Corte dei Conti
Sezione regionale di controllo
per l'Abruzzo
GLI EFFETTI DELLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA NEL SETTORE
DELLA SANITA’ PUBBLICA NELLA REGIONE ABRUZZO
( allegato alla deliberazione n. 3/2004 dell’11 marzo 2004)
Relatore: Cons. Lucilla Valente
Revisione contabile: Dott. ssa Alessandra D’Angelo
1
SOMMARIO
Premessa
Pag.
1
1.
La contrattazione integrativa.
Pag.
1
2.
Oggetto dell’indagine.
Pag.
3
Pag.
5
L’organizzazione del personale.
Pag.
6
2.1.
La nuova classificazione.
Pag.
6
2.2.
La progressione interna o verticale (artt. 15, 16 e 17 C.C.N.L.
Pag.
6
Parte I Area Comparto
1.
Le materie oggetto della contrattazione integrativa nell’area del
comparto sulla base del C.C.N.L. del 7.4.99.
2.
del 7.4.99).
2.3.
La progressione economica (art. 35) (fasce retributive).
Pag.
10
2.4.
La costruzione dei fondi ex artt.38 e 39 del C.C.N.L. del 7 aprile
Pag.
11
Pag.
13
Pag.
20
Pag.
28
2.5. Osservazioni.
Pag.
37
2.5.1.
Fondo ex art. 38 comma 1.
Pag.
39
2.5.2.
Fondo ex art. 38 comma 3.
Pag.
43
2.5.3.
Fondo ex art.39.
Pag.
51
L’utilizzo del fondo ex art.39.
Pag.
64
.Pag.
71
1999.
a) fondo per la corresponsione del trattamento accessorio
connesso
ai
compensi
per
lavoro
straordinario
e
per
la
remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o
danno (art. 38, comma 1).
b) fondo per la corresponsione dei premi per la qualità della
prestazione individuale e per i compensi della produttività
collettiva e per il miglioramento dei servizi (art.38, comma 3).
c) fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle
posizioni organizzative, della parte comune dell’ex indennità di
qualificazione
professionale
e
dell’indennità
professionale
specifica (art.39).
2.5.
2.5.4
3.
Le risorse aggiuntive regionali.
Parte II
Area della Dirigenza medica e veterinaria e della Dirigenza dei ruoli sanitario,
professionale, tecnico ed amministrativo (S.P.T.A)
1.
La “nuova dirigenza” dopo la privatizzazione del pubblico
impiego
2
Pag.
77
2.
La graduazione delle funzioni.
Pag.
78
3.
La verifica dei risultati.
Pag.
80
4.
La graduazione delle funzioni nelle Aziende della Regione
Pag.
82
Abruzzo
5.
Le materie oggetto della contrattazione collettiva integrativa
Pag.
88
6.
La costruzione dei fondi ex artt. 50, 51 e 52 del C.C.N.L.
Pag.
89
Pag.
92
Pag.
103
Pag.
106
Pag.
111
Pag.
111
Pag.
130
Pag.
133
dell’8.6.2000 per i Dirigenti dell’area medica e veterinaria.
a) Fondo per indennità di specificità medica, retribuzione di
posizione, equiparazione, specifico trattamento o indennità per i
dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa (art.
50).
b) Fondo del trattamento accessorio legato alle condizioni di
lavoro (art. 51).
c) Fondo della retribuzione di risultato e premio per la qualità
della prestazione individuale (art.52).
7.
La costruzione dei fondi ex artt. 50, 51 e 52 del C.C.N.L.
8.6.2000 per la dirigenza dei ruoli sanitario, professionale,
tecnico ed amministrativo.
a) Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione,
specifico
trattamento,
indennità
di
direzione
di
struttura
complessa (art. 50)
b) Fondo del trattamento accessorio legato alle condizioni di
lavoro (art.51).
c) Fondo della retribuzione di risultato e premio per la qualità
della prestazione individuale (art.52).
8
Osservazioni.
Pag.
140
9
Il ruolo della Regione : a) l’equiparazione e la perequazione
Pag.
157
Pag.
158
Pag.
160
Pag.
164
regionale dei fondi.
b) L’indennità di esclusività e la perequazione dei fondi.
10.
La
situazione
equiparazione
e
delle
di
aziende
erogazione
in
della
materia
di
indennità
di
esclusività.
11.
Valutazioni di sintesi conclusive
3
Premessa
Con deliberazione n. 1, adottata nella Camera di consiglio del 9 gennaio 2003, la Sezione
regionale di controllo per l’Abruzzo della Corte dei conti ha inserito, nel proprio programma
di controllo per l’anno 2003, un’indagine concernente “la contrattazione integrativa in
sanità”, con riguardo all’applicazione degli ultimi contratti collettivi nazionali, inerenti al
personale del comparto e alla dirigenza.
Con la presente relazione, la Sezione riferisce al Consiglio Regionale dell’Abruzzo ai sensi
dell’art. 3, comma 6 della legge 14 gennaio 1994 n. 20, sull’esito dell’indagine esperita con
particolare riferimento all’attività posta in essere dalle sei Aziende sanitarie locali abruzzesi.
Con nota n. 1049/8/VA del 4 luglio 2003, la Sezione ha formalizzato, nei confronti delle
medesime, la richiesta d’atti e informazioni utili per lo svolgimento dell’indagine, dando
incarico ai vari comandi provinciali della Guardia di finanza di procedere all’acquisizione
degli atti. Si è effettuata successivamente, un’articolata istruttoria documentale, alla quale
sono seguite audizioni nei confronti di alcuni responsabili del procedimento nelle singole
Aziende.
Ha formato oggetto dell’indagine lo sviluppo della contrattazione integrativa nel periodo
1999-2003 nelle sei Aziende abruzzesi e l’incidenza di essa sull’applicazione dei contratti
collettivi nazionali.
Tutte le Aziende hanno corrisposto alle richieste della Sezione nei tempi da questa imposti
inviando tutta la documentazione o, perlomeno, la gran parte di quella richiesta; si è resa
necessaria una fase d’ulteriore istruttoria solo per l’Azienda di Lanciano Vasto che, anche
valutati i modi d’esibizione dei documenti, presenta a prima vista problematiche alquanto
diverse dalla altre cinque Aziende.
1. La contrattazione integrativa.
Il fenomeno della contrattazione integrativa si inquadra nel contesto delle riforme che hanno
interessato il rapporto di pubblico impiego a partire dal decreto legislativo n. 29 del
3.2.1993.
Il sistema che, antecedentemente alla sua entrata in vigore,
concepiva tale rapporto
esclusivamente di natura pubblicistica, è stato modificato dal decreto citato (artt. 45 e 51)
in un sistema di natura contrattuale. La legge, introducendo la contrattazione collettiva nel
lavoro pubblico, ne ha dapprima previsto un primo livello, quello della contrattazione
collettiva nazionale, per poi aggiungere il secondo livello della contrattazione decentrata o
integrativa, ricondotto nei limiti e nei vincoli della prima e in vincoli legislativamente
predeterminati (art 45. d. lgs. n. 29/93 prima versione ).
Successivamente le norme relative alla contrattazione collettiva hanno subito modifiche,
rispetto alla disciplina dettata dal d. lgs. n. 29/93 a seguito d’interventi legislativi che, in
attuazione delle leggi delega “Bassanini” (n.59/97 e 127/97), hanno condotto a quella che è
stata definita la “ seconda privatizzazione del pubblico impiego”.
4
Il sistema attuale della contrattazione collettiva vede l’autonomia collettiva quale possibile
fonte regolativa, concorrente con le altre fonti legislative e contrattuali (contratto
individuale). Unica eccezione a tale ricostruzione, è la disciplina del trattamento economico
che, per espressa previsione di legge (art. 2 comma 3; art. 49 del d. lgs. n. 29/93), è
oggetto di contrattazione collettiva come fonte necessaria di regolamentazione.
L’art. 45, comma 3, del d. lgs. n. 29/93, che riguarda il profilo soggettivo dell’ambito della
contrattazione collettiva, individua i comparti come unità contrattuali per i dipendenti
pubblici, escludendo, però, la dirigenza e le figure professionali tipiche per le quali prevede
una disciplina speciale.
Già nel 1993 (art. 46 del d. lgs. n.29/93) si delineava, per ciascun comparto, un’autonoma
area di contrattazione per il personale dirigenziale (allora solo quello contrattualizzato con
esclusione della dirigenza generale), in attuazione delle specifiche indicazioni contenute
nella legge delega (art. 2, comma 1 lett. G n.5) con l’ulteriore espresso riferimento alla
separata area per la dirigenza medica.
Il nuovo art.45 come modificato dal d. lgs. n. 386/97, concerne le fonti di disciplina della
struttura contrattuale: esso trasferisce alla contrattazione stessa la competenza a regolare
anche le relazioni sindacali oltre ai rapporti di lavoro; nonché la disciplina di durata dei
contratti, la struttura e i rapporti tra livelli.
Nei vari livelli di contrattazione nazionale e decentrata, in generale, la materia fondamentale
assegnata alla seconda resta, anche dopo le riforme del 1997, la retribuzione accessoria di
produttività alla quale si aggiungono poche altri istituti, salvo, poi, verificare, nel concreto,
che cosa i singoli contratti collettivi nazionali che via via si esamineranno hanno attribuito
ad essa.
Pur tuttavia, la nuova disciplina dettata dal d. lgs. n. 396/97 che elimina i precedenti vincoli
del vecchio art.45 (vincolo della contrattazione decentrata alle direttive impartite dall’ARAN,
finalizzazione al contemperamento tra le esigenze organizzative, la tutela dei dipendenti e
l’interesse degli utenti) introduce la previsione secondo cui le amministrazioni attivano “
autonomi livelli di contrattazione integrativa”, nel rispetto dei vincoli di bilancio di ciascuna
amministrazione.
La “autonoma contrattazione integrativa”, però, deve svolgersi sulle materie e nei limiti
stabiliti dai contratti nazionali (che ora ne individuano anche i soggetti e le procedure); più
di prima, le clausole dei contratti integrativi in violazione dei limiti posti dai contratti
nazionali o che sfiorino i vincoli di bilancio delle singole amministrazioni sono colpite, in base
alla legge, dalla sanzione della nullità e perciò risultano inapplicabili.
Sebbene
definita
“autonoma”,
la
contrattazione
collettiva
integrativa
subisce
condizionamenti dai contratti collettivi nazionali che assumono efficacia e vincolatività reale
rispetto ad essa.
In definitiva, la riforma del sistema della regolamentazione del pubblico impiego, da un lato,
ha cercato di ampliare gli spazi alla periferia del sistema contrattuale, individuando, nella
5
contrattazione decentrata, la natura di risorsa organizzativa per le amministrazioni stimolate
a muoversi “attivando autonomi livelli di contrattazione”, dall’altro ha individuato una rete di
limiti che garantiscono che la contrattazione decentrata non vada ad incidere su delicati
equilibri economico-finanziari centrali e locali.
Tale contrattazione, definita “integrativa”, non deve svolgersi solo su materie già regolate
dal contratto nazionale, ma può regolamentare anche altre materie che quello non
disciplina, ma per le quali fa espresso rinvio ad essa.
Nuovi compiti, poi, sono affidati a tale contrattazione dai nuovi accordi: basti pensare alla
disciplina dei criteri per la progressione economica all’interno delle nuove aree/categorie
d’inquadramento del personale.
Concludendo, la contrattazione integrativa è soggetta a procedure negoziali che sono
definite dai contratti collettivi nazionali (art.45 comma 4), mentre l’unico aspetto regolato
per legge riguarda i controlli sulla compatibilità di bilancio, in altre parole la compatibilità
con una gestione finanziaria “virtuosa” dell’ente. Tale vincolo è l’unico che rimane a livello
decentrato; esso deve essere esercitato dal collegio dei revisori o dai nuclei di valutazione o
servizi di controllo interno.
La costituzione di tali organismi dunque è condizione indispensabile per avviare la
contrattazione integrativa anche se essa utilizza solo risorse “derivate” e non “proprie”
dell’ente.
La contrattazione integrativa viene in evidenza come uno dei due fenomeni introdotti dai
contratti collettivi nazionali come “variabili” che incidono sul costo del personale: l’altra
variabile è costituita dalle risorse aggiuntive regionali.
Occorre, peraltro, esaminare, alla luce di tali considerazioni, l’uso che è stato fatto, dell’una
e delle altre, da parte delle Aziende, posto che tali variabili s’innestano in un contesto che
vuole affidata la riduzione di tale voce di spesa essenzialmente al contenimento del blocco
delle assunzioni.
2. Oggetto dell’indagine.
Di seguito sarà esaminato il quadro delineato dalla contrattazione integrativa nelle tre aree
della sanità: comparto, dirigenza medica e veterinaria, dirigenza dei ruoli sanitario,
professionale, tecnico ed amministrativo, i cui contratti collettivi nazionali presi a riferimento
sono:
1. Comparto sanità’: contratto 1998 – 2001, stipulato il 7- aprile 1999, con efficacia
normativa 1998-2001 ed efficacia economica 1998 –1999; contratto 1998 – 2001 II biennio
economico 2000 -2001;
2. Dirigenza dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo: contratto
1998 – 2001, stipulato l’8 giugno 2000, con efficacia normativa 1998-2001 ed efficacia
economica 1998 –1999; contratto 1998 – 2001 II biennio economico 2000 – 2001;
6
3. Dirigenza medico veterinaria: contratto 1998 – 2001, stipulato l’8 giugno 2000, con
efficacia normativa 1998-2001 ed efficacia economica 1998 –1999; contratto 1998 – 2001
II biennio economico 2000 - 2001
7
Parte I
Area del Comparto
1. Le materie oggetto della contrattazione integrativa nell’area del comparto sulla
base del C.C.N.L. del 7.4.99.
In base all’art. 4 del
1998-2001 area COMPARTO, in sede Aziendale le parti stipulano il
contratto collettivo integrativo, utilizzando le risorse dei fondi di cui agli artt. 38 e 39.
La contrattazione collettiva integrativa deve regolare, tra le altre, le seguenti materie:
1. l’elaborazione di sistemi d’incentivazione del personale sulla base d’obiettivi, programmi
e progetti d’incremento della produttività e di miglioramento della qualità del servizio, con la
definizione di criteri generali delle metodologie di valutazione e di ripartizione delle risorse
del fondo di cui all’art. 38, comma 3;
2. la definizione di criteri per la ripartizione delle risorse derivanti dalle seguenti voci, ai fini
dell’assegnazione ai fondi di cui agli artt. 38 e 39:
a. attuazione dell’art. 43 della l. 449/1997 e successive modificazioni ed integrazioni;
b. economie, conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a
tempo parziale, ai sensi e nei limiti dell’art. 1, comma 57 e seguenti della legge n. 662/1996
e successive integrazioni e modificazioni, da adeguarsi in base agli eventuali rientri da
tempo parziale, anche nel corso dell’anno;
c. specifiche disposizioni di legge finalizzate alla incentivazione di prestazioni o di risultati
del personale;
d. somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito alle
Aziende o enti del comparto a seguito dell’attuazione di processi di decentramento e delega
di funzioni;
c. finanziamenti aggiuntivi o integrativi;
d. una quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla riduzione stabile o trasformazione di
posti in organico del personale per il finanziamento del fondo di cui all’art. 19.
Sono altresì regolate, in sede di contrattazione collettiva integrativa, sia lo spostamento
delle risorse tra i fondi ed al loro interno, in apposita sessione di bilancio, per la
finalizzazione tra i vari istituti, sia la rideterminazione degli stessi in conseguenza della
riduzione d’organico derivante da stabili processi di
riorganizzazione previsti
dalla
programmazione sanitaria regionale (art. 4, comma 2 punto 3).
E’ demandata alla contrattazione collettiva integrativa, dall’art.4 comma 3, anche la materia
relativa al sistema classificatorio del personale, concernente in particolare i criteri generali
per la definizione delle procedure per le selezioni per i passaggi all’interno di ciascuna
categoria, di cui all’art. 17 e il completamento ed integrazione dei criteri per la
progressione economica orizzontale di cui all’art. 35 (art. 4, comma 3).
L’esame dei tre fondi e dell’uso delle risorse in essi contenute non può prescindere
dall’esame delle novità contenute nel C.C.N.L. del 7.4.99 .
8
2. L’organizzazione del personale: 2.1 La nuova classificazione.
Il C.C.N.L. del 7.4.99 si caratterizza per un nuovo sistema di classificazione del personale
con il quale si è inteso superare definitivamente il precedente sistema d'inquadramento del
personale del SSN, basato sulle posizioni funzionali di cui al DPR 761/1979 e DPR 384/1990.
Il nuovo sistema, contemperando, da un lato, la valorizzazione dell’autonomia organizzativa
delle Aziende ed enti, e dall’altro le esigenze di sviluppo professionale dei dipendenti, nel
rispetto dei vincoli di bilancio e risorse contrattualmente definite (art. 13), è articolato in 4
categorie denominate A, B, C e D. Nell’ambito di quest’ultima è prevista l’individuazione
delle posizioni organizzative di cui agli artt 20 e seguenti del contratto nazionale (posizioni
organizzative che richiedono lo svolgimento di
funzioni
con diretta assunzione di
responsabilità).
In sede di prima applicazione, ogni dipendente è inquadrato nella corrispondente categoria
del sistema di classificazione in base al profilo d’appartenenza. (art. 18).
2.2. La progressione interna o verticale (artt. 15, 16 e 17 C.C.N.L. del 7.4.99).
Nell’ambito del sistema classificatorio, l’art. 15 prevede la possibilità di PROGRESSIONE
INTERNA dei dipendenti dell’Azienda o ente, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 14 per
l’accesso all’esterno, nei limiti dei posti disponibili nella dotazione organica di ciascuna
categoria e dei relativi profili, mediante:
a) passaggi da una categoria all’altra immediatamente superiore (verticale);
b) passaggi all’interno delle categorie B e D;
c) passaggi nell’ambito della stessa categoria tra profili diversi dello stesso livello.
(orizzontale)1.
L’articolo 16 regola i criteri e le procedure per i passaggi tra categorie, mentre l’art. 17
disciplina quelli all’interno di ciascuna categoria.
Il primo articolo prevede che i passaggi dei dipendenti da una categoria all’altra
immediatamente superiore avvengano previo superamento di una selezione interna aperta
alla partecipazione dei dipendenti in possesso dei requisiti culturali e professionali previsti
per l’accesso al profilo cui si riferisce la selezione2.
L’art. 17 invece prevede che i passaggi dei dipendenti, nell’ambito della stessa categoria tra
profili professionali di diverso livello economico nei limiti della dotazione organica, sono
effettuati dalle Aziende ed enti, previo superamento di una selezione interna aperta alla
partecipazione dei dipendenti in possesso dei requisiti culturali e professionali previsti dalla
relativa declaratoria dell’allegato 1 del C.C.N.L. medesimo.
1
Resta fermo che le Aziende o enti possono bandire concorsi pubblici o avviare iscritti nelle liste di collocamento
anche per i posti di cui alle lettere b) e c) solo se le selezioni interne hanno esito negativo o se mancano del tutto
all’interno le professionalità da selezionare.
2
La selezione del comma 1 è basata su:
a. verifica della professionalità richiesta dal profilo superiore attraverso la valutazione in apposita prova teoricopratica e/o colloquio volti ad accertare il possesso delle capacità professionali acquisite anche attraverso percorsi
formativi;
b. valutazione comparata dei curricula ove, comunque, prendere in considerazione i titoli considerati nel medesimo
articolo.
9
I passaggi orizzontali del dipendente all’interno della medesima categoria tra profili diversi
dello stesso livello, sono effettuati dalle Aziende ed enti, a domanda degli interessati che
siano in possesso dei requisiti culturali e professionali previsti per l’accesso al profilo dalla
declaratoria di cui all’allegato 1. In caso di più domande si procede alla selezione interna,
utilizzando anche i criteri dei commi 1 e 2; ove sia richiesto il possesso di requisiti abilitativi
prescritti da disposizioni legislative, si ricorre comunque alla preventiva verifica dell’idoneità
professionale, anche mediante prova teorico-pratica.
Entrambi gli articoli, nel definire i criteri e le procedure, rinviano per la definizione delle
procedure di svolgimento delle selezioni ad appositi atti regolamentari Aziendali, le cui linee
guida sono contenute nell’allegato 2 dello stesso .
In tutte le Aziende abruzzesi, la materia è stata sottoposta a contrattazione integrativa; per
questo i regolamenti si rinvengono come allegati o parti integranti del contratto collettivo
integrativo Aziendale.
Con riferimento a tale organizzazione interna del personale, è stato monitorato il
comportamento delle sei Aziende che qui di seguito si riporta:
AVEZZANO-SULMONA
Contratto collettivo Aziendale dell’8/3/2001. Allegato ad esso è il “regolamento per la
disciplina delle selezioni interne per l’attribuzione delle fasce retributive” che ha formato
oggetto di contrattazione .
Sono altresì stati allegati: il “Regolamento per la disciplina delle selezioni interne per il
passaggio da una categoria all’altra immediatamente superiore o all’interno della stessa
categoria da un profilo professionale all’altro anche di diverso livello economico” ed anche il
“regolamento per la valutazione permanente delle prestazioni individuali e dei risultati”.
Per le selezioni, il citato regolamento ha previsto che, con riferimento agli artt. 15, 16 e 17
del C.C.N.L., alle selezioni interne possano partecipare tutti i dipendenti in servizio alla data
di scadenza del termine per la presentazione relative domande in possesso, alla data
predetta dei requisiti culturali e professionali previsti per l’accesso al profilo cui si riferisce la
selezione.
CHIETI
L’Accordo integrativo Aziendale è stato stipulato il 3.10.01. Anche tale Azienda ha negoziato
i criteri per i passaggi verticali e per l’accesso al livello economico super (da una categoria
all’altra immediatamente superiore e all’interno delle categorie B e D) nonché la previsione
della progressione economica.
La contrattazione integrativa è utilizzata dalle parti con la finalità di realizzare un modello
organizzativo fondato sulla partecipazione dei lavoratori e in modo da coniugare la qualità
dei servizi con l’arricchimento professionale e la valorizzazione del lavoro.
10
In sede di prima applicazione le selezioni sono state riservate al personale in servizio
nell’Azienda a tempo indeterminato alla data del 31.11.2000.
LANCIANO-VASTO
Accordo integrativo Aziendale del 12.4.2001. Anche in tale Azienda la materia della
classificazione del personale e delle progressioni ha costituito materia di contrattazione
integrativa, insieme con le politiche del lavoro comprese quelle formative e gestionali del
personale.
Nell’accordo integrativo sono disciplinati i criteri per le progressioni verticali e per i passaggi
al livello super nonché quelli per la progressione economica orizzontale.
Anche Lanciano-Vasto, per la selezione per la progressione verticale prevede che l’Azienda
provveda a bandire le procedure selettive mediante emissione di un bando interno rivolto a
tutti i dipendenti in possesso dei requisiti culturali e professionali richiesti.
L’AQUILA
Contratto integrativo del 26.6.2000. L’Azienda, con delibera n. 473 del 24/11/2000 ha preso
atto di un protocollo d'intesa stipulato dalla delegazione trattante in sede decentrata, per la
disciplina delle modalità di svolgimento delle selezioni interne del personale di Comparto, di
cui agli artt.15, 16 e 17 del contratto.
I passaggi dei dipendenti da una categoria all’altra immediatamente superiore nei limiti
previsti dalla dotazione organica dell’Azienda, avvengono previo superamento di una
selezione interna aperta alla partecipazione dei dipendenti in possesso dei requisiti culturali
e professionali previsti per l’accesso al profilo cui si riferisce la selezione.
PESCARA
L’Azienda ha adottato, in data 16.11.2001, un “Regolamento - contratto Aziendale per la
progressione verticale e per il passaggio tra profili professionali diversi
appartenenti alla
stessa
la
categoria
(progressione
orizzontale)”,
preferendo
anch’essa
strada
della
contrattazione integrativa a quella dell’atto regolamentare Aziendale al quale l’art.16 del
C.C.N.L. fa riferimento.
Per i passaggi da una categoria all’altra immediatamente superiore (progressione verticale)
e per i passaggi nell’ambito della medesima categoria, tra profili di diverso livello economico
e per i passaggi all’interno della stessa categoria tra profili diversi dello stesso livello, di cui
agli artt. 16 e 17 7.4.99, l’Azienda individua ogni anno i posti da ricoprire con le modalità
previste dal contratto nazionale.
In sede di prima applicazione, per la rideterminazione dei posti da mettere a concorso
interno per i passaggi di categoria in progressione verticale, dovranno essere conteggiate
anche le mobilità avvenute nel periodo di validità contratto cui si riferisce il contratto
integrativo Aziendale (98/01).
11
La selezione comprende una valutazione comparata dei titoli e un esame colloquio su
materia attinente al posto da conferire.
TERAMO
Contratto integrativo, nella forma della pre-intesa del 10.04.01 (Regolamento Aziendale per
la disciplina delle modalità di svolgimento delle selezioni per la progressione interna nel
sistema classificatorio), recepito dall’Azienda con delibera n. 297 del 18.4.2001.
Per le procedure selettive per i passaggi da una categoria all’altra immediatamente
superiore (da A a B, da B a C, da C a D), mediante bandi interni è prevista una riserva del
30% dei posti all’accesso esterno e del 70% all’accesso dall’interno.
L’Azienda, contrariamente alle altre, pone come condizione necessaria per l’ammissione alle
selezioni per tali passaggi, l’aver seguito i percorsi formativi, previsti dall’ art. 29, comma 4,
lett. a) del C.C.N.L. del 7.4.99.
I percorsi formativi definiti dall’Azienda “costituiranno lo strumento indispensabile per
accedere ai meccanismi di progressione interna nel nuovo sistema classificatorio”.
In data 28.12.2001, con delibera n 985, l’Azienda ha recepito i contratti integrativi datati
27.12.2001 per “l’applicazione dell’art.12 comma 2 del
1998-2001 II biennio e per la
definizione del sistema di valutazione permanente e disciplina delle selezioni interne”, oltre
che per l’attribuzione delle fasce retributive per le quali in sede di contrattazione integrativa
è stato approvato il “regolamento Aziendale per la formazione professionale e la correlata
definizione del sistema di valutazione permanente della professionalità delle prestazioni e
dei risultati dei singoli dipendenti e per la disciplina delle selezioni interne per l’attribuzione
delle fasce retributive”.
Nella tabella che segue sono riassunti i criteri selezionati in ambito di contrattazione
integrativa per le progressioni verticali nelle sei Aziende.
Si osserva che un diverso peso sembra essere stato attribuito alle prove previste per le
progressioni e alla valutazione dei titoli.
Il quadro che emerge è assai diversificato, posto che, in alcune Aziende, si è privilegiata la
prova teorica o pratica rispetto ai titoli, in altre si è verificato il contrario, mentre infine,
nell’Azienda di Teramo, l’aver seguito un corso di formazione assurge a requisito
d’ammissibilità per la partecipazione alla selezione. Nella valutazione dei titoli, poi, ogni
Azienda ha adottato criteri ulteriormente diversificati che per semplificazione non sono stati
riportati.
Si ricorda che la progressione verticale non incide finanziariamente sui fondi degli artt. 38 e
39 del C.C.N.L., ma incide direttamente sul bilancio Aziendale e che il DPR 220/2001
stabilisce una riserva di posti alle selezioni esterne con un rapporto di tre a sette.
12
CRITERI PER LE PROGRESSIONI VERTICALI
Avezzano
Lanciano
sulmona
Chieti
vasto
L'aquila
requisiti
d'accesso
passaggi da A a
a B
modalità di
selezione
punti
commissione
Colloquio
prova pratica
titoli di cui
carriera o servizio
Culturali
Professionali
passaggi da B a
b Bs
modalità di
selezione
punti
commissione
Colloquio
prova pratica
titoli di cui
carriera o servizio
Culturali
Professionali
passaggi da
c B/Bs a C
modalità di
selezione
punti
commissione
Colloquio
prova pratica
titoli di cui
carriera o servizio
Culturali
Professionali
passaggi da C a
d D
modalità di
selezione
punti
commissione
Colloquio
prova pratica
titoli di cui
carriera o servizio
Culturali
Professionali
e passaggi da D a
Pescara
Teramo
tutti i dipendenti in servizio alla scadenza del termine per la presentazione delle
domande e in possesso a tale data dei requisiti per l'accesso al profilo di che trattasi.
Requisiti di declaratoria di allegato 1 al C.C.N.L.. Solo l'Azienda di Teramo ha posto
come requisito di ammissibilità la partecipazione ad un corso di formazione come
previsto da art. 29 comma 4 C.C.N.L. 7.4.99
prova
pratica e
valutazione
titoli
colloquio e
valutazione
titoli
100
100
fino
fino
fino
fino
a
a
a
a
-
60
40
30
10
65
35
fino a 30
fino a 5
prova teorico
pratica o
colloquio e
valutazione
titoli
100
40
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pratica e
valutazione
titoli
colloquio
esame e
valutazione
titoli
colloquio e
valutazione
titoli
100
100
50
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70
60
fino a 30
fino a 10
40
60
35
25
50
35
15
30
colloquio e
valutazione
titoli
prova teorico
pratica o
colloquio e
valutazione
titoli
prova
pratica e
valutazione
titoli
colloquio
esame e
valutazione
titoli
prova
pratica e
valutazione
titoli
100
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100
60
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100
50
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35
fino a 30
fino a 5
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1
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e
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titoli
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fino
fino
fino
fino
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a
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60
40
30
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valutazione
titoli
100
fino a 40
fino a 60
fino a 35
fino a 10
colloquio e
valutazione
titoli
100
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fino a 55
fino a 30
fino a 25
prova
pratica o
colloquio e
valutazione
titoli
100
30
40
30
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fino a 6
1
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titoli
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o colloquio e
valutazione
titoli
prova
pratica e
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colloquio
esame e
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titoli
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pratica e
valutazione
titoli
100
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fino a 20
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titoli
colloquio e
valutazione
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esame e
valutazione
titoli
prova
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titoli
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fino a 20
55
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50
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13
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70
30
Ds
modalità di
selezione
punti
commissione
Colloquio
prova pratica
titoli di cui
carriera o servizio
Culturali
Professionali
colloquio e
valutazione
titoli
100
fino a 50
fino a 50
fino a 25
fino a 25
prova
pratica o
colloquio e
valutazione
titoli
100
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30
fino a 24
fino a 5
1
prova pratica
o colloquio e
valutazione
titoli
colloquio e
valutazione
titoli
colloquio
esame e
valutazione
titoli
prova
pratica e
valutazione
titoli
100
60
100
50
100
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40
fino a 20
fino a 20
50
25
25
50
35
15
100
50
20 (quesiti)
30
2.3. La progressione economica (art. 35) (fasce retributive).
Il C.C.N.L. stabilisce i criteri generali per il passaggio nelle fasce retributive orizzontali
prevedendo che l’attribuzione della progressione economica orizzontale si attivi, sulla base
dell’art. 35, con la contrattazione integrativa e nel limite delle risorse finanziarie esistenti e
disponibili nel fondo di cui all’art.39, in conformità a criteri generali che vanno integrati in
sede di contrattazione integrativa.
L’art.35 distingue poi, tra i passaggi alla 1^, 2^, 3^ fascia per i quali vanno tenuti presenti
criteri molto generali (valutazione selettiva in base ai risultati ottenuti, alle prestazioni rese
con più elevato arricchimento professionale, all’impegno e alla qualità della prestazione
individuale) e i passaggi alla 4^ fascia per i quali detta criteri più specifici (diverso impegno,
manifestato anche in attività di tutoraggio e d’inserimento lavorativo dei neo assunti, qualità
delle prestazioni svolte, con particolare riferimento ai rapporti con l’utenza; grado di
coinvolgimento
nei
processi
Aziendali,
di
capacità
d’adattamento
ai
cambiamenti
organizzativi, di partecipazione effettiva alle esigenze di flessibilità, con disponibilità
dimostrata ad accettare forme di mobilità programmata per l’effettuazione d’esperienze
professionali plurime collegate alle tipologie operative del profilo d’appartenenza; iniziativa
personale e capacità di proporre soluzioni innovative o migliorative dell’organizzazione del
lavoro ovvero richiedano la definizione in piena autonomia d’atti aventi rilevanza esterna).
Il comma 3 del medesimo art. 35 prescrive, alle Aziende, di adottare metodologie per la
valutazione permanente delle prestazioni e dei risultati dei singoli dipendenti.
I passaggi da una fascia retributiva a quella immediatamente successiva avvengono, con
decorrenza fissa, dal 1° gennaio d’ogni anno per tutti i lavoratori – ivi compresi quelli che
ricoprono una posizione organizzativa ai sensi dell’art. 21.
A tal fine le Aziende devono pianificare i citati passaggi tenuto conto delle risorse presenti
nel fondo – a consuntivo – al 31 dicembre di ciascun anno precedente. Il numero dei
dipendenti, che acquisiscono la fascia economica secondo le procedure descritte nei commi
precedenti, è stabilito in funzione delle risorse finanziarie disponibili.
I passaggi dei dipendenti che ricoprono le posizioni organizzative sono quelli propri della
categoria o del livello d’appartenenza, secondo l’art. 21 comma 9.
14
L’analisi delle situazione inerente alle fasce economiche attribuite in fase di prima
applicazione e i criteri adottati in seno alle varie Aziende sono riportati nel commento del
fondo ex art. 39 area comparto.
2.4. La costruzione dei fondi ex artt.38 e 39 del C.C.N.L. del 7 aprile 1999.
Oltre alle regole per la progressione economica del personale sia orizzontale (passaggi di
fascia) sia verticale (passaggi di categoria o di livello economico all’interno della categoria),
che completano il nuovo sistema di classificazione del personale, il C.C.N.L. nuovo contiene
una rivisitazione e ridefinizione dei fondi contrattuali che contengono le risorse finanziarie
necessarie per l’intero sistema costruito da esso.
Cardine della riforma diventa il fondo per le fasce retributive previsto dall’art 39, fondo che
la contrattazione integrativa decentrata può incrementare con afflussi dagli altri fondi.
Sinteticamente, si precisa che la situazione delineata dal nuovo C.C.N.L. del 7/4/99 per il
comparto prevede, agli artt. 38 e 39, tre fondi rispetto ai cinque originariamente previsti.
Sono accorpati in un unico fondo quelli dell’art. 43 comma 2 punti 1 e 2 del C.C.N.L.
dell’1/9/95, cioè quelli del lavoro disagiato e del lavoro straordinario, confluenti nel fondo ex
art. 38, comma 1 (fondo per la corresponsione del trattamento accessorio connesso ai
compensi per lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio,
pericolo o danno).
Sono, altresì, unificati i fondi disciplinati dall’art. 46, comma 1 punti 1 e 2 del C.C.N.L.
dell’1/9/1995, cioè quello per la corresponsione dei premi per la qualità della prestazione
individuale e quello per i compensi della produttività collettiva e il miglioramento dei servizi,
nell’ammontare consolidato al 31/12/1997.3
Il quinto fondo previsto dal C.C.N.L. dell’1/9/1995, ossia quello destinato al finanziamento di
particolari posizioni di lavoro in relazione alla qualificazione professionale e valorizzazione
delle responsabilità è stato assorbito dal nuovo fondo previsto dall’art. 39.
Tale fondo è destinato a finanziare le fasce retributive, le posizioni organizzative, la parte
comune dell’ex indennità di qualificazione professionale e l’indennità professionale specifica.
Dall’unificazione dei fondi discende la possibilità, in sede di contrattazione integrativa, per le
parti, di gestire in maniera più flessibile le risorse che ai fondi stessi fanno capo, secondo le
modalità più opportune in relazione alle proprie situazioni concrete.
Si sottolineano, quali disposizioni che lasciano maggiore libertà alle parti:
a. l’art.39, comma 5, che lascia alle parti, senza alcun limite, l’individuazione dal
quantum da destinare alle posizioni organizzative;
3
Si intende quanto stanziato per il fondo, al netto delle risorse irreversibili destinate in maniera permanente a
finanziare altri istituti. Ai sensi della lettera c) del comma 3 dell’art. 38 nel consolidato non va considerato quanto
connesso alle risorse aggiuntive previste dall’art. 3 comma 1 del C.C.N.L. del 27/6/1996 (incremento per eventuali
avanzi di amministrazione o pareggio di bilancio) e dall’art. 17 del C.C.N.L. del 22/5/97 (progetti regionali
finalizzati al recupero di standards organizzativi etc..).
15
b. la facoltà di trasferire, in via definitiva ed irreversibile, parte delle risorse del fondo
per il lavoro disagiato e per lo straordinario a quello delle fasce retributive (da fondo
ex 38, comma 1 al fondo ex art. 39).
Va anche considerato che nella formulazione dei fondi, l’art.39, comma 4, punto a) prevede
l’obbligo per le Aziende di trasferire, previo accordo sindacale, una percentuale di risorse dal
10% al 15% dal fondo per la produttività (art. 38 comma 3) a quello per le fasce
retributive, in via definitiva ed irreversibile con decorrenza non anteriore all’1/7/1999.
Il C.C.N.L. del 7/4/1999, poi, individua, in maniera analitica, le modalità d’incremento dei
fondi, servendosi per alcune di esse di parametri già prefissati (coincidenti con il monte
salari 1997 al netto degli oneri riflessi); in altri casi, invece, l’incremento comporta un
intervento diretto dell’Azienda con modalità ben definite.
L’art. 41 comma 4 precisa che, nell’arco di vigenza contrattuale, qualora le somme stanziate
per il finanziamento dei fondi di cui agli artt. 38 e 39 non siano impegnate nel rispettivo
esercizio, sono riassegnate nell’esercizio dell’anno successivo.
Ai fini di un’esatta valutazione del comportamento delle singole Aziende si procede ad
illustrare le modalità di costruzione dei fondi sulla base del C.C.N.L. del 7/4/1999:
a) fondo per la corresponsione del trattamento accessorio connesso ai compensi
per lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio,
pericolo o danno (art. 38, comma 1).
L’art. 38, comma 1 prevede che alla corresponsione del trattamento accessorio connesso ai
compensi per lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio,
pericolo o danno si provveda:
a. dal 1° gennaio al 31 dicembre 1998 con i fondi previsti dall’art.43, comma 2, punti 1 e 2
del C.C.N.L. del 1/9/1995 come modificati ed integrati dal C.C.N.L. del 27/6/1996,
relativo al secondo biennio economico e dal contratto integrativo del 22/5/1997 il cui
ammontare è quello consolidato al 31.12.19974.
In particolare, il fondo per il compenso per lavoro straordinario, qualora eccedente, deve
essere calcolato sulla base delle 65 ore pro-capite per dipendente in servizio;
b. dal 1° gennaio 1999 i due fondi sono unificati assumendo la dizione di “fondo per i
compensi per lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di
disagio pericolo o danno”;
c. dal 31.12.1999 il fondo stesso è incrementato da una quota pari allo 0,06% del monte
salari annuo calcolato con riferimento al 1997, al netto degli oneri riflessi.
Tale fondo è confermato dal C.C.N.L. II biennio 2000/2001 con l’ammontare complessivo
consolidato al 31.12.1999 e comprensivo dell’incremento annuo dello 0,06% previsto a tale
4
Per “consolidato” si intende quanto stanziato per i fondi al 31.12.1997 al netto delle risorse irreversibili destinate
a finanziare in maniera permanente altri istituti. Ai sensi della lett c) comma 3 dell’art.38, nel consolidato del fondo
non va considerato quanto connesso alle risorse aggiuntive previste dall’art.3 comma 1 del C.C.N.L. 27.6.1996
(incremento per eventuali avanzi di amministrazione a pareggio di bilancio) e dall’art.17 del C.C.N.L. 22.5.1997
(progetti regionali finalizzati al recupero di standards organizzativi etc..)
16
scadenza (art.3.II biennio economico). Ai sensi, poi, del comma 2 dell’art.5. del C.C.N.L. II
biennio economico, il valore degli importi dell’indennità professionale specifica (indennità di
rischio radiologico spettante ai tecnici sanitari di radiologia medica ai sensi dell’art.54 del
DPR 384/1990 e confermata dall’art 4 del C.C.N.L. II biennio parte economica del
27/6/1996) è trasferito dal fondo di cui all’art.38 comma 1 al fondo dell’art. 39.
Seguono n.6 tabelle riepilogative del fondo ex art. 38, comma 1 come costruito dalle sei
Aziende e i relativi importi per gli anni di riferimento.
Tab. 1/A Avezzano Sulmona
fondo per la corresponsione del trattamento accessorio connesso ai compensi per lavoro straordinario e
per la remunerazione di particolari condizioni di disagio pericolo o danno (art. 38 comma 1)
lire
€
del. 172 del 24/3/1999 DETERMINAZIONE EX ART 43 COMMA 2 PUNTI 1 E 2 CCNL 1.9.95. FONDI ANNI
1998 E 1999
fondo straordinario CONSOLIDATO al 31/12/97 ex art 43, comma 2 punto 1
1.707.278.209
881.735,61
*
*
quota trasferita al fondo ex art. 43, comma 2, punto 3( fondo per400.000.000
206.582,76
l'indennità di qualificazione professionale)
*
Fondo ex art.43, c.2, p.1 per lavoro straordinario
+ 1.307.278.209
675.152,85
4.796.848.867 2.477.365,69
*
fondo ex art. 43, c. 2, p. 2 CCNL 12/9/95 per particolari condizioni
di disagio, pericolo o danno
del. 1445 del 29/12/2000 e ACCORDO INTEGRATIVO AZIENDALE 8.3.2001. DETERMINAZIONE FONDO
UNIFICATO ANNO 1999
*
fondo straordinario consolidato al 31.12.97
+
1.707.278.209
881.735,61
*
quota irreversibile trasferita al fondo ex art. 43, comma 2, punto 3( fondo400.000.000
206.582,76
per l'indennità di qualificazione professionale)
*
incremento per sostenere maggiori oneri derivanti da assunzioni nell'anno+
101.072.140
52.199,40
(art 39 comma 8) 68 dipendenti
*
Fondo per lavoro straordinario anno 1999
1.408.350.349
727.352,25
*
fondo disagio, pericolo danno base consolidato al 31.12.97
+ 4.796.848.867 2.477.365,69
*
incremento per sostenere maggiori oneri derivanti da assunzioni nell'anno+
182.634.808
94.323,01
(art 39 comma 8)
*
Fondo per remunerare particolari condizioni di disagio, pericolo o
4.979.483.675 2.571.688,70
danno anno 1999
*
incremento dello 0,6% del monte salari 1997 al netto degli oneri riflessi dal+
91.000
47,00
31/12/99 (in ragione di 1/365) art. 38, c2
totale fondo unificato anno 1999
6.387.834.024 3.299.040,95
del. 1446 del 29/12/2000. DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2000.
*
fondo straordinario consolidato al 31.12.99
1.408.350.349
727.352,25
*
art. 39, c. 8 - adeguamento del fondo anno 2000 (22.867 x 65 ore x 16
23.781.680
12.282,21
dipendenti)
Fondo per lavoro straordinario anno 2000
+ 1.432.132.029
739.634,47
*
fondo disagio, pericolo danno consolidato al 31.12.99
4.979.483.675 2.571.688,70
*
art. 39, c. 8 - adeguamento del fondo anno 1999 (2.685.806 x 16
42.972.896
22.193,65
dipendenti)
Fondo per remunerare particolari condizioni di disagio, pericolo o+ 5.022.456.571 2.593.882,35
danno anno 2000
*
quota pari allo 0,06% del monte salari 1997(55.609.513.600) al netto degli+
33.365.708
17.231,95
oneri riflessi dal 31/12/99 art. 38, c2
*
totale fondo unificato anno 2000
= 6.487.954.308 3.350.748,76
del. 992 del 11/5/2001. DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2001
17
fondo straordinario consolidato al 31.12.2000
+
1.432.132.029
739.634,47
fondo disagio, pericolo danno consolidato al 31.12.2000
+
5.022.456.571 2.593.882,35
incremento dello 0,6% del monte salari 1997 al netto degli oneri riflessi dal+
33.365.708
17.231,95
31/12/99 (in ragione di 1/365) art. 38, c2
totale fondo unificato anno 2001
= 6.487.954.308 3.350.748,76
del. 1548 del 27/12/2002. DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2002
6.487.954.308 3.350.748,76
fondo al 31 12.2001
+
decurtazione ex comma 2 dell'art 5 CCNL II biennio economico per115.200.000
59.495,83
trasferimento al fondo ex art.39 (60 unità di t.s.r.m. x 2.400.000 lire
annue)
incremento per sostenere maggiori oneri derivanti da assunzioni nell'anno+
388.011.952
200.391,45
(art 39 comma 8)
totale fondo 2002
= 6.760.766.260 3.491.644,38
tab. 1/B Chieti
fondo per la corresponsione del trattamento accessorio connesso ai compensi per lavoro straordinario e
per la remunerazione di particolari condizioni di disagio pericolo o danno (art. 38 comma 1)
lire
€
del. nn. 826 e 827 del 13/3/1998 DETERMINAZIONE FONDI ANNO 1998
834.137,28
Fondo ex art.43, c.2, p.1 per lavoro straordinario
1.615.115.000
5.322.000.000 2.748.583,62
fondo ex art. 43, c. 2, p. 2 CCNL 12/9/95 per particolari condizioni di
disagio, pericolo o danno
del. n. 364 del 9/2/1999. DETERMINAZIONE FONDI ANNO 1999.
834.137,28
Fondo ex art.43, c.2, p.1 per lavoro straordinario
1.615.115.000
fondo ex art. 43, c. 2, p. 2 CCNL 12/9/95 per particolari condizioni di
5.322.000.000 2.748.583,62
disagio, pericolo o danno
del n. 603 del 14/3/2000. DETERMINAZIONE FONDO UNIFICATO ANNO 2000.
ex fondo lavoro straordinario fondo n1
+
1.615.115.000
834.137,28
ex fondo n.2
+
5.322.000.000 2.748.583,62
quota pari allo 0,06% del monte salari 1997
+
40.121.181
20.720,86
totale fondo unificato anno 2000
6.977.236.181 3.603.441,76
del. n. 1651 del 24/12/2001. DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2001
fondo determinato per il 2000
+
6.977.236.181 3.603.441,76
somma destinata ad ARTA per costituire un fondo per il personale ad essa54.031.245
27.904,81
assegnato con effetto 1/1/01 (-)
quota di risorse trasferite sul fondo di art 39 concordato in sede di500.000.000
258.228,45
contrattazione decentrata (-)
totale fondo unificato anno 2001
= 6.423.204.936 3.317.308,50
del n. 1224 del 29/10/2002. DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2002
fondo determinato per il 2001
+
6.423.204.936 3.317.308,50
decurtazione ex comma 2 dell'art 5 CCNL II biennio economico per144.000.000
74.369,79
trasferimento al fondo ex art.39 (60 unità di t.s.r.m. x 2.400.000 lire
annue) (rischio radiologico)
incremento per sostenere maggiori oneri derivanti da assunzioni nell'anno+
468.000.000
241.701,83
18
(art 39 comma 8)
85.480.200
44.146,84
incremento per sostenere maggiori oneri derivanti da assunzioni nell’anno+
(art 39, c0mma 8) per 60 unità citate
decurtazione fondo per l'importo pari all'entità del compenso per n. 65 ore23.428.383
12.099,75
pro capite di lavoro straordinario al personale cui è stato conferito incarico di
posizione trasferito al fondo di cui a art.39
totale fondo unificato anno 2002
= 6.809.256.753 3.516.687,63
tab. n.1/C Lanciano Vasto
fondo per la corresponsione del trattamento accessorio connesso ai compensi per lavoro straordinario e
per la remunerazione di particolari condizioni di disagio pericolo o danno (art. 38 comma 1)
lire
€
CONTRATTO COLLETTIVO AZIENDALE 12.04.2001 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 1998
fondo straordinario CONSOLIDATO al 31/12/97 ex art 43, comma 2 punto 1
1.640.200.065
847.092,64
incremento per sostenere maggiori oneri derivanti da assunzioni nell'anno
91.376.048
47.191,79
(art 39 comma 8)[n. dip. 1795 assunti 177 cessati 77]
Fondo ex art.43, c.2, p.1 per lavoro straordinario
1.731.576.113
894.284,43
fondo consolidato al 31.12.97 ex art 43 comma 2 punto 2
5.262.880.680 2.718.051,04
incremento per maggiori oneri per incremento dotazione organica ( art.39
293.196.695
151.423,46
comma 8) [n. dip. 1795 assunti 177 cessati 77]
fondo ex art. 43, c. 2, p. 2 CCNL 12/9/95 per particolari condizioni
5.556.077.375 2.869.474,49
di disagio, pericolo o danno
totale fondo anno 1998
7.287.653.488 3.763.758,92
CONTRATTO COLLETTIVO AZIENDALE 12.04.2001 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 1999
fondo straordinario CONSOLIDATO al 31/12/97 ex art 43, comma 2 punto 1
1.269.069.487
655.419,69
incremento per sostenere maggiori oneri derivanti da assunzioni nell'anno
38.842.232
20.060,34
(art 39 comma 8) [n. dip. 1895 assunti 154 cessati 96]
Fondo ex art.43, c.2, p.1 per lavoro straordinario
1.307.911.719
675.480,03
19
fondo consolidato al 31.12.97 ex art 43 comma 2 punto 2
5.262.880.680
incremento per sostenere maggiori oneri derivanti da assunzioni nell'anno
161.080.253
(art 39 comma 8) [n. dip. 1895 assunti 154 cessati 96]
fondo ex art. 43, c. 2, p. 2 CCNL 12/9/95 per part. condizioni di
5.423.960.933
disagio, pericolo o danno
totale fondo anno 1999
6.731.872.652
CONTRATTO COLLETTIVO AZIENDALE 12.04.2001 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2000
fondo straordinario CONSOLIDATO al 31/12/97 ex art 43, comma 2 punto 1 + 1.269.069.487
incremento per sostenere maggiori oneri derivanti da assunzioni nell'anno
80.575.840
(art 39 comma 8) [n. dip. 1953 assunti 223 cessati 99]
Fondo ex art.43, c.2, p.1 per lavoro straordinario
1.349.645.327
fondo consolidato al 31.12.97 ex art 43 comma 2 punto 2
5.262.880.680
incremento per sostenere maggiori oneri derivanti da assunzioni nell'anno
334.151.154
(art 39 comma 8)
5.597.031.834
fondo ex art. 43, c. 2, p. 2 CCNL 12/9/95 per particolari condizioni
di disagio, pericolo o danno
quota pari allo 0,06% del monte salari 1997
0
totale fondo unificato anno 2000
6.946.677.161
CONTRATTO COLLETTIVO AZIENDALE 12.04.2001 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2001
fondo straordinario CONSOLIDATO al 31/12/97 ex art 43, comma 2 punto 1 + 1.269.069.487
incremento per sostenere maggiori oneri derivanti da assunzioni nell'anno
80.575.840
(art 39 comma 8)
Fondo ex art.43, c.2, p.1 per lavoro straordinario
1.349.645.327
fondo consolidato al 31.12.97 ex art 43 comma 2 punto 2
5.262.880.680
incremento per sostenere maggiori oneri derivanti da assunzioni nell'anno
334.151.154
(art 39 comma 8)
fondo ex art. 43, c. 2, p. 2 CCNL 12/9/95 per particolari condizioni
5.597.031.834
di disagio, pericolo o danno
quota pari allo 0,06% del monte salari 1997
0
decurtazione ex comma 2 dell'art 5 CCNL II biennio economico per
136.800.000
trasferimento al fondo ex art.39 (60 unità di t.s.r.m. x 2.400.000 lire
annue) (rischio radiologico)
totale fondo unificato anno 2001
6.809.877.161
DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2002
fondo straordinario CONSOLIDATO al 31/12/97 ex art 43, comma 2 punto 1 + 1.269.069.487
incremento per sostenere maggiori oneri derivanti da assunzioni nell'anno
80.575.840
(art 39 comma 8)
Fondo ex art.43, c.2, p.1 per lavoro straordinario
1.349.645.327
fondo consolidato al 31.12.97 ex art 43 comma 2 punto 2
5.262.880.680
334.151.154
incremento per sostenere maggiori oneri derivanti da assunzioni nell'anno
(art 39 comma 8)
fondo ex art. 43, c. 2, p. 2 CCNL 12/9/95 per particolari condizioni
5.597.031.834
di disagio, pericolo o danno
quota pari allo 0,06% del monte salari 1997
0
decurtazione ex comma 2 dell'art 5 CCNL II biennio economico per
136.800.000
trasferimento al fondo ex art.39 (60 unità di t.s.r.m. x 2.400.000 lire
annue) (rischio radiologico)
totale fondo unificato anno 2002
6.809.877.161
2.718.051,04
83.191,01
2.801.242,04
3.476.722,07
655.419,69
41.613,95
697.033,64
2.718.051,04
172.574,67
2.890.625,71
0,00
3.587.659,35
655.419,69
41.613,95
697.033,64
2.718.051,04
172.574,67
2.890.625,71
0,00
70.651,30
3.517.008,04
655.419,69
41.613,95
697.033,64
2.718.051,04
172.574,67
2.890.625,71
0,00
70.651,30
3.517.008,04
tab. 1/D L'Aquila
fondo per la corresponsione del trattamento accessorio connesso ai compensi per lavoro straordinario e
per la remunerazione di particolari condizioni di disagio pericolo o danno (art. 38 comma 1)
lire
€
del. n.509 del 21.11.2000. DETERMINAZIONE DEI FONDI ANNO 1998
Fondo ex art.43, c.2, p.1 per lavoro straordinario
1.123.019.000
579.990,91
3.883.083.000 2.005.445,01
fondo ex art. 43, c. 2, p. 2 CCNL 12/9/95 per particolari condizioni di
disagio, pericolo o danno
del. n.509 del 21.11.2000. DETERMINAZIONE FONDO UNIFICATO ANNO 1999
fondo ex art. 43, c. 2, p. 1 CCNL 12/9/95 per lavoro straordinario
+
1.123.019.000
579.990,91
fondo ex art. 43, c. 2, p. 2 CCNL 12/9/95 per particolari condizioni di+
3.883.083.000 2.005.445,01
20
disagio, pericolo o danno
5.006.102.000
fondo consolidato al 1.1.99
+
quota pari allo 0,06% del monte salari 1997
+
80.479
totale fondo anno 1999
= 5.006.182.479
del. n.509 del 21.11.2000. DETERMINAZIONE FONDO UNIFICATO ANNO 2000
fondo ex art. 43, c. 2, p. 1 CCNL 12/9/95 per lavoro straordinario
1.123.019.000
fondo ex art. 43, c. 2, p. 2 CCNL 12/9/95 per particolari condizioni di
3.883.083.000
disagio, pericolo o danno
fondo consolidato al 1.1.99
5.006.102.000
quota pari allo 0,06% del monte salari 1997
+
80.479
ulteriore incremento per l'anno 2000 di 06% del monte salari 1997
+
29.294.719
totale fondo 2000
5.035.477.198
del. n. 515 del 18.9.2002. RIDETERMINAZIONE FONDO ANNO 2000
ex fondo lavoro straordinario con gli incrementi di 06% del monte salari+
1.152.394.198
1997 al 31/12/1999
incremento per sostenere maggiori oneri derivanti da assunzioni nell'anno+
50.474.865
(art 39 comma 8)
incremento in ragion d'anno 0,06% del monte salari 1997 ( art 39 comma+
29.294.720
2)
fondo consolidato al 31.12.2000
=
1.232.163.783
ex Fondo per remunerare particolari condizioni di disagio, pericolo o danno +
3.883.083.000
incremento per sostenere maggiori oneri derivanti da assunzioni nell'anno+
170.079.035
(art 39 comma 8)
fondo consolidato al 31.12.2000
=
4.053.162.035
totale fondo 2000
= 5.285.325.818
del. n. 515 del 18.9.2002. DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2001
1.232.163.783
fondo consolidato al 31.12.2000
+
somma destinata ad ARTA per costituire un fondo per il personale ad essa75.000.000
assegnato con effetto 1/1/01 (-)
incremento per sostenere maggiori oneri derivanti da assunzioni nell'anno+
8.412.476
2001 (art 39 comma 8)
decurtazione ex comma 2 dell'art 5 CCNL II biennio economico per32.863.561
trasferimento al fondo ex art.39 (rischio radiologico)
fondo per la remunerazione di particolari condizioni di lavoro
+
4.053.162.035
incremento per sostenere maggiori oneri derivanti da assunzioni nell'anno+
28.346.505
2001 (art 39 comma 8)
totale fondo anno 2001
= 5.214.221.238
tab. n.1/E Pescara
21
2.585.435,92
41,56
2.585.477,48
579.990,91
2.005.445,01
2.585.435,92
41,56
15.129,46
2.600.606,94
595.161,93
26.068,09
15.129,46
636.359,49
2.005.445,01
87.838,49
2.093.283,50
2.729.642,98
636.359,49
38.734,27
4.344,68
16.972,61
2.093.283,50
14.639,75
2.692.920,53
fondo per la corresponsione del trattamento accessorio connesso ai compensi per lavoro straordinario e
per la remunerazione di particolari condizioni di disagio pericolo o danno (art. 38 comma 1)
lire
€
DETERMINAZIONE FONDO ANNO 1999
fondo straordinario CONSOLIDATO al 31/12/97 ex art 43, comma 2 punto 1 +
2.322.308.410 1.199.372,20
fondo ex art. 43, c. 2, p. 2 CCNL 12/9/95 per particolari condizioni di+
6.941.365.962 3.584.916,34
disagio, pericolo o danno
fondo unico consolidato al 31/12/1998
= 9.263.674.371 4.784.288,54
art 39 comma 8: personale già finanziato = 2759, Personale anno 1999 =+
0
2757
quota pari allo 0,06% del monte salari 1997 (0,06% di 48.082.313,42)
+
153.043
79,04
totale fondo unificato anno 1999 per 2757 unità
9.263.827.414 4.784.367,58
DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2000
0
fondo unico consolidato al 31/12/1999
+
9.263.827.414 4.784.367,58
incremento per sostenere maggiori oneri derivanti da assunzioni nell'anno+
611.097.036
315.605,28
(art 39 comma 8): personale anno 1999 = 2759 anno 2000 = 2941
quota pari allo 0,06% del monte salari 1997
+
55.707.166
28.770,35
totale fondo anno 2000 per n. 2941 dipendenti
9.930.631.615 5.128.743,21
DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2001
0
9.930.631.615 5.128.743,21
fondo determinato per il 2000
+
somma destinata ad ARTA per costituire un fondo per il personale ad essa45.322.795
23.407,27
assegnato con effetto 1/1/01 (-)
adeguamento fondo per l'anno 2001 (5.128.742,21:2941 unità) = 1.734,88
0
x 103 unità in più
61.599.990
31.813,74
decurtazione ex comma 2 dell'art 5 CCNL II biennio economico pertrasferimento al fondo ex art.39 (rischio radiologico)
totale fondo anno 2001 con dip. n. 2838
= 9.823.708.830 5.073.522,20
DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2002
0
9.823.708.830 5.073.522,20
fondo determinato per il 2001
+
0
incremento per sostenere maggiori oneri derivanti da assunzioni nell'anno
2001 (art 39 comma 8) 103 unità in più
123.200.000
63.627,49
decurtazione ex comma 2 dell'art 5 CCNL II biennio economico pertrasferimento al fondo ex art.39
totale fondo 2002 con dip. N, 2833
= 9.700.508.830 5.009.894,71
DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2003
0
9.700.508.830 5.009.894,71
totale fondo anno 2002
+
adeguamento fondo per l'anno 2003 (5.009.894,71:2941 unità ) = 1.725,10+
0
x
totale fondo 2003 con dip n. 2833
= 9.700.508.830 5.009.894,71
22
tab. n.1/F Teramo
fondo per la corresponsione del trattamento accessorio connesso ai compensi per lavoro straordinario e
per la remunerazione di particolari condizioni di disagio pericolo o danno (art. 38 comma 1)
lire
€
del. n.2816 del 14.12.1998 DETERMINAZIONE FONDI ANNO 1998
Fondo ex art.43, c.2, p.1 per lavoro straordinario
3.333.840.881 1.721.785,12
fondo ex art. 43, c. 2, p. 2 CCNL 12/9/95 per particolari condizioni di
8.904.444.067 4.598.761,57
disagio, pericolo o danno
del. n. 2819 del 14.12.1998 DETERMINAZIONE FONDI ANNO 1999
Fondo ex art.43, c.2, p.1 per lavoro straordinario
3.333.840.881 1.721.785,12
fondo ex art. 43, c. 2, p. 2 CCNL 12/9/95 per particolari condizioni di
8.904.444.067 4.598.761,57
disagio, pericolo o danno
del. n. 493 del 24.3.1999 RIDETERMINAZIONE FONDI ANNI 1996-1999
Fondo ex art.43, c.2, p.1 per lavoro straordinario
+
3.333.840.881 1.721.785,12
quota irreversibile trasferita al fondo ex art. 43, comma 2, punto 3( fondo500.000.000
258.228,45
per l'indennità di qualificazione professionale)
totale fondo per lavoro straordinario
+ 2.833.840.881 1.463.556,67
fondo ex art. 43, c. 2, p. 2 CCNL 12/9/95 per particolari condizioni di
8.904.444.067 4.598.761,57
disagio, pericolo o danno
quota irreversibile trasferita al fondo ex art. 43, comma 2, punto 3 (fondo400.000.000
206.582,76
per l'indennità di qualificazione professionale)
totale fondo per disagio pericolo o danno
8.504.444.067 4.392.178,81
del. n. 289 del 12.6.2000. RIDETERMINAZIONE FONDI ANNI 1996-1999
Ricogniz. somme spettanti ad operatori con esposizione a rischio radiante+
39.410.000
20.353,57
alla data del 1993(n. maggiore di quello preso a riferimento nel fondo ex
art. 43 punto 2)
fondo determinato dalla delibera n.493/99
+
8.504.444.067 4.392.178,81
totale fondo rideterminato per gli anni 96 97 98 99
8.543.854.067 4.412.532,38
del. n. 290 del 12.6.2000 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2000
ex fondo lavoro straordinario
2.833.840.881 1.463.556,67
ex fondo n.2 disagio pericolo o danno
8.504.444.067 4.392.178,81
rideterminazione fondo ex art.43 comma 2 punto 2 per operatori rischio
20.301,92
39.310.000
radiante
0,06% del monte salari anno 1997 al netto degli oneri riflessi
60.453.000
31.221,37
totale fondo unificato 2000
11.438.047.948 5.907.258,77
del. n. 401 del 14.5.2002 DETERMINAZIONE FONDO ANNI 2001 E 2002
fondo determinato per l'anno 2000
11.438.047.948 5.907.258,77
somma destinata ad ARTA per costituire un fondo per il personale ad essa
67.332.143
34.774,15
assegnato con effetto 1/1/01
totale anno 2001 e 2002
11.370.715.805 5.872.484,63
del. n. 1019 del 18.2.2002 RITERMINAZIONE FONDO ANNO 2002
fondo determinato da delibera precedente per il 2001 e 2002
+ 11.370.715.805 5.872.484,63
decurtazione ex comma 2 dell'art 5 CCNL II b. e. per trasferimento al196.800.000
101.638,72
fondo ex art.39 (rischio radiologico)
totale fondo anno 2002
11.173.915.805 5.770.845,91
23
b) fondo per la corresponsione dei premi per la qualità della prestazione
individuale e per i compensi della produttività collettiva e per il miglioramento dei
servizi (art.38, comma 3).
Il comma 3 dell’art.38 prevede l’unificazione anche dei fondi disciplinati dall’art. 46, comma
1 punti 1) e 2) del C.C.N.L. del 1.9.95, per la corresponsione, rispettivamente, dei premi
per la qualità individuale e per i compensi della produttività collettiva e per il miglioramento
dei servizi nell’ammontare consolidato al 31.12.1997, con alcune precisazioni di seguito
indicate.
a. nel consolidamento del fondo della produttività non va considerato quanto connesso alle
risorse aggiuntive previste dall’art.3 comma 1 del C.C.N.L. del 27.6.1996 e dall’art.17
del C.C.N.L. del 22.5.1997 (1% del monte salari annuo 1995);
b. qualora gli incrementi derivino da economie di gestione, queste dovranno essere
espressamente accertate a consuntivo dai servizi di controllo interno o dai nuclei di
valutazione e dovranno corrispondere ad effettivi incrementi di produttività o di
miglioramento dei servizi o d’ottimizzazione delle attività;
c. a partire dall’1.1.99 la contrattazione integrativa nell’ambito del fondo definirà le risorse
da destinare all’incentivazione della produttività collettiva e al miglioramento dei servizi
attraverso la corresponsione di premi di produttività collettiva ed individuale.
d. Resta confermata la possibilità d’utilizzazione anche temporanea nel fondo per la
produttività collettiva d’eventuali risparmi accertati a consuntivo nella gestione del fondo
di cui al comma 1.
Tale fondo denominato “fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e
per il premio della qualità delle prestazioni individuali” è alimentato annualmente, in
presenza delle relative condizioni a decorrere dall’1.1.98 con risorse derivanti da:
a. attuazione dell’art.43 della legge 449/97, nella misura destinata dalle Aziende e dagli
enti alla contrattazione integrativa;
b. economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a
tempo parziale, ai sensi e nei limiti previsti dalla legge 662/1996 e successive
modificazioni ed integrazioni;
c. altre disposizioni di legge che destinano una parte dei proventi delle Aziende ed enti ad
incentivi al personale;
24
d. a decorrere dal 1.1.98, sulla base del consuntivo 1997, dell’1% come tetto massimo del
monte
salari
annuo
calcolato
con
riferimento
al
1997,
in
presenza
d’avanzi
d’amministrazione e di pareggio di bilancio, secondo le modalità stabilite dalle Regioni
negli atti d’indirizzo per la formazione dei bilanci di previsione annuale ovvero della
realizzazione annuale dei programmi – correlati ad incrementi quali – quantitativi
d’attività del personale – concordati tra Regioni e singole Aziende ed enti e finalizzati al
raggiungimento del pareggio di bilancio entro il termine stabilito ai sensi delle vigenti
disposizioni.
A tali risorse si aggiungono quelle del comma 5 dell’art.38 secondo il quale le Regioni, ai
sensi degli artt 4 e 13 del d.lgs. n.502 del 1992, possono favorire l’assunzione e il
perseguimento – da parte delle Aziende e degli enti – d’obiettivi strategici relativi al
consolidamento del processo di riorganizzazione in atto ovvero collegati al reale
recupero di margini di produttività: all’uopo finalizzano l’incremento citato del fondo in
esame dell’1% del monte salari annuo, calcolato con riferimento al 1997.
Le Regioni possono, altresì, favorire da parte delle Aziende ed enti interventi di sviluppo
occupazionale o interventi correlati ai processi di riorganizzativi anche a seguito
d’innovazioni tecnologiche da definirsi in sede di contrattazione integrativa, alla cui
realizzazione finalizzeranno un’ulteriore quota d’incremento dello stesso fondo pari allo
0,02% del medesimo monte salari 1997.
La verifica del raggiungimento dei risultati inerenti all’1% finanziato dalla Regione con le
modalità di cui sopra, è affidata al nucleo di valutazione o ai servizi di controllo interni
ed è, in ogni caso, condizione necessaria per l’erogazione dei compensi relativi alla
produttività secondo le modalità stabilite in sede di contrattazione integrativa.
Da ultimo, il fondo ex art.38 comma 3 può essere decurtato, in sede di contrattazione
integrativa, da un minimo del 10% ad un massimo del 15% per finanziare il fondo di cui
all’art.39, a partire dall’1.7.99.
Seguono n. 6 tabelle che riportano i fondi come costruiti dalle Aziende.
