Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo GLI EFFETTI DELLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA NEL SETTORE DELLA SANITA’ PUBBLICA NELLA REGIONE ABRUZZO ( allegato alla deliberazione n. 3/2004 dell’11 marzo 2004) Relatore: Cons. Lucilla Valente Revisione contabile: Dott. ssa Alessandra D’Angelo 1 SOMMARIO Premessa Pag. 1 1. La contrattazione integrativa. Pag. 1 2. Oggetto dell’indagine. Pag. 3 Pag. 5 L’organizzazione del personale. Pag. 6 2.1. La nuova classificazione. Pag. 6 2.2. La progressione interna o verticale (artt. 15, 16 e 17 C.C.N.L. Pag. 6 Parte I Area Comparto 1. Le materie oggetto della contrattazione integrativa nell’area del comparto sulla base del C.C.N.L. del 7.4.99. 2. del 7.4.99). 2.3. La progressione economica (art. 35) (fasce retributive). Pag. 10 2.4. La costruzione dei fondi ex artt.38 e 39 del C.C.N.L. del 7 aprile Pag. 11 Pag. 13 Pag. 20 Pag. 28 2.5. Osservazioni. Pag. 37 2.5.1. Fondo ex art. 38 comma 1. Pag. 39 2.5.2. Fondo ex art. 38 comma 3. Pag. 43 2.5.3. Fondo ex art.39. Pag. 51 L’utilizzo del fondo ex art.39. Pag. 64 .Pag. 71 1999. a) fondo per la corresponsione del trattamento accessorio connesso ai compensi per lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno (art. 38, comma 1). b) fondo per la corresponsione dei premi per la qualità della prestazione individuale e per i compensi della produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi (art.38, comma 3). c) fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, della parte comune dell’ex indennità di qualificazione professionale e dell’indennità professionale specifica (art.39). 2.5. 2.5.4 3. Le risorse aggiuntive regionali. Parte II Area della Dirigenza medica e veterinaria e della Dirigenza dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo (S.P.T.A) 1. La “nuova dirigenza” dopo la privatizzazione del pubblico impiego 2 Pag. 77 2. La graduazione delle funzioni. Pag. 78 3. La verifica dei risultati. Pag. 80 4. La graduazione delle funzioni nelle Aziende della Regione Pag. 82 Abruzzo 5. Le materie oggetto della contrattazione collettiva integrativa Pag. 88 6. La costruzione dei fondi ex artt. 50, 51 e 52 del C.C.N.L. Pag. 89 Pag. 92 Pag. 103 Pag. 106 Pag. 111 Pag. 111 Pag. 130 Pag. 133 dell’8.6.2000 per i Dirigenti dell’area medica e veterinaria. a) Fondo per indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento o indennità per i dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa (art. 50). b) Fondo del trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro (art. 51). c) Fondo della retribuzione di risultato e premio per la qualità della prestazione individuale (art.52). 7. La costruzione dei fondi ex artt. 50, 51 e 52 del C.C.N.L. 8.6.2000 per la dirigenza dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo. a) Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento, indennità di direzione di struttura complessa (art. 50) b) Fondo del trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro (art.51). c) Fondo della retribuzione di risultato e premio per la qualità della prestazione individuale (art.52). 8 Osservazioni. Pag. 140 9 Il ruolo della Regione : a) l’equiparazione e la perequazione Pag. 157 Pag. 158 Pag. 160 Pag. 164 regionale dei fondi. b) L’indennità di esclusività e la perequazione dei fondi. 10. La situazione equiparazione e delle di aziende erogazione in della materia di indennità di esclusività. 11. Valutazioni di sintesi conclusive 3 Premessa Con deliberazione n. 1, adottata nella Camera di consiglio del 9 gennaio 2003, la Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo della Corte dei conti ha inserito, nel proprio programma di controllo per l’anno 2003, un’indagine concernente “la contrattazione integrativa in sanità”, con riguardo all’applicazione degli ultimi contratti collettivi nazionali, inerenti al personale del comparto e alla dirigenza. Con la presente relazione, la Sezione riferisce al Consiglio Regionale dell’Abruzzo ai sensi dell’art. 3, comma 6 della legge 14 gennaio 1994 n. 20, sull’esito dell’indagine esperita con particolare riferimento all’attività posta in essere dalle sei Aziende sanitarie locali abruzzesi. Con nota n. 1049/8/VA del 4 luglio 2003, la Sezione ha formalizzato, nei confronti delle medesime, la richiesta d’atti e informazioni utili per lo svolgimento dell’indagine, dando incarico ai vari comandi provinciali della Guardia di finanza di procedere all’acquisizione degli atti. Si è effettuata successivamente, un’articolata istruttoria documentale, alla quale sono seguite audizioni nei confronti di alcuni responsabili del procedimento nelle singole Aziende. Ha formato oggetto dell’indagine lo sviluppo della contrattazione integrativa nel periodo 1999-2003 nelle sei Aziende abruzzesi e l’incidenza di essa sull’applicazione dei contratti collettivi nazionali. Tutte le Aziende hanno corrisposto alle richieste della Sezione nei tempi da questa imposti inviando tutta la documentazione o, perlomeno, la gran parte di quella richiesta; si è resa necessaria una fase d’ulteriore istruttoria solo per l’Azienda di Lanciano Vasto che, anche valutati i modi d’esibizione dei documenti, presenta a prima vista problematiche alquanto diverse dalla altre cinque Aziende. 1. La contrattazione integrativa. Il fenomeno della contrattazione integrativa si inquadra nel contesto delle riforme che hanno interessato il rapporto di pubblico impiego a partire dal decreto legislativo n. 29 del 3.2.1993. Il sistema che, antecedentemente alla sua entrata in vigore, concepiva tale rapporto esclusivamente di natura pubblicistica, è stato modificato dal decreto citato (artt. 45 e 51) in un sistema di natura contrattuale. La legge, introducendo la contrattazione collettiva nel lavoro pubblico, ne ha dapprima previsto un primo livello, quello della contrattazione collettiva nazionale, per poi aggiungere il secondo livello della contrattazione decentrata o integrativa, ricondotto nei limiti e nei vincoli della prima e in vincoli legislativamente predeterminati (art 45. d. lgs. n. 29/93 prima versione ). Successivamente le norme relative alla contrattazione collettiva hanno subito modifiche, rispetto alla disciplina dettata dal d. lgs. n. 29/93 a seguito d’interventi legislativi che, in attuazione delle leggi delega “Bassanini” (n.59/97 e 127/97), hanno condotto a quella che è stata definita la “ seconda privatizzazione del pubblico impiego”. 4 Il sistema attuale della contrattazione collettiva vede l’autonomia collettiva quale possibile fonte regolativa, concorrente con le altre fonti legislative e contrattuali (contratto individuale). Unica eccezione a tale ricostruzione, è la disciplina del trattamento economico che, per espressa previsione di legge (art. 2 comma 3; art. 49 del d. lgs. n. 29/93), è oggetto di contrattazione collettiva come fonte necessaria di regolamentazione. L’art. 45, comma 3, del d. lgs. n. 29/93, che riguarda il profilo soggettivo dell’ambito della contrattazione collettiva, individua i comparti come unità contrattuali per i dipendenti pubblici, escludendo, però, la dirigenza e le figure professionali tipiche per le quali prevede una disciplina speciale. Già nel 1993 (art. 46 del d. lgs. n.29/93) si delineava, per ciascun comparto, un’autonoma area di contrattazione per il personale dirigenziale (allora solo quello contrattualizzato con esclusione della dirigenza generale), in attuazione delle specifiche indicazioni contenute nella legge delega (art. 2, comma 1 lett. G n.5) con l’ulteriore espresso riferimento alla separata area per la dirigenza medica. Il nuovo art.45 come modificato dal d. lgs. n. 386/97, concerne le fonti di disciplina della struttura contrattuale: esso trasferisce alla contrattazione stessa la competenza a regolare anche le relazioni sindacali oltre ai rapporti di lavoro; nonché la disciplina di durata dei contratti, la struttura e i rapporti tra livelli. Nei vari livelli di contrattazione nazionale e decentrata, in generale, la materia fondamentale assegnata alla seconda resta, anche dopo le riforme del 1997, la retribuzione accessoria di produttività alla quale si aggiungono poche altri istituti, salvo, poi, verificare, nel concreto, che cosa i singoli contratti collettivi nazionali che via via si esamineranno hanno attribuito ad essa. Pur tuttavia, la nuova disciplina dettata dal d. lgs. n. 396/97 che elimina i precedenti vincoli del vecchio art.45 (vincolo della contrattazione decentrata alle direttive impartite dall’ARAN, finalizzazione al contemperamento tra le esigenze organizzative, la tutela dei dipendenti e l’interesse degli utenti) introduce la previsione secondo cui le amministrazioni attivano “ autonomi livelli di contrattazione integrativa”, nel rispetto dei vincoli di bilancio di ciascuna amministrazione. La “autonoma contrattazione integrativa”, però, deve svolgersi sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti nazionali (che ora ne individuano anche i soggetti e le procedure); più di prima, le clausole dei contratti integrativi in violazione dei limiti posti dai contratti nazionali o che sfiorino i vincoli di bilancio delle singole amministrazioni sono colpite, in base alla legge, dalla sanzione della nullità e perciò risultano inapplicabili. Sebbene definita “autonoma”, la contrattazione collettiva integrativa subisce condizionamenti dai contratti collettivi nazionali che assumono efficacia e vincolatività reale rispetto ad essa. In definitiva, la riforma del sistema della regolamentazione del pubblico impiego, da un lato, ha cercato di ampliare gli spazi alla periferia del sistema contrattuale, individuando, nella 5 contrattazione decentrata, la natura di risorsa organizzativa per le amministrazioni stimolate a muoversi “attivando autonomi livelli di contrattazione”, dall’altro ha individuato una rete di limiti che garantiscono che la contrattazione decentrata non vada ad incidere su delicati equilibri economico-finanziari centrali e locali. Tale contrattazione, definita “integrativa”, non deve svolgersi solo su materie già regolate dal contratto nazionale, ma può regolamentare anche altre materie che quello non disciplina, ma per le quali fa espresso rinvio ad essa. Nuovi compiti, poi, sono affidati a tale contrattazione dai nuovi accordi: basti pensare alla disciplina dei criteri per la progressione economica all’interno delle nuove aree/categorie d’inquadramento del personale. Concludendo, la contrattazione integrativa è soggetta a procedure negoziali che sono definite dai contratti collettivi nazionali (art.45 comma 4), mentre l’unico aspetto regolato per legge riguarda i controlli sulla compatibilità di bilancio, in altre parole la compatibilità con una gestione finanziaria “virtuosa” dell’ente. Tale vincolo è l’unico che rimane a livello decentrato; esso deve essere esercitato dal collegio dei revisori o dai nuclei di valutazione o servizi di controllo interno. La costituzione di tali organismi dunque è condizione indispensabile per avviare la contrattazione integrativa anche se essa utilizza solo risorse “derivate” e non “proprie” dell’ente. La contrattazione integrativa viene in evidenza come uno dei due fenomeni introdotti dai contratti collettivi nazionali come “variabili” che incidono sul costo del personale: l’altra variabile è costituita dalle risorse aggiuntive regionali. Occorre, peraltro, esaminare, alla luce di tali considerazioni, l’uso che è stato fatto, dell’una e delle altre, da parte delle Aziende, posto che tali variabili s’innestano in un contesto che vuole affidata la riduzione di tale voce di spesa essenzialmente al contenimento del blocco delle assunzioni. 2. Oggetto dell’indagine. Di seguito sarà esaminato il quadro delineato dalla contrattazione integrativa nelle tre aree della sanità: comparto, dirigenza medica e veterinaria, dirigenza dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo, i cui contratti collettivi nazionali presi a riferimento sono: 1. Comparto sanità’: contratto 1998 – 2001, stipulato il 7- aprile 1999, con efficacia normativa 1998-2001 ed efficacia economica 1998 –1999; contratto 1998 – 2001 II biennio economico 2000 -2001; 2. Dirigenza dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo: contratto 1998 – 2001, stipulato l’8 giugno 2000, con efficacia normativa 1998-2001 ed efficacia economica 1998 –1999; contratto 1998 – 2001 II biennio economico 2000 – 2001; 6 3. Dirigenza medico veterinaria: contratto 1998 – 2001, stipulato l’8 giugno 2000, con efficacia normativa 1998-2001 ed efficacia economica 1998 –1999; contratto 1998 – 2001 II biennio economico 2000 - 2001 7 Parte I Area del Comparto 1. Le materie oggetto della contrattazione integrativa nell’area del comparto sulla base del C.C.N.L. del 7.4.99. In base all’art. 4 del 1998-2001 area COMPARTO, in sede Aziendale le parti stipulano il contratto collettivo integrativo, utilizzando le risorse dei fondi di cui agli artt. 38 e 39. La contrattazione collettiva integrativa deve regolare, tra le altre, le seguenti materie: 1. l’elaborazione di sistemi d’incentivazione del personale sulla base d’obiettivi, programmi e progetti d’incremento della produttività e di miglioramento della qualità del servizio, con la definizione di criteri generali delle metodologie di valutazione e di ripartizione delle risorse del fondo di cui all’art. 38, comma 3; 2. la definizione di criteri per la ripartizione delle risorse derivanti dalle seguenti voci, ai fini dell’assegnazione ai fondi di cui agli artt. 38 e 39: a. attuazione dell’art. 43 della l. 449/1997 e successive modificazioni ed integrazioni; b. economie, conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, ai sensi e nei limiti dell’art. 1, comma 57 e seguenti della legge n. 662/1996 e successive integrazioni e modificazioni, da adeguarsi in base agli eventuali rientri da tempo parziale, anche nel corso dell’anno; c. specifiche disposizioni di legge finalizzate alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale; d. somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito alle Aziende o enti del comparto a seguito dell’attuazione di processi di decentramento e delega di funzioni; c. finanziamenti aggiuntivi o integrativi; d. una quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla riduzione stabile o trasformazione di posti in organico del personale per il finanziamento del fondo di cui all’art. 19. Sono altresì regolate, in sede di contrattazione collettiva integrativa, sia lo spostamento delle risorse tra i fondi ed al loro interno, in apposita sessione di bilancio, per la finalizzazione tra i vari istituti, sia la rideterminazione degli stessi in conseguenza della riduzione d’organico derivante da stabili processi di riorganizzazione previsti dalla programmazione sanitaria regionale (art. 4, comma 2 punto 3). E’ demandata alla contrattazione collettiva integrativa, dall’art.4 comma 3, anche la materia relativa al sistema classificatorio del personale, concernente in particolare i criteri generali per la definizione delle procedure per le selezioni per i passaggi all’interno di ciascuna categoria, di cui all’art. 17 e il completamento ed integrazione dei criteri per la progressione economica orizzontale di cui all’art. 35 (art. 4, comma 3). L’esame dei tre fondi e dell’uso delle risorse in essi contenute non può prescindere dall’esame delle novità contenute nel C.C.N.L. del 7.4.99 . 8 2. L’organizzazione del personale: 2.1 La nuova classificazione. Il C.C.N.L. del 7.4.99 si caratterizza per un nuovo sistema di classificazione del personale con il quale si è inteso superare definitivamente il precedente sistema d'inquadramento del personale del SSN, basato sulle posizioni funzionali di cui al DPR 761/1979 e DPR 384/1990. Il nuovo sistema, contemperando, da un lato, la valorizzazione dell’autonomia organizzativa delle Aziende ed enti, e dall’altro le esigenze di sviluppo professionale dei dipendenti, nel rispetto dei vincoli di bilancio e risorse contrattualmente definite (art. 13), è articolato in 4 categorie denominate A, B, C e D. Nell’ambito di quest’ultima è prevista l’individuazione delle posizioni organizzative di cui agli artt 20 e seguenti del contratto nazionale (posizioni organizzative che richiedono lo svolgimento di funzioni con diretta assunzione di responsabilità). In sede di prima applicazione, ogni dipendente è inquadrato nella corrispondente categoria del sistema di classificazione in base al profilo d’appartenenza. (art. 18). 2.2. La progressione interna o verticale (artt. 15, 16 e 17 C.C.N.L. del 7.4.99). Nell’ambito del sistema classificatorio, l’art. 15 prevede la possibilità di PROGRESSIONE INTERNA dei dipendenti dell’Azienda o ente, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 14 per l’accesso all’esterno, nei limiti dei posti disponibili nella dotazione organica di ciascuna categoria e dei relativi profili, mediante: a) passaggi da una categoria all’altra immediatamente superiore (verticale); b) passaggi all’interno delle categorie B e D; c) passaggi nell’ambito della stessa categoria tra profili diversi dello stesso livello. (orizzontale)1. L’articolo 16 regola i criteri e le procedure per i passaggi tra categorie, mentre l’art. 17 disciplina quelli all’interno di ciascuna categoria. Il primo articolo prevede che i passaggi dei dipendenti da una categoria all’altra immediatamente superiore avvengano previo superamento di una selezione interna aperta alla partecipazione dei dipendenti in possesso dei requisiti culturali e professionali previsti per l’accesso al profilo cui si riferisce la selezione2. L’art. 17 invece prevede che i passaggi dei dipendenti, nell’ambito della stessa categoria tra profili professionali di diverso livello economico nei limiti della dotazione organica, sono effettuati dalle Aziende ed enti, previo superamento di una selezione interna aperta alla partecipazione dei dipendenti in possesso dei requisiti culturali e professionali previsti dalla relativa declaratoria dell’allegato 1 del C.C.N.L. medesimo. 1 Resta fermo che le Aziende o enti possono bandire concorsi pubblici o avviare iscritti nelle liste di collocamento anche per i posti di cui alle lettere b) e c) solo se le selezioni interne hanno esito negativo o se mancano del tutto all’interno le professionalità da selezionare. 2 La selezione del comma 1 è basata su: a. verifica della professionalità richiesta dal profilo superiore attraverso la valutazione in apposita prova teoricopratica e/o colloquio volti ad accertare il possesso delle capacità professionali acquisite anche attraverso percorsi formativi; b. valutazione comparata dei curricula ove, comunque, prendere in considerazione i titoli considerati nel medesimo articolo. 9 I passaggi orizzontali del dipendente all’interno della medesima categoria tra profili diversi dello stesso livello, sono effettuati dalle Aziende ed enti, a domanda degli interessati che siano in possesso dei requisiti culturali e professionali previsti per l’accesso al profilo dalla declaratoria di cui all’allegato 1. In caso di più domande si procede alla selezione interna, utilizzando anche i criteri dei commi 1 e 2; ove sia richiesto il possesso di requisiti abilitativi prescritti da disposizioni legislative, si ricorre comunque alla preventiva verifica dell’idoneità professionale, anche mediante prova teorico-pratica. Entrambi gli articoli, nel definire i criteri e le procedure, rinviano per la definizione delle procedure di svolgimento delle selezioni ad appositi atti regolamentari Aziendali, le cui linee guida sono contenute nell’allegato 2 dello stesso . In tutte le Aziende abruzzesi, la materia è stata sottoposta a contrattazione integrativa; per questo i regolamenti si rinvengono come allegati o parti integranti del contratto collettivo integrativo Aziendale. Con riferimento a tale organizzazione interna del personale, è stato monitorato il comportamento delle sei Aziende che qui di seguito si riporta: AVEZZANO-SULMONA Contratto collettivo Aziendale dell’8/3/2001. Allegato ad esso è il “regolamento per la disciplina delle selezioni interne per l’attribuzione delle fasce retributive” che ha formato oggetto di contrattazione . Sono altresì stati allegati: il “Regolamento per la disciplina delle selezioni interne per il passaggio da una categoria all’altra immediatamente superiore o all’interno della stessa categoria da un profilo professionale all’altro anche di diverso livello economico” ed anche il “regolamento per la valutazione permanente delle prestazioni individuali e dei risultati”. Per le selezioni, il citato regolamento ha previsto che, con riferimento agli artt. 15, 16 e 17 del C.C.N.L., alle selezioni interne possano partecipare tutti i dipendenti in servizio alla data di scadenza del termine per la presentazione relative domande in possesso, alla data predetta dei requisiti culturali e professionali previsti per l’accesso al profilo cui si riferisce la selezione. CHIETI L’Accordo integrativo Aziendale è stato stipulato il 3.10.01. Anche tale Azienda ha negoziato i criteri per i passaggi verticali e per l’accesso al livello economico super (da una categoria all’altra immediatamente superiore e all’interno delle categorie B e D) nonché la previsione della progressione economica. La contrattazione integrativa è utilizzata dalle parti con la finalità di realizzare un modello organizzativo fondato sulla partecipazione dei lavoratori e in modo da coniugare la qualità dei servizi con l’arricchimento professionale e la valorizzazione del lavoro. 10 In sede di prima applicazione le selezioni sono state riservate al personale in servizio nell’Azienda a tempo indeterminato alla data del 31.11.2000. LANCIANO-VASTO Accordo integrativo Aziendale del 12.4.2001. Anche in tale Azienda la materia della classificazione del personale e delle progressioni ha costituito materia di contrattazione integrativa, insieme con le politiche del lavoro comprese quelle formative e gestionali del personale. Nell’accordo integrativo sono disciplinati i criteri per le progressioni verticali e per i passaggi al livello super nonché quelli per la progressione economica orizzontale. Anche Lanciano-Vasto, per la selezione per la progressione verticale prevede che l’Azienda provveda a bandire le procedure selettive mediante emissione di un bando interno rivolto a tutti i dipendenti in possesso dei requisiti culturali e professionali richiesti. L’AQUILA Contratto integrativo del 26.6.2000. L’Azienda, con delibera n. 473 del 24/11/2000 ha preso atto di un protocollo d'intesa stipulato dalla delegazione trattante in sede decentrata, per la disciplina delle modalità di svolgimento delle selezioni interne del personale di Comparto, di cui agli artt.15, 16 e 17 del contratto. I passaggi dei dipendenti da una categoria all’altra immediatamente superiore nei limiti previsti dalla dotazione organica dell’Azienda, avvengono previo superamento di una selezione interna aperta alla partecipazione dei dipendenti in possesso dei requisiti culturali e professionali previsti per l’accesso al profilo cui si riferisce la selezione. PESCARA L’Azienda ha adottato, in data 16.11.2001, un “Regolamento - contratto Aziendale per la progressione verticale e per il passaggio tra profili professionali diversi appartenenti alla stessa la categoria (progressione orizzontale)”, preferendo anch’essa strada della contrattazione integrativa a quella dell’atto regolamentare Aziendale al quale l’art.16 del C.C.N.L. fa riferimento. Per i passaggi da una categoria all’altra immediatamente superiore (progressione verticale) e per i passaggi nell’ambito della medesima categoria, tra profili di diverso livello economico e per i passaggi all’interno della stessa categoria tra profili diversi dello stesso livello, di cui agli artt. 16 e 17 7.4.99, l’Azienda individua ogni anno i posti da ricoprire con le modalità previste dal contratto nazionale. In sede di prima applicazione, per la rideterminazione dei posti da mettere a concorso interno per i passaggi di categoria in progressione verticale, dovranno essere conteggiate anche le mobilità avvenute nel periodo di validità contratto cui si riferisce il contratto integrativo Aziendale (98/01). 11 La selezione comprende una valutazione comparata dei titoli e un esame colloquio su materia attinente al posto da conferire. TERAMO Contratto integrativo, nella forma della pre-intesa del 10.04.01 (Regolamento Aziendale per la disciplina delle modalità di svolgimento delle selezioni per la progressione interna nel sistema classificatorio), recepito dall’Azienda con delibera n. 297 del 18.4.2001. Per le procedure selettive per i passaggi da una categoria all’altra immediatamente superiore (da A a B, da B a C, da C a D), mediante bandi interni è prevista una riserva del 30% dei posti all’accesso esterno e del 70% all’accesso dall’interno. L’Azienda, contrariamente alle altre, pone come condizione necessaria per l’ammissione alle selezioni per tali passaggi, l’aver seguito i percorsi formativi, previsti dall’ art. 29, comma 4, lett. a) del C.C.N.L. del 7.4.99. I percorsi formativi definiti dall’Azienda “costituiranno lo strumento indispensabile per accedere ai meccanismi di progressione interna nel nuovo sistema classificatorio”. In data 28.12.2001, con delibera n 985, l’Azienda ha recepito i contratti integrativi datati 27.12.2001 per “l’applicazione dell’art.12 comma 2 del 1998-2001 II biennio e per la definizione del sistema di valutazione permanente e disciplina delle selezioni interne”, oltre che per l’attribuzione delle fasce retributive per le quali in sede di contrattazione integrativa è stato approvato il “regolamento Aziendale per la formazione professionale e la correlata definizione del sistema di valutazione permanente della professionalità delle prestazioni e dei risultati dei singoli dipendenti e per la disciplina delle selezioni interne per l’attribuzione delle fasce retributive”. Nella tabella che segue sono riassunti i criteri selezionati in ambito di contrattazione integrativa per le progressioni verticali nelle sei Aziende. Si osserva che un diverso peso sembra essere stato attribuito alle prove previste per le progressioni e alla valutazione dei titoli. Il quadro che emerge è assai diversificato, posto che, in alcune Aziende, si è privilegiata la prova teorica o pratica rispetto ai titoli, in altre si è verificato il contrario, mentre infine, nell’Azienda di Teramo, l’aver seguito un corso di formazione assurge a requisito d’ammissibilità per la partecipazione alla selezione. Nella valutazione dei titoli, poi, ogni Azienda ha adottato criteri ulteriormente diversificati che per semplificazione non sono stati riportati. Si ricorda che la progressione verticale non incide finanziariamente sui fondi degli artt. 38 e 39 del C.C.N.L., ma incide direttamente sul bilancio Aziendale e che il DPR 220/2001 stabilisce una riserva di posti alle selezioni esterne con un rapporto di tre a sette. 12 CRITERI PER LE PROGRESSIONI VERTICALI Avezzano Lanciano sulmona Chieti vasto L'aquila requisiti d'accesso passaggi da A a a B modalità di selezione punti commissione Colloquio prova pratica titoli di cui carriera o servizio Culturali Professionali passaggi da B a b Bs modalità di selezione punti commissione Colloquio prova pratica titoli di cui carriera o servizio Culturali Professionali passaggi da c B/Bs a C modalità di selezione punti commissione Colloquio prova pratica titoli di cui carriera o servizio Culturali Professionali passaggi da C a d D modalità di selezione punti commissione Colloquio prova pratica titoli di cui carriera o servizio Culturali Professionali e passaggi da D a Pescara Teramo tutti i dipendenti in servizio alla scadenza del termine per la presentazione delle domande e in possesso a tale data dei requisiti per l'accesso al profilo di che trattasi. Requisiti di declaratoria di allegato 1 al C.C.N.L.. Solo l'Azienda di Teramo ha posto come requisito di ammissibilità la partecipazione ad un corso di formazione come previsto da art. 29 comma 4 C.C.N.L. 7.4.99 prova pratica e valutazione titoli colloquio e valutazione titoli 100 100 fino fino fino fino a a a a - 60 40 30 10 65 35 fino a 30 fino a 5 prova teorico pratica o colloquio e valutazione titoli 100 40 prova pratica e valutazione titoli colloquio esame e valutazione titoli colloquio e valutazione titoli 100 100 50 100 70 60 fino a 30 fino a 10 40 60 35 25 50 35 15 30 colloquio e valutazione titoli prova teorico pratica o colloquio e valutazione titoli prova pratica e valutazione titoli colloquio esame e valutazione titoli prova pratica e valutazione titoli 100 65 100 60 100 100 50 100 35 fino a 30 fino a 5 40 1 prova pratica attitudinale e valutazione titoli 100 fino fino fino fino a a a a 60 40 30 10 colloquio e valutazione titoli 100 fino a 40 fino a 60 fino a 35 fino a 10 colloquio e valutazione titoli 100 fino a 45 fino a 55 fino a 30 fino a 25 prova pratica o colloquio e valutazione titoli 100 30 40 30 fino a 23 fino a 6 1 prova pratica o colloquio e valutazione titoli 100 30 40 30 fino a 24 fino a 5 1 20 80 55 25 50 35 15 70 30 prova pratica o colloquio e valutazione titoli prova pratica e valutazione titoli colloquio esame e valutazione titoli prova pratica e valutazione titoli 100 60 100 100 50 100 40 fino a 20 fino a 20 40 60 35 25 50 35 15 prova pratica o colloquio e valutazione titoli colloquio e valutazione titoli colloquio esame e valutazione titoli prova pratica e valutazione titoli 100 60 100 45 100 50 100 40 fino a 20 fino a 20 55 30 25 50 35 15 13 70 30 70 30 Ds modalità di selezione punti commissione Colloquio prova pratica titoli di cui carriera o servizio Culturali Professionali colloquio e valutazione titoli 100 fino a 50 fino a 50 fino a 25 fino a 25 prova pratica o colloquio e valutazione titoli 100 30 40 30 fino a 24 fino a 5 1 prova pratica o colloquio e valutazione titoli colloquio e valutazione titoli colloquio esame e valutazione titoli prova pratica e valutazione titoli 100 60 100 50 100 50 40 fino a 20 fino a 20 50 25 25 50 35 15 100 50 20 (quesiti) 30 2.3. La progressione economica (art. 35) (fasce retributive). Il C.C.N.L. stabilisce i criteri generali per il passaggio nelle fasce retributive orizzontali prevedendo che l’attribuzione della progressione economica orizzontale si attivi, sulla base dell’art. 35, con la contrattazione integrativa e nel limite delle risorse finanziarie esistenti e disponibili nel fondo di cui all’art.39, in conformità a criteri generali che vanno integrati in sede di contrattazione integrativa. L’art.35 distingue poi, tra i passaggi alla 1^, 2^, 3^ fascia per i quali vanno tenuti presenti criteri molto generali (valutazione selettiva in base ai risultati ottenuti, alle prestazioni rese con più elevato arricchimento professionale, all’impegno e alla qualità della prestazione individuale) e i passaggi alla 4^ fascia per i quali detta criteri più specifici (diverso impegno, manifestato anche in attività di tutoraggio e d’inserimento lavorativo dei neo assunti, qualità delle prestazioni svolte, con particolare riferimento ai rapporti con l’utenza; grado di coinvolgimento nei processi Aziendali, di capacità d’adattamento ai cambiamenti organizzativi, di partecipazione effettiva alle esigenze di flessibilità, con disponibilità dimostrata ad accettare forme di mobilità programmata per l’effettuazione d’esperienze professionali plurime collegate alle tipologie operative del profilo d’appartenenza; iniziativa personale e capacità di proporre soluzioni innovative o migliorative dell’organizzazione del lavoro ovvero richiedano la definizione in piena autonomia d’atti aventi rilevanza esterna). Il comma 3 del medesimo art. 35 prescrive, alle Aziende, di adottare metodologie per la valutazione permanente delle prestazioni e dei risultati dei singoli dipendenti. I passaggi da una fascia retributiva a quella immediatamente successiva avvengono, con decorrenza fissa, dal 1° gennaio d’ogni anno per tutti i lavoratori – ivi compresi quelli che ricoprono una posizione organizzativa ai sensi dell’art. 21. A tal fine le Aziende devono pianificare i citati passaggi tenuto conto delle risorse presenti nel fondo – a consuntivo – al 31 dicembre di ciascun anno precedente. Il numero dei dipendenti, che acquisiscono la fascia economica secondo le procedure descritte nei commi precedenti, è stabilito in funzione delle risorse finanziarie disponibili. I passaggi dei dipendenti che ricoprono le posizioni organizzative sono quelli propri della categoria o del livello d’appartenenza, secondo l’art. 21 comma 9. 14 L’analisi delle situazione inerente alle fasce economiche attribuite in fase di prima applicazione e i criteri adottati in seno alle varie Aziende sono riportati nel commento del fondo ex art. 39 area comparto. 2.4. La costruzione dei fondi ex artt.38 e 39 del C.C.N.L. del 7 aprile 1999. Oltre alle regole per la progressione economica del personale sia orizzontale (passaggi di fascia) sia verticale (passaggi di categoria o di livello economico all’interno della categoria), che completano il nuovo sistema di classificazione del personale, il C.C.N.L. nuovo contiene una rivisitazione e ridefinizione dei fondi contrattuali che contengono le risorse finanziarie necessarie per l’intero sistema costruito da esso. Cardine della riforma diventa il fondo per le fasce retributive previsto dall’art 39, fondo che la contrattazione integrativa decentrata può incrementare con afflussi dagli altri fondi. Sinteticamente, si precisa che la situazione delineata dal nuovo C.C.N.L. del 7/4/99 per il comparto prevede, agli artt. 38 e 39, tre fondi rispetto ai cinque originariamente previsti. Sono accorpati in un unico fondo quelli dell’art. 43 comma 2 punti 1 e 2 del C.C.N.L. dell’1/9/95, cioè quelli del lavoro disagiato e del lavoro straordinario, confluenti nel fondo ex art. 38, comma 1 (fondo per la corresponsione del trattamento accessorio connesso ai compensi per lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno). Sono, altresì, unificati i fondi disciplinati dall’art. 46, comma 1 punti 1 e 2 del C.C.N.L. dell’1/9/1995, cioè quello per la corresponsione dei premi per la qualità della prestazione individuale e quello per i compensi della produttività collettiva e il miglioramento dei servizi, nell’ammontare consolidato al 31/12/1997.3 Il quinto fondo previsto dal C.C.N.L. dell’1/9/1995, ossia quello destinato al finanziamento di particolari posizioni di lavoro in relazione alla qualificazione professionale e valorizzazione delle responsabilità è stato assorbito dal nuovo fondo previsto dall’art. 39. Tale fondo è destinato a finanziare le fasce retributive, le posizioni organizzative, la parte comune dell’ex indennità di qualificazione professionale e l’indennità professionale specifica. Dall’unificazione dei fondi discende la possibilità, in sede di contrattazione integrativa, per le parti, di gestire in maniera più flessibile le risorse che ai fondi stessi fanno capo, secondo le modalità più opportune in relazione alle proprie situazioni concrete. Si sottolineano, quali disposizioni che lasciano maggiore libertà alle parti: a. l’art.39, comma 5, che lascia alle parti, senza alcun limite, l’individuazione dal quantum da destinare alle posizioni organizzative; 3 Si intende quanto stanziato per il fondo, al netto delle risorse irreversibili destinate in maniera permanente a finanziare altri istituti. Ai sensi della lettera c) del comma 3 dell’art. 38 nel consolidato non va considerato quanto connesso alle risorse aggiuntive previste dall’art. 3 comma 1 del C.C.N.L. del 27/6/1996 (incremento per eventuali avanzi di amministrazione o pareggio di bilancio) e dall’art. 17 del C.C.N.L. del 22/5/97 (progetti regionali finalizzati al recupero di standards organizzativi etc..). 15 b. la facoltà di trasferire, in via definitiva ed irreversibile, parte delle risorse del fondo per il lavoro disagiato e per lo straordinario a quello delle fasce retributive (da fondo ex 38, comma 1 al fondo ex art. 39). Va anche considerato che nella formulazione dei fondi, l’art.39, comma 4, punto a) prevede l’obbligo per le Aziende di trasferire, previo accordo sindacale, una percentuale di risorse dal 10% al 15% dal fondo per la produttività (art. 38 comma 3) a quello per le fasce retributive, in via definitiva ed irreversibile con decorrenza non anteriore all’1/7/1999. Il C.C.N.L. del 7/4/1999, poi, individua, in maniera analitica, le modalità d’incremento dei fondi, servendosi per alcune di esse di parametri già prefissati (coincidenti con il monte salari 1997 al netto degli oneri riflessi); in altri casi, invece, l’incremento comporta un intervento diretto dell’Azienda con modalità ben definite. L’art. 41 comma 4 precisa che, nell’arco di vigenza contrattuale, qualora le somme stanziate per il finanziamento dei fondi di cui agli artt. 38 e 39 non siano impegnate nel rispettivo esercizio, sono riassegnate nell’esercizio dell’anno successivo. Ai fini di un’esatta valutazione del comportamento delle singole Aziende si procede ad illustrare le modalità di costruzione dei fondi sulla base del C.C.N.L. del 7/4/1999: a) fondo per la corresponsione del trattamento accessorio connesso ai compensi per lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno (art. 38, comma 1). L’art. 38, comma 1 prevede che alla corresponsione del trattamento accessorio connesso ai compensi per lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno si provveda: a. dal 1° gennaio al 31 dicembre 1998 con i fondi previsti dall’art.43, comma 2, punti 1 e 2 del C.C.N.L. del 1/9/1995 come modificati ed integrati dal C.C.N.L. del 27/6/1996, relativo al secondo biennio economico e dal contratto integrativo del 22/5/1997 il cui ammontare è quello consolidato al 31.12.19974. In particolare, il fondo per il compenso per lavoro straordinario, qualora eccedente, deve essere calcolato sulla base delle 65 ore pro-capite per dipendente in servizio; b. dal 1° gennaio 1999 i due fondi sono unificati assumendo la dizione di “fondo per i compensi per lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio pericolo o danno”; c. dal 31.12.1999 il fondo stesso è incrementato da una quota pari allo 0,06% del monte salari annuo calcolato con riferimento al 1997, al netto degli oneri riflessi. Tale fondo è confermato dal C.C.N.L. II biennio 2000/2001 con l’ammontare complessivo consolidato al 31.12.1999 e comprensivo dell’incremento annuo dello 0,06% previsto a tale 4 Per “consolidato” si intende quanto stanziato per i fondi al 31.12.1997 al netto delle risorse irreversibili destinate a finanziare in maniera permanente altri istituti. Ai sensi della lett c) comma 3 dell’art.38, nel consolidato del fondo non va considerato quanto connesso alle risorse aggiuntive previste dall’art.3 comma 1 del C.C.N.L. 27.6.1996 (incremento per eventuali avanzi di amministrazione a pareggio di bilancio) e dall’art.17 del C.C.N.L. 22.5.1997 (progetti regionali finalizzati al recupero di standards organizzativi etc..) 16 scadenza (art.3.II biennio economico). Ai sensi, poi, del comma 2 dell’art.5. del C.C.N.L. II biennio economico, il valore degli importi dell’indennità professionale specifica (indennità di rischio radiologico spettante ai tecnici sanitari di radiologia medica ai sensi dell’art.54 del DPR 384/1990 e confermata dall’art 4 del C.C.N.L. II biennio parte economica del 27/6/1996) è trasferito dal fondo di cui all’art.38 comma 1 al fondo dell’art. 39. Seguono n.6 tabelle riepilogative del fondo ex art. 38, comma 1 come costruito dalle sei Aziende e i relativi importi per gli anni di riferimento. Tab. 1/A Avezzano Sulmona fondo per la corresponsione del trattamento accessorio connesso ai compensi per lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio pericolo o danno (art. 38 comma 1) lire € del. 172 del 24/3/1999 DETERMINAZIONE EX ART 43 COMMA 2 PUNTI 1 E 2 CCNL 1.9.95. FONDI ANNI 1998 E 1999 fondo straordinario CONSOLIDATO al 31/12/97 ex art 43, comma 2 punto 1 1.707.278.209 881.735,61 * * quota trasferita al fondo ex art. 43, comma 2, punto 3( fondo per400.000.000 206.582,76 l'indennità di qualificazione professionale) * Fondo ex art.43, c.2, p.1 per lavoro straordinario + 1.307.278.209 675.152,85 4.796.848.867 2.477.365,69 * fondo ex art. 43, c. 2, p. 2 CCNL 12/9/95 per particolari condizioni di disagio, pericolo o danno del. 1445 del 29/12/2000 e ACCORDO INTEGRATIVO AZIENDALE 8.3.2001. DETERMINAZIONE FONDO UNIFICATO ANNO 1999 * fondo straordinario consolidato al 31.12.97 + 1.707.278.209 881.735,61 * quota irreversibile trasferita al fondo ex art. 43, comma 2, punto 3( fondo400.000.000 206.582,76 per l'indennità di qualificazione professionale) * incremento per sostenere maggiori oneri derivanti da assunzioni nell'anno+ 101.072.140 52.199,40 (art 39 comma 8) 68 dipendenti * Fondo per lavoro straordinario anno 1999 1.408.350.349 727.352,25 * fondo disagio, pericolo danno base consolidato al 31.12.97 + 4.796.848.867 2.477.365,69 * incremento per sostenere maggiori oneri derivanti da assunzioni nell'anno+ 182.634.808 94.323,01 (art 39 comma 8) * Fondo per remunerare particolari condizioni di disagio, pericolo o 4.979.483.675 2.571.688,70 danno anno 1999 * incremento dello 0,6% del monte salari 1997 al netto degli oneri riflessi dal+ 91.000 47,00 31/12/99 (in ragione di 1/365) art. 38, c2 totale fondo unificato anno 1999 6.387.834.024 3.299.040,95 del. 1446 del 29/12/2000. DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2000. * fondo straordinario consolidato al 31.12.99 1.408.350.349 727.352,25 * art. 39, c. 8 - adeguamento del fondo anno 2000 (22.867 x 65 ore x 16 23.781.680 12.282,21 dipendenti) Fondo per lavoro straordinario anno 2000 + 1.432.132.029 739.634,47 * fondo disagio, pericolo danno consolidato al 31.12.99 4.979.483.675 2.571.688,70 * art. 39, c. 8 - adeguamento del fondo anno 1999 (2.685.806 x 16 42.972.896 22.193,65 dipendenti) Fondo per remunerare particolari condizioni di disagio, pericolo o+ 5.022.456.571 2.593.882,35 danno anno 2000 * quota pari allo 0,06% del monte salari 1997(55.609.513.600) al netto degli+ 33.365.708 17.231,95 oneri riflessi dal 31/12/99 art. 38, c2 * totale fondo unificato anno 2000 = 6.487.954.308 3.350.748,76 del. 992 del 11/5/2001. DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2001 17 fondo straordinario consolidato al 31.12.2000 + 1.432.132.029 739.634,47 fondo disagio, pericolo danno consolidato al 31.12.2000 + 5.022.456.571 2.593.882,35 incremento dello 0,6% del monte salari 1997 al netto degli oneri riflessi dal+ 33.365.708 17.231,95 31/12/99 (in ragione di 1/365) art. 38, c2 totale fondo unificato anno 2001 = 6.487.954.308 3.350.748,76 del. 1548 del 27/12/2002. DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2002 6.487.954.308 3.350.748,76 fondo al 31 12.2001 + decurtazione ex comma 2 dell'art 5 CCNL II biennio economico per115.200.000 59.495,83 trasferimento al fondo ex art.39 (60 unità di t.s.r.m. x 2.400.000 lire annue) incremento per sostenere maggiori oneri derivanti da assunzioni nell'anno+ 388.011.952 200.391,45 (art 39 comma 8) totale fondo 2002 = 6.760.766.260 3.491.644,38 tab. 1/B Chieti fondo per la corresponsione del trattamento accessorio connesso ai compensi per lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio pericolo o danno (art. 38 comma 1) lire € del. nn. 826 e 827 del 13/3/1998 DETERMINAZIONE FONDI ANNO 1998 834.137,28 Fondo ex art.43, c.2, p.1 per lavoro straordinario 1.615.115.000 5.322.000.000 2.748.583,62 fondo ex art. 43, c. 2, p. 2 CCNL 12/9/95 per particolari condizioni di disagio, pericolo o danno del. n. 364 del 9/2/1999. DETERMINAZIONE FONDI ANNO 1999. 834.137,28 Fondo ex art.43, c.2, p.1 per lavoro straordinario 1.615.115.000 fondo ex art. 43, c. 2, p. 2 CCNL 12/9/95 per particolari condizioni di 5.322.000.000 2.748.583,62 disagio, pericolo o danno del n. 603 del 14/3/2000. DETERMINAZIONE FONDO UNIFICATO ANNO 2000. ex fondo lavoro straordinario fondo n1 + 1.615.115.000 834.137,28 ex fondo n.2 + 5.322.000.000 2.748.583,62 quota pari allo 0,06% del monte salari 1997 + 40.121.181 20.720,86 totale fondo unificato anno 2000 6.977.236.181 3.603.441,76 del. n. 1651 del 24/12/2001. DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2001 fondo determinato per il 2000 + 6.977.236.181 3.603.441,76 somma destinata ad ARTA per costituire un fondo per il personale ad essa54.031.245 27.904,81 assegnato con effetto 1/1/01 (-) quota di risorse trasferite sul fondo di art 39 concordato in sede di500.000.000 258.228,45 contrattazione decentrata (-) totale fondo unificato anno 2001 = 6.423.204.936 3.317.308,50 del n. 1224 del 29/10/2002. DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2002 fondo determinato per il 2001 + 6.423.204.936 3.317.308,50 decurtazione ex comma 2 dell'art 5 CCNL II biennio economico per144.000.000 74.369,79 trasferimento al fondo ex art.39 (60 unità di t.s.r.m. x 2.400.000 lire annue) (rischio radiologico) incremento per sostenere maggiori oneri derivanti da assunzioni nell'anno+ 468.000.000 241.701,83 18 (art 39 comma 8) 85.480.200 44.146,84 incremento per sostenere maggiori oneri derivanti da assunzioni nell’anno+ (art 39, c0mma 8) per 60 unità citate decurtazione fondo per l'importo pari all'entità del compenso per n. 65 ore23.428.383 12.099,75 pro capite di lavoro straordinario al personale cui è stato conferito incarico di posizione trasferito al fondo di cui a art.39 totale fondo unificato anno 2002 = 6.809.256.753 3.516.687,63 tab. n.1/C Lanciano Vasto fondo per la corresponsione del trattamento accessorio connesso ai compensi per lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio pericolo o danno (art. 38 comma 1) lire € CONTRATTO COLLETTIVO AZIENDALE 12.04.2001 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 1998 fondo straordinario CONSOLIDATO al 31/12/97 ex art 43, comma 2 punto 1 1.640.200.065 847.092,64 incremento per sostenere maggiori oneri derivanti da assunzioni nell'anno 91.376.048 47.191,79 (art 39 comma 8)[n. dip. 1795 assunti 177 cessati 77] Fondo ex art.43, c.2, p.1 per lavoro straordinario 1.731.576.113 894.284,43 fondo consolidato al 31.12.97 ex art 43 comma 2 punto 2 5.262.880.680 2.718.051,04 incremento per maggiori oneri per incremento dotazione organica ( art.39 293.196.695 151.423,46 comma 8) [n. dip. 1795 assunti 177 cessati 77] fondo ex art. 43, c. 2, p. 2 CCNL 12/9/95 per particolari condizioni 5.556.077.375 2.869.474,49 di disagio, pericolo o danno totale fondo anno 1998 7.287.653.488 3.763.758,92 CONTRATTO COLLETTIVO AZIENDALE 12.04.2001 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 1999 fondo straordinario CONSOLIDATO al 31/12/97 ex art 43, comma 2 punto 1 1.269.069.487 655.419,69 incremento per sostenere maggiori oneri derivanti da assunzioni nell'anno 38.842.232 20.060,34 (art 39 comma 8) [n. dip. 1895 assunti 154 cessati 96] Fondo ex art.43, c.2, p.1 per lavoro straordinario 1.307.911.719 675.480,03 19 fondo consolidato al 31.12.97 ex art 43 comma 2 punto 2 5.262.880.680 incremento per sostenere maggiori oneri derivanti da assunzioni nell'anno 161.080.253 (art 39 comma 8) [n. dip. 1895 assunti 154 cessati 96] fondo ex art. 43, c. 2, p. 2 CCNL 12/9/95 per part. condizioni di 5.423.960.933 disagio, pericolo o danno totale fondo anno 1999 6.731.872.652 CONTRATTO COLLETTIVO AZIENDALE 12.04.2001 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2000 fondo straordinario CONSOLIDATO al 31/12/97 ex art 43, comma 2 punto 1 + 1.269.069.487 incremento per sostenere maggiori oneri derivanti da assunzioni nell'anno 80.575.840 (art 39 comma 8) [n. dip. 1953 assunti 223 cessati 99] Fondo ex art.43, c.2, p.1 per lavoro straordinario 1.349.645.327 fondo consolidato al 31.12.97 ex art 43 comma 2 punto 2 5.262.880.680 incremento per sostenere maggiori oneri derivanti da assunzioni nell'anno 334.151.154 (art 39 comma 8) 5.597.031.834 fondo ex art. 43, c. 2, p. 2 CCNL 12/9/95 per particolari condizioni di disagio, pericolo o danno quota pari allo 0,06% del monte salari 1997 0 totale fondo unificato anno 2000 6.946.677.161 CONTRATTO COLLETTIVO AZIENDALE 12.04.2001 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2001 fondo straordinario CONSOLIDATO al 31/12/97 ex art 43, comma 2 punto 1 + 1.269.069.487 incremento per sostenere maggiori oneri derivanti da assunzioni nell'anno 80.575.840 (art 39 comma 8) Fondo ex art.43, c.2, p.1 per lavoro straordinario 1.349.645.327 fondo consolidato al 31.12.97 ex art 43 comma 2 punto 2 5.262.880.680 incremento per sostenere maggiori oneri derivanti da assunzioni nell'anno 334.151.154 (art 39 comma 8) fondo ex art. 43, c. 2, p. 2 CCNL 12/9/95 per particolari condizioni 5.597.031.834 di disagio, pericolo o danno quota pari allo 0,06% del monte salari 1997 0 decurtazione ex comma 2 dell'art 5 CCNL II biennio economico per 136.800.000 trasferimento al fondo ex art.39 (60 unità di t.s.r.m. x 2.400.000 lire annue) (rischio radiologico) totale fondo unificato anno 2001 6.809.877.161 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2002 fondo straordinario CONSOLIDATO al 31/12/97 ex art 43, comma 2 punto 1 + 1.269.069.487 incremento per sostenere maggiori oneri derivanti da assunzioni nell'anno 80.575.840 (art 39 comma 8) Fondo ex art.43, c.2, p.1 per lavoro straordinario 1.349.645.327 fondo consolidato al 31.12.97 ex art 43 comma 2 punto 2 5.262.880.680 334.151.154 incremento per sostenere maggiori oneri derivanti da assunzioni nell'anno (art 39 comma 8) fondo ex art. 43, c. 2, p. 2 CCNL 12/9/95 per particolari condizioni 5.597.031.834 di disagio, pericolo o danno quota pari allo 0,06% del monte salari 1997 0 decurtazione ex comma 2 dell'art 5 CCNL II biennio economico per 136.800.000 trasferimento al fondo ex art.39 (60 unità di t.s.r.m. x 2.400.000 lire annue) (rischio radiologico) totale fondo unificato anno 2002 6.809.877.161 2.718.051,04 83.191,01 2.801.242,04 3.476.722,07 655.419,69 41.613,95 697.033,64 2.718.051,04 172.574,67 2.890.625,71 0,00 3.587.659,35 655.419,69 41.613,95 697.033,64 2.718.051,04 172.574,67 2.890.625,71 0,00 70.651,30 3.517.008,04 655.419,69 41.613,95 697.033,64 2.718.051,04 172.574,67 2.890.625,71 0,00 70.651,30 3.517.008,04 tab. 1/D L'Aquila fondo per la corresponsione del trattamento accessorio connesso ai compensi per lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio pericolo o danno (art. 38 comma 1) lire € del. n.509 del 21.11.2000. DETERMINAZIONE DEI FONDI ANNO 1998 Fondo ex art.43, c.2, p.1 per lavoro straordinario 1.123.019.000 579.990,91 3.883.083.000 2.005.445,01 fondo ex art. 43, c. 2, p. 2 CCNL 12/9/95 per particolari condizioni di disagio, pericolo o danno del. n.509 del 21.11.2000. DETERMINAZIONE FONDO UNIFICATO ANNO 1999 fondo ex art. 43, c. 2, p. 1 CCNL 12/9/95 per lavoro straordinario + 1.123.019.000 579.990,91 fondo ex art. 43, c. 2, p. 2 CCNL 12/9/95 per particolari condizioni di+ 3.883.083.000 2.005.445,01 20 disagio, pericolo o danno 5.006.102.000 fondo consolidato al 1.1.99 + quota pari allo 0,06% del monte salari 1997 + 80.479 totale fondo anno 1999 = 5.006.182.479 del. n.509 del 21.11.2000. DETERMINAZIONE FONDO UNIFICATO ANNO 2000 fondo ex art. 43, c. 2, p. 1 CCNL 12/9/95 per lavoro straordinario 1.123.019.000 fondo ex art. 43, c. 2, p. 2 CCNL 12/9/95 per particolari condizioni di 3.883.083.000 disagio, pericolo o danno fondo consolidato al 1.1.99 5.006.102.000 quota pari allo 0,06% del monte salari 1997 + 80.479 ulteriore incremento per l'anno 2000 di 06% del monte salari 1997 + 29.294.719 totale fondo 2000 5.035.477.198 del. n. 515 del 18.9.2002. RIDETERMINAZIONE FONDO ANNO 2000 ex fondo lavoro straordinario con gli incrementi di 06% del monte salari+ 1.152.394.198 1997 al 31/12/1999 incremento per sostenere maggiori oneri derivanti da assunzioni nell'anno+ 50.474.865 (art 39 comma 8) incremento in ragion d'anno 0,06% del monte salari 1997 ( art 39 comma+ 29.294.720 2) fondo consolidato al 31.12.2000 = 1.232.163.783 ex Fondo per remunerare particolari condizioni di disagio, pericolo o danno + 3.883.083.000 incremento per sostenere maggiori oneri derivanti da assunzioni nell'anno+ 170.079.035 (art 39 comma 8) fondo consolidato al 31.12.2000 = 4.053.162.035 totale fondo 2000 = 5.285.325.818 del. n. 515 del 18.9.2002. DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2001 1.232.163.783 fondo consolidato al 31.12.2000 + somma destinata ad ARTA per costituire un fondo per il personale ad essa75.000.000 assegnato con effetto 1/1/01 (-) incremento per sostenere maggiori oneri derivanti da assunzioni nell'anno+ 8.412.476 2001 (art 39 comma 8) decurtazione ex comma 2 dell'art 5 CCNL II biennio economico per32.863.561 trasferimento al fondo ex art.39 (rischio radiologico) fondo per la remunerazione di particolari condizioni di lavoro + 4.053.162.035 incremento per sostenere maggiori oneri derivanti da assunzioni nell'anno+ 28.346.505 2001 (art 39 comma 8) totale fondo anno 2001 = 5.214.221.238 tab. n.1/E Pescara 21 2.585.435,92 41,56 2.585.477,48 579.990,91 2.005.445,01 2.585.435,92 41,56 15.129,46 2.600.606,94 595.161,93 26.068,09 15.129,46 636.359,49 2.005.445,01 87.838,49 2.093.283,50 2.729.642,98 636.359,49 38.734,27 4.344,68 16.972,61 2.093.283,50 14.639,75 2.692.920,53 fondo per la corresponsione del trattamento accessorio connesso ai compensi per lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio pericolo o danno (art. 38 comma 1) lire € DETERMINAZIONE FONDO ANNO 1999 fondo straordinario CONSOLIDATO al 31/12/97 ex art 43, comma 2 punto 1 + 2.322.308.410 1.199.372,20 fondo ex art. 43, c. 2, p. 2 CCNL 12/9/95 per particolari condizioni di+ 6.941.365.962 3.584.916,34 disagio, pericolo o danno fondo unico consolidato al 31/12/1998 = 9.263.674.371 4.784.288,54 art 39 comma 8: personale già finanziato = 2759, Personale anno 1999 =+ 0 2757 quota pari allo 0,06% del monte salari 1997 (0,06% di 48.082.313,42) + 153.043 79,04 totale fondo unificato anno 1999 per 2757 unità 9.263.827.414 4.784.367,58 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2000 0 fondo unico consolidato al 31/12/1999 + 9.263.827.414 4.784.367,58 incremento per sostenere maggiori oneri derivanti da assunzioni nell'anno+ 611.097.036 315.605,28 (art 39 comma 8): personale anno 1999 = 2759 anno 2000 = 2941 quota pari allo 0,06% del monte salari 1997 + 55.707.166 28.770,35 totale fondo anno 2000 per n. 2941 dipendenti 9.930.631.615 5.128.743,21 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2001 0 9.930.631.615 5.128.743,21 fondo determinato per il 2000 + somma destinata ad ARTA per costituire un fondo per il personale ad essa45.322.795 23.407,27 assegnato con effetto 1/1/01 (-) adeguamento fondo per l'anno 2001 (5.128.742,21:2941 unità) = 1.734,88 0 x 103 unità in più 61.599.990 31.813,74 decurtazione ex comma 2 dell'art 5 CCNL II biennio economico pertrasferimento al fondo ex art.39 (rischio radiologico) totale fondo anno 2001 con dip. n. 2838 = 9.823.708.830 5.073.522,20 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2002 0 9.823.708.830 5.073.522,20 fondo determinato per il 2001 + 0 incremento per sostenere maggiori oneri derivanti da assunzioni nell'anno 2001 (art 39 comma 8) 103 unità in più 123.200.000 63.627,49 decurtazione ex comma 2 dell'art 5 CCNL II biennio economico pertrasferimento al fondo ex art.39 totale fondo 2002 con dip. N, 2833 = 9.700.508.830 5.009.894,71 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2003 0 9.700.508.830 5.009.894,71 totale fondo anno 2002 + adeguamento fondo per l'anno 2003 (5.009.894,71:2941 unità ) = 1.725,10+ 0 x totale fondo 2003 con dip n. 2833 = 9.700.508.830 5.009.894,71 22 tab. n.1/F Teramo fondo per la corresponsione del trattamento accessorio connesso ai compensi per lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio pericolo o danno (art. 38 comma 1) lire € del. n.2816 del 14.12.1998 DETERMINAZIONE FONDI ANNO 1998 Fondo ex art.43, c.2, p.1 per lavoro straordinario 3.333.840.881 1.721.785,12 fondo ex art. 43, c. 2, p. 2 CCNL 12/9/95 per particolari condizioni di 8.904.444.067 4.598.761,57 disagio, pericolo o danno del. n. 2819 del 14.12.1998 DETERMINAZIONE FONDI ANNO 1999 Fondo ex art.43, c.2, p.1 per lavoro straordinario 3.333.840.881 1.721.785,12 fondo ex art. 43, c. 2, p. 2 CCNL 12/9/95 per particolari condizioni di 8.904.444.067 4.598.761,57 disagio, pericolo o danno del. n. 493 del 24.3.1999 RIDETERMINAZIONE FONDI ANNI 1996-1999 Fondo ex art.43, c.2, p.1 per lavoro straordinario + 3.333.840.881 1.721.785,12 quota irreversibile trasferita al fondo ex art. 43, comma 2, punto 3( fondo500.000.000 258.228,45 per l'indennità di qualificazione professionale) totale fondo per lavoro straordinario + 2.833.840.881 1.463.556,67 fondo ex art. 43, c. 2, p. 2 CCNL 12/9/95 per particolari condizioni di 8.904.444.067 4.598.761,57 disagio, pericolo o danno quota irreversibile trasferita al fondo ex art. 43, comma 2, punto 3 (fondo400.000.000 206.582,76 per l'indennità di qualificazione professionale) totale fondo per disagio pericolo o danno 8.504.444.067 4.392.178,81 del. n. 289 del 12.6.2000. RIDETERMINAZIONE FONDI ANNI 1996-1999 Ricogniz. somme spettanti ad operatori con esposizione a rischio radiante+ 39.410.000 20.353,57 alla data del 1993(n. maggiore di quello preso a riferimento nel fondo ex art. 43 punto 2) fondo determinato dalla delibera n.493/99 + 8.504.444.067 4.392.178,81 totale fondo rideterminato per gli anni 96 97 98 99 8.543.854.067 4.412.532,38 del. n. 290 del 12.6.2000 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2000 ex fondo lavoro straordinario 2.833.840.881 1.463.556,67 ex fondo n.2 disagio pericolo o danno 8.504.444.067 4.392.178,81 rideterminazione fondo ex art.43 comma 2 punto 2 per operatori rischio 20.301,92 39.310.000 radiante 0,06% del monte salari anno 1997 al netto degli oneri riflessi 60.453.000 31.221,37 totale fondo unificato 2000 11.438.047.948 5.907.258,77 del. n. 401 del 14.5.2002 DETERMINAZIONE FONDO ANNI 2001 E 2002 fondo determinato per l'anno 2000 11.438.047.948 5.907.258,77 somma destinata ad ARTA per costituire un fondo per il personale ad essa 67.332.143 34.774,15 assegnato con effetto 1/1/01 totale anno 2001 e 2002 11.370.715.805 5.872.484,63 del. n. 1019 del 18.2.2002 RITERMINAZIONE FONDO ANNO 2002 fondo determinato da delibera precedente per il 2001 e 2002 + 11.370.715.805 5.872.484,63 decurtazione ex comma 2 dell'art 5 CCNL II b. e. per trasferimento al196.800.000 101.638,72 fondo ex art.39 (rischio radiologico) totale fondo anno 2002 11.173.915.805 5.770.845,91 23 b) fondo per la corresponsione dei premi per la qualità della prestazione individuale e per i compensi della produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi (art.38, comma 3). Il comma 3 dell’art.38 prevede l’unificazione anche dei fondi disciplinati dall’art. 46, comma 1 punti 1) e 2) del C.C.N.L. del 1.9.95, per la corresponsione, rispettivamente, dei premi per la qualità individuale e per i compensi della produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi nell’ammontare consolidato al 31.12.1997, con alcune precisazioni di seguito indicate. a. nel consolidamento del fondo della produttività non va considerato quanto connesso alle risorse aggiuntive previste dall’art.3 comma 1 del C.C.N.L. del 27.6.1996 e dall’art.17 del C.C.N.L. del 22.5.1997 (1% del monte salari annuo 1995); b. qualora gli incrementi derivino da economie di gestione, queste dovranno essere espressamente accertate a consuntivo dai servizi di controllo interno o dai nuclei di valutazione e dovranno corrispondere ad effettivi incrementi di produttività o di miglioramento dei servizi o d’ottimizzazione delle attività; c. a partire dall’1.1.99 la contrattazione integrativa nell’ambito del fondo definirà le risorse da destinare all’incentivazione della produttività collettiva e al miglioramento dei servizi attraverso la corresponsione di premi di produttività collettiva ed individuale. d. Resta confermata la possibilità d’utilizzazione anche temporanea nel fondo per la produttività collettiva d’eventuali risparmi accertati a consuntivo nella gestione del fondo di cui al comma 1. Tale fondo denominato “fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali” è alimentato annualmente, in presenza delle relative condizioni a decorrere dall’1.1.98 con risorse derivanti da: a. attuazione dell’art.43 della legge 449/97, nella misura destinata dalle Aziende e dagli enti alla contrattazione integrativa; b. economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, ai sensi e nei limiti previsti dalla legge 662/1996 e successive modificazioni ed integrazioni; c. altre disposizioni di legge che destinano una parte dei proventi delle Aziende ed enti ad incentivi al personale; 24 d. a decorrere dal 1.1.98, sulla base del consuntivo 1997, dell’1% come tetto massimo del monte salari annuo calcolato con riferimento al 1997, in presenza d’avanzi d’amministrazione e di pareggio di bilancio, secondo le modalità stabilite dalle Regioni negli atti d’indirizzo per la formazione dei bilanci di previsione annuale ovvero della realizzazione annuale dei programmi – correlati ad incrementi quali – quantitativi d’attività del personale – concordati tra Regioni e singole Aziende ed enti e finalizzati al raggiungimento del pareggio di bilancio entro il termine stabilito ai sensi delle vigenti disposizioni. A tali risorse si aggiungono quelle del comma 5 dell’art.38 secondo il quale le Regioni, ai sensi degli artt 4 e 13 del d.lgs. n.502 del 1992, possono favorire l’assunzione e il perseguimento – da parte delle Aziende e degli enti – d’obiettivi strategici relativi al consolidamento del processo di riorganizzazione in atto ovvero collegati al reale recupero di margini di produttività: all’uopo finalizzano l’incremento citato del fondo in esame dell’1% del monte salari annuo, calcolato con riferimento al 1997. Le Regioni possono, altresì, favorire da parte delle Aziende ed enti interventi di sviluppo occupazionale o interventi correlati ai processi di riorganizzativi anche a seguito d’innovazioni tecnologiche da definirsi in sede di contrattazione integrativa, alla cui realizzazione finalizzeranno un’ulteriore quota d’incremento dello stesso fondo pari allo 0,02% del medesimo monte salari 1997. La verifica del raggiungimento dei risultati inerenti all’1% finanziato dalla Regione con le modalità di cui sopra, è affidata al nucleo di valutazione o ai servizi di controllo interni ed è, in ogni caso, condizione necessaria per l’erogazione dei compensi relativi alla produttività secondo le modalità stabilite in sede di contrattazione integrativa. Da ultimo, il fondo ex art.38 comma 3 può essere decurtato, in sede di contrattazione integrativa, da un minimo del 10% ad un massimo del 15% per finanziare il fondo di cui all’art.39, a partire dall’1.7.99. Seguono n. 6 tabelle che riportano i fondi come costruiti dalle Aziende. 