Legge di Stabilità 2015 Le novità in materia di Lavoro Direzione Sindacale • Welfare • Sicurezza sul lavoro Area Lavoro Sul Supplemento ordinario n. 99 alla “Gazzetta Ufficiale„ n. 300 del 29 dicembre è stata pubblicata la legge 23 dicembre 2014, n. 190 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”. La legge entrerà in vigore il 1° gennaio 2015 (salvo alcune specifiche disposizioni, la cui diversa decorrenza è indicata nel prosieguo della presente comunicazione) e contiene importanti novità in materia fiscale e previdenziale riferite al rapporto di lavoro subordinato. Di seguito evidenziamo i principali temi in materia di Lavoro. STABILIZZAZIONE DEL "BONUS" DI 80 EURO (Art. 1, da c. 12 a 15) Il comma 12 dell'art. 1 della legge di stabilità rende strutturale il cosiddetto "bonus" di 80 euro, così come introdotto dal D.L. n. 66 del 2014, per i redditi di lavoro dipendente e taluni redditi ad essi assimilati. Come noto, il "bonus" consiste nel riconoscimento di un credito pari a: 960 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro; 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. In tal caso, il credito spetta per la parte corrispondente al seguente rapporto: (26.000 euro - reddito complessivo)/2.000 euro. La riduzione è riconosciuta automaticamente dai sostituti d'imposta qualora l'imposta lorda calcolata sui predetti redditi superi le detrazioni da lavoro dipendente loro spettanti. Inoltre, l'importo del credito riconosciuto deve essere indicato nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente ed assimilati (CUD). Si precisa che sono esclusi da tale riduzione i pensionati e gli incapienti. DEFISCALIZZAZIONE BUONI PASTO ELETTRONICI (Art. 1, c. 16 e 17) I commi 16 e 17 modificano il Testo unico delle imposte dei redditi (TUIR, DPR 917/1986) elevando, a decorrere dal 1° luglio 2015, la quota non sottoposta a tassazione dei buoni pasto da 5,29 euro a 7 euro, nel caso in cui essi siano di formato elettronico. 2 TFR IN BUSTA PAGA (Art.1 da c. 26 a 34) Comma 26 Per i periodi di paga 1.1.2015-30.6.2018 i lavoratori dipendenti del settore privato, con esclusione degli apprendisti e dei lavoratori agricoli, possono chiedere di percepire la quota maturanda di TFR mensilmente in busta paga, compresa la quota eventualmente destinata alla previdenza complementare. La scelta è irrevocabile fino al 30.06.2018 e può essere effettuata dal lavoratore che abbia maturato almeno 6 mesi di anzianità presso lo stesso datore. Sono esclusi dalla previsione i datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali o in crisi (art. 4, Legge n. 297/82). Tale retribuzione integrativa, al netto del contributo dello 0,20% per il fondo di garanzia INPS, è soggetta a tassazione ordinaria e non è imponibile ai fini previdenziali. Comma 28 Per i datori di lavoro con meno di 50 dipendenti e che non optino per la garanzia assistita sulla quota maturanda liquidata come parte integrativa della retribuzione si applicano le misure compensative per le imprese già previste per la devoluzione del TFR ai fondi pensione o al Fondo di tesoreria presso l'INPS (deduzione dal reddito d'impresa del 6% del TFR mensilmente pagato, esonero del contributo al fondo di garanzia INPS dello 0,20% ed esonero contributivo dello 0,28%) . Le agevolazioni (deduzione dal reddito d'impresa del 4% del TFR mensilmente pagato, esonero del contributo al fondo di garanzia INPS dello 0,20% ed esonero contributivo dello 0,28%) si applicano anche alle imprese con più di 50 dipendenti qualora il dipendente esprima la volontà di usufruire del TFR in busta paga mensilmente. Comma 29 Per i datori lavoro con meno di 50 dipendenti che optino, invece, per la garanzia assistita, si applica unicamente l'esonero dal versamento del contributo al Fondo di garanzia INPS (0,20%).I predetti datori di lavoro debbono comunque versare al nuovo Fondo di garanzia un contributo mensile dello 0,20% della retribuzione imponibile previdenziale, in base alla percentuale di TFR richiesta dal lavoratore. Comma 30 I datori di lavoro che non intendono corrispondere immediatamente con risorse proprie la quota maturanda, possono accedere ad un finanziamento assistito da garanzia rilasciata dal Fondo presso l'INPS, di cui al successivo comma 32, e da garanzia dello Stato, di ultima istanza. Il finanziamento è assistito dal privilegio speciale in materia bancaria e creditizia Comma 31 Per accedere al finanziamento i datori di lavoro devono tempestivamente chiedere all'INPS apposita 3 certificazione del TFR maturato in relazione ai montanti retributivi dichiarati per ciascun lavoratore e presentare richiesta di finanziamento presso una banca o gli intermediari finanziari che aderiscono all'apposito accordo-quadro, da stipulare fra il Ministero