Pegoraro Roberto
L’Aquila 24-25/01/2005
Impianti di rivelazione automatica d’incendio
Tali impianti sono finalizzati alla rivelazione tempestiva
del processo di combustione prima cioè che questo
degeneri nella fase dì incendio generalizzato.
L’entità dei danni, se non si interviene in tempo rapido, ha
un incremento notevole non appena sì è verificato il flash
over.
Lo scopo di un impianto di rivelazione incendio è di:
avviare un tempestivo sfollamento delle persone
attivare il piano di intervento
attivare i sistemi di protezione incendio
(manuali o automatici)
Introduzione della norma europea EN 54
Impianti di rivelazione automatica d’incendio
SISTEMA ANALOGICO
LINEA N° 1
LINEA N° 2
Punti di segnalazione manuale
Criteri di installazione
- almeno 2 punti di segnalazione allarme manuale per zona
- percorso non maggiore di 40 m.
- installazione lungo le vie di esodo
- posizione chiaramente visibile e facilmente accessibile
- altezza compresa tra 1 m e 1,4 m
Impianti di rivelazione automatica d’incendio
SISTEMA ANALOGICO
LINEA N° 1
LINEA N° 2
Dispositivi di allarme incendio
- dispositivi di allarme interno, posti nella centrale ed in grado di dare
un allarme percepibile nelle immediate vicinanze della centrale
obbligatori in qualsiasi sistema
- dispositivi di allarme ausiliari posti all’esterno della centrale
facoltativi se la centrale è sotto costante controllo da parte
di personale addetto
Impianti di rivelazione automatica d’incendio
SISTEMA ANALOGICO
LINEA N° 1
LINEA N° 2
Sorgenti di alimentazione
- alimentazione principale da rete di alimentazione pubblica o un sistema equivalente
- alimentazione di riserva da batteria ricaricabile
72 h
24 h
 gli allarmi siano trasmessi ad una o più stazioni ricevitrici
 sia in atto un contratto di assistenza e manutenzione, oppure esista
una organizzazione interna adeguata.
In ogni caso funzionamento per 30 minuti dei segnalatori di allarme interno ed ausiliari
Prodotti della combustione
I prodotti della combustione si suddividono in
quattro categorie:
Gas di combustione
fiamma
fumo
calore
Rivelazione
Rivelatori d’incendio
RIVELATORI D'INCENDIO
FENOMENO CHIMICO-FISICO
CALORE
GAS
FUMO
METODO DI RIVELAZIONE
STATICI
FIAMMA
VELOCIMETRICI
DIFFERENZIALI
CONFIGURAZIONE DEL SISTEMA
LINERARI
PUNTIFORMI
PUNTI MULTIPLI
RIVELATORE AUTOMATICO D'INCENDIO
DISPOSITIVO INSTALLATO IN ZONA DA SORVEGLIARE IN GRADO DI MISURARE COME VARIANO NEL TEMPO GRANDEZZE TIPICHE DELLA COMBUSTIONE,
LA LORO VARIAZIONE NEL TEMPO O LA SOMMA DI TALI VARIAZIONI NEL TEMPO.
Rivelatori d’incendio
Attraversando la camera, il fumo provoca la diffusione della luce. Parte di questa andrà a colpire il
fotodiodo generando un segnale.
Rivelatori d’incendio
Rivelatori d’incendio
Una sorgente radioattiva ionizza gli atomi di aria generando ioni, questi, orientati in un campo
elettrico, costituiscono un flusso sia pur debole di corrente elettrica.
Rivelatori d’incendio
Rivelatori d’incendio
Rivelatore di Fiamma UV
Il rivelatore di fiamma UV, viene utilizzato per
rivelare rapidamente la presenza di fiamme libere, in
cui la componente di energia ultravioletta è
preponderante.
La sua sensibilità è nella gamma di onde corte UV, ciò
significa che l’irraggiamento da parte di luci al
neon, fluorescenti o luce solare, non attivano l’allarme
del rivelatore.
Rivelatori d’incendio
Rivelatori d’incendio
Norme relative ad impianti antincendio
Norme di prodotto
Norme impiantistiche
EN 54
•
Parte 2 – 4 (Centrali di rivelazione)
• Parte 5 (Rivelatori termici)
• Parte 7 (Rivelatori di fumo)
•
UNI 9795
•
Progetto redatto da
professionista abilitato
Decreti legislativi
Il D.M. 10 marzo 1998 (Criteri generali di sicurezza
antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di
lavoro)
Decreto 1 Febbraio 1986 (Autorimesse)
Decreto 9 Aprile 1994 (Alberghi)
Decreto 19 Agosto 1996 (Pubblico spettacolo)
Decreto 18 Settembre 2002 (Ospedali)
Scelta dei rivelatori
Scelta dei rivelatori
Scelta dei rivelatori
TF1 : fuoco aperto di cellulose (legno)
TF2 : fuoco covante con pirolisi (legno)
TF3 : fuoco covante con braci (cotone)
TF4 : fuoco aperto di materie plastiche (poliuretano)
TF5 : fuoco di combustibile liquido (n-eptano).
