L.R. n. 21 del 21/12/2013
Misure per assicurare il governo
territoriale delle funzioni
amministrative secondo i principi
di sussidiarietà, differenziazione
ed adeguatezza
L’oggetto
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Definizione dei principi e criteri relativi per allocazione
delle funzioni amministrative in capo alla Regione,
dell’area metropolitana, di area vasta e le funzioni
associative intercomunale.
Funzioni delle provincie e dell’are metropolitana.
Disciplina e modalità dell’esercizio in forma associata
delle funzioni fondamentali dei comuni.
Nuovo assetto delle forme associative tra i comuni con
particolare riferimento alle Unioni ed alle Comunità
Montane.
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Le finalità
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Razionale distribuzioni delle funzioni
evitando duplicazioni e sovrapposizioni.
Attribuzione tendenziale ad un unico
soggetto dell’intera funzione.
Avvio delle gestioni associate obbligatorie e
adeguamento delle forme associative.
Adeguatezza delle risorse.
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Forme associative intercomunali

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
La regione promuove la gestione associata delle
funzioni e dei servizi comunali.
Al fine di incrementare i livelli di efficienza procede
alla riorganizzazione delle esperienze associative in
atto.
La regione individua
•
•
•
La dimensione territoriale ottimale, AMBITO OTTIMALE,
per l’esercizio in forma associata delle funzioni
fondamentale dei comuni.
Le forme dell’esercizio associato delle funzioni
comunali: convenzioni o unioni.
Le modalità di incentivazioni alle forme associative e alle
fusioni dei comuni.
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Funzioni fondamentali delle
provincie
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
Pianificazione territoriale di coordinamento
Tutela e valorizzazione dell’ambiente
Pianificazione dei servizi di trasporto
Autorizzazione e controllo in materia di trasporto
privato
Costruzione, classificazione e gestione delle strade
provinciali
Programmazione provinciale della rete scolastica
Gestione dell'’edilizia scolastica relativa alle scuole
secondarie di secondo grado
Funzioni strumentali (statistica, polizia amministrava
Ulteriori funzioni di area vasta individuate dalla
Regione
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Ambito territoriale ottimale- iter
per la delimintazione

Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, entro il 20/2/2013, i
comuni formulano proposte di delimitazione degli ambiti ottimali nel rispetto
delle seguenti condizioni:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
Se già in Unione o Comunità montana fare proposte che includono tutti i comuni;
Rispettare limite demografico di minimo di 30.000 abitanti ovvero 15.000 nel caso di
comuni montani
Estensione territoriale minima pari a 300 kmq per i comuni montani
Appartenenza di tutti i comuni alla stessa provincia
Coerenza con i distretti sanitari
Soppressione comunità montana
Contiguità territoriale

Le condizioni sono derogabili su richiesta e motivata dai comuni ad
eccezione della lettera d e f.

Le proposte d’ambito sono formulate con delibere consiliari a maggioranza
assoluta.
La mancata presentazione delle proposte entro 20 febbraio equivale ad
assenso, preventivo, dei comuni rispetto agli ambiti ottimali che verranno
definiti dalla Regione.

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Ambito territoriale ottimale- iter
per la delimitazione



Entro 90 giorni, cioè entro il 21/3 la Regione acquisite le
proposte dei comuni, previo parere del Consiglio
dell’Autonomie, adotta il programma di riordino territoriale,
che includerà in ambito ottimali TUTTI i comuni della
regione ad eccezione dei comuni capoluogo a meno che ne
facciamo richiesta.
Per i comuni montani che non presentano proposte il
programma di riordino territoriale oltre a definire l’ambito
ottimale provvede a definire l’Unione a cui devono aderire i
comuni.
La Regione promuove il riassetto dei distretti sanitari ove
necessario per assicurarne la coerenza con l’individuazione
in via definiva degli ambiti territoriali.
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Ambiti territoriale ottimaledelimitazione

Sulla base delle proposte avanzate dai Comuni e tenuto
conto dei criteri stabiliti dalla legge regionale n. 21 la
Regione con D.G.R. n. 286 del 18/3/2013 individua gli ambiti
territoriali ottimali, finalizzati all’esercizio associato delle
funzioni e dei servizi comunali.

