COMUNE DI RIVALTA DI TORINO
I.C.I. - Imposta Comunale sugli Immobili
CHE COS’E’ ?
L’ICI, Imposta Comunale sugli Immobili è una imposta comunale istituita nel 1993.
Per calcolare l’imposta è necessario conoscere due elementi: il valore catastale dell’immobile e
l’aliquota applicata nel Comune in cui si trova l’immobile.
CHI DEVE PAGARE L’ICI?
Devono pagare l’ICI tutti coloro che posseggono immobili. Con il termine "immobili" si
intendono: fabbricati (ville, alloggi, case, garage, tettoie, ecc….), terreni fabbricabili e terreni
agricoli.
Ovviamente l’imposta si paga proporzionalmente all’effettivo periodo di possesso
dell’immobile e alla percentuale di possesso.
A CHI E' DOVUTA?
Al Comune sul cui territorio si trovano i fabbricati, le aree fabbricabili, i terreni agricoli.
SU CHE COSA SI PAGA L'IMPOSTA?
Sul valore di fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli.
COME SI CALCOLA QUESTO VALORE?
Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio. Per i terreni
agricoli il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare del reddito
dominicale risultante a catasto (rivalutato del 25%) un moltiplicatore pari a 75. PER I
FABBRICATI è necessario conoscere la rendita catastale che è un valore attribuito ai fabbricati
dal Catasto sulla base di determinate categorie e classi assegnate a seconda del tipo di
fabbricato: le case, per esempio, sono classificate valutando se si tratta di abitazione signorile,
economica, popolare, ecc.
Quando si acquista una casa sul contratto di acquisto sono indicati i dati di registrazione
catastali, (categoria, classe e rendita catastale), foglio, particella, subalterno nonché il numero
di vani, ecc. Quindi il modo migliore per conoscere la rendita catastale è leggere l'atto di
acquisto dell'abitazione, ricordando però che le rendite catastali in vigore ai fini
dell'applicazione dell'ICI, dal 1997 sono state rivalutate del 5%.
E SE NON SI CONOSCE LA RENDITA CATASTALE DEL FABBRICATO?
Succede quando il fabbricato non è iscritto al Catasto; in questo caso si calcola una rendita
cosiddetta "presunta". Si attribuisce cioè al fabbricato un valore catastale determinato con
riferimento alla rendita di fabbricati aventi caratteristiche simili a quello per il quale si deve
pagare l'imposta.
Per casi di questo genere è bene rivolgersi ad un professionista.
Prima di procedere all'attribuzione di una rendita presunta è però necessario verificare al
Catasto l'eventuale avvenuta attribuzione di una rendita definitiva, e/o contattare l'Ufficio
tributi Comunale presso il quale sono disponibili i dati catastali aggiornati.
Una volta nota la rendita catastale per arrivare al valore su cui si paga l’imposta (base
imponibile) bisogna applicare i moltiplicatori determinati per legge. Per le abitazioni il
moltiplicatore è 100, per i locali a destinazione particolare e per gli uffici è 50 e per i negozi è
34.
Facciamo l’esempio di una casa singola, con box auto. L’alloggio è stato accatastato alla
categoria A7, ed alla classe 3 ed è composto da 5 vani. La rendita catastale è pari a € 748,86
che rivalutata del 5% diventa € 786,30.
Il box auto è stato accatastato alla categoria C6 ed alla classe 3 ed è di mq. 35. La rendita
catastale è di € 162,68 che rivalutata del 5% diventa € 170,81.
Il villino di 4 vani con box auto avrà quindi i seguenti valori catastali:
Rendita catastale Moltiplicatore Valore catastale
(Rivalutata del 5%)
Abitazione in
786,30
villino di 5 vani
Box di 35 metri quadri 170,81
100
100
78.630,00
17.081,00
COME SI CALCOLA L’IMPOSTA?
Moltiplicando il valore catastale per l’aliquota, cioè la percentuale che determina l’importo
dell’imposta entro i limiti fissati dalla legge dello Stato.
A Rivalta l’aliquota del 7 per 1000 è l’aliquota ordinaria, quella che si applica a tutti gli immobili
in generale.
Consideriamo ora un alloggio di 3 vani categoria A3, classe 2, con box auto che il proprietario
(al 100% e per l'intero anno) da in affitto. Dal momento che l'alloggio non è abitazione
principale del proprietario, si applica l'aliquota ordinaria del 7 per 1000.
Rendita catastale Valore catastale Aliquota Imposta
(Rivalutata del 5%)
244,03
24.403,00
7 per mille 170,82
Abitazione
170,81
17.081,00
7 per mille 119,57
Box
Totale imposta
290,00
arrotondato
Il Comune di Rivalta ha inoltre fissato l’aliquota del 6 per 1000, cosiddetta ridotta, da applicare
alle abitazioni principali dei residenti. Questo significa, che i cittadini rivaltesi che possiedono
due o più abitazioni nel territorio del Comune pagheranno l’ICI con l’aliquota del 6 per 1000
sull'abitazione in cui vivono abitualmente, e l’aliquota ordinaria del 7 per 1000 sulle altre
abitazioni.
Oltre all’aliquota ridotta le abitazioni principali usufruiscono della detrazione, che a
Rivalta è fissata in € 413,17 e, dal 2008, della detrazione statale prevista per le
abitazioni principali, con esclusione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, pari
all’1,33 per mille della base imponibile, per un importo massimo di 200 euro.
