INFORMATIVA N. 085 – 27 MARZO 2013
DICHIARAZIONI
LE DEDUZIONI IRAP PER IL 2012
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Art. 11, D.Lgs. n. 446/97
Art. 2, comma 2, DL n. 201/2011
Circolare Agenzia Entrate 19.11.2007, n. 61/E
Risoluzioni Agenzia Entrate 17.3.2008, n. 99/E; 10.6.2008,
n. 235/E; 21.4.2009, n. 104/E e 28.10.2009, n. 265/E
• Istruzioni mod. IRAP 2013
A favore dei soggetti passivi IRAP (con alcune esclusioni) sono
previste una serie di deduzioni dal valore della produzione
connesse con la presenza di personale dipendente.
Per il 2012 va evidenziato, in particolare, l’incremento della
deduzione c.d. “cuneo fiscale” relativamente ai dipendenti a
tempo indeterminato di sesso femminile ovvero di età inferiore a
35 anni.
Oltre alle deduzioni per il personale dipendente, qualora il valore
della produzione non superi un determinato ammontare, è altresì
riconosciuta un’ulteriore deduzione.
Si segnala, infine, l’operatività a livello regionale (Piemonte e
Provincia di Trento) di specifiche deduzioni.
RIPRODUZIONE VIETATA
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Come noto, ai fini della determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP l’art. 11,
D.Lgs. n. 446/97 riconosce:
Æ alcune deduzioni collegate al personale dipendente;
Æ un’ulteriore deduzione differenziata a seconda dell’ammontare della base imponibile che
comunque non deve superare € 180.999,91.
TIPOLOGIA DEDUZIONE
Deduzione contributi per assicurazioni contro infortuni sul lavoro
ART. 11, D.LGS. N. 446/97
comma 1, lett. a), n. 1
Deduzione forfetaria per ciascun dipendente a tempo
indeterminato (c.d. cuneo fiscale). Si distingue in deduzione comma 1, lett. a), nn. 2 e 3
“base” e “maggiorata” (prevista per le Regioni svantaggiate)
Deduzione contributi previdenziali ed assistenziali
DEDUZIONI
PERSONALE
DIPENDENTE
ULTERIORE
DEDUZIONE
comma 1, lett. a), n. 4
Deduzione spese apprendisti, disabili, CFL e addetti alla ricerca e
comma 1, lett. a), n. 5
sviluppo
Deduzione di € 1.850 per ciascun dipendente fino ad un massimo
comma 4-bis.1
di 5 dipendenti
Le deduzioni per il personale dipendente:
ƒ sono usufruibili dai soggetti passivi IRAP, a prescindere dal metodo (“contabile” o
“da bilancio”) utilizzato per la determinazione della base imponibile;
ƒ spettano per ciascun dipendente, per un ammontare non superiore alla
retribuzione ed agli altri oneri e spese a carico del datore di lavoro.
Deduzione da € 7.350 a € 1.850 a seconda dell’ammontare della
comma 4-bis
base imponibile IRAP
Le citate deduzioni spettano, in generale, a tutti i soggetti passivi IRAP, ossia alle società di
capitali, società di persone e ditte individuali, ai lavoratori autonomi e alle associazioni
professionali, nonché agli enti non commerciali ed ai produttori agricoli. Tuttavia:
Æ le deduzioni di cui al comma 1, lett. a), nn. 2, 3, 4, 5 (limitatamente alla deduzione per spese di
ricerca e sviluppo), 4-bis e 4-bis.1 non possono essere fruite dalle Pubbliche amministrazioni
(Regioni, Province, Comuni, ecc.);
Æ la “deduzione maggiorata” di cui al comma 1, lett. a), n. 3, non può essere usufruita:
– dalle imprese operanti in concessione e a tariffa in particolari settori economici (energia,
acqua, trasporti, infrastrutture, poste, telecomunicazioni, raccolta e depurazione acque,
raccolta e smaltimento rifiuti). Tali soggetti non possono avvalersi altresì della deduzione
base, ex comma 1, lett. a), n. 2;
– dalle banche, enti finanziari ed imprese di assicurazione. A tali soggetti è comunque
riconosciuta la deduzione base.