25 Tab. 2/A Avezzano Sulmona fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali(art. 38 comma 3) lire € del. 172 del 24/3/1999 DETERMINAZIONE EX ART 46 COMMA 2 PUNTI 1 E 2 CCNL 1.9.95. FONDI ANNO1998 fondo ex art. 46 comma 1 punto 2 CCNL 95 per la qualità delle prestazioni individuali + 174.512.523 90.128,20 consolidato al 31.12.97 Fondo ex art. 46 comma 1 punto 2 CCNL 95 per la produttività collettiva e per il + 2.310.274.867 1.193.157,39 miglioramento dei servizi consolidato al 31.12.97 totale anno 1998 = 2.484.787.390 1.283.285,59 del.n.1445 del 29.12.2000. DETERMINAZIONE FONDO UNIFICATO ANNO 1999 ex fondo per la qualità delle prestazioni individuali* consolidato al 31.12.97 + 174.512.523 90.128,20 ex Fondo per la produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi consolidato al + 2.310.274.867 1.193.157,39 31.12.97 economia quota parte derivante da trasf. di rapporto di lavoro da t. pieno a t. parziale + 19.421.574 10.030,41 nella misura del 20% prevista da L. 662/96 (art 38, comma 4 lett a) totale anno 1999 = 2.504.208.964 1.293.316,00 del.n.1446 del 29.12.2000. DETERMINAZIONE FONDO UNIFICATO ANNO 2000 fondo produttività collettiva consolidato al 31.12.1999 + 2.310.274.867 1.193.157,39 fondo per la qualità della prestazione individuale consolidato al 31.12.97 + 174.512.523 90.128,20 economia quota parte derivante da trasf. di rapporto di lavoro da t. pieno a t. parziale + 30.065.000 15.527,28 nella misura del 20% prevista da L. 662/96 (art 38, comma 4 lett a) totale anno 2000 = 2.514.852.390 1.298.812,87 del.n.992 del 11.5.2001. DETERMINAZIONE FONDO UNIFICATO ANNO 2001 contratto collettivo integrativo 08.03.2001 fondo produttività collettiva consolidato al 31.12.1999 + 2.310.274.867 1.193.157,39 fondo per la qualità della prestazione individuale consolidato al 31.12.97 + 174.512.523 90.128,20 economia quota parte derivante da trasf. di rapporto di lavoro da t. pieno a t. parziale + 41.896.000 21.637,48 nella misura del 20% prevista da L. 662/96 (art 38, comma 4 lett a) decurtazione nella misura del 15% ex comma 7 art 38 (-)per finanziare fondo dell'art 39 372.718.108 192.492,84 totale anno 2001 = 2.153.965.282 1.112.430,23 del.n.1548 del 27.12.2002. DETERMINAZIONE FONDO UNIFICATO ANNO 2002 fondo produttività consolidato al 31.12.2001 + 2.153.965.282 1.112.430,23 economia quota parte derivante da trasf. di rapporto di lavoro da t. pieno a t. parziale + 61.211.300 31.613,00 nella misura del 20% prevista da L. 662/96 (art 38, comma 4 lett a) totale anno 2002 = 2.215.176.582 1.144.043,23 26 tab. n.2/B Chieti fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali(art. 38 comma 3) lire € del. n. 4541 del 30.12.98 DETERMINAZIONE EX ART 46 COMMA 2 PUNTI 1 E 2 CCNL 1.9.95. FONDI ANNO 1998 fondo ex art. 46 comma 1 punto 2 CCNL 95 per la qualità delle prestazioni individuali 129.090.760 66.669,81 consolidato al 31.12.97 Fondo ex art. 46 comma 1 punto 2 CCNL 95 per la produttività collettiva e per il 1.038.815.128 536.503,24 miglioramento dei servizi consolidato al 31.12.97 totale anno 1998 = 1.167.905.888 603.173,05 del. n. 3769 del 31.12.98 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 1999 ex fondo per la qualità delle prestazioni individuali* consolidato al 31.12.97 + 129.090.760 66.669,81 ex Fondo per la produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi consolidato al + 1.038.815.128 536.503,24 31.12.97 economia quota parte derivante da trasf. di rapporto di lavoro da t. pieno a t. parziale + 28.646.345 14.794,60 nella misura del 20% prevista da L. 662/96 (art 38, comma 4 lett a) totale anno 1999 = 1.196.552.233 617.967,66 del n. 1064 del 31.12.2001 RIDETERMINAZIONE FONDO ANNO 1998 risorse aggiuntive regionali 878.801.289 453.862,99 del. N.2793 del 28.11.2000 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2000 fondo consolidato al 31.12.99 (fondo anno 99 decurtate le economie dell'anno) + 1.167.905.888 603.173,05 economia quota parte derivante da trasf. di rapp. di lavoro da t. pieno a t. parziale nella % + 59.410.729 30.683,08 del 20% prevista da L. 662/96 (20% di 297.053.647) totale anno 2000 1.227.316.617 633.856,13 del. n. 1650 del 24.12.2001 e c.c.i.a. 3.10.2001 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2001 fondo consolidato al 31.12.99 (fondo anno 99 decurtate le economie dell'anno) + 1.167.905.888 603.173,05 somma destinata ad ARTA per costituire un fondo per il personale ad essa assegnato (-) 9.044.175 4.670,93 decurtazione nella misura del 15% ex comma 7 art 38 (-) 175.185.883 90.475,96 risorse derivanti dall'attuazione dell'art.43 L.449/97 0 economia quota parte derivante da trasf. di rapporto di lavoro da t. pieno a t. parziale + 82.524.588 42.620,39 nella misura del 20% prevista da L. 662/96 (art 38, comma 4 lett a) totale anno 2001 = 1.066.200.418 550.646,56 del. n. 1364 del 29.11.2002 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2002 fondo produttività consolidato al 31.12.2001 + 1.066.200.418 550.646,56 economia quota parte derivante da trasf. di rapporto di lavoro da t. pieno a t. parziale 82.524.588 42.620,39 nella misura del 20% prevista da L. 662/96 (art 38, comma 4 lett a) nell'anno 2000 risorse derivanti dall'attuazione dell'art.43 L.449/97 + 0 economia quota parte derivante da trasf. di rapporto di lavoro da t. pieno a t. parziale + 98.742.741 50.996,37 nella misura del 20% prevista da L. 662/96 (art 38, comma 4 lett a) nell'anno 2001 art.39 comma 8 adeguamento fondo anno 2002 per 60 dipendenti + 28.145.231 14.535,80 totale anno 2002 = 1.110.563.802 573.558,34 27 tab. n.2/C Lanciano Vasto fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali(art. 38 comma 3) del. n. 3053 del 31.12.1998 CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 28.12.1998 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 1998 fondo ex art. 46 comma 1 punto 2 CCNL 95 per la qualità delle prestazioni individuali 117.010.418 60.430,84 consolidato al 31.12.97 Fondo ex art. 46 comma 1 punto 2 CCNL 95 per la produttività collettiva e per il 1.762.867.678 910.445,17 miglioramento dei servizi consolidato al 31.12.97 totale anno 1998 = 1.879.878.096 970.876,01 CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 21.12.99 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 1999 fondo ex art. 46 comma 1 punto 2 CCNL 95 per la qualità delle prestazioni individuali + 118.483.594 61.191,67 consolidato al 31.12.97 Fondo ex art. 46 comma 1 punto 2 CCNL 95 per la produttività collettiva e per il + 1.762.867.678 910.445,17 miglioramento dei servizi consolidato al 31.12.97 totale consolidato dei due fondi al 31.12.97 = 1.881.351.272 971.636,84 economia quota parte derivante da rasf. di rapp. di lavoro da t. pieno a t. parziale nella % + 50.739.352 26.204,69 del 20% prevista da l. 662/96 (art 38 comma 4 totale anno 1999 = 1.932.090.624 997.841,53 CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 12.4.2001 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2000 e precedenti fondo ex art. 46 comma 1 punto 2 CCNL 95 per la qualità delle prestazioni individuali 117.010.418 60.430,84 consolidato al 31.12.97 Fondo ex art. 46 comma 1 punto 2 CCNL 95 per la produttività collettiva e per il 1.762.867.678 910.445,17 miglioramento dei servizi consolidato al 31.12.97 totale anno 1998 = 1.879.878.096 970.876,01 ex fondo per la qualità delle prestazioni individuali* + 117.010.418 60.430,84 ex Fondo per la produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi + 1.762.867.678 910.445,17 totale consolidato dei due fondi al 31.12.97 = 1.879.878.096 971.636,84 economia quota parte derivante da trasf. di rapporto di lavoro da t. pieno a t. parziale + 50.739.352 26.204,69 nella misura del 20% prevista da L. 662/96 (art 38, comma 4 lett a) totale anno 1999 = 1.930.617.448 997.080,70 totale consolidato dei due fondi al 31.12.97 + 1.879.878.096 economia quota parte derivante da trasf. di rapporto di lavoro da t. pieno a t. parziale + 50.739.352 26.204,69 nella misura del 20% prevista da L. 662/96 (art 38, comma 4 lett a) maggiori risorse per assunzioni anno 2000 ex art.39, c. 8 231.674.094 119.649,68 totale anno 2000 = 1.698.943.354 877.431,02 incremento con fondi regionali (del.1140/2001) art.3 co.2 ccnl II b e 922.640.913 476.504,26 fondo produttività consolidato al 31.12 1999 (art.3. ccnl II biennio) + 1.930.617.448 997.080,70 maggiori risorse per assunzioni anno 2000 ex art.39, c. 8 231.674.094 119.649,68 totale anno 2001 = 1.698.943.354 877.431,02 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2002 fondo produttività consolidato al 31.12 1999 (art.3. ccnl II biennio) + 1.930.617.448 997.080,70 maggiori risorse per assunzioni anno 2000 ex art.39, c. 8 231.674.094 119.649,68 totale anno 2002 = 1.698.943.354 877.431,02 28 tab. n. 2/D L'Aquila fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle individuali(art. 38 comma 3) lire del. n.509 del 21.11.2000. DETERMINAZIONE FONDI ANNO 1998 fondo ex art. 46 comma 1 punto 2 CCNL 95 per la qualità delle prestazioni individuali 97.054.000 consolidato al 31.12.97 Fondo ex art. 46 comma 1 punto 2 CCNL 95 per la produttività collettiva e per il 1.319.959.390 miglioramento dei servizi consolidato al 31.12.97 economia quota parte derivante da trasf. di rapporto di lavoro da t. pieno a t. parziale 2.652.100 nella misura del 20% prevista da L. 662/96 (art 38, comma 4 lett a) fondo unificato anno 1998 = 1.419.665.490 del. n.509 del 21.11.2000. DETERMINAZIONE FONDI ANNO 1999 fondo unificato anno 1998 + 1.419.665.490 decurtazione nella misura del 10% ex comma 7 art 38 (-)per finanziare fondo dell'art 39 65.997.969 totale anno 1999 = 1.353.667.521 del. n.515 del 18.9.2002. DETERMINAZIONE FONDI ANNO 2000 fondo anno 1999 consolidato al 31.12.99 (fondo anno 99 decurtate le economie dell'anno) + 1.287.669.552 aumento di 1,2% del M.S. 1999 a carico della Regione (1,2x48.710.988.000:100), il M.S. + 584.531.856 è decurtato dell'importo A.R.T.A. maggiori risorse per assunzioni anno 2000 ex art.39, c. 8 + 56.399.924 totale anno 2000 = 1.928.601.332 del. n.515 del 18.9.2002. DETERMINAZIONE FONDI ANNO 2001 fondo produttività consolidato al 31.12.2000 + 1.928.601.332 somma destinata ad ARTA per costituire un fondo per il personale ad essa assegnato (-) 20.300.000 maggiori risorse per assunzioni anno 2001 ex art.39, c. 8 + 9.399.987 totale anno 2001 = 1.917.701.319 29 prestazioni € 50.124,21 681.702,13 1.369,70 733.196,04 733.196,04 34.085,11 699.110,93 665.025,82 301.885,51 29.128,13 996.039,46 996.039,46 10.484,08 4.854,69 990.410,08 tab. n. 2/E Pescara fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali(art. 38 comma 3) lire € CONTRATTTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 31.5.2001 DETERMINAZIONE FONDO UNIFICATO ANNO 1998 fondo ex art. 46 comma 1 punto 2 CCNL 95 per la qualità delle prestazioni individuali + 179.907.617 92.914,53 consolidato al 31.12.97 Fondo ex art. 46 comma 1 punto 2 CCNL 95 per la produttività collettiva e per il + 2.535.070.792 1.309.254,80 miglioramento dei servizi consolidato al 31.12.97 fondo storico unificato al 31/12/97 con 2583 unità = 2.714.978.409 1.402.169,33 maggiori risorse per assunzioni anno 1998 ex art.39, c. 8 (18 dipendenti) 18.919.875 9.771,30 fondo storico unificato al 31/12/98 con 2601 unità 2.733.898.284 1.411.940,63 Risparmi di gestione + 915.443.207 472.786,96 Fondo produttività individuale non utilizzato nell'anno 1997 + 179.907.617 92.914,53 totale fondo anno 1998 = 3.829.249.108 1.977.642,12 CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 31.5.2001 DETERMINAZIONE FONDO UNIFICATO ANNO 1999 fondo storico unificato al 31/12/98 con 2601 unità + 2.733.898.284 1.411.940,63 maggiori risorse per assunzioni anno 1999 ex art.39, c. 8 (156 dipendenti) + 163.972.250 84.684,60 fondo storico unificato al 31/12/99 con 2757 unità = 2.897.870.534 1.496.625,23 residuo non speso anno 1998 + 410.754.509 212.137,00 totale anno 1999 = 3.308.625.043 1.708.762,23 CONTRATTTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 31.5.2001 DETERMINAZIONE FONDO UNIFICATO ANNO 2000 fondo storico unificato al 31/12/99 con 2757 unità + 2.897.870.534 1.496.625,23 maggiori risorse per assunzioni anno 2000 ex art.39, c. 8 (184 dipendenti) + 193.403.167 99.884,40 decurtazione nella misura del 15% ex cmma 7 art 38 (-) e trasferimento al fondo ex art 39 463.691.046 239.476,44 dal 1.1.2000 fondo storico unificato al 31/12/2000 con 2941 unità = 2.627.582.655 1.357.033,19 residuo non speso anno 1999 (poste aggiuntive per l'anno 2000) + 242.768.642 125.379,54 risorse aggiuntive art. 3, c. 2, CCNL 20/9/01 (1,2% X £57.215.545) + 1.329.417.810 686.587,00 totale anno 2000 = 4.199.769.107 2.168.999,73 DETERMINAZIONE FONDO UNIFICATO ANNO 2001 0 fondo storico unificato al 31/12/00 con 2941 unità + 2.627.582.655 1.357.033,19 assunzioni anno 2001 ex art.39, c. 8 (27 dipendenti) 0 somma destinata ad ARTA per costituire un fondo per il personale ad essa assegnato (-) 24.122.710 12.458,34 fondo storico unificato al 31/12/2001 con 2838 unità 2.603.459.945 1.344.574,85 residuo non speso anno 2000 (poste aggiuntive per l'anno 2001) + 1.395.616.055 720.775,54 totale anno 2001 = 3.999.076.000 2.065.350,39 DETERMINAZIONE FONDO UNIFICATO ANNO 2002 fondo storico unificato al 31/12/01 con 2838 unità + 2.603.459.945 1.344.574,85 adeguamento fondo ex art. 39, c.8, per l'anno 2002 ) + 0 fondo storico unificato al 31/12/2002 con 2833 unità 2.603.459.945 1.344.574,85 residuo non speso anno 2001 (poste aggiuntive per l'anno 2002) + 1.434.889.652 741.058,66 totale anno 2002 (comprensivo di risorse aggiuntive regionali) = 4.038.349.596 2.085.633,51 DETERMINAZIONE FONDO UNIFICATO ANNO 2003 0 fondo storico unificato al 31/12/02 con 2833 unità 2.603.459.945 1.344.574,85 adeguamento fondo ex art. 39, c.8, per l'anno 2002 0 fondo storico unificato al 31/12/2003 con 2833 unità 2.603.459.945 1.344.574,85 30 tab. n. 2/F Teramo fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali(art. 38 comma 3) lire € del. n. 2816 del 14.12.1998. DETERMINAZIONE FONDI ANNO 1998 fondo ex art. 46 comma 1 punto 2 CCNL 95 per la qualità delle prestazioni individuali 196.731.082 101.603,12 consolidato al 31.12.97 Fondo ex art. 46 comma 1 punto 2 CCNL 95 per la produttività collettiva e per il 2.541.361.714 1.312.503,79 miglioramento dei servizi consolidato al 31.12.97 decurtazione nella misura del 5% di metà fondo ex comma 7 art 38 (-)per finanziare 127.068.085 65.625,19 fondo dell'art 39 Fondo anno 1998 per la produttività collettiva 2.414.293.628 1.246.878,60 del. n. 2819 del 14.12.1998. DETERMINAZIONE FONDI ANNO 1999 fondo ex art. 46 comma 1 punto 2 CCNL 95 per la qualità delle prestazioni individuali 196.731.082 101.603,12 consolidato al 31.12.97 Fondo ex art. 46 comma 1 punto 2 CCNL 95 per la produttività collettiva e per il 2.541.361.714 1.312.503,79 miglioramento dei servizi consolidato al 31.12.97 del. n. 290 del 12.6.2000. DETERMINAZIONE FONDO UNIFICATO ANNO 2000 ex fondo per la qualità delle prestazioni individuali* consolidato al 31.12.97 196.731.082 101.603,12 ex Fondo per la produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi consolidato al 2.541.361.714 1.312.503,79 31.12.97 decurtazione nella misura del 5% di metà fondo ex comma 7 art 38 (-)per finanziare 127.068.085 65.625,19 fondo dell'art 39 ult. Decurtaz. 5% stabilita in sede di contrattaz. Integr. Az 127.068.085 65.625,19 economia quota parte derivante da trasf. di rapporto di lavoro da t. pieno a t. parziale 54.374.176 28.081,92 nella misura del 20% prevista da L. 662/96 (art 38, comma 4 lett a) ANNO 2000 2.538.330.802 1.310.938,45 ord. N.354 del 28.2.2000 RICOGNIZIONE RESIDUI ANNO 1999 fondo anno 1999 2.738.092.796 1.414.106,91 decurtazione del 10% minimo contrattuale 127.068.085 65.625,19 2.611.024.711 1.348.481,73 residui non spesi fondo produttività collettiva 1998 2.541.361.714 1.312.503,79 residui non spesi fondo produttività individuale 1998 196.731.082 101.603,12 residui non spesi fondo produttività individuale 1997 196.731.082 101.603,12 residui produttività 1996 140.199.980 72.407,25 residui produttività collettiva 1997 45.351.535 23.422,11 residui fondi 1 e 2 (30%) 1996 276.926.284 143.020,49 residui fondi 1 e 2 (30%) 1997 272.926.284 140.954,66 residui fondi 1 e 2 (30%) 1998 300.042.176 154.958,85 somme spese per produttività anno 1999 0 0,00 residui 1999 6.581.298.395 3.398.956,96 totale fondo anno 2000 6.581.298.395 3.398.956,96 del. n. 139 del 18.3.2002. DETERMINAZIONE FONDO UNIFICATO ANNO 2001 fondo anno 2000 già determinato 2.538.330.802 1.310.938,45 economia quota parte derivante da trasf. di rapporto di lavoro da t. pieno a t. parziale 54.374.176 28.081,92 nella misura del 20% prevista da L. 662/96 (art 38, comma 4 lett a) per l'anno 2000 economia quota parte derivante da trasf. di rapporto di lavoro da t. pieno a t. parziale 66.297.923 34.240,02 nella misura del 20% prevista da L. 662/96 (art 38, comma 4 lett a) per l'anno 2001 somma destinata ad ARTA per costituire un fondo per il personale ad essa assegnato 14.942.344 7.717,08 ANNO 2001 2.535.942.205 1.309.704,85 del. n. 139 del 18.3.2002. DETERMINAZIONE FONDO UNIFICATO ANNO 2002 ANNO 2002: il fondo è pari a quello del 2001 meno le economie dell'anno derivanti dalla 2.469.014.282 1.275.139,46 trasform. Del rapp. Da t. pieno a t. part-time. Questo importo sarà incrementato a consuntivo delle economie del 2002. 31 c) fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, della parte comune dell’ex indennità di qualificazione professionale e dell’indennità professionale specifica (art.39). Per il finanziamento delle fasce retributive (art.30 comma 1 lett b), dell’indennità di funzione legata alle posizioni organizzative di cui agli artt. 20, 21 e 36, della voce retributiva di cui alla tabella 9 penultima colonna (parte comune dell’ex indennità di qualificazione professionale di cui all’art.30, comma 1 lett a) nonché dell’indennità professionale specifica indicata nella tabella dell’allegato 6 al C.C.N.L., le Aziende e gli enti provvedono alla formazione del fondo di cui all’art.39 del C.C.N.L. Tale fondo è costituito a decorrere dall’1.1.1998: • dall’insieme dei valori economici annualmente attribuiti a tutto il personale in servizio alla stessa data, calcolati come differenza tra il valore di fascia attribuito in base alla tabella allegato 7 di primo inquadramento (colonna D) e lo stipendio tabellare iniziale di cui all’allegato 4, colonna terza; • dal valore delle indennità di cui all’art. 30 comma 5 e tabella allegato 6 del C.C.N.L. Il comma 2 dell’art. 39 prevede che rimangono attribuiti al fondo i medesimi importi relativi al personale comunque cessato dal servizio dall’1.1.1998 ivi compresi quelli di cui agli artt. 30 comma 6, 31 comma 8 e 36 comma 3. Tale fondo sostituisce e riassorbe quello previsto dall’art.43, comma 2, punto 3 del contratto nazionale del 1° settembre 1995 come integrato dal contratto nazionale del 27.6.1996. Esso è integrato altresì con le seguenti risorse (comma 4, art.39): • a decorrere da data non anteriore al 1° luglio 1999 di una quota minima del 10% elevabile fino al 15% del fondo della produttività collettiva di cui all’art 38, co. 3; • a decorrere dal 1° gennaio 1999 da una quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla riduzione stabile della dotazione organica del personale concordata in sede di contrattazione integrativa; • a decorrere dal 31.12.1999 da una quota pari allo 0,81% del monte salari annuo calcolato con riferimento al 1997, al netto degli oneri riflessi; • risorse derivanti dal fondo dell’art.38, comma 1 in presenza di stabile modifica e razionalizzazione dell’organizzazione dei servizi anche a parità d’organico. La contrattazione collettiva integrativa individua, all’interno del fondo, le risorse da destinare al finanziamento dell’indennità prevista per le posizioni organizzative ai sensi dell’art.20, 21 e 36, ivi compresa la quota parte delle risorse di cui al comma 4, lett a). 32 A tal fine con la medesima decorrenza dell’incarico le disponibilità di cui al comma 1 sono incrementate con le risorse provenienti dal fondo dell’art.38, comma 1, per effetto del riassorbimento nell’indennità di funzione, del compenso per lavoro straordinario ai sensi dell’art.36 comma 2 nella misura corrispondente a n. 65 ore procapite per ciascuno dei dipendenti incaricati. Dalla medesima data il fondo del citato art. 38 è correlativamente decurtato di un importo pari all’entità delle competenze riassorbite. La corresponsione dell’indennità – la cui misura è indicata nell’art. 36 avviene da data non anteriore al conferimento al personale interessato dei relativi incarichi con le procedure previste dal C.C.N.L. Al verificarsi dell’ipotesi prevista dall’art.36, comma 3, le risorse attinenti alle competenze accessorie riassorbite all’atto dell’incarico, relative al fondo di cui all’art.38, sono riassegnate al medesimo (comma 6). In attesa dell’attuazione degli artt. 35 e 36 e – successivamente – a regime, qualora nel fondo del comma 1 risultassero a consuntivo, ancora disponibili, eventuali risorse, esse, per il medesimo anno in cui si è verificato il residuo, sono temporaneamente utilizzate nel fondo per la produttività collettiva previsto dall’art. 38, comma 3 e, quindi, riassegnate al fondo dell’art.39 per l’attuazione delle sue finalità (art.39, comma 7). Tali risorse sono pertanto utilizzabili nel fondo per la produttività collettiva solo temporaneamente e non si storicizzano. Nel caso in cui l’Azienda o l’ente prevedano, nella dotazione organica, un aumento di personale rispetto a quello preso a base di calcolo, per la formazione dei fondi di cui agli artt. 38 e 39, nel finanziare la dotazione organica, dovranno tenere conto delle risorse necessarie per sostenere maggiori oneri derivanti dalla corresponsione del trattamento economico complessivo del personale da assumere (art.39 comma 8). Tutti i riferimenti al monte salari 1997 effettuati sono al netto degli oneri riflessi. Seguono n. 6 tabelle riepilogative dei fondi costruiti dalle Aziende. 33 Tab. 3/A Avezzano Sulmona fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, della parte comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica (art 39) lire € del. 1445 del 29/12/2000 DETERMINAZIONE FONDO ANNI 1998 E 1999 fondo di base calcolato in relazione al personale presente al 1.1.1998 (commi 1 e 2) + 4.322.585.537 2.232.429,12 (n.1676 dipendenti di ruolo e incaricati in attesa di concorso in servizio ) residui al 31.12.97 del fondo art.43 CCNL 1995 non utilizzato per applicazione + 46.337.488 23.931,32 art.45 (comma 3) fondo storico anno 1998 = 4.368.923.025 2.256.360,44 incremento per variazioni organico al 1 gennaio 1998 (comma 8) + 962.000 496,83 totale fondo 1998 = 4.369.885.025 2.256.857,27 fondo determinato per l'anno 1998 + 4.369.885.025 2.256.857,27 risorse derivanti dal fondo dell'art. 38 comma 1 per incremento fondo ex art 43, + 400.000.000 206.582,76 comma 2 punto 3 CCNL (art 38, comma 7) quota fissa ed irreversibile incremento per variazioni organico al 1 gennaio 1999 (c.8) rispetto all'1.1.1998 + 249.595.500 128.905,32 (197 dipendenti in più) incremento dal 31.12.99 dello 0,81% del monte salari anno 1997 (c. 4 lett c) + 1.234.074 637,35 totale fondo 1999 = 5.020.714.599 2.592.982,69 del. 1446 del 29/12/2000. DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2000 determinazione fondo 2000 fondo determinato per l'anno 1999 + 5.020.714.599 2.592.982,69 incremento per variazioni organico al 1 gennaio 2000 (comma 8) + 183.823.000 94.936,66 ulteriore quota afferente il fondo per incremento di organico + 42.248.000 21.819,27 incremento quota monte salari anno 1997 (comma 4 lett c) 0,81% di monte salari + 450.437.060 232.631,33 1997 totale fondo 2000 = 5.697.222.659 2.942.369,95 del. 992 del 11/5/2001. DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2001 fondo determinato per l'anno 2000 5.697.222.659 2.942.369,95 incremento del 15% dal fondo della produttività (art 39 comma 4 lett a) + 372.718.108 192.492,84 totale fondo 2001 = 6.069.940.767 3.134.862,79 del. 206 del 22/2/2002. RIDETERMINAZIONE FONDI 2000 E 2001 fondo determinato per l'anno 1999 + 5.020.714.599 2.592.982,69 incremento per variazioni organico al 1 gennaio 2000 (comma 8) + 183.823.000 94.936,66 ulteriore quota afferente il fondo per incremento di organico + 42.248.000 21.819,27 incremento quota monte salari anno 1997 (comma 4 lett c) 0,81% di monte salari + 450.437.060 232.631,33 1997 incremento da 1.1.2000 delle risorse pari all'importo dei risparmi sulla retribuzione + 66.033.205 34.103,30 individuale di anzianità (RIA) in godimento personale cessato nel 2000 (art 3 comma 3 lett a II biennio) incremento dal 1.7.2000 di una somma mensile di £ 5000 pro capite per 6 mesi + 55.410.000 28.616,88 (5000 x 6 x 1847 unità) (art 3, comma 3 lett b) totale fondo anno 2000 = 5.818.665.864 3.005.090,13 fondo determinato per l'anno 1999 + 5.020.714.599 2.592.982,69 incremento del 15% dal fondo della produttività (art 39 comma 4 lett a) + 372.718.108 192.492,84 incremento ulteriore quota assunzioni anno 1999 + 183.823.000 94.936,66 incremento ulteriore quota assunzioni anno 2000 + 42.248.000 21.819,27 incremento quota monte salari anno 1997 (comma 4 lett c) 0,81% di monte salari + 450.437.060 232.631,33 1997 incremento da 1.1.2000 delle risorse pari all'importo dei risparmi sulla retribuzione + 96.874.000 50.031,25 individuale di anzianità (RIA) in godimento personale cessato nel 2000 (art 3 comma 3 lett a II biennio) incremento da 1.1.2000 delle risorse pari all'importo dei risparmi sulla retribuzione + 42.626.000 22.014,49 individuale di anzianità (RIA) in godimento personale cessato nel 2001 (art 3 comma 3 lett a II biennio) incremento dal 1.1.2001 di una somma mensile di £ 13000 pro capite per 12 mesi + 290.784.000 150.177,40 x n. 1864 dipendenti in servizio alla stessa data ( art 3, comma 3 lett b II biennio ) risorse necessarie per la corresponsione del beneficio economico al personale + 95.000.000 49.063,41 appartenente alla categoria D con funzioni di coordinamento al 31/8/2001 (in ragione di un anno) (art 8 comma 6 II biennio ) risorse aggiuntive messe a disposizione della Regione pari all'1,6% del monte salari + 1.180.962.128 609.916,04 1999 (art.4 , comma 1 CCNL II biennio) totale fondo anno 2001 = 7.776.186.895 4.016.065,37 del. 1548 del 27/12/2002 .DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2002 fondo al 31.12.2001 + 7.776.186.895 4.016.065,37 incremento ulteriore risorse risparmio RIA anno 2001 (art 3 lett a II biennio + 17.281.978 8.925,40 incremento risorse derivanti dalla RIA anno 2002 (art 3 comma 3 II biennio + 42.108.064 21.747,00 incremento derivante da restante quota di indennità di coordinamento per + 152.000.000 78.501,45 personale già D e DS (art 8 comma 6 II biennio ) 34 incremento ex art5 comma 2 ccnl II biennio economico trasferito da fondo di art.38 comma 1 (rischio radiologico) totale fondo 2002 + 115.199.391 59.495,52 = 8.102.776.327 4.184.734,74 tab. 3/B Chieti fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, della parte comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica (art 39) lire € del. n. 2794 del 28.11. 2000. DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2000 fondo di base calcolato in relazione al personale presente al 1.1.1998 (commi 1 e 2) + 4.669.538.319 2.411.615,28 residui al 31.12.97 del fondo art.43 CCNL 1995 non utilizzato per applicazione + 42.935.224 22.174,19 art.45 (comma 3) fondo storico anno 1998 = 4.712.473.543 2.433.789,47 incremento per variazioni organico al 1 gennaio 2000 (comma 8) + 311.344.500 160.796,02 incremento quota monte salari anno 1997 (comma 4 lett c) 0,81% di monte salari + 535.709.652 276.670,95 1997 totale fondo 2000 = 5.559.527.695 2.871.256,43 del. n.888 del 18.7.2001. DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2001 costituzione fondo anno 2001 fondo determinato per l'anno 2000 5.559.527.695 2.871.256,43 risorse derivanti dal fondo dell'art. 38 comma 1 per incremento fondo ex art 43, + 500.000.000 258.228,45 comma 2 punto 3 CCNL (art 38, comma 7) quota fissa ed irreversibile spostamento delle risorse derivanti dal fondo dell'art. 38 comma 3 nella quota di + 175.185.883 90.475,96 175.185.883 (15%) stabilita in sede di contrattazione decentrata determinazione delle risorse derivanti dalla riconversione delle indennità della + 67.716.779 34.972,80 professione infermieristica ex art.40 CCNL 7.4.99 scorporo della quota del fondo relativa a personale transitato all'ARTA con 43.052.610 22.234,82 decorrenza 1.1. 2001 incremento per variazioni organico al 1 gennaio 2001 rispetto all'1.1.2000 (comma + 456.806.500 235.920,87 8) totale fondo 2001 = 6.716.184.247 3.468.619,69 del. n. 1649 del 24.12 2001. RIDETERMINAZIONE FONDO ANNO 2001 fondo determinato per l'anno 2001 riformulato perché calcolato su un numero + 6.688.876.747 3.454.516,54 erroneo di personale in servizio all'1.1.2001 incremento da 1.1.2000 delle risorse pari all'importo dei risparmi sulla retribuzione + 84.567.540 43.675,49 individuale di anzianità (RIA) in godimento personale cessato nel 2000 (mensilità residue) Ria personale cessato anno 2000 (misura intera) + 139.286.988 71.935,73 Ria personale cessato anno 2001 (mensilità residue) + 26.885.164 13.885,03 incremento dal 1.7.2000 di una somma mensile di £ 5000 pro capite per 6 mesi + 60.420.000 31.204,33 (5000 x 6 x 2014 unità) incremento dal 1.1.2001 di una somma mensile di £ 13000 pro capite per 12 mesi + 319.644.000 165.082,35 che riassorbe quella del punto precedente( 13000 x 12 x 2049 unità) (art 3 comma 3 lett b II biennio) fondo 2001 = 7.319.680.439 3.780.299,46 risorse necessarie per la corresponsione del beneficio economico al personale + 81.250.000 41.962,12 appartenente alla categoria D con funzioni di coordinamento al 31/8/2001 (in ragione di un anno) totale fondo 2001 = 7.400.930.439 3.822.261,58 del n. 628 del 28.5.2002 incremento fondo con residuo non speso anno 2001 738.958.447 381.640,18 del. n. 1221 del 29/11/2002. DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2002 fondo 2001 ricalcolato sulla base delle unità effettivamente in servizio all'1.1.2002 + 6.688.876.747 3.454.516,54 Ria personale cessato anno 2000 (misura intera) + 139.286.988 71.935,73 Ria personale cessato anno 2001 (misura intera) + 46.847.892 24.194,92 risorse derivanti dallla riconversione delle indennità della professione infermieristica + 30.120.129 15.555,75 anno 2001 (art.40 comma 1) incremento per variazioni organico al 1 .1. 2002 rispetto all'1.1.2001 (incremento + 174.273.000 90.004,49 n.66 unità di categoria C/D x lire 2.640.500 pro-capite incremento dal 1.1.2001 di una somma mensile di £ 13000 pro capite per 12 mesi + 319.644.000 165.082,35 che riassorbe l'incremento di lire 5.000 da luglio 2000( 13000 x 12 x 2049 unità) valore complessivo degli importi della indennità di rx spettante ai t.s.r.m. trasferito + 144.000.000 74.369,79 dal fondo di art.38 comma 1 (60 unità x 2.400.000 lire annue ) incremento per effetto della rideterminazione dell'importo delle fasce retributive + 124.254.000 64.171,84 (art.2 comma 3 II biennio) incremento fondo per l'importo pari all'entità del compenso per n. 65 ore pro capite + 23.428.383 12.099,75 di lavoro straordinario al personale cui è stato conferito incarico di posizione trasferito al fondo di cui a art.39 da fondo ex art.38 comma 1 (14 incarichi per posizioni organizzative) risorse necessarie per la corresponsione del beneficio economico al personale + 211.250.000 109.101,52 appartenente alla categoria DS con funzioni di coordinamento al 31/8/2001 (in ragione di un anno ) (3.000.000 lire x 65 unità) 35 risorse aggiuntive messe a disposizione della Regione pari all'1,6% del monte salari 1999 (art.4 CCNL II biennio) (1,6% di lire 73.233.440.720) del reg n.34/2001 totale fondo 2002 del n. 628 del 28/5/2002 RIDETERMINAZIONE FONDO ANNO 2001 (ART2 CCNL fondo 2001 come determinato da delibera n.1649 del 24/12/2001 risorse necessarie per la corresponsione del beneficio economico al personale appartenente alla categoria D con funzioni di coordinamento al 31/8/2001 (in ragione di un anno) totale fondo 2001 rideterminazione valore fasce economiche art.2 CCNL II biennio totale fondo 2001 rideterminato + 1.171.735.052 605.150,65 = 9.073.716.191 II BIENNIO) 7.319.680.439 81.250.000 4.686.183,33 = = 7.400.930.439 124254000 7.525.184.439 tab. 3/C Lanciano Vasto fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, della parte comune delle di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica (art 39) lire DETERMINAZIONE FONDO ANNO 1998 fondo di base calcolato all'1.1.98 [ per 1748 dipendenti di ruolo e incaricati in 4.381.079.384 attesa di concorso in servizio alla data del 1.1.98] importo fondo ex art. 43, comma 2 punto 3 ccnl 1995 1.881.421.965 importo utilizzato per beneficio art. 45 commi 3, 4 e 5 e ex art. 49 ccnl 1.9.95 996.191.639 totale anno 1998 5.266.309.710 maggiori emolumenti afferenti al fondo per incremento di assunzioni operato 75.781.727 nell'ambito della dotazione organica in corso d' anno totale anno 1998 fondo disponibile 5.342.091.437 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 1999 fondo alla data del 1.1.98 5.266.309.710 incremento per variazioni organico al 1 gennaio 1999 (comma 8) assunzioni 198.082.522 nell'ambito della dotazione organica nel 1998) totale fondo anno 1999 [per 1828 dipendenti alla data del 1.1.99] 5.464.392.232 incremento di 0,81% del M.S. 1997 dal 31.12.1999 (1 giorno) 1.445.463 disponibilità complessiva del fondo per l'anno 1999 5.465.837.695 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2000 fondo alla data del 31.12.99 5.464.392.232 maggiori emolumenti afferenti al fondo per incremento di assunzioni operato 32.890.417 nell'ambito della dotazione organica nel 1999 incremento per previsione posizioni organizzative (12% cci aziendale 12.4.2001) 231.674.094 incremento di 0,81% del M.S. 1997 dal 31.12.1999 527.594.002 incremento dal 1.7.2000 di una somma mensile di £ 5000 pro capite per 6 mesi 62.580.000 totale fondo aziendale 2000 per 1873 unità 6.319.130.745 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2001 fondo alla data del 31.12.2000 6.024.876.651 incremento dal 1.1.2001 di una somma mensile di £ 13000 pro capite per 12 mesi 333.840.000 che riassorbe l'incremento di lire 5.000 da luglio 2000( 13000 x 12 x 2049 unità) (art. 3 comma 3 lett b II biennio) valore complessivo degli importi della indennità di rx spettante ai t.s.r.m. trasferito 136.800.000 dal fondo di art.38 comma 1 (57 unità x 2.400.000) [ art 5 comma 2 ccnl II biennio] incremento per previsione posizioni organizzative (12% cci aziendale 12.4.2001) 231.674.094 totale fondo aziendale 2001 6.727.190.745 incremento da finanziamento regionale del G.R. n.34/2002 (art.4 ccnl II biennio ) 1.230.187.884 disponibilità complessiva del fondo 7.957.378.629 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2002 fondo alla data del 31.12.2001 6.358.716.651 valore complessivo degli importi della indennità di rx spettante ai t.s.r.m. trasferito 136.800.000 dal fondo di art.38 comma 1 (57 unità x 2.400.000) [ art 5 comma 2 ccnl II biennio] incremento per previsione posizioni organizzative (12% cci aziendale 12.4.2001) 231.674.094 totale fondo aziendale 2002 6.727.190.745 36 3.780.299,46 41.962,12 3.822.261,58 64.171,84 3.886.433,42 ex indennità € 2.262.638,67 971.673,35 514.490,04 2.719.821,98 39.138,00 2.758.959,98 2.719.821,98 102.301,09 2.822.123,07 746,52 2.822.869,59 2.822.123,07 16.986,48 119.649,68 272.479,56 32.319,87 3.263.558,67 3.111.589,11 172.413,97 70.651,30 119.649,68 3.474.304,07 635.339,02 4.109.643,09 3.284.003,08 70.651,30 119.649,68 3.474.304,07 tab. 3/D L'Aquila fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, della parte comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica (art 39) lire € del. 509 del 21.11.2000. DETERMINAZIONE FONDO ANNO 1998 fondo di base calcolato in relazione al personale presente al 1.1.1998 (commi 1 e 2) 3.877.705.000 2.002.667,50 (fondo storico anno 1998) incremento per variazione organico 1.1.1998 18.436.000 9.521,40 totale fondo anno 1998 3.896.141.000 2.012.188,90 spesa per il personale in servizio all'1.1.98 + 4.007.745.000 2.069.827,56 incremento per variazione organico 1.1.1999 + 19.116.000 9.872,59 increm. dal 1/7/99 (10% del fondo al 31/12/97 ) + 65.997.969 34.085,11 increm. di 0,81% del M.S. 1997 (1nella misura di 1/365 ) + 1.086.479 561,12 totale fondo anno 1999 = 4.093.945.448 2.114.346,37 spesa per il personale in servizio all'1.1.98 4.072.755.000 2.103.402,42 incremento per variazione organico 1998-99-2000 27.036.000 13.962,93 incremento per trasferim incentivo con una quota del 10% del fondo al 31/12/97 + 131.995.939 68.170,21 incremento di 0,81% del M.S. 1997 per l'anno 2000 + 396.565.187 204.808,83 incremento indennità infermieristica anno 2000 35.070.000 18.112,14 totale fondo anno 2000 4.663.422.126 2.408.456,53 del. 515 DEL 18.9.2002 del 21.11.2000. RIDETERMINAZIONE FONDO ANNO 2000 E DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2001 4.072.755.000 2.103.402,42 fondo calcolato in relazione alla spesa per il personale in servizio all1/1/98 + incremento per variazione organico 1998-1999 (art 39 comma 8) + 19.116.000 9.872,59 incremento per trasferim incentivo con una quota del 10% del fondo al 31/12/97( + 131.995.939 68.170,21 art 38 comma 7, art 39 co. 4 lett a) incremento di 0,81% del M.S. 1997 per l'anno 2000 8art. 39 comma 4 lett c) + 396.565.187 204.808,83 incremento indennità infermieristica anno 2000 (art 40 comma 1) + 35.070.000 18.112,14 incremento per variazione organico 2000 (art 39 comma 8) + 178.712.000 92.297,05 incremento da 1.1.2000 delle risorse pari all'importo dei risparmi sulla retribuzione + 78.109.161 40.340,02 individuale di anzianità (RIA) in godimento del personale cessato nel 2000 (mensilità residue)*(art 40 co 1) incremento da 1/7/00 di una somma mensile di £ 5000 pro capite per 6 mesi + 39.360.000 20.327,74 (5000 x 6 x 1312 unità) art. 3, c. 3, lett. b) II biennio economico* incremento da 1/7/2000 incremento maggior valore fascia art. 2, c. 3 - II biennio + 22.001.000 11.362,57 economico per 1273 unità (£ 18.858.000 + 13a mensilità per £ 3.143.000) accantonamento per ruolo tecnico ed amministrativo art. 12, c. 1 - II biennio 41.114.206 21.233,72 economico 35% di RIA e increm. Di cui art. 3, c. 3 lett. b) II biennio economico fondo anno 2000 4.973.684.287 2.568.693,56 somme accantonate personale tecnico ed amministrativo 41.114.206 21.233,72 totale fondo 2000 decurtato dall'accantonamento 4.932.570.081 2.547.459,85 totale complessivo fondo 2000 + 4.973.684.287 2.568.693,56 fondo 2000 4.973.684.287 2.568.693,56 somma destinata ad ARTA per costituire un fondo per il personale ad essa 71.917.809 37.142,45 assegnato con effetto 1/1/01 (art 39 comma 1) incremento per variazione organico 2001 (art 39 comma 6) + 30.046.000 15.517,46 incremento 2001 delle risorse pari all'importo dei risparmi sulla retribuzione + 99.257.939 51.262,45 individuale di anzianità (RIA) in godimento del personale cessato nel 2000 (mensilità residue)*(art 3 comma 3 lett a) II biennio economico incremento dal 1.1.2001 di una somma mensile di £ 13.000 pro capite per 12 mesi + 163.440.000 84.409,72 (£ 13.000 x 12 x 1300 unità) meno importo già assegnato* (art 3 comma 3 lett b II biennio economico) incremento da 1/1/2001 maggior valore fascia art. 2, c. 3 - II biennio economico + 87.134.000 45.000,96 per 1273 unità (increm. 2001 x 13 mensilità + incremento 2000 x 6 mensilità) risorse aggiuntive messe a disposizione della Regione pari all'1,6% del monte salari + 779.375.808 402.514,01 1999 (art.4 CCNL II biennio) (1,6% di lire 48.710.988.000) del reg n.34/2001 valore complessivo degli importi della indennità di rx spettante ai t.s.r.m. trasferito + 32.863.561 16.972,61 dal fondo di art.38 comma 1 (102 gg. x 49 unità x 2.400.000 lire annue ): 365 gg. art. 5 comma 1 e 2 - II biennio economico risorse necessarie per la corresponsione del beneficio economico al personale + 72.500 37,44 appartenente alla categoria DS con funzioni di coordinamento al 31/8/2001 (in ragione di un anno ) (3.000.000 lire x 58 unità) art 8 commi 4,5 e 6 II biennio economico risorse derivanti dallla riconversione delle indennità della professione infermieristica + 57.760.000 29.830,55 anno 2001 (art.40 comma 1) accantonamento per ruolo tecnico ed amministrativo art. 12, c. 1 - II biennio 364.725.811 188.365,16 economico per anno 2001 35% di RIA e increm. di cui art. 3, c. 3 lett. b) II biennio economico 37 totale fondo complessivo anno 2001 somme accantonate personale tecnico ed amministrativo totale fondo 2001 decurtato dell'accantonamento = 6.224.143.786 405.840.017 5.818.303.769 3.214.502,00 209.598,88 3.004.903,12 tab. 3/E Pescara fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, della parte comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica (art 39) lire € DETERMINAZIONE FONDO ANNO 1998 fondo di base calcolato in relazione al personale presente al 1.1.1998 (commi 1 e 2) + 7.132.172.939 3.683.459,92 n. 2498 a tempo indeterminato + n. 85 a tempo determinato residuo disponibile al 31/12/97 del fondo di cui all'art. 43, c. 2, p. 3 del CCNL = 62.667.398 32.365,01 1/9/95 (comma 3 art.39) base storica all'1/1/98 7.194.840.337 3.715.824,93 adeguamento fondo ex art. 39 comma 8 ( dipendenti retribuiti n. 2601 + 50.138.279 25.894,26 adeguamento per n. 18 in più) totale fondo 1998 con 2601 unità = 7.244.978.616 3.741.719,19 residuo anni precedenti risorse disponibili anno 1998 7.244.978.616 3.741.719,19 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 1999 base storica al 1.1.99 per n. 2601 dipendenti + 7.244.978.616 3.741.719,19 adeguamento fondo ex art. 39 comma 8 ( dipendenti retribuiti n. 2757 + 437.603.681 226.003,44 adeguamento per n. 156 in più) incremento quota monte salari anno 1997 (comma 4 lett c) 0,81% di monte salari + 2.066.058 1.067,03 1997 determinazione delle risorse derivanti dalla riconversione delle indennità della + 49.179.999 25.399,35 professione infermieristica ex art.40 CCNL 7.4.99 totale fondo 1999 con 2757 unità = 7.733.828.354 3.994.189,01 residuo anni precedenti + 133.216.731 68.800,70 risorse disponibili anno 1999 = 7.867.045.086 4.062.989,71 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2000 0 base storica al 1.1.2000 per n. 2757 dipendenti + 7.733.828.354 3.994.189,01 determinazione delle risorse derivanti dalla riconversione delle indennità della + 116.720.001 60.280,85 professione infermieristica ex art.40 CCNL 7.4.99 Ria personale cessato anno 2000 (art 3 comma 3 lett a ccnl 20.9.2001 + 110.694.232 57.168,80 incremento dal 1.7.2000 di una somma mensile di £ 5000 pro capite per 6 mesi + 82.690.211 42.705,93 (5000 x 6 x 2757 unità) art 3 comma 3 lett b ccnl 20.8.2001 spostamento delle risorse derivanti dal fondo dell'art. 38 comma 3 nella quota di + 463.690.562 239.476,19 15% stabilita in sede di contrattazione decentrata residui al 31.12.97 del fondo art.43 CCNL 1995 non utilizzato per applicazione + 0 art.45 (comma 3) fondo storico anno 1998 0 incremento per variazioni organico al 1 gennaio 2000 (comma 8) retribuiti 2941 + 617.981.637 319.160,88 adeguamento per n. 184 dip. In più incremento quota monte salari anno 1997 (comma 4 lett c) 0,81% di monte salari + 752.046.706 388.399,71 1997 totale fondo 2000 con 2941 unità = 9.877.651.705 5.101.381,37 residuo anni precedenti + 217.757.649 112.462,44 risorse disponibili anno 2000 = 10.095.409.354 5.213.843,81 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2001 fondo di base calcolato in relazione al personale presente al 1.1.2001 (commi 1 e 9.877.651.705 5.101.381,37 2) base storica al 1.1.2001 per n. 2941 dipendenti somma destinata ad ARTA per costituire un fondo per il personale ad essa 90.682.088 46.833,39 assegnato con effetto 1/1/01 (art 39 comma 1) determinazione delle risorse derivanti dalla riconversione delle indennità della + 148.100.006 76.487,27 professione infermieristica ex art.40 CCNL 7.4.99 incremento 2001 delle risorse pari all'importo dei risparmi sulla retribuzione + 175.766.168 90.775,65 individuale di anzianità (RIA) in godimento del personale cessato nel 2000 (mensilità residue)*(art 3 comma 3 lett a) II biennio economico incremento dal 1.7.2000 di una somma mensile di £ 5000 pro capite per 6 mesi 82.690.211 42.705,93 (5000 x 6 x 2757 unità) art 3 comma 3 lett b ccnl 20.8.2001 incremento dal 1.1.2001 di una somma mensile di £ 13000 pro capite per 12 mesi + 458.811.511 236.956,37 che riassorbe quella del punto precedente( 13000 x 12 x 2941 unità) art 3 comma 3 lett b ccnl 20.8.2001 valore complessivo degli importi della indennità di rx spettante ai t.s.r.m. trasferito + 61.600.668 31.814,09 dal fondo di art.38 comma 1 ( art 5 comma 2 ccnl 20.9.2001 ) risorse necessarie per la corresponsione del beneficio economico al personale + 166.249.711 85.860,81 appartenente alla categoria D con funzioni di coordinamento al 31/8/2001 (in ragione di un anno) risorse aggiuntive messe a disposizione della Regione pari all'1,6% del monte salari + 1.772.555.893 915.448,72 1999 (art.4 CCNL II biennio) 38 quota dei minori oneri gravanti sul 2001 per riduzione della dotazione organica di n. 103 unità ex art.. 39, c.4, lett. b. totale fondo 2001con 2838 unità residuo anni precedenti risorse disponibili anno 2001 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2002 fondo determinato per l'anno 2001 per n. 2838 dipendenti L'art 3 CCNL II biennio prevede al comma 3 che "il fondo dell'art. 39 nonché le modalità di incremento di esso sono confermate. risorse derivanti dal riconversione indennità professione infermieristica ex art.40 CCNL 7.4.99 Ria personale cessato anno 2001 (aart 3 comma 3 lett b ccnl 20.9.2001 incremento dal 1.7.2000 di una somma mensile di £ 5000 pro capite per 6 mesi (5000 x 6 x 2757 unità) art 3 comma 3 lett b ccnl 20.8.2001 incremento dal 1.1.2001 di una somma mensile di £ 13000 pro capite per 12 mesi che riassorbe quella del punto precedente( 13000 x 12 x 2941 unità) art 3 comma 3 lett b ccnl 20.8.2001 valore complessivo degli importi della indennità di rx spettante ai t.s.r.m. trasferito dal fondo di art.38 comma 1 ( art 5 comma 2 ccnl 20.9.2001 ) risorse necessarie per la corresponsione del beneficio economico al personale appartenente alla categoria D con funzioni di coordinamento al 31/8/2001 (in ragione di un anno) fondo 2002 con 2833 unità residuo anni precedenti risorse disponibili anno 2002 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2003 fondo 2001 ricalcolato sulla base delle unità effettivamente in servizio all'1.1.2002 n. 2833 determinazione delle risorse derivanti dalla riconversione delle indennità della professione infermieristica ex art.40 CCNL 7.4.99 Ria personale cessato anno 2002 (aart 3 comma 3 lett b ccnl 20.9.2001 fondo 2003 con 2833 unità residuo anni precedenti risorse disponibili anno 2003 39 179.999.996 92.962,24 12.667.363.359 1.348.961 12.668.712.320 0 12.667.363.359 6.542.147,20 696,68 6.542.843,88 114.979.992 59.382,21 + + 176.274.884 0 91.038,38 + 0 + 123.199.845 63.627,41 + 265.999.022 137.377,03 = + = 6.893.572,23 994.191,69 7.887.763,92 + 13.347.817.102 1.925.023.544 15.272.840.645 0 13.347.817.102 + 98.490.000 50.865,84 + = + = 143.606.659 13.589.913.761 4.523.507.120 18.113.420.881 74.166,65 7.018.604,72 2.336.196,46 9.354.801,18 = + = + 6.542.147,20 6.893.572,23 tab. 3/F Teramo fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, della parte comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica (art 39) lire € ord. N. 354 del 28.2.2000 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 1999 insieme dei valori economici attribuiti a tutto il personale in servizio all'1.1.1998 ( 4.877.548.338 2.519.043,49 differenza tra il valore di fascia all. 7 di primo inq. Col 0 e lo stipendio tabellare iniziale di cui alla tab all. 4 col.III ) + somma valore indennità di cui all'art.30 comma 5 e tab. all. 6 pari a 2620 unità fondo ex art. 43 comma 2 punto 3 2.836.812.370 1.465.091,32 10% dall'1.7.99 del fondo ex art.38 comma 3 127.068.085 65.625,19 totale 7.841.428.793 4.049.760,00 somme spese 6.847.038.501 3.536.200,27 resisui al 31.12.99 994.390.292 513.559,73 del. n. 290 del 12.6.2000. DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2000 personale in servizio all'1/1/98 - 2741 unità e all'1/12000 di numero inferiore + 3.204.480.000 1.654.975,80 indennità professionale infermieristica + 1.089.204.000 562.526,92 anzianità prof. Infermieristica + 675.336.338 348.782,11 riassorbimento fondo ex art. 43, e 2, p. 3 + 2.836.812.370 1.465.091,32 integrazione dal 1 luglio 1999 di quota 10%(elevabile a 15%) di fondo produttività + 127.068.085 65.625,19 collettiva ex art. 38, c. 3 ult. 5% stabilito su fondo ex art. 38, c. 3 decurtato in sede di contr. Decentrata alla + 127.068.085 65.625,19 data del 9/6/2000 6) 0,81% del monte salari al netto degli oneri riflessi, riferito all'anno97 816.118.000 421.489,77 totale fondo 2000 8.876.086.878 4.584.116,31 del. n. 983 del 28.12.2001. RIDETERMINAZIONE FONDO ANNO 2000 fondo determinato per l'anno 2000 con delibera n.290/2000 + 8.876.086.878 4.584.116,31 incremento da 1.1.2000 delle risorse pari all'importo dei risparmi sulla retribuzione + 65.000.037 33.569,72 individuale di anzianità (RIA) in godimento al personale cessato nel 2000 incremento dal 1.7.2000 di una somma mensile di £ 5000 pro capite per 6 mesi + 80.910.000 41.786,53 (5000 x 6 x 2697 unità) determinazione delle risorse derivanti dalla riconversione delle indennità della + 57.070.000 29.474,20 professione infermieristica ex art.40 CCNL 7.4.99 totale fondo 2000 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2001 fondo determinato per l'anno 2000 con delibera n.290/2000 incremento da 1.1.2000 delle risorse pari all'importo dei risparmi sulla retribuzione individuale di anzianità (RIA) in godimento al personale cessato nel 2000 incremento dal 1.1.2001 di una somma mensile di £ 13000 pro capite per 12 mesi che riassorbe quella del punto precedente( 13000 x 12 x 2720 unità) risorse aggiuntive messe a disposizione della Regione pari all'1,6% del monte salari 1999 (art.4 CCNL II biennio) 1,2% del monte salari anno 1999 (104.428.216.000) 0,4% monte salari 1999 determinazione delle risorse derivanti dalla riconversione delle indennità della professione infermieristica ex art.40 CCNL 7.4.99 decurtazione per personale trasferito ARTA totale fondo 2001 del. n. 1190 del 31.12.2002 RIDETERMINAZIONE FONDO ANNO 2001 fondo determinato per l'anno 2000 con delibera n.290/2000 decurtazione per personale trasferito ARTA risorse aggiuntive messe a disposizione della Regione pari all'1,6% del monte salari 1999 (art.4 CCNL II biennio) 1,2% del monte salari anno 1999 (104.428.216.000) 0,4% monte salari 1999 incremento dal 1.1.2001 di una somma mensile di £ 13000 pro capite per 12 mesi che riassorbe quella del punto precedente( 13000 x 12 x 2720 unità) incremento per rivalutazione fasce retributive totale parziale incremento da 1.1.2000 delle risorse pari all'importo dei risparmi sulla retribuzione individuale di anzianità (RIA) in godimento al personale cessato nel 2000 riduzione per assunzione personale con RIA importo anzianità professione infermieristica incremento per finanziamento indennità di coordinamento (83 x 250.000 x5) totale fondo 2001 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2002 fondo anno 2001 40 = 9.079.066.915 4.688.946,75 + + 8.876.086.878 213.776.045 4.584.116,31 110.406,11 + 424.320.000 219.142,99 + 0,00 + 1.253.138.592 417.712.864 170.200.000 647.192,07 215.730,69 87.900,96 = 52.250.695 11.302.983.684 26.985,23 5.837.503,90 0,00 4.584.116,31 26.985,23 0,00 8.876.086.878 52.250.695 + 1.253.138.592 417.712.864 424.320.000 647.192,07 215.730,69 219.142,99 + 201.254.000 11.120.261.639 213.776.045 103.939,02 5.743.135,84 110.406,11 + + = 3.692.087 170.200.000 103.750.000 11.604.295.597 1.906,80 87.900,96 53.582,40 5.993.118,52 + 11.120.261.639 5.743.135,84 + + importo derivante dai risparmi RIA di dipendenti comunque cessati da 1 .1 .2000 importo anzianità professione infermieristica riduzione per assunzione personale con RIA incremento per finanziamento indennità di coordinamento (83 x 250.000 x13) valore complessivo annuo importi indennità professionale specifica, ex indennità rischio rx (82 x 12 x200.000) cfr. del 1190/2002 totale fondo 2002 + + + + 282.086.727 263.520.000 4.273.126 269.750.000 196.800.000 145.685,64 136.096,72 2.206,89 139.314,25 101.638,72 = 12.128.145.240 6.263.664,28 2.5. Osservazioni. Circa la facoltà per la contrattazione integrativa decentrata di spostare risorse dai primi due fondi al terzo, si osserva quanto segue. Come si evince dalle tabelle riepilogative, su sei Aziende, solamente quelle di Avezzano Sulmona, Chieti e Teramo hanno decurtato il fondo di cui all’art.38, comma 1, di una quota fissa ed irreversibile da trasferire al fondo ex art. 43, comma 2, punto 3 (fondo per l’indennità di qualificazione professionale) ora confluito nel fondo ex art.39, nell’ottica di una politica di riduzione dello straordinario, istituto assolutamente eccezionale. Tutte le Aziende hanno decurtato il medesimo fondo, ai sensi dell’art.5, comma 2 II biennio, riducendo l’importo delle indennità di rischio radiologico che è stato trasferito al fondo ex art. 39. Per il fondo di cui all’art.38, comma 3 tutte le Aziende hanno eseguito quanto previsto dall’art.38 comma 7 (decurtazione del primo a favore del fondo ex art.39, a partire dall’1.7.99) con una percentuale diversa: dal 15%, il massimo, di Avezzano Sulmona, Chieti e Pescara al 10% di L'Aquila e Teramo. La decorrenza, considerato che tale decurtazione va a favorire il finanziamento delle fasce retributive, va a cadere principalmente nell’anno 2001, con qualche eccezione nell’anno 2000, posto che la progressione economica nelle fasce retributive si è attivata, ai sensi dell’art.35, comma 1 del C.C.N.L., solo dopo la stipulazione del contratto collettivo integrativo ed è stata resa operativa in quasi tutti i casi a partire dall’anno 2001. La ricostruzione dei fondi è stata effettuata sulla base delle delibere di quantificazione di essi e sulla base dei contratti integrativi Aziendali, già citati. Gli atti pervenuti nella prima fase d'indagine hanno consentito alla Sezione tale ricostruzione non solo per l’area del comparto (tab. 1-3/A-F), ma anche per quella della dirigenza i cui risultati sono riportati nelle tabelle 7-8-9/A-F e 10-12/A-F . Come si evince dalle stesse, ma anche da quanto affermato, nel corso dell’istruttoria, dalle varie Aziende, la ritardata sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali, avvenuta in anni successivi a quelli dell’inizio del loro periodo di vigenza ha comportato che le delibere di costituzione dei fondi e di quantificazione degli oneri siano state redatte in tempi successivi all’anno di riferimento del fondo, retroagendo ad esso. Ciò ha significato che, in alcuni casi, “i fondi presenti nel bilancio non risultano corrispondenti agli importi ricostruiti o a quelli del prospetto riepilogativo delle liquidazioni posto che la ritardata sottoscrizione del ccnl non ha reso possibile la determinazione degli 41 importi reali, alle date indicate negli stessi contratti avendo questi effetto retroattivo anche nella determinazione dei fondi”5. Si evince, peraltro, dalla comparazione dei suddetti fondi, che le somme iscritte nei bilanci riferiti agli anni di che trattasi risultano quasi sempre inferiori a quelle rideterminate negli anni di pertinenza. Tale meccanismo ha fatto si che l’iscrizione nel bilancio di previsione si riferisca ad un importo precedentemente deliberato alla stipula del ccnl o se l’Azienda era già a conoscenza del nuovo meccanismo di calcolo, l’iscrizione ha riguardato un importo presuntivo. Infatti, il bilancio di previsione – precisa l’Azienda di Pescara - viene redatto sulla base di una stima del costo complessivo del personale, basata sulle dinamiche previste, non distinguendo quali entità separate i fondi contrattuali. Questi ultimi, d'altro canto, sono frequentemente determinabili solo in tempi ben più avanzati rispetto alla redazione dei bilanci preventivi, sia per effetto della stipulazione dei contratti nazionali con ritardo rispetto ai periodi regolamentati (biennio 1998-1999 stipulato il 7/4/1999, biennio 2000-2001 stipulato 20/09/2001), sia per i tempi di reperimento delle informazioni necessarie. Sul punto relativo alla compatibilità dei fondi con i vincoli di bilancio e alla previsione di essi nel bilancio d’esercizio, finalizzata essenzialmente a verificare il mancato sforamento della stessa a consuntivo in maniera differente, tutte le Aziende hanno dichiarato di aver rispettato i vincoli di bilancio. L’imputazione di tali voci di spesa principalmente è stata iscritta al conto patrimoniale fra i debiti o nei fondi accantonati per il personale comportando la lievitazione della spesa a consuntivo. Tale tipo di controllo spetterebbe ai Collegi dei revisori o ai Nuclei di valutazione interni. A tal proposito, sebbene tali organismi siano regolarmente funzionanti, scarse sono state le certificazioni in materia. E’ stata oggetto di specifica richiesta, da parte della Sezione, non solo l’acquisizione dei verbali del Collegio dei revisori relativi alla certificazione dei contratti integrativi Aziendali nei tre settori esaminati, ma anche l’invio delle relazioni tecnico finanziarie di quantificazione dei costi contrattuali relativi ai tre contratti nazionali esaminati. Ove presenti, i primi – e va aggiunto che sul punto le Aziende hanno inviato poco e niente sono stati redatti senza alcuna dimostrazione della certezza del rispetto dei vincoli di bilancio e senza alcuna quantificazione degli oneri. Anche sulla seconda richiesta va osservato che traspare dai documenti esaminati una scarsa attenzione delle Aziende sul problema dei costi e dell’incidenza dei nuovi istituti. Il tutto dimostrato anche dal fatto che, a specifica richiesta di questa Sezione di dimostrare analiticamente l’incidenza sul costo del personale iscritto in bilancio dei contratti collettivi 1998-2001, nessuna Azienda ha inviato alcunché; alcune hanno genericamente imputato ai C.C.N.L. la lievitazione dei costi senza dimostrazione alcuna. 