25
Tab. 2/A Avezzano Sulmona
fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni
individuali(art. 38 comma 3)
lire
€
del. 172 del 24/3/1999 DETERMINAZIONE EX ART 46 COMMA 2 PUNTI 1 E 2 CCNL 1.9.95. FONDI ANNO1998
fondo ex art. 46 comma 1 punto 2 CCNL 95 per la qualità delle prestazioni individuali +
174.512.523
90.128,20
consolidato al 31.12.97
Fondo ex art. 46 comma 1 punto 2 CCNL 95
per la produttività collettiva e per il +
2.310.274.867
1.193.157,39
miglioramento dei servizi consolidato al 31.12.97
totale anno 1998
= 2.484.787.390 1.283.285,59
del.n.1445 del 29.12.2000. DETERMINAZIONE FONDO UNIFICATO ANNO 1999
ex fondo per la qualità delle prestazioni individuali* consolidato al 31.12.97
+
174.512.523
90.128,20
ex Fondo per la produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi consolidato al +
2.310.274.867
1.193.157,39
31.12.97
economia quota parte derivante da trasf. di rapporto di lavoro da t. pieno a t. parziale +
19.421.574
10.030,41
nella misura del 20% prevista da L. 662/96 (art 38, comma 4 lett a)
totale anno 1999
= 2.504.208.964 1.293.316,00
del.n.1446 del 29.12.2000. DETERMINAZIONE FONDO UNIFICATO ANNO 2000
fondo produttività collettiva consolidato al 31.12.1999
+
2.310.274.867
1.193.157,39
fondo per la qualità della prestazione individuale consolidato al 31.12.97
+
174.512.523
90.128,20
economia quota parte derivante da trasf. di rapporto di lavoro da t. pieno a t. parziale +
30.065.000
15.527,28
nella misura del 20% prevista da L. 662/96 (art 38, comma 4 lett a)
totale anno 2000
= 2.514.852.390 1.298.812,87
del.n.992 del 11.5.2001. DETERMINAZIONE FONDO UNIFICATO ANNO 2001 contratto collettivo integrativo
08.03.2001
fondo produttività collettiva consolidato al 31.12.1999
+
2.310.274.867
1.193.157,39
fondo per la qualità della prestazione individuale consolidato al 31.12.97
+
174.512.523
90.128,20
economia quota parte derivante da trasf. di rapporto di lavoro da t. pieno a t. parziale +
41.896.000
21.637,48
nella misura del 20% prevista da L. 662/96 (art 38, comma 4 lett a)
decurtazione nella misura del 15% ex comma 7 art 38 (-)per finanziare fondo dell'art 39
372.718.108
192.492,84
totale anno 2001
= 2.153.965.282 1.112.430,23
del.n.1548 del 27.12.2002. DETERMINAZIONE FONDO UNIFICATO ANNO 2002
fondo produttività consolidato al 31.12.2001
+
2.153.965.282
1.112.430,23
economia quota parte derivante da trasf. di rapporto di lavoro da t. pieno a t. parziale +
61.211.300
31.613,00
nella misura del 20% prevista da L. 662/96 (art 38, comma 4 lett a)
totale anno 2002
= 2.215.176.582 1.144.043,23
26
tab. n.2/B Chieti
fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni
individuali(art. 38 comma 3)
lire
€
del. n. 4541 del 30.12.98 DETERMINAZIONE EX ART 46 COMMA 2 PUNTI 1 E 2 CCNL 1.9.95. FONDI ANNO 1998
fondo ex art. 46 comma 1 punto 2 CCNL 95 per la qualità delle prestazioni individuali
129.090.760
66.669,81
consolidato al 31.12.97
Fondo ex art. 46 comma 1 punto 2 CCNL 95
per la produttività collettiva e per il
1.038.815.128
536.503,24
miglioramento dei servizi consolidato al 31.12.97
totale anno 1998
= 1.167.905.888
603.173,05
del. n. 3769 del 31.12.98 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 1999
ex fondo per la qualità delle prestazioni individuali* consolidato al 31.12.97
+
129.090.760
66.669,81
ex Fondo per la produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi consolidato al +
1.038.815.128
536.503,24
31.12.97
economia quota parte derivante da trasf. di rapporto di lavoro da t. pieno a t. parziale +
28.646.345
14.794,60
nella misura del 20% prevista da L. 662/96 (art 38, comma 4 lett a)
totale anno 1999
= 1.196.552.233
617.967,66
del n. 1064 del 31.12.2001 RIDETERMINAZIONE FONDO ANNO 1998
risorse aggiuntive regionali
878.801.289
453.862,99
del. N.2793 del 28.11.2000 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2000
fondo consolidato al 31.12.99 (fondo anno 99 decurtate le economie dell'anno)
+
1.167.905.888
603.173,05
economia quota parte derivante da trasf. di rapp. di lavoro da t. pieno a t. parziale nella % +
59.410.729
30.683,08
del 20% prevista da L. 662/96 (20% di 297.053.647)
totale anno 2000
1.227.316.617
633.856,13
del. n. 1650 del 24.12.2001 e c.c.i.a. 3.10.2001 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2001
fondo consolidato al 31.12.99 (fondo anno 99 decurtate le economie dell'anno)
+
1.167.905.888
603.173,05
somma destinata ad ARTA per costituire un fondo per il personale ad essa assegnato (-)
9.044.175
4.670,93
decurtazione nella misura del 15% ex comma 7 art 38 (-)
175.185.883
90.475,96
risorse derivanti dall'attuazione dell'art.43 L.449/97
0
economia quota parte derivante da trasf. di rapporto di lavoro da t. pieno a t. parziale +
82.524.588
42.620,39
nella misura del 20% prevista da L. 662/96 (art 38, comma 4 lett a)
totale anno 2001
= 1.066.200.418
550.646,56
del. n. 1364 del 29.11.2002 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2002
fondo produttività consolidato al 31.12.2001
+
1.066.200.418
550.646,56
economia quota parte derivante da trasf. di rapporto di lavoro da t. pieno a t. parziale 82.524.588
42.620,39
nella misura del 20% prevista da L. 662/96 (art 38, comma 4 lett a) nell'anno 2000
risorse derivanti dall'attuazione dell'art.43 L.449/97
+
0
economia quota parte derivante da trasf. di rapporto di lavoro da t. pieno a t. parziale +
98.742.741
50.996,37
nella misura del 20% prevista da L. 662/96 (art 38, comma 4 lett a) nell'anno 2001
art.39 comma 8 adeguamento fondo anno 2002 per 60 dipendenti
+
28.145.231
14.535,80
totale anno 2002
= 1.110.563.802
573.558,34
27
tab. n.2/C Lanciano Vasto
fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni
individuali(art. 38 comma 3)
del. n. 3053 del 31.12.1998 CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 28.12.1998 DETERMINAZIONE FONDO ANNO
1998
fondo ex art. 46 comma 1 punto 2 CCNL 95 per la qualità delle prestazioni individuali
117.010.418
60.430,84
consolidato al 31.12.97
Fondo ex art. 46 comma 1 punto 2 CCNL 95
per la produttività collettiva e per il
1.762.867.678
910.445,17
miglioramento dei servizi consolidato al 31.12.97
totale anno 1998
= 1.879.878.096
970.876,01
CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 21.12.99 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 1999
fondo ex art. 46 comma 1 punto 2 CCNL 95 per la qualità delle prestazioni individuali +
118.483.594
61.191,67
consolidato al 31.12.97
Fondo ex art. 46 comma 1 punto 2 CCNL 95
per la produttività collettiva e per il +
1.762.867.678
910.445,17
miglioramento dei servizi consolidato al 31.12.97
totale consolidato dei due fondi al 31.12.97
=
1.881.351.272
971.636,84
economia quota parte derivante da rasf. di rapp. di lavoro da t. pieno a t. parziale nella % +
50.739.352
26.204,69
del 20% prevista da l. 662/96 (art 38 comma 4
totale anno 1999
= 1.932.090.624
997.841,53
CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 12.4.2001 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2000 e precedenti
fondo ex art. 46 comma 1 punto 2 CCNL 95 per la qualità delle prestazioni individuali
117.010.418
60.430,84
consolidato al 31.12.97
Fondo ex art. 46 comma 1 punto 2 CCNL 95
per la produttività collettiva e per il
1.762.867.678
910.445,17
miglioramento dei servizi consolidato al 31.12.97
totale anno 1998
= 1.879.878.096
970.876,01
ex fondo per la qualità delle prestazioni individuali*
+
117.010.418
60.430,84
ex Fondo per la produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi
+
1.762.867.678
910.445,17
totale consolidato dei due fondi al 31.12.97
=
1.879.878.096
971.636,84
economia quota parte derivante da trasf. di rapporto di lavoro da t. pieno a t. parziale +
50.739.352
26.204,69
nella misura del 20% prevista da L. 662/96 (art 38, comma 4 lett a)
totale anno 1999
= 1.930.617.448
997.080,70
totale consolidato dei due fondi al 31.12.97
+
1.879.878.096
economia quota parte derivante da trasf. di rapporto di lavoro da t. pieno a t. parziale +
50.739.352
26.204,69
nella misura del 20% prevista da L. 662/96 (art 38, comma 4 lett a)
maggiori risorse per assunzioni anno 2000 ex art.39, c. 8
231.674.094
119.649,68
totale anno 2000
= 1.698.943.354
877.431,02
incremento con fondi regionali (del.1140/2001) art.3 co.2 ccnl II b e
922.640.913
476.504,26
fondo produttività consolidato al 31.12 1999 (art.3. ccnl II biennio)
+
1.930.617.448
997.080,70
maggiori risorse per assunzioni anno 2000 ex art.39, c. 8
231.674.094
119.649,68
totale anno 2001
= 1.698.943.354
877.431,02
DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2002
fondo produttività consolidato al 31.12 1999 (art.3. ccnl II biennio)
+
1.930.617.448
997.080,70
maggiori risorse per assunzioni anno 2000 ex art.39, c. 8
231.674.094
119.649,68
totale anno 2002
= 1.698.943.354
877.431,02
28
tab. n. 2/D L'Aquila
fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle
individuali(art. 38 comma 3)
lire
del. n.509 del 21.11.2000. DETERMINAZIONE FONDI ANNO 1998
fondo ex art. 46 comma 1 punto 2 CCNL 95 per la qualità delle prestazioni individuali
97.054.000
consolidato al 31.12.97
Fondo ex art. 46 comma 1 punto 2 CCNL 95
per la produttività collettiva e per il
1.319.959.390
miglioramento dei servizi consolidato al 31.12.97
economia quota parte derivante da trasf. di rapporto di lavoro da t. pieno a t. parziale
2.652.100
nella misura del 20% prevista da L. 662/96 (art 38, comma 4 lett a)
fondo unificato anno 1998
= 1.419.665.490
del. n.509 del 21.11.2000. DETERMINAZIONE FONDI ANNO 1999
fondo unificato anno 1998
+
1.419.665.490
decurtazione nella misura del 10% ex comma 7 art 38 (-)per finanziare fondo dell'art 39
65.997.969
totale anno 1999
= 1.353.667.521
del. n.515 del 18.9.2002. DETERMINAZIONE FONDI ANNO 2000
fondo anno 1999 consolidato al 31.12.99 (fondo anno 99 decurtate le economie dell'anno)
+
1.287.669.552
aumento di 1,2% del M.S. 1999 a carico della Regione (1,2x48.710.988.000:100), il M.S. +
584.531.856
è decurtato dell'importo A.R.T.A.
maggiori risorse per assunzioni anno 2000 ex art.39, c. 8
+
56.399.924
totale anno 2000
= 1.928.601.332
del. n.515 del 18.9.2002. DETERMINAZIONE FONDI ANNO 2001
fondo produttività consolidato al 31.12.2000
+
1.928.601.332
somma destinata ad ARTA per costituire un fondo per il personale ad essa assegnato (-)
20.300.000
maggiori risorse per assunzioni anno 2001 ex art.39, c. 8
+
9.399.987
totale anno 2001
= 1.917.701.319
29
prestazioni
€
50.124,21
681.702,13
1.369,70
733.196,04
733.196,04
34.085,11
699.110,93
665.025,82
301.885,51
29.128,13
996.039,46
996.039,46
10.484,08
4.854,69
990.410,08
tab. n. 2/E Pescara
fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni
individuali(art. 38 comma 3)
lire
€
CONTRATTTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 31.5.2001 DETERMINAZIONE FONDO UNIFICATO ANNO 1998
fondo ex art. 46 comma 1 punto 2 CCNL 95 per la qualità delle prestazioni individuali +
179.907.617
92.914,53
consolidato al 31.12.97
Fondo ex art. 46 comma 1 punto 2 CCNL 95
per la produttività collettiva e per il +
2.535.070.792
1.309.254,80
miglioramento dei servizi consolidato al 31.12.97
fondo storico unificato al 31/12/97 con 2583 unità
= 2.714.978.409 1.402.169,33
maggiori risorse per assunzioni anno 1998 ex art.39, c. 8 (18 dipendenti)
18.919.875
9.771,30
fondo storico unificato al 31/12/98 con 2601 unità
2.733.898.284 1.411.940,63
Risparmi di gestione
+
915.443.207
472.786,96
Fondo produttività individuale non utilizzato nell'anno 1997
+
179.907.617
92.914,53
totale fondo anno 1998
= 3.829.249.108 1.977.642,12
CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 31.5.2001 DETERMINAZIONE FONDO UNIFICATO ANNO 1999
fondo storico unificato al 31/12/98 con 2601 unità
+
2.733.898.284
1.411.940,63
maggiori risorse per assunzioni anno 1999 ex art.39, c. 8 (156 dipendenti)
+
163.972.250
84.684,60
fondo storico unificato al 31/12/99 con 2757 unità
= 2.897.870.534 1.496.625,23
residuo non speso anno 1998
+
410.754.509
212.137,00
totale anno 1999
= 3.308.625.043 1.708.762,23
CONTRATTTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 31.5.2001 DETERMINAZIONE FONDO UNIFICATO ANNO 2000
fondo storico unificato al 31/12/99 con 2757 unità
+
2.897.870.534
1.496.625,23
maggiori risorse per assunzioni anno 2000 ex art.39, c. 8 (184 dipendenti)
+
193.403.167
99.884,40
decurtazione nella misura del 15% ex cmma 7 art 38 (-) e trasferimento al fondo ex art 39 463.691.046
239.476,44
dal 1.1.2000
fondo storico unificato al 31/12/2000 con 2941 unità
= 2.627.582.655 1.357.033,19
residuo non speso anno 1999 (poste aggiuntive per l'anno 2000)
+
242.768.642
125.379,54
risorse aggiuntive art. 3, c. 2, CCNL 20/9/01 (1,2% X £57.215.545)
+
1.329.417.810
686.587,00
totale anno 2000
= 4.199.769.107 2.168.999,73
DETERMINAZIONE FONDO UNIFICATO ANNO 2001
0
fondo storico unificato al 31/12/00 con 2941 unità
+
2.627.582.655
1.357.033,19
assunzioni anno 2001 ex art.39, c. 8 (27 dipendenti)
0
somma destinata ad ARTA per costituire un fondo per il personale ad essa assegnato (-)
24.122.710
12.458,34
fondo storico unificato al 31/12/2001 con 2838 unità
2.603.459.945 1.344.574,85
residuo non speso anno 2000 (poste aggiuntive per l'anno 2001)
+
1.395.616.055
720.775,54
totale anno 2001
= 3.999.076.000 2.065.350,39
DETERMINAZIONE FONDO UNIFICATO ANNO 2002
fondo storico unificato al 31/12/01 con 2838 unità
+
2.603.459.945
1.344.574,85
adeguamento fondo ex art. 39, c.8, per l'anno 2002 )
+
0
fondo storico unificato al 31/12/2002 con 2833 unità
2.603.459.945
1.344.574,85
residuo non speso anno 2001 (poste aggiuntive per l'anno 2002)
+
1.434.889.652
741.058,66
totale anno 2002 (comprensivo di risorse aggiuntive regionali)
= 4.038.349.596 2.085.633,51
DETERMINAZIONE FONDO UNIFICATO ANNO 2003
0
fondo storico unificato al 31/12/02 con 2833 unità
2.603.459.945
1.344.574,85
adeguamento fondo ex art. 39, c.8, per l'anno 2002
0
fondo storico unificato al 31/12/2003 con 2833 unità
2.603.459.945 1.344.574,85
30
tab. n. 2/F Teramo
fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni
individuali(art. 38 comma 3)
lire
€
del. n. 2816 del 14.12.1998. DETERMINAZIONE FONDI ANNO 1998
fondo ex art. 46 comma 1 punto 2 CCNL 95 per la qualità delle prestazioni individuali
196.731.082
101.603,12
consolidato al 31.12.97
Fondo ex art. 46 comma 1 punto 2 CCNL 95 per la produttività collettiva e per il
2.541.361.714
1.312.503,79
miglioramento dei servizi consolidato al 31.12.97
decurtazione nella misura del 5% di metà fondo ex comma 7 art 38 (-)per finanziare
127.068.085
65.625,19
fondo dell'art 39
Fondo anno 1998 per la produttività collettiva
2.414.293.628 1.246.878,60
del. n. 2819 del 14.12.1998. DETERMINAZIONE FONDI ANNO 1999
fondo ex art. 46 comma 1 punto 2 CCNL 95 per la qualità delle prestazioni individuali
196.731.082
101.603,12
consolidato al 31.12.97
Fondo ex art. 46 comma 1 punto 2 CCNL 95
per la produttività collettiva e per il
2.541.361.714
1.312.503,79
miglioramento dei servizi consolidato al 31.12.97
del. n. 290 del 12.6.2000. DETERMINAZIONE FONDO UNIFICATO ANNO 2000
ex fondo per la qualità delle prestazioni individuali* consolidato al 31.12.97
196.731.082
101.603,12
ex Fondo per la produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi consolidato al
2.541.361.714
1.312.503,79
31.12.97
decurtazione nella misura del 5% di metà fondo ex comma 7 art 38 (-)per finanziare
127.068.085
65.625,19
fondo dell'art 39
ult. Decurtaz. 5% stabilita in sede di contrattaz. Integr. Az
127.068.085
65.625,19
economia quota parte derivante da trasf. di rapporto di lavoro da t. pieno a t. parziale
54.374.176
28.081,92
nella misura del 20% prevista da L. 662/96 (art 38, comma 4 lett a)
ANNO 2000
2.538.330.802 1.310.938,45
ord. N.354 del 28.2.2000 RICOGNIZIONE RESIDUI ANNO 1999
fondo anno 1999
2.738.092.796
1.414.106,91
decurtazione del 10% minimo contrattuale
127.068.085
65.625,19
2.611.024.711
1.348.481,73
residui non spesi fondo produttività collettiva 1998
2.541.361.714
1.312.503,79
residui non spesi fondo produttività individuale 1998
196.731.082
101.603,12
residui non spesi fondo produttività individuale 1997
196.731.082
101.603,12
residui produttività 1996
140.199.980
72.407,25
residui produttività collettiva 1997
45.351.535
23.422,11
residui fondi 1 e 2 (30%) 1996
276.926.284
143.020,49
residui fondi 1 e 2 (30%) 1997
272.926.284
140.954,66
residui fondi 1 e 2 (30%) 1998
300.042.176
154.958,85
somme spese per produttività anno 1999
0
0,00
residui 1999
6.581.298.395
3.398.956,96
totale fondo anno 2000
6.581.298.395
3.398.956,96
del. n. 139 del 18.3.2002. DETERMINAZIONE FONDO UNIFICATO ANNO 2001
fondo anno 2000 già determinato
2.538.330.802
1.310.938,45
economia quota parte derivante da trasf. di rapporto di lavoro da t. pieno a t. parziale
54.374.176
28.081,92
nella misura del 20% prevista da L. 662/96 (art 38, comma 4 lett a) per l'anno 2000
economia quota parte derivante da trasf. di rapporto di lavoro da t. pieno a t. parziale
66.297.923
34.240,02
nella misura del 20% prevista da L. 662/96 (art 38, comma 4 lett a) per l'anno 2001
somma destinata ad ARTA per costituire un fondo per il personale ad essa assegnato
14.942.344
7.717,08
ANNO 2001
2.535.942.205 1.309.704,85
del. n. 139 del 18.3.2002. DETERMINAZIONE FONDO UNIFICATO ANNO 2002
ANNO 2002: il fondo è pari a quello del 2001 meno le economie dell'anno derivanti dalla
2.469.014.282
1.275.139,46
trasform. Del rapp. Da t. pieno a t. part-time. Questo importo sarà incrementato a
consuntivo delle economie del 2002.
31
c) fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative,
della
parte
comune
dell’ex
indennità
di
qualificazione
professionale
e
dell’indennità professionale specifica (art.39).
Per il finanziamento delle fasce retributive (art.30 comma 1 lett b), dell’indennità di
funzione legata alle posizioni organizzative di cui agli artt. 20, 21 e 36, della voce retributiva
di cui alla tabella 9 penultima colonna (parte comune dell’ex indennità di qualificazione
professionale di cui all’art.30, comma 1 lett a) nonché dell’indennità professionale specifica
indicata nella tabella dell’allegato 6 al C.C.N.L., le Aziende e gli enti provvedono alla
formazione del fondo di cui all’art.39 del C.C.N.L.
Tale fondo è costituito a decorrere dall’1.1.1998:
•
dall’insieme dei valori economici annualmente attribuiti a tutto il personale in servizio
alla stessa data, calcolati come differenza tra il valore di fascia attribuito in base alla
tabella allegato 7 di primo inquadramento (colonna D) e lo stipendio tabellare iniziale di
cui all’allegato 4, colonna terza;
•
dal valore delle indennità di cui all’art. 30 comma 5 e tabella allegato 6 del C.C.N.L.
Il comma 2 dell’art. 39 prevede che rimangono attribuiti al fondo i medesimi importi relativi
al personale comunque cessato dal servizio dall’1.1.1998 ivi compresi quelli di cui agli artt.
30 comma 6, 31 comma 8 e 36 comma 3.
Tale fondo sostituisce e riassorbe quello previsto dall’art.43, comma 2, punto 3 del contratto
nazionale del 1° settembre 1995 come integrato dal contratto nazionale del 27.6.1996.
Esso è integrato altresì con le seguenti risorse (comma 4, art.39):
•
a decorrere da data non anteriore al 1° luglio 1999 di una quota minima del 10%
elevabile fino al 15% del fondo della produttività collettiva di cui all’art 38, co. 3;
•
a decorrere dal 1° gennaio 1999 da una quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla
riduzione stabile della dotazione organica del personale concordata in sede di contrattazione
integrativa;
•
a decorrere dal 31.12.1999 da una quota pari allo 0,81% del monte salari annuo
calcolato con riferimento al 1997, al netto degli oneri riflessi;
•
risorse derivanti dal fondo dell’art.38, comma 1 in presenza di stabile modifica e
razionalizzazione dell’organizzazione dei servizi anche a parità d’organico.
La contrattazione collettiva integrativa individua, all’interno del fondo, le risorse da
destinare al finanziamento dell’indennità prevista per le posizioni organizzative ai sensi
dell’art.20, 21 e 36, ivi compresa la quota parte delle risorse di cui al comma 4, lett a).
32
A tal fine con la medesima decorrenza dell’incarico le disponibilità di cui al comma 1 sono
incrementate con le risorse provenienti dal fondo dell’art.38, comma 1, per effetto del
riassorbimento nell’indennità di funzione, del compenso per lavoro straordinario ai sensi
dell’art.36 comma 2 nella misura corrispondente a n. 65 ore procapite per ciascuno dei
dipendenti incaricati.
Dalla medesima data il fondo del citato art. 38 è correlativamente decurtato di un importo
pari all’entità delle competenze riassorbite.
La corresponsione dell’indennità – la cui misura è indicata nell’art. 36 avviene da data non
anteriore al conferimento al personale interessato dei relativi incarichi con le procedure
previste dal C.C.N.L.
Al verificarsi dell’ipotesi prevista dall’art.36, comma 3, le risorse attinenti alle competenze
accessorie riassorbite all’atto dell’incarico, relative al fondo di cui all’art.38, sono riassegnate
al medesimo (comma 6).
In attesa dell’attuazione degli artt. 35 e 36 e – successivamente – a regime, qualora nel
fondo del comma 1 risultassero a consuntivo, ancora disponibili, eventuali risorse, esse, per
il medesimo anno in cui si è verificato il residuo, sono temporaneamente utilizzate nel fondo
per la produttività collettiva previsto dall’art. 38, comma 3 e, quindi, riassegnate al fondo
dell’art.39 per l’attuazione delle sue finalità (art.39, comma 7). Tali risorse sono pertanto
utilizzabili nel fondo per la produttività collettiva solo temporaneamente e non si
storicizzano.
Nel caso in cui l’Azienda o l’ente prevedano, nella dotazione organica, un aumento di
personale rispetto a quello preso a base di calcolo, per la formazione dei fondi di cui agli
artt. 38 e 39, nel finanziare la dotazione organica, dovranno tenere conto delle risorse
necessarie per sostenere maggiori oneri derivanti dalla corresponsione del trattamento
economico complessivo del personale da assumere (art.39 comma 8).
Tutti i riferimenti al monte salari 1997 effettuati sono al netto degli oneri riflessi.
Seguono n. 6 tabelle riepilogative dei fondi costruiti dalle Aziende.
33
Tab. 3/A Avezzano Sulmona
fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, della parte comune delle ex indennità
di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica (art 39)
lire
€
del. 1445 del 29/12/2000 DETERMINAZIONE FONDO ANNI 1998 E 1999
fondo di base calcolato in relazione al personale presente al 1.1.1998 (commi 1 e 2) +
4.322.585.537
2.232.429,12
(n.1676 dipendenti di ruolo e incaricati in attesa di concorso in servizio )
residui al 31.12.97 del fondo art.43 CCNL 1995 non utilizzato per applicazione +
46.337.488
23.931,32
art.45 (comma 3)
fondo storico anno 1998
=
4.368.923.025
2.256.360,44
incremento per variazioni organico al 1 gennaio 1998 (comma 8)
+
962.000
496,83
totale fondo 1998
=
4.369.885.025
2.256.857,27
fondo determinato per l'anno 1998
+
4.369.885.025
2.256.857,27
risorse derivanti dal fondo dell'art. 38 comma 1 per incremento fondo ex art 43, +
400.000.000
206.582,76
comma 2 punto 3 CCNL (art 38, comma 7) quota fissa ed irreversibile
incremento per variazioni organico al 1 gennaio 1999 (c.8) rispetto all'1.1.1998 +
249.595.500
128.905,32
(197 dipendenti in più)
incremento dal 31.12.99 dello 0,81% del monte salari anno 1997 (c. 4 lett c)
+
1.234.074
637,35
totale fondo 1999
=
5.020.714.599
2.592.982,69
del. 1446 del 29/12/2000. DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2000
determinazione fondo 2000
fondo determinato per l'anno 1999
+
5.020.714.599
2.592.982,69
incremento per variazioni organico al 1 gennaio 2000 (comma 8)
+
183.823.000
94.936,66
ulteriore quota afferente il fondo per incremento di organico
+
42.248.000
21.819,27
incremento quota monte salari anno 1997 (comma 4 lett c) 0,81% di monte salari +
450.437.060
232.631,33
1997
totale fondo 2000
=
5.697.222.659
2.942.369,95
del. 992 del 11/5/2001. DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2001
fondo determinato per l'anno 2000
5.697.222.659
2.942.369,95
incremento del 15% dal fondo della produttività (art 39 comma 4 lett a)
+
372.718.108
192.492,84
totale fondo 2001
=
6.069.940.767
3.134.862,79
del. 206 del 22/2/2002. RIDETERMINAZIONE FONDI 2000 E 2001
fondo determinato per l'anno 1999
+
5.020.714.599
2.592.982,69
incremento per variazioni organico al 1 gennaio 2000 (comma 8)
+
183.823.000
94.936,66
ulteriore quota afferente il fondo per incremento di organico
+
42.248.000
21.819,27
incremento quota monte salari anno 1997 (comma 4 lett c) 0,81% di monte salari +
450.437.060
232.631,33
1997
incremento da 1.1.2000 delle risorse pari all'importo dei risparmi sulla retribuzione +
66.033.205
34.103,30
individuale di anzianità (RIA) in godimento personale cessato nel 2000 (art 3
comma 3 lett a II biennio)
incremento dal 1.7.2000 di una somma mensile di £ 5000 pro capite per 6 mesi +
55.410.000
28.616,88
(5000 x 6 x 1847 unità) (art 3, comma 3 lett b)
totale fondo anno 2000
=
5.818.665.864
3.005.090,13
fondo determinato per l'anno 1999
+
5.020.714.599
2.592.982,69
incremento del 15% dal fondo della produttività (art 39 comma 4 lett a)
+
372.718.108
192.492,84
incremento ulteriore quota assunzioni anno 1999
+
183.823.000
94.936,66
incremento ulteriore quota assunzioni anno 2000
+
42.248.000
21.819,27
incremento quota monte salari anno 1997 (comma 4 lett c) 0,81% di monte salari +
450.437.060
232.631,33
1997
incremento da 1.1.2000 delle risorse pari all'importo dei risparmi sulla retribuzione +
96.874.000
50.031,25
individuale di anzianità (RIA) in godimento personale cessato nel 2000 (art 3
comma 3 lett a II biennio)
incremento da 1.1.2000 delle risorse pari all'importo dei risparmi sulla retribuzione +
42.626.000
22.014,49
individuale di anzianità (RIA) in godimento personale cessato nel 2001 (art 3
comma 3 lett a II biennio)
incremento dal 1.1.2001 di una somma mensile di £ 13000 pro capite per 12 mesi +
290.784.000
150.177,40
x n. 1864 dipendenti in servizio alla stessa data ( art 3, comma 3 lett b II biennio )
risorse necessarie per la corresponsione del beneficio economico al personale +
95.000.000
49.063,41
appartenente alla categoria D con funzioni di coordinamento al 31/8/2001 (in
ragione di un anno) (art 8 comma 6 II biennio )
risorse aggiuntive messe a disposizione della Regione pari all'1,6% del monte salari +
1.180.962.128
609.916,04
1999 (art.4 , comma 1 CCNL II biennio)
totale fondo anno 2001
=
7.776.186.895
4.016.065,37
del. 1548 del 27/12/2002 .DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2002
fondo al 31.12.2001
+
7.776.186.895
4.016.065,37
incremento ulteriore risorse risparmio RIA anno 2001 (art 3 lett a II biennio
+
17.281.978
8.925,40
incremento risorse derivanti dalla RIA anno 2002 (art 3 comma 3 II biennio
+
42.108.064
21.747,00
incremento derivante da restante quota di indennità di coordinamento per +
152.000.000
78.501,45
personale già D e DS (art 8 comma 6 II biennio )
34
incremento ex art5 comma 2 ccnl II biennio economico trasferito da fondo di art.38
comma 1 (rischio radiologico)
totale fondo 2002
+
115.199.391
59.495,52
=
8.102.776.327
4.184.734,74
tab. 3/B Chieti
fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, della parte comune delle ex indennità
di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica (art 39)
lire
€
del. n. 2794 del 28.11. 2000. DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2000
fondo di base calcolato in relazione al personale presente al 1.1.1998 (commi 1 e 2) +
4.669.538.319
2.411.615,28
residui al 31.12.97 del fondo art.43 CCNL 1995 non utilizzato per applicazione +
42.935.224
22.174,19
art.45 (comma 3)
fondo storico anno 1998
=
4.712.473.543
2.433.789,47
incremento per variazioni organico al 1 gennaio 2000 (comma 8)
+
311.344.500
160.796,02
incremento quota monte salari anno 1997 (comma 4 lett c) 0,81% di monte salari +
535.709.652
276.670,95
1997
totale fondo 2000
=
5.559.527.695
2.871.256,43
del. n.888 del 18.7.2001. DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2001
costituzione fondo anno 2001
fondo determinato per l'anno 2000
5.559.527.695
2.871.256,43
risorse derivanti dal fondo dell'art. 38 comma 1 per incremento fondo ex art 43, +
500.000.000
258.228,45
comma 2 punto 3 CCNL (art 38, comma 7) quota fissa ed irreversibile
spostamento delle risorse derivanti dal fondo dell'art. 38 comma 3 nella quota di +
175.185.883
90.475,96
175.185.883 (15%) stabilita in sede di contrattazione decentrata
determinazione delle risorse derivanti dalla riconversione delle indennità della +
67.716.779
34.972,80
professione infermieristica ex art.40 CCNL 7.4.99
scorporo della quota del fondo relativa a personale transitato all'ARTA con 43.052.610
22.234,82
decorrenza 1.1. 2001
incremento per variazioni organico al 1 gennaio 2001 rispetto all'1.1.2000 (comma +
456.806.500
235.920,87
8)
totale fondo 2001
=
6.716.184.247
3.468.619,69
del. n. 1649 del 24.12 2001. RIDETERMINAZIONE FONDO ANNO 2001
fondo determinato per l'anno 2001 riformulato perché calcolato su un numero +
6.688.876.747
3.454.516,54
erroneo di personale in servizio all'1.1.2001
incremento da 1.1.2000 delle risorse pari all'importo dei risparmi sulla retribuzione +
84.567.540
43.675,49
individuale di anzianità (RIA) in godimento personale cessato nel 2000 (mensilità
residue)
Ria personale cessato anno 2000 (misura intera)
+
139.286.988
71.935,73
Ria personale cessato anno 2001 (mensilità residue)
+
26.885.164
13.885,03
incremento dal 1.7.2000 di una somma mensile di £ 5000 pro capite per 6 mesi +
60.420.000
31.204,33
(5000 x 6 x 2014 unità)
incremento dal 1.1.2001 di una somma mensile di £ 13000 pro capite per 12 mesi +
319.644.000
165.082,35
che riassorbe quella del punto precedente( 13000 x 12 x 2049 unità) (art 3 comma
3 lett b II biennio)
fondo 2001
=
7.319.680.439
3.780.299,46
risorse necessarie per la corresponsione del beneficio economico al personale +
81.250.000
41.962,12
appartenente alla categoria D con funzioni di coordinamento al 31/8/2001 (in
ragione di un anno)
totale fondo 2001
=
7.400.930.439
3.822.261,58
del n. 628 del 28.5.2002
incremento fondo con residuo non speso anno 2001
738.958.447
381.640,18
del. n. 1221 del 29/11/2002. DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2002
fondo 2001 ricalcolato sulla base delle unità effettivamente in servizio all'1.1.2002
+
6.688.876.747
3.454.516,54
Ria personale cessato anno 2000 (misura intera)
+
139.286.988
71.935,73
Ria personale cessato anno 2001 (misura intera)
+
46.847.892
24.194,92
risorse derivanti dallla riconversione delle indennità della professione infermieristica +
30.120.129
15.555,75
anno 2001 (art.40 comma 1)
incremento per variazioni organico al 1 .1. 2002 rispetto all'1.1.2001 (incremento +
174.273.000
90.004,49
n.66 unità di categoria C/D x lire 2.640.500 pro-capite
incremento dal 1.1.2001 di una somma mensile di £ 13000 pro capite per 12 mesi +
319.644.000
165.082,35
che riassorbe l'incremento di lire 5.000 da luglio 2000( 13000 x 12 x 2049 unità)
valore complessivo degli importi della indennità di rx spettante ai t.s.r.m. trasferito +
144.000.000
74.369,79
dal fondo di art.38 comma 1 (60 unità x 2.400.000 lire annue )
incremento per effetto della rideterminazione dell'importo delle fasce retributive +
124.254.000
64.171,84
(art.2 comma 3 II biennio)
incremento fondo per l'importo pari all'entità del compenso per n. 65 ore pro capite +
23.428.383
12.099,75
di lavoro straordinario al personale cui è stato conferito incarico di posizione
trasferito al fondo di cui a art.39 da fondo ex art.38 comma 1 (14 incarichi per
posizioni organizzative)
risorse necessarie per la corresponsione del beneficio economico al personale +
211.250.000
109.101,52
appartenente alla categoria DS con funzioni di coordinamento al 31/8/2001 (in
ragione di un anno ) (3.000.000 lire x 65 unità)
35
risorse aggiuntive messe a disposizione della Regione pari all'1,6% del monte salari
1999 (art.4 CCNL II biennio) (1,6% di lire 73.233.440.720) del reg n.34/2001
totale fondo 2002
del n. 628 del 28/5/2002 RIDETERMINAZIONE FONDO ANNO 2001 (ART2 CCNL
fondo 2001 come determinato da delibera n.1649 del 24/12/2001
risorse necessarie per la corresponsione del beneficio economico al personale
appartenente alla categoria D con funzioni di coordinamento al 31/8/2001 (in
ragione di un anno)
totale fondo 2001
rideterminazione valore fasce economiche art.2 CCNL II biennio
totale fondo 2001 rideterminato
+
1.171.735.052
605.150,65
=
9.073.716.191
II BIENNIO)
7.319.680.439
81.250.000
4.686.183,33
=
=
7.400.930.439
124254000
7.525.184.439
tab. 3/C Lanciano Vasto
fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, della parte comune delle
di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica (art 39)
lire
DETERMINAZIONE FONDO ANNO 1998
fondo di base calcolato all'1.1.98 [ per 1748 dipendenti di ruolo e incaricati in
4.381.079.384
attesa di concorso in servizio alla data del 1.1.98]
importo fondo ex art. 43, comma 2 punto 3 ccnl 1995
1.881.421.965
importo utilizzato per beneficio art. 45 commi 3, 4 e 5 e ex art. 49 ccnl 1.9.95
996.191.639
totale anno 1998
5.266.309.710
maggiori emolumenti afferenti al fondo per incremento di assunzioni operato
75.781.727
nell'ambito della dotazione organica in corso d' anno
totale anno 1998 fondo disponibile
5.342.091.437
DETERMINAZIONE FONDO ANNO 1999
fondo alla data del 1.1.98
5.266.309.710
incremento per variazioni organico al 1 gennaio 1999 (comma 8) assunzioni
198.082.522
nell'ambito della dotazione organica nel 1998)
totale fondo anno 1999 [per 1828 dipendenti alla data del 1.1.99]
5.464.392.232
incremento di 0,81% del M.S. 1997 dal 31.12.1999 (1 giorno)
1.445.463
disponibilità complessiva del fondo per l'anno 1999
5.465.837.695
DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2000
fondo alla data del 31.12.99
5.464.392.232
maggiori emolumenti afferenti al fondo per incremento di assunzioni operato
32.890.417
nell'ambito della dotazione organica nel 1999
incremento per previsione posizioni organizzative (12% cci aziendale 12.4.2001)
231.674.094
incremento di 0,81% del M.S. 1997 dal 31.12.1999
527.594.002
incremento dal 1.7.2000 di una somma mensile di £ 5000 pro capite per 6 mesi
62.580.000
totale fondo aziendale 2000 per 1873 unità
6.319.130.745
DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2001
fondo alla data del 31.12.2000
6.024.876.651
incremento dal 1.1.2001 di una somma mensile di £ 13000 pro capite per 12 mesi
333.840.000
che riassorbe l'incremento di lire 5.000 da luglio 2000( 13000 x 12 x 2049 unità)
(art. 3 comma 3 lett b II biennio)
valore complessivo degli importi della indennità di rx spettante ai t.s.r.m. trasferito
136.800.000
dal fondo di art.38 comma 1 (57 unità x 2.400.000) [ art 5 comma 2 ccnl II
biennio]
incremento per previsione posizioni organizzative (12% cci aziendale 12.4.2001)
231.674.094
totale fondo aziendale 2001
6.727.190.745
incremento da finanziamento regionale del G.R. n.34/2002 (art.4 ccnl II biennio )
1.230.187.884
disponibilità complessiva del fondo
7.957.378.629
DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2002
fondo alla data del 31.12.2001
6.358.716.651
valore complessivo degli importi della indennità di rx spettante ai t.s.r.m. trasferito
136.800.000
dal fondo di art.38 comma 1 (57 unità x 2.400.000) [ art 5 comma 2 ccnl II
biennio]
incremento per previsione posizioni organizzative (12% cci aziendale 12.4.2001)
231.674.094
totale fondo aziendale 2002
6.727.190.745
36
3.780.299,46
41.962,12
3.822.261,58
64.171,84
3.886.433,42
ex indennità
€
2.262.638,67
971.673,35
514.490,04
2.719.821,98
39.138,00
2.758.959,98
2.719.821,98
102.301,09
2.822.123,07
746,52
2.822.869,59
2.822.123,07
16.986,48
119.649,68
272.479,56
32.319,87
3.263.558,67
3.111.589,11
172.413,97
70.651,30
119.649,68
3.474.304,07
635.339,02
4.109.643,09
3.284.003,08
70.651,30
119.649,68
3.474.304,07
tab. 3/D L'Aquila
fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, della parte comune delle ex indennità
di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica (art 39)
lire
€
del. 509 del 21.11.2000. DETERMINAZIONE FONDO ANNO 1998
fondo di base calcolato in relazione al personale presente al 1.1.1998 (commi 1 e 2)
3.877.705.000
2.002.667,50
(fondo storico anno 1998)
incremento per variazione organico 1.1.1998
18.436.000
9.521,40
totale fondo anno 1998
3.896.141.000
2.012.188,90
spesa per il personale in servizio all'1.1.98
+
4.007.745.000
2.069.827,56
incremento per variazione organico 1.1.1999
+
19.116.000
9.872,59
increm. dal 1/7/99 (10% del fondo al 31/12/97 )
+
65.997.969
34.085,11
increm. di 0,81% del M.S. 1997 (1nella misura di 1/365 )
+
1.086.479
561,12
totale fondo anno 1999
=
4.093.945.448
2.114.346,37
spesa per il personale in servizio all'1.1.98
4.072.755.000
2.103.402,42
incremento per variazione organico 1998-99-2000
27.036.000
13.962,93
incremento per trasferim incentivo con una quota del 10% del fondo al 31/12/97
+
131.995.939
68.170,21
incremento di 0,81% del M.S. 1997 per l'anno 2000
+
396.565.187
204.808,83
incremento indennità infermieristica anno 2000
35.070.000
18.112,14
totale fondo anno 2000
4.663.422.126
2.408.456,53
del. 515 DEL 18.9.2002 del 21.11.2000. RIDETERMINAZIONE FONDO ANNO 2000 E DETERMINAZIONE FONDO ANNO
2001
4.072.755.000
2.103.402,42
fondo calcolato in relazione alla spesa per il personale in servizio all1/1/98
+
incremento per variazione organico 1998-1999 (art 39 comma 8)
+
19.116.000
9.872,59
incremento per trasferim incentivo con una quota del 10% del fondo al 31/12/97( +
131.995.939
68.170,21
art 38 comma 7, art 39 co. 4 lett a)
incremento di 0,81% del M.S. 1997 per l'anno 2000 8art. 39 comma 4 lett c)
+
396.565.187
204.808,83
incremento indennità infermieristica anno 2000 (art 40 comma 1)
+
35.070.000
18.112,14
incremento per variazione organico 2000 (art 39 comma 8)
+
178.712.000
92.297,05
incremento da 1.1.2000 delle risorse pari all'importo dei risparmi sulla retribuzione +
78.109.161
40.340,02
individuale di anzianità (RIA) in godimento del personale cessato nel 2000
(mensilità residue)*(art 40 co 1)
incremento da 1/7/00 di una somma mensile di £ 5000 pro capite per 6 mesi +
39.360.000
20.327,74
(5000 x 6 x 1312 unità) art. 3, c. 3, lett. b) II biennio economico*
incremento da 1/7/2000 incremento maggior valore fascia art. 2, c. 3 - II biennio +
22.001.000
11.362,57
economico per 1273 unità (£ 18.858.000 + 13a mensilità per £ 3.143.000)
accantonamento per ruolo tecnico ed amministrativo art. 12, c. 1 - II biennio 41.114.206
21.233,72
economico 35% di RIA e increm. Di cui art. 3, c. 3 lett. b) II biennio economico
fondo anno 2000
4.973.684.287
2.568.693,56
somme accantonate personale tecnico ed amministrativo
41.114.206
21.233,72
totale fondo 2000 decurtato dall'accantonamento
4.932.570.081
2.547.459,85
totale complessivo fondo 2000
+
4.973.684.287
2.568.693,56
fondo 2000
4.973.684.287
2.568.693,56
somma destinata ad ARTA per costituire un fondo per il personale ad essa 71.917.809
37.142,45
assegnato con effetto 1/1/01 (art 39 comma 1)
incremento per variazione organico 2001 (art 39 comma 6)
+
30.046.000
15.517,46
incremento 2001 delle risorse pari all'importo dei risparmi sulla retribuzione +
99.257.939
51.262,45
individuale di anzianità (RIA) in godimento del personale cessato nel 2000
(mensilità residue)*(art 3 comma 3 lett a) II biennio economico
incremento dal 1.1.2001 di una somma mensile di £ 13.000 pro capite per 12 mesi +
163.440.000
84.409,72
(£ 13.000 x 12 x 1300 unità) meno importo già assegnato* (art 3 comma 3 lett b II
biennio economico)
incremento da 1/1/2001 maggior valore fascia art. 2, c. 3 - II biennio economico +
87.134.000
45.000,96
per 1273 unità (increm. 2001 x 13 mensilità + incremento 2000 x 6 mensilità)
risorse aggiuntive messe a disposizione della Regione pari all'1,6% del monte salari +
779.375.808
402.514,01
1999 (art.4 CCNL II biennio) (1,6% di lire 48.710.988.000) del reg n.34/2001
valore complessivo degli importi della indennità di rx spettante ai t.s.r.m. trasferito +
32.863.561
16.972,61
dal fondo di art.38 comma 1 (102 gg. x 49 unità x 2.400.000 lire annue ): 365 gg.
art. 5 comma 1 e 2 - II biennio economico
risorse necessarie per la corresponsione del beneficio economico al personale +
72.500
37,44
appartenente alla categoria DS con funzioni di coordinamento al 31/8/2001 (in
ragione di un anno ) (3.000.000 lire x 58 unità) art 8 commi 4,5 e 6 II biennio
economico
risorse derivanti dallla riconversione delle indennità della professione infermieristica +
57.760.000
29.830,55
anno 2001 (art.40 comma 1)
accantonamento per ruolo tecnico ed amministrativo art. 12, c. 1 - II biennio 364.725.811
188.365,16
economico per anno 2001 35% di RIA e increm. di cui art. 3, c. 3 lett. b) II
biennio economico
37
totale fondo complessivo anno 2001
somme accantonate personale tecnico ed amministrativo
totale fondo 2001 decurtato dell'accantonamento
=
6.224.143.786
405.840.017
5.818.303.769
3.214.502,00
209.598,88
3.004.903,12
tab. 3/E Pescara
fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, della parte comune delle ex indennità
di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica (art 39)
lire
€
DETERMINAZIONE FONDO ANNO 1998
fondo di base calcolato in relazione al personale presente al 1.1.1998 (commi 1 e 2) +
7.132.172.939
3.683.459,92
n. 2498 a tempo indeterminato + n. 85 a tempo determinato
residuo disponibile al 31/12/97 del fondo di cui all'art. 43, c. 2, p. 3 del CCNL =
62.667.398
32.365,01
1/9/95 (comma 3 art.39)
base storica all'1/1/98
7.194.840.337
3.715.824,93
adeguamento fondo ex art. 39 comma 8 ( dipendenti retribuiti n. 2601 +
50.138.279
25.894,26
adeguamento per n. 18 in più)
totale fondo 1998 con 2601 unità
=
7.244.978.616
3.741.719,19
residuo anni precedenti
risorse disponibili anno 1998
7.244.978.616
3.741.719,19
DETERMINAZIONE FONDO ANNO 1999
base storica al 1.1.99 per n. 2601 dipendenti
+
7.244.978.616
3.741.719,19
adeguamento fondo ex art. 39 comma 8 ( dipendenti retribuiti n. 2757 +
437.603.681
226.003,44
adeguamento per n. 156 in più)
incremento quota monte salari anno 1997 (comma 4 lett c) 0,81% di monte salari +
2.066.058
1.067,03
1997
determinazione delle risorse derivanti dalla riconversione delle indennità della +
49.179.999
25.399,35
professione infermieristica ex art.40 CCNL 7.4.99
totale fondo 1999 con 2757 unità
=
7.733.828.354
3.994.189,01
residuo anni precedenti
+
133.216.731
68.800,70
risorse disponibili anno 1999
=
7.867.045.086
4.062.989,71
DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2000
0
base storica al 1.1.2000 per n. 2757 dipendenti
+
7.733.828.354
3.994.189,01
determinazione delle risorse derivanti dalla riconversione delle indennità della +
116.720.001
60.280,85
professione infermieristica ex art.40 CCNL 7.4.99
Ria personale cessato anno 2000 (art 3 comma 3 lett a ccnl 20.9.2001
+
110.694.232
57.168,80
incremento dal 1.7.2000 di una somma mensile di £ 5000 pro capite per 6 mesi +
82.690.211
42.705,93
(5000 x 6 x 2757 unità) art 3 comma 3 lett b ccnl 20.8.2001
spostamento delle risorse derivanti dal fondo dell'art. 38 comma 3 nella quota di +
463.690.562
239.476,19
15% stabilita in sede di contrattazione decentrata
residui al 31.12.97 del fondo art.43 CCNL 1995 non utilizzato per applicazione +
0
art.45 (comma 3)
fondo storico anno 1998
0
incremento per variazioni organico al 1 gennaio 2000 (comma 8) retribuiti 2941 +
617.981.637
319.160,88
adeguamento per n. 184 dip. In più
incremento quota monte salari anno 1997 (comma 4 lett c) 0,81% di monte salari +
752.046.706
388.399,71
1997
totale fondo 2000 con 2941 unità
=
9.877.651.705
5.101.381,37
residuo anni precedenti
+
217.757.649
112.462,44
risorse disponibili anno 2000
=
10.095.409.354
5.213.843,81
DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2001
fondo di base calcolato in relazione al personale presente al 1.1.2001 (commi 1 e
9.877.651.705
5.101.381,37
2) base storica al 1.1.2001 per n. 2941 dipendenti
somma destinata ad ARTA per costituire un fondo per il personale ad essa 90.682.088
46.833,39
assegnato con effetto 1/1/01 (art 39 comma 1)
determinazione delle risorse derivanti dalla riconversione delle indennità della +
148.100.006
76.487,27
professione infermieristica ex art.40 CCNL 7.4.99
incremento 2001 delle risorse pari all'importo dei risparmi sulla retribuzione +
175.766.168
90.775,65
individuale di anzianità (RIA) in godimento del personale cessato nel 2000
(mensilità residue)*(art 3 comma 3 lett a) II biennio economico
incremento dal 1.7.2000 di una somma mensile di £ 5000 pro capite per 6 mesi 82.690.211
42.705,93
(5000 x 6 x 2757 unità) art 3 comma 3 lett b ccnl 20.8.2001
incremento dal 1.1.2001 di una somma mensile di £ 13000 pro capite per 12 mesi +
458.811.511
236.956,37
che riassorbe quella del punto precedente( 13000 x 12 x 2941 unità) art 3 comma
3 lett b ccnl 20.8.2001
valore complessivo degli importi della indennità di rx spettante ai t.s.r.m. trasferito +
61.600.668
31.814,09
dal fondo di art.38 comma 1 ( art 5 comma 2 ccnl 20.9.2001 )
risorse necessarie per la corresponsione del beneficio economico al personale +
166.249.711
85.860,81
appartenente alla categoria D con funzioni di coordinamento al 31/8/2001 (in
ragione di un anno)
risorse aggiuntive messe a disposizione della Regione pari all'1,6% del monte salari +
1.772.555.893
915.448,72
1999 (art.4 CCNL II biennio)
38
quota dei minori oneri gravanti sul 2001 per riduzione della dotazione organica di n.
103 unità ex art.. 39, c.4, lett. b.
totale fondo 2001con 2838 unità
residuo anni precedenti
risorse disponibili anno 2001
DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2002
fondo determinato per l'anno 2001 per n. 2838 dipendenti L'art 3 CCNL II biennio
prevede al comma 3 che "il fondo dell'art. 39 nonché le modalità di incremento di
esso sono confermate.
risorse derivanti dal riconversione indennità professione infermieristica ex art.40
CCNL 7.4.99
Ria personale cessato anno 2001 (aart 3 comma 3 lett b ccnl 20.9.2001
incremento dal 1.7.2000 di una somma mensile di £ 5000 pro capite per 6 mesi
(5000 x 6 x 2757 unità) art 3 comma 3 lett b ccnl 20.8.2001
incremento dal 1.1.2001 di una somma mensile di £ 13000 pro capite per 12 mesi
che riassorbe quella del punto precedente( 13000 x 12 x 2941 unità) art 3 comma
3 lett b ccnl 20.8.2001
valore complessivo degli importi della indennità di rx spettante ai t.s.r.m. trasferito
dal fondo di art.38 comma 1 ( art 5 comma 2 ccnl 20.9.2001 )
risorse necessarie per la corresponsione del beneficio economico al personale
appartenente alla categoria D con funzioni di coordinamento al 31/8/2001 (in
ragione di un anno)
fondo 2002 con 2833 unità
residuo anni precedenti
risorse disponibili anno 2002
DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2003
fondo 2001 ricalcolato sulla base delle unità effettivamente in servizio all'1.1.2002
n. 2833
determinazione delle risorse derivanti dalla riconversione delle indennità della
professione infermieristica ex art.40 CCNL 7.4.99
Ria personale cessato anno 2002 (aart 3 comma 3 lett b ccnl 20.9.2001
fondo 2003 con 2833 unità
residuo anni precedenti
risorse disponibili anno 2003
39
179.999.996
92.962,24
12.667.363.359
1.348.961
12.668.712.320
0
12.667.363.359
6.542.147,20
696,68
6.542.843,88
114.979.992
59.382,21
+
+
176.274.884
0
91.038,38
+
0
+
123.199.845
63.627,41
+
265.999.022
137.377,03
=
+
=
6.893.572,23
994.191,69
7.887.763,92
+
13.347.817.102
1.925.023.544
15.272.840.645
0
13.347.817.102
+
98.490.000
50.865,84
+
=
+
=
143.606.659
13.589.913.761
4.523.507.120
18.113.420.881
74.166,65
7.018.604,72
2.336.196,46
9.354.801,18
=
+
=
+
6.542.147,20
6.893.572,23
tab. 3/F Teramo
fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, della parte comune delle ex indennità
di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica (art 39)
lire
€
ord. N. 354 del 28.2.2000 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 1999
insieme dei valori economici attribuiti a tutto il personale in servizio all'1.1.1998 (
4.877.548.338
2.519.043,49
differenza tra il valore di fascia all. 7 di primo inq. Col 0 e lo stipendio tabellare
iniziale di cui alla tab all. 4 col.III ) + somma valore indennità di cui all'art.30
comma 5 e tab. all. 6 pari a 2620 unità
fondo ex art. 43 comma 2 punto 3
2.836.812.370
1.465.091,32
10% dall'1.7.99 del fondo ex art.38 comma 3
127.068.085
65.625,19
totale
7.841.428.793
4.049.760,00
somme spese
6.847.038.501
3.536.200,27
resisui al 31.12.99
994.390.292
513.559,73
del. n. 290 del 12.6.2000. DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2000
personale in servizio all'1/1/98 - 2741 unità e all'1/12000 di numero inferiore
+
3.204.480.000
1.654.975,80
indennità professionale infermieristica
+
1.089.204.000
562.526,92
anzianità prof. Infermieristica
+
675.336.338
348.782,11
riassorbimento fondo ex art. 43, e 2, p. 3
+
2.836.812.370
1.465.091,32
integrazione dal 1 luglio 1999 di quota 10%(elevabile a 15%) di fondo produttività +
127.068.085
65.625,19
collettiva ex art. 38, c. 3
ult. 5% stabilito su fondo ex art. 38, c. 3 decurtato in sede di contr. Decentrata alla +
127.068.085
65.625,19
data del 9/6/2000
6) 0,81% del monte salari al netto degli oneri riflessi, riferito all'anno97
816.118.000
421.489,77
totale fondo 2000
8.876.086.878
4.584.116,31
del. n. 983 del 28.12.2001. RIDETERMINAZIONE FONDO ANNO 2000
fondo determinato per l'anno 2000 con delibera n.290/2000
+
8.876.086.878
4.584.116,31
incremento da 1.1.2000 delle risorse pari all'importo dei risparmi sulla retribuzione +
65.000.037
33.569,72
individuale di anzianità (RIA) in godimento al personale cessato nel 2000
incremento dal 1.7.2000 di una somma mensile di £ 5000 pro capite per 6 mesi +
80.910.000
41.786,53
(5000 x 6 x 2697 unità)
determinazione delle risorse derivanti dalla riconversione delle indennità della +
57.070.000
29.474,20
professione infermieristica ex art.40 CCNL 7.4.99
totale fondo 2000
DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2001
fondo determinato per l'anno 2000 con delibera n.290/2000
incremento da 1.1.2000 delle risorse pari all'importo dei risparmi sulla retribuzione
individuale di anzianità (RIA) in godimento al personale cessato nel 2000
incremento dal 1.1.2001 di una somma mensile di £ 13000 pro capite per 12 mesi
che riassorbe quella del punto precedente( 13000 x 12 x 2720 unità)
risorse aggiuntive messe a disposizione della Regione pari all'1,6% del monte salari
1999 (art.4 CCNL II biennio)
1,2% del monte salari anno 1999 (104.428.216.000)
0,4% monte salari 1999
determinazione delle risorse derivanti dalla riconversione delle indennità della
professione infermieristica ex art.40 CCNL 7.4.99
decurtazione per personale trasferito ARTA
totale fondo 2001
del. n. 1190 del 31.12.2002 RIDETERMINAZIONE FONDO ANNO 2001
fondo determinato per l'anno 2000 con delibera n.290/2000
decurtazione per personale trasferito ARTA
risorse aggiuntive messe a disposizione della Regione pari all'1,6% del monte salari
1999 (art.4 CCNL II biennio)
1,2% del monte salari anno 1999 (104.428.216.000)
0,4% monte salari 1999
incremento dal 1.1.2001 di una somma mensile di £ 13000 pro capite per 12 mesi
che riassorbe quella del punto precedente( 13000 x 12 x 2720 unità)
incremento per rivalutazione fasce retributive
totale parziale
incremento da 1.1.2000 delle risorse pari all'importo dei risparmi sulla retribuzione
individuale di anzianità (RIA) in godimento al personale cessato nel 2000
riduzione per assunzione personale con RIA
importo anzianità professione infermieristica
incremento per finanziamento indennità di coordinamento (83 x 250.000 x5)
totale fondo 2001
DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2002
fondo anno 2001
40
=
9.079.066.915
4.688.946,75
+
+
8.876.086.878
213.776.045
4.584.116,31
110.406,11
+
424.320.000
219.142,99
+
0,00
+
1.253.138.592
417.712.864
170.200.000
647.192,07
215.730,69
87.900,96
=
52.250.695
11.302.983.684
26.985,23
5.837.503,90
0,00
4.584.116,31
26.985,23
0,00
8.876.086.878
52.250.695
+
1.253.138.592
417.712.864
424.320.000
647.192,07
215.730,69
219.142,99
+
201.254.000
11.120.261.639
213.776.045
103.939,02
5.743.135,84
110.406,11
+
+
=
3.692.087
170.200.000
103.750.000
11.604.295.597
1.906,80
87.900,96
53.582,40
5.993.118,52
+
11.120.261.639
5.743.135,84
+
+
importo derivante dai risparmi RIA di dipendenti comunque cessati da 1 .1 .2000
importo anzianità professione infermieristica
riduzione per assunzione personale con RIA
incremento per finanziamento indennità di coordinamento (83 x 250.000 x13)
valore complessivo annuo importi indennità professionale specifica, ex indennità
rischio rx (82 x 12 x200.000) cfr. del 1190/2002
totale fondo 2002
+
+
+
+
282.086.727
263.520.000
4.273.126
269.750.000
196.800.000
145.685,64
136.096,72
2.206,89
139.314,25
101.638,72
=
12.128.145.240
6.263.664,28
2.5. Osservazioni.
Circa la facoltà per la contrattazione integrativa decentrata di spostare risorse dai primi due
fondi al terzo, si osserva quanto segue.
Come si evince dalle tabelle riepilogative, su sei Aziende, solamente quelle di Avezzano
Sulmona, Chieti e Teramo hanno decurtato il fondo di cui all’art.38, comma 1, di una
quota fissa ed irreversibile da trasferire al fondo ex art. 43, comma 2, punto 3 (fondo per
l’indennità di qualificazione professionale) ora confluito nel fondo ex art.39, nell’ottica di una
politica di riduzione dello straordinario, istituto assolutamente eccezionale.
Tutte le Aziende hanno decurtato il medesimo fondo, ai sensi dell’art.5, comma 2
II
biennio, riducendo l’importo delle indennità di rischio radiologico che è stato trasferito al
fondo ex art. 39.
Per il fondo di cui all’art.38, comma 3 tutte le Aziende hanno eseguito quanto previsto
dall’art.38 comma 7 (decurtazione del primo a favore del fondo ex art.39, a partire
dall’1.7.99) con una percentuale diversa: dal 15%, il massimo, di Avezzano Sulmona, Chieti
e Pescara al 10% di L'Aquila e Teramo.
La decorrenza, considerato che tale decurtazione va a favorire il finanziamento delle fasce
retributive, va a cadere principalmente nell’anno 2001, con qualche eccezione nell’anno
2000, posto che la progressione economica nelle fasce retributive si è attivata, ai sensi
dell’art.35, comma 1 del C.C.N.L., solo dopo la stipulazione del contratto collettivo
integrativo ed è stata resa operativa in quasi tutti i casi a partire dall’anno 2001.
La ricostruzione dei fondi è stata effettuata sulla base delle delibere di quantificazione di
essi e sulla base dei contratti integrativi Aziendali, già citati.
Gli atti pervenuti nella prima fase d'indagine hanno consentito alla Sezione tale ricostruzione
non solo per l’area del comparto (tab. 1-3/A-F), ma anche per quella della dirigenza i cui
risultati sono riportati nelle tabelle 7-8-9/A-F e 10-12/A-F .
Come si evince dalle stesse, ma anche da quanto affermato, nel corso dell’istruttoria, dalle
varie Aziende, la ritardata sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali, avvenuta in anni
successivi a quelli dell’inizio del loro periodo di vigenza ha comportato che le delibere di
costituzione dei fondi e di quantificazione degli oneri siano state redatte in tempi successivi
all’anno di riferimento del fondo, retroagendo ad esso.
Ciò ha significato che, in alcuni casi, “i fondi presenti nel bilancio non risultano
corrispondenti agli importi ricostruiti o a quelli del prospetto riepilogativo delle liquidazioni
posto che la ritardata sottoscrizione del ccnl non ha reso possibile la determinazione degli
41
importi reali, alle date indicate negli stessi contratti avendo questi effetto retroattivo anche
nella determinazione dei fondi”5.
Si evince, peraltro, dalla comparazione dei suddetti fondi, che le somme iscritte nei bilanci
riferiti agli anni di che trattasi risultano quasi sempre inferiori a quelle rideterminate negli
anni di pertinenza.
Tale meccanismo ha fatto si che l’iscrizione nel bilancio di previsione si riferisca ad un
importo precedentemente deliberato alla stipula del ccnl o se l’Azienda era già a conoscenza
del nuovo meccanismo di calcolo, l’iscrizione ha riguardato un importo presuntivo. Infatti, il
bilancio di previsione – precisa l’Azienda di Pescara - viene redatto sulla base di una stima
del costo complessivo del personale, basata sulle dinamiche previste, non distinguendo quali
entità separate i fondi contrattuali. Questi ultimi, d'altro canto, sono frequentemente
determinabili solo in tempi ben più avanzati rispetto alla redazione dei bilanci preventivi, sia
per effetto della stipulazione dei contratti nazionali con ritardo rispetto ai periodi
regolamentati (biennio 1998-1999 stipulato il 7/4/1999, biennio 2000-2001 stipulato
20/09/2001), sia per i tempi di reperimento delle informazioni necessarie.
Sul punto relativo alla compatibilità dei fondi con i vincoli di bilancio e alla previsione
di essi nel bilancio d’esercizio, finalizzata essenzialmente a verificare il mancato sforamento
della stessa a consuntivo in maniera differente, tutte le Aziende hanno dichiarato di aver
rispettato i vincoli di bilancio. L’imputazione di tali voci di spesa principalmente è stata
iscritta al conto patrimoniale fra i debiti o nei fondi accantonati per il personale comportando
la lievitazione della spesa a consuntivo.
Tale tipo di controllo spetterebbe ai Collegi dei revisori o ai Nuclei di valutazione interni.
A tal proposito, sebbene tali organismi siano regolarmente funzionanti, scarse sono state le
certificazioni in materia.
E’ stata oggetto di specifica richiesta, da parte della Sezione, non solo l’acquisizione dei
verbali del Collegio dei revisori relativi alla certificazione dei contratti integrativi Aziendali
nei
tre
settori
esaminati,
ma
anche
l’invio
delle
relazioni
tecnico
finanziarie
di
quantificazione dei costi contrattuali relativi ai tre contratti nazionali esaminati.
Ove presenti, i primi – e va aggiunto che sul punto le Aziende hanno inviato poco e niente sono stati redatti senza alcuna dimostrazione della certezza del rispetto dei vincoli di
bilancio e senza alcuna quantificazione degli oneri.
Anche sulla seconda richiesta va osservato che traspare dai documenti esaminati una scarsa
attenzione delle Aziende sul problema dei costi e dell’incidenza dei nuovi istituti. Il tutto
dimostrato anche dal fatto che, a specifica richiesta di questa Sezione di dimostrare
analiticamente l’incidenza sul costo del personale iscritto in bilancio dei contratti collettivi
1998-2001, nessuna Azienda ha inviato alcunché; alcune hanno genericamente imputato ai
C.C.N.L. la lievitazione dei costi senza dimostrazione alcuna.
5
Valga per tutte la risposta della asl di L’Aquila
42
La ricostruzione ex post dell’esatta programmazione sul bilancio di tali voci di spesa chiesta
alle Aziende ha portato ad un risultato insoddisfacente: solo un’Azienda su sei ha
analiticamente dimostrato il riporto di detti fondi nel bilancio di previsione mentre le altre
cinque Aziende hanno genericamente indicato le voci del conto economico alle quali
ascrivere tali spese.
Sul punto è interessante considerare la risposta dell’Azienda di Lanciano Vasto che ha
precisato che “la ricostruzione ex post dei fondi relativi agli esercizi 1998-1999 ha valore
meramente formale pur se indispensabile per la ricostruzione temporale dei fondi stessi”.
In sede d’audizione e poi con nota scritta, il responsabile del procedimento di tale Azienda
ha affermato che “nell'andamento della spesa (in aumento) del personale, durante il periodo
considerato, hanno inciso - comunque - anche nuove assunzioni che, annualmente, hanno
superato il numero delle cessazioni. La dotazione organica ha dunque avuto una sua
lievitazione quanto al numero dei dipendenti assunti a tempo indeterminato, pur se in parte
si ritiene riequilibrata, nell'ambito degli anni con minori assunzioni "in ruolo", da assunzioni
a tempo determinato. Complessivamente, nel quinquennio, si è avuto un incremento di
personale che incide in misura percentuale sull'aumento di spesa (approssimativamente si
ritiene attorno al 30% del citato aumento)”.
2.5.1. Fondo ex art. 38 comma 1.
Il fondo ex art. 38, comma 1 si presenta come quello meno articolato e consistente degli
altri: esso ha riunificato i due fondi dell’art 43, comma 2, punti 1 e 2 del precedente
contratto collettivo, ed è destinato a finanziare il lavoro straordinario, istituto da utilizzarsi
solo per fronteggiare situazioni eccezionali ed effettive esigenze di servizio, autorizzate dal
responsabile e fino ad un massimo di 180 ore annue, pro capite, limite superabile da non
più del 5% del personale in servizio e fino ad un massimo di 250 ore annue.
Tale fondo, poi, deve finanziare le c.d. indennità variabili (disagio, pericolo e danno) ed è
ricompresa in esso anche la pronta disponibilità.
Tutti in linea con tali destinazioni sono i fondi delle sei Aziende con l’obiettivo molto
evidenziato dall’Azienda di Chieti, a decorrere dall’anno 2001, dell’azzeramento delle ore di
straordinario per un tendenziale riallineamento dell’orario reale con l’orario contrattuale, il
tutto finalizzato ad una stabile modifica dell’organizzazione dei servizi ospedalieri e
territoriali.
L’Azienda di L'Aquila, nel protocollo d’intesa 26.6.2000, recepito con delibera n. 605 del
29.12.2000, con riferimento all’art.34, ha fissato un monte ore personale annuo pari a 50
ore pro capite salvo particolari situazioni eccezionali che ne consentano l’aumento.
Per il fondo in esame, la seguente tabella riporta le liquidazioni effettuate dalle Aziende per i
fondi degli anni 1998-2002.
43
Da essa si evince la destinazione delle somme fra l’istituto dello straordinario e le indennità
di disagio, e l’autoalimentazione del fondo i cui residui sono riportati a finanziamento degli
importi degli esercizi successivi.
In alcune Aziende, peraltro, sono stati liquidati sui fondi importi superiori a quelli stanziati,
che ricadono sulle voci di bilancio senza che le medesime abbiano dato dimostrazione di
aver destinato, a tali voci, ulteriori risorse.
Solo l’Azienda di Pescara ha fatto rilevare che “i costi gravanti sul fondo per le particolari
condizioni di lavoro (art. 38, comma 1) hanno avuto, anno dopo anno, un graduale
incremento fino a registrare, al 31/12/2001, un disavanzo di € 208.640,86 (lire
404.727.812).
Le
Direzioni
Aziendali
succedutesi
nel
tempo,
tempestivamente
e
reiteratamente informate del fenomeno, hanno adottato diverse iniziative rivelatesi però
scarsamente efficaci, trovando le stesse un limite nell’esigenza di non compromettere
gravemente i livelli d’assistenza erogati. Attualmente sono in corso trattative con le OO.SS.
finalizzate alla revisione del vigente contratto Aziendale in modo da contenere l'entità degli
oneri gravanti sul fondo nei limiti consentiti e, con la necessaria gradualità, rientrare anche
dal disavanzo accumulato per il passato”.
44
2.5.2. Fondo ex art. 38 comma 3.
Per il fondo di cui all’art.38, comma 3, ai sensi dell’art.6 del C.C.N.L. del 7.4.99 la verifica
della produttività delle strutture ospedaliere avviene annualmente, in sede di concertazione.
Di seguito si riportano gli accordi stipulati per l’anno 2001. Una prima osservazione
concerne la politica seguita di massima dalle Aziende che vede un maggior interesse per
tale istituto, rispetto a quello dell’art.38, comma 1.
Esse, infatti, hanno fatto ampio uso della facoltà prevista dal comma 7 dell’art. 39
dell’utilizzo di eventuali residui annuali di tale fondo per quello dell’art. 38 comma 36. Tale
fondo, insieme a quello del comma 1, costituisce una parte assai minima rispetto alle
componenti fisse di costo.
E’ chiaro che – e questo traspare anche dalla ripetitività degli impegni e degli obiettivi
costantemente riportati negli accordi integrativi concernenti la produttività - il meccanismo
della incentivazione di quest’ultima diventa la soluzione per l’erogazione di risorse
aggiuntive, rispetto al trattamento stipendiale, a tutto il personale in servizio, con spendita
di risorse che superano quelle stanziate nei fondi costruiti secondo le indicazioni del C.C.N.L.
e inseriti nei conti economici delle Aziende.
Dalla tabella che segue, infatti, si evincono i pagamenti effettuati che trovano la loro
copertura oltre che nel fondo Aziendale, in residui di altri fondi che, in uno con i primi, ci
danno la massa spendibile.
Nel fondo dell’art. 38, comma 3, sono confluite, poi, le risorse aggiuntive regionali miranti
ad una maggiore efficienza dei servizi e ad una loro riqualificazione: ma anche questi, come
si vedrà più avanti, sono stati ricondotti a generici obiettivi aziendali, già individuati
nell’ambito aziendale, con aggiunta ad una serie di risorse che, in conclusione, si spendono
attraverso un’erogazione “a pioggia” nei confronti di tutto il personale.
Infatti, negli accordi che seguono, si scorge che la parte variabile del fondo della
produttività è assai ridotta. I punteggi differenziali attribuiti sono assai poco rilevanti in un
complesso gestionale che vede tale fondo distribuito in linea di massima a tutto il personale
con quote pressoché costanti.
La dinamica dei pagamenti, che mostra l’utilizzo dei residui non spesi per il fondo della
produttività, comporta che, di fatto, vengono erogate somme superiori a quelle ipotizzate.
Non può conseguirsi l’effetto di diminuire il costo del personale se le somme non distribuite
vanno ad aumentare la consistenza del fondo di produttività per gli anni successivi.
6
In attesa dell’attuazione degli artt. 35 e 36 e – successivamente – a regime, qualora nel fondo del comma 1
risultassero a consuntivo ancora disponibili eventuali risorse, esse per il medesimo anno in cui si è verificato il
residuo sono temporaneamente utilizzate nel fondo per la produttività collettiva previsto dall’art. 38 comma 3 e,
quindi, rassegnate al fondo dell’art.39 per l’attuazione delle sue finalità (art.39 comma 7). Tali risorse sono
pertanto utilizzabili nel fondo per la produttività collettiva solo temporaneamente e non si storicizzano.
45
Avezzano Sulmona: Accordo sulla incentivazione della produttività collettiva 2001
allegato alla delibera n. 344 del 25.3.2002
FINALITA’: L’Azienda intende applicare la parte del C.C.N.L. che riguarda il sistema
premiante, legato al risultato, attraverso l’adozione di criteri uniformi in tutto il contesto
produttivo Aziendale. Individua i criteri di distribuzione degli incentivi, fermo restando il
principio che il sistema premiante sarà gestito nell’ambito budgetario e che la distribuzione
effettiva dei premi avverrà solo a seguito di verifica dei risultati sulla base di opportuni
indicatori. Il c.c.i.a. è la logica evoluzione dei precedenti accordi decentrati. La retribuzione
del fondo sull’incentivazione della produttività collettiva è strettamente finalizzata a
sostenere una politica aziendale che, a fronte di un sostanziale mantenimento quantitativo
delle attività, vuole perseguire un generale obiettivo di miglioramento della qualità ed
appropriatezza delle prestazioni. Ai sensi dell’art.47 del C.C.N.L. dell’ 1.9.95, la retribuzione
del fondo del personale del comparto è strettamente correlata alla realizzazione di
programmi e progetti concordati preventivamente tra la direzione Aziendale e i responsabili
delle U.O. aventi come obiettivo il raggiungimento dei risultati prestazionali prefissati e sulla
base della metodologia della negoziazione per budget.
CONSISTENZA DEL FONDO: il fondo 2001 è costituito dagli importi del finanziamento
Aziendale 2001 e dal residuo del fondo per l’incentivazione della produttività collettiva
dell’anno 2000.
OBIETTIVI: Gli obiettivi sono quelli di budget, definiti in sede di negoziazione dalla
direzione generale per le singole strutture organizzative.
ASSEGNAZIONE FONDO: - 50% alle singole U.O. in seguito all’accettazione dei piani
operativi di budget, sulla base del numero dei dipendenti in servizio, del loro parametro
stipendiale e sulla base della indicizzazione già applicata nella precedente contrattazione
decentrata; - 50% assegnato dalla direzione generale alle strutture organizzative e alle
unità operative secondo i piani di budget presentati sulla base di un criterio a punti,
assegnati alle singole U.O. in base alla qualità e quantità dei valori attesi definiti negli
obiettivi di budget. La direzione generale ha, inoltre, facoltà di assegnare un 5% a gruppi di
lavoro da essa costituiti per specifici obiettivi. Le quote individuali di retribuzione sono
assegnate dai responsabili delle strutture ai singoli dipendenti con un sistema a punti (da 50
a 150), in considerazione del contributo che ogni dipendente apporta alla realizzazione degli
obiettivi di budget attraverso la propria professionalità, la continuità del servizio e il
miglioramento qualitativo, sia nel processo produttivo sia nel rapporto con l’utenza. Ogni
obiettivo individuale deve poter essere verificabile a consuntivo.
VERIFICHE: affidate al Nucleo di valutazione Aziendale le necessarie verifiche sul
raggiungimento degli obiettivi.
46
Chieti: Accordo integrativo Aziendale 3.10.2001 per l’anno 2001
FINALITA’: l’Azienda intende dare applicazione, ai sensi di quanto previsto nei vigenti
contratti nazionali, all’istituto della retribuzione di risultato, attraverso l’adozione di criteri
uniformi per tutto il contesto produttivo Aziendale che opera nelle varie strutture di essa. La
produttività va legata all’introduzione di elementi per la gestione budgetaria, restando la
verifica dei risultati ancorata ad opportuni indicatori, ai fini della effettiva corresponsione
dell’incentivo.
CONSISTENZA DEL FONDO: il fondo è determinato, oltre che dal fondo Aziendale
costituito ai sensi dell’art.38, comma 3’ del contratto nazionale, decurtato della quota
destinata al finanziamento del fondo dell’art.39, da un incremento a consuntivo, ai sensi
dell’art.43 della legge n. 449/1997 della somma pari al 25% delle entrate proprie relative
alla gestione del bar di Colle d’Ara.
OBIETTIVI: gli obiettivi ai quali è finalizzato il fondo sono quelli strategici individuati dalla
direzione generale nonché di eventuali obiettivi specifici, individuati per l’area del comparto.
A tal fine, la struttura aziendale è stata articolata in tre distinte aree tematiche: area
ospedaliera, area del territorio, area amministrativa e dei servizi centrali, alle quali sono
assegnati obiettivi differenziati per qualità e quantità. All’interno delle aree sono individuate
sub-aree corrispondenti ai Dipartimenti cui attribuire specifici obiettivi. A ciascuna area è
stato attribuito, dalle parti, un differente peso (1,2 alla prima e 1 alle altre due) mentre
uguale peso è stato attribuito alle sub-aree
ASSEGNAZIONE FONDO: i piani sono predisposti a livello di Dipartimento per tutte le aree
individuate da parte del responsabile di esso con il massimo coinvolgimento delle U.O. Il
fondo per la produttività è assegnato, in ragione delle unità di personale in servizio alla data
dell’1.1. di ciascun anno, per ogni area e sub-area applicando i pesi già citati. Da tale
calcolo si avrà il budget teoricamente spettante ad ogni sub area (incentivo promesso). Ogni
dirigente d’area, previa motivazione, può attribuire inoltre un punteggio differenziato ai suoi
collaboratori da 0,5 a 2,0 in base al grado di partecipazione al raggiungimento dell’obiettivo,
della professionalità profusa, della categoria d’appartenenza, del grado di disagio cui
ciascuno accetta di sottoporsi nonché dello spirito d’appartenenza all’Azienda.
VERIFICHE: il Nucleo di valutazione effettua le necessarie verifiche, di solito trimestrali, sul
raggiungimento degli obiettivi
Lanciano Vasto
FINALITA’: negli ultimi mesi dell’anno in corso, sulla base degli obiettivi strategici Aziendali
comunicati dal Direttore generale, la Direzione strategica richiede ai dirigenti d’ogni U.O.
tecnica, ammistrativa e sanitaria, di produrre un progetto obiettivo ad essi riferito. Il
47
Direttore generale, nell’ambito della sua autonomia contratta con i singoli dirigenti il budget
prelevato dal fondo complessivo incentivante delle aree medica veterinaria, dirigenza SPTA
e comparto. Il Direttore generale in ragione dei propri obiettivi, può assegnare il budget con
una differenziazione o indice di variabilità o peso specifico che va da 0,9 a 1,3 onde
consentire l’avvio di una valorizzazione e differenziazione dei progetti gradualmente negli
anni a seguire.