TF6 : fuoco di combustibile liquido (alcol denaturato)
Scelta dei rivelatori
Rivelatore di fumo ottico
Rivelatore termico
Scelta dei rivelatori
Scelta dei rivelatori
Criteri di installazione
Il numero di rivelatori necessari e la loro posizione è in funzione :
U.N.I. 9795
 tipo di rivelatori
 superficie ed altezza del locale
 forma del soffitto
 condizioni di aerazione e di ventilazione del locale
All’interno di un’area sorvegliata devono essere direttamente sorvegliate da rivelatori anche le seguenti parti:
 locali tecnici di elevatori, ascensori e montacarichi, condotti di trasporto e comunicazione,nonché vani corsa degli elevatori,
ascensori e montacarichi
 cortili interni coperti
 cunicoli, cavedi e passerelle per cavi elettrici
 condotti di condizionamento dell’aria, e condotti di aerazione e di ventilazione
 spazi nascosti sopra i controsoffitti e sotto i pavimenti sopraelevati.
Possono non essere direttamente sorvegliate da rivelatori le seguenti parti :
 piccoli locali utilizzati per servizi igienici, a patto che essi non siano utilizzati per il deposito di materiali combustibili o rifiuti
 condotti e cunicoli con sezione minore di 1 m 2 , correttamente protetti contro l’incendio e compartimentati;
 locali protetti da impianti di spegnimento automatici e separati dalle altre aree da strutture resistenti all’incendio
 spazi nascosti, compresi quelli sopra i controsoffitti e sotto i pavimenti sopraelevati, che:
 abbiano altezza minore di 800 mm
 abbiano superficie non maggiore di 100 m 2
 abbiano dimensioni lineari non maggiori di 25 m
 siano totalmente rivestiti all’interno con materiale incombustibile(classe 0 )
 non contengano cavi per sistemi di emergenza (a meno che i cavi non siano resistenti al fuoco per almeno 30 min)
 vani scale compartimentati;
 vani corsa di elevatori, ascensori e montacarichi purché facciano parte di un compartimento sorvegliato dal sistema di
rivelazione.
SUPERVISIONE
N=16
Laboratori Nazionali di Legnaro
Laboratori Nazionali di Legnaro
Manutenzione
Manutenzione e controllo sulle apparecchiature ed
impianti di sicurezza
Controllo degli ambienti di lavoro
Sebbene il personale sia tenuto a conoscere i principi fondamentali di
prevenzione incendi, è opportuno che vengano effettuate, da parte di
incaricati, regolari verifiche (con cadenza predeterminata) nei luoghi di
lavoro finalizzate ad accertare il mantenimento delle misure di sicurezza
antincendio.
Per tali operazioni, tenendo conto del tipo di attività, potranno essere
incaricati singoli lavoratori oppure lavoratori addetti alla prevenzione
incendi.
I lavoratori devono segnalare agli addetti alla prevenzione incendi ogni
situazione di potenziale pericolo di cui vengano a conoscenza.
Manutenzione e controllo sulle apparecchiature ed
impianti di sicurezza
Allegato VI del Decreto Ministeriale del 10/03/1998 (controlli e
manutenzione sulle misure di protezione antincendio)
Il datore di lavoro è responsabile del mantenimento delle
condizioni di efficienza di attrezzature ed impianti in
genere, in particolare di quelli di protezione antincendio.
Deve programmare, individuare gli addetti ed attuare la sorveglianza,
il controllo e la manutenzione in conformità a quanto previsto dalle
disposizioni legislative e dai regolamenti vigenti.
L'attività di controllo periodica "a vista" deve essere eseguita dagli
"addetti antincendio", attraverso il registro della sicurezza
antincendio .
L'attività di manutenzione deve invece essere affidata periodicamente
a personale esperto e qualificato.
Gli inconvenienti riscontrati durante l'attività di controllo periodica e
la manutenzione ordinaria vanno registrati e comunicati ai
responsabili
Manutenzione e controllo sulle apparecchiature ed
impianti di sicurezza
Allegato VI del Decreto Ministeriale del 10/03/1998 definisce:
- Sorveglianza:
controllo visivo atto a verificare che le attrezzature e gli impianti antincendio siano nelle normali condizioni
operative, siano facilmente accessibili e non presentino danni materiali accertabili tramite esame visivo.
- Controllo periodico:
insieme di operazioni da effettuarsi con frequenza almeno semestrale, per verificare la completa e corretta
funzionalità delle attrezzature e degli impianti.
