La legge di stabilità 2015
Legge 23-12-2014 n. 190
So n. 99 GU n. 300 del 29-12-2014
(un articolo – 735 commi)
I principali temi sul lavoro
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Bonus 80 euro (c. 12-15)
Buoni pasto (c. 16-17)
Irap (c. 20-25)
Anticipo mensile Tfr (c. 26-34)
Ammortizzatori sociali (c. 107-110)
Sgravi mobilità 2012 (c. 114)
Bonus occupazionale (c. 118-124)
Responsabilità solidale trasporto (c. 247)
Aumento tassazione su rivalutazione Tfr (c. 623)
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1. Bonus 80 euro
Riscritto il comma 1bis dell'articolo 13 del Dpr 917/1986.
Reso stabile bonus degli 80 euro mensili (ora portato a
960 euro annui - per 2014 importo di 640 euro per
copertura da maggio a dicembre).
Codificato quanto già previsto in sede amministrativa:

bonus riconosciuto in via automatica da sostituti
d'imposta su emolumenti corrisposti in ciascun periodo di
paga, e rapportato al periodo stesso.

recupero mediante compensazione ('articolo 17 Dlgs
241/1997).

importo del bonus da indicare nel CUD.
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2. Buoni pasto
Modificata lettera c) comma 2 articolo 51 Tuir.
Da 1º luglio 2015 aumentata a 7 euro la non concorrenza al
reddito dei buoni pasto in forma elettronica (ad esempio
tessere).
Rimane a 5,29 euro giornalieri l'esenzione ordinaria.
La norma si applica per ritenute irpef e contribuzione
previdenziale.
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3. Irap
Completa deducibilità del costo del personale a tempo
indeterminato ai fini Irap per il 2015.
Abrogati i commi da 1 a 4 dell'articolo 2 del Dl 66/2014 che aveva
tagliato del 10%, per il 2014, l'aliquota Irap (quella base dal
3,90% al 3,50%).
Quindi per il 2014 aumento costo e diminuzione per il 2015.
Segnalato perché Irap incide su determinazione del costo del
lavoro, almeno ai fini delle tabelle ministeriali. Questo un
esempio riferito a Ccnl Mutiservizi (0p. 2° liv – Imp 6° liv):
retribuzione anno
17.415,35
24.093,02
costo Ti
24139,67
15,27
32511,33
20,56
costo Td
25.297,95
16,00
34.112,55
21,58
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4. Anticipo mensile Tfr
E' una facoltà del lavoratore. La richiesta, irrevocabile, vale periodo 1-32015 / 30-6-2018.
Destinatari lavoratori dipendenti settore privato, esclusi lavoratori
domestici e del settore agricolo, con rapporto di lavoro da almeno 6
mesi con stesso datore lavoro. Possibile pagare prima dei 6 mesi?
Esclusi datori di lavoro in procedure concorsuali e aziende in crisi (art. 4
Legge 297/1982).
Riguarda la quota maturanda Tfr (al netto contributo Inps 0,50%) (anche
quella già destinata a previdenza complementare). Rimane possibilità
versare a fondo quota DL e lavoratore?
La quota di Tfr corrisposta mensilmente è assoggettata a tassazione
ordinaria (comprese addizionali) e non a quella separata; non
imponibile ai fini previdenziali.
Importo Tfr mensile non computabile per riconoscimento bonus 80 euro.
Operatività subordinata a Dpcm.
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4. Anticipo mensile Tfr /2
Per datori di lavoro da 50 dipendenti non cambia nulla: il Tfr
non rimane in azienda.
La destinazione può essere:

Previdenza complementare

Fondo Inps

Busta paga
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4. Anticipo mensile Tfr /3
Alcuni interrogativi
Il personale in forza dovrà fare subito la scelta o anche in un
secondo tempo?
I nuovi assunti potranno/dovranno effettuarla trascorsi 6
mesi dall'inizio del nuovo rapporto di lavoro?
In caso di cessazione e riassunzione da parte di un nuovo
datore di lavoro sarà possibile cambiare la scelta?
In caso riassunzione da parte dello stesso datore di lavoro la
scelta può/deve essere rifatta (sarà possibile cambiare la
scelta)?
Potrà essere richiesto il pagamento soltanto di una parte del
Tfr?
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4. Anticipo mensile Tfr /4
Il settore agricolo
L'esclusione dei “lavoratori agricoli” a chi si riferisce? Ai soli
otd?
Se sono esclusi anche gli oti, perché?
Se sono esclusi gli impiegati, perché?
Per gli otd l'esclusione ha un senso (il rapporto non supera
l'anno).
Per quelli a tempo indeterminato non si capisce (hanno
meccanismi retributivi del tutti simili a quelli degli altri
settori).
Una volta tanto l'Enpaia potrebbe essere soggetto alle
regole generali.
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4. Anticipo mensile Tfr /5
Le misure compensative
I benefici per somme destinate a previdenza complementare
o soggette al versamento all'Inps sono estese alla quota
di Tfr destinata a parte integrativa della retribuzione:

Deducibilità dal reddito d'impresa di un importo pari al 4%
del Tfr

Esonero dal versamento del contributo al fondo di
garanzia

Ulteriore riduzione contributiva dello 0,28%
Lo 0,48% (0,20+0,28) equivale a un interesse, sul Tfr
pagato, del 6,95%.
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4. Anticipo mensile Tfr /6
Le misure compensative (datori di lavoro -50 addetti)
Possono accedere a un finanziamento assistito da garanzia
rilasciata da un Fondo Inps (oltre a garanzia dello Stato).
I datori di lavoro versano il contributo 0,20% al nuovo fondo
di garanzia e non al vecchio (non spettano gli altri due
benefici).
I datori di lavoro richiedono a INPS certificazione Tfr
maturato. Poi richiesta di finanziamento a banche o
intermediari finanziari (accordo Ministri lavoro e economia
e Abi).
Costo finanziamenti non superiore a tasso di rivalutazione
della quota di Tfr (nel 2014 1,50%).
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5. Ammortizzatori sociali
Stanziati 2,2 miliardi per 2015 e 2016 e 2 miliardi da 2017 per:

attuazione riforma degli ammortizzatori sociali, inclusi in
deroga, dei servizi per lavoro e politiche attive,

riordino dei rapporti di lavoro e attività ispettiva,

conciliazione attuazione

norme su contratti a tutele crescenti
Per 2015

30 milioni per ammortizzatori in deroga nel settore pesca.

60 milioni per del completamento dei piani di gestione degli
esuberi di personale per cessazione dell’attività dell’intera
azienda, di un settore di attività, di uno o più stabilimenti o
parte di essi. Cigs per crisi aziendale può essere prorogata
fino a 12 mesi.
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6. Sgravi mobilità 2012
Da 2013 non prorogata iscrizione in lista di mobilità di
lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo. Tolti
incentivi inerenti il loro impiego (anche per datori di lavoro
che avevano assunto tale personale nel 2012).
Ripristinato lo sgravio esclusivamente per i datori di lavoro
che hanno assunto fino al 31-12-2012 lavoratori iscritti
nelle liste di mobilità.
Per questa operazione sono stati stanziati 35,550 milioni di
euro.
Somma che dovrebbe essere stata calcolata in modo da
coprire l'intera necessità.
Attendere le istruzioni dell'Inps per il recupero delle somme,
intanto sospese note rettifica.
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7. Bonus occupazionale
Natura: è incentivo all'occupazione generalizzato quindi non è
aiuto di stato.
Destinatari: datori di lavoro privati (per operai agricoli norme
specifiche) anche non imprenditori (associazioni, studi
professionali ecc.).
Incentivabili: nuove assunzioni a tempo indeterminato (escluso
apprendistato, lavoro domestico e lavoro intermittente – circ. Inps
17/2015) effettuate da 1-1-2015 al 31-12-2015, compreso:

lavoro ripartito o job sharing a tempo indeterminato (condizioni
per esonero possedute da ambedue i lavoratori coobbligati);

dirigenti;

soci lavoratori di cooperativa con apporti di lavoro subordinato
a tempo indeterminato;

assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione.
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Inps ha chiarito che bonus spetta anche per stabilizzazione di
contratti da tempo determinato a indeterminato, anche se c'è
trasformazione. Non è quindi necessario uno “stacco” prima di
successiva assunzione.
Oggetto: esonero contributi previdenziali carico datore lavoro
(esclusi premi Inail) nel limite di 8.060 euro annui. Comporta
azzeramento dei contributi Inps fino a (ad esempio): € 29.600
(coop sociali), € 30.300 (multiservizi), € 26.800 (coop.settore
industria)
Dovuti premi Inail, contributo al fondo di tesoreria Inps per Tfr,
contributo a fondi di solidarietà (contrattuali e residuale).
Durata massima: 36 mesi.
Risorse: 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e
2017, 500 milioni di euro per l'anno 2018.
Benefici contributivi art. 8, c. 9, L 407/1990 (incentivo per
l'assunzione di lavoratori disoccupati o in cigs da almeno 24
mesi): soppressi da 1-1-2015.
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Condizioni di accesso
Non spetta per (norme legge stabilità):
a) assunzioni di lavoratori occupati a tempo indeterminato presso
qualsiasi datore di lavoro nei 6 mesi precedenti (acquisire
autocertificazione lavoratore o certificazione del centro per l'impiego.
b) assunzioni di lavoratori per i quali si è già usufruito del beneficio (per
somministrazione possibile completamento scalando i mesi fruiti);
c) lavoratori che hanno avuto con l’azienda un precedente rapporto di
lavoro a tempo indeterminato da 1-10-2014 a 31-12-2014 (anche in
società controllate o collegate o facenti capo, anche per interposta
persona).
Ai sensi della legge n. 92 il bonus inoltre non spetta se:

assunzione viola il diritto di precedenza (da legge o da contratto
collettivo di lavoro); per Inps assunzione di lavoratore con diritto di
precedenza, pur essendo attuazione di obbligo, consente l’esonero;

datore di lavoro ovvero utilizzatore con contratto di somministrazione
interessato da cigs e/o in deroga;

assunzione riguarda lavoratori licenziati, nei 6 mesi precedenti;

inoltro della comunicazione obbligatoria fuori termine:
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Cumulabilità con altri benefici
Il bonus non e cumulabile con esoneri o riduzioni di aliquote.
Per Inps quindi non c'è cumulo con incentivo per assunzione di:

lavoratori con più di 50 anni di età disoccupati da oltre 12 mesi;

donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi
ovvero prive di impiego da almeno 6 mesi e appartenenti a particolari
aree.
Invece cumulo con gli incentivi che assumono natura economica, quali:

assunzione dei lavoratori disabili;

assunzione di giovani genitori;

assunzione di beneficiari del trattamento Aspi

inerente il “Programma Garanzia Giovani”;

assunzione di giovani lavoratori agricoli;

assunzione a TI di giovani entro i 29 anni di età (utilizzabile solo solo
se sgravio principale non copre i contributi);

assunzione lavoratori iscritti nelle liste di mobilità (solo per il
contributo pari al 50% dell’indennità mensile che sarebbe spettata al
lavoratore).
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Contratti di somministrazione
Bonus spetta anche per assunzioni a TI da società di somministrazione,
anche se somministrazione a tempo determinato.
Il bonus opera in forma unitaria nei periodi in cui il lavoratore ha prestato
attività in favore dello stesso soggetto a titolo di lavoro subordinato a
tempo indeterminato o somministrato, purché i relativi rapporti di
lavoro siano instaurati nel rispetto dei requisiti della Legge di stabilità
2015, in particolare l'assenza di rapporti di lavoro subordinato a
tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti l’assunzione.
Pertanto, l’assunzione a tempo indeterminato di un lavoratore che ha già
prestato la sua opera presso il datore di lavoro nella qualità di
lavoratore somministrato, godendo dell’esonero contributivo in
oggetto, fruisce dell’esonero contributivo triennale a condizione che il
lavoratore medesimo non sia stato occupato a tempo indeterminato,
nel corso degli ultimi sei mesi presso qualsiasi datore di lavoro, ivi
incluso il somministratore, e per il periodo residuo di utilizzo
dell’esonero.
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Norme per il settore agricolo
Applicabili a tutti i datori di lavoro del settore agricolo comprese le
cooperative Legge 240/1984.
Incentivabili assunzioni a TI (escluso apprendistato) da 1-1-2015 a 3112-2015 (= regola generale).
Esclusi lavoratori che nel 2014 sono stati occupati a tempo
indeterminato o a tempo determinato (riteniamo solo come OTD
agricoli) per almeno 250 giornate da elenchi anagrafici (giornate da
Dmag) presso un datore di lavoro agricolo.
Per assunzione di impiegati, quadri e dirigenti valgono regole generali.
Risorse: 2 milioni anno 2015, 15 milioni anni 2016 e 2017, 11 milioni
anno 2018 e 2 milioni anno 2019 .
Incentivo riconosciuto in base ordine cronologico domande.
Valgono regole generali in materia di cumulabilità (e non cumulabilità) e
le norme previste dalla Legge n. 92/2012.
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8. Responsabilità solidale
trasporto
Introdotto uno specifico regime di responsabilità solidale per
settore autotrasporto di cose per conto di terzi.
Committente obbligato in solido con vettore, e con ciascuno di
eventuali sub-vettori (verso cui risponderà anche il vettore) per
retribuzioni e relativi contributi e premi assicurativi.
La responsabilità solidale opera per un anno da cessazione
contratto di trasporto (limitata a lavoratori impiegati).
Rispetto a articolo 29 del Dlgs 276 il periodo è ridotto (un anno
anziché due). In entrambi i casi escluso obbligo solidale per le
sanzioni civili (risponde solo il responsabile).
Per evitare la responsabilità solidale il committente deve acquisire
il Durc del vettore sia preliminarmente che al termine del
contratto.
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8. Responsabilità solidale trasporto /2
La legge ha previsto che si considera vettore anche l'impresa
iscritta all'albo nazionale dell'autotrasporto associata a una
cooperativa, aderente a un consorzio o parte di una rete di
imprese, nel caso in cui esegua prestazioni di trasporto ad essa
affidate dal raggruppamento cui aderisce.
Previsto anche:
il divieto per sub-vettore di affidare l’incarico ricevuto ad altro
vettore (nullità del contratto di trasporto e responsabilità
solidale per le inadempienze del terzo).
In caso di contratto di trasporto in forma non scritta il committente
che non acquisisce i Durc ha anche responsabilità solidale su
obblighi fiscali e violazioni del codice della strada.
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9. Tassazione rivalutazione
TFr
La tassazione della rivalutazione del Tfr passa dall'11% al 17%.
Il provvedimento opera per le rivalutazioni dall'1-1-2015.
Il versamento avviene attraverso un acconto da versare entro il
16-12 dell'anno in corso e il saldo entro 16-2 dell'anno
successivo.
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