CONSISTENZA DEL FONDO: il fondo è costituito dal fondo Aziendale in uno con i residui
degli altri fondi non spesi per remunerare istituti cui si riferiscono. In più, le eventuali
risorse aggiuntive regionali stabilite nell’atto d’indirizzo per la formazione del bilancio di
previsione e quelle ulteriori,previste sempre in sede regionale per il raggiungimento di
obiettivi strategici, relativi ai processi di riorganizzazione e/o collegati al recupero reale della
produttività.
OBIETTIVI: quelli in generale strategici aziendali.
ASSEGNAZIONE FONDO: la direzione generale, a fronte di più progetti obiettivi, aziendali,
regionali o ministeriali presentati da una singola U.O., ne valuterà la consistenza, il peso e
l’impegno che richiedono per assegnare il budget.
I dirigenti devono formulare il progetto in maniera tale che si preveda l’apporto equo e
globale delle varie figure professionali componenti l’equipe, miranti al miglior funzionamento
dell’U.O. Il dirigente, esposto il piano all’U.O., sentite le disponibilità di tutti i componenti,
esplicita i criteri per la pesatura individuale.
In fase di verifica finale il dirigente assegnerà una valutazione ai propri collaboratori in un
intervallo variabile tra 0,9 e 1,3 in funzione di criteri e tabelle oggettivamente individuate
nel c.c.i.a.
VERIFICHE: affidate al Nucleo di valutazione Aziendale le necessarie verifiche sul
raggiungimento degli obiettivi.
L'Aquila: Protocollo d’intesa del 4.5.2001 recepito dall’Azienda con delibera n. 478
del 11.9.2001
FINALITA’: l’Azienda intende dare applicazione, ai sensi di quanto previsto nei vigenti
contratti nazionali all’istituto della retribuzione di risultato attraverso l’adozione di criteri
uniformi per tutto il “contesto produttivo aziendale” che opera nelle varie strutture di essa e
nel centro direzionale. L’accordo individua i criteri di distribuzione degli incentivi, fermo
restando che il principio della produttività debba essere legato alla gestione budgetaria, con
l’obbligo di verificare il diritto alla distribuzione dell’incentivo in base ad opportuni indicatori
di risultato.
CONSISTENZA DEL FONDO: il fondo è pari al fondo aziendale ed il 10% di esso è
finalizzato al finanziamento d’esigenze dell’amministrazione di particolare rilievo che
dovessero intervenire nell’anno
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OBIETTIVI: l’Azienda predispone i propri obiettivi strategici e gestionali richiedendo ai
propri dipendenti di adeguarsi. Essa è articolata in aree tematiche relative a : ospedaliera,
territoriale, attività amministrativa; ogni area, a sua volta, si articola in sub-aree. In
relazione agli obiettivi e alle scelte strategiche, la Direzione Aziendale può attribuire un peso
specifico alle aree differenziato con un margine di variabilità tra 0,5 e 1,5, differenziazione
da valersi anche all’interno delle aree per le sub-aree.
In tal modo, affidando obiettivi e pesi differenziati alle U.O. di ciascuna area e subarea, i
titolari delle aree e sub-aree devono redigere il piano operativo 2001, articolato in apposite
schede coordinate con quelle utilizzate nella metodologia del budget.
ASSEGNAZIONE FONDO: data la consistenza del fondo di ciascuna categoria, tenuto conto
del personale assegnato ad ogni area o sub-area di U.O., il Dirigente del Dipartimento del
personale, calcolate le quote automaticamente spettanti e rapportate allo stipendio
tabellare, attribuisce un punteggio differenziato ai suoi collaboratori in relazione al grado di
partecipazione alla realizzazione del piano d’equipe, con una variabilità da 0,5 a 1,5.
VERIFICHE: affidate al Nucleo di valutazione Aziendale le necessarie verifiche sul
raggiungimento degli obiettivi.
Pescara:
Contratto
integrativo
Aziendale
per
la
regolamentazione
della
produttività collettiva per l’anno 2001 del 31.5.2001
FINALITA’: in attesa della concreta attivazione della gestione per budget a cui collegare i
prossimi progetti incentivanti, l’Azienda promuove il miglioramento organizzativo e
l’erogazione dei servizi per la realizzazione degli obiettivi generali dell’Azienda finalizzati al
conseguimento di più elevati livelli d’efficienza, d’efficacia e d’economicità dei servizi
istituzionali
(tra gli altri, il
miglior indice di
rendimento legato alla degenza, la
razionalizzazione della spesa per consumi farmaceutici e sanitari etc..). Gli obiettivi devono
riguardare le attività istituzionalmente attribuite alle diverse strutture organizzative e non
adempimenti specifici o straordinari.
CONSISTENZA DEL FONDO: il fondo è costituito dal fondo Aziendale costruito secondo il
C.C.N.L., che per gli anni 2001 e 2002 è interamente utilizzato per la produttività collettiva.
Il fondo per l’anno 2002 è comprensivo delle risorse aggiuntive regionali ex art.3 comma 2
del c II biennio, in quanto gli obiettivi finalizzati dalla Regione rientrano tra quelli indicati in
sede Aziendale.
OBIETTIVI: gli obiettivi, individuati nell’ambito delle finalità sopra descritte, devono
riguardare le attività istituzionalmente attribuite alle diverse strutture organizzative e non
adempimenti specifici o straordinari.
ASSEGNAZIONE FONDO: i dirigenti responsabili delle diverse articolazioni Aziendali
concordano
con
il
nucleo
di
valutazione
i
parametri
di
valutazione
e
illustrano
preventivamente a tutti i dipendenti le finalità del progetto, precisando le attribuzioni dei
49
singoli o dei gruppi facenti parte della propria equipe. La generalità dei dipendenti è
ammessa alla realizzazione dei progetti-obiettivo salva espressa rinuncia dell’interessato.
I dirigenti responsabili delle equipes per determinare i compensi da assegnare ai dipendenti
che fanno parte della propria U.O., attribuiscono ai sensi del comma 3 dell’art.38, l’intero
budget di cui sono titolari nel rispetto delle seguenti modalità:
-
una quota fissa rapportata alla categoria di appartenenza di ciascun dipendente a
tutti i componenti della U.O.;
-
la
restante
quota,
ai
dipendenti
facenti
parte
dell’equipe,
impegnata
nella
realizzazione del progetto obiettivo presentato, tenendo conto dell’effettivo apporto
individuale alla realizzazione dello stesso valutato dal dirigente medesimo. Gli elementi da
tener conto sono: collocazione organizzativa e professionale (categoria) per l’assegnazione
della parte fissa del compenso e funzionalità della partecipazione rispetto agli obiettivi
assegnati e valutazione del prodotto quali-quantitativo individuale per la parte restante del
budget assegnato all’equipe
VERIFICHE: i risultati raggiunti sono oggetto di valutazione da parte del nucleo di
valutazione di concerto con il Direttore sanitario ed Amministrativo o loro delegati.
Teramo : accordo integrativo 5.2.2002
FINALITA’: sono stati individuati degli obiettivi aziendali, suddividendo l’Azienda in aree
ospedaliera e del territorio. Ad ogni area è stato assegnato l’obiettivo del miglioramento
della situazione d’equilibrio economico finanziario e della qualità e quantità delle prestazioni,
con l’individuazione di sott’obiettivi per ciascun’area.
CONSISTENZA DEL FONDO: il fondo è costituito dal fondo Aziendale 2002 più il fondo
Aziendale 2001, e il residuo di €. 200.000 del fondo per il trattamento accessorio.
OBIETTIVI: gli obiettivi sono legati alle singole unità operative. I budget sono assegnati ai
dirigenti responsabili delle macroarticolazioni Aziendali che provvederanno all’assegnazione
dei budget ai vari servizi e divisioni in relazione alla dotazione organica. L’individuazione del
budget delle macroarticolazioni e delle successive assegnazioni alle singole U.O. è effettuata
sul calcolo: quota unitaria moltiplicata per il numero dei dipendenti dell’area dei livelli del
comparto in servizio a tempo indeterminato alla data de 31.12.2001.
La quota unitaria (€1.031) è determinata dalla divisione del fondo della produttività per il
numero dei dipendenti in servizio alla data citata (2685 unità) [criterio numerico oggettivo].
ASSEGNAZIONE FONDO: il dirigente valuta gli apporti dei singoli partecipanti in ragione
della funzionalità della partecipazione alla realizzazione degli obiettivi e il grado di
partecipazione individuale al raggiungimento dell’obiettivo.
VERIFICHE: i risultati saranno valutati dall’apposito nucleo di valutazione e controllo
strategico in conformità a indicatori di risultato riportati nel contratto integrativo e sulla
base di dettagliate relazioni consuntive dei singoli responsabili.
50
La dinamica dei pagamenti evidenziata nella successiva tabella, mostra che l’utilizzo dei
residui non spesi, determina, per il fondo della produttività, che di fatto vengono erogate
somme superiori a quelle programmate.
Non può conseguirsi l’effetto di diminuire il costo del personale se gli ammontari non
distiribuiti vanno ad aumentare la consistenza dei fondi di produttività per gli anni
successivi.
2.5.3. Fondo ex art.39.
Il fondo dell’art.39 è destinato a finanziare le seguenti voci:
le fasce retributive di cui all’art 30 comma 1 lett B)7
l’indennità di funzione legata alle posizioni organizzative8;
la voce retributiva di cui alla tabella “allegato 9” del C.C.N.L.
penultima colonna (parte comune dell’ex indennità di qualificazione professionale
di cui all’art.30, comma 1, lett. a) conglobata nel trattamento economico iniziale annuo
l’indennità professionale specifica.
Va ricordato anche l’art.4 del C.C.N.L. II biennio, che demanda alla contrattazione
integrativa l’utilizzo delle risorse aggiuntive, recitando che “ le risorse pari all’1,2% del
monte salari annuo calcolato con riferimento all’anno 1999, nonché le ulteriori risorse pari
allo 0,4% del medesimo monte salari, messe a disposizione dalle Regioni sono destinate ai
fondi dell’art.38 o dell’art.39 nella misura prevista dalla contrattazione integrativa.
L’art. 10 (coordinamento) prevede, poi, al comma 8, che l’utilizzo delle risorse del fondo
dell’art.39, finalizzate all’applicazione di detto istituto contrattuale, avviene nell’ambito della
contrattazione integrativa.
L’art.11 (posizioni organizzative) prevede che le posizioni organizzative possono essere
conferite anche al personale beneficiario dell’indennità di coordinamento, secondo criteri
definiti in sede di contrattazione integrativa.
L’art. 12 (norma programmatica) recita che “ al fine di equilibrare i benefici economici
derivanti dal nuovo sistema classificatorio di cui al presente contratto e per evitare eventuali
squilibri connessi alla ricostruzione economica del passaggio di cui all’art.9 ….è demandato
alla contrattazione integrativa il compito nell’utilizzo delle risorse disponibili nel fondo
dell’art.39 del C.C.N.L. del 7.4.99 di garantire, con priorità l’acquisizione delle fasce
7
La quale sancisce che nel periodo di permanenza del dipendente nella categoria di trattamento stipendiale in cui è
inserito in prima applicazione del nuovo sistema di inquadramento previsto dal C.C.N.L., lo sviluppo economico si
realizza mediante la “previsione – dopo il trattamento economico iniziale – di altre quattro fasce retributive i cui
valori economici sono contenuti nella tabella allegato 5 primo e secondo prospetto del contratto nazionale”;
8
l’art.20 del C.C.N.L. prevede che le Aziende sulla base dei propri ordinamenti e delle leggi regionali di
organizzazione e in relazione alle esigenze di servizio, possono istituire posizioni organizzative che richiedano lo
svolgimento di funzioni con assunzione diretta di responsabilità (comma 1) e che la “graduazione della funzione
è definita da ciascuna Azienda in base ai criteri adottati per valutare le posizioni organizzative individuate” (comma
3). L’art.36 comma 1 – come modificato dall’art.11 comma 2 del C.C.N.L. 20.9.2001 II biennio economico prevede
che “al dipendente cui sia conferito l’incarico per una delle posizioni organizzative di cui agli artt.20 e 21 compete,
oltre al trattamento economico in godimento di cui alla tabella 9 secondo la categoria e il livello di appartenenza e
alla retribuzione di risultato, un’indennità di funzione in misura variabile da un minimo di 6 milioni ad un massimo
di 18 corrisposta su tredici mensilità. Il valore complessivo dell’indennità di funzione comprende il rateo di
tredicesima”
51
economiche al personale della medesima categoria D non beneficiario dell’art.9, versante in
concreta situazione di scavalco economico rispetto all’inquadramento di cui all’art.8 comma
3 lett.b)”.
Al secondo comma la norma prevede che “ferma rimanendo la facoltà delle Aziende di
determinare le dotazioni organiche con oneri a carico del proprio bilancio al fine di favorire il
processo di riorganizzazione delle Aziende anche per il personale dei ruoli tecnico ed
amministrativo, la quota di risorse di cui all’art.3 comma 3 lett a) e b) di pertinenza del
predetto personale, pari mediamente al 35% di quelle complessive che confluiscono nel
fondo di cui all’art. 39 del contratto nazionale, per effetto delle medesime lettere può essere
destinata in via eccezionale, per il detto personale oltrechè alle finalità del fondo medesimo,
al finanziamento dei passaggi di livello economico o di categoria mediante trasformazione
dei posti di organico. Analogamente si può procedere con le risorse ad essi spettanti ai sensi
dell’art.4 ove destinate al fondo dell’art.39”.
Tale secondo comma prevede, in pratica, che in deroga alle modalità di funzionamento del
sistema classificatorio di cui all’art. 37 (normalmente a carico del bilancio Aziendale),
l’utilizzazione – una tantum – delle risorse del fondo dell’art. 39, oltre che per le specifiche
finalità del fondo, può essere utilizzato per finanziare passaggi di livello economico o di
categoria per il personale dei ruoli tecnico ed amministrativo, mediante trasformazione dei
posti in organico.
I vari istituti finanziati dal fondo dell’art.39 hanno finalità diverse: le posizioni organizzative
afferiscono al sistema di inquadramento del personale, le risorse destinate alla progressione
orizzontale
sono
indennità
transitorie
e
vanno
a
remunerare
i
diversi
ruoli
professionali/incarichi o posizioni ricoperti, mentre i livelli salariali di fascia riconoscono una
progressione nel ruolo/posizione e remunerano le diverse modalità con cui lo stesso incarico
è svolto da persone differenti per capacità o esperienza (elementi soggettivi) .
Le politiche adottate dalle varie Aziende sono differenti: tutte hanno riservato una minima
quota alle posizioni organizzative, mentre solo alcune hanno attribuito un passaggio di
fascia a tutti i dipendenti ma stabilendo, nell’ambito della contrattazione integrativa,
requisiti d’anzianità e criteri assai differenti.
Per tale fondo la contrattazione integrativa si è orientata come di seguito riassunto.
Avezzano Sulmona: L’Azienda, in allegato al c.c.i.a. dell’8.3 2001, ha emanato un
“regolamento per le fasce retributive, le progressioni orizzontali e verticali”. In esso è
stabilito:
in prima applicazione è attribuita una fascia retributiva a tutto il personale, in servizio a
tempo indeterminato, che, pur avendo maturato all’ 1.7.1997 un’anzianità di servizio, in
qualunque posizione, almeno pari a 5 anni, non ha potuto beneficiare dell’applicazione
dell’art.45 94-97 a causa del conseguimento di qualifica superiore;
selezioni ulteriori:
52
•
selezioni annuali per attribuzione di fasce superiori a quelle in godimento
•
rispetto dell’equilibrio complessivo tra i vari profili professionali ricompresi nelle
categorie
•
definizione annuale, in sede di contrattazione integrativa, dell’ammontare delle risorse
da destinare al finanziamento di fasce retributive aggiuntive a quelle in godimento;
•
alle selezioni partecipa, di diritto, il personale che al 31 dicembre dell’anno precedente
vanta un’esperienza professionale maturata in posizione di ruolo presso l’Azienda o altro
ente del SSN anche in posizione funzionale diversa da quella posseduta alla data
predetta di
-
almeno tre anni per la prima fascia retributiva;
-
almeno due anni nella fascia retributiva in godimento, per l’attribuzione della fascia
retributiva superiore ( in sede di prima applicazione per l’attribuzione di una fascia
retributiva superiore a quella di primo inquadramento all’1.1.98 non è richiesta
l’esperienza professionale di due anni);
almeno due anni, per l’attribuzione della prima fascia retributiva, per i dipendenti che
-
hanno acquisito la categoria superiore a seguito di selezione verticale interna.
La valutazione si basa sugli elementi dell’art.35, comma 1, lett. a). Le graduatorie sono
valide solo per l’anno cui si riferiscono.
Con verbale di concertazione del 5.6.2001 sono stati individuati i “criteri per la valutazione
dei titoli per l’attribuzione delle fasce retributive” e quantificati, sul fondo ex art. 39, i
relativi oneri in lire 1.007.486.942 (€. 520,32).
Per l’utilizzazione delle risorse ex art. 39, con l’accordo del 7.2.2002, l’Azienda ha
concertato che, fermo restando anche l’attribuzione per l’anno 2001 dell’1,6% del monte
salari
1999,
quale
risorsa
aggiuntiva
regionale,
le
risorse
del
fondo,
a
parte
l’accantonamento di 200 milioni di lire per le posizioni organizzative e il finanziamento delle
fasce retributive determinato in 1.007.486.942 (€.520,32) per l’anno 2001, assommano a
lire
2.679.215.070,
fatti
salvi
ulteriori
incrementi
previsti
dal
contratto
in
corso
d’accertamento.
Con il medesimo accordo, ha attribuito, dall’1.1.2001, un passaggio di fascia a tutto il
personale in possesso al 31.12.2000 dei requisiti previsti dall’art.11 del “regolamento per la
disciplina delle selezioni interne per l’attribuzione delle fasce retributive” allegato al c.c.i.a
8.3.2001. In sostanza, si è decisa la destinazione delle risorse 2001 all’attribuzione della
prima fascia a tutto il personale con decorrenza 1.1.2001.
Con delibera n. 207 del 22.2.2002, l’Azienda ha proceduto all’attribuzione della fascia
retributiva per il solo personale che acquisisce la posizione D5, immediatamente superiore
nei valori indicati dall’art.2 II biennio economico9.
9
L’onere di tale attribuzione pari a lire 1.671.440.333 è stato imputato al conto 19.1.101 del bilancio 2002 per
l’anno 2001 e ai conti 45.1.101, 46.1.101, 47.1.101, e 48.1.101 del bilancio 2002 per l’anno 2002.
53
L’accordo integrativo del 12.3.2002 ha previsto, poi, che le risorse ancora disponibili sul
fondo ex art 39 con gli incrementi previsti dal C.C.N.L. II biennio economico e dalla delibera
G.R. n. 34 /2002, fermo l’accantonamento di 200 milioni di lire per le posizioni
organizzative, vanno destinati, in via eccezionale, all’attribuzione, dall’1.1.2001, del
passaggio alla prima fascia retributiva per tutto il personale in servizio a tempo
indeterminato alla data del 31.12.2000.
Con delibera n. 341 del 25.3.2002 l’Azienda ha proceduto al passaggio alla prima fascia
retributiva in deroga all’art.11 del regolamento citato, per i dipendenti del comparto con
rapporto a tempo indeterminato in servizio al 31.12.200010.
Le parti hanno concordato di verificare, all’esito di un processo di razionalizzazione
dell’organizzazione del lavoro la possibilità di incrementare il fondo di cui all’art. 39
con
eventuali residui del fondo ex art. 38, comma 1 .
Chieti: Con l’accordo integrativo del 22.11.2000 sono stati determinati i criteri e le
modalità di selezione del personale dipendente per l’attribuzione della progressione
economica orizzontale con decorrenza 1.1.2001.
In esso è stabilito che in prima applicazione la selezione è aperta ai dipendenti con
un’anzianità di servizio complessivo nell’Azienda di Chieti di cinque anni.
Le selezioni ulteriori sono soggette ai seguenti limiti:
limite delle risorse finanziarie esistenti e disponibili sul fondo ex art.39
unica graduatoria per ciascuna categoria
prima applicazione dall’1.1.2001.
Per accedere alla selezione iniziale orizzontale è stata richiesta un’anzianità minima di
servizio complessivo nell’Azienda di Chieti di 5 anni alla data del 30.11.2000, considerando
a tal fine il servizio svolto a tempo determinato ed in modo non continuativo.
Si è concordato che l’attribuzione dei benefici sarà effettuata fino a concorrenza del 90%
delle risorse disponibili alla data del 31.12.2000 fatti salvi maggiori eventuali finanziamenti
previsti dal contratto nazionale - II biennio.
In data 18.5.2001 è stata pubblicata la graduatoria provvisoria. Con la delibera n. 888/2001
si è provveduto a determinare il fondo ex art. 39 per l’esercizio 200111. Le risorse
disponibili, al netto del 10% destinate alle posizioni organizzative (142.392.000 lire) pari a
lire 1.281.531.000 hanno consentito all’Azienda di ipotizzare l’attribuzione dei benefici
economici all’80% dei dipendenti della citata graduatoria.
10
L’onere presunto di tale operazione pari a lire 377.502.627 (€194.963,83) è stato imputato per l’anno 2001 al
conto 19.1.101 del bilancio di esercizio 2002 e per l’anno 2002 ai conti 45.1.101, 46.1.101, 47.1.101, e 48.1.101
del bilancio 2002.
11
Sul totale del fondo ex art. 39 determinato con delibera n. 888 del 18/7/2001 in 6.716.184.247, la proiezione
della spesa per l’intero anno 2001 compresa la 13° mensilità degli emolumenti spettanti al personale dipendente e
finanziato con il fondo di che trattasi ammonta a lire 5.292.261.247.
54
Con delibera n. 893 del 19.7.2001 si approva la graduatoria definitiva e si attribuisce con
decorrenza 1.1.2001, il beneficio agli aventi diritto. Dal 1.7.2001 si attribuisce il beneficio a
regime e si corrispondono gli arretrati per il periodo dall’1.1. al 30.6.200112.
Con la delibera n. 747, del 20.6.200213, si sono attribuite le fasce retributive in favore dei
dipendenti di cui alla graduatoria della precedente delibera che, in sede di prima
applicazione,
non
avevano
usufruito
dell’acquisizione
della
fascia,
con
conguaglio
dall’1.1.2001 al 30.5.2002, con spesa totale del provvedimento di lire 518.256.776
(€.267.657,75) imputate nel bilancio preventivo annuale 2002.
Per ciò che concerne le posizioni organizzative, con accordo integrativo 22.11.2000 sono
stati determinati criteri e modalità per la valutazione delle posizioni organizzative e definita
la somma di 142.392.000 lire destinata al finanziamento di detto istituto, in sede di prima
applicazione.
Con delibera n.889 del 15.7.2002, sulla scorta dei criteri individuati nell’accordo integrativo,
e tenuto conto dell’intero contesto Aziendale, la Direzione generale ha individuato le
posizioni organizzative fissandone la decorrenza dal 1.1.200214.
Con l’accordo Aziendale 29.5.2003 è stato definito l’utilizzo del fondo ex art.39 come segue:
lire
totale fondo di cui:
Risorse aggiuntive regionali
Indennità di coord. al personale che svolgeva le funzioni al
31.8.2001
Proiezione spesa annua per la corresponsione di somme già
finanziate con detto fondo
Residuo somme disponibili
9.073.716.190
1.171.735.052
-211.250.000
Euro
4.686.183,33
605.150,65
-109.101,52
-7.600.000.000
-3.925.072,43
1.473.716.190
761.110,89
Sul fondo disponibile £ 1.473.716.190 si è riservata la quota di 218.193.909 lire (€.
112.687,75) al personale del ruolo tecnico ed amministrativo, ai sensi dell’art. 3, lett a) e b)
per le finalità di cui all’art.12. del C.C.N.L. II biennio.
Sul fondo disponibile si sono concordate le seguenti destinazioni:
destinazione
Spesa annua
stimata in £
Spesa annua
stimata in €
Indennità funzioni di coordinamento (3.000.000 annue) a unità di
personale inquadrate successivamente al 31.8.01 in categ. D nella qualifica
di Collaboratore Professionale Sanitario (caposala a seg. di concorso
pubblico) (parte fissa) (art. 10 coordinamento)
indennità funzioni di coordinamento a personale di categoria C del
ruolo sanitario e assistenza sociale, cui è riconosciuto l’espletamento di
funzioni di coordinatore nella U.O. di appartenenza (parte fissa) (art. 10
coordinamento)
Attribuzione a tutto il personale, cui sia stata attribuita funzione di
coordinamento, di una parte variabile (516,46 €) (1.000.000) annue
16.250.000
8.392,42
110.000.000
56.810,26
110.000.000
56.810,26
12
La spesa dall’1.1.2001 al 30.6.2001 è stata quantificata in 578.879.520 lire ed imputata come segue:
competenze ruolo sanitario
Competenze fisse ruolo tecnico
Competenze fisse ruolo ammin.
371.067.692
130.364.262
77.447.566
D 45.1.1
D 47.1.1
D 48.1.1
A 19.1.1
A 19.1.1
A 19.1.1
13
posto che il fondo ex art. 39 è stato rideterminato con delibera n. 1649 del 24.12.2001, in lire 7.400.930.439 e
che con delibera 1049, del 31.12.2001, si è imputato all’anno 2001 il residuo di £ 738.958.447
14
In prima applicazione, gli incarichi relativi alle posizioni organizzative istituite saranno conferiti al personale
dipendente in possesso dei necessari requisiti, collocato in categoria D – livello economico DS.
Ulteriori posizioni organizzative sono rinviate al fondo dell’art. 39.
55
comprensive del rateo di 13° che può venir meno con il cessare delle
funzioni o per valutazione negativa
Situazioni di scavalco (art. 12, nc. 1), personale già appartenente a
categoria D, non beneficiario dell’art. 9, al fine di evitare situazioni di
scavalco economico rispetto all’inquadramento di cui all’art. 8, c. 3, lett. b),
con decorrenza 1.9.01, è attribuita la fascia economica successiva a quella
in godimento
Trasformazione di posti e progressioni verticali (c. 2, art.2): alle
quali, secondo il principio della selezione, potranno accedere i dipendenti in
servizio a tempo determinato alla data dell’1.1.2000 nell’Azienda di Chieti,
appartenenti, alla medesima data, ai profili dei posti da trasformare e che
siano in possesso alla data di scadenza del bando dei requisiti previsti per
l’accesso alle selezioni interne dalle declaratorie allegate al C.C.N.L. del
20/9/01 relativamente al posto trasformato.
progressioni economiche orizzontali (fasce retributive) con
decorrenza 1.1.02, benefici economici di progressione economica
orizzontale a:
personale categ. B, livello economico B3 ruolo sanitario (infermieri
generali e puericultrici), già beneficiario in 1^ applicazione, della fascia
successiva a quella in godimento;
In deroga a capoverso 4-ART 11-C.C.I.A., con decorrenza 1.1.02, 1^
FASCIA RETRIBUTIVA a tutto il personale tecnico e amministrativo
che non ha usufruito, per mancanza di requisiti, del beneficio di 1^
applicazione, purché abbia 1 anno nelle Aziende del SSN e IPAB a
prevalenza sanitaria alla data del 31-12-01;
a tutto il personale del ruolo tecnico dell’1.1.2002, delle categorie A e B,
compreso livello economico Bs e C, la fascia economica successiva a quella
in godimento;
al personale tecnico categoria B, livello economico Bs, in servizio alla
data dell’accordo (25-5-2003) un’intera fascia economica con decorrenza
1.1.2004;
con decorrenza 1-1-2002 al personale del ruolo amministrativo della
categoria A. B. e C e D, compreso livello economico Ds, già
beneficiario, in 1^ applicazione, fascia economica successiva a quella in
godimento.
Il periodo di permanenza in ogni fascia è biennale.
posizioni organizzative;
- per nuove posizioni organizzative per ruolo tecnico e amministrativo.
Nell’accordo
le
parti
s’impegnano
a
verificare
se
87.000.000
44.931,75
138.000.000
71.271,05
144.000.000
74.369,79
100.000.000
51.645,69
220.000.000
113.620,52
60.000.000
30.987,41
215.000.000
111.038,23
180.000.000
77.468,53
85.000.000
43.898,84
residuano
eventuali
disponibilità
economiche sul fondo per l’attribuzione, con decorrenza 1-1-2002, della 1^ fascia
economica al personale del ruolo sanitario d’ex categoria C, non beneficiario in 1^
applicazione, perché non in possesso di 5 anni nell’Azienda, nonché della differenza di fascia
nei confronti del medesimo personale già beneficiario attualmente in D iniziale più assegno.
Le parti concordano che la quota parte del fondo dell’art. 39 dopo l’applicazione a regime
degli accordi di cui sopra, è utilizzata, contemporaneamente, per il finanziamento delle
indennità che fanno capo al fondo dell’art 38, comma 1. Dall’1-1-04 le somme saranno
definitivamente utilizzate per le finalità del fondo di art 39.
Nella successiva tabella si riportano gli oneri delle citate operazioni come quantificati
dall’Azienda in relazione alla decorrenza dell’applicazione dei singoli istituti.
Anno 2001
Fondo
disponibile
Euro 37.898,20
Descrizione
Indennità di coord. fissa (già D)
Indennità di coord. fissa (ex C)
Indennità di coord. variabile
Situazione di scavalco
Anno 2002
Fondo
disponibile
Euro 799.730,34
1.807,59
17.430,42
0,00
16.516,65
8.392,42
56.810,26
0,00
44.931,75
56
Anno 2003
Fondo
disponibile
Euro 799.730,34
8.392,42
56.810,26
30.590,14
44.931,75
A regime
Fondo
Disponibile
Euro
799.730,34
8.392,42
56.810,26
56.810,26
44.931,75
Trasformazioni posti art. 12
Fasce retributive
Posizioni organizzative
Costo totale a carico del fondo
Residuo disponibilità sul fondo
0,00
0,00
0,00
37.820,01
79,19
0,00
381.661,64
0,00
493.798,07
305.932,27
21.929,55
381.661,64
56.015,70
602.334,46
197.395,88
71.271,05
381.661,64
121.367,37
741.244,75
58.485,59
Lanciano Vasto: Con contrattazione integrativa 12.4.2001 si è concordato che le
disponibilità economiche da destinare ai fondi per l’attribuzione delle posizioni organizzative
in ambito Aziendale di cui agli artt. 20 e seguenti, sono individuate, in via preliminare, e con
effetto 1.1.2000, nell’ordine del 12% delle somme non utilizzate, che si determinano come
disponibili complessivamente per progressioni e posizioni del personale dei vari ruoli.
In prima applicazione, l’Azienda si obbliga a determinare un meccanismo che riconosca
l’attribuzione di un passaggio di fascia, con effetto dall’1.1.2000, in favore di tutti i
dipendenti del comparto che abbiano maturato un’anzianità di servizio, nel profilo
d’appartenenza, nelle strutture pubbliche del SSN, in misura tale che il fondo sia
completamente utilizzato. Per la successiva attribuzione di fasce a valere dell’anno 2001, il
personale già beneficiario in prima applicazione non sarà considerato.
L’attribuzione di fascia in prima applicazione, sarà attuata solo dopo che, per i dipendenti
interessati, sarà effettuata, da parte dei rispettivi dirigenti, una motivata valutazione
selettiva, basata sugli elementi previsti dall’accordo.
Di seguito sarà prioritariamente considerato il personale con un’anzianità di servizio
superiore agli anni 5 con il medesimo meccanismo della prima applicazione. Oltre l’anzianità
di cinque anni in strutture pubbliche del SSN nella categoria nella quale si chiede la
progressione, il contratto collettivo integrativo Aziendale riserva punteggi vari a titoli per
esperienza lavorativa e titoli per la qualità della prestazione individuale.
L’Azienda individuerà, nell’ambito della contrattazione integrativa, il numero di passaggi
possibili e l’intervallo di un anno per successive progressioni economiche, ai sensi dell’art.35
comma 4, tenendo conto delle risorse disponibili.
Tali meccanismi non riguardano il personale già inserito nella 3^ fascia retributiva alla data
dell’1.1.2000, per il quale si effettuerà apposita graduatoria.
L’accordo di cui sopra, relativo ai passaggi di fascia e le posizioni, è riferito alle risorse
attualmente disponibili sul fondo; le parti si riservano, fermi restando i criteri sopra
concordati, di verificare i relativi finanziamenti, sia a consuntivo, sia per effetto d’eventuali e
successive disponibilità provenienti dalla contrattazione collettiva nazionale.
Con delibera n. 234, del 24.1.2002, a seguito di procedura amministrativa, con richiesta a
tutti i dirigenti di una motivata valutazione selettiva, con risultati almeno di sufficienza,
basata sugli elementi individuati nel contratto collettivo integrativo Aziendale, si è attribuita
la fascia economica immediatamente superiore, ai dipendenti interessati, in servizio a tempo
indeterminato nell’Azienda e che, alla data dell’1.1.2000, appartenevano alle fasce iniziali
prima e seconda.
57
Accedono al beneficio, fra quelli valutati in termini di sufficienza, quelli che vantano
un’anzianità complessiva pari a circa 15 anni, alla data dell’1.1.2000, essendo le risorse
limitate.
Con la delibera n. 1276 del
26.4.2002, integrativa della precedente, considerato
l’incremento sulle risorse 2000 del fondo non utilizzato relativo al 1999, l’aumento è
garantito per l’anno 2002 (e per l’Azienda anche per i successivi) dalle specifiche rimesse
finanziarie da parte della Regione.
L’estensione del beneficio è effettuata a tutto il rimanente personale che abbia maturato
un’anzianità di servizio nel profilo d’appartenenza pari a 5 anni all’1-1-2000.
Alle posizioni organizzative ai sensi del c.c.i.a. 12.4.2001 è destinata una cifra di €.
119.649,68 (lire 231.674.094) con effetto dall’1.1.2000.
L'Aquila: Con delibera n. 93 del 20-2-2002 l’Azienda ha preso atto dell’accordo del
17.12.2001 con le OO.SS del personale per l’applicazione dell’art. 35 C.C.N.L. 98-2001.
Nell’accordo si legge che l’Azienda intende attribuire i benefici dell’art. 30 C.C.N.L. 98-2001,
comma 1, lett. b (che prevede che la progressione economica si attivi con la stipula di un
contratto collettivo integrativo) e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 31, comma 3 del
contratto collettivo citato e nei limiti delle risorse finanziarie e disponibili sul fondo ex art. 39
a tutti i dipendenti del Comparto, in servizio a tempo indeterminato, con almeno un anno
d’anzianità all’1.1.2001.
Alla spesa stimata in lire 1.393.000.000 fanno fronte i fondi disponibili, specifici dell’istituto
contrattuale in questione, pari a lire 1.180.000.000 per l’anno 2001, non ritenendosi la
spesa variata rispetto l’anno 2000 e per la parte eccedente (lire 213.000.000) con i fondi
residui allo stesso titolo degli anni 1999 e 2000. Per gli anni 2002 e seguenti, la relativa
spesa potrà essere fronteggiata, salvo diverse determinazioni derivanti dalla definitiva
applicazione delle norme contenute nel C.C.N.L. di Comparto II Biennio economico 20002001, e da eventuali conseguenti economie, mediante lo storno del 5% del fondo della
produttività ed a seguito di migliore pianificazione delle inerenti prestazioni con parte del
fondo dell’art. 38, 1° comma.
Negli importi anzidetti sono compresi nella misura del 13% del fondo residuo dell’art. 39, gli
oneri relativi alla retribuzione delle posizioni organizzative di cui agli artt. 20 e 21 C.C.N.L.
98-00, previa concertazione.
Sinteticamente la spesa da sostenere è:
- spesa attribuzione ulteriore fascia
- posizioni organizzative (13% del fondo residuo 1.180.000.000)
Totale
lire
1.240.000.000
153.000.000
1.393.000.000
Euro
lire
Euro
640.406,55
79.017,91
719.424,46
Somme con cui farvi fronte
Anno 2001 accantonamenti sul fondo art. 39
Anno 2002 e successivi
risparmio sul fondo art. 39, comma 4, punto a
1.393.000.000
1.180.000.000
58
719.424,46
609.419,14
Incremento ultimo 5% art. 39, comma 4, punto d
(fondo finanziamento straordinario)
65.000.000
148.000.000
1.393.000.000
33.569,70
76.435,62
719.424,46
Con delibera n. 321 del 22.5.2002, l’Azienda ha preso atto dell’accordo integrativo
18.4.2002 per la concreta applicazione degli artt. 20 e 21 del C.C.N.L. 98-01 (Posizioni
organizzative), come modificato dall’art. 11 del C.C.N.L. 2000-2001. Il costo dell’operazione
è quantizzato in lire 153.000.000, coperte come sopra riportato. Con il predetto accordo
sono state istituite le posizioni organizzative.
Con delibera n. 516 del 23.9.02 è stata data applicazione dell’art. 12 del C.C.N.L. del
20.9.2001, destinato a risolvere situazioni di natura eccezionale legate ad esigenze di
riorganizzazione concernenti alcune categorie di personale e, nello specifico, di quello dei
ruoli tecnico ed amministrativo. Con l’accordo citato si è prevista la trasformazione
qualitativa di tutti i posti attualmente ricoperti da personale delle categorie in esame che sia
in possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa contrattuale, senza che debba
farsi luogo a selezione. La trasformazione dei posti dovrà essere riferita al personale in
possesso di diploma abilitante (ove previsto) o dei requisiti di cui alle declaratorie del
vigente.
Si è prevista l’utilizzazione di un sistema d’autofinanziamento della nuova dotazione
organica che attinge risorse dal fondo vincolato contrattualmente a favore dei dipendenti,
per tale operazione, anziché per le specifiche finalità del fondo; ed inoltre, nell’ipotesi in cui,
nell’accordo, la mancanza di requisiti non consenta la trasformazione del posto, si è
assicurata al personale interessato l’attribuzione di una fascia superiore.
Nell’ambito del fondo dell’art. 39, per l’applicazione di tali benefici sono state accantonate
lire 364.725.811 (Euro 188.365,16).
L’incardinamento del personale avente diritto decorre dall’1.10.2002.
Pescara: Con c.c.i.a. del 15.03.01 (all. E regolamentazione della progressione economica)
si è concordato che ai dipendenti in servizio all’1.7.1999, che abbiano maturato un’anzianità
di 5 anni nel profilo professionale d’appartenenza e che non siano stati beneficiari delle
indennità di qualificazione professionale e valorizzazione delle responsabilità previste
dall’art. 45
84-87, è attribuita una fascia retributiva prevista dall’art. 39, purché non
abbiano subito procedimento disciplinare con irrogazione di sanzione pari o superiore alla
“censura”.
Al suddetto personale potrà essere attribuita un’ulteriore fascia economica qualora possegga
i requisiti che saranno determinati in sede di contrattazione Aziendale per l’applicazione
dell’art. 39.
In data 17.5.2001 è stato approvato, in sede negoziale, il “regolamento per la progressione
economica orizzontale”. Si è concordato che, alla selezione annuale per il passaggio alla
1,2,3 e 4 fascia economica di ciascuna categoria (o livello economico super per la categoria
59
B e D), sono ammessi i dipendenti in possesso di un’esperienza professionale di almeno due
anni maturati alla data del 1° gennaio dell’anno cui si riferisce la selezione stessa, nella
fascia economica immediatamente inferiore a quella cui si intende accedere.
Si prescinde da questo requisito per i dipendenti beneficiari dell’applicazione del contratto
collettivo Aziendale relativo all’attribuzione della 1^ fascia economica sottoscritto in data
22.2.01.
In data 16.11.2001, è stato adottato, in sede di preintesa, il “regolamento contratto
Aziendale per la progressione verticale e per il passaggio tra profili professionali diversi
appartenenti alla stessa categoria (progressione orizzontale) ex
7-4-99”. In esso si è
previsto che nell’ambito della pianificazione triennale del fabbisogno del personale di cui
all’art. 6 del D. Lgs n. 29/93, l’Azienda individui ogni anno i posti da ricoprire, effettuando le
selezioni disciplinate dal regolamento citato con rispetto della possibilità d’accesso
dall’esterno tramite concorsi, mobilità, procedure ex legge n.56/87 e collocazione
obbligatoria nel rispetto dell’art.1 del D.P.R. 27.03.2001 n.220. Con ordinanza n. 27 del
26.4.2001, l’Azienda ha attribuito una fascia retributiva, come da citato c.c.i.a., in prima
applicazione, al personale che, alla data del 7.4.1999, aveva maturato i requisiti di cui
all’art. 45 del C.C.N.L. del 5.9.95. Gli oneri dell’operazione, gravanti sul fondo dell’art. 39,
ammontano, per l’anno 1999, a lire 167.170.552, per l’anno 2000 a lire 303.558.469 e per
il 2001 a lire 297.702.777.
Il totale dell’anno 2001, comprensivo degli oneri sociali a carico dell’Azienda, è imputato alle
relative voci di conto della contabilità generale 2001.
Sulla base degli artt. 30 e 35 del contratto nazionale (progressione economica orizzontale),
con decorrenza dal 1° gennaio, per tutti i lavoratori selezionati sulla base di determinati
criteri, e del contratto aziendale del 17.5.2001 (all. E) con cui si è previsto che alla selezione
siano ammessi i dipendenti citati sopra, e che “in attesa dell’applicazione a regime del
regolamento i dipendenti in servizio all’1.1.2000, partecipano ad una prima selezione”, con
delibere n. 131 del 13.2.02, n. 163 del 27.02.02 e n. 479 dell’8.5.02, sono stati nominati i
componenti dei collegi tecnici per la progressione economica orizzontale (passaggi di
fascia), mentre, con delibera n. 1304 del 21.11.02, si è approvata la graduatoria per
l’attribuzione di una fascia economica con decorrenza 1.1.2000.
Con c.c.i.a. del 5.3.2003, si è stabilito che l’istituto della progressione di fascia procederà
a regime dall’1.1.2002.
Pertanto, all’accertata disponibilità del fondo, l’Azienda procederà, con decorrenza 1.1.2001,
all’attribuzione di una fascia economica al restante 34% del personale presente nella
graduatoria della selezione effettuata per l’anno 2000, nonché a quei dipendenti che, alla
medesima data, possono far valere un’anzianità di servizio nella fascia posseduta da almeno
due anni.
Con c.c.i.a. del 23.4.2003, si è definita la ripartizione del fondo ex art. 39 per il II biennio
economico.
60
Accertato che dal fondo ex art. 39, rideterminato ai sensi degli artt. 3 e 4 del contratto del
20.9.2001, dopo l’applicazione delle progressioni economiche di fascia 2000 e 2001,
residuano € 994.191 per l’anno 2001, € 1.342.004 dall’anno 2002, per il finanziamento
degli istituti di cui sopra e per le progressioni di fascia con decorrenza 1.1.2002, la
ripartizione del fondo di natura programmatica risulta dalla seguente tabella:
destinazione
Spesa annua
stimata in £
881.239.733
Spesa annua
stimata in €
455.122,34
per circa 200 posizioni di coordinamento da riconoscere o conferire al personale del
ruolo sanitario e tecnico (assistenti sociali) aggiuntive rispetto alle 58 già riconosciute in
favore degli ex caposala;
649.978.731
335.686,00
conferimento di circa 80 incarichi di posizione organizzativa (20/30 per ruolo sanitario e
tecnico e 60/50 per il ruolo amministrativo).
479.990.490
247.894,40
situazioni di scavalco economico che si siano verificate nell’ambito di ciascun profilo
professionale del personale già di categoria D al 31.8.01.
Come beneficio idoneo al superamento delle situazioni di scavalco è individuata
l’attribuzione di 2 fasce economiche con decorrenza 1.1.02
90.617.436
46.800,00
484.067.500
250.000,00
progressione verticale al personale dei ruoli tecnico e amministrativo presente alla data
del 31.8.01, ed in possesso dei requisiti individuati dal c.c.ia. nell’allegato B,
distintamente per ciascun profilo professionale15.
progressioni di fascia con decorrenza 1.1.02.
La ripartizione ha natura programmatica e deve trovare riscontro secondo il contratto
Aziendale nei reali assetti organizzativi dell’Azienda.
Eventuali economie, relative a ciascun istituto, restano riattribuite al fondo e utilizzate per
compensare eventuali sottostime dei fondi necessari per l’applicazione degli altri istituti
contrattuali sopra indicati.
15
Tale importo deriva, come previsto dall’art. 12, dall’applicazione del 35% degli incrementi di fondo previsti
dall’art. 3, comma 3, lett. a) e b) e dall’art. 4 del C.C.N.L. 20.9.2001.
Tale processo di riqualificazione professionale riguarda il personale dei ruoli tecnico e amministrativo mediante
passaggi di categoria o di livello economico (B e D) riservati al personale interno in servizio, con rapporto di lavoro
a tempo indeterminato alla data dell’1.9.2001, con trasformazione dei posti ricoperti dal personale che conseguirà il
passaggio medesimo.
I passaggi di categoria avverranno mediante selezioni interne con le modalità previste dal contratto regolamento,
recepito e approvato dall’Azienda con delibera n.1421 del 28.11.01.
Qualora la quota del fondo destinata dall’art. 12 alla progressione verticale risulti insufficiente alla copertura dei
costi determinati dalle selezioni, il numero dei vincitori sarà ridotto proporzionalmente in ciascuna graduatoria.
Trattandosi di quota del fondo destinata al personale dei ruoli tecnico e amministrativo le quote non spese fino al
completamento delle selezioni interne saranno attribuite in termini di produttività riservata al predetto personale.
61
Teramo: Con delibera n. 297 del 18.4.01, l’Azienda ha preso atto degli accordi integrativi
in
data
10/17.4.01
relativi
alle
“progressioni
economiche
interne
nel
sistema
classificatorio, ai passaggi orizzontali tra profili, formazione professionale e posizioni
organizzative”. Con il contratto integrativo del 17.4.01 in forma di preintesa è stato
approvato il “regolamento per il conferimento d’incarichi di posizione organizzativa e i
sistemi di pesatura”16.
Per il conferimento degli incarichi di ciascuna posizione organizzativa, l’Azienda deve
emanare apposito bando interno. In data 10.4.01 è stato sottoscritto il contratto integrativo
nella forma della preintesa sul “ regolamento Aziendale per la disciplina delle modalità di
svolgimento delle selezioni per la progressione interna nel sistema classificatorio”.
Con delibera n. 985 del 28.12.2001 sono stati recepiti i contratti integrativi, in data
27.12.01, per l’applicazione dell’art. 12 comma 2 del contratto nazionale e per la definizione
del sistema di valutazione permanente e la disciplina delle selezioni interne per l’attribuzione
delle fasce retributive.
Per l’art. 12, 2° comma, con contratto integrativo 27-12-01 si è concordato che, con effetto
dal 31-12-01, è inquadrato nella categ. 8 D – fascia economica iniziale:
il personale dipendente a tempo indeterminato di categoria C del ruolo amministrativo
(profilo professionale d’assistente amministrativo), in possesso del requisito d’anzianità di
servizio nel ruolo pari a minimo 10 anni alla data del 31-12-01;
il personale dipendente a tempo indeterminato appartenente alla categoria C del ruolo
tecnico – profilo professionale d’assistente tecnico, in possesso del requisito d’anzianità di
servizio nel ruolo pari a minimo 10 anni alla data del 31.12.01.
Nel regolamento Aziendale “per la formazione professionale e la correlata definizione del
sistema di valutazione permanente della professionalità e per la disciplina delle selezioni
interne per l’attribuzione delle fasce retributive”, approvato col medesimo c.c.i.a., è stabilito
che la prima applicazione si articola in due fasi, dall’1.1.2001 e dall’1.1.2002 così
strutturate:
I^ fase: nei limiti della risorse finanziarie esistenti e disponibili, la fascia economica
immediatamente superiore a quella attualmente in godimento, da parte dei singoli
dipendenti, è attribuita con decorrenza 1.1.2001 ed è subordinata al possesso del seguente
requisito: anzianità di servizio, comunque prestato di tre anni alla data del 31-12-00;
II^ fase: nei limiti delle risorse finanziarie esistenti e disponibili è attribuita con effetto
dal 1.1.02, la prima fascia economica ai dipendenti che, a seguito della I^ fase, hanno
conseguito la 2^ fascia economica superiore alla 2^ e che, nel corso dell’anno 2001, per
effetto dell’applicazione del o di passaggio di categoria, siano tornati alla fascia economica
16
Il valore economico della posizione è dato dal rapporto tra il totale delle risorse economiche disponibili per la
remunerazione delle posizioni organizzative e la somma dei pesi attribuiti a tutte le posizioni istituite, moltiplicato
per i peso di ciascuna posizione organizzativa. Le parti concordano che a valere dal 10.1.01, il valore economico
delle posizioni da istituire è pari a 100 milioni di lire del fondo ex art. 39 del C.C.N.L. 1998-2001.
62
0. Detta attribuzione è subordinata al possesso del seguente requisito: anzianità di servizio,
comunque prestato, di cinque anni alla data del 31.12.2001.
Ai dipendenti collocati in categoria D – posizione economica 0, con assegno ad personam,
con effetto dall’ 1.9.01 in applicazione dell’art. 9 del
98-00, II biennio, è attribuita la I^
fascia economica con decorrenza dall’1.1.2002, previa verifica del possesso del requisito di
5 anni d’anzianità di servizio, complessivamente prestato nel ruolo d’appartenenza alla data
del 31.12.01.
Ferma restando la decorrenza dell’attribuzione della fascia economica conseguita a seguito
della prima applicazione dall’1.1.02, le parti concordano 1) di definire all’inizio dell’anno
2002 l’ammontare delle risorse residuali a seguito della 1^ applicazione, destinate al
finanziamento delle fasce retributive aggiuntive a quelle in godimento; 2) in sede
d’assegnazione delle risorse, di tenere conto delle seguenti priorità: del personale collocato
in categoria D del ruolo sanitario ed assistenti sociali individuato dall’art. 12, comma 1 9801, II biennio e del personale del ruolo sanitario di profilo da quello d’infermiere, rimasto
escluso dai benefici dell’art. 49 del D.P.R. 384/90; del personale che a seguito della 1^
applicazione risulta titolare della fascia economica iniziale; del restante personale.
Definita l’assegnazione delle risorse ai diversi profili professionali l’Azienda individua il
numero complessivo delle fasce retributive, distinte per 1, 2, 3 e 4 da attribuire nell’anno di
riferimento.
Con verbale del 29.1/4.02.2002 si è stabilito che, fermo restando quanto previsto, per la 1^
e 2^ fase d’applicazione delle fasce retributive, nel regolamento, “si applica il medesimo
trattamento (1^ fase) ai dipendenti che, a seguito dell’applicazione della 1^ fase, abbiano
acquisito la 1^ fascia economica e che, nel corso dell’anno 2001, a seguito di passaggi di
categoria, siano tornati alla fascia economica iniziale”.
Per i cinque anni alla data del 31.12.01, s’intende “servizio prestato con rapporto di lavoro
dipendente, anche a tempo determinato anche con soluzioni di continuità presso pubblica
amministrazione o casa di cura convenzionata e/o accreditata”.
Con c.c.i.a. stipulato il 5.6.2002 si sono concordati la disciplina delle selezioni interne per
l’applicazione delle fasce retributive.
Si è concordato, ulteriormente a quanto sopra, che “si attribuisce la prima posizione
economica, con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data d’immissione nel
nuovo profilo di categoria superiore, ai dipendenti che abbiano effettuato passaggi di
categoria nel corso dell’anno 2002, a seguito di selezioni bandite nell’anno 2001 e 2002, in
esecuzione del contratto integrativo Aziendale 10.4.2001, sulle progressioni del sistema
classificatorio o a seguito di corsi di riqualificazione obbligatori”17.
17
Con clausola di salvaguardia, si è attribuita, ai dipendenti collocati in categoria D posizione economica zero con
assegno ad personam, con effetto dall’1.9.01, in applicazione dell’art. 9 C.C.N.L. 98-2001, II b, la 1^ fascia
economica con decorrenza dall’1.1.02, previa verifica del possesso del requisito di 5 anni di anzianità di servizio
complessivamente prestato nel ruolo di appartenenza alla data del 31.12.01.
63
Con ulteriore intesa, accertata la disponibilità residua sul fondo ex art. 39, anno 2001, alla
data del 30.04.02, di €. 607.749,99, le parti hanno concordato di bandire apposita selezione
interna, per soli titoli, per l’attribuzione di una fascia economica con effetto dal 1.1.2000, al
personale del ruolo sanitario (non infermieristico) tecnico ed amministrativo finalizzato al
recupero del gap economico determinatosi con l’applicazione, per il solo personale
infermieristico, dell’art. 49 del DPR 384/90.
Requisiti di partecipazione:
dipendenti dei ruoli come sopra individuati, appartenenti alle categorie C e D alla data
del 31.12.90;
in servizio a tempo indeterminato alla data del 1.12.90 in categoria C o D dei ruoli
sanitari (non infermieristico) tecnico e amministrativo;
con esperienza professionale “comunque prestata di almeno 20 anni di servizio alla data
del 31.12.99 alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni o strutture sanitaria privata
accreditata.
Con lo stesso accordo si è dato mandato ai competenti uffici del Dipartimento Gestione del
personale di attribuire, con effetto 1.9.01, una fascia economica immediatamente superiore
a quella in godimento alla data del 31.8.01, “ al fine di evitare gli equilibri connessi alla
ricostruzione economica del passaggio di cui all’art. 9 del 98-01 II biennio al personale di
categoria D “che versa in posizione di concreta situazione di scavalco economico, rispetto
all’inquadramento di cui all’art. 8 lettera b” con una spesa complessiva di circa € 20.000,00.
2.5.4. L’utilizzo del fondo ex art.39.
La tabella successiva riporta le liquidazioni effettuate sul fondo dell’art.39 diversificate in
ragione degli istituti che tale fondo finanzia.
In merito allo stato d’attuazione di tali istituti si riportano quanto precisato dalle Aziende
nel corso dell’istruttoria.
Avezzano Sulmona: “Il fondo costituito in base a quanto stabilito dall’art. 39 del c.c.n.l., è
stato in parte destinato all’attribuzione delle c.d. fasce economiche al personale del
comparto dall’1.1.2001 e alla corresponsione dell’indennità di coordinamento (ex art. 10), in
parte accantonato per €. 103.291,38 per la realizzazione delle posizioni organizzative;
l’applicazione dell’art.12 dello stesso contratto per i passaggi di categoria nei ruoli
amministrativo e tecnico è in fase d’attuazione”.
Chieti:
“1.
Progressione
economica
all'interno
della
categoria
(cd.
fasce
retributive). I criteri e le modalità di selezione per l'attribuzione di tale beneficio
economico sono stati oggetto d’accordo integrativo in data 22.11.2000 a stralcio del CCIA
Ai dipendenti collocati alla data del 31.12.2000 in categoria D, posizione economica 4, è attribuita la posizione
economica 5, con effetto dall’1.10.2001, a seguito della istituzione delle posizioni economiche D5 e DS5, ai sensi
dell’art. 2, comma 4 C.C.N.L. 98-01, II biennio economico.
64
del 3.10.2001. In applicazione del suddetto accordo si è provveduto, previa selezione,
all'attribuzione, con decorrenza 1.1.2001, del beneficio della progressione economica
orizzontale nei confronti di tutto il personale che aveva maturato un'anzianità di servizio di 5
anni nell'Azienda USL di Chieti alla data del 30.11.2000. (atto deliberativo n. 893 del 19
luglio 2001 e n. 747 del 20 giugno 2002)
2. Posizioni Organizzative. Con atto deliberativo n. 889, del 16 luglio 2002, si è
provveduto ad approvare la graduazione delle posizioni organizzative dell'area del comparto
sanità cui ha fatto seguito il conferimento degli incarichi a n. 16 dipendenti, con decorrenza
1.1.2002.
Con successivo Accordo Integrativo Aziendale, in applicazione del C.C.N.L. Il biennio
economico 2000-2001, siglato in data 29.5.2003, sono stati disciplinati i seguenti istituti:
1. Indennità di coordinamento. Tale indennità viene ad oggi corrisposta nei confronti del
personale del ruolo sanitario già appartenente alla categoria D alla data 31.8.2001. Per
quanto concerne il personale proveniente dalla categoria C, si sta procedendo ad una
ricognizione dei dipendenti che espletavano funzioni d’effettivo coordinamento nell’unità
operativa d’appartenenza alla data del 1.9.2001, ai fini dell'attribuzione della medesima
indennità. Per quanto concerne le successive applicazioni dell'istituto, sono in corso incontri
sindacali per la definizione dei criteri per il conferimento della funzione di coordinamento.
2. Situazioni di scavalco economico. Con atto deliberativo n. 491, del 24 giugno 2003, è
stata attribuita, con decorrenza 1.9.2001, la fascia economica successiva a quella in
godimento nei confronti del personale del ruolo sanitario già appartenente alla categoria D
alla data del 31.8.2001.
3. Progressione economica all'interno della categoria (cd. fasce retributive). Con l'atto
deliberativo n. 491, del 24 giugno 2003, è stata inoltre attribuita, con decorrenza 1.1.2002,
la fascia economica successiva a quella in godimento nei confronti delle seguenti categorie
di personale:
tutto il personale appartenente alla categoria B livello economico Bs del ruolo
sanitario (infermieri generici e puericultrici) già beneficiario in prima applicazione;
tutto il personale dei ruoli tecnico ed amministrativo, non beneficiario, in prima
applicazione, purché in possesso di un’anzianità di servizio continuativo di un anno
nelle Aziende del servizio sanitario nazionale e IPAB alla data del 31.12.2001;
tutto il personale del ruolo tecnico delle categorie A, B, compreso livello economico
Bs, e C, già beneficiario in prima applicazione;
tutto il personale del ruolo amministrativo delle categorie A, B, C e D, compreso
livello economico Ds, già beneficiario in prima applicazione.
4. Posizioni Organizzative. Sono state accantonate £. 180.000.000 per l'istituzione di
nuove posizioni organizzative relative al ruolo sanitario e £. 85.000.000 per i ruoli tecnico
ed amministrativo;
65
5. Art. 12 trasformazione dei posti d’organico. La delibera di trasformazione dei posti
d’organico (atto deliberativo del Direttore Generale n. 691 del 6 agosto 2003) - in
applicazione degli accordi raggiunti con la RSU e OO.SS. dell'area del comparto ed in
relazione al processo di riorganizzazione Aziendale - è stata trasmessa, in data 9 settembre
2003, alla Direzione Sanità della G.R. - corredata del prescritto parere del Collegio dei
Revisori - per i provvedimenti di competenza. Con deliberazione n. 910, del 21 ottobre u.s,.
la Giunta Regionale ha approvato l'atto deliberativo n. 691/2003. I bandi di selezione del
personale per la trasformazione dei posti di che trattasi sono stati già predisposti dal
competente ufficio del personale per la prossima emanazione”.
Lanciano Vasto: “Il fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni
organizzative, della parte comune dell'ex indennità di qualificazione professionale e
dell'indennità, professionale specifica è stato formato dall'USL avvalendosi di una specifica
consulenza esterna oltre che, ovviamente, del personale interno per la predisposizione di
tutti i dati in sede istruttoria.
In prima attuazione del C.C.N.L. 07.04.1999 era stato comunque garantito, a tutto il
personale del comparto, il trattamento economico fisso e ricorrente riferito agli istituti
"automatici"
(e
cioè
a
quelli
per
i
quali
non
era
prevista
alcuna
forma
di
contrattazione/concertazione con le controparti sindacali a livello decentrato).
Le trattative sindacali per la chiusura dell'accordo integrativo locale, nel quale si dava anche
una prima attuazione dell'art.39 del C.C.N.L. del 7.4.99, iniziate successivamente alla
presentazione della piattaforma sindacale, si sono concluse con la firma definitiva del
contratto, in data 12.04.2001, dopo le sigle di preintesa intercorse nell'anno 2000 e la
successiva fase di controllo esperita ai sensi della vigente normativa. Nel Dicembre del 2000
si è determinato il cambiamento della Direzione Generale Aziendale, con il subentro dei
nuovi Direttori, con ovvie e conseguenti ripercussioni in termini di relazioni sindacali e
d’andamento temporale delle trattative.
Sulla base di quanto scaturito dalle norme concordate nel c.c.i.a. del 12. 04.2001, il sistema
fasce retributive (incremento di una fascia al personale) è stato assicurato con effetto e
decorrenza dal 1 Gennaio 2000.
Manca, allo stato attuale, la chiusura della manovra nei confronti del personale già collocato
in terza fascia all’ 1.1.2000, per effetto della ricostruzione economica di carriera: per esso
va data attuazione ad un’ulteriore fase prevista dalla contrattazione Aziendale, per la quale
vanno individuate le specifiche risorse sulla base delle residuali disponibilità di fondo, e ciò
sempre in sede d’ulteriore contrattazione integrativa. Per effetto di tutto quanto sopra
esposto, la ricostruzione "ex post" dei fondi relativi agli esercizi 1998 - 1999 si ritiene abbia
mero valore formale, pur se indispensabile per la ricostruzione temporale dei fondi stessi.
Allo stato attuale, è stata, pertanto, erogata al personale del Comparto, in prima
applicazione e nei termini previsti dagli accordi con le OO.SS., una fascia retributiva
66
(avanzamento economico "orizzontale") che, entrando poi a far parte del trattamento
individuale fisso e ricorrente, diviene parte integrante dello stipendio mensile, e dunque va
assicurata anche per gli anni successivi a quello d’erogazione. In tal senso si ritiene che le
risorse espressamente assegnate dalla Regione per l'attuazione dell'art.39 per l'anno 2001
(delibera di G.R. n.34 del 15.01.2002) diverranno onere corrente nella misura in cui
saranno attribuite al personale per la remunerazione delle ripetute fasce, a regime.
Sarà pertanto necessario, per l'esatta configurazione definitiva del sistema ex art. 39
successivamente al 2000, la chiusura di uno specifico ed ulteriore accordo con le 00.SS. per
individuare la destinazione e l'utilizzo delle risorse ancora non spese per il periodo di
vigenza contrattuale, oltre alle risorse già erogate per il 2001- 2002 e 2003, al personale
avente diritto, con apposite e graduali liquidazioni. Andrà, quindi, verificata anche la
possibilità di integrare il fondo in argomento con eventuali risorse residue dal fondo della
produttività collettiva ex art.38 comma 3, ai sensi dell'art.39, comma 4, punto a) ed
eventualmente del punto d).
Per quanto attiene, inoltre, alla tematica delle Posizioni Organizzative (art.39, comma 5), il
fondo è stato debitamente individuato, come risulta dagli atti già prodotti, e trova la sua
base nel c.c.i.a. del 12.4.2001.
Il conferimento delle posizioni, però, non è stato ancora effettuato, pur essendo stata
attivata la procedura regolamentare interna, che ha individuato e quantificato le specifiche
funzioni Aziendali e le modalità di conferimento delle funzioni. La conseguente spesa,
dunque, non ancora è ordinata, ed è stata debitamente accantonata in bilancio a decorrere
dal 1.1.2000.
Le ulteriori operazioni sui fondi, previste dai commi 5, 6 e 7 del ripetuto art.39, .. potranno
essere effettuate conseguentemente e successivamente all'effettivo conferimento delle
posizioni in favore del personale avente diritto.
Per quanto attiene, inoltre, alle ulteriori previsioni descritte nell'art.12 del C.C.N.L., II
Biennio economico, 20.09.2001, l'Amministrazione ha predisposto un'istruttoria con cui ha
preliminarmente individuato il personale di cat.D, non beneficiario dell'art.9 (stesso
C.C.N.L.), versante in concreta situazione di scavalco economico rispetto all'inquadramento
di cui all'art.8, comma 3, lett.b) C.C.N.L. 20.09.2001. In favore di tale personale dovrà
essere, prioritariamente, garantita l'acquisizione di un’ulteriore fascia economica. Le risorse
dovranno essere reperite nell'ambito della disponibilità residua del fondo ex art.39 C.C.N.L.
7.4.99 e l'operazione sta per essere concordata in apposita seduta di contrattazione
integrativa. Nell'ambito delle suddette risorse si ritiene possa includersi anche l'ulteriore
finanziamento disposto, per il 2001, dalla Giunta Regionale.
Parimenti, sono in corso (ma non ancora concluse) trattative in sede decentrata per dare
attuazione all'art.12, comma 2, C.C.N.L. 20.09.2001, secondo un'ipotesi regolamentare
formulata dall'Azienda, per verificare l'ambito di finanziamento, sempre con le risorse
67
eventualmente residue del fondo(ex art.39, dei passaggi di livello economico o di categoria
mediante trasformazione dei posti d’organico.
Le risorse dell'art. 39 potranno infine essere utilizzate per finanziare la parte variabile
dell'indennità di coordinamento, ai sensi dell'art.10, comma 4, del C.C.N.L. 20.09.2001, II
biennio economico, previa sessione di concertazione sindacale. Attualmente, infatti,
l'Azienda sta erogando l'indennità di coordinamento, parte fissa, ai soli Capi-Sala (art. 10,
comma 2, C.C.N.L. 20.09.2001) e sta verificando con le 00. SS., le regole interne per
identificare il personale cui estendere i benefici (art.10, c.3 C.C.N.L. II biennio e art.5, c. 2,
C.C.N.L. integrativo 20.09.2001)
L'Aquila: L’Azienda ha precisato che, “per quanto attiene agli istituti contrattuali, essi sono
stati tutti regolarmente eseguiti; per gli istituti normativi contemplati nell’ambito dei benefici
contrattuali finanziati attraverso il fondo di cui all’art.39 del C.C.N.L. 7.4.99, gli stessi sono
stati interamente applicati, ad esclusione dei meccanismi successivi alla prima fase
d’applicazione concernenti i benefici di cui all’art.10 – indennità di coordinamento – per i
quali è già stata approvata la relativa regolamentazione utile alla definizione dei criteri
d’attribuzione del beneficio”.
Pescara: L’Azienda ha dichiarato che il C.C.N.L. 7/4/1999, esso si può ritenere
integralmente applicato per ciò che concerne il primo biennio economico, mentre, con
riferimento al biennio 2000-2001, con contratto integrativo Aziendale sottoscritto il
17/01/2003, sono state definite le modalità d’applicazione degli artt. 10 e 12 del C.C.N.L.
20/09/2001. In attuazione di tale contratto sono attualmente in corso le selezioni per
l'applicazione delle progressioni verticali previste dall'art. 12 ed è in avanzata fase
l'applicazione dell'art. 10. Tali code contrattuali, peraltro, essendo finanziate dal fondo ex
art. 39 e, pertanto, da costi già contabilizzati, non determinano effetti negativi sul conto
economico dell’Azienda.
Teramo: L’Azienda ha precisato che è stata regolamentata l’applicazione di tutti gli istituti
contrattuali afferenti al fondo dell’art.39 del C.C.N.L. del 7.4.99.
E’ in corso di completamento l’iter per l’attribuzione di un’ulteriore posizione al personale nei
limiti della disponibilità di cui al fondo ex art.39.
68
3. Le risorse aggiuntive regionali.
L’art. 3, comma 2 del C.C.N.L. del 20.6.2000 – comparto sanità, II biennio economico
2000/2001, stabilisce la conferma per l’anno 2000 dell’incremento pari all’1,2% del monte
salari annuo con riferimento al 1999, al netto degli oneri riflessi, già previsto dal comma 5
dell’art.38 del C.C.N.L. 7.4.99.
Tale comma 5 dell’art. 38 prevede che le Regioni possano favorire l’assunzione e il
perseguimento, da parte delle Aziende o degli enti, d’obiettivi strategici relativi al
consolidamento del processo di riorganizzazione in atto ovvero collegati al reale recupero di
margini di produttività, alla cui realizzazione finalizzano l’incremento del fondo di cui al
comma 4 dello stesso art.38 (fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei
servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali) dell’1% del monte salari
annuo con riferimento al 1997.
Le Regioni possono, altresì, favorire da parte delle Aziende ed enti, interventi di sviluppo
occupazionale o interventi correlati ai processi riorganizzativi anche a seguito d’innovazioni
tecnologiche da definire in sede di contrattazione integrativa, alla realizzazione dei quali
finalizzeranno un‘ulteriore quota d’incremento dello stesso fondo, pari allo 0,2% del
medesimo monte salari 1997.
Ai sensi dell’art.38, comma 6, la verifica del raggiungimento dei risultati di cui al comma 5 è
affidata al nucleo di valutazione o ai servizi di controllo interni ed è, in ogni caso, condizione
necessaria per l’erogazione dei compensi relativi alla produttività secondo le modalità
stabilite in contrattazione integrativa.
69
Con accordo regionale in data 9.11.2001, fra l’Assessore alla sanità della Regione Abruzzo e
le OO. SS firmatarie del C.C.N.L., II biennio economico, area comparto, si è convenuto che
per l’anno 2000 la Regione Abruzzo finalizza la somma di lire 5.854.251.161 pari all’1,2%
del monte salari annuo calcolato con riferimento al 1999, al netto degli oneri riflessi, “per la
realizzazione
d’obiettivi
tendenti
ad
un’ulteriore
qualificazione
dei
servizi,
alla
razionalizzazione della spesa e ad interventi correlati ai processi riorganizzativi anche a
seguito d’innovazioni tecnologiche”.
A tal fine ciascuna Azienda – precisa la deliberazione - “deve individuare progetti finalizzati
al raggiungimento dei suddetti obiettivi” con caratteristiche quali la misurabilità dei risultati,
sia sotto l’aspetto economico – finanziario che sotto il profilo qualitativo delle prestazioni
con definizione preventiva degli indicatori di qualità.
Destinatari delle risorse sono, potenzialmente, tutti gli operatori del comparto che possono
partecipare, secondo le modalità previste in contratto collettivo integrativo Aziendale da
effettuarsi secondo l’accordo, improrogabilmente entro il primo semestre 2002.
Con la delibera n.1140/G.R. del 30.11.2001, la Regione Abruzzo ha erogato alle Aziende,
salvo verifica del raggiungimento dei risultati, ai sensi del comma 6, le seguenti somme:
art 38 comma 3 INCREMENTO DI QUOTA REGIONALE 1,2% MONTE SALARI 1999
AZIENDA
Avezzano Sulmona
Chieti
Lanciano Vasto
L'Aquila
Pescara
Teramo
totale
QUOTA REGIONALE (LIRE)
885.721.596
878.801.289
922.640.913
584.531.856
1.329.416.916
1.253.138.592
5.854.251.161
QUOTA REGIONALE (EURO)
457.437,02
453.862,98
476.504,26
301.885,50
686.586,53
647.192,07
3.023.468,40
L’assegnazione è avvenuta con la predetta delibera sulle Sezioni di tesoreria provinciale,
c/infruttifero delle Aziende, con impegno della somma sul capitolo 81500 del bilancio di
previsione dell’esercizio finanziario 2001 e con incarico, al servizio ragioneria, di provvedere
al pagamento con accredito sulle contabilità speciali intrattenute presso le tesorerie
provinciali dello Stato dalle Aziende.
In sede di prima istruttoria, solo le Aziende di L'Aquila e Pescara hanno evidenziato la
presenza di tali fondi, mentre alle altre Aziende è stata rivolta esplicita richiesta al fine di
rappresentare l’utilizzo di tali fondi.
70
Avezzano Sulmona: Per i 457.435,02 euro, assegnati in data 11.4.2002, è stato
sottoscritto un accordo decentrato – area comparto, per l’incentivazione della produttività
collettiva, finalizzandola a cinque obiettivi Aziendali miranti ad un’ulteriore qualificazione dei
servizi, alla razionalizzazione della spesa e ad interventi correlati ai processi riorganizzativi
anche a seguito d’innovazioni tecnologiche. Partecipano tutti i dipendenti.
Chieti: L’Azienda, con l’accordo integrativo del 29.5.2003 per l’applicazione del II biennio
economico del 1998-2001, in ragione dell’incremento del fondo ex art. 38 comma 3, pari a
€. 453.826,99 ha individuato due obiettivi:
Miglioramento dei livelli d’assistenza in cui è coinvolto tutto il personale del ruolo
sanitario e di supporto (OTA e ausiliari specializzati) operante nei reparti di degenza
ospedalieri e nei servizi sia ospedalieri sia territoriali,
Riqualificazione dei servizi e razionalizzazione della spesa in cui è coinvolto tutto il
personale dei ruoli amministrativo e tecnico operante nei servizi amministrativi e tecnici.
Gli obiettivi, poiché direttamente connessi agli obiettivi Aziendali per il medesimo anno
2003
si
considereranno
raggiunti
qualora
all’atto
della
verifica
si
riscontrerà,
effettivamente, un miglioramento delle attività svolte nell’unità operativa d’appartenenza
sulla scorta di specifiche relazioni da parte dei responsabili di struttura e della successiva
verifica da parte dei NAV.
Lanciano Vasto: A specifica richiesta della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo,
l’Azienda ha precisato che con la delibera 1140/G.R. citata, sono stati assegnati dalla
Regione €. 476.504,26 (Lire 922.640.913), a valere sul fondo ex art.38, comma 3 del
comparto sanità, II biennio. La somma è stata iscritta al bilancio d’esercizio 2001 approvato
con delibera n.1484, del 12.7.2002, successivamente rettificata e integrata con delibera n.
1705 del 26.11.2002. L’Azienda ha precisato che taluni progetti obiettivo, della specie di
quelli indicati e finanziati dalla Regione Abruzzo con la summenzionata delibera n.
1140/G.R. erano stati, da tempo, già elaborati e predisposti da parte d’alcune Strutture
dell’Azienda18. Negli incontri tenutisi con le 00.55. e le R.S.U. Aziendali, dopo le varie sedute
del 5 marzo, 17 aprile, 27 maggio, 12 giugno e 17 dicembre 2002, si sono concordati, tra le
parti, gli obiettivi Aziendali di miglioramento dei servizi da raggiungere, stabilendo anche le
prime modalità di partecipazione ai progetti descritti. La stipula di una vera e propria intesa
negoziale non è stata ancora approntata tecnicamente anche se le parti hanno concordato i
risultati da raggiungere.