Per la provincia di Bologna 7 ambiti territoriali, tutti coinicidendi con
il distretto ad eccezione del distretto pianura Est, somma di 2
ambiti (Reno Galliera e Terre di Pianura):
•
•
•
•
•
•
•
Valle del Reno del Lavino e del Samoggia
Appenino Bolognese
Valle Savena Idice
Reno Galliera
Terre di Pianura
Terre d’acqua
Imolese
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Ambito territoriale ottimaleeffetti

I comuni appartenenti all’ambito ottimale sono tenuti ad
esercitare in forma associata:
•
•
•

Le funzioni conferite dalla regione ai comuni in attuazione del
processo di riordino delle funzioni amministrative provinciale
Almeno 3 delle seguenti 4 funzioni fondamentali:
•
•
•
•
Pianificazione urbanistica ed edilizia
Protezione civile
Progettazione e gestione dei servizi sociali
Polizia locale
I sistemi informatici e le tecnologie della informazioni.
I comuni con popolazione inf. a 5000 abitanti (3000 ab. se
montani) devono esercitare in forma associata tutte le
funzioni fondamentali (ex D.L. 95/2012).
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Le funzioni fondamentali (art. 14
comma 27 dl. 78/2010)
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
organizzazione generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabilità e controllo
organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i
servizi di trasporto pubblico comunale
catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente
la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla
pianificazione territoriale di livello sovracomunale
attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei
primi soccorsi
l’organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei
rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative
prestazione ai cittadini, secondo quanto previsto dall’art. 118, quarto comma, della
Costituzione
edilizia scolastica per la parte non attribuita alle competenze delle province, organizzazione
e gestione dei servizi scolastici
polizia municipale ed amministrativa
tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di sevizi anagrafici
nonché elettorali e statistici, nelle esercizio delle funzioni di competenza statale.
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Ambito territoriale ottimaleeffetti



L’avvio della gestione associate deve avvenire
entro il termine il 1/1/2014.
La giunta regionale può posticipare l’avvio all’
1/1/2015 a fronte di una richiesta motivata di un
comune per l’insorgenza di rilevanti difficoltà
tecniche che non consentano l’avvio al 1/1/2014
Nessuna deroga temporale per i comuni con
popolazione inferiore a 5000 abitanti o 3000
abitanti se montani.
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Modalità di gestione associata




La gestione associata delle funzioni comunali può essere
attuata tramite: convenzione o Unione
All’interno di un ambito può essere costituita solo una
Unione con almeno 10.000 abitanti (8.000 se costituita da
comuni montani)
Se all’interno di un ambito non tutti i comuni vogliono
aderire all’Unione l’obbligo della gestione associata può
essere assolto stipulando una convenzione con l’Unione.
Se l’ambito non ricomprende nessuna Unione i comuni
possono:
•
•
Costituire tra tutti un’unica unione
Stipulare tra tutti una convenzione
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Obblighi dei comuni


Se l’ambito ricomprende l’intero territorio di una comunità
montana essa è trasformata di diritto in Unione di comuni
montani
Entro 90 giorni dalla pubblicazione del programma
territoriale (19 giugno) i Comuni provvedono:
•
•
•

a costituire le Unioni;
ad adeguare quelle esistenti;
a stipulare ed adeguare le convenzioni
In caso di non ottemperanza da parte dei Comuni, può
provvedere in via sostitutiva il presidente della Giunta
Regionale
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UNIONE DEI COMUNI