5 Valga per tutte la risposta della asl di L’Aquila 42 La ricostruzione ex post dell’esatta programmazione sul bilancio di tali voci di spesa chiesta alle Aziende ha portato ad un risultato insoddisfacente: solo un’Azienda su sei ha analiticamente dimostrato il riporto di detti fondi nel bilancio di previsione mentre le altre cinque Aziende hanno genericamente indicato le voci del conto economico alle quali ascrivere tali spese. Sul punto è interessante considerare la risposta dell’Azienda di Lanciano Vasto che ha precisato che “la ricostruzione ex post dei fondi relativi agli esercizi 1998-1999 ha valore meramente formale pur se indispensabile per la ricostruzione temporale dei fondi stessi”. In sede d’audizione e poi con nota scritta, il responsabile del procedimento di tale Azienda ha affermato che “nell'andamento della spesa (in aumento) del personale, durante il periodo considerato, hanno inciso - comunque - anche nuove assunzioni che, annualmente, hanno superato il numero delle cessazioni. La dotazione organica ha dunque avuto una sua lievitazione quanto al numero dei dipendenti assunti a tempo indeterminato, pur se in parte si ritiene riequilibrata, nell'ambito degli anni con minori assunzioni "in ruolo", da assunzioni a tempo determinato. Complessivamente, nel quinquennio, si è avuto un incremento di personale che incide in misura percentuale sull'aumento di spesa (approssimativamente si ritiene attorno al 30% del citato aumento)”. 2.5.1. Fondo ex art. 38 comma 1. Il fondo ex art. 38, comma 1 si presenta come quello meno articolato e consistente degli altri: esso ha riunificato i due fondi dell’art 43, comma 2, punti 1 e 2 del precedente contratto collettivo, ed è destinato a finanziare il lavoro straordinario, istituto da utilizzarsi solo per fronteggiare situazioni eccezionali ed effettive esigenze di servizio, autorizzate dal responsabile e fino ad un massimo di 180 ore annue, pro capite, limite superabile da non più del 5% del personale in servizio e fino ad un massimo di 250 ore annue. Tale fondo, poi, deve finanziare le c.d. indennità variabili (disagio, pericolo e danno) ed è ricompresa in esso anche la pronta disponibilità. Tutti in linea con tali destinazioni sono i fondi delle sei Aziende con l’obiettivo molto evidenziato dall’Azienda di Chieti, a decorrere dall’anno 2001, dell’azzeramento delle ore di straordinario per un tendenziale riallineamento dell’orario reale con l’orario contrattuale, il tutto finalizzato ad una stabile modifica dell’organizzazione dei servizi ospedalieri e territoriali. L’Azienda di L'Aquila, nel protocollo d’intesa 26.6.2000, recepito con delibera n. 605 del 29.12.2000, con riferimento all’art.34, ha fissato un monte ore personale annuo pari a 50 ore pro capite salvo particolari situazioni eccezionali che ne consentano l’aumento. Per il fondo in esame, la seguente tabella riporta le liquidazioni effettuate dalle Aziende per i fondi degli anni 1998-2002. 43 Da essa si evince la destinazione delle somme fra l’istituto dello straordinario e le indennità di disagio, e l’autoalimentazione del fondo i cui residui sono riportati a finanziamento degli importi degli esercizi successivi. In alcune Aziende, peraltro, sono stati liquidati sui fondi importi superiori a quelli stanziati, che ricadono sulle voci di bilancio senza che le medesime abbiano dato dimostrazione di aver destinato, a tali voci, ulteriori risorse. Solo l’Azienda di Pescara ha fatto rilevare che “i costi gravanti sul fondo per le particolari condizioni di lavoro (art. 38, comma 1) hanno avuto, anno dopo anno, un graduale incremento fino a registrare, al 31/12/2001, un disavanzo di € 208.640,86 (lire 404.727.812). Le Direzioni Aziendali succedutesi nel tempo, tempestivamente e reiteratamente informate del fenomeno, hanno adottato diverse iniziative rivelatesi però scarsamente efficaci, trovando le stesse un limite nell’esigenza di non compromettere gravemente i livelli d’assistenza erogati. Attualmente sono in corso trattative con le OO.SS. finalizzate alla revisione del vigente contratto Aziendale in modo da contenere l'entità degli oneri gravanti sul fondo nei limiti consentiti e, con la necessaria gradualità, rientrare anche dal disavanzo accumulato per il passato”. 44 2.5.2. Fondo ex art. 38 comma 3. Per il fondo di cui all’art.38, comma 3, ai sensi dell’art.6 del C.C.N.L. del 7.4.99 la verifica della produttività delle strutture ospedaliere avviene annualmente, in sede di concertazione. Di seguito si riportano gli accordi stipulati per l’anno 2001. Una prima osservazione concerne la politica seguita di massima dalle Aziende che vede un maggior interesse per tale istituto, rispetto a quello dell’art.38, comma 1. Esse, infatti, hanno fatto ampio uso della facoltà prevista dal comma 7 dell’art. 39 dell’utilizzo di eventuali residui annuali di tale fondo per quello dell’art. 38 comma 36. Tale fondo, insieme a quello del comma 1, costituisce una parte assai minima rispetto alle componenti fisse di costo. E’ chiaro che – e questo traspare anche dalla ripetitività degli impegni e degli obiettivi costantemente riportati negli accordi integrativi concernenti la produttività - il meccanismo della incentivazione di quest’ultima diventa la soluzione per l’erogazione di risorse aggiuntive, rispetto al trattamento stipendiale, a tutto il personale in servizio, con spendita di risorse che superano quelle stanziate nei fondi costruiti secondo le indicazioni del C.C.N.L. e inseriti nei conti economici delle Aziende. Dalla tabella che segue, infatti, si evincono i pagamenti effettuati che trovano la loro copertura oltre che nel fondo Aziendale, in residui di altri fondi che, in uno con i primi, ci danno la massa spendibile. Nel fondo dell’art. 38, comma 3, sono confluite, poi, le risorse aggiuntive regionali miranti ad una maggiore efficienza dei servizi e ad una loro riqualificazione: ma anche questi, come si vedrà più avanti, sono stati ricondotti a generici obiettivi aziendali, già individuati nell’ambito aziendale, con aggiunta ad una serie di risorse che, in conclusione, si spendono attraverso un’erogazione “a pioggia” nei confronti di tutto il personale. Infatti, negli accordi che seguono, si scorge che la parte variabile del fondo della produttività è assai ridotta. I punteggi differenziali attribuiti sono assai poco rilevanti in un complesso gestionale che vede tale fondo distribuito in linea di massima a tutto il personale con quote pressoché costanti. La dinamica dei pagamenti, che mostra l’utilizzo dei residui non spesi per il fondo della produttività, comporta che, di fatto, vengono erogate somme superiori a quelle ipotizzate. Non può conseguirsi l’effetto di diminuire il costo del personale se le somme non distribuite vanno ad aumentare la consistenza del fondo di produttività per gli anni successivi. 6 In attesa dell’attuazione degli artt. 35 e 36 e – successivamente – a regime, qualora nel fondo del comma 1 risultassero a consuntivo ancora disponibili eventuali risorse, esse per il medesimo anno in cui si è verificato il residuo sono temporaneamente utilizzate nel fondo per la produttività collettiva previsto dall’art. 38 comma 3 e, quindi, rassegnate al fondo dell’art.39 per l’attuazione delle sue finalità (art.39 comma 7). Tali risorse sono pertanto utilizzabili nel fondo per la produttività collettiva solo temporaneamente e non si storicizzano. 45 Avezzano Sulmona: Accordo sulla incentivazione della produttività collettiva 2001 allegato alla delibera n. 344 del 25.3.2002 FINALITA’: L’Azienda intende applicare la parte del C.C.N.L. che riguarda il sistema premiante, legato al risultato, attraverso l’adozione di criteri uniformi in tutto il contesto produttivo Aziendale. Individua i criteri di distribuzione degli incentivi, fermo restando il principio che il sistema premiante sarà gestito nell’ambito budgetario e che la distribuzione effettiva dei premi avverrà solo a seguito di verifica dei risultati sulla base di opportuni indicatori. Il c.c.i.a. è la logica evoluzione dei precedenti accordi decentrati. La retribuzione del fondo sull’incentivazione della produttività collettiva è strettamente finalizzata a sostenere una politica aziendale che, a fronte di un sostanziale mantenimento quantitativo delle attività, vuole perseguire un generale obiettivo di miglioramento della qualità ed appropriatezza delle prestazioni. Ai sensi dell’art.47 del C.C.N.L. dell’ 1.9.95, la retribuzione del fondo del personale del comparto è strettamente correlata alla realizzazione di programmi e progetti concordati preventivamente tra la direzione Aziendale e i responsabili delle U.O. aventi come obiettivo il raggiungimento dei risultati prestazionali prefissati e sulla base della metodologia della negoziazione per budget. CONSISTENZA DEL FONDO: il fondo 2001 è costituito dagli importi del finanziamento Aziendale 2001 e dal residuo del fondo per l’incentivazione della produttività collettiva dell’anno 2000. OBIETTIVI: Gli obiettivi sono quelli di budget, definiti in sede di negoziazione dalla direzione generale per le singole strutture organizzative. ASSEGNAZIONE FONDO: - 50% alle singole U.O. in seguito all’accettazione dei piani operativi di budget, sulla base del numero dei dipendenti in servizio, del loro parametro stipendiale e sulla base della indicizzazione già applicata nella precedente contrattazione decentrata; - 50% assegnato dalla direzione generale alle strutture organizzative e alle unità operative secondo i piani di budget presentati sulla base di un criterio a punti, assegnati alle singole U.O. in base alla qualità e quantità dei valori attesi definiti negli obiettivi di budget. La direzione generale ha, inoltre, facoltà di assegnare un 5% a gruppi di lavoro da essa costituiti per specifici obiettivi. Le quote individuali di retribuzione sono assegnate dai responsabili delle strutture ai singoli dipendenti con un sistema a punti (da 50 a 150), in considerazione del contributo che ogni dipendente apporta alla realizzazione degli obiettivi di budget attraverso la propria professionalità, la continuità del servizio e il miglioramento qualitativo, sia nel processo produttivo sia nel rapporto con l’utenza. Ogni obiettivo individuale deve poter essere verificabile a consuntivo. VERIFICHE: affidate al Nucleo di valutazione Aziendale le necessarie verifiche sul raggiungimento degli obiettivi. 46 Chieti: Accordo integrativo Aziendale 3.10.2001 per l’anno 2001 FINALITA’: l’Azienda intende dare applicazione, ai sensi di quanto previsto nei vigenti contratti nazionali, all’istituto della retribuzione di risultato, attraverso l’adozione di criteri uniformi per tutto il contesto produttivo Aziendale che opera nelle varie strutture di essa. La produttività va legata all’introduzione di elementi per la gestione budgetaria, restando la verifica dei risultati ancorata ad opportuni indicatori, ai fini della effettiva corresponsione dell’incentivo. CONSISTENZA DEL FONDO: il fondo è determinato, oltre che dal fondo Aziendale costituito ai sensi dell’art.38, comma 3’ del contratto nazionale, decurtato della quota destinata al finanziamento del fondo dell’art.39, da un incremento a consuntivo, ai sensi dell’art.43 della legge n. 449/1997 della somma pari al 25% delle entrate proprie relative alla gestione del bar di Colle d’Ara. OBIETTIVI: gli obiettivi ai quali è finalizzato il fondo sono quelli strategici individuati dalla direzione generale nonché di eventuali obiettivi specifici, individuati per l’area del comparto. A tal fine, la struttura aziendale è stata articolata in tre distinte aree tematiche: area ospedaliera, area del territorio, area amministrativa e dei servizi centrali, alle quali sono assegnati obiettivi differenziati per qualità e quantità. All’interno delle aree sono individuate sub-aree corrispondenti ai Dipartimenti cui attribuire specifici obiettivi. A ciascuna area è stato attribuito, dalle parti, un differente peso (1,2 alla prima e 1 alle altre due) mentre uguale peso è stato attribuito alle sub-aree ASSEGNAZIONE FONDO: i piani sono predisposti a livello di Dipartimento per tutte le aree individuate da parte del responsabile di esso con il massimo coinvolgimento delle U.O. Il fondo per la produttività è assegnato, in ragione delle unità di personale in servizio alla data dell’1.1. di ciascun anno, per ogni area e sub-area applicando i pesi già citati. Da tale calcolo si avrà il budget teoricamente spettante ad ogni sub area (incentivo promesso). Ogni dirigente d’area, previa motivazione, può attribuire inoltre un punteggio differenziato ai suoi collaboratori da 0,5 a 2,0 in base al grado di partecipazione al raggiungimento dell’obiettivo, della professionalità profusa, della categoria d’appartenenza, del grado di disagio cui ciascuno accetta di sottoporsi nonché dello spirito d’appartenenza all’Azienda. VERIFICHE: il Nucleo di valutazione effettua le necessarie verifiche, di solito trimestrali, sul raggiungimento degli obiettivi Lanciano Vasto FINALITA’: negli ultimi mesi dell’anno in corso, sulla base degli obiettivi strategici Aziendali comunicati dal Direttore generale, la Direzione strategica richiede ai dirigenti d’ogni U.O. tecnica, ammistrativa e sanitaria, di produrre un progetto obiettivo ad essi riferito. Il 47 Direttore generale, nell’ambito della sua autonomia contratta con i singoli dirigenti il budget prelevato dal fondo complessivo incentivante delle aree medica veterinaria, dirigenza SPTA e comparto. Il Direttore generale in ragione dei propri obiettivi, può assegnare il budget con una differenziazione o indice di variabilità o peso specifico che va da 0,9 a 1,3 onde consentire l’avvio di una valorizzazione e differenziazione dei progetti gradualmente negli anni a seguire. CONSISTENZA DEL FONDO: il fondo è costituito dal fondo Aziendale in uno con i residui degli altri fondi non spesi per remunerare istituti cui si riferiscono. In più, le eventuali risorse aggiuntive regionali stabilite nell’atto d’indirizzo per la formazione del bilancio di previsione e quelle ulteriori,previste sempre in sede regionale per il raggiungimento di obiettivi strategici, relativi ai processi di riorganizzazione e/o collegati al recupero reale della produttività. OBIETTIVI: quelli in generale strategici aziendali. ASSEGNAZIONE FONDO: la direzione generale, a fronte di più progetti obiettivi, aziendali, regionali o ministeriali presentati da una singola U.O., ne valuterà la consistenza, il peso e l’impegno che richiedono per assegnare il budget. I dirigenti devono formulare il progetto in maniera tale che si preveda l’apporto equo e globale delle varie figure professionali componenti l’equipe, miranti al miglior funzionamento dell’U.O. Il dirigente, esposto il piano all’U.O., sentite le disponibilità di tutti i componenti, esplicita i criteri per la pesatura individuale. In fase di verifica finale il dirigente assegnerà una valutazione ai propri collaboratori in un intervallo variabile tra 0,9 e 1,3 in funzione di criteri e tabelle oggettivamente individuate nel c.c.i.a. VERIFICHE: affidate al Nucleo di valutazione Aziendale le necessarie verifiche sul raggiungimento degli obiettivi. L'Aquila: Protocollo d’intesa del 4.5.2001 recepito dall’Azienda con delibera n. 478 del 11.9.2001 FINALITA’: l’Azienda intende dare applicazione, ai sensi di quanto previsto nei vigenti contratti nazionali all’istituto della retribuzione di risultato attraverso l’adozione di criteri uniformi per tutto il “contesto produttivo aziendale” che opera nelle varie strutture di essa e nel centro direzionale. L’accordo individua i criteri di distribuzione degli incentivi, fermo restando che il principio della produttività debba essere legato alla gestione budgetaria, con l’obbligo di verificare il diritto alla distribuzione dell’incentivo in base ad opportuni indicatori di risultato. CONSISTENZA DEL FONDO: il fondo è pari al fondo aziendale ed il 10% di esso è finalizzato al finanziamento d’esigenze dell’amministrazione di particolare rilievo che dovessero intervenire nell’anno 48 OBIETTIVI: l’Azienda predispone i propri obiettivi strategici e gestionali richiedendo ai propri dipendenti di adeguarsi. Essa è articolata in aree tematiche relative a : ospedaliera, territoriale, attività amministrativa; ogni area, a sua volta, si articola in sub-aree. In relazione agli obiettivi e alle scelte strategiche, la Direzione Aziendale può attribuire un peso specifico alle aree differenziato con un margine di variabilità tra 0,5 e 1,5, differenziazione da valersi anche all’interno delle aree per le sub-aree. In tal modo, affidando obiettivi e pesi differenziati alle U.O. di ciascuna area e subarea, i titolari delle aree e sub-aree devono redigere il piano operativo 2001, articolato in apposite schede coordinate con quelle utilizzate nella metodologia del budget. ASSEGNAZIONE FONDO: data la consistenza del fondo di ciascuna categoria, tenuto conto del personale assegnato ad ogni area o sub-area di U.O., il Dirigente del Dipartimento del personale, calcolate le quote automaticamente spettanti e rapportate allo stipendio tabellare, attribuisce un punteggio differenziato ai suoi collaboratori in relazione al grado di partecipazione alla realizzazione del piano d’equipe, con una variabilità da 0,5 a 1,5. VERIFICHE: affidate al Nucleo di valutazione Aziendale le necessarie verifiche sul raggiungimento degli obiettivi. Pescara: Contratto integrativo Aziendale per la regolamentazione della produttività collettiva per l’anno 2001 del 31.5.2001 FINALITA’: in attesa della concreta attivazione della gestione per budget a cui collegare i prossimi progetti incentivanti, l’Azienda promuove il miglioramento organizzativo e l’erogazione dei servizi per la realizzazione degli obiettivi generali dell’Azienda finalizzati al conseguimento di più elevati livelli d’efficienza, d’efficacia e d’economicità dei servizi istituzionali (tra gli altri, il miglior indice di rendimento legato alla degenza, la razionalizzazione della spesa per consumi farmaceutici e sanitari etc..). Gli obiettivi devono riguardare le attività istituzionalmente attribuite alle diverse strutture organizzative e non adempimenti specifici o straordinari. CONSISTENZA DEL FONDO: il fondo è costituito dal fondo Aziendale costruito secondo il C.C.N.L., che per gli anni 2001 e 2002 è interamente utilizzato per la produttività collettiva. Il fondo per l’anno 2002 è comprensivo delle risorse aggiuntive regionali ex art.3 comma 2 del c II biennio, in quanto gli obiettivi finalizzati dalla Regione rientrano tra quelli indicati in sede Aziendale. OBIETTIVI: gli obiettivi, individuati nell’ambito delle finalità sopra descritte, devono riguardare le attività istituzionalmente attribuite alle diverse strutture organizzative e non adempimenti specifici o straordinari. ASSEGNAZIONE FONDO: i dirigenti responsabili delle diverse articolazioni Aziendali concordano con il nucleo di valutazione i parametri di valutazione e illustrano preventivamente a tutti i dipendenti le finalità del progetto, precisando le attribuzioni dei 49 singoli o dei gruppi facenti parte della propria equipe. La generalità dei dipendenti è ammessa alla realizzazione dei progetti-obiettivo salva espressa rinuncia dell’interessato. I dirigenti responsabili delle equipes per determinare i compensi da assegnare ai dipendenti che fanno parte della propria U.O., attribuiscono ai sensi del comma 3 dell’art.38, l’intero budget di cui sono titolari nel rispetto delle seguenti modalità: - una quota fissa rapportata alla categoria di appartenenza di ciascun dipendente a tutti i componenti della U.O.; - la restante quota, ai dipendenti facenti parte dell’equipe, impegnata nella realizzazione del progetto obiettivo presentato, tenendo conto dell’effettivo apporto individuale alla realizzazione dello stesso valutato dal dirigente medesimo. Gli elementi da tener conto sono: collocazione organizzativa e professionale (categoria) per l’assegnazione della parte fissa del compenso e funzionalità della partecipazione rispetto agli obiettivi assegnati e valutazione del prodotto quali-quantitativo individuale per la parte restante del budget assegnato all’equipe VERIFICHE: i risultati raggiunti sono oggetto di valutazione da parte del nucleo di valutazione di concerto con il Direttore sanitario ed Amministrativo o loro delegati. Teramo : accordo integrativo 5.2.2002 FINALITA’: sono stati individuati degli obiettivi aziendali, suddividendo l’Azienda in aree ospedaliera e del territorio. Ad ogni area è stato assegnato l’obiettivo del miglioramento della situazione d’equilibrio economico finanziario e della qualità e quantità delle prestazioni, con l’individuazione di sott’obiettivi per ciascun’area. CONSISTENZA DEL FONDO: il fondo è costituito dal fondo Aziendale 2002 più il fondo Aziendale 2001, e il residuo di €. 200.000 del fondo per il trattamento accessorio. OBIETTIVI: gli obiettivi sono legati alle singole unità operative. I budget sono assegnati ai dirigenti responsabili delle macroarticolazioni Aziendali che provvederanno all’assegnazione dei budget ai vari servizi e divisioni in relazione alla dotazione organica. L’individuazione del budget delle macroarticolazioni e delle successive assegnazioni alle singole U.O. è effettuata sul calcolo: quota unitaria moltiplicata per il numero dei dipendenti dell’area dei livelli del comparto in servizio a tempo indeterminato alla data de 31.12.2001. La quota unitaria (€1.031) è determinata dalla divisione del fondo della produttività per il numero dei dipendenti in servizio alla data citata (2685 unità) [criterio numerico oggettivo]. ASSEGNAZIONE FONDO: il dirigente valuta gli apporti dei singoli partecipanti in ragione della funzionalità della partecipazione alla realizzazione degli obiettivi e il grado di partecipazione individuale al raggiungimento dell’obiettivo. VERIFICHE: i risultati saranno valutati dall’apposito nucleo di valutazione e controllo strategico in conformità a indicatori di risultato riportati nel contratto integrativo e sulla base di dettagliate relazioni consuntive dei singoli responsabili. 50 La dinamica dei pagamenti evidenziata nella successiva tabella, mostra che l’utilizzo dei residui non spesi, determina, per il fondo della produttività, che di fatto vengono erogate somme superiori a quelle programmate. Non può conseguirsi l’effetto di diminuire il costo del personale se gli ammontari non distiribuiti vanno ad aumentare la consistenza dei fondi di produttività per gli anni successivi. 2.5.3. Fondo ex art.39. Il fondo dell’art.39 è destinato a finanziare le seguenti voci: le fasce retributive di cui all’art 30 comma 1 lett B)7 l’indennità di funzione legata alle posizioni organizzative8; la voce retributiva di cui alla tabella “allegato 9” del C.C.N.L. penultima colonna (parte comune dell’ex indennità di qualificazione professionale di cui all’art.30, comma 1, lett. a) conglobata nel trattamento economico iniziale annuo l’indennità professionale specifica. Va ricordato anche l’art.4 del C.C.N.L. II biennio, che demanda alla contrattazione integrativa l’utilizzo delle risorse aggiuntive, recitando che “ le risorse pari all’1,2% del monte salari annuo calcolato con riferimento all’anno 1999, nonché le ulteriori risorse pari allo 0,4% del medesimo monte salari, messe a disposizione dalle Regioni sono destinate ai fondi dell’art.38 o dell’art.39 nella misura prevista dalla contrattazione integrativa. L’art. 10 (coordinamento) prevede, poi, al comma 8, che l’utilizzo delle risorse del fondo dell’art.39, finalizzate all’applicazione di detto istituto contrattuale, avviene nell’ambito della contrattazione integrativa. L’art.11 (posizioni organizzative) prevede che le posizioni organizzative possono essere conferite anche al personale beneficiario dell’indennità di coordinamento, secondo criteri definiti in sede di contrattazione integrativa. L’art. 12 (norma programmatica) recita che “ al fine di equilibrare i benefici economici derivanti dal nuovo sistema classificatorio di cui al presente contratto e per evitare eventuali squilibri connessi alla ricostruzione economica del passaggio di cui all’art.9 ….è demandato alla contrattazione integrativa il compito nell’utilizzo delle risorse disponibili nel fondo dell’art.39 del C.C.N.L. del 7.4.99 di garantire, con priorità l’acquisizione delle fasce 7 La quale sancisce che nel periodo di permanenza del dipendente nella categoria di trattamento stipendiale in cui è inserito in prima applicazione del nuovo sistema di inquadramento previsto dal C.C.N.L., lo sviluppo economico si realizza mediante la “previsione – dopo il trattamento economico iniziale – di altre quattro fasce retributive i cui valori economici sono contenuti nella tabella allegato 5 primo e secondo prospetto del contratto nazionale”; 8 l’art.20 del C.C.N.L. prevede che le Aziende sulla base dei propri ordinamenti e delle leggi regionali di organizzazione e in relazione alle esigenze di servizio, possono istituire posizioni organizzative che richiedano lo svolgimento di funzioni con assunzione diretta di responsabilità (comma 1) e che la “graduazione della funzione è definita da ciascuna Azienda in base ai criteri adottati per valutare le posizioni organizzative individuate” (comma 3). L’art.36 comma 1 – come modificato dall’art.11 comma 2 del C.C.N.L. 20.9.2001 II biennio economico prevede che “al dipendente cui sia conferito l’incarico per una delle posizioni organizzative di cui agli artt.20 e 21 compete, oltre al trattamento economico in godimento di cui alla tabella 9 secondo la categoria e il livello di appartenenza e alla retribuzione di risultato, un’indennità di funzione in misura variabile da un minimo di 6 milioni ad un massimo di 18 corrisposta su tredici mensilità. Il valore complessivo dell’indennità di funzione comprende il rateo di tredicesima” 51 economiche al personale della medesima categoria D non beneficiario dell’art.9, versante in concreta situazione di scavalco economico rispetto all’inquadramento di cui all’art.8 comma 3 lett.b)”. Al secondo comma la norma prevede che “ferma rimanendo la facoltà delle Aziende di determinare le dotazioni organiche con oneri a carico del proprio bilancio al fine di favorire il processo di riorganizzazione delle Aziende anche per il personale dei ruoli tecnico ed amministrativo, la quota di risorse di cui all’art.3 comma 3 lett a) e b) di pertinenza del predetto personale, pari mediamente al 35% di quelle complessive che confluiscono nel fondo di cui all’art. 39 del contratto nazionale, per effetto delle medesime lettere può essere destinata in via eccezionale, per il detto personale oltrechè alle finalità del fondo medesimo, al finanziamento dei passaggi di livello economico o di categoria mediante trasformazione dei posti di organico. Analogamente si può procedere con le risorse ad essi spettanti ai sensi dell’art.4 ove destinate al fondo dell’art.39”. Tale secondo comma prevede, in pratica, che in deroga alle modalità di funzionamento del sistema classificatorio di cui all’art. 37 (normalmente a carico del bilancio Aziendale), l’utilizzazione – una tantum – delle risorse del fondo dell’art. 39, oltre che per le specifiche finalità del fondo, può essere utilizzato per finanziare passaggi di livello economico o di categoria per il personale dei ruoli tecnico ed amministrativo, mediante trasformazione dei posti in organico. I vari istituti finanziati dal fondo dell’art.39 hanno finalità diverse: le posizioni organizzative afferiscono al sistema di inquadramento del personale, le risorse destinate alla progressione orizzontale sono indennità transitorie e vanno a remunerare i diversi ruoli professionali/incarichi o posizioni ricoperti, mentre i livelli salariali di fascia riconoscono una progressione nel ruolo/posizione e remunerano le diverse modalità con cui lo stesso incarico è svolto da persone differenti per capacità o esperienza (elementi soggettivi) . Le politiche adottate dalle varie Aziende sono differenti: tutte hanno riservato una minima quota alle posizioni organizzative, mentre solo alcune hanno attribuito un passaggio di fascia a tutti i dipendenti ma stabilendo, nell’ambito della contrattazione integrativa, requisiti d’anzianità e criteri assai differenti. Per tale fondo la contrattazione integrativa si è orientata come di seguito riassunto. Avezzano Sulmona: L’Azienda, in allegato al c.c.i.a. dell’8.3 2001, ha emanato un “regolamento per le fasce retributive, le progressioni orizzontali e verticali”. In esso è stabilito: in prima applicazione è attribuita una fascia retributiva a tutto il personale, in servizio a tempo indeterminato, che, pur avendo maturato all’ 1.7.1997 un’anzianità di servizio, in qualunque posizione, almeno pari a 5 anni, non ha potuto beneficiare dell’applicazione dell’art.45 94-97 a causa del conseguimento di qualifica superiore; selezioni ulteriori: 52 • selezioni annuali per attribuzione di fasce superiori a quelle in godimento • rispetto dell’equilibrio complessivo tra i vari profili professionali ricompresi nelle categorie • definizione annuale, in sede di contrattazione integrativa, dell’ammontare delle risorse da destinare al finanziamento di fasce retributive aggiuntive a quelle in godimento; • alle selezioni partecipa, di diritto, il personale che al 31 dicembre dell’anno precedente vanta un’esperienza professionale maturata in posizione di ruolo presso l’Azienda o altro ente del SSN anche in posizione funzionale diversa da quella posseduta alla data predetta di - almeno tre anni per la prima fascia retributiva; - almeno due anni nella fascia retributiva in godimento, per l’attribuzione della fascia retributiva superiore ( in sede di prima applicazione per l’attribuzione di una fascia retributiva superiore a quella di primo inquadramento all’1.1.98 non è richiesta l’esperienza professionale di due anni); almeno due anni, per l’attribuzione della prima fascia retributiva, per i dipendenti che - hanno acquisito la categoria superiore a seguito di selezione verticale interna. La valutazione si basa sugli elementi dell’art.35, comma 1, lett. a). Le graduatorie sono valide solo per l’anno cui si riferiscono. Con verbale di concertazione del 5.6.2001 sono stati individuati i “criteri per la valutazione dei titoli per l’attribuzione delle fasce retributive” e quantificati, sul fondo ex art. 39, i relativi oneri in lire 1.007.486.942 (€. 520,32). Per l’utilizzazione delle risorse ex art. 39, con l’accordo del 7.2.2002, l’Azienda ha concertato che, fermo restando anche l’attribuzione per l’anno 2001 dell’1,6% del monte salari 1999, quale risorsa aggiuntiva regionale, le risorse del fondo, a parte l’accantonamento di 200 milioni di lire per le posizioni organizzative e il finanziamento delle fasce retributive determinato in 1.007.486.942 (€.520,32) per l’anno 2001, assommano a lire 2.679.215.070, fatti salvi ulteriori incrementi previsti dal contratto in corso d’accertamento. Con il medesimo accordo, ha attribuito, dall’1.1.2001, un passaggio di fascia a tutto il personale in possesso al 31.12.2000 dei requisiti previsti dall’art.11 del “regolamento per la disciplina delle selezioni interne per l’attribuzione delle fasce retributive” allegato al c.c.i.a 8.3.2001. In sostanza, si è decisa la destinazione delle risorse 2001 all’attribuzione della prima fascia a tutto il personale con decorrenza 1.1.2001. Con delibera n. 207 del 22.2.2002, l’Azienda ha proceduto all’attribuzione della fascia retributiva per il solo personale che acquisisce la posizione D5, immediatamente superiore nei valori indicati dall’art.2 II biennio economico9. 9 L’onere di tale attribuzione pari a lire 1.671.440.333 è stato imputato al conto 19.1.101 del bilancio 2002 per l’anno 2001 e ai conti 45.1.101, 46.1.101, 47.1.101, e 48.1.101 del bilancio 2002 per l’anno 2002. 53 L’accordo integrativo del 12.3.2002 ha previsto, poi, che le risorse ancora disponibili sul fondo ex art 39 con gli incrementi previsti dal C.C.N.L. II biennio economico e dalla delibera G.R. n. 34 /2002, fermo l’accantonamento di 200 milioni di lire per le posizioni organizzative, vanno destinati, in via eccezionale, all’attribuzione, dall’1.1.2001, del passaggio alla prima fascia retributiva per tutto il personale in servizio a tempo indeterminato alla data del 31.12.2000. Con delibera n. 341 del 25.3.2002 l’Azienda ha proceduto al passaggio alla prima fascia retributiva in deroga all’art.11 del regolamento citato, per i dipendenti del comparto con rapporto a tempo indeterminato in servizio al 31.12.200010. Le parti hanno concordato di verificare, all’esito di un processo di razionalizzazione dell’organizzazione del lavoro la possibilità di incrementare il fondo di cui all’art. 39 con eventuali residui del fondo ex art. 38, comma 1 . Chieti: Con l’accordo integrativo del 22.11.2000 sono stati determinati i criteri e le modalità di selezione del personale dipendente per l’attribuzione della progressione economica orizzontale con decorrenza 1.1.2001. In esso è stabilito che in prima applicazione la selezione è aperta ai dipendenti con un’anzianità di servizio complessivo nell’Azienda di Chieti di cinque anni. Le selezioni ulteriori sono soggette ai seguenti limiti: limite delle risorse finanziarie esistenti e disponibili sul fondo ex art.39 unica graduatoria per ciascuna categoria prima applicazione dall’1.1.2001. Per accedere alla selezione iniziale orizzontale è stata richiesta un’anzianità minima di servizio complessivo nell’Azienda di Chieti di 5 anni alla data del 30.11.2000, considerando a tal fine il servizio svolto a tempo determinato ed in modo non continuativo. Si è concordato che l’attribuzione dei benefici sarà effettuata fino a concorrenza del 90% delle risorse disponibili alla data del 31.12.2000 fatti salvi maggiori eventuali finanziamenti previsti dal contratto nazionale - II biennio. In data 18.5.2001 è stata pubblicata la graduatoria provvisoria. Con la delibera n. 888/2001 si è provveduto a determinare il fondo ex art. 39 per l’esercizio 200111. Le risorse disponibili, al netto del 10% destinate alle posizioni organizzative (142.392.000 lire) pari a lire 1.281.531.000 hanno consentito all’Azienda di ipotizzare l’attribuzione dei benefici economici all’80% dei dipendenti della citata graduatoria. 10 L’onere presunto di tale operazione pari a lire 377.502.627 (€194.963,83) è stato imputato per l’anno 2001 al conto 19.1.101 del bilancio di esercizio 2002 e per l’anno 2002 ai conti 45.1.101, 46.1.101, 47.1.101, e 48.1.101 del bilancio 2002. 11 Sul totale del fondo ex art. 39 determinato con delibera n. 888 del 18/7/2001 in 6.716.184.247, la proiezione della spesa per l’intero anno 2001 compresa la 13° mensilità degli emolumenti spettanti al personale dipendente e finanziato con il fondo di che trattasi ammonta a lire 5.292.261.247. 54 Con delibera n. 893 del 19.7.2001 si approva la graduatoria definitiva e si attribuisce con decorrenza 1.1.2001, il beneficio agli aventi diritto. Dal 1.7.2001 si attribuisce il beneficio a regime e si corrispondono gli arretrati per il periodo dall’1.1. al 30.6.200112. Con la delibera n. 747, del 20.6.200213, si sono attribuite le fasce retributive in favore dei dipendenti di cui alla graduatoria della precedente delibera che, in sede di prima applicazione, non avevano usufruito dell’acquisizione della fascia, con conguaglio dall’1.1.2001 al 30.5.2002, con spesa totale del provvedimento di lire 518.256.776 (€.267.657,75) imputate nel bilancio preventivo annuale 2002. Per ciò che concerne le posizioni organizzative, con accordo integrativo 22.11.2000 sono stati determinati criteri e modalità per la valutazione delle posizioni organizzative e definita la somma di 142.392.000 lire destinata al finanziamento di detto istituto, in sede di prima applicazione. Con delibera n.889 del 15.7.2002, sulla scorta dei criteri individuati nell’accordo integrativo, e tenuto conto dell’intero contesto Aziendale, la Direzione generale ha individuato le posizioni organizzative fissandone la decorrenza dal 1.1.200214. Con l’accordo Aziendale 29.5.2003 è stato definito l’utilizzo del fondo ex art.39 come segue: lire totale fondo di cui: Risorse aggiuntive regionali Indennità di coord. al personale che svolgeva le funzioni al 31.8.2001 Proiezione spesa annua per la corresponsione di somme già finanziate con detto fondo Residuo somme disponibili 9.073.716.190 1.171.735.052 -211.250.000 Euro 4.686.183,33 605.150,65 -109.101,52 -7.600.000.000 -3.925.072,43 1.473.716.190 761.110,89 Sul fondo disponibile £ 1.473.716.190 si è riservata la quota di 218.193.909 lire (€. 112.687,75) al personale del ruolo tecnico ed amministrativo, ai sensi dell’art. 3, lett a) e b) per le finalità di cui all’art.12. del C.C.N.L. II biennio. Sul fondo disponibile si sono concordate le seguenti destinazioni: destinazione Spesa annua stimata in £ Spesa annua stimata in € Indennità funzioni di coordinamento (3.000.000 annue) a unità di personale inquadrate successivamente al 31.8.01 in categ. D nella qualifica di Collaboratore Professionale Sanitario (caposala a seg. di concorso pubblico) (parte fissa) (art. 10 coordinamento) indennità funzioni di coordinamento a personale di categoria C del ruolo sanitario e assistenza sociale, cui è riconosciuto l’espletamento di funzioni di coordinatore nella U.O. di appartenenza (parte fissa) (art. 10 coordinamento) Attribuzione a tutto il personale, cui sia stata attribuita funzione di coordinamento, di una parte variabile (516,46 €) (1.000.000) annue 16.250.000 8.392,42 110.000.000 56.810,26 110.000.000 56.810,26 12 La spesa dall’1.1.2001 al 30.6.2001 è stata quantificata in 578.879.520 lire ed imputata come segue: competenze ruolo sanitario Competenze fisse ruolo tecnico Competenze fisse ruolo ammin. 371.067.692 130.364.262 77.447.566 D 45.1.1 D 47.1.1 D 48.1.1 A 19.1.1 A 19.1.1 A 19.1.1 13 posto che il fondo ex art. 39 è stato rideterminato con delibera n. 1649 del 24.12.2001, in lire 7.400.930.439 e che con delibera 1049, del 31.12.2001, si è imputato all’anno 2001 il residuo di £ 738.958.447 14 In prima applicazione, gli incarichi relativi alle posizioni organizzative istituite saranno conferiti al personale dipendente in possesso dei necessari requisiti, collocato in categoria D – livello economico DS. Ulteriori posizioni organizzative sono rinviate al fondo dell’art. 39. 55 comprensive del rateo di 13° che può venir meno con il cessare delle funzioni o per valutazione negativa Situazioni di scavalco (art. 12, nc. 1), personale già appartenente a categoria D, non beneficiario dell’art. 9, al fine di evitare situazioni di scavalco economico rispetto all’inquadramento di cui all’art. 8, c. 3, lett. b), con decorrenza 1.9.01, è attribuita la fascia economica successiva a quella in godimento Trasformazione di posti e progressioni verticali (c. 2, art.2): alle quali, secondo il principio della selezione, potranno accedere i dipendenti in servizio a tempo determinato alla data dell’1.1.2000 nell’Azienda di Chieti, appartenenti, alla medesima data, ai profili dei posti da trasformare e che siano in possesso alla data di scadenza del bando dei requisiti previsti per l’accesso alle selezioni interne dalle declaratorie allegate al C.C.N.L. del 20/9/01 relativamente al posto trasformato. progressioni economiche orizzontali (fasce retributive) con decorrenza 1.1.02, benefici economici di progressione economica orizzontale a: personale categ. B, livello economico B3 ruolo sanitario (infermieri generali e puericultrici), già beneficiario in 1^ applicazione, della fascia successiva a quella in godimento; In deroga a capoverso 4-ART 11-C.C.I.A., con decorrenza 1.1.02, 1^ FASCIA RETRIBUTIVA a tutto il personale tecnico e amministrativo che non ha usufruito, per mancanza di requisiti, del beneficio di 1^ applicazione, purché abbia 1 anno nelle Aziende del SSN e IPAB a prevalenza sanitaria alla data del 31-12-01; a tutto il personale del ruolo tecnico dell’1.1.2002, delle categorie A e B, compreso livello economico Bs e C, la fascia economica successiva a quella in godimento; al personale tecnico categoria B, livello economico Bs, in servizio alla data dell’accordo (25-5-2003) un’intera fascia economica con decorrenza 1.1.2004; con decorrenza 1-1-2002 al personale del ruolo amministrativo della categoria A. B. e C e D, compreso livello economico Ds, già beneficiario, in 1^ applicazione, fascia economica successiva a quella in godimento. Il periodo di permanenza in ogni fascia è biennale. posizioni organizzative; - per nuove posizioni organizzative per ruolo tecnico e amministrativo. Nell’accordo le parti s’impegnano a verificare se 87.000.000 44.931,75 138.000.000 71.271,05 144.000.000 74.369,79 100.000.000 51.645,69 220.000.000 113.620,52 60.000.000 30.987,41 215.000.000 111.038,23 180.000.000 77.468,53 85.000.000 43.898,84 residuano eventuali disponibilità economiche sul fondo per l’attribuzione, con decorrenza 1-1-2002, della 1^ fascia economica al personale del ruolo sanitario d’ex categoria C, non beneficiario in 1^ applicazione, perché non in possesso di 5 anni nell’Azienda, nonché della differenza di fascia nei confronti del medesimo personale già beneficiario attualmente in D iniziale più assegno. Le parti concordano che la quota parte del fondo dell’art. 39 dopo l’applicazione a regime degli accordi di cui sopra, è utilizzata, contemporaneamente, per il finanziamento delle indennità che fanno capo al fondo dell’art 38, comma 1. Dall’1-1-04 le somme saranno definitivamente utilizzate per le finalità del fondo di art 39. Nella successiva tabella si riportano gli oneri delle citate operazioni come quantificati dall’Azienda in relazione alla decorrenza dell’applicazione dei singoli istituti. Anno 2001 Fondo disponibile Euro 37.898,20 Descrizione Indennità di coord. fissa (già D) Indennità di coord. fissa (ex C) Indennità di coord. variabile Situazione di scavalco Anno 2002 Fondo disponibile Euro 799.730,34 1.807,59 17.430,42 0,00 16.516,65 8.392,42 56.810,26 0,00 44.931,75 56 Anno 2003 Fondo disponibile Euro 799.730,34 8.392,42 56.810,26 30.590,14 44.931,75 A regime Fondo Disponibile Euro 799.730,34 8.392,42 56.810,26 56.810,26 44.931,75 Trasformazioni posti art. 12 Fasce retributive Posizioni organizzative Costo totale a carico del fondo Residuo disponibilità sul fondo 0,00 0,00 0,00 37.820,01 79,19 0,00 381.661,64 0,00 493.798,07 305.932,27 21.929,55 381.661,64 56.015,70 602.334,46 197.395,88 71.271,05 381.661,64 121.367,37 741.244,75 58.485,59 Lanciano Vasto: Con contrattazione integrativa 12.4.2001 si è concordato che le disponibilità economiche da destinare ai fondi per l’attribuzione delle posizioni organizzative in ambito Aziendale di cui agli artt. 20 e seguenti, sono individuate, in via preliminare, e con effetto 1.1.2000, nell’ordine del 12% delle somme non utilizzate, che si determinano come disponibili complessivamente per progressioni e posizioni del personale dei vari ruoli. In prima applicazione, l’Azienda si obbliga a determinare un meccanismo che riconosca l’attribuzione di un passaggio di fascia, con effetto dall’1.1.2000, in favore di tutti i dipendenti del comparto che abbiano maturato un’anzianità di servizio, nel profilo d’appartenenza, nelle strutture pubbliche del SSN, in misura tale che il fondo sia completamente utilizzato. Per la successiva attribuzione di fasce a valere dell’anno 2001, il personale già beneficiario in prima applicazione non sarà considerato. L’attribuzione di fascia in prima applicazione, sarà attuata solo dopo che, per i dipendenti interessati, sarà effettuata, da parte dei rispettivi dirigenti, una motivata valutazione selettiva, basata sugli elementi previsti dall’accordo. Di seguito sarà prioritariamente considerato il personale con un’anzianità di servizio superiore agli anni 5 con il medesimo meccanismo della prima applicazione. Oltre l’anzianità di cinque anni in strutture pubbliche del SSN nella categoria nella quale si chiede la progressione, il contratto collettivo integrativo Aziendale riserva punteggi vari a titoli per esperienza lavorativa e titoli per la qualità della prestazione individuale. L’Azienda individuerà, nell’ambito della contrattazione integrativa, il numero di passaggi possibili e l’intervallo di un anno per successive progressioni economiche, ai sensi dell’art.35 comma 4, tenendo conto delle risorse disponibili. Tali meccanismi non riguardano il personale già inserito nella 3^ fascia retributiva alla data dell’1.1.2000, per il quale si effettuerà apposita graduatoria. L’accordo di cui sopra, relativo ai passaggi di fascia e le posizioni, è riferito alle risorse attualmente disponibili sul fondo; le parti si riservano, fermi restando i criteri sopra concordati, di verificare i relativi finanziamenti, sia a consuntivo, sia per effetto d’eventuali e successive disponibilità provenienti dalla contrattazione collettiva nazionale. Con delibera n. 234, del 24.1.2002, a seguito di procedura amministrativa, con richiesta a tutti i dirigenti di una motivata valutazione selettiva, con risultati almeno di sufficienza, basata sugli elementi individuati nel contratto collettivo integrativo Aziendale, si è attribuita la fascia economica immediatamente superiore, ai dipendenti interessati, in servizio a tempo indeterminato nell’Azienda e che, alla data dell’1.1.2000, appartenevano alle fasce iniziali prima e seconda. 57 Accedono al beneficio, fra quelli valutati in termini di sufficienza, quelli che vantano un’anzianità complessiva pari a circa 15 anni, alla data dell’1.1.2000, essendo le risorse limitate. Con la delibera n. 1276 del 26.4.2002, integrativa della precedente, considerato l’incremento sulle risorse 2000 del fondo non utilizzato relativo al 1999, l’aumento è garantito per l’anno 2002 (e per l’Azienda anche per i successivi) dalle specifiche rimesse finanziarie da parte della Regione. L’estensione del beneficio è effettuata a tutto il rimanente personale che abbia maturato un’anzianità di servizio nel profilo d’appartenenza pari a 5 anni all’1-1-2000. Alle posizioni organizzative ai sensi del c.c.i.a. 12.4.2001 è destinata una cifra di €. 119.649,68 (lire 231.674.094) con effetto dall’1.1.2000. L'Aquila: Con delibera n. 93 del 20-2-2002 l’Azienda ha preso atto dell’accordo del 17.12.2001 con le OO.SS del personale per l’applicazione dell’art. 35 C.C.N.L. 98-2001. Nell’accordo si legge che l’Azienda intende attribuire i benefici dell’art. 30 C.C.N.L. 98-2001, comma 1, lett. b (che prevede che la progressione economica si attivi con la stipula di un contratto collettivo integrativo) e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 31, comma 3 del contratto collettivo citato e nei limiti delle risorse finanziarie e disponibili sul fondo ex art. 39 a tutti i dipendenti del Comparto, in servizio a tempo indeterminato, con almeno un anno d’anzianità all’1.1.2001. Alla spesa stimata in lire 1.393.000.000 fanno fronte i fondi disponibili, specifici dell’istituto contrattuale in questione, pari a lire 1.180.000.000 per l’anno 2001, non ritenendosi la spesa variata rispetto l’anno 2000 e per la parte eccedente (lire 213.000.000) con i fondi residui allo stesso titolo degli anni 1999 e 2000. Per gli anni 2002 e seguenti, la relativa spesa potrà essere fronteggiata, salvo diverse determinazioni derivanti dalla definitiva applicazione delle norme contenute nel C.C.N.L. di Comparto II Biennio economico 20002001, e da eventuali conseguenti economie, mediante lo storno del 5% del fondo della produttività ed a seguito di migliore pianificazione delle inerenti prestazioni con parte del fondo dell’art. 38, 1° comma. Negli importi anzidetti sono compresi nella misura del 13% del fondo residuo dell’art. 39, gli oneri relativi alla retribuzione delle posizioni organizzative di cui agli artt. 20 e 21 C.C.N.L. 98-00, previa concertazione. Sinteticamente la spesa da sostenere è: - spesa attribuzione ulteriore fascia - posizioni organizzative (13% del fondo residuo 1.180.000.000) Totale lire 1.240.000.000 153.000.000 1.393.000.000 Euro lire Euro 640.406,55 79.017,91 719.424,46 Somme con cui farvi fronte Anno 2001 accantonamenti sul fondo art. 39 Anno 2002 e successivi risparmio sul fondo art. 39, comma 4, punto a 1.393.000.000 1.180.000.000 58 719.424,46 609.419,14 Incremento ultimo 5% art. 39, comma 4, punto d (fondo finanziamento straordinario) 65.000.000 148.000.000 1.393.000.000 33.569,70 76.435,62 719.424,46 Con delibera n. 321 del 22.5.2002, l’Azienda ha preso atto dell’accordo integrativo 18.4.2002 per la concreta applicazione degli artt. 20 e 21 del C.C.N.L. 98-01 (Posizioni organizzative), come modificato dall’art. 11 del C.C.N.L. 2000-2001. Il costo dell’operazione è quantizzato in lire 153.000.000, coperte come sopra riportato. Con il predetto accordo sono state istituite le posizioni organizzative. Con delibera n. 516 del 23.9.02 è stata data applicazione dell’art. 12 del C.C.N.L. del 20.9.2001, destinato a risolvere situazioni di natura eccezionale legate ad esigenze di riorganizzazione concernenti alcune categorie di personale e, nello specifico, di quello dei ruoli tecnico ed amministrativo. Con l’accordo citato si è prevista la trasformazione qualitativa di tutti i posti attualmente ricoperti da personale delle categorie in esame che sia in possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa contrattuale, senza che debba farsi luogo a selezione. La trasformazione dei posti dovrà essere riferita al personale in possesso di diploma abilitante (ove previsto) o dei requisiti di cui alle declaratorie del vigente. Si è prevista l’utilizzazione di un sistema d’autofinanziamento della nuova dotazione organica che attinge risorse dal fondo vincolato contrattualmente a favore dei dipendenti, per tale operazione, anziché per le specifiche finalità del fondo; ed inoltre, nell’ipotesi in cui, nell’accordo, la mancanza di requisiti non consenta la trasformazione del posto, si è assicurata al personale interessato l’attribuzione di una fascia superiore. Nell’ambito del fondo dell’art. 39, per l’applicazione di tali benefici sono state accantonate lire 364.725.811 (Euro 188.365,16). L’incardinamento del personale avente diritto decorre dall’1.10.2002. Pescara: Con c.c.i.a. del 15.03.01 (all. E regolamentazione della progressione economica) si è concordato che ai dipendenti in servizio all’1.7.1999, che abbiano maturato un’anzianità di 5 anni nel profilo professionale d’appartenenza e che non siano stati beneficiari delle indennità di qualificazione professionale e valorizzazione delle responsabilità previste dall’art. 45 84-87, è attribuita una fascia retributiva prevista dall’art. 39, purché non abbiano subito procedimento disciplinare con irrogazione di sanzione pari o superiore alla “censura”. Al suddetto personale potrà essere attribuita un’ulteriore fascia economica qualora possegga i requisiti che saranno determinati in sede di contrattazione Aziendale per l’applicazione dell’art. 39. In data 17.5.2001 è stato approvato, in sede negoziale, il “regolamento per la progressione economica orizzontale”. Si è concordato che, alla selezione annuale per il passaggio alla 1,2,3 e 4 fascia economica di ciascuna categoria (o livello economico super per la categoria 59 B e D), sono ammessi i dipendenti in possesso di un’esperienza professionale di almeno due anni maturati alla data del 1° gennaio dell’anno cui si riferisce la selezione stessa, nella fascia economica immediatamente inferiore a quella cui si intende accedere. Si prescinde da questo requisito per i dipendenti beneficiari dell’applicazione del contratto collettivo Aziendale relativo all’attribuzione della 1^ fascia economica sottoscritto in data 22.2.01. In data 16.11.2001, è stato adottato, in sede di preintesa, il “regolamento contratto Aziendale per la progressione verticale e per il passaggio tra profili professionali diversi appartenenti alla stessa categoria (progressione orizzontale) ex 7-4-99”. In esso si è previsto che nell’ambito della pianificazione triennale del fabbisogno del personale di cui all’art. 6 del D. Lgs n. 29/93, l’Azienda individui ogni anno i posti da ricoprire, effettuando le selezioni disciplinate dal regolamento citato con rispetto della possibilità d’accesso dall’esterno tramite concorsi, mobilità, procedure ex legge n.56/87 e collocazione obbligatoria nel rispetto dell’art.1 del D.P.R. 27.03.2001 n.220. Con ordinanza n. 27 del 26.4.2001, l’Azienda ha attribuito una fascia retributiva, come da citato c.c.i.a., in prima applicazione, al personale che, alla data del 7.4.1999, aveva maturato i requisiti di cui all’art. 45 del C.C.N.L. del 5.9.95. Gli oneri dell’operazione, gravanti sul fondo dell’art. 39, ammontano, per l’anno 1999, a lire 167.170.552, per l’anno 2000 a lire 303.558.469 e per il 2001 a lire 297.702.777. Il totale dell’anno 2001, comprensivo degli oneri sociali a carico dell’Azienda, è imputato alle relative voci di conto della contabilità generale 2001. Sulla base degli artt. 30 e 35 del contratto nazionale (progressione economica orizzontale), con decorrenza dal 1° gennaio, per tutti i lavoratori selezionati sulla base di determinati criteri, e del contratto aziendale del 17.5.2001 (all. E) con cui si è previsto che alla selezione siano ammessi i dipendenti citati sopra, e che “in attesa dell’applicazione a regime del regolamento i dipendenti in servizio all’1.1.2000, partecipano ad una prima selezione”, con delibere n. 131 del 13.2.02, n. 163 del 27.02.02 e n. 479 dell’8.5.02, sono stati nominati i componenti dei collegi tecnici per la progressione economica orizzontale (passaggi di fascia), mentre, con delibera n. 1304 del 21.11.02, si è approvata la graduatoria per l’attribuzione di una fascia economica con decorrenza 1.1.2000. Con c.c.i.a. del 5.3.2003, si è stabilito che l’istituto della progressione di fascia procederà a regime dall’1.1.2002. Pertanto, all’accertata disponibilità del fondo, l’Azienda procederà, con decorrenza 1.1.2001, all’attribuzione di una fascia economica al restante 34% del personale presente nella graduatoria della selezione effettuata per l’anno 2000, nonché a quei dipendenti che, alla medesima data, possono far valere un’anzianità di servizio nella fascia posseduta da almeno due anni. Con c.c.i.a. del 23.4.2003, si è definita la ripartizione del fondo ex art. 39 per il II biennio economico. 