In ogni caso, è da precisare che, “proprio in ragione di un definitivo e consacrato accordo
negoziato tra le parti recante la disciplina sulle modalità erogative delle risorse al personale
18
. Servizio Affari Generali e Legali con nota prot. n. 83/5 del 28.02.02; Servizio Assistenza Sanitaria di Base e
Specialistica con nota prot. n. 28 del 14.01.02; Direzione Amministrativa P.O. Vasto Gissi con note prot. n. 794 del
25.03.02 e prot. n. 951 deIl'11.04.02; Ufficio Formazione Aziendale e Servizio Programmazione e Controllo di
Gestione, progetto denominato P.R.U.O. (allegato n. 8);
71
partecipante, il predetto fondo non è stato, ad oggi, ancora utilizzato né vi sono state
erogazioni d’acconto a tal titolo”.
L'Aquila: Per la somma di €. 301.885,51 pari a lire 584.531.856, assegnata con delibera
n.1140/G.R., le parti, con atto del 2.11.2002, hanno preso atto, che in sede di
contrattazione del budget delle singole strutture, sono stati individuati, tra l'altro, anche
appositi obiettivi, in sintonia con quanto previsto dalla predetta Giunta Regionale d'Abruzzo,
che contengono le caratteristiche dei progetti-obiettivo : quali la misurabilità dei risultati, sia
sotto l'aspetto economico-finanziario sia sotto il profilo del miglioramento qualitativo delle
prestazioni, con definizione preventiva degli indicatori di qualità, allegati all’atto. In tale
sede sono stati approvati i progetti obiettivo per i quali saranno distribuite le somme messe
a disposizione dalla Regione. La verifica del raggiungimento dei risultati di cui sopra è
affidato al Nucleo di valutazione ed è, in ogni caso, condizione necessaria per l'erogazione
dei compensi relativi alla produttività di che trattasi.
Pescara: L’accordo integrativo del 17.01.2003, nel disciplinare la regolamentazione della
produttività collettiva per l’anno 2002, ha incluso, nel fondo, anche la cifra di €. 686.587,54
erogata dalla Regione Abruzzo con la delibera n. 1140/G.R. in quanto gli obiettivi finalizzati
dalla Regione rientrano in quelli indicati in sede Aziendale.
Teramo: Con c.c.i.a. stipulato il 30.10.2002, le parti hanno convenuto che in relazione alle
risorse aggiuntive regionali
realizzazione
d’obiettivi
dell’anno 2001, pari
tendenti
ad
un’ulteriore
a €. 647.192,07, destinate “alla
qualificazione
dei
servizi,
alla
razionalizzazione della spesa e ad interventi correlati ai processi riorganizzativi anche a
seguito d’innovazioni tecnologiche”, gli obiettivi per la retribuzione di risultato, per il periodo
di riferimento, sono perfettamente rispettosi delle riportate indicazioni regionali, per cui
sono confermati, compresi gli indicatori riportati nelle schede. Le risorse saranno distribuite
in eguale misura tra gli operatori delle U.O. che avranno superato detti indicatori in maniera
proporzionale alla percentuale di tale superamento. La verifica della percentuale anzidetta
sarà effettuata dal competente nucleo di valutazione.
La deliberazione n. 34/G.R., del 15.1.2002, nel far riferimento all’art.4, comma 1 del II
biennio economico 2000/2001, sottoscritto in data 20.9.200119, ha approvato l’accordo del
6.12.2001, tra Assessore regionale alla sanità e OO.SS competenti, nei termini che per
l’anno 2001 le risorse aggiuntive, messe a disposizione dalla Regione Abruzzo e pari a lire
7.805.668.215, che è l’1,6% del monte salari 1999 al netto degli oneri riflessi, sono
destinate al fondo di cui all’art.39.
19
che stabilisce che “dal primo gennaio 2001 le risorse pari all’1,2% del monte salari annuo calcolato con
riferimento al 1999, nonché le ulteriori risorse pari allo 0,4% del medesimo monte salari, messe a disposizione
dalle Regioni, sono destinate ai fondi dell’art.38 o dell’art.39 del 7.4.99, nella misura prevista dalla medesima
contrattazione integrativa,
72
Quindi, tale fondo è incrementato come segue:
art 39 INCREMENTO DI QUOTA REGIONALE 1,6% MONTE SALARI 1999
AZIENDA
1,2% monte salari 1999
Lire
euro
Avezzano Sulmona
Chieti
L'Aquila
Lanciano Vasto
Pescara
Teramo
totale
885.721.596
878.801.289
584.531.856
922.640.913
1.329.416.916
1.253.138.592
5.854.251.162
457.437,03
453.862,99
301.885,51
476.504,26
686.586,54
647.192,07
3.023.468,40
0,4% monte salari 1999
Lire
euro
295.240.532
292.933.763
584.531.856
307.546.971
443.138.972
417.712.864
2.341.104.958
152.479,01
151.287,66
301.885,51
158.834,75
228.862,18
215.730,69
1.209.079,81
Quota regionale 1,6%
Lire
euro
1.180.962.128
1.171.735.052
1.169.063.712
1.230.187.884
1.772.555.888
1.670.851.456
8.195.356.120
609.916,04
605.150,65
603.771,02
635.339,02
915.448,72
862.922,76
4.232.548,21
Con apposito atto si provvederà all’erogazione. Tutte le Aziende, come si evince dalle tabelle
n. 3/A-F, hanno inserito le risorse aggiuntive nel fondo ex art.39, per l’anno 2001. Come
risulta dall’esame della destinazione data al fondo in questione tali risorse aggiuntive sono
state utilizzate per le fasce economiche previste dal C.C.N.L. per indicazione della Regione
con l’atto citato.
In realtà l’art.4 del contratto collettivo nazionale II biennio prevedeva la rimessione alla
contrattazione integrativa a livello Aziendale dell’utilizzazione di tali risorse, in alternativa
nel fondo dell’art. 38 comma 3 o in quello dell’art.39.
Innegabile è che l’aver destinato queste risorse alle fasce retributive ha inevitabilmente
generato un nuovo costo fisso nella voce del personale che a consuntivo risulterà per gli
anni futuri a carico della Regione; quest’ultima, vincolando tali somme alle fasce ha spinto
le Aziende, incrementando il fondo dell’art.39, ad utilizzare più risorse per tale finalità.
Del resto, come già detto le risorse aggiuntive regionali, insieme alla contrattazione
integrativa, costituiscono una delle variabili introdotte dagli ultimi contratti nazionali sul
costo del lavoro.
L’aver destinato risorse aggiuntive al fondo ex art.39 ha determinato un aumento del costo
del personale che grava sugli esercizi successivi e genera un onere corrente sul bilancio
aziendale.
73
Parte II
Area della Dirigenza medica e veterinaria e della Dirigenza dei ruoli sanitario,
professionale, tecnico ed amministrativo (S.P.T.A)
1. La “nuova dirigenza” dopo la privatizzazione del pubblico impiego.
Com’è noto, tutti i medici sono dirigenti ed hanno un contratto separato. Il duplice processo
di riforma della sanità pubblica, con l’Aziendalizzazione delle unità sanitarie locali, da un
lato, e la privatizzazione del rapporto di pubblico impiego degli operatori, dall’altro, prende il
via dal d. lgs. n. 29 del 1993 che intende accrescere l’efficienza della pubblica
amministrazione, contemperandola con un processo di razionalizzazione del costo dei servizi
attraverso un processo di contenimento della spesa complessiva del personale.
Ne discende che il D. lgs. n. 29/93 ha previsto, per i dirigenti della pubblica
amministrazione,
il
passaggio
al
contratto
privatistico,
la
cui
conseguenza
ovvia
sembrerebbe la correlazione alla qualifica di responsabilità di tipo gestionale.
Per i dirigenti medici, in realtà, non è così: bisogna distinguere, infatti, tra “qualifica” di
dirigente che tutti hanno e “funzioni “ gestionali relative a “risorse umane, tecniche e
finanziarie” che, ai sensi del D. lgs. n. 502/92, competono solo ai dirigenti che hanno
responsabilità di struttura (sia complessa sia semplice).
Dopo l’entrata in vigore del citato D. lgs. n. 502/92, l’Azienda sceglie i dirigenti di struttura
complessa (pur nell’ambito di una lista d’idonei) e il contratto di lavoro, almeno per i nuovi
assunti, è solo temporaneo.
L’art. 15 del d. lgs n. 502/92, come modificato dall’art.13 del d. lgs. 19.6.1999 n.229,
prevede la dirigenza sanitaria in un unico ruolo, distinto per profili professionali e in un
unico livello, articolato in relazione alle diverse responsabilità professionali e gestionali.
L’articolo demanda alla contrattazione collettiva nazionale l’individuazione di criteri generali
per la graduazione delle funzioni dirigenziali nonché per l’assegnazione, valutazione e
verifica degli incarichi dirigenziali e per l’attribuzione del relativo trattamento economico
accessorio correlato alle funzioni attribuite e alle connesse responsabilità del risultato.
Ogni dirigente è responsabile del risultato e ad esso sono affidati precisi compiti
professionali con autonomia da esercitare nel rispetto degli indirizzi del dirigente
responsabile della struttura.
Ai dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa sono attribuite, oltre quelle
derivanti dalle specifiche competenze professionali, funzioni di direzione e organizzazione
della struttura, da attuarsi nell’ambito degli indirizzi operativi e gestionali del dipartimento
d’appartenenza.
I risultati della gestione sono sottoposti a verifica annuale tramite il Nucleo di valutazione.
Dunque, le norme contenute nel d. lgs. n. 502/92 e nel d. lgs. 517/93 di riordino del SSN
verso un recupero dell’efficienza e della qualità dei servizi, hanno introdotto un modello
organizzativo e gestionale di tipo Aziendale completato dal d.lgs. n. 29/93 di riforma del
74
pubblico impiego, il quale, nel distinguere nettamente le attività d’indirizzo e quelle di
gestione, ha inteso attribuire un ruolo nuovo alla dirigenza.
In tale contesto, acquista rilevanza la nuova struttura della retribuzione dei dirigenti, con
trattamenti accessori legati alla posizione di lavoro, alla produttività accertata e alle
connesse responsabilità e che trova il suo fondamento nell’art.24 del d.lgs 29/93.
La
retribuzione
di
posizione
(art.50
del
C.C.N.L.
8.6.2000)
costituisce
l’aspetto
caratterizzante la dirigenza, in particolare quella medica e veterinaria, chiamata a svolgere
oltre i compiti assistenziali di prevenzione, cura, riabilitazione e tutela degli obiettivi generali
del SSN, previsti dall’art.1. del d. lgs n. 502/92 anche le attività gestionali proprie della
dirigenza.
I contratti collettivi nazionali stipulati l’8.6.2000 sia per la dirigenza medica e veterinaria sia
per la dirigenza SPTA, rappresentano lo strumento per la concretizzazione del processo
d’Aziendalizzazione e responsabilizzazione dei dirigenti i quali, appunto, nel contesto
organizzativo cui sono preposti, vengono ad essere direttamente responsabili della gestione
dei risultati.
Fondamentale diventa, in esso, la graduazione delle posizioni dirigenziali, finalizzata a
costruire un sistema di valutazione dei livelli di responsabilità assegnati a ciascuna
collocazione organizzativa, cui correlare un livello aggiunto di reddito tale che “a parità di
struttura organizzativa e corrispondenza delle funzioni, alle posizioni è attribuita la stessa
valenza economica”.
2. La graduazione delle funzioni.
In merito alla graduazione delle funzioni, i contratti collettivi nazionali dell’8.6.2000, per la
dirigenza medica e veterinaria e per quella SPTA, prevedono che essa sia fatta dalle
Aziende, in modo oggettivo e cioè indipendentemente dalla situazione concernente il
rapporto di lavoro dei dirigenti assegnati alla struttura o – per quelli già di primo livello –
dall’originaria provenienza da posizioni funzionali ed economiche del DPR. 384/1990.
La graduazione delle funzioni consente di collocare ciascun incarico nelle fasce previste dagli
artt. 56 e 57 del C.C.N.L. 5.12.1996, determinando la corrispondente retribuzione di
posizione del dirigente al quale è conferito l’incarico.
Gli incarichi previsti dall’art. 27 comma 1 del C.C.N.L. 8.6.2000 sono :
incarico di direzione di struttura complessa nel quale sono ricompresi quelli di
Direttore di Dipartimento, distretto sanitario o presidio ospedaliero di cui al d. lgs.502/92
[responsabile di struttura complessa];
incarico di direzione di struttura semplice [responsabile di struttura semplice];
incarichi di natura professionale anche d’alta specializzazione, di consulenza, di
studio e di ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo [dirigente con incarico professionale
anche d’alta specializzazione];
75
incarichi di natura professionale conferibili ai dirigenti con meno di cinque anni
d’attività [dirigente con incarico professionale].
Tale elencazione – precisa il C.C.N.L. - non comporta rapporti di sovra o sott’ordinazione
degli incarichi, la quale discende esclusivamente dall’assetto organizzativo Aziendale e dalla
graduazione delle funzioni20.
Nell’attribuzione degli incarichi l’Azienda deve dare completa attuazione al principio della
separazione fra i poteri d’indirizzo e controllo e i poteri di gestione ai sensi dell’art.3 del
d.lgs.29/93.
L’art.28 prevede che nel conferimento degli incarichi e per il passaggio ad incarichi di
funzioni dirigenziali diverse le Aziende tengono conto:
1. delle valutazioni del collegio tecnico di cui all’art.32;
2. della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare;
3. dell’area e della disciplina d’appartenenza;
4. delle attitudini personali e professionali del singolo dirigente sia in relazione alle
conoscenze specialistiche nella disciplina di competenza che nell’esperienza già acquisita
in precedenti incarichi svolti anche in altre Aziende o esperienze documentate di studio e
ricerca presso istituti di rilievo nazionale o internazionale;
5. dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati nonché alle valutazioni
riportate ai sensi dell’art.32;
6. del criterio della rotazione ove applicabile;
7. che data l’equivalenza delle mansioni dirigenziali non si applica l’art.2013 del codice
civile.
Le Aziende devono formulare in via preventiva i criteri e le procedure per l’affidamento e la
revoca degli incarichi dirigenziali che devono essere oggetto di concertazione con le
rappresentanze sindacali di cui all’art.10, comma 2.
20
L’art. 27 del ccnl poi, precisa che si intende per
struttura: l’articolazione interna dell’Azienda alla quale è attribuita con l’atto di cui all’art. 3 comma 1 bis del d.
lgs. 502/92 la responsabilità di risorse umane tecniche e finanziarie;
struttura complessa: sino all’emanazione dell’atto di indirizzo e coordinamento previsto dall’art.15 quinquies
comma 6 del citato d.lgs 502/92 e del conseguente atto Aziendale, tutte le strutture già riservate in Azienda ai
dirigenti di ex II livello;
dipartimenti Aziendali:comunque definiti, modello operativo delle Aziende; che svolgono attività professionale e
gestionale; ad essi sono attribuite le risorse umane tecniche o finanziarie necessarie per l’assolvimento delle
funzioni attribuite. I dipartimenti sono, al loro interno, articolati in strutture complesse e strutture semplici a
valenza dipartimentale;
distretti: strutture individuate dall’Azienda, ai sensi dell’art.3 quater del d.lgs. 502/92, per assicurare i servizi di
assistenza primaria relativa alle attività sanitarie e di integrazione socio sanitaria, alle quali sono attribuite le
risorse con contabilità separata all’interno del bilancio Aziendale;
struttura semplice: sia le articolazioni interne della struttura complessa sia quelle a valenza dipartimentale o
distrettuale;
incarichi professionali di alta specializzazione: articolazioni funzionali della struttura connesse alla presenza di
elevate competenze tecnico professionali che producono prestazioni quali-quantitative complesse riferite alla
disciplina ed organizzazione interna della struttura di riferimento;
incarichi professionali: quelli che hanno rilevanza all’interno della struttura di assegnazione e si caratterizzano
per lo sviluppo di attività omogenee che richiedono una competenza specialistico funzionale di base nella disciplina
di appartenenza.
Gli incarichi di direzione di struttura semplice o complessa sono conferiti solo ai dirigenti a rapporto di lavoro
esclusivo.
76
I contratti nazionali delle due aree dirigenziali sono fortemente orientati verso obiettivi di
consolidamento del processo d’Aziendalizzazione del sistema delle Aziende del SSN, come
ridisegnato dal d. lgs. n. 229/1999 che ha novellato il d. lgs. n. 502/92 e successive
modificazioni.
Passaggio qualificante per il perseguimento dei fini istituzionali è la previsione contenuta
nell’art. 3 comma 1 bis che assegna alle USL non solo la possibilità di costituirsi in Aziende
con personalità giuridica pubblica, ma conferisce loro anche autonomia imprenditoriale con
riconduzione di quest’ultima alla dimensione privatistica di cui l’atto Aziendale è la prima
espressione.
Il primo passo da compiere è, dunque, l’adozione dell’atto Aziendale a cui è demandato,
quale atto d’autogoverno dell’Azienda la funzione di costituire l’organizzazione e disciplinare
i principi di funzionamento dell’Azienda nei suoi aspetti strutturali (modello organizzativo) e
nei suoi aspetti dinamici (funzionamento).
L’atto Aziendale deve prevedere tra l’altro taluni contenuti obbligatori per legge quali:
1. la disciplina e l’organizzazione dell’Azienda;
2. l’individuazione delle strutture operative dotate d’autonomia gestionale;
3. l’individuazione del distretto sulla base dei criteri stabiliti dalla Regione;
4. la disciplina dell’organizzazione dipartimentale di tutte le U.O;
5. la disciplina delle attribuzioni ai direttori di presidio di distretto di dipartimento e ai
dirigenti responsabili di strutture complesse delle decisioni che impegnano l’Azienda
verso l’esterno;
6. l’individuazione dei criteri e delle modalità d’affidamento della direzione delle
strutture e degli uffici dei dirigenti, subordinando il conferimento degli incarichi al
rispetto delle modalità stabilite dal C.C.N.L. alla compatibilità con le risorse
finanziarie disponibili e al rispetto del limite degli incarichi e delle strutture stabilite
nell’atto Aziendale.
Si ricorda che le Aziende sanitarie locali dell’Abruzzo hanno emanato i loro atti Aziendali
negli anni 2001 e 2002 ma tali atti sono ancora all’approvazione della Giunta regionale21.
3. La verifica dei risultati.
La verifica dei risultati e delle attività dei dirigenti (art. 31 C.C.N.L.) è affidata, ai sensi
dell’art.15 comma 5 e 6 del d.lgs. 502/92, al Collegio tecnico e al Nucleo di valutazione.
Il Collegio tecnico procede alla verifica:
delle attività professionali svolte e dei risultati raggiunti da parte di tutti i dirigenti
indipendentemente dall’incarico conferito con cadenza triennale;
dei dirigenti titolari d’incarico di direzione di struttura complessa o semplice alla
scadenza dell’incarico loro conferito;
21
Cfr. referto sull’assistenza sanitaria in Abruzzo approvato con deliberazione n. 8 del 5 maggio 2003
77
dei dirigenti di nuova assunzione ai fini del conferimento d’incarico al termine del
primo quinquennio di servizio.
Il Nucleo di valutazione procede alla verifica annuale:
dei risultati di gestione del dirigente di struttura complessa ed anche di struttura
semplice ove sia affidata la gestione delle risorse;
dei risultati raggiunti da tutti i dirigenti compresi quelli della lettera a) in relazione
agli obiettivi affidati, ai fini dell’attribuzione della retribuzione di risultato.
Ai sensi del comma 4 dell’art.31 dei contratti collettivi citati, le Aziende con gli atti previsti
dai rispettivi ordinamenti autonomamente assunti in relazione a quanto previsto dall’art.1
comma 2 del d. lgs. n. 286/1999, definiscono meccanismi e strumenti di monitoraggio e
valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dai dirigenti, in
relazione ai programmi e agli obiettivi da perseguire correlati alle risorse umane e
strumentali, effettivamente affidategli.
Le Aziende devono stabilire anche le modalità con le quali i processi di valutazione descritti
si articolano, con particolare riguardo ai soggetti che, in prima istanza, sono deputati alla
valutazione dei dirigenti, al fine di fornire agli organismi citati gli elementi necessari alla
verifica loro demandata22.
La valutazione dei dirigenti (art. 32 C.C.N.L. 98/2001) è caratteristica essenziale del loro
rapporto di lavoro ed è finalizzata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati e
della professionalità espressa.
Le Aziende devono preventivamente adottare i criteri generali che informano i sistemi di
valutazione delle attività professionali delle prestazioni e delle competenze organizzative dei
dirigenti nonché dei risultati relativi di gestione nell’ambito dei meccanismi e sistemi di cui
all’art.31.
L’art. 32 detta una serie d’elementi che costituiscono lo standard di valutazione per tutti i
dirigenti, criteri integrabili a livello Aziendale previa concertazione23.
La valutazione annuale dei dirigenti da parte del nucleo di valutazione ha le finalità previste
dall’art.31 comma 3 lettere a) e b).
La valutazione per i dirigenti di struttura complessa o semplice deve riguardare la gestione
del budget affidato e delle risorse umane e strumentali effettivamente assegnate e tutte le
22
Il nucleo di valutazione opera sino alla eventuale applicazione da parte dell’Azienda dell’art.10 comma 4 del d.
lgs. 286/99.
23
art. 32 comma 5 ccnl 8.6.2000: “L'oggetto della valutazione per tutti i dirigenti, oltre gli obiettivi specifici riferiti
alla singola professionalità ed ai relativi criteri di verifica dei risultati, è costituito, in linea di principio, dai seguenti
elementi, ulteriormente integrabili a livello Aziendale con le modalità del comma 3: a) collaborazione interna ed il
livello di partecipazione multiprofessionale nell'organizzazione dipartimentale; b) livello di espletamento delle
funzioni affidate nella gestione delle attività e qualità dell'apporto specifico; c) capacità dimostrata nel motivare,
guidare e valutare i collaboratori e di generare un clima organizzativo favorevole alla produttività, attraverso una
equilibrata individuazione dei carichi di lavoro e la gestione degli istituti contrattuali; d) risultati delle procedure di
controllo con particolare riguardo all'appropriatezza e qualità clinica delle prestazioni, all’orientamento all'utenza,
alle certificazioni di qualità dei servizi; e) capacità dimostrata nel gestire e promuovere le innovazioni tecnologiche
e procedimentali nonché i conseguenti processi formativi e la selezione del personale; f) raggiungimento del
minimo di credito formativo, ai sensi dell'art. 16 ter, comma 2 del dlgs 502/1992 non appena operativo; g)
osservanza degli obiettivi prestazionali assegnati; h) rispetto del codice di comportamento allegato al CCNL del 5
dicembre 1996."
78
funzioni
delegate
ai
sensi
dell’atto
Aziendale,
nonché
la
valutazione
dei
modelli
d’organizzazione adottati per il raggiungimento degli obiettivi, mentre, per gli altri dirigenti,
concerne l’osservanza degli obiettivi prestazionali affidati, l’impegno e la disponibilità
correlati all’articolazione dell’orario di lavoro rispetto al raggiungimento degli obiettivi.
3. La graduazione delle funzioni nelle Aziende della Regione Abruzzo.
Avezzano Sulmona
Documentazione fornita:
del. n. 587 del 17.7.1999: nuovo assetto organizzativo
dell’Azienda
del n. 605 del 7.6.2000: precisazioni in merito alla delibera n.
587/99
del n. 812 del 1.8.2000: integrazione delibera n. 605/2000
del. n. 1021 del 21.5.2001: integrazione della delibera n.
605/2000 per posizione dirigenziale – servizio informatico
La delibera n. 587/1999, modificata dalla n. 605/2000, reca il riordino dell’assetto
organizzativo dell’Azienda in aree dipartimentali ed individua il funzionigramma, in altre
parole l’individuazione delle posizioni dirigenziali comportanti:
- incarichi di direzione di struttura (art. 56 comma 1a e 1b C.C.N.L. 1994-1997) e quelli non
comportanti incarichi di direzione di struttura ( art.57 comma 3a e 3b C.C.N.L. 94-97) per la
dirigenza medica e veterinaria;
- incarichi di direzione di struttura (art. 54 comma 1a e 1b C.C.N.L. 1994-1997) e quelli non
comportanti incarichi di direzione di struttura (art.55 comma 3a e 3b C.C.N.L. 94-97) per la
dirigenza sanitaria;
- incarichi di direzione di struttura (art. 54 comma 1a e 1b C.C.N.L. 1994-1997) e quelli non
comportanti incarichi di direzione di struttura ( art.55 comma 3a e 3b C.C.N.L. 94-97) per la
dirigenza amministrativa tecnica e professionale;
I regolamenti allegati disciplinano
-
la graduazione delle funzioni e l’affidamento, la valutazione e la revoca d’incarichi alla
dirigenza STPA;
-
la graduazione delle funzioni e l’affidamento, la valutazione e la revoca d’incarichi
dirigenziali del I° e II° livello dell’area medica e veterinaria.
Con delibera n. 812/2000, l’Azienda ha attribuito ad ogni posizione dirigenziale già
individuata un valore economico secondo i parametri di riferimento di cui al C.C.N.L. e ha
riservato a successivi atti il conferimento degli incarichi ai singoli dirigenti sulla scorta dei
regolamenti in materia d’affidamento degli incarichi già approvati.
Con la delibera n. 1021, del 21.5.2001, è stato integrato l’allegato alla delibera n.605
relativo al funzionigramma della dirigenza SPTA collocandovi un’ulteriore posizione di
responsabile del servizio informatico.
La valutazione dei dirigenti, cui è stato conferito l’incarico di direzione della struttura di cui
agli art. 56 o altro incarico comportante l’espletamento di funzioni ispettive ricerca e studio
richiedenti competenza professionale o specialistica, è affidata al Nucleo di valutazione
79
(NAV) o all’ufficio di controllo interno, che operano in posizione d’autonomia e rispondono
esclusivamente al Direttore Generale.
Chieti
Documentazione fornita:
del. n. 4431 del 18.12.1998 Graduazione delle funzioni dirigenziali
del ruolo amministrativo
Con la delibera n. 4431/1998, l’Azienda ha provveduto, in relazione agli artt. 54 e 55 del
C.C.N.L. del 5.12.1996, area dirigenziale SPTA, individuando “ incarichi di direzione di
struttura” e “incarichi non comportanti direzione di struttura”.
Tali articoli stabiliscono che le Aziende nel prevedere le singole strutture organizzative e i
relativi uffici dirigenziali, individuano i corrispondenti incarichi dirigenziali, determinandone
la relativa retribuzione di posizione nell’ambito delle seguenti fasce:
a. posizioni dirigenziali di struttura complessa caratterizzati cioè dalla presenza contestuale
di più criteri e parametri d’elevata consistenza tra quelli individuati dall’art.50 ovvero da
leggi regionali d’organizzazione (art.54 lett a ,C.C.N.L. 5.12.1996);
b. incarichi di direzione d’articolazioni interne di strutture di cui al punto a) ovvero di
posizioni dirigenziali d’unità operative semplici (art.54 lett. b. ,C.C.N.L. 5.12.1996);
c. posizioni dirigenziali inerenti ad incarichi comportanti attività o compiti di rilevanza
Aziendale o di rilevante competenza professionale o specialistica funzionale (art.55 lett. a,
C.C.N.L. 5.12.1996);
d. posizioni dirigenziali, i cui incarichi abbiano rilevanza all’interno della struttura
d’appartenenza ovvero richiedano competenza professionale o specialistico funzionale di
base (art.55 lett. b, C.C.N.L. 5.12.1996).
L’Azienda ha provveduto, nel rispetto dei principi previsti dal d. lgs. 29/93, come
successivamente modificato ed integrato con le seguenti deliberazioni:
n. 183/1995, n.2679/1995, n.3867/1995, n.4694/1997, n.2270/1998 e n.2271/1998
a definire le strutture organizzative e le funzioni dirigenziali;
n. 1577/1998, ad istituire ed attivare il nucleo di valutazione;
n.2236/1998, a determinare tra gli altri, il fondo per la retribuzione di posizione dei
dirigenti del ruolo amministrativo.
Nella delibera n. 4431/1998 l’Azienda ha individuato una valutazione delle posizioni
mediante il criterio della c. d. classificazione, il quale basandosi su una logica sintetica,
definisce una griglia di posizioni gerarchiche tra loro e successivamente attribuisce ad ogni
incarico una delle posizioni della griglia e ad ogni posizione a priori un punteggio –
coefficiente.
Per la dirigenza medica e veterinaria, nonché per la dirigenza sanitaria non medica
e tecnico professionale, l’Azienda ha comunicato che la procedura della graduazione delle
funzioni è ancora in corso.
80
Lanciano Vasto
Documentazione fornita:
del. n. 1790 del 7.7.1999: Graduazione delle funzioni dei posti
della dirigenza, ai fini della determinazione della retribuzione di
posizione
del. n.414 del 21.2.2000: modificazioni della delibera n.
1790/1999
del. n.1653 del 5.6.2000:attribuzione incarichi dirigenziali
del. n.2598 del 31.7.2001: Adozione del regolamento per la
disciplina e funzionamento del collegio tecnico della dirigenza medica
e veterinaria
del. n.4801 del 21.12.2001: regolamento di valutazione dirigenza
SPTA atto n2598/2001 precisazioni
del. n.283 del 7.7.2003:regolamento di valutazione della dirigenza
– integrazione
La delibera n. 1790/1999 segue alla delibera n.1241 del 3.7.95 di riorganizzazione della rete
ospedaliera24.
Con essa si sono elaborati appositi criteri regolamentari per l’area medica e veterinaria e per
l’area SPTA, individuando le Direzioni di struttura complessa e le Direzioni d’articolazioni
interne delle strutture complesse e le Direzioni d’unità operative semplici con autonomia
organizzativa, gli incarichi dirigenziali non comportanti direzioni di struttura, il cui
espletamento richiede rilevante competenza professionale o specialistico funzionale; gli
incarichi dirigenziali richiedenti competenze professionali o specialistico-funzionali di base.
Sono stati utilizzati coefficienti di base e graduazione delle funzioni in relazione a fattori
aggiuntivi (economici, strutturali-dimensionali, professionali-tecnologici).
Con la delibera n. 2598 /2001, è stato adottato il “regolamento per la disciplina dell’attività
di valutazione e funzionamento del Collegio tecnico della dirigenza medica e veterinaria”, in
attesa di procedere all’assetto del sistema di valutazione con l’adozione dell’atto Aziendale.
Il regolamento, adottato ai sensi dell’art.15 comma 5 del d.lgs.n.502/92 e dell’art.31 del
C.C.N.L. 1998/2001, è provvisorio e soggetto a modifiche con l’adottando atto Aziendale nel
quale dovrà essere raccordato con i sistemi di programmazione di budgeting e d’obiettivi e
progetti riferibili alle diverse unità organizzative.
Con la delibera n. 4801/2001, il regolamento è stato esteso anche alla dirigenza SPTA e,
con la delibera n. 283/2003, ai dirigenti medici e non optanti per il rapporto quinquennale.
Il sistema di valutazione mediante il collegio tecnico e secondo i criteri previsti dalla delibera
n. 4801/2001 è provvisorio in attesa della definizione dell’atto Aziendale di cui alla delibera
n. 1153/2002 ancora in fase d’approvazione da parte delle competenti autorità regionali.
24
Tale delibera è stata successivamente perfezionata con le seguenti: delibera n.2265 del 18.10.1995, prima
riorganizzazione strutturale e funzionale di servizi e unità operative dell’Azienda; del. n. 2266 del 18 10 1995, con
cui si è attribuita in via provvisoria la titolarità degli incarichi dirigenziali ai vari servizi e strutture operative della
usl; del n. 426 del 24.7.1997, istitutiva del Dipartimento materno-infantile. Infine con la del n.1891, del 26.7.96, si
è fissata la prima pianta organica Aziendale, con l’istituzione di tutti i posti della dirigenza medica e non medica; in
ciascuna struttura dell’ente con automatica e conseguente previsione specie per la dirigenza sanitaria delle
conseguenti responsabilità di struttura affidate di regola ai dirigenti di II livello.
81
L'Aquila
Documentazione fornita:
del n. 479 del 11.9.2001:presa d’atto protocolli d’intesa
intervenuti con le OOSS di categoria in data 15.6.2001, relativi alla
graduazione delle funzioni delle tre aree dirigenziali
del. n. 636 del 27.11.2001: approvazione regolamento in materia
d’affidamento valutazione e revoca degli incarichi dirigenziali.
Costituzione dei collegi tecnici per le relative verifiche
Con la delibera n. 479/2001 l’Azienda ha preso atto degli accordi intervenuti con le OO. SS
delle aree della dirigenza medica e veterinaria e di quella dei ruoli SPTA per il regolamento
relativo alla disciplina della graduazione delle funzioni di cui agli artt. 26 dei rispettivi
contratti collettivi nazionali relativi al quadriennio 1998-2001.
L’accordo, in attesa della riorganizzazione dei servizi sulla base dell’atto Aziendale, è
provvisorio: ogni dirigente mantiene l’incarico in atto specificando che la responsabilità di
struttura semplice potrà essere confermata solo se titolare di budget ai sensi dell’art. 27
comma 7 del C.C.N.L. ; la retribuzione di posizione di ciascun dirigente sarà assicurata
mantenendo i minimi contrattuali del contratto 5.12.1996 come aggiornati dal vigente
c.c.n.l. dell’8.6.2000.
L’ammontare residuo del fondo ex art. 50 sarà attribuito al fondo di cui all’art. 52 comma 2
lett. A) del vigente contratto. Il regolamento concertato parte dall’1.1.2002 e le pesature
dal 1.11.2001.
Con delibera n. 636/2001 si approva il “regolamento per l’affidamento valutazione e revoca
degli incarichi dirigenziali” , facendo riferimento al Nucleo di valutazione istituito con
delibera n. 519 del 27.9.2001. Con la medesima delibera n. 636/2001, è stata approvata la
composizione dei collegi tecnici per la dirigenza dei ruoli SPTA.
E’ istituito presso l’U.O. Risorse umane, un apposito ufficio per la gestione operativa dei
processi di valutazione dei dirigenti attraverso il quale l’Azienda “supporta l’attività degli
specifici organismi collegiali di seconda istanza “ (collegi tecnici e nucleo Aziendale di
valutazione ) preposti alla verifica dei dirigenti come previsto dal C.C.N.L..
Pescara
Documentazione fornita:
proposta di progetto finalizzato alla determinazione dei criteri da
adottare ai fini del conferimento d’incarichi e della graduazione delle
funzioni dirigenziali di I e II livello dell’area medica e veterinaria incontro del 21.5.1998
proposta di progetto finalizzato alla determinazione dei criteri da
adottare ai fini del conferimento d’incarichi e della graduazione delle
funzioni della dirigenza SPTA - incontro del 29.5.1998
delibera n.83, del 26.1.2000: approvazione per le due aree
dirigenziali dello classificazione delle articolazioni strutturali nel
quadro organizzativo di riferimento della usl
Con i primi atti si sono graduate le funzioni dirigenziali, individuando i pesi da attribuire a
ciascun incarico tramite l’assegnazione di un punteggio.
Con la delibera n. 83/2000, sono state classificate le strutture ascrivendole ad una precisa
complessità d’incarico con l’individuazione delle posizioni dirigenziali comportanti:
82
- incarichi di direzione di struttura (art. 56 comma 1a e 1b C.C.N.L. 1994-1997) e quelli non
comportanti incarichi di direzione di struttura ( art.57 comma 3a e 3b C.C.N.L. 94-97) per la
dirigenza medica e veterinaria;
- incarichi di direzione di struttura (art. 54 comma 1a e 1b C.C.N.L. 1994-1997) e quelli non
comportanti incarichi di direzione di struttura (art.55 comma 3a e 3b C.C.N.L. 94-97) per la
dirigenza sanitaria;
- incarichi di direzione di struttura (art. 54 comma 1a e 1b C.C.N.L. 1994-1997) e quelli non
comportanti incarichi di direzione di struttura ( art.55 comma 3a e 3b C.C.N.L. 94-97) per la
dirigenza amministrativa tecnica e professionale.
Teramo
Documentazione fornita:
del. n. 281 del 5.6.2000: Conferimento incarico al personale
dirigenziale del ruolo PTA;
del. n. 539 del 6.11.2000: Revoca parziale del. n.265 del 5.6.2000
e n. 281 del 5.6.2000 concernente l’adozione del regolamento per
l’affidamento degli incarichi dirigenziali di cui all’art.50 C.C.N.L. 9497 della dirigenza SPTA e conferimento al medesimo personale;
del. n 367 del 28.4.2003 Adozione regolamento per l’affidamento e
la revoca degli incarichi di struttura complessa al personale dirigente
SPTA ;
del n. 368 del 23.4.2003 Adozione regolamento concernente la
disciplina e il funzionamento del collegio tecnico di cui all’art.5. co.5
del d lgs. 502/92 e all’art.31 del C.C.N.L. area SPTA.
Con la delibera n. 281/2000, l’Azienda ha conferito l’incarico al personale dirigenziale dei
ruoli SPTA avendo già provveduto con delibera n. 265 del 5.6.2000 a adottare il
regolamento in materia d’affidamento, valutazione e revoca degli incarichi dirigenziali di cui
all’art.50 del C.C.N.L. 1994-1997.
Con delibera n. 539 del 6.11.2000, il regolamento approvato con la precedente delibera è
stato modificato in ragione del C.C.N.L. dell’8.6.2000, caducando parzialmente, fino
all’adozione del nuovo regolamento, anche la delibera n. 281.
Il nuovo regolamento deve essere conforme all’atto Aziendale.
Circa la graduazione di funzioni l’Azienda non ha rappresentato di aver emanato altri atti.
***
Va, comunque, evidenziato che, come precisato negli atti delle aziende, tale sistema di
graduazione delle funzioni è provvisorio, in attesa del definitivo assetto aziendale, che sarà
delineato nell’atto aziendale. Si ricorda che, con atto n. 176 del 19 marzo 2001, la
Giunta regionale ha approvato “i criteri e i principi in materia d’organizzazione e
funzionamento del S.S.R. in relazione all’art.3, comma 1 bis del decreto legislativo
n.502/92, come modificato dal decreto legislativo n.168 del 7.6.2000”, disciplinando il
funzionamento del SSR attraverso l’atto aziendale.
In esso l’organizzazione delle Aziende del SSR è stata rimessa ad un atto di diritto privato,
assunto con proprio provvedimento dal Direttore generale di ciascun’azienda entro 60 giorni
dalla data d’esecutività dell’atto regionale. Nell’ambito delle Aziende, la Giunta regionale,
muovendosi nell’ottica del decreto legislativo n.229/99, ha conferito autonomia gestionale
83
alle aree distrettuali e ai presidi ospedalieri e autonomia organizzativa – contabile al
Dipartimento di prevenzione, demandando, poi, all’atto aziendale delle singole AUSL,
l’individuazione delle strutture operative dotate d’autonomia gestionale e assoggettate a
rendicontazione analitica per centri di costo.
E’ rimessa, poi, all’atto aziendale d’ogni Azienda - ferma l’articolazione del territorio in
distretti di cui alla legge regionale n.37/99 (P.S.R. 99-2001) – l’individuazione d’aree
distrettuali, riferite, di norma, ad una popolazione non inferiore a 60mila abitanti o per
esigenze del territorio ridotta a 25mila abitanti.
Nell’ambito ospedaliero, si è individuato, quale modello ordinario di gestione operativa di
tutte le attività aziendali, l’organizzazione dipartimentale che deve svilupparsi sulla base dei
criteri dettati dalla Regione e riguardare, fondamentalmente, i Dipartimenti ospedalieri, il
Dipartimento per l’assistenza di base, i Dipartimenti per la salute mentale e il Dipartimento
di prevenzione.
Si è aggiunto il dipartimento d’emergenza e accettazione di II livello con valenza aziendale e
con il compito di assicurare l’integrazione, tra loro, dei servizi di pronto soccorso dei singoli
presidi
ospedalieri
e
di
coordinamento
dell’organizzazione
dei
servizi
d’emergenza
territoriale.
Peraltro, il P.S.R. 1999-2001 aveva già disciplinato, in linea con il decreto legislativo
n.502/92, l’organizzazione dipartimentale. In particolare, le singole funzioni nell’ambito
degli ospedali sono state classificate in base all’area funzionale omogenea (A.F.O.)
d’appartenenza. Le A.F.O. sono le seguenti: emergenza – urgenza, medicina, chirurgia,
materno – infantile, riabilitazione e lungodegenza, servizi diagnostici e terapeutici.
Sulla base dei dati forniti dalla Regione, risultano adottati dalle Aziende, ma non ancora
esaminati dalla Giunta regionale, gli atti aziendali dell’Azienda di L'Aquila (deliberazione
D.G. n.246, del 29.5.2001), di Teramo (deliberazione D.G. n.666, del 17.9.2001), di
Lanciano – Vasto, (deliberazione D.G. n.715, del 28.2.2002), di Chieti (deliberazione
D.G.n.1476, del 10.12.2001).
La disomogeneità delle organizzazioni elaborate dalle singole Aziende ha indotto la Direzione
Sanità a studiare il potenziamento di un sistema di monitoraggio che, pur salvaguardando le
libere scelte delle Aziende, riesca ad omogeneizzare i flussi d’informazioni da esse
provenienti. Il sistema è allo studio e richiede tempi non brevi per l’andata a regime. Lo
scopo è di registrare la realtà per flussi minimi d’informazione, pur non toccando
l’autonomia delle Aziende, libere di organizzare la propria struttura nei limiti di quanto
previsto dal decreto legislativo n.229/1999 e dalla delibera di Giunta regionale n.176/2001.
Attualmente, anche l’Azienda di Pescara ha adottato il proprio atto aziendale con
deliberazione n. 807 del 30 giugno 2003
84
5. Le materie oggetto della contrattazione collettiva integrativa.
L’art.4 dei contratti collettivi nazionali dell’8.6.2000 per la dirigenza medica e veterinaria e
per la dirigenza dei ruoli SPTA prevede che le parti stipulino il contratto collettivo
integrativo, utilizzando le risorse dei fondi di cui agli artt. 50, 51 e 52.
Le materie regolabili in sede di contrattazione collettiva integrativa sono le seguenti:
A) individuazione delle posizioni dirigenziali, i cui titolari devono essere esonerati dallo
sciopero, ai sensi della legge 146 del 1990, secondo quanto previsto dall'accordo sulle
norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali relativi all'area dirigenziale;
B) criteri generali per :
1. la definizione della percentuale di risorse di cui al fondo dell'art. 52 da destinare alla
realizzazione
degli
obiettivi
generali
dell'Azienda
affidati
alle
articolazioni
Aziendali
(individuate dal d.lgs. 502/1992, quali dipartimenti, distretti, presidi ospedalieri, dalle leggi
regionali d’organizzazione e dagli atti Aziendali), ai fini dell'attribuzione della retribuzione di
risultato ai dirigenti. Detta retribuzione è strettamente correlata alla realizzazione degli
obiettivi assegnati ed avviene, quindi, a consuntivo dei risultati totali o parziali raggiunti
ovvero per stati di avanzamento, in ogni caso dopo la necessaria verifica almeno
trimestrale, secondo le modalità previste dall'art. 62 del C.C.N.L. 5 dicembre 1996;
2. l'attuazione dell'art. 43 legge 449/1997;
3. la distribuzione tra i fondi dell'art. 50 e 52 delle risorse aggiuntive assegnate;
4. le modalità d’attribuzione - ai dirigenti cui è conferito uno degli incarichi previsti dall'art.
27, comma 1, lettere b), c) e d) - della retribuzione collegata ai risultati ed agli obiettivi e
programmi assegnati secondo gli incarichi conferiti;
5. lo spostamento di risorse tra i fondi di cui agli artt. 50, 51 e 52 ed al loro interno, in
apposita sessione di bilancio, la finalizzazione tra i vari istituti e la rideterminazione degli
stessi
in
conseguenza
della
riduzione
d’organico
derivante
da
stabili
processi
di
riorganizzazione previsti dalla programmazione sanitaria regionale;
C) linee generali d’indirizzo dei programmi annuali e pluriennali dell'attività di formazione
manageriale e aggiornamento dei dirigenti, anche in relazione all'applicazione dell'art. 16 bis
e segg. del d. lgs 502/1992;
D) pari opportunità, con le procedure indicate dall'art. 8 anche per le finalità della legge 10
aprile 1991, n. 125;
E) criteri generali sui tempi e modalità d’applicazione delle norme relative alla tutela in
materia d’igiene, ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, con riferimento al
d.lgs n. 626 del 1994 e nei limiti stabiliti dall'accordo quadro relativo all'attuazione dello
stesso decreto;
F) implicazioni derivanti dagli effetti delle innovazioni organizzative, tecnologiche e dei
processi d’esternalizzazione, disattivazione o riqualificazione e riconversione dei servizi sulla
qualità del lavoro, sulla professionalità e mobilità dei dirigenti;
85
G) criteri generali per la definizione dell'atto di cui all'art. 54, comma 1, per la disciplina e
l'organizzazione dell'attività libero professione intramuraria nonché per l'attribuzione dei
relativi proventi ai dirigenti interessati.
L’art. 4 comma 3, inoltre, precisa che fermi restando i principi di comportamento delle parti
indicati nell'art. 11 (clausola di raffreddamento) sulle materie dalla lettera C alla lettera G,
non direttamente implicanti l'erogazione di risorse destinate al trattamento economico,
decorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative senza che sia raggiunto l'accordo tra le parti,
queste riassumono le rispettive prerogative e libertà d’iniziativa e di decisione. D'intesa tra
le parti, il termine citato è prorogabile di altri trenta giorni.
I contratti collettivi integrativi non possono essere in contrasto con vincoli e limiti risultanti
dai contratti collettivi nazionali e si svolgono sulle materie stabilite nell’art.4. Le clausole
difformi sono nulle e non possono essere applicate.
L’art. 5 dei contratti citati, poi, recita che i contratti collettivi integrativi hanno durata
quadriennale e si riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello da trattarsi in
un'unica sessione negoziale, tranne per le materie previste dal C.C.N.L. che, per loro
natura, richiedano tempi di negoziazione diversi, essendo legate a fattori organizzativi
contingenti.
L'individuazione e l'utilizzo delle risorse sono determinati in sede di contrattazione
integrativa con cadenza annuale
Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli
di bilancio è effettuato dal Collegio Sindacale25.
I contratti collettivi integrativi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione dei
successivi contratti.
6. La costruzione dei fondi ex artt. 50, 51 e 52 del C.C.N.L. dell’8.6.2000 per i
Dirigenti dell’area medica e veterinaria.
Il finanziamento degli istituti previsti dal trattamento economico dei dirigenti avviene
mediante i fondi Aziendali previsti dagli artt. 50, 51 e 52 dei C.C.N.L. dei dirigenti.
Si ricorda che la struttura della retribuzione dei dirigenti si compone delle seguenti voci
(art.35 C.C.N.L.): a) trattamento fondamentale
26
e b) trattamento accessorio nel
quale ultimo figurano:
25
A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata a tale organismo
entro 5 giorni corredata dall'apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria. Trascorsi quindici giorni senza rilievi,
il contratto è sottoscritto. Per la parte pubblica la sottoscrizione è effettuata dal titolare del potere di
rappresentanza dell'Azienda ovvero da un suo delegato. In caso di rilievi la trattativa deve essere ripresa entro
cinque giorni.
26
Costituito da 1) stipendio tabellare;
2) indennità integrativa speciale, confermata nella misura attualmente percepita;
3) retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita;
4) indennità di specificità medica;
5) retribuzione di posizione minima - di parte fissa e variabile - prevista dalla tabella 1 allegata al CCNL del 5
dicembre 1996, secondo biennio economico 1996-1997.
6) Assegno personale, ove spettante ai sensi del presente contratto.
Ai dirigenti , ove spettante, è corrisposto anche l'assegno per il nucleo familiare, ai sensi della legge 13.05.1988, n.
153 e successive modificazioni.
86
1. retribuzione di posizione - parte variabile - eccedente il minimo contrattuale di cui alla
tabella citata al punto 5 lett. A), sulla base della graduazione delle funzioni, ove spettante;
2. retribuzione di risultato, ai sensi dell'art. 65, comma 6, del C.C.N.L. 5 dicembre 1996 ;
3. retribuzione legata alle particolari condizioni di lavoro, ove spettante.
4. specifico trattamento economico, ove spettante quale assegno personale ai sensi dell'art.
38 commi 3 o 5;
5. indennità d’incarico di direzione di struttura complessa, ai sensi dell'art. 40;
I Capi dal II al IV del C.C.N.L. 8.6.2000 dell’area medica e veterinaria così come quello
dell’area SPTA, distinguono le varie articolazioni della retribuzione dei dirigenti con
riferimento alle caratteristiche del rapporto di lavoro dei dirigenti medici e veterinari esclusivo o non ovvero ad esaurimento. Il trattamento economico previsto dal Capo II è
applicabile a tutti i dirigenti che abbiano optato per il rapporto esclusivo entro il 14 marzo
2000.
Tra i vari istituti compresi nei fondi rilevante è la retribuzione di posizione: essa è una
componente del trattamento economico dei dirigenti che, in relazione alla graduazione delle
funzioni prevista dall'art. 51, comma 3 del C.C.N.L. 5 dicembre 1996 è collegata all'incarico
agli stessi conferito ai sensi dell'art. 27.
E’ composta da una parte fissa e una parte variabile e compete per tredici mensilità.
La componente fissa della retribuzione di posizione, è garantita al dirigente nella misura in atto goduta - in caso di mobilità o trasferimento per vincita di concorso o di incarico ai
sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 502 del 1992.
L’art. 39 del C.C.N.L. precisa le condizioni per l’erogazione di tale indennità.
La componente fissa della retribuzione di posizione stabilita dalla tabella indicata nel comma
5 dell’art 39 del C.C.N.L. (che rinvia alla tabella all1 del C.C.N.L. II biennio) non è
modificabile, mentre l'incremento della componente variabile minima contrattuale della
medesima tabella - sulla base della graduazione delle funzioni di cui all'art. 26, è
competenza delle singole Aziende in relazione alle risorse disponibili nell'apposito fondo.
Di conseguenza, la retribuzione di posizione dei dirigenti, fermo rimanendo il principio che, a
parità di graduazione delle funzioni, deve essere identica, si colloca – in base alla tipologia
degli incarichi conferiti – nelle fasce economiche degli artt. 56 e 57 del C.C.N.L. 5 dicembre
1996.
Da ciò discende che il valore economico complessivo dell'incarico è la risultante della somma
del minimo contrattuale del comma 5 e della quota aggiuntiva variabile definita
aziendalmente.
Detto valore, a parità di funzioni, si ottiene mediante i relativi conguagli sulla parte variabile
rispetto al minimo contrattuale in godimento fino al raggiungimento del valore economico
complessivo.
87
Nel caso d’attribuzione di un incarico diverso da quello precedentemente svolto, a seguito di
ristrutturazione Aziendale, in presenza di valutazioni positive riportate dal dirigente, allo
stesso sarà conferito, ai sensi degli artt. 28 e 29, un incarico di pari valore economico.
Il C.C.N.L. ha rivalutato le fasce degli artt.56 e 57 del vecchio contratto e ha fissato i valori
della retribuzione minima contrattuale di posizione per i dirigenti di nuova assunzione, ai
quali le Aziende non abbiano ancora conferito un incarico diverso
Alla corresponsione della retribuzione di posizione nelle sue componenti – fissa e variabile –
in applicazione del presente articolo si provvede con il fondo di cui all'art. 50. Alla
maggiorazione di cui al comma 927 le Aziende provvedono con oneri a carico del proprio
bilancio.
L’indennità per incarico di direzione di struttura complessa (art.40 C.C.N.L.) compete
ai dirigenti di cui all'art. 36 comma 4, assunti con incarico di direzione di struttura
complessa - oltre alla retribuzione di posizione - a decorrere dal 1 agosto 1999.
Questa è un’indennità d’incarico annua lorda, fissa e ricorrente del valore di lire 18.263.000
per tredici mensilità .
Essa grava sul fondo dell’art.50 e non è più corrisposta in caso di mancato rinnovo
dell'incarico di direzione di struttura complessa.
L'indennità, all'atto della cessazione dal servizio ovvero in caso di mancato rinnovo
dell'incarico dei dirigenti interessati, è nuovamente attribuita al fondo stesso, nella misura
intera, in ragione d'anno.
Segue l’analisi dei fondi contenuti negli articoli 50, 51 e 52 dei cc.nn.ll. sia della dirigenza
medica e veterinaria che di quella SPTA e l’implementazione degli stessi fatta dalle Aziende.
27
Art . 39 comma 9: Nel conferimento dell'incarico di direttore di dipartimento ovvero di incarichi che, pur non
configurandosi con tale denominazione, ricomprendano – secondo l'atto Aziendale – più strutture complesse - per
la retribuzione di posizione – parte variabile – del dirigente interessato è prevista una maggiorazione fra il 35 ed il
50% , calcolato sul valore massimo della fascia di appartenenza come rideterminata dal comma 10.
88
a)
Fondo
per
indennità
di
specificità
medica,
retribuzione
di
posizione,
equiparazione, specifico trattamento o indennità per i dirigenti con incarico di
direzione di struttura complessa (art. 50).
Per il finanziamento dell'indennità di specificità medica e della retribuzione di posizione dei
dirigenti medici e veterinari, dello specifico trattamento economico nei casi in cui è
mantenuto a titolo personale nonché l'indennità di incarico di direzione di struttura
complessa, è confermato, dall’art. 50 del C.C.N.L. 8.6.2000, il fondo previsto dall’art. 60 del
C.C.N.L. 5 dicembre 1996 per l’area della dirigenza medica e veterinaria il cui ammontare è
quello consolidato al 31.12.1997, comprensivo, in ragione d'anno degli incrementi previsti a
tale scadenza.
Il fondo è, altresì, integrato con le seguenti risorse (art. 50 comma 2):
a) a decorrere dal 1 gennaio 1999 da una quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla
riduzione stabile della dotazione organica del personale, concordata in contrattazione
integrativa, nel rispetto dei risparmi Aziendali prestabiliti in sede di definizione del bilancio;
b) a decorrere dal 31 dicembre 1999 da una quota pari all’1,6%, del monte salari annuo
della dirigenza medico veterinaria calcolato con riferimento al 31 dicembre 1997;
c) risorse derivanti dal fondo dell'art. 51 in presenza di stabile modifica e razionalizzazione
dell'organizzazione dei servizi – anche a parità di organico;
d) dagli assegni personali di cui agli artt. 38, 43, commi 2 e 3.
Il C.C.N.L. 8.6.2000 II biennio economico, prevede la conferma di detto fondo, per il
finanziamento
delle
indennità
citate
nell’ammontare
consolidato
al
31.12.1999,
comprensivo, in ragione d'anno degli incrementi previsti a tale scadenza.
Il fondo, oltre ad essere integrato dalle risorse previste dall'art. 50, comma 2, lettere a), c)
e d), a decorrere dal 1 luglio 2000 è incrementato, in ragione d'anno:
a)
a decorrere dal 1° luglio 2000, di una quota, in ragione d'anno, pari allo 0,6% del
monte salari annuo della dirigenza medico – veterinaria, calcolato con riferimento al 31
dicembre 1999;
b)
a decorrere dal 1° luglio 2001, di una quota, in ragione d'anno, pari allo 0,5% del
monte salari annuo calcolato con riferimento al 31 dicembre 1999;
c)
a decorrere dal 1° luglio 2000, dalle risorse relative allo specifico trattamento
economico di cui all'art. 47 comma 3.
Il fondo in oggetto deve essere integralmente utilizzato. Eventuali risorse che annualmente
a consuntivo risultassero ancora disponibili nel fondo sono temporaneamente utilizzate in
quello per la retribuzione di risultato relativo al medesimo anno e, quindi, riassegnate al
fondo di cui al presente articolo a decorrere dall'esercizio finanziario dell'anno successivo. Il
fondo è ridotto degli importi di cui all'art. 47, comma 6. Tutti i riferimenti al "monte salari
1997" effettuati nel presente contratto sono da intendersi al netto degli oneri riflessi.
Seguono le tabelle del fondo dell’art. 50 nelle sei Aziende abruzzesi.
89
tab. 7/A DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA Avezzano - Sulmona
Fondo per indennità di specificità medica, retribuzione di posizione equiparazione, specifico trattamento o indennità per
dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa Art. 50 CCNL 8/6/2000 biennio 1998-99
lire
€
del. 947 del 20/12/1998 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 1998 E 1999 (ccnl 5.12.96 art60)
fondo per la retribuzione di posizione (art.60 CCNL 5.12.1996 I biennio art 4 CCNL II
12.633.769.385
6.524.797,36
biennio) anno 1998
del. 560 del 7/7/1999 RIDETERMINAZIONE FONDO ANNO 1998 E 1999
fondo di cui all'art 62 comma 1 determinato per il 1998
+
12.633.769.385
6.524.797,36
trasferimento di cui all'art. 60, c. 3 CCNL
+
2.049.970
1.058,72
totale fondo anno 1998 e 1999
=
12.635.819.355
6.525.856,08
del. 1282 del 31/12/1999 RIDETERMINAZIONE FONDO 1998 E 1999
totale fondo anno 1997
11.965.757.159
6.179.797,84
ccnl II biennio art 4 comma 1 lett B
485.849.206
250.920,17
totale fondo anno 1998 e 1999
12.451.606.365
6.430.718,01
del.998 del 21/5/2001 così come modificata dalla del n. 2017 del 20/12/2001 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2000
fondo per la retribuzione di posizione (art.60 CCNL I biennio art 4 CCNL II biennio)
12.451.606.365
6.430.718,01
consolidato al 31/12/99
incremento a decorrere dall' 1/1/99 per quota degli eventuali minori oneri derivanti
0
0,00
dalla riduzione stabile della dotaz. organica del personale( art 50 comma 2 lett a)
incremento dal 31/12/1/99 per quota pari all'1,6% del monte salari anno 1997 della +
758.287.711
391.622,92
dirigenza medica e veterinaria calcolato con riferimento al 31 .12.97 (art 50 comma 2
lett b)
risorse derivanti dal fondo dell’art 51 in presenza di stabile modifica e +
0,00
razionalizzazione dell'organizzazione dei servizi (art 50 comma 2 lett c)
incremento per risorse derivanti dagli assegni personali di cui all'art. 38 , 43 commi 2 +
44.054.500
22.752,25
e 3 comprensivi delle risorse per i posti resisi vacanti dall'1/1/98 (6 dirigenti cessati
nel 2000) (art 50 comma 2 lett d)
incremento a decorrere dal 1 luglio 2000 per quota in ragione d'anno pari allo 0,6%+
138.491.097
71.524,68
del monte salari anno 99 della dirigenza medico veterinaria calcolato con riferimento
al 31.12.99 (art 9 comma 2 lett a)
209.000.000
107.939,49
riduzione ex art 47, comma 6 (art 50 comma 7) della retribuzione di posizione deidirigenti a rapporto di lavoro non esclusivo per il finanziamento dell'indennità di
esclusività
increm dal 1/7/2000 derivante dalle risorse relative allo specifico trattamento+
0
economico di cui all'art. 47, comma 3 (art 9 comma 2 lett c)
totale fondo 2000
=
13.183.439.673
6.808.678,37
fondo 2000 da accantonare per equiparazione
0
0,00
fondo 2000 da accantonare per finanziamento indennità di esclusività
209.000.000
107.939,49
del. 625 del 16/5/2002 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2001
fondo consolidato al 31.12.2000
+
12.900.869.550
6.662.743,08
incremento per risorse derivanti dagli assegni personali di cui all'art. 38 , 43 commi 2 +
47.681.250
24.625,31
e 3 n. 6 dirig. cessati nell'anno 2000 + n. 1 nell'anno 2001 (art 50 comma 2 lett d)
138.491.097
71.524,68
incremento a decorrere dal 1 luglio 2000 per quota in ragione d'anno pari allo 0,6%
del monte salari anno 99 della dirigenza medico veterinaria calcolato con riferimento
al 31.12.99 (art 9 comma 2 lett a)
115.409.248
59.603,90
incremento a decorrere dal 1 luglio 2001 per quota, in ragione d'anno, pari allo 0,5%+
del monte salari annuo della dirigenza medico veterinaria calcolato con riferimento al
31.12.99 (art 9 comma 2 lett b)
finanziamento del fondo per incremento dotazione organica n.30 unità in più rispetto+
693.127.500
357.970,48
al 1.1.2201 ( art 53 comma 1)
importo dei risparmi sulla RIA dei dirigenti cessati dal servizio dall'1.1.97 al+
786.743.000
406.318,85
31.12.2000 ( da accantonare per equiparazione)( art.9 comma 3 1° capoverso II
biennio)
totale fondo 2001
=
14.682.321.645
7.582.786,31
fondo 2002 da accantonare per equiparazione
786.743.000
406.318,85
fondo 2002 da accantonare per finanziamento indennità di esclusività
0
del. 754 del 22/5/2002DETERMINAZIONE FONDO 2002
fondo consolidato al 31.12.2001(CCNL II biennio art.9 comma 2 I° capoverso
+
14.682.321.645
7.582.786,31
Incremento per risorse derivanti dagli assegni personali di cui all'art. 38 , 43 commi 2 +
8.842.000
4.566,51
e 3 comprensivi delle risorse per i posti resisi vacanti dall'1/1/98(art 50 comma 2 lett
d)
incremento a decorrere dal 1 luglio 2001 per quota, in ragione d'anno, pari allo 0,5%+
115.409.248
59.603,90
del monte salari annuo della dirigenza medico veterinaria calcolato con riferimento al
31.12.99 (art 9 comma 2 lett b)
totale fondo 2002
=
14.806.572.893
7.646.956,72
fondo 2002 da accantonare per equiparazione
0
fondo 2002 da accantonare per finanziamento indennità di esclusività
0
90
tab. 7/B DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA Chieti
Fondo per indennità specificità medica, retribuzione di posizione equiparazione, specifico trattamento o indennità per
dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa Art. 50 CCNL 8/6/2000 biennio 1998-99
lire
€
del n.2237 del 23.6.1998 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 1998
Fondo per la retribuzione di posizione (art.60 CCNL 5.12.1996 I biennio art 4 CCNL II
10.002.176.823
5.165.693,23
biennio )
del n. 77 del 15.1.1999 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 1999
Fondo per la retribuzione di posizione (art.60 CCNL I biennio art 4 CCNL II biennio )
10.002.176.823
5.165.693,23
del n.424 del 23.2.2000 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2000
Fondo per la retribuzione di posizione (art.60 CCNL I biennio art 4 CCNL II biennio )
10.002.176.823
5.165.693,23
del n. 2796 del 28.11.2000 RIDETERMINAZIONE FONDO ANNO 2000
fondo consolidato al 31/12/97 comprensivo in ragione d'anno degli incrementi previsti
10.002.176.823
5.165.693,23
a tale scadenza
incremento a decorrere dall' 1/1/99 per quota degli eventuali minori oneri derivanti
0
0,00
dalla riduzione stabile della dotaz. organica del personale( art 50 comma 2 lett a)
incremento dal 31/12/1/99 per quota pari all'1,6% del monte salari anno 1997 della+
594.432.704
306.998,87
dirigenza medica e veterinaria calcolato con riferimento al 31 .12.97 (art 50 comma 2
lett b)
risorse derivanti dal fondo dellart 51 in presenza di stabile modifica e razionalizzazione+
0
0,00
dell'organizzazione dei servizi (art 50 comma 2 lett c)
incremento per risorse derivanti dagli assegni personali di cui all'art. 38 , 43 commi 2+
0
0,00
e 3 comprensivi delle risorse per i posti resisi vacanti dall'1/1/98 (art 50 comma 2 lett
d)
riduzione ex art 47, comma 6 (art 50 comma 7) della retribuzione di posizione dei160.293.315
82.784,59
dirigenti a rapporto di lavoro non esclusivo per il finanziamento dell'indennità di
esclusività
incremento a decorrere dal 1 luglio 2000 per quota in ragione d'anno pari allo 0,6%+
118.391.388
61.144,05
del monte salari anno 99 della dirigenza medico veterinaria calcolato con riferimento
al 31.12.99 (art 9 co 2 lett a)
increm dal 1/7/2000 derivante dalle risorse relative allo specifico trattamento+
0
0,00
economico di cui all'art. 47, comma 3 (art 9 comma 2 lett c )
totale fondo 2000
=
10.554.707.600
5.451.051,56
fondo 2000 da accantonare per equiparazione
0
fondo 2000 da accantonare per finanziamento indennità di esclusività
160.293.315
82.784,59
del n.1653 del 24.12.2001DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2001
Fondo anno 2000
+
10.554.707.600
5.451.051,56
Incremento per risorse derivanti dagli assegni personali di cui all'art. 38 , 43 commi 2+
71.841.250
37.102,91
e 3 comprensivi delle risorse per i posti resisi vacanti dall'1/1/98 (art 50 comma 2 lett
d)
incremento a decorrere dal 1 luglio 2000 per quota in ragione d'anno pari allo 0,6%+
118.391.388
61.144,05
del monte salari anno 99 della dirigenza medico veterinaria calcolato con riferimento
al 31.12.99 (art 9 co 2 lett a)
incremento a decorrere dal 1 luglio 2001 per quota, in ragione d'anno, pari allo 0,5%+
98.659.490
50.953,37
del monte salari annuo della dirigenza medico veterinaria calcolato con riferimento al
31.12.99 (art 9 comma 2 lett b)
finanziamento del fondo per incremento dotazione organica n.33 unità in più rispetto+
564.599.750
291.591,44
al 1.1.2201 ( art 53, comma 1)
importo dei risparmi sulla RIA dei dirigenti cessati dal servizio ( da accantonare per+
0
0,00
equiparazione) ( art.9 comma 3 1° capoverso II biennio)
totale fondo 2001
=
11.408.199.478
5.891.843,33
fondo 2001 da accantonare per equiparazione
0
0,00
fondo 2001 da accantonare per finanziamento indennità di esclusività
0
0,00
del n.1222 del 29.10.2002 DETERMINAZIONE FONDO 2002
0,00
fondo consolidato al 31/12/97
+
10.002.176.823
5.165.693,23
incremento a decorrere dall' 1/1/99 per quota degli eventuali minori oneri derivanti+
0
0,00
dalla riduzione stabile della dotaz. organica del personale( art 50 comma 2 lett a)
incremento dal 31/12/1/99 per quota pari all'1,6% del monte salari anno 1997 della+
594.432.704
306.998,87
dirigenza medica e veterinaria calcolato con riferimento al 31 .12.97 (art 50 comma 2
lett b)
risorse derivanti dal fondo dell’art 51 in presenza di stabile modifica e+
0
0,00
razionalizzazione dell'organizzazione dei servizi (art 50 comma 2 lett c)
incremento per risorse derivanti dagli assegni personali di cui all'art. 38 , 43 commi 2+
718.412.500
371.029,09
e 3 comprensivi delle risorse per i posti resisi vacanti dall'1/1/98 (art 50 comma 2 lett
d)
riduzione ex art 47, comma 6 (art 50 comma 7) della retribuzione di posizione dei160.293.315
82.784,59
dirigenti a rapporto di lavoro non esclusivo per il finanziamento dell'indennità di
esclusività
incremento a decorrere dal 1 luglio 2000 per quota in ragione d'anno pari allo 0,6%+
236.782.776
122.288,10
del monte salari anno 99 della dirigenza medico veterinaria calcolato con riferimento
al 31.12.99 (art 9 co 2 lett a)
incremento a decorrere dal 1 luglio 2001 per quota, in ragione d'anno, pari allo 0,5%+
197.318.980
101.906,75
del monte salari annuo della dirigenza medico veterinaria calcolato con riferimento al
31.12.99 (art 9 co 2lett b)
increm dal 1/7/2000 derivante dalle risorse relative allo specifico trattamento+
0
0,00
economico di cui all'art. 47, comma 3 (art 9 comma 2 ett c)
finanziamento fondo per incremento dotazione organica al 1.1.2001 n.33 unità in più+
564.599.750
291.591,44
rispetto alla base di calcolo (404 unità) (art 53 comma 1)
finanziamento fondo per incremento dotazione organica al 1.1.2002 n.14 unità in più+
323.473.150
167.059,94
rispetto alla base di calcolo (art 53 comma 1)
91
integrazione fondo a decorrere da 1.1.2001 per le finalità di cui all'art 41 (+
equiparazione ) di lire 6.673.000 media pro capite per n. 152 dirigenti di ex IX livello
in servizio al 31.12.1996 )
integrazione fondo per le finalità di cui all'art 41 previa perequazione e compensazione +
a livello regionale ( maggiore costo sotenuto dall'azienda rispetto alla integrazione di
cui al punto precedente) equiparazione
importo dei risparmi sulla RIA per dirigenti cessati dal servizio ( da accantonare per
equiparazione) (art.9 comma 3 capoverso 1)
totale fondo 2002
=
fondo 2002 da accantonare per equiparazione
fondo 2002 da accantonare per finanziamento indennità di esclusività
92
1.014.296.000
523.840,17
1.101.604.412
568.931,20
351.592.345
181.582,29
14.592.803.780
351.592.345
160.293.315
7.536.554,19
181.582,29
82.784,59
tab. 7/C DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA Lanciano Vasto
Fondo per indennità specificità medica, retribuzione di posizione equiparazione, specifico trattamento o indennità per
dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa Art. 50 CCNL 8/6/2000 biennio 1998-99
lire
€
DETERMINAZIONE FONDO ANNO 1998
fondo per la retribuzione di posizione (art.60 CCNL 5.12.1996 I biennio art 4 CCNL II
9.265.596.849
4.785.281,42
biennio) consolidato al 31.12.1997 (art.50 comma 1)
incremento dell'1,38% del monte salari annuo 1995 (ccnl 5.12.1996)
570.470.569
294.623,46
totale fondo 1998
9.836.067.418
5.079.904,88
DETERMINAZIONE FONDO ANNO 1999
fondo anno 1998
9.836.067.418
5.079.904,88
incremento dal 31/12/1/99 per quota pari all'1,6% del monte salari anno 1997 della
1.876.651
969,21
dirigenza medica e veterinaria calcolato con riferimento al 31 .12.97 (art 50 comma 2
lett b) (1 giorno)
decremento derivante dall'abbattimento della retribuzione di posizione parte fissa per40.860.584
21.102,73
il personale che ha optato per il rapporto di lavoro non esclusivo dall'1.7.1999
decremento derivante dall'abbattimento della retribuzione di posizione parte variabile19.968.812
10.313,03
per il personale che ha optato per il rapporto di lavoro non esclusivo dall'1.7.1999
totale fondo anno 1999
9.777.114.673
5.049.458,33
DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2000
fondo anno 1999
9.777.114.673
5.049.458,33
incremento a decorrere dall' 1/1/99 per quota degli eventuali minori oneri derivanti
0
dalla riduzione stabile della dotaz. organica del personale( art 50 comma 2 lett a)
incremento dal 31/12/1/99 per quota pari all'1,6% del monte salari anno 1997 della
684.977.488
353.761,35
dirigenza medica e veterinaria calcolato con riferimento al 31 .12.97 (art 50 comma 2
lett b)
risorse derivanti dal fondo dellart 51 in presenza di stabile modifica e razionalizzazione
0
0,00
dell'organizzazione dei servizi (art 50 comma 2 lett c)
recupero quote dai dirigenti di ex II livello cessati dal servizio dall'1.1.98 all'1.1.2000
8.421.290
4.349,23
per specifico trattamento economico
0
0,00
da 1.7.2000 recupero specifico trattamento economico corrisposto dall'1.1 2000 al
30.6.2000 ai dirigenti di ex II livello optanti per rapporto non esclusivo ( al fine di
riportarlo a base annua) (art 9 comma 2 lett c)
recupero somme dai dirigenti di ex II livello cessati dal servizio dall'1.1.98 all'1.1.2000
145.268.198
75.024,76
per indennità di specificità medica
incremento pari a 65 ore di lavoro straordinario per i dirigenti di II livello che hanno
17.814.160
9.200,25
optato per l'incarico quinquennale negli anni 1998 e 1999
recupero somme dai dirigenti di ex II livello cessati dal servizio dall'1.1.98 all'1.1.2000
0
0,00
per indennità di posizione
recupero assegno personale per differenza tabellare da dirigenti di ex II livello cessati
61.496.519
31.760,30
dall'1.8.99 al 31.12.2000 (art.50 comma 2 lett. d)
733.924.737
379.040,49
incremento a seguito di aumento di organico rispetto a quello preso a base di calcolo
per formare il fondo di cui all'art.60 ccnl 5.12.1996 (art.53 comma 1) per 39
dipendenti
272.536.290
140.753,25
incremento a decorrere dal 31.12.1999 per quota in ragione d'anno pari allo 0,6% del
monte salari anno 99 della dirigenza medico veterinaria calcolato con riferimento al
31.12.99 (art 9 co 2 lett a)
totale fondo 2000
11.701.553.355
6.043.347,96
DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2001
totale fondo 2000
11.701.553.355
6.043.347,96
quota residua del fondo di cui all'art.47 del ccnl 5.12.1996 anno 1998
90.521.793
46.750,60
quota residua del fondo di cui all'art.47 del ccnl 5.12.1996 anno 1999
23.735.199
12.258,21
quota residua del fondo di cui all'art.47 del ccnl 5.12.1996 anno 2000
70.039.135
36.172,19
quota residua del fondo di cui all'art.47 del ccnl 5.12.1996 anno 2001
0
0,00
1.821.729.000
940.844,51
integrazione fondo con fondi regionali a decorrere da 1.1.2001 per le finalità di cui
all'art 41 ( equiparazione ) di lire 6.673.000 media pro capite per n. 273 dirigenti di
ex IX livello in servizio dal 5.12.1996 )
incremento a decorrere dal 1 luglio 2001 per quota, in ragione d'anno, pari allo 0,5%
227.113.575
117.294,37
del monte salari annuo della dirigenza medico veterinaria calcolato con riferimento al
31.12.99 (art 9 co 2 lett b)
incremento a seguito di aumento di organico rispetto alla dotazione organica
112.911.498
58.313,92
rideterminata nell'anno 2000
totale fondo 2001
14.047.603.555
7.254.981,77
DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2002
totale fondo 2002
14.047.603.555
7.254.981,77
93
tab. 7/D DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA L'Aquila
Fondo per indennità specificità medica, retribuzione di posizione equiparazione, specifico trattamento o indennità per
dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa Art. 50 CCNL 8/6/2000 biennio 1998-99
lire
€
del n.219 del 2.4.2002 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 1998
fondo consolidato al 31.12. 97 ex art 60 del CCNL 5.12.96
+
7.208.794.509
3.723.031,66
importo annuo della RIA ( risorse finalizzate all'equiparazione dal 1.2.2001 89.525.590
46.236,11
Consolidato al 31.12.97 (differenza RIA del personale cessato a tutto il 31.12.97 e
quello assunto alla medesima data
importo annuo della RIA (risorse finalizzate all'equiparazione dall'1.2.2001) Periodo176.680.099
91.247,66
1.1.98 al 31.12.98 (differenza RIA del personale cessato a tutto il 31.12.97 e quello
assunto alla medesima data
riduzione ex art 47, comma 6 (art 50 comma 7) della retribuzione di posizione dei93.054.000
48.058,38
dirigenti a rapporto di lavoro non esclusivo per il periodo 1.1.1998 - 31.12.1998 per il
finanziamento dell'indennità di esclusività
fondo anno 1998
7.115.740.509
3.674.973,28
fondo aggiuntivo anno 1998 da accantonare per equiparazione
266.205.689
137.483,76
fondo anno 1998 per il finanziamento dell'indennità di esclusività
93.054.000
48.058,38
del n.219 del 2.4.2002 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 1999
fondo anno 1998 senza accantonamento per esclusività
7.208.794.509
3.723.031,66
fondo aggiuntivo anno 1998 da accantonare per indennità di esclusività
266.205.689
137.483,76
fondo aggiuntivo anno 1998 da accantonare per equiparazione
221.364.423
114.325,18
incremento per risorse derivanti dagli assegni personali di cui all'art. 38 , 43 commi 2
6.121.000
3.161,23
e 3 (art 50 comma 2 lett d) comprensivi delle risorse per i posti resisi vacanti
dall'1/1/98 : dal 1.8.99 assegno ad personam dirigenti già di 2 livello in servizio al
31.7.99 o per i dirigenti cessati dal servizio fra il 1.1.98 e il 31.7.99 i cui posti sono
ancora vacanti al 1.8.99 per 6 mensilità (art 50 comma 2 lett d)
dal 1.8.99 assegno ad personam dirigenti già di 2 livello- con rapporto di servizio ad
12.547.166
6.480,07
esaurimento - in servizio al 31.7.99 o per i dirigenti cessati dal servizio fra il 1.1.98 e
il 31.7.99 i cui posti sono ancora vacanti al 1.8.99 per 6 mensilità (art 50 comma 2
lett d)
1.247.154
644,10
incremento a decorrere dal 31.12.1999 per quota in ragione d'anno pari allo 0,6% del
monte salari anno 99 della dirigenza medico veterinaria calcolato con riferimento al
31.12.99 (art 9 co 2 lett a)
93.054.000
48.058,38
riduzione ex art 47, comma 6 (art 50 comma 7) della retribuzione di posizione deidirigenti a rapporto di lavoro non esclusivo per il periodo 1.1.1999 - 31.12.1999 per il
finanziamento dell'indennità di esclusività
per il periodo 1.7.99 -31.12.99 (r. variabile) per il finanziamento dell'esclusività
42.174.790
21.781,46
fondo anno 1999 da utilizzare
7.093.481.039
3.663.477,22
fondo aggiuntivo anno 1999 da accantonare per equiparazione
487.570.112
251.808,95
fondo anno 1999 per il finanziamento dell'indennità di esclusività
135.228.790
69.839,84
del n.219 del 2.4.2002 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2000
fondo anno 1999 senza accantonamento per esclusività
7.208.794.509
3.723.031,66
fondo aggiuntivo anno 1999 da accantonare per equiparazione
487.570.112
251.808,95
258.287.965
133.394,60
importo annuo della RIA (risorse finalizzate all'equiparazione dall'1.2.2001) Periodo
1.1.00 al 31.12.00 (differenza RIA tra il risparmio per il personale cessato e la spesa
per quello assunto alla medesima data
incremento per risorse derivanti dagli assegni personali di cui all'art. 38 , 43 commi 2
14.368.250
7.420,58
e 3 (art 50 comma 2 lett d) comprensivi delle risorse per i posti resisi vacanti
dall'1/1/98 : assegno ad personam - dirigenti già di 2 livello in servizio al 31.7.99 o
per i dirigenti cessati dal servizio fra il 1.1.98 e il 31.7.99 i cui posti sono ancora
vacanti al 1.8.99 in misura intera
25.094.333
12.960,14
dal 1.8.99 assegno ad personam dirigenti già di 2 livello- con rapporto di servizio ad
esaurimento - in servizio al 31.7.99 o per i dirigenti cessati dal servizio fra il 1.1.98 e
il 31.7.99 i cui posti sono ancora vacanti al 1.8.99
incremento a decorrere dal 31.12.1999 per quota in ragione d'anno pari allo 0,6% del
455.211.392
235.097,06
monte salari anno 99 della dirigenza medico veterinaria calcolato con riferimento al
31.12.99 (art 9 co 2 lett a)
incremento a decorrere dal 1 luglio 2000 per quota in ragione d'anno pari allo 0,6%
76.648.107
39.585,44
del monte salari anno 99 della dirigenza medico veterinaria calcolato con riferimento
al 31.12.99 (art 9 co 2 lett a)
riduzione ex art 47, comma 6 (art 50 comma 7) della retribuzione di posizione dei93.054.000
48.058,38
dirigenti a rapporto di lavoro non esclusivo per il periodo 1.1.1999 - 31.12.1999 ( r
fissa) per il finanziamento dell'indennità di esclusività
per il periodo 1.7.99 -31.12.99 (r. variabile) per il finanziamento dell'esclusività
78.324.610
40.451,29
fondo anno 2000 da utilizzare
7.608.737.981
3.929.585,22
fondo aggiuntivo anno 2000 da accantonare per equiparazione
745.858.077
385.203,55
fondo anno 2000 per il finanziamento dell'indennità di esclusività
171.378.610
88.509,67
del n.219 del 2.4.2002 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2001
0,00
fondo anno 2000 senza accantonamento per esclusività
7.535.597.579
3.891.811,36
fondo aggiuntivo anno 2000 da accantonare per equiparazione
745.858.077
385.203,55
importo annuo della RIA (risorse finalizzate all'equiparazione dall'1.2.2001) Periodo
334.831.031
172.925,80
1.1.01 al 31.12.01 (differenza RIA tra il risparmio per il personale cessato e la spesa
per quello assunto alla medesima data
14.368.250
7.420,58
incremento per risorse derivanti dagli assegni personali di cui all'art. 38 , 43 commi 2
e 3 comprensivi delle risorse per i posti resisi vacanti dall'1/1/98 i cui posti sono
ancora vacanti al in misura intera (art 50 comma 2 lett d)
dal 1.8.99 assegno ad personam dirigenti già di 2 livello- con rapporto di servizio ad
25.094.333
12.960,14
esaurimento - in servizio al 31.7.99 o per i dirigenti cessati dal servizio fra il 1.1.98 e
il 31.7.99 i cui posti sono ancora vacanti al 1.8.99 (art 50 comma 2 lett d)
94
incremento a decorrere dal 31.12.1999 per quota in ragione d'anno pari allo 0,6% del
monte salari anno 99 della dirigenza medico veterinaria calcolato con riferimento al
31.12.99 (art 9 comma 2 lett a)
incremento a decorrere dal 1 luglio 2001 per quota, in ragione d'anno, pari allo 0,5%
del monte salari annuo della dirigenza medico veterinaria calcolato con riferimento al
31.12.99 (art 9 comma 2 lett b)
riduzione ex art 47, comma 6 (art 50 comma 7) della retribuzione di posizione deidirigenti a rapporto di lavoro non esclusivo per il periodo 1.1.00 - 31.12.00 (r.
