IL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA NEL
PROCESSO TRIBUTARIO
Al fine di garantire la posizione del cittadinocontribuente, il legislatore ha mutuato, nel
processo tributario, un istituto tipico di quello
amministrativo il
GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA
previsto ad esclusiva tutela del contribuente, in
quanto l’Amministrazione Finanziaria, per portare
ad esecuzione una sentenza ormai passata in
giudicato procede direttamente con le forme
dell’esecuzione esattoriale
In presenza di una sentenza passata in cosa
giudicata, la parte che ha interesse può
chiedere l’ottemperanza degli obblighi derivanti
dalla stessa, in forza del
D.Lgs 546/92 art. 70
presentando ricorso alla competente
Commissione Tributaria
PROCEDIBILITA’
Condizioni affinché il ricorso sia proponibile
L’ ufficio chiamato ad ottemperare l’obbligo (Ministero dell'Economia e delle
Finanze, Ente locale, Concessionario della riscossione, ecc.) non ha
adempiuto all'obbligo posto a carico della sentenza ed è scaduto il
termine entro il quale è prescritto dalla legge detto adempimento.
Nel caso in cui il giudice non ha indicato il termine di cui sopra, occorre
effettuare preventiva messa in mora e solo dopo trenta giorni si può
proporre il ricorso per l’ottemperanza.
MODALITA’
Per chiedere l'ottemperanza occorre produrre ricorso da depositare in
doppio originale:
alla segreteria della Commissione Tributaria Provinciale
Oppure
alla segreteria della Commissione Tributaria Regionale o sua Sezione
staccata
... dilemma
A quale Commissione
presentare il ricorso?
Alla Provinciale o alla
Regionale?
RICORSO ALLA COMMISSIONE PROVINCIALE
La competenza è attribuita alla Commissione Provinciale
Nel caso in cui sia passata in giudicato una sentenza da essa pronunciata, il
che può verificarsi o per mancata impugnazione della decisione di primo
grado.
Nelle ipotesi in cui questa sia impugnata ma resti ferma senza essere
sostituita da quella di appello (che in tal caso costituisce giudicato formale e
sostanziale)
Quando il giudizio di secondo grado si conclude nel rito di inammissibilità,
di improcedibilità o di estinzione dell'appello medesimo
RICORSO ALLA COMMISSIONE REGIONALE
La competenza è attribuita alla Commissione Regionale
In tutti gli altri casi in quanto la sentenza emessa in un grado superiore si
sostituisce a quella emessa in grado inferiore, superata per effetto delle
valutazioni operate da altro giudice, esplicate nella necessaria motivazione
CONTENUTO DEL RICORSO
Il ricorso, in doppio originale, va indirizzato al Presidente della Commissione
e deve contenere (ai sensi dell’art. 70 D.Lgs546/92 co. 3):
1.la sommaria esposizione dei fatti che ne giustificano la proposizione;
1.la precisa indicazione, a pena di inammissibilità, della sentenza passata in
giudicato di cui si chiede l'ottemperanza;
1.la produzione in copia della suddetta sentenza;
1.la produzione dell'originale o copia autentica dell'atto di messa in mora
notificato, se necessario
DOMANDA E DOCUMENTAZIONE
Le modalità di redazione della
domanda e la “documentazione” da
produrre.
Di seguito bozza tipo di “domanda”
RICORSO PER L’OTTEMPERANZA
Al Presidente della Commissione Tributaria
Provinciale/Regionale di …………
Per: la Soc ……………nel giudizio contro: l'Ufficio ……………
La Soc.(Cod. fisc. …………..), con sede in …………………., alla Via ………… , n,C.A.P. ………, nella
persona del proprio legale rappresentante, Sig. …………………., difesa dal Avv./Dott./Rag.
……………………., per delega a margine del presente atto, ed elettivamente domiciliata
presso il suo studio in ………Via ………………, n. ………….,cap……..,
PREMESSO
che, con sentenza n. …… della Commissione Tributaria Provinciale/Regionale di ………………,
sez. n. ………., e depositata il………in accoglimento integrale del ricorso proposto dalla
società …………, veniva condannato l'Ufficio ……………….. alla restituzione della somma di
€…………………….., oltre agli interessi come per legge;
-che la sentenza è stata notificata all'Ufficio in data ______________;
-che la stessa è divenuta definitiva per mancata impugnazione;
-che è decorso il termine previsto dal comma 2 dell'art. 68, D.Lgs. n. 546/1992;
-che l'Ufficio è stato ritualmente messo in mora con atto notificato a mezzo Ufficiale
Giudiziario il …………;
-che l'Ufficio non ha rimborsato le somme oggetto della richiamata sentenza; tutto ciò
premesso, la società ………………….., per il tramite del sottoscritto difensore,
Segue pagina precedente
CHIEDE
ai sensi dell'art. 70, D.Lgs. n. 546/1992, l'ottemperanza del giudicato, con l'emanazione dei
conseguenti provvedimenti fino all'integrale rimborso delle somme dovute, con gli interessi
come per legge, e la condanna dell'Ufficio alle spese del presente giudizio.
Si deposita:
1) presente ricorso in doppio originale;
2) copia autentica della sentenza n. ……. notificata il ………….. ;
3) atto di messa in mora notificato il……….
Luogo e data
Firma del difensore
(Avv./Dott./Rag. .............)
COMPITI DELLA SEGRETERIA
COMPITI DELLA SEGRETERIA
Ricevuto il ricorso per l’ottemperanza, prodotto in due originali, la
segreteria provvede all’ inoltro di una delle copie all’ Ufficio del Ministero
dell’ Economia e delle Finanze o all’ Ente locale obbligato a provvedere.
COSTITUZIONE DELL’UFFICIO
Entro venti giorni dalla comunicazione, l’ ufficio del Ministero dell’
Economia e delle Finanze o l’Ente Locale può trasmettere le proprie
osservazioni alla Commissione Tributaria, allegando, nel caso abbia già
provveduto all’ adempimento, la relativa documentazione.
PROCEDURA
La Commissione adita, procede come segue:
1. Il Presidente della Commissione Tributaria assegna il ricorso alla stessa
sezione che ha pronunciato la sentenza.
2. Il Presidente della sezione fissa il giorno per la trattazione del ricorso in
camera di consiglio non oltre novanta giorni dal deposito del ricorso e ne
viene data comunicazione alle parti.
3. Il Collegio, sentite le parti in contraddittorio ed acquisita la
documentazione necessaria, adotta con sentenza i provvedimenti
indispensabili per l'ottemperanza, attenendosi esclusivamente agli
obblighi già risultanti ed espressamente elencati dal dispositivo della
sentenza di cui si chiede l’ottemperanza e tenuto in debito conto della
relativa motivazione.
4. Tutti i provvedimenti sono immediatamente esecutivi.
NOMINA DELCOMMISSARIO AD ACTA
Il Collegio, con il dispositivo della sentenza di ottemperanza, se lo ritiene
opportuno, può delegare ad effettuare gli adempimenti da essa previsti:
un proprio componente; o
nominare un commissario ad acta,
al quale fissa un termine congruo per i necessari provvedimenti attuativi,
determinandone il compenso spettante per le mansioni da espletare, così
come previsto dalla legge n. 319 dell'08/07/1980 e successive modificazioni
ed integrazioni.
RICORSO PER CASSAZIONE
Contro la sentenza di ottemperanza della
Commissione Tributaria è ammesso soltanto
ricorso per Cassazione, per inosservanza
delle norme sul procedimento in base al
comma n.10 del D.Lgs. 546/92.
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