60 Accertato che dal fondo ex art. 39, rideterminato ai sensi degli artt. 3 e 4 del contratto del 20.9.2001, dopo l’applicazione delle progressioni economiche di fascia 2000 e 2001, residuano € 994.191 per l’anno 2001, € 1.342.004 dall’anno 2002, per il finanziamento degli istituti di cui sopra e per le progressioni di fascia con decorrenza 1.1.2002, la ripartizione del fondo di natura programmatica risulta dalla seguente tabella: destinazione Spesa annua stimata in £ 881.239.733 Spesa annua stimata in € 455.122,34 per circa 200 posizioni di coordinamento da riconoscere o conferire al personale del ruolo sanitario e tecnico (assistenti sociali) aggiuntive rispetto alle 58 già riconosciute in favore degli ex caposala; 649.978.731 335.686,00 conferimento di circa 80 incarichi di posizione organizzativa (20/30 per ruolo sanitario e tecnico e 60/50 per il ruolo amministrativo). 479.990.490 247.894,40 situazioni di scavalco economico che si siano verificate nell’ambito di ciascun profilo professionale del personale già di categoria D al 31.8.01. Come beneficio idoneo al superamento delle situazioni di scavalco è individuata l’attribuzione di 2 fasce economiche con decorrenza 1.1.02 90.617.436 46.800,00 484.067.500 250.000,00 progressione verticale al personale dei ruoli tecnico e amministrativo presente alla data del 31.8.01, ed in possesso dei requisiti individuati dal c.c.ia. nell’allegato B, distintamente per ciascun profilo professionale15. progressioni di fascia con decorrenza 1.1.02. La ripartizione ha natura programmatica e deve trovare riscontro secondo il contratto Aziendale nei reali assetti organizzativi dell’Azienda. Eventuali economie, relative a ciascun istituto, restano riattribuite al fondo e utilizzate per compensare eventuali sottostime dei fondi necessari per l’applicazione degli altri istituti contrattuali sopra indicati. 15 Tale importo deriva, come previsto dall’art. 12, dall’applicazione del 35% degli incrementi di fondo previsti dall’art. 3, comma 3, lett. a) e b) e dall’art. 4 del C.C.N.L. 20.9.2001. Tale processo di riqualificazione professionale riguarda il personale dei ruoli tecnico e amministrativo mediante passaggi di categoria o di livello economico (B e D) riservati al personale interno in servizio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data dell’1.9.2001, con trasformazione dei posti ricoperti dal personale che conseguirà il passaggio medesimo. I passaggi di categoria avverranno mediante selezioni interne con le modalità previste dal contratto regolamento, recepito e approvato dall’Azienda con delibera n.1421 del 28.11.01. Qualora la quota del fondo destinata dall’art. 12 alla progressione verticale risulti insufficiente alla copertura dei costi determinati dalle selezioni, il numero dei vincitori sarà ridotto proporzionalmente in ciascuna graduatoria. Trattandosi di quota del fondo destinata al personale dei ruoli tecnico e amministrativo le quote non spese fino al completamento delle selezioni interne saranno attribuite in termini di produttività riservata al predetto personale. 61 Teramo: Con delibera n. 297 del 18.4.01, l’Azienda ha preso atto degli accordi integrativi in data 10/17.4.01 relativi alle “progressioni economiche interne nel sistema classificatorio, ai passaggi orizzontali tra profili, formazione professionale e posizioni organizzative”. Con il contratto integrativo del 17.4.01 in forma di preintesa è stato approvato il “regolamento per il conferimento d’incarichi di posizione organizzativa e i sistemi di pesatura”16. Per il conferimento degli incarichi di ciascuna posizione organizzativa, l’Azienda deve emanare apposito bando interno. In data 10.4.01 è stato sottoscritto il contratto integrativo nella forma della preintesa sul “ regolamento Aziendale per la disciplina delle modalità di svolgimento delle selezioni per la progressione interna nel sistema classificatorio”. Con delibera n. 985 del 28.12.2001 sono stati recepiti i contratti integrativi, in data 27.12.01, per l’applicazione dell’art. 12 comma 2 del contratto nazionale e per la definizione del sistema di valutazione permanente e la disciplina delle selezioni interne per l’attribuzione delle fasce retributive. Per l’art. 12, 2° comma, con contratto integrativo 27-12-01 si è concordato che, con effetto dal 31-12-01, è inquadrato nella categ. 8 D – fascia economica iniziale: il personale dipendente a tempo indeterminato di categoria C del ruolo amministrativo (profilo professionale d’assistente amministrativo), in possesso del requisito d’anzianità di servizio nel ruolo pari a minimo 10 anni alla data del 31-12-01; il personale dipendente a tempo indeterminato appartenente alla categoria C del ruolo tecnico – profilo professionale d’assistente tecnico, in possesso del requisito d’anzianità di servizio nel ruolo pari a minimo 10 anni alla data del 31.12.01. Nel regolamento Aziendale “per la formazione professionale e la correlata definizione del sistema di valutazione permanente della professionalità e per la disciplina delle selezioni interne per l’attribuzione delle fasce retributive”, approvato col medesimo c.c.i.a., è stabilito che la prima applicazione si articola in due fasi, dall’1.1.2001 e dall’1.1.2002 così strutturate: I^ fase: nei limiti della risorse finanziarie esistenti e disponibili, la fascia economica immediatamente superiore a quella attualmente in godimento, da parte dei singoli dipendenti, è attribuita con decorrenza 1.1.2001 ed è subordinata al possesso del seguente requisito: anzianità di servizio, comunque prestato di tre anni alla data del 31-12-00; II^ fase: nei limiti delle risorse finanziarie esistenti e disponibili è attribuita con effetto dal 1.1.02, la prima fascia economica ai dipendenti che, a seguito della I^ fase, hanno conseguito la 2^ fascia economica superiore alla 2^ e che, nel corso dell’anno 2001, per effetto dell’applicazione del o di passaggio di categoria, siano tornati alla fascia economica 16 Il valore economico della posizione è dato dal rapporto tra il totale delle risorse economiche disponibili per la remunerazione delle posizioni organizzative e la somma dei pesi attribuiti a tutte le posizioni istituite, moltiplicato per i peso di ciascuna posizione organizzativa. Le parti concordano che a valere dal 10.1.01, il valore economico delle posizioni da istituire è pari a 100 milioni di lire del fondo ex art. 39 del C.C.N.L. 1998-2001. 62 0. Detta attribuzione è subordinata al possesso del seguente requisito: anzianità di servizio, comunque prestato, di cinque anni alla data del 31.12.2001. Ai dipendenti collocati in categoria D – posizione economica 0, con assegno ad personam, con effetto dall’ 1.9.01 in applicazione dell’art. 9 del 98-00, II biennio, è attribuita la I^ fascia economica con decorrenza dall’1.1.2002, previa verifica del possesso del requisito di 5 anni d’anzianità di servizio, complessivamente prestato nel ruolo d’appartenenza alla data del 31.12.01. Ferma restando la decorrenza dell’attribuzione della fascia economica conseguita a seguito della prima applicazione dall’1.1.02, le parti concordano 1) di definire all’inizio dell’anno 2002 l’ammontare delle risorse residuali a seguito della 1^ applicazione, destinate al finanziamento delle fasce retributive aggiuntive a quelle in godimento; 2) in sede d’assegnazione delle risorse, di tenere conto delle seguenti priorità: del personale collocato in categoria D del ruolo sanitario ed assistenti sociali individuato dall’art. 12, comma 1 9801, II biennio e del personale del ruolo sanitario di profilo da quello d’infermiere, rimasto escluso dai benefici dell’art. 49 del D.P.R. 384/90; del personale che a seguito della 1^ applicazione risulta titolare della fascia economica iniziale; del restante personale. Definita l’assegnazione delle risorse ai diversi profili professionali l’Azienda individua il numero complessivo delle fasce retributive, distinte per 1, 2, 3 e 4 da attribuire nell’anno di riferimento. Con verbale del 29.1/4.02.2002 si è stabilito che, fermo restando quanto previsto, per la 1^ e 2^ fase d’applicazione delle fasce retributive, nel regolamento, “si applica il medesimo trattamento (1^ fase) ai dipendenti che, a seguito dell’applicazione della 1^ fase, abbiano acquisito la 1^ fascia economica e che, nel corso dell’anno 2001, a seguito di passaggi di categoria, siano tornati alla fascia economica iniziale”. Per i cinque anni alla data del 31.12.01, s’intende “servizio prestato con rapporto di lavoro dipendente, anche a tempo determinato anche con soluzioni di continuità presso pubblica amministrazione o casa di cura convenzionata e/o accreditata”. Con c.c.i.a. stipulato il 5.6.2002 si sono concordati la disciplina delle selezioni interne per l’applicazione delle fasce retributive. Si è concordato, ulteriormente a quanto sopra, che “si attribuisce la prima posizione economica, con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data d’immissione nel nuovo profilo di categoria superiore, ai dipendenti che abbiano effettuato passaggi di categoria nel corso dell’anno 2002, a seguito di selezioni bandite nell’anno 2001 e 2002, in esecuzione del contratto integrativo Aziendale 10.4.2001, sulle progressioni del sistema classificatorio o a seguito di corsi di riqualificazione obbligatori”17. 17 Con clausola di salvaguardia, si è attribuita, ai dipendenti collocati in categoria D posizione economica zero con assegno ad personam, con effetto dall’1.9.01, in applicazione dell’art. 9 C.C.N.L. 98-2001, II b, la 1^ fascia economica con decorrenza dall’1.1.02, previa verifica del possesso del requisito di 5 anni di anzianità di servizio complessivamente prestato nel ruolo di appartenenza alla data del 31.12.01. 63 Con ulteriore intesa, accertata la disponibilità residua sul fondo ex art. 39, anno 2001, alla data del 30.04.02, di €. 607.749,99, le parti hanno concordato di bandire apposita selezione interna, per soli titoli, per l’attribuzione di una fascia economica con effetto dal 1.1.2000, al personale del ruolo sanitario (non infermieristico) tecnico ed amministrativo finalizzato al recupero del gap economico determinatosi con l’applicazione, per il solo personale infermieristico, dell’art. 49 del DPR 384/90. Requisiti di partecipazione: dipendenti dei ruoli come sopra individuati, appartenenti alle categorie C e D alla data del 31.12.90; in servizio a tempo indeterminato alla data del 1.12.90 in categoria C o D dei ruoli sanitari (non infermieristico) tecnico e amministrativo; con esperienza professionale “comunque prestata di almeno 20 anni di servizio alla data del 31.12.99 alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni o strutture sanitaria privata accreditata. Con lo stesso accordo si è dato mandato ai competenti uffici del Dipartimento Gestione del personale di attribuire, con effetto 1.9.01, una fascia economica immediatamente superiore a quella in godimento alla data del 31.8.01, “ al fine di evitare gli equilibri connessi alla ricostruzione economica del passaggio di cui all’art. 9 del 98-01 II biennio al personale di categoria D “che versa in posizione di concreta situazione di scavalco economico, rispetto all’inquadramento di cui all’art. 8 lettera b” con una spesa complessiva di circa € 20.000,00. 2.5.4. L’utilizzo del fondo ex art.39. La tabella successiva riporta le liquidazioni effettuate sul fondo dell’art.39 diversificate in ragione degli istituti che tale fondo finanzia. In merito allo stato d’attuazione di tali istituti si riportano quanto precisato dalle Aziende nel corso dell’istruttoria. Avezzano Sulmona: “Il fondo costituito in base a quanto stabilito dall’art. 39 del c.c.n.l., è stato in parte destinato all’attribuzione delle c.d. fasce economiche al personale del comparto dall’1.1.2001 e alla corresponsione dell’indennità di coordinamento (ex art. 10), in parte accantonato per €. 103.291,38 per la realizzazione delle posizioni organizzative; l’applicazione dell’art.12 dello stesso contratto per i passaggi di categoria nei ruoli amministrativo e tecnico è in fase d’attuazione”. Chieti: “1. Progressione economica all'interno della categoria (cd. fasce retributive). I criteri e le modalità di selezione per l'attribuzione di tale beneficio economico sono stati oggetto d’accordo integrativo in data 22.11.2000 a stralcio del CCIA Ai dipendenti collocati alla data del 31.12.2000 in categoria D, posizione economica 4, è attribuita la posizione economica 5, con effetto dall’1.10.2001, a seguito della istituzione delle posizioni economiche D5 e DS5, ai sensi dell’art. 2, comma 4 C.C.N.L. 98-01, II biennio economico. 64 del 3.10.2001. In applicazione del suddetto accordo si è provveduto, previa selezione, all'attribuzione, con decorrenza 1.1.2001, del beneficio della progressione economica orizzontale nei confronti di tutto il personale che aveva maturato un'anzianità di servizio di 5 anni nell'Azienda USL di Chieti alla data del 30.11.2000. (atto deliberativo n. 893 del 19 luglio 2001 e n. 747 del 20 giugno 2002) 2. Posizioni Organizzative. Con atto deliberativo n. 889, del 16 luglio 2002, si è provveduto ad approvare la graduazione delle posizioni organizzative dell'area del comparto sanità cui ha fatto seguito il conferimento degli incarichi a n. 16 dipendenti, con decorrenza 1.1.2002. Con successivo Accordo Integrativo Aziendale, in applicazione del C.C.N.L. Il biennio economico 2000-2001, siglato in data 29.5.2003, sono stati disciplinati i seguenti istituti: 1. Indennità di coordinamento. Tale indennità viene ad oggi corrisposta nei confronti del personale del ruolo sanitario già appartenente alla categoria D alla data 31.8.2001. Per quanto concerne il personale proveniente dalla categoria C, si sta procedendo ad una ricognizione dei dipendenti che espletavano funzioni d’effettivo coordinamento nell’unità operativa d’appartenenza alla data del 1.9.2001, ai fini dell'attribuzione della medesima indennità. Per quanto concerne le successive applicazioni dell'istituto, sono in corso incontri sindacali per la definizione dei criteri per il conferimento della funzione di coordinamento. 2. Situazioni di scavalco economico. Con atto deliberativo n. 491, del 24 giugno 2003, è stata attribuita, con decorrenza 1.9.2001, la fascia economica successiva a quella in godimento nei confronti del personale del ruolo sanitario già appartenente alla categoria D alla data del 31.8.2001. 3. Progressione economica all'interno della categoria (cd. fasce retributive). Con l'atto deliberativo n. 491, del 24 giugno 2003, è stata inoltre attribuita, con decorrenza 1.1.2002, la fascia economica successiva a quella in godimento nei confronti delle seguenti categorie di personale: tutto il personale appartenente alla categoria B livello economico Bs del ruolo sanitario (infermieri generici e puericultrici) già beneficiario in prima applicazione; tutto il personale dei ruoli tecnico ed amministrativo, non beneficiario, in prima applicazione, purché in possesso di un’anzianità di servizio continuativo di un anno nelle Aziende del servizio sanitario nazionale e IPAB alla data del 31.12.2001; tutto il personale del ruolo tecnico delle categorie A, B, compreso livello economico Bs, e C, già beneficiario in prima applicazione; tutto il personale del ruolo amministrativo delle categorie A, B, C e D, compreso livello economico Ds, già beneficiario in prima applicazione. 4. Posizioni Organizzative. Sono state accantonate £. 180.000.000 per l'istituzione di nuove posizioni organizzative relative al ruolo sanitario e £. 85.000.000 per i ruoli tecnico ed amministrativo; 65 5. Art. 12 trasformazione dei posti d’organico. La delibera di trasformazione dei posti d’organico (atto deliberativo del Direttore Generale n. 691 del 6 agosto 2003) - in applicazione degli accordi raggiunti con la RSU e OO.SS. dell'area del comparto ed in relazione al processo di riorganizzazione Aziendale - è stata trasmessa, in data 9 settembre 2003, alla Direzione Sanità della G.R. - corredata del prescritto parere del Collegio dei Revisori - per i provvedimenti di competenza. Con deliberazione n. 910, del 21 ottobre u.s,. la Giunta Regionale ha approvato l'atto deliberativo n. 691/2003. I bandi di selezione del personale per la trasformazione dei posti di che trattasi sono stati già predisposti dal competente ufficio del personale per la prossima emanazione”. Lanciano Vasto: “Il fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, della parte comune dell'ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità, professionale specifica è stato formato dall'USL avvalendosi di una specifica consulenza esterna oltre che, ovviamente, del personale interno per la predisposizione di tutti i dati in sede istruttoria. In prima attuazione del C.C.N.L. 07.04.1999 era stato comunque garantito, a tutto il personale del comparto, il trattamento economico fisso e ricorrente riferito agli istituti "automatici" (e cioè a quelli per i quali non era prevista alcuna forma di contrattazione/concertazione con le controparti sindacali a livello decentrato). Le trattative sindacali per la chiusura dell'accordo integrativo locale, nel quale si dava anche una prima attuazione dell'art.39 del C.C.N.L. del 7.4.99, iniziate successivamente alla presentazione della piattaforma sindacale, si sono concluse con la firma definitiva del contratto, in data 12.04.2001, dopo le sigle di preintesa intercorse nell'anno 2000 e la successiva fase di controllo esperita ai sensi della vigente normativa. Nel Dicembre del 2000 si è determinato il cambiamento della Direzione Generale Aziendale, con il subentro dei nuovi Direttori, con ovvie e conseguenti ripercussioni in termini di relazioni sindacali e d’andamento temporale delle trattative. Sulla base di quanto scaturito dalle norme concordate nel c.c.i.a. del 12. 04.2001, il sistema fasce retributive (incremento di una fascia al personale) è stato assicurato con effetto e decorrenza dal 1 Gennaio 2000. Manca, allo stato attuale, la chiusura della manovra nei confronti del personale già collocato in terza fascia all’ 1.1.2000, per effetto della ricostruzione economica di carriera: per esso va data attuazione ad un’ulteriore fase prevista dalla contrattazione Aziendale, per la quale vanno individuate le specifiche risorse sulla base delle residuali disponibilità di fondo, e ciò sempre in sede d’ulteriore contrattazione integrativa. Per effetto di tutto quanto sopra esposto, la ricostruzione "ex post" dei fondi relativi agli esercizi 1998 - 1999 si ritiene abbia mero valore formale, pur se indispensabile per la ricostruzione temporale dei fondi stessi. Allo stato attuale, è stata, pertanto, erogata al personale del Comparto, in prima applicazione e nei termini previsti dagli accordi con le OO.SS., una fascia retributiva 66 (avanzamento economico "orizzontale") che, entrando poi a far parte del trattamento individuale fisso e ricorrente, diviene parte integrante dello stipendio mensile, e dunque va assicurata anche per gli anni successivi a quello d’erogazione. In tal senso si ritiene che le risorse espressamente assegnate dalla Regione per l'attuazione dell'art.39 per l'anno 2001 (delibera di G.R. n.34 del 15.01.2002) diverranno onere corrente nella misura in cui saranno attribuite al personale per la remunerazione delle ripetute fasce, a regime. Sarà pertanto necessario, per l'esatta configurazione definitiva del sistema ex art. 39 successivamente al 2000, la chiusura di uno specifico ed ulteriore accordo con le 00.SS. per individuare la destinazione e l'utilizzo delle risorse ancora non spese per il periodo di vigenza contrattuale, oltre alle risorse già erogate per il 2001- 2002 e 2003, al personale avente diritto, con apposite e graduali liquidazioni. Andrà, quindi, verificata anche la possibilità di integrare il fondo in argomento con eventuali risorse residue dal fondo della produttività collettiva ex art.38 comma 3, ai sensi dell'art.39, comma 4, punto a) ed eventualmente del punto d). Per quanto attiene, inoltre, alla tematica delle Posizioni Organizzative (art.39, comma 5), il fondo è stato debitamente individuato, come risulta dagli atti già prodotti, e trova la sua base nel c.c.i.a. del 12.4.2001. Il conferimento delle posizioni, però, non è stato ancora effettuato, pur essendo stata attivata la procedura regolamentare interna, che ha individuato e quantificato le specifiche funzioni Aziendali e le modalità di conferimento delle funzioni. La conseguente spesa, dunque, non ancora è ordinata, ed è stata debitamente accantonata in bilancio a decorrere dal 1.1.2000. Le ulteriori operazioni sui fondi, previste dai commi 5, 6 e 7 del ripetuto art.39, .. potranno essere effettuate conseguentemente e successivamente all'effettivo conferimento delle posizioni in favore del personale avente diritto. Per quanto attiene, inoltre, alle ulteriori previsioni descritte nell'art.12 del C.C.N.L., II Biennio economico, 20.09.2001, l'Amministrazione ha predisposto un'istruttoria con cui ha preliminarmente individuato il personale di cat.D, non beneficiario dell'art.9 (stesso C.C.N.L.), versante in concreta situazione di scavalco economico rispetto all'inquadramento di cui all'art.8, comma 3, lett.b) C.C.N.L. 20.09.2001. In favore di tale personale dovrà essere, prioritariamente, garantita l'acquisizione di un’ulteriore fascia economica. Le risorse dovranno essere reperite nell'ambito della disponibilità residua del fondo ex art.39 C.C.N.L. 7.4.99 e l'operazione sta per essere concordata in apposita seduta di contrattazione integrativa. Nell'ambito delle suddette risorse si ritiene possa includersi anche l'ulteriore finanziamento disposto, per il 2001, dalla Giunta Regionale. Parimenti, sono in corso (ma non ancora concluse) trattative in sede decentrata per dare attuazione all'art.12, comma 2, C.C.N.L. 20.09.2001, secondo un'ipotesi regolamentare formulata dall'Azienda, per verificare l'ambito di finanziamento, sempre con le risorse 67 eventualmente residue del fondo(ex art.39, dei passaggi di livello economico o di categoria mediante trasformazione dei posti d’organico. Le risorse dell'art. 39 potranno infine essere utilizzate per finanziare la parte variabile dell'indennità di coordinamento, ai sensi dell'art.10, comma 4, del C.C.N.L. 20.09.2001, II biennio economico, previa sessione di concertazione sindacale. Attualmente, infatti, l'Azienda sta erogando l'indennità di coordinamento, parte fissa, ai soli Capi-Sala (art. 10, comma 2, C.C.N.L. 20.09.2001) e sta verificando con le 00. SS., le regole interne per identificare il personale cui estendere i benefici (art.10, c.3 C.C.N.L. II biennio e art.5, c. 2, C.C.N.L. integrativo 20.09.2001) L'Aquila: L’Azienda ha precisato che, “per quanto attiene agli istituti contrattuali, essi sono stati tutti regolarmente eseguiti; per gli istituti normativi contemplati nell’ambito dei benefici contrattuali finanziati attraverso il fondo di cui all’art.39 del C.C.N.L. 7.4.99, gli stessi sono stati interamente applicati, ad esclusione dei meccanismi successivi alla prima fase d’applicazione concernenti i benefici di cui all’art.10 – indennità di coordinamento – per i quali è già stata approvata la relativa regolamentazione utile alla definizione dei criteri d’attribuzione del beneficio”. Pescara: L’Azienda ha dichiarato che il C.C.N.L. 7/4/1999, esso si può ritenere integralmente applicato per ciò che concerne il primo biennio economico, mentre, con riferimento al biennio 2000-2001, con contratto integrativo Aziendale sottoscritto il 17/01/2003, sono state definite le modalità d’applicazione degli artt. 10 e 12 del C.C.N.L. 20/09/2001. In attuazione di tale contratto sono attualmente in corso le selezioni per l'applicazione delle progressioni verticali previste dall'art. 12 ed è in avanzata fase l'applicazione dell'art. 10. Tali code contrattuali, peraltro, essendo finanziate dal fondo ex art. 39 e, pertanto, da costi già contabilizzati, non determinano effetti negativi sul conto economico dell’Azienda. Teramo: L’Azienda ha precisato che è stata regolamentata l’applicazione di tutti gli istituti contrattuali afferenti al fondo dell’art.39 del C.C.N.L. del 7.4.99. E’ in corso di completamento l’iter per l’attribuzione di un’ulteriore posizione al personale nei limiti della disponibilità di cui al fondo ex art.39. 68 3. Le risorse aggiuntive regionali. L’art. 3, comma 2 del C.C.N.L. del 20.6.2000 – comparto sanità, II biennio economico 2000/2001, stabilisce la conferma per l’anno 2000 dell’incremento pari all’1,2% del monte salari annuo con riferimento al 1999, al netto degli oneri riflessi, già previsto dal comma 5 dell’art.38 del C.C.N.L. 7.4.99. Tale comma 5 dell’art. 38 prevede che le Regioni possano favorire l’assunzione e il perseguimento, da parte delle Aziende o degli enti, d’obiettivi strategici relativi al consolidamento del processo di riorganizzazione in atto ovvero collegati al reale recupero di margini di produttività, alla cui realizzazione finalizzano l’incremento del fondo di cui al comma 4 dello stesso art.38 (fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali) dell’1% del monte salari annuo con riferimento al 1997. Le Regioni possono, altresì, favorire da parte delle Aziende ed enti, interventi di sviluppo occupazionale o interventi correlati ai processi riorganizzativi anche a seguito d’innovazioni tecnologiche da definire in sede di contrattazione integrativa, alla realizzazione dei quali finalizzeranno un‘ulteriore quota d’incremento dello stesso fondo, pari allo 0,2% del medesimo monte salari 1997. Ai sensi dell’art.38, comma 6, la verifica del raggiungimento dei risultati di cui al comma 5 è affidata al nucleo di valutazione o ai servizi di controllo interni ed è, in ogni caso, condizione necessaria per l’erogazione dei compensi relativi alla produttività secondo le modalità stabilite in contrattazione integrativa. 69 Con accordo regionale in data 9.11.2001, fra l’Assessore alla sanità della Regione Abruzzo e le OO. SS firmatarie del C.C.N.L., II biennio economico, area comparto, si è convenuto che per l’anno 2000 la Regione Abruzzo finalizza la somma di lire 5.854.251.161 pari all’1,2% del monte salari annuo calcolato con riferimento al 1999, al netto degli oneri riflessi, “per la realizzazione d’obiettivi tendenti ad un’ulteriore qualificazione dei servizi, alla razionalizzazione della spesa e ad interventi correlati ai processi riorganizzativi anche a seguito d’innovazioni tecnologiche”. A tal fine ciascuna Azienda – precisa la deliberazione - “deve individuare progetti finalizzati al raggiungimento dei suddetti obiettivi” con caratteristiche quali la misurabilità dei risultati, sia sotto l’aspetto economico – finanziario che sotto il profilo qualitativo delle prestazioni con definizione preventiva degli indicatori di qualità. Destinatari delle risorse sono, potenzialmente, tutti gli operatori del comparto che possono partecipare, secondo le modalità previste in contratto collettivo integrativo Aziendale da effettuarsi secondo l’accordo, improrogabilmente entro il primo semestre 2002. Con la delibera n.1140/G.R. del 30.11.2001, la Regione Abruzzo ha erogato alle Aziende, salvo verifica del raggiungimento dei risultati, ai sensi del comma 6, le seguenti somme: art 38 comma 3 INCREMENTO DI QUOTA REGIONALE 1,2% MONTE SALARI 1999 AZIENDA Avezzano Sulmona Chieti Lanciano Vasto L'Aquila Pescara Teramo totale QUOTA REGIONALE (LIRE) 885.721.596 878.801.289 922.640.913 584.531.856 1.329.416.916 1.253.138.592 5.854.251.161 QUOTA REGIONALE (EURO) 457.437,02 453.862,98 476.504,26 301.885,50 686.586,53 647.192,07 3.023.468,40 L’assegnazione è avvenuta con la predetta delibera sulle Sezioni di tesoreria provinciale, c/infruttifero delle Aziende, con impegno della somma sul capitolo 81500 del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2001 e con incarico, al servizio ragioneria, di provvedere al pagamento con accredito sulle contabilità speciali intrattenute presso le tesorerie provinciali dello Stato dalle Aziende. In sede di prima istruttoria, solo le Aziende di L'Aquila e Pescara hanno evidenziato la presenza di tali fondi, mentre alle altre Aziende è stata rivolta esplicita richiesta al fine di rappresentare l’utilizzo di tali fondi. 70 Avezzano Sulmona: Per i 457.435,02 euro, assegnati in data 11.4.2002, è stato sottoscritto un accordo decentrato – area comparto, per l’incentivazione della produttività collettiva, finalizzandola a cinque obiettivi Aziendali miranti ad un’ulteriore qualificazione dei servizi, alla razionalizzazione della spesa e ad interventi correlati ai processi riorganizzativi anche a seguito d’innovazioni tecnologiche. Partecipano tutti i dipendenti. Chieti: L’Azienda, con l’accordo integrativo del 29.5.2003 per l’applicazione del II biennio economico del 1998-2001, in ragione dell’incremento del fondo ex art. 38 comma 3, pari a €. 453.826,99 ha individuato due obiettivi: Miglioramento dei livelli d’assistenza in cui è coinvolto tutto il personale del ruolo sanitario e di supporto (OTA e ausiliari specializzati) operante nei reparti di degenza ospedalieri e nei servizi sia ospedalieri sia territoriali, Riqualificazione dei servizi e razionalizzazione della spesa in cui è coinvolto tutto il personale dei ruoli amministrativo e tecnico operante nei servizi amministrativi e tecnici. Gli obiettivi, poiché direttamente connessi agli obiettivi Aziendali per il medesimo anno 2003 si considereranno raggiunti qualora all’atto della verifica si riscontrerà, effettivamente, un miglioramento delle attività svolte nell’unità operativa d’appartenenza sulla scorta di specifiche relazioni da parte dei responsabili di struttura e della successiva verifica da parte dei NAV. Lanciano Vasto: A specifica richiesta della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, l’Azienda ha precisato che con la delibera 1140/G.R. citata, sono stati assegnati dalla Regione €. 476.504,26 (Lire 922.640.913), a valere sul fondo ex art.38, comma 3 del comparto sanità, II biennio. La somma è stata iscritta al bilancio d’esercizio 2001 approvato con delibera n.1484, del 12.7.2002, successivamente rettificata e integrata con delibera n. 1705 del 26.11.2002. L’Azienda ha precisato che taluni progetti obiettivo, della specie di quelli indicati e finanziati dalla Regione Abruzzo con la summenzionata delibera n. 1140/G.R. erano stati, da tempo, già elaborati e predisposti da parte d’alcune Strutture dell’Azienda18. Negli incontri tenutisi con le 00.55. e le R.S.U. Aziendali, dopo le varie sedute del 5 marzo, 17 aprile, 27 maggio, 12 giugno e 17 dicembre 2002, si sono concordati, tra le parti, gli obiettivi Aziendali di miglioramento dei servizi da raggiungere, stabilendo anche le prime modalità di partecipazione ai progetti descritti. La stipula di una vera e propria intesa negoziale non è stata ancora approntata tecnicamente anche se le parti hanno concordato i risultati da raggiungere. In ogni caso, è da precisare che, “proprio in ragione di un definitivo e consacrato accordo negoziato tra le parti recante la disciplina sulle modalità erogative delle risorse al personale 18 . Servizio Affari Generali e Legali con nota prot. n. 83/5 del 28.02.02; Servizio Assistenza Sanitaria di Base e Specialistica con nota prot. n. 28 del 14.01.02; Direzione Amministrativa P.O. Vasto Gissi con note prot. n. 794 del 25.03.02 e prot. n. 951 deIl'11.04.02; Ufficio Formazione Aziendale e Servizio Programmazione e Controllo di Gestione, progetto denominato P.R.U.O. (allegato n. 8); 71 partecipante, il predetto fondo non è stato, ad oggi, ancora utilizzato né vi sono state erogazioni d’acconto a tal titolo”. L'Aquila: Per la somma di €. 301.885,51 pari a lire 584.531.856, assegnata con delibera n.1140/G.R., le parti, con atto del 2.11.2002, hanno preso atto, che in sede di contrattazione del budget delle singole strutture, sono stati individuati, tra l'altro, anche appositi obiettivi, in sintonia con quanto previsto dalla predetta Giunta Regionale d'Abruzzo, che contengono le caratteristiche dei progetti-obiettivo : quali la misurabilità dei risultati, sia sotto l'aspetto economico-finanziario sia sotto il profilo del miglioramento qualitativo delle prestazioni, con definizione preventiva degli indicatori di qualità, allegati all’atto. In tale sede sono stati approvati i progetti obiettivo per i quali saranno distribuite le somme messe a disposizione dalla Regione. La verifica del raggiungimento dei risultati di cui sopra è affidato al Nucleo di valutazione ed è, in ogni caso, condizione necessaria per l'erogazione dei compensi relativi alla produttività di che trattasi. Pescara: L’accordo integrativo del 17.01.2003, nel disciplinare la regolamentazione della produttività collettiva per l’anno 2002, ha incluso, nel fondo, anche la cifra di €. 686.587,54 erogata dalla Regione Abruzzo con la delibera n. 1140/G.R. in quanto gli obiettivi finalizzati dalla Regione rientrano in quelli indicati in sede Aziendale. Teramo: Con c.c.i.a. stipulato il 30.10.2002, le parti hanno convenuto che in relazione alle risorse aggiuntive regionali realizzazione d’obiettivi dell’anno 2001, pari tendenti ad un’ulteriore a €. 647.192,07, destinate “alla qualificazione dei servizi, alla razionalizzazione della spesa e ad interventi correlati ai processi riorganizzativi anche a seguito d’innovazioni tecnologiche”, gli obiettivi per la retribuzione di risultato, per il periodo di riferimento, sono perfettamente rispettosi delle riportate indicazioni regionali, per cui sono confermati, compresi gli indicatori riportati nelle schede. Le risorse saranno distribuite in eguale misura tra gli operatori delle U.O. che avranno superato detti indicatori in maniera proporzionale alla percentuale di tale superamento. La verifica della percentuale anzidetta sarà effettuata dal competente nucleo di valutazione. La deliberazione n. 34/G.R., del 15.1.2002, nel far riferimento all’art.4, comma 1 del II biennio economico 2000/2001, sottoscritto in data 20.9.200119, ha approvato l’accordo del 6.12.2001, tra Assessore regionale alla sanità e OO.SS competenti, nei termini che per l’anno 2001 le risorse aggiuntive, messe a disposizione dalla Regione Abruzzo e pari a lire 7.805.668.215, che è l’1,6% del monte salari 1999 al netto degli oneri riflessi, sono destinate al fondo di cui all’art.39. 19 che stabilisce che “dal primo gennaio 2001 le risorse pari all’1,2% del monte salari annuo calcolato con riferimento al 1999, nonché le ulteriori risorse pari allo 0,4% del medesimo monte salari, messe a disposizione dalle Regioni, sono destinate ai fondi dell’art.38 o dell’art.39 del 7.4.99, nella misura prevista dalla medesima contrattazione integrativa, 72 Quindi, tale fondo è incrementato come segue: art 39 INCREMENTO DI QUOTA REGIONALE 1,6% MONTE SALARI 1999 AZIENDA 1,2% monte salari 1999 Lire euro Avezzano Sulmona Chieti L'Aquila Lanciano Vasto Pescara Teramo totale 885.721.596 878.801.289 584.531.856 922.640.913 1.329.416.916 1.253.138.592 5.854.251.162 457.437,03 453.862,99 301.885,51 476.504,26 686.586,54 647.192,07 3.023.468,40 0,4% monte salari 1999 Lire euro 295.240.532 292.933.763 584.531.856 307.546.971 443.138.972 417.712.864 2.341.104.958 152.479,01 151.287,66 301.885,51 158.834,75 228.862,18 215.730,69 1.209.079,81 Quota regionale 1,6% Lire euro 1.180.962.128 1.171.735.052 1.169.063.712 1.230.187.884 1.772.555.888 1.670.851.456 8.195.356.120 609.916,04 605.150,65 603.771,02 635.339,02 915.448,72 862.922,76 4.232.548,21 Con apposito atto si provvederà all’erogazione. Tutte le Aziende, come si evince dalle tabelle n. 3/A-F, hanno inserito le risorse aggiuntive nel fondo ex art.39, per l’anno 2001. Come risulta dall’esame della destinazione data al fondo in questione tali risorse aggiuntive sono state utilizzate per le fasce economiche previste dal C.C.N.L. per indicazione della Regione con l’atto citato. In realtà l’art.4 del contratto collettivo nazionale II biennio prevedeva la rimessione alla contrattazione integrativa a livello Aziendale dell’utilizzazione di tali risorse, in alternativa nel fondo dell’art. 38 comma 3 o in quello dell’art.39. Innegabile è che l’aver destinato queste risorse alle fasce retributive ha inevitabilmente generato un nuovo costo fisso nella voce del personale che a consuntivo risulterà per gli anni futuri a carico della Regione; quest’ultima, vincolando tali somme alle fasce ha spinto le Aziende, incrementando il fondo dell’art.39, ad utilizzare più risorse per tale finalità. Del resto, come già detto le risorse aggiuntive regionali, insieme alla contrattazione integrativa, costituiscono una delle variabili introdotte dagli ultimi contratti nazionali sul costo del lavoro. L’aver destinato risorse aggiuntive al fondo ex art.39 ha determinato un aumento del costo del personale che grava sugli esercizi successivi e genera un onere corrente sul bilancio aziendale. 73 Parte II Area della Dirigenza medica e veterinaria e della Dirigenza dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo (S.P.T.A) 1. La “nuova dirigenza” dopo la privatizzazione del pubblico impiego. Com’è noto, tutti i medici sono dirigenti ed hanno un contratto separato. Il duplice processo di riforma della sanità pubblica, con l’Aziendalizzazione delle unità sanitarie locali, da un lato, e la privatizzazione del rapporto di pubblico impiego degli operatori, dall’altro, prende il via dal d. lgs. n. 29 del 1993 che intende accrescere l’efficienza della pubblica amministrazione, contemperandola con un processo di razionalizzazione del costo dei servizi attraverso un processo di contenimento della spesa complessiva del personale. Ne discende che il D. lgs. n. 29/93 ha previsto, per i dirigenti della pubblica amministrazione, il passaggio al contratto privatistico, la cui conseguenza ovvia sembrerebbe la correlazione alla qualifica di responsabilità di tipo gestionale. Per i dirigenti medici, in realtà, non è così: bisogna distinguere, infatti, tra “qualifica” di dirigente che tutti hanno e “funzioni “ gestionali relative a “risorse umane, tecniche e finanziarie” che, ai sensi del D. lgs. n. 502/92, competono solo ai dirigenti che hanno responsabilità di struttura (sia complessa sia semplice). Dopo l’entrata in vigore del citato D. lgs. n. 502/92, l’Azienda sceglie i dirigenti di struttura complessa (pur nell’ambito di una lista d’idonei) e il contratto di lavoro, almeno per i nuovi assunti, è solo temporaneo. L’art. 15 del d. lgs n. 502/92, come modificato dall’art.13 del d. lgs. 19.6.1999 n.229, prevede la dirigenza sanitaria in un unico ruolo, distinto per profili professionali e in un unico livello, articolato in relazione alle diverse responsabilità professionali e gestionali. L’articolo demanda alla contrattazione collettiva nazionale l’individuazione di criteri generali per la graduazione delle funzioni dirigenziali nonché per l’assegnazione, valutazione e verifica degli incarichi dirigenziali e per l’attribuzione del relativo trattamento economico accessorio correlato alle funzioni attribuite e alle connesse responsabilità del risultato. Ogni dirigente è responsabile del risultato e ad esso sono affidati precisi compiti professionali con autonomia da esercitare nel rispetto degli indirizzi del dirigente responsabile della struttura. Ai dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa sono attribuite, oltre quelle derivanti dalle specifiche competenze professionali, funzioni di direzione e organizzazione della struttura, da attuarsi nell’ambito degli indirizzi operativi e gestionali del dipartimento d’appartenenza. I risultati della gestione sono sottoposti a verifica annuale tramite il Nucleo di valutazione. Dunque, le norme contenute nel d. lgs. n. 502/92 e nel d. lgs. 517/93 di riordino del SSN verso un recupero dell’efficienza e della qualità dei servizi, hanno introdotto un modello organizzativo e gestionale di tipo Aziendale completato dal d.lgs. n. 29/93 di riforma del 74 pubblico impiego, il quale, nel distinguere nettamente le attività d’indirizzo e quelle di gestione, ha inteso attribuire un ruolo nuovo alla dirigenza. In tale contesto, acquista rilevanza la nuova struttura della retribuzione dei dirigenti, con trattamenti accessori legati alla posizione di lavoro, alla produttività accertata e alle connesse responsabilità e che trova il suo fondamento nell’art.24 del d.lgs 29/93. La retribuzione di posizione (art.50 del C.C.N.L. 8.6.2000) costituisce l’aspetto caratterizzante la dirigenza, in particolare quella medica e veterinaria, chiamata a svolgere oltre i compiti assistenziali di prevenzione, cura, riabilitazione e tutela degli obiettivi generali del SSN, previsti dall’art.1. del d. lgs n. 502/92 anche le attività gestionali proprie della dirigenza. I contratti collettivi nazionali stipulati l’8.6.2000 sia per la dirigenza medica e veterinaria sia per la dirigenza SPTA, rappresentano lo strumento per la concretizzazione del processo d’Aziendalizzazione e responsabilizzazione dei dirigenti i quali, appunto, nel contesto organizzativo cui sono preposti, vengono ad essere direttamente responsabili della gestione dei risultati. Fondamentale diventa, in esso, la graduazione delle posizioni dirigenziali, finalizzata a costruire un sistema di valutazione dei livelli di responsabilità assegnati a ciascuna collocazione organizzativa, cui correlare un livello aggiunto di reddito tale che “a parità di struttura organizzativa e corrispondenza delle funzioni, alle posizioni è attribuita la stessa valenza economica”. 2. La graduazione delle funzioni. In merito alla graduazione delle funzioni, i contratti collettivi nazionali dell’8.6.2000, per la dirigenza medica e veterinaria e per quella SPTA, prevedono che essa sia fatta dalle Aziende, in modo oggettivo e cioè indipendentemente dalla situazione concernente il rapporto di lavoro dei dirigenti assegnati alla struttura o – per quelli già di primo livello – dall’originaria provenienza da posizioni funzionali ed economiche del DPR. 384/1990. La graduazione delle funzioni consente di collocare ciascun incarico nelle fasce previste dagli artt. 56 e 57 del C.C.N.L. 5.12.1996, determinando la corrispondente retribuzione di posizione del dirigente al quale è conferito l’incarico. Gli incarichi previsti dall’art. 27 comma 1 del C.C.N.L. 8.6.2000 sono : incarico di direzione di struttura complessa nel quale sono ricompresi quelli di Direttore di Dipartimento, distretto sanitario o presidio ospedaliero di cui al d. lgs.502/92 [responsabile di struttura complessa]; incarico di direzione di struttura semplice [responsabile di struttura semplice]; incarichi di natura professionale anche d’alta specializzazione, di consulenza, di studio e di ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo [dirigente con incarico professionale anche d’alta specializzazione]; 75 incarichi di natura professionale conferibili ai dirigenti con meno di cinque anni d’attività [dirigente con incarico professionale]. Tale elencazione – precisa il C.C.N.L. - non comporta rapporti di sovra o sott’ordinazione degli incarichi, la quale discende esclusivamente dall’assetto organizzativo Aziendale e dalla graduazione delle funzioni20. Nell’attribuzione degli incarichi l’Azienda deve dare completa attuazione al principio della separazione fra i poteri d’indirizzo e controllo e i poteri di gestione ai sensi dell’art.3 del d.lgs.29/93. L’art.28 prevede che nel conferimento degli incarichi e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse le Aziende tengono conto: 1. delle valutazioni del collegio tecnico di cui all’art.32; 2. della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare; 3. dell’area e della disciplina d’appartenenza; 4. delle attitudini personali e professionali del singolo dirigente sia in relazione alle conoscenze specialistiche nella disciplina di competenza che nell’esperienza già acquisita in precedenti incarichi svolti anche in altre Aziende o esperienze documentate di studio e ricerca presso istituti di rilievo nazionale o internazionale; 5. dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati nonché alle valutazioni riportate ai sensi dell’art.32; 6. del criterio della rotazione ove applicabile; 7. che data l’equivalenza delle mansioni dirigenziali non si applica l’art.2013 del codice civile. Le Aziende devono formulare in via preventiva i criteri e le procedure per l’affidamento e la revoca degli incarichi dirigenziali che devono essere oggetto di concertazione con le rappresentanze sindacali di cui all’art.10, comma 2. 20 L’art. 27 del ccnl poi, precisa che si intende per struttura: l’articolazione interna dell’Azienda alla quale è attribuita con l’atto di cui all’art. 3 comma 1 bis del d. lgs. 502/92 la responsabilità di risorse umane tecniche e finanziarie; struttura complessa: sino all’emanazione dell’atto di indirizzo e coordinamento previsto dall’art.15 quinquies comma 6 del citato d.lgs 502/92 e del conseguente atto Aziendale, tutte le strutture già riservate in Azienda ai dirigenti di ex II livello; dipartimenti Aziendali:comunque definiti, modello operativo delle Aziende; che svolgono attività professionale e gestionale; ad essi sono attribuite le risorse umane tecniche o finanziarie necessarie per l’assolvimento delle funzioni attribuite. I dipartimenti sono, al loro interno, articolati in strutture complesse e strutture semplici a valenza dipartimentale; distretti: strutture individuate dall’Azienda, ai sensi dell’art.3 quater del d.lgs. 502/92, per assicurare i servizi di assistenza primaria relativa alle attività sanitarie e di integrazione socio sanitaria, alle quali sono attribuite le risorse con contabilità separata all’interno del bilancio Aziendale; struttura semplice: sia le articolazioni interne della struttura complessa sia quelle a valenza dipartimentale o distrettuale; incarichi professionali di alta specializzazione: articolazioni funzionali della struttura connesse alla presenza di elevate competenze tecnico professionali che producono prestazioni quali-quantitative complesse riferite alla disciplina ed organizzazione interna della struttura di riferimento; incarichi professionali: quelli che hanno rilevanza all’interno della struttura di assegnazione e si caratterizzano per lo sviluppo di attività omogenee che richiedono una competenza specialistico funzionale di base nella disciplina di appartenenza. Gli incarichi di direzione di struttura semplice o complessa sono conferiti solo ai dirigenti a rapporto di lavoro esclusivo. 76 I contratti nazionali delle due aree dirigenziali sono fortemente orientati verso obiettivi di consolidamento del processo d’Aziendalizzazione del sistema delle Aziende del SSN, come ridisegnato dal d. lgs. n. 229/1999 che ha novellato il d. lgs. n. 502/92 e successive modificazioni. Passaggio qualificante per il perseguimento dei fini istituzionali è la previsione contenuta nell’art. 3 comma 1 bis che assegna alle USL non solo la possibilità di costituirsi in Aziende con personalità giuridica pubblica, ma conferisce loro anche autonomia imprenditoriale con riconduzione di quest’ultima alla dimensione privatistica di cui l’atto Aziendale è la prima espressione. Il primo passo da compiere è, dunque, l’adozione dell’atto Aziendale a cui è demandato, quale atto d’autogoverno dell’Azienda la funzione di costituire l’organizzazione e disciplinare i principi di funzionamento dell’Azienda nei suoi aspetti strutturali (modello organizzativo) e nei suoi aspetti dinamici (funzionamento). L’atto Aziendale deve prevedere tra l’altro taluni contenuti obbligatori per legge quali: 1. la disciplina e l’organizzazione dell’Azienda; 2. l’individuazione delle strutture operative dotate d’autonomia gestionale; 3. l’individuazione del distretto sulla base dei criteri stabiliti dalla Regione; 4. la disciplina dell’organizzazione dipartimentale di tutte le U.O; 5. la disciplina delle attribuzioni ai direttori di presidio di distretto di dipartimento e ai dirigenti responsabili di strutture complesse delle decisioni che impegnano l’Azienda verso l’esterno; 6. l’individuazione dei criteri e delle modalità d’affidamento della direzione delle strutture e degli uffici dei dirigenti, subordinando il conferimento degli incarichi al rispetto delle modalità stabilite dal C.C.N.L. alla compatibilità con le risorse finanziarie disponibili e al rispetto del limite degli incarichi e delle strutture stabilite nell’atto Aziendale. Si ricorda che le Aziende sanitarie locali dell’Abruzzo hanno emanato i loro atti Aziendali negli anni 2001 e 2002 ma tali atti sono ancora all’approvazione della Giunta regionale21. 3. La verifica dei risultati. La verifica dei risultati e delle attività dei dirigenti (art. 31 C.C.N.L.) è affidata, ai sensi dell’art.15 comma 5 e 6 del d.lgs. 502/92, al Collegio tecnico e al Nucleo di valutazione. Il Collegio tecnico procede alla verifica: delle attività professionali svolte e dei risultati raggiunti da parte di tutti i dirigenti indipendentemente dall’incarico conferito con cadenza triennale; dei dirigenti titolari d’incarico di direzione di struttura complessa o semplice alla scadenza dell’incarico loro conferito; 21 Cfr. referto sull’assistenza sanitaria in Abruzzo approvato con deliberazione n. 8 del 5 maggio 2003 77 dei dirigenti di nuova assunzione ai fini del conferimento d’incarico al termine del primo quinquennio di servizio. Il Nucleo di valutazione procede alla verifica annuale: dei risultati di gestione del dirigente di struttura complessa ed anche di struttura semplice ove sia affidata la gestione delle risorse; dei risultati raggiunti da tutti i dirigenti compresi quelli della lettera a) in relazione agli obiettivi affidati, ai fini dell’attribuzione della retribuzione di risultato. Ai sensi del comma 4 dell’art.31 dei contratti collettivi citati, le Aziende con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti autonomamente assunti in relazione a quanto previsto dall’art.1 comma 2 del d. lgs. n. 286/1999, definiscono meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dai dirigenti, in relazione ai programmi e agli obiettivi da perseguire correlati alle risorse umane e strumentali, effettivamente affidategli. Le Aziende devono stabilire anche le modalità con le quali i processi di valutazione descritti si articolano, con particolare riguardo ai soggetti che, in prima istanza, sono deputati alla valutazione dei dirigenti, al fine di fornire agli organismi citati gli elementi necessari alla verifica loro demandata22. La valutazione dei dirigenti (art. 32 C.C.N.L. 98/2001) è caratteristica essenziale del loro rapporto di lavoro ed è finalizzata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati e della professionalità espressa. Le Aziende devono preventivamente adottare i criteri generali che informano i sistemi di valutazione delle attività professionali delle prestazioni e delle competenze organizzative dei dirigenti nonché dei risultati relativi di gestione nell’ambito dei meccanismi e sistemi di cui all’art.31. L’art. 32 detta una serie d’elementi che costituiscono lo standard di valutazione per tutti i dirigenti, criteri integrabili a livello Aziendale previa concertazione23. La valutazione annuale dei dirigenti da parte del nucleo di valutazione ha le finalità previste dall’art.31 comma 3 lettere a) e b). La valutazione per i dirigenti di struttura complessa o semplice deve riguardare la gestione del budget affidato e delle risorse umane e strumentali effettivamente assegnate e tutte le 22 Il nucleo di valutazione opera sino alla eventuale applicazione da parte dell’Azienda dell’art.10 comma 4 del d. lgs. 286/99. 23 art. 32 comma 5 ccnl 8.6.2000: “L'oggetto della valutazione per tutti i dirigenti, oltre gli obiettivi specifici riferiti alla singola professionalità ed ai relativi criteri di verifica dei risultati, è costituito, in linea di principio, dai seguenti elementi, ulteriormente integrabili a livello Aziendale con le modalità del comma 3: a) collaborazione interna ed il livello di partecipazione multiprofessionale nell'organizzazione dipartimentale; b) livello di espletamento delle funzioni affidate nella gestione delle attività e qualità dell'apporto specifico; c) capacità dimostrata nel motivare, guidare e valutare i collaboratori e di generare un clima organizzativo favorevole alla produttività, attraverso una equilibrata individuazione dei carichi di lavoro e la gestione degli istituti contrattuali; d) risultati delle procedure di controllo con particolare riguardo all'appropriatezza e qualità clinica delle prestazioni, all’orientamento all'utenza, alle certificazioni di qualità dei servizi; e) capacità dimostrata nel gestire e promuovere le innovazioni tecnologiche e procedimentali nonché i conseguenti processi formativi e la selezione del personale; f) raggiungimento del minimo di credito formativo, ai sensi dell'art. 16 ter, comma 2 del dlgs 502/1992 non appena operativo; g) osservanza degli obiettivi prestazionali assegnati; h) rispetto del codice di comportamento allegato al CCNL del 5 dicembre 1996." 78 funzioni delegate ai sensi dell’atto Aziendale, nonché la valutazione dei modelli d’organizzazione adottati per il raggiungimento degli obiettivi, mentre, per gli altri dirigenti, concerne l’osservanza degli obiettivi prestazionali affidati, l’impegno e la disponibilità correlati all’articolazione dell’orario di lavoro rispetto al raggiungimento degli obiettivi. 