fissa)per il finanziamento dell'indennità di esclusività
per il periodo 1.7.99 -31.12.99 (r. variabile) per il finanziamento dell'esclusività
fondo anno 2001 da utilizzare
fondo aggiuntivo anno 2001 da accantonare per equiparazione
fondo anno 2001 per il finanziamento dell'indennità di esclusività
95
150.872.558
77.919,17
62.863.566
32.466,32
93.054.000
48.058,38
78.324.610
7.617.417.676
1.080.689.108
171.378.610
40.451,29
3.934.067,91
558.129,35
88.509,67
tab. 7/E DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA Pescara
Fondo per indennità specificità medica, retribuzione di posizione equiparazione, specifico trattamento o indennità per
dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa Art. 50 CCNL 8/6/2000 biennio 1998-99
lire
€
DETERMINAZIONE FONDO ANNO 1998
fondo consolidato al 31.12. 97 ex art 60 del CCNL 5.12.96
+
15.946.881.358
8.235.876,90
DETERMINAZIONE FONDO ANNO 1999
fondo anno 1998 senza accantonamento per esclusività
15.946.881.358
8.235.876,90
trasferimenti dal fondo ex art 51 (art 60 comma 3 ccnl 94/95
17.628.492
9.104,36
fondo anno 1999
15.964.509.850
8.244.981,25
DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2000
fondo anno 1999
+
15.964.509.850
8.244.981,25
finanziamento del fondo per incremento dotazione organica n.14 unità in più rispetto+
139.440.480
72.015,00
al 1.1.1999 ( art 53 comma 1)
incremento a decorrere dall' 1/1/99 per quota degli eventuali minori oneri derivanti+
0
0,00
dalla riduzione stabile della dotaz. organica del personale( art 50 comma 2 lett a)
incremento dal 31/12/1/99 per quota pari all'1,6% del monte salari anno 1997 della +
866.523.536
447.522,06
dirigenza medica e veterinaria calcolato con riferimento al 31 .12.97 (art 50 comma 2
lett b)
risorse derivanti dal fondo dell’art 51 in presenza di stabile modifica e +
0
0,00
razionalizzazione dell'organizzazione dei servizi (art 50 comma 2 lett c)
incremento per risorse derivanti dagli assegni personali di cui all'art. 38 , 43 commi 2 +
0
0,00
e 3 comprensivi delle risorse per i posti resisi vacanti dall'1/1/98 (6 dirigenti cessati
nel 2000) (art 50 comma 2 lett d)
trasferimenti dal fondo ex art 51 (art 60 comma 3 ccnl 94/95)
+
25.159.111
12.993,60
incremento a decorrere dal 1 luglio 2000 per quota in ragione d'anno pari allo 0,6%+
163.373.142
84.375,19
del monte salari anno 99 della dirigenza medico veterinaria calcolato con riferimento
al 31.12.99 (art 9 co 2 lett a)
riduzione ex art 47, comma 6 (art 50 comma 7) della retribuzione di posizione dei133.197.000
68.790,51
dirigenti a rapporto di lavoro non esclusivo per il finanziamento dell'indennità di
esclusività
totale fondo anno 2000
=
17.025.809.119
8.793.096,58
fondo aggiuntivo anno 2000 da accantonare per equiparazione
0
fondo anno 2000 per il finanziamento dell'indennità di esclusività
133.197.000
69.790,50
DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2001
fondo consolidato al 31.12.2000
17.025.809.119
8.793.096,58
finanziamento del fondo per incremento dotazione organica n.31 unità in più rispetto
108.241.364
55.902,00
al 1.1.2000 ( art 53 comma 1)
incremento a decorrere dall' 1/1/99 per quota degli eventuali minori oneri derivanti
0
0,00
dalla riduzione stabile della dotaz. organica del personale( art 50 comma 2 lett a)
0
0,00
incremento dal 31/12/1/99 per quota pari all'1,6% del monte salari anno 1997 della
dirigenza medica e veterinaria calcolato con riferimento al 31 .12.97 (art 50 comma 2
lett b)
risorse derivanti dal fondo dellart 51 in presenza di stabile modifica e razionalizzazione
0
0,00
dell'organizzazione dei servizi (art 50 comma 2 lett c)
Incremento per risorse derivanti dagli assegni personali di cui all'art. 38 , 43 commi 2
30.328.977
15.663,61
e 3 comprensivi delle risorse per i posti resisi vacanti dall'1/1/98 (6 dirigenti cessati
nel 2000) (art 50 comma 2 lett d)
trasferimenti dal fondo ex art 51 (art 60 comma 3 ccnl 94/95)
2.738.406
1.414,27
incremento a decorrere dal 1 luglio 2000 per quota in ragione d'anno pari allo 0,6%
162.934.630
84.148,71
del monte salari anno 99 della dirigenza medico veterinaria calcolato con riferimento
al 31.12.99 (art 9 co 2 lett a)
incremento a decorrere dal 1 luglio 2001 per quota, in ragione d'anno, pari allo 0,5%
135.778.859
70.123,93
del monte salari annuo della dirigenza medico veterinaria calcolato con riferimento al
31.12.99 (art 9 co 2 lett b)
importo dei risparmi della RIA per dirigenti cessati dal servizio (da accantonare per
1.608.193.000
830.562,37
equiparazione) art. 9 comma 3, capov. 1 II biennio
scorporo quota di pertinenza ARTA al 31.12.2000
42.457.916
21.927,68
riduzione ex art 47, comma 6 (art 50 comma 7) della retribuzione di posizione dei111.952.000
57.818,38
dirigenti a rapporto di lavoro non esclusivo per il finanziamento dell'indennità di
esclusività
totale fondo anno 2001
18.919.614.439
9.771.165,41
fondo aggiuntivo anno 2001 da accantonare per equiparazione
1.608.193.000
830.562,37
fondo anno 2001 per il finanziamento dell'indennità di esclusività
111.952.000
57.818,38
DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2002
fondo anno 2001
18.919.614.439
9.771.165,41
finanziamento del fondo per incremento dotazione organica n.31 unità in più rispetto
341.118.482
176.172,99
al 1.1.2001 ( art 53 comma 1)
incremento a decorrere dall' 1/1/99 per quota degli eventuali minori oneri derivanti
0
0,00
dalla riduzione stabile della dotaz. organica del personale( art 50 comma 2 lett a)
incremento dal 31/12/1/99 per quota pari all'1,6% del monte salari anno 1997 della
0
0,00
dirigenza medica e veterinaria calcolato con riferimento al 31 .12.97 (art 50 comma 2
lett b)
risorse derivanti dal fondo dellart 51 in presenza di stabile modifica e razionalizzazione
0
0,00
dell'organizzazione dei servizi (art 50 comma 2 lett c)
43.906.971
22.676,06
Incremento per risorse derivanti dagli assegni personali di cui all'art. 38 , 43 commi 2
e 3 comprensivi delle risorse per i posti resisi vacanti dall'1/1/98 (6 dirigenti cessati
nel 2000) (art 50 comma 2 lett d)
trasferimenti dal fondo ex art 51 (art 60 comma 3 ccnl 94/95)
3.423.009
1.767,84
incremento a decorrere dal 1 luglio 2001 per quota, in ragione d'anno, pari allo 0,5%
135.778.859
70.123,93
del monte salari annuo della dirigenza medico veterinaria calcolato con riferimento al
96
31.12.99 (art 9 co 2 lett b)
importo dei risparmi della RIA per dirigenti cessati dal servizio (da accantonare per
equiparazione) art. 9 comma 3, capov. 1 II biennio
totale fondo anno 2002
fondo aggiuntivo anno 2001 da accantonare per equiparazione
fondo anno 2001 per il finanziamento dell'indennità di esclusività
DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2003
fondo anno 2002
incremento per risorse derivanti dagli assegni personali di cui all'art. 38 , 43 commi 2
e 3 (art 50 comma 2 lett d) comprensivi delle risorse per i posti resisi vacanti
dall'1/1/98
totale fondo anno 2003
97
121.551.847
62.776,29
19.565.393.607
121.551.847
10.104.682,51
62.776,29
19.565.393.607
26.341.788
10.104.682,51
13.604,40
19.591.735.395
10.118.286,91
tab 7/F DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA Teramo
Fondo per indennità specificità medica, retribuzione di posizione equiparazione, specifico trattamento o indennità per
dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa Art. 50 CCNL 8/6/2000 biennio 1998-99
lire
€
del n. 2817 del 14.12.1998 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 1998
fondo per la retribuzione di posizione (art.60 CCNL I biennio art 4 CCNL II biennio )
16.121.000.428
8.325.801,89
del n. 2820 del 14.12.1998 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 1999
fondo per la retribuzione di posizione (art.60 CCNL I biennio art 4 CCNL II biennio )
16.121.000.428
8.325.801,89
del n. 765 del 15 10 2001 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2000
fondo consolidato al 31/12/97 comprensivo in ragione d'anno degli incrementi previsti +
16.121.000.426
8.325.801,89
a tale scadenza
incremento a decorrere dall' 1/1/99 per quota degli eventuali minori oneri derivanti
0
dalla riduzione stabile della dotaz. organica del personale( art 50 comma 2 lett a)
incremento dal 31/12/1/99 per quota pari all'1,6% del monte salari anno 1997 della +
996.695.008
514.750,01
dirigenza medica e veterinaria calcolato con riferimento al 31 .12.97 (art 50 comma 2
lett b)
risorse derivanti dal fondo dell’art 51 in presenza di stabile modifica e +
0
razionalizzazione dell'organizzazione dei servizi (art 50 comma 2 lett c)
incremento per risorse derivanti dagli assegni personali di cui all'art. 38 , 43 commi 2 +
86.209.500
44.523,49
e 3 comprensivi delle risorse per i posti resisi vacanti dall'1/1/98 (art 50 comma 2 lett
d)
riduzione ex art 47, comma 6 (art 50 comma 7) della retribuzione di posizione dei256.974.055
132.716,02
dirigenti a rapporto di lavoro non esclusivo per il finanziamento dell'indennità di
esclusività
incremento a decorrere dal 1 luglio 2000 per quota in ragione d'anno pari allo 0,6%+
167.268.834
86.387,14
del monte salari anno 99 della dirigenza medico veterinaria calcolato con riferimento
al 31.12.99 (art 9 comma 2 lett a)
totale fondo anno 2000
=
17.114.199.713
8.838.746,51
fondo aggiuntivo anno 2000 da accantonare per equiparazione
0
0,00
fondo anno 2000 per il finanziamento dell'indennità di esclusività
256.974.055
132.716,02
del n. 765 del 15 10 2001 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2001
fondo 2000
+
17.114.199.713
8.838.746,51
57.473.000
29.682,33
incremento per risorse derivanti dagli assegni personali di cui all'art. 38 , 43 commi 2 +
e 3 comprensivi delle risorse per i posti resisi vacanti dall'1/1/98 (art 50 comma 2 lett
d)
167.268.834
86.387,14
incremento a decorrere dal 1 luglio 2000 per quota in ragione d'anno pari allo 0,6%+
del monte salari anno 99 della dirigenza medico veterinaria calcolato con riferimento
al 31.12.99 (art 9 co 2 lett a)
incremento a decorrere dal 1 luglio 2001 per quota, in ragione d'anno, pari allo 0,5%+
139.390.695
71.989,29
del monte salari annuo della dirigenza medico veterinaria calcolato con riferimento al
31.12.99 (art 9 co 2 lett b)
decurtaz. Fondo per personale assegnato all'ARTA da 1/1/2001
75.991.614
39.246,39
incremento a decorrere dall'1.2.2001 delle risorse derivanti dai risparmi sulla RIA dei+
2.259.343.524
1.166.853,55
dirigenti cessati dal servizio a decorrere dall'1.1.97 finalizzati all'equiparazione
totale fondo anno 2001
19.661.684.152
10.154.412,43
fondo aggiuntivo anno 2001 da accantonare per equiparazione
2.259.343.524
1.166.853,55
fondo anno 2001 per il finanziamento dell'indennità di esclusività
0
del n. 1128 del 13.12.2002 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2002
fondo già determinato per il 2001
+
19.661.684.152
10.154.412,43
incremento a decorrere dal 1 luglio 2001 per quota, in ragione d'anno, pari allo 0,5%+
139.390.695
71.989,29
del monte salari annuo della dirigenza medico veterinaria calcolato con riferimento al
31.12.99 (art 9 comma 2 lett b)
totale fondo anno 2002
=
19.801.074.847
10.226.401,71
fondo aggiuntivo anno 2001 da accantonare per equiparazione
fondo anno 2001 per il finanziamento dell'indennità di esclusività
98
Il C.C.N.L. 1998-2001 precisa, poi, che con le risorse del fondo dell’art. 50, opportunamente
individuate, nel biennio successivo 2000 – 2001 dovrà data applicazione all’art. 41 relativo
all'equiparazione dei dirigenti d’ex IX livello, qualificati e non, in servizio al 5 dicembre
1996 a quelli di X livello non qualificato ed alla definizione della retribuzione minima
contrattuale dei dirigenti con meno di cinque anni.
Al fine di dare applicazione all’art. 41 del C.C.N.L., stipulato in data 8 giugno 2000, il
C.C.N.L. 1998-2000 II biennio economico prevede ulteriori integrazioni del fondo:
dal 1 febbraio 2001 con una quota delle risorse derivanti dai risparmi sulla retribuzione
individuale d’anzianità dei dirigenti cessati dal servizio, già attribuite al fondo previsto
dall'art. 47, comma 4 del C.C.N.L. 5 dicembre 1996. Tale incremento è pari a lire 6.673.000
medie annue lorde pro – capite per ogni dirigente di ex IX livello in servizio alla data del 5
dicembre 1996, di cui lire 5.345.000 destinate all'applicazione dell'art. 3 e per la parte
residua all'attuazione dell'art.4.
Il fondo previsto dall'art. 47, comma 4, del C.C.N.L. 5 dicembre 1996, dal 31 dicembre 2001
è definitivamente unificato con quello di cui al presente articolo dove confluiscono le relative
risorse, anche per l'applicazione delle sue originarie finalità.
Al fine di garantire un’omogenea e congrua distribuzione dei risparmi di cui al comma 3 tra
le Aziende ed enti del comparto presenti nella Regione stessa, a causa della diversa
distribuzione dei dirigenti cessati dal servizio, l'incremento del fondo di ciascun’Azienda sarà
assicurato previa perequazione e compensazione a livello regionale con le modalità
indicate nell'art. 7 del C.C.N.L. stipulato in data 8 giugno 2000.
Le risorse residue dopo l'applicazione del comma 4 rimangono accreditate al fondo
Aziendale
Per l’equiparazione e la perequazione regionale si rinvia al paragrafo n.10.
99
b) Fondo del trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro (art. 51).
É confermato il fondo per la corresponsione degli emolumenti connessi a determinate
condizioni lavorative, già previsto dall'art. 62 del C.C.N.L. 5 dicembre 1996, il cui
ammontare è quello consolidato al 31.12.1997. Esso è finalizzato a remunerare le particolari
condizioni di lavoro previste dall'art. 62 del citato C.C.N.L. 5 dicembre 1996.
Sono confermati anche i destinatari, la misura delle indennità, le modalità della loro
erogazione e la flessibilità dell'utilizzo delle risorse del fondo con riguardo al loro
spostamento temporaneo o permanente nei fondi, rispettivamente, per la retribuzione di
risultato o di posizione28.
E' confermata l'abrogazione dell'istituto dello straordinario per i dirigenti con incarico di
direzione di struttura complessa in relazione all'art. 60, comma 3 del C.C.N.L. 5 dicembre
1996.
E’ demandata alla contrattazione integrativa, in base ai modelli organizzativi adottati
dall'Azienda con riguardo alla razionalizzazione dell'orario di lavoro, servizi di guardia e
pronta disponibilità che abbiano carattere di stabilità, l’integrazione del fondo di cui all'art.
50
ovvero
la
destinazione
dei
relativi
risparmi
alla
rideterminazione
dell'importo
dell'indennità di pronta disponibilità, fissato nella quota minima di lire 40.000. L'eventuale
trasferimento di risorse nel fondo per la retribuzione di posizione è irreversibile.
Il fondo è confermato anche per il II biennio economico con un ammontare consolidato al
31.12.1999.
Seguono n. 6 tabelle riepilogative per le sei Aziende del fondo in oggetto.
28
indennita' di pronta disponibilita' di cui all'art. 82del D.P.R. 270/1987, come modificato dall'art. 110, comma 6
del D.P.R. 384/1990; straordinario di cui all'art. 80 del D.P.R. 384/1990; indennita' per servizio notturno e festivo
di cui all'art.115 del D.P.R. 384/1990; indennita' di cui all'art. 120 del D.P.R. 384/1990; compensi di cui all'art. 83,
comma 15 del D.P.R. 270/1987; indennita' di bilinguismo di cui all'art. 52 del D.P.R. 270/1987 e 110, comma 5,
del D.P.R. 384/1990; indennita' di profilassi antitubercolare, di cui all'art. 59 del D.P.R. 270/1987.
100
tab. 8/A DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA Avezzano - Sulmona
fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro Art 51 CCNL 8/6/2000 e art 10 II biennio
economico CCNL 1998/2001
lire
€
del. 560 del 7/7/1999 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 1998
fondo per il trattamento accessorio (art.62 CCNL I biennio CCNL 1994/1997)
2.722.793.053 1.406.205,26
trasferimento di cui all'art. 60, c. 3 CCNL : decurtazione dall'1.1.97 di un importo pari a 1.058,72
2.049.970
65 ore annue pro capite di lavoro straordinario feriale diurno …
totale fondo 1998
2.720.743.083 1.405.146,54
del. 998 del 21/5/2001DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2000
fondo per il trattamento accessorio (art.62 CCNL I biennio CCNL 1994/1997)
2.720.743.083 1.405.146,54
del. 625 del 16/5/2002 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2001
fondo per il trattamento accessorio (art.62 CCNL I biennio CCNL 1994/1997) +
2.720.743.083 1.405.146,54
consolidato al 31.12.2000
incremento per attivazione di nuovi servizi: n. 30 x £ 7.414.758 pro capite ( art. 53 +
114.882,09
222.442.740
CCNL 1998/2001, COMMA 2)
fondo anno 2001
=
2.943.185.823 1.520.028,62
del n.754 del 22.5.2002 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2002
fondo per il trattamento accessorio (art.62 CCNL I biennio CCNL 1994/1997) anno +
2.943.185.823 1.520.028,62
2002
tab. 8/B DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA Chieti
fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro Art 51 CCNL 8/6/2000 e art 10 II biennio
economico CCNL 1998/2001
lire
€
del n.2237 del 23.6.1998 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 1998
fondo per il trattamento accessorio (art.62 CCNL I biennio CCNL 1994/1997)
2.110.588.695 1.090.028,09
del n. 77 del 15.1.1999 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 1999
fondo per il trattamento accessorio (art.62 CCNL I biennio CCNL 1994/1997)
2.110.588.695 1.090.028,09
del n.424 del 23.2.2000 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2000
fondo per il trattamento accessorio (art.62 CCNL I biennio CCNL 1994/1997)
2.110.588.695 1.090.028,09
del n.1653 del 24.12.2001 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2001
fondo per il trattamento accessorio (art.62 CCNL I biennio CCNL 1994/1997) anno +
2.110.588.695 1.090.028,09
2000
finanziamento fondo per incremento dotazione organica n.33 unità in più rispetto alla +
171.973.894
88.817,10
base di calcolo (dotazione organica 1993)
fondo anno 2001
=
2.282.562.589 1.178.845,20
del n. 1222 del 29.10. 2002 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2002
area della dirigenza medica e veterinaria determinazione fondo per anno 2002
fondo per il trattamento accessorio (art.62 CCNL I biennio CCNL 1994/1997)
+
2.110.588.695 1.090.028,09
finanziamento fondo per incremento dotazione organica n.47 unità in più rispetto alla +
244.932.516
126.497,09
base di calcolo (dotazione organica 1993)
totale fondo anno 2002
=
2.355.521.211 1.216.525,18
tab. 8/C DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA Lanciano Vasto
fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro Art 51 CCNL 8/6/2000 e art 10 II biennio
economico CCNL 1998/2001
lire
€
DETERMINAZIONE FONDO ANNO 1998
fondo consolidato al 31.12.97 per il trattamento accessorio (ex art.62 CCNL I biennio
1.821.242.630
940.593,32
CCNL 1994/1997)
DETERMINAZIONE FONDO ANNO 1999
fondo anno 1998
1.821.242.630
940.593,32
finanziamento fondo per incremento dotazione organica n.39 unità in più rispetto alla
146.753.022
75.791,61
base di calcolo (dotazione organica 1993)
decurtazione pari a 65 ore di lavoro straordinario per ogni dirigente di ex II livello che 17.814.160
9.200,25
ha optato per l'incarico quinquennale negli anni 1998 e 1999 e per il quale è stato
confermato llo specifico trattamento economico
totale fondo anno 1999
1.950.181.492 1.007.184,69
DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2000
0,00
fondo anno 1999
1.950.181.492 1.007.184,69
DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2001
fondo anno 2000
1.950.181.492 1.007.184,69
DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2002
fondo anno 2001
1.950.181.492 1.007.184,69
101
tab. 8/D DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA L'Aquila
fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro Art 51 CCNL 8/6/2000 e art 10 II biennio
economico CCNL 1998/2001
lire
€
del n. 219 del 2.4.2002 DETERMINAZIONE FONDO ANNI 1998-2001
art.51 I biennio anno 1998
fondo consolidato al 31.12.97 per il trattamento accessorio (ex art.62 CCNL I biennio
505.894,49
979.548.315
1994/1997)
art.51 I biennio anno 1999
fondo consolidato al 31.12.97 per il trattamento accessorio (ex art.62 CCNL I biennio
979.548.315
505.894,49
1994/1997)
art.51 I biennio anno 2000
fondo consolidato al 31.12.97 per il trattamento accessorio (ex art.62 CCNL I biennio
979.548.315
505.894,49
1994/1997)
art.51 I biennio anno 2001
fondo consolidato al 31.12.97 per il trattamento accessorio (ex art.62 CCNL I biennio
505.894,49
979.548.315
1994/1997)
riduzione per effetto dello scorporo della quota relativa al personale transitato all'ARTA
3.382.948
1.747,15
dal 1.1.2001
fondo anno 2001
976.165.367
504.147,34
tab. 8/E DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA Pescara
fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro Art 51 CCNL 8/6/2000 e art 10 II biennio
economico CCNL 1998/2001
lire
€
art.51 I biennio anno 1998
fondo consolidato al 31.12.97 per il trattamento accessorio (ex art.60 CCNL I biennio
3.131.479.902 1.617.274,40
CCNL 1994/1997)
storno verso fondo RP (art.60 comma 3 ccnl 94-95)
-15.061.237
-7.778,48
fondo 1998
3.116.418.665 1.609.495,92
art.51 I biennio anno 1999
0
fondo consolidato al 31.12.97 per il trattamento accessorio (ex art.60 CCNL I biennio
3.116.418.665 1.609.495,92
CCNL 1994/1997)
storno verso fondo RP (art.60 comma 3 ccnl 94-95)
-17.628.499
-9.104,36
fondo 1999
3.098.790.166 1.600.391,56
art.51 I biennio anno 2000
0
fondo 1999
3.098.790.166 1.600.391,56
storno verso fondo RP (art.60 comma 3 ccnl 94-95)
-25.159.118
-12.993,60
incremento dotazione organica a n. 629 dirigenti (art.53 ccnl 98-99)
75.703.336
39.097,51
fondo 2000
3.149.334.384 1.626.495,47
art.51 I biennio anno 2001
0
fondo 2000
3.149.334.384 1.626.495,47
storno verso fondo RP (art.60 comma 3 ccnl 94-95)
-2.738.409
-1.414,27
incremento dotazione organica a n. 643 dirigenti (art.53 ccnl 98-99)
70.096.479
36.201,81
fondo 2001
3.216.692.454 1.661.283,01
art.51 I biennio anno 2002
0
fondo 2001
3.216.692.454 1.661.283,01
storno verso fondo RP (art.60 comma 3 ccnl 94-95)
-3.423.016
-1.767,84
incremento dotazione organica a n. 674 dirigenti (art.53 ccnl 98-99)
155.081.596
80.092,96
fondo 2002
3.368.351.034 1.739.608,13
art.51 I biennio anno 2003
3.368.351.034 1.739.608,13
tab. 8/F DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA Teramo
fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro Art 51 CCNL 8/6/2000 e art 10 II biennio
economico CCNL 1998/2001
lire
€
del. n. 2817 del 14.12.1998 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 1998
fondo per il trattamento accessorio (art.62 CCNL I biennio)
3.099.721.802 1.600.517,27
del. n. 2820 del 14.12.1998 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 1999
fondo per il trattamento accessorio (art.62 CCNL I biennio)
3.099.721.802 1.600.517,27
del. n. 133 del 23.3.2000 RICOGNIZIONE RESIDUI ANNO 1999 E RIDETERMINAZIONE FONDO ANNO 1998 e 1999
fondo anno 1999
+
3.072.271.802 1.585.695,97
somme liquidate al 31.12.1999 per straordinario e pronta disp. E ind. Varie
2.138.280.559 1.104.329,75
residui 1999
=
933.991.243
482.366,22
residui 1998
+
518.193.978
267.624,86
residuo 1997
+
567.036.791
292.850,06
fondo al 31.12.1999
=
2.019.222.012 1.042.841,14
del. n. 348 del 12.7.2000 DETERMINAZIONE FONDO ANNI 96-2000
fondo per il trattamento accessorio rideterminazione con decorrenza 1996
3.099.721.802 1.600.872,71
del. n. 766 del 15.10.2001 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2000 E 2001
fondo per il trattamento accessorio 2000
3.099.721.802 1.600.872,71
fondo per il trattamento accessorio 2001
3.083.661.068 1.592.578,03
del. n. 1127 DEL 13.12.2002 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2002
fondo per il trattamento accessorio 2002
3.083.661.068 1.592.578,03
102
c) Fondo della retribuzione di risultato e premio per la qualità della prestazione
individuale (art.52).
Le risorse finanziarie dell’art.52 sono “annualmente destinate a costituire una componente
retributiva correlata ai risultati raggiunti dai dirigenti e finalizzata anche a costituire un
premio per il conseguimento di livelli di particolare qualità della prestazione”.
Anche per tale fondo nel C.C.N.L. 1998-2001 c’è il rinvio alla disciplina prevista negli articoli
63, 65 e 66 del C.C.N.L. 5 dicembre 1996 mediante l'utilizzo dei seguenti fondi:
1. Fondi per la retribuzione di risultato relativa ai livelli di produttività ed al miglioramento
dei servizi del personale medico e veterinario;
2. fondo per i premi per la qualità della prestazione individuale.
A decorrere dal 1 gennaio 1998, per il nuovo C.C.N.L. i fondi del comma 2 sono formati
dall'ammontare delle risorse consolidate alla data del 31 dicembre 1997, ai sensi dell'art. 63
del C.C.N.L. 5 dicembre 1996, primo e secondo biennio economico.
Per la formazione dei fondi per la retribuzione di risultato relativa ai livelli di produttività e
miglioramento dei servizi si deve tener conto delle seguenti precisazioni (art.52 comma 4):
a)
nel consolidamento dei fondi non va considerato quanto connesso alle risorse
aggiuntive previste dall'art. 7, commi 1 e 3 del C.C.N.L. 5 dicembre 1996 (II biennio
economico) ;
b)
qualora gli incrementi derivino da economie di gestione, queste dovranno essere
espressamente accertate a consuntivo dai servizi di controllo interno o dai nuclei di
valutazione
e
dovranno
corrispondere
ad
effettivi
incrementi
di
produttività
o
di
miglioramento dei servizi o d’ottimizzazione delle attività.
c)
resta confermata la possibilità d’utilizzazione - anche temporanea - nel fondo per la
produttività collettiva - d’eventuali risparmi accertati a consuntivo nella gestione dei fondi di
cui agli artt. 50 e 51 .
I fondi per la retribuzione di risultato relativa ai livelli di produttività e al miglioramento dei
servizi del personale medico e veterinario, sono, altresì, alimentati, annualmente, in
presenza delle seguenti condizioni:
1) a decorrere dal 1 gennaio 1998 con le risorse derivanti dall'attuazione dell'art. 43 della
legge 449/1997, nella misura destinata dalle Aziende alla contrattazione integrativa e da
altre disposizioni di legge che destinano una parte di proventi delle Aziende ad incentivi del
personale.
2) a decorrere dal 1 gennaio 1998, sulla base del consuntivo 1997, dell'1% - come tetto
massimo - del monte salari annuo, calcolato con riferimento al 1997, secondo le modalità
stabilite dalle Regioni negli atti d’indirizzo per la formazione dei bilanci di previsione
annuale, in presenza di avanzi di amministrazione e pareggio di bilancio ovvero della
realizzazione annuale di programmi - correlati ad incrementi quali - quantitativi di attività
del personale - concordati tra Regioni e singole Aziende e finalizzati al raggiungimento del
pareggio di bilancio entro il termine prestabilito ai sensi delle vigenti disposizioni.
103
La verifica del raggiungimento dei risultati per tali risorse regionali è affidata al nucleo di
valutazione o ai servizi di controllo interno ed è, in ogni caso, condizione necessaria per
l'erogazione dei compensi relativi alla retribuzione di risultato.
Il comma 7 dell’art. 52 prevede che le Regioni, ai sensi degli artt. 4 e 13 del d.lgs. n. 502
del 1992, possano favorire l'assunzione e perseguimento - da parte delle Aziende d’obiettivi strategici relativi al consolidamento del processo di riorganizzazione in atto
ovvero collegati al reale recupero di margini di produttività, alla cui realizzazione finalizzano
l'incremento del fondo di cui al comma 5 dell'1 % del monte salari annuo, calcolato con
riferimento al 1997. Le Regioni possono, altresì, favorire, da parte delle Aziende, interventi
di sviluppo occupazionale o interventi correlati ai processi riorganizzativi anche a seguito
d’innovazioni
tecnologiche
da
definirsi
in
sede
di
contrattazione
integrativa,
alla
realizzazione dei quali finalizzeranno un'ulteriore quota d’incremento dello stesso fondo pari
allo 0,2 % del medesimo monte salari 1997. La presente clausola è valida sino al 31
dicembre 1999, data successivamente alla quale le predette risorse aggiuntive regionali
sono assegnate al finanziamento dell’indennità d’esclusività del rapporto di lavoro. Il fondo è
inoltre ridotto ai sensi dell'art. 47, comma 6.
Seguono sei tabelle sul fondo in oggetto.
I fondi sono stati costruiti dalle Aziende con importi storici non essendo stato possibile
applicare, in assenza delle condizioni richieste dall’art.52 a partire dal IV comma per risorse
regionali o incrementi legati ad avanzo o pareggio di bilancio, condizione questa inesistente
nelle Aziende esaminate.
104
tab. 9/A DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA Avezzano Sulmona
Fondo per la retribuzione di risultato e premio per la qualità della prestazione individuale ART 52
lire
€
del. 947 del 20/12/1998 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 1998
fondo per la retribuzione di risultato (art. 63 , 2 comma punto a) I biennio ed art.7 II +
282.570.123
145.935,29
biennio )
fondo per la qualità della prestazione individuale (art.63 comma 2 punto b) I biennio ) +
66.191.562
34.185,09
del. 560 del 7/7/1999 DETERMINAZIONE FONDI ANNO 1999
fondo per la retribuzione di risultato (art. 63 , 2 comma punto a) I biennio ed art.7 II +
282.570.123
145.935,29
biennio )
fondo per la qualità della prestazione individuale (art.63 comma 2 punto b) I biennio ) +
66.191.562
34.185,09
del. 560 del 7/7/1999 così come modificata dalla del. 1282 del 31/12/99 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 1999
fondo per la retribuzione di risultato (art. 63 , 2 comma punto a) I biennio ed art.7 II +
0
biennio )
fondo per la qualità della prestazione individuale (art.63 comma 2 punto b) I biennio ) +
66.191.562
34.185,09
del. 998 del 21/5/2001 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2000
fondo per la retribuzione di risultato (art. 63 , 2 comma punto a) I biennio ed art.7 II =
282.570.123
145.935,29
biennio ) consolidato al 31.12.99 ( art 10 ccnl 1998 /2001 2° biennio)
fondo per la qualità della prestazione individuale (art.63 comma 2 punto b) I biennio )
66.191.562
34.185,09
consolidato al 31.12.2000 (art.10 comma 2 ccnl 1998/2001 II biennio
del. 2017 del 20/12/2001 RIDETERMINAZIONE FONDO ANNO 2000
ripristino fondo di risultato
+
282.570.123
145.935,29
del. 625 del 16/5/2002 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2001
fondo per la retribuzione di risultato (art. 63 , 2 comma punto a) I biennio ed art.7 II =
282.570.123
145.935,29
biennio ) consolidato al 31.12.99 ( art 10 ccnl 1998 /2001 2° biennio)
fondo per la qualità della prestazione individuale (art.63 comma 2 punto b) I biennio )
66.191.562
34.185,09
consolidato al 31.12.2000 (art.10 comma 2 ccnl 1998/2001 II biennio
del .n.754 del 22.5.200 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2002
determinazione fondo anno 2002
fondo per la retribuzione di risultato (art. 63 , 2 comma punto a) I biennio ed art.7 II =
282.570.123
145.935,29
biennio ) consolidato al 31.12.99 ( art 10 ccnl 1998 /2001 2° biennio)
fondo per la qualità della prestazione individuale (art.63 comma 2 punto b) I biennio )
66.191.562
34.185,09
consolidato al 31.12.2000 (art.10 comma 2 ccnl 1998/2001 II biennio
Tab. 9/B DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA Chieti
Fondo per la retribuzione di risultato e premio per la qualità della prestazione individuale ART 52
del n.2237 del 23.6.1998 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 1998
fondo per la retribuzione di risultato (art. 63 , 2 comma punto a) I biennio ed art.7 II +
biennio )
fondo per la qualità della prestazione individuale (art.63 comma 2 punto b) I biennio ) +
del n. 77 del 15.1.1999 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 1999
fondo per la retribuzione di risultato (art. 63 , 2 comma punto a) I biennio ed art.7 II +
biennio )
fondo per la qualità della prestazione individuale (art.63 comma 2 punto b) I biennio ) +
del n.424 del 23.2.2000 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2000
fondo per la retribuzione di risultato (art. 63 , 2 comma punto a) I biennio ed art.7 II +
biennio )
fondo per la qualità della prestazione individuale (art.63 comma 2 punto b) I biennio ) +
del n.2796 del 28.11.2000 RIDETERMINAZIONE FONDO ANNO 2000
fondo per la retribuzione di risultato relativo ai livelli di produttività e al miglioramento +
dei servizi (art. 63 , 2 comma lett a) ccnl 94/97 I biennio ed art.7 II biennio )
fondo per la qualità della prestazione individuale (art.63 comma 2 punto b) ccnl +
94/97 I biennio ) area dirigenza medica e veterinaria
fondo storico anno 1997
=
riduzione ai sensi dell'art. 47 comma 6 del ccnl 1998/2001 area della dirigenza medica e veterinaria
fondo anno 2000
=
del n.1653 del 24.12.2001 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2001
fondo anno 2000
+
finanziamento fondo per incremento dotazione organica n.96 unità in più ripetto al +
personale che beneficiava dell'indennità alla data di costituzione del fondo (1.1.97)
totale fondo anno 2001
=
del n. 1222 del 29.10. 2002 RID. FONDO 2000 E DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2002
fondo per la retribuzione di risultato relativo ai livelli di produttività e al miglioramento +
dei servizi (art. 63 , 2 comma lett a) ccnl 94/97 I biennio ed art.7 II biennio )
fondo per la qualità della prestazione individuale (art.63 comma 2 punto b) ccnl +
94/97 I biennio ) area dirigenza medica e veterinaria
fondo storico anno 1997
=
riduzione ai sensi dell'art. 47 comma 6 del ccnl 1998/2001 area della dirigenza medica e veterinaria
fondo anno 2000
=
finanziamento fondo per incremento dotazione organica n.110 unità in più rispetto al +
personale che beneficiava dell'indennità alla data di costituzione del fondo (1.1.97)
totale fondo anno 2002
=
105
lire
€
136.979.798
70.744,16
50.232.617
25.942,98
136.979.798
70.744,16
50.232.617
25.942,98
136.979.798
70.744,16
50.232.617
25.942,98
136.979.798
70.744,16
50.232.617
25.942,98
187.212.415
16.071.600
96.687,14
8.300,29
171.140.815
88.386,85
171.140.815
52.550.854
88.386,85
27.140,25
223.691.669
115.527,11
136.979.798
70.744,16
50.232.617
25.942,98
187.212.415
16.071.600
96.687,14
8.300,29
171.140.815
60.214.520
88.386,85
31.098,20
231.355.335
119.485,06
Tab. 9/C DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA Lanciano Vasto
Fondo per la retribuzione di risultato e premio per la qualità della prestazione individuale ART 52
DETERMINAZIONE FONDO ANNO 1998
fondo per la retribuzione di risultato (art. 63 , 2 comma punto a) I biennio ed art.7 II
biennio )
fondo per la qualità della prestazione individuale (art.63 comma 2 punto b) I biennio )
DETERMINAZIONE FONDO ANNO 1999
fondo per la retribuzione di risultato (art. 63 , 2 comma punto a) I biennio ed art.7 II
biennio )
fondo per la qualità della prestazione individuale (art.63 comma 2 punto b) I biennio )
DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2000
fondo per la retribuzione di risultato (art. 63 , 2 comma punto a) I biennio ed art.7 II
biennio )
fondo per la qualità della prestazione individuale (art.63 comma 2 punto b) I biennio )
DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2001
fondo per la retribuzione di risultato (art. 63 , 2 comma punto a) I biennio ed art.7 II
biennio )
finanziamento fondo per incremento dotazione organica n.45 unità in più rispetto al
personale che beneficiava dell'indennità alla data di costituzione del fondo (1.1.97)
totale fondo n. 1
fondo per la qualità della prestazione individuale (art.63 comma 2 punto b) I biennio )
DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2002
fondo per la retribuzione di risultato (art. 63 , 2 comma punto a) I biennio ed art.7 II
biennio )
finanziamento fondo per incremento dotazione organica n.45 unità in più rispetto al
personale che beneficiava dell'indennità alla data di costituzione del fondo (1.1.97)
totale fondo n. 1
fondo per la qualità della prestazione individuale (art.63 comma 2 punto b) I biennio )
lire
€
1.194.433.092
616.873,21
66.856.828
34.528,67
1.194.433.092
616.873,21
66.856.828
34.528,67
1.194.433.092
616.873,21
66.856.828
1.194.433.092
34.528,67
0,00
616.873,21
261.595.530
135.102,82
1.456.028.622
66.856.828
1.194.433.092
751.976,03
34.528,67
0,00
616.873,21
261.595.530
135.102,82
1.456.028.622
66.856.828
751.976,03
34.528,67
Tab. 9/D DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA L'Aquila
Fondo per la retribuzione di risultato e premio per la qualità della prestazione individuale ART 52
del n. 219 del 2.4.2002 DETERMINAZIONE FONDO ANNI 1998- 2001
fondo per la retribuzione di risultato (art. 63 , 2 comma punto a) I biennio ed art.7
biennio ) consolidato al 31.12.97
fondo per la retribuzione di risultato (art. 63 , 2 comma punto a) I biennio ed art.7
biennio )
dal 1.7.99 meno 100% R R per scelta extra DA ACCANTONARE per equiparazione
totale fondo 1999
fondo per la retribuzione di risultato (art. 63 , 2 comma punto a) I biennio ed art.7
biennio )
dal 1.7.99 meno 100% R R per scelta extra DA ACCANTONARE per equiparazione
totale fondo 2000
fondo per la retribuzione di risultato (art. 63 , 2 comma punto a) I biennio ed art.7
biennio ) senza ARTA
dal 1.7.99 meno 100% R R per scelta extra DA ACCANTONARE per equiparazione
totale fondo 2001
lire
€
II
+
543.578.844
280.735,04
II
+
543.578.844
280.735,04
-
16.898,47
263.836,57
280.735,04
II
+
32.720.000
510.858.844
543.578.844
II
=
+
59.200.000
484.378.844
535.750.184
30.574,25
250.160,80
276.691,88
=
59.200.000
476.550.184
30.574,25
246.117,63
Tab. 9/E DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA Pescara
Fondo per la retribuzione di risultato e premio per la qualità della prestazione individuale ART 52
lire
80.134.446
fondo ANNI 1996-2000
A DECORRERE DAL 2001
fondo 2000
scorporo quota di pertinenza dell'ARTA
totale anno 2001 e seguenti
+
=
106
80.134.446
280.681
79.853.765
€
41.385,99
0,00
41.385,99
144,96
41.241,03
Tab. 9/F DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA Teramo
Fondo per la retribuzione di risultato e premio per la qualità della prestazione individuale ART 52
lire
del. n. 2817 del 14.12.1998 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 1998
fondo per la retribuzione di risultato (art. 63 , 2 comma punto a) I biennio ed art.7 II +
1.935.234.631
biennio )
fondo per la qualità della prestazione individuale (art.63 comma 2 punto b) I biennio ) +
98.632.978
del. n. 2820 del 14.12.1998 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 1999
fondo per la retribuzione di risultato (art. 63 , 2 comma punto a) I biennio ed art.7 II +
1.935.234.631
biennio )
fondo per la qualità della prestazione individuale (art.63 comma 2 punto b) I biennio ) +
98.632.978
del. n. 133 del 23.3.2000 RICOGNIZIONE RESIDUI ANNO 1999 E RIDETERMINAZIONE FONDO ANNO 1999
fondo anno 1998
2.033.858.609
residuo fondo risultato 1998
1.925.090.814
residuo fondo produttività 1996
140.187.302
residuo fondo risultato 1997
584.471.507
residuo fondo posizione 1997
398.245.910
residuo fondo posizione 1998
1.118.383.945
residuo fondo di posizione anno 1999
738.158.795
totale fondo retribuzione risultato
6.938.396.882
somme spese per produttività anno 1999
0
importo residui complessivi
6.938.396.882
del. n. 762 del 15.10.2001 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2000 E 2001
fondo per la retribuzione di risultato relativa ai livelli di produttività e al miglioramento
dei servizi del personale medico e veterinario
Consolidato fondo ex art. 63, c. 2, lett. a) CCNL5/12/96 al 31/12/97 (art. 52 c. 3) Nel +
1.935.234.631
consolidato anzidetto non rientrano le "risorse aggiuntive" di cui all'art. 7, c. 1 e 3 del
CCNL 5/12/96 (II biennio economico). (ART. 52, c. 4, lett. a)
incremento dall'1/198: quota parte delle risorse derivanti dall'attuazione dell'art. 43 +
0
della legge 449/97 relativamente ai contratti di sponsorizzazione ed accordi di
collaborazione e convenzioni con soggetti pubblici e privati ( da definirsi in sede di
contrattaz. Integr. aziendale) (art. 52, c.5, lett. a)
incremento dall'1/198 sulla base del consuntivo 1997 1% monte salari anno 1997, in +
0
presenza di - 1 avanzi di amministrazioni e pareggio di bilancio (secondo modalità
stabilite dalla regione(art. 52, c.5, lett. b) - 2 realizzazione annuale di programmi
relativamente concordati con la regione finalizzati al raggiungimento del pareggio di
bilancio entro il termine prestabilito dalle disposizioni vigenti. Tali incrementi sono
possibili solo a consuntivo e previa verifica da parte del nucleo di valutazione o del
servizio di controllo interno. (art. 52, c. 5, lett. b)
possibilità di incremento per economie di cui ai fondi "retribuzione di posizione +
0
indennità specifica medica ecc." (art. 50) e "trattamento accessorio legato alle
condizioni di lavoro" ( art. 51) limitatamente all'anno in cui tali economie si sono
verificate. ( art. 52, c. 4, lett. c)
risorse definite dalla regione per l'assunzione a perseguimento di obiettivi strategici +
0
relativi al consolidamento del processo di riorganizzazione o collegati al reale recupero
di margini di produttività alla cui realizzazione è finalizzata una quota pari all'1% del
monte salari anno 1997 ed una quota pari allo 0,2% del medesimo monte salari per
interventi finalizzati allo sviluppo occupazionale. (art. 52,c. 7). Dall'1/1/00 finalizzate
al finanziamento dell'indennità di esclusività del rapporto di lavoro
Decurtazione di una soma pari a £ 218.285.621 derivante dalla retribuzione di 218.285.621
risultato non corrisposta , nell'anno 2000, al personale dirig. medico e veterin. Optante
per il rapporto di lavoro non esclusivo secondo le modalità di cui all'art. 47, c. 6 del
relativo CCNL I biennio economico; (art. 52, c. 7, ultimo periodo) (Tale somma ha
concorso al finanziamento dell'indennità di esclusività del rapporto di lavoro decorrente
dall'1/1/00)
incremento per applicazione art. 53 CCNL 8/6/00
0
TOT. FONDO ANNO 2000
1.716.949.010
Decurtazione fondo per personale assegnato all'ARTA dall'1/1/01
17.354.654
TOT. FONDO ANNO 2001
1.699.594.356
del. n. 137 del 18.2.2002 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2002
fondo per la retribuzione di risultato relativa ai livelli di produttività ed al +
1.699.594.356
miglioramento dei servizi anno 2002
fondo pre i premi per la qualità della prestazione individuale anno 2002
97.636.012
107
€
999.465,28
50.939,68
0,00
999.465,28
50.939,68
1.050.400,31
994.226,43
72.400,70
301.854,34
205.676,85
577.597,10
381.227,20
3.583.382,94
0,00
3.583.382,94
999.465,28
0,00
0,00
0,00
0,00
112.735,11
0,00
886.730,16
8.962,93
877.767,23
0,00
877.767,23
50.424,79
7. La costruzione dei fondi ex artt. 50, 51 e 52 del C.C.N.L. 8.6.2000 per la
dirigenza dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo.
a) Fondi per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento,
indennità di direzione di struttura complessa (art. 50)
L’art. 50 conferma per il finanziamento della retribuzione di posizione dei dirigenti nonché
per l'indennità d’incarico di direzione di struttura complessa e per i dirigenti del ruolo
sanitario già di II livello dello specifico trattamento economico conservato a titolo personale,
i fondi previsti, rispettivamente dai commi 2 e 4 dell'art. 58 del C.C.N.L. 5 dicembre 1996 il
cui ammontare è quello consolidato al 31.12.1997, comprensivo, in ragione d'anno degli
incrementi previsti a tale scadenza.
Prevede inoltre i seguenti incrementi del fondo:
RUOLO SANITARIO (art.50 comma 2)
Il fondo di pertinenza dei dirigenti sanitari è integrato con le seguenti risorse:
a)
a decorrere dal 1 gennaio 1999 da una quota degli eventuali minori oneri derivanti
dalla riduzione stabile della dotazione organica del personale, concordata in contrattazione
integrativa, nel rispetto dei risparmi Aziendali prestabiliti in sede di definizione del bilancio
b)
a decorrere dal 31 dicembre 1999, da una quota pari al 0,94% del monte salari dei
dirigenti del ruolo sanitario calcolato con riferimento al 31 dicembre 1997, da accantonare
per le finalità di cui all'art. 42;
c)
risorse
derivanti
dal
fondo
dell'art.
51
in
presenza
di
stabile
modifica
e
razionalizzazione dell'organizzazione dei servizi - anche a parità di organico. Le risorse sono
attribuite al fondo tenuto conto del ruolo di provenienza dei dirigenti interessati della
riorganizzazione.
d)
gli assegni personali di cui all'art. 39 che confluiscono nel fondo dei dirigenti sanitari;
e)
l'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti comunque
cessati dal servizio a decorrere dall'1 gennaio 1998, finalizzato all'applicazione dell'art. 42.
RUOLO PROFESSIONALE TECNICO ED AMMINISTRATIVO (art. 50 comma 3)
Il fondo di pertinenza dei dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo è
integrato in quota parte con le risorse di cui al comma 2 lettere a) e c) nonché dalle
seguenti:
a)
a decorrere dal 31 dicembre 1999, da una quota pari al 6% del minor importo del
finanziamento a carico del pertinente capitolo di bilancio, derivante a parità di funzioni, dalla
riduzione stabile della dotazione organica del personale dirigenziale dei tre ruoli nel rispetto
dei risparmi prestabiliti in sede di definizione del bilancio, con le procedure dell'art. 7,
comma 1 lett. c), finalizzata all'applicazione dell'indennità prevista dall'art. 41, comma 2,
nella misura base;
b)
maturato economico, di cui all'art. 44 comma 2 lett. b) del C.C.N.L. 5 dicembre
1996, dei dirigenti cessati dal servizio a decorrere dall'1 gennaio 1998;
108
c)
a decorrere dal 31 dicembre 1999, da una quota pari all’1,12 del monte salari annuo
calcolato con riferimento al 31 dicembre 1997 del personale interessato;
d)
l'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti comunque
cessati dal servizio a decorrere dall'1 gennaio 1998, finalizzato all'applicazione dell'art. 42.
I fondi citati devono essere integralmente utilizzati. Eventuali risorse che annualmente a
consuntivo risultassero ancora disponibili nei fondi sono temporaneamente utilizzate in
quello per la retribuzione di risultato relativo al medesimo anno e, quindi, riassegnate ai
fondi di cui al presente articolo a decorrere dall'esercizio finanziario dell'anno successivo.
Il fondo di cui al comma 2 è ridotto degli importi previsti dall'art. 47, comma 6. Tutti i
riferimenti al "monte salari 1997" effettuati nel presente contratto sono da intendersi al
netto degli oneri riflessi.
I fondi considerati sono stati confermati anche per il II biennio economico del C.C.N.L.. Il
loro ammontare è quello consolidato al 31.12.1999, comprensivo, in ragione d'anno degli
incrementi previsti a tale scadenza.
Il fondo previsto dall'art. 50, comma 2 del C.C.N.L. stipulato in data 8 giugno 2000 per la
dirigenza del ruolo sanitario, continua ad essere integrato dalle seguenti risorse:
a)
a decorrere dal 1 gennaio 2000, da una quota degli eventuali minori oneri derivanti
dalla riduzione stabile della dotazione organica del personale, concordata in contrattazione
integrativa, nel rispetto dei risparmi Aziendali prestabiliti in sede di definizione del bilancio;
b)
risorse derivanti dal fondo dell'art. 9 comma 1, in presenza di stabile modifica e
razionalizzazione dell'organizzazione dei servizi - anche a parità di organico. Le risorse sono
attribuite al fondo tenuto conto del ruolo di provenienza del personale interessato della
riorganizzazione.
c)
gli assegni personali di cui all'art. 39 del C.C.N.L. stipulato in data 8 giugno 2000,
che confluiscono nel fondo dei dirigenti sanitari;
d)
a decorrere dal 1° luglio 2000, dalle risorse relative allo specifico trattamento
economico di cui all'art. 47, comma 3.
Secondo il nuovo C.C.N.L. dell’8 giugno 2000 II biennio economico, il fondo del comma 2
dell’art. 50 per il ruolo sanitario è, altresì, incrementato, in ragione d'anno come segue:
a)
a decorrere dal 1° luglio 2000, di una quota, in ragione d'anno, pari allo 0,34% del
monte salari annuo della dirigenza del ruolo sanitario, calcolato con riferimento al 31
dicembre 1999;
b)
a decorrere dal 1° luglio 2001, di una quota, in ragione d'anno, pari allo 0,31% del
monte salari annuo calcolato con riferimento al 31 dicembre 1999.
c)
a decorrere dal 1° luglio 2000, con le risorse di cui all'art. 47, commi 3 e 6 del
C.C.N.L. stipulato in data 8 giugno 2000.
d)
dall'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti comunque
cessati dal servizio a decorrere dall'1 gennaio 2000.
109
Il fondo previsto dall'art. 50, comma 3 del C.C.N.L. stipulato in data 8 giugno 2000 per la
dirigenza dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo continua ad essere
integrato dalle seguenti risorse:
a)
da risorse derivanti dal fondo dell'art. 9, comma 1 in presenza di stabile modifica e
razionalizzazione dell'organizzazione dei servizi - anche a parità di organico. Le risorse sono
attribuite al fondo tenuto conto del ruolo di provenienza del personale interessato della
riorganizzazione.
b)
dal maturato economico di cui all'art. 44 comma 2 lett. b) del C.C.N.L. 5 dicembre
1996 dei dirigenti cessati dal servizio a decorrere dall'1 gennaio 2000;
c)
dall'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti comunque
cessati dal servizio a decorrere dall'1° gennaio 2000.
Il fondo è altresì incrementato, in ragione d'anno:
a)
a decorrere dal 1° luglio 2000, di una quota, in ragione d'anno, pari allo 0,37% del
monte salari annuo della dirigenza interessata, calcolato con riferimento al 31 dicembre
1999;
b)
a decorrere dal 1° luglio 2001, di una quota, in ragione d'anno, pari allo 0,35% del
monte salari annuo calcolato con riferimento al 31 dicembre 1999.
Dal 1° gennaio 2000 la quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla riduzione stabile
della dotazione organica della dirigenza dei tre ruoli prevista dall'art. 50, comma 3 lett. a)
del C.C.N.L. stipulato in data 8 giugno 2000 è ulteriormente incrementabile sino al 15%
massimo per l'applicazione dell'art. 11 comma 3, nel rispetto dei risparmi Aziendali
prestabiliti in sede di definizione del bilancio, con le procedure dell'art. 7, comma 1 lett. c)
del citato C.C.N.L..
Le sei Aziende abruzzesi hanno costruito i fondi come da tabelle che seguono.