A partire dall’anno 2000, si considerano parti integranti dell’abitazione principale le sue
pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L’assimilazione opera a condizione che il
titolare di diritto reale sulla abitazione principale coincida con il titolare di diritto reale sulla
pertinenza, anche in quota parte.
Si intende per pertinenza il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina:
•
•
limitatamente ad una unità per ciascuna categoria catastale, compresa esclusivamente
nelle cat. C/2, C/6 e C/7;
a condizione che sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla abitazione stessa.
Alle pertinenze assimilate ad abitazione principale si applica l’aliquota ridotta prevista per
l’abitazione principale e la prevista detrazione si applica, fino a concorrenza del suo
ammontare, al complesso dell’imposta dovuta sia per l’abitazione principale che per la
pertinenza.
Spetta al contribuente comunicare per iscritto, su apposito modulo, all’ufficio tributi gli estremi
delle unità immobiliari, diverse dall’abitazione principale, che assumono la condizione di
pertinenza assimilata. La comunicazione deve essere contestuale alla dichiarazione od alla
denuncia di variazione.
Torniamo al villino del primo esempio. Ecco quanto paga di ICI annualmente il
proprietario considerando che egli è possessore al 100% per l’intero anno e vi
risiede abitualmente.
Rendita catastale
Alloggio
Box
(Rivalutata del 5%)
Valore catastale Aliquota
786,30
78.630,00
6 per mille
170,81
17.081,00
6 per mille
Totale imposta
Detrazione
Detrazione statale
Totale dovuto
Imposta
471,78
102,49
574,27
413,17
127,29
34,00
arrotondato
Nel caso in cui il villino sia di proprietà di due persone, in parti uguali, e se entrambi utilizzano
l’immobile come abitazione principale, le detrazioni spetteranno ad entrambi, così come
l’applicazione della aliquota ridotta.
Se i proprietari del villino sono tre con le seguenti quote: il primo 50%, il secondo 30%, il
terzo 20% e considerando che il primo e il secondo utilizzano l’abitazione come abitazione
principale mentre il terzo no, i primi due beneficeranno di aliquota ridotta e anche delle
detrazioni equamente divise tra i due indipendentemente dalle quote di proprietà (206,59 +
63,65 a testa). Il terzo pagherà l’imposta con l’aliquota ordinaria e senza detrazioni, ma
limitatamente alla sua quota di proprietà.
Per l’applicazione dell’aliquota ridotta e delle detrazioni, la percentuale di possesso del
fabbricato non ha rilevanza, l’unico elemento fondamentale è che l’abitazione sia utilizzata
come abitazione principale.
Vediamo quanto pagano di ICI i tre proprietari:
ovviamente il valore catastale è proporzionale ala quota di proprietà di ciascuno.
Proprietario al 50% che utilizza l’abitazione come abitazione principale:
Rendita catastale
Alloggio
Box
Totale imposta
Detrazione
Detrazione statale
Totale dovuto
arrotondato
(Rivalutata del 5%)
Valore catastale Aliquota
Imposta
786,30
39.315,00
6 per mille 235,89
170,81
8.540,50
6 per mille 51,24
287,13
206,59
63,65
17,00
Proprietario al 30% che utilizza l’abitazione come abitazione principale:
Alloggio
Box
Totale imposta
Detrazione
Detrazione statale
Totale dovuto
Rendita catastale Valore catastale Aliquota Imposta
(Rivalutata del 5%)
786,30
23.589,00
6 per mille 141,53
170,81
5.124,30
6 per mille 30,75
172,28
206,59
63,65
0
In questo caso il proprietario non paga nulla
in quanto la detrazione è superiore all’imposta da pagare.
Proprietario al 20% che non utilizza l’abitazione come abitazione principale:
Alloggio
Box
Totale imposta
Detrazione
Detrazione statale
Totale dovuto
arrotondato
Rendita catastale Valore catastale Aliquota Imposta
(Rivalutata del 5%)
786,30
15.726,00
7 per mille 110,08
170,81
3.416,20
7 per mille 23,91
133,99
0
0
134,00
QUANDO SI PAGA L’IMPOSTA?
ACCONTO: entro il 16 giugno 2008, pari al 50% dell’imposta dovuta calcolata sulla base
dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente.
SALDO: dal 1° al 16 dicembre 2008, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con
eventuale conguaglio sulla prima rata versata.
N.B.: Il versamento può avvenire in un’unica soluzione entro il termine di scadenza
dell’acconto. In questo caso l’imposta deve essere calcolata utilizzando le aliquote e la
detrazione previste per l’anno 2008.
COME SI PAGA?
- con gli appositi moduli sul Conto Corrente Postale n. 88739479 intestato a EQUITALIA
NOMOS S.p.a. – Rivalta di Torino – To – I.C.I., presso le filiali del concessionario Equitalia
Nomos S.p.A., presso gli uffici postali e gli sportelli bancari autorizzati (Unicredit Banca),
presso gli istituti di Credito convenzionati.
- tramite postazione Bancomat presso l'ufficio Tributi.
- tramite il modello di delega di pagamento denominato F24.
Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la
frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
LA DICHIARAZIONE ICI
IN QUALI CASI SI DEVE PRESENTARE LA DICHIARAZIONE ICI?
E’ necessario presentare la dichiarazione ICI nei casi previsti dal Decreto Ministeriale del
23/04/08 http://www.finanze.it/export/download/comunicare/ICI_2008_istruzioni.pdf
La dichiarazione deve essere presentata all’Ufficio Tributi del Comune entro il termine di
presentazione della dichiarazione dei redditi.
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