L’Unione dei Comuni è costituita ai sensi dell’art. 32 del d.lgs
267/00
Lo statuto dell’Unione individua:
•
•
•
•

la sede; le funzioni; la durata (non inferiore a 10 anni); le competenze
degli organi;
Le procedure per lo scioglimento dell’Unione, il recesso da parte dei
comuni, definendo termine e modalità per la successione nei rapporti
attivi e passivi;
La durata minima dei conferimenti delle funzioni (non inferiore a 5
anni), la revoca anticipata da parte di un comune;
Il conferimento della funzione comporta il conferimento del personale,
che di norma rientra nel comune di prevenzione in caso di cessazione
della funzione affidata;
Lo statuto garantisce adeguate forme di partecipazione e
controllo degli amministratori dei comuni, anche mediante sedi
stabili di raccordo e confronto
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UNIONE DEI COMUNI




Le Unioni possono stipulare convenzioni tra di loro oppure con
i Comuni a condizione che l’ente capofila sia l’Unione.
Qualora l’Unione coincide con il distretto sanitario le funzioni
del comitato di distretto sono esercitato dalla giunta integrata,
ove la legge lo preveda, con il direttore sanitario o altri soggetti.
Lo statuto disciplina il caso in cui gli organi si riuniscono con
modalità di astensione obbligatoria per i comuni non interessati
alla decisione;
Se l’ambito dell’Unione coincide con l’ambito ottimale lo statuto
può prevedere l’istituzione di sub-ambiti finalizzati ad una
migliore organizzazione di servizi, disciplinando:
•
•
Modalità organizzative ivi comprese la sede del sub-abito
Disciplina generale dei rapporti finanziari e delle formi di
collaborazione tra l’Unione e i Comuni del sub-ambito
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Lo statuto dell’Unione Reno
Galliera


Disciplina a norma di legge la durata (illimitata), le competenze,
gli organi,il passaggio del personale
La successione nei rapporti attivi e passivi sono così
disciplinati:
•
•


Nel caso di scioglimento dell’Unione la loro disciplina è demandata
alla delibera consigliare di scioglimento
Nel caso di recesso di un comune il comune recedente rinuncia a
qualsiasi diritto sul patrimonio e demanio costituito con contributo
statale e regionale e in ogni caso se il patrimonio non è frazionabile.
Come forme di partecipazione da parte degli amministratori
locali è prevista solo la conferenza dei capigruppo;
Non prevede forme di articolazione funzionali: sub ambiti;
astensione obbligatoria nelle decisioni
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Incentivi per le gestioni
associate
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



La Regione incentiva le fusioni e le Unioni dei comuni,
prioritariamente quelle coincidenti con gli ambiti territoriali
ottimali.
Non sono incentivati convenzioni o associazioni
intercomunali.
Le leggi di settore che prevedono incentivi ai comuni
devono essere adeguate alla presente legge, e
prevedere i benefici verso le Unioni.
I criteri di incentivazione per le forme associate sono
definite dal programma territoriale a partire dal 2014, il
programma avrà durata triennale.
Nel 2013 resta in vigore la disciplina prevista dal
programma territoriale approvato nel 2012.
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DISCIPLINA DEGLI INCENTIVI



A Partire dal 2014 potranno accedere a contributi le Unioni che
presentano le seguenti caratteristiche:
Tutti i comuni facenti parte dell’Unione abbiano conferito all’Unione le
funzioni, ex art. 7comma 3 la L.r. 21.
Per ogni funzione fondamentale vengono gestite in modo associato
tutte le attività, i compiti, senza che residuano in capo ai comuni servizi
riferibili alla stessa funzione
•


Modello organizzativo può prevedere sportelli decentrati purché alla dipendenza
dell’Unione,
Contestualmente al trasferimento della funzione venga trasferito il
personale ed i beni strumentali dei comuni.
La giunta dell’Unione sia composta solo da Sindaci o da un unico
assessore per comune con delega alle funzioni conferite all’Unione
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Condizioni incentivanti
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Speciale premialità per le Unioni di comuni
ricomprendenti tutti i comuni dell’ambito
Raggiungimento di determinati obiettivi di
riduzione dei costi delle gestioni associate
rispetto alla somma delle singole gestioni
comunali
Entità complessiva del bilancio e del volume
delle risorse conferite dai comuni all’Unione
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Grazie per l’attenzione
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L`Unione di Comuni come Fedrazione