-Manutenzione:
operazione od intervento finalizzato a mantenere in efficienza ed in buono stato le attrezzature e gli impianti.
- Manutenzione ordinaria:
operazione che si attua in loco, con strumenti ed attrezzi di uso corrente. Essa si limita a riparazioni di lieve entità,
abbisognevoli unicamente di minuterie e comporta l’impiego di materiali di consumo di uso corrente o la
sostituzione di parti di modesto valore espressamente previste.
- Manutenzione straordinaria:
intervento di manutenzione che non può essere eseguita in loco o che, pur essendo eseguita in loco, richiede mezzi di
particolare importanza oppure attrezzature o strumentazioni particolari e che comporti sostituzione di intere
parti di impianto o la completa revisione o sostituzione di apparecchi par i quali non sia possibile o conveniente la
riparazione.
Manutenzione e controllo sulle apparecchiature ed
impianti di sicurezza
Decreto Ministeriale del 10/03/1998
Personale addetto
Il Decreto Ministeriale 10 Marzo 1998, fornisce chiare ed esaustive definizioni in proposito. In
particolare è previsto che solo l’attività di sorveglianza (dove per sorveglianza si intende
esclusivamente il controllo visivo atto a verificare che le attrezzature e i sistemi antincendio siano
nelle normali condizioni operative, siano facilmente visibili e non presentino danni materiali
accertabili tramite esame visivo) può essere effettuata da personale “normalmente presente nelle
aree protette” purché abbia ricevuto “adeguate istruzioni” in merito.
Il controllo periodico e la manutenzione, sia essa ordinaria o straordinaria, devono essere eseguiti
da personale competente e qualificato.
Solo la norma UNI 9994, definisce la figura del manutentore come una “persona fisica o giuridica specializzata e
autorizzata all’espletamento del servizio di manutenzione degli estintori”.
Risulta pertanto difficile che l’attività di manutenzione delle attrezzature e degli impianti antincendio possa essere
effettuata da personale interno all’azienda, in quanto questo è privo delle autorizzazioni, per lo svolgimento della
suddetta attività.
Manutenzione e controllo sulle apparecchiature ed
impianti di sicurezza
L'attuale normativa (UNI 9795) prevede che gli interventi di manutenzione ordinaria abbiano frequenza semestrale ma
non dispone le modalità degli stessi, pertanto si deve elaborare una tipologia d'intervento in base alle indicazioni delle
società costruttrici di apparecchiature.
ESECUZIONE DELLE ISPEZIONI
- esame generale di tutto l'impianto per accertare lo stato visivo di tutte le apparecchiature
- verifica della linea di alimentazione dell'impianto, dal quadro elettrico alla centrale di comando
- verifica delle batterie per l'alimentazione di emergenza
- prove di funzionamento dei pulsanti di allarme manuale (almeno uno per ogni linea di allarme,
comunque non meno di uno ogni cinque pulsanti installati)
- prove di funzionamento di tutte le segnalazioni di allarme ottiche e acustiche
- prove di funzionamento dei sensori di fumo, simulando l’allarme con appositi gas di prova (va
eseguita almeno un sensore per ogni zona di allarme e comunque non meno di un sensore ogni dieci
installati)
- pulizia dei sensori di fumo da eseguirsi a cadenza annuale o comunque ogni qualvolta se ne presenti
l'esigenza
-verifica della centrale con pulizia interna ed esterna, serraggio di tutti i collegamenti e controllo
delle morsettiere
Manutenzione e controllo sulle apparecchiature ed
impianti di sicurezza (sorveglianza)
Manutenzione e controllo sulle apparecchiature ed
impianti di sicurezza
Il registro deve contenere:
Registro antincendio
formazione svolta ai fini antincendio
attestati di corsi agli addetti alle emergenze
riunioni
materiale informativo,
prove di evacuazione
informazione ai lavoratori sul piano di emergenza
informazione e formazione del personale addetto alle verifiche periodiche
registrazione delle manutenzioni effettuate:
contratti di manutenzione ed ispezioni periodiche di verifica efficienza
-
dati della ditta che effettua gli interventi
verifiche previste
periodicità delle verifiche
norme tecniche di riferimento per l’effettuazione delle prove
impegno al rilascio di relazioni relative ad ogni intervento
registrazione sulla sorveglianza interna
vie di fuga
dispositivi di spegnimento
impianti antincendio
per gli impianti:
lavori svolti sull’impianto o le modifiche apportate alle aree protette (ristrutturazione, variazioni di attività, modifiche strutturali, ecc.)
qualora possano influire sulla efficacia della protezione
prove eseguite
guasti e relative cause
esito delle verifiche periodiche dell’impianto.
GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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Sistemi di rivelazione incendi