110
tab. 10/A/1 DIRIGENZA dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo AVEZZANO SULMONA
Fondo per indennità specifica medica, retribuzione di posizione equiparazione, specifico trattamento o indennità per
dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa Art. 50 CCNL 8/6/2000 biennio 1998-99
RUOLO SANITARIO
lire
€
del. 946 del10/12/98 così come integrata dalla del. 559 del 7/7/1999 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 1998
fondo per la retribuzione di posizione (art. 58 CCNL I biennio art.4 CCNL II biennio)
dirigenti ruolo sanitario
616.603.317 318.449,04
del. 559 del 7/7/1999 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 1999
fondo per la retribuzione di posizione (art. 58 CCNL I biennio art.4 CCNL II biennio)
dirigenti ruolo sanitario
616.603.317 318.449,04
del n. 999 del 21.5.2001 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2000
fondo per la retribuzione di posizione (art.60 CCNL I biennio art 4 CCNL II biennio )
616.603.317
318.449,04
consolidato al 31/12/99
incremento a decorrere dall'1.1.99 per quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla
riduzione stabile della dotazione organica del personale concordata in sede di
contrattazione integrativa nel rispetto dei risparmi aziendali prestabiliti in sede di
definizione del bilancio (art 50 comma 2 lett a)
incremento a decorrere dal 31.12.99 di una quota pari allo 0,94% del monte salari anno
31.276.244
16.152,83
1997 da accantonare per le finalità di cui all'art.42 (equiparazione) (art 50 comma 2
lett b)
risorse derivanti dal fondo dell'art.51 e 9 comma 1 rispettivamente I e II biennio
0
0,00
economico CCNL 8.6.2000 in presenza di stabile modifica e razionalizzazione
dell'organizzazione dei servizi (art 50 comma 2 lettc)
incremento per risorse derivanti dagli assegni personali di cui all'rt.39 (dirigenti di x II liv
0
0,00
cessati dal 1.1.98) (art 50 comma 2 lett d)
Incremento per risorse derivanti dall'importo annuo della retribuzione individuale di
anzianità dei dirigenti comunque cessati dal servizio a decorrere dall'1.1.98 finalizzato
all'applicazione dell'art42.(art 50 comma 2 lett e)
0,00
a decorrere dall'1.7.2000 dalle risorse relative allo specifico trattamento economico di cui
0
all'art.47 comma 3
incremento dall'1.1.2000 di una quota in ragione d'anno pari allo 0,34% monte salari
5.659.669
2.922,98
dirigenza calcolato con riferimento al 31.12.99 (art 8 comma 2)
incremento per risorse derivanti dalla retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti
0
0,00
comunque cessati dal servizio a decorrere dal 1.1.2000 da accantonare per
equiparazione (art.8. C 2)
totale fondo anno 2000
653.539.230 337.524,84
fondo 2000 da accantonare per EQUIPARAZIONE
31.276.244
16.152,83
fondo 2000 da accantonare per INDENNITA' di ESCLUSIVITA'
del n. 624 del 16.5.2002 DETERMINAZIONE FONDO 2001
fondo per la retribuzione di posizione (art.60 CCNL I biennio art 4 CCNL II biennio )
653.539.230
337.524,84
consolidato al 31/12/99
incremento a decorrere dall'1.1.99 per quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla
0
0,00
riduzione stabile della dotazione organica del personale concordata in sede di
contrattazione integrativa nel rispetto dei risparmi aziendali prestabiliti in sede di
definizione del bilancio (art 50 comma 2 lett a)
incremento a decorrere dal 31.12.99 di una quota pari allo 0,94% del monte salari anno
0
0,00
1997 da accantonare per le finalità di cui all'art.42 (equiparazione) (art 50 comma 2
lett b)
risorse derivanti dal fondo dell'art.51 e 9 comma 1 rispettivamente I e II biennio
0
0,00
economico CCNL 8.6.2000 in presenza di stabile modifica e razionalizzazione
dell'organizzazione dei servizi (art 50 comma 2 lettc)
incremento per risorse derivanti dagli assegni personali di cui all'rt.39 (dirigenti di x II liv
0
0,00
cessati dal 1.1.98) (art 50 comma 2 lett d)
Incremento per risorse derivanti dall'importo annuo della retribuzione individuale di
0
0,00
anzianità dei dirigenti comunque cessati dal servizio a decorrere dall'1.1.98 finalizzato
all'applicazione dell'art42.(art 50 comma 2 lett e)
a decorrere dall'1.7.2000 dalle risorse relative allo specifico trattamento economico di cui
0
0,00
all'art.47 comma 3
incremento dall'1.1.2000 di una quota in ragione d'anno pari allo 0,34% monte salari
5.659.669
2.922,98
dirigenza calcolato con riferimento al 31.12.99 (art 8 comma 2)
incremento dall'1.1.2001 di una quota in ragione d'anno pari allo 0,31% monte salari
5.160.286
2.665,07
dirigenza calcolato con riferimento al 31.12.99 ( art. 8 comma 2 capoverso 2 lett b )
totale fondo 2001
664.359.185
343.112,88
fondo 2001 da accantonare per EQUIPARAZIONE
0
0,00
fondo 2001 da accantonare per INDENNITA' di ESCLUSIVITA'
del n. 755 del 22.5.2002 DETERMINAZIONE FONDO 2002
fondo consolidato al 31.12.2000
664.359.409
343.113,00
incremento dall'1.7.2001 di una quota in ragione d'anno pari allo 0,31% monte salari
5.160.160
2.665,00
dirigenza calcolato con riferimento al 31.12.99 (0,155% di 3.726.182.000)
totale fondo anno 2002
669.519.568 345.778,00
111
tab. 10/A/2 DIRIGENZA dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo Avezzano Sulmona
Fondo per indennità specifica medica, retribuzione di posizione equiparazione, specifico trattamento o indennità per
dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa Art. 50 CCNL 8/6/2000 biennio 1998-99
RUOLO PROFESSIONALE, TECNICO E AMMINISTRATIVO
lire
€
del. 946 del10/12/98 così come integrata dalla del. 559 del 7/7/1999 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 1998
fondo per la retribuzione di posizione (art. 58 CCNL I biennio art.4 CCNL II biennio)
dirigenti ruolo professionale tecnico
16.262.746
8.399,01
dirigenti ruolo professionale amministrativo
420.058.622 216.942,17
del. 559 del 7/7/1999 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 1999
fondo per la retribuzione di posizione (art. 58 CCNL I biennio art.4 CCNL II biennio)
dirigenti ruolo professionale tecnico
16.262.746
8.399,01
dirigenti ruolo professionale amministrativo
420.058.622 216.942,17
del n. 999 del 21.5.2001 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2000
0,00
fondo consolidato al 31.12.1999
420.058.622
216.942,17
incremento a decorrere dall'1.1.99 per quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla
0
0,00
riduzione stabile della dotazione organica del personale concordata in sede di
contrattazione integrativa nel rispetto dei risparmi aziendali prestabiliti in sede di
definizione del bilancio (art 50 comma 2 lett a)
risorse derivanti dal fondo dell'art.51 e 9 comma 1 rispettivamente I e II biennio
0
0,00
economico CCNL 8.6.2000 in presenza di stabile modifica e razionalizzazione
dell'organizzazione dei servizi (art 50 comma 2 lettc)
a decorrere dal 31.12.1999 una quota pari al 6% (I biennio economico) e fino al 15% (II
0
0,00
biennio economico) del minor importo del finanziamento a carico del pertinente capitolo
di bilancio per riduzione stabile della dotazione organica del personale dirigenziale nel
rispetto dei risparmi prestabiliti in sede di definizione del bilancio con le procedure
dell'art.7 comma 1 lett c) finalizzata all'applicazione dell'indennità prevista dall'art.41
comma 2 nella misura base (art.50 comma 3 lett a)
incremento per risorse derivanti dal maturato economico di cui all'art.44 comma 2 lett b)
0
0,00
del CCNL 5.12.1996 dei dirigenti cessati dal servizio a decorrere dall'1.1.1998 (art.50
comma 3 lett b)
incremento dall'1.1.1999 di una quota pari all'1,12% del monte salari annuo calcolato
21.518.907
11.113,59
con riferimento al 31.12.1997 del personale interessato (art.50 comma 3 lett c)
incremento per risorse derivanti dall'importo annuo della retribuzione individuale di
0
0,00
anzianità dei dirigenti comunque cessati dal servizio a decorrere dall'1.1.1998 finalizzato
all'applicazione dell'art.42 (art 50 comma 3 lett d)
incremento dall'1.7.2000 di una quota in ragione d'anno pari allo 0,37% monte salari
3.524.744
della dirigenza PTA calcolato con riferimento al 31.12.1999 (art 8 comma 3)
incremento dall'1.7.2001 di una quota in ragione d'anno pari allo 0,35% monte salari
0
0,00
della dirigenza PTA calcolato con riferimento al 31.12.1999 (art 8 comma 2)
incremento per risorse derivanti dalla retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti
0
1.820,38
comunque cessati dal servizio a decorrere dall'1.1.2000 (art 8 comma 2)
totale fondo anno 2000
445.102.273 229.876,14
del n. 624 del 16.5.2002 DETERMINAZIONE FONDO 2001
fondo consolidato al 31.12.2000
445.102.273
229.876,14
incremento a decorrere dall'1.1.99 per quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla
0
0,00
riduzione stabile della dotazione organica del personale concordata in sede di
contrattazione integrativa nel rispetto dei risparmi aziendali prestabiliti in sede di
definizione del bilancio (art 50 comma 2 lett a)
risorse derivanti dal fondo dell'art.51 e 9 comma 1 rispettivamente I e II biennio
0
0,00
economico CCNL 8.6.2000 in presenza di stabile modifica e razionalizzazione
dell'organizzazione dei servizi (art 50 comma 2 lettc)
a decorrere dal 31.12.1999 una quota pari al 6% (I biennio economico) e fino al 15% (II
0
0,00
biennio economico) del minor importo del finanziamento a carico del pertinente capitolo
di bilancio per riduzione stabile della dotazione organica del personale dirigenziale nel
rispetto dei risparmi prestabiliti in sede di definizione del bilancio con le procedure
dell'art.7 comma 1 lett c) finalizzata all'applicazione dell'indennità prevista dall'art.41
comma 2 nella misura base (art.50 comma 3 lett a)
incremento per risorse derivanti dalmaturato economico di cui all'art.44 comma 2 lett b)
0
0,00
del CCNL 5.12.1996 dei dirigenti cessati dal servizio a decorrere dall'1.1.1998 (art.50
comma 3 lett b)
incremento dall'1.1.1999 di una quota pari all'1,12% del monte salari annuo calcolato
0
0,00
con riferimento al 31.12.1997 del personale interessato (art.50 comma 3 lett c)
incremento per risorse derivanti dall'importo annuo della retribuzione individuale di
0
0,00
anzianità dei dirigenti comunque cessati dal servizio a decorrere dall'1.1.1998 finalizzato
all'applicazione dell'art.42 (art 50 comma 3 lett d)
incremento dall'1.7.2000 di una quota in ragione d'anno pari allo 0,37% monte salari
3.524.744
1.820,38
della dirigenza PTA calcolato con riferimento al 31.12.1999 (art 8 comma 3)
incremento dall'1.7.2001 di una quota in ragione d'anno pari allo 0,35% monte salari
3.334.217
1.721,98
della dirigenza PTA calcolato con riferimento al 31.12.1999 (art 8 comma 2)
incremento per risorse derivanti dalla retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti
0
0,00
comunque cessati dal servizio a decorrere dall'1.1.2000 (art 8 comma 2)
quota aggiuntiva regionale pari al 1,2% monte salari anno 1997 (ex art 52 comma 7)
21.134.641
10.915,13
(CCNL II biennio art 8 comma 4)
ccnl I biennio art 41 : n.14 incarichi di direzione di struttura complessa
200.806.660
103.707,98
incremento per risorse aggiuntive regionali pari all'1,7% monte salari annuo calcolato
0
0,00
con riferimento al 31.12.99 (art 8 comma 4)
risorse regionali derivanti da perequazione e compensazione (art 8 comma 5 II biennio )
0
0,00
totale fondo anno 2001
673.902.535 348.041,61
del n. 755 del 22.5.2002 DETERMINAZIONE FONDO 2002
fondo consolidato al 31.12.2000
673.901.347
348.041,00
112
incremento dall'1.7.2001 di una quota in ragione d'anno pari allo 0,35% monte salari
della dirigenza PTA calcolato con riferimento al 31.12.1999 (art 8 comma 2)
totale fondo anno 2002
3.334.257
1.722,00
677.235.604
349.763,00
tab. 10/B/1 DIRIGENZA dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo Chieti
Fondo per indennità specifica medica, retribuzione di posizione equiparazione, specifico trattamento o indennità per
dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa Art. 50 CCNL 8/6/2000 biennio 1998-99
RUOLO SANITARIO
lire €
del n. 2236 del 23.6.2002 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 1998
fondo per la retribuzione di posizione (art. 58 CCNL I biennio art.4 CCNL II biennio)
dirigenti ruolo sanitario
509.495.693 263.132,57
del n. 76 del 15.1.1999 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 1999
fondo per la retribuzione di posizione (art. 58 CCNL I biennio art.4 CCNL II biennio)
dirigenti ruolo sanitario
509.495.693 263.132,57
del n.440 del 23.2.2000 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2000
fondo per la retribuzione di posizione (art. 58 CCNL I biennio art.4 CCNL II biennio)
dirigenti ruolo sanitario
509.495.693 263.132,57
del n.2797 del 28.12.2000 RIDETERMINAZIONE FONDO ANNO 2000
0,00
fondo consolidato al 31.12.1997 comprensivo in ragione d'anno degli incrementi previsti +
509.495.693
263.132,57
a tale scadenza
incremento a decorrere dall'1.1.99 per quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla
0
0,00
riduzione stabile della dotazione organica del personale concordata in sede di
contrattazione integrativa nel rispetto dei risparmi aziendali prestabiliti in sede di
definizione del bilancio (art 50 comma 2 lett a)
incremento a decorrere dal 31.12.99 di una quota pari allo 0,94% del monte salari anno
25.749.918
13.298,72
1997 da accantonare per le finalità di cui all'art.42 (equiparazione) (art 50 comma 2
lett b)
risorse derivanti dal fondo dell'art.51 e 9 comma 1 rispettivamente I e II biennio
0
0,00
economico CCNL 8.6.2000 in presenza di stabile modifica e razionalizzazione
dell'organizzazione dei servizi 8art 50 comma 2 lettc)
incremento per risorse derivanti dagli assegni personali di cui all'rt.39 (dirigenti di x II liv
4.413.332
2.279,30
cessati dal 1.1.98) Art 50 comma 2 lett d)
Incremento per risorse derivanti dall'importo annuo della retribuzione individuale di
0,00
anzianità dei dirigenti comunque cessati dal servizio a decorrere dall'1.1.98 finalizzato
all'applicazione dell'art42.(art 50 comma 2 lett e)
possibilità di incremento per applicazione di art 61 comma 2 lett A) terzo periodo del
0
0,00
CCNL 5.12.96 se non se ne abbia utilizzato la facoltà in tutto o in parte sino alla
concorrenza massima (art.50 comma 6)
riduzione ex art 47 comma 6 della retribuzione di posizione dei dirigenti a rapporto di
0
0,00
lavoro non esclusivo per finanziamento dell'indennità di esclusività (art.50 comma 8)
a decorrere dall'1.7.2000 dalle risorse relative allo specifico trattamento economico di cui
0
0,00
all'art.47 comma 3
incremento dall'1.1.2000 di una quota in ragione d'anno pari allo 0,34% monte salari +
5.163.138
2.666,54
dirigenza calcolato con riferimento al 31.12.99 (art 8 comma 2)
incremento per risorse derivanti dalla retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti
1.785.000
921,88
comunque cessati dal servizio a decorrere dal 1.1.2000
da accantonare per
equiparazione (art.8. C 2)
totale fondo 2000
=
546.607.801 282.299,00
fondo 2000 da accantonare per EQUIPARAZIONE
27.534.918
14.220,60
fondo 2000 da accantonare per INDENNITà DI ESCLUSIVITà
del n. 1651 del 24 12 2001 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2001
fondo anno 2000
+
519.072.163
268.078,40
fondo 2000 da accantonare per EQUIPARAZIONE
27.534.918
14.220,60
riduzione per effetto dello scorporo della quota relativa al personale transitato all'ARTA 98.597.013
50.921,11
dal 1.1.2001
riduzione della quota per equiparazione relativa al personale transitato all'ARTA dal 3.192.601
1.648,84
1.1.2001
incremento per risorse derivanti dal fondo dell'art.9 (art 8 comma 2 lett b)
+
0
0,00
incremento per risorse derivanti dagli assegni personali di cui all'art.39 (dirigenti di x II +
9.929.997
5.128,42
liv cessati dal 1.1.98) Art 50 comma 2 lett d)
incremento dall'1.1.2000 di una quota in ragione d'anno pari allo 0,34% monte salari +
4.601.804
2.376,63
dirigenza calcolato con riferimento al 31.12.99 (art 8 comma 2)
incremento dall'1.1.2001 di una quota in ragione d'anno pari allo 0,31% monte salari +
4.195.762
2.166,93
dirigenza calcolato con riferimento al 31.12.99 (0,155% di 3.726.182.000)
incremento per fabbisogno da aumento dotazione organica rispetto alla base del calcolo +
46.553.000
24.042,62
n.6 unità art 53
incremento per risorse derivanti dalla retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti +
26.432.540
13.651,27
comunque cessati dal servizio da accantonare per equiparazione
dall'1.2.2001 risorse aggiuntive regionali pari all'1,7% monte salari anno 1999 da +
46.018.039
23.766,33
accantonare per equiparazione
totale fondo 2001
=
720.711.338 372.216,34
fondo 2001 da accantonare per EQUIPARAZIONE
96.792.896
49.989,36
fondo 2001 da accantonare per INDENNITà DI ESCLUSIVITà
del 1223 del 29.10.2002 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2002
113
fondo consolidato al 31.12.1997 comprensivo in ragione d'anno degli incrementi previsti
a tale scadenza
incremento a decorrere dal 31.12.99 di una quota pari allo 0,94% del monte salari anno
1997 da accantonare per le finalità di cui all'art.42 (equiparazione) (art 50 comma
2 lett b)
risorse derivanti dal fondo dell'art.51 e 9 comma 1 rispettivamente I e II biennio
economico CCNL 8.6.2000 in presenza di stabile modifica e razionalizzazione
dell'organizzazione dei servizi (art 50 comma 2 lettc)
incremento per risorse derivanti dagli assegni personali di cui all'rt.39 (dirigenti di x II liv
cessati dal 1.1.98) Art 50 comma 2 lett d)
riduzione ex art 47 comma 6 della retribuzione di posizione dei dirigenti a rapporto di
lavoro non esclusivo per finanziamento dell'indennità di esclusività (art.50 comma 8)
riduzione fondo per effetto dello scorporo della quota relativa al personale transitato
all'ARTA dall'1.1.2001
riduzione della quota per equiparazione relativa al personale transitato all'ARTA dal
1.1.2001
incremento dall'1.1.2000 di una quota in ragione d'anno pari allo 0,34% monte salari
dirigenza calcolato con riferimento al 31.12.99 (art 8 comma 2)
incremento dall'1.1.2001 di una quota in ragione d'anno pari allo 0,31% monte salari
dirigenza calcolato con riferimento al 31.12.99
riduzione ex art 47 comma 3
integrazione fondo a decorrere dal 1.1.2001 per le finalità di cui all'art 42 (equiparazione
) di lire 5.413.000 (media annua pro capite) per n. 24 dirigenti ex IX livello in servizio al
5.12.96
integrazione fondo previa perequazione e compensazione a livello regionale (maggior
costo sostenuto dall'azienda rispetto all'integrazione di cui al punto precedente)
incremento per aumento dotazione organica rispetto alla base di calcolo (n. 6 unità in
più)
incremento per risorse derivanti dalla retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti
comunque cessati dal servizio da accantonare per equiparazione
dall'1.2.2001 risorse aggiuntive regionali pari all'1,7% monte salari anno 1999 da
accantonare per equiparazione
totale fondo anno 2002
fondo 2002 da accantonare per EQUIPARAZIONE
fondo 2002 da accantonare per INDENNITà DI ESCLUSIVITà
+
509.495.693
263.132,57
+
25.749.918
13.298,72
+
0
0,00
+
43.029.999
22.223,14
+
0
0,00
98.597.013
50.921,11
3.192.601
1.648,84
+
9.764.942
5.043,17
+
8.391.525
4.333,86
+
+
0
129.912.000
0,00
67.093,95
+
105.043.625
54.250,50
+
46.553.000
24.042,62
+
28.217.540
14.573,14
+
46.018.039
23.766,33
=
753.593.771
96.792.896
440.836,90
-
tab. 10/B/2 DIRIGENZA dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo Chieti
Fondo per indennità specifica medica, retribuzione di posizione equiparazione, specifico trattamento o indennità per
dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa Art. 50 CCNL 8/6/2000 biennio 1998-99
RUOLO AMMINISTRATIVO
lire
€
del n. 2236 del 23.6.2002 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 1998
fondo per la retribuzione di posizione (art. 58 CCNL I biennio art.4 CCNL II biennio)
dirigenti ruolo professionale amministrativo
272.940.079
140.961,79
del n. 76 del 15.1.1999 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 1999
fondo per la retribuzione di posizione (art. 58 CCNL I biennio art.4 CCNL II biennio)
dirigenti ruolo professionale amministrativo
272.940.079
140.961,79
del n.440 del 23.2.2000 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2000
fondo per la retribuzione di posizione (art. 58 CCNL I biennio art.4 CCNL II biennio)
dirigenti ruolo professionale amministrativo
272.940.079
140.961,79
del n.2797 del 28.12.2000 RIDETERMINAZIONE FONDO ANNO 2000
fondo consolidato al 31.12.1997 comprensivo in ragione d'anno degli incrementi previsti
272.940.079
140.961,79
a tale scadenza
incremento a decorrere dall'1.1.99 per quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla
0
0,00
riduzione stabile della dotazione organica del personale concordata in sede di
contrattazione integrativa nel rispetto dei risparmi aziendali prestabiliti in sede di
definizione del bilancio (art 50 comma 2 lett a)
risorse derivanti dal fondo dell'art.51 e 9 comma 1 rispettivamente I e II biennio
0
0,00
economico CCNL 8.6.2000 in presenza di stabile modifica e razionalizzazione
dell'organizzazione dei servizi (art 50 comma 2 lettc)
a decorrere dal 31.12.1999 una quota pari al 6% (I biennio economico) e fino al 15% (II
0
0,00
biennio economico) del minor importo del finanziamento a carico del pertinente capitolo
di bilancio per riduzione stabile della dotazione organica del personale dirigenziale nel
rispetto dei risparmi prestabiliti in sede di definizione del bilancio con le procedure
dell'art.7 comma 1 lett c) finalizzata all'applicazione dell'indennità prevista dall'art.41
comma 2 nella misura base (art.50 comma 3 lett a)
incremento per risorse derivanti dal maturato economico di cui all'art.44 comma 2 lett b)
5.842.421
3.017,36
del CCNL 5.12.1996 dei dirigenti cessati dal servizio a decorrere dall'1.1.1998 (art.50
comma 3 lett b)
incremento dall'1.1.1999 di una quota pari all'1,2% del monte salari annuo calcolato con
9.303.515
4.804,86
riferimento al 31.12.1997 del personale interessato (art.50 comma 3 lett c)
incremento per risorse derivanti dall'importo annuo della retribuzione individuale di
7.043.894
3.637,87
anzianità dei dirigenti comunque cessati dal servizio a decorrere dall'1.1.1998 finalizzato
all'applicazione dell'art.42 (art 50 comma 3 lett d) equiparazione
incremento dall'1.7.2000 di una quota in ragione d'anno pari allo 0,37% monte salari
1.782.864
920,77
della dirigenza PTA calcolato con riferimento al 31.12.1999 (art 8 comma 3)
114
incremento dall'1.7.2001 di una quota in ragione d'anno pari allo 0,35% monte salari
0
della dirigenza PTA calcolato con riferimento al 31.12.1999 (art 8 comma 2)
incremento per risorse derivanti dalla retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti
0
comunque cessati dal servizio a decorrere dall'1.1.2000 (art 8 comma 29
totale fondo anno 2000
296.912.773
fondo 2000 da accantonare per equiparazione
7.043.894
del n. 1651 del 24 12 2001 RIDETERMINAZIONE FONDO 2000 E DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2001
fondo consolidato al 31.12.1997 comprensivo in ragione d'anno degli incrementi previsti
272.940.079
a tale scadenza
incremento a decorrere dall'1.1.99 per quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla
0
riduzione stabile della dotazione organica del personale concordata in sede di
contrattazione integrativa nel rispetto dei risparmi aziendali prestabiliti in sede di
definizione del bilancio (art 50 comma 2 lett a)
risorse derivanti dal fondo dell'art.51 e 9 comma 1 rispettivamente I e II biennio
0
economico CCNL 8.6.2000 in presenza di stabile modifica e razionalizzazione
dell'organizzazione dei servizi (art 50 comma 2 lettc)
a decorrere dal 31.12.1999 una quota pari al 6% (I biennio economico) e fino al 15% (II
0
biennio economico) del minor importo del finanziamento a carico del pertinente capitolo
di bilancio per riduzione stabile della dotazione organica del personale dirigenziale nel
rispetto dei risparmi prestabiliti in sede di definizione del bilancio con le procedure
dell'art.7 comma 1 lett c) finalizzata all'applicazione dell'indennità prevista dall'art.41
comma 2 nella misura base (art.50 comma 3 lett a)
incremento per risorse derivanti dalmaturato economico di cui all'art.44 comma 2 lett b)
5.842.421
del CCNL 5.12.1996 dei dirigenti cessati dal servizio a decorrere dall'1.1.1998 (art.50
comma 3 lett b)
incremento dall'1.1.1999 di una quota pari all'1,12% del monte salari annuo calcolato
9.303.515
con riferimento al 31.12.1997 del personale interessato (art.50 comma 3 lett c)
incremento per risorse derivanti dall'importo annuo della retribuzione individuale di
7.043.894
anzianità dei dirigenti comunque cessati dal servizio a decorrere dall'1.1.1998 finalizzato
all'applicazione dell'art.42 (art 50 comma 3 lett d) equiparazione
incremento dall'1.7.2000 di una quota in ragione d'anno pari allo 0,37% monte salari
1.782.864
della dirigenza PTA calcolato con riferimento al 31.12.1999 (art 8 comma 3)
totale fondo 2000
289.868.879
fondo 2000 da accantonare per equiparazione
7.043.894
fondo anno 2000
+
289.868.879
fondo 2000 da accantonare per equiparazione
7.043.894
incremento dall'1.7.2000 di una quota in ragione d'anno pari allo 0,37% monte salari +
1.782.864
della dirigenza PTA calcolato con riferimento al 31.12.1999 (art 8 comma 3)
incremento dall'1.7.2001 di una quota in ragione d'anno pari allo 0,35% monte salari +
1.686.493
della dirigenza PTA calcolato con riferimento al 31.12.1999 (art 8 comma 2)
incremento per risorse derivanti dall'importo annuo della retribuzione individuale di
20.187.609
anzianità dei dirigenti comunque cessati dal servizio a decorrere dall'1.1.1998 finalizzato
all'applicazione dell'art.42 (art 50 comma 3 lett d) (da accantonare per equiparazione)
incremento dall'1.1.1999 di una quota pari all'1,12% del monte salari annuo calcolato
9.968.052
con riferimento al 31.12.1997 del personale interessato (art.50 comma 3 lett c) (da
accantonare per equiparazione)
incremento per risorse aggiuntive regionali pari all'1,7% monte salari annuo calcolato
16.383.070
con riferimento al 31.12.99 (art 8 comma 4) (da accantonare per equiparazione)
totale fondo 2001
293.338.236
fondo 2001 da accantonare per equiparazione
53.582.625
del 1223 del 29.10.2002 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2002
fondo consolidato al 31.12.1997
272.940.079
incremento a decorrere dall'1.1.99 per quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla
0
riduzione stabile della dotazione organica del personale concordata in sede di
contrattazione integrativa nel rispetto dei risparmi aziendali prestabiliti in sede di
definizione del bilancio (art 50 comma 2 lett a)
risorse derivanti dal fondo dell'art.51 e 9 comma 1 rispettivamente I e II biennio
0
economico CCNL 8.6.2000 in presenza di stabile modifica e razionalizzazione
dell'organizzazione dei servizi (art 50 comma 2 lettc)
a decorrere dal 31.12.1999 una quota pari al 6% (I biennio economico) e fino al 15% (II
0
biennio economico) del minor importo del finanziamento a carico del pertinente capitolo
di bilancio per riduzione stabile della dotazione organica del personale dirigenziale nel
rispetto dei risparmi prestabiliti in sede di definizione del bilancio con le procedure
dell'art.7 comma 1 lett c) finalizzata all'applicazione dell'indennità prevista dall'art.41
comma 2 nella misura base (art.50 comma 3 lett a)
incremento per risorse derivanti dalmaturato economico di cui all'art.44 comma 2 lett b)
5.842.421
del CCNL 5.12.1996 dei dirigenti cessati dal servizio a decorrere dall'1.1.1998 (art.50
comma 3 lett b)
incremento dall'1.1.1999 di una quota pari all'1,12% del monte salari annuo calcolato
9.303.515
con riferimento al 31.12.1997 del personale interessato (art.50 comma 3 lett c)
incremento per risorse derivanti dall'importo annuo della retribuzione individuale di
27.231.503
anzianità dei dirigenti comunque cessati dal servizio a decorrere dall'1.1.1998 finalizzato
all'applicazione dell'art.42 (art 50 comma 3 lett d) (da accantonare per equiparazione)
incremento dall'1.7.2000 di una quota in ragione d'anno pari allo 0,37% monte salari
3.565.727
della dirigenza PTA calcolato con riferimento al 31.12.1999 (0,185% di 1.782.666.000)
incremento dall'1.7.2000 di una quota in ragione d'anno pari allo 0,35% monte salari
3.372.985
della dirigenza PTA calcolato con riferimento al 31.12.1999 (0,175% di 1.782.666.000)
integrazione del fondo a decorrere dall'1.1.ì2.2001 per le finalità di cui all'art 42 CCNL
5.413.000
98/2001 nonché degli artt. 4 e 11 comma 3 CCNL II biennio di lire 5.413.000 (media
annua pro capite ) per n.3 dirigenti di ex IX livello in servizio al 5 dicembre 1996
EQUIPARAZIONE
115
0,00
0,00
153.342,65
3.637,87
140.961,79
0,00
0,00
0,00
3.017,36
4.804,86
3.637,87
920,77
149.704,78
3.637,87
149.704,78
3.637,87
920,77
871,00
10.426,03
5.148,07
8.461,15
151.496,56
27.673,12
140.961,79
0,00
0,00
0,00
3.017,36
4.804,86
14.063,90
1.841,54
1.742,00
2.795,58
integrazione fondo per le finalità di cui all'art 42 CCNL 98/2001 e artt 4 e 11 comma 3
CCNL II biennio previa perequazione e compensazione a livello regionale ( maggior costo
sotenuto dall'azienda rispetto all'integrazione di cui al punto precedente)
EQUIPARAZIONE
integrazione fondo per applicazione art.41 comma 2 ccnl 1998/2001
incremento dall'1.1.1999 di una quota pari all'1,12% del monte salari annuo calcolato
con riferimento al 31.12.1997 del personale interessato (art.50 comma 3 lett c)
incremento per risorse aggiuntive regionali pari all'1,7% monte salari annuo calcolato
con riferimento al 31.12.99 (art 8 comma 4) da accantonare per equiparazione
totale fondo anno 2002
fondo 2002 da accantonare per equiparazione
13.437.000
6.939,63
86.059.974
9.968.052
44.446,27
5.148,07
16.383.070
8.461,15
399.934.701
53.582.625
206.549,04
27.673,12
tab. 10/B/3 DIRIGENZA dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo Chieti
Fondo per indennità specifica medica, retribuzione di posizione equiparazione, specifico trattamento o indennità per
dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa Art. 50 CCNL 8/6/2000 biennio 1998-99
RUOLO TECNICO E PROFESSIONALE
lire
€
del n. 2236 del 23.6.2002 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 1998
fondo per la retribuzione di posizione (art. 58 CCNL I biennio art.4 CCNL II biennio)
dirigenti ruolo professionale tecnico
13.005.059
6.716,55
del n. 76 del 15.1.1999 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 1999
fondo per la retribuzione di posizione (art. 58 CCNL I biennio art.4 CCNL II biennio)
dirigenti ruolo professionale tecnico
13.005.059
6.716,55
del n.440 del 23.2.2000 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2000
fondo per la retribuzione di posizione (art. 58 CCNL I biennio art.4 CCNL II biennio)
dirigenti ruolo professionale tecnico
13.005.059
6.716,55
del n.2797 del 28.12.2000 RIDETERMINAZIONE FONDO ANNO 2000
fondo consolidato al 31.12.1997 comprensivo in ragione d'anno degli incrementi previsti
13.005.059
6.716,55
a tale scadenza
incremento a decorrere dall'1.1.99 per quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla
0
0,00
riduzione stabile della dotazione organica del personale concordata in sede di
contrattazione integrativa nel rispetto dei risparmi aziendali prestabiliti in sede di
definizione del bilancio (art 50 comma 2 lett a)
risorse derivanti dal fondo dell'art.51 e 9 comma 1 rispettivamente I e II biennio
0
0,00
economico CCNL 8.6.2000 in presenza di stabile modifica e razionalizzazione
dell'organizzazione dei servizi (art 50 comma 2 lett c)
a decorrere dal 31.12.1999 una quota pari al 6% (I biennio economico) e fino al 15% (II
0
0,00
biennio economico) del minor importo del finanziamento a carico del pertinente capitolo
di bilancio per riduzione stabile della dotazione organica del personale dirigenziale nel
rispetto dei risparmi prestabiliti in sede di definizione del bilancio con le procedure
dell'art.7 comma 1 lett c) finalizzata all'applicazione dell'indennità prevista dall'art.41
comma 2 nella misura base (art.50 comma 3 lett a)
incremento per risorse derivanti dal maturato economico di cui all'art.44 comma 2 lett b)
0
0,00
del CCNL 5.12.1996 dei dirigenti cessati dal servizio a decorrere dall'1.1.1998 (art.50
comma 3 lett b)
incremento dall'1.1.1999 di una quota pari all'1,12% del monte salari annuo calcolato
2.144.509
1.107,55
con riferimento al 31.12.1997 del personale interessato (art.50 comma 3 lett c)
incremento per risorse derivanti dall'importo annuo della retribuzione individuale di
0
0,00
anzianità dei dirigenti comunque cessati dal servizio a decorrere dall'1.1.1998 finalizzato
all'applicazione dell'art.42 (art 50 comma 3 lett d) equiparazione
incremento dall'1.7.2000 di una quota in ragione d'anno pari allo 0,37% monte salari
329.348
170,09
della dirigenza PTA calcolato con riferimento al 31.12.1999 (art 8 comma 3)
incremento dall'1.7.2001 di una quota in ragione d'anno pari allo 0,35% monte salari
0
0,00
della dirigenza PTA calcolato con riferimento al 31.12.1999 (art 8 comma 2)
incremento per risorse derivanti dalla retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti
0
0,00
comunque cessati dal servizio a decorrere dall'1.1.2000 (art 8 comma 29
totale fondo anno 2000
15.478.916
7.994,19
fondo 2000 da accantonare per equiparazione
0
0,00
del n. 1651 del 24 12 2001 RIDETERMINAZIONE FONDO 2000 E DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2001
Fondo consolidato al 31.12.1997 comprensivo in ragione d'anno degli incrementi previsti
13.005.059
6.716,55
a tale scadenza
incremento a decorrere dall'1.1.99 per quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla
0
0,00
riduzione stabile della dotazione organica del personale concordata in sede di
contrattazione integrativa nel rispetto dei risparmi aziendali prestabiliti in sede di
definizione del bilancio (art 50 comma 2 lett a)
risorse derivanti dal fondo dell'art.51 e 9 comma 1 rispettivamente I e II biennio
0,00
economico CCNL 8.6.2000 in presenza di stabile modifica e razionalizzazione
dell'organizzazione dei servizi (art 50 comma 2 lett c)
0
a decorrere dal 31.12.1999 una quota pari al 6% (I biennio economico) e fino al 15% (II
0,00
biennio economico) del minor importo del finanziamento a carico del pertinente capitolo
di bilancio per riduzione stabile della dotazione organica del personale dirigenziale nel
rispetto dei risparmi prestabiliti in sede di definizione del bilancio con le procedure
dell'art.7 comma 1 lett c) finalizzata all'applicazione dell'indennità prevista dall'art.41
comma 2 nella misura base (art.50 comma 3 lett a)
incremento per risorse derivanti dal maturato economico di cui all'art.44 comma 2 lett b)
0
0,00
del CCNL 5.12.1996 dei dirigenti cessati dal servizio a decorrere dall'1.1.1998 (art.50
116
comma 3 lett b)
incremento dall'1.1.1999 di una quota pari all'1,12% del monte salari annuo calcolato
con riferimento al 31.12.1997 del personale interessato (art.50 comma 3 lett c)
incremento per risorse derivanti dall'importo annuo della retribuzione individuale di
anzianità dei dirigenti comunque cessati dal servizio a decorrere dall'1.1.1998 finalizzato
all'applicazione dell'art.42 (art 50 comma 3 lett d) equiparazione
incremento dall'1.7.2000 di una quota in ragione d'anno pari allo 0,37% monte salari
della dirigenza PTA calcolato con riferimento al 31.12.1999 (art 8 comma 3)
totale fondo 2000
fondo 2000 da accantonare per equiparazione
fondo anno 2000
+
fondo 2000 da accantonare per equiparazione
incremento dall'1.7.2000 di una quota in ragione d'anno pari allo 0,37% monte salari +
della dirigenza PTA calcolato con riferimento al 31.12.1999 (art 8 comma 3)
incremento dall'1.7.2001 di una quota in ragione d'anno pari allo 0,35% monte salari
della dirigenza PTA calcolato con riferimento al 31.12.1999 (art 8 comma 2)
incremento per risorse derivanti dall'importo annuo della retribuzione individuale di
anzianità dei dirigenti comunque cessati dal servizio a decorrere dall'1.1.1998 finalizzato
all'applicazione dell'art.42 (art 50 comma 3 lett d) (da accantonare per equiparazione)
incremento dall'1.1.1999 di una quota pari all'1,12% del monte salari annuo calcolato
con riferimento al 31.12.1997 del personale interessato (art.50 comma 3 lett c) (da
accantonare per equiparazione)
incremento per risorse aggiuntive regionali pari all'1,7% monte salari annuo calcolato
con riferimento al 31.12.99 (art 8 comma 4) (da accantonare per equiparazione)
totale fondo 2001
fondo 2001 da accantonare per equiparazione
del 1223 del 29.10.2002 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2002
fondo consolidato al 31.12.1997
incremento a decorrere dall'1.1.99 per quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla
riduzione stabile della dotazione organica del personale concordata in sede di
contrattazione integrativa nel rispetto dei risparmi aziendali prestabiliti in sede di
definizione del bilancio (art 50 comma 2 lett a)
risorse derivanti dal fondo dell'art.51 e 9 comma 1 rispettivamente I e II biennio
economico CCNL 8.6.2000 in presenza di stabile modifica e razionalizzazione
dell'organizzazione dei servizi (art 50 comma 2 lett c)
a decorrere dal 31.12.1999 una quota pari al 6% (I biennio economico) e fino al 15% (II
biennio economico) del minor importo del finanziamento a carico del pertinente capitolo
di bilancio per riduzione stabile della dotazione organica del personale dirigenziale nel
rispetto dei risparmi prestabiliti in sede di definizione del bilancio con le procedure
dell'art.7 comma 1 lett c) finalizzata all'applicazione dell'indennità prevista dall'art.41
comma 2 nella misura base (art.50 comma 3 lett a)
incremento per risorse derivanti dal maturato economico di cui all'art.44 comma 2 lett b)
del CCNL 5.12.1996 dei dirigenti cessati dal servizio a decorrere dall'1.1.1998 (art.50
comma 3 lett b)
incremento dall'1.1.1999 di una quota pari all'1,12% del monte salari annuo calcolato
con riferimento al 31.12.1997 del personale interessato (art.50 comma 3 lett c)
incremento per risorse derivanti dall'importo annuo della retribuzione individuale di
anzianità dei dirigenti comunque cessati dal servizio a decorrere dall'1.1.1998 finalizzato
all'applicazione dell'art.42 (art 50 comma 3 lett d) (da accantonare per equiparazione)
incremento dall'1.7.2000 di una quota in ragione d'anno pari allo 0,37% monte salari
della dirigenza PTA calcolato con riferimento al 31.12.1999 (0,185% di 1.782.666.000)
incremento dall'1.7.2000 di una quota in ragione d'anno pari allo 0,35% monte salari
della dirigenza PTA calcolato con riferimento al 31.12.1999 (0,175% di 1.782.666.000)
integrazione del fondo a decorrere dall'1.1.ì2.2001 per le finalità di cui all'art 42 CCNL
98/2001 nonché degli artt. 4 e 11 comma 3 CCNL II biennio di lire 5.413.000 (media
annua pro capite ) per n.3 dirigenti di ex IX livello in servizio al 5 dicembre 1996
EQUIPARAZIONE
integrazione fondo per le finalità di cui all'art 42 CCNL 98/2001 e artt 4 e 11 comma 3
CCNL II biennio previa perequazione e compensazione a livello regionale (maggior costo
sostenuto dall'azienda rispetto all'integrazione di cui al punto precedente)
EQUIPARAZIONE
integrazione fondo per applicazione art.41 comma 2 ccnl 1998/2001
incremento per risorse aggiuntive regionali pari all'1,7% monte salari annuo calcolato
con riferimento al 31.12.99 (art 8 comma 4) da accantonare per equiparazione
totale fondo anno 2002
fondo 2002 da accantonare per equiparazione
2.144.509
1.107,55
0
0,00
329.348
170,09
15.478.916
0
15.748.916
0
329.348
7.994,19
0,00
8.133,64
0,00
170,09
311.546
160,90
7.043.894,00
3.637,87
2.297.688
1.186,66
3.026.442
1.563,03
16.389.810
12.368.024
8.464,63
6.387,55
13.005.059
0
6.716,55
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
2.297.688
1.186,66
20.239.016
10.452,58
2.144.509
1.107,55
658.696
340,19
623.091
321,80
16.239.000
8.386,74
0
3.026.442
0,00
1.563,03
52.909.371
5.324.130
27.325,41
2.749,68
tab 10/C/1 DIRIGENZA dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo lanciano Vasto
Fondo per indennità specifica medica, retribuzione di posizione equiparazione, specifico trattamento o indennità per
dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa Art. 50 CCNL 8/6/2000 biennio 1998-99
RUOLO SANITARIO
c.c.i.a. 5.5.2000 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 1998
fondo per la retribuzione di posizione (art. 58 CCNL I biennio art.4 CCNL II biennio
367.642.892
189.871,71
incremento a base annua dell'1,38% del monte salari 1995 (come da precedente
31.602.787
16.321,48
contratto)
totale fondo 1998
399.245.679 206.193,19
117
c.c.i.a. 5.5.2000 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 1999
totale fondo anno 1998
c.c.i.a. 5.5.2000 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2000
fondo consolidato al 31.12.1997 comprensivo in ragione d'anno degli incrementi previsti
a tale scadenza
incremento a decorrere dall'1.1.99 per quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla
riduzione stabile della dotazione organica del personale concordata in sede di
contrattazione integrativa nel rispetto dei risparmi aziendali prestabiliti in sede di
definizione del bilancio (art 50 comma 2 lett a)
risorse derivanti dal fondo dell'art.51 e 9 co. 1 rispettivamente I e II biennio economico
CCNL 8.6.2000 in presenza di stabile modifica e razionalizzazione dell'organizzazione dei
servizi (art 50 co. 2 lett c)
a decorrere dal 31.12.1999 una quota pari al 6% (I biennio economico) e fino al 15% (II
biennio economico) del minor importo del finanziamento a carico del pertinente capitolo
di bilancio per riduzione stabile della dotazione organica del personale dirigenziale nel
rispetto dei risparmi prestabiliti in sede di definizione del bilancio con le procedure
dell'art.7 comma 1 lett c) finalizzata all'applicazione dell'indennità prevista dall'art.41
comma 2 nella misura base (art.50 comma 3 lett a)
incremento per risorse derivanti dal maturato economico di cui all'art.44 comma 2 lett b)
del CCNL 5.12.1996 dei dirigenti cessati dal servizio a decorrere dall'1.1.1998 (art.50
comma 3 lett b)
incremento dall'1.1.1999 di una quota pari all'1,12% del monte salari annuo calcolato
con riferimento al 31.12.1997 del personale interessato (art.50 comma 3 lett c)
incremento per risorse derivanti dall'importo annuo della retribuzione individuale di
anzianità dei dirigenti comunque cessati dal servizio a decorrere dall'1.1.1998 finalizzato
all'applicazione dell'art.42 (art 50 comma 3 lett d) equiparazione
incremento dall'1.7.2000 di una quota in ragione d'anno pari allo 0,37% monte salari
della dirigenza PTA calcolato con riferimento al 31.12.1999 (art 8 comma 3)
totale fondo 2000
fondo 2000 da accantonare per equiparazione
c.c.i.a. 5.5.2000 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2001
fondo anno 2000
+
quota dello 0,94% del monte salari 1997 accantonata dal 31.12.1999 (per un giorno)
quota dello 0,94% del monte salari 1997 accantonata nell'anno 2000
importo annuo della RIA dei dirigenti cessati dall'1.1.98 al 31.12.99
incremento dall'1.1.2001 di una quota in ragione d'anno pari allo 0,31% monte salari
dirigenza calcolato con riferimento al 31.12.99
totale fondo 2001
c.c.i.a. 5.5.2000 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2002
399.245.679
206.193,19
399.245.679
206.193,19
0
0,00
0
0,00
0
0,00
8.550.996
4.416,22
0
0,00
6.249.672
3.227,69
8.738.915
4.513,27
422.785.262
218.350,37
422.785.262
64.250
23.451.420
631.358
7.967.834
218.350,37
33,18
12.111,65
326,07
4.115,04
454.900.124
234.936,31
tab. 10/C/2 DIRIGENZA dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo lanciano Vasto
Fondo per indennità specifica medica, retribuzione di posizione equiparazione, specifico trattamento o indennità per
dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa Art. 50 CCNL 8/6/2000 biennio 1998-99
RUOLO TECNICO E PROFESSIONALE ED AMMINISTRATIVO
lire
€
c.c.i.a. 5.5.2000 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 1998
fondo per la retribuzione di posizione (art. 58 CCNL I biennio art.4 CCNL II biennio
238.382.344
123.114,21
incremento a base annua dell'1,38% del monte salari 1995 (come da precedente
18.218.263
9.408,95
contratto)
totale fondo 1998
256.600.607 132.523,15
c.c.i.a. 5.5.2000 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 1999
totale fondo 1998
256.600.607
132.523,15
incremento dall'1.1.1999 di una quota pari all'1,12% del monte salari annuo calcolato
41.779
21,58
con riferimento al 31.12.1997 del personale interessato (art.50 comma 3 lett c) (per un
giorno)
totale fondo 1999
256.642.386 132.544,73
c.c.i.a. 5.5.2000 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2000
totale fondo anno 1999
256.642.386
132.544,73
incremento a decorrere dall'1.1.99 per quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla
0
0,00
riduzione stabile della dotazione organica del personale concordata in sede di
contrattazione integrativa nel rispetto dei risparmi aziendali prestabiliti in sede di
definizione del bilancio (art 50 comma 2 lett a)
risorse derivanti dal fondo dell'art.51 e 9 comma 1 rispettivamente I e II b. e. CCNL
0
0,00
8.6.2000 in presenza di stabile modifica e razionalizzazione dell'organizzazione dei servizi
(art 50 comma 2 lett c)
a decorrere dal 31.12.1999 una quota pari al 6% (I biennio economico) e fino al 15% (II
0
0,00
biennio economico) del minor importo del finanziamento a carico del pertinente capitolo
di bilancio per riduzione stabile della dotazione organica del personale dirigenziale nel
rispetto dei risparmi prestabiliti in sede di definizione del bilancio con le procedure
dell'art.7 comma 1 lett c) finalizzata all'applicazione dell'indennità prevista dall'art.41
comma 2 nella misura base (art.50 comma 3 lett a)
incremento per risorse derivanti dal maturato economico di cui all'art.44 comma 2 lett b)
0
0,00
del CCNL 5.12.1996 dei dirigenti cessati dal servizio a decorrere dall'1.1.1998 (art.50
comma 3 lett b)
incremento dall'1.1.1999 di una quota pari all'1,12% del monte salari annuo calcolato
15.249.170
7.875,54
con riferimento al 31.12.1997 del personale interessato (art.50 comma 3 lett c)
118
incremento per risorse derivanti dall'importo annuo della retribuzione individuale di
anzianità dei dirigenti comunque cessati dal servizio a decorrere dall'1.1.1998 finalizzato
all'applicazione dell'art.42 (art 50 comma 3 lett d) equiparazione
incremento a seguito di aumento di organico rispetto a quello preso a base di calcolo per
formare il fondo di cui all'art. 58 ccnl 5.12.96
incremento dall'1.7.2000 di una quota in ragione d'anno pari allo 0,37% monte salari
della dirigenza PTA calcolato con riferimento al 31.12.1999 (art 8 comma 3)
totale fondo anno 2000
c.c.i.a. 5.5.2000 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2001
totale fondo 2000
incremento a decorrere dall'1.1.99 per quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla
riduzione stabile della dotazione organica del personale concordata in sede di
contrattazione integrativa nel rispetto dei risparmi aziendali prestabiliti in sede di
definizione del bilancio (art 50 comma 2 lett a)
risorse derivanti dal fondo dell'art.51 e 9 comma 1 rispettivamente I e II b. e. CCNL
8.6.2000 in presenza di stabile modifica e razionalizzazione dell'organizzazione dei servizi
(art 50 comma 2 lettc)
a decorrere dal 31.12.1999 una quota pari al 6% (I biennio economico) e fino al 15% (II
biennio economico) del minor importo del finanziamento a carico del pertinente capitolo
di bilancio per riduzione stabile della dotazione organica del personale dirigenziale nel
rispetto dei risparmi prestabiliti in sede di definizione del bilancio con le procedure
dell'art.7 comma 1 lett c) finalizzata all'applicazione dell'indennità prevista dall'art.41
comma 2 nella misura base (art.50 comma 3 lett a)
incremento per risorse derivanti dal maturato economico di cui all'art.44 comma 2 lett b)
del CCNL 5.12.1996 dei dirigenti cessati dal servizio a decorrere dall'1.1.1998 (art.50
comma 3 lett b)
incremento dall'1.1.1999 di una quota pari all'1,12% del monte salari annuo calcolato
con riferimento al 31.12.1997 del personale interessato (art.50 comma 3 lett c)
incremento per risorse derivanti dall'importo annuo della retribuzione individuale di
anzianità dei dirigenti comunque cessati dal servizio a decorrere dall'1.1.1998 finalizzato
all'applicazione dell'art.42 (art 50 comma 3 lett d) (da accantonare per equiparazione)
incremento dall'1.7.2000 di una quota in ragione d'anno pari allo 0,37% monte salari
della dirigenza PTA calcolato con riferimento al 31.12.1999 (0,185% di 1.782.666.000)
incremento dall'1.7.2000 di una quota in ragione d'anno pari allo 0,35% monte salari
della dirigenza PTA calcolato con riferimento al 31.12.1999 (0,175% di 1.782.666.000)
integrazione del fondo a decorrere dall'1.1.ì2.2001 per le finalità di cui all'art 42 CCNL
98/2001 nonché degli artt. 4 e 11 comma 3 CCNL II biennio di lire 5.413.000 (media
annua pro capite ) per n.3 dirigenti di ex IX livello in servizio al 5 dicembre 1996
EQUIPARAZIONE
integrazione fondo per le finalità di cui all'art 42 CCNL 98/2001 e artt 4 e 11 comma 3
CCNL II biennio previa perequazione e compensazione a livello regionale ( maggior costo
sostenuto dall'azienda rispetto all'integrazione di cui al punto precedente)
EQUIPARAZIONE
integrazione fondo per applicazione art.41 comma 2 ccnl 1998/2001
incremento per risorse aggiuntive regionali pari all'1,7% monte salari annuo calcolato
con riferimento al 31.12.99 (art 8 comma 4) da accantonare per equiparazione
totale fondo 2001
c.c.i.a. 5.5.2000 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2002
totale fondo 2001
incremento dall'1.1.1999 di una quota pari all'1,12% del monte salari annuo calcolato
con riferimento al 31.12.1997 del personale interessato (art.50 comma 3 lett c)
totale fondo 2002
4.585.763
2.368,35
12.071.667
6.234,50
5.401.652
2.789,72
293.950.638
151.812,83
293.950.638
0
151.812,83
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
14.976.863
7.734,90
0
0,00
0
0,00
5.109.671
2.638,92
0
0,00
0
0,00
0
0
0,00
0,00
314.037.172
162.186,66
299.060.309
16.338.396
154.471,75
8.438,08
315.398.705
162.889,84
tab. 10/D/1 DIRIGENZA dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo L'Aquila
Fondo per indennità specifica medica, retribuzione di posizione equiparazione, specifico trattamento o indennità per
dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa Art. 50 CCNL 8/6/2000 biennio 1998-99
RUOLO SANITARIO
lire
€
del n. 219 del 2.4.2002 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 1998
fondo consolidato al 31.12.1997 comprensivo in ragione d'anno degli incrementi previsti +
432.873.119
223.560,31
a tale scadenza ex art 60 CCNL 5.12.96
incremento per risorse derivanti dalla retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti
0,00
comunque cessati dal servizio Periodo 1.1.98 - 31.12.98 ( differenza RIA tra il risparmio
per il personale cessato e la spesa per quello assunto (art.8. Comma 2) risorse
finalizzate all'equiparazione dall' 1.2.01
fondo anno 1998 da utilizzare
=
432.873.119 223.560,31
fondo aggiuntivo anno 1998 da accantonare per equiparazione
0,00
del n. 219 del 2.4.2002 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 1999
0,00
fondo anno 1998
+
432.873.119
223.560,31
fondo aggiuntivo anno 1998 da accantonare per equiparazione
0
0,00
incremento per risorse derivanti dall'importo annuo della retribuzione individuale di 1.871.571
966,59
anzianità dei dirigenti cessati dal servizio nel periodo 1.1.1999-31.12.1999 finalizzato
all'applicazione dell'art.42 (art 50 comma 3 lett d e art 8 comma 2 II biennio ec.)
equiparazione
incremento a decorrere dal 31.12.99 di una quota pari allo 0,94% del monte salari anno
62.732
32,40
1997 ( art 50 comma 2 lett b)
fondo anno 1999 da utilizzare
=
432.935.851 223.592,71
119
fondo aggiuntivo anno 1999 da accantonare per equiparazione
del n. 219 del 2.4.2002 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2000
fondo anno 1999 da utilizzare
fondo aggiuntivo anno 1999 da accantonare per equiparazione
incremento per risorse derivanti dall'importo annuo della retribuzione individuale di
anzianità dei dirigenti cessati dal servizio nel periodo 1.1.2000-31.12.2000 finalizzato
all'applicazione dell'art.42 (art 50 comma 3 lett d e art 8 comma 2 II biennio ec.)
equiparazione
incremento a decorrere dal 31.12.99 di una quota pari allo 0,94% del monte salari anno
1997 ( art 50 comma 2 lett b)
incremento dall'1.1.2000 di una quota in ragione d'anno pari allo 0,34% monte salari
dirigenza calcolato con riferimento al 31.12.99 (art 8 comma 2)
fondo anno 2000 da utilizzare
fondo aggiuntivo anno 2000 da accantonare per equiparazione
del n. 219 del 2.4.2002 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2001
1 fondo anno 2000 da utilizzare
fondo aggiuntivo anno 2000 da accantonare per equiparazione
2 incremento per risorse derivanti dall'importo annuo della retribuzione individuale di
anzianità dei dirigenti cessati dal servizio nel periodo 1.1.2001-31.12.2001 finalizzato
all'applicazione dell'art.42 (art 50 comma 3 lett d e art 8 comma 2 II biennio ec.)
equiparazione
3 incremento dall'1.1.2000 di una quota in ragione d'anno pari allo 0,34% monte salari
dirigenza calcolato con riferimento al 31.12.99 (art 8 comma 2)
4 incremento dall'1.1.2001 di una quota in ragione d'anno pari allo 0,31% monte salari
dirigenza calcolato con riferimento al 31.12.99
5 dall'1.2.2001 risorse aggiuntive regionali pari all'1,7% monte salari anno 1999
fondo anno 2001 da utilizzare
fondo aggiuntivo anno 2001 da accantonare per equiparazione
1.871.571
+
432.873.119
1.871.571
1.871.571
966,59
0,00
223.560,31
966,59
966,59
+
22.897.441
11.825,54
+
3.664.826
1.892,72
=
459.435.386
3.743.142
237.278,57
1.933,17
370.029.518
-3.743.142
2.691.000
191.104,30
-1.933,17
1.389,79
5.813.172
3.002,25
2.650.122
1.368,67
36.648.260
378.492.812
-1.052.142
18.927,25
195.475,22
-543,39
+
tab. 10/D/2 DIRIGENZA dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo L'Aquila
Fondo per indennità specifica medica, retribuzione di posizione equiparazione, specifico trattamento o indennità per
dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa Art. 50 CCNL 8/6/2000 biennio 1998-99
RUOLO TECNICO E PROFESSIONALE E AMMINISTRATIVO
lire
€
del n. 219 del 2.4.2002 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 1998
fondo consolidato al 31.12.1997 ex art 58 CCNL 5.12.96
+
291.173.351
150.378,49
incremento per risorse derivanti dalla retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti
5.111.691
2.639,97
comunque cessati dal servizio Periodo 1.1.98 - 31.12.98 ( differenza RIA tra il risparmio
per il personale cessato e la spesa per quello assunto (art.8. Comma 2) risorse
finalizzate all'equiparazione dall' 1.2.01
fondo anno 1998 da utilizzare
=
291.173.351 150.378,49
fondo aggiuntivo anno 1998 da accantonare per equiparazione
5.111.691
2.639,97
del n. 219 del 2.4.2002 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 1999
fondo anno 1998
+
291.173.351 150.378,49
fondo aggiuntivo anno 1998 da accantonare per equiparazione
5.111.691
2.639,97
incremento per risorse derivanti dall'importo annuo della retribuzione individuale di
14.163.112
7.314,64
anzianità dei dirigenti cessati dal servizio nel periodo 1.1.1999-31.12.1999 finalizzato
all'applicazione dell'art.42 (art 50 comma 3 lett d e art 8 comma 2 II biennio ec.)
equiparazione
incremento dall'1.1.1999 di una quota pari all'1,12% del monte salari annuo calcolato
45.727
23,62
con riferimento al 31.12.1997 del personale interessato (art.50 comma 3 lett c)
fondo anno 1999 da utilizzare
=
291.219.078 150.402,10
fondo aggiuntivo anno 1999 da accantonare per equiparazione
19.274.803
9.954,60
del n. 219 del 2.4.2002 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2000
0,00
fondo anno 1999 da utilizzare
+
291.173.351
150.378,49
fondo aggiuntivo anno 1999 da accantonare per equiparazione
19.274.803
9.954,60
incremento per risorse derivanti dall'importo annuo della retribuzione individuale di +
27.775.943
14.345,08
anzianità dei dirigenti cessati dal servizio nel periodo 1.1.2000-31.12.2000 finalizzato
all'applicazione dell'art.42 (art 50 comma 3 lett d e art 8 comma 2 II biennio ec.)
equiparazione
incremento dall'1.1.1999 di una quota pari all'1,12% del monte salari annuo calcolato +
16.690.509
8.619,93
con riferimento al 31.12.1997 del personale interessato (art.50 comma 3 lett c)
incremento dall''1.7.2000 O,37% del monte salari 1999
2.126.260
1.098,12
fondo anno 2000 da utilizzare
309.990.120 160.096,54
fondo aggiuntivo anno 2000 da accantonare per equiparazione
47.050.746
24.299,68
del n. 219 del 2.4.2002 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2001
fondo anno 2000 da utilizzare
284.438.159
146.900,05
fondo aggiuntivo anno 2000 da accantonare per equiparazione
+
47.050.746
24.299,68
incremento per risorse derivanti dall'importo annuo della retribuzione individuale di +
27.886.456
14.402,15
anzianità dei dirigenti cessati dal servizio nel periodo 1.1.2001-31.12.2001 finalizzato
all'applicazione dell'art.42 (art 50 comma 3 lett d e art 8 comma 2 II biennio ec.)
equiparazione
incremento dall'1.1.1999 di una quota pari all'1,12% del monte salari annuo calcolato
0,00
con riferimento al 31.12.1997 del personale interessato (art.50 comma 3 lett c)
incremento dall'1.7.2000 di una quota in ragione d'anno pari allo 0,37% monte salari
3.925.404
2.027,30
della dirigenza PTA calcolato con riferimento al 31.12.1999
120
incremento dall'1.7.2000 di una quota in ragione d'anno pari allo 0,35% monte salari
della dirigenza PTA calcolato con riferimento al 31.12.1999
incremento per risorse aggiuntive regionali pari all'1,7% monte salari annuo calcolato
con riferimento al 31.12.99 (art 8 comma 4) (da accantonare per equiparazione)
fondo anno 2001 da utilizzare
fondo aggiuntivo anno 2001 da accantonare per equiparazione
1.856.610
958,86
19.538.610
10.090,85
290.220.173
74.937.202
149.886,21
38.701,83
tab. 10/E/1 DIRIGENZA dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo Pescara
Fondo per indennità specifica medica, retribuzione di posizione equiparazione, specifico trattamento o indennità per
dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa Art. 50 CCNL 8/6/2000 biennio 1998-99
RUOLO SANITARIO
lire
€
DETERMINAZIONE FONDO ANNO 1998
fondo consolidato al 31.12.1997 comprensivo in ragione d'anno degli incrementi previsti
827.698.932
427.470,82
a tale scadenza ex art 60 CCNL 5.12.96
monte salari anno 1995 (art 4 comma 1 lett b cccnl 96-979
56.309.644
29.081,50
trasferimenti dal fondo ex art 51 (art 58 comma 5, 3 alinea comma 3 ccnl 94/95)
2.228.406
1.150,88
incremento per risorse derivanti dagli assegni personali di cui all'art. 38 , 43 commi 2 e 3
0
0,00
(art 50 comma 2 lett d) comprensivi delle risorse per i posti resisi vacanti dall'1/1/98
risorse derivanti dalla retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti comunque cessati
1.702.000
879,01
dal servizio Periodo 1.1.98 - 31.12.98 ( differenza RIA tra il risparmio per il personale
cessato e la spesa per quello assunto (art.8. Comma 2) finalizzate all'equiparazione
fondo anno 1998
=
887.938.982 458.582,21
DETERMINAZIONE FONDO ANNO 1999
fondo determinato per l'anno 1998
887.938.982
458.582,21
incremento a decorrere dall' 1/1/99 per quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla
0
0,00
riduzione stabile della dotaz. organica del personale( art 50 comma 2 lett a)
trasferimenti dal fondo ex art 51 (art 58 comma 5, 3 alinea comma 3 ccnl 94/95)
1.885.574
973,82
incrementoper risorse derivanti dagli assegni personali di cui all'art. 38 , 43 commi 2 e 3
0,00
(art 50 comma 2 lett d) comprensivi delle risorse per i posti resisi vacanti dall'1/1/98
risorse derivanti dalla retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti comunque cessati
6.838.000
3.531,53
dal servizio Periodo 1.1.98 - 31.12.98 ( differenza RIA tra il risparmio per il personale
cessato e la spesa per quello assunto (art.8. Comma 2) finalizzate all'equiparazione
fondo anno 1999
896.662.556 463.087,56
DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2000
fondo determinato per l'anno 1999
+
896.662.556
463.087,56
incremento a decorrere dall' 1/1/99 per quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla +
0
0,00
riduzione stabile della dotaz. organica del personale( art 50 comma 2 lett a)
trasferimenti dal fondo ex art 51 (art 8 comma 1/2 lett b ccnl 00-01)
+
0
0,00
incremento per risorse derivanti dagli assegni personali ex dirigenti cessati (art 8 comma +
0
0,00
1/2 lett d ccnl 00-01)
risparmi RIA cessati 2000 (art 8 comma 2/2 lett d ccnl 00-01 e art 4 ccnl 00-01 )
+
4.403.000
2.273,96
incremento dall'1.1.2000 di una quota in ragione d'anno pari allo 0,34% monte salari +
6.901.504
3.564,33
dirigenza calcolato con riferimento al 31.12.99 (art 8 comma 2)
fondo anno 2000
907.967.960 468.925,53
DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2001
fondo determinato per l'anno 2000
907.967.960
468.925,53
incremento a decorrere dall' 1/1/99 per quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla
0
0,00
riduzione stabile della dotaz. organica del personale( art 50 comma 2 lett a)
trasferimenti dal fondo ex art 51 (art 8 comma 1/2 lett b ccnl 00-01)
0
0,00
incrementoper risorse derivanti dagli assegni personali ex dirigenti cessati (art 8 comma
0
0,00
1/2 lett d ccnl 00-01)
risparmi RIA cessati 2001 (art 8 comma 2/2 lett d ccnl 00-01 e art 4 ccnl 00-01 )
+
4.429.000
2.287,39
incremento dall'1.1.2000 di una quota in ragione d'anno pari allo 0,34% monte salari +
5.973.955
3.085,29
dirigenza calcolato con riferimento al 31.12.99 (art 8 comma 2/2, lett. a, ccnl 00-01)
incremento dall'1.1.2001 di una quota in ragione d'anno pari allo 0,31% monte salari +
5.446.841
2.813,06
dirigenza calcolato con riferimento al 31.12.99 (art 8 comma 2/2, lett. b, ccnl 00-01)
incremento dall'1.2.2001 risorse aggiuntive regionali pari all'1,7% monte salari anno +
59.739.546
30.852,90
1999 (art 8 comma 4, ccnl 00-01)
incremento a decorrere dall' 1/1/99 in ragion d'anno pari allo 0,94% monte salari +
33.032.455
17.059,84
dirigenza calcolato con riferimento al 31.12.97 per le finalità dell'art. 42 ( art 50 comma
2 lett b ccnl 98-99) quota 2000
incremento a decorrere dall' 1/1/99 in ragion d'anno pari allo 0,94% monte salari +
33.032.455
17.059,84
dirigenza calcolato con riferimento al 31.12.97 per le finalità dell'art. 42 ( art 50 comma
2 lett b, ccnl 98-99) quota 2001
incremento per equiparazione e retribuzione di posizione ex art. 8,c. 4 ccnl 00-01
+
205.694.000
106.232,09
riassorbimento incrementi per risparmi RIA cessati negli anni 1998-2001 in quanto 17.372.000
8.971,89
sostituiti dall'incremento ex art. 8,c. 4 ccnl 00-01
scorporo quota di pertinenza ARTA al 31/12/2000
96.009.531
49.584,78
riduzione art. 47 comma 6
0
0,00
fondo anno 2001
= 1.141.933.781. 589.759,57
DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2002
fondo determinato per l'anno 2001
1.141.933.781.
589.759,57
incremento a decorrere dall' 1/1/99 per quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla
0
0,00
riduzione stabile della dotaz. organica del personale( art 50 comma 2 lett a)
121
Incremento per risorse derivanti dagli assegni personali ex dirigenti cessati (art 8 comma
1/2 lett d ccnl 00-01)
risparmi RIA cessati (art 8 comma 2/2 lett d ccnl 00-01 e art 4 ccnl 00-01 )
incremento dall'1.1.2001 di una quota in ragione d'anno pari allo 0,31% monte salari
dirigenza calcolato con riferimento al 31.12.99 (art 8 comma 2/2, lett. b, ccnl 00-01)
0,155%
riduzione art. 47 comma 6
fondo anno 2002
DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2003
fondo determinato per l'anno 2002
risparmi RIA cessati (art 8 comma 2/2 lett d ccnl 00-01 e art 4 ccnl 00-01 )
riduzione art. 47 comma 6
fondo anno 2003
+
0
0,00
+
+
4.778.739
5.446.841
2.468,01
2.813,06
0
1.152.159.361
0,00
595.040,64
1.204.956.433
2.981.139
622.308,06
1.539,63
0,00
596.580,27
1.155.140.500
tab. 10/E/2 DIRIGENZA dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo Pescara
Fondo per indennità specifica medica, retribuzione di posizione equiparazione, specifico trattamento o indennità per
dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa Art. 50 CCNL 8/6/2000 biennio 1998-99
RUOLO TECNICO E PROFESSIONALE E AMMINISTRATIVO
lire
€
DETERMINAZIONE FONDO ANNO 1998
fondo consolidato al 31.12.1997 ex art 58 CCNL 5.12.96
+
820.636.371
423.823,32
monte salari anno 1995 (art 4 comma 1 lett b cccnl 96-97)
+
43.337.106
22.381,75
trasferimenti dal fondo ex art 51 (art 50, c. 2, lett. a, ccnl 98-99)
0
0,00
incremento per risparmi MEP cessati dal 1/1/98 (art.50 comma 3 lett b, 98-99)
0
0,00
incremento per risorse derivanti dall'importo annuo della retribuzione individuale di
7.164.168
3.699,98
anzianità dei dirigenti comunque cessati dal servizio a decorrere dall'1.1.1998 finalizzato
all'applicazione dell'art.42 (art 50 comma 3 lett d)
fondo anno 1998
=
871.137.645 449.905,05
DETERMINAZIONE FONDO ANNO 1999
fondo determinato per l'anno 1998
871.137.645
449.905,05
incremento a decorrere dall'1.1.99 per quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla +
621.378
320,91
riduzione stabile della dotazione organica del personale concordata in sede di
contrattazione integrativa nel rispetto dei risparmi aziendali prestabiliti in sede di
definizione del bilancio (art 50 comma 2 lett a)
trasferimenti dal fondo ex art 51 (art 50, c. 2, lett. a, ccnl 98-99)
+
0
0,00
incremento per risparmi MEP cessati dal 1/1/98 (art.50 comma 3 lett b, 98-99)
+
0
0,00
risparmi RIA cessati 1999 (art 50 comma 3 lett d, 98-99)
+
2.912.444
1.504,15
DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2000
fondo anno 1999
=
874.671.467
451.730,11
fondo determinato per l'anno 1999
+
874.671.467
451.730,11
incremento a decorrere dall'1.1.99 per quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla +
138.512.868
71.535,93
riduzione stabile della dotazione organica del personale concordata in sede di
contrattazione integrativa nel rispetto dei risparmi aziendali prestabiliti in sede di
definizione del bilancio (art 50 comma 2 lett a)
a decorrere dal 31.12.1999 una quota pari al 6% (I biennio economico) e fino al 15% (II +
9.777.379
5.049,59
b. e.) del minor importo del finanziamento a carico del pertinente capitolo di bilancio per
riduzione stabile della dotazione organica del personale dirigenziale nel rispetto dei
risparmi prestabiliti in sede di definizione del bilancio con le procedure dell'art.7 comma 1
lett c) finalizzata all'applicazione dell'indennità prevista dall'art.41 comma 2 nella misura
base (art.50 comma 3 lett a)
incremento dall'1.1.1999 di una quota pari all'1,12% del monte salari annuo calcolato +
37.620.016
19.429,12
con riferimento al 31.12.1997 del personale interessato (art.50 comma 3 lett c)
trasferimenti dal fondo ex art 51 (art 8 comma 3/1, lett. a, ccnl 00-01)
0
0,00
incremento per risparmi MEP cessati dal 1/1/2000 (art.8, c. 3/1 lett b, ccnl 00-01)
+
486.868
251,45
risparmi RIA cessati 2000 (art.8, c. 3/1 lettc, e c. 4 ccnl 00-01)
+
10.510.211
5.428,07
incremento dall'1.7.2000 di una quota in ragione d'anno pari allo 0,37% monte salari +
5.301.173
2.737,83
della dirigenza PTA calcolato con riferimento al 31.12.1999 (art 8 comma 3)
Ult. Quota 9% risp. Riduz. Dotaz. Organica (art. 8, c. 3/2, lett. a ccnl 00-01)
+
14.666.068
7.574,39
incremento di una quota pari all'1,2% del monte salari anno 1997 (art.52, c. 7, u.p., +
40.307.160
20.816,91
ccnl 98-99)
fondo anno 2000
=
1.131.853.210 584.553,40
DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2001
fondo determinato per l'anno 2000
+
1.131.853.210
584.553,40
incremento a decorrere dall'1.1.99 per quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla +
122.799.780
63.420,79
riduzione stabile della dotazione organica del personale concordata in sede di
contrattazione integrativa nel rispetto dei risparmi aziendali prestabiliti in sede di
definizione del bilancio (art 50 comma 2 lett a)
trasferimenti dal fondo ex art 51 (art 8 comma 3/1, lett. a, ccnl 00-01)
+
0
0,00
incremento per risparmi MEP cessati dal 1/1/2000 (art.8, c. 3/1 lett b, ccnl 00-01)
+
5.355.549
2.765,91
risparmi RIA cessati 2001 (art.8, c. 3/1 lettc, e c. 4 ccnl 00-01)
+
14.265.987
7.367,77
Quota 15% risp. Riduz. Dotaz. Organica (art. 8, c. 3/2, lett. a ccnl 00-01)
+
21.670.549
11.191,90
incremento dall'1.7.2000 di una quota in ragione d'anno pari allo 0,37% monte salari +
5.122.535
2.645,57
della dirigenza PTA calcolato con riferimento al 31.12.1999 (art 8 comma 3)
incremento dall'1.7.2001 di una quota in ragione d'anno pari allo 0,35% monte salari +
4.845.641
2.502,56
della dirigenza PTA calcolato con riferimento al 31.12.1999 (art 8 comma 2)
122
incremento per risorse aggiuntive regionali pari all'1,7% monte salari annuo calcolato
con riferimento al 31.12.99 (art 8 comma 4, ccnl 00-01) (da accantonare per
equiparazione)
incremento per dare applicazione agli artt. 3 e 4 ccnl 00-01 (art. 8, c. 4, ccnl 00-01)
riassorbimento incrementi per risparmi RIA cessati negli anni 1998-2001 in quanto
sostituiti dall'incremento ex art. 8,c. 4 ccnl 00-01
scorporo quota di pertinenza A.R.T.A. AL 31/12/2000
Riduzione art. 47, c. 6
fondo anno 2001
DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2002
fondo determinato per l'anno 2001
incremento a decorrere dall'1.1.99 per quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla
riduzione stabile della dotazione organica del personale concordata in sede di
contrattazione integrativa nel rispetto dei risparmi aziendali prestabiliti in sede di
definizione del bilancio (art 50 comma 2 lett a)
trasferimenti dal fondo ex art 51 (art 8 comma 3/1, lett. a, ccnl 00-01)
incremento per risparmi MEP cessati dal 1/1/2000 (art.8, c. 3/1 lett b, ccnl 00-01)
risparmi RIA cessati 2002 (art.8, c. 3/1 lettc, e c. 4 ccnl 00-01)
Quota 15% risp. Riduz. Dotaz. Organica (art. 8, c. 3/2, lett. a ccnl 00-01)
incremento dall'1.7.2001 di una quota in ragione d'anno pari allo 0,35% monte salari
della dirigenza PTA calcolato con riferimento al 31.12.1999 (art 8 comma 2)
Riduzione art. 47, c. 6
fondo anno 2002
DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2003
fondo determinato per l'anno 2002
incremento a decorrere dall' 1/1/99 per quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla
riduzione stabile della dotaz. organica del personale( art 50 comma 2 lett a)
trasferimenti dal fondo ex art 51 (art 8 comma 3/1, lett. a, ccnl 00-01)
incremento per risparmi MEP cessati dal 1/1/2000 (art.8, c. 3/1 lett b, ccnl 00-01)
risparmi RIA cessati 2003 (art.8, c. 3/1 lettc, e c. 4 ccnl 00-01)
Quota 15% risp. Riduz. Dotaz. Organica (art. 8, c. 3/2, lett. a ccnl 00-01)
Riduzione art. 47, c. 6
fondo anno 2003
+
47.071.941
24.310,63
+
-
86.608.000
34.852.810
44.729,30
17.999,97
=
27.268.835
0
1.131.853.210
14.083,18
0,00
584.553,40
+
+
1.377.471.547
68.483.600
711.404,68
35.368,83
+
+
+
+
+
9.007.059
15.395.701
14.936.364
4.845.641
0,00
4.651,76
7.951,22
7.713,99
2.502,56
=
0
1.490.139.912
0,00
769.593,04
+
+
1.490.139.912
253.040.544
769.593,04
130.684,53
8.276.757
43.194.485
58.393.972
0
1.853.045.670
0,00
4.274,59
22.308,09
30.157,97
0,00
957.018,22
+
+
+
+
tab. 10/F/1 DIRIGENZA dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo Teramo
Fondo per indennità specifica medica, retribuzione di posizione equiparazione, specifico trattamento o indennità per
dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa Art. 50 CCNL 8/6/2000 biennio 1998-99
RUOLO SANITARIO
lire €
del. n.2815 del 14.12.1998 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 1998
fondo per la retribuzione di posizione (art. 58 CCNL I biennio art.4 CCNL II
biennio)
dirigenti ruolo sanitario
765.781.714 395.493,25
del. n.2818 del 14.12.1998 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 1999
fondo per la retribuzione di posizione (art. 58 CCNL I biennio art.4 CCNL II
biennio)
dirigenti ruolo sanitario
765.781.714 395.493,25
del. n. 134 del 23.3.2000 RICOGNIZIONE RESIDUI
importo liquidato al 31.12.1999 ruolo sanitario
740.922.217
382.654,39
importo liquidato al 31.12.1999 altri ruoli
231.414.771
119.515,76
residui al 31.12.1999 ruolo sanitario
24.859.217
12.838,71
residui al 31.12.1999 altri ruoli
267.191.500
137.992,89
del. n.330 DEL 6.7.2000 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2000
fondo per la retribuzione di posizione (art. 58 CCNL I biennio art.4 CCNL II
biennio)
dirigenti ruolo sanitario
765.781.714 395.493,25
del. n.473 DEL 15.6.2001 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2000
fondo consolidato al 31.12.1997 comprensivo in ragione d'anno degli incrementi previsti +
765.781.715
395.493,25
a tale scadenza
incremento a decorrere dall'1.1.99 per quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla
0
riduzione stabile della dotazione organica del personale concordata in sede di
contrattazione integrativa nel rispetto dei risparmi aziendali prestabiliti in sede di
definizione del bilancio (art 50 comma 2 lett a)
incremento a decorrere dal 31.12.99 di una quota pari allo 0,94% del monte salari anno
39.692.092
20.499,25
1997 da accantonare per le finalità di cui all'art.42 (equiparazione) (art 50 comma 2
lett b)
risorse derivanti dal fondo dell'art.51 e 9 comma 1 rispettivamente I e II biennio
0
0,00
economico CCNL 8.6.2000 in presenza di stabile modifica e razionalizzazione
dell'organizzazione dei servizi (art 50 comma 2 lettc)
incremento per risorse derivanti dagli assegni personali di cui all'rt.39 (dirigenti di x II liv
0
0,00
cessati dal 1.1.98) (art 50 comma 2 lett d)
possibilità di incremento per applicazione di art 61 comma 2 lett A) terzo periodo del
0
0,00
CCNL 5.12.96 se non se ne abbia utilizzato la facoltà in tutto o in parte sino alla
concorrenza massima
riduzione ax art 47 comma 6 (riduzione per optanti per rapporto di lavoro non esclusivo)
0
0,00
123
a decorrere dall'1.7.2000 dalle risorse relative allo specifico trattamento economico di cui
all'art.47 comma 3
incremento dall'1.1.2000 di una quota in ragione d'anno pari allo 0,34% monte salari
dirigenza calcolato con riferimento al 31.12.99 (0,17% di 3.726.182.000)
totale fondo anno 2000
fondo 2000 da accantonare per EQUIPARAZIONE
del. n.473 DEL 15.6.2001 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2001
fondo 2000
fondo 2000 da accantonare per EQUIPARAZIONE
incremento dall'1.1.2000 di una quota in ragione d'anno pari allo 0,34% monte salari
dirigenza calcolato con riferimento al 31.12.99 (0,17% di 3.726.182.000)
incremento dall'1.1.2001 di una quota in ragione d'anno pari allo 0,31% monte salari
dirigenza calcolato con riferimento al 31.12.99 (0,155% di 3.726.182.000)
incremento a decorrere dall'1.7.2000 con le risorse di cui all'art 47 commi 3 e 6 CCNL
8.6.2000 I biennio economico
dall'1.2.2001 importo annuo della retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti
cessati dal servizio a decorrere dall'1.1.98 finalizzato all'applicazione dell'art.42
(equiparazione)
dall'1.2.2001 risorse aggiuntive regionali pari all'1,7% monte salari anno 1999 (1,7% di
3.726.182.000)
incremento per fabbisogno (anno 2001 174.396.996)
decurtazione per personale assegnato all'ARTA dall'1.1.2001
totale fondo 2001
fondo 2001 da accantonare per EQUIPARAZIONE
del n.1130 del 13.12.2002 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2002
fondo anno 2001
0,155% del monte salari 1999 (5.775.582.cioè 0,155% di 3.276.182.000)
totale fondo 2002
per equiparazione
0
0,00
+
6.334.509
3.271,50
=
772.116.224
39.692.092
398.764,75
20.499,25
+
772.116.224
39.692.092
6.334.509
398.764,75
20.499,25
3.271,50
+
5.775.582
2.982,84
+
0
0,00
27.072.699
13.981,88
63.345.094
32.715,01
83.979.203
73.134.506
885.488.405
174.396.996
43.371,64
37.770,82
457.316,59
90.068,53
885.488.805
5.775.582
891.264.387
457.316,59
-
+
+
=
460.299,64
tab. 10/F/2 DIRIGENZA dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo Teramo
Fondo per indennità specifica medica, retribuzione di posizione equiparazione, specifico trattamento o indennità per
dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa Art. 50 CCNL 8/6/2000 biennio 1998-99
RUOLO TECNICO PROFESSIONALE E AMMINISTRATIVO
lire €
del. n.2815 del 14.12.1998 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 1998
fondo per la retribuzione di posizione (art. 58 CCNL I biennio art.4 CCNL II
biennio)
dirigenti ruolo professionale tecnico amministrativo
498.606.271 257.508,65
del. n.2818 del 14.12.1998 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 1999
fondo per la retribuzione di posizione (art. 58 CCNL I biennio art.4 CCNL II
biennio)
dirigenti ruolo professionale tecnico amministrativo
498.606.271 257.508,65
del. n. 134 del 23.3.2000 RICOGNIZIONE RESIDUI
VEDI SCHEDA RUOLO SANITARIO
del. n.330 DEL 6.7.2000 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2000
fondo per la retribuzione di posizione (art. 58 CCNL I biennio art.4 CCNL II
biennio)
dirigenti ruolo professionale tecnico amministrativo
498.606.271 257.508,65
del. n.473 DEL 15.6.2001 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2000
fondo consolidato al 31.12.1997 comprensivo in ragione d'anno degli incrementi previsti
498.606.271
257.508,65
a tale scadenza
incremento a decorrere dall'1.1.99 per quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla
0
0,00
riduzione stabile della dotazione organica del personale concordata in sede di
contrattazione integrativa nel rispetto dei risparmi aziendali prestabiliti in sede di
definizione del bilancio (art 50 comma 2 lett a)
risorse derivanti dal fondo dell'art.51 e 9 comma 1 rispettivamente I e II biennio
0
0,00
economico CCNL 8.6.2000 in presenza di stabile modifica e razionalizzazione
dell'organizzazione dei servizi (art 50 comma 2 lettc)
a decorrere dal 31.12.1999 una quota pari al 6% (I biennio economico) e fino al 15% (II
0
0,00
biennio economico) del minor importo del finanziamento a carico del pertinente capitolo
di bilancio per riduzione stabile della dotazione organica del personale dirigenziale nel
rispetto dei risparmi prestabiliti in sede di definizione del bilancio con le procedure
dell'art.7 comma 1 lett c) finalizzata all'applicazione dell'indennità prevista dall'art.41
comma 2 nella misura base (art.50 comma 3 lett a)
incremento per risorse derivanti dal maturato economico di cui all'art.44 comma 2 lett b)
5.842.416
3.017,36
del CCNL 5.12.1996 dei dirigenti cessati dal servizio a decorrere dall'1.1.1998 (art.50
comma 3 lett b)
incremento dall'1.1.1999 di una quota pari all'1,12% del monte salari annuo calcolato
25.347.974
13.091,14
con riferimento al 31.12.1997 del personale interessato (art.50 comma 3 lett c)
possibilità per incremento per applicazione art.61 comma 2 lett a) terzo periodo CCNL
0
0,00
5.12.1996 per la parte residuale e fino a concorrenza massima
incremento dall'1.7.2000 di una quota in ragione d'anno pari allo 0,37% monte salari
3.297.932
1.703,24
della dirigenza PTA calcolato con riferimento al 31.12.1999 (art 8 comma 3)
totale fondo anno 2000
533.094.593 275.320,38
124
a) risorse da accantonare per indennità di struttura complessa
B) risorse da accantonare per incremento retribuzione di posizione variabile di cui
all'art.11 comma 3 II biennio
del. n.473 DEL 15.6.2001 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2001
fondo 2000
a decorrere dal 31.12.1999 una quota pari al 6% (I biennio economico) e fino al 15% (II
biennio economico) del minor importo del finanziamento a carico del pertinente capitolo
di bilancio per riduzione stabile della dotazione organica del personale dirigenziale nel
rispetto dei risparmi prestabiliti in sede di definizione del bilancio con le procedure
dell'art.7 comma 1 lett c) finalizzata all'applicazione dell'indennità prevista dall'art.41
comma 2 nella misura base (art.50 comma 3 lett a)
incremento dall'1.7.2000 di una quota in ragione d'anno pari allo 0,37% monte salari
della dirigenza PTA calcolato con riferimento al 31.12.1999 (0,185% di 1.782.666.000)
(art 8 comma 3)
incremento dall'1.1.1999 di una quota pari all'1,2% del monte salari annuo calcolato con
riferimento al 31.12.1997 del personale interessato (art.50 comma 3 lett c)
risorse da accantonare per equiparazione
dall'1.2.2001 importo annuo della retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti
cessati dal servizio a decorrere dall'1.1.98 finalizzato all'applicazione dell'art.42
risorse da accantonare per equiparazione
dall'1.1.2001 risorse aggiuntive regionali pari a 1,7% monte salari anno 1999 (1,7% di
1.782.666.000)
risorse da accantonare per equiparazione
incremento dall'1.7.2000 di una quota in ragione d'anno pari allo 0,35% monte salari
della dirigenza PTA calcolato con riferimento al 31.12.1999 (0,175% di 1.782.666.000)
(art 8 comma 2)
incremento per fabbisogno ( anno 2001 149.130.960)
risorse da accantonare per equiparazione
totale fondo 2001
totale risorse da accantonare anno 2000 e 2001
per equiparazione
per indennità di struttura complessa
per incremento retribuzione di posizione variabile di cui all'art.11 comma 3 II biennio
TOTALE FONDO 2001
del n.1130 del 13.12.2002 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2002
fondo anno 2001
0,175% del monte salari 1999 (3.119.665 cioè 0,175% di 782.666.000)
totale fondo 2002
125
+
+
=
70.613.304
64.935.634
36.468,73
33.536,46
533.094.593
0
275.320,38
0,00
3.297.932
1.703,24
0
0,00
25.158.544
0
12.993,30
0,00
30.438.553
0
15.720,20
0,00
30.305.322
3.119.665
15.651,39
1.611,17
61.228.541
539.512.190
31.621,90
278.634,79
149.130.960
70.613.304
64.935.634
824.192.088
77.019,71
36.468,73
33.536,46
824.192.088
3.119.665
827.311.753
425.659,69
1.611,17
427.270,86
Con le risorse del presente fondo, che saranno opportunamente individuate nel biennio
successivo 2000 – 2001, sarà data applicazione all’art. 42 relativo all'equiparazione dei
dirigenti di ex IX livello, qualificati e non, in servizio al 5 dicembre 1996 a quelli di X livello
non qualificato ed alla definizione della retribuzione minima contrattuale dei dirigenti con
meno di cinque anni.
