www.ildirittoamministrativo.it N. 00229/2012REG.PROV.COLL. N. 00816/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso in ottemperanza n. 816 del 2011, proposto da Gaetano Giancane, rappresentato e difeso dall’avv. Salvatore Taverna, ed elettivamente domiciliato presso quest’ultimo in Roma, viale Regina Margherita n. 262/264, come da mandato a margine del ricorso introduttivo; contro Ministero dell’economia e delle finanze - Comando generale della Guardia di Finanza, in persona del ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi n.12; nei confronti di Michele Adinolfi e Giorgio Toschi, non costituiti in giudizio; per l’esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, www.ildirittoamministrativo.it Sezione Quarta, n. 2180 del 16 aprile 2010. Visti il ricorso in ottemperanza e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'economia e delle finanze - Comando generale della Guardia di finanza; Viste le memorie difensive; Visto l'art. 114 cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 novembre 2011 il Cons. Diego Sabatino e uditi per le parti gli avvocati Salvatore Taverna e l’avvocato dello Stato Maurizio Greco; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO Con ricorso iscritto al n. 816 del 2011, Gaetano Giancane propone giudizio per l’ottemperanza alla decisione del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, n. 2180 del 16 aprile 2010, con la quale è stato accolto l’appello proposto contro il Ministero dell’economia e delle finanze Comando generale della Guardia di Finanza, nonché nei confronti di Michele Adinolfi e Giorgio Toschi per la riforma della sentenza del T.A.R. del Lazio, sezione seconda, n. 3396 del 31 marzo 2009. Nel giudizio di cognizione da cui sorge la sentenza ottemperanda, l’attuale ricorrente aveva impugnato la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione seconda, n. 3396 del 31 marzo 2009, con la quale era stato respinto il ricorso proposto contro il Ministero dell’economia e delle finanze per l’annullamento della mancata iscrizione del ricorrente nel quadro di avanzamento www.ildirittoamministrativo.it al grado superiore (Generale di Divisione) per l’anno 2007; dell’esito del giudizio di valutazione della Commissione Superiore di Avanzamento, nella parte in cui non consente l’iscrizione del ricorrente nel quadro normale di avanzamento al grado di Generale di Divisione in s.p.e. per l’anno 2007, collocandolo al 15° posto della graduatoria, fra gli idonei, ma in posizione non utile per l’avanzamento; di tutte le operazioni di scrutinio compiute dalla CSA, del punto di merito attribuitogli, della graduatoria di merito, dell’approvazione ministeriale, nonché di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso. A sostegno delle doglianze proposte dinanzi al giudice di prime cure, la parte ricorrente aveva premesso di essere stato preso in esame per l’avanzamento a scelta al grado di Generale di Divisione in s.p.e. della Guardia di Finanza per l’anno 2007. Giudicato idoneo alla promozione, non era stato iscritto in quadro in quanto collocato, appunto, al 15° posto della graduatoria di merito, fuori dal numero delle promozioni da effettuare per detto anno, pari a quattro. Ritenendo di essere stato leso da una valutazione non equa ed illegittima, il ricorrente impugnava gli atti con i quali non gli era stata attribuita la promozione, chiedendone l’annullamento, con vittoria di spese, per le conseguenti statuizioni reintegratorie, conformative e di condanna. Costituitosi il Ministero dell’economia e delle finanze, il ricorso veniva deciso con la sentenza appellata. In essa, il T.A.R. riteneva infondate le censure, facendo perno su una serie di pronunce, peraltro espressive di un orientamento consolidato, ed escludendo l’esistenza del vizio di eccesso di potere in senso assoluto ed in senso relativo. Contestando le statuizioni del primo giudice, la parte www.ildirittoamministrativo.it appellante segnalava l’esistenza di una pluralità di indizi atti ad evidenziare come la valutazione della sua posizione fosse stata effettuata in maniera non corretta, dimostrando invece la