Per gli enti non commerciali che svolgono sia attività istituzionale che attività
commerciale le deduzioni ex comma 1, lett. a), nn. 1, 2, 3, 4 e comma 4-bis.1 spettano
esclusivamente in relazione ai dipendenti impiegati nell’attività commerciale.
Per i dipendenti utilizzati “promiscuamente”, la deduzione spetta in misura proporzionale
ai ricavi e proventi dell'attività commerciale rispetto ai ricavi e proventi complessivi.
A decorrere dal 2012, per effetto di quanto disposto dall’art. 2, comma 2, DL n. 201/2011, è stata
incrementata la deduzione c.d. cuneo fiscale relativamente a particolari tipologie di
dipendenti.
DEDUZIONE PER ASSICURAZIONI CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO
Dal valore della produzione è possibile dedurre, ai sensi del citato art. 11, comma 1, lett. a), n. 1, i
contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro (ad esempio,
contributi INAIL, IPSEMA per il settore marittimo, ENPAIA per il settore agricolo).
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Nell'ipotesi di distacco del personale o somministrazione di lavoro (ex lavoro interinale)
la deduzione spetta all'impresa che utilizza il personale.
Tale deduzione, come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 17.3.2008, n. 99/E
spetta anche in relazione ai contributi riferiti:
ƒ alla posizione personale del contribuente;
ƒ ai collaboratori dell’impresa familiare,
sempreché gli stessi non abbiano già concorso alla determinazione della base imponibile IRAP.
L’importo dei contributi previdenziali deducibili dalla base imponibile IRAP va individuato, secondo
quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 28.10.2009, n. 265/E:
– per i lavoratori autonomi, in base al principio di cassa, e pertanto relativamente ai contributi
pagati nell’anno;
– per le imprese, in base al principio di competenza, nei limiti comunque dei contributi dovuti.
DEDUZIONI PER IL “CUNEO FISCALE”
La deduzione IRAP finalizzata a contrastare il c.d. “cuneo fiscale e contributivo”, disciplinata dal
citato comma 1, lett. a), nn. 2, 3 e 4, si concretizza, relativamente a ciascun dipendente a tempo
indeterminato, nella deducibilità:
– di un importo forfetario differenziato a seconda della Regione di impiego del dipendente e, dal
2012, della tipologia di dipendente;
– del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro.
Le deduzioni in esame:
ƒ non sono applicabili, come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 4.4.2008, n.
132/E, ai costi connessi ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (ad esempio,
compensi corrisposti ai soci di una società per l’attività di amministratore) e, in generale, “in
relazione a rapporti diversi da quelli di lavoro dipendente a tempo indeterminato”;
ƒ non spettano con riferimento ai dipendenti a tempo indeterminato destinati dall'impresa a
strutture produttive estere, secondo quanto specificato dall'Agenzia delle Entrate nella
Circolare 19.11.2007, n. 61/E;
ƒ nell’ipotesi di personale dipendente distaccato presso un’altra struttura, come chiarito
dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 10.6.2008, n. 235/E, spettano all’impresa
distaccataria, ossia a quella che effettivamente impiega il lavoratore, per il numero di giorni in
cui il dipendente è distaccato. A tal fine è necessario:
− verificare in capo all’impresa distaccante che il lavoratore sia a tempo indeterminato;
− computare i giorni in cui il lavoratore viene impiegato presso l’impresa distaccataria.
Nell'ipotesi in cui il distacco riguardi un periodo di tempo inferiore all'anno le deduzioni
dovranno essere proporzionalmente ripartite tra il distaccante e il distaccatario;
− verificare che l’impresa distaccataria possa usufruire delle deduzioni per il cuneo fiscale.
AMMONTARE DELLA DEDUZIONE
La deduzione è riconosciuta con riferimento ai lavoratori impiegati nel periodo d’imposta assunti
con contratto a tempo indeterminato ed è costituita, come accennato, da un importo forfetario e
da un importo analitico.