L’art. 8 del C.C.N.L. 8.6.2000, II biennio economico, prevede che, al fine di dare
applicazione agli artt. 3 e 4, a decorrere dal 1 febbraio 2001 il fondo del comma 2 - per i
dirigenti sanitari - utilizzi le risorse di cui allo 0,94%, già ad esso assegnate ed
appositamente accantonate, ai sensi dell'art. 50, comma 2 del C.C.N.L. stipulato in data 8
giugno 2000 ed il fondo previsto dal comma 3 – per i dirigenti degli altri ruoli - a decorrere
dal 1 febbraio 2001 utilizza le risorse di cui all'art. 52, comma 7 (pari all'1,2% del monte
salari annuo Aziendale, calcolato con riferimento al 1997) del C.C.N.L. stipulato in data 8
giugno 2000. Per tutti i ruoli sono, altresì, utilizzate con la stessa decorrenza, le risorse
derivanti dai risparmi sulla retribuzione individuale d’anzianità dei rispettivi dirigenti cessati
dal servizio, confluite nei fondi medesimi dal 1 gennaio 1998, e da ulteriori risorse
aggiuntive regionali in misura percentuale pari all’1,7 % del monte salari 1999 relativo alla
dirigenza della presente area negoziale. L’incremento complessivo è pari a lire 5.413.000
medie annue lorde pro – capite per ogni dirigente d’ex IX livello in servizio alla data del 5
dicembre 1996, di cui lire 3.311.000 destinate all'applicazione dell'art. 3 e per la parte
residua all'attuazione degli artt. 4 e 11, comma 3.
Anche per tale dirigenza è previsto che, al fine di garantire un’omogenea e congrua
distribuzione dei risparmi sulla retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti cessati dal
servizio a causa della loro diversa distribuzione tra le Aziende, nonché ai fini della
integrazione dei fondi con le risorse regionali, l'incremento dei fondi di ciascuna Azienda,
previsto al comma 4, sarà assicurato previa perequazione e compensazione, a livello
regionale, con le modalità indicate nell'art. 7, lett. c) del C.C.N.L. stipulato in data 8 giugno
2000. Le risorse residue dopo l'applicazione del comma 4 rimangono accreditate ai relativi
fondi per le altre finalità cui gli stessi sovraintendono.
126
b) Fondo del trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro (art.51)
É confermato il fondo per la corresponsione degli emolumenti connessi a determinate
condizioni lavorative, già previsto dall'art. 60 del C.C.N.L. 5 dicembre 1996, il cui
ammontare è quello consolidato al 31.12.1997.
Al fine dell'utilizzo del fondo sono, altresì, confermate tutte le disposizioni per remunerare le
particolari condizioni di lavoro previste dall'art. 60, del citato C.C.N.L. 5 dicembre 1996, ivi
compresi i destinatari, la misura delle indennità, le modalità della loro erogazione e la
flessibilità dell'utilizzo delle risorse del fondo, con riguardo al loro spostamento temporaneo
o permanente nei fondi, rispettivamente, per la retribuzione di risultato o di posizione.
E' confermata l'abrogazione dell'istituto dello straordinario per i dirigenti dei ruoli
professionale, tecnico ed amministrativo indipendentemente dall'incarico, nonché per i
dirigenti del ruolo sanitario limitatamente a quelli con incarico di direzione di struttura
complessa.
La contrattazione integrativa, in base ai modelli organizzativi adottati dall'Azienda con
riguardo agli istituti dell'orario di lavoro, servizi di guardia e pronta disponibilità che abbiano
carattere di stabilità, potrà integrare il fondo di cui all'art. 50, commi 2 e 3, o destinare i
relativi risparmi a rideterminare l'importo dell'indennità di pronta disponibilità tuttora fissato
nella quota minima di lire 40.000. L'eventuale trasferimento nel fondo per la retribuzione di
posizione è irreversibile
E' abrogato l'art. 51, comma 2 del DP R. 384/1990.
L’art. 9 del C.C.N.L. II biennio 2000-2001 conferma tale fondo con ammontare consolidato
al 31.12.1999.
Seguono n. 6 tabelle.
127
tab. 11/A DIRIGENZA SPTA Avezzano – Sulmona
fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro Art 51 CCNL 8/6/2000 e art 10
economico CCNL 1998/2001
lire
del. 559 del 7/7/1999 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 1998
fondo per il trattamento accessorio (art.60 CCNL I biennio CCNL 1994/1997)
69.127.375
del. 999 del 21/5/2001 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2000
fondo per il trattamento accessorio (art.60 CCNL I biennio CCNL 1994/1997)
121.215.998
del. 603 del 8/2/2002 RIDETERMINAZIONE FONDO ANNI 1996- 2000
del. 624 del 16.5.2002 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2001
fondo per il trattamento accessorio (art.60 CCNL I biennio CCNL 1994/1997)
121.215.998
del n.755 del 22.5.2002 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2002
fondo per il trattamento accessorio (art.60 CCNL I biennio CCNL 1994/1997)
+
121.215.998
tab. 11/BDIRIGENZA SPTA Chieti
fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro Art 51 CCNL 8/6/2000 e art 10
economico CCNL 1998/2001
lire
del n.2236 del 23.6.1998 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 1998
fondo per il trattamento accessorio (art.60 CCNL I biennio CCNL 1994/1997)
111.220.478
del n. 76 del 15.1.1999 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 1999
fondo per il trattamento accessorio (art.60 CCNL I biennio CCNL 1994/1997)
111.220.478
del n.440 del 23.2.2000 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2000
fondo per il trattamento accessorio (art 60 CCNL I biennio )
111.220.478
del n.1653 del 24.12.2001 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2001
fondo per il trattamento accessorio (art.60 CCNL I biennio CCNL 1994/1997) anno +
111.220.478
2000
Riduzione per effetto dello scorporo della quota relativa al personale transitato
14.602.430
all'ARTA dal 1.1.2001
finanziamento del fondo per incremento dotazione organica n.6 unità in più rispetto
+
16.276.168
alla base di calcolo (n.41 unità dot. Org. 1993 - 11 unità ARTA = 30 ora in servizio n.
36)
totale fondo 2001
112.894.216
del n. 1223 del 23.10. 2002 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2002
fondo consolidato
+
111.220.478
Riduzione per effetto dello scorporo della quota relativa al personale transitato
14.602.430
all'ARTA dal 1.1.2001
finanziamento del fondo per incremento dotazione organica n.6 unità in più rispetto
+
16.276.168
alla base di calcolo (n.41 unità dot. Org. 1993 - 11 unità ARTA = 30 ora in servizio n.
36)
totale fondo 2002
=
112.894.216
II biennio
€
35.701,31
62.602,84
62.602,84
62.602,84
II biennio
€
57.440,58
57.440,58
57.440,58
57.440,58
7.541,53
8.405,94
58.305,00
7.541,53
8.405,94
58.305,00
tab.11/C DIRIGENZA SPTA Lanciano Vasto
fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro Art 51 CCNL 8/6/2000 e art 10 II biennio
economico CCNL 1998/2001
DETERMINAZIONE FONDI ANNO 1998
ruolo sanitario 1998-2002
fondo per il trattamento accessorio (art.60 CCNL I biennio CCNL 1994/1997)
3.406.379
1.759,25
consolidato al 31.12.1997
ruolo PTA 1998-2002
fondo per il trattamento accessorio (art.60 CCNL I biennio CCNL 1994/1997)
79.066.165
40.834,27
consolidato al 31.12.1997
128
tab. 11/D DIRIGENZA SPTA L'Aquila
fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro Art 51 CCNL 8/6/2000 e art 10
economico CCNL 1998/2001
lire
del n. 219 del 2.4.2002 DETERMINAZIONE FONDO ANNI 1998-2002
ruolo sanitario 1998-2000
fondo per il trattamento accessorio (art.60 CCNL I biennio CCNL 1994/1997)
71.722.880
consolidato al 31.12.1997
ruolo sanitario 2001
fondo per il trattamento accessorio (art.60 CCNL I biennio CCNL 1994/1997) +
71.722.880
consolidato al 31.12.1997
riduzione per effetto dello scorporo della quota relativa al personale transitato all'ARTA
6.543.000
dal 1.1.2001
fondo 2001
=
65.179.880
ruolo PTA 1998-2000
fondo per il trattamento accessorio (art.60 CCNL I biennio CCNL 1994/1997)
75.838.660
consolidato al 31.12.1997
ruolo PTA 2001
fondo per il trattamento accessorio (art.60 CCNL I biennio CCNL 1994/1997) +
75.838.660
consolidato al 31.12.1997
riduzione per effetto dello scorporo della quota relativa al personale transitato all'ARTA
3.500.000
dal 1.1.2001
fondo 2001
=
72.338.660
tab. 11/E DIRIGENZA SPTA Pescara
fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro Art 51 CCNL 8/6/2000 e art 10
economico CCNL 1998/2001
lire
art.51 I biennio anno 1998
fondo consolidato al 31.12.97 per il trattamento accessorio (ex art.60 CCNL I biennio
137.163.740
CCNL 1994/1997)
storno verso fondo RP (art.60 comma 3 ccnl 94-95)
-2.228.414
fondo 1998
134.935.326
art.51 I biennio anno 1999
0
fondo 1998
134.935.326
storno verso fondo RP (art.60 comma 3 ccnl 94-95)
-1.885.578
fondo 1999
133.049.747
art.51 I biennio anno 2000
133.049.747
art.51 I biennio anno 2001
133.049.747
art.51 I biennio anno 2002
133.049.747
art.51 I biennio anno 2003
133.049.747
tab. 11/FDIRIGENZA SPTA Teramo
fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro Art 51 CCNL 8/6/2000 e art 10
economico CCNL 1998/2001
lire
del. n. 2815 del 14.12.1998 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 1998
fondo per il trattamento accessorio (art.60 CCNL I biennio CCNL 1994/1997)
163.769.045
consolidato al 31.12.1997
del. n. 2818 del 14.12.1998 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 1999
fondo per il trattamento accessorio (art.60 CCNL I biennio CCNL 1994/1997)
163.769.045
consolidato al 31.12.1997
del. n. 133 del 23.3.2000 RICOGNIZIONE RESIDUI ANNO 1999 E RIDETERMINAZIONE FONDO ANNO 1999
fondo anno 1999
+
163.769.045
residuo anno 1996
342.295.915
residuo anno 1997
17.230.036
residuo anno 1998
+
18.236.304
fondo disponibile al 31.12.1999
=
541.531.300
importo liquidato anno 1999
125.580.761
residui 1999
38.188.284
somme liquidate sul fondo al 31.12.1999
125.580.761
importi residui
415.950.539
del. n. 330 del 6.7.2000 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2000
fondo per il trattamento accessorio (art.60 CCNL I biennio CCNL 1994/1997)
163.769.045
consolidato al 31.12.1997
del. n. 834 del 8.11.2001 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2000 E 2001
fondo anno 2000
decurtazione di somma destinata all'ARTA per costituzione relativo fondo del personale
assegnato con effetto 1.2.2001
fondo anno 2001
del. n. 1129 DEL 13.12.2002 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2002
fondo per il trattamento accessorio 2002
129
II biennio
€
37.041,78
37.041,78
3.379,18
33.662,60
39.167,40
39.167,40
1.807,60
37.359,80
II biennio
€
70.839,16
-1.150,88
69.688,28
69.688,28
-973,82
68.714,46
68.714,46
68.714,46
68.714,46
68.714,46
II biennio
€
84.579,65
84.579,65
84.579,65
176.781,09
8.898,57
9.418,27
279.677,58
64.857,05
19.722,60
64.857,05
214.820,53
84.579,65
165.569.045
85.509,28
14.308.435
7.389,69
151.260.610
78.119,59
151.260.610
78.119,59
c) Fondo della retribuzione di risultato e premio per la qualità della prestazione
individuale (art.52).
Le risorse finanziarie di cui al presente articolo sono, annualmente, destinate a costituire
una componente retributiva correlata ai risultati raggiunti dai dirigenti e finalizzata anche a
costituire un premio per il conseguimento di livelli di particolare qualità della prestazione.
Al finanziamento della retribuzione di cui al comma 1, si provvede, secondo la disciplina
prevista negli articoli 61, 62, 63 e per le IPAB dall'art. 65 del C.C.N.L. 5 dicembre 1996,
mediante l'utilizzo dei seguenti fondi:
a)
Fondo per la retribuzione di risultato relativa ai livelli di produttività ed al
miglioramento dei servizi;
b)
Fondo per i premi per la qualità della prestazione individuale.
A decorrere dal 1 gennaio 1998 l’art. 52 del C.C.N.L. precisa che i fondi del comma 2 sono
formati dall'ammontare delle risorse consolidate alla data del 31 dicembre 1997, ai sensi
dell'art. 61 del C.C.N.L. 5 dicembre 1996.
Per la formazione del fondo per la retribuzione di risultato relativa ai livelli di produttività e
miglioramento dei servizi si deve tener conto delle seguenti precisazioni:
1. nel consolidamento del fondo non va considerato quanto connesso alle risorse aggiuntive
previste dall'art. 7, commi 1 e 3 del C.C.N.L. 5 dicembre 1996 (II biennio economico) ;
2. qualora gli incrementi derivino da economie di gestione, queste dovranno essere
espressamente accertate a consuntivo dai servizi di controllo interno o dai nuclei di
valutazione e dovranno corrispondere ad effettivi incrementi di produttività o di
miglioramento dei servizi o di ottimizzazione delle attività.
3. resta confermata la possibilità di utilizzazione - anche temporanea - nel fondo per la
produttività collettiva - di eventuali risparmi accertati a consuntivo nella gestione dei
fondi di cui agli artt. 50 e 51.
Il fondo previsto nel comma 2 lett. a), in altre parole Fondo per la retribuzione di risultato
relativa ai livelli di produttività ed al miglioramento dei servizi, è, altresì, alimentato,
annualmente, in presenza delle seguenti condizioni:
a)
a decorrere dal 1° gennaio 1998 con le risorse derivanti dall'attuazione dell'art. 43
della legge 449/1997, nella misura destinata dalle Aziende alla contrattazione integrativa e
da altre disposizioni di legge che destinano una parte di proventi delle Aziende ad incentivi
del personale.
b)
a decorrere dal 1° gennaio 1998, sulla base del consuntivo 1997, dell'1% - come
tetto massimo - del monte salari annuo, calcolato con riferimento al 1997, in presenza di
avanzi di amministrazione e pareggio di bilancio, secondo le modalità stabilite dalle Regioni
negli atti di indirizzo per la formazione dei bilanci di previsione annuale ovvero della
realizzazione annuale di programmi - correlati ad incrementi quali - quantitativi di attività
del personale - concordati tra Regioni e singole Aziende e finalizzati al raggiungimento del
pareggio di bilancio entro il termine prestabilito ai sensi delle vigenti disposizioni.
130
La verifica del raggiungimento dei risultati per le risorse aggiuntive regionali è affidata al
nucleo di valutazione o ai servizi di controllo interno ed è, in ogni caso, condizione
necessaria per l'erogazione dei compensi relativi alla retribuzione di risultato.
Le Regioni, (comma 7 art. 52 del contratto collettivo dell’8 giugno 2000) ai sensi degli artt.
4 e 13 del d.lgs. n. 502 del 1992, possono favorire l'assunzione e perseguimento - da parte
delle
Aziende
-
di
obiettivi
strategici
relativi
al
consolidamento
del
processo
di
riorganizzazione in atto ovvero collegati al reale recupero di margini di produttività, alla cui
realizzazione finalizzano l'incremento del fondo di cui al comma 5 dell'1 % del monte salari
annuo, calcolato con riferimento al 1997. Le Regioni possono, altresì, favorire, da parte
delle Aziende, interventi di sviluppo occupazionale o interventi correlati ai processi
riorganizzativi
anche
a
seguito
d’innovazioni
tecnologiche
da
definirsi
in
sede
di
contrattazione integrativa, alla realizzazione dei quali finalizzeranno un ulteriore quota di
incremento dello stesso fondo pari allo 0,2 % del medesimo monte salari 1997. La presente
clausola è valida sino al 31 dicembre 1999, data successivamente alla quale per i dirigenti
del ruolo sanitario le predette risorse aggiuntive regionali sono assegnate al finanziamento
dell’indennità di esclusività del rapporto di lavoro e per i dirigenti degli altri ruoli
all'equiparazione. Il fondo di cui al presente articolo, inoltre, per la parte di spettanza dei
dirigenti sanitari è decurtato delle risorse indicate nell'art. 47, comma 6.
Per il II biennio economico, l’ammontare del fondo è confermato ed è quello consolidato al
31.12.1999, nel rispetto delle regole stabilite con l'art. 52, comma 4 citato.
L'incremento annuo dei fondi di risultato dell'1% di cui al comma 5, lettera b) dell'art. 52
continua ad operare, a decorrere dal 1 gennaio 2000, alle medesime condizioni e
caratteristiche previste nella clausola richiamata, mentre l'incremento del comma 7, dal 1
gennaio 2000 confluisce, per i dirigenti del ruolo sanitario, nel finanziamento dell'indennità
dell'art. 5 e, per i dirigenti degli altri ruoli, dall'1 febbraio 2001 nel fondo dell'art. 8, commi
3 e 4 per le finalità previste dalle medesime clausole.
Seguono sei tabelle.
131
tab. 12/A DIRIGENZA SPTA Avezzano Sulmona
Fondo per la retribuzione di risultato e premio per la qualità della prestazione individuale ART 52
del. 946 del 20/12/1998 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 1998
fondo per la retribuzione di risultato (art. 61 , 2 comma punto a) I biennio ed+
art.7 II biennio )
dirigenti ruolo sanitario
dirigenti ruolo professionale e tecnico
dirigenti ruolo professionale amministrativo
fondo per la qualità della prestazione individuale (art.61 comma 2 punto b I
biennio)
del. 1282 del 31.12.1999 DETERMINAZIONE FONDI ANNO 1998 e 1999
fondo per la retribuzione di risultato (art. 61 , 2 comma punto a) I biennio ed
art.7 II biennio )
dirigenti ruolo sanitario
dirigenti ruolo professionale e tecnico
dirigenti ruolo professionale amministrativo
fondo per la qualità della prestazione individuale (art.61 comma 2 punto b I
biennio)
del. 999 del 21/5/2001 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2000
fondo per la retribuzione di risultato (art. 61 , 2 comma punto a) I biennio ed art.7 II=
biennio )
dirigenti ruolo professionale amministrativo
fondo per la qualità della prestazione individuale (art.61 comma 2 punto b I biennio)
del. del n. 624 del 16.5.2002 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2001
fondo per la retribuzione di risultato (art. 61 , 2 comma punto a) I biennio ed art.7 II=
biennio )
dirigenti ruolo professionale amministrativo
fondo per la qualità della prestazione individuale (art.61 comma 2 punto b I biennio)
del .n.755 del 22.5.200 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2002
fondo per la retribuzione di risultato (art. 61 , 2 comma punto a) I biennio ed art.7 II=
biennio )
dirigenti ruolo professionale amministrativo
fondo per la qualità della prestazione individuale (art.61 comma 2 punto b I biennio)
132
lire
€
166.936.678
86.215,60
66.434.306
7.550.725
92.951.647
7.290.239
34.310,46
3.899,62
48.005,52
3.765,09
97.992.438
50.608,87
24.152.949
5.402.909
68.436.580
7.290.239
12.473,96
2.790,37
35.344,54
3.765,09
97.992.438
50.608,87
7.290.239
3.765,09
97.992.438
50.608,87
7.290.239
3.765,09
97.992.438
50.608,87
7.290.239
3.765,09
tab. 12/B DIRIGENZA SPTA Chieti
Fondo per la retribuzione di risultato e premio per la qualità della prestazione individuale ART 52
del n.2236 del 23.6.1998 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 1998
fondo per la retribuzione di risultato (art. 61, 2 c punto a) I biennio e art.7 II
biennio )
dirigenti ruolo professionale amministrativo
fondo per la qualità della prestazione individuale (art 61 co 2) I biennio)
dirigenti ruolo sanitario
dirigenti ruolo professionale tecnico
dirigenti ruolo professionale amministrativo
del n. 76 del 15.1.1999 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 1999
fondo per la retribuzione di risultato (art. 61, 2 c) I biennio e art.7 II biennio )
dirigenti ruolo professionale amministrativo
fondo per la qualità della prestazione individuale (art 61 c2) I biennio)
dirigenti ruolo sanitario
dirigenti ruolo professionale tecnico
dirigenti ruolo professionale amministrativo
del n.440 del 23.2.2000 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2000
fondo per la retribuzione di risultato (art. 61, 2 c. p) I biennio e art.7 II
biennio )
dirigenti ruolo professionale amministrativo
fondo per la qualità della prestazione individuale (art 61 comma 2 punto b) I
biennio)
dirigenti ruolo sanitario
dirigenti ruolo professionale tecnico
dirigenti ruolo professionale amministrativo
del n.1651 del 24.12.2001 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2000 e 2001
ruolo sanitario
fondo per la retribuzione di risultato (art. 61, 2 comma punto a) I biennio e art.7 II
biennio ) art 63 comma 2 lett b) CCNL 1994/1997
fondo per i premi per la qualità della prestazione individuale ( art 63 comma 2 lett b)
CCNL 1994/1997
totale fondo anno 2000
riduzione per quota relativa al personale transitato all'ARTA dal 1.1.2001
incremento per aumento dotazione organica n.6 unità in più rispetto alla base di
calcolo (n.41 unità dot. Org. 1993 - 11 unità ARTA = 30 ora in servizio n. 36)
totale fondo anno 2001
ruolo tecnico professionale
fondo per la retribuzione di risultato (art. 61, 2 comma punto a) I biennio e art.7 II
biennio ) art 63 comma 2 lett b) CCNL 1994/1997
fondo per la retribuzione di risultato (art. 61, 2 comma punto a) I biennio e art.7 II
biennio ) art 63 comma 2 lett b) CCNL 1994/1997
totale fondo anno 2000
finanziamento del fondo per incremento dotazione organica n.6 unità in più ripsetto alla
base di calcolo (n.41 unità dot. Org. 1993 - 11 unità ARTA = 30 ora in servizio n. 36)
totale fondo anno 2001
ruolo tecnico amministrativo
fondo per la retribuzione di risultato (art. 61, 2 comma punto a) I biennio e art.7 II
biennio ) art 63 comma 2 lett b) CCNL 1994/1997
fondo per i premi per la qualità della prestazione individuale ( art 63 comma 2 lett b)
CCNL 1994/1997
totale fondo anno 2000
finanziamento del fondo per incremento dotazione organica n.6 unità in più ripsetto alla
base di calcolo (n.41 unità dot. Org. 1993 - 11 unità ARTA = 30 ora in servizio n. 36)
totale fondo anno 2001
del n. 1223 del 29.10.2002 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2002
ruolo sanitario
fondo per la retribuzione di risultato (art. 61, 2 comma punto a) I biennio e art.7 II
biennio ) art 63 comma 2 lett b) CCNL 1994/1997
fondo per i premi per la qualità della prestazione individuale ( art 63 comma 2 lett b)
CCNL 1994/1997
riduzione per effetto dello scorporo della quota relativa al personale transitato all'ARTA
dal 1.1.2001
finanziamento del fondo per incremento dotazione organica n.6 unità in più ripsetto alla
base di calcolo (n.41 unità dot. Org. 1993 - 11 unità ARTA = 30 ora in servizio n. 36)
totale fondo anno 2002
ruolo tecnico professionale
fondo per la retribuzione di risultato (art. 61, 2 comma punto a) I biennio e art.7 II
biennio ) art 63 comma 2 lett b) CCNL 1994/1997
totale fondo anno 2002
ruolo tecnico amministrativo
fondo per la retribuzione di risultato (art. 61, 2 comma punto a) I biennio e art.7 II
biennio ) art 63 comma 2 lett b) CCNL 1994/1997
fondo per qualità prestazione individuale ( art 63 comma 2 lett b) CCNL 1994/1997
totale fondo anno 2002
lire
€
11.293.862
5.960.291
3.624.554
250.737
2.085.000
5.832,79
3.078,23
1.871,93
129,49
1.076,81
11.293.862
5.960.291
3.624.554
250.737
2.085.000
5.832,79
3.078,23
1.871,93
129,49
1.076,81
11.293.862
5.960.291
5.832,79
3.078,23
3.624.554
250.737
2.085.000
1.871,93
129,49
1.076,81
0
3.624.554
1.871,93
+
+
3.624.554
474.473
530.423
1.871,93
245,04
273,94
=
3.680.504
0
1.900,82
0,00
0,00
250.737
129,49
+
+
250.737
0
129,49
0,00
=
250.737
+
11.293.862
129,49
0,00
5.832,79
2.085.000
1.076,81
+
+
13.378.862
0
6.909,61
0,00
=
13.378.862
6.909,61
0
3.624.554
1.871,93
474.473
245,04
530.423
273,94
3.680.504
1.900,82
250.737
129,49
250.737
129,49
11.293.862
5.832,79
2.085.000
13.378.862
1.076,81
6.909,61
tab. 12/C DIRIGENZA SPTA Lanciano Vasto
Fondo per la retribuzione di risultato e premio per la qualità della prestazione individuale ART 52
133
c.c.i.a. 5.5.2000 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 1998
ruolo sanitario
fondo per la retribuzione di risultato (art. 61, 2 comma punto a)
biennio ) art 63 comma 2 lett b) CCNL 1994/1997
fondo per i premi per la qualità della prestazione individuale ( art
CCNL 1994/1997
ruolo professionale tecnico amministrativo
fondo per la retribuzione di risultato (art. 61, 2 comma punto a)
biennio ) art 63 comma 2 lett b) CCNL 1994/1997
fondo per i premi per la qualità della prestazione individuale ( art
CCNL 1994/1997
c.c.i.a. 5.5.2000 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 1999
ruolo sanitario
fondo per la retribuzione di risultato (art. 61, 2 comma punto a)
biennio ) art 63 comma 2 lett b) CCNL 1994/1997
fondo per i premi per la qualità della prestazione individuale ( art
CCNL 1994/1997
ruolo professionale tecnico amministrativo
fondo per la retribuzione di risultato (art. 61, 2 comma punto a)
biennio ) art 63 comma 2 lett b) CCNL 1994/1997
fondo per i premi per la qualità della prestazione individuale ( art
CCNL 1994/1997
c.c.i.a. 5.5.2000 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2000
ruolo sanitario
fondo per la retribuzione di risultato (art. 61, 2 comma punto a)
biennio ) art 63 comma 2 lett b) CCNL 1994/1997
fondo per i premi per la qualità della prestazione individuale ( art
CCNL 1994/1997
ruolo professionale tecnico amministrativo
fondo per la retribuzione di risultato (art. 61, 2 comma punto a)
biennio ) art 63 comma 2 lett b) CCNL 1994/1997
fondo per i premi per la qualità della prestazione individuale ( art
CCNL 1994/1997
c.c.i.a. 5.5.2000 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2001
ruolo sanitario
fondo per la retribuzione di risultato (art. 61, 2 comma punto a)
biennio ) art 63 comma 2 lett b) CCNL 1994/1997
fondo per i premi per la qualità della prestazione individuale ( art
CCNL 1994/1997
ruolo professionale tecnico amministrativo
fondo per la retribuzione di risultato (art. 61, 2 comma punto a)
biennio ) art 63 comma 2 lett b) CCNL 1994/1997
incremento per aumento organico
totale fondo
fondo per i premi per la qualità della prestazione individuale ( art
CCNL 1994/1997
c.c.i.a. 5.5.2000 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2002
ruolo sanitario
fondo per la retribuzione di risultato (art. 61, 2 comma punto a)
biennio ) art 63 comma 2 lett b) CCNL 1994/1997
fondo per i premi per la qualità della prestazione individuale ( art
CCNL 1994/1997
ruolo professionale tecnico amministrativo
fondo per la retribuzione di risultato (art. 61, 2 comma punto a)
biennio ) art 63 comma 2 lett b) CCNL 1994/1997
fondo per i premi per la qualità della prestazione individuale ( art
CCNL 1994/1997
lire
€
I biennio e art.7 II
120.612.000
62.290,90
63 comma 2 lett b)
3.225.632
1.665,90
I biennio e art.7 II
59.699.200
30.832,06
63 comma 2 lett b)
3.227.224
1.666,72
I biennio e art.7 II
120.612.000
62.290,90
63 comma 2 lett b)
3.225.632
1.665,90
I biennio e art.7 II
59.699.200
30.832,06
63 comma 2 lett b)
3.227.224
1.666,72
I biennio e art.7 II
120.612.000
62.290,90
63 comma 2 lett b)
3.225.632
1.665,90
I biennio e art.7 II
59.699.200
30.832,06
63 comma 2 lett b)
3.227.224
1.666,72
I biennio e art.7 II
120.612.000
62.290,90
63 comma 2 lett b)
3.225.632
1.665,90
I biennio e art.7 II
59.699.200
30.832,06
63 comma 2 lett b)
7.989.428
67.688.628
3.227.224
4.126,20
34.958,26
1.666,72
I biennio e art.7 II
120.612.000
62.290,90
63 comma 2 lett b)
3.225.632
1.665,90
I biennio e art.7 II
67.688.628
34.958,26
63 comma 2 lett b)
3.227.224
1.666,72
tab. 12/D DIRIGENZA SPTA L'Aquila
Fondo per la retribuzione di risultato e premio per la qualità della prestazione individuale ART 52
lire
134
€
del n. 219 del 2.4.2002 DETERMINAZIONE FONDO ANNI 1998- 2000
ruolo sanitario
fondo consolidato al 31.12.97 ex art.61 CCNL 5.12.96
99.735.021
51.508,84
41.721.111
21.547,16
ruolo PTA
fondo consolidato al 31.12.97 ex art.61 CCNL 5.12.96 art 52 I biennio
del n. 219 del 2.4.2002
DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2001
0,00
ruolo sanitario
fondo consolidato al 31.12.97 ex art.61 CCNL 5.12.96
riduzione per effetto dello scorporo della quota relativa al personale transitato all'ARTA
dal 1.1.2001
fondo 2001
99.735.021
51.508,84
5.328.010
2.751,69
94.407.011
48.757,15
41.721.111
21.547,16
1.415.500
731,04
40.305.611
20.816,11
ruolo PTA
fondo consolidato al 31.12.97 ex art.61 CCNL 5.12.96 art 52 I biennio
riduzione per effetto dello scorporo della quota relativa al personale transitato all'ARTA
dal 1.1.2001
fondo 2001
tab. 12/E DIRIGENZA SPTA Pescara
Fondo per la retribuzione di risultato e premio per la qualità della prestazione individuale ART 52
ruolo sanitario
lire
fondo ANNI 1996-2000
6.301.154
A DECORRERE DAL 2001
fondo 2000
+
6.301.154
scorporo quota di pertinenza dell'ARTA
400.073
totale anno 2001 e seguenti
=
5.901.081
ruolo PTA
fondo ANNI 1996-2000
7.327.272
A DECORRERE DAL 2001
fondo 2000
+
7.327.272
scorporo quota di pertinenza dell'ARTA
132.730
totale anno 2001 e seguenti
=
7.194.542
€
3.254,27
0,00
3.254,27
206,62
3.047,65
3.784,22
0,00
3.784,22
68,55
3.715,67
tab. 12/F DIRIGENZA SPTA Teramo
Fondo per la retribuzione di risultato e premio per la qualità della prestazione individuale ART 52
lire
135
€
del. n. 2815 del 14.12.1998 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 1998
fondo per la retribuzione di risultato (art. 61, 2 comma punto a) I biennio e art.7 II
291.260.058
biennio )
fondo per la qualità della prestazione individuale (art 61 comma 2 punto b) I biennio)
10.256.104
del. n. 2818 del 14.12.1998 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 1999
fondo per la retribuzione di risultato (art. 61, 2 comma punto a) I biennio e art.7 II
291.260.058
biennio )
fondo per la qualità della prestazione individuale (art 61 comma 2 punto b) I biennio)
10.256.104
del. n. 134 del 23.3.2000 RICOGNIZIONE RESIDUI ANNO 1999 E RIDETERMINAZIONE FONDO ANNO 1999
fondo anno 1999
301.516.162
residuo fondo produttività 1998
301.696.207
residuo fondo produttività 1996
35.816.943
residuo fondo risultato 1997
39.947.416
residuo fondo posizione 1997
101.170.839
residuo fondo posizione 1998 ruolo sanitario
4.776.704
residuo fondo di posizione anno 1998 altri ruoli
296.888.842
residuo fondo di posizione 1999 ruolo sanitario
24.859.217
residuo fondo di posizione anno 1999 altri ruoli
267.191.500
fondo disponibile anno 1999
1.373.863.830
somme spese anno 1999
0
importo residui
1.373.863.830
del n. 330 del 6.7.2000 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2000
fondo per la retribuzione di risultato (art. 61, 2 comma punto a) I biennio e art.7 II
291.260.058
biennio )
fondo per la qualità della prestazione individuale (art 61 comma 2 punto b) I biennio)
10.256.104
del. n.833 dell'8.11.2001 DETERMINAZIONE FONDO ANNI 2000 E 2001
fondo per la retribuzione di risultato relativa ai livelli di produttività e al miglioramento
dei servizi Dirigenti sanitari, professionali tecnici ed amministrativi
dall'1.1.1998 Consolidato fondo ex art. 61 CCNL5/12/96 al 31/12/97 (art. 52 c. 3) Nel
291.260.058
consolidato anzidetto non rientrano le "risorse aggiuntive" di cui all'art. 7, c. 1 e 3 del
CCNL 5/12/96 (II biennio economico). (ART. 52, c. 4, lett. a)
incrementi derivanti da economie di gestione accertate a consuntivo dal nucleo di
0
valutazione che deve corrispondere ad effettivi incrementi di produttività o di
miglioramento dei servizi o di ottimizzazione delle attività
possibilità di incremento per economie di cui ai fondi "retribuzione di posizione
0
indennità specifica medica ecc." (art. 50) e "trattamento accessorio legato alle
condizioni di lavoro" ( art. 51) limitatamente all'anno in cui tali economie si sono
verificate. ( art. 52, c. 4, lett. c)
incremento dall'1/198: quota parte delle risorse derivanti dall'attuazione dell'art. 43
0
della legge 449/97 relativamente ai contratti di sponsorizzazione ed accordi di
collaborazione e convenzioni con soggetti pubblici e privati ( da definirsi in sede di
contrattazione integrativa aziendale) (art. 52, c.5, lett. a)
incremento dall'1/198 sulla base del consuntivo 1997 1% monte salari anno 1997, in
0
presenza di - 1 avanzi di amministrazioni e pareggio di bilancio (secondo modalità
stabilite dalla regione(art. 52, c.5, lett. b) - 2 realizzazione annuale di programmi
relativamente concordati con la regione finalizzati al raggiungimento del pareggio di
bilancio entro il termine prestabilito dalle disposizioni vigenti. Tali incrementi sono
possibili solo a consuntivo e previa verifica da parte del nucleo di valutazione o del
servizio di controllo interno. (art. 52, c. 5, lett. b)
risorse definite dalla regione per l'assunzione a perseguimento di obiettivi strategici
0
relativi al consolidamento del processo di riorganizzazione o collegati al reale recupero
di margini di produttività alla cui realizzazione è finalizzata una quota pari all'1% del
monte salari anno 1997 ed una quota pari allo 0,2% del medesimo monte salari per
interventi finalizzati allo sviluppo occupazionale. (art. 52,c. 7). Dall'1/1/00 finalizzate al
finanziamento dell'indennità di esclusività del rapporto di lavoro per i dirigenti del ruolo
sanitario e al finanziamento dell'equiparazione per i dirigenti degli altri ruoli
0
Decurtazione di una soma derivante dalla retribuzione di risultato non corrisposta ,
nell'anno 2000, al personale dirig. dei ruoli optante per il rapporto di lavoro non
esclusivo secondo le modalità di cui all'art. 47, c. 6 del relativo CCNL I biennio
economico; (art. 52, c. 7, ultimo periodo) (non vi sono dirigenti sanitari optanti per il
rapporto di lavoro non esclusivo)
incremento per applicazione art. 53 CCNL 8/6/00
0
totale fondo anno 2000
+
291.260.058
decurtazione fondo per personale assegnato all'ARTA dall'1.1.2001
26.728.377
totale fondo anno 2001
=
264.531.681
del. n. 138 del 18.2.2002 DETERMINAZIONE FONDO 2002
264.531.681
fondo per la retribuzione di risultato (art. 61, 2 comma punto a) I biennio e art.7 II
biennio )
fondo per la qualità della prestazione individuale (art 61 comma 2 punto b) I biennio)
9.314.921
150.423,27
5.296,84
0,00
150.423,27
5.296,84
155.720,10
155.813,09
18.497,91
20.631,12
52.250,38
2.466,96
153.330,29
12.838,71
137.992,89
709.541,45
0,00
709.541,45
150.423,27
5.296,84
0,00
150.423,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.423,27
13.804,05
136.619,21
136.619,21
4.810,76
Sia per la dirigenza medica che per quella dei ruoli SPTA, l’art.53 dei rispettivi contratti
prescrive che le Aziende e gli enti che, in attuazione delle vigenti disposizioni, rideterminino,
136
con atto formale, la dotazione organica dei posti di funzione dirigenziale in numero
superiore a quello preso a base di calcolo per la formazione dei fondi, previsti dagli artt. 50,
51 e 52, nel finanziare la predetta dotazione organica, dovranno incrementare i relativi fondi
in modo congruo, con oneri a carico del proprio bilancio, tenendo conto del valore delle
posizioni organizzative di nuova istituzione e, comunque, della retribuzione di posizione
minima contrattuale di cui all'art. 35, comma 1, lett. A) punto 5 come già previsto dall'art.
58 del C.C.N.L. 5 dicembre 1996; delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri
derivanti
dalla
corresponsione
del
trattamento
economico
accessorio
complessivo
eventualmente spettante ai dirigenti da assumere; dell'indennità di cui all'art. 41 e - per i
dirigenti sanitari – dell'art. 43.
Analogamente si procede nel caso d’attivazione di nuovi servizi ad invarianza della
dotazione organica con riferimento al trattamento accessorio.
8. Osservazioni.
La ricostruzione dei fondi della Dirigenza è stata effettuata dalla Sezione, sulla base delle
delibere di quantificazione di essi e sulla base dei contratti integrativi aziendali.
Per l’imputazione al bilancio preventivo, le Aziende confermano quanto già precisato in sede
di istruttoria sull’area del comparto circa la ritardata sottoscrizione dei contratti nazionali
che, avvenuta in anni successivi a quelli di inizio della loro vigenza ha determinato
un’iscrizione in bilancio di fondi di importo sicuramente inferiore a quelli ricostruiti29
Sul punto valga quanto già detto in precedenza.
A conferma seguono n. 6 tabelle (n. 13,14 e 15 per la dirigenza medico veterinaria e n 16,
17 e 18 per la dirigenza SPTA) riepilogative dei pagamenti effettuati dalle aziende sui tre
fondi previsti per l’area della dirigenza dai rispettivi contratti.
Anche per tale area vale quanto già detto per l’area del comparto: le quote residue dei fondi
a consuntivo alimentano principalmente il fondo dell’art. 52 ( fondo per la retribuzione di
risultato).
E’ sicuramente utilizzata la facoltà prevista dal medesimo art. 52 con l’utilizzazione anche
temporanea – nel fondo per la produttività collettiva – di eventuali risparmi accertati a
consuntivo nella gestione dei fondi di cui agli art 50 e 51.
Dalle tabelle compilate dalle aziende e riepilogate nelle successive, è emerso che i
pagamenti non sempre vengono effettuati nello stesso anno di riferimento del fondo, per cui
non è apparsa facile la ricostruzione di quanto chiesto dalla Sezione ai fini della
individuazione della dinamica dei costi.
L’azienda di Lanciano Vasto ha poi ulteriormente precisato che la gestione dei residui è
materia di competenza del tavolo della contrattazione e dunque le risultanze finanziarie
29
Per la verità, in alcuni casi la iscrizione in bilancio è stata superiore all’importo successivamente ricostruito dei
fondi: in tali casi occorre che le aziende procedano al riesame preciso dei conteggi onde evitare che su bilanci già in
disavanzo risultino maggiori poste in uscita che nella realtà appaiono diverse.
137
ancora
disponibili
dovranno
necessariamente
passare
attraverso
questa
fase
procedimentale.
Per il fondo di cui agli art. 50 dei due contratti sulla dirigenza, che - si ricorda - finanzia la
retribuzione di posizione (nelle sue componenti: fissa, variabile e variabile aziendale) dei
dirigenti delle rispettive aree, nonché l'indennità di struttura complessa e l'indennità di
specificità medica per i medici e veterinari e, per i soli dirigenti già di ex II livello, l'indennità
di specifico trattamento economico, in sede di istruttoria le aziende hanno rappresentato
quanto segue:
Avezzano Sulmona
L’utilizzo del fondo è avvenuto per dare concreta attuazione alle disposizioni del contratto
nazionale 1998-2001, I e II biennio, nei confronti dei dirigenti delle tre aree. La retribuzione
di posizione ha riguardato sia la componente fissa che quella variabile e variabile aziendale,
in base alla graduazione degli incarichi.
Chieti
Allo stato, per la dirigenza medica e veterinaria, nonché per la dirigenza sanitaria non
medica e tecnico/professionale, con i fondi di che trattasi, l’azienda ha dichiarato che
provvede al finanziamento dell’indennità di posizione in godimento (nella sola parte fissa e
parte variabile) nonché alle indennità sopracitate nelle misure contrattualmente definite,
non avendo ancora provveduto al conferimento degli incarichi dirigenziali e, quindi alla
corresponsione della parte di indennità di posizione variabile aziendale.
Tuttavia, con gli atti deliberativi n.930 e n.931 del 30/10/2003 già citati, ha provveduto,
rispettivamente, a definire l'organigramma aziendale e la graduazione degli incarichi, cui ha
fatto seguito, da parte di ciascun responsabile d’Unità Operativa, la proposta del
nominativo/nominativi dei dirigenti cui affidare l'incarico. L'Azienda provvederà, nel corso
dei prossimi mesi, all'effettivo conferimento degli incarichi e, quindi, alla corresponsione a
ciascun dirigente, dell'incremento dell'indennità di posizione parte variabile, in relazione al
valore di ciascun incarico stesso, utilizzando la quota disponibile del fondo.
Viceversa, per la dirigenza amministrativa, con il fondo in questione, si provvede,
attualmente, alla corresponsione dell’indennità di posizione anche nella parte variabile essendo stati conferiti gli incarichi dirigenziali già dal 1999 - nonché alla corresponsione
delle indennità sopra citate nella misura contrattualmente stabilita.
L'incidenza nella applicazione dei contratti collettivi, nel quinquennio 1998/2002, determina
un incremento di spesa pari complessivamente a 6,84% così ripartita per ciascun anno:
1999 rispetto a 1998 il +1,48%; 2000 rispetto a 1999 il +2,44%; 2001 rispetto a 2000 il
+1,76%; 2002 rispetto a 2001 il +1,16%.
Lanciano Vasto
138
L’Azienda di Lanciano Vasto ha sottolineato che “nell' ambito del Sistema assunzioni si
deve precisare che - specie per i Direttori (ex Primari) - in diverse situazioni il costo sul
bilancio si è configurato in misura minore rispetto a quello contrattualmente previsto, e
precisamente in tutti i casi nei quali l'incarico apicale è stato conferito a Dirigenti già in
servizio presso l’Azienda. In tutte queste ipotesi l’aumento di spesa si è limitato alla sola
differenza fra il trattamento economico in godimento e quello (nuovo) attribuito per effetto
dell’incarico apicale”.
In relazione alle qualifiche, l’azienda ha ulteriormente precisato che la manovra ha
interessato essenzialmente il personale medico, mentre la rimanente dirigenza è rimasta
invariata nel numero, ed anzi in diversi casi ha subito un decremento in relazione alle
cessazioni, fisiologiche e non, determinatesi nel segmento temporale considerato. Ciò ha
ugualmente influito sulla spesa, le cui voci contrattuali remunerano maggiormente il
personale medico rispetto alle rimanenti qualifiche della dirigenza.
Premesso quanto sopra, considerando i vari istituti contrattuali, ha rilevato che l'aumento
della spesa è stato spalmato su vari istituti contrattuali: incremento economico tabellare del
personale della dirigenza medica e veterinaria (che si attesta sulle £. 3.016.000 lorde annue
- a regime e cioè calcolando tutti gli incrementi di stipendio previsti nei due bienni
economici fino all'ultimo del 1/7/2001)30.
In misura, analoga si è registrato l'aumento per il personale delle rimanenti qualifiche della
dirigenza, per un incremento annuo a regime che si aggira attorno a circa £ 160.000.000 su
base annua.
A ciò si deve aggiungere, inoltre, la previsione contrattuale dei seguenti istituti:
A) l'indennità per incarico di direzione di struttura complessa;
B) l'istituto dell' equiparazione, che dal 1/2/2001 ha comportato un incremento della
retribuzione di posizione minima dei dirigenti31;
C) l'indennità di esclusività del rapporto di lavoro, incidente sui costi aziendali dal 1/1/2000.
L’Aquila
Per quanto riguarda “gli istituti normativi previsti nell’ambito dei benefici contrattuali
attraverso il fondo di cui all’art.50 gli stessi sono stati applicati ma per diversi motivi non si
è potuto ancora provvedere alla loro effettiva corresponsione. Attualmente si è in fase di
riesame dell’intera materia”.
Pescara
30
Considerando il numero dei dirigenti medici e veterinari in servizio l'aumento annuo dal 2001 si aggira attorno ad
1,5 miliardi di lire solo per l’azienda in questione
31
L'aumento fra "vecchia" e "nuova" retribuzione di posizione può essere complessivamente stimato attorno a £
2.700.000.000 su base annua, compresa la tredicesima mensilità.
139
In merito allo stato di attuazione del CCNL 8/6/2000, l’azienda segnala che esso è stato
integralmente applicato, ad eccezione delle verifiche ai fini dei passaggi di classe per
l'indennità di esclusività di rapporto, che sono tuttora in corso per le anzianità di più recente
maturazione. Quanto all'analisi della dinamica dei costi del personale nel quadriennio 19982001, ha evidenziato che il numero di dirigenti/anno retribuiti negli anni di interesse sono
stati, rispettivamente, n. 643, n. 671, n. 723 e n. 732. Quindi, ipotizzando una distribuzione
qualitativa del personale sostanzialmente omogenea, la quota percentuale di incremento dei
costi imputabile al numero di dipendenti rispetto al 1998 è stata del 4,35% per il 1999, del
12,44% per il 2000 e del 13,84% per il 2001. Le quote ulteriori degli aumenti di costo
sarebbero pertanto attribuibili ai Contratti Collettivi sottoscritti l' 8/6/2000.
Da ultimo si segnala che la procedura di finanziamento regionale dell'indennità d’esclusività
di rapporto si è concretizzata nella registrazione contabile dei ricavi corrispondenti
all'assegnazione regionale (per l'USL di Pescara £ 1.586.394.000 per il biennio 2000-2001),
senza che da tale circostanza derivasse alcuna necessità di contrattazione e/o di
finalizzazione, essendo la destinazione già compiutamente definita dal CCNL 8/612000.
Teramo
Circa lo stato d’attuazione del C.C.N.L, con riferimento all'art. 50 del CCNL 1998/2001
l’azienda ha segnalato che:
- è in corso di definizione la procedura finalizzata alla graduazione delle funzioni ed al
conferimento dei relativi incarichi per l'area della dirigenza medica, veterinaria e del ruolo
sanitario;
- viene corrisposto ai dirigenti interessati il minimo previsto dalle disposizioni contrattuali;
- si è provveduto all’equiparazione di cui all'art.3 del CCNL 8 giugno 2000 - II biennio di
parte economica;
- si è proceduto alla graduazione delle funzioni ed al conferimento dei relativi incarichi per
l'area della dirigenza p.t.a.;
- sono stati costituiti i Collegi Tecnici per la verifica degli incarichi per la dirigenza p.t.a.;
sono in corso di costituzione i Collegi Tecnici per la verifica degli incarichi dei dirigenti del
ruolo sanitario;
- si è proceduto alla verifica intermedia degli incarichi di struttura complessa conferiti ai
dirigenti della p.t.a.;
- è in corso di definizione la procedura per il conferimento dei nuovi incarichi di struttura
complessa della dirigenza p.t.a..
In sostanza, dalla dinamica dei pagamenti e da quanto affermato in sede di istruttoria dalle
singole aziende, le liquidazioni sono state fatte, in quasi tutta la Regione Abruzzo, in misura
tale da assicurare e garantire unicamente gli importi minimi previsti dalle norme del
140
contratto nazionale, dovendo le aziende intervenire in ordine all’attuazione a regime delle
articolazioni aziendali (Dipartimenti, strutture semplici e complesse, professionalità elevate).
In quasi tutte le aziende manca il conferimento di incarichi che danno luogo all’indennità di
posizione variabile aziendale.
Va quindi concluso che le poste accessorie previste dal contratto nazionale destinate
inizialmente alla graduazione di funzioni e di responsabilità, in mancanza – e ciò si ricava
dalla dinamica dei pagamenti – dell’attuazione nel primo biennio circa di alcuni degli istituti
contrattuali e il permanere della stessa anche nel secondo biennio, si sono riversate sempre
a favore del personale principalmente sul fondo dell’art. 52; su tale fondo i pagamenti, a
fronte di generici obiettivi di qualità collettiva conformi agli obiettivi aziendali, come già
visto nell’area del comparto, sono stati effettuati a tutto il personale.
141
9. Il ruolo della Regione : a) l’equiparazione e la perequazione regionale dei fondi.
Ai sensi dell’art 7 dei contratti nazionali dell’8.6.2000 delle due aree dirigenziali, ferma
restando l’autonomia Aziendale è demandato al sistema delle relazioni sindacali regionali,
secondo i protocolli definiti in ciascuna Regione con le OO.SS di categoria firmatarie dei
C.C.N.L., il confronto su materie aventi riflessi sugli istituti disciplinati dal C.C.N.L. al fine di
verificarne lo stato di attuazione, con particolare riguardo a quelli sottoindicati:
formazione
manageriale
e
formazione
continua,
comprendente
l’aggiornamento
professionale e la formazione permanente;
verifica dell’entità dei finanziamenti dei fondi di posizione, di risultato e delle condizioni
di lavoro di pertinenza delle Aziende sanitarie ed ospedaliere, limitatamente a quelle
soggette a riorganizzazione in conseguenza di atti di programmazione regionale, assunti
in applicazione del d. lgs. 229/1999 per ricondurli a congruità fermo restando il valore
della spesa regionale;
perequazione dei fondi delle Aziende ed enti del comparto ai fini dell’applicazione
dell’art. 41 (dirigenza medico – veterinaria) e art.42 (dirigenza SPTA) relativi
all’EQUIPARAZIONE dei dirigenti di ex IX livello al X livello qualificato del DPR
384/1990;
perequazione dei fondi delle Aziende ed enti del comparto ai fini dell’applicazione
dell’art. 42 (dirigenza medico – veterinaria) e art. 43 (dirigenza SPTA) relativo alla
corresponsione dell’indennità di esclusività del rapporto.
Per ciò che concerne l’equiparazione, con l’art. 41 dei rispettivi contratti dell’area medica e
veterinaria e dell’area SPTA, le parti hanno concordato sulla necessità di procedere
all’equiparazione della retribuzione minima contrattuale32 dei dirigenti d’ex IX livello,
qualificato e non del DPR 384/1990 – in servizio al 5 dicembre 1996 - a quella dei dirigenti
d’ex X livello non qualificato, attesa la sostanziale parificazione delle funzioni dirigenziali
operata con l'accorpamento delle due ex posizioni funzionali nel I livello dirigenziale dall'art.
18, comma 2 del dlgs 502/1992.
Poiché tale equiparazione, iniziata con il C.C.N.L. 5 dicembre 1996, secondo biennio
economico, per quanto riguarda lo stipendio tabellare, deve essere definitivamente portata
a termine per la conclusione della vertenza, le parti, nel prendere atto che le risorse
necessarie si renderanno disponibili nel biennio economico 2000 – 2001, rinviano la
definitiva soluzione al relativo contratto.
Nei contratti nazionali 1998-2001 si prevede che per un corretto finanziamento dei fondi di
ciascun’Azienda si provvederà, con le procedure dell'art.7 lett. c) alla loro perequazione a
livello regionale, rinviando al contratto del medesimo biennio la definizione del trattamento
economico dei dirigenti assunti dal 6 dicembre 1996 in poi, al termine del quinquennio di cui
all'art. 28.
32
di cui alla tabella allegato 1 al CCNL del 5 dicembre 1996 – secondo biennio economico 1996 - 1997
142
Di seguito all’art. 41 precedentemente ricordato, l’art. 3 del C.C.N.L. area SPTA II biennio
stabilisce che, in applicazione del citato art 42 comma 1 del C.C.N.L. 1998/2001, la
retribuzione di posizione minima contrattuale dei dirigenti dell’area SPTA, in servizio alla
data del 5.12.1996 nelle posizioni funzionali di ex IX livello qualificato e non del DPR
384/1990, con cinque anni di anzianità all’1.2.2001, con la medesima decorrenza è
equiparata a quella dell’ex X livello non qualificato dello stesso DPR. L’art 4, invece, prevede
che i dirigenti assunti dal 6.12.1996 in poi raggiungono la retribuzione minima contrattuale
di cui all’art.3 comma 1 del C.C.N.L. 8.6.2000.
Al fine di dare applicazione agli artt. 3 e 4, l’art. 8 del medesimo C.C.N.L. prevede che il
fondo di cui all’art.50 comma 2 del C.C.N.L. 98/2000 (fondo per la retribuzione di posizione,
equiparazione, specifico trattamento, indennità di direzione di struttura complessa)
dall’1.2.2001 utilizza, per i dirigenti SPTA, tra l’altro, le risorse di cui all’art.52 comma 7
(pari all’1,2% del monte salari annuo Aziendale, calcolato con riferimento al 1997) del
contratto nazionale dell’ 8.6.2000.
Detto articolo pone a carico delle Regioni l’erogazione di dette risorse. Per tutti i ruoli sono,
altresì, utilizzate con la stessa decorrenza, le risorse derivanti dai risparmi sulla retribuzione
individuale d’anzianità dei rispettivi dirigenti cessati dal servizio, confluite nei fondi
medesimi dall’1.1.1998 e ulteriori risorse aggiuntive regionali in misura percentuale pari
all’1,7% del monte salari 1999 relativo alla dirigenza della presente area negoziale.
Con deliberazione n. 601, dell’11.7.2001, la Giunta regionale d’Abruzzo ha individuato la
quota regionale per l’anno 2001, per la Dirigenza dei ruoli SPTA, come da tabella che segue,
impegnando e liquidando alle Aziende sul capitolo di spesa 81500 del bilancio di previsione
dell’anno 2001, la complessiva spesa di lire 125.591.125.
Aziende
Avezzano Sulmona
Chieti
Lanciano Vasto
L’Aquila
Pescara
Teramo
Totale
monte salari 1997
lire
1.921.331.000
1.022.145.000
1.361.533.000
1.490.224.000
3.358.930.000
2.263.212.000
11.417.375.000
euro
992.284,65
527.893,84
703.173,11
769.636,47
1.734.742,57
1.168.851,45
5.896.582,09
Quota regionale (1,2% monte
salari 1997)
lire
euro
21.134.641
10.915,13
11.243.595
5.806,83
14.976.863
7.734,90
16.392.464
8.466,00
36.948.230
19.082,17
24.895.332
12.857,37
125.591.125
64.862,40
b) L’indennità d’esclusività e la perequazione dei fondi.
L’art.7 comma 1 del C.C.N.L. 98/2001 dell’area della Dirigenza SPTA e l’art.7 comma 1 del
C.C.N.L. 98/2001 dell’area della Dirigenza medico veterinaria, demandano alle Regioni e alle
organizzazioni sindacali di categoria, la definizione di un protocollo d’intesa per la
perequazione dei fondi delle Aziende e degli enti del comparto ai fini dell’applicazione
dell’istituto della indennità di esclusività introdotto rispettivamente dagli artt. 42 e 43 dei
pertinenti contratti.
143
Tali articoli, l’uno per la dirigenza SPTA, l’altro per la dirigenza medica – veterinaria
prevedono l’istituzione di tale indennità finalizzandola alla esclusività del rapporto di lavoro
dei predetti dirigenti.
La disciplina del rapporto di lavoro esclusivo e del connesso trattamento economico rimane
legata alla permanenza stabile del sistema delle incompatibilità. Venendosi a modificare tale
sistema, tale norma del C.C.N.L. perderebbe efficacia.
L’art.5 del C.C.N.L., area dirigenza SPTA, e l’art.5 del C.C.N.L., area dirigenza medica
veterinaria, hanno stabilito che dal 1 gennaio 2000 è corrisposta l’indennità d’esclusività del
rapporto dei dirigenti del ruolo sanitario e del ruolo medico veterinario, mentre il comma 7
dei medesimi articoli prevede che, in prima applicazione, l’indennità è finanziata con le
risorse derivanti.
a)
a livello nazionale : dall’art.72 comma 15 della legge 448/98 e dall’art.28, commi 8,
10 e seguenti della legge 488/99;
b)
a livello regionale: dall’1,2% del monte salari aziendale, calcolato con riferimento
all’anno 1997, quale risorsa aggiuntiva messa a disposizione dalle Regioni ai sensi degli artt.
4 e 13 del d. lgs. n.502/92 a decorrere dal 1.1.2000;
c)
a livello aziendale dai risparmi derivanti dall’applicazione dei commi 4, 5 e 12
dell’art.72 della legge 448/98.
Con le deliberazioni nn. 138 e 139 del 20.2.2001 la Giunta regionale ha approvato i
protocolli d’intesa in materia di perequazione dei fondi ai fini della corresponsione
dell’indennità d’esclusività del rapporto di lavoro ai dirigenti medico veterinari e a
quelli della dirigenza SPTA.
In base ai calcoli effettuati dalla Regione Abruzzo, nei citati protocolli, la medesima ha
erogato alle Aziende, con la delibera n. 415 del 23.5.2001, la quota regionale aggiuntiva
per gli anni 2000 e 2001.
Le somme costituiscono il risultato delle procedure di perequazione, poste in essere in
attuazione del comma 8 degli artt.5 citati sulla base dei dati forniti dalle Aziende e secondo
le modalità dei citati protocolli d’intesa.
La quota regionale aggiuntiva è pari all’1,2% del monte salari complessivo riferito all’anno
1997, nella misura annua degli importi di seguito riportati e indicati come “quota regionale
1,2% perequata”.
Aziende
Avezzano Sulmona
Chieti
Lanciano Vasto
L’Aquila
Pescara
Teramo
totale
Anno 2000
Anno 2001
Del. 138/G.R.
Del. 139/G.R.
Del. 138/G.R.
Del. 139/G.R.
475.301.000
632.985.000
775.064.000
209.350.000
744.435.000
469.846.000
3.306.981.000
39.444.000
39.444.000
29.823.000
27.899.000
48.762.000
49.064.000
234.436.000
475.301.000
632.985.000
775.064.000
209.350.000
744.435.000
469.846.000
3.306.981.000
39.444.000
39.444.000
29.823.000
27.899.000
48.762.000
49.064.000
234.436.000
144
Totale
assegnato
1.029.490.000
1.344.858.000
1.609.774.000
474.498.000
1.586.394.000
1.037.820.000
7.082.834.000
Tale perequazione ha riguardato 246 dirigenti del ruolo sanitario in intramoenia, 2250
dirigenti medici e 143 dirigenti veterinari nella stessa situazione così divisi tra le Aziende:
Azienda
Avezzano Sulmona
Chieti
Lanciano vasto
L’aquila
Pescara
Teramo
Totale Regione
Dirigenti ruolo
sanitario
41
41
31
29
53
51
246
Dirigenti medici
Dirigenti veterinari
319
373
420
214
468
456
2250
30
15
22
9
27
40
143
L'indennità d’esclusività del rapporto, in quanto compensativa di un’opzione che modifica in
modo irreversibile la sfera giuridica dei dirigenti sanitari, presenta caratteristiche di stabilità
e, nel primo biennio di applicazione 2000 – 2001, trova la garanzia di finanziamento nei
risparmi derivanti dai processi di riforma e razionalizzazione dei servizi sanitari in corso.
A tal fine, in attuazione della riforma, le Regioni dovrebbero essere attivate a livello
regionale, con adeguati provvedimenti organizzativi, misure d’indirizzo e controllo del
governo clinico della spesa atte a garantire risparmi di gestione certi e consolidati, derivanti
dalla qualificazione del servizio ospedaliero e dall'incremento di produttività – anche
attraverso
l'applicazione
degli
opportuni
protocolli
diagnostici
e
terapeutici,
la
razionalizzazione della spesa sanitaria che consentirà il reperimento delle risorse necessarie
al finanziamento dell'indennità.
Al termine del biennio contrattuale, si procederà ad una verifica del processo attuativo di
tale istituto e del relativo finanziamento, che continuerà ad essere assicurato dalle Regioni
con voci di risparmio dalle stesse destinate a finanziare la spesa sanitaria ed aventi la
medesima finalizzazione di cui all'art. 5, senza aggravio per il SSN.
10. La situazione delle aziende in materia di equiparazione e di erogazione della
indennità di esclusività.
Per tale materia il quadro istruttorio è il seguente:
Avezzano Sulmona
A decorrere dal 1° febbraio 2001 l’Azienda dichiara di aver dato completa attuazione
all’equiparazione dei dirigenti in ottemperanza dell’art.41 del contratto nazionale.
Chieti
In merito alla delibera di Giunta Regionale n. 415 del 23 maggio 2001, con la quale è stata
assegnata all'Azienda di Chieti la somma di £. 1.344.858.000, quale quota parte della
somma di £.7.082.834.000, per il finanziamento dell'indennità di esclusività del rapporto
dell'area medica e veterinaria e dell'area sanitaria non medica, l’azienda ha dato atto che le
145
somme stesse risultano introitate sul bilancio di esercizio dell'anno 2001 ed utilizzate per la
medesima finalità.
Lanciano Vasto
A tale Azienda è stata assegnata la somma complessiva per il biennio predetto, ammontante
a complessive £. 1.609.774.000, suddistinta come indicato nella parte motiva del citato
deliberato n. 415/G.R.
La comunicazione della ripetuta delibera di G. R. è stata effettuata, dalla Direzione sanità,
con nota n. 13169/C del 26.6.2001 e però, tenuto conto che, per effetto di quanto disposto
dall'art. 7, comma 2, dei CCNL 8.6.2000 “in attesa della perequazione di cui alle lettere “c”
e “d” le aziende garantiscono l'erogazione di quanto previsto dalle norme richiamate alle
scadenze indicate dal contratto", questa Azienda ha comunque provveduto a darne puntuale
attuazione, pur in attesa della materiale assegnazione delle risorse (che sono poi state
attribuite con la richiamata delibera di G.R. n. 415).
Al riguardo ha ritenuto di dover ulteriormente evidenziare quanto segue:
“Dovendo dare attuazione al dettato di cui all'art. 7 sopra richiamato, essa ha operato una
generale ricognizione del personale della dirigenza delle due aree che, alla data del 1°
gennaio 2000, fosse in rapporto esclusivo ed avesse le funzioni e le esperienze professionali
determinate dall'art. 5 dei CCNL 8.6.2000 (Il biennio economico), garantendo ai dirigenti il
trattamento economico di prima attuazione, secondo la posizione di ciascuno. Al riguardo, le
posizioni di cui sopra sono state garantite direttamente con risorse aziendali, in attesa delle
assegnazioni regionali, che sono intervenute solo successivamente alla prima attuazione
contrattuale, come sopra precisato.
Successivamente alla fase di prima attuazione, mentre la conferma dell’indennità di
struttura complessa, per ciascun Direttore, è stata connessa all'esito delle verifiche via via
predisposte dall'Azienda all'atto della scadenza del termine dell'incarico conferito, per i
dirigenti ai quali non è stato attribuito il predetto incarico apicale, l’Azienda dichiara di non
aver erogato alcun superiore trattamento, non essendo stato conferito allo stato attuale
nessun passaggio di fascia economica, poiché - non determinandosi forme di automatismo
ed essendo il meccanismo in questione subordinato all' esito posi ti vo delle verifiche
triennali, contrattualmente previste - si attende appunto l'esito del procedimento di verifica
per fare luogo alla corresponsione dei trattamenti aggiornati.
Il meccanismo di valutazione, peraltro ultimamente regolamentato, non ancora ha portato
alla conclusione dei primi procedimenti.
Anche tale azienda, ai fini della ricezione dei fondi di cui si discute, ha solamente adottato i
formali provvedimenti deliberativi con i quali l'ente ha approvato la manovra di bilancio
previsionale, nel quale sono state inserite in entrata le somme assegnate dalla Regione sulla
base della delibera di G.R. n. 415/2001.
146
Per quanto attiene alla tematica relativa all'equiparazione della retribuzione minima
contrattuale dei dirigenti dei quattro ruoli ex IX livello DPR n. 384/1990 a quella dei dirigenti
ex X livello non qualificato, prevista dalla norma di rinvio contenuta negli artt. 41 e 42 CCNL
8.6.2000, rispettivamente dell'area medica e SPTA, si deve rilevare che l'Azienda, “in
considerazione dell’entrata in vigore degli artt. 3 e 4 CCNL 8.6.2000 d’entrambe le aree
dirigenziali, qualificate certamente come norme prescrittive, ha effettuato una verifica
complessiva della situazione relativa ai dirigenti in servizio, garantendo automaticamente la
retribuzione di posizione minima prevista dalle specifiche disposizioni contrattuali sopra
richiamate, attraverso la rideterminazione delle voci fissa e variabile, ed accertando in
ordine al personale optante ed a quello non optante per il rapporto esclusivo, nonché
garantendo la retribuzione di posizione minima contrattuale ai
dirigenti di nuova
assunzione”. Al riguardo ha ulteriormente evidenziato:
- che nessun dirigente risulta godere attualmente di alcuna retribuzione di posizione
superiore al minimo contrattuale garantito;
- che l'articolazione interna attuale, in attesa dell'esecutività dell'atto aziendale in corso
d'esame alla Regione, prevede unicamente i trattamenti di posizione relativi alla dirigenza di
struttura complessa delle due aree contrattuali, nonché i trattamenti per i conferimenti in
favore dei responsabili di struttura semplice, formalmente identificati e sempre retribuiti ai
minimi contrattuali;
- manca, oggi,il completamento dell’articolazione aziendale, specie quella delle strutture
semplici
e
del
conferimento
degli
incarichi
professionali
elevati
con
la
mancata
corresponsione dei trattamenti economici conseguenti;
- anche per il sistema sopra delineato, e relativamente ai dirigenti di nuova assunzione,
rientranti nell'ambito dell'art. 4 CCNL 8.6.2000 il sistema delle verifiche, da effettuare da
parte del Collegio tecnico'' ex art. 3 comma 1 CCNL, non ancora entra a regime. In
conseguenza, l’azienda non "ancora può fare luogo alla corresponsione della retribuzione
minima contrattuale di cui all’art. 3, comma 1 dei ripetuti contratti, fino alla ricezione degli
esiti positivi delle verifiche stesse”.
La situazione di spesa attuale è configurata come da documenti illustrativi che pongono in
evidenza la spesa attualmente disposta ma che, a regime, dovrà prevedere aumenti che
dovranno coprire anche esercizi pregressi, dovendo il sistema garantire la corresponsione
(eventuale, in base all'esito delle verifiche) fin dalla data di compimento dei requisiti e della
anzianità di servizio.
L’Aquila
L’azienda dichiara che, ai sensi delle delibere regionali citate,la Regione ha assegnato
all’azienda la somma di 474.498.000 lire (lire 418.700.000 per la dirigenza medica
veterinaria e 55.798.000 per la dirigenza spta). Tali somme sono state destinate per il titolo
di che trattasi (art.5 vigenti contratti della dirigenza).
147
Pescara
Sinteticamente
l’azienda
precisa
che
la
procedura
di
finanziamento
dell’indennità
d’esclusività del rapporto si è concretizzata nella registrazione contabile dei ricavi
corrispondenti all’assegnazione regionale (1.586.394.000) per il biennio 2000-2001) con la
finalizzazione già individuata dal C.C.N.L. 8 giugno 2000.
Teramo
Relativamente allo stato delle procedure per la perequazione dei fondi ai fini della
corresponsione dell'indennità di esclusività l’azienda ha precisato che:
- si è provveduto all’equiparazione di cui all'art.3 del CCNL 8 giugno 2000 - II biennio di
parte economica;
- si è provveduto alla corresponsione dell'indennità d’esclusività del rapporto di lavoro con
riferimento all'anzianità di servizio continuativa posseduta alla data del 31 dicembre 1999;
- sono in corso di costituzione i Collegi Tecnici per la verifica finalizzata alla corresponsione
della maggiorazione dell'indennità d’esclusività del rapporto di lavoro;
- non è stata recepita con atto deliberativo l'assegnazione regionale di cui alle deliberazioni
citate nella richiesta della Corte dei Conti (nn.138 e 139 del 20 febbraio 2001 e 415 del 23
maggio 2001);
- le indennità d’esclusività e di equiparazione non sono assoggettate dalle previsioni del
CCNL alla negoziazione con le oo.ss. a livello aziendale, ma regionale; nelle more di quanto
anzi detto misura e modalità di corresponsione delle stesse sono stabilite dall'articolato di
riferimento (cfr., in particolare, l'art.7 del CNL 98/2001).
Le sei Aziende hanno confermato l’erogazione delle predette cifre dichiarando d’averle
destinate allo scopo per il quale sono state assegnate. E’ pur vero che in attesa della
materiale assegnazione delle risorse avvenuta con la citata delibera n. 415/G.R. tenuto
conto di quanto disposto dall’art 7 comma 2 del contratto nazionale dell’8.6.2000, secondo
cui “in attesa della perequazione di cui alle lettere “c” e “d” le aziende garantiscono
l'erogazione di quanto previsto dalle norme richiamate alle scadenze indicate dal contratto",
le Aziende hanno provveduto a darne attuazione con propri fondi.
Non essendo necessaria alcuna forma di contrattazione integrativa, le somme destinate
all’equiparazione sono state recepite negli atti formali deliberativi del bilancio previsionale
nei quali sono state inserite le somme assegnate dalla Regione.
148
11. Valutazioni di sintesi conclusive
Premessa
La presente relazione concerne gli effetti della contrattazione integrativa in sanità, con
riguardo all’applicazione degli ultimi contratti nazionali. inerenti al personale del comparto e
alla dirigenza.
L’esposizione della sintesi ricalca nello schema i capitoli presenti nella relazione.
La contrattazione integrativa.
Il fenomeno della contrattazione integrativa s’inquadra nel contesto delle riforme che hanno
interessato il rapporto di pubblico impiego a partire dal decreto legislativo n. 29 del
3.2.1993.
Il sistema attuale della contrattazione collettiva vede l’autonomia collettiva quale possibile
fonte regolativa, concorrente con le altre fonti legislative e contrattuali (contratto
individuale).
Unica eccezione, a tale ricostruzione, è la disciplina del trattamento economico che, per
espressa previsione di legge (art. 2 comma 3; art. 49 del d. lgs. 29/93) è oggetto di
contrattazione collettiva come fonte necessaria di regolamentazione.
Posto ciò, l’art. 45, comma 3, del d. lgs. 29/93 che riguarda il profilo soggettivo dell’ambito
della contrattazione collettiva, individua i comparti come unità contrattuali per i dipendenti
pubblici, escludendo, però, la dirigenza e le figure professionali tipiche per le quali prevede
una disciplina speciale.
Il nuovo art.45 come modificato dal d. lgs. n. 386/97, concerne le fonti di disciplina della
struttura contrattuale: esso trasferisce alla contrattazione stessa la competenza a regolare
anche le relazioni sindacali oltre ai rapporti di lavoro; nonché la disciplina di durata dei
contratti, la struttura e i rapporti tra livelli.
Nei vari livelli di contrattazione nazionale e decentrata, in generale, la materia fondamentale
assegnata alla seconda resta, anche dopo le riforme del 1997, la retribuzione accessoria di
produttività alla quale si aggiungono pochi altri istituti salvo, poi, verificare, nel concreto,
che cosa i singoli contratti collettivi nazionali che via via si esamineranno hanno attribuito
ad essa.
Pur tuttavia, la nuova disciplina dettata dal d. lgs. n. 396/97 che elimina i precedenti vincoli
del vecchio art.45 (vincolo della contrattazione decentrata alle direttive impartite dall’ARAN,
finalizzazione al contemperamento tra le esigenze organizzative, la tutela dei dipendenti e
l’interesse degli utenti) introduce la previsione secondo cui le amministrazioni attivano
“autonomi livelli di contrattazione integrativa”, nel rispetto dei vincoli di bilancio di ciascuna
amministrazione.
La “autonoma contrattazione integrativa”, però, deve svolgersi sulle materie e nei limiti
stabiliti dai contratti nazionali (che ora ne individuano anche i soggetti e le procedure); più
di prima, le clausole dei contratti integrativi in violazione dei limiti posti dai contratti
149
nazionali o che sfiorino i vincoli di bilancio delle singole amministrazioni sono colpite in base
alla legge dalla sanzione della nullità e perciò risultano inapplicabili.
Sebbene
definita
“autonoma”,
la
contrattazione
collettiva
integrativa
subisce
condizionamenti dai contratti collettivi nazionali che assumono efficacia e vincolatività reale
rispetto ad essa.
Nuovi compiti, poi, vengono affidati a tale contrattazione dai nuovi accordi: basti pensare
alla disciplina dei criteri per la progressione economica all’interno delle nuove aree/categorie
di inquadramento del personale.
Concludendo, la contrattazione integrativa è soggetta a procedure negoziali che sono
definite dai contratti collettivi nazionali ( art.45 comma 4), mentre l’unico aspetto regolato
per legge riguarda i controlli sulla compatibilità di bilancio, cioè la compatibilità con una
gestione finanziaria “virtuosa” dell’ente.
Tale vincolo è l’unico che rimane a livello decentrato; esso deve essere esercitato dal
Collegio dei revisori o dai Nuclei di valutazione o servizi di controllo interno.
La costituzione di tali organismi dunque è condizione indispensabile per avviare la
contrattazione integrativa, anche se essa utilizza solo risorse “derivate” e non “proprie”
dell’ente.
Oggetto dell’indagine.
Oggetto dell’indagine è la ricostruzione, a livello regionale, del quadro delineato dalla
contrattazione integrativa nelle tre aree della sanità: comparto, dirigenza medica e
veterinaria, dirigenza dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo, i cui
contratti collettivi nazionali presi a riferimento sono:
1. Comparto sanità’: contratto 1998 – 2001, stipulato il 7- aprile 1999, con efficacia
normativa 1998-2001 ed efficacia economica 1998 –1999; contratto 1998 – 2001 II biennio
economico2000 -2001;
2. Dirigenza dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo: contratto
1998 – 2001 stipulato l’8 giugno 2000, con efficacia normativa 1998-2001 ed efficacia
economica 1998 –1999; contratto 1998 – 2001 II biennio economico 2000 – 2001
4. Dirigenza medico veterinaria: contratto 1998 – 2001 stipulato l’8 giugno 2000, con
efficacia normativa 1998-2001 ed efficacia economica 1998 –1999; contratto 1998 –
2001 II biennio economico 2000 – 2001
Parte I
Area Comparto
1. In base all’art. 4 del contratto collettivo nazionale 1998-2001 - area COMPARTO, in sede
aziendale le parti stipulano il contratto collettivo integrativo, utilizzando le risorse dei fondi
di cui agli artt. 38 e 39 del medesimo contratto. La contrattazione collettiva integrativa deve
150
regolare le materie espressamente indicate dall’art.4 tra le quali per ciò che interessa
figurano:
l’elaborazione di sistemi di incentivazione del personale sulla base di obiettivi,
programmi e progetti di incremento della produttività e di miglioramento della qualità
del servizio, con la definizione di criteri generali delle metodologie di valutazione e di
ripartizione delle risorse del fondo di cui all’art. 38, comma 3.
la definizione di criteri per la ripartizione delle risorse derivanti da una serie di voci in
tale articolo elencate, ai fini della assegnazione ai fondi di cui agli artt. 38 e 39.
Sono altresì regolate, in sede di contrattazione collettiva integrativa, sia lo spostamento
delle risorse tra i fondi ed al loro interno, in apposita sessione di bilancio, per la
finalizzazione tra i vari istituti, sia la rideterminazione degli stessi in conseguenza della
riduzione d’organico derivante da stabili processi di
riorganizzazione previsti
dalla
programmazione sanitaria regionale (art. 4, comma 2 punto 3).
E’ demandata alla contrattazione collettiva integrativa, dall’art.4 comma 3, anche la materia
relativa al sistema classificatorio del personale, concernente in particolare i criteri generali
per la definizione delle procedure per le selezioni per i passaggi all’interno di ciascuna
categoria, di cui all’art. 17 e il completamento ed integrazione dei criteri per la
progressione economica orizzontale, di cui all’art. 35 (art. 4, comma 3).
L’esame dei tre fondi e dell’uso delle risorse in essi contenute non ha potuto prescindere
dall’esame delle novità contenute nel C.C.N.L. del 7.4.99 .
2.1. Il C.C.N.L. del 7.4.99 si caratterizza per un nuovo sistema di classificazione del
personale con il quale si è inteso superare definitivamente il precedente sistema
d’inquadramento del personale del S.S.N., basato sulle posizioni funzionali di cui al DPR
761/1979 e DPR 384/1990.
Il nuovo sistema, contemperando, da un lato, la valorizzazione dell’autonomia organizzativa
delle Aziende ed enti, e dall’altro le esigenze di sviluppo professionale dei dipendenti, nel
rispetto dei vincoli di bilancio e risorse contrattualmente definite, (art. 13) è articolato in 4
categorie denominate A, B, C e D. Nell’ambito di quest’ultima è prevista l’individuazione
delle posizioni organizzative di cui agli artt 20 e seguenti del contratto nazionale (posizioni
organizzative che richiedono lo svolgimento di
funzioni
con diretta assunzione di
responsabilità).
In sede di prima applicazione, ogni dipendente è inquadrato nella corrispondente categoria
del sistema di classificazione in base al profilo d’appartenenza (art. 18).
2.2. Nell’ambito del sistema classificatorio, l’art. 15 del C.C.N.L. del 7.4.99 prevede la
possibilità di PROGRESSIONE INTERNA dei dipendenti dell’Azienda o ente, nel rispetto di
quanto previsto dall’art. 14 per l’accesso all’esterno, nei limiti dei posti disponibili nella
dotazione organica di ciascuna categoria e dei relativi profili, mediante: 1) passaggi da una
categoria all’altra immediatamente superiore (verticale); 2) passaggi all’interno delle
151
categorie B e D; 3) passaggi nell’ambito della stessa categoria tra profili diversi dello stesso
livello (orizzontale).
L’articolo 16 regolamenta i criteri e le procedure per i passaggi tra categorie, mentre l’art.
17 quelli all’interno di ciascuna categoria.
Entrambi gli articoli, nel definire i criteri e le procedure, rinviano per la definizione delle
procedure di svolgimento delle selezioni ad appositi atti regolamentari Aziendali, le cui
linee guida sono contenute nell’allegato 2 dello stesso.
In tutte le Aziende abruzzesi la materia è stata sottoposta a contrattazione integrativa, per
cui i regolamenti si rinvengono o come allegati del contratto collettivo integrativo Aziendale
o come contenuto dello stesso.
Con riferimento a tale organizzazione interna del personale, è stato monitorato il
comportamento delle sei Aziende.
Sono riassunti nel testo della relazione in una tabella i criteri selezionati in ambito di
contrattazione integrativa per le progressioni verticali nelle sei Aziende.
Un diverso peso sembra essere stato attribuito alle prove previste per le progressioni e alla
valutazione dei titoli.
Il quadro che emerge è assai diversificato posto che in alcune Aziende si è privilegiata la
prova teorica o pratica rispetto ai titoli, in altre si è verificato il contrario, mentre, infine,
nell’Azienda di Teramo l’aver seguito un corso di formazione assurge a requisito di
ammissibilità per la partecipazione alla selezione. Nella valutazione dei titoli, poi, ogni
Azienda ha adottato criteri ulteriormente diversificati che per semplificazione non sono stati
riportati.
Si ricorda che la progressione verticale non incide finanziariamente sui fondi degli artt. 38 e
39 del contratto collettivo nazionale, ma incide direttamente sul bilancio Aziendale e che il
DPR 220/2001 stabilisce una riserva di posti alle selezioni esterne con un rapporto di tre a
sette
2.3. Il C.C.N.L. stabilisce i criteri generali per il passaggio nelle fasce retributive
orizzontali prevedendo che l’attribuzione della progressione economica orizzontale si attivi,
sulla base dell’art. 35, con la contrattazione integrativa e nel limite delle risorse finanziarie
esistenti e disponibili nel fondo di cui all’art.39, in conformità a criteri generali che vanno
integrati in sede di contrattazione integrativa.
Il comma 3 del medesimo art.35 prescrive alle Aziende di adottare metodologie per la
valutazione permanente delle prestazioni e dei risultati dei singoli dipendenti.
Le Aziende devono pianificare i citati passaggi tenuto conto delle risorse presenti nel fondo –
a consuntivo – al 31 dicembre di ciascun anno precedente. Il numero dei dipendenti che
acquisiscono la fascia economica secondo le procedure descritte nei commi precedenti è
stabilito in funzione delle risorse finanziarie disponibili.
I passaggi dei dipendenti che ricoprono le posizioni organizzative sono quelli propri della
categoria o del livello d’appartenenza, secondo l’art. 21 comma 9.
152
2.4. Oltre alle regole per la progressione economica del personale sia orizzontale (passaggi
di fascia) sia verticale (passaggi di categoria o di livello economico all’interno della
categoria), che completano il nuovo sistema di classificazione del personale, il C.C.N.L.
nuovo contiene una rivisitazione e ridefinizione dei fondi contrattuali che contengono le
risorse finanziarie necessarie per l’intero sistema costruito da esso.
Fra tali fondi punto principale della riforma diventa quello per le fasce retributive previsto
dall’art 39, fondo che la contrattazione integrativa decentrata può incrementare con afflussi
dagli altri fondi.
Sinteticamente, si precisa che la situazione delineata dal nuovo C.C.N.L. del 7/4/99 per il
comparto prevede, agli artt. 38 e 39 tre fondi rispetto ai cinque originariamente previsti.
Sono accorpati in un unico fondo quelli dell’art. 43 comma 2 punti 1 e 2 del C.C.N.L.
dell’1/9/95, cioè quelli del lavoro disagiato e del lavoro straordinario, confluenti nel fondo ex
art. 38, comma 1 (fondo per la corresponsione del trattamento accessorio connesso ai
compensi per lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio,
pericolo o danno).
Sono, altresì, unificati i fondi disciplinati dall’art. 46, comma 1 punti 1 e 2 del C.C.N.L.
dell’1/9/1995, cioè quello per la corresponsione dei premi per la qualità della prestazione
individuale e quello per i compensi della produttività collettiva e il miglioramento dei servizi
nell’ammontare consolidato al 31/12/1997.
Il quinto fondo previsto dal C.C.N.L. dell’1/9/1995, ossia quello destinato al finanziamento di
particolari posizioni di lavoro in relazione alla qualificazione professionale e valorizzazione
delle responsabilità, è stato assorbito dal nuovo fondo previsto dall’art. 39.
Tale fondo è destinato a finanziare le fasce retributive, le posizioni organizzative, la parte
comune dell’ex indennità di qualificazione professionale e l’indennità professionale specifica.
Dall’unificazione dei fondi discende la possibilità, in sede di contrattazione integrativa, per le
parti, di gestire in maniera più flessibile le risorse che ai fondi stessi fanno capo, secondo le
modalità più opportune in relazione alle proprie situazioni concrete.
Si sottolineano, quali disposizioni che lasciano maggiore libertà alle parti:
-
l’art.39, comma 5 che lascia alle parti, senza alcun limite l’individuazione dal quantum
da destinare alle posizioni organizzative;
-
la facoltà di trasferire in via definitiva ed irreversibile parte delle risorse del fondo per il
lavoro disagiato e per lo straordinario a quello delle fasce retributive (da fondo ex 38,
comma 1 al fondo ex art. 39).
Va anche considerato che nella formulazione dei fondi, l’art.39, comma 4, punto a) prevede
l’obbligo per le Aziende di trasferire, previo accordo sindacale, una percentuale di risorse dal
10% al 15% dal fondo per la produttività (art. 38 comma 3) a quello per le fasce
retributive, in via definitiva ed irreversibile con decorrenza non anteriore all’1/7/1999.
Il C.C.N.L. del 7/4/1999, poi, individua in maniera analitica, le modalità d’incremento dei
fondi, servendosi, per alcune di esse, di parametri già prefissati (coincidenti con il monte
153
salari 1997 al netto degli oneri riflessi) ed altri, invece, che comportano un intervento
diretto dell’Azienda con modalità ben definite.
Con le modalità di costruzione dei fondi, riportate nelle tabelle del paragrafo 2.4. gli importi
individuati dalle Aziende sulla base del contratto nazionale, sono stati pari alle seguenti cifre
divise per anni :
Aziende sanitarie locali della Regione Abruzzo
Fondi aziendali CCNL 7.4.99 Area Comparto
art 38 I comma
avezzano sulmona
chieti
lanciano vasto
l'aquila
pescara
teramo
1998
3.153
3.583
3.764
2.585
4.784
5.876
18.961
1999
3.299
3.583
3.477
2.585
4.784
5.876
23.604
2000
3.351
3.603
3.517
2.730
5.129
5.872
24.202
2001 98-2000
3.351
13.153
3.317
14.086
3.517
14.274
2.693
10.593
5.074
19.771
5.872
23.497
23.824
90.591
Aziende sanitarie locali della Regione Abruzzo
Fondi aziendali CCNL 7.4.99 Area Comparto
art 38 III comma
avezzano sulmona
chieti
lanciano vasto
l'aquila
pescara
teramo
1998
1.283
603
971
733
1.402
1.414
6.407
1999
1.293
618
997
699
1.497
1.414
6.518
2000
1.299
634
877
996
1.357
1.311
6.474
2001 98-2000
1.112
4.988
551
2.406
877
3.723
990
3.419
1.345
5.600
1.310
5.449
6.185
25.584
Aziende sanitarie locali della Regione Abruzzo
Fondi aziendali CCNL 7.4.99 Area Comparto
art 39
descrizione fondo
avezzano sulmona
chieti
lanciano vasto
l'aquila
pescara
teramo
1998
2.257
0
2.720
2.012
3.742
0
10.731
1999
2.593
0
2.823
2.114
3.994
4.050
15.574
2000
3.005
2.871
3.264
2.569
5.101
4.689
21.499
2001 98-2000
4.016
11.871
3.886
6.758
4.110
12.916
3.215
9.910
6.542
19.379
5.993
14.732
27.762
75.566
€*1000
)
2002
3.492
3.517
3.517
0
5.010
5.771
21.306
€*1000
)
2002
1.144
574
877
0
1.345
1.275
5.215
€*1000
)
2002
4.185
4.686
3.474
0
6.894
6.264
25.502
2.5. Circa la facoltà per la contrattazione integrativa decentrata di spostare risorse dai primi
due fondi al terzo, come si evince dalle tabelle riepilogative (paragrafo 4), su sei Aziende,
solamente quelle di Avezzano Sulmona, Chieti e Teramo hanno decurtato il fondo di cui
all’art.38, comma 1, di una quota fissa ed irreversibile da trasferire al fondo ex art. 43,
comma 2 punto 3 (fondo per l’indennità di qualificazione professionale) ora confluito nel
fondo ex art.39, nell’ottica di una politica di riduzione dello straordinario istituto
assolutamente eccezionale.
154
Tutte le Aziende hanno decurtato il medesimo fondo, ai sensi dell’art.5, comma 2
II
biennio, riducendo l’importo delle indennità di rischio radiologico che è stato trasferito al
fondo ex art. 39.
Per il fondo di cui all’art.38, comma 3 tutte le Aziende hanno eseguito quanto previsto
dall’art.38 comma 7 (decurtazione del fondo a favore del fondo ex art.39, a partire
dall’1.7.99) con una percentuale diversa: dal 15%, il massimo, di Avezzano Sulmona, Chieti
Pescara al 10% di L'Aquila e Teramo.
La decorrenza, considerato che tale decurtazione va a favorire il finanziamento delle fasce
retributive, va a cadere principalmente nell’anno 2001 con qualche eccezione nell’anno 2000
posto che la progressione economica nelle fasce retributive si è attivata, ai sensi dell’art. 35
comma 1 del contratto nazionale, solo dopo la stipulazione del contratto collettivo
integrativo ed è stata resa operativa in quasi tutti i casi a partire dall’anno 2001.
La ricostruzione dei fondi è stata effettuata sulla base delle delibere di quantificazione di
essi e sulla base dei contratti integrativi Aziendali, già citati.
Gli atti pervenuti nella prima fase d’indagine hanno consentito alla Sezione tale ricostruzione
non solo per l’area del comparto (tab. 1-3/A-F), ma anche per quella della dirigenza i cui
risultati sono riportati nelle tabelle 7-8-9/A-F e 10-12/A-F .
Come si evince dalle stesse, ma anche da quanto affermato nel corso dell’istruttoria dalle
varie Aziende, la ritardata sottoscrizione dei contratti nazionali avvenuta in anni successivi a
quelli dell’inizio del loro periodo di vigenza ha comportato che le delibere di costituzione dei
fondi e di quantificazione degli oneri siano state redatte in tempi successivi all’anno di
riferimento del fondo, retroagendo ad esso.
Ciò ha significato che in alcuni casi “i fondi presenti nel bilancio non risultano corrispondenti
agli importi ricostruiti o a quelli del prospetto riepilogativo delle liquidazioni posto che la
ritardata sottoscrizione del ccnl non ha reso possibile la determinazione degli importi reali,
alle
date
indicate
negli
stessi
ccnl
avendo
questi
effetto
retroattivo
anche
nella
determinazione dei fondi”.
Si evince, peraltro, dalla comparazione dei suddetti fondi, che le somme iscritte nei bilanci
riferiti agli anni di che trattasi risultano quasi sempre inferiori a quelle rideterminate negli
anni di pertinenza.
Tale meccanismo ha fatto sì che l’iscrizione nel bilancio di previsione si riferisca ad un
importo precedentemente deliberato alla stipula del contratto nazionale, o se l’Azienda era
già a conoscenza del nuovo meccanismo di calcolo, l’iscrizione ha riguardato un importo
presuntivo. Infatti, come precisa l’Azienda di Pescara – il bilancio di previsione viene redatto
sulla base di una stima del costo complessivo del personale, basata sulle dinamiche previste
non distinguendo quali entità separate i fondi contrattuali. Questi ultimi, d'altro canto, sono
frequentemente determinabili solo in tempi ben più avanzati rispetto alla redazione dei
bilanci preventivi, sia per effetto della stipulazione dei contratti nazionali con ritardo rispetto
155
ai periodi regolamentati (biennio 1998-1999 stipulato il 7/4/1999, biennio 2000-2001
stipulato 20/09/2001), sia per i tempi di reperimento delle informazioni necessarie.
Sul punto relativo alla compatibilità dei fondi con i vincoli di bilancio e alla previsione
di essi nel bilancio di esercizio, finalizzata essenzialmente a verificare il mancato sforamento
della stessa a consuntivo in maniera differente, tutte le Aziende hanno dichiarato di aver
rispettato i vincoli di bilancio. L’imputazione di tali voci di spesa principalmente è stata
iscritta al conto patrimoniale fra i debiti o nei fondi accantonati per il personale comportando
la lievitazione della spesa a consuntivo. Tale tipo di controllo spetterebbe ai Collegi dei
revisori o ai Nuclei di valutazione interni. A tal proposito, sebbene tali organismi siano
regolarmente funzionanti, scarse sono state le certificazioni in materia.
E’ stata oggetto di specifica richiesta, da parte della Sezione, non solo l’acquisizione dei
verbali del Collegio dei revisori relativi alla certificazione dei contratti integrativi Aziendali
nei
tre
settori
esaminati,
ma
anche
l’invio
delle
relazione
tecnico
finanziarie
di
quantificazione dei costi contrattuali relativi ai tre contratti nazionali esaminati.
Ove presenti i primi – e va aggiunto che sul punto le Aziende hanno inviato poco e niente sono stati redatti senza alcuna dimostrazione della certezza del rispetto dei vincoli di
bilancio e senza alcuna quantificazione degli oneri.
Anche sulla seconda richiesta va osservato che traspare dai documenti esaminati una scarsa
attenzione delle Aziende sul problema dei costi e dell’incidenza dei nuovi istituti. Il tutto
dimostrato anche dal fatto che, a specifica richiesta di questa Sezione di dimostrare
analiticamente l’incidenza sul costo del personale iscritto in bilancio dei contratti collettivi
1998-2001 nessuna Azienda ha inviato alcunché; alcune hanno genericamente imputato ai
C.C.N.L. la lievitazione dei costi senza dimostrazione alcuna.
La ricostruzione ex post dell’esatta programmazione sul bilancio di tali voci di spesa chiesta
alle Aziende ha portato ad un risultato insoddisfacente: solo un’Azienda su sei ha
analiticamente dimostrato il riporto di detti fondi nel bilancio di previsione mentre le altre
cinque Aziende hanno genericamente indicato le voci del conto economico alle quali
ascrivere tali spese.
Sul punto è interessante considerare la risposta dell’Azienda di Lanciano Vasto che ha
precisato che “la ricostruzione ex post dei fondi concernenti gli esercizi 1998-1999 ha valore
meramente formale pur se indispensabile per la ricostruzione temporale dei fondi stessi”.
In sede d’audizione e poi con nota scritta, il responsabile del procedimento di tale Azienda
ha affermato che nell'andamento della spesa (in aumento) del personale, durante il periodo
considerato, hanno inciso - comunque - anche nuove assunzioni che, annualmente, hanno
superato il numero delle cessazioni. La dotazione organica ha dunque avuto una sua
lievitazione quanto al numero dei dipendenti assunti a tempo indeterminato, pur se in parte
si ritiene riequilibrata, nell'ambito degli anni con minori assunzioni "in ruolo", da assunzioni
a tempo determinato. Complessivamente, nel quinquennio, si è avuto un incremento di
156
personale che incide in misura percentuale sull'aumento di spesa (approssimativamente si
ritiene attorno al 30% del citato aumento).
2.5.1. Per il fondo di cui all’art. 38 comma 1 del contratto nazionale, l’obiettivo delle
Aziende sarebbe quello della riduzione dello straordinario per un tendenziale riallineamento
dell’orario reale con l’orario contrattuale, il tutto finalizzato ad una stabile modifica
dell’organizzazione dei servizi ospedalieri e territoriali. In verità, dalle liquidazioni effettuate
sul fondo (cfr. tabella n. 4), si evince che in alcune Aziende, peraltro, sono stati liquidati sui
fondi importi superiori a quelli stanziati, che ricadono sulle voci di bilancio senza che le
stesse abbiano dato dimostrazione di aver destinato a tali voci ulteriori risorse.
L’Azienda di Pescara ha fatto rilevare che “i costi gravanti sul fondo per le particolari
condizioni di lavoro (art. 38, comma 1) hanno avuto, anno dopo anno, un graduale
incremento fino a registrare, al 31/12/2001, un disavanzo di € 208.640,86. (lire
404.727.812).
Le
Direzioni
Aziendali
succedutesi
nel
tempo,
tempestivamente
e
reiteratamente informate del fenomeno, hanno adottato diverse iniziative rivelatesi però
scarsamente efficaci, trovando le stesse un limite nell’esigenza di non compromettere
gravemente i livelli di assistenza erogati.”.
Sinteticamente si riportano i pagamenti effettuati su detto fondo dalle sei Aziende sanitarie,
analiticamente contenuti nella tabella n. 4 della relazione.
Aziende sanitarie locali della Regione Abruzzo
Fondi spesi CCNL 7.4.99 Area Comparto
art 38 I comma
€*1000
1999
2000
2.658
3.532
3.456
3.446
13.091
3.536
3.583
3.683
3.572
3.317
14.155
3.447
3.247
3.297
3.591
3.603
13.738
3.526
1.932
2.585
2.601
2.546
9.664
0
4.769
5.075
5.411
5.199
20.454
0
5.496
5.538
5.832
5.663
22.529
5.354
21.685
23.709
24.463
23.774
93.631
15.863
% di variazione rispetto al fondo stanziato 14,37%
0,44%
1,08%
-0,21%
3,36%
-25,55%
Avezzano Sulmona
Chieti
Lanciano Vasto
L'Aquila
Pescara
Teramo
2001 98-2000
)
2002
1998
2.5.2. Per il fondo di cui all’art. 38 comma 3, ai sensi dell’art.6 del contratto nazionale del
7.4.99, la verifica della produttività delle strutture ospedaliere avviene annualmente, in
sede di concertazione. Nel testo della relazione (cfr. par. 2.5.2) sono stati riassunti gli
accordi stipulati per l’anno 2001. Da essi si evince che la politica seguita di massima dalle
Aziende vede un maggior interesse per tale istituto, rispetto a quello dell’art.38, comma 1.
Esse, infatti, hanno fatto ampio uso della facoltà prevista dal comma 7 dell’art. 39
dell’utilizzo di eventuali residui annuali di tale fondo per quello dell’art. 38 comma 3, anche
se poi tale fondo insieme a quello del comma 1 costituisce una parte assai minima rispetto
alle componenti fisse di costo.
E’ chiaro che – e questo traspare anche dalla ripetitività degli impegni e degli obiettivi
costantemente riportati negli accordi integrativi concernenti la produttività - il meccanismo
157
della incentivazione di quest’ultima diventa la soluzione per l’erogazione di risorse
aggiuntive, rispetto al trattamento stipendiale, a tutto il personale in servizio, con spendita
di risorse che superano quelle stanziate nei fondi costruiti secondo l’impalcatura del C.C.N.L.
e inseriti nei conti economici delle Aziende.
La tabella delle liquidazioni su tale fondo (tab. n.7), i cui dati sono sinteticamente riassunti
nel successivo prospetto, mostra che i pagamenti effettuati trovano la loro copertura oltre
che nel fondo Aziendale, in residui di altri fondi che in uno con i primi danno la massa
spendibile (con una percentuale di aumento nel quadriennio dell’11,05%).
Aziende sanitarie locali della Regione Abruzzo
Fondi spesi CCNL 7.4.99 Area Comparto
art 38 III comma
Avezzano Sulmona
Chieti
Lanciano Vasto
l'Aquila
Pescara
Teramo
% di variazione rispetto al fondo stanziato
€*1000
2001 98-2000
)
2002
1998
1999
2000
3.142
880
1.905
1.923
7.850
435
601
618
882
704
2.805
926
1.088
1.008
865
196
3.156
0
683
699
529
654
2.565
0
1.766
1.583
1.448
1.324
6.121
0
0
3.349
2.564
0
5.913
2.577
7.279
8.139
8.193
4.801
28.411
3.938
13,61%
24,86%
26,55%
-22,38%
11,05%
-24,48%
Nel fondo dell’art. 38 comma 3, sono confluite, poi, le risorse aggiuntive regionali miranti ad
una maggiore efficienza dei servizi e ad una loro riqualificazione: ma anche questi, come si
vedrà più avanti, sono stati ricondotti a generici obiettivi Aziendali già individuati nell’ambito
Aziendale con aggiunta ad una serie di risorse che, in conclusione, si spendono attraverso
un’erogazione “a pioggia” nei confronti di tutto il personale.
Infatti, negli accordi esaminati si scorge che la parte variabile del fondo della produttività è
assai ridotta. I punteggi differenziali attribuiti sono assai poco rilevanti in un complesso
gestionale che vede tale fondo distribuito in linea di massima a tutto il personale con quote
pressoché costanti. La dinamica dei pagamenti – dalla quale emerge l’utilizzo dei residui non
spesi per il fondo della produttività - comporta che, di fatto, vengono erogate somme
superiori a quelle ipotizzate. Non può conseguirsi l’effetto di diminuire il costo del personale
se le somme non distribuite vanno ad aumentare la consistenza del fondo di produttività per
gli anni successivi.
2.5.3. Il fondo dell’art.39, destinato a finanziare le seguenti voci: le fasce retributive di
cui all’art 30 comma 1 lett B); l’indennità di funzione legata alle posizioni
organizzative; la voce retributiva di cui alla tabella “allegato 9” del penultima colonna
(parte comune dell’ex indennità di qualificazione professionale di cui all’art.30 comma 1 lett.
a) conglobata nel trattamento economico iniziale annuo; l’indennità professionale
specifica.
158
Le politiche adottate dalle varie Aziende sono differenti: tutte hanno riservato una minima
quota alle posizioni organizzative, mentre solo alcune hanno attribuito un passaggio di
fascia a tutti i dipendenti ma stabilendo, nell’ambito della contrattazione integrativa,
requisiti d’anzianità e criteri assai differenti (cfr. par. 2.5.3. della relazione).
In merito allo stato d’attuazione degli istituti finanziati con l’art. 39 la dinamica dei
pagamenti riportata nella tabella n. 6 conforta quanto precisato dalle Aziende in corso di
istruttoria.
2.5.4. Le Aziende hanno dato attuazione al contratto collettivo – art.39 – applicandone gli
istituti con le modalità riportate nel testo della relazione (cfr. par. 2.5.4.).
Dal complesso della situazione si evince che non tutte le Aziende hanno portato a
compimento l’attuazione del C.C.N.L. – area comparto.
In particolare, l’azienda di Lanciano Vasto precisa che “allo stato attuale è stata erogata al
personale del Comparto, in prima applicazione e nei termini previsti dagli accordi con le
OO.SS. una fascia retributiva (avanzamento economico "orizzontale") che, entrando poi a
far parte del trattamento individuale fisso e ricorrente, diviene parte integrante dello
stipendio mensile, e dunque va assicurata anche per gli anni successivi a quello
d’erogazione. In tal senso si ritiene che le risorse espressamente assegnate dalla Regione
per l'attuazione dell'art.39 per l'anno 2001 (Delibera di GR,n.34 del 15.01.2002) diverranno
onere corrente nella misura in cui. saranno attribuite al personale per la remunerazione
delle ripetute fasce, a regime”.
L’azienda precisa che “sarà pertanto necessario, per l'esatta configurazione definitiva del
sistema ex art. 39 successivamente al 2000, la chiusura di uno specifico ed ulteriore
accordo con le 00.SS. per individuare la destinazione e l'utilizzo delle risorse ancora non
spese per il periodo di vigenza contrattuale, oltre alle risorse già erogate per il 2001- 2002 e
2003, al personale avente diritto, con apposite e graduali liquidazioni. Andrà quindi
verificata anche la possibilità di integrare il fondo in argomento con eventuali risorse residue
dal fondo della produttività collettiva ex art.38 comma 3, ai sensi dell'art.39, comma 4,
punto (a) ed eventualmente del punto (d)”.
Nessuna azienda sembra aver ancora conferito posizioni organizzative, anche se tutte hanno
provveduto agli accantonamenti sul fondo per tali voci di spesa.
Si rappresentano in sintesi, nel successivo prospetto, i pagamenti effettuati su tale fondo:
159
Aziende sanitarie locali della Regione Abruzzo
Fondi spesi CCNL 7.4.99 Area Comparto
art 39
1998
1999
2000
2001 98-2000
2002
2.229
2.479
2.511
3.593
10.812
3.779
0
0
2.623
3.691
6.313
3.903
2.365
2.498
3.383
3.511
11.756
3.563
587
1.747
1.803
2.638
6.776
0
3.673
3.951
5.101
5.549
18.273
0
0
3.770
3.855
5.592
13.217
5.815
8.854
14.445
19.276
24.573
67.148
17.060
-14,63%
-7,25%
-10,34%
-11,49%
-11,14%
-33,10%
Avezzano Sulmona
Chieti33
Lanciano Vasto
L'Aquila
Pescara
Teramo
% di variazione rispetto al fondo stanziato
€*1000
Il fondo in questione presenta a livello di pagamenti rispetto ai fondi stanziati una
percentuale pari al –11,14% nel quadriennio 98-2001
Le risorse aggiuntive regionali.
Per l’anno 2000 la Regione Abruzzo ha finalizzato la somma di lire 5.854.251.161 pari
all’1,2% del monte salari annuo calcolato con riferimento al 1999, al netto degli oneri
riflessi, “per la realizzazione d’obiettivi tendenti ad un’ulteriore qualificazione dei servizi, alla
razionalizzazione della spesa e ad interventi correlati ai processi riorganizzativi anche a
seguito d’innovazioni tecnologiche”.
A tal fine ciascun’Azienda – precisa la deliberazione - “deve individuare progetti finalizzati al
raggiungimento dei suddetti obiettivi”.
Con la delibera n.1140/G.R. del 30.11.2001, la Regione Abruzzo ha erogato alle Aziende
salvo verifica del raggiungimento dei risultati, ai sensi del comma 6, le seguenti somme:
Regione Abruzzo
Incremento del fondo dell’art. 38, comma 3 del C.C.N.L. 1998-2001 Area comparto
AZIENDA
Avezzano Sulmona
Chieti
Lanciano Vasto
L’Aquila
Pescara
Teramo
totale
QUOTA REGIONALE (LIRE)
885.721.596
878.801.289
922.640.913
584.531.856
1.329.416.916
1.253.138.592
5.854.251.161
QUOTA REGIONALE (EURO)
457.437,02
453.862,98
476.504,26
301.885,50
686.586,53
647.192,07
3.023.468,40
In sede di prima istruttoria solo le Aziende di L'Aquila e Pescara hanno evidenziato la
presenza di tali fondi, mentre alle altre Aziende è stata rivolta esplicita richiesta al fine di
rappresentare l’utilizzo di tali fondi.
Il recepimento e l’utilizzo di tali fondi è descritto nel paragrafo n. 3, parte I del testo.
La deliberazione n. 34/G.R. del 15.1.2002, nel far riferimento all’art.4, comma 1 del II
biennio economico 2000/2001, sottoscritto in data 20.9.2001, ha destinato, previo accordo
del 6.12.2001, tra Assessore regionale alla sanità e OO.SS competenti, le risorse aggiuntive
33
Il dato di Chieti è stato depurato delle quote spese sul fondo ex art 39, per le finalità dell’art. 38, III comma e
ricondotto alla tabella di tale ultimo fondo
160
messe a disposizione dalla Regione Abruzzo per l’anno 2001, (1,6% del monte salari 1999
al netto degli oneri riflessi), al fondo di cui all’art.39.
Quindi, tale fondo è incrementato come segue:
Regione Abruzzo
Incremento del fondo dell’art. 39 del C.C.N.L. 1998-2001 Area comparto – quota pari all’1,6% del
monte salari 1999
AZIENDA
1,2% monte salari 1999
0,4% monte salari 1999
Quota regionale 1,6%
Lire
euro
Lire
euro
Lire
euro
Avezzano Sulmona
Chieti
L'Aquila
Lanciano Vasto
Pescara
Teramo
totale
885.721.596
878.801.289
584.531.856
922.640.913
1.329.416.916
1.253.138.592
5.854.251.162
457.437,03
453.862,99
301.885,51
476.504,26
686.586,54
647.192,07
3.023.468,40
295.240.532
292.933.763
584.531.856
307.546.971
443.138.972
417.712.864
2.341.104.958
152.479,01
151.287,66
301.885,51
158.834,75
228.862,18
215.730,69
1.209.079,81
1.180.962.128
1.171.735.052
1.169.063.712
1.230.187.884
1.772.555.888
1.670.851.456
8.195.356.120
609.916,04
605.150,65
603.771,02
635.339,02
915.448,72
862.922,76
4.232.548,21
Tutte le Aziende come risulta dalle tabelle n. 3/A-F, hanno inserito le risorse aggiuntive nel
fondo ex art.39, per l’anno 2001. Tali risorse aggiuntive sono state utilizzate per le fasce
economiche previste dal C.C.N.L. secondo le indicazioni della Regione con l’atto citato.
In realtà l’art.4 del contratto collettivo nazionale II biennio prevedeva la rimessione alla
contrattazione integrativa a livello Aziendale della utilizzazione di tali risorse in alternativa
nel fondo dell’art. 38 comma 3 o in quello dell’art.39.
Innegabile è che l’aver destinato queste risorse alle fasce retributive ha inevitabilmente
generato un nuovo costo fisso nella voce del personale che a consuntivo risulterà per gli
anni futuri a carico della Regione; quest’ultima vincolando tali somme alle fasce ha spinto le
Aziende, incrementando il fondo dell’art.39, ad utilizzare più risorse per tale finalità.
Del resto, come già detto le risorse aggiuntive regionali, insieme alla contrattazione
integrativa costituiscono una delle variabili introdotte dagli ultimi contratti nazionali sul
costo del lavoro.
L’aver destinato risorse aggiuntive al fondo ex art.39 ha determinato un aumento del costo
del personale che grava sugli esercizi successivi e genera un onere corrente sui bilanci
aziendali.
Parte II
Area della Dirigenza medica e veterinaria e della Dirigenza dei ruoli sanitario,
professionale, tecnico ed amministrativo (S.P.T.A)
La “nuova dirigenza” dopo la privatizzazione del pubblico impiego.
Il D. lgs. n. 29/93 ha previsto per i dirigenti della pubblica amministrazione il passaggio al
contratto privatistico, la cui conseguenza ovvia sembrerebbe la correlazione alla qualifica di
responsabilità di tipo gestionale.
Per i dirigenti medici, in realtà, non è così: bisogna distinguere, infatti, tra “qualifica” di
dirigente che tutti hanno e “funzioni “ gestionali relative a “risorse umane, tecniche e
161
finanziarie” che, ai sensi del D. lgs. n. 502/92 competono solo ai dirigenti che hanno
responsabilità di struttura (sia complessa sia semplice).
Dopo l’entrata in vigore del citato D. lgs. n. 502/92 l’Azienda sceglie i dirigenti di struttura
complessa (pur nell’ambito di una lista d’idonei) e il contratto di lavoro almeno per i nuovi
assunti è solo temporaneo.
L’art. 15 del d. lgs n. 502/92, come modificato dall’art.13 del d. lgs. 19.6.1999 n.229,
prevede la dirigenza sanitaria in un unico ruolo, distinto per profili professionali e in un
unico livello articolato in relazione alle diverse responsabilità professionali e gestionali.
L’articolo demanda alla contrattazione collettiva nazionale l’individuazione di criteri generali
per la graduazione delle funzioni dirigenziali e per l’assegnazione, valutazione e verifica
degli incarichi dirigenziali e per l’attribuzione del relativo trattamento economico accessorio
correlato alle funzioni attribuite e alle connesse responsabilità del risultato.
Ogni dirigente è responsabile del risultato e ad esso sono affidati precisi compiti
professionali con autonomia da esercitare nel rispetto degli indirizzi del dirigente
responsabile della struttura.
In tale contesto, acquista rilevanza la nuova struttura della retribuzione dei dirigenti, con
trattamenti accessori legati alla posizione di lavoro, alla produttività accertata e alle
connesse responsabilità e che trova il suo fondamento nell’art.24 del d.lgs 29/93.
La
retribuzione
di
posizione
(art.50
del
C.C.N.L.
8.6.2000)
costituisce
l’aspetto
caratterizzante la dirigenza, in particolare quella medica e veterinaria, chiamata a svolgere
oltre i compiti assistenziali di prevenzione, cura, riabilitazione e tutela degli obiettivi generali
del SSN, previsti dall’art.1. del d. lgs n. 502/92 anche le attività gestionali proprie della
dirigenza.
La graduazione delle funzioni.
In merito alla graduazione delle funzioni, i contratti collettivi nazionali dell’8.6.2000 per la
dirigenza medica e veterinaria e per quella SPTA, prevedono che essa sia effettuata dalle
Aziende, in modo oggettivo e cioè indipendentemente dalla situazione relativa al rapporto di
lavoro dei dirigenti assegnati alla struttura o – per quelli già di primo livello – dalla
originaria provenienza da posizioni funzionali ed economiche del DPR. 384/1990.
La graduazione delle funzioni consente di collocare ciascun incarico nelle fasce previste dagli
artt. 56 e 57 del C.C.N.L. 5.12.1996, determinando la corrispondente retribuzione di
posizione del dirigente al quale è conferito l’incarico.
Gli incarichi sono quelli previsti dall’art. 27 comma 1 del C.C.N.L. 8.6.2000, la cui
elencazione –precisa il C.C.N.L. - non comporta rapporti di sovra o sott’ordinazione degli
incarichi, la quale discende esclusivamente dall’assetto organizzativo Aziendale e dalla
graduazione delle funzioni.
162
Nell’attribuzione degli incarichi l’Azienda deve dare completa attuazione al principio della
separazione fra i poteri d’indirizzo e controllo e i poteri di gestione ai sensi dell’art.3 del
d.lgs.29/93.
L’art.28 prevede che nel conferimento degli incarichi e per il passaggio ad incarichi di
funzioni dirigenziali diverse le Aziende tengono conto:
1. delle valutazioni del collegio tecnico di cui all’art.32;
2. della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare;
3. dell’area e della disciplina d’appartenenza;
4. delle attitudini personali e professionali del singolo dirigente sia in relazione alle
conoscenze specialistiche nella disciplina di competenza, che nell’esperienza già
acquisita in precedenti incarichi svolti anche in altre Aziende o esperienze documentate
di studio e ricerca presso istituti di rilievo nazionale o internazionale;
5. dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati nonché alle valutazioni
riportate ai sensi dell’art.32;
6. del criterio della rotazione ove applicabile;
7. che data l’equivalenza delle mansioni dirigenziali non si applica l’art.2013 del codice
civile.
Le Aziende devono formulare in via preventiva i criteri e le procedure per l’affidamento e la
revoca degli incarichi dirigenziali che devono essere oggetto di concertazione con le
rappresentanze sindacali di cui all’art.10, comma 2.
I contratti nazionali delle due aree dirigenziali sono fortemente orientati verso obiettivi di
consolidamento del processo d’aziendalizzazione del sistema delle Aziende del SSN come
ridisegnato dal d. lgs. n. 229/1999 che ha novellato il d. lgs. n. 502/92 e successive
modificazioni.
Passaggio qualificante per il perseguimento dei fini istituzionali è la previsione, contenuta
nell’art. 3 comma 1 bis, che assegna alle USL non solo la possibilità di costituirsi in Aziende
con personalità giuridica pubblica, ma conferisce loro anche autonomia imprenditoriale con
riconduzione di quest’ultima alla dimensione privatistica di cui l’atto Aziendale è la prima
espressione.
Il primo passo da compiere è dunque l’adozione dell’atto Aziendale a cui è demandato quale
atto d’autogoverno dell’Azienda la funzione di costituire l’organizzazione e disciplinare i
principi di funzionamento dell’Azienda nei suoi aspetti strutturali (modello organizzativo) e
nei suoi aspetti dinamici (funzionamento).
L’atto Aziendale deve prevedere, tra l’altro, taluni contenuti obbligatori per legge quali:
1. la disciplina e l’organizzazione dell’Azienda ;
2. l’individuazione delle strutture operative dotate d’autonomia gestionale;
3. l’individuazione del distretto sulla base dei criteri stabiliti dalla Regione;
4. la disciplina dell’organizzazione dipartimentale di tutte le U.O.;
163
5. la disciplina delle attribuzioni ai direttori di presidio di distretto di dipartimento e ai
dirigenti responsabili di strutture complesse delle decisioni che impegnano l’Azienda
verso l’esterno;
6. l’individuazione dei criteri e delle modalità d’affidamento della direzione delle
strutture e degli uffici dei dirigenti, subordinando il conferimento degli incarichi al
rispetto delle modalità stabilite dal C.C.N.L. alla compatibilità con le risorse
finanziarie disponibili e al rispetto del limite degli incarichi e delle strutture stabilite
nell’atto Aziendale.
Le Aziende sanitarie locali dell’Abruzzo hanno emanato i loro atti Aziendali negli anni 2001 e
2002 ma tali atti sono ancora all’approvazione della Regione Abruzzo.
La verifica dei risultati.
La verifica dei risultati e delle attività dei dirigenti (art. 31 C.C.N.L.) è affidata ai sensi
dell’art.15 comma 5 e 6 del d.lgs. 502/92 al Collegio tecnico e al Nucleo di valutazione.
Ai sensi del comma 4 dell’art.31 dei contratti collettivi citati, le Aziende definiscono
meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati
dell’attività svolta dai dirigenti, in relazione ai programmi e agli obiettivi da perseguire
correlati alle risorse umane e strumentali, effettivamente affidategli.
Esse devono stabilire anche le modalità con le quali i processi di valutazione descritti si
articolano, con particolare riguardo ai soggetti che, in prima istanza, sono deputati alla
valutazione dei dirigenti.
La valutazione dei dirigenti (art. 32 C.C.N.L. 98/2001) è caratteristica essenziale del loro
rapporto di lavoro ed è finalizzata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati e
della professionalità espressa.
L’art. 32 detta una serie d’elementi che costituiscono lo standard di valutazione per tutti i
dirigenti, criteri integrabili a livello Aziendale previa concertazione.
La valutazione annuale dei dirigenti da parte del nucleo di valutazione ha le finalità previste
dall’art.31, comma 3, lettere a) e b).
La valutazione per i dirigenti di struttura complessa o semplice deve riguardare la gestione
del budget affidato e delle risorse umane e strumentali effettivamente assegnate e tutte le
funzioni
delegate
ai
sensi
dell’atto
Aziendale
nonché
la
valutazione
dei
modelli
d’organizzazione adottati per il raggiungimento degli obiettivi, mentre, per gli altri
dirigenti,concerne l’osservanza degli obiettivi La valutazione per i dirigenti di struttura
complessa o semplice deve riguardare la gestione del budget affidato e delle risorse umane
e strumentali effettivamente assegnate nonché tutte le funzioni delegate ai sensi dell’atto
Aziendale nonché la valutazione dei modelli d’organizzazione adottati per il raggiungimento
degli obiettivi, mentre, per gli altri dirigenti, concerne l’osservanza degli obiettivi
prestazionali affidati, l’impegno e la disponibilità correlati alla articolazione dell’orario di
lavoro rispetto al raggiungimento degli obiettivi.
164
La graduazione delle funzioni nelle Aziende della Regione Abruzzo.
La graduazione delle funzioni dirigenziali effettuata dalle Aziende della Regione
come
descritta analiticamente nel paragrafo 4 II parte, è provvisoria, in attesa del definitivo
assetto aziendale che sarà delineato nell’atto aziendale. Si ricorda che con atto n. 176
del 19 marzo 2001, la Giunta regionale ha approvato “i criteri e i principi in materia
d’organizzazione e funzionamento del S.S.R. in relazione all’art.3, comma 1 bis del decreto
legislativo n.502/92, come modificato dal decreto legislativo n.168 del 7.6.2000”,
disciplinando il funzionamento del SSR attraverso l’atto aziendale.
In esso l’organizzazione delle Aziende del SSR è stata rimessa ad un atto di diritto privato,
assunto con proprio provvedimento dal Direttore generale di ciascuna azienda entro 60
giorni dalla data di esecutività dell’atto regionale. Nell’ambito delle Aziende, la Giunta
regionale, muovendosi nell’ottica del decreto legislativo n.229/99, ha conferito autonomia
gestionale alle aree distrettuali e ai presidi ospedalieri e autonomia organizzativa – contabile
al Dipartimento di prevenzione, demandando, poi, all’atto aziendale delle singole AUSL,
l’individuazione delle strutture operative dotate di autonomia gestionale e assoggettate a
rendicontazione analitica per centri di costo.
Sulla base dei dati forniti dalla Regione risultano adottati dalle Aziende ma non ancora
esaminati dalla Regione, gli atti aziendali della Azienda di L'Aquila (deliberazione D.G.
n.246, del 29.5.2001), di Teramo (deliberazione D.G. n.666, del 17.9.2001), di Lanciano –
Vasto ( deliberazione D.G. n.715, del 28.2.2002), di Chieti (deliberazione D.G.n.1476, del
10.12.2001).
Attualmente anche l’azienda di Pescara ha adottato il proprio atto aziendale con
deliberazione n. 807, del 30 giugno 2003.
Le materie oggetto della contrattazione collettiva integrativa.
L’art.4 dei contratti collettivi nazionali dell’8.6.2000 per la dirigenza medica e veterinaria e
per la dirigenza dei ruoli SPTA prevede che le parti stipulino il contratto collettivo
integrativo, utilizzando le risorse dei fondi di cui agli artt. 50, 51 e 52.
I contratti collettivi integrativi non possono essere in contrasto con vincoli e limiti risultanti
dai contratti collettivi nazionali e si svolgono sulle materie stabilite nell’art.4. Le clausole
difformi sono nulle e non possono essere applicate.
L’art. 5 dei contratti citati, poi, recita che i contratti collettivi integrativi hanno durata
quadriennale e si riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello da trattarsi in
un'unica sessione negoziale, tranne per le materie previste dal C.C.N.L. che, per loro
natura, richiedano tempi di negoziazione diversi, essendo legate a fattori organizzativi
contingenti.
L'individuazione e l'utilizzo delle risorse sono determinati in sede di contrattazione
integrativa con cadenza annuale.
165
I contratti collettivi integrativi di durata quadriennale, non possono essere in contrasto con
vincoli e limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali e si svolgono sulle materie stabilite
nell’art.4. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.
La costruzione dei fondi ex artt. 50, 51 e 52 del C.C.N.L. dell’8.6.2000 per i
Dirigenti dell’area medica e veterinaria.
Il finanziamento degli istituti previsti dal trattamento economico dei dirigenti avviene
mediante i fondi Aziendali previsti dagli artt. 50, 51 e 52 dei C.C.N.L. dei dirigenti.
Si ricorda che la struttura della retribuzione dei dirigenti si compone delle seguenti voci
(art.35 C.C.N.L.): trattamento fondamentale e trattamento accessorio, nel quale ultimo
figurano:
1. retribuzione di posizione - parte variabile - eccedente il minimo contrattuale di cui alla
tabella citata al punto 5 lett. A), sulla base della graduazione delle funzioni, ove spettante;
2. retribuzione di risultato, ai sensi dell'art. 65, comma 6, del C.C.N.L. 5 dicembre 1996 ;
3. retribuzione legata alle particolari condizioni di lavoro, ove spettante.
4. specifico trattamento economico, ove spettante quale assegno personale ai sensi dell'art.
38 commi 3 o 5;
6. indennità di incarico di direzione di struttura complessa, ai sensi dell'art. 40;
Tra i vari istituti compresi nei fondi rilevante è la retribuzione di posizione: essa è una
componente del trattamento economico dei dirigenti che, in relazione alla graduazione delle
funzioni prevista dall'art. 51, comma 3 del C.C.N.L. 5 dicembre 1996 è collegata all'incarico
agli stessi conferito ai sensi dell'art. 27.
E’ composta da una parte fissa e una parte variabile e compete per tredici mensilità.
Alla corresponsione della retribuzione di posizione nelle sue componenti – fissa e variabile –
in applicazione del presente articolo si provvede con il fondo di cui all'art. 50. Alla
maggiorazione di cui al comma 9 le Aziende provvedono con oneri a carico del proprio
bilancio.
L’indennità per incarico di direzione di struttura complessa (art.40 C.C.N.L.) compete
ai dirigenti di cui all'art. 36 comma 4, assunti con incarico di direzione di struttura
complessa - oltre alla retribuzione di posizione - a decorrere dal 1 agosto 1999. Anch’essa
grava sul fondo dell’art.50 e non è più corrisposta in caso di mancato rinnovo dell'incarico di
direzione di struttura complessa.
L’analisi dei fondi contenuti negli articoli 50, 51 e 52 dei contratti nazionali sia della
dirigenza medica e veterinaria che di quella SPTA e l’implementazione degli stessi fatta dalle
Aziende, nonché le modalità di costruzione dei fondi sono riportate nelle tabelle di cui al
paragrafo 6 parte II della relazione. Essi registrano i seguenti importi globali annuali:
166
Aziende sanitarie locali della Regione Abruzzo
Fondi aziendali CCNL 8.6.2000
Area Dirigenza medica e veterinaria
€*1000
art 50
Avezzano Sulmona
Chieti
Lanciano Vasto
L’Aquila
Pescara
Teramo
totale
1998
1999
2000
6.431
6.431
6.809
2001 98-2000
7.583
27.253
2002
7.647
5.166
5.166
5.451
5.892
21.674
7.537
5.080
5.049
6.043
7.255
23.428
7.255
3.675
3.663
3.930
3.934
15.202
0
8.236
8.245
8.793
9.771
35.045
10.105
8.326
8.326
8.839
10.154
35.645
10.226
36.913
36.880
39.865
44.589
158.247
42.770
Aziende sanitarie locali della Regione Abruzzo
Fondi aziendali CCNL 8.6.2000
Area Dirigenza medica e veterinaria
€*1000
art 51
Avezzano Sulmona
Chieti
Lanciano Vasto
L’Aquila
Pescara
Teramo
totale
1998
1999
2000
1.405
1.405
1.405
2001 98-2000
1.520
5.735
2002
1.520
1.090
1.090
1.090
1.179
4.449
1.217
941
1.007
1.007
1.007
3.962
0
506
506
506
504
2.022
0
1.609
1.600
1.626
1.661
6.498
1.740
1.587
1.587
1.601
1.593
6.367
1.593
7.138
7.195
7.236
7.464
29.033
6.069
Aziende sanitarie locali della Regione Abruzzo
Fondi aziendali CCNL 8.6.2000
Area Dirigenza medica e veterinaria
€*1000
art 52
Avezzano Sulmona
Chieti
Lanciano Vasto
L’Aquila
Pescara
Teramo
totale
1998
1999
2000
180
180
180
2001 98-2000
180
686
2002
0
97
97
88
116
397
119
651
651
651
787
2.741
787
0
264
250
246
760
0
41
41
41
41
165
41
1.050
1.050
887
878
3.865
878
1.986
2.284
2.098
2.247
8.615
1.825
La costruzione dei fondi ex artt. 50, 51 e 52 del C.C.N.L. dell’8.6.2000 per i
Dirigenti dei ruoli sanitario, professionale tecnico ed amministrativo
Seguono altri prospetti sintetici dei fondi costruiti dalle aziende per l’altra area della
dirigenza. I fondi per esteso sono riportati nel paragrafo n. 7 della seconda parte della
relazione.
167
Aziende sanitarie locali della Regione Abruzzo
Fondi aziendali CCNL 8.6.2000
Area Dirigenza dei ruoli SPTA ruolo sanitario
€*1000
art 50
Avezzano Sulmona
Chieti
Lanciano Vasto
L’Aquila
Pescara
Teramo
totale
1998
1999
2000
318
318
338
2001 98-2000
343
1.318
2002
346
263
263
269
282
1.077
389
206
206
218
235
866
235
224
224
237
195
880
0
459
463
469
590
1.980
595
395
395
399
367
1.557
0
1.865
1.870
1.930
2.015
7.680
477
Aziende sanitarie locali della Regione Abruzzo
Fondi aziendali CCNL 8.6.2000
Area Dirigenza dei ruoli SPTA ruoli professionale tecnico ed amministrativo
€*1000
art 50
Avezzano Sulmona
Chieti
Lanciano Vasto
L’Aquila
Pescara
Teramo
totale
1998
1999
2000
225
225
230
2001 98-2000
348
1.028
2002
350
148
148
161
159
616
234
133
133
152
162
580
163
150
150
160
150
610
0
450
452
585
585
2.072
770
258
258
275
279
1.070
427
1.363
1.365
1.563
1.756
5.976
1.943
Aziende sanitarie locali della Regione Abruzzo
Fondi aziendali CCNL 8.6.2000
Area Dirigenza dei ruoli SPTA
€*1000
art 51
Avezzano Sulmona
Chieti
Lanciano Vasto
L’Aquila
Pescara
Teramo
totale
1998
1999
2000
63
63
63
2001 98-2000
63
252
2002
63
59
59
59
60
237
58
43
43
43
43
172
43
37
37
37
34
145
0
70
69
69
69
277
69
85
85
78
78
326
78
357
356
349
347
1409
311
Aziende sanitarie locali della Regione Abruzzo
Fondi aziendali CCNL 8.6.2000
Area Dirigenza dei ruoli SPTA
€*1000
art 52
Avezzano Sulmona
Chieti
Lanciano Vasto
L’Aquila
Pescara
Teramo
totale
1998
1999
2000
54
54
54
54
216
9
9
9
9
36
9
96
96
96
99
387
101
73
73
73
70
289
0
3
3
3
4
13
4
156
156
150
137
599
141
391
391
385
373
1540
309
168
2001 98-2000
2002
54
Osservazioni.
Anche la ricostruzione dei fondi della Dirigenza è stata effettuata dalla Sezione sulla base
delle delibere di quantificazione di essi e sulla base dei contratti integrativi aziendali.
Per l’imputazione al bilancio preventivo le Aziende confermano quanto già precisato in sede
di istruttoria sull’area del comparto circa la ritardata sottoscrizione dei contratti nazionali
che, avvenuta in anni successivi a quelli di inizio della loro vigenza, ha determinato
un’iscrizione in bilancio di fondi di importo sicuramente inferiore a quelli ricostruiti.
Sul punto valga quanto già detto in precedenza.
La dinamica dei pagamenti posta a confronto con gli stanziamenti dei fondi, porta a ritenere
che, a fronte di poste globalmente iscritte in bilancio, per adempiere agli obblighi del
contratto nazionale, difficilmente le aziende riusciranno a comprimere la spesa finale,
considerata la possibilità dell’utilizzo finale dei fondi residui per altre finalità.
In buona sostanza, in tale materia, così come per il comparto, le somme stanziate in più
non costituiranno mai economie ma le aziende sono legittimate a spenderle fino in fondo.
A conferma sono riportate in relazione n. 6 tabelle (n. 13, 14 e 15 per la dirigenza medica
veterinaria e n 16, 17 e 18 per la dirigenza SPTA) riepilogative dei pagamenti effettuati dalle
aziende sui tre fondi previsti per l’area della dirigenza dai rispettivi contratti. Tali tabelle
sono riassunte per saldi globali nei seguenti prospetti:
Aziende sanitarie locali della Regione Abruzzo
Fondi spesi CCNL 8.6.2000
Area Dirigenza medica e veterinaria
€ *1000
Art. 50
Avezzano Sulmona
Chieti
Lanciano Vasto
L’Aquila
Pescara
Teramo
totale
% di variazione rispetto al fondo stanziato
1998
5.400
1999
5.375
2000
5.425
2001 98-2000
6.556
22.756
2002
7.109
4.780
4.967
5.321
6.671
21.740
7.261
4.675
4.981
5.248
6.693
21.597
7.026
3.258
3.370
3.547
4.200
14.375
0
7.024
7.012
8.916
10.031
32.982
0
7.686
7.621
7.725
9.026
32.058
0
32.823
33.326
36.182
43.178
145.508
21.395
-11,08%
-9,64%
-9,24%
-3,17%
-8,05%
-49,98%
Aziende sanitarie locali della Regione Abruzzo
Fondi spesi CCNL 8.6.2000
Area Dirigenza medica e veterinaria
€ *1000
Art. 51
1998
Avezzano Sulmona
Chieti
Lanciano Vasto
L’Aquila
Pescara
Teramo
totale
% di variazione rispetto al fondo stanziato
1999
2000
2001
98-2000
2002
1.116
1.437
1.562
1.602
5.717
1.772
1.090
1.090
1.090
1.179
4.449
1.058
859
887
986
897
3.629
919
504
506
556
580
2.146
0
1.616
1.571
1.596
1.643
6.426
0
79
81
75
79
314
81
5.265
5.570
5.866
5.980
22.681
3.830
-26,25%
-22,58%
-18,93%
-19,88%
-21,88%
-36,89%
169
Aziende sanitarie locali della Regione Abruzzo
Fondi spesi CCNL 8.6.2000
Area Dirigenza medica e veterinaria
€ *1000
Art. 52
Avezzano Sulmona
Chieti
Lanciano Vasto
L’Aquila
Pescara
Teramo
totale
% di variazione rispetto al fondo stanziato
1998
1999
2000
2001 98-2000
2.635
743
1.503
1.195
6.076
2002
498
1.235
613
507
711
3.066
605
1.117
659
644
418
2.838
2
260
281
229
708
1.478
0
0
0
0
0
0
0
138
3.542
3.542
0
7.222
3.463
5.385
5.838
6.425
3.032
20.680
4.568
171,15%
155,60%
206,24%
34,94%
140,05%
150,30%
Aziende sanitarie locali della Regione Abruzzo
Fondi spesi CCNL 8.6.2000
Area Dirigenza dei ruoli SPTA ruolo sanitario
€*1000
Art. 50
1998
1999
Avezzano Sulmona
Chieti
Lanciano Vasto
L’Aquila
Pescara
Teramo
totale
% di variazione rispetto al fondo stanziato
2000
2001 98-2000
2002
252
248
250
353
1.103
351
216
222
212
306
956
319
242
295
415
542
1.494
563
191
204
187
210
792
0
334
317
418
481
1.550
0
372
360
356
388
1.476
0
1.607
1.646
1.838
2.280
7.371
1.233
-13,83%
-11,98%
-4,77%
13,15%
-4,02%
158,49%
Aziende sanitarie locali della Regione Abruzzo
Fondi spesi CCNL 8.6.2000
Area Dirigenza dei ruoli SPTA
€*1000
Art. 50 ruolo pta
1998
1999
Avezzano Sulmona
Chieti
Lanciano Vasto
L’Aquila
Pescara
Teramo
totale
% di variazione rispetto al fondo stanziato
2000
2001 98-2000
2002
166
160
201
380
907
399
81
134
142
215
572
197
0
0
0
0
0
0
142
132
123
176
573
0
317
452
546
654
1969
0
122
122
223
297
764
296
828
1000
1235
1722
4785
892
-39,30%
-26,74%
-20,99%
-2,32%
-19,93%
-54,12%
Aziende sanitarie locali della Regione Abruzzo
Fondi spesi CCNL 8.6.2000
Area Dirigenza dei ruoli SPTA
€*1000
Art. 51
1998
1999
Avezzano Sulmona
Chieti
Lanciano Vasto
L’Aquila
Pescara
Teramo
totale
% di variazione rispetto al fondo stanziato
2000
2001 98-2000
2002
47
75
79
75
275
76
57
57
57
58
231
58
17
17
18
19
71
20
31
35
41
35
141
0
58
64
70
71
263
0
1.362
1.368
1.471
1.552
5.754
1.544
1.572
1.616
1.736
1.810
6.734
1.698
340,34%
353,93%
397,42%
421,61%
377,93%
445,98%
170
Aziende sanitarie locali della Regione Abruzzo
Fondi spesi CCNL 8.6.2000
Area Dirigenza dei ruoli SPTA
€*1000
Art. 52
1998
1999
Avezzano Sulmona
Chieti
Lanciano Vasto
L’Aquila
Pescara
Teramo
totale
% di variazione rispetto al fondo stanziato
2000
2001 98-2000
2002
435
122
217
163
938
26
70*
135
81
95
322
119
208
106
89
0
403
0
66
73
55
63
257
0
0
0
0
0
0
0
0
516
616
0
1.132
560
780
952
1.058
321
3.052
706
99,23%
143,48%
174,81%
-13,94%
101,95%
128,16%
*al netto dei fondi 1997 spesi nell’anno 1998
Anche per tale area vale quanto già detto per l’area del comparto: le quote residue dei fondi
a consuntivo alimentano, principalmente, il fondo dell’art. 52 ( fondo per la retribuzione di
risultato). La dinamica dei pagamenti mostra aumenti di esso del 34,98% (area dirigenza
medico veterinaria) e del 102,27% (area dirigenza spta).
Largamente usata è la facoltà prevista dall’art.52 del contratto nazionale per il fondo per la
produttività collettiva di utilizzo degli eventuali risparmi accertati a consuntivo nella gestione
dei fondi di cui agli art 50 e 51.
Dalle tabelle compilate dalle aziende e riepilogate nelle precedenti, è emerso che i
pagamenti non sempre vengono effettuati nello stesso anno di riferimento del fondo, per cui
non è apparsa facile la ricostruzione di quanto chiesto dalla Sezione ai fini della
individuazione della dinamica dei costi.
L’azienda di Lanciano Vasto ha poi ulteriormente precisato che la gestione dei residui è
materia di competenza del tavolo della contrattazione e, dunque, le risultanze finanziarie
ancora
disponibili
dovranno
necessariamente
passare
attraverso
questa
fase
procedimentale.
Per il fondo di cui agli art. 50 dei due contratti sulla dirigenza, che - si ricorda - finanzia la
retribuzione di posizione (nelle sue componenti: fissa, variabile e variabile aziendale) dei
dirigenti delle rispettive aree, nonché l'indennità di struttura complessa e l'indennità di
specificità medica per i medici e veterinari e per i soli dirigenti già di ex II livello l'indennità
di specifico trattamento economico, in sede di istruttoria le aziende hanno fornito risposte
alquanto diverse sull’utilizzo di esso.
Quasi tutte le aziende
provvedono al finanziamento della indennità di posizione in
godimento (nella sola parte fissa e parte variabile) nonché alle indennità sopra citate nelle
misure contrattualmente definite, non avendo ancora provveduto al conferimento degli
incarichi dirigenziali e, quindi alla corresponsione della parte di indennità di posizione
variabile aziendale.
171
Il ruolo della Regione : a) l’equiparazione e la perequazione regionale dei fondi.
Ai sensi dell’art 7 dei contratti nazionali dell’8.6.2000 delle due aree dirigenziali, ferma
restando l’autonomia aziendale, è demandato al sistema delle relazioni sindacali regionali,
secondo i protocolli definiti in ciascuna Regione con le OO.SS di categoria firmatarie dei
C.C.N.L., il confronto su materie aventi riflessi sugli istituti disciplinati dal C.C.N.L. al fine di
verificarne lo stato di attuazione, con particolare riguardo a quelli sotto indicati:
formazione
manageriale
e
formazione
continua,
comprendente
l’aggiornamento
professionale e la formazione permanente;
verifica dell’entità dei finanziamenti dei fondi di posizione, di risultato e delle condizioni
di lavoro di pertinenza delle Aziende sanitarie ed ospedaliere, limitatamente a quelle
soggette a riorganizzazione in conseguenza di atti di programmazione regionale, assunti
in applicazione del d. lgs. 229/1999 per ricondurli a congruità fermo restando il valore
della spesa regionale;
perequazione dei fondi delle Aziende ed enti del comparto, ai fini dell’applicazione
dell’art. 41 (dirigenza medico – veterinaria) e art.42 (dirigenza SPTA) relativi
all’equiparazione dei dirigenti di ex IX livello al X livello qualificato del DPR 384/1990;
perequazione dei fondi delle Aziende ed enti del comparto, ai fini dell’applicazione
dell’art. 42 (dirigenza medico – veterinaria) e art. 43 (dirigenza SPTA) relativo alla
corresponsione dell’indennità di esclusività del rapporto.
Con deliberazione n. 601 dell’11.7.2001 la Giunta regionale d’Abruzzo ha individuato la
quota regionale per l’anno 2001, per la Dirigenza dei ruoli SPTA come da tabella che segue
impegnando e liquidando alle Aziende sul capitolo di spesa 81500 del bilancio di previsione
dell’anno 2001 la complessiva spesa di lire 125.591.125.
Regione Abruzzo
Quota regionale per l’anno 2001 ai fini dell’art. 41 e 42 del C.C.N.L. 8.6.2000 (equiparazione)
Aziende
Avezzano Sulmona
Chieti
Lanciano Vasto
L’Aquila
Pescara
Teramo
Totale
Quota regionale (1,2% monte salari
1997)
monte salari 1997
lire
euro
lire
euro
1.921.331.000
1.022.145.000
1.361.533.000
1.490.224.000
3.358.930.000
2.263.212.000
11.417.375.000
992.284,65
527.893,84
703.173,11
769.636,47
1.734.742,57
1.168.851,45
5.896.582,09
21.134.641
11.243.595
14.976.863
16.392.464
36.948.230
24.895.332
125.591.125
10.915,13
5.806,83
7.734,90
8.466,00
19.082,17
12.857,37
64.862,40
b) L’indennità d’esclusività e la perequazione dei fondi.
L’art. 7, comma 1 del C.C.N.L. 98/2001 dell’area della Dirigenza SPTA e l’art. 7, comma 1
del C.C.N.L. 98/2001 dell’area della Dirigenza medica veterinaria, demandano alle Regioni e
alle organizzazioni sindacali di categoria, la definizione di un protocollo d’intesa per la
perequazione dei fondi delle Aziende e degli enti del comparto ai fini dell’applicazione
dell’istituto della indennità di esclusività introdotto rispettivamente dagli artt. 42 e 43 dei
pertinenti contratti.
172
Tali articoli, l’uno per la dirigenza SPTA, l’altro per la dirigenza medica – veterinaria
prevedono l’istituzione di tale indennità finalizzandola alla esclusività del rapporto di lavoro
dei predetti dirigenti.
Con le deliberazioni nn. 138 e 139 del 20.2.2001, la Giunta regionale ha approvato i
protocolli d’intesa in materia di perequazione dei fondi ai fini della corresponsione
dell’indennità di esclusività del rapporto di lavoro ai dirigenti medico veterinari e a
quelli della dirigenza SPTA.
In base ai calcoli effettuati dalla Regione Abruzzo, nei citati protocolli, la medesima ha
erogato alle Aziende, con la delibera n. 415 del 23.5.2001 la quota regionale aggiuntiva
per gli anni 2000 e 2001.
Le somme costituiscono il risultato delle procedure di perequazione poste in essere in
attuazione del comma 8 degli artt.5 citati, sulla base dei dati forniti dalle Aziende e secondo
le modalità dei citati protocolli d’intesa.
La quota regionale aggiuntiva è pari all’1,2% del monte salari complessivo riferito all’anno
1997, nella misura annua degli importi di seguito riportati e indicati come “quota regionale
1,2% perequata”.
Regione Abruzzo
Quota regionale per l’anno 2001 ai fini della perequaizione per l’indennità di esclusività
aziende
Avezzano Sulmona
Chieti
L'Aquila
Lanciano Vasto
Pescara
Teramo
totale
Anno 2000
Anno 2001
Totale
assegnato
Del. 138/G.R.
Del. 139/G.R.
Del. 138/G.R.
Del. 139/G.R.
475.301.000
632.985.000
775.064.000
209.350.000
744.435.000
469.846.000
3.306.981.000
39.444.000
39.444.000
29.823.000
27.899.000
48.762.000
49.064.000
234.436.000
475.301.000
632.985.000
775.064.000
209.350.000
744.435.000
469.846.000
3.306.981.000
39.444.000
39.444.000
29.823.000
27.899.000
48.762.000
49.064.000
234.436.000
1.029.490.000
1.344.858.000
1.609.774.000
474.498.000
1.586.394.000
1.037.820.000
7.082.834.000
Tale perequazione ha riguardato 246 dirigenti del ruolo sanitario intra - moenia, 2.250
dirigenti medici e 143 dirigenti veterinari nella stessa situazione così divisi tra le Aziende:
Aasziende sanitarie locali della Regione Abruzzo
Dirigenti interessati dalla perequazione
Azienda
Avezzano Sulmona
Chieti
Lanciano vasto
L’aquila
Pescara
Teramo
Totale Regione
Dirigenti ruolo
sanitario
41
41
31
29
53
51
246
173
Dirigenti medici
Dirigenti veterinari
319
373
420
214
468
456
2250
30
15
22
9
27
40
143
La situazione aziendale in materia di equiparazione e di erogazione della indennità
di esclusività.
Le aziende hanno introitato, nel bilancio d’esercizio 2001, le somme assegnate dalla Regione
e le hanno utilizzate per la finalità prevista.
Il quadro organizzativo, che è emerso, è che sono ancora in itinere i processi organizzativi
che sottendono all’applicazione integrale del contratto nazionale della dirigenza: infatti, da
più aziende è stato chiarito che è in fase di assegnazione il conferimento di incarichi
dirigenziali, per la corresponsione dell’indennità di posizione variabile aziendale, per cui si
provvede in particolare con il fondo di cui all’art.50 soprattutto al pagamento dei minimi
contrattuali.
Manca il completamento dell’articolazione aziendale, specie quella delle strutture semplici e
del conferimento degli incarichi professionali elevati con la mancata corresponsione dei
trattamenti economici conseguenti e mancano le verifiche, che ancora non entrano a regime
in tutte le aziende.
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Sezione regionale di controllo per l`Abruzzo