3. La graduazione delle funzioni nelle Aziende della Regione Abruzzo. Avezzano Sulmona Documentazione fornita: del. n. 587 del 17.7.1999: nuovo assetto organizzativo dell’Azienda del n. 605 del 7.6.2000: precisazioni in merito alla delibera n. 587/99 del n. 812 del 1.8.2000: integrazione delibera n. 605/2000 del. n. 1021 del 21.5.2001: integrazione della delibera n. 605/2000 per posizione dirigenziale – servizio informatico La delibera n. 587/1999, modificata dalla n. 605/2000, reca il riordino dell’assetto organizzativo dell’Azienda in aree dipartimentali ed individua il funzionigramma, in altre parole l’individuazione delle posizioni dirigenziali comportanti: - incarichi di direzione di struttura (art. 56 comma 1a e 1b C.C.N.L. 1994-1997) e quelli non comportanti incarichi di direzione di struttura ( art.57 comma 3a e 3b C.C.N.L. 94-97) per la dirigenza medica e veterinaria; - incarichi di direzione di struttura (art. 54 comma 1a e 1b C.C.N.L. 1994-1997) e quelli non comportanti incarichi di direzione di struttura (art.55 comma 3a e 3b C.C.N.L. 94-97) per la dirigenza sanitaria; - incarichi di direzione di struttura (art. 54 comma 1a e 1b C.C.N.L. 1994-1997) e quelli non comportanti incarichi di direzione di struttura ( art.55 comma 3a e 3b C.C.N.L. 94-97) per la dirigenza amministrativa tecnica e professionale; I regolamenti allegati disciplinano - la graduazione delle funzioni e l’affidamento, la valutazione e la revoca d’incarichi alla dirigenza STPA; - la graduazione delle funzioni e l’affidamento, la valutazione e la revoca d’incarichi dirigenziali del I° e II° livello dell’area medica e veterinaria. Con delibera n. 812/2000, l’Azienda ha attribuito ad ogni posizione dirigenziale già individuata un valore economico secondo i parametri di riferimento di cui al C.C.N.L. e ha riservato a successivi atti il conferimento degli incarichi ai singoli dirigenti sulla scorta dei regolamenti in materia d’affidamento degli incarichi già approvati. Con la delibera n. 1021, del 21.5.2001, è stato integrato l’allegato alla delibera n.605 relativo al funzionigramma della dirigenza SPTA collocandovi un’ulteriore posizione di responsabile del servizio informatico. La valutazione dei dirigenti, cui è stato conferito l’incarico di direzione della struttura di cui agli art. 56 o altro incarico comportante l’espletamento di funzioni ispettive ricerca e studio richiedenti competenza professionale o specialistica, è affidata al Nucleo di valutazione 79 (NAV) o all’ufficio di controllo interno, che operano in posizione d’autonomia e rispondono esclusivamente al Direttore Generale. Chieti Documentazione fornita: del. n. 4431 del 18.12.1998 Graduazione delle funzioni dirigenziali del ruolo amministrativo Con la delibera n. 4431/1998, l’Azienda ha provveduto, in relazione agli artt. 54 e 55 del C.C.N.L. del 5.12.1996, area dirigenziale SPTA, individuando “ incarichi di direzione di struttura” e “incarichi non comportanti direzione di struttura”. Tali articoli stabiliscono che le Aziende nel prevedere le singole strutture organizzative e i relativi uffici dirigenziali, individuano i corrispondenti incarichi dirigenziali, determinandone la relativa retribuzione di posizione nell’ambito delle seguenti fasce: a. posizioni dirigenziali di struttura complessa caratterizzati cioè dalla presenza contestuale di più criteri e parametri d’elevata consistenza tra quelli individuati dall’art.50 ovvero da leggi regionali d’organizzazione (art.54 lett a ,C.C.N.L. 5.12.1996); b. incarichi di direzione d’articolazioni interne di strutture di cui al punto a) ovvero di posizioni dirigenziali d’unità operative semplici (art.54 lett. b. ,C.C.N.L. 5.12.1996); c. posizioni dirigenziali inerenti ad incarichi comportanti attività o compiti di rilevanza Aziendale o di rilevante competenza professionale o specialistica funzionale (art.55 lett. a, C.C.N.L. 5.12.1996); d. posizioni dirigenziali, i cui incarichi abbiano rilevanza all’interno della struttura d’appartenenza ovvero richiedano competenza professionale o specialistico funzionale di base (art.55 lett. b, C.C.N.L. 5.12.1996). L’Azienda ha provveduto, nel rispetto dei principi previsti dal d. lgs. 29/93, come successivamente modificato ed integrato con le seguenti deliberazioni: n. 183/1995, n.2679/1995, n.3867/1995, n.4694/1997, n.2270/1998 e n.2271/1998 a definire le strutture organizzative e le funzioni dirigenziali; n. 1577/1998, ad istituire ed attivare il nucleo di valutazione; n.2236/1998, a determinare tra gli altri, il fondo per la retribuzione di posizione dei dirigenti del ruolo amministrativo. Nella delibera n. 4431/1998 l’Azienda ha individuato una valutazione delle posizioni mediante il criterio della c. d. classificazione, il quale basandosi su una logica sintetica, definisce una griglia di posizioni gerarchiche tra loro e successivamente attribuisce ad ogni incarico una delle posizioni della griglia e ad ogni posizione a priori un punteggio – coefficiente. Per la dirigenza medica e veterinaria, nonché per la dirigenza sanitaria non medica e tecnico professionale, l’Azienda ha comunicato che la procedura della graduazione delle funzioni è ancora in corso. 80 Lanciano Vasto Documentazione fornita: del. n. 1790 del 7.7.1999: Graduazione delle funzioni dei posti della dirigenza, ai fini della determinazione della retribuzione di posizione del. n.414 del 21.2.2000: modificazioni della delibera n. 1790/1999 del. n.1653 del 5.6.2000:attribuzione incarichi dirigenziali del. n.2598 del 31.7.2001: Adozione del regolamento per la disciplina e funzionamento del collegio tecnico della dirigenza medica e veterinaria del. n.4801 del 21.12.2001: regolamento di valutazione dirigenza SPTA atto n2598/2001 precisazioni del. n.283 del 7.7.2003:regolamento di valutazione della dirigenza – integrazione La delibera n. 1790/1999 segue alla delibera n.1241 del 3.7.95 di riorganizzazione della rete ospedaliera24. Con essa si sono elaborati appositi criteri regolamentari per l’area medica e veterinaria e per l’area SPTA, individuando le Direzioni di struttura complessa e le Direzioni d’articolazioni interne delle strutture complesse e le Direzioni d’unità operative semplici con autonomia organizzativa, gli incarichi dirigenziali non comportanti direzioni di struttura, il cui espletamento richiede rilevante competenza professionale o specialistico funzionale; gli incarichi dirigenziali richiedenti competenze professionali o specialistico-funzionali di base. Sono stati utilizzati coefficienti di base e graduazione delle funzioni in relazione a fattori aggiuntivi (economici, strutturali-dimensionali, professionali-tecnologici). Con la delibera n. 2598 /2001, è stato adottato il “regolamento per la disciplina dell’attività di valutazione e funzionamento del Collegio tecnico della dirigenza medica e veterinaria”, in attesa di procedere all’assetto del sistema di valutazione con l’adozione dell’atto Aziendale. Il regolamento, adottato ai sensi dell’art.15 comma 5 del d.lgs.n.502/92 e dell’art.31 del C.C.N.L. 1998/2001, è provvisorio e soggetto a modifiche con l’adottando atto Aziendale nel quale dovrà essere raccordato con i sistemi di programmazione di budgeting e d’obiettivi e progetti riferibili alle diverse unità organizzative. Con la delibera n. 4801/2001, il regolamento è stato esteso anche alla dirigenza SPTA e, con la delibera n. 283/2003, ai dirigenti medici e non optanti per il rapporto quinquennale. Il sistema di valutazione mediante il collegio tecnico e secondo i criteri previsti dalla delibera n. 4801/2001 è provvisorio in attesa della definizione dell’atto Aziendale di cui alla delibera n. 1153/2002 ancora in fase d’approvazione da parte delle competenti autorità regionali. 24 Tale delibera è stata successivamente perfezionata con le seguenti: delibera n.2265 del 18.10.1995, prima riorganizzazione strutturale e funzionale di servizi e unità operative dell’Azienda; del. n. 2266 del 18 10 1995, con cui si è attribuita in via provvisoria la titolarità degli incarichi dirigenziali ai vari servizi e strutture operative della usl; del n. 426 del 24.7.1997, istitutiva del Dipartimento materno-infantile. Infine con la del n.1891, del 26.7.96, si è fissata la prima pianta organica Aziendale, con l’istituzione di tutti i posti della dirigenza medica e non medica; in ciascuna struttura dell’ente con automatica e conseguente previsione specie per la dirigenza sanitaria delle conseguenti responsabilità di struttura affidate di regola ai dirigenti di II livello. 81 L'Aquila Documentazione fornita: del n. 479 del 11.9.2001:presa d’atto protocolli d’intesa intervenuti con le OOSS di categoria in data 15.6.2001, relativi alla graduazione delle funzioni delle tre aree dirigenziali del. n. 636 del 27.11.2001: approvazione regolamento in materia d’affidamento valutazione e revoca degli incarichi dirigenziali. Costituzione dei collegi tecnici per le relative verifiche Con la delibera n. 479/2001 l’Azienda ha preso atto degli accordi intervenuti con le OO. SS delle aree della dirigenza medica e veterinaria e di quella dei ruoli SPTA per il regolamento relativo alla disciplina della graduazione delle funzioni di cui agli artt. 26 dei rispettivi contratti collettivi nazionali relativi al quadriennio 1998-2001. L’accordo, in attesa della riorganizzazione dei servizi sulla base dell’atto Aziendale, è provvisorio: ogni dirigente mantiene l’incarico in atto specificando che la responsabilità di struttura semplice potrà essere confermata solo se titolare di budget ai sensi dell’art. 27 comma 7 del C.C.N.L. ; la retribuzione di posizione di ciascun dirigente sarà assicurata mantenendo i minimi contrattuali del contratto 5.12.1996 come aggiornati dal vigente c.c.n.l. dell’8.6.2000. L’ammontare residuo del fondo ex art. 50 sarà attribuito al fondo di cui all’art. 52 comma 2 lett. A) del vigente contratto. Il regolamento concertato parte dall’1.1.2002 e le pesature dal 1.11.2001. Con delibera n. 636/2001 si approva il “regolamento per l’affidamento valutazione e revoca degli incarichi dirigenziali” , facendo riferimento al Nucleo di valutazione istituito con delibera n. 519 del 27.9.2001. Con la medesima delibera n. 636/2001, è stata approvata la composizione dei collegi tecnici per la dirigenza dei ruoli SPTA. E’ istituito presso l’U.O. Risorse umane, un apposito ufficio per la gestione operativa dei processi di valutazione dei dirigenti attraverso il quale l’Azienda “supporta l’attività degli specifici organismi collegiali di seconda istanza “ (collegi tecnici e nucleo Aziendale di valutazione ) preposti alla verifica dei dirigenti come previsto dal C.C.N.L.. Pescara Documentazione fornita: proposta di progetto finalizzato alla determinazione dei criteri da adottare ai fini del conferimento d’incarichi e della graduazione delle funzioni dirigenziali di I e II livello dell’area medica e veterinaria incontro del 21.5.1998 proposta di progetto finalizzato alla determinazione dei criteri da adottare ai fini del conferimento d’incarichi e della graduazione delle funzioni della dirigenza SPTA - incontro del 29.5.1998 delibera n.83, del 26.1.2000: approvazione per le due aree dirigenziali dello classificazione delle articolazioni strutturali nel quadro organizzativo di riferimento della usl Con i primi atti si sono graduate le funzioni dirigenziali, individuando i pesi da attribuire a ciascun incarico tramite l’assegnazione di un punteggio. Con la delibera n. 83/2000, sono state classificate le strutture ascrivendole ad una precisa complessità d’incarico con l’individuazione delle posizioni dirigenziali comportanti: 82 - incarichi di direzione di struttura (art. 56 comma 1a e 1b C.C.N.L. 1994-1997) e quelli non comportanti incarichi di direzione di struttura ( art.57 comma 3a e 3b C.C.N.L. 94-97) per la dirigenza medica e veterinaria; - incarichi di direzione di struttura (art. 54 comma 1a e 1b C.C.N.L. 1994-1997) e quelli non comportanti incarichi di direzione di struttura (art.55 comma 3a e 3b C.C.N.L. 94-97) per la dirigenza sanitaria; - incarichi di direzione di struttura (art. 54 comma 1a e 1b C.C.N.L. 1994-1997) e quelli non comportanti incarichi di direzione di struttura ( art.55 comma 3a e 3b C.C.N.L. 94-97) per la dirigenza amministrativa tecnica e professionale. Teramo Documentazione fornita: del. n. 281 del 5.6.2000: Conferimento incarico al personale dirigenziale del ruolo PTA; del. n. 539 del 6.11.2000: Revoca parziale del. n.265 del 5.6.2000 e n. 281 del 5.6.2000 concernente l’adozione del regolamento per l’affidamento degli incarichi dirigenziali di cui all’art.50 C.C.N.L. 9497 della dirigenza SPTA e conferimento al medesimo personale; del. n 367 del 28.4.2003 Adozione regolamento per l’affidamento e la revoca degli incarichi di struttura complessa al personale dirigente SPTA ; del n. 368 del 23.4.2003 Adozione regolamento concernente la disciplina e il funzionamento del collegio tecnico di cui all’art.5. co.5 del d lgs. 502/92 e all’art.31 del C.C.N.L. area SPTA. Con la delibera n. 281/2000, l’Azienda ha conferito l’incarico al personale dirigenziale dei ruoli SPTA avendo già provveduto con delibera n. 265 del 5.6.2000 a adottare il regolamento in materia d’affidamento, valutazione e revoca degli incarichi dirigenziali di cui all’art.50 del C.C.N.L. 1994-1997. Con delibera n. 539 del 6.11.2000, il regolamento approvato con la precedente delibera è stato modificato in ragione del C.C.N.L. dell’8.6.2000, caducando parzialmente, fino all’adozione del nuovo regolamento, anche la delibera n. 281. Il nuovo regolamento deve essere conforme all’atto Aziendale. Circa la graduazione di funzioni l’Azienda non ha rappresentato di aver emanato altri atti. *** Va, comunque, evidenziato che, come precisato negli atti delle aziende, tale sistema di graduazione delle funzioni è provvisorio, in attesa del definitivo assetto aziendale, che sarà delineato nell’atto aziendale. Si ricorda che, con atto n. 176 del 19 marzo 2001, la Giunta regionale ha approvato “i criteri e i principi in materia d’organizzazione e funzionamento del S.S.R. in relazione all’art.3, comma 1 bis del decreto legislativo n.502/92, come modificato dal decreto legislativo n.168 del 7.6.2000”, disciplinando il funzionamento del SSR attraverso l’atto aziendale. In esso l’organizzazione delle Aziende del SSR è stata rimessa ad un atto di diritto privato, assunto con proprio provvedimento dal Direttore generale di ciascun’azienda entro 60 giorni dalla data d’esecutività dell’atto regionale. Nell’ambito delle Aziende, la Giunta regionale, muovendosi nell’ottica del decreto legislativo n.229/99, ha conferito autonomia gestionale 83 alle aree distrettuali e ai presidi ospedalieri e autonomia organizzativa – contabile al Dipartimento di prevenzione, demandando, poi, all’atto aziendale delle singole AUSL, l’individuazione delle strutture operative dotate d’autonomia gestionale e assoggettate a rendicontazione analitica per centri di costo. E’ rimessa, poi, all’atto aziendale d’ogni Azienda - ferma l’articolazione del territorio in distretti di cui alla legge regionale n.37/99 (P.S.R. 99-2001) – l’individuazione d’aree distrettuali, riferite, di norma, ad una popolazione non inferiore a 60mila abitanti o per esigenze del territorio ridotta a 25mila abitanti. Nell’ambito ospedaliero, si è individuato, quale modello ordinario di gestione operativa di tutte le attività aziendali, l’organizzazione dipartimentale che deve svilupparsi sulla base dei criteri dettati dalla Regione e riguardare, fondamentalmente, i Dipartimenti ospedalieri, il Dipartimento per l’assistenza di base, i Dipartimenti per la salute mentale e il Dipartimento di prevenzione. Si è aggiunto il dipartimento d’emergenza e accettazione di II livello con valenza aziendale e con il compito di assicurare l’integrazione, tra loro, dei servizi di pronto soccorso dei singoli presidi ospedalieri e di coordinamento dell’organizzazione dei servizi d’emergenza territoriale. Peraltro, il P.S.R. 1999-2001 aveva già disciplinato, in linea con il decreto legislativo n.502/92, l’organizzazione dipartimentale. In particolare, le singole funzioni nell’ambito degli ospedali sono state classificate in base all’area funzionale omogenea (A.F.O.) d’appartenenza. Le A.F.O. sono le seguenti: emergenza – urgenza, medicina, chirurgia, materno – infantile, riabilitazione e lungodegenza, servizi diagnostici e terapeutici. Sulla base dei dati forniti dalla Regione, risultano adottati dalle Aziende, ma non ancora esaminati dalla Giunta regionale, gli atti aziendali dell’Azienda di L'Aquila (deliberazione D.G. n.246, del 29.5.2001), di Teramo (deliberazione D.G. n.666, del 17.9.2001), di Lanciano – Vasto, (deliberazione D.G. n.715, del 28.2.2002), di Chieti (deliberazione D.G.n.1476, del 10.12.2001). La disomogeneità delle organizzazioni elaborate dalle singole Aziende ha indotto la Direzione Sanità a studiare il potenziamento di un sistema di monitoraggio che, pur salvaguardando le libere scelte delle Aziende, riesca ad omogeneizzare i flussi d’informazioni da esse provenienti. Il sistema è allo studio e richiede tempi non brevi per l’andata a regime. Lo scopo è di registrare la realtà per flussi minimi d’informazione, pur non toccando l’autonomia delle Aziende, libere di organizzare la propria struttura nei limiti di quanto previsto dal decreto legislativo n.229/1999 e dalla delibera di Giunta regionale n.176/2001. Attualmente, anche l’Azienda di Pescara ha adottato il proprio atto aziendale con deliberazione n. 807 del 30 giugno 2003 84 5. Le materie oggetto della contrattazione collettiva integrativa. L’art.4 dei contratti collettivi nazionali dell’8.6.2000 per la dirigenza medica e veterinaria e per la dirigenza dei ruoli SPTA prevede che le parti stipulino il contratto collettivo integrativo, utilizzando le risorse dei fondi di cui agli artt. 50, 51 e 52. Le materie regolabili in sede di contrattazione collettiva integrativa sono le seguenti: A) individuazione delle posizioni dirigenziali, i cui titolari devono essere esonerati dallo sciopero, ai sensi della legge 146 del 1990, secondo quanto previsto dall'accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali relativi all'area dirigenziale; B) criteri generali per : 1. la definizione della percentuale di risorse di cui al fondo dell'art. 52 da destinare alla realizzazione degli obiettivi generali dell'Azienda affidati alle articolazioni Aziendali (individuate dal d.lgs. 502/1992, quali dipartimenti, distretti, presidi ospedalieri, dalle leggi regionali d’organizzazione e dagli atti Aziendali), ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti. Detta retribuzione è strettamente correlata alla realizzazione degli obiettivi assegnati ed avviene, quindi, a consuntivo dei risultati totali o parziali raggiunti ovvero per stati di avanzamento, in ogni caso dopo la necessaria verifica almeno trimestrale, secondo le modalità previste dall'art. 62 del C.C.N.L. 5 dicembre 1996; 2. l'attuazione dell'art. 43 legge 449/1997; 3. la distribuzione tra i fondi dell'art. 50 e 52 delle risorse aggiuntive assegnate; 4. le modalità d’attribuzione - ai dirigenti cui è conferito uno degli incarichi previsti dall'art. 27, comma 1, lettere b), c) e d) - della retribuzione collegata ai risultati ed agli obiettivi e programmi assegnati secondo gli incarichi conferiti; 5. lo spostamento di risorse tra i fondi di cui agli artt. 50, 51 e 52 ed al loro interno, in apposita sessione di bilancio, la finalizzazione tra i vari istituti e la rideterminazione degli stessi in conseguenza della riduzione d’organico derivante da stabili processi di riorganizzazione previsti dalla programmazione sanitaria regionale; C) linee generali d’indirizzo dei programmi annuali e pluriennali dell'attività di formazione manageriale e aggiornamento dei dirigenti, anche in relazione all'applicazione dell'art. 16 bis e segg. del d. lgs 502/1992; D) pari opportunità, con le procedure indicate dall'art. 8 anche per le finalità della legge 10 aprile 1991, n. 125; E) criteri generali sui tempi e modalità d’applicazione delle norme relative alla tutela in materia d’igiene, ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, con riferimento al d.lgs n. 626 del 1994 e nei limiti stabiliti dall'accordo quadro relativo all'attuazione dello stesso decreto; F) implicazioni derivanti dagli effetti delle innovazioni organizzative, tecnologiche e dei processi d’esternalizzazione, disattivazione o riqualificazione e riconversione dei servizi sulla qualità del lavoro, sulla professionalità e mobilità dei dirigenti; 85 G) criteri generali per la definizione dell'atto di cui all'art. 54, comma 1, per la disciplina e l'organizzazione dell'attività libero professione intramuraria nonché per l'attribuzione dei relativi proventi ai dirigenti interessati. L’art. 4 comma 3, inoltre, precisa che fermi restando i principi di comportamento delle parti indicati nell'art. 11 (clausola di raffreddamento) sulle materie dalla lettera C alla lettera G, non direttamente implicanti l'erogazione di risorse destinate al trattamento economico, decorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative senza che sia raggiunto l'accordo tra le parti, queste riassumono le rispettive prerogative e libertà d’iniziativa e di decisione. D'intesa tra le parti, il termine citato è prorogabile di altri trenta giorni. I contratti collettivi integrativi non possono essere in contrasto con vincoli e limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali e si svolgono sulle materie stabilite nell’art.4. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate. L’art. 5 dei contratti citati, poi, recita che i contratti collettivi integrativi hanno durata quadriennale e si riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello da trattarsi in un'unica sessione negoziale, tranne per le materie previste dal C.C.N.L. che, per loro natura, richiedano tempi di negoziazione diversi, essendo legate a fattori organizzativi contingenti. L'individuazione e l'utilizzo delle risorse sono determinati in sede di contrattazione integrativa con cadenza annuale Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio è effettuato dal Collegio Sindacale25. I contratti collettivi integrativi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione dei successivi contratti. 6. La costruzione dei fondi ex artt. 50, 51 e 52 del C.C.N.L. dell’8.6.2000 per i Dirigenti dell’area medica e veterinaria. Il finanziamento degli istituti previsti dal trattamento economico dei dirigenti avviene mediante i fondi Aziendali previsti dagli artt. 50, 51 e 52 dei C.C.N.L. dei dirigenti. Si ricorda che la struttura della retribuzione dei dirigenti si compone delle seguenti voci (art.35 C.C.N.L.): a) trattamento fondamentale 26 e b) trattamento accessorio nel quale ultimo figurano: 25 A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata a tale organismo entro 5 giorni corredata dall'apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, il contratto è sottoscritto. Per la parte pubblica la sottoscrizione è effettuata dal titolare del potere di rappresentanza dell'Azienda ovvero da un suo delegato. In caso di rilievi la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. 26 Costituito da 1) stipendio tabellare; 2) indennità integrativa speciale, confermata nella misura attualmente percepita; 3) retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita; 4) indennità di specificità medica; 5) retribuzione di posizione minima - di parte fissa e variabile - prevista dalla tabella 1 allegata al CCNL del 5 dicembre 1996, secondo biennio economico 1996-1997. 6) Assegno personale, ove spettante ai sensi del presente contratto. Ai dirigenti , ove spettante, è corrisposto anche l'assegno per il nucleo familiare, ai sensi della legge 13.05.1988, n. 153 e successive modificazioni. 86 1. retribuzione di posizione - parte variabile - eccedente il minimo contrattuale di cui alla tabella citata al punto 5 lett. A), sulla base della graduazione delle funzioni, ove spettante; 2. retribuzione di risultato, ai sensi dell'art. 65, comma 6, del C.C.N.L. 5 dicembre 1996 ; 3. retribuzione legata alle particolari condizioni di lavoro, ove spettante. 4. specifico trattamento economico, ove spettante quale assegno personale ai sensi dell'art. 38 commi 3 o 5; 5. indennità d’incarico di direzione di struttura complessa, ai sensi dell'art. 40; I Capi dal II al IV del C.C.N.L. 8.6.2000 dell’area medica e veterinaria così come quello dell’area SPTA, distinguono le varie articolazioni della retribuzione dei dirigenti con riferimento alle caratteristiche del rapporto di lavoro dei dirigenti medici e veterinari esclusivo o non ovvero ad esaurimento. Il trattamento economico previsto dal Capo II è applicabile a tutti i dirigenti che abbiano optato per il rapporto esclusivo entro il 14 marzo 2000. Tra i vari istituti compresi nei fondi rilevante è la retribuzione di posizione: essa è una componente del trattamento economico dei dirigenti che, in relazione alla graduazione delle funzioni prevista dall'art. 51, comma 3 del C.C.N.L. 5 dicembre 1996 è collegata all'incarico agli stessi conferito ai sensi dell'art. 27. E’ composta da una parte fissa e una parte variabile e compete per tredici mensilità. La componente fissa della retribuzione di posizione, è garantita al dirigente nella misura in atto goduta - in caso di mobilità o trasferimento per vincita di concorso o di incarico ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 502 del 1992. L’art. 39 del C.C.N.L. precisa le condizioni per l’erogazione di tale indennità. La componente fissa della retribuzione di posizione stabilita dalla tabella indicata nel comma 5 dell’art 39 del C.C.N.L. (che rinvia alla tabella all1 del C.C.N.L. II biennio) non è modificabile, mentre l'incremento della componente variabile minima contrattuale della medesima tabella - sulla base della graduazione delle funzioni di cui all'art. 26, è competenza delle singole Aziende in relazione alle risorse disponibili nell'apposito fondo. Di conseguenza, la retribuzione di posizione dei dirigenti, fermo rimanendo il principio che, a parità di graduazione delle funzioni, deve essere identica, si colloca – in base alla tipologia degli incarichi conferiti – nelle fasce economiche degli artt. 56 e 57 del C.C.N.L. 5 dicembre 1996. Da ciò discende che il valore economico complessivo dell'incarico è la risultante della somma del minimo contrattuale del comma 5 e della quota aggiuntiva variabile definita aziendalmente. Detto valore, a parità di funzioni, si ottiene mediante i relativi conguagli sulla parte variabile rispetto al minimo contrattuale in godimento fino al raggiungimento del valore economico complessivo. 87 Nel caso d’attribuzione di un incarico diverso da quello precedentemente svolto, a seguito di ristrutturazione Aziendale, in presenza di valutazioni positive riportate dal dirigente, allo stesso sarà conferito, ai sensi degli artt. 28 e 29, un incarico di pari valore economico. Il C.C.N.L. ha rivalutato le fasce degli artt.56 e 57 del vecchio contratto e ha fissato i valori della retribuzione minima contrattuale di posizione per i dirigenti di nuova assunzione, ai quali le Aziende non abbiano ancora conferito un incarico diverso Alla corresponsione della retribuzione di posizione nelle sue componenti – fissa e variabile – in applicazione del presente articolo si provvede con il fondo di cui all'art. 50. Alla maggiorazione di cui al comma 927 le Aziende provvedono con oneri a carico del proprio bilancio. L’indennità per incarico di direzione di struttura complessa (art.40 C.C.N.L.) compete ai dirigenti di cui all'art. 36 comma 4, assunti con incarico di direzione di struttura complessa - oltre alla retribuzione di posizione - a decorrere dal 1 agosto 1999. Questa è un’indennità d’incarico annua lorda, fissa e ricorrente del valore di lire 18.263.000 per tredici mensilità . Essa grava sul fondo dell’art.50 e non è più corrisposta in caso di mancato rinnovo dell'incarico di direzione di struttura complessa. L'indennità, all'atto della cessazione dal servizio ovvero in caso di mancato rinnovo dell'incarico dei dirigenti interessati, è nuovamente attribuita al fondo stesso, nella misura intera, in ragione d'anno. Segue l’analisi dei fondi contenuti negli articoli 50, 51 e 52 dei cc.nn.ll. sia della dirigenza medica e veterinaria che di quella SPTA e l’implementazione degli stessi fatta dalle Aziende. 27 Art . 39 comma 9: Nel conferimento dell'incarico di direttore di dipartimento ovvero di incarichi che, pur non configurandosi con tale denominazione, ricomprendano – secondo l'atto Aziendale – più strutture complesse - per la retribuzione di posizione – parte variabile – del dirigente interessato è prevista una maggiorazione fra il 35 ed il 50% , calcolato sul valore massimo della fascia di appartenenza come rideterminata dal comma 10. 88 a) Fondo per indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento o indennità per i dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa (art. 50). Per il finanziamento dell'indennità di specificità medica e della retribuzione di posizione dei dirigenti medici e veterinari, dello specifico trattamento economico nei casi in cui è mantenuto a titolo personale nonché l'indennità di incarico di direzione di struttura complessa, è confermato, dall’art. 50 del C.C.N.L. 8.6.2000, il fondo previsto dall’art. 60 del C.C.N.L. 5 dicembre 1996 per l’area della dirigenza medica e veterinaria il cui ammontare è quello consolidato al 31.12.1997, comprensivo, in ragione d'anno degli incrementi previsti a tale scadenza. Il fondo è, altresì, integrato con le seguenti risorse (art. 50 comma 2): a) a decorrere dal 1 gennaio 1999 da una quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla riduzione stabile della dotazione organica del personale, concordata in contrattazione integrativa, nel rispetto dei risparmi Aziendali prestabiliti in sede di definizione del bilancio; b) a decorrere dal 31 dicembre 1999 da una quota pari all’1,6%, del monte salari annuo della dirigenza medico veterinaria calcolato con riferimento al 31 dicembre 1997; c) risorse derivanti dal fondo dell'art. 51 in presenza di stabile modifica e razionalizzazione dell'organizzazione dei servizi – anche a parità di organico; d) dagli assegni personali di cui agli artt. 38, 43, commi 2 e 3. Il C.C.N.L. 8.6.2000 II biennio economico, prevede la conferma di detto fondo, per il finanziamento delle indennità citate nell’ammontare consolidato al 31.12.1999, comprensivo, in ragione d'anno degli incrementi previsti a tale scadenza. Il fondo, oltre ad essere integrato dalle risorse previste dall'art. 50, comma 2, lettere a), c) e d), a decorrere dal 1 luglio 2000 è incrementato, in ragione d'anno: a) a decorrere dal 1° luglio 2000, di una quota, in ragione d'anno, pari allo 0,6% del monte salari annuo della dirigenza medico – veterinaria, calcolato con riferimento al 31 dicembre 1999; b) a decorrere dal 1° luglio 2001, di una quota, in ragione d'anno, pari allo 0,5% del monte salari annuo calcolato con riferimento al 31 dicembre 1999; c) a decorrere dal 1° luglio 2000, dalle risorse relative allo specifico trattamento economico di cui all'art. 47 comma 3. Il fondo in oggetto deve essere integralmente utilizzato. Eventuali risorse che annualmente a consuntivo risultassero ancora disponibili nel fondo sono temporaneamente utilizzate in quello per la retribuzione di risultato relativo al medesimo anno e, quindi, riassegnate al fondo di cui al presente articolo a decorrere dall'esercizio finanziario dell'anno successivo. Il fondo è ridotto degli importi di cui all'art. 47, comma 6. Tutti i riferimenti al "monte salari 1997" effettuati nel presente contratto sono da intendersi al netto degli oneri riflessi. Seguono le tabelle del fondo dell’art. 50 nelle sei Aziende abruzzesi. 89 tab. 7/A DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA Avezzano - Sulmona Fondo per indennità di specificità medica, retribuzione di posizione equiparazione, specifico trattamento o indennità per dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa Art. 50 CCNL 8/6/2000 biennio 1998-99 lire € del. 947 del 20/12/1998 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 1998 E 1999 (ccnl 5.12.96 art60) fondo per la retribuzione di posizione (art.60 CCNL 5.12.1996 I biennio art 4 CCNL II 12.633.769.385 6.524.797,36 biennio) anno 1998 del. 560 del 7/7/1999 RIDETERMINAZIONE FONDO ANNO 1998 E 1999 fondo di cui all'art 62 comma 1 determinato per il 1998 + 12.633.769.385 6.524.797,36 trasferimento di cui all'art. 60, c. 3 CCNL + 2.049.970 1.058,72 totale fondo anno 1998 e 1999 = 12.635.819.355 6.525.856,08 del. 1282 del 31/12/1999 RIDETERMINAZIONE FONDO 1998 E 1999 totale fondo anno 1997 11.965.757.159 6.179.797,84 ccnl II biennio art 4 comma 1 lett B 485.849.206 250.920,17 totale fondo anno 1998 e 1999 12.451.606.365 6.430.718,01 del.998 del 21/5/2001 così come modificata dalla del n. 2017 del 20/12/2001 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2000 fondo per la retribuzione di posizione (art.60 CCNL I biennio art 4 CCNL II biennio) 12.451.606.365 6.430.718,01 consolidato al 31/12/99 incremento a decorrere dall' 1/1/99 per quota degli eventuali minori oneri derivanti 0 0,00 dalla riduzione stabile della dotaz. organica del personale( art 50 comma 2 lett a) incremento dal 31/12/1/99 per quota pari all'1,6% del monte salari anno 1997 della + 758.287.711 391.622,92 dirigenza medica e veterinaria calcolato con riferimento al 31 .12.97 (art 50 comma 2 lett b) risorse derivanti dal fondo dell’art 51 in presenza di stabile modifica e + 0,00 razionalizzazione dell'organizzazione dei servizi (art 50 comma 2 lett c) incremento per risorse derivanti dagli assegni personali di cui all'art. 38 , 43 commi 2 + 44.054.500 22.752,25 e 3 comprensivi delle risorse per i posti resisi vacanti dall'1/1/98 (6 dirigenti cessati nel 2000) (art 50 comma 2 lett d) incremento a decorrere dal 1 luglio 2000 per quota in ragione d'anno pari allo 0,6%+ 138.491.097 71.524,68 del monte salari anno 99 della dirigenza medico veterinaria calcolato con riferimento al 31.12.99 (art 9 comma 2 lett a) 209.000.000 107.939,49 riduzione ex art 47, comma 6 (art 50 comma 7) della retribuzione di posizione deidirigenti a rapporto di lavoro non esclusivo per il finanziamento dell'indennità di esclusività increm dal 1/7/2000 derivante dalle risorse relative allo specifico trattamento+ 0 economico di cui all'art. 47, comma 3 (art 9 comma 2 lett c) totale fondo 2000 = 13.183.439.673 6.808.678,37 fondo 2000 da accantonare per equiparazione 0 0,00 fondo 2000 da accantonare per finanziamento indennità di esclusività 209.000.000 107.939,49 del. 625 del 16/5/2002 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2001 fondo consolidato al 31.12.2000 + 12.900.869.550 6.662.743,08 incremento per risorse derivanti dagli assegni personali di cui all'art. 38 , 43 commi 2 + 47.681.250 24.625,31 e 3 n. 6 dirig. cessati nell'anno 2000 + n. 1 nell'anno 2001 (art 50 comma 2 lett d) 138.491.097 71.524,68 incremento a decorrere dal 1 luglio 2000 per quota in ragione d'anno pari allo 0,6% del monte salari anno 99 della dirigenza medico veterinaria calcolato con riferimento al 31.12.99 (art 9 comma 2 lett a) 115.409.248 59.603,90 incremento a decorrere dal 1 luglio 2001 per quota, in ragione d'anno, pari allo 0,5%+ del monte salari annuo della dirigenza medico veterinaria calcolato con riferimento al 31.12.99 (art 9 comma 2 lett b) finanziamento del fondo per incremento dotazione organica n.30 unità in più rispetto+ 693.127.500 357.970,48 al 1.1.2201 ( art 53 comma 1) importo dei risparmi sulla RIA dei dirigenti cessati dal servizio dall'1.1.97 al+ 786.743.000 406.318,85 31.12.2000 ( da accantonare per equiparazione)( art.9 comma 3 1° capoverso II biennio) totale fondo 2001 = 14.682.321.645 7.582.786,31 fondo 2002 da accantonare per equiparazione 786.743.000 406.318,85 fondo 2002 da accantonare per finanziamento indennità di esclusività 0 del. 754 del 22/5/2002DETERMINAZIONE FONDO 2002 fondo consolidato al 31.12.2001(CCNL II biennio art.9 comma 2 I° capoverso + 14.682.321.645 7.582.786,31 Incremento per risorse derivanti dagli assegni personali di cui all'art. 38 , 43 commi 2 + 8.842.000 4.566,51 e 3 comprensivi delle risorse per i posti resisi vacanti dall'1/1/98(art 50 comma 2 lett d) incremento a decorrere dal 1 luglio 2001 per quota, in ragione d'anno, pari allo 0,5%+ 115.409.248 59.603,90 del monte salari annuo della dirigenza medico veterinaria calcolato con riferimento al 31.12.99 (art 9 comma 2 lett b) totale fondo 2002 = 14.806.572.893 7.646.956,72 fondo 2002 da accantonare per equiparazione 0 fondo 2002 da accantonare per finanziamento indennità di esclusività 0 90 tab. 7/B DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA Chieti Fondo per indennità specificità medica, retribuzione di posizione equiparazione, specifico trattamento o indennità per dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa Art. 50 CCNL 8/6/2000 biennio 1998-99 lire € del n.2237 del 23.6.1998 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 1998 Fondo per la retribuzione di posizione (art.60 CCNL 5.12.1996 I biennio art 4 CCNL II 10.002.176.823 5.165.693,23 biennio ) del n. 77 del 15.1.1999 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 1999 Fondo per la retribuzione di posizione (art.60 CCNL I biennio art 4 CCNL II biennio ) 10.002.176.823 5.165.693,23 del n.424 del 23.2.2000 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2000 Fondo per la retribuzione di posizione (art.60 CCNL I biennio art 4 CCNL II biennio ) 10.002.176.823 5.165.693,23 del n. 2796 del 28.11.2000 RIDETERMINAZIONE FONDO ANNO 2000 fondo consolidato al 31/12/97 comprensivo in ragione d'anno degli incrementi previsti 10.002.176.823 5.165.693,23 a tale scadenza incremento a decorrere dall' 1/1/99 per quota degli eventuali minori oneri derivanti 0 0,00 dalla riduzione stabile della dotaz. organica del personale( art 50 comma 2 lett a) incremento dal 31/12/1/99 per quota pari all'1,6% del monte salari anno 1997 della+ 594.432.704 306.998,87 dirigenza medica e veterinaria calcolato con riferimento al 31 .12.97 (art 50 comma 2 lett b) risorse derivanti dal fondo dellart 51 in presenza di stabile modifica e razionalizzazione+ 0 0,00 dell'organizzazione dei servizi (art 50 comma 2 lett c) incremento per risorse derivanti dagli assegni personali di cui all'art. 38 , 43 commi 2+ 0 0,00 e 3 comprensivi delle risorse per i posti resisi vacanti dall'1/1/98 (art 50 comma 2 lett d) riduzione ex art 47, comma 6 (art 50 comma 7) della retribuzione di posizione dei160.293.315 82.784,59 dirigenti a rapporto di lavoro non esclusivo per il finanziamento dell'indennità di esclusività incremento a decorrere dal 1 luglio 2000 per quota in ragione d'anno pari allo 0,6%+ 118.391.388 61.144,05 del monte salari anno 99 della dirigenza medico veterinaria calcolato con riferimento al 31.12.99 (art 9 co 2 lett a) increm dal 1/7/2000 derivante dalle risorse relative allo specifico trattamento+ 0 0,00 economico di cui all'art. 47, comma 3 (art 9 comma 2 lett c ) totale fondo 2000 = 10.554.707.600 5.451.051,56 fondo 2000 da accantonare per equiparazione 0 fondo 2000 da accantonare per finanziamento indennità di esclusività 160.293.315 82.784,59 del n.1653 del 24.12.2001DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2001 Fondo anno 2000 + 10.554.707.600 5.451.051,56 Incremento per risorse derivanti dagli assegni personali di cui all'art. 38 , 43 commi 2+ 71.841.250 37.102,91 e 3 comprensivi delle risorse per i posti resisi vacanti dall'1/1/98 (art 50 comma 2 lett d) incremento a decorrere dal 1 luglio 2000 per quota in ragione d'anno pari allo 0,6%+ 118.391.388 61.144,05 del monte salari anno 99 della dirigenza medico veterinaria calcolato con riferimento al 31.12.99 (art 9 co 2 lett a) incremento a decorrere dal 1 luglio 2001 per quota, in ragione d'anno, pari allo 0,5%+ 98.659.490 50.953,37 del monte salari annuo della dirigenza medico veterinaria calcolato con riferimento al 31.12.99 (art 9 comma 2 lett b) finanziamento del fondo per incremento dotazione organica n.33 unità in più rispetto+ 564.599.750 291.591,44 al 1.1.2201 ( art 53, comma 1) importo dei risparmi sulla RIA dei dirigenti cessati dal servizio ( da accantonare per+ 0 0,00 equiparazione) ( art.9 comma 3 1° capoverso II biennio) totale fondo 2001 = 11.408.199.478 5.891.843,33 fondo 2001 da accantonare per equiparazione 0 0,00 fondo 2001 da accantonare per finanziamento indennità di esclusività 0 0,00 del n.1222 del 29.10.2002 DETERMINAZIONE FONDO 2002 0,00 fondo consolidato al 31/12/97 + 10.002.176.823 5.165.693,23 incremento a decorrere dall' 1/1/99 per quota degli eventuali minori oneri derivanti+ 0 0,00 dalla riduzione stabile della dotaz. organica del personale( art 50 comma 2 lett a) incremento dal 31/12/1/99 per quota pari all'1,6% del monte salari anno 1997 della+ 594.432.704 306.998,87 dirigenza medica e veterinaria calcolato con riferimento al 31 .12.97 (art 50 comma 2 lett b) risorse derivanti dal fondo dell’art 51 in presenza di stabile modifica e+ 0 0,00 razionalizzazione dell'organizzazione dei servizi (art 50 comma 2 lett c) incremento per risorse derivanti dagli assegni personali di cui all'art. 38 , 43 commi 2+ 718.412.500 371.029,09 e 3 comprensivi delle risorse per i posti resisi vacanti dall'1/1/98 (art 50 comma 2 lett d) riduzione ex art 47, comma 6 (art 50 comma 7) della retribuzione di posizione dei160.293.315 82.784,59 dirigenti a rapporto di lavoro non esclusivo per il finanziamento dell'indennità di esclusività incremento a decorrere dal 1 luglio 2000 per quota in ragione d'anno pari allo 0,6%+ 236.782.776 122.288,10 del monte salari anno 99 della dirigenza medico veterinaria calcolato con riferimento al 31.12.99 (art 9 co 2 lett a) incremento a decorrere dal 1 luglio 2001 per quota, in ragione d'anno, pari allo 0,5%+ 197.318.980 101.906,75 del monte salari annuo della dirigenza medico veterinaria calcolato con riferimento al 31.12.99 (art 9 co 2lett b) increm dal 1/7/2000 derivante dalle risorse relative allo specifico trattamento+ 0 0,00 economico di cui all'art. 47, comma 3 (art 9 comma 2 ett c) finanziamento fondo per incremento dotazione organica al 1.1.2001 n.33 unità in più+ 564.599.750 291.591,44 rispetto alla base di calcolo (404 unità) (art 53 comma 1) finanziamento fondo per incremento dotazione organica al 1.1.2002 n.14 unità in più+ 323.473.150 167.059,94 rispetto alla base di calcolo (art 53 comma 1) 91 integrazione fondo a decorrere da 1.1.2001 per le finalità di cui all'art 41 (+ equiparazione ) di lire 6.673.000 media pro capite per n. 152 dirigenti di ex IX livello in servizio al 31.12.1996 ) integrazione fondo per le finalità di cui all'art 41 previa perequazione e compensazione + a livello regionale ( maggiore costo sotenuto dall'azienda rispetto alla integrazione di cui al punto precedente) equiparazione importo dei risparmi sulla RIA per dirigenti cessati dal servizio ( da accantonare per equiparazione) (art.9 comma 3 capoverso 1) totale fondo 2002 = fondo 2002 da accantonare per equiparazione fondo 2002 da accantonare per finanziamento indennità di esclusività 92 1.014.296.000 523.840,17 1.101.604.412 568.931,20 351.592.345 181.582,29 14.592.803.780 351.592.345 160.293.315 7.536.554,19 181.582,29 82.784,59 tab. 7/C DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA Lanciano Vasto Fondo per indennità specificità medica, retribuzione di posizione equiparazione, specifico trattamento o indennità per dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa Art. 50 CCNL 8/6/2000 biennio 1998-99 lire € DETERMINAZIONE FONDO ANNO 1998 fondo per la retribuzione di posizione (art.60 CCNL 5.12.1996 I biennio art 4 CCNL II 9.265.596.849 4.785.281,42 biennio) consolidato al 31.12.1997 (art.50 comma 1) incremento dell'1,38% del monte salari annuo 1995 (ccnl 5.12.1996) 570.470.569 294.623,46 totale fondo 1998 9.836.067.418 5.079.904,88 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 1999 fondo anno 1998 9.836.067.418 5.079.904,88 incremento dal 31/12/1/99 per quota pari all'1,6% del monte salari anno 1997 della 1.876.651 969,21 dirigenza medica e veterinaria calcolato con riferimento al 31 .12.97 (art 50 comma 2 lett b) (1 giorno) decremento derivante dall'abbattimento della retribuzione di posizione parte fissa per40.860.584 21.102,73 il personale che ha optato per il rapporto di lavoro non esclusivo dall'1.7.1999 decremento derivante dall'abbattimento della retribuzione di posizione parte variabile19.968.812 10.313,03 per il personale che ha optato per il rapporto di lavoro non esclusivo dall'1.7.1999 totale fondo anno 1999 9.777.114.673 5.049.458,33 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2000 fondo anno 1999 9.777.114.673 5.049.458,33 incremento a decorrere dall' 1/1/99 per quota degli eventuali minori oneri derivanti 0 dalla riduzione stabile della dotaz. organica del personale( art 50 comma 2 lett a) incremento dal 31/12/1/99 per quota pari all'1,6% del monte salari anno 1997 della 684.977.488 353.761,35 dirigenza medica e veterinaria calcolato con riferimento al 31 .12.97 (art 50 comma 2 lett b) risorse derivanti dal fondo dellart 51 in presenza di stabile modifica e razionalizzazione 0 0,00 dell'organizzazione dei servizi (art 50 comma 2 lett c) recupero quote dai dirigenti di ex II livello cessati dal servizio dall'1.1.98 all'1.1.2000 8.421.290 4.349,23 per specifico trattamento economico 0 0,00 da 1.7.2000 recupero specifico trattamento economico corrisposto dall'1.1 2000 al 30.6.2000 ai dirigenti di ex II livello optanti per rapporto non esclusivo ( al fine di riportarlo a base annua) (art 9 comma 2 lett c) recupero somme dai dirigenti di ex II livello cessati dal servizio dall'1.1.98 all'1.1.2000 145.268.198 75.024,76 per indennità di specificità medica incremento pari a 65 ore di lavoro straordinario per i dirigenti di II livello che hanno 17.814.160 9.200,25 optato per l'incarico quinquennale negli anni 1998 e 1999 recupero somme dai dirigenti di ex II livello cessati dal servizio dall'1.1.98 all'1.1.2000 0 0,00 per indennità di posizione recupero assegno personale per differenza tabellare da dirigenti di ex II livello cessati 61.496.519 31.760,30 dall'1.8.99 al 31.12.2000 (art.50 comma 2 lett. d) 733.924.737 379.040,49 incremento a seguito di aumento di organico rispetto a quello preso a base di calcolo per formare il fondo di cui all'art.60 ccnl 5.12.1996 (art.53 comma 1) per 39 dipendenti 272.536.290 140.753,25 incremento a decorrere dal 31.12.1999 per quota in ragione d'anno pari allo 0,6% del monte salari anno 99 della dirigenza medico veterinaria calcolato con riferimento al 31.12.99 (art 9 co 2 lett a) totale fondo 2000 11.701.553.355 6.043.347,96 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2001 totale fondo 2000 11.701.553.355 6.043.347,96 quota residua del fondo di cui all'art.47 del ccnl 5.12.1996 anno 1998 90.521.793 46.750,60 quota residua del fondo di cui all'art.47 del ccnl 5.12.1996 anno 1999 23.735.199 12.258,21 quota residua del fondo di cui all'art.47 del ccnl 5.12.1996 anno 2000 70.039.135 36.172,19 quota residua del fondo di cui all'art.47 del ccnl 5.12.1996 anno 2001 0 0,00 1.821.729.000 940.844,51 integrazione fondo con fondi regionali a decorrere da 1.1.2001 per le finalità di cui all'art 41 ( equiparazione ) di lire 6.673.000 media pro capite per n. 273 dirigenti di ex IX livello in servizio dal 5.12.1996 ) incremento a decorrere dal 1 luglio 2001 per quota, in ragione d'anno, pari allo 0,5% 227.113.575 117.294,37 del monte salari annuo della dirigenza medico veterinaria calcolato con riferimento al 31.12.99 (art 9 co 2 lett b) incremento a seguito di aumento di organico rispetto alla dotazione organica 112.911.498 58.313,92 rideterminata nell'anno 2000 totale fondo 2001 14.047.603.555 7.254.981,77 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2002 totale fondo 2002 14.047.603.555 7.254.981,77 93 tab. 7/D DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA L'Aquila Fondo per indennità specificità medica, retribuzione di posizione equiparazione, specifico trattamento o indennità per dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa Art. 50 CCNL 8/6/2000 biennio 1998-99 lire € del n.219 del 2.4.2002 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 1998 fondo consolidato al 31.12. 97 ex art 60 del CCNL 5.12.96 + 7.208.794.509 3.723.031,66 importo annuo della RIA ( risorse finalizzate all'equiparazione dal 1.2.2001 89.525.590 46.236,11 Consolidato al 31.12.97 (differenza RIA del personale cessato a tutto il 31.12.97 e quello assunto alla medesima data importo annuo della RIA (risorse finalizzate all'equiparazione dall'1.2.2001) Periodo176.680.099 91.247,66 1.1.98 al 31.12.98 (differenza RIA del personale cessato a tutto il 31.12.97 e quello assunto alla medesima data riduzione ex art 47, comma 6 (art 50 comma 7) della retribuzione di posizione dei93.054.000 48.058,38 dirigenti a rapporto di lavoro non esclusivo per il periodo 1.1.1998 - 31.12.1998 per il finanziamento dell'indennità di esclusività fondo anno 1998 7.115.740.509 3.674.973,28 fondo aggiuntivo anno 1998 da accantonare per equiparazione 266.205.689 137.483,76 fondo anno 1998 per il finanziamento dell'indennità di esclusività 93.054.000 48.058,38 del n.219 del 2.4.2002 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 1999 fondo anno 1998 senza accantonamento per esclusività 7.208.794.509 3.723.031,66 fondo aggiuntivo anno 1998 da accantonare per indennità di esclusività 266.205.689 137.483,76 fondo aggiuntivo anno 1998 da accantonare per equiparazione 221.364.423 114.325,18 incremento per risorse derivanti dagli assegni personali di cui all'art. 38 , 43 commi 2 6.121.000 3.161,23 e 3 (art 50 comma 2 lett d) comprensivi delle risorse per i posti resisi vacanti dall'1/1/98 : dal 1.8.99 assegno ad personam dirigenti già di 2 livello in servizio al 31.7.99 o per i dirigenti cessati dal servizio fra il 1.1.98 e il 31.7.99 i cui posti sono ancora vacanti al 1.8.99 per 6 mensilità (art 50 comma 2 lett d) dal 1.8.99 assegno ad personam dirigenti già di 2 livello- con rapporto di servizio ad 12.547.166 6.480,07 esaurimento - in servizio al 31.7.99 o per i dirigenti cessati dal servizio fra il 1.1.98 e il 31.7.99 i cui posti sono ancora vacanti al 1.8.99 per 6 mensilità (art 50 comma 2 lett d) 1.247.154 644,10 incremento a decorrere dal 31.12.1999 per quota in ragione d'anno pari allo 0,6% del monte salari anno 99 della dirigenza medico veterinaria calcolato con riferimento al 31.12.99 (art 9 co 2 lett a) 93.054.000 48.058,38 riduzione ex art 47, comma 6 (art 50 comma 7) della retribuzione di posizione deidirigenti a rapporto di lavoro non esclusivo per il periodo 1.1.1999 - 31.12.1999 per il finanziamento dell'indennità di esclusività per il periodo 1.7.99 -31.12.99 (r. variabile) per il finanziamento dell'esclusività 42.174.790 21.781,46 fondo anno 1999 da utilizzare 7.093.481.039 3.663.477,22 fondo aggiuntivo anno 1999 da accantonare per equiparazione 487.570.112 251.808,95 fondo anno 1999 per il finanziamento dell'indennità di esclusività 135.228.790 69.839,84 del n.219 del 2.4.2002 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2000 fondo anno 1999 senza accantonamento per esclusività 7.208.794.509 3.723.031,66 fondo aggiuntivo anno 1999 da accantonare per equiparazione 487.570.112 251.808,95 258.287.965 133.394,60 importo annuo della RIA (risorse finalizzate all'equiparazione dall'1.2.2001) Periodo 1.1.00 al 31.12.00 (differenza RIA tra il risparmio per il personale cessato e la spesa per quello assunto alla medesima data incremento per risorse derivanti dagli assegni personali di cui all'art. 38 , 43 commi 2 14.368.250 7.420,58 e 3 (art 50 comma 2 lett d) comprensivi delle risorse per i posti resisi vacanti dall'1/1/98 : assegno ad personam - dirigenti già di 2 livello in servizio al 31.7.99 o per i dirigenti cessati dal servizio fra il 1.1.98 e il 31.7.99 i cui posti sono ancora vacanti al 1.8.99 in misura intera 25.094.333 12.960,14 dal 1.8.99 assegno ad personam dirigenti già di 2 livello- con rapporto di servizio ad esaurimento - in servizio al 31.7.99 o per i dirigenti cessati dal servizio fra il 1.1.98 e il 31.7.99 i cui posti sono ancora vacanti al 1.8.99 incremento a decorrere dal 31.12.1999 per quota in ragione d'anno pari allo 0,6% del 455.211.392 235.097,06 monte salari anno 99 della dirigenza medico veterinaria calcolato con riferimento al 31.12.99 (art 9 co 2 lett a) incremento a decorrere dal 1 luglio 2000 per quota in ragione d'anno pari allo 0,6% 76.648.107 39.585,44 del monte salari anno 99 della dirigenza medico veterinaria calcolato con riferimento al 31.12.99 (art 9 co 2 lett a) riduzione ex art 47, comma 6 (art 50 comma 7) della retribuzione di posizione dei93.054.000 48.058,38 dirigenti a rapporto di lavoro non esclusivo per il periodo 1.1.1999 - 31.12.1999 ( r fissa) per il finanziamento dell'indennità di esclusività per il periodo 1.7.99 -31.12.99 (r. variabile) per il finanziamento dell'esclusività 78.324.610 40.451,29 fondo anno 2000 da utilizzare 7.608.737.981 3.929.585,22 fondo aggiuntivo anno 2000 da accantonare per equiparazione 745.858.077 385.203,55 fondo anno 2000 per il finanziamento dell'indennità di esclusività 171.378.610 88.509,67 del n.219 del 2.4.2002 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2001 0,00 fondo anno 2000 senza accantonamento per esclusività 7.535.597.579 3.891.811,36 fondo aggiuntivo anno 2000 da accantonare per equiparazione 745.858.077 385.203,55 importo annuo della RIA (risorse finalizzate all'equiparazione dall'1.2.2001) Periodo 334.831.031 172.925,80 1.1.01 al 31.12.01 (differenza RIA tra il risparmio per il personale cessato e la spesa per quello assunto alla medesima data 14.368.250 7.420,58 incremento per risorse derivanti dagli assegni personali di cui all'art. 38 , 43 commi 2 e 3 comprensivi delle risorse per i posti resisi vacanti dall'1/1/98 i cui posti sono ancora vacanti al in misura intera (art 50 comma 2 lett d) dal 1.8.99 assegno ad personam dirigenti già di 2 livello- con rapporto di servizio ad 25.094.333 12.960,14 esaurimento - in servizio al 31.7.99 o per i dirigenti cessati dal servizio fra il 1.1.98 e il 31.7.99 i cui posti sono ancora vacanti al 1.8.99 (art 50 comma 2 lett d) 94 incremento a decorrere dal 31.12.1999 per quota in ragione d'anno pari allo 0,6% del monte salari anno 99 della dirigenza medico veterinaria calcolato con riferimento al 31.12.99 (art 9 comma 2 lett a) incremento a decorrere dal 1 luglio 2001 per quota, in ragione d'anno, pari allo 0,5% del monte salari annuo della dirigenza medico veterinaria calcolato con riferimento al 31.12.99 (art 9 comma 2 lett b) riduzione ex art 47, comma 6 (art 50 comma 7) della retribuzione di posizione deidirigenti a rapporto di lavoro non esclusivo per il periodo 1.1.00 - 31.12.00 (r. fissa)per il finanziamento dell'indennità di esclusività per il periodo 1.7.99 -31.12.99 (r. variabile) per il finanziamento dell'esclusività fondo anno 2001 da utilizzare fondo aggiuntivo anno 2001 da accantonare per equiparazione fondo anno 2001 per il finanziamento dell'indennità di esclusività 95 150.872.558 77.919,17 62.863.566 32.466,32 93.054.000 48.058,38 78.324.610 7.617.417.676 1.080.689.108 171.378.610 40.451,29 3.934.067,91 558.129,35 88.509,67 tab. 7/E DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA Pescara Fondo per indennità specificità medica, retribuzione di posizione equiparazione, specifico trattamento o indennità per dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa Art. 50 CCNL 8/6/2000 biennio 1998-99 lire € DETERMINAZIONE FONDO ANNO 1998 fondo consolidato al 31.12. 97 ex art 60 del CCNL 5.12.96 + 15.946.881.358 8.235.876,90 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 1999 fondo anno 1998 senza accantonamento per esclusività 15.946.881.358 8.235.876,90 trasferimenti dal fondo ex art 51 (art 60 comma 3 ccnl 94/95 17.628.492 9.104,36 fondo anno 1999 15.964.509.850 8.244.981,25 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2000 fondo anno 1999 + 15.964.509.850 8.244.981,25 finanziamento del fondo per incremento dotazione organica n.14 unità in più rispetto+ 139.440.480 72.015,00 al 1.1.1999 ( art 53 comma 1) incremento a decorrere dall' 1/1/99 per quota degli eventuali minori oneri derivanti+ 0 0,00 dalla riduzione stabile della dotaz. organica del personale( art 50 comma 2 lett a) incremento dal 31/12/1/99 per quota pari all'1,6% del monte salari anno 1997 della + 866.523.536 447.522,06 dirigenza medica e veterinaria calcolato con riferimento al 31 .12.97 (art 50 comma 2 lett b) risorse derivanti dal fondo dell’art 51 in presenza di stabile modifica e + 0 0,00 razionalizzazione dell'organizzazione dei servizi (art 50 comma 2 lett c) incremento per risorse derivanti dagli assegni personali di cui all'art. 38 , 43 commi 2 + 0 0,00 e 3 comprensivi delle risorse per i posti resisi vacanti dall'1/1/98 (6 dirigenti cessati nel 2000) (art 50 comma 2 lett d) trasferimenti dal fondo ex art 51 (art 60 comma 3 ccnl 94/95) + 25.159.111 12.993,60 incremento a decorrere dal 1 luglio 2000 per quota in ragione d'anno pari allo 0,6%+ 163.373.142 84.375,19 del monte salari anno 99 della dirigenza medico veterinaria calcolato con riferimento al 31.12.99 (art 9 co 2 lett a) riduzione ex art 47, comma 6 (art 50 comma 7) della retribuzione di posizione dei133.197.000 68.790,51 dirigenti a rapporto di lavoro non esclusivo per il finanziamento dell'indennità di esclusività totale fondo anno 2000 = 17.025.809.119 8.793.096,58 fondo aggiuntivo anno 2000 da accantonare per equiparazione 0 fondo anno 2000 per il finanziamento dell'indennità di esclusività 133.197.000 69.790,50 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2001 fondo consolidato al 31.12.2000 17.025.809.119 8.793.096,58 finanziamento del fondo per incremento dotazione organica n.31 unità in più rispetto 108.241.364 55.902,00 al 1.1.2000 ( art 53 comma 1) incremento a decorrere dall' 1/1/99 per quota degli eventuali minori oneri derivanti 0 0,00 dalla riduzione stabile della dotaz. organica del personale( art 50 comma 2 lett a) 0 0,00 incremento dal 31/12/1/99 per quota pari all'1,6% del monte salari anno 1997 della dirigenza medica e veterinaria calcolato con riferimento al 31 .12.97 (art 50 comma 2 lett b) risorse derivanti dal fondo dellart 51 in presenza di stabile modifica e razionalizzazione 0 0,00 dell'organizzazione dei servizi (art 50 comma 2 lett c) Incremento per risorse derivanti dagli assegni personali di cui all'art. 38 , 43 commi 2 30.328.977 15.663,61 e 3 comprensivi delle risorse per i posti resisi vacanti dall'1/1/98 (6 dirigenti cessati nel 2000) (art 50 comma 2 lett d) trasferimenti dal fondo ex art 51 (art 60 comma 3 ccnl 94/95) 2.738.406 1.414,27 incremento a decorrere dal 1 luglio 2000 per quota in ragione d'anno pari allo 0,6% 162.934.630 84.148,71 del monte salari anno 99 della dirigenza medico veterinaria calcolato con riferimento al 31.12.99 (art 9 co 2 lett a) incremento a decorrere dal 1 luglio 2001 per quota, in ragione d'anno, pari allo 0,5% 135.778.859 70.123,93 del monte salari annuo della dirigenza medico veterinaria calcolato con riferimento al 31.12.99 (art 9 co 2 lett b) importo dei risparmi della RIA per dirigenti cessati dal servizio (da accantonare per 1.608.193.000 830.562,37 equiparazione) art. 9 comma 3, capov. 