n. 41 del 29 Giugno 2015
Regione Campania
Il Presidente
Commissario ad acta per la prosecuzione del
Piano di rientro del settore sanitario
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 23/4/2010)
DECRETO n. 68 del 16.06.2015
Rif. punti d) della delibera del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010
OGGETTO: Limiti di spesa per l’esercizio 2014 assegnati dal DCA n. 41/2014 agli erogatori privati
per le prestazioni di dialisi ambulatoriale: autorizzazione alle ASL per la stipula di
contratti integrativi
PREMESSO
-
che con deliberazione n. 460 del 20.03.2007 la Giunta regionale ha approvato l'Accordo attuativo ed
il Piano di Rientro dal disavanzo e di riqualificazione e razionalizzazione del SSR ai sensi dell’art. 1,
comma 180, della Legge 30.12.2004 n. 311;
-
che l’art. 2, comma 88, della legge del 23.12.2009 n. 191 (legge finanziaria 2010), ha stabilito che:
”Per le regioni già sottoposte ai piani di rientro e già commissariate alla data di entrata in vigore
della presente legge restano fermi l'assetto della gestione commissariale previgente per la
prosecuzione del piano di rientro, secondo programmi operativi, coerenti con gli obiettivi finanziari
programmati, predisposti dal commissario ad acta, nonché le relative azioni di supporto contabile e
gestionale”;
-
che con delibera del Consiglio dei Ministri del 24 luglio 2009 il Governo ha nominato Commissario
ad acta per l’attuazione del Piano di Rientro dal disavanzo sanitario il Presidente pro tempore della
Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159,
convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modifiche;
-
che con delibera del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010, il Presidente pro tempore della
Regione Campania è stato nominato Commissario ad acta per il Piano di Rientro con il compito di
proseguire nell’attuazione del Piano stesso attraverso i programmi operativi di cui al citato art. 2,
comma 88, della legge n. 191/09;
-
che con decreto commissariale n. 25/2010 sono stati adottati i Programmi Operativi di cui al
summenzionato art. 2, comma 88, della legge n. 191/2009, successivamente aggiornati con decreti
commissariali n. 41/2010, n. 45/2011, n. 53 e n. 153 del 2012, n. 24 e n. 82 del 2013, n. 18 e n. 108
del 2014;
-
che con delibere del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2011 e del 23 marzo 2012 il Governo ha
nominato il dr. Mario Morlacco sub commissario ad acta, con il compito di affiancare il Commissario
ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere per l’attuazione del Piano di Rientro;
-
che fra gli acta della delibera del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010, alla lettera d) è richiamata
la “definizione dei contratti con gli erogatori privati accreditati, secondo una stima puntuale del
fabbisogno, con l’attivazione, in caso di mancata stipula, di quanto prescritto dall’articolo 8-quinquies
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;
-
che il Consiglio dei Ministri con delibera del 29 ottobre 2013 ha affiancato il Prof. Ettore Cinque al
Dott. Mario Morlacco nell’incarico di Sub Commissario ad acta, con particolare riferimento ad alcuni
degli obiettivi indicati nella delibera del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010, nonché stabilendo
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che al Dott. Morlacco restano comunque affidati diversi obiettivi della medesima delibera, tra i quali
quelli previsti alla sopra citata lettera d);
-
che, nell’esercizio dei propri poteri, il Commissario ad acta agisce quale “organo decentrato dello
Stato ai sensi dell’art. 120 della Costituzione, che di lui si avvale nell’espletamento di funzioni
d’emergenza stabilite dalla legge, in sostituzione delle normali competenze regionali”, emanando
provvedimenti qualificabili come “ordinanze emergenziali statali in deroga”, ossia “misure
