LA PA R O LA A I LEG A LI CONTRATTO DI OUTSOURCING QUELL’ ACCORDO ATIPICO É UN PO’ FUORI DAGLI SCHEMI Il rapporto di terziarizzazione della funzione logistica gode di una certa autonomia e non trova un?adeguata regolamentazione in ciò che è “tipicamente” previsto dal Codice Civile. degli Avv. Alessandra Vignone e Grazia Torrente I l contratto di outsourcing di servizi logi sti ci è l’ accordo m edi an te i l quale un soggetto, detto fornitore, si assum e la gestione di una o più fasi dell’ attività logistica di un altro soggetto, detto com m ittente, con organizzazione di mezzi a proprio carico e si obbliga quindi a fornire la prestazione dei servizi funzionali a dette attività, dietro il pagamento di un corrispettivo. Tale contratto non trova ade- giurisprudenza lim itano l’autonom ia contrattuale, disciplinando tali fattispecie atipiche con la disciplina del c on tr atto ti pi c o c on c u i h an n o pi ù analogie. I n particolare l’attività logisti ca, per sua n atura, ha ad oggetto di ver se pr estaz i on i e ser vi z i e n on pu ò qu i n di r i c on du r si a u n con tr atto ti pi co, m a a diversi contr a tti ti pi c i tr a c u i : l’ appal to, i l c on tr atto di deposito, il contratto di spedizion e, il contratto di traspor to, i l c on tr atto di m an dato e i l contratto di som m inistrazione. In logistica la definizione di tale accordo rimanda a quello di appalto di servizi intesi come risultato di attività di lavoro guata regolam entazione negli schemi tipici previsti dal codice civile italiano e viene inquadrato come contratto atipico. Il nostro ordinamento, in assenza di uno schem a predefinito, attribuisce alle parti ampia autonomia nella definizione del contenuto contrattuale, a condizione che l’accordo che si intende stipulare realizzi “ interessi meritevoli di tutela”. Attraverso il riconoscimento del più ampio principio di autonomia negoziale, infatti, il legislatore ha garantito la possibilità di porre in essere form ule contrattuali ad hoc atte a soddisfare - nel migliore dei modi - i bisogni, nonché le esigenze specifiche delle parti. 46 Tuttavia , par te della dottr ina e della In realtà la definizione data di contratto di outsourcing dell’attività logistica richiam a la fattispecie dell’appalto e in particolare dell’appalto di servizi, servizi che si intendono com e r i su ltato di u n’ atti vi tà di lavor o: la prestazione dell’appaltatore consiste nella prestazione di un servizio determ i n ato che n on è costi tu i to da u n a attività, m a da un risultato utile per le par ti con traen ti . Tale caratter i sti ca del contratto di appalto fa sì che esso possa esser e appl i c ato an al ogi c am en te al c on tr atto di ou tsou r c i n g dell’ atti vi tà logi sti c a. Sor ge per ò i l pr oblem a di deter m i n are se i n presenza di una pluralità di ser vizi logistici si debbano applicare, con riferim en to al l e si n gol e pr estaz i on i , l e n or m e su ll’ appalto o le n or m e dei contratti a cui esse sono riconducibili, oppure entram be le norm e. Non si tratta di una disquisizione m eram en te teor ica, m a la soluzion e di tale questione ha delle conseguenze sul piano pratico di notevole rilevanza per le parti interessate. B asti pensare alla prescrizione dei diritti derivanti dal contratto che le parti inten- dono far valere. I nfatti, se si applicano le nor m e sull’ appalto la prescr izione è quella ordinaria di dieci anni. Se invece si applicano i singoli contratti a cui le prestazioni caratteristiche dell’attività logistica si riconduc on o ( ad esem pi o i l tr aspor to e l a spedizione), il term ine di prescrizione è pari a un anno. Analogamente, in materia di inadem pim ento contrattuale, ove sorga una c on tr over si a e l e par ti dec i dan o di prom uovere un’azione giudiziaria, il Tribunale com petente sarà chiam ato a individuare la disciplina applicabile per la decisione del caso. Sarà pertanto necessario accertare se vi è un i n adem pi m en to del l’ ac c or do n el com plesso, ossia se una delle parti ha violato una pluralità di obbligazioni previste nel contratto di outsourcing dell’attività logistica o se l’inadem pim en to posto i n essere da u n a delle parti si riferisca a si n gol e pr es taz i on i . N el l a pr i m a i potesi , sec on do l a gi u r i sprudenza, il giudice dovrà applic ar e l e n or m e del l’ appal to o del l a som m i n i str az i on e; n el l a sec on da i potesi le n or m e del con tr atto ti pi co cu i le obbligazioni violate si riconducono, quali per esem pio il trasporto, la spedizione o il deposito. sfare le esigenze di tutela delle parti. Si consideri, ad esem pio, l’ opportunità di disciplinare i casi di cessazion e del rappor to con trattu ale si a n ell’ i potesi di i n adem pi m enti posti in essere dalle parti e sia in quella dell’esercizio di recesso anticipato dal contratto. I n tali circostanze, solo m edi an te u n a spec i fi c a pattuizione, si possono introdurre m odalità certe per determ in are l’ in den n izzo dovuto n el caso di recesso e in dividuare esattam en te quali vi olazi on i delle obbligazion i del con tratto deter m inano l’ autom atica r isoluzione del contratto. I n attesa di un’adeguata disciplina da parte del legislatore è quindi opportuno prevedere nel contratto di outsourcing dell’attività logistica da concludersi una dettagliata ed esaustiva regolam entazione delle obbligazioni delle parti e tutto questo al fi n e di evi tare l’ i n c er tez z a della norm a applicabile. Le parti possono regolamentare il rapporto integrando il dettato normativo con previsioni che le tutelano L’autonomia contrattuale riconosciuta alle par ti consente loro di regolam en tare il rappor to di outsourcin g, integrando il dettato norm ativo (norm e sull’appalto o norm e dei contratti a cui le prestazioni previste dal contratto di outsourcing sono riconducibili), m ediante previsioni specifiche che si rendono necessarie per soddi- OTTOB RE 47