superiorità dei titoli detenuti nei confronti dei controinteressati. Nel giudizio di appello, si costituiva l’Avvocatura dello Stato per il Ministero dell’economia e delle finanze, chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso. Alla pubblica udienza del 26 gennaio 2010, il ricorso veniva discusso e deciso con la sentenza oggetto di giudizio di ottemperanza, con la quale la Sezione accoglieva il ricorso sotto il profilo dell’eccesso di potere in senso relativo. In particolare, la sentenza sottolinea come “nella fattispecie de qua, la Sezione si sia dovuta confrontare con una situazione del tutto anomala, determinata dalla circostanze per cui i due ufficiali generali che l’appellante invoca come termine di paragone per la dimostrazione dell’esistenza del vizio di eccesso di potere, sono stati oggetto di un improvviso ed oggettivamente sorprendente innalzamento di rendimento nel periodo finale, immediatamente antecedente alla loro valutazione per avanzamento, con l’attribuzione di un numero rilevante di encomi in un tempo sorprendentemente breve. Infatti, mentre fino alla valutazione per la promozione a generale di brigata, l’appellante ed i due generali controinteressati avevano avuto ciascuno 13 encomi solenni, nel periodo successivo, e fino alla valutazione per la promozione a generale di divisione, si è avuta un’improvvisa accelerazione per cui, mentre l’appellante Giancane otteneva 2 ulteriori encomi, gli altri generali, impiegati entrambi presso il Comando generale, ottenevano direttamente dal proprio superiore gerarchico, peraltro poi presidente ex lege della www.ildirittoamministrativo.it commissione superiore di avanzamento, rispettivamente 10 encomi, in favore del Toschi, e 14 encomi, in favore dell’Adinolfi. Peraltro, la particolarità della situazione appena descritta, ossia dell’eccezionale attribuzione di un elevatissimo numero di encomi ai due ufficiali generali controinteressati, appare ancora più singolare se si pone mente al fatto che il Comando generale della Guardia di finanza aveva espressamente diramato, in tempi molto ravvicinati ai fatti di causa, una circolare in cui si invitavano i comandanti sotto ordinati a fare un uso parsimonioso dello stesso strumento premiale, che invece, in relazione alla situazione in scrutinio, è stato abbondantemente impiegato. Anche sotto tale profilo, ossia quello del contrasto diametrale tra le disposizioni interne di carattere generale e la concreta applicazione pratica ricevutane, emerge in modo palmare l’anomalia della vicenda qui esaminata. La Sezione non può che rilevare come il detto profilo rappresenti una violazione palese al criterio sopra delineato, atteso che la prevalenza di titoli, che è certamente rientrata nella base di giudizio della commissione, è esito della valutazione di un unico organo, sebbene apicale, e dell’unica persona fisica che rivestiva quella funzione nel periodo in esame. È così venuta meno la ratio del giudizio di avanzamento, inteso come sintesi di valutazioni riconducibili all’amministrazione nel suo complesso e non ad un suo unico segmento. Il palese scompenso valutativo, determinato dalla presenza di una circostanza singolarissima, come quella evidenziata, si ripercuote pertanto su tutta la valutazione operata dalla commissione superiore di avanzamento, stante l’impossibilità www.ildirittoamministrativo.it di circoscrivere il profilo di vizio ad una sola delle categorie di elementi valutabili e dovendosi fare invece riferimento al solo punteggio finale attribuito ai controinteressati, che va pertanto considerato come illegittimamente attribuito”. A seguito della notifica della sentenza, l’amministrazione provvedeva ad un nuovo giudizio di avanzamento, il cui esito è contestato in questa sede dall’attuale ricorrente, che lo censura come una forma di elusione del giudicato, avendo esso lo stesso contenuto di quello annullato da questo giudice. Nel giudizio di ottemperanza, si è costituita l’Avvocatura dello Stato per il Ministero dell’economia e delle finanze Comando generale della Guardia di Finanza, chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso. All’udienza in camera di consiglio del 15 novembre 2011, il ricorso è stato assunto in decisione. DIRITTO 1. - Il ricorso è fondato e merita accoglimento entro i termini di seguito precisati. 