straordinarie che il commissario, nella sua competenza d’organo statale, è tenuto ad assumere in
esecuzione del piano di rientro, così come egli può emanare gli ulteriori provvedimenti normativi,
amministrativi, organizzativi e gestionali necessari alla completa attuazione del piano di rientro”
(Consiglio di Stato: sentenza n. 2470/2013);
CONSIDERATO
-
che il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, all’art. 15, comma 14, ha stabilito che “A tutti i singoli
contratti e a tutti i singoli accordi vigenti nell’esercizio 2012, ai sensi dell’articolo 8-quinquies del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per l’acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati
accreditati per l’assistenza specialistica ambulatoriale e per l’assistenza ospedaliera, si applica una
riduzione dell’importo e dei corrispondenti volumi d’acquisto in misura percentuale fissa, determinata
dalla regione o dalla provincia autonoma, tale da ridurre la spesa complessiva annua , rispetto alla
spesa consuntivata per l’anno 2011, dello 0,5 per cento per l’anno 2012, dell’1 per cento per l’anno
2013 e del 2 per cento a decorrere dall’anno 2014. La misura di contenimento della spesa di cui al
presente comma è aggiuntiva rispetto alle misure eventualmente già adottate dalle singole regioni e
province autonome di Trento e Bolzano e trova applicazione anche in caso di mancata
sottoscrizione dei contratti e degli accordi, facendo riferimento, in tale ultimo caso, agli atti di
programmazione regionale o delle province autonome di Trento e Bolzano della spesa sanitaria.”;
-
che con il decreto commissariale n. 123 del 10 ottobre 2012 la Regione ha provveduto ad applicare
la suddetta norma per l’esercizio 2012;
-
che con decreto commissariale n. 100 del 9 ottobre 2013 si è dato atto che: “tenuto conto dei decreti
commissariali n. 86 e n. 88 del 24 luglio 2013, n. 89 del 6 agosto 2013, e del presente decreto, il
limite complessivo della programmazione regionale dei volumi di prestazioni di assistenza
specialistica ed ospedaliera acquistata da privati e dei correlati limiti di spesa per l’esercizio 2013,
fissato dall’art. 15, comma 14, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modifiche dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, risulta rispettato con un margine di euro 2.452.000, disponibile per
dare copertura ad eventuali contratti integrativi che si rendessero necessari per assicurare le
prestazioni di dialisi e/o di radioterapia (alle condizioni previste dai rispettivi decreti commissariali
che ne regolano i limiti di spesa per l’esercizio in corso) e/o a fronte di contenziosi ed imprevisti”;
-
che, successivamente, il decreto commissariale n. 144 del 18 novembre 2014 ha dato atto:
“- che, per quanto sopra esposto, l’allegato n° 2 a l decreto commissariale n° 100/2013 viene,
quindi, sostituito dall’allegato n° 2 al presente d ecreto, con il quale si dà atto che, tenuto conto dei
decreti commissariali n. 86 e n. 88 del 24 luglio 2013, n. 89 del 6 agosto 2013, e del presente
decreto, il limite complessivo della programmazione regionale dei volumi di prestazioni di
assistenza specialistica ed ospedaliera acquistata da privati e dei correlati limiti di spesa per
l’esercizio 2013, fissato dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, all’art. 15, comma 14, risulta
rispettato (con un margine di euro 7.693.000=, destinato a dare copertura ai contratti integrativi che
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si sono resi necessari nel 2013 per assicurare le prestazioni di dialisi e di radioterapia, nonché a
fronte di contenziosi ed imprevisti);
- che, per quanto sopra esposto, e tenuto conto dei decreti commissariali n. 41 del 4/7/2014 (tetti di
spesa per le prestazioni di emodialisi), n. 90 del 11/8/2014 (riguardo ai tetti di spesa 2014 per le
prestazioni di FKT), n. 129 del 31/10/2014 (relativo ai limiti di spesa 2014 delle altre branche della
specialistica ambulatoriale), nonché degli accordi sui limiti di spesa 2014, raggiunti con gli Ospedali
Classificati, con l’IRCCS Maugeri e con le case di cura sede di Pronto Soccorso di II livello, ed in
corso di approvazione con separati provvedimenti, nell’allegato n. 2 al presente decreto si dà atto
del rispetto del limite complessivo della programmazione regionale dei volumi di prestazioni di
assistenza specialistica ed ospedaliera acquistata da privati e dei correlati limiti di spesa per
l’esercizio 2014, fissato dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, all’art. 15, comma 14, con un
margine di euro 53.000=, che potrà essere incrementato e/o distribuito per altre finalità a seguito
dell’accertamento di economie rispetto ai tetti di spesa programmati”;
DATO ATTO
-
che con decreto commissariale n. 41 del 4 luglio 2014 sono stati stabiliti i volumi di prestazioni di
dialisi erogabili dalle strutture private ed i relativi limiti di spesa per l’esercizio 2014;
che nel suddetto decreto, al fine di mantenere la spesa sanitaria nei limiti prestabiliti, sono state
disposte le seguenti limitazioni:
a) ciascuna ASL potrà stipulare eventuali contratti integrativi per una spesa aggiuntiva non
superiore all’1% rispetto al limite di spesa assegnato dal medesimo decreto;
b) incrementi della spesa di una ASL superiori all’1% (un per cento) dovranno essere autorizzati da
appositi decreti del Commissario ad acta, che individuino i risparmi compensativi idonei ad
assicurare il rispetto delle norme sulla Spending Review (decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, art.
15, comma 14, convertito con modifiche dalla legge n. 135/2012);
-
che con decreto commissariale n. 129 del 31 ottobre 2014 sono stati stabiliti i volumi di prestazioni
di specialistica ambulatoriale (escluso dialisi ed FKT, regolati con atti separati) erogabili dalle
strutture private ed i relativi limiti di spesa per l’esercizio 2014;
-
che il suddetto decreto, al fine di mantenere la spesa sanitaria nei limiti prestabiliti, ha modificato
dall’esercizio 2014 le procedure stabilite dal punto 5 del dispositivo del decreto commissariale n.
85/2011 per la stipula di contratti integrativi per la branca della radioterapia, disponendo che
eventuali contratti integrativi dovranno essere preventivamente autorizzati da appositi decreti del
Commissario ad acta, che individuino i risparmi compensativi idonei ad assicurare il rispetto delle
norme sulla Spending Review;
CONSIDERATO
-
che diverse ASL hanno comunicato la difficoltà di rispettare i limiti di spesa stabiliti per le branche
della dialisi e della radioterapia, chiedendo di essere autorizzate dalla Regione a stipulare appositi
contratti integrativi, rispetto ai limiti di spesa fissati dai sopra citati DCA n. 41/2014 e n. 129/2014;
-
che, con riferimento a tale problematica, il Sub Commissario ad acta con nota del 4/12/2014, prot. n.
5345/C, ha convocato le ASL per un incontro di approfondimento, tenutosi il 10/12/2014, e le
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associazioni di categoria delle strutture private che erogano prestazioni di dialisi ambulatoriale per
due incontri, che si sono tenuti in data 10/12/2014 e 21/1/2015, di cui si allegano i verbali;
-
che nel corso dei suddetti incontri, come si può riscontrare dai verbali allegati, è emersa la
possibilità che la Regione autorizzi le ASL a stipulare contratti integrativi dei tetti di spesa 2014 per
tutte le prestazioni rese in eccedenza ai limiti di spesa stabiliti dal DCA n. 41/2014, con contestuale
riduzione del 35% del relativo onere economico e previa compensazione a livello complessivo,
prima di ASL e, poi, di totale regionale, degli sforamenti di alcuni centri con i sottoutilizzi dei tetti di
spesa di altri centri privati;
-
che, al fine di verificare tale possibilità, il Sub Commissario ad acta con lettera del 26 gennaio 2015,
n. 311, ha chiesto alle ASL di adottare apposite delibere del Direttore Generale / Commissario, che
dessero atto del numero di prestazioni e della spesa consuntiva 2014 di ciascuna branca
dell’assistenza specialistica, in modo da definire con certezza eventuali economie in alcune
branche, e l’eccedenza delle prestazioni erogate da ciascun centro privato, rispetto ai limiti di spesa
2014 delle branche di dialisi e di radioterapia, nonché, di eventuali economie rispetto ai limiti di
spesa 2014 fissati per le case di cura private dal DCA n. 144/2014;
-
che tali economie, pertanto, una volta accertate, sono destinabili a dare copertura a contratti
integrativi di dialisi e radioterapia, purché ciò avvenga nel rispetto del vincolo complessivo di spesa
per l’acquisto di prestazioni di assistenza specialistica ed ospedaliera da privati, imposto dall’art. 15,
comma 14 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, e s.m.i. (cd. Spending Review);
-
che, in adempimento di quanto sopra richiesto, le ASL hanno fornito i dati che si riassumono nella
seguente tabella:
CONSUNTIVO di spesa netta meno tetto di spesa 2014: sotto utilizzi (-) nelle varie aree vs. sforamenti
delle branche di dialisi e di radioterapia - importi in migliaia di euro
ASL:
Diabetologia
Branche a visita
Cardiologia
Patologia Clinica
Medicina nucleare
Radiodiagnostica
Radioterapia
Dialisi (compreso 1% acc.to)
Medicina Fisica e Riab.ne (FKT)
Totale Assistenza
Specialistica Ambulatoriale:
Assistenza Ospedaliera da
case di cura private:
TOTALE
AV
BN
CE
NA1
NA2
NA3
SA
Totale
sotto
utilizzi
sforament
i
-101
-10
-7
0
-270
0
0
-80
0
0
0
0
0
0
0
0
-185
0
0
0
0
0
-177
0
260
831
0
0
0
-7
0
0
0
1.757
926
0
0
0
0
0
0
0
8.370
457
0
0
0
0
0
0
0
265
562
0
-45
0
0
0
-186
0
1.532
508
-5
-145
-10
-14
0
-633
0
12.185
3.020
-5
-145
-10
-14
0
-633
0
0
-265
-5
0
0
0
0
0
0
12.185 (*)
3.285
0
-467
-185
915
2.676
8.827
828
1.804
14.398
-1.072
15.470
-516
0
0
-1.391
0
-100
-3.578
-5.585
-5.585
0
-983
-185
915
1.285
8.827
728
-1.774
8.813
-6.657
15.470
(*) di cui circa euro 5 milioni in corso di verifica
-
che, pertanto, sulla base dei dati forniti dalle ASL, sussistono sotto utilizzi dei limiti di spesa per circa
euro 6,6 milioni a fronte di sforamenti dei limiti di spesa della dialisi e della radioterapia,
rispettivamente, di circa euro 3,3 milioni e di circa euro 12 milioni; tuttavia, l’eccedenza di prestazioni
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di radioterapia è in corso di verifica e potrebbe essere significativamente ridimensionata a seguito
degli approfondimenti in corso sull’anomalo incremento avvenuto in alcune ASL e, soprattutto, nella
ASL Napoli 2 Nord, delle prestazioni di schermatura personalizzata (cod. 92.29.7);
DATO ATTO
-
che per la branca della dialisi, anche attraverso successivi approfondimenti intervenuti con le
Associazioni di Categoria negli incontri del 13 e del 20 maggio 2015, di cui si allegano i verbali, si è
pervenuti alla ipotesi di autorizzare le ASL alla stipula di contratti integrativi per circa euro 3,3
milioni, con rinuncia economica dei centri interessati al 35% di tale riconoscimento, come si espone
nei conteggi di cui all’allegato n. 1 al presente decreto;
-
che per la branca di radioterapia sono ancora in corso i necessari approfondimenti istruttori in merito
alla quantificazione dello sforamento, che potrebbe essere oggetto di parziale autorizzazione alle
ASL a stipulare contratti integrativi, nel rispetto dei limiti complessivi di spesa imposti per il 2014
dalla normativa sulla Spending Review;
RITENUTO, quindi,
-
di confermare che l’economia di circa euro 6,6 milioni, di cui alla tabella precedente, come già
previsto dai decreti commissariali n. 41/2014, n. 129/2014 e n. 144/2014, può essere destinata a
fornire una parziale copertura degli sforamenti dei limiti di spesa 2014 assegnati ai centri privati per
le prestazioni di dialisi e di radioterapia, rispettivamente, dai decreti commissariali n. 41/2014 e n.