1 II biennio scorporo quota di pertinenza ARTA al 31.12.2000 42.457.916 21.927,68 riduzione ex art 47, comma 6 (art 50 comma 7) della retribuzione di posizione dei111.952.000 57.818,38 dirigenti a rapporto di lavoro non esclusivo per il finanziamento dell'indennità di esclusività totale fondo anno 2001 18.919.614.439 9.771.165,41 fondo aggiuntivo anno 2001 da accantonare per equiparazione 1.608.193.000 830.562,37 fondo anno 2001 per il finanziamento dell'indennità di esclusività 111.952.000 57.818,38 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2002 fondo anno 2001 18.919.614.439 9.771.165,41 finanziamento del fondo per incremento dotazione organica n.31 unità in più rispetto 341.118.482 176.172,99 al 1.1.2001 ( art 53 comma 1) incremento a decorrere dall' 1/1/99 per quota degli eventuali minori oneri derivanti 0 0,00 dalla riduzione stabile della dotaz. organica del personale( art 50 comma 2 lett a) incremento dal 31/12/1/99 per quota pari all'1,6% del monte salari anno 1997 della 0 0,00 dirigenza medica e veterinaria calcolato con riferimento al 31 .12.97 (art 50 comma 2 lett b) risorse derivanti dal fondo dellart 51 in presenza di stabile modifica e razionalizzazione 0 0,00 dell'organizzazione dei servizi (art 50 comma 2 lett c) 43.906.971 22.676,06 Incremento per risorse derivanti dagli assegni personali di cui all'art. 38 , 43 commi 2 e 3 comprensivi delle risorse per i posti resisi vacanti dall'1/1/98 (6 dirigenti cessati nel 2000) (art 50 comma 2 lett d) trasferimenti dal fondo ex art 51 (art 60 comma 3 ccnl 94/95) 3.423.009 1.767,84 incremento a decorrere dal 1 luglio 2001 per quota, in ragione d'anno, pari allo 0,5% 135.778.859 70.123,93 del monte salari annuo della dirigenza medico veterinaria calcolato con riferimento al 96 31.12.99 (art 9 co 2 lett b) importo dei risparmi della RIA per dirigenti cessati dal servizio (da accantonare per equiparazione) art. 9 comma 3, capov. 1 II biennio totale fondo anno 2002 fondo aggiuntivo anno 2001 da accantonare per equiparazione fondo anno 2001 per il finanziamento dell'indennità di esclusività DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2003 fondo anno 2002 incremento per risorse derivanti dagli assegni personali di cui all'art. 38 , 43 commi 2 e 3 (art 50 comma 2 lett d) comprensivi delle risorse per i posti resisi vacanti dall'1/1/98 totale fondo anno 2003 97 121.551.847 62.776,29 19.565.393.607 121.551.847 10.104.682,51 62.776,29 19.565.393.607 26.341.788 10.104.682,51 13.604,40 19.591.735.395 10.118.286,91 tab 7/F DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA Teramo Fondo per indennità specificità medica, retribuzione di posizione equiparazione, specifico trattamento o indennità per dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa Art. 50 CCNL 8/6/2000 biennio 1998-99 lire € del n. 2817 del 14.12.1998 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 1998 fondo per la retribuzione di posizione (art.60 CCNL I biennio art 4 CCNL II biennio ) 16.121.000.428 8.325.801,89 del n. 2820 del 14.12.1998 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 1999 fondo per la retribuzione di posizione (art.60 CCNL I biennio art 4 CCNL II biennio ) 16.121.000.428 8.325.801,89 del n. 765 del 15 10 2001 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2000 fondo consolidato al 31/12/97 comprensivo in ragione d'anno degli incrementi previsti + 16.121.000.426 8.325.801,89 a tale scadenza incremento a decorrere dall' 1/1/99 per quota degli eventuali minori oneri derivanti 0 dalla riduzione stabile della dotaz. organica del personale( art 50 comma 2 lett a) incremento dal 31/12/1/99 per quota pari all'1,6% del monte salari anno 1997 della + 996.695.008 514.750,01 dirigenza medica e veterinaria calcolato con riferimento al 31 .12.97 (art 50 comma 2 lett b) risorse derivanti dal fondo dell’art 51 in presenza di stabile modifica e + 0 razionalizzazione dell'organizzazione dei servizi (art 50 comma 2 lett c) incremento per risorse derivanti dagli assegni personali di cui all'art. 38 , 43 commi 2 + 86.209.500 44.523,49 e 3 comprensivi delle risorse per i posti resisi vacanti dall'1/1/98 (art 50 comma 2 lett d) riduzione ex art 47, comma 6 (art 50 comma 7) della retribuzione di posizione dei256.974.055 132.716,02 dirigenti a rapporto di lavoro non esclusivo per il finanziamento dell'indennità di esclusività incremento a decorrere dal 1 luglio 2000 per quota in ragione d'anno pari allo 0,6%+ 167.268.834 86.387,14 del monte salari anno 99 della dirigenza medico veterinaria calcolato con riferimento al 31.12.99 (art 9 comma 2 lett a) totale fondo anno 2000 = 17.114.199.713 8.838.746,51 fondo aggiuntivo anno 2000 da accantonare per equiparazione 0 0,00 fondo anno 2000 per il finanziamento dell'indennità di esclusività 256.974.055 132.716,02 del n. 765 del 15 10 2001 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2001 fondo 2000 + 17.114.199.713 8.838.746,51 57.473.000 29.682,33 incremento per risorse derivanti dagli assegni personali di cui all'art. 38 , 43 commi 2 + e 3 comprensivi delle risorse per i posti resisi vacanti dall'1/1/98 (art 50 comma 2 lett d) 167.268.834 86.387,14 incremento a decorrere dal 1 luglio 2000 per quota in ragione d'anno pari allo 0,6%+ del monte salari anno 99 della dirigenza medico veterinaria calcolato con riferimento al 31.12.99 (art 9 co 2 lett a) incremento a decorrere dal 1 luglio 2001 per quota, in ragione d'anno, pari allo 0,5%+ 139.390.695 71.989,29 del monte salari annuo della dirigenza medico veterinaria calcolato con riferimento al 31.12.99 (art 9 co 2 lett b) decurtaz. Fondo per personale assegnato all'ARTA da 1/1/2001 75.991.614 39.246,39 incremento a decorrere dall'1.2.2001 delle risorse derivanti dai risparmi sulla RIA dei+ 2.259.343.524 1.166.853,55 dirigenti cessati dal servizio a decorrere dall'1.1.97 finalizzati all'equiparazione totale fondo anno 2001 19.661.684.152 10.154.412,43 fondo aggiuntivo anno 2001 da accantonare per equiparazione 2.259.343.524 1.166.853,55 fondo anno 2001 per il finanziamento dell'indennità di esclusività 0 del n. 1128 del 13.12.2002 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2002 fondo già determinato per il 2001 + 19.661.684.152 10.154.412,43 incremento a decorrere dal 1 luglio 2001 per quota, in ragione d'anno, pari allo 0,5%+ 139.390.695 71.989,29 del monte salari annuo della dirigenza medico veterinaria calcolato con riferimento al 31.12.99 (art 9 comma 2 lett b) totale fondo anno 2002 = 19.801.074.847 10.226.401,71 fondo aggiuntivo anno 2001 da accantonare per equiparazione fondo anno 2001 per il finanziamento dell'indennità di esclusività 98 Il C.C.N.L. 1998-2001 precisa, poi, che con le risorse del fondo dell’art. 50, opportunamente individuate, nel biennio successivo 2000 – 2001 dovrà data applicazione all’art. 41 relativo all'equiparazione dei dirigenti d’ex IX livello, qualificati e non, in servizio al 5 dicembre 1996 a quelli di X livello non qualificato ed alla definizione della retribuzione minima contrattuale dei dirigenti con meno di cinque anni. Al fine di dare applicazione all’art. 41 del C.C.N.L., stipulato in data 8 giugno 2000, il C.C.N.L. 1998-2000 II biennio economico prevede ulteriori integrazioni del fondo: dal 1 febbraio 2001 con una quota delle risorse derivanti dai risparmi sulla retribuzione individuale d’anzianità dei dirigenti cessati dal servizio, già attribuite al fondo previsto dall'art. 47, comma 4 del C.C.N.L. 5 dicembre 1996. Tale incremento è pari a lire 6.673.000 medie annue lorde pro – capite per ogni dirigente di ex IX livello in servizio alla data del 5 dicembre 1996, di cui lire 5.345.000 destinate all'applicazione dell'art. 3 e per la parte residua all'attuazione dell'art.4. Il fondo previsto dall'art. 47, comma 4, del C.C.N.L. 5 dicembre 1996, dal 31 dicembre 2001 è definitivamente unificato con quello di cui al presente articolo dove confluiscono le relative risorse, anche per l'applicazione delle sue originarie finalità. Al fine di garantire un’omogenea e congrua distribuzione dei risparmi di cui al comma 3 tra le Aziende ed enti del comparto presenti nella Regione stessa, a causa della diversa distribuzione dei dirigenti cessati dal servizio, l'incremento del fondo di ciascun’Azienda sarà assicurato previa perequazione e compensazione a livello regionale con le modalità indicate nell'art. 7 del C.C.N.L. stipulato in data 8 giugno 2000. Le risorse residue dopo l'applicazione del comma 4 rimangono accreditate al fondo Aziendale Per l’equiparazione e la perequazione regionale si rinvia al paragrafo n.10. 99 b) Fondo del trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro (art. 51). É confermato il fondo per la corresponsione degli emolumenti connessi a determinate condizioni lavorative, già previsto dall'art. 62 del C.C.N.L. 5 dicembre 1996, il cui ammontare è quello consolidato al 31.12.1997. Esso è finalizzato a remunerare le particolari condizioni di lavoro previste dall'art. 62 del citato C.C.N.L. 5 dicembre 1996. Sono confermati anche i destinatari, la misura delle indennità, le modalità della loro erogazione e la flessibilità dell'utilizzo delle risorse del fondo con riguardo al loro spostamento temporaneo o permanente nei fondi, rispettivamente, per la retribuzione di risultato o di posizione28. E' confermata l'abrogazione dell'istituto dello straordinario per i dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa in relazione all'art. 60, comma 3 del C.C.N.L. 5 dicembre 1996. E’ demandata alla contrattazione integrativa, in base ai modelli organizzativi adottati dall'Azienda con riguardo alla razionalizzazione dell'orario di lavoro, servizi di guardia e pronta disponibilità che abbiano carattere di stabilità, l’integrazione del fondo di cui all'art. 50 ovvero la destinazione dei relativi risparmi alla rideterminazione dell'importo dell'indennità di pronta disponibilità, fissato nella quota minima di lire 40.000. L'eventuale trasferimento di risorse nel fondo per la retribuzione di posizione è irreversibile. Il fondo è confermato anche per il II biennio economico con un ammontare consolidato al 31.12.1999. Seguono n. 6 tabelle riepilogative per le sei Aziende del fondo in oggetto. 28 indennita' di pronta disponibilita' di cui all'art. 82del D.P.R. 270/1987, come modificato dall'art. 110, comma 6 del D.P.R. 384/1990; straordinario di cui all'art. 80 del D.P.R. 384/1990; indennita' per servizio notturno e festivo di cui all'art.115 del D.P.R. 384/1990; indennita' di cui all'art. 120 del D.P.R. 384/1990; compensi di cui all'art. 83, comma 15 del D.P.R. 270/1987; indennita' di bilinguismo di cui all'art. 52 del D.P.R. 270/1987 e 110, comma 5, del D.P.R. 384/1990; indennita' di profilassi antitubercolare, di cui all'art. 59 del D.P.R. 270/1987. 100 tab. 8/A DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA Avezzano - Sulmona fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro Art 51 CCNL 8/6/2000 e art 10 II biennio economico CCNL 1998/2001 lire € del. 560 del 7/7/1999 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 1998 fondo per il trattamento accessorio (art.62 CCNL I biennio CCNL 1994/1997) 2.722.793.053 1.406.205,26 trasferimento di cui all'art. 60, c. 3 CCNL : decurtazione dall'1.1.97 di un importo pari a 1.058,72 2.049.970 65 ore annue pro capite di lavoro straordinario feriale diurno … totale fondo 1998 2.720.743.083 1.405.146,54 del. 998 del 21/5/2001DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2000 fondo per il trattamento accessorio (art.62 CCNL I biennio CCNL 1994/1997) 2.720.743.083 1.405.146,54 del. 625 del 16/5/2002 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2001 fondo per il trattamento accessorio (art.62 CCNL I biennio CCNL 1994/1997) + 2.720.743.083 1.405.146,54 consolidato al 31.12.2000 incremento per attivazione di nuovi servizi: n. 30 x £ 7.414.758 pro capite ( art. 53 + 114.882,09 222.442.740 CCNL 1998/2001, COMMA 2) fondo anno 2001 = 2.943.185.823 1.520.028,62 del n.754 del 22.5.2002 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2002 fondo per il trattamento accessorio (art.62 CCNL I biennio CCNL 1994/1997) anno + 2.943.185.823 1.520.028,62 2002 tab. 8/B DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA Chieti fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro Art 51 CCNL 8/6/2000 e art 10 II biennio economico CCNL 1998/2001 lire € del n.2237 del 23.6.1998 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 1998 fondo per il trattamento accessorio (art.62 CCNL I biennio CCNL 1994/1997) 2.110.588.695 1.090.028,09 del n. 77 del 15.1.1999 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 1999 fondo per il trattamento accessorio (art.62 CCNL I biennio CCNL 1994/1997) 2.110.588.695 1.090.028,09 del n.424 del 23.2.2000 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2000 fondo per il trattamento accessorio (art.62 CCNL I biennio CCNL 1994/1997) 2.110.588.695 1.090.028,09 del n.1653 del 24.12.2001 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2001 fondo per il trattamento accessorio (art.62 CCNL I biennio CCNL 1994/1997) anno + 2.110.588.695 1.090.028,09 2000 finanziamento fondo per incremento dotazione organica n.33 unità in più rispetto alla + 171.973.894 88.817,10 base di calcolo (dotazione organica 1993) fondo anno 2001 = 2.282.562.589 1.178.845,20 del n. 1222 del 29.10. 2002 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2002 area della dirigenza medica e veterinaria determinazione fondo per anno 2002 fondo per il trattamento accessorio (art.62 CCNL I biennio CCNL 1994/1997) + 2.110.588.695 1.090.028,09 finanziamento fondo per incremento dotazione organica n.47 unità in più rispetto alla + 244.932.516 126.497,09 base di calcolo (dotazione organica 1993) totale fondo anno 2002 = 2.355.521.211 1.216.525,18 tab. 8/C DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA Lanciano Vasto fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro Art 51 CCNL 8/6/2000 e art 10 II biennio economico CCNL 1998/2001 lire € DETERMINAZIONE FONDO ANNO 1998 fondo consolidato al 31.12.97 per il trattamento accessorio (ex art.62 CCNL I biennio 1.821.242.630 940.593,32 CCNL 1994/1997) DETERMINAZIONE FONDO ANNO 1999 fondo anno 1998 1.821.242.630 940.593,32 finanziamento fondo per incremento dotazione organica n.39 unità in più rispetto alla 146.753.022 75.791,61 base di calcolo (dotazione organica 1993) decurtazione pari a 65 ore di lavoro straordinario per ogni dirigente di ex II livello che 17.814.160 9.200,25 ha optato per l'incarico quinquennale negli anni 1998 e 1999 e per il quale è stato confermato llo specifico trattamento economico totale fondo anno 1999 1.950.181.492 1.007.184,69 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2000 0,00 fondo anno 1999 1.950.181.492 1.007.184,69 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2001 fondo anno 2000 1.950.181.492 1.007.184,69 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2002 fondo anno 2001 1.950.181.492 1.007.184,69 101 tab. 8/D DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA L'Aquila fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro Art 51 CCNL 8/6/2000 e art 10 II biennio economico CCNL 1998/2001 lire € del n. 219 del 2.4.2002 DETERMINAZIONE FONDO ANNI 1998-2001 art.51 I biennio anno 1998 fondo consolidato al 31.12.97 per il trattamento accessorio (ex art.62 CCNL I biennio 505.894,49 979.548.315 1994/1997) art.51 I biennio anno 1999 fondo consolidato al 31.12.97 per il trattamento accessorio (ex art.62 CCNL I biennio 979.548.315 505.894,49 1994/1997) art.51 I biennio anno 2000 fondo consolidato al 31.12.97 per il trattamento accessorio (ex art.62 CCNL I biennio 979.548.315 505.894,49 1994/1997) art.51 I biennio anno 2001 fondo consolidato al 31.12.97 per il trattamento accessorio (ex art.62 CCNL I biennio 505.894,49 979.548.315 1994/1997) riduzione per effetto dello scorporo della quota relativa al personale transitato all'ARTA 3.382.948 1.747,15 dal 1.1.2001 fondo anno 2001 976.165.367 504.147,34 tab. 8/E DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA Pescara fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro Art 51 CCNL 8/6/2000 e art 10 II biennio economico CCNL 1998/2001 lire € art.51 I biennio anno 1998 fondo consolidato al 31.12.97 per il trattamento accessorio (ex art.60 CCNL I biennio 3.131.479.902 1.617.274,40 CCNL 1994/1997) storno verso fondo RP (art.60 comma 3 ccnl 94-95) -15.061.237 -7.778,48 fondo 1998 3.116.418.665 1.609.495,92 art.51 I biennio anno 1999 0 fondo consolidato al 31.12.97 per il trattamento accessorio (ex art.60 CCNL I biennio 3.116.418.665 1.609.495,92 CCNL 1994/1997) storno verso fondo RP (art.60 comma 3 ccnl 94-95) -17.628.499 -9.104,36 fondo 1999 3.098.790.166 1.600.391,56 art.51 I biennio anno 2000 0 fondo 1999 3.098.790.166 1.600.391,56 storno verso fondo RP (art.60 comma 3 ccnl 94-95) -25.159.118 -12.993,60 incremento dotazione organica a n. 629 dirigenti (art.53 ccnl 98-99) 75.703.336 39.097,51 fondo 2000 3.149.334.384 1.626.495,47 art.51 I biennio anno 2001 0 fondo 2000 3.149.334.384 1.626.495,47 storno verso fondo RP (art.60 comma 3 ccnl 94-95) -2.738.409 -1.414,27 incremento dotazione organica a n. 643 dirigenti (art.53 ccnl 98-99) 70.096.479 36.201,81 fondo 2001 3.216.692.454 1.661.283,01 art.51 I biennio anno 2002 0 fondo 2001 3.216.692.454 1.661.283,01 storno verso fondo RP (art.60 comma 3 ccnl 94-95) -3.423.016 -1.767,84 incremento dotazione organica a n. 674 dirigenti (art.53 ccnl 98-99) 155.081.596 80.092,96 fondo 2002 3.368.351.034 1.739.608,13 art.51 I biennio anno 2003 3.368.351.034 1.739.608,13 tab. 8/F DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA Teramo fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro Art 51 CCNL 8/6/2000 e art 10 II biennio economico CCNL 1998/2001 lire € del. n. 2817 del 14.12.1998 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 1998 fondo per il trattamento accessorio (art.62 CCNL I biennio) 3.099.721.802 1.600.517,27 del. n. 2820 del 14.12.1998 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 1999 fondo per il trattamento accessorio (art.62 CCNL I biennio) 3.099.721.802 1.600.517,27 del. n. 133 del 23.3.2000 RICOGNIZIONE RESIDUI ANNO 1999 E RIDETERMINAZIONE FONDO ANNO 1998 e 1999 fondo anno 1999 + 3.072.271.802 1.585.695,97 somme liquidate al 31.12.1999 per straordinario e pronta disp. E ind. Varie 2.138.280.559 1.104.329,75 residui 1999 = 933.991.243 482.366,22 residui 1998 + 518.193.978 267.624,86 residuo 1997 + 567.036.791 292.850,06 fondo al 31.12.1999 = 2.019.222.012 1.042.841,14 del. n. 348 del 12.7.2000 DETERMINAZIONE FONDO ANNI 96-2000 fondo per il trattamento accessorio rideterminazione con decorrenza 1996 3.099.721.802 1.600.872,71 del. n. 766 del 15.10.2001 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2000 E 2001 fondo per il trattamento accessorio 2000 3.099.721.802 1.600.872,71 fondo per il trattamento accessorio 2001 3.083.661.068 1.592.578,03 del. n. 1127 DEL 13.12.2002 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2002 fondo per il trattamento accessorio 2002 3.083.661.068 1.592.578,03 102 c) Fondo della retribuzione di risultato e premio per la qualità della prestazione individuale (art.52). Le risorse finanziarie dell’art.52 sono “annualmente destinate a costituire una componente retributiva correlata ai risultati raggiunti dai dirigenti e finalizzata anche a costituire un premio per il conseguimento di livelli di particolare qualità della prestazione”. Anche per tale fondo nel C.C.N.L. 1998-2001 c’è il rinvio alla disciplina prevista negli articoli 63, 65 e 66 del C.C.N.L. 5 dicembre 1996 mediante l'utilizzo dei seguenti fondi: 1. Fondi per la retribuzione di risultato relativa ai livelli di produttività ed al miglioramento dei servizi del personale medico e veterinario; 2. fondo per i premi per la qualità della prestazione individuale. A decorrere dal 1 gennaio 1998, per il nuovo C.C.N.L. i fondi del comma 2 sono formati dall'ammontare delle risorse consolidate alla data del 31 dicembre 1997, ai sensi dell'art. 63 del C.C.N.L. 5 dicembre 1996, primo e secondo biennio economico. Per la formazione dei fondi per la retribuzione di risultato relativa ai livelli di produttività e miglioramento dei servizi si deve tener conto delle seguenti precisazioni (art.52 comma 4): a) nel consolidamento dei fondi non va considerato quanto connesso alle risorse aggiuntive previste dall'art. 7, commi 1 e 3 del C.C.N.L. 5 dicembre 1996 (II biennio economico) ; b) qualora gli incrementi derivino da economie di gestione, queste dovranno essere espressamente accertate a consuntivo dai servizi di controllo interno o dai nuclei di valutazione e dovranno corrispondere ad effettivi incrementi di produttività o di miglioramento dei servizi o d’ottimizzazione delle attività. c) resta confermata la possibilità d’utilizzazione - anche temporanea - nel fondo per la produttività collettiva - d’eventuali risparmi accertati a consuntivo nella gestione dei fondi di cui agli artt. 50 e 51 . I fondi per la retribuzione di risultato relativa ai livelli di produttività e al miglioramento dei servizi del personale medico e veterinario, sono, altresì, alimentati, annualmente, in presenza delle seguenti condizioni: 1) a decorrere dal 1 gennaio 1998 con le risorse derivanti dall'attuazione dell'art. 43 della legge 449/1997, nella misura destinata dalle Aziende alla contrattazione integrativa e da altre disposizioni di legge che destinano una parte di proventi delle Aziende ad incentivi del personale. 2) a decorrere dal 1 gennaio 1998, sulla base del consuntivo 1997, dell'1% - come tetto massimo - del monte salari annuo, calcolato con riferimento al 1997, secondo le modalità stabilite dalle Regioni negli atti d’indirizzo per la formazione dei bilanci di previsione annuale, in presenza di avanzi di amministrazione e pareggio di bilancio ovvero della realizzazione annuale di programmi - correlati ad incrementi quali - quantitativi di attività del personale - concordati tra Regioni e singole Aziende e finalizzati al raggiungimento del pareggio di bilancio entro il termine prestabilito ai sensi delle vigenti disposizioni. 103 La verifica del raggiungimento dei risultati per tali risorse regionali è affidata al nucleo di valutazione o ai servizi di controllo interno ed è, in ogni caso, condizione necessaria per l'erogazione dei compensi relativi alla retribuzione di risultato. Il comma 7 dell’art. 52 prevede che le Regioni, ai sensi degli artt. 4 e 13 del d.lgs. n. 502 del 1992, possano favorire l'assunzione e perseguimento - da parte delle Aziende d’obiettivi strategici relativi al consolidamento del processo di riorganizzazione in atto ovvero collegati al reale recupero di margini di produttività, alla cui realizzazione finalizzano l'incremento del fondo di cui al comma 5 dell'1 % del monte salari annuo, calcolato con riferimento al 1997. Le Regioni possono, altresì, favorire, da parte delle Aziende, interventi di sviluppo occupazionale o interventi correlati ai processi riorganizzativi anche a seguito d’innovazioni tecnologiche da definirsi in sede di contrattazione integrativa, alla realizzazione dei quali finalizzeranno un'ulteriore quota d’incremento dello stesso fondo pari allo 0,2 % del medesimo monte salari 1997. La presente clausola è valida sino al 31 dicembre 1999, data successivamente alla quale le predette risorse aggiuntive regionali sono assegnate al finanziamento dell’indennità d’esclusività del rapporto di lavoro. Il fondo è inoltre ridotto ai sensi dell'art. 47, comma 6. Seguono sei tabelle sul fondo in oggetto. I fondi sono stati costruiti dalle Aziende con importi storici non essendo stato possibile applicare, in assenza delle condizioni richieste dall’art.52 a partire dal IV comma per risorse regionali o incrementi legati ad avanzo o pareggio di bilancio, condizione questa inesistente nelle Aziende esaminate. 104 tab. 9/A DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA Avezzano Sulmona Fondo per la retribuzione di risultato e premio per la qualità della prestazione individuale ART 52 lire € del. 947 del 20/12/1998 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 1998 fondo per la retribuzione di risultato (art. 63 , 2 comma punto a) I biennio ed art.7 II + 282.570.123 145.935,29 biennio ) fondo per la qualità della prestazione individuale (art.63 comma 2 punto b) I biennio ) + 66.191.562 34.185,09 del. 560 del 7/7/1999 DETERMINAZIONE FONDI ANNO 1999 fondo per la retribuzione di risultato (art. 63 , 2 comma punto a) I biennio ed art.7 II + 282.570.123 145.935,29 biennio ) fondo per la qualità della prestazione individuale (art.63 comma 2 punto b) I biennio ) + 66.191.562 34.185,09 del. 560 del 7/7/1999 così come modificata dalla del. 1282 del 31/12/99 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 1999 fondo per la retribuzione di risultato (art. 63 , 2 comma punto a) I biennio ed art.7 II + 0 biennio ) fondo per la qualità della prestazione individuale (art.63 comma 2 punto b) I biennio ) + 66.191.562 34.185,09 del. 998 del 21/5/2001 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2000 fondo per la retribuzione di risultato (art. 63 , 2 comma punto a) I biennio ed art.7 II = 282.570.123 145.935,29 biennio ) consolidato al 31.12.99 ( art 10 ccnl 1998 /2001 2° biennio) fondo per la qualità della prestazione individuale (art.63 comma 2 punto b) I biennio ) 66.191.562 34.185,09 consolidato al 31.12.2000 (art.10 comma 2 ccnl 1998/2001 II biennio del. 2017 del 20/12/2001 RIDETERMINAZIONE FONDO ANNO 2000 ripristino fondo di risultato + 282.570.123 145.935,29 del. 625 del 16/5/2002 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2001 fondo per la retribuzione di risultato (art. 63 , 2 comma punto a) I biennio ed art.7 II = 282.570.123 145.935,29 biennio ) consolidato al 31.12.99 ( art 10 ccnl 1998 /2001 2° biennio) fondo per la qualità della prestazione individuale (art.63 comma 2 punto b) I biennio ) 66.191.562 34.185,09 consolidato al 31.12.2000 (art.10 comma 2 ccnl 1998/2001 II biennio del .n.754 del 22.5.200 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2002 determinazione fondo anno 2002 fondo per la retribuzione di risultato (art. 63 , 2 comma punto a) I biennio ed art.7 II = 282.570.123 145.935,29 biennio ) consolidato al 31.12.99 ( art 10 ccnl 1998 /2001 2° biennio) fondo per la qualità della prestazione individuale (art.63 comma 2 punto b) I biennio ) 66.191.562 34.185,09 consolidato al 31.12.2000 (art.10 comma 2 ccnl 1998/2001 II biennio Tab. 9/B DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA Chieti Fondo per la retribuzione di risultato e premio per la qualità della prestazione individuale ART 52 del n.2237 del 23.6.1998 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 1998 fondo per la retribuzione di risultato (art. 63 , 2 comma punto a) I biennio ed art.7 II + biennio ) fondo per la qualità della prestazione individuale (art.63 comma 2 punto b) I biennio ) + del n. 77 del 15.1.1999 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 1999 fondo per la retribuzione di risultato (art. 63 , 2 comma punto a) I biennio ed art.7 II + biennio ) fondo per la qualità della prestazione individuale (art.63 comma 2 punto b) I biennio ) + del n.424 del 23.2.2000 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2000 fondo per la retribuzione di risultato (art. 63 , 2 comma punto a) I biennio ed art.7 II + biennio ) fondo per la qualità della prestazione individuale (art.63 comma 2 punto b) I biennio ) + del n.2796 del 28.11.2000 RIDETERMINAZIONE FONDO ANNO 2000 fondo per la retribuzione di risultato relativo ai livelli di produttività e al miglioramento + dei servizi (art. 63 , 2 comma lett a) ccnl 94/97 I biennio ed art.7 II biennio ) fondo per la qualità della prestazione individuale (art.63 comma 2 punto b) ccnl + 94/97 I biennio ) area dirigenza medica e veterinaria fondo storico anno 1997 = riduzione ai sensi dell'art. 47 comma 6 del ccnl 1998/2001 area della dirigenza medica e veterinaria fondo anno 2000 = del n.1653 del 24.12.2001 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2001 fondo anno 2000 + finanziamento fondo per incremento dotazione organica n.96 unità in più ripetto al + personale che beneficiava dell'indennità alla data di costituzione del fondo (1.1.97) totale fondo anno 2001 = del n. 1222 del 29.10. 2002 RID. FONDO 2000 E DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2002 fondo per la retribuzione di risultato relativo ai livelli di produttività e al miglioramento + dei servizi (art. 63 , 2 comma lett a) ccnl 94/97 I biennio ed art.7 II biennio ) fondo per la qualità della prestazione individuale (art.63 comma 2 punto b) ccnl + 94/97 I biennio ) area dirigenza medica e veterinaria fondo storico anno 1997 = riduzione ai sensi dell'art. 47 comma 6 del ccnl 1998/2001 area della dirigenza medica e veterinaria fondo anno 2000 = finanziamento fondo per incremento dotazione organica n.110 unità in più rispetto al + personale che beneficiava dell'indennità alla data di costituzione del fondo (1.1.97) totale fondo anno 2002 = 105 lire € 136.979.798 70.744,16 50.232.617 25.942,98 136.979.798 70.744,16 50.232.617 25.942,98 136.979.798 70.744,16 50.232.617 25.942,98 136.979.798 70.744,16 50.232.617 25.942,98 187.212.415 16.071.600 96.687,14 8.300,29 171.140.815 88.386,85 171.140.815 52.550.854 88.386,85 27.140,25 223.691.669 115.527,11 136.979.798 70.744,16 50.232.617 25.942,98 187.212.415 16.071.600 96.687,14 8.300,29 171.140.815 60.214.520 88.386,85 31.098,20 231.355.335 119.485,06 Tab. 9/C DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA Lanciano Vasto Fondo per la retribuzione di risultato e premio per la qualità della prestazione individuale ART 52 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 1998 fondo per la retribuzione di risultato (art. 63 , 2 comma punto a) I biennio ed art.7 II biennio ) fondo per la qualità della prestazione individuale (art.63 comma 2 punto b) I biennio ) DETERMINAZIONE FONDO ANNO 1999 fondo per la retribuzione di risultato (art. 63 , 2 comma punto a) I biennio ed art.7 II biennio ) fondo per la qualità della prestazione individuale (art.63 comma 2 punto b) I biennio ) DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2000 fondo per la retribuzione di risultato (art. 63 , 2 comma punto a) I biennio ed art.7 II biennio ) fondo per la qualità della prestazione individuale (art.63 comma 2 punto b) I biennio ) DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2001 fondo per la retribuzione di risultato (art. 63 , 2 comma punto a) I biennio ed art.7 II biennio ) finanziamento fondo per incremento dotazione organica n.45 unità in più rispetto al personale che beneficiava dell'indennità alla data di costituzione del fondo (1.1.97) totale fondo n. 1 fondo per la qualità della prestazione individuale (art.63 comma 2 punto b) I biennio ) DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2002 fondo per la retribuzione di risultato (art. 63 , 2 comma punto a) I biennio ed art.7 II biennio ) finanziamento fondo per incremento dotazione organica n.45 unità in più rispetto al personale che beneficiava dell'indennità alla data di costituzione del fondo (1.1.97) totale fondo n. 1 fondo per la qualità della prestazione individuale (art.63 comma 2 punto b) I biennio ) lire € 1.194.433.092 616.873,21 66.856.828 34.528,67 1.194.433.092 616.873,21 66.856.828 34.528,67 1.194.433.092 616.873,21 66.856.828 1.194.433.092 34.528,67 0,00 616.873,21 261.595.530 135.102,82 1.456.028.622 66.856.828 1.194.433.092 751.976,03 34.528,67 0,00 616.873,21 261.595.530 135.102,82 1.456.028.622 66.856.828 751.976,03 34.528,67 Tab. 9/D DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA L'Aquila Fondo per la retribuzione di risultato e premio per la qualità della prestazione individuale ART 52 del n. 219 del 2.4.2002 DETERMINAZIONE FONDO ANNI 1998- 2001 fondo per la retribuzione di risultato (art. 63 , 2 comma punto a) I biennio ed art.7 biennio ) consolidato al 31.12.97 fondo per la retribuzione di risultato (art. 63 , 2 comma punto a) I biennio ed art.7 biennio ) dal 1.7.99 meno 100% R R per scelta extra DA ACCANTONARE per equiparazione totale fondo 1999 fondo per la retribuzione di risultato (art. 63 , 2 comma punto a) I biennio ed art.7 biennio ) dal 1.7.99 meno 100% R R per scelta extra DA ACCANTONARE per equiparazione totale fondo 2000 fondo per la retribuzione di risultato (art. 63 , 2 comma punto a) I biennio ed art.7 biennio ) senza ARTA dal 1.7.99 meno 100% R R per scelta extra DA ACCANTONARE per equiparazione totale fondo 2001 lire € II + 543.578.844 280.735,04 II + 543.578.844 280.735,04 - 16.898,47 263.836,57 280.735,04 II + 32.720.000 510.858.844 543.578.844 II = + 59.200.000 484.378.844 535.750.184 30.574,25 250.160,80 276.691,88 = 59.200.000 476.550.184 30.574,25 246.117,63 Tab. 9/E DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA Pescara Fondo per la retribuzione di risultato e premio per la qualità della prestazione individuale ART 52 lire 80.134.446 fondo ANNI 1996-2000 A DECORRERE DAL 2001 fondo 2000 scorporo quota di pertinenza dell'ARTA totale anno 2001 e seguenti + = 106 80.134.446 280.681 79.853.765 € 41.385,99 0,00 41.385,99 144,96 41.241,03 Tab. 9/F DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA Teramo Fondo per la retribuzione di risultato e premio per la qualità della prestazione individuale ART 52 lire del. n. 2817 del 14.12.1998 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 1998 fondo per la retribuzione di risultato (art. 63 , 2 comma punto a) I biennio ed art.7 II + 1.935.234.631 biennio ) fondo per la qualità della prestazione individuale (art.63 comma 2 punto b) I biennio ) + 98.632.978 del. n. 2820 del 14.12.1998 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 1999 fondo per la retribuzione di risultato (art. 63 , 2 comma punto a) I biennio ed art.7 II + 1.935.234.631 biennio ) fondo per la qualità della prestazione individuale (art.63 comma 2 punto b) I biennio ) + 98.632.978 del. n. 133 del 23.3.2000 RICOGNIZIONE RESIDUI ANNO 1999 E RIDETERMINAZIONE FONDO ANNO 1999 fondo anno 1998 2.033.858.609 residuo fondo risultato 1998 1.925.090.814 residuo fondo produttività 1996 140.187.302 residuo fondo risultato 1997 584.471.507 residuo fondo posizione 1997 398.245.910 residuo fondo posizione 1998 1.118.383.945 residuo fondo di posizione anno 1999 738.158.795 totale fondo retribuzione risultato 6.938.396.882 somme spese per produttività anno 1999 0 importo residui complessivi 6.938.396.882 del. n. 762 del 15.10.2001 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2000 E 2001 fondo per la retribuzione di risultato relativa ai livelli di produttività e al miglioramento dei servizi del personale medico e veterinario Consolidato fondo ex art. 63, c. 2, lett. a) CCNL5/12/96 al 31/12/97 (art. 52 c. 3) Nel + 1.935.234.631 consolidato anzidetto non rientrano le "risorse aggiuntive" di cui all'art. 7, c. 1 e 3 del CCNL 5/12/96 (II biennio economico). (ART. 52, c. 4, lett. a) incremento dall'1/198: quota parte delle risorse derivanti dall'attuazione dell'art. 43 + 0 della legge 449/97 relativamente ai contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione e convenzioni con soggetti pubblici e privati ( da definirsi in sede di contrattaz. Integr. aziendale) (art. 52, c.5, lett. a) incremento dall'1/198 sulla base del consuntivo 1997 1% monte salari anno 1997, in + 0 presenza di - 1 avanzi di amministrazioni e pareggio di bilancio (secondo modalità stabilite dalla regione(art. 52, c.5, lett. b) - 2 realizzazione annuale di programmi relativamente concordati con la regione finalizzati al raggiungimento del pareggio di bilancio entro il termine prestabilito dalle disposizioni vigenti. Tali incrementi sono possibili solo a consuntivo e previa verifica da parte del nucleo di valutazione o del servizio di controllo interno. (art. 52, c. 5, lett. b) possibilità di incremento per economie di cui ai fondi "retribuzione di posizione + 0 indennità specifica medica ecc." (art. 50) e "trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro" ( art. 51) limitatamente all'anno in cui tali economie si sono verificate. ( art. 52, c. 4, lett. c) risorse definite dalla regione per l'assunzione a perseguimento di obiettivi strategici + 0 relativi al consolidamento del processo di riorganizzazione o collegati al reale recupero di margini di produttività alla cui realizzazione è finalizzata una quota pari all'1% del monte salari anno 1997 ed una quota pari allo 0,2% del medesimo monte salari per interventi finalizzati allo sviluppo occupazionale. (art. 52,c. 7). Dall'1/1/00 finalizzate al finanziamento dell'indennità di esclusività del rapporto di lavoro Decurtazione di una soma pari a £ 218.285.621 derivante dalla retribuzione di 218.285.621 risultato non corrisposta , nell'anno 2000, al personale dirig. medico e veterin. Optante per il rapporto di lavoro non esclusivo secondo le modalità di cui all'art. 47, c. 6 del relativo CCNL I biennio economico; (art. 52, c. 7, ultimo periodo) (Tale somma ha concorso al finanziamento dell'indennità di esclusività del rapporto di lavoro decorrente dall'1/1/00) incremento per applicazione art. 53 CCNL 8/6/00 0 TOT. FONDO ANNO 2000 1.716.949.010 Decurtazione fondo per personale assegnato all'ARTA dall'1/1/01 17.354.654 TOT. FONDO ANNO 2001 1.699.594.356 del. n. 137 del 18.2.2002 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2002 fondo per la retribuzione di risultato relativa ai livelli di produttività ed al + 1.699.594.356 miglioramento dei servizi anno 2002 fondo pre i premi per la qualità della prestazione individuale anno 2002 97.636.012 107 € 999.465,28 50.939,68 0,00 999.465,28 50.939,68 1.050.400,31 994.226,43 72.400,70 301.854,34 205.676,85 577.597,10 381.227,20 3.583.382,94 0,00 3.583.382,94 999.465,28 0,00 0,00 0,00 0,00 112.735,11 0,00 886.730,16 8.962,93 877.767,23 0,00 877.767,23 50.424,79 7. La costruzione dei fondi ex artt. 50, 51 e 52 del C.C.N.L. 8.6.2000 per la dirigenza dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo. a) Fondi per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento, indennità di direzione di struttura complessa (art. 50) L’art. 50 conferma per il finanziamento della retribuzione di posizione dei dirigenti nonché per l'indennità d’incarico di direzione di struttura complessa e per i dirigenti del ruolo sanitario già di II livello dello specifico trattamento economico conservato a titolo personale, i fondi previsti, rispettivamente dai commi 2 e 4 dell'art. 58 del C.C.N.L. 5 dicembre 1996 il cui ammontare è quello consolidato al 31.12.1997, comprensivo, in ragione d'anno degli incrementi previsti a tale scadenza. Prevede inoltre i seguenti incrementi del fondo: RUOLO SANITARIO (art.50 comma 2) Il fondo di pertinenza dei dirigenti sanitari è integrato con le seguenti risorse: a) a decorrere dal 1 gennaio 1999 da una quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla riduzione stabile della dotazione organica del personale, concordata in contrattazione integrativa, nel rispetto dei risparmi Aziendali prestabiliti in sede di definizione del bilancio b) a decorrere dal 31 dicembre 1999, da una quota pari al 0,94% del monte salari dei dirigenti del ruolo sanitario calcolato con riferimento al 31 dicembre 1997, da accantonare per le finalità di cui all'art. 42; c) risorse derivanti dal fondo dell'art. 51 in presenza di stabile modifica e razionalizzazione dell'organizzazione dei servizi - anche a parità di organico. Le risorse sono attribuite al fondo tenuto conto del ruolo di provenienza dei dirigenti interessati della riorganizzazione. d) gli assegni personali di cui all'art. 39 che confluiscono nel fondo dei dirigenti sanitari; e) l'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti comunque cessati dal servizio a decorrere dall'1 gennaio 1998, finalizzato all'applicazione dell'art. 42. RUOLO PROFESSIONALE TECNICO ED AMMINISTRATIVO (art. 50 comma 3) Il fondo di pertinenza dei dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo è integrato in quota parte con le risorse di cui al comma 2 lettere a) e c) nonché dalle seguenti: a) a decorrere dal 31 dicembre 1999, da una quota pari al 6% del minor importo del finanziamento a carico del pertinente capitolo di bilancio, derivante a parità di funzioni, dalla riduzione stabile della dotazione organica del personale dirigenziale dei tre ruoli nel rispetto dei risparmi prestabiliti in sede di definizione del bilancio, con le procedure dell'art. 7, comma 1 lett. c), finalizzata all'applicazione dell'indennità prevista dall'art. 41, comma 2, nella misura base; b) maturato economico, di cui all'art. 44 comma 2 lett. b) del C.C.N.L. 5 dicembre 1996, dei dirigenti cessati dal servizio a decorrere dall'1 gennaio 1998; 108 c) a decorrere dal 31 dicembre 1999, da una quota pari all’1,12 del monte salari annuo calcolato con riferimento al 31 dicembre 1997 del personale interessato; d) l'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti comunque cessati dal servizio a decorrere dall'1 gennaio 1998, finalizzato all'applicazione dell'art. 42. I fondi citati devono essere integralmente utilizzati. Eventuali risorse che annualmente a consuntivo risultassero ancora disponibili nei fondi sono temporaneamente utilizzate in quello per la retribuzione di risultato relativo al medesimo anno e, quindi, riassegnate ai fondi di cui al presente articolo a decorrere dall'esercizio finanziario dell'anno successivo. Il fondo di cui al comma 2 è ridotto degli importi previsti dall'art. 47, comma 6. Tutti i riferimenti al "monte salari 1997" effettuati nel presente contratto sono da intendersi al netto degli oneri riflessi. I fondi considerati sono stati confermati anche per il II biennio economico del C.C.N.L.. Il loro ammontare è quello consolidato al 31.12.1999, comprensivo, in ragione d'anno degli incrementi previsti a tale scadenza. Il fondo previsto dall'art. 50, comma 2 del C.C.N.L. stipulato in data 8 giugno 2000 per la dirigenza del ruolo sanitario, continua ad essere integrato dalle seguenti risorse: a) a decorrere dal 1 gennaio 2000, da una quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla riduzione stabile della dotazione organica del personale, concordata in contrattazione integrativa, nel rispetto dei risparmi Aziendali prestabiliti in sede di definizione del bilancio; b) risorse derivanti dal fondo dell'art. 9 comma 1, in presenza di stabile modifica e razionalizzazione dell'organizzazione dei servizi - anche a parità di organico. Le risorse sono attribuite al fondo tenuto conto del ruolo di provenienza del personale interessato della riorganizzazione. c) gli assegni personali di cui all'art. 39 del C.C.N.L. stipulato in data 8 giugno 2000, che confluiscono nel fondo dei dirigenti sanitari; d) a decorrere dal 1° luglio 2000, dalle risorse relative allo specifico trattamento economico di cui all'art. 47, comma 3. Secondo il nuovo C.C.N.L. dell’8 giugno 2000 II biennio economico, il fondo del comma 2 dell’art. 50 per il ruolo sanitario è, altresì, incrementato, in ragione d'anno come segue: a) a decorrere dal 1° luglio 2000, di una quota, in ragione d'anno, pari allo 0,34% del monte salari annuo della dirigenza del ruolo sanitario, calcolato con riferimento al 31 dicembre 1999; b) a decorrere dal 1° luglio 2001, di una quota, in ragione d'anno, pari allo 0,31% del monte salari annuo calcolato con riferimento al 31 dicembre 1999. c) a decorrere dal 1° luglio 2000, con le risorse di cui all'art. 47, commi 3 e 6 del C.C.N.L. stipulato in data 8 giugno 2000. d) dall'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti comunque cessati dal servizio a decorrere dall'1 gennaio 2000. 109 Il fondo previsto dall'art. 50, comma 3 del C.C.N.L. stipulato in data 8 giugno 2000 per la dirigenza dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo continua ad essere integrato dalle seguenti risorse: a) da risorse derivanti dal fondo dell'art. 9, comma 1 in presenza di stabile modifica e razionalizzazione dell'organizzazione dei servizi - anche a parità di organico. Le risorse sono attribuite al fondo tenuto conto del ruolo di provenienza del personale interessato della riorganizzazione. b) dal maturato economico di cui all'art. 44 comma 2 lett. b) del C.C.N.L. 5 dicembre 1996 dei dirigenti cessati dal servizio a decorrere dall'1 gennaio 2000; c) dall'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti comunque cessati dal servizio a decorrere dall'1° gennaio 2000. Il fondo è altresì incrementato, in ragione d'anno: a) a decorrere dal 1° luglio 2000, di una quota, in ragione d'anno, pari allo 0,37% del monte salari annuo della dirigenza interessata, calcolato con riferimento al 31 dicembre 1999; b) a decorrere dal 1° luglio 2001, di una quota, in ragione d'anno, pari allo 0,35% del monte salari annuo calcolato con riferimento al 31 dicembre 1999. Dal 1° gennaio 2000 la quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla riduzione stabile della dotazione organica della dirigenza dei tre ruoli prevista dall'art. 50, comma 3 lett. a) del C.C.N.L. stipulato in data 8 giugno 2000 è ulteriormente incrementabile sino al 15% massimo per l'applicazione dell'art. 11 comma 3, nel rispetto dei risparmi Aziendali prestabiliti in sede di definizione del bilancio, con le procedure dell'art. 7, comma 1 lett. c) del citato C.C.N.L.. Le sei Aziende abruzzesi hanno costruito i fondi come da tabelle che seguono. 110 tab. 10/A/1 DIRIGENZA dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo AVEZZANO SULMONA Fondo per indennità specifica medica, retribuzione di posizione equiparazione, specifico trattamento o indennità per dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa Art. 50 CCNL 8/6/2000 biennio 1998-99 RUOLO SANITARIO lire € del. 946 del10/12/98 così come integrata dalla del. 559 del 7/7/1999 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 1998 fondo per la retribuzione di posizione (art. 58 CCNL I biennio art.4 CCNL II biennio) dirigenti ruolo sanitario 616.603.317 318.449,04 del. 559 del 7/7/1999 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 1999 fondo per la retribuzione di posizione (art. 58 CCNL I biennio art.4 CCNL II biennio) dirigenti ruolo sanitario 616.603.317 318.449,04 del n. 999 del 21.5.2001 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2000 fondo per la retribuzione di posizione (art.60 CCNL I biennio art 4 CCNL II biennio ) 616.603.317 318.449,04 consolidato al 31/12/99 incremento a decorrere dall'1.1.99 per quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla riduzione stabile della dotazione organica del personale concordata in sede di contrattazione integrativa nel rispetto dei risparmi aziendali prestabiliti in sede di definizione del bilancio (art 50 comma 2 lett a) incremento a decorrere dal 31.12.99 di una quota pari allo 0,94% del monte salari anno 31.276.244 16.152,83 1997 da accantonare per le finalità di cui all'art.42 (equiparazione) (art 50 comma 2 lett b) risorse derivanti dal fondo dell'art.51 e 9 comma 1 rispettivamente I e II biennio 0 0,00 economico CCNL 8.6.2000 in presenza di stabile modifica e razionalizzazione dell'organizzazione dei servizi (art 50 comma 2 lettc) incremento per risorse derivanti dagli assegni personali di cui all'rt.39 (dirigenti di x II liv 0 0,00 cessati dal 1.1.98) (art 50 comma 2 lett d) Incremento per risorse derivanti dall'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti comunque cessati dal servizio a decorrere dall'1.1.98 finalizzato all'applicazione dell'art42.(art 50 comma 2 lett e) 0,00 a decorrere dall'1.7.2000 dalle risorse relative allo specifico trattamento economico di cui 0 all'art.47 comma 3 incremento dall'1.1.2000 di una quota in ragione d'anno pari allo 0,34% monte salari 5.659.669 2.922,98 dirigenza calcolato con riferimento al 31.12.99 (art 8 comma 2) incremento per risorse derivanti dalla retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti 0 0,00 comunque cessati dal servizio a decorrere dal 1.1.2000 da accantonare per equiparazione (art.8. C 2) totale fondo anno 2000 653.539.230 337.524,84 fondo 2000 da accantonare per EQUIPARAZIONE 31.276.244 16.152,83 fondo 2000 da accantonare per INDENNITA' di ESCLUSIVITA' del n. 624 del 16.5.2002 DETERMINAZIONE FONDO 2001 fondo per la retribuzione di posizione (art.60 CCNL I biennio art 4 CCNL II biennio ) 653.539.230 337.524,84 consolidato al 31/12/99 incremento a decorrere dall'1.1.99 per quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla 0 0,00 riduzione stabile della dotazione organica del personale concordata in sede di contrattazione integrativa nel rispetto dei risparmi aziendali prestabiliti in sede di definizione del bilancio (art 50 comma 2 lett a) incremento a decorrere dal 31.12.99 di una quota pari allo 0,94% del monte salari anno 0 0,00 1997 da accantonare per le finalità di cui all'art.42 (equiparazione) (art 50 comma 2 lett b) risorse derivanti dal fondo dell'art.51 e 9 comma 1 rispettivamente I e II biennio 0 0,00 economico CCNL 8.6.2000 in presenza di stabile modifica e razionalizzazione dell'organizzazione dei servizi (art 50 comma 2 lettc) incremento per risorse derivanti dagli assegni personali di cui all'rt.39 (dirigenti di x II liv 0 0,00 cessati dal 1.1.98) (art 50 comma 2 lett d) Incremento per risorse derivanti dall'importo annuo della retribuzione individuale di 0 0,00 anzianità dei dirigenti comunque cessati dal servizio a decorrere dall'1.1.98 finalizzato all'applicazione dell'art42.(art 50 comma 2 lett e) a decorrere dall'1.7.2000 dalle risorse relative allo specifico trattamento economico di cui 0 0,00 all'art.47 comma 3 incremento dall'1.1.2000 di una quota in ragione d'anno pari allo 0,34% monte salari 5.659.669 2.922,98 dirigenza calcolato con riferimento al 31.12.99 (art 8 comma 2) incremento dall'1.1.2001 di una quota in ragione d'anno pari allo 0,31% monte salari 5.160.286 2.665,07 dirigenza calcolato con riferimento al 31.12.99 ( art. 8 comma 2 capoverso 2 lett b ) totale fondo 2001 664.359.185 343.112,88 fondo 2001 da accantonare per EQUIPARAZIONE 0 0,00 fondo 2001 da accantonare per INDENNITA' di ESCLUSIVITA' del n. 755 del 22.5.2002 DETERMINAZIONE FONDO 2002 fondo consolidato al 31.12.2000 664.359.409 343.113,00 incremento dall'1.7.2001 di una quota in ragione d'anno pari allo 0,31% monte salari 5.160.160 2.665,00 dirigenza calcolato con riferimento al 31.12.99 (0,155% di 3.726.182.000) totale fondo anno 2002 669.519.568 345.778,00 111 tab. 10/A/2 DIRIGENZA dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo Avezzano Sulmona Fondo per indennità specifica medica, retribuzione di posizione equiparazione, specifico trattamento o indennità per dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa Art. 50 CCNL 8/6/2000 biennio 1998-99 RUOLO PROFESSIONALE, TECNICO E AMMINISTRATIVO lire € del. 946 del10/12/98 così come integrata dalla del. 559 del 7/7/1999 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 1998 fondo per la retribuzione di posizione (art. 58 CCNL I biennio art.4 CCNL II biennio) dirigenti ruolo professionale tecnico 16.262.746 8.399,01 dirigenti ruolo professionale amministrativo 420.058.622 216.942,17 del. 559 del 7/7/1999 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 1999 fondo per la retribuzione di posizione (art. 58 CCNL I biennio art.4 CCNL II biennio) dirigenti ruolo professionale tecnico 16.262.746 8.399,01 dirigenti ruolo professionale amministrativo 420.058.622 216.942,17 del n. 999 del 21.5.2001 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2000 0,00 fondo consolidato al 31.12.1999 420.058.622 216.942,17 incremento a decorrere dall'1.1.99 per quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla 0 0,00 riduzione stabile della dotazione organica del personale concordata in sede di contrattazione integrativa nel rispetto dei risparmi aziendali prestabiliti in sede di definizione del bilancio (art 50 comma 2 lett a) risorse derivanti dal fondo dell'art.51 e 9 comma 1 rispettivamente I e II biennio 0 0,00 economico CCNL 8.6.2000 in presenza di stabile modifica e razionalizzazione dell'organizzazione dei servizi (art 50 comma 2 lettc) a decorrere dal 31.12.1999 una quota pari al 6% (I biennio economico) e fino al 15% (II 0 0,00 biennio economico) del minor importo del finanziamento a carico del pertinente capitolo di bilancio per riduzione stabile della dotazione organica del personale dirigenziale nel rispetto dei risparmi prestabiliti in sede di definizione del bilancio con le procedure dell'art.7 comma 1 lett c) finalizzata all'applicazione dell'indennità prevista dall'art.41 comma 2 nella misura base (art.50 comma 3 lett a) incremento per risorse derivanti dal maturato economico di cui all'art.44 comma 2 lett b) 0 0,00 del CCNL 5.12.1996 dei dirigenti cessati dal servizio a decorrere dall'1.1.1998 (art.50 comma 3 lett b) incremento dall'1.1.1999 di una quota pari all'1,12% del monte salari annuo calcolato 21.518.907 11.113,59 con riferimento al 31.12.1997 del personale interessato (art.50 comma 3 lett c) incremento per risorse derivanti dall'importo annuo della retribuzione individuale di 0 0,00 anzianità dei dirigenti comunque cessati dal servizio a decorrere dall'1.1.1998 finalizzato all'applicazione dell'art.42 (art 50 comma 3 lett d) incremento dall'1.7.2000 di una quota in ragione d'anno pari allo 0,37% monte salari 3.524.744 della dirigenza PTA calcolato con riferimento al 31.12.1999 (art 8 comma 3) incremento dall'1.7.2001 di una quota in ragione d'anno pari allo 0,35% monte salari 0 0,00 della dirigenza PTA calcolato con riferimento al 31.12.1999 (art 8 comma 2) incremento per risorse derivanti dalla retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti 0 1.820,38 comunque cessati dal servizio a decorrere dall'1.1.2000 (art 8 comma 2) totale fondo anno 2000 445.102.273 229.876,14 del n. 624 del 16.5.2002 DETERMINAZIONE FONDO 2001 fondo consolidato al 31.12.2000 445.102.273 229.876,14 incremento a decorrere dall'1.1.99 per quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla 0 0,00 riduzione stabile della dotazione organica del personale concordata in sede di contrattazione integrativa nel rispetto dei risparmi aziendali prestabiliti in sede di definizione del bilancio (art 50 comma 2 lett a) risorse derivanti dal fondo dell'art.51 e 9 comma 1 rispettivamente I e II biennio 0 0,00 economico CCNL 8.6.2000 in presenza di stabile modifica e razionalizzazione dell'organizzazione dei servizi (art 50 comma 2 lettc) a decorrere dal 31.12.1999 una quota pari al 6% (I biennio economico) e fino al 15% (II 0 0,00 biennio economico) del minor importo del finanziamento a carico del pertinente capitolo di bilancio per riduzione stabile della dotazione organica del personale dirigenziale nel rispetto dei risparmi prestabiliti in sede di definizione del bilancio con le procedure dell'art.7 comma 1 lett c) finalizzata all'applicazione dell'indennità prevista dall'art.41 comma 2 nella misura base (art.50 comma 3 lett a) incremento per risorse derivanti dalmaturato economico di cui all'art.44 comma 2 lett b) 0 0,00 del CCNL 5.12.1996 dei dirigenti cessati dal servizio a decorrere dall'1.1.1998 (art.50 comma 3 lett b) incremento dall'1.1.1999 di una quota pari all'1,12% del monte salari annuo calcolato 0 0,00 con riferimento al 31.12.1997 del personale interessato (art.50 comma 3 lett c) incremento per risorse derivanti dall'importo annuo della retribuzione individuale di 0 0,00 anzianità dei dirigenti comunque cessati dal servizio a decorrere dall'1.1.1998 finalizzato all'applicazione dell'art.42 (art 50 comma 3 lett d) incremento dall'1.7.2000 di una quota in ragione d'anno pari allo 0,37% monte salari 3.524.744 1.820,38 della dirigenza PTA calcolato con riferimento al 31.12.1999 (art 8 comma 3) incremento dall'1.7.2001 di una quota in ragione d'anno pari allo 0,35% monte salari 3.334.217 1.721,98 della dirigenza PTA calcolato con riferimento al 31.12.1999 (art 8 comma 2) incremento per risorse derivanti dalla retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti 0 0,00 comunque cessati dal servizio a decorrere dall'1.1.2000 (art 8 comma 2) quota aggiuntiva regionale pari al 1,2% monte salari anno 1997 (ex art 52 comma 7) 21.134.641 10.915,13 (CCNL II biennio art 8 comma 4) ccnl I biennio art 41 : n.14 incarichi di direzione di struttura complessa 200.806.660 103.707,98 incremento per risorse aggiuntive regionali pari all'1,7% monte salari annuo calcolato 0 0,00 con riferimento al 31.12.99 (art 8 comma 4) risorse regionali derivanti da perequazione e compensazione (art 8 comma 5 II biennio ) 0 0,00 totale fondo anno 2001 673.902.535 348.041,61 del n. 755 del 22.5.2002 DETERMINAZIONE FONDO 2002 fondo consolidato al 31.12.2000 673.901.347 348.041,00 112 incremento dall'1.7.2001 di una quota in ragione d'anno pari allo 0,35% monte salari della dirigenza PTA calcolato con riferimento al 31.12.1999 (art 8 comma 2) totale fondo anno 2002 3.334.257 1.722,00 677.235.604 349.763,00 tab. 10/B/1 DIRIGENZA dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo Chieti Fondo per indennità specifica medica, retribuzione di posizione equiparazione, specifico trattamento o indennità per dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa Art. 50 CCNL 8/6/2000 biennio 1998-99 RUOLO SANITARIO lire € del n. 2236 del 23.6.2002 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 1998 fondo per la retribuzione di posizione (art. 58 CCNL I biennio art.4 CCNL II biennio) dirigenti ruolo sanitario 509.495.693 263.132,57 del n. 76 del 15.1.1999 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 1999 fondo per la retribuzione di posizione (art. 58 CCNL I biennio art.4 CCNL II biennio) dirigenti ruolo sanitario 509.495.693 263.132,57 del n.440 del 23.2.2000 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2000 fondo per la retribuzione di posizione (art. 58 CCNL I biennio art.4 CCNL II biennio) dirigenti ruolo sanitario 509.495.693 263.132,57 del n.2797 del 28.12.2000 RIDETERMINAZIONE FONDO ANNO 2000 0,00 fondo consolidato al 31.12.1997 comprensivo in ragione d'anno degli incrementi previsti + 509.495.693 263.132,57 a tale scadenza incremento a decorrere dall'1.1.99 per quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla 0 0,00 riduzione stabile della dotazione organica del personale concordata in sede di contrattazione integrativa nel rispetto dei risparmi aziendali prestabiliti in sede di definizione del bilancio (art 50 comma 2 lett a) incremento a decorrere dal 31.12.99 di una quota pari allo 0,94% del monte salari anno 25.749.918 13.298,72 1997 da accantonare per le finalità di cui all'art.42 (equiparazione) (art 50 comma 2 lett b) risorse derivanti dal fondo dell'art.51 e 9 comma 1 rispettivamente I e II biennio 0 0,00 economico CCNL 8.6.2000 in presenza di stabile modifica e razionalizzazione dell'organizzazione dei servizi 8art 50 comma 2 lettc) incremento per risorse derivanti dagli assegni personali di cui all'rt.39 (dirigenti di x II liv 4.413.332 2.279,30 cessati dal 1.1.98) Art 50 comma 2 lett d) Incremento per risorse derivanti dall'importo annuo della retribuzione individuale di 0,00 anzianità dei dirigenti comunque cessati dal servizio a decorrere dall'1.1.98 finalizzato all'applicazione dell'art42.