Deduzione forfetaria
La deduzione forfetaria è differenziata a seconda della Regione in cui è impiegato il lavoratore
nonché, dal 2012, dal sesso e dall’età dello stesso. In particolare la misura della deduzione
spettante per ciascun lavoratore dipendente impiegato nel periodo d’imposta è pari a:
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FINO AL 2011
PER IL 2012 – 2013
DEDUZIONE
REGIONE DI IMPIEGO DEL
LAVORATORE
DEDUZIONE
Non svantaggiata
Svantaggiata
(Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Molise, Puglia,
Sardegna e Sicilia)
DIPENDENTE DI
SESSO FEMMINILE O DI
ETÀ < 35 ANNI
ALTRO DIPENDENTE
€ 4.600
€ 10.600
€ 4.600
€ 9.200
€ 15.200
€ 9.200
Si evidenzia che dal 2014:
− la “deduzione base” (prevista per le Regioni non svantaggiate) sarà pari a € 7.500 per la
generalità dei dipendenti, e a € 13.500 per le donne ed i giovani;
− la “deduzione maggiorata” (prevista per i dipendenti impiegati nelle Regioni svantaggiate)
sarà pari a € 15.000 per la generalità dei dipendenti e a € 21.000 per le donne ed i giovani.
La “deduzione maggiorata”:
– è alternativa alla “deduzione base” in relazione ai singoli lavoratori impiegati. Non è
quindi necessario effettuare un'unica scelta valida per tutti i dipendenti;
– è soggetta alle regole degli aiuti “de minimis”, secondo le quali l’importo massimo di aiuti
concessi non può essere superiore a € 200.000 (€ 100.000 per le imprese operanti nel
settore del trasporto su strada) nell’arco di 3 esercizi finanziari.
La “deduzione base” e la “deduzione maggiorata” devono essere ragguagliate:
− in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi nonché di
inizio o cessazione dell’attività in corso d’anno;
− ai giorni di durata del rapporto di lavoro nel corso del periodo d’imposta.
Se il rapporto di lavoro è a tempo parziale le deduzioni vanno ridotte in misura
proporzionale.
Contributi assistenziali e previdenziali
La deduzione c.d. cuneo fiscale è rappresentata anche dalla componente analitica dei contributi
assistenziali e previdenziali relativi ai lavoratori a tempo indeterminato. Tale deduzione:
Æ va individuata, secondo la citata Risoluzione n. 265/E:
− per i lavoratori autonomi, in base al principio di cassa, e pertanto considerando i contributi
pagati nell’anno;
− per le imprese, in base al principio di competenza, nei limiti comunque dei contributi dovuti.
Æ spetta con riferimento a quanto versato dal datore di lavoro:
− in ottemperanza a disposizioni di legge;
− alle forme pensionistiche complementari ex D.Lgs. n. 252/2005;
− a Casse, Fondi, Gestioni previste dai contratti collettivi o da accordi / regolamenti aziendali
al fine di erogare prestazioni integrative di assistenza o previdenza;
Æ non è riconosciuta come precisato nella citata Circolare n. 61/E:
− per i contributi riferiti ai dipendenti impiegati all'estero;
− ai soggetti che determinano l’IRAP con il metodo retributivo.
Relativamente ai contributi previdenziali riferiti alla 13esima mensilità l'importo della deduzione
va determinato “pro-quota con riferimento a ciascuna mensilità” e spetta in misura pari al 100%
dei contributi riferiti al dipendente, sia relativi alla retribuzione ordinaria, alla 13esima / 14esima
mensilità ed alle ferie e permessi.
DURC
Ai fini della fruizione della deduzione in esame, il citato art. 11 non prevede alcun particolare
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adempimento in capo al contribuente. Tuttavia, considerato che la Finanziaria 2007 ha disposto
che:
“a decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in
materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di
lavoro, del documento unico di regolarità contributiva …”
si è posta la questione circa la necessità del DURC anche ai fini dell’agevolazione in esame.