2. - La Sezione ritiene di dover condurre la disamina della situazione de qua, dando preliminare rilievo agli esiti con i quali si è concluso il nuovo giudizio di avanzamento, in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, n. 2180 del 16 aprile 2010. A seguito della notifica della decisione di questo Consiglio, l’amministrazione ha informato l’attuale ricorrente, con nota del 3 novembre 2010, dei risultati della nuova valutazione. In tale occasione, la commissione superiore di avanzamento, operando in dichiarata adesione alla decisione oggi ottemperanda, ha confermato il giudizio precedentemente espresso, ritenendo il ricorrente Giancane idoneo all’avanzamento al grado superiore, ma non iscritto in quadro www.ildirittoamministrativo.it perché confermato al 15° posto della graduatoria di merito, ossia nella stessa posizione assegnatagli all’esito del giudizio annullato. Peraltro, il punteggio attribuito, pari a punti 28,64/30, è del tutto identico a quello conseguito a seguito del giudizio di avanzamento annullato. Infine, le schede di valutazione redatte dai dieci membri della commissione sono, contenutisticamente ed anche lessicalmente, identiche a quelle relative alla precedente tornata valutativa. Sulla scorta di tale nuovo esito procedimentale, il ricorrente evidenzia la sostanziale elusione del giudicato, chiedendo a questa Sezione di provvedere in merito alla corretta esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, n. 2180 del 16 aprile 2010. Ritiene la Sezione che, in questo caso, si sia effettivamente in presenza di un’elusione del giudicato, valutabile a norma dell’art. 114 comma 4 lett. b) del codice del processo amministrativo. Questa Sezione ha avuto modo di affermare che anche sul piano semantico-lessicale, l'elusione "configura un fenomeno diverso dall'aperta violazione del decisum, sussistendo in quei casi in cui l'Amministrazione, pur formalmente provvedendo a dare esecuzione ai precetti rivenienti dal giudicato, tenda in realtà a perseguire l'obiettivo di aggirarli sul piano sostanziale, in modo da pervenire surrettiziamente al medesimo esito già ritenuto illegittimo. La non copiosa giurisprudenza che si registra in materia rileva che il vizio de quo sussiste laddove l'amministrazione, piuttosto che riesercitare la propria potestà discrezionale in conclamato contrasto con il contenuto precettivo del giudicato amministrativo, cerchi di realizzare il medesimo risultato con un'azione connotata da un manifesto sviamento di potere, mediante l'esercizio di una potestà www.ildirittoamministrativo.it pubblica formalmente diversa in palese carenza dei presupposti che la giustificano” (Consiglio di Stato, sez. IV, 4 marzo 2011, n. 1415; id. 27 novembre 2010, n. 8252). Nel caso di specie, non vi è alcun dubbio che la valutazione operata non abbia tenuto in alcun conto le ragioni della sentenza ottemperanda, la quale aveva espressamente individuato un vizio del procedimento di formazione della volontà dell’ente, costituito dall’aver tenuto conto di una deviazione anomala del profilo di carriera degli interessati. L’amministrazione, in questo caso, non ha operato una nuova valutazione alla luce della sentenza, giungendo così a rivedere le proprie precedenti determinazioni sulla scorta dei profili di illegittimità evidenziati dal giudice amministrativo, ma ha invece ripreso gli stessi esiti, senza che risulti alcun elemento di novità. Pertanto, non si verte in un caso di nuova decisione, come propone la difesa erariale nella sua eccezione preliminare di inammissibilità. E’ solo un provvedimento oggettivamente innovativo dell’ordinamento, infatti, che impone la proposizione di un autonomo ricorso in primo grado e la declaratoria di improcedibilità del giudizio di ottemperanza, mentre in questo caso si verte su una vera e propria elusione, possibile oggetto di considerazione in sede di ottemperanza. Né paiono valutabili le osservazioni proposte