(art 50 comma 2 lett e) possibilità di incremento per applicazione di art 61 comma 2 lett A) terzo periodo del 0 0,00 CCNL 5.12.96 se non se ne abbia utilizzato la facoltà in tutto o in parte sino alla concorrenza massima (art.50 comma 6) riduzione ex art 47 comma 6 della retribuzione di posizione dei dirigenti a rapporto di 0 0,00 lavoro non esclusivo per finanziamento dell'indennità di esclusività (art.50 comma 8) a decorrere dall'1.7.2000 dalle risorse relative allo specifico trattamento economico di cui 0 0,00 all'art.47 comma 3 incremento dall'1.1.2000 di una quota in ragione d'anno pari allo 0,34% monte salari + 5.163.138 2.666,54 dirigenza calcolato con riferimento al 31.12.99 (art 8 comma 2) incremento per risorse derivanti dalla retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti 1.785.000 921,88 comunque cessati dal servizio a decorrere dal 1.1.2000 da accantonare per equiparazione (art.8. C 2) totale fondo 2000 = 546.607.801 282.299,00 fondo 2000 da accantonare per EQUIPARAZIONE 27.534.918 14.220,60 fondo 2000 da accantonare per INDENNITà DI ESCLUSIVITà del n. 1651 del 24 12 2001 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2001 fondo anno 2000 + 519.072.163 268.078,40 fondo 2000 da accantonare per EQUIPARAZIONE 27.534.918 14.220,60 riduzione per effetto dello scorporo della quota relativa al personale transitato all'ARTA 98.597.013 50.921,11 dal 1.1.2001 riduzione della quota per equiparazione relativa al personale transitato all'ARTA dal 3.192.601 1.648,84 1.1.2001 incremento per risorse derivanti dal fondo dell'art.9 (art 8 comma 2 lett b) + 0 0,00 incremento per risorse derivanti dagli assegni personali di cui all'art.39 (dirigenti di x II + 9.929.997 5.128,42 liv cessati dal 1.1.98) Art 50 comma 2 lett d) incremento dall'1.1.2000 di una quota in ragione d'anno pari allo 0,34% monte salari + 4.601.804 2.376,63 dirigenza calcolato con riferimento al 31.12.99 (art 8 comma 2) incremento dall'1.1.2001 di una quota in ragione d'anno pari allo 0,31% monte salari + 4.195.762 2.166,93 dirigenza calcolato con riferimento al 31.12.99 (0,155% di 3.726.182.000) incremento per fabbisogno da aumento dotazione organica rispetto alla base del calcolo + 46.553.000 24.042,62 n.6 unità art 53 incremento per risorse derivanti dalla retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti + 26.432.540 13.651,27 comunque cessati dal servizio da accantonare per equiparazione dall'1.2.2001 risorse aggiuntive regionali pari all'1,7% monte salari anno 1999 da + 46.018.039 23.766,33 accantonare per equiparazione totale fondo 2001 = 720.711.338 372.216,34 fondo 2001 da accantonare per EQUIPARAZIONE 96.792.896 49.989,36 fondo 2001 da accantonare per INDENNITà DI ESCLUSIVITà del 1223 del 29.10.2002 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2002 113 fondo consolidato al 31.12.1997 comprensivo in ragione d'anno degli incrementi previsti a tale scadenza incremento a decorrere dal 31.12.99 di una quota pari allo 0,94% del monte salari anno 1997 da accantonare per le finalità di cui all'art.42 (equiparazione) (art 50 comma 2 lett b) risorse derivanti dal fondo dell'art.51 e 9 comma 1 rispettivamente I e II biennio economico CCNL 8.6.2000 in presenza di stabile modifica e razionalizzazione dell'organizzazione dei servizi (art 50 comma 2 lettc) incremento per risorse derivanti dagli assegni personali di cui all'rt.39 (dirigenti di x II liv cessati dal 1.1.98) Art 50 comma 2 lett d) riduzione ex art 47 comma 6 della retribuzione di posizione dei dirigenti a rapporto di lavoro non esclusivo per finanziamento dell'indennità di esclusività (art.50 comma 8) riduzione fondo per effetto dello scorporo della quota relativa al personale transitato all'ARTA dall'1.1.2001 riduzione della quota per equiparazione relativa al personale transitato all'ARTA dal 1.1.2001 incremento dall'1.1.2000 di una quota in ragione d'anno pari allo 0,34% monte salari dirigenza calcolato con riferimento al 31.12.99 (art 8 comma 2) incremento dall'1.1.2001 di una quota in ragione d'anno pari allo 0,31% monte salari dirigenza calcolato con riferimento al 31.12.99 riduzione ex art 47 comma 3 integrazione fondo a decorrere dal 1.1.2001 per le finalità di cui all'art 42 (equiparazione ) di lire 5.413.000 (media annua pro capite) per n. 24 dirigenti ex IX livello in servizio al 5.12.96 integrazione fondo previa perequazione e compensazione a livello regionale (maggior costo sostenuto dall'azienda rispetto all'integrazione di cui al punto precedente) incremento per aumento dotazione organica rispetto alla base di calcolo (n. 6 unità in più) incremento per risorse derivanti dalla retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti comunque cessati dal servizio da accantonare per equiparazione dall'1.2.2001 risorse aggiuntive regionali pari all'1,7% monte salari anno 1999 da accantonare per equiparazione totale fondo anno 2002 fondo 2002 da accantonare per EQUIPARAZIONE fondo 2002 da accantonare per INDENNITà DI ESCLUSIVITà + 509.495.693 263.132,57 + 25.749.918 13.298,72 + 0 0,00 + 43.029.999 22.223,14 + 0 0,00 98.597.013 50.921,11 3.192.601 1.648,84 + 9.764.942 5.043,17 + 8.391.525 4.333,86 + + 0 129.912.000 0,00 67.093,95 + 105.043.625 54.250,50 + 46.553.000 24.042,62 + 28.217.540 14.573,14 + 46.018.039 23.766,33 = 753.593.771 96.792.896 440.836,90 - tab. 10/B/2 DIRIGENZA dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo Chieti Fondo per indennità specifica medica, retribuzione di posizione equiparazione, specifico trattamento o indennità per dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa Art. 50 CCNL 8/6/2000 biennio 1998-99 RUOLO AMMINISTRATIVO lire € del n. 2236 del 23.6.2002 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 1998 fondo per la retribuzione di posizione (art. 58 CCNL I biennio art.4 CCNL II biennio) dirigenti ruolo professionale amministrativo 272.940.079 140.961,79 del n. 76 del 15.1.1999 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 1999 fondo per la retribuzione di posizione (art. 58 CCNL I biennio art.4 CCNL II biennio) dirigenti ruolo professionale amministrativo 272.940.079 140.961,79 del n.440 del 23.2.2000 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2000 fondo per la retribuzione di posizione (art. 58 CCNL I biennio art.4 CCNL II biennio) dirigenti ruolo professionale amministrativo 272.940.079 140.961,79 del n.2797 del 28.12.2000 RIDETERMINAZIONE FONDO ANNO 2000 fondo consolidato al 31.12.1997 comprensivo in ragione d'anno degli incrementi previsti 272.940.079 140.961,79 a tale scadenza incremento a decorrere dall'1.1.99 per quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla 0 0,00 riduzione stabile della dotazione organica del personale concordata in sede di contrattazione integrativa nel rispetto dei risparmi aziendali prestabiliti in sede di definizione del bilancio (art 50 comma 2 lett a) risorse derivanti dal fondo dell'art.51 e 9 comma 1 rispettivamente I e II biennio 0 0,00 economico CCNL 8.6.2000 in presenza di stabile modifica e razionalizzazione dell'organizzazione dei servizi (art 50 comma 2 lettc) a decorrere dal 31.12.1999 una quota pari al 6% (I biennio economico) e fino al 15% (II 0 0,00 biennio economico) del minor importo del finanziamento a carico del pertinente capitolo di bilancio per riduzione stabile della dotazione organica del personale dirigenziale nel rispetto dei risparmi prestabiliti in sede di definizione del bilancio con le procedure dell'art.7 comma 1 lett c) finalizzata all'applicazione dell'indennità prevista dall'art.41 comma 2 nella misura base (art.50 comma 3 lett a) incremento per risorse derivanti dal maturato economico di cui all'art.44 comma 2 lett b) 5.842.421 3.017,36 del CCNL 5.12.1996 dei dirigenti cessati dal servizio a decorrere dall'1.1.1998 (art.50 comma 3 lett b) incremento dall'1.1.1999 di una quota pari all'1,2% del monte salari annuo calcolato con 9.303.515 4.804,86 riferimento al 31.12.1997 del personale interessato (art.50 comma 3 lett c) incremento per risorse derivanti dall'importo annuo della retribuzione individuale di 7.043.894 3.637,87 anzianità dei dirigenti comunque cessati dal servizio a decorrere dall'1.1.1998 finalizzato all'applicazione dell'art.42 (art 50 comma 3 lett d) equiparazione incremento dall'1.7.2000 di una quota in ragione d'anno pari allo 0,37% monte salari 1.782.864 920,77 della dirigenza PTA calcolato con riferimento al 31.12.1999 (art 8 comma 3) 114 incremento dall'1.7.2001 di una quota in ragione d'anno pari allo 0,35% monte salari 0 della dirigenza PTA calcolato con riferimento al 31.12.1999 (art 8 comma 2) incremento per risorse derivanti dalla retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti 0 comunque cessati dal servizio a decorrere dall'1.1.2000 (art 8 comma 29 totale fondo anno 2000 296.912.773 fondo 2000 da accantonare per equiparazione 7.043.894 del n. 1651 del 24 12 2001 RIDETERMINAZIONE FONDO 2000 E DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2001 fondo consolidato al 31.12.1997 comprensivo in ragione d'anno degli incrementi previsti 272.940.079 a tale scadenza incremento a decorrere dall'1.1.99 per quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla 0 riduzione stabile della dotazione organica del personale concordata in sede di contrattazione integrativa nel rispetto dei risparmi aziendali prestabiliti in sede di definizione del bilancio (art 50 comma 2 lett a) risorse derivanti dal fondo dell'art.51 e 9 comma 1 rispettivamente I e II biennio 0 economico CCNL 8.6.2000 in presenza di stabile modifica e razionalizzazione dell'organizzazione dei servizi (art 50 comma 2 lettc) a decorrere dal 31.12.1999 una quota pari al 6% (I biennio economico) e fino al 15% (II 0 biennio economico) del minor importo del finanziamento a carico del pertinente capitolo di bilancio per riduzione stabile della dotazione organica del personale dirigenziale nel rispetto dei risparmi prestabiliti in sede di definizione del bilancio con le procedure dell'art.7 comma 1 lett c) finalizzata all'applicazione dell'indennità prevista dall'art.41 comma 2 nella misura base (art.50 comma 3 lett a) incremento per risorse derivanti dalmaturato economico di cui all'art.44 comma 2 lett b) 5.842.421 del CCNL 5.12.1996 dei dirigenti cessati dal servizio a decorrere dall'1.1.1998 (art.50 comma 3 lett b) incremento dall'1.1.1999 di una quota pari all'1,12% del monte salari annuo calcolato 9.303.515 con riferimento al 31.12.1997 del personale interessato (art.50 comma 3 lett c) incremento per risorse derivanti dall'importo annuo della retribuzione individuale di 7.043.894 anzianità dei dirigenti comunque cessati dal servizio a decorrere dall'1.1.1998 finalizzato all'applicazione dell'art.42 (art 50 comma 3 lett d) equiparazione incremento dall'1.7.2000 di una quota in ragione d'anno pari allo 0,37% monte salari 1.782.864 della dirigenza PTA calcolato con riferimento al 31.12.1999 (art 8 comma 3) totale fondo 2000 289.868.879 fondo 2000 da accantonare per equiparazione 7.043.894 fondo anno 2000 + 289.868.879 fondo 2000 da accantonare per equiparazione 7.043.894 incremento dall'1.7.2000 di una quota in ragione d'anno pari allo 0,37% monte salari + 1.782.864 della dirigenza PTA calcolato con riferimento al 31.12.1999 (art 8 comma 3) incremento dall'1.7.2001 di una quota in ragione d'anno pari allo 0,35% monte salari + 1.686.493 della dirigenza PTA calcolato con riferimento al 31.12.1999 (art 8 comma 2) incremento per risorse derivanti dall'importo annuo della retribuzione individuale di 20.187.609 anzianità dei dirigenti comunque cessati dal servizio a decorrere dall'1.1.1998 finalizzato all'applicazione dell'art.42 (art 50 comma 3 lett d) (da accantonare per equiparazione) incremento dall'1.1.1999 di una quota pari all'1,12% del monte salari annuo calcolato 9.968.052 con riferimento al 31.12.1997 del personale interessato (art.50 comma 3 lett c) (da accantonare per equiparazione) incremento per risorse aggiuntive regionali pari all'1,7% monte salari annuo calcolato 16.383.070 con riferimento al 31.12.99 (art 8 comma 4) (da accantonare per equiparazione) totale fondo 2001 293.338.236 fondo 2001 da accantonare per equiparazione 53.582.625 del 1223 del 29.10.2002 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2002 fondo consolidato al 31.12.1997 272.940.079 incremento a decorrere dall'1.1.99 per quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla 0 riduzione stabile della dotazione organica del personale concordata in sede di contrattazione integrativa nel rispetto dei risparmi aziendali prestabiliti in sede di definizione del bilancio (art 50 comma 2 lett a) risorse derivanti dal fondo dell'art.51 e 9 comma 1 rispettivamente I e II biennio 0 economico CCNL 8.6.2000 in presenza di stabile modifica e razionalizzazione dell'organizzazione dei servizi (art 50 comma 2 lettc) a decorrere dal 31.12.1999 una quota pari al 6% (I biennio economico) e fino al 15% (II 0 biennio economico) del minor importo del finanziamento a carico del pertinente capitolo di bilancio per riduzione stabile della dotazione organica del personale dirigenziale nel rispetto dei risparmi prestabiliti in sede di definizione del bilancio con le procedure dell'art.7 comma 1 lett c) finalizzata all'applicazione dell'indennità prevista dall'art.41 comma 2 nella misura base (art.50 comma 3 lett a) incremento per risorse derivanti dalmaturato economico di cui all'art.44 comma 2 lett b) 5.842.421 del CCNL 5.12.1996 dei dirigenti cessati dal servizio a decorrere dall'1.1.1998 (art.50 comma 3 lett b) incremento dall'1.1.1999 di una quota pari all'1,12% del monte salari annuo calcolato 9.303.515 con riferimento al 31.12.1997 del personale interessato (art.50 comma 3 lett c) incremento per risorse derivanti dall'importo annuo della retribuzione individuale di 27.231.503 anzianità dei dirigenti comunque cessati dal servizio a decorrere dall'1.1.1998 finalizzato all'applicazione dell'art.42 (art 50 comma 3 lett d) (da accantonare per equiparazione) incremento dall'1.7.2000 di una quota in ragione d'anno pari allo 0,37% monte salari 3.565.727 della dirigenza PTA calcolato con riferimento al 31.12.1999 (0,185% di 1.782.666.000) incremento dall'1.7.2000 di una quota in ragione d'anno pari allo 0,35% monte salari 3.372.985 della dirigenza PTA calcolato con riferimento al 31.12.1999 (0,175% di 1.782.666.000) integrazione del fondo a decorrere dall'1.1.ì2.2001 per le finalità di cui all'art 42 CCNL 5.413.000 98/2001 nonché degli artt. 4 e 11 comma 3 CCNL II biennio di lire 5.413.000 (media annua pro capite ) per n.3 dirigenti di ex IX livello in servizio al 5 dicembre 1996 EQUIPARAZIONE 115 0,00 0,00 153.342,65 3.637,87 140.961,79 0,00 0,00 0,00 3.017,36 4.804,86 3.637,87 920,77 149.704,78 3.637,87 149.704,78 3.637,87 920,77 871,00 10.426,03 5.148,07 8.461,15 151.496,56 27.673,12 140.961,79 0,00 0,00 0,00 3.017,36 4.804,86 14.063,90 1.841,54 1.742,00 2.795,58 integrazione fondo per le finalità di cui all'art 42 CCNL 98/2001 e artt 4 e 11 comma 3 CCNL II biennio previa perequazione e compensazione a livello regionale ( maggior costo sotenuto dall'azienda rispetto all'integrazione di cui al punto precedente) EQUIPARAZIONE integrazione fondo per applicazione art.41 comma 2 ccnl 1998/2001 incremento dall'1.1.1999 di una quota pari all'1,12% del monte salari annuo calcolato con riferimento al 31.12.1997 del personale interessato (art.50 comma 3 lett c) incremento per risorse aggiuntive regionali pari all'1,7% monte salari annuo calcolato con riferimento al 31.12.99 (art 8 comma 4) da accantonare per equiparazione totale fondo anno 2002 fondo 2002 da accantonare per equiparazione 13.437.000 6.939,63 86.059.974 9.968.052 44.446,27 5.148,07 16.383.070 8.461,15 399.934.701 53.582.625 206.549,04 27.673,12 tab. 10/B/3 DIRIGENZA dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo Chieti Fondo per indennità specifica medica, retribuzione di posizione equiparazione, specifico trattamento o indennità per dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa Art. 50 CCNL 8/6/2000 biennio 1998-99 RUOLO TECNICO E PROFESSIONALE lire € del n. 2236 del 23.6.2002 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 1998 fondo per la retribuzione di posizione (art. 58 CCNL I biennio art.4 CCNL II biennio) dirigenti ruolo professionale tecnico 13.005.059 6.716,55 del n. 76 del 15.1.1999 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 1999 fondo per la retribuzione di posizione (art. 58 CCNL I biennio art.4 CCNL II biennio) dirigenti ruolo professionale tecnico 13.005.059 6.716,55 del n.440 del 23.2.2000 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2000 fondo per la retribuzione di posizione (art. 58 CCNL I biennio art.4 CCNL II biennio) dirigenti ruolo professionale tecnico 13.005.059 6.716,55 del n.2797 del 28.12.2000 RIDETERMINAZIONE FONDO ANNO 2000 fondo consolidato al 31.12.1997 comprensivo in ragione d'anno degli incrementi previsti 13.005.059 6.716,55 a tale scadenza incremento a decorrere dall'1.1.99 per quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla 0 0,00 riduzione stabile della dotazione organica del personale concordata in sede di contrattazione integrativa nel rispetto dei risparmi aziendali prestabiliti in sede di definizione del bilancio (art 50 comma 2 lett a) risorse derivanti dal fondo dell'art.51 e 9 comma 1 rispettivamente I e II biennio 0 0,00 economico CCNL 8.6.2000 in presenza di stabile modifica e razionalizzazione dell'organizzazione dei servizi (art 50 comma 2 lett c) a decorrere dal 31.12.1999 una quota pari al 6% (I biennio economico) e fino al 15% (II 0 0,00 biennio economico) del minor importo del finanziamento a carico del pertinente capitolo di bilancio per riduzione stabile della dotazione organica del personale dirigenziale nel rispetto dei risparmi prestabiliti in sede di definizione del bilancio con le procedure dell'art.7 comma 1 lett c) finalizzata all'applicazione dell'indennità prevista dall'art.41 comma 2 nella misura base (art.50 comma 3 lett a) incremento per risorse derivanti dal maturato economico di cui all'art.44 comma 2 lett b) 0 0,00 del CCNL 5.12.1996 dei dirigenti cessati dal servizio a decorrere dall'1.1.1998 (art.50 comma 3 lett b) incremento dall'1.1.1999 di una quota pari all'1,12% del monte salari annuo calcolato 2.144.509 1.107,55 con riferimento al 31.12.1997 del personale interessato (art.50 comma 3 lett c) incremento per risorse derivanti dall'importo annuo della retribuzione individuale di 0 0,00 anzianità dei dirigenti comunque cessati dal servizio a decorrere dall'1.1.1998 finalizzato all'applicazione dell'art.42 (art 50 comma 3 lett d) equiparazione incremento dall'1.7.2000 di una quota in ragione d'anno pari allo 0,37% monte salari 329.348 170,09 della dirigenza PTA calcolato con riferimento al 31.12.1999 (art 8 comma 3) incremento dall'1.7.2001 di una quota in ragione d'anno pari allo 0,35% monte salari 0 0,00 della dirigenza PTA calcolato con riferimento al 31.12.1999 (art 8 comma 2) incremento per risorse derivanti dalla retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti 0 0,00 comunque cessati dal servizio a decorrere dall'1.1.2000 (art 8 comma 29 totale fondo anno 2000 15.478.916 7.994,19 fondo 2000 da accantonare per equiparazione 0 0,00 del n. 1651 del 24 12 2001 RIDETERMINAZIONE FONDO 2000 E DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2001 Fondo consolidato al 31.12.1997 comprensivo in ragione d'anno degli incrementi previsti 13.005.059 6.716,55 a tale scadenza incremento a decorrere dall'1.1.99 per quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla 0 0,00 riduzione stabile della dotazione organica del personale concordata in sede di contrattazione integrativa nel rispetto dei risparmi aziendali prestabiliti in sede di definizione del bilancio (art 50 comma 2 lett a) risorse derivanti dal fondo dell'art.51 e 9 comma 1 rispettivamente I e II biennio 0,00 economico CCNL 8.6.2000 in presenza di stabile modifica e razionalizzazione dell'organizzazione dei servizi (art 50 comma 2 lett c) 0 a decorrere dal 31.12.1999 una quota pari al 6% (I biennio economico) e fino al 15% (II 0,00 biennio economico) del minor importo del finanziamento a carico del pertinente capitolo di bilancio per riduzione stabile della dotazione organica del personale dirigenziale nel rispetto dei risparmi prestabiliti in sede di definizione del bilancio con le procedure dell'art.7 comma 1 lett c) finalizzata all'applicazione dell'indennità prevista dall'art.41 comma 2 nella misura base (art.50 comma 3 lett a) incremento per risorse derivanti dal maturato economico di cui all'art.44 comma 2 lett b) 0 0,00 del CCNL 5.12.1996 dei dirigenti cessati dal servizio a decorrere dall'1.1.1998 (art.50 116 comma 3 lett b) incremento dall'1.1.1999 di una quota pari all'1,12% del monte salari annuo calcolato con riferimento al 31.12.1997 del personale interessato (art.50 comma 3 lett c) incremento per risorse derivanti dall'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti comunque cessati dal servizio a decorrere dall'1.1.1998 finalizzato all'applicazione dell'art.42 (art 50 comma 3 lett d) equiparazione incremento dall'1.7.2000 di una quota in ragione d'anno pari allo 0,37% monte salari della dirigenza PTA calcolato con riferimento al 31.12.1999 (art 8 comma 3) totale fondo 2000 fondo 2000 da accantonare per equiparazione fondo anno 2000 + fondo 2000 da accantonare per equiparazione incremento dall'1.7.2000 di una quota in ragione d'anno pari allo 0,37% monte salari + della dirigenza PTA calcolato con riferimento al 31.12.1999 (art 8 comma 3) incremento dall'1.7.2001 di una quota in ragione d'anno pari allo 0,35% monte salari della dirigenza PTA calcolato con riferimento al 31.12.1999 (art 8 comma 2) incremento per risorse derivanti dall'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti comunque cessati dal servizio a decorrere dall'1.1.1998 finalizzato all'applicazione dell'art.42 (art 50 comma 3 lett d) (da accantonare per equiparazione) incremento dall'1.1.1999 di una quota pari all'1,12% del monte salari annuo calcolato con riferimento al 31.12.1997 del personale interessato (art.50 comma 3 lett c) (da accantonare per equiparazione) incremento per risorse aggiuntive regionali pari all'1,7% monte salari annuo calcolato con riferimento al 31.12.99 (art 8 comma 4) (da accantonare per equiparazione) totale fondo 2001 fondo 2001 da accantonare per equiparazione del 1223 del 29.10.2002 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2002 fondo consolidato al 31.12.1997 incremento a decorrere dall'1.1.99 per quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla riduzione stabile della dotazione organica del personale concordata in sede di contrattazione integrativa nel rispetto dei risparmi aziendali prestabiliti in sede di definizione del bilancio (art 50 comma 2 lett a) risorse derivanti dal fondo dell'art.51 e 9 comma 1 rispettivamente I e II biennio economico CCNL 8.6.2000 in presenza di stabile modifica e razionalizzazione dell'organizzazione dei servizi (art 50 comma 2 lett c) a decorrere dal 31.12.1999 una quota pari al 6% (I biennio economico) e fino al 15% (II biennio economico) del minor importo del finanziamento a carico del pertinente capitolo di bilancio per riduzione stabile della dotazione organica del personale dirigenziale nel rispetto dei risparmi prestabiliti in sede di definizione del bilancio con le procedure dell'art.7 comma 1 lett c) finalizzata all'applicazione dell'indennità prevista dall'art.41 comma 2 nella misura base (art.50 comma 3 lett a) incremento per risorse derivanti dal maturato economico di cui all'art.44 comma 2 lett b) del CCNL 5.12.1996 dei dirigenti cessati dal servizio a decorrere dall'1.1.1998 (art.50 comma 3 lett b) incremento dall'1.1.1999 di una quota pari all'1,12% del monte salari annuo calcolato con riferimento al 31.12.1997 del personale interessato (art.50 comma 3 lett c) incremento per risorse derivanti dall'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti comunque cessati dal servizio a decorrere dall'1.1.1998 finalizzato all'applicazione dell'art.42 (art 50 comma 3 lett d) (da accantonare per equiparazione) incremento dall'1.7.2000 di una quota in ragione d'anno pari allo 0,37% monte salari della dirigenza PTA calcolato con riferimento al 31.12.1999 (0,185% di 1.782.666.000) incremento dall'1.7.2000 di una quota in ragione d'anno pari allo 0,35% monte salari della dirigenza PTA calcolato con riferimento al 31.12.1999 (0,175% di 1.782.666.000) integrazione del fondo a decorrere dall'1.1.ì2.2001 per le finalità di cui all'art 42 CCNL 98/2001 nonché degli artt. 4 e 11 comma 3 CCNL II biennio di lire 5.413.000 (media annua pro capite ) per n.3 dirigenti di ex IX livello in servizio al 5 dicembre 1996 EQUIPARAZIONE integrazione fondo per le finalità di cui all'art 42 CCNL 98/2001 e artt 4 e 11 comma 3 CCNL II biennio previa perequazione e compensazione a livello regionale (maggior costo sostenuto dall'azienda rispetto all'integrazione di cui al punto precedente) EQUIPARAZIONE integrazione fondo per applicazione art.41 comma 2 ccnl 1998/2001 incremento per risorse aggiuntive regionali pari all'1,7% monte salari annuo calcolato con riferimento al 31.12.99 (art 8 comma 4) da accantonare per equiparazione totale fondo anno 2002 fondo 2002 da accantonare per equiparazione 2.144.509 1.107,55 0 0,00 329.348 170,09 15.478.916 0 15.748.916 0 329.348 7.994,19 0,00 8.133,64 0,00 170,09 311.546 160,90 7.043.894,00 3.637,87 2.297.688 1.186,66 3.026.442 1.563,03 16.389.810 12.368.024 8.464,63 6.387,55 13.005.059 0 6.716,55 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2.297.688 1.186,66 20.239.016 10.452,58 2.144.509 1.107,55 658.696 340,19 623.091 321,80 16.239.000 8.386,74 0 3.026.442 0,00 1.563,03 52.909.371 5.324.130 27.325,41 2.749,68 tab 10/C/1 DIRIGENZA dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo lanciano Vasto Fondo per indennità specifica medica, retribuzione di posizione equiparazione, specifico trattamento o indennità per dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa Art. 50 CCNL 8/6/2000 biennio 1998-99 RUOLO SANITARIO c.c.i.a. 5.5.2000 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 1998 fondo per la retribuzione di posizione (art. 58 CCNL I biennio art.4 CCNL II biennio 367.642.892 189.871,71 incremento a base annua dell'1,38% del monte salari 1995 (come da precedente 31.602.787 16.321,48 contratto) totale fondo 1998 399.245.679 206.193,19 117 c.c.i.a. 5.5.2000 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 1999 totale fondo anno 1998 c.c.i.a. 5.5.2000 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2000 fondo consolidato al 31.12.1997 comprensivo in ragione d'anno degli incrementi previsti a tale scadenza incremento a decorrere dall'1.1.99 per quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla riduzione stabile della dotazione organica del personale concordata in sede di contrattazione integrativa nel rispetto dei risparmi aziendali prestabiliti in sede di definizione del bilancio (art 50 comma 2 lett a) risorse derivanti dal fondo dell'art.51 e 9 co. 1 rispettivamente I e II biennio economico CCNL 8.6.2000 in presenza di stabile modifica e razionalizzazione dell'organizzazione dei servizi (art 50 co. 2 lett c) a decorrere dal 31.12.1999 una quota pari al 6% (I biennio economico) e fino al 15% (II biennio economico) del minor importo del finanziamento a carico del pertinente capitolo di bilancio per riduzione stabile della dotazione organica del personale dirigenziale nel rispetto dei risparmi prestabiliti in sede di definizione del bilancio con le procedure dell'art.7 comma 1 lett c) finalizzata all'applicazione dell'indennità prevista dall'art.41 comma 2 nella misura base (art.50 comma 3 lett a) incremento per risorse derivanti dal maturato economico di cui all'art.44 comma 2 lett b) del CCNL 5.12.1996 dei dirigenti cessati dal servizio a decorrere dall'1.1.1998 (art.50 comma 3 lett b) incremento dall'1.1.1999 di una quota pari all'1,12% del monte salari annuo calcolato con riferimento al 31.12.1997 del personale interessato (art.50 comma 3 lett c) incremento per risorse derivanti dall'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti comunque cessati dal servizio a decorrere dall'1.1.1998 finalizzato all'applicazione dell'art.42 (art 50 comma 3 lett d) equiparazione incremento dall'1.7.2000 di una quota in ragione d'anno pari allo 0,37% monte salari della dirigenza PTA calcolato con riferimento al 31.12.1999 (art 8 comma 3) totale fondo 2000 fondo 2000 da accantonare per equiparazione c.c.i.a. 5.5.2000 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2001 fondo anno 2000 + quota dello 0,94% del monte salari 1997 accantonata dal 31.12.1999 (per un giorno) quota dello 0,94% del monte salari 1997 accantonata nell'anno 2000 importo annuo della RIA dei dirigenti cessati dall'1.1.98 al 31.12.99 incremento dall'1.1.2001 di una quota in ragione d'anno pari allo 0,31% monte salari dirigenza calcolato con riferimento al 31.12.99 totale fondo 2001 c.c.i.a. 5.5.2000 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2002 399.245.679 206.193,19 399.245.679 206.193,19 0 0,00 0 0,00 0 0,00 8.550.996 4.416,22 0 0,00 6.249.672 3.227,69 8.738.915 4.513,27 422.785.262 218.350,37 422.785.262 64.250 23.451.420 631.358 7.967.834 218.350,37 33,18 12.111,65 326,07 4.115,04 454.900.124 234.936,31 tab. 10/C/2 DIRIGENZA dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo lanciano Vasto Fondo per indennità specifica medica, retribuzione di posizione equiparazione, specifico trattamento o indennità per dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa Art. 50 CCNL 8/6/2000 biennio 1998-99 RUOLO TECNICO E PROFESSIONALE ED AMMINISTRATIVO lire € c.c.i.a. 5.5.2000 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 1998 fondo per la retribuzione di posizione (art. 58 CCNL I biennio art.4 CCNL II biennio 238.382.344 123.114,21 incremento a base annua dell'1,38% del monte salari 1995 (come da precedente 18.218.263 9.408,95 contratto) totale fondo 1998 256.600.607 132.523,15 c.c.i.a. 5.5.2000 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 1999 totale fondo 1998 256.600.607 132.523,15 incremento dall'1.1.1999 di una quota pari all'1,12% del monte salari annuo calcolato 41.779 21,58 con riferimento al 31.12.1997 del personale interessato (art.50 comma 3 lett c) (per un giorno) totale fondo 1999 256.642.386 132.544,73 c.c.i.a. 5.5.2000 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2000 totale fondo anno 1999 256.642.386 132.544,73 incremento a decorrere dall'1.1.99 per quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla 0 0,00 riduzione stabile della dotazione organica del personale concordata in sede di contrattazione integrativa nel rispetto dei risparmi aziendali prestabiliti in sede di definizione del bilancio (art 50 comma 2 lett a) risorse derivanti dal fondo dell'art.51 e 9 comma 1 rispettivamente I e II b. e. CCNL 0 0,00 8.6.2000 in presenza di stabile modifica e razionalizzazione dell'organizzazione dei servizi (art 50 comma 2 lett c) a decorrere dal 31.12.1999 una quota pari al 6% (I biennio economico) e fino al 15% (II 0 0,00 biennio economico) del minor importo del finanziamento a carico del pertinente capitolo di bilancio per riduzione stabile della dotazione organica del personale dirigenziale nel rispetto dei risparmi prestabiliti in sede di definizione del bilancio con le procedure dell'art.7 comma 1 lett c) finalizzata all'applicazione dell'indennità prevista dall'art.41 comma 2 nella misura base (art.50 comma 3 lett a) incremento per risorse derivanti dal maturato economico di cui all'art.44 comma 2 lett b) 0 0,00 del CCNL 5.12.1996 dei dirigenti cessati dal servizio a decorrere dall'1.1.1998 (art.50 comma 3 lett b) incremento dall'1.1.1999 di una quota pari all'1,12% del monte salari annuo calcolato 15.249.170 7.875,54 con riferimento al 31.12.1997 del personale interessato (art.50 comma 3 lett c) 118 incremento per risorse derivanti dall'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti comunque cessati dal servizio a decorrere dall'1.1.1998 finalizzato all'applicazione dell'art.42 (art 50 comma 3 lett d) equiparazione incremento a seguito di aumento di organico rispetto a quello preso a base di calcolo per formare il fondo di cui all'art. 58 ccnl 5.12.96 incremento dall'1.7.2000 di una quota in ragione d'anno pari allo 0,37% monte salari della dirigenza PTA calcolato con riferimento al 31.12.1999 (art 8 comma 3) totale fondo anno 2000 c.c.i.a. 5.5.2000 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2001 totale fondo 2000 incremento a decorrere dall'1.1.99 per quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla riduzione stabile della dotazione organica del personale concordata in sede di contrattazione integrativa nel rispetto dei risparmi aziendali prestabiliti in sede di definizione del bilancio (art 50 comma 2 lett a) risorse derivanti dal fondo dell'art.51 e 9 comma 1 rispettivamente I e II b. e. CCNL 8.6.2000 in presenza di stabile modifica e razionalizzazione dell'organizzazione dei servizi (art 50 comma 2 lettc) a decorrere dal 31.12.1999 una quota pari al 6% (I biennio economico) e fino al 15% (II biennio economico) del minor importo del finanziamento a carico del pertinente capitolo di bilancio per riduzione stabile della dotazione organica del personale dirigenziale nel rispetto dei risparmi prestabiliti in sede di definizione del bilancio con le procedure dell'art.7 comma 1 lett c) finalizzata all'applicazione dell'indennità prevista dall'art.41 comma 2 nella misura base (art.50 comma 3 lett a) incremento per risorse derivanti dal maturato economico di cui all'art.44 comma 2 lett b) del CCNL 5.12.1996 dei dirigenti cessati dal servizio a decorrere dall'1.1.1998 (art.50 comma 3 lett b) incremento dall'1.1.1999 di una quota pari all'1,12% del monte salari annuo calcolato con riferimento al 31.12.1997 del personale interessato (art.50 comma 3 lett c) incremento per risorse derivanti dall'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti comunque cessati dal servizio a decorrere dall'1.1.1998 finalizzato all'applicazione dell'art.42 (art 50 comma 3 lett d) (da accantonare per equiparazione) incremento dall'1.7.2000 di una quota in ragione d'anno pari allo 0,37% monte salari della dirigenza PTA calcolato con riferimento al 31.12.1999 (0,185% di 1.782.666.000) incremento dall'1.7.2000 di una quota in ragione d'anno pari allo 0,35% monte salari della dirigenza PTA calcolato con riferimento al 31.12.1999 (0,175% di 1.782.666.000) integrazione del fondo a decorrere dall'1.1.ì2.2001 per le finalità di cui all'art 42 CCNL 98/2001 nonché degli artt. 4 e 11 comma 3 CCNL II biennio di lire 5.413.000 (media annua pro capite ) per n.3 dirigenti di ex IX livello in servizio al 5 dicembre 1996 EQUIPARAZIONE integrazione fondo per le finalità di cui all'art 42 CCNL 98/2001 e artt 4 e 11 comma 3 CCNL II biennio previa perequazione e compensazione a livello regionale ( maggior costo sostenuto dall'azienda rispetto all'integrazione di cui al punto precedente) EQUIPARAZIONE integrazione fondo per applicazione art.41 comma 2 ccnl 1998/2001 incremento per risorse aggiuntive regionali pari all'1,7% monte salari annuo calcolato con riferimento al 31.12.99 (art 8 comma 4) da accantonare per equiparazione totale fondo 2001 c.c.i.a. 5.5.2000 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2002 totale fondo 2001 incremento dall'1.1.1999 di una quota pari all'1,12% del monte salari annuo calcolato con riferimento al 31.12.1997 del personale interessato (art.50 comma 3 lett c) totale fondo 2002 4.585.763 2.368,35 12.071.667 6.234,50 5.401.652 2.789,72 293.950.638 151.812,83 293.950.638 0 151.812,83 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 14.976.863 7.734,90 0 0,00 0 0,00 5.109.671 2.638,92 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0,00 314.037.172 162.186,66 299.060.309 16.338.396 154.471,75 8.438,08 315.398.705 162.889,84 tab. 10/D/1 DIRIGENZA dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo L'Aquila Fondo per indennità specifica medica, retribuzione di posizione equiparazione, specifico trattamento o indennità per dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa Art. 50 CCNL 8/6/2000 biennio 1998-99 RUOLO SANITARIO lire € del n. 219 del 2.4.2002 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 1998 fondo consolidato al 31.12.1997 comprensivo in ragione d'anno degli incrementi previsti + 432.873.119 223.560,31 a tale scadenza ex art 60 CCNL 5.12.96 incremento per risorse derivanti dalla retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti 0,00 comunque cessati dal servizio Periodo 1.1.98 - 31.12.98 ( differenza RIA tra il risparmio per il personale cessato e la spesa per quello assunto (art.8. Comma 2) risorse finalizzate all'equiparazione dall' 1.2.01 fondo anno 1998 da utilizzare = 432.873.119 223.560,31 fondo aggiuntivo anno 1998 da accantonare per equiparazione 0,00 del n. 219 del 2.4.2002 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 1999 0,00 fondo anno 1998 + 432.873.119 223.560,31 fondo aggiuntivo anno 1998 da accantonare per equiparazione 0 0,00 incremento per risorse derivanti dall'importo annuo della retribuzione individuale di 1.871.571 966,59 anzianità dei dirigenti cessati dal servizio nel periodo 1.1.1999-31.12.1999 finalizzato all'applicazione dell'art.42 (art 50 comma 3 lett d e art 8 comma 2 II biennio ec.) equiparazione incremento a decorrere dal 31.12.99 di una quota pari allo 0,94% del monte salari anno 62.732 32,40 1997 ( art 50 comma 2 lett b) fondo anno 1999 da utilizzare = 432.935.851 223.592,71 119 fondo aggiuntivo anno 1999 da accantonare per equiparazione del n. 219 del 2.4.2002 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2000 fondo anno 1999 da utilizzare fondo aggiuntivo anno 1999 da accantonare per equiparazione incremento per risorse derivanti dall'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti cessati dal servizio nel periodo 1.1.2000-31.12.2000 finalizzato all'applicazione dell'art.42 (art 50 comma 3 lett d e art 8 comma 2 II biennio ec.) equiparazione incremento a decorrere dal 31.12.99 di una quota pari allo 0,94% del monte salari anno 1997 ( art 50 comma 2 lett b) incremento dall'1.1.2000 di una quota in ragione d'anno pari allo 0,34% monte salari dirigenza calcolato con riferimento al 31.12.99 (art 8 comma 2) fondo anno 2000 da utilizzare fondo aggiuntivo anno 2000 da accantonare per equiparazione del n. 219 del 2.4.2002 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2001 1 fondo anno 2000 da utilizzare fondo aggiuntivo anno 2000 da accantonare per equiparazione 2 incremento per risorse derivanti dall'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti cessati dal servizio nel periodo 1.1.2001-31.12.2001 finalizzato all'applicazione dell'art.42 (art 50 comma 3 lett d e art 8 comma 2 II biennio ec.) equiparazione 3 incremento dall'1.1.2000 di una quota in ragione d'anno pari allo 0,34% monte salari dirigenza calcolato con riferimento al 31.12.99 (art 8 comma 2) 4 incremento dall'1.1.2001 di una quota in ragione d'anno pari allo 0,31% monte salari dirigenza calcolato con riferimento al 31.12.99 5 dall'1.2.2001 risorse aggiuntive regionali pari all'1,7% monte salari anno 1999 fondo anno 2001 da utilizzare fondo aggiuntivo anno 2001 da accantonare per equiparazione 1.871.571 + 432.873.119 1.871.571 1.871.571 966,59 0,00 223.560,31 966,59 966,59 + 22.897.441 11.825,54 + 3.664.826 1.892,72 = 459.435.386 3.743.142 237.278,57 1.933,17 370.029.518 -3.743.142 2.691.000 191.104,30 -1.933,17 1.389,79 5.813.172 3.002,25 2.650.122 1.368,67 36.648.260 378.492.812 -1.052.142 18.927,25 195.475,22 -543,39 + tab. 10/D/2 DIRIGENZA dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo L'Aquila Fondo per indennità specifica medica, retribuzione di posizione equiparazione, specifico trattamento o indennità per dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa Art. 50 CCNL 8/6/2000 biennio 1998-99 RUOLO TECNICO E PROFESSIONALE E AMMINISTRATIVO lire € del n. 219 del 2.4.2002 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 1998 fondo consolidato al 31.12.1997 ex art 58 CCNL 5.12.96 + 291.173.351 150.378,49 incremento per risorse derivanti dalla retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti 5.111.691 2.639,97 comunque cessati dal servizio Periodo 1.1.98 - 31.12.98 ( differenza RIA tra il risparmio per il personale cessato e la spesa per quello assunto (art.8. Comma 2) risorse finalizzate all'equiparazione dall' 1.2.01 fondo anno 1998 da utilizzare = 291.173.351 150.378,49 fondo aggiuntivo anno 1998 da accantonare per equiparazione 5.111.691 2.639,97 del n. 219 del 2.4.2002 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 1999 fondo anno 1998 + 291.173.351 150.378,49 fondo aggiuntivo anno 1998 da accantonare per equiparazione 5.111.691 2.639,97 incremento per risorse derivanti dall'importo annuo della retribuzione individuale di 14.163.112 7.314,64 anzianità dei dirigenti cessati dal servizio nel periodo 1.1.1999-31.12.1999 finalizzato all'applicazione dell'art.42 (art 50 comma 3 lett d e art 8 comma 2 II biennio ec.) equiparazione incremento dall'1.1.1999 di una quota pari all'1,12% del monte salari annuo calcolato 45.727 23,62 con riferimento al 31.12.1997 del personale interessato (art.50 comma 3 lett c) fondo anno 1999 da utilizzare = 291.219.078 150.402,10 fondo aggiuntivo anno 1999 da accantonare per equiparazione 19.274.803 9.954,60 del n. 219 del 2.4.2002 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2000 0,00 fondo anno 1999 da utilizzare + 291.173.351 150.378,49 fondo aggiuntivo anno 1999 da accantonare per equiparazione 19.274.803 9.954,60 incremento per risorse derivanti dall'importo annuo della retribuzione individuale di + 27.775.943 14.345,08 anzianità dei dirigenti cessati dal servizio nel periodo 1.1.2000-31.12.2000 finalizzato all'applicazione dell'art.42 (art 50 comma 3 lett d e art 8 comma 2 II biennio ec.) equiparazione incremento dall'1.1.1999 di una quota pari all'1,12% del monte salari annuo calcolato + 16.690.509 8.619,93 con riferimento al 31.12.1997 del personale interessato (art.50 comma 3 lett c) incremento dall''1.7.2000 O,37% del monte salari 1999 2.126.260 1.098,12 fondo anno 2000 da utilizzare 309.990.120 160.096,54 fondo aggiuntivo anno 2000 da accantonare per equiparazione 47.050.746 24.299,68 del n. 219 del 2.4.2002 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2001 fondo anno 2000 da utilizzare 284.438.159 146.900,05 fondo aggiuntivo anno 2000 da accantonare per equiparazione + 47.050.746 24.299,68 incremento per risorse derivanti dall'importo annuo della retribuzione individuale di + 27.886.456 14.402,15 anzianità dei dirigenti cessati dal servizio nel periodo 1.1.2001-31.12.2001 finalizzato all'applicazione dell'art.42 (art 50 comma 3 lett d e art 8 comma 2 II biennio ec.) equiparazione incremento dall'1.1.1999 di una quota pari all'1,12% del monte salari annuo calcolato 0,00 con riferimento al 31.12.1997 del personale interessato (art.50 comma 3 lett c) incremento dall'1.7.2000 di una quota in ragione d'anno pari allo 0,37% monte salari 3.925.404 2.027,30 della dirigenza PTA calcolato con riferimento al 31.12.1999 120 incremento dall'1.7.2000 di una quota in ragione d'anno pari allo 0,35% monte salari della dirigenza PTA calcolato con riferimento al 31.12.1999 incremento per risorse aggiuntive regionali pari all'1,7% monte salari annuo calcolato con riferimento al 31.12.99 (art 8 comma 4) (da accantonare per equiparazione) fondo anno 2001 da utilizzare fondo aggiuntivo anno 2001 da accantonare per equiparazione 1.856.610 958,86 19.538.610 10.090,85 290.220.173 74.937.202 149.886,21 38.701,83 tab. 10/E/1 DIRIGENZA dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo Pescara Fondo per indennità specifica medica, retribuzione di posizione equiparazione, specifico trattamento o indennità per dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa Art. 50 CCNL 8/6/2000 biennio 1998-99 RUOLO SANITARIO lire € DETERMINAZIONE FONDO ANNO 1998 fondo consolidato al 31.12.1997 comprensivo in ragione d'anno degli incrementi previsti 827.698.932 427.470,82 a tale scadenza ex art 60 CCNL 5.12.96 monte salari anno 1995 (art 4 comma 1 lett b cccnl 96-979 56.309.644 29.081,50 trasferimenti dal fondo ex art 51 (art 58 comma 5, 3 alinea comma 3 ccnl 94/95) 2.228.406 1.150,88 incremento per risorse derivanti dagli assegni personali di cui all'art. 38 , 43 commi 2 e 3 0 0,00 (art 50 comma 2 lett d) comprensivi delle risorse per i posti resisi vacanti dall'1/1/98 risorse derivanti dalla retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti comunque cessati 1.702.000 879,01 dal servizio Periodo 1.1.98 - 31.12.98 ( differenza RIA tra il risparmio per il personale cessato e la spesa per quello assunto (art.8. Comma 2) finalizzate all'equiparazione fondo anno 1998 = 887.938.982 458.582,21 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 1999 fondo determinato per l'anno 1998 887.938.982 458.582,21 incremento a decorrere dall' 1/1/99 per quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla 0 0,00 riduzione stabile della dotaz. organica del personale( art 50 comma 2 lett a) trasferimenti dal fondo ex art 51 (art 58 comma 5, 3 alinea comma 3 ccnl 94/95) 1.885.574 973,82 incrementoper risorse derivanti dagli assegni personali di cui all'art. 38 , 43 commi 2 e 3 0,00 (art 50 comma 2 lett d) comprensivi delle risorse per i posti resisi vacanti dall'1/1/98 risorse derivanti dalla retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti comunque cessati 6.838.000 3.531,53 dal servizio Periodo 1.1.98 - 31.12.98 ( differenza RIA tra il risparmio per il personale cessato e la spesa per quello assunto (art.8. Comma 2) finalizzate all'equiparazione fondo anno 1999 896.662.556 463.087,56 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2000 fondo determinato per l'anno 1999 + 896.662.556 463.087,56 incremento a decorrere dall' 1/1/99 per quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla + 0 0,00 riduzione stabile della dotaz. organica del personale( art 50 comma 2 lett a) trasferimenti dal fondo ex art 51 (art 8 comma 1/2 lett b ccnl 00-01) + 0 0,00 incremento per risorse derivanti dagli assegni personali ex dirigenti cessati (art 8 comma + 0 0,00 1/2 lett d ccnl 00-01) risparmi RIA cessati 2000 (art 8 comma 2/2 lett d ccnl 00-01 e art 4 ccnl 00-01 ) + 4.403.000 2.273,96 incremento dall'1.1.2000 di una quota in ragione d'anno pari allo 0,34% monte salari + 6.901.504 3.564,33 dirigenza calcolato con riferimento al 31.12.99 (art 8 comma 2) fondo anno 2000 907.967.960 468.925,53 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2001 fondo determinato per l'anno 2000 907.967.960 468.925,53 incremento a decorrere dall' 1/1/99 per quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla 0 0,00 riduzione stabile della dotaz. organica del personale( art 50 comma 2 lett a) trasferimenti dal fondo ex art 51 (art 8 comma 1/2 lett b ccnl 00-01) 0 0,00 incrementoper risorse derivanti dagli assegni personali ex dirigenti cessati (art 8 comma 0 0,00 1/2 lett d ccnl 00-01) risparmi RIA cessati 2001 (art 8 comma 2/2 lett d ccnl 00-01 e art 4 ccnl 00-01 ) + 4.429.000 2.287,39 incremento dall'1.1.2000 di una quota in ragione d'anno pari allo 0,34% monte salari + 5.973.955 3.085,29 dirigenza calcolato con riferimento al 31.12.99 (art 8 comma 2/2, lett. a, ccnl 00-01) incremento dall'1.1.2001 di una quota in ragione d'anno pari allo 0,31% monte salari + 5.446.841 2.813,06 dirigenza calcolato con riferimento al 31.12.99 (art 8 comma 2/2, lett. b, ccnl 00-01) incremento dall'1.2.2001 risorse aggiuntive regionali pari all'1,7% monte salari anno + 59.739.546 30.852,90 1999 (art 8 comma 4, ccnl 00-01) incremento a decorrere dall' 1/1/99 in ragion d'anno pari allo 0,94% monte salari + 33.032.455 17.059,84 dirigenza calcolato con riferimento al 31.12.97 per le finalità dell'art. 42 ( art 50 comma 2 lett b ccnl 98-99) quota 2000 incremento a decorrere dall' 1/1/99 in ragion d'anno pari allo 0,94% monte salari + 33.032.455 17.059,84 dirigenza calcolato con riferimento al 31.12.97 per le finalità dell'art. 42 ( art 50 comma 2 lett b, ccnl 98-99) quota 2001 incremento per equiparazione e retribuzione di posizione ex art. 8,c. 4 ccnl 00-01 + 205.694.000 106.232,09 riassorbimento incrementi per risparmi RIA cessati negli anni 1998-2001 in quanto 17.372.000 8.971,89 sostituiti dall'incremento ex art. 8,c. 4 ccnl 00-01 scorporo quota di pertinenza ARTA al 31/12/2000 96.009.531 49.584,78 riduzione art. 47 comma 6 0 0,00 fondo anno 2001 = 1.141.933.781. 589.759,57 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2002 fondo determinato per l'anno 2001 1.141.933.781. 