del lavoro, il Ministero dell'economia e delle finanze e l'ABI. Ai suddetti finanziamenti non possono essere applicati tassi, comprensivi di ogni eventuale onere, superiori al tasso di rivalutazione della quota del TFR. Comma 32 E' istituito presso l'INPS un Fondo di garanzia per l'accesso ai finanziamenti per le imprese con meno di 50 dipendenti, con una dotazione di 100 milioni di euro per il 2015. Gli interventi del Fondo sono assistiti da garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. Comma 33 Le modalità attuative del TFR in busta paga saranno disciplinate mediante DPCM da emanare entro gennaio 2015. AMMORTIZZATORI SOCIALI, SERVIZI PER IL LAVORO E POLITICHE ATTIVE (Art.1, c. 107 e 108) Per l'attuazione delle previsioni della legge 183/14 Jobs Act (ammortizzatori, riordino rapporti di lavoro, attività ispettiva, conciliazione, contratti a tempo indeterminato a tutele crescenti) è istituito presso il Ministero del Lavoro un Fondo con dotazione pari a 2.200 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e di 2.000 milioni a decorrere dal 2017. Nel corso dell'iter parlamentare sono state stanziate ulteriori risorse per gli ammortizzatori sociali, pari a 400 milioni di euro. AMIANTO - BENEFICI PENSIONISTICI (Art.1, c. 112) Con effetto dall'1.1.2015, ai fini del conseguimento della pensione, per i lavoratori in servizio, senza corresponsione di arretrati, non si tiene conto dei provvedimenti di annullamento delle certificazioni rilasciate dall'INAIL per il riconoscimento dei benefici pensionistici per gli esposti all'amianto, ad eccezione del caso di dolo dell'interessato accertato con sentenza definitiva. PENSIONI ANTICIPATE - ELIMINAZIONE PENALIZZAZIONI (Art.1, c. 113) Per le pensioni con decorrenza dall'1.1.2015 e fino al 31.12.2017, vengono cancellate le penalizzazioni sull'anticipo della pensione rispetto all'età di 62 anni (pari all'1% per i primi due anni e del 2% per gli 4 anticipi ulteriori) per chi ha raggiunto il requisito contributivo (attualmente pari a 42 anni e sei mesi per gli uomini e di 41 anni e sei mesi per le donne). PICCOLA MOBILITÀ (Art.1, comma 114) Nel corso dell'iter parlamentare del provvedimento è stata recepita la richiesta di Confcommercio sulla proroga degli incentivi della cosiddetta piccola mobilità (Legge 236/93). I datori di lavoro, pertanto, che hanno effettuato le assunzioni di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità licenziati per giustificato motivo oggettivo da imprese con meno di 15 dipendenti, entro il 31.12.2012, mantengono il diritto ad usufruire dello sgravio contributivo, nella misura del 10%, per tutta la durata prevista (12 mesi per contratti a tempo determinato e 18 mesi per contratti a tempo indeterminato). L'agevolazione è concessa entro il limite di spesa di 35,55 milioni di euro. In tal modo sono riconosciute le agevolazioni contributive per proroghe e stabilizzazioni effettuate nel 2013 e nel 2014 per le assunzioni agevolate instaurate nel 2012. LAVORATORI ESPOSTI ALL'AMIANTO (Art.1, c. 115) Entro il 31 gennaio 2015, gli assicurati all'Inps ed all'INAIL, dipendenti da aziende che hanno collocato tutti i dipendenti in mobilità per cessazione dell'attività, con riconoscimento in via giudiziale definitiva, dell' esposizione all'amianto per più di dieci anni ed in quantità superiori ai limiti di legge e con riconoscimento dei relativi benefici previdenziali, mediante domanda presentata dopo il 2.10.2003, possono richiedere all'Inps il riconoscimento della maggiorazione pensionistica vigente al tempo in cui l'esposizione si è realizzata. Le prestazioni non possono avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2015. I benefici previdenziali riconosciuti ai lavoratori esposti all'amianto per un periodo superiore a 10 anni consistevano nella maggiorazione ottenuta moltiplicando il periodo di esposizione per il coefficiente di 1,5 (legge 252/92). Tale coefficiente è stato successivamente ridotto all'1,25. La maggiorazione è utile solamente per l'importo della pensione (e non ai fini della maturazione del diritto). SGRAVI CONTRIBUTIVI PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO (Art.1, c. 118, 121 e 122) Ai datori di lavoro del settore privato, per le nuove assunzioni con contratto tempo indeterminato 5 decorrenti dall'1.1.2015 e stipulate entro il 31.12.2015, è riconosciuto l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un massimo di 36 mesi. L' agevolazione è concessa entro il limite di esonero di 8.060 euro annui. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche; pertanto, i lavoratori interessati non subiranno penalizzazioni connesse all'esonero contributivo. I premi INAIL sono comunque dovuti. Sono esclusi dall'agevolazione: i lavoratori agricoli, i domestici, gli apprendisti, le assunzioni di lavoratori che nei 6 mesi precedenti avevano un contratto a tempo indeterminato presso qualsiasi datore, i lavoratori per i quali il beneficio è stato già utilizzato in un precedente rapporto a tempo indeterminato, i lavoratori che nei 3 mesi precedenti avevano un contratto a tempo indeterminato con lo stesso datore (comprese società controllate, collegate o facenti capo allo stesso soggetto). L'esonero contributivo in esame non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni di aliquote oggi previste. L'INPS provvede al monitoraggio della misura, mediante l'invio di relazioni mensili al Ministero del lavoro ed al Ministero dell'economia. A decorrere dall'1.1.2015, sono soppresse le agevolazioni per l'assunzione di lavoratori disoccupati o cassaintegrati da almeno 24 mesi (L.407/90) per le assunzioni effettuate a partire dal medesimo anno. Al finanziamento dell'incentivo si provvede con un miliardo di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e con 500 milioni di euro per l'anno 2018, con una riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie. ASSEGNO NUOVI NATI (Art.1, c. 125 e 126) E' previsto, per ogni figlio nato o adottato nel periodo 1° gennaio 2015- 31 dicembre 2017, un assegno di importo annuo di 960 euro, erogato mensilmente a favore dei nuclei familiari con reddito ISEE fino a 25.000 euro. Il predetto importo viene raddoppiato per i nuclei familiari con reddito ISEE pari a 7.000 euro. Con DPCM saranno individuate le modalità applicative. FONDO DISABILI (Art.1, c. 160) Il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili previsto dall’art. 13 della legge 68/99 è incrementato di 20 milioni di euro a decorrere dal 2015. 6 Il Fondo consente alle province di concedere alle aziende che assumono lavoratori disabili con determinate percentuali di riduzione della capacità lavorativa, un contributo all'assunzione e il rimborso forfetario parziale delle spese necessarie per l’adattamento del posto di lavoro. I relativi oneri sono posti a carico del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica. INAIL- REINSERIMENTO DISABILI DA LAVORO (Art.1, c. 166) Sono attribuite all'INAIL le competenze sul reinserimento ed integrazione lavorativa dei disabili da lavoro, da realizzare con progetti personalizzati per la conservazione del posto di lavoro o alla ricerca di nuova occupazione, con interventi formativi di riqualificazione professionale, per il superamento delle barriere architettoniche sui luoghi di lavoro. Tali interventi sono a carico dell'Istituto, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica. SGRAVI CONTRATTAZIONE SECONDO LIVELLO (Art.1, c. 313) Le risorse dell'apposito Fondo sono ridotte di 208 milioni di euro per il 2015 e di 200 milioni a decorrere dal 2016. Nel testo originario, la riduzione era di 200 milioni anche per il 2015, nel corso dell'iter parlamentare tale riduzione era salita a 238 milioni per il 2015. FONDI DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE (Art.1, c. 621, 622 e 624) L'imposta sostitutiva dell'IRPEF sui rendimenti delle forme pensionistiche complementari viene elevata dall'11,5% al 20%. La base imponibile dell'imposta sostitutiva applicata sul risultato di gestione dei fondi pensione è determinata, per i redditi dei titoli pubblici, in base al rapporto tra l'aliquota vigente (12,50 per cento) e quella dell'imposta sostitutiva stessa, per evitare una penalizzazione per l'investimento indiretto in tali titoli. La norma è retroattiva e si applica dal periodo d'imposta 2014. Tuttavia, per evitare gli effetti della maggior tassazione nei confronti delle posizioni già definite (ossia i riscatti liquidati nel 2014), la previsione introduce un correttivo per perequare l'imposta dovuta. 7 RIVALUTAZIONE TFR (Art.1 c. 623 e 625) Sui redditi derivanti dalle rivalutazioni dei fondi per il TFR è applicata l'imposta sostituiva delle imposte sui redditi nella misura del 17%. La disposizione si applica alle rivalutazioni decorrenti dall'1.1.2015. PENSIONI IMPORTO ELEVATO (Art.1 c. 707, 708 e 709) Viene introdotto un tetto alle pensioni, stabilendo che l'importo complessivo non può superare quello che sarebbe stato liquidato con il sistema retributivo. Tale previsione si applica sia alle pensioni in pagamento sia a quelle a decorrere dall'1.1.2015 Gli eventuali risparmi di spesa andranno in un Fondo, presso l'INPS, per garantire l'adeguatezza delle pensioni di particolari categorie, da individuare con DPCM. FONDI INTERPROFESSIONALI PER LA FORMAZIONE CONTINUA (Art.1, c. 722) L'INPS, per il 2015, versa 20 milioni al bilancio dello Stato e 120 milioni a decorrere dal 2016 a valere sullo 0,30% destinato ai fondi interprofessionali per la formazione continua. 8