A tale proposito, il Ministero del Lavoro:
ƒ in un primo momento, nell’ambito della Circolare 30.1.2008, n. 5, aveva ritenuto necessario il
DURC, affermando che nel concetto di “benefici normativi e contributivi” rientrano anche le
agevolazioni fiscali connesse alla costituzione e gestione dei rapporti di lavoro tra cui appunto il
cuneo fiscale;
ƒ successivamente, in via ufficiosa, ha sostenuto che non sussiste la necessità di tale
documento poiché per le agevolazioni di natura fiscale sarà l’Amministrazione finanziaria a
verificare la regolarità contributiva mediante il collegamento informatico con gli enti
previdenziali. Tale seconda interpretazione è stata sostenuta anche dalla Fondazione studi dei
Consulenti del Lavoro nella Circolare 27.4.2009, n. 4, secondo la quale per la fruizione del
cuneo fiscale non è necessario il DURC.
DEDUZIONE PER APPRENDISTI, CFL, DISABILI E RICERCA E SVILUPPO
Dal valore della produzione sono integralmente deducibili, come previsto dal citato art. 11, comma
1, lett. a), n. 5, anche le spese (salari e stipendi, contributi previdenziali, quota accantonamento
TFR, ecc.) sostenute nel periodo d'imposta dal datore di lavoro con riferimento alle seguenti
tipologie di lavoratori:
La deduzione spetta, come precisato dall'Agenzia delle Entrate nella
Circolare 5.4.2005, n. 13/E, anche con riguardo ai costi per il personale
assunto con un contratto di inserimento di cui al D.Lgs. n. 276/2003.
Apprendisti
Se nel corso del periodo d’imposta si verifica la trasformazione del
contratto di apprendistato in contratto di lavoro a tempo
indeterminato, come specificato anche nelle istruzioni al mod. IRAP
2013, è possibile fruire:
− per il periodo (numero giorni) in cui il lavoratore è inquadrato
come apprendista della deduzione specifica per tali soggetti, pari
al costo del lavoro;
− per la rimanente parte dell’anno della deduzione per il cuneo
fiscale ovvero, in alternativa, di quella di cui al comma 4-bis.1,
pari a € 1.850 per dipendente.
Personale con
contratto di
formazione lavoro
La deduzione spetta anche per i costi relativi al personale assunto con i
contratti di inserimento previsti dal citato D.Lgs. n. 276/2003.
Disabili
La deduzione spetta per i soggetti:
ƒ di cui all'art. 1, Legge n. 68/99 (persone in età lavorativa affette da
minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e portatori di handicap
intellettivo, che comportano una riduzione della capacità lavorativa
superiore al 45%, ecc.);
ƒ che, al momento dell'assunzione (avvenuta entro il 23.3.99), erano in
possesso dei requisiti ex Legge n. 482/68 (soggetti affetti da
minorazioni fisiche che ne riducono la capacità lavorativa in misura non
inferiore a 1/3);
anche se intrattengono con l’impresa un rapporto di co.co.co.
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Personale
addetto alla
ricerca
La deduzione è riconosciuta a fronte dei costi per il personale addetto:
- alla ricerca di base, ossia alle attività di studio, esperimenti, indagini e
ricerche che non hanno una specifica finalità ma rivestono un'utilità
generica per l'impresa;
- alla ricerca applicata e sviluppo, ossia all'attività finalizzata alla
realizzazione di uno specifico progetto;
anche se sostenuti da consorzi tra imprese costituiti per la realizzazione di
programmi comuni di ricerca e sviluppo. La deduzione è subordinata
all’attestazione dell’effettività dei costi da parte del Presidente del Collegio
sindacale o, in mancanza, da un revisore dei conti, da un professionista
contabile o dal responsabile del CAF.
Secondo quanto specificato dall’Agenzia delle Entrate nella
Risoluzione 21.4.2009, n. 104/E, nelle società di capitali
l’attestazione va rilasciata dal soggetto deputato allo
svolgimento della funzione di controllo contabile, ossia dal
revisore / società di revisione ancorché la società sia dotata del
Collegio sindacale.
