OSSERVATORIO DI DIRITTO SANITARIO 21 GENNAIO 2015 La Corte costituzionale fa il punto sui poteri del Commissario ad acta La Corte costituzionale fa il punto sui poteri del Commissario ad acta Corte cost., sent. 5 dicembre 2014, n. 278 Pres. Criscuolo, Est. Mattarella V.G. in proprio e n. q. di Presidente e legale rappresentante del «Comitato SS. Rosario Venafro» c. Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Molise, ed altri. ***** Bilancio e finanza pubblica – Sistema sanitario regionale – Piani di rientro dai disavanzi della sanità regionale – Ritenuta attribuzione al commissario ad acta per l’attuazione di detti piani di poteri di natura legislativa – conseguente violazione del principio di tipicità delle fonti primarie, del principio autonomistico e della disciplina costituzionale dell’intervento sostitutivo degli organi regionali - errata interpretazione dell’art. 1, comma 174, della l. 30 dicembre 2004, n. 311 – insussistenza di poteri commissariali di natura legislativa. ***** Con la sentenza in commento la Corte costituzionale ha ribadito e precisato i princìpi relativi ai poteri riconosciuti dalla legge (segnatamente: artt. 1, comma 174, l. 311 del 2004; art. 2, commi 79 sgg., della l. 23 dicembre 2009, n. 191) al Commissario governativo per l’attuazione dei piani di rientro dal deficit sanitario regionale. Muovendo da quanto già statuito con sent. n. 361 del 2010, la Consulta ha escluso la possibilità di ritenere conformi al dettato costituzionale provvedimenti commissariali aventi forza di legge regionale, in quanto solo il Consiglio regionale è l’organo titolare del potere legislativo, di conseguenza, la disciplina contenuta nell’art. 120 Cost. non può essere interpretata come legittimante il conferimento di poteri legislativi ad un soggetto che sia stato nominato Commissario dal Governo. Fatta questa premessa, la Corte ha escluso che la l. n. 311 del 2004, art. 1, comma 174, rechi disposizioni violative di tali princìpi, dato che non contempla, in capo al Commissario straordinario, poteri di natura legislativa, ma solo volti all’adozione di atti di carattere amministrativo ritenuti necessari ai fini del contenimento della spesa sanitaria. P.I.D.A. 2 federalismi.it – Osservatorio di diritto sanitario