589.759,57 incremento a decorrere dall' 1/1/99 per quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla 0 0,00 riduzione stabile della dotaz. organica del personale( art 50 comma 2 lett a) 121 Incremento per risorse derivanti dagli assegni personali ex dirigenti cessati (art 8 comma 1/2 lett d ccnl 00-01) risparmi RIA cessati (art 8 comma 2/2 lett d ccnl 00-01 e art 4 ccnl 00-01 ) incremento dall'1.1.2001 di una quota in ragione d'anno pari allo 0,31% monte salari dirigenza calcolato con riferimento al 31.12.99 (art 8 comma 2/2, lett. b, ccnl 00-01) 0,155% riduzione art. 47 comma 6 fondo anno 2002 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2003 fondo determinato per l'anno 2002 risparmi RIA cessati (art 8 comma 2/2 lett d ccnl 00-01 e art 4 ccnl 00-01 ) riduzione art. 47 comma 6 fondo anno 2003 + 0 0,00 + + 4.778.739 5.446.841 2.468,01 2.813,06 0 1.152.159.361 0,00 595.040,64 1.204.956.433 2.981.139 622.308,06 1.539,63 0,00 596.580,27 1.155.140.500 tab. 10/E/2 DIRIGENZA dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo Pescara Fondo per indennità specifica medica, retribuzione di posizione equiparazione, specifico trattamento o indennità per dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa Art. 50 CCNL 8/6/2000 biennio 1998-99 RUOLO TECNICO E PROFESSIONALE E AMMINISTRATIVO lire € DETERMINAZIONE FONDO ANNO 1998 fondo consolidato al 31.12.1997 ex art 58 CCNL 5.12.96 + 820.636.371 423.823,32 monte salari anno 1995 (art 4 comma 1 lett b cccnl 96-97) + 43.337.106 22.381,75 trasferimenti dal fondo ex art 51 (art 50, c. 2, lett. a, ccnl 98-99) 0 0,00 incremento per risparmi MEP cessati dal 1/1/98 (art.50 comma 3 lett b, 98-99) 0 0,00 incremento per risorse derivanti dall'importo annuo della retribuzione individuale di 7.164.168 3.699,98 anzianità dei dirigenti comunque cessati dal servizio a decorrere dall'1.1.1998 finalizzato all'applicazione dell'art.42 (art 50 comma 3 lett d) fondo anno 1998 = 871.137.645 449.905,05 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 1999 fondo determinato per l'anno 1998 871.137.645 449.905,05 incremento a decorrere dall'1.1.99 per quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla + 621.378 320,91 riduzione stabile della dotazione organica del personale concordata in sede di contrattazione integrativa nel rispetto dei risparmi aziendali prestabiliti in sede di definizione del bilancio (art 50 comma 2 lett a) trasferimenti dal fondo ex art 51 (art 50, c. 2, lett. a, ccnl 98-99) + 0 0,00 incremento per risparmi MEP cessati dal 1/1/98 (art.50 comma 3 lett b, 98-99) + 0 0,00 risparmi RIA cessati 1999 (art 50 comma 3 lett d, 98-99) + 2.912.444 1.504,15 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2000 fondo anno 1999 = 874.671.467 451.730,11 fondo determinato per l'anno 1999 + 874.671.467 451.730,11 incremento a decorrere dall'1.1.99 per quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla + 138.512.868 71.535,93 riduzione stabile della dotazione organica del personale concordata in sede di contrattazione integrativa nel rispetto dei risparmi aziendali prestabiliti in sede di definizione del bilancio (art 50 comma 2 lett a) a decorrere dal 31.12.1999 una quota pari al 6% (I biennio economico) e fino al 15% (II + 9.777.379 5.049,59 b. e.) del minor importo del finanziamento a carico del pertinente capitolo di bilancio per riduzione stabile della dotazione organica del personale dirigenziale nel rispetto dei risparmi prestabiliti in sede di definizione del bilancio con le procedure dell'art.7 comma 1 lett c) finalizzata all'applicazione dell'indennità prevista dall'art.41 comma 2 nella misura base (art.50 comma 3 lett a) incremento dall'1.1.1999 di una quota pari all'1,12% del monte salari annuo calcolato + 37.620.016 19.429,12 con riferimento al 31.12.1997 del personale interessato (art.50 comma 3 lett c) trasferimenti dal fondo ex art 51 (art 8 comma 3/1, lett. a, ccnl 00-01) 0 0,00 incremento per risparmi MEP cessati dal 1/1/2000 (art.8, c. 3/1 lett b, ccnl 00-01) + 486.868 251,45 risparmi RIA cessati 2000 (art.8, c. 3/1 lettc, e c. 4 ccnl 00-01) + 10.510.211 5.428,07 incremento dall'1.7.2000 di una quota in ragione d'anno pari allo 0,37% monte salari + 5.301.173 2.737,83 della dirigenza PTA calcolato con riferimento al 31.12.1999 (art 8 comma 3) Ult. Quota 9% risp. Riduz. Dotaz. Organica (art. 8, c. 3/2, lett. a ccnl 00-01) + 14.666.068 7.574,39 incremento di una quota pari all'1,2% del monte salari anno 1997 (art.52, c. 7, u.p., + 40.307.160 20.816,91 ccnl 98-99) fondo anno 2000 = 1.131.853.210 584.553,40 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2001 fondo determinato per l'anno 2000 + 1.131.853.210 584.553,40 incremento a decorrere dall'1.1.99 per quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla + 122.799.780 63.420,79 riduzione stabile della dotazione organica del personale concordata in sede di contrattazione integrativa nel rispetto dei risparmi aziendali prestabiliti in sede di definizione del bilancio (art 50 comma 2 lett a) trasferimenti dal fondo ex art 51 (art 8 comma 3/1, lett. a, ccnl 00-01) + 0 0,00 incremento per risparmi MEP cessati dal 1/1/2000 (art.8, c. 3/1 lett b, ccnl 00-01) + 5.355.549 2.765,91 risparmi RIA cessati 2001 (art.8, c. 3/1 lettc, e c. 4 ccnl 00-01) + 14.265.987 7.367,77 Quota 15% risp. Riduz. Dotaz. Organica (art. 8, c. 3/2, lett. a ccnl 00-01) + 21.670.549 11.191,90 incremento dall'1.7.2000 di una quota in ragione d'anno pari allo 0,37% monte salari + 5.122.535 2.645,57 della dirigenza PTA calcolato con riferimento al 31.12.1999 (art 8 comma 3) incremento dall'1.7.2001 di una quota in ragione d'anno pari allo 0,35% monte salari + 4.845.641 2.502,56 della dirigenza PTA calcolato con riferimento al 31.12.1999 (art 8 comma 2) 122 incremento per risorse aggiuntive regionali pari all'1,7% monte salari annuo calcolato con riferimento al 31.12.99 (art 8 comma 4, ccnl 00-01) (da accantonare per equiparazione) incremento per dare applicazione agli artt. 3 e 4 ccnl 00-01 (art. 8, c. 4, ccnl 00-01) riassorbimento incrementi per risparmi RIA cessati negli anni 1998-2001 in quanto sostituiti dall'incremento ex art. 8,c. 4 ccnl 00-01 scorporo quota di pertinenza A.R.T.A. AL 31/12/2000 Riduzione art. 47, c. 6 fondo anno 2001 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2002 fondo determinato per l'anno 2001 incremento a decorrere dall'1.1.99 per quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla riduzione stabile della dotazione organica del personale concordata in sede di contrattazione integrativa nel rispetto dei risparmi aziendali prestabiliti in sede di definizione del bilancio (art 50 comma 2 lett a) trasferimenti dal fondo ex art 51 (art 8 comma 3/1, lett. a, ccnl 00-01) incremento per risparmi MEP cessati dal 1/1/2000 (art.8, c. 3/1 lett b, ccnl 00-01) risparmi RIA cessati 2002 (art.8, c. 3/1 lettc, e c. 4 ccnl 00-01) Quota 15% risp. Riduz. Dotaz. Organica (art. 8, c. 3/2, lett. a ccnl 00-01) incremento dall'1.7.2001 di una quota in ragione d'anno pari allo 0,35% monte salari della dirigenza PTA calcolato con riferimento al 31.12.1999 (art 8 comma 2) Riduzione art. 47, c. 6 fondo anno 2002 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2003 fondo determinato per l'anno 2002 incremento a decorrere dall' 1/1/99 per quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla riduzione stabile della dotaz. organica del personale( art 50 comma 2 lett a) trasferimenti dal fondo ex art 51 (art 8 comma 3/1, lett. a, ccnl 00-01) incremento per risparmi MEP cessati dal 1/1/2000 (art.8, c. 3/1 lett b, ccnl 00-01) risparmi RIA cessati 2003 (art.8, c. 3/1 lettc, e c. 4 ccnl 00-01) Quota 15% risp. Riduz. Dotaz. Organica (art. 8, c. 3/2, lett. a ccnl 00-01) Riduzione art. 47, c. 6 fondo anno 2003 + 47.071.941 24.310,63 + - 86.608.000 34.852.810 44.729,30 17.999,97 = 27.268.835 0 1.131.853.210 14.083,18 0,00 584.553,40 + + 1.377.471.547 68.483.600 711.404,68 35.368,83 + + + + + 9.007.059 15.395.701 14.936.364 4.845.641 0,00 4.651,76 7.951,22 7.713,99 2.502,56 = 0 1.490.139.912 0,00 769.593,04 + + 1.490.139.912 253.040.544 769.593,04 130.684,53 8.276.757 43.194.485 58.393.972 0 1.853.045.670 0,00 4.274,59 22.308,09 30.157,97 0,00 957.018,22 + + + + tab. 10/F/1 DIRIGENZA dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo Teramo Fondo per indennità specifica medica, retribuzione di posizione equiparazione, specifico trattamento o indennità per dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa Art. 50 CCNL 8/6/2000 biennio 1998-99 RUOLO SANITARIO lire € del. n.2815 del 14.12.1998 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 1998 fondo per la retribuzione di posizione (art. 58 CCNL I biennio art.4 CCNL II biennio) dirigenti ruolo sanitario 765.781.714 395.493,25 del. n.2818 del 14.12.1998 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 1999 fondo per la retribuzione di posizione (art. 58 CCNL I biennio art.4 CCNL II biennio) dirigenti ruolo sanitario 765.781.714 395.493,25 del. n. 134 del 23.3.2000 RICOGNIZIONE RESIDUI importo liquidato al 31.12.1999 ruolo sanitario 740.922.217 382.654,39 importo liquidato al 31.12.1999 altri ruoli 231.414.771 119.515,76 residui al 31.12.1999 ruolo sanitario 24.859.217 12.838,71 residui al 31.12.1999 altri ruoli 267.191.500 137.992,89 del. n.330 DEL 6.7.2000 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2000 fondo per la retribuzione di posizione (art. 58 CCNL I biennio art.4 CCNL II biennio) dirigenti ruolo sanitario 765.781.714 395.493,25 del. n.473 DEL 15.6.2001 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2000 fondo consolidato al 31.12.1997 comprensivo in ragione d'anno degli incrementi previsti + 765.781.715 395.493,25 a tale scadenza incremento a decorrere dall'1.1.99 per quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla 0 riduzione stabile della dotazione organica del personale concordata in sede di contrattazione integrativa nel rispetto dei risparmi aziendali prestabiliti in sede di definizione del bilancio (art 50 comma 2 lett a) incremento a decorrere dal 31.12.99 di una quota pari allo 0,94% del monte salari anno 39.692.092 20.499,25 1997 da accantonare per le finalità di cui all'art.42 (equiparazione) (art 50 comma 2 lett b) risorse derivanti dal fondo dell'art.51 e 9 comma 1 rispettivamente I e II biennio 0 0,00 economico CCNL 8.6.2000 in presenza di stabile modifica e razionalizzazione dell'organizzazione dei servizi (art 50 comma 2 lettc) incremento per risorse derivanti dagli assegni personali di cui all'rt.39 (dirigenti di x II liv 0 0,00 cessati dal 1.1.98) (art 50 comma 2 lett d) possibilità di incremento per applicazione di art 61 comma 2 lett A) terzo periodo del 0 0,00 CCNL 5.12.96 se non se ne abbia utilizzato la facoltà in tutto o in parte sino alla concorrenza massima riduzione ax art 47 comma 6 (riduzione per optanti per rapporto di lavoro non esclusivo) 0 0,00 123 a decorrere dall'1.7.2000 dalle risorse relative allo specifico trattamento economico di cui all'art.47 comma 3 incremento dall'1.1.2000 di una quota in ragione d'anno pari allo 0,34% monte salari dirigenza calcolato con riferimento al 31.12.99 (0,17% di 3.726.182.000) totale fondo anno 2000 fondo 2000 da accantonare per EQUIPARAZIONE del. n.473 DEL 15.6.2001 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2001 fondo 2000 fondo 2000 da accantonare per EQUIPARAZIONE incremento dall'1.1.2000 di una quota in ragione d'anno pari allo 0,34% monte salari dirigenza calcolato con riferimento al 31.12.99 (0,17% di 3.726.182.000) incremento dall'1.1.2001 di una quota in ragione d'anno pari allo 0,31% monte salari dirigenza calcolato con riferimento al 31.12.99 (0,155% di 3.726.182.000) incremento a decorrere dall'1.7.2000 con le risorse di cui all'art 47 commi 3 e 6 CCNL 8.6.2000 I biennio economico dall'1.2.2001 importo annuo della retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti cessati dal servizio a decorrere dall'1.1.98 finalizzato all'applicazione dell'art.42 (equiparazione) dall'1.2.2001 risorse aggiuntive regionali pari all'1,7% monte salari anno 1999 (1,7% di 3.726.182.000) incremento per fabbisogno (anno 2001 174.396.996) decurtazione per personale assegnato all'ARTA dall'1.1.2001 totale fondo 2001 fondo 2001 da accantonare per EQUIPARAZIONE del n.1130 del 13.12.2002 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2002 fondo anno 2001 0,155% del monte salari 1999 (5.775.582.cioè 0,155% di 3.276.182.000) totale fondo 2002 per equiparazione 0 0,00 + 6.334.509 3.271,50 = 772.116.224 39.692.092 398.764,75 20.499,25 + 772.116.224 39.692.092 6.334.509 398.764,75 20.499,25 3.271,50 + 5.775.582 2.982,84 + 0 0,00 27.072.699 13.981,88 63.345.094 32.715,01 83.979.203 73.134.506 885.488.405 174.396.996 43.371,64 37.770,82 457.316,59 90.068,53 885.488.805 5.775.582 891.264.387 457.316,59 - + + = 460.299,64 tab. 10/F/2 DIRIGENZA dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo Teramo Fondo per indennità specifica medica, retribuzione di posizione equiparazione, specifico trattamento o indennità per dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa Art. 50 CCNL 8/6/2000 biennio 1998-99 RUOLO TECNICO PROFESSIONALE E AMMINISTRATIVO lire € del. n.2815 del 14.12.1998 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 1998 fondo per la retribuzione di posizione (art. 58 CCNL I biennio art.4 CCNL II biennio) dirigenti ruolo professionale tecnico amministrativo 498.606.271 257.508,65 del. n.2818 del 14.12.1998 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 1999 fondo per la retribuzione di posizione (art. 58 CCNL I biennio art.4 CCNL II biennio) dirigenti ruolo professionale tecnico amministrativo 498.606.271 257.508,65 del. n. 134 del 23.3.2000 RICOGNIZIONE RESIDUI VEDI SCHEDA RUOLO SANITARIO del. n.330 DEL 6.7.2000 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2000 fondo per la retribuzione di posizione (art. 58 CCNL I biennio art.4 CCNL II biennio) dirigenti ruolo professionale tecnico amministrativo 498.606.271 257.508,65 del. n.473 DEL 15.6.2001 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2000 fondo consolidato al 31.12.1997 comprensivo in ragione d'anno degli incrementi previsti 498.606.271 257.508,65 a tale scadenza incremento a decorrere dall'1.1.99 per quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla 0 0,00 riduzione stabile della dotazione organica del personale concordata in sede di contrattazione integrativa nel rispetto dei risparmi aziendali prestabiliti in sede di definizione del bilancio (art 50 comma 2 lett a) risorse derivanti dal fondo dell'art.51 e 9 comma 1 rispettivamente I e II biennio 0 0,00 economico CCNL 8.6.2000 in presenza di stabile modifica e razionalizzazione dell'organizzazione dei servizi (art 50 comma 2 lettc) a decorrere dal 31.12.1999 una quota pari al 6% (I biennio economico) e fino al 15% (II 0 0,00 biennio economico) del minor importo del finanziamento a carico del pertinente capitolo di bilancio per riduzione stabile della dotazione organica del personale dirigenziale nel rispetto dei risparmi prestabiliti in sede di definizione del bilancio con le procedure dell'art.7 comma 1 lett c) finalizzata all'applicazione dell'indennità prevista dall'art.41 comma 2 nella misura base (art.50 comma 3 lett a) incremento per risorse derivanti dal maturato economico di cui all'art.44 comma 2 lett b) 5.842.416 3.017,36 del CCNL 5.12.1996 dei dirigenti cessati dal servizio a decorrere dall'1.1.1998 (art.50 comma 3 lett b) incremento dall'1.1.1999 di una quota pari all'1,12% del monte salari annuo calcolato 25.347.974 13.091,14 con riferimento al 31.12.1997 del personale interessato (art.50 comma 3 lett c) possibilità per incremento per applicazione art.61 comma 2 lett a) terzo periodo CCNL 0 0,00 5.12.1996 per la parte residuale e fino a concorrenza massima incremento dall'1.7.2000 di una quota in ragione d'anno pari allo 0,37% monte salari 3.297.932 1.703,24 della dirigenza PTA calcolato con riferimento al 31.12.1999 (art 8 comma 3) totale fondo anno 2000 533.094.593 275.320,38 124 a) risorse da accantonare per indennità di struttura complessa B) risorse da accantonare per incremento retribuzione di posizione variabile di cui all'art.11 comma 3 II biennio del. n.473 DEL 15.6.2001 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2001 fondo 2000 a decorrere dal 31.12.1999 una quota pari al 6% (I biennio economico) e fino al 15% (II biennio economico) del minor importo del finanziamento a carico del pertinente capitolo di bilancio per riduzione stabile della dotazione organica del personale dirigenziale nel rispetto dei risparmi prestabiliti in sede di definizione del bilancio con le procedure dell'art.7 comma 1 lett c) finalizzata all'applicazione dell'indennità prevista dall'art.41 comma 2 nella misura base (art.50 comma 3 lett a) incremento dall'1.7.2000 di una quota in ragione d'anno pari allo 0,37% monte salari della dirigenza PTA calcolato con riferimento al 31.12.1999 (0,185% di 1.782.666.000) (art 8 comma 3) incremento dall'1.1.1999 di una quota pari all'1,2% del monte salari annuo calcolato con riferimento al 31.12.1997 del personale interessato (art.50 comma 3 lett c) risorse da accantonare per equiparazione dall'1.2.2001 importo annuo della retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti cessati dal servizio a decorrere dall'1.1.98 finalizzato all'applicazione dell'art.42 risorse da accantonare per equiparazione dall'1.1.2001 risorse aggiuntive regionali pari a 1,7% monte salari anno 1999 (1,7% di 1.782.666.000) risorse da accantonare per equiparazione incremento dall'1.7.2000 di una quota in ragione d'anno pari allo 0,35% monte salari della dirigenza PTA calcolato con riferimento al 31.12.1999 (0,175% di 1.782.666.000) (art 8 comma 2) incremento per fabbisogno ( anno 2001 149.130.960) risorse da accantonare per equiparazione totale fondo 2001 totale risorse da accantonare anno 2000 e 2001 per equiparazione per indennità di struttura complessa per incremento retribuzione di posizione variabile di cui all'art.11 comma 3 II biennio TOTALE FONDO 2001 del n.1130 del 13.12.2002 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2002 fondo anno 2001 0,175% del monte salari 1999 (3.119.665 cioè 0,175% di 782.666.000) totale fondo 2002 125 + + = 70.613.304 64.935.634 36.468,73 33.536,46 533.094.593 0 275.320,38 0,00 3.297.932 1.703,24 0 0,00 25.158.544 0 12.993,30 0,00 30.438.553 0 15.720,20 0,00 30.305.322 3.119.665 15.651,39 1.611,17 61.228.541 539.512.190 31.621,90 278.634,79 149.130.960 70.613.304 64.935.634 824.192.088 77.019,71 36.468,73 33.536,46 824.192.088 3.119.665 827.311.753 425.659,69 1.611,17 427.270,86 Con le risorse del presente fondo, che saranno opportunamente individuate nel biennio successivo 2000 – 2001, sarà data applicazione all’art. 42 relativo all'equiparazione dei dirigenti di ex IX livello, qualificati e non, in servizio al 5 dicembre 1996 a quelli di X livello non qualificato ed alla definizione della retribuzione minima contrattuale dei dirigenti con meno di cinque anni. L’art. 8 del C.C.N.L. 8.6.2000, II biennio economico, prevede che, al fine di dare applicazione agli artt. 3 e 4, a decorrere dal 1 febbraio 2001 il fondo del comma 2 - per i dirigenti sanitari - utilizzi le risorse di cui allo 0,94%, già ad esso assegnate ed appositamente accantonate, ai sensi dell'art. 50, comma 2 del C.C.N.L. stipulato in data 8 giugno 2000 ed il fondo previsto dal comma 3 – per i dirigenti degli altri ruoli - a decorrere dal 1 febbraio 2001 utilizza le risorse di cui all'art. 52, comma 7 (pari all'1,2% del monte salari annuo Aziendale, calcolato con riferimento al 1997) del C.C.N.L. stipulato in data 8 giugno 2000. Per tutti i ruoli sono, altresì, utilizzate con la stessa decorrenza, le risorse derivanti dai risparmi sulla retribuzione individuale d’anzianità dei rispettivi dirigenti cessati dal servizio, confluite nei fondi medesimi dal 1 gennaio 1998, e da ulteriori risorse aggiuntive regionali in misura percentuale pari all’1,7 % del monte salari 1999 relativo alla dirigenza della presente area negoziale. L’incremento complessivo è pari a lire 5.413.000 medie annue lorde pro – capite per ogni dirigente d’ex IX livello in servizio alla data del 5 dicembre 1996, di cui lire 3.311.000 destinate all'applicazione dell'art. 3 e per la parte residua all'attuazione degli artt. 4 e 11, comma 3. Anche per tale dirigenza è previsto che, al fine di garantire un’omogenea e congrua distribuzione dei risparmi sulla retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti cessati dal servizio a causa della loro diversa distribuzione tra le Aziende, nonché ai fini della integrazione dei fondi con le risorse regionali, l'incremento dei fondi di ciascuna Azienda, previsto al comma 4, sarà assicurato previa perequazione e compensazione, a livello regionale, con le modalità indicate nell'art. 7, lett. c) del C.C.N.L. stipulato in data 8 giugno 2000. Le risorse residue dopo l'applicazione del comma 4 rimangono accreditate ai relativi fondi per le altre finalità cui gli stessi sovraintendono. 126 b) Fondo del trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro (art.51) É confermato il fondo per la corresponsione degli emolumenti connessi a determinate condizioni lavorative, già previsto dall'art. 60 del C.C.N.L. 5 dicembre 1996, il cui ammontare è quello consolidato al 31.12.1997. Al fine dell'utilizzo del fondo sono, altresì, confermate tutte le disposizioni per remunerare le particolari condizioni di lavoro previste dall'art. 60, del citato C.C.N.L. 5 dicembre 1996, ivi compresi i destinatari, la misura delle indennità, le modalità della loro erogazione e la flessibilità dell'utilizzo delle risorse del fondo, con riguardo al loro spostamento temporaneo o permanente nei fondi, rispettivamente, per la retribuzione di risultato o di posizione. E' confermata l'abrogazione dell'istituto dello straordinario per i dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo indipendentemente dall'incarico, nonché per i dirigenti del ruolo sanitario limitatamente a quelli con incarico di direzione di struttura complessa. La contrattazione integrativa, in base ai modelli organizzativi adottati dall'Azienda con riguardo agli istituti dell'orario di lavoro, servizi di guardia e pronta disponibilità che abbiano carattere di stabilità, potrà integrare il fondo di cui all'art. 50, commi 2 e 3, o destinare i relativi risparmi a rideterminare l'importo dell'indennità di pronta disponibilità tuttora fissato nella quota minima di lire 40.000. L'eventuale trasferimento nel fondo per la retribuzione di posizione è irreversibile E' abrogato l'art. 51, comma 2 del DP R. 384/1990. L’art. 9 del C.C.N.L. II biennio 2000-2001 conferma tale fondo con ammontare consolidato al 31.12.1999. Seguono n. 6 tabelle. 127 tab. 11/A DIRIGENZA SPTA Avezzano – Sulmona fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro Art 51 CCNL 8/6/2000 e art 10 economico CCNL 1998/2001 lire del. 559 del 7/7/1999 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 1998 fondo per il trattamento accessorio (art.60 CCNL I biennio CCNL 1994/1997) 69.127.375 del. 999 del 21/5/2001 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2000 fondo per il trattamento accessorio (art.60 CCNL I biennio CCNL 1994/1997) 121.215.998 del. 603 del 8/2/2002 RIDETERMINAZIONE FONDO ANNI 1996- 2000 del. 624 del 16.5.2002 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2001 fondo per il trattamento accessorio (art.60 CCNL I biennio CCNL 1994/1997) 121.215.998 del n.755 del 22.5.2002 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2002 fondo per il trattamento accessorio (art.60 CCNL I biennio CCNL 1994/1997) + 121.215.998 tab. 11/BDIRIGENZA SPTA Chieti fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro Art 51 CCNL 8/6/2000 e art 10 economico CCNL 1998/2001 lire del n.2236 del 23.6.1998 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 1998 fondo per il trattamento accessorio (art.60 CCNL I biennio CCNL 1994/1997) 111.220.478 del n. 76 del 15.1.1999 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 1999 fondo per il trattamento accessorio (art.60 CCNL I biennio CCNL 1994/1997) 111.220.478 del n.440 del 23.2.2000 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2000 fondo per il trattamento accessorio (art 60 CCNL I biennio ) 111.220.478 del n.1653 del 24.12.2001 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2001 fondo per il trattamento accessorio (art.60 CCNL I biennio CCNL 1994/1997) anno + 111.220.478 2000 Riduzione per effetto dello scorporo della quota relativa al personale transitato 14.602.430 all'ARTA dal 1.1.2001 finanziamento del fondo per incremento dotazione organica n.6 unità in più rispetto + 16.276.168 alla base di calcolo (n.41 unità dot. Org. 1993 - 11 unità ARTA = 30 ora in servizio n. 36) totale fondo 2001 112.894.216 del n. 1223 del 23.10. 2002 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2002 fondo consolidato + 111.220.478 Riduzione per effetto dello scorporo della quota relativa al personale transitato 14.602.430 all'ARTA dal 1.1.2001 finanziamento del fondo per incremento dotazione organica n.6 unità in più rispetto + 16.276.168 alla base di calcolo (n.41 unità dot. Org. 1993 - 11 unità ARTA = 30 ora in servizio n. 36) totale fondo 2002 = 112.894.216 II biennio € 35.701,31 62.602,84 62.602,84 62.602,84 II biennio € 57.440,58 57.440,58 57.440,58 57.440,58 7.541,53 8.405,94 58.305,00 7.541,53 8.405,94 58.305,00 tab.11/C DIRIGENZA SPTA Lanciano Vasto fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro Art 51 CCNL 8/6/2000 e art 10 II biennio economico CCNL 1998/2001 DETERMINAZIONE FONDI ANNO 1998 ruolo sanitario 1998-2002 fondo per il trattamento accessorio (art.60 CCNL I biennio CCNL 1994/1997) 3.406.379 1.759,25 consolidato al 31.12.1997 ruolo PTA 1998-2002 fondo per il trattamento accessorio (art.60 CCNL I biennio CCNL 1994/1997) 79.066.165 40.834,27 consolidato al 31.12.1997 128 tab. 11/D DIRIGENZA SPTA L'Aquila fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro Art 51 CCNL 8/6/2000 e art 10 economico CCNL 1998/2001 lire del n. 219 del 2.4.2002 DETERMINAZIONE FONDO ANNI 1998-2002 ruolo sanitario 1998-2000 fondo per il trattamento accessorio (art.60 CCNL I biennio CCNL 1994/1997) 71.722.880 consolidato al 31.12.1997 ruolo sanitario 2001 fondo per il trattamento accessorio (art.60 CCNL I biennio CCNL 1994/1997) + 71.722.880 consolidato al 31.12.1997 riduzione per effetto dello scorporo della quota relativa al personale transitato all'ARTA 6.543.000 dal 1.1.2001 fondo 2001 = 65.179.880 ruolo PTA 1998-2000 fondo per il trattamento accessorio (art.60 CCNL I biennio CCNL 1994/1997) 75.838.660 consolidato al 31.12.1997 ruolo PTA 2001 fondo per il trattamento accessorio (art.60 CCNL I biennio CCNL 1994/1997) + 75.838.660 consolidato al 31.12.1997 riduzione per effetto dello scorporo della quota relativa al personale transitato all'ARTA 3.500.000 dal 1.1.2001 fondo 2001 = 72.338.660 tab. 11/E DIRIGENZA SPTA Pescara fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro Art 51 CCNL 8/6/2000 e art 10 economico CCNL 1998/2001 lire art.51 I biennio anno 1998 fondo consolidato al 31.12.97 per il trattamento accessorio (ex art.60 CCNL I biennio 137.163.740 CCNL 1994/1997) storno verso fondo RP (art.60 comma 3 ccnl 94-95) -2.228.414 fondo 1998 134.935.326 art.51 I biennio anno 1999 0 fondo 1998 134.935.326 storno verso fondo RP (art.60 comma 3 ccnl 94-95) -1.885.578 fondo 1999 133.049.747 art.51 I biennio anno 2000 133.049.747 art.51 I biennio anno 2001 133.049.747 art.51 I biennio anno 2002 133.049.747 art.51 I biennio anno 2003 133.049.747 tab. 11/FDIRIGENZA SPTA Teramo fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro Art 51 CCNL 8/6/2000 e art 10 economico CCNL 1998/2001 lire del. n. 2815 del 14.12.1998 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 1998 fondo per il trattamento accessorio (art.60 CCNL I biennio CCNL 1994/1997) 163.769.045 consolidato al 31.12.1997 del. n. 2818 del 14.12.1998 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 1999 fondo per il trattamento accessorio (art.60 CCNL I biennio CCNL 1994/1997) 163.769.045 consolidato al 31.12.1997 del. n. 133 del 23.3.2000 RICOGNIZIONE RESIDUI ANNO 1999 E RIDETERMINAZIONE FONDO ANNO 1999 fondo anno 1999 + 163.769.045 residuo anno 1996 342.295.915 residuo anno 1997 17.230.036 residuo anno 1998 + 18.236.304 fondo disponibile al 31.12.1999 = 541.531.300 importo liquidato anno 1999 125.580.761 residui 1999 38.188.284 somme liquidate sul fondo al 31.12.1999 125.580.761 importi residui 415.950.539 del. n. 330 del 6.7.2000 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2000 fondo per il trattamento accessorio (art.60 CCNL I biennio CCNL 1994/1997) 163.769.045 consolidato al 31.12.1997 del. n. 834 del 8.11.2001 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2000 E 2001 fondo anno 2000 decurtazione di somma destinata all'ARTA per costituzione relativo fondo del personale assegnato con effetto 1.2.2001 fondo anno 2001 del. n. 1129 DEL 13.12.2002 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2002 fondo per il trattamento accessorio 2002 129 II biennio € 37.041,78 37.041,78 3.379,18 33.662,60 39.167,40 39.167,40 1.807,60 37.359,80 II biennio € 70.839,16 -1.150,88 69.688,28 69.688,28 -973,82 68.714,46 68.714,46 68.714,46 68.714,46 68.714,46 II biennio € 84.579,65 84.579,65 84.579,65 176.781,09 8.898,57 9.418,27 279.677,58 64.857,05 19.722,60 64.857,05 214.820,53 84.579,65 165.569.045 85.509,28 14.308.435 7.389,69 151.260.610 78.119,59 151.260.610 78.119,59 c) Fondo della retribuzione di risultato e premio per la qualità della prestazione individuale (art.52). Le risorse finanziarie di cui al presente articolo sono, annualmente, destinate a costituire una componente retributiva correlata ai risultati raggiunti dai dirigenti e finalizzata anche a costituire un premio per il conseguimento di livelli di particolare qualità della prestazione. Al finanziamento della retribuzione di cui al comma 1, si provvede, secondo la disciplina prevista negli articoli 61, 62, 63 e per le IPAB dall'art. 65 del C.C.N.L. 5 dicembre 1996, mediante l'utilizzo dei seguenti fondi: a) Fondo per la retribuzione di risultato relativa ai livelli di produttività ed al miglioramento dei servizi; b) Fondo per i premi per la qualità della prestazione individuale. A decorrere dal 1 gennaio 1998 l’art. 52 del C.C.N.L. precisa che i fondi del comma 2 sono formati dall'ammontare delle risorse consolidate alla data del 31 dicembre 1997, ai sensi dell'art. 61 del C.C.N.L. 5 dicembre 1996. Per la formazione del fondo per la retribuzione di risultato relativa ai livelli di produttività e miglioramento dei servizi si deve tener conto delle seguenti precisazioni: 1. nel consolidamento del fondo non va considerato quanto connesso alle risorse aggiuntive previste dall'art. 7, commi 1 e 3 del C.C.N.L. 5 dicembre 1996 (II biennio economico) ; 2. qualora gli incrementi derivino da economie di gestione, queste dovranno essere espressamente accertate a consuntivo dai servizi di controllo interno o dai nuclei di valutazione e dovranno corrispondere ad effettivi incrementi di produttività o di miglioramento dei servizi o di ottimizzazione delle attività. 3. resta confermata la possibilità di utilizzazione - anche temporanea - nel fondo per la produttività collettiva - di eventuali risparmi accertati a consuntivo nella gestione dei fondi di cui agli artt. 50 e 51. Il fondo previsto nel comma 2 lett. a), in altre parole Fondo per la retribuzione di risultato relativa ai livelli di produttività ed al miglioramento dei servizi, è, altresì, alimentato, annualmente, in presenza delle seguenti condizioni: a) a decorrere dal 1° gennaio 1998 con le risorse derivanti dall'attuazione dell'art. 43 della legge 449/1997, nella misura destinata dalle Aziende alla contrattazione integrativa e da altre disposizioni di legge che destinano una parte di proventi delle Aziende ad incentivi del personale. b) a decorrere dal 1° gennaio 1998, sulla base del consuntivo 1997, dell'1% - come tetto massimo - del monte salari annuo, calcolato con riferimento al 1997, in presenza di avanzi di amministrazione e pareggio di bilancio, secondo le modalità stabilite dalle Regioni negli atti di indirizzo per la formazione dei bilanci di previsione annuale ovvero della realizzazione annuale di programmi - correlati ad incrementi quali - quantitativi di attività del personale - concordati tra Regioni e singole Aziende e finalizzati al raggiungimento del pareggio di bilancio entro il termine prestabilito ai sensi delle vigenti disposizioni. 130 La verifica del raggiungimento dei risultati per le risorse aggiuntive regionali è affidata al nucleo di valutazione o ai servizi di controllo interno ed è, in ogni caso, condizione necessaria per l'erogazione dei compensi relativi alla retribuzione di risultato. Le Regioni, (comma 7 art. 52 del contratto collettivo dell’8 giugno 2000) ai sensi degli artt. 4 e 13 del d.lgs. n. 502 del 1992, possono favorire l'assunzione e perseguimento - da parte delle Aziende - di obiettivi strategici relativi al consolidamento del processo di riorganizzazione in atto ovvero collegati al reale recupero di margini di produttività, alla cui realizzazione finalizzano l'incremento del fondo di cui al comma 5 dell'1 % del monte salari annuo, calcolato con riferimento al 1997. Le Regioni possono, altresì, favorire, da parte delle Aziende, interventi di sviluppo occupazionale o interventi correlati ai processi riorganizzativi anche a seguito d’innovazioni tecnologiche da definirsi in sede di contrattazione integrativa, alla realizzazione dei quali finalizzeranno un ulteriore quota di incremento dello stesso fondo pari allo 0,2 % del medesimo monte salari 1997. La presente clausola è valida sino al 31 dicembre 1999, data successivamente alla quale per i dirigenti del ruolo sanitario le predette risorse aggiuntive regionali sono assegnate al finanziamento dell’indennità di esclusività del rapporto di lavoro e per i dirigenti degli altri ruoli all'equiparazione. Il fondo di cui al presente articolo, inoltre, per la parte di spettanza dei dirigenti sanitari è decurtato delle risorse indicate nell'art. 47, comma 6. Per il II biennio economico, l’ammontare del fondo è confermato ed è quello consolidato al 31.12.1999, nel rispetto delle regole stabilite con l'art. 52, comma 4 citato. L'incremento annuo dei fondi di risultato dell'1% di cui al comma 5, lettera b) dell'art. 52 continua ad operare, a decorrere dal 1 gennaio 2000, alle medesime condizioni e caratteristiche previste nella clausola richiamata, mentre l'incremento del comma 7, dal 1 gennaio 2000 confluisce, per i dirigenti del ruolo sanitario, nel finanziamento dell'indennità dell'art. 5 e, per i dirigenti degli altri ruoli, dall'1 febbraio 2001 nel fondo dell'art. 8, commi 3 e 4 per le finalità previste dalle medesime clausole. Seguono sei tabelle. 131 tab. 12/A DIRIGENZA SPTA Avezzano Sulmona Fondo per la retribuzione di risultato e premio per la qualità della prestazione individuale ART 52 del. 946 del 20/12/1998 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 1998 fondo per la retribuzione di risultato (art. 61 , 2 comma punto a) I biennio ed+ art.7 II biennio ) dirigenti ruolo sanitario dirigenti ruolo professionale e tecnico dirigenti ruolo professionale amministrativo fondo per la qualità della prestazione individuale (art.61 comma 2 punto b I biennio) del. 1282 del 31.12.1999 DETERMINAZIONE FONDI ANNO 1998 e 1999 fondo per la retribuzione di risultato (art. 61 , 2 comma punto a) I biennio ed art.7 II biennio ) dirigenti ruolo sanitario dirigenti ruolo professionale e tecnico dirigenti ruolo professionale amministrativo fondo per la qualità della prestazione individuale (art.61 comma 2 punto b I biennio) del. 999 del 21/5/2001 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2000 fondo per la retribuzione di risultato (art. 61 , 2 comma punto a) I biennio ed art.7 II= biennio ) dirigenti ruolo professionale amministrativo fondo per la qualità della prestazione individuale (art.61 comma 2 punto b I biennio) del. del n. 624 del 16.5.2002 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2001 fondo per la retribuzione di risultato (art. 61 , 2 comma punto a) I biennio ed art.7 II= biennio ) dirigenti ruolo professionale amministrativo fondo per la qualità della prestazione individuale (art.61 comma 2 punto b I biennio) del .n.755 del 22.5.200 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2002 fondo per la retribuzione di risultato (art. 61 , 2 comma punto a) I biennio ed art.7 II= biennio ) dirigenti ruolo professionale amministrativo fondo per la qualità della prestazione individuale (art.61 comma 2 punto b I biennio) 132 lire € 166.936.678 86.215,60 66.434.306 7.550.725 92.951.647 7.290.239 34.310,46 3.899,62 48.005,52 3.765,09 97.992.438 50.608,87 24.152.949 5.402.909 68.436.580 7.290.239 12.473,96 2.790,37 35.344,54 3.765,09 97.992.438 50.608,87 7.290.239 3.765,09 97.992.438 50.608,87 7.290.239 3.765,09 97.992.438 50.608,87 7.290.239 3.765,09 tab. 12/B DIRIGENZA SPTA Chieti Fondo per la retribuzione di risultato e premio per la qualità della prestazione individuale ART 52 del n.2236 del 23.6.1998 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 1998 fondo per la retribuzione di risultato (art. 61, 2 c punto a) I biennio e art.7 II biennio ) dirigenti ruolo professionale amministrativo fondo per la qualità della prestazione individuale (art 61 co 2) I biennio) dirigenti ruolo sanitario dirigenti ruolo professionale tecnico dirigenti ruolo professionale amministrativo del n. 76 del 15.1.1999 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 1999 fondo per la retribuzione di risultato (art. 61, 2 c) I biennio e art.7 II biennio ) dirigenti ruolo professionale amministrativo fondo per la qualità della prestazione individuale (art 61 c2) I biennio) dirigenti ruolo sanitario dirigenti ruolo professionale tecnico dirigenti ruolo professionale amministrativo del n.440 del 23.2.2000 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2000 fondo per la retribuzione di risultato (art. 61, 2 c. p) I biennio e art.7 II biennio ) dirigenti ruolo professionale amministrativo fondo per la qualità della prestazione individuale (art 61 comma 2 punto b) I biennio) dirigenti ruolo sanitario dirigenti ruolo professionale tecnico dirigenti ruolo professionale amministrativo del n.1651 del 24.12.2001 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2000 e 2001 ruolo sanitario fondo per la retribuzione di risultato (art. 61, 2 comma punto a) I biennio e art.7 II biennio ) art 63 comma 2 lett b) CCNL 1994/1997 fondo per i premi per la qualità della prestazione individuale ( art 63 comma 2 lett b) CCNL 1994/1997 totale fondo anno 2000 riduzione per quota relativa al personale transitato all'ARTA dal 1.1.2001 incremento per aumento dotazione organica n.6 unità in più rispetto alla base di calcolo (n.41 unità dot. Org. 1993 - 11 unità ARTA = 30 ora in servizio n. 36) totale fondo anno 2001 ruolo tecnico professionale fondo per la retribuzione di risultato (art. 61, 2 comma punto a) I biennio e art.7 II biennio ) art 63 comma 2 lett b) CCNL 1994/1997 fondo per la retribuzione di risultato (art. 61, 2 comma punto a) I biennio e art.7 II biennio ) art 63 comma 2 lett b) CCNL 1994/1997 totale fondo anno 2000 finanziamento del fondo per incremento dotazione organica n.6 unità in più ripsetto alla base di calcolo (n.41 unità dot. Org. 1993 - 11 unità ARTA = 30 ora in servizio n. 36) totale fondo anno 2001 ruolo tecnico amministrativo fondo per la retribuzione di risultato (art. 61, 2 comma punto a) I biennio e art.7 II biennio ) art 63 comma 2 lett b) CCNL 1994/1997 fondo per i premi per la qualità della prestazione individuale ( art 63 comma 2 lett b) CCNL 1994/1997 totale fondo anno 2000 finanziamento del fondo per incremento dotazione organica n.6 unità in più ripsetto alla base di calcolo (n.41 unità dot. Org. 1993 - 11 unità ARTA = 30 ora in servizio n. 36) totale fondo anno 2001 del n. 1223 del 29.10.2002 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2002 ruolo sanitario fondo per la retribuzione di risultato (art. 61, 2 comma punto a) I biennio e art.7 II biennio ) art 63 comma 2 lett b) CCNL 1994/1997 fondo per i premi per la qualità della prestazione individuale ( art 63 comma 2 lett b) CCNL 1994/1997 riduzione per effetto dello scorporo della quota relativa al personale transitato all'ARTA dal 1.1.2001 finanziamento del fondo per incremento dotazione organica n.6 unità in più ripsetto alla base di calcolo (n.41 unità dot. Org. 1993 - 11 unità ARTA = 30 ora in servizio n. 36) totale fondo anno 2002 ruolo tecnico professionale fondo per la retribuzione di risultato (art. 61, 2 comma punto a) I biennio e art.7 II biennio ) art 63 comma 2 lett b) CCNL 1994/1997 totale fondo anno 2002 ruolo tecnico amministrativo fondo per la retribuzione di risultato (art. 61, 2 comma punto a) I biennio e art.7 II biennio ) art 63 comma 2 lett b) CCNL 1994/1997 fondo per qualità prestazione individuale ( art 63 comma 2 lett b) CCNL 1994/1997 totale fondo anno 2002 lire € 11.293.862 5.960.291 3.624.554 250.737 2.085.000 5.832,79 3.078,23 1.871,93 129,49 1.076,81 11.293.862 5.960.291 3.624.554 250.737 2.085.000 5.832,79 3.078,23 1.871,93 129,49 1.076,81 11.293.862 5.960.291 5.832,79 3.078,23 3.624.554 250.737 2.085.000 1.871,93 129,49 1.076,81 0 3.624.554 1.871,93 + + 3.624.554 474.473 530.423 1.871,93 245,04 273,94 = 3.680.504 0 1.900,82 0,00 0,00 250.737 129,49 + + 250.737 0 129,49 0,00 = 250.737 + 11.293.862 129,49 0,00 5.832,79 2.085.000 1.076,81 + + 13.378.862 0 6.909,61 0,00 = 13.378.862 6.909,61 0 3.624.554 1.871,93 474.473 245,04 530.423 273,94 3.680.504 1.900,82 250.737 129,49 250.737 129,49 11.293.862 5.832,79 2.085.000 13.378.862 1.076,81 6.909,61 tab. 12/C DIRIGENZA SPTA Lanciano Vasto Fondo per la retribuzione di risultato e premio per la qualità della prestazione individuale ART 52 133 c.c.i.a. 5.5.2000 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 1998 ruolo sanitario fondo per la retribuzione di risultato (art. 61, 2 comma punto a) biennio ) art 63 comma 2 lett b) CCNL 1994/1997 fondo per i premi per la qualità della prestazione individuale ( art CCNL 1994/1997 ruolo professionale tecnico amministrativo fondo per la retribuzione di risultato (art. 61, 2 comma punto a) biennio ) art 63 comma 2 lett b) CCNL 1994/1997 fondo per i premi per la qualità della prestazione individuale ( art CCNL 1994/1997 c.c.i.a. 5.5.2000 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 1999 ruolo sanitario fondo per la retribuzione di risultato (art. 61, 2 comma punto a) biennio ) art 63 comma 2 lett b) CCNL 1994/1997 fondo per i premi per la qualità della prestazione individuale ( art CCNL 1994/1997 ruolo professionale tecnico amministrativo fondo per la retribuzione di risultato (art. 61, 2 comma punto a) biennio ) art 63 comma 2 lett b) CCNL 1994/1997 fondo per i premi per la qualità della prestazione individuale ( art CCNL 1994/1997 c.c.i.a. 5.5.2000 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2000 ruolo sanitario fondo per la retribuzione di risultato (art. 61, 2 comma punto a) biennio ) art 63 comma 2 lett b) CCNL 1994/1997 fondo per i premi per la qualità della prestazione individuale ( art CCNL 1994/1997 ruolo professionale tecnico amministrativo fondo per la retribuzione di risultato (art. 61, 2 comma punto a) biennio ) art 63 comma 2 lett b) CCNL 1994/1997 fondo per i premi per la qualità della prestazione individuale ( art CCNL 1994/1997 c.c.i.a. 5.5.2000 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2001 ruolo sanitario fondo per la retribuzione di risultato (art. 61, 2 comma punto a) biennio ) art 63 comma 2 lett b) CCNL 1994/1997 fondo per i premi per la qualità della prestazione individuale ( art CCNL 1994/1997 ruolo professionale tecnico amministrativo fondo per la retribuzione di risultato (art. 61, 2 comma punto a) biennio ) art 63 comma 2 lett b) CCNL 1994/1997 incremento per aumento organico totale fondo fondo per i premi per la qualità della prestazione individuale ( art CCNL 1994/1997 c.c.i.a. 5.5.2000 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2002 ruolo sanitario fondo per la retribuzione di risultato (art. 61, 2 comma punto a) biennio ) art 63 comma 2 lett b) CCNL 1994/1997 fondo per i premi per la qualità della prestazione individuale ( art CCNL 1994/1997 ruolo professionale tecnico amministrativo fondo per la retribuzione di risultato (art. 61, 2 comma punto a) biennio ) art 63 comma 2 lett b) CCNL 1994/1997 fondo per i premi per la qualità della prestazione individuale ( art CCNL 1994/1997 lire € I biennio e art.7 II 120.612.000 62.290,90 63 comma 2 lett b) 3.225.632 1.665,90 I biennio e art.7 II 59.699.200 30.832,06 63 comma 2 lett b) 3.227.224 1.666,72 I biennio e art.7 II 120.612.000 62.290,90 63 comma 2 lett b) 3.225.632 1.665,90 I biennio e art.7 II 59.699.200 30.832,06 63 comma 2 lett b) 3.227.224 1.666,72 I biennio e art.7 II 120.612.000 62.290,90 63 comma 2 lett b) 3.225.632 1.665,90 I biennio e art.7 II 59.699.200 30.832,06 63 comma 2 lett b) 3.227.224 1.666,72 I biennio e art.7 II 120.612.000 62.290,90 63 comma 2 lett b) 3.225.632 1.665,90 I biennio e art.7 II 59.699.200 30.832,06 63 comma 2 lett b) 7.989.428 67.688.628 3.227.224 4.126,20 34.958,26 1.666,72 I biennio e art.7 II 120.612.000 62.290,90 63 comma 2 lett b) 3.225.632 1.665,90 I biennio e art.7 II 67.688.628 34.958,26 63 comma 2 lett b) 3.227.224 1.666,72 tab. 12/D DIRIGENZA SPTA L'Aquila Fondo per la retribuzione di risultato e premio per la qualità della prestazione individuale ART 52 lire 134 € del n. 219 del 2.4.2002 DETERMINAZIONE FONDO ANNI 1998- 2000 ruolo sanitario fondo consolidato al 31.12.97 ex art.61 CCNL 5.12.96 99.735.021 51.508,84 41.721.111 21.547,16 ruolo PTA fondo consolidato al 31.12.97 ex art.61 CCNL 5.12.96 art 52 I biennio del n. 219 del 2.4.2002 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2001 0,00 ruolo sanitario fondo consolidato al 31.12.97 ex art.61 CCNL 5.12.96 riduzione per effetto dello scorporo della quota relativa al personale transitato all'ARTA dal 1.1.2001 fondo 2001 99.735.021 51.508,84 5.328.010 2.751,69 94.407.011 48.757,15 41.721.111 21.547,16 1.415.500 731,04 40.305.611 20.816,11 ruolo PTA fondo consolidato al 31.12.97 ex art.61 CCNL 5.12.96 art 52 I biennio riduzione per effetto dello scorporo della quota relativa al personale transitato all'ARTA dal 1.1.2001 fondo 2001 tab. 12/E DIRIGENZA SPTA Pescara Fondo per la retribuzione di risultato e premio per la qualità della prestazione individuale ART 52 ruolo sanitario lire fondo ANNI 1996-2000 6.301.154 A DECORRERE DAL 2001 fondo 2000 + 6.301.154 scorporo quota di pertinenza dell'ARTA 400.073 totale anno 2001 e seguenti = 5.901.081 ruolo PTA fondo ANNI 1996-2000 7.327.272 A DECORRERE DAL 2001 fondo 2000 + 7.327.272 scorporo quota di pertinenza dell'ARTA 132.730 totale anno 2001 e seguenti = 7.194.542 € 3.254,27 0,00 3.254,27 206,62 3.047,65 3.784,22 0,00 3.784,22 68,55 3.715,67 tab. 12/F DIRIGENZA SPTA Teramo Fondo per la retribuzione di risultato e premio per la qualità della prestazione individuale ART 52 lire 135 € del. n. 2815 del 14.12.1998 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 1998 fondo per la retribuzione di risultato (art. 61, 2 comma punto a) I biennio e art.7 II 291.260.058 biennio ) fondo per la qualità della prestazione individuale (art 61 comma 2 punto b) I biennio) 10.256.104 del. n. 2818 del 14.12.1998 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 1999 fondo per la retribuzione di risultato (art. 61, 2 comma punto a) I biennio e art.7 II 291.260.058 biennio ) fondo per la qualità della prestazione individuale (art 61 comma 2 punto b) I biennio) 10.256.104 del. n. 134 del 23.3.2000 RICOGNIZIONE RESIDUI ANNO 1999 E RIDETERMINAZIONE FONDO ANNO 1999 fondo anno 1999 301.516.162 residuo fondo produttività 1998 301.696.207 residuo fondo produttività 1996 35.816.943 residuo fondo risultato 1997 39.947.416 residuo fondo posizione 1997 101.170.839 residuo fondo posizione 1998 ruolo sanitario 4.776.704 residuo fondo di posizione anno 1998 altri ruoli 296.888.842 residuo fondo di posizione 1999 ruolo sanitario 24.859.217 residuo fondo di posizione anno 1999 altri ruoli 267.191.500 fondo disponibile anno 1999 1.373.863.830 somme spese anno 1999 0 importo residui 1.373.863.830 del n. 330 del 6.7.2000 DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2000 fondo per la retribuzione di risultato (art. 61, 2 comma punto a) I biennio e art.7 II 291.260.058 biennio ) fondo per la qualità della prestazione individuale (art 61 comma 2 punto b) I biennio) 10.256.104 del. n.833 dell'8.11.2001 DETERMINAZIONE FONDO ANNI 2000 E 2001 fondo per la retribuzione di risultato relativa ai livelli di produttività e al miglioramento dei servizi Dirigenti sanitari, professionali tecnici ed amministrativi dall'1.1.1998 Consolidato fondo ex art. 61 CCNL5/12/96 al 31/12/97 (art. 52 c. 3) Nel 291.260.058 consolidato anzidetto non rientrano le "risorse aggiuntive" di cui all'art. 7, c. 1 e 3 del CCNL 5/12/96 (II biennio economico). (ART. 52, c. 4, lett. a) incrementi derivanti da economie di gestione accertate a consuntivo dal nucleo di 0 valutazione che deve corrispondere ad effettivi incrementi di produttività o di miglioramento dei servizi o di ottimizzazione delle attività possibilità di incremento per economie di cui ai fondi "retribuzione di posizione 0 indennità specifica medica ecc." (art. 50) e "trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro" ( art. 51) limitatamente all'anno in cui tali economie si sono verificate. ( art. 52, c. 4, lett. c) incremento dall'1/198: quota parte delle risorse derivanti dall'attuazione dell'art. 43 0 della legge 449/97 relativamente ai contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione e convenzioni con soggetti pubblici e privati ( da definirsi in sede di contrattazione integrativa aziendale) (art. 52, c.5, lett. a) incremento dall'1/198 sulla base del consuntivo 1997 1% monte salari anno 1997, in 0 presenza di - 1 avanzi di amministrazioni e pareggio di bilancio (secondo modalità stabilite dalla regione(art. 52, c.5, lett. b) - 2 realizzazione annuale di programmi relativamente concordati con la regione finalizzati al raggiungimento del pareggio di bilancio entro il termine prestabilito dalle disposizioni vigenti. Tali incrementi sono possibili solo a consuntivo e previa verifica da parte del nucleo di valutazione o del servizio di controllo interno. (art. 52, c. 5, lett. b) risorse definite dalla regione per l'assunzione a perseguimento di obiettivi strategici 0 relativi al consolidamento del processo di riorganizzazione o collegati al reale recupero di margini di produttività alla cui realizzazione è finalizzata una quota pari all'1% del monte salari anno 1997 ed una quota pari allo 0,2% del medesimo monte salari per interventi finalizzati allo sviluppo occupazionale. (art. 52,c. 7). Dall'1/1/00 finalizzate al finanziamento dell'indennità di esclusività del rapporto di lavoro per i dirigenti del ruolo sanitario e al finanziamento dell'equiparazione per i dirigenti degli altri ruoli 0 Decurtazione di una soma derivante dalla retribuzione di risultato non corrisposta , nell'anno 2000, al personale dirig. dei ruoli optante per il rapporto di lavoro non esclusivo secondo le modalità di cui all'art. 47, c. 6 del relativo CCNL I biennio economico; (art. 52, c. 7, ultimo periodo) (non vi sono dirigenti sanitari optanti per il rapporto di lavoro non esclusivo) incremento per applicazione art. 53 CCNL 8/6/00 0 totale fondo anno 2000 + 291.260.058 decurtazione fondo per personale assegnato all'ARTA dall'1.1.2001 26.728.377 totale fondo anno 2001 = 264.531.681 del. n. 138 del 18.2.2002 DETERMINAZIONE FONDO 2002 264.531.681 fondo per la retribuzione di risultato (art. 61, 2 comma punto a) I biennio e art.7 II biennio ) fondo per la qualità della prestazione individuale (art 61 comma 2 punto b) I biennio) 9.314.921 150.423,27 5.296,84 0,00 150.423,27 5.296,84 155.720,10 155.813,09 18.497,91 20.631,12 52.250,38 2.466,96 153.330,29 12.838,71 137.992,89 709.541,45 0,00 709.541,45 150.423,27 5.296,84 0,00 150.423,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.423,27 13.804,05 136.619,21 136.619,21 4.810,76 Sia per la dirigenza medica che per quella dei ruoli SPTA, l’art.53 dei rispettivi contratti prescrive che le Aziende e gli enti che, in attuazione delle vigenti disposizioni, rideterminino, 136 con atto formale, la dotazione organica dei posti di funzione dirigenziale in numero superiore a quello preso a base di calcolo per la formazione dei fondi, previsti dagli artt. 50, 51 e 52, nel finanziare la predetta dotazione organica, dovranno incrementare i relativi fondi in modo congruo, con oneri a carico del proprio bilancio, tenendo conto del valore delle posizioni organizzative di nuova istituzione e, comunque, della retribuzione di posizione minima contrattuale di cui all'art. 35, comma 1, lett. A) punto 5 come già previsto dall'art. 58 del C.C.N.L. 5 dicembre 1996; delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri derivanti dalla corresponsione del trattamento economico accessorio complessivo eventualmente spettante ai dirigenti da assumere; dell'indennità di cui all'art. 41 e - per i dirigenti sanitari – dell'art. 43. Analogamente si procede nel caso d’attivazione di nuovi servizi ad invarianza della dotazione organica con riferimento al trattamento accessorio. 8. Osservazioni. La ricostruzione dei fondi della Dirigenza è stata effettuata dalla Sezione, sulla base delle delibere di quantificazione di essi e sulla base dei contratti integrativi aziendali. Per l’imputazione al bilancio preventivo, le Aziende confermano quanto già precisato in sede di istruttoria sull’area del comparto circa la ritardata sottoscrizione dei contratti nazionali che, avvenuta in anni successivi a quelli di inizio della loro vigenza ha determinato un’iscrizione in bilancio di fondi di importo sicuramente inferiore a quelli ricostruiti29 Sul punto valga quanto già detto in precedenza. A conferma seguono n. 6 tabelle (n. 13,14 e 15 per la dirigenza medico veterinaria e n 16, 17 e 18 per la dirigenza SPTA) riepilogative dei pagamenti effettuati dalle aziende sui tre fondi previsti per l’area della dirigenza dai rispettivi contratti. Anche per tale area vale quanto già detto per l’area del comparto: le quote residue dei fondi a consuntivo alimentano principalmente il fondo dell’art. 52 ( fondo per la retribuzione di risultato). E’ sicuramente utilizzata la facoltà prevista dal medesimo art. 52 con l’utilizzazione anche temporanea – nel fondo per la produttività collettiva – di eventuali risparmi accertati a consuntivo nella gestione dei fondi di cui agli art 50 e 51. Dalle tabelle compilate dalle aziende e riepilogate nelle successive, è emerso che i pagamenti non sempre vengono effettuati nello stesso anno di riferimento del fondo, per cui non è apparsa facile la ricostruzione di quanto chiesto dalla Sezione ai fini della individuazione della dinamica dei costi. L’azienda di Lanciano Vasto ha poi ulteriormente precisato che la gestione dei residui è materia di competenza del tavolo della contrattazione e dunque le risultanze finanziarie 29 Per la verità, in alcuni casi la iscrizione in bilancio è stata superiore all’importo successivamente ricostruito dei fondi: in tali casi occorre che le aziende procedano al riesame preciso dei conteggi onde evitare che su bilanci già in disavanzo risultino maggiori poste in uscita che nella realtà appaiono diverse. 137 ancora disponibili dovranno necessariamente passare attraverso questa fase procedimentale. Per il fondo di cui agli art. 50 dei due contratti sulla dirigenza, che - si ricorda - finanzia la retribuzione di posizione (nelle sue componenti: fissa, variabile e variabile aziendale) dei dirigenti delle rispettive aree, nonché l'indennità di struttura complessa e l'indennità di specificità medica per i medici e veterinari e, per i soli dirigenti già di ex II livello, l'indennità di specifico trattamento economico, in sede di istruttoria le aziende hanno rappresentato quanto segue: Avezzano Sulmona L’utilizzo del fondo è avvenuto per dare concreta attuazione alle disposizioni del contratto nazionale 1998-2001, I e II biennio, nei confronti dei dirigenti delle tre aree. La retribuzione di posizione ha riguardato sia la componente fissa che quella variabile e variabile aziendale, in base alla graduazione degli incarichi. Chieti Allo stato, per la dirigenza medica e veterinaria, nonché per la dirigenza sanitaria non medica e tecnico/professionale, con i fondi di che trattasi, l’azienda ha dichiarato che provvede al finanziamento dell’indennità di posizione in godimento (nella sola parte fissa e parte variabile) nonché alle indennità sopracitate nelle misure contrattualmente definite, non avendo ancora provveduto al conferimento degli incarichi dirigenziali e, quindi alla corresponsione della parte di indennità di posizione variabile aziendale. Tuttavia, con gli atti deliberativi n.930 e n.931 del 30/10/2003 già citati, ha provveduto, rispettivamente, a definire l'organigramma aziendale e la graduazione degli incarichi, cui ha fatto seguito, da parte di ciascun responsabile d’Unità Operativa, la proposta del nominativo/nominativi dei dirigenti cui affidare l'incarico. L'Azienda provvederà, nel corso dei prossimi mesi, all'effettivo conferimento degli incarichi e, quindi, alla corresponsione a ciascun dirigente, dell'incremento dell'indennità di posizione parte variabile, in relazione al valore di ciascun incarico stesso, utilizzando la quota disponibile del fondo. Viceversa, per la dirigenza amministrativa, con il fondo in questione, si provvede, attualmente, alla corresponsione dell’indennità di posizione anche nella parte variabile essendo stati conferiti gli incarichi dirigenziali già dal 1999 - nonché alla corresponsione delle indennità sopra citate nella misura contrattualmente stabilita. L'incidenza nella applicazione dei contratti collettivi, nel quinquennio 1998/2002, determina un incremento di spesa pari complessivamente a 6,84% così ripartita per ciascun anno: 1999 rispetto a 1998 il +1,48%; 2000 rispetto a 1999 il +2,44%; 2001 rispetto a 2000 il +1,76%; 2002 rispetto a 2001 il +1,16%. Lanciano Vasto 138 L’Azienda di Lanciano Vasto ha sottolineato che “nell' ambito del Sistema assunzioni si deve precisare che - specie per i Direttori (ex Primari) - in diverse situazioni il costo sul bilancio si è configurato in misura minore rispetto a quello contrattualmente previsto, e precisamente in tutti i casi nei quali l'incarico apicale è stato conferito a Dirigenti già in servizio presso l’Azienda. In tutte queste ipotesi l’aumento di spesa si è limitato alla sola differenza fra il trattamento economico in godimento e quello (nuovo) attribuito per effetto dell’incarico apicale”. In relazione alle qualifiche, l’azienda ha ulteriormente precisato che la manovra ha interessato essenzialmente il personale medico, mentre la rimanente dirigenza è rimasta invariata nel numero, ed anzi in diversi casi ha subito un decremento in relazione alle cessazioni, fisiologiche e non, determinatesi nel segmento temporale considerato. Ciò ha ugualmente influito sulla spesa, le cui voci contrattuali remunerano maggiormente il personale medico rispetto alle rimanenti qualifiche della dirigenza. Premesso quanto sopra, considerando i vari istituti contrattuali, ha rilevato che l'aumento della spesa è stato spalmato su vari istituti contrattuali: incremento economico tabellare del personale della dirigenza medica e veterinaria (che si attesta sulle £. 3.016.000 lorde annue - a regime e cioè calcolando tutti gli incrementi di stipendio previsti nei due bienni economici fino all'ultimo del 1/7/2001)30. In misura, analoga si è registrato l'aumento per il personale delle rimanenti qualifiche della dirigenza, per un incremento annuo a regime che si aggira attorno a circa £ 160.000.000 su base annua. A ciò si deve aggiungere, inoltre, la previsione contrattuale dei seguenti istituti: A) l'indennità per incarico di direzione di struttura complessa; B) l'istituto dell' equiparazione, che dal 1/2/2001 ha comportato un incremento della retribuzione di posizione minima dei dirigenti31; C) l'indennità di esclusività del rapporto di lavoro, incidente sui costi aziendali dal 1/1/2000. L’Aquila Per quanto riguarda “gli istituti normativi previsti nell’ambito dei benefici contrattuali attraverso il fondo di cui all’art.50 gli stessi sono stati applicati ma per diversi motivi non si è potuto ancora provvedere alla loro effettiva corresponsione. Attualmente si è in fase di riesame dell’intera materia”. Pescara 30 Considerando il numero dei dirigenti medici e veterinari in servizio l'aumento annuo dal 2001 si aggira attorno ad 1,5 miliardi di lire solo per l’azienda in questione 31 L'aumento fra "vecchia" e "nuova" retribuzione di posizione può essere complessivamente stimato attorno a £ 2.700.000.000 su base annua, compresa la tredicesima mensilità. 139 In merito allo stato di attuazione del CCNL 8/6/2000, l’azienda segnala che esso è stato integralmente applicato, ad eccezione delle verifiche ai fini dei passaggi di classe per l'indennità di esclusività di rapporto, che sono tuttora in corso per le anzianità di più recente maturazione. Quanto all'analisi della dinamica dei costi del personale nel quadriennio 19982001, ha evidenziato che il numero di dirigenti/anno retribuiti negli anni di interesse sono stati, rispettivamente, n. 643, n. 671, n. 723 e n. 732. Quindi, ipotizzando una distribuzione qualitativa del personale sostanzialmente omogenea, la quota percentuale di incremento dei costi imputabile al numero di dipendenti rispetto al 1998 è stata del 4,35% per il 1999, del 12,44% per il 2000 e del 13,84% per il 2001. Le quote ulteriori degli aumenti di costo sarebbero pertanto attribuibili ai Contratti Collettivi sottoscritti l' 8/6/2000. Da ultimo si segnala che la procedura di finanziamento regionale dell'indennità d’esclusività di rapporto si è concretizzata nella registrazione contabile dei ricavi corrispondenti all'assegnazione regionale (per l'USL di Pescara £ 1.586.394.000 per il biennio 2000-2001), senza che da tale circostanza derivasse alcuna necessità di contrattazione e/o di finalizzazione, essendo la destinazione già compiutamente definita dal CCNL 8/612000. Teramo Circa lo stato d’attuazione del C.C.N.L, con riferimento all'art. 50 del CCNL 1998/2001 l’azienda ha segnalato che: - è in corso di definizione la procedura finalizzata alla graduazione delle funzioni ed al conferimento dei relativi incarichi per l'area della dirigenza medica, veterinaria e del ruolo sanitario; - viene corrisposto ai dirigenti interessati il minimo previsto dalle disposizioni contrattuali; - si è provveduto all’equiparazione di cui all'art.3 del CCNL 8 giugno 2000 - II biennio di parte economica; - si è proceduto alla graduazione delle funzioni ed al conferimento dei relativi incarichi per l'area della dirigenza p.t.a.; - sono stati costituiti i Collegi Tecnici per la verifica degli incarichi per la dirigenza p.t.a.; sono in corso di costituzione i Collegi Tecnici per la verifica degli incarichi dei dirigenti del ruolo sanitario; - si è proceduto alla verifica intermedia degli incarichi di struttura complessa conferiti ai dirigenti della p.t.a.; - è in corso di definizione la procedura per il conferimento dei nuovi incarichi di struttura complessa della dirigenza p.t.a.. In sostanza, dalla dinamica dei pagamenti e da quanto affermato in sede di istruttoria dalle singole aziende, le liquidazioni sono state fatte, in quasi tutta la Regione Abruzzo, in misura tale da assicurare e garantire unicamente gli importi minimi previsti dalle norme del 140 contratto nazionale, dovendo le aziende intervenire in ordine all’attuazione a regime delle articolazioