LE FONTI DEL DIRITTO
COSTITUZIONE (Cost.)
LEGGE ORDINARIA (L.)
LEGGE REGIONALE (L.R.)
DECRETO LEGISLATIVO (D.Lgs.)
DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (D.P.R.)
DECRETO PRESIDENTE CONSIGLIO DEI MINISTRI (D.P.C.M.)
LEGISLAZIONE DEL PERIODO PRE-COSTITUZIONALE
PUR REGOLANDO L’ASSISTENZA SOCIALE COME FUNZIONE PUBBLICA NON
AMMETTEVA ALCUN DIRITTO DEI BENEFICIARI ALLE RELATIVE PRESTAZIONI
FINE SECOLO XIX
LEGGE CRISPI 1890 CHE PUBBLICIZZA LE OPERE PIE DI NATURA LAICA E RELIGIOSA
COSTITUENDO LE “ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA” (ipab)
EPOCA FASCISTA
CONSOLIDAMENTO E AMPLIAMENTO DEL SISTEMA MA SU RIGIDA BASE CATEGORIALE
E CON MECCANISMI DI CONTROLLO SOCIALE (CUSTODIALISMO)
1945
CONVEGNO DI TREMEZZO
NELLA NORMATIVA SI PARLA DI ASSISTENZA SOCIALE
TRA GLI STUDIOSI E TRA GLI OPERATORI PRENDE CORPO IL
DIBATTITO SUI SERVIZI SOCIALI
LA ESATTA IDENTIFICAZIONE DELLE DUE DIMENSIONI E’ UN
RISULTATO MOLTO RECENTE, CON LA DISTINZIONE TRA
ASSISTENZA SOCIALETRASFERIMENTI
SERVIZI SOCIALI
PRESTAZIONI
IL DIRITTO ALL’ASSISTENZA SOCIALE
NELLA COSTITUZIONE
ARTICOLO 38
Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari
per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.
I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi
adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio,
malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.
Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e
all'avviamento professionale.
Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti
predisposti o integrati dallo Stato.
L'assistenza privata è libera.
L’ART. 38 INTRODUCE IL DIRITTO ALL’ASSISTENZA SOCIALE E
SANCISCE IL PASSAGGIO DA UN SISTEMA BASATO SULLA
CATEGORIALITA’, LA RESIDUALITA’ E LA DISCREZIONALITA’ AD
UNO FONDATO SULLA SICUREZZA SOCIALE
L’ART. 38 DELLA COSTITUZIONE NON INTRODUCE UN
MONOPOLIO PUBBLICO E LASCIA PIENA LIBERTÀ ALLO STATO
DI SCEGLIERE I MODI, LE FORME, LE STRUTTURE
ORGANIZZATIVE RITENUTE PIÙ IDONEE ED EFFICIENTI
L’ART. 38 STABILISCE CHE L’ASSISTENZA PRIVATA È LIBERA
COSA AVVIENE TRA IL 1945 E GLI INIZI DEGLI ANNI ‘70
Costituzione:
diritto all’assistenza
Fase di espansione delle politiche sociali
- estensione delle politiche previdenziali
- modesti interventi nel settore dell’assistenza sociale
Molte idee, pochi fatti
1965-1966
Piano Pieraccini
1970
Programma ’80
temi discussi:
sicurezza sociale, contrasto e riparazione ma anche
prevenzione, unità locali di servizio sociale
azioni effettive:
scarse, solo negli anni ’70 si avviano
L’ORGANIZZAZIONE DEL WELFARE
SOCIO-ASSISTENZIALE ITALIANO
HA SUBITO NEL CORSO DEL TEMPO UN PROFONDO
RINNOVAMENTO
IN ORDINE ALL’ALLOCAZIONE DELLE FUNZIONI LEGISLATIVE ED
AMMINISTRATIVE TRA I DIVERSI LIVELLI DI GOVERNO
DECENTRAMENTO
IN RELAZIONE AL RAPPORTO TRA PUBBLICO E PRIVATO NELLA GESTIONE
ED EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI E DEI SERVIZI SOCIALI
SUSSIDIARIETA’ ORIZZONTALE
IN ORDINE ALLA TUTELA E ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLA ASSISTENZA
SOCIALE STABILITO NELLA COSTITUZIONE
CITTADINANZA SOCIALE
Art. 117 Cost.
[versione originaria, prima della modifica del Titolo V nel 2001]
La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi
fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non
siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni:
ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione;
circoscrizioni comunali; polizia locale urbana e rurale; fiere e mercati;
beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliere; istruzione
artigiana e professionale e assistenza scolastica; musei e biblioteche di enti
locali; urbanistica; turismo ed industria alberghiera; tranvie e linee
automobilistiche di interesse regionale; viabilità, acquedotti e lavori pubblici di
interesse regionale; navigazione e porti lacuali; acque minerali e termali; cave e
torbiere; caccia; pesca nelle acque interne; agricoltura e foreste; artigianato; altre
materie indicate da leggi costituzionali.
Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare
norme per la loro attuazione.
1970: COSTITUZIONE DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO
D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9, Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle
funzioni amministrative statali in materia di beneficenza pubblica e del relativo
personale
L’ATTUAZIONE PER VIA LEGISLATIVA DEL DIRITTO ALL’ASSISTENZA
SOCIALE APPARE STRETTAMENTE CORRELATA ALLE NOZIONI DI
BENEFICIENZA PUBBLICA E ASSISTENZA SOCIALE
BENEFICIENZA PUBBLICA
CARITATIVA E VOLONTARIA
DISCREZIONALE
ASSISTENZA SOCIALE
OBBLIGO ATTRIBUITO ALLO STATO
SERVE
PER
RIMUOVERE
GLI
OSTACOLI CHE IMPEDISCONO IL
PIENO SVILUPPO DELLA PERSONA
FORMA NON PREDEFINITA
HA FORME PREDEFINITE
IL DOPPIO RIMANDO ALLA ASSISTENZA E ALLA BENEFICENZA DERIVA
DALLA LEGGE CRISPI MA SI PONE COME PROBLEMA CON L’AVVIO DEL
DECENTRAMENTO
LA SENTENZA 24.07.1972 N. 139 DELLA CORTE COSTITUZIONALE
1. SEPARA LA BENEFICIENZA DALL’ASSISTENZA
2. ATTRIBUISCE L’ASSISTENZA ALLA COMPETENZA STATALE
3. ALLE REGIONI RIMANE LA BENEFICIENZA;
4. LE REGIONI PERDONO ANCHE OGNI COMPETENZA IN MATERIA DI ASSISTENZA
PRIVATA CHE CON LA SENTENZA PASSA ALLO STATO;
TALE VISIONE RESTRITTIVA DELLE COMPETENZE REGIONALI CARATTERIZZERÀ
TUTTA LA PRIMA FASE DEL PROCESSO DI DECENTRAMENTO DELLE FUNZIONI
SOCIO-ASSISTENZIALI, SINO ALL’ENTRATA IN VIGORE DEL D.P.R. 616/77
E’ QUESTA LA PRIMA FASE DEL DECENTRAMENTO
(REGIONALIZZAZIONE CON DECRETI DELEGATI DEL 1972)
D.P.R. 9/1972
LO STATO MANTIENE ANCORA MOLTE COMPETENZE (IPAB, ECA, SERVIZI MINISTERO
INTERNO);
LO STATO ATTRIBUISCE ALLE REGIONI FUNZIONI RITAGLIATE E POCO OMOGENEE,
NONCHÉ POCO INCISIVE; TALI DA RENDERE ASFITTICA L’ORDINARIA ATTIVITÀ
AMMINISTRATIVA REGIONALE
LE FUNZIONI NON VENGONO TRASFERITE PER MATERIA MA PER AMBITI DI
COMPETENZA DEI SINGOLI MINISTERI; DI CONSEGUENZA IL RIPARTO DELLE
MATERIE SI REALIZZA CON TUTTE LE INCONGRUENZE TIPICHE DELLA STRUTTURA
MINISTERIALE
POCHE RISORSE E BEN POCO PERSONALE VIENE TRASFERITO ALLE REGIONI, LE
QUALI SI TROVANO IN SERIE DIFFICOLTÀ OPERATIVE
MALGRADO LA LIMITATEZZA
DECENTRAMENTO
E
L’INCOMPLETEZZA
DEL
MOLTE REGIONI ADOTTANO NORMATIVE REGIONALI ANCHE INNOVATIVE
(COLLEGAMENTI
SOCIO-SANITARI,
CONCENTRAZIONI
RESPONSABILITÀ
ASSISTENZIALI AGLI ENTI LOCALI, CONVENZIONI CON PRIVATI)
PRENDE DEBOLMENTE AVVIO UN PROCESSO DI RIASSETTO DEL WELFARE
SOCIO-ASSISTENZIALE CHE MIRA A RIUNIFICARE LE COMPETENZE GESTIONALI
AD UN UNICO ENTE, “IL COMUNE”;
SI AVVIA LA SECONDA FASE DEL DECENTRAMENTO
(LEGGE DELEGA 382/75 E DECRETI LEGISLATIVI DEL 1977)
LO STATO, CONSTATATO IL FALLIMENTO DELLA PRECEDENTE ESPERIENZA,
TRASFERISCE UN PIÙ AMPIO NOVERO DI COMPETENZE E DI FUNZIONI ALLE
REGIONI. È DA QUESTO MOMENTO CHE NEL NOSTRO PAESE PUÒ DIRSI
REALMENTE OPERANTE UN SISTEMA DI AUTONOMIE REGIONALI;
CON I DECRETI LEGISLATIVI VIENE DATA FINALMENTE PIENA ATTUAZIONE
ALL’ARTICOLO 118 DELLA COSTITUZIONE, ASSICURANDO EFFETTIVITÀ AL
TRASFERIMENTO DI TUTTE LE MATERIE IVI ELENCATE DALL’ARTICOLO 117,
STAVOLTA INTESE IN MODO SOSTANZIALE E NON FORMALISTICO
LEGGE DELEGA 382/75
Il Governo è delegato ad emanare per le regioni a statuto ordinario, entro 12 mesi dalla data dell'entrata in
vigore della presente legge, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria diretti:
a) a completare il trasferimento delle funzioni amministrative, considerate per settori organici, inerenti alle
materie indicate nell'articolo 117 della Costituzione, nonché degli uffici e del personale, anche mediante
le necessarie modifiche ed integrazioni ai decreti delegati emanati in attuazione dell'articolo 17 della
legge 16 maggio 1970, n. 281, con la riduzione contestuale delle dotazioni organiche delle
amministrazioni statali;
b) a trasferire le funzioni inerenti alle materie indicate nell'articolo 117 della Costituzione esercitate da enti
pubblici nazionali ed interregionali, fatte salve, comunque, quelle già trasferite, nonché a trasferire i
rispettivi uffici e i beni. Contestualmente si provvede al trasferimento alle regioni del personale
indispensabile all'esercizio delle funzioni trasferite e all'assegnazione all'amministrazione statale del
restante personale nel rispetto della posizione economica acquisita;
c) a delegare, a norma dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, le funzioni amministrative
necessarie per rendere possibile l'esercizio organico da parte delle regioni delle funzioni trasferite o già
delegate, provvedendo contestualmente al trasferimento degli uffici, del personale e dei beni strumentali
ritenuti necessari anche al fine di concorrere a realizzare il più ampio ed efficiente decentramento
amministrativo;
d) a disciplinare la facoltà delle regioni di avvalersi degli uffici tecnici dello Stato;
e) ad attribuire alle province, ai comuni e alle comunità montane, ai sensi dell'articolo 118, primo comma della
Costituzione, le funzioni amministrative di interesse esclusivamente locale nelle materie indicate
dall'articolo 117 della Costituzione, nonché ad attribuire ai predetti enti locali altre funzioni d'interesse
locale, che valgano a rendere possibile l'esercizio organico delle funzioni amministrative loro attribuite
LEGGE DELEGA 382/75 E SUCCESSIVO DPR 616 DEL 1977
TRASFERISCE A REGIONI ED ENTI LOCALI LE PRINCIPALI COMPETENZE
AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL’ORGANIZZAZIONE ED ALLA GESTIONE DEI
SERVIZI SOCIALI;
RISERVA ALLO STATO LE FUNZIONI DI INDIRIZZO, COORDINAMENTO ED
AMMINISTRATIVE CONNESSE ALL’ORDINE PUBBLICO;
L’ART. 22 RIUNISCE IN UN’UNICA ENTITÀ UNITARIA LE ATTIVITÀ SEPARATE
DALLA SENTENZA N°139/72;
DPR 616 DEL 1977
Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382
Capo III - Beneficenza pubblica
Art. 22
Beneficenza pubblica.
Le funzioni amministrative relative alla materia «beneficenza pubblica» concernono tutte le
attività che attengono, nel quadro della sicurezza sociale, alla predisposizione ed erogazione
di servizi, gratuiti o a pagamento, o di prestazioni economiche, sia in denaro che in natura, a
favore dei singoli, o di gruppi, qualunque sia il titolo in base al quale sono individuati i
destinatari, anche quando si tratti di forme di assistenza, a categorie determinate, escluse
soltanto le funzioni relative alle prestazioni economiche di natura previdenziale.
Art. 23
Specificazione.
Sono comprese nelle funzioni amministrative di cui all'articolo precedente le attività relative:
a) all'assistenza economica in favore delle famiglie bisognose dei defunti e delle vittime del
delitto;
b) all'assistenza post-penitenziaria;
c) agli interventi in favore di minorenni soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie
minorili nell'ambito della competenza amministrativa e civile;
d) agli interventi di protezione speciale di cui agli articoli 8 e seguenti della legge 20 febbraio
1958, n. 75.
Art. 24
Competenze dello Stato
Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:
1) gli interventi di primo soccorso in caso di catastrofe o calamità naturale di particolare
gravità o estensione;
2) gli interventi di prima assistenza in favore di profughi e di rimpatriati in conseguenza di
eventi straordinari ed eccezionali e, per i profughi stranieri;
3) gli interventi di protezione sociale prestati ad appartenenti alle Forze armate dello Stato,
all'Arma dei carabinieri, agli altri Corpi di polizia ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e ai
loro familiari, da enti ed organismi appositamente istituiti;
4) i rapporti in materia di assistenza con organismi assistenziali stranieri ed internazionali,
nonché la distribuzione tra le regioni di prodotti destinati a finalità assistenziali in attuazione
di regolamenti della Comunità economica europea;
5) le pensioni e gli assegni di carattere continuativo disposti dalla legge in attuazione
dell'art. 38 della Costituzione, ivi compresi le indennità di disoccupazione e gli assegni
a carico della Cassa integrazione stipendi e salari;
Art. 25
Attribuzioni ai comuni.
Tutte le funzioni amministrative relative all'organizzazione ed alla erogazione dei servizi di
assistenza e di beneficenza, di cui ai precedenti articoli 22 e 23, sono attribuite ai comuni ai
sensi dell'art. 118, primo comma, della Costituzione.
La regione determina con legge, sentiti i comuni interessati, gli ambiti territoriali adeguati
alla gestione dei servizi sociali e sanitari, promuovendo forme di cooperazione fra gli enti
locali territoriali, e, se necessario, promuovendo ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 117 della
Costituzione forme anche obbligatorie di associazione fra gli stessi.
Gli ambiti territoriali di cui sopra devono concernere contestualmente la gestione dei servizi
sociali e sanitari.
Le funzioni, il personale ed i beni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza
operanti nell'ambito regionale sono trasferite ai comuni singoli o associati, sulla base e con le
modalità delle disposizioni contenute nella legge sulla riforma dell'assistenza pubblica e,
comunque, a far tempo dal 1° gennaio 1979 (3).
Le attribuzioni degli ECA enti comunali di assistenza, nonché i rapporti patrimoniali ed il
personale, sono trasferiti ai rispettivi comuni entro e non oltre il 30 giugno 1978. Le regioni
con proprie leggi determinano le norme sul passaggio del personale, dei beni e delle funzioni
dei disciolti enti comunali di assistenza ai comuni, nel rispetto dei diritti acquisiti dal personale
dipendente.
Art. 26
Attribuzioni alla provincia.
La provincia nell'ambito dei piani regionali approva il programma di localizzazione dei presidi
assistenziali ed esprime il parere sulle delimitazioni territoriali di cui al precedente articolo.
LE IMPLICAZIONI CHE DERIVANO DALLA SECONDA FASE DELLA
REGIONALIZZAZIONE
È IN QUESTA FASE CHE SI ASSISTE AD UNA CONCRETA ESTENSIONE DELLA
NOZIONE GIURIDICA DI ASSISTENZA SOCIALE CHE VA OLTRE AL SOLO
SODDISFACIMENTO DEI BISOGNI PRIMARI
SI SVILUPPA UNA CONCEZIONE EGUALITARIA DEL SISTEMA SOCIOASSISTENZIALE (ABBATTIMENTO DELLE CATEGORIE DI BENEFICIARI)
LA LEGISLAZIONE REGIONALE REGOLAMENTA ANCHE I RAPPORTI CON LE
U.S.L. CHE NELLA LEGGE 833/78 SONO DEFINITIVE COME STRUTTURE
OPERATIVE DEI COMUNI SINGOLI O ASSOCIATI NELL’AMBITO SANITARIO
LA MAGGIOR PARTE DELLE REGIONI AFFIDANO LA GESTIONE DELLE
FUNZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FORMA ASSOCIATA AGLI ORGANI
ISTITUZIONALI DELLE U.S.L.; IN QUESTO MODO LA TITOLARITÀ COMUNALE
DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA SOCIO-ASSISTENZIALE DIVIENE
FITTIZIA
EMERGE E ENTRA IN RELAZIONE CON GLI ATTORI ISTITUZIONALI L’ATTIVITAì
SVOLTA DA SOGGETTI PRIVATI (SOPRATTUTTO DEL VOLONTARIATO E DELLA
COOPERAZIONE). COMINCIA A PRENDERE FORMA IL WELFARE MIX
LE TRASFORMAZIONI DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI
ASSISTENZA SOCIALE NEL PROCESSO DI DECENTRAMENTO
PRIMA FASE
1970-1975
SECONDA FASE
1975-1990
TERZA FASE
1990-1998
LEGGE
19 MAGGIO 1975
n. 151
LEGGE
29 LUGLIO 1975
n. 405
LEGGE
4 AGOSTO 1977
n. 517
LEGGE
13 MAGGIO 1978
n. 180
LEGGE
22 MAGGIO 1978
n. 194
LEGGE
23 DICEMBRE 1978
n. 833
LEGGE
11 FEBBRAIO 1980
n. 18
LEGGE
4 MAGGIO 1983
n. 184
TERZA FASE DEL DECENTRAMENTO
(Legge delega 59/1997 - D.Lgs 112/98)
IN QUESTA FASE SI RIBALTA IL PRINCIPIO FINO AD ALLORA
UTILIZZATO DEL TRASFERIMENTO DI FUNZIONI: CON LA LEGGE 59/97
E CON IL SUCCESSIVO DECRETO LEGISLATIVO 112/98 SI STABILISCE,
INFATTI, CHE LA TOTALITÀ DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE SONO
TRASFERITE
AI
TERRITORI,
CON
L’ECCEZIONE
DI
QUELLE
ESPRESSAMENTE RISERVATE ALLO STATO E TASSATIVAMENTE
ELENCATE NELLA STESSA LEGGE 59/1997 (cd Bassanini)
CON LA LEGGE 59/1997 E IL D.LGS 112/1998, DUNQUE, SI VA OLTRE IL
DETTATO DELL’ARTICOLO 117 DELLA COSTITUZIONE, ATTRIBUENDO
ALLA COMPETENZA DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI MOLTE
MATERIE NON COMPRESE NELL’ELENCO DI QUELL’ARTICOLO
LA SUSSIDIARIETA’ COME PRESUPPOSTO DELLA
TERZA FASE DEL DECENTRAMENTO
LA
TERZA
FASE
DEL
DECENTRAMENTO
È
L’EFFETTO
DEL
RECEPIMENTO NEL NOSTRO ORDINAMENTO DEL PRINCIPIO DI
SUSSIDIARIETÀ,
INTRODOTTO
DAL
TRATTATO
SULL’UNIONE
EUROPEA DEL 7 FEBBRAIO 1992 (MEGLIO NOTO COME TRATTATO DI
MAASTRICHT).
IL
PRINCIPIO
DI
SUSSIDIARIETÀ
INTERVIENE
DELL’ASSETTO ISTITUZIONALE IN DUE DIREZIONI:
VERTICALE
ORIZZONTALE
NEL
QUADRO
LA SUSSIDIARIETA’ COME PRESUPPOSTO DELLA
TERZA FASE DEL DECENTRAMENTO
SUSSIDIARIETA’ VERTICALE
LA GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLA COSA PUBBLICA DEVE
ESSERE AFFIDATA ALLA STRUTTURA POLITICO-AMMINISTRATIVA PIÙ
VICINA AI CITTADINI, LASCIANDO ALLE STRUTTURE AMMINISTRATIVE
SOVRAORDINATE SOLTANTO QUELLE FUNZIONI CHE, PER LORO
NATURA, NON POSSONO ESSERE SVOLTE LOCALMENTE
SUSSIDIARIETA’ ORIZZONTALE
IL GOVERNO DELLA COSA PUBBLICA DEVE ESSERE REALIZZATO
COINVOLGENDO I CITTADINI (IN FORMA SINGOLA O ASSOCIATA) E
QUINDI PROMUOVENDO LA PARTECIPAZIONE DELLA SOCIETA’ CIVILE
LA TERZA FASE DEL DECENTRAMENTO IN MATERIA DI SERVIZI
SOCIALI E’ SEGNATA DA UNA PROFONDA TRASFORMAZIONE
DELL’ASSETTO DELLE AUTONOMIE LOCALI
1. LEGGE 142/1990 Ordinamento delle Autonomie Locali
2. LEGGE 81/1993 Elezione diretta del Sindaco ….
3. LEGGE 59/1997 Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti
4. DECRETO LEGISLATIVO 267/2000 T.U. sull’ordinamento degli enti locali
I PRESUPPOSTI DELLA TERZA FASE DEL DECENTRAMENTO
LA LEGGE 142/1990
LA LEGGE 142 ATTRIBUISCE UNA NUOVA FISIONOMIA AL MODO DI
ESSERE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE.
ATTRIBUZIONI DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE AI COMUNI
AUTONOMIA STATUTARIA
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE
I PRESUPPOSTI DELLA TERZA FASE DEL DECENTRAMENTO
LA LEGGE 142/1990
ART. 2 Autonomia dei comuni e delle province
1. Le comunità locali, ordinate in comuni e province, sono autonome.
2. Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli
interessi e ne promuove lo sviluppo.
3. La provincia, ente locale intermedio fra comune e regione, cura gli interessi e
promuove lo sviluppo della comunità provinciale.
4. I comuni e le province hanno autonomia statutaria ed autonomia finanziaria nell'ambito
delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.
5. I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie. Esercitano, altresì, secondo
le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla
regione.
….
Capo IV - Il comune
ART. 9 Funzioni
1. Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardino la
popolazione ed il territorio comunale precipuamente nei settori organici dei
servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo
economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla
legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
LO SVILUPPO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SERVIZI SOCIALI
NELLA TERZA FASE DEL PROCESSO DI DECENTRAMENTO
DPR 22 SETTEMBRE 1988 n. 488
DPR 9 OTTOBRE 1990 n. 309
LEGGE 19 LUGLIO 1991, n. 216
LEGGE 11 AGOSTO 1991 n. 266
LEGGE 8 NOVEMBRE 1991 n. 381
LEGGE 5 FEBBRAIO 1992 n. 104
D. LGS. 30 DICEMBRE 1992 n. 502
LEGGE 28 AGOSTO 1997 n. 285
LEGGE 6 MARZO 1998 n. 40
LEGGE 12 MARZO 1999 n. 68
TERZA FASE DEL DECENTRAMENTO
(Legge delega 59/1997 - D.Lgs 112/98)
LA LEGGE 59/1997 PRIVILEGIA IL RUOLO DEGLI ENTI LOCALI MINORI,
EVITANDO COSÌ CHE AL CENTRALISMO DELLO STATO SE NE SOSTITUISCA
UNO DI TIPO REGIONALE
LA LEGGE 59/1997 USA, PER INDICARE IL TRASFERIMENTO DI FUNZIONI A
FAVORE DI REGIONI ED ENTI LOCALI, IL TERMINE DI CONFERIMENTO. LA
RIFORMA DEL 1997 È ALTRESÌ CONOSCIUTA COME RIFORMA DEL
FEDERALISMO AMMINISTRATIVO
LA ESATTA INDIVIDUAZIONE DELLE FUNZIONI CONFERITE AGLI ENTI LOCALI E
DI QUELLE LASCIATE ALLO STATO È CONTENUTA NEL DECRETO LEGISLATIVO
31 MARZO 1998 N.112
L’ESERCIZIO DI COMPITI E FUNZIONI AMMINISTRATIVE A LIVELLO LOCALE
DIVENTA IL PRINCIPIO BASE; L’INTERVENTO DELLO STATO AVVIENE SOLO IN
VIA RESIDUALE NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ
Legge delega 59/1997
Art. 1 comma 2.
Sono conferite alle regioni e agli enti locali, nell'osservanza del principio di sussidiarietà di cui
all'articolo 4, comma 3, lettera a), della presente legge, anche ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 giugno
1990, n. 142, tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi e alla
promozione dello sviluppo delle rispettive comunità, nonchè tutte le funzioni e i compiti
amministrativi localizzabili nei rispettivi territori in atto esercitati da qualunque organo o
amministrazione dello Stato, centrali o periferici, ovvero tramite enti o altri soggetti pubblici.
3. Sono esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2 le funzioni e i compiti riconducibili alle seguenti
materie: a) affari esteri e commercio estero, nonchè cooperazione internazionale e attività promozionale
all'estero di rilievo nazionale; b) difesa, forze armate, armi e munizioni, esplosivi e materiale strategico;
c) rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose; d) tutela dei beni culturali e del patrimonio storico
artistico; e) vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe; f) cittadinanza, immigrazione, rifugiati e asilo
politico, estradizione; g) consultazioni elettorali, elettorato attivo e passivo, propaganda elettorale,
consultazioni referendarie escluse quelle regionali; h) moneta, sistema valutario e perequazione delle
risorse finanziarie; i) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; l) ordine
pubblico e sicurezza pubblica; m) amministrazione della giustizia; n) poste e telecomunicazioni;
o) previdenza sociale, eccedenze di personale temporanee e strutturali; p) ricerca scientifica;
q) istruzione universitaria, ordinamenti scolastici, programmi scolastici, organizzazione generale
dell'istruzione scolastica e stato giuridico del personale; r) vigilanza in materia di lavoro e cooperazione.
4. Sono inoltre esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2: a) i compiti di regolazione e controllo già
attribuiti con legge statale ad apposite autorità indipendenti; b) i compiti strettamente preordinati alla
programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di grandi reti infrastrutturali dichiarate di
interesse nazionale con legge statale; c) i compiti di rilievo nazionale del sistema di protezione civile, per
la difesa del suolo, per la tutela dell'ambiente e della salute…….
DECRETO LEGISLATIVO 112/98
VENGONO INDIVIDUATI I SETTORI ORGANICI OGGETTO DI CONFERIMENTO:
SVILUPPO ECONOMICO ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE
TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTUTTURE;
SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLA COMUNITÀ;
POLIZIA AMMINISTRATIVA REGIONALE E LOCALE;
SPETTANO AL COMUNE TUTTE LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE CHE RIGUARDANO LA
POPOLAZIONE ED IL TERRITORIO COMUNALE
DECRETO LEGISLATIVO 112/98
TITOLO IV.
Capo I
Capo II
SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Tutela della salute
Servizi sociali
Art. 128. Oggetto e definizioni
1. Il presente capo ha come oggetto le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla materia
dei "servizi sociali".
2. Ai sensi del presente decreto legislativo, per "servizi sociali" si intendono tutte le attivita'
relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di
prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di
difficolta' che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto
quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonche' quelle
assicurate in sede di amministrazione della giustizia.
***prevenzione?
DECRETO LEGISLATIVO 112/98
Art. 129. Competenze dello Stato
Sono conservate allo Stato le seguenti funzioni: a) la determinazione dei principi e degli obiettivi
della politica sociale; b) la determinazione dei criteri generali per la programmazione della
rete degli interventi di integrazione sociale da attuare a livello locale; c) la determinazione degli
standard dei servizi sociali da ritenersi essenziali in funzione di adeguati livelli delle condizioni di
vita; d) compiti di assistenza tecnica, su richiesta dagli enti locali e territoriali, nonche' compiti di
raccordo in materia di informazione e circolazione dei dati concernenti le politiche sociali, ai fini della
valutazione e monitoraggio dell'efficacia della spesa per le politiche sociali; e) la determinazione dei
criteri per la ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali; f) i rapporti con gli
organismi internazionali e il coordinamento dei rapporti con gli organismi dell'Unione europea
operanti nei settori delle politiche sociali e gli adempimenti previsti dagli accordi internazionali e dalla
normativa dell'Unione europea;
g) la fissazione dei requisiti per la determinazione dei profili professionali degli operatori sociali
nonche' le disposizioni generali concernenti i requisiti per l'accesso e la durata dei corsi di
formazione professionale; h) gli interventi di prima assistenza in favore dei profughi, limitatamente al
periodo necessario alle operazioni di identificazione ed eventualmente fino alla concessione del
permesso di soggiorno, nonche' di ricetto ed assistenza temporanea degli stranieri da respingere o
da espellere; i) la determinazione degli standard organizzativi dei soggetti pubblici e privati e degli
altri organismi che operano nell'ambito delle attivita' sociali e che concorrono alla realizzazione della
rete dei servizi sociali; l) le attribuzioni in materia di riconoscimento dello status di rifugiato ed il
coordinamento degli interventi in favore degli stranieri richiedenti asilo e dei rifugiati, nonche' di quelli
di protezione umanitaria per gli stranieri accolti in base alle disposizioni vigenti;
DECRETO LEGISLATIVO 112/98
Art. 132. Trasferimento alle regioni
1.
Le regioni adottano, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59,
entro sei mesi dall'emanazione del presente decreto legislativo, la legge di puntuale
individuazione delle funzioni trasferite o delegate ai comuni ed agli enti locali e di quelle
mantenute in capo alle regioni stesse.
In particolare la legge regionale conferisce ai comuni ed agli altri enti locali le
funzioni ed i compiti amministrativi concernenti i servizi sociali relativi a:
a) i minori, inclusi i minori a rischio di attivita' criminose;
b) i giovani;
c) gli anziani;
d) la famiglia;
e) i portatori di handicap, i non vedenti e gli audiolesi;
f) i tossicodipendenti e alcooldipendenti;
g) gli invalidi civili, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 130 del presente decreto
legislativo.
2. Sono trasferiti alle regioni, che provvederanno al successivo conferimento alle province, ai
comuni ed agli altri enti locali nell'ambito delle rispettive competenze, le funzioni e i
compiti relativi alla promozione ed al coordinamento operativo dei soggetti e delle
strutture che agiscono nell'ambito dei "servizi sociali", con particolare riguardo a:
a) la cooperazione sociale;
b) le istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza (IPAB);
c) il volontariato.
TERZA FASE DEL DECENTRAMENTO
(Legge delega 59/1997 - D.Lgs 112/98)
COMPLETA COMPETENZA TERRITORIALE IN MATERIA DI SERVIZI
SOCIALI, CON LO STATO IN POSIZIONE “RESIDUALE”
DEFINIZIONE DI “SERVIZI SOCIALI” CON IL SUPERAMENTO DELLE
CATEGORIE DI ASSISTENZA SOCIALE, ASSISTENZA PRIVATA E
BENEFICIENZA PUBBLICA
CODIFICAZIONE DEL QUADRO DI INTERAZIONE TRA ATTORI PUBBLICI
E ATTORI PRIVATI
COMUNI
MAPPA DELLE DIVERSE FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI
GESTIONE
DIRETTA
IN ECONOMIA
1. IN ECONOMIA
1. ISTITUZIONE
FORME DI
GESTIONE
GESTIONE
INDIRETTA
2. AZIENDA SPECIALE
3. SOCIETÀ PER AZIONI
DELEGA DI
ESERCIZIO
4. FORME MISTE PUBB/PRIV
1. DELEGA ALLA A.S.L.
ESTERNALIZZ
AZIONE
1. APPALTO
2. ACCREDITAMENTO
FORME
ASSOCIATIVE
FRA ENTI
LOCALI
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