un’inabilità permanente o temporanea del lavoratore originata:
- in occasione di lavoro: esiste un nesso causale tra attività
lavorativa e sinistro; è ritenuta occasione di lavoro anche
l’infortunio in itinere (tragitto casa-lavoro)
- da una causa violenta: un fattore presente nell’ambiente di
lavoro che abbia causato un danno rapido nel suo manifestarsi
B) MALATTIA PROFESSIONALE: inabilità che discende da un
agente patogeno (fattore negativo presente nell’ambiente di lavoro)
che agisce lentamente sul lavoratore
Assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie
professionali
- Le prestazioni erogate dall’INAIL al verificarsi dell’infortunio o
della malattia professionale consistono in:
1)PRESTAZIONI SANITARIE: cure mediche e chirurgiche,
soccorsi d’urgenza, accertamenti clinici, protesi
2)INDENNITA’ PER L’INVALIDITA’ TEMPORANEA ASSOLUTA a
copertura, almeno parziale, della retribuzione persa fino a
guarigione clinica
3)DANNO BIOLOGICO secondo le seguenti modalità:
-Fino al 6% (lesioni micro-permanenti): nessun indennizzo
-Dal 6% al 15%: indennizzo in capitale (somma unica)
-Oltre il 16%: costituzione di una rendita riferita in parte alla
percentuale di danno biologico, in parte alle conseguenze
patrimoniali della menomazione, calcolata sulla retribuzione
precedente (danno patrimoniale)
Assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie
professionali
La copertura assicurativa dell’INAIL prescinde (ed è quindi
comunque presente) da:
- eventuale colpa e quindi responsabilità civile del datore di lavoro
o di suoi ausiliari
- eventuale colpa dello stesso lavoratore
Non c’è invece copertura INAIL e nemmeno responsabilità del
datore di lavoro in caso di:
1)Dolo del lavoratore
2)Rischio elettivo: l’infortunio è causato da una condotta del
lavoratore volontaria ed arbitraria, che nulla a che vedere con le
finalità produttive
3)Rischio extraprofessionale: occorso per motivi che nulla hanno a
che vedere con la prestazione svolta
4)Rischio generico: presente nell’ordinaria vita quotidiana, noto a
tutti, che prescinde quindi dalle concrete mansioni svolte
Responsabilità diretta del datore di lavoro
- L’esonero da responsabilità civile del datore di lavoro
I danni
ulteriori,
non liquidati
dall’INAIL,
possono
viene meno
nell’ipotesi
in cui
il datore di
lavoro abbia
consistere
in: omesso le necessarie misure di
colposamente
- prevenzione.
DANNO DIFFERENZIALE: rappresentato dall’eventuale
più “generosa” liquidazione del danno biologico e/o
patrimoniale
dal giudice
rispettosoggetto
a quello a:
In tali ipotesiriconosciuto
il datore di lavoro
può essere
riconosciuto
1)Azione di dall’INAIL
regresso dell’INAIL volta a riottenere quanto
- versato
DANNOalMORALE,
ESISTENZIALE:
voci di
lavoratoreDANNO
– Condizionata
alla circostanza
danno
indennizzate
dall’INAIL
che lamai
condotta
del datore
di lavoro o di un suo
- ausiliario
DANNO BIOLOGICO
inferiore
al 6 reato
%, il quale
non viene
costituisca reato
(spesso
di lesione
mai
liquidato dall’INAIL
colpose)
2)Azione del lavoratore per ottenere il risarcimento di
danni ulteriori rispetto a quelli liquidati dall’INAIL
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Il dovere di sicurezza del datore di lavoro