DEDUZIONE DI € 1.850
Tutti soggetti passivi IRAP, con la sola esclusione delle Amministrazioni pubbliche, possono
usufruire, ai sensi del citato art. 11, comma 4-bis.1, di una deduzione pari ad € 1.850 per ogni
lavoratore dipendente (a tempo determinato o indeterminato) impiegato nel periodo d’imposta.
Tale deduzione:
• spetta:
− se l’ammontare dei componenti positivi rilevanti ai fini della determinazione del valore della
produzione è inferiore o uguale a € 400.000.
L'importo dei componenti positivi va ragguagliato in caso di inizio / cessazione dell'attività in
corso d'anno o di esercizio con durata superiore / inferiore a 12 mesi;
−
con riferimento ad un numero massimo di 5 lavoratori dipendenti impiegati. Di fatto,
pertanto, la deduzione massima usufruibile è pari a € 9.250 (1.850 x 5);
•
non spetta in relazione agli apprendisti, ai disabili, ai soggetti assunti con contratto di
formazione lavoro nonché al personale assunto con i contratti di inserimento previsti dal
citato D.Lgs. n. 276/2003;
•
deve essere:
− ragguagliata alla durata del rapporto di lavoro (giorni) nel periodo d’imposta nel caso di
lavoro a tempo determinato;
− ridotta proporzionalmente nel caso di lavoro a tempo parziale (part-time).
ALTERNATIVITÀ DELLE DEDUZIONI
Per effetto di quanto previsto dall’art. 11, comma 4-septies, D.Lgs. n. 446/97:
Æ è sempre consentita la deduzione dei contributi assicurativi ex comma 1, lett. a), n. 1, che
pertanto, come specificato anche nelle istruzioni al mod. IRAP 2013, “non è alternativa rispetto
alle altre deduzioni previste dall’articolo 11”;
Æ le deduzioni per il “cuneo fiscale” sono alternative, per ciascun lavoratore:
ƒ alla deduzione per spese relative agli apprendisti, ai disabili e al personale con
contratto di formazione lavoro (art. 11, comma 1, lett. a, n. 5);
ƒ alla deduzione di € 1.850 per ciascun dipendente fino ad un massimo di 5 per i soggetti
con componenti positivi del VAP non superiori a € 400.000 (art. 11, comma 4-bis.1).
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Al fine di usufruire della massima deduzione possibile è necessario confrontare, per ciascun
dipendente a tempo indeterminato:
1. l’ammontare spettante applicando la deduzione c.d. “cuneo fiscale”;
2. l’ammontare spettante applicando le altre deduzioni;
e considerare, ovviamente, quella di ammontare più elevato.
ULTERIORE DEDUZIONE
L’art. 1, comma 4-bis, D.Lgs. n. 446/97 prevede un’ulteriore deduzione dalla base imponibile
IRAP, spettante ai soggetti passivi che presentano un valore della produzione inferiore o
uguale a € 180.999,91, quantificata come segue:
DEDUZIONE
• snc, sas e soggetti equiparati e
persone fisiche imprenditori
VALORE DELLA PRODUZIONE
• persone fisiche, società semplici e
Altri soggetti
Non superiore a € 180.759,91
€ 7.350 + € 2.150
€ 7.350
Superiore a € 180.759,91 ma non a € 180.839,91
€ 5.500 + € 1.625
€ 5.500
Superiore a € 180.839,91 ma non a € 180.919,91
€ 3.700 + € 1.050
€ 3.700
Superiore a € 180.919,91 ma non a € 180.999,91
€ 1.850 + € 525
€ 1.850
soggetti equiparati, esercenti arti e
professioni
Superiore a € 180.999,91
non spettante
Si evidenzia che dal 2014 la deduzione in esame aumenta, così come disposto dall’art. 1, comma
484, lett. b), Legge n. 228/2012 (Finanziaria 2013).