129/2014;
-
di approvare l’ipotesi di compensazione regionale tra sforamenti e sotto utilizzi dei tetti di spesa per
l’esercizio 2014, delineata nelle riunioni del 10/12/2014, 21/1, 13/5 e 20/5/2015, intervenute con le
Associazioni di categoria ei di cui si allegano i verbali, autorizzando la stipula di contratti integrativi
(in esubero rispetto alla previsione dell’1% già contenuta nel DCA 41/2014) a copertura dello
sforamento di euro 3.284.423,35= esposto nella colonna H) dell’allegato n. 1 al presente decreto,
con il vincolo che tale corrispettivo sarà ridotto del 35%, come esposto nella colonna L) del
medesimo allegato;
DATO ATTO
-
che i contratti integrativi autorizzati dal presente decreto hanno natura programmatica e non
determinano, quindi, di per sé il diritto ad erogare prestazioni a carico del S.S.R., in quanto rimane
obbligo della ASL territorialmente competente di verificare, prima della stipula del contratto, nonché
periodicamente, la sussistenza e la permanenza dei requisiti tecnici e normativi necessari affinché
ciascuna struttura privata possa erogare prestazioni a carico del servizio sanitario pubblico
nell’ambito del limite massimo di spesa prefissato dal presente decreto;
-
che il presente decreto viene trasmesso al Ministero della salute ed al Ministero dell’economia e
delle finanze e con successivi atti potranno essere recepite eventuali prescrizioni, che dovessero
pervenire dai suddetti Ministeri;
Per tutto quanto esposto in premessa e che qui si intende integralmente riportato:
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DECRETA
1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. Di prendere atto dei riscontri, richiamati in premessa, forniti dalle ASL alla richiesta avanzata dal
Sub Commissario ad acta con lettera del 26/1/2015, n. 311, in merito agli sforamenti ed ai
sottoutilizzi dei tetti di spesa stabiliti per l’esercizio 2014 per i contratti con le strutture private,
relativi alle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e di assistenza ospedaliera, dai
quali si evidenziano sotto utilizzi dei limiti di spesa 2014 assegnati alle strutture private, relativi alle
suddette tipologie di prestazioni sanitarie, per circa euro 6,6 milioni, a fronte di sforamenti netti
complessivi della branca di dialisi per circa euro 3,3 milioni, e della branca di radioterapia per circa
euro 12 milioni, di cui circa euro 5 milioni in corso di verifica per i motivi esposti in premessa.
3. Di confermare che l’economia di circa euro 6,6 milioni, di cui al punto precedente, come già previsto
dai decreti commissariali n. 41/2014, n. 129/2014 e n. 144/2014, è destinata a fornire una parziale
copertura degli sforamenti dei limiti di spesa 2014 assegnati ai centri privati per le prestazioni di
dialisi e di radioterapia, rispettivamente, dai decreti commissariali n. 41/2014 e n. 129/2014.
4. Di dare atto dei conteggi consuntivi forniti dalle ASL e relativi alle prestazioni di dialisi erogate dai
centri privati accreditati nell’esercizio 2014, riassunti nelle colonne D) ed F) dell’allegato n. 1 al
presente decreto.
5. Di approvare l’ipotesi di compensazione regionale tra sforamenti e sotto utilizzi dei tetti di spesa per
l’esercizio 2014, delineata nelle riunioni del 10/12/2014, 21/1, 13/5 e 20/5/2015, intervenute con le
Associazioni di categoria ei di cui si allegano i verbali, autorizzando la stipula di contratti integrativi
(in esubero rispetto alla previsione dell’1% già contenuta nel DCA 41/2014) a copertura dello
sforamento di euro 3.284.423,35= esposto nella colonna H) dell’allegato n. 1 al presente decreto,
con il vincolo che tale corrispettivo sarà ridotto del 35%, come esposto nella colonna L) del
medesimo allegato.
6. Di rinviare a successivo provvedimento l’autorizzazione alle ASL a coprire con contratti integrativi
parte dello sforamento avutosi nel 2014 nella branca di radioterapia in quanto la relativa istruttoria è
ancora in corso per i motivi esposti in premessa.
7. Di stabilire che in caso di contenzioso con singoli centri privati, l’ASL competente accantonerà le
somme integrative autorizzate dal presente decreto fino alla definizione del contenzioso stesso.
8. Di trasmettere il presente provvedimento alle Aziende sanitarie Locali e, per quanto di competenza
al Capo Dipartimento della Salute, al “Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale” ed alla
“Segreteria di Giunta” per la pubblicazione sul BURC.
Il Capo Dipartimento della Salute
Prof. Ferdinando Romano
Il Direttore Generale
Dott. Mario Vasco
Si esprime parere favorevole
Il Dirigente U.O.D. 14 G.E.F.
Dott. G. F. Ghidelli
Il Sub Commissario ad acta
Dott. Mario Morlacco
Il Commissario ad Acta
Stefano Caldoro
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Allegato n. 1
DIALISI da Centri Privati: consuntivo 2014, sforamenti e coperture
A
B
C
D
E
Idem con
Consunt scostame
acc.to
ivo
2014 nto % N°
1%
prestazio
N°
distribuito Limite di spesa
ni
2014 con soglia prestazi consuntiv
tra le
o vs. tetto
ASL
convettive (2)
oni
ASL AV
ASL BN
ASL CE
ASL NA1 Centro
ASL NA2 Nord
ASL NA3 Sud
ASL SA
Volumi
massimi
2014 N°
prestazi
oni
35.257
31.516
100.037
125.045
138.637
144.461
137.194
TOTALE
712.147 719.268 125.307.000,00 727.695 1,2%
ASL
Tetto DCA 41/2014
35.610
31.831
101.037
126.295
140.023
145.906
138.566
6.185.000,00
5.343.000,00
17.504.000,00
22.272.000,00
24.348.000,00
25.334.000,00
24.321.000,00
7.121
1.253.000,00
719.268
126.560.000,00
34.560
29.860
103.682
131.203
141.456
146.513
140.421
-2,9%
-6,2%
2,6%
3,9%
1,0%
0,4%
1,3%
F
Consuntivo
2014 Spesa
netta (1)
6.166.848,94
5.211.663,70
18.510.469,57
23.420.391,66
25.048.659,86
26.149.714,81
25.072.187,45
G
H
I
pari al
Limite di spesa
netta 2014 con Economie (- __% del
distribuzione ) Sforamenti consunti
vo 2014
acc.to del 1%
(+)
6.247.000,00
-80.151,06 -1,3%
5.396.000,00 -184.336,30 -3,5%
17.679.000,00
831.469,57 4,5%
22.495.000,00
925.391,66 4,0%
24.591.000,00
457.659,86 1,8%
25.587.000,00
562.714,81 2,2%
24.565.000,00
507.187,45 2,0%
129.579.935,99 126.560.000,00 3.019.935,99
2,3%
J
Copertura
sforamenti
con
economie
del settore
dialisi
66.956,41
74.519,75
36.854,34
45.314,18
40.842,68
K
Copertura
Copertura
sforamenti con sforamenti con
altre economie regressione
tariffaria del
a livello
35%
regionale
496.933,55
553.066,74
273.523,59
336.310,41
303.124,10
-264.487,36
sforamenti
3.284.423,35
267.579,61
297.805,17
147.281,93
181.090,22
163.220,67
264.487,36 1.962.958,39 1.056.977,60
di cui:
economie:
L
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n. 41 del 29 Giugno 2015
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n. 41 del 29 Giugno 2015
fonte: http://b
n. 41 del 29 Giugno 2015
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Limiti di spesa per l`esercizio 2014 assegnati dal DCA n. 41