LA PA R O LA A I LEG A LI
CONTRATTO DI OUTSOURCING
QUELL’ ACCORDO ATIPICO
É UN PO’ FUORI DAGLI SCHEMI
Il rapporto di terziarizzazione della funzione
logistica gode di una certa autonomia e non
trova un?adeguata regolamentazione in ciò
che è “tipicamente” previsto dal Codice Civile.
degli Avv. Alessandra Vignone e Grazia Torrente
I
l contratto di outsourcing di servizi
logi sti ci è l’ accordo m edi an te i l
quale un soggetto, detto fornitore,
si assum e la gestione di una o più
fasi dell’ attività logistica di un altro
soggetto, detto com m ittente, con organizzazione di mezzi a proprio carico
e si obbliga quindi a fornire la
prestazione dei servizi funzionali a dette attività, dietro il pagamento di un corrispettivo.
Tale contratto non trova ade-
giurisprudenza lim itano l’autonom ia
contrattuale, disciplinando tali fattispecie atipiche con la disciplina del
c on tr atto ti pi c o c on c u i h an n o pi ù
analogie. I n particolare l’attività logisti ca, per sua n atura, ha ad oggetto
di ver se pr estaz i on i e ser vi z i e
n on pu ò qu i n di
r i c on du r si a u n
con tr atto ti pi co,
m a a diversi contr a tti ti pi c i tr a
c u i : l’ appal to, i l
c on tr atto di deposito, il contratto di spedizion e,
il contratto di traspor to, i l c on tr atto di m an dato e i l
contratto di som m inistrazione.
In logistica la
definizione di tale
accordo rimanda
a quello di appalto
di servizi intesi
come risultato di
attività di lavoro
guata regolam entazione negli
schemi tipici previsti dal codice
civile italiano e viene inquadrato come contratto atipico. Il nostro ordinamento, in assenza di
uno schem a predefinito, attribuisce alle parti ampia autonomia nella definizione del contenuto contrattuale, a condizione che l’accordo che
si intende stipulare realizzi “ interessi
meritevoli di tutela”. Attraverso il riconoscimento del più ampio principio di
autonomia negoziale, infatti, il legislatore ha garantito la possibilità di porre
in essere form ule contrattuali ad hoc
atte a soddisfare - nel migliore dei modi - i bisogni, nonché le esigenze specifiche delle parti.
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Tuttavia , par te della dottr ina e della
In realtà la definizione data di contratto di outsourcing dell’attività logistica richiam a la fattispecie dell’appalto e in particolare dell’appalto di
servizi, servizi che si intendono com e
r i su ltato di u n’ atti vi tà di lavor o: la
prestazione dell’appaltatore consiste
nella prestazione di un servizio determ i n ato che n on è costi tu i to da u n a
attività, m a da un risultato utile per le
par ti con traen ti . Tale caratter i sti ca
del contratto di appalto fa sì che esso
possa esser e appl i c ato an al ogi c am en te al c on tr atto di ou tsou r c i n g
dell’ atti vi tà logi sti c a. Sor ge per ò i l
pr oblem a di deter m i n are se i n presenza di una pluralità di ser vizi logistici si debbano applicare, con riferim en to al l e si n gol e pr estaz i on i , l e
n or m e su ll’ appalto o le n or m e dei
contratti a cui esse sono riconducibili, oppure entram be le norm e.
Non si tratta di una disquisizione m eram en te teor ica, m a la soluzion e di
tale questione ha delle conseguenze
sul piano pratico di notevole rilevanza per le parti interessate. B asti pensare alla prescrizione dei diritti derivanti dal contratto che le parti inten-
dono far valere. I nfatti, se si applicano le nor m e sull’ appalto la prescr izione è quella ordinaria di dieci anni.
Se invece si applicano i singoli contratti a cui le prestazioni caratteristiche dell’attività logistica si riconduc on o ( ad esem pi o i l tr aspor to e l a
spedizione), il term ine di prescrizione è pari a un anno.
Analogamente, in materia di inadem pim ento contrattuale, ove sorga una
c on tr over si a e l e par ti dec i dan o di
prom uovere un’azione giudiziaria, il
Tribunale com petente sarà chiam ato
a individuare la disciplina applicabile per la decisione del caso. Sarà pertanto necessario accertare se vi è un
i n adem pi m en to del l’ ac c or do n el
com plesso, ossia se una delle parti ha
violato una pluralità di obbligazioni
previste nel contratto di outsourcing
dell’attività logistica o se l’inadem pim en to posto i n essere da u n a delle
parti si riferisca a
si n gol e pr es taz i on i . N el l a pr i m a i potesi , sec on do l a gi u r i sprudenza, il giudice dovrà applic ar e l e n or m e
del l’ appal to o
del l a som m i n i str az i on e; n el l a
sec on da i potesi
le n or m e del con tr atto ti pi co cu i le
obbligazioni violate si riconducono,
quali per esem pio il trasporto, la spedizione o il deposito.
sfare le esigenze di tutela delle parti.
Si consideri, ad esem pio, l’ opportunità di disciplinare i casi di cessazion e del rappor to con trattu ale
si a n ell’ i potesi di i n adem pi m enti posti in essere dalle parti e sia in quella dell’esercizio
di recesso anticipato dal contratto. I n tali circostanze, solo
m edi an te u n a spec i fi c a pattuizione, si possono introdurre m odalità certe per determ in are l’ in den n izzo dovuto n el
caso di recesso e in dividuare
esattam en te quali vi olazi on i
delle obbligazion i del con tratto deter m inano l’ autom atica r isoluzione
del contratto. I n attesa di un’adeguata disciplina da parte del legislatore è
quindi opportuno prevedere nel contratto di outsourcing dell’attività logistica da concludersi una dettagliata
ed esaustiva regolam entazione delle
obbligazioni delle parti e tutto questo
al fi n e di evi tare l’ i n c er tez z a della
norm a applicabile.
Le parti possono
regolamentare
il rapporto
integrando il
dettato normativo
con previsioni
che le tutelano
L’autonomia contrattuale riconosciuta alle par ti consente loro di regolam en tare il rappor to di outsourcin g,
integrando il dettato norm ativo (norm e sull’appalto o norm e dei contratti
a cui le prestazioni previste dal contratto di outsourcing sono riconducibili), m ediante previsioni specifiche
che si rendono necessarie per soddi-
OTTOB RE
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