dalla difesa erariale sulla correttezza del giudizio operato, dove vengono rimarcati i diversi precedenti di carriera degli ufficiali interessati. Si tratta, infatti, di apprezzamenti di merito che, sicuramente valutabili in sede di giudizio di cognizione, appaiono di perplessa considerazione in sede di ottemperanza, in relazione alla smaccata identità dei due giudizi in esame, quello già annullato e quello attualmente in www.ildirittoamministrativo.it scrutinio. Secondo la difesa erariale, la predominanza degli ufficiali iscritti in quadro sarebbe tale da sterilizzare, in fatto, anche le censure di illegittimità già giudizialmente accertate, per cui, pur in presenza delle deviazioni procedimentali indicate nella sentenza ottemperanda, il giudizio, come ripetuto in maniera identica al precedente, sarebbe comunque corretto. La ricostruzione della difesa erariale non è condivisibile, in quanto proprio la globalità del giudizio di avanzamento impone di considerare la completezza della documentazione degli ufficiali scrutinandi. Ne deriva che il giudizio precedente, annullato proprio sulla scorta della presenza di un improvviso innalzamento qualitativo nell’ambito delle “decorazioni, onorificenze, ricompense”, è stato svolto alla stregua di una base valutativa diversa da quella attuale, con ciò rendendo ancora più palese la distonia dell’azione amministrativa che, sulla base di situazioni giuridicamente diverse, abbia infine portato allo stesso giudizio finale. Le considerazioni pregresse portano all’accoglimento del ricorso, per elusione del giudicato da parte dell’amministrazione. Spettando a questo giudice l’indicazione delle modalità per la corretta esecuzione del giudicato, nei limiti di cui all’art. 114 del codice del processo amministrativo, ritiene la Sezione che, stanti le particolarità elusive con cui è stata data attuazione alla sentenza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, n. 2180 del 16 aprile 2010, il contenuto volitivo non si possa limitare alla dichiarazione del mero obbligo di provvedere, ma debba comportare, a norma del comma 4 lett. d) del citato art. 114, l’immediata nomina di un commissario ad acta, qui individuato nella persona del Capo di stato maggiore www.ildirittoamministrativo.it dell’Esercito. 3. - L’appello va quindi accolto. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, così provvede: 1. Accoglie il ricorso n. 816 del 2011 e per l’effetto dichiara l’inadempimento dell’obbligo , da parte del Ministero dell’economia e delle finanze - Comando generale della Guardia di Finanza, di dare integrale esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, n. 2180 del 16 aprile 2010, non avendo proceduto ad un reale nuovo giudizio di avanzamento a scelta al grado di generale di divisione per l’anno 2007; 2. Dispone che a tale nuovo giudizio provveda il commissario ad acta, qui nominato nella persona del Capo di stato maggiore dell’Esercito, entro il termine di giorni sessanta dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza; 3. Pone a carico del Ministero dell’economia e delle finanze Comando generale della Guardia di Finanza il compenso del nominato commissario ad acta, che sarà liquidato con successivo provvedimento; 4. Condanna il Ministero dell’economia e delle finanze Comando generale della Guardia di Finanza a rifondere a Gaetano Giancane le spese del presente giudizio che liquida in €. 3.000,00 (euro tremila/00), comprensivi di spese, diritti di procuratore e onorari di avvocato, oltre I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali, come per legge. Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità www.ildirittoamministrativo.it amministrativa. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 15 novembre 2011, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quarta - con la partecipazione dei signori: Paolo Numerico, Presidente Raffaele Greco, Consigliere Diego Sabatino, Consigliere, Estensore Guido Romano, Consigliere Andrea Migliozzi, Consigliere L'ESTENSORE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 19/01/2012 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)