DEDUZIONI REGIONALI
PIEMONTE
Ai sensi della LR n. 19/2010, a favore dei soggetti passivi IRAP che incrementano, nei 3 anni
successivi a quello in corso al 31.12.2010 (generalmente dal 2011 al 2013) il numero di
lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, una deduzione forfetaria
nella seguente misura.
DEDUZIONE FORFETARIA
BENEFICIO SPETTANTE
€ 15.000
Per ogni nuovo lavoratore assunto a partire dall’anno di assunzione e fino
al terzo anno compiuto (la deduzione spetta per ognuno dei 3 anni)
€ 30.000
Per ogni nuovo lavoratore con più di 50 anni o meno di 35 anni a partire
dall’anno di assunzione e fino al terzo anno compiuto (la deduzione spetta
per ognuno dei 3 anni)
Va evidenziato che la deduzione in esame:
Æ non può eccedere il costo del singolo dipendente;
Æ non è cumulabile con “analoghi interventi volti a favorire l’incremento occupazionale”, ad
eccezione di quanto previsto dalla Legge n. 296/2006.
PROVINCIA DI TRENTO
La LP n. 27/2010 ha previsto:
Æ dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2011 (in generale, dal 2012), la
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deduzione, da parte dei soggetti passivi titolari di reddito d’impresa, del rendimento
nozionale del nuovo capitale proprio (ACE) determinato secondo le regole contenute
nell’art. 1, DL n. 201/2011. Il rendimento nozionale deducibile per il 2012 è pari al 19,83% del
nuovo capitale proprio;
Æ la deduzione delle somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato in attuazione
dei contratti collettivi aziendali o territoriali di produttività, ex art. 26, DL n. 98/2011.
Come specificato dalla PAT nella Circolare 5.3.2013, n. 1/2013, prot. S016/128593/12/5.5 a
seguito dell’introduzione della deduzione in esame si è realizzato “un perfetto parallelismo tra
requisiti per beneficiare della tassazione agevolata ai fini IRPEF in favore del dipendente e
requisiti per beneficiare della deduzione IRAP per l’azienda”.
COMPILAZIONE DEL MOD. IRAP 2013
DEDUZIONI PER IL PERSONALE DIPENDENTE
Nel mod. IRAP 2013 le deduzioni per il personale dipendente vanno riportate:
⇒ nell’apposito rigo del quadro di riferimento. In particolare:
• le deduzioni ex art. 11, comma 1, lett. a) (deduzione per i contributi assistenziali, “cuneo
fiscale”, deduzione dei contributi previdenziali, deduzione per apprendisti, disabili, CFL,
personale addetto alla ricerca e sviluppo) vanno evidenziate nei seguenti righi:
QUADRO IQ
QUADRO IP
QUADRO IC
QUADRO IE
persone
fisiche
società di
persone
società di
capitali
enti non
commerciali
Impresa art. 5-bis, D.Lgs.n. 446/97
IQ11
IP11
---
---
Impresa art. 5, D.Lgs. n. 446/97
IQ39
IP45
IC62
IE32, col. 2 e 3
Impresa in regime forfetario
IQ44
IP50
---
IE37
Produttore agricolo
IQ48
IP54
---
IE41
Lavoratore autonomo
IQ52
IP58
---
IE45 (*)
SOGGETTO PASSIVO
(*) la compilazione interessa gli ENC non residenti esercenti arti e professioni
• la deduzione ex art. 11, comma 4-bis.1 (€ 1.850) va riportata nei seguenti righi:
SOGGETTO PASSIVO
QUADRO IQ
QUADRO IP
QUADRO IC
QUADRO IE
IQ63
IP69
IC67
IE56
Impresa art. 5-bis, D.Lgs.n. 446/97
Impresa art. 5, D.Lgs. n. 446/97
Impresa in regime forfetario
Produttore agricolo
Lavoratore autonomo
⇒ nell’apposita Sezione I – “Deduzioni – art. 11 D.Lgs. n. 446/97” del quadro IS (compilata da
tutti i soggetti che usufruiscono delle deduzioni). Tale sezione presenta la seguente struttura:
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NEW
INAIL
Cuneo fiscale
Alternative
(per ciascun
dipendente)
Comma 1,
lett. a), n. 5
Comma 4-bis.1
In tale Sezione:
− nella colonna 1 di tutti i righi va indicato il numero di soggetti per i quali si usufruisce della
deduzione;
− nella colonna 2 dei righi IS1, IS3 e IS5 e colonna 3 dei righi IS2 e IS4 va indicato
l’ammontare della deduzione spettante;
− nella nuova colonna 2 di rigo IS2, denominata “soggetti al «de minimis»”, va riportato
l’ammontare della deduzione “maggiorata” (€ 9.200 o € 15.200) già ricompresa a colonna 3
dello stesso rigo e nella colonna 2 di rigo IS4, vanno indicati i costi riferiti al personale
addetto alla ricerca e sviluppo già compresi a colonna 3.
