OSSERVATORIO DI DIRITTO SANITARIO
21 GENNAIO 2015
La Corte costituzionale fa il punto
sui poteri del Commissario ad acta
La Corte costituzionale fa il punto sui
poteri del Commissario ad acta
Corte cost., sent. 5 dicembre 2014, n. 278
Pres. Criscuolo, Est. Mattarella
V.G. in proprio e n. q. di Presidente e legale rappresentante del «Comitato SS. Rosario Venafro»
c. Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della
Regione Molise, ed altri.
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Bilancio e finanza pubblica – Sistema sanitario regionale – Piani di rientro dai disavanzi della
sanità regionale – Ritenuta attribuzione al commissario ad acta per l’attuazione di detti piani di
poteri di natura legislativa – conseguente violazione del principio di tipicità delle fonti primarie,
del principio autonomistico e della disciplina costituzionale dell’intervento sostitutivo degli organi
regionali - errata interpretazione dell’art. 1, comma 174, della l. 30 dicembre 2004, n. 311 –
insussistenza di poteri commissariali di natura legislativa.
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Con la sentenza in commento la Corte costituzionale ha ribadito e precisato i princìpi relativi ai poteri riconosciuti
dalla legge (segnatamente: artt. 1, comma 174, l. 311 del 2004; art. 2, commi 79 sgg., della l. 23 dicembre
2009, n. 191) al Commissario governativo per l’attuazione dei piani di rientro dal deficit sanitario regionale.
Muovendo da quanto già statuito con sent. n. 361 del 2010, la Consulta ha escluso la possibilità di ritenere
conformi al dettato costituzionale provvedimenti commissariali aventi forza di legge regionale, in quanto solo il
Consiglio regionale è l’organo titolare del potere legislativo, di conseguenza, la disciplina contenuta nell’art. 120
Cost. non può essere interpretata come legittimante il conferimento di poteri legislativi ad un soggetto che sia stato
nominato Commissario dal Governo. Fatta questa premessa, la Corte ha escluso che la l. n. 311 del 2004, art. 1,
comma 174, rechi disposizioni violative di tali princìpi, dato che non contempla, in capo al Commissario
straordinario, poteri di natura legislativa, ma solo volti all’adozione di atti di carattere amministrativo ritenuti
necessari ai fini del contenimento della spesa sanitaria.
P.I.D.A.
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