ULTERIORE DEDUZIONE
L’ulteriore deduzione, il cui ammontare, come sopra evidenziato, è differenziato a seconda del
valore della produzione, non va riportata nel quadro IS del mod. IRAP ma evidenziata
esclusivamente nella Sezione VI dei singoli quadri di riferimento, destinata alla determinazione
del “Valore della produzione netta”, nei seguenti righi:
SOGGETTO PASSIVO
QUADRO IQ
QUADRO IP
QUADRO IC
QUADRO IE
IQ62
IP68
IC66
IE55
Impresa art. 5-bis, D.Lgs.n. 446/97
Impresa art. 5, D.Lgs. n. 446/97
Impresa in regime forfetario
Produttore agricolo
Lavoratore autonomo
DEDUZIONI REGIONALI
L’ammontare delle deduzioni regionali (Piemonte / Provincia di Trento) vanno indicate a colonna 4
dei righi della Sezione I del quadro IR.
RIPRODUZIONE VIETATA
38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected]
IF 27.03.2013 n. 085 - pagina 10 di 12
ESEMPLIFICAZIONI
Esempio 1
Un riparatore di motocicli, senza dipendenti, che applica il metodo fiscale di
determinazione della base imponibile IRAP, nel 2012 ha realizzato un valore della
produzione pari a € 102.645 ed ha corrisposto per il 2012 contributi INAIL pari a € 740.
La ditta individuale usufruisce:
Æ della deduzione ai fini IRAP per i contributi previdenziali, da evidenziare nel mod.
IRAP 2013 come segue:
740
740
1
Æ dell’ulteriore deduzione collegata al valore della produzione, pari a € 9.500 (7.350 +
2.150), che va così esposta nel mod. IRAP 2013:
9.500
Esempio 2
Una società di persone, con sede in Veneto, che adotta il metodo fiscale per la
determinazione della base imponibile IRAP, nel 2012 ha realizzato un valore della
produzione pari a € 280.645.
Inoltre, per tutto l’anno ha impiegato i seguenti 4 dipendenti:
DIPENDENTI IMPIEGATI NEL 2012
con contratto di inserimento Luca Neri
€ 18.000
Pietro Verdi (50 anni)
a tempo
indeterminato
COSTI SOSTENUTI
Lucia Bianchi (42 anni)
Sandro Rossi (31 anni)
€ 42.000 (al netto dei contributi INAIL) + € 7.200
per contributi previdenziali
€ 33.000 (al netto dei contributi INAIL) + € 5.800
per contributi previdenziali
€ 26.000 (al netto dei contributi INAIL) + € 4.100
per contributi previdenziali
I contributi INAIL relativi al 2012 ammontano complessivamente a € 3.300.
Deduzioni spettanti
Deduzioni per il personale dipendente
a) per il dipendente con contratto di inserimento, non essendo applicabile né il cuneo
fiscale né la deduzione di € 1.850, la società può usufruire della deduzione ex art.
11, comma 1, lett. a), n. 5, pari al costo complessivamente sostenuto (€ 18.000);
b) per i 3 dipendenti a tempo indeterminato, la società deve valutare la convenienza
ad applicare la deduzione pari a € 1.850 ovvero il cuneo fiscale.
In caso di fruizione della deduzione di € 1.850, complessivamente la società
potrebbe dedurre € 5.550 (1.850 x 3).
La deduzione “cuneo fiscale” è così determinata:
DIPENDENTE
DEDUZIONE
FORFETARIA
ONERI SOCIALI
TOTALE
DEDUZIONI
Verdi
Bianchi (donna)
Rossi (età < 35 anni)
Totale
4.600
10.600
10.600
25.800
7.200
5.800
4.100
17.100
11.800
16.400
14.700
42.900
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Con riguardo ai 3 dipendenti a tempo indeterminato risulta evidente la convenienza
all’applicazione del cuneo fiscale.
La società pertanto usufruisce, per 1 dipendente della deduzione per il contratto di
inserimento, per 3 dipendenti della deduzione cuneo fiscale nonché, per tutti i 4
dipendenti, della deduzione relativa ai contributi INAIL 2012 pari a € 3.300.
Il mod. IRAP 2013 va così compilato:
4
3.300
25.800
3
17.100
18.000
1
64.200
64.200
Le deduzioni complessivamente spettanti possono essere usufruite per intero, in
quanto non eccedono le retribuzioni 2012.
Ulteriore deduzione
La società non può usufruire dell’ulteriore deduzione stante il superamento del valore
della produzione del limite di € 180.999,91.
TABELLA RIEPILOGATIVA
DEDUZIONI DALLA BASE IMPONIBILE IRAP
2011
2012
Contributi per assicurazioni
infortuni sul lavoro
contro Contributi per assicurazioni contro
infortuni sul lavoro
Contributi previdenziali ed assistenziali
Contributi previdenziali ed assistenziali
Spese apprendisti, disabili, CFL e Spese apprendisti, disabili, CFL e
addetti alla ricerca e sviluppo
addetti alla ricerca e sviluppo
DEDUZIONI
PERSONALE
DIPENDENTE
ULTERIORE
DEDUZIONE
€ 1.850 per ciascun dipendente fino ad € 1.850 per ciascun dipendente fino ad
un massimo di 5 dipendenti
un massimo di 5 dipendenti
Per ciascun dipendente a tempo
€ 4.600 (o € 9.200) per ciascun indeterminato (c.d. “cuneo fiscale”):
dipendente a tempo indeterminato (c.d. ⇒ € 4.600 (€ 9.200) per la generalità dei
soggetti;
cuneo fiscale)
⇒ € 10.600 (€ 15.200) per donne e
giovani di età inferiore a 35 anni
da € 1.850 a € 7.350 (da € 2.375 a €
9.500 per società di persone, ditte
individuali e lavoratori autonomi a
seconda dell’ammontare della base
imponibile
da 1.850 a € 7.350 (da € 2.375 a €
9.500 per società di persone, ditte
individuali e lavoratori autonomi a
seconda dell’ammontare della base
imponibile
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DEDUZIONI REGIONALI
PIEMONTE
PROVINCIA
DI TRENTO
2011
2012
In caso di incremento del numero In caso di incremento del numero
lavoratori con contratto a tempo lavoratori con contratto a tempo
indeterminato:
indeterminato:
- € 15.000 per ogni nuovo lavoratore a - € 15.000 per ogni nuovo lavoratore a
partire dall’anno di assunzione e fino
partire dall’anno di assunzione e fino al
al terzo anno;
terzo anno;
- € 30.000 per ogni nuovo lavoratore > - € 30.000 per ogni nuovo lavoratore >
50 anni o < 35 anni a partire
50 anni a partire dall’anno di
dall’anno di assunzione e fino al terzo
assunzione e fino al terzo anno
anno
- deduzione ACE pari al 19,83% del
nuovo capitale proprio;
__
- deduzione salario di produttività
„
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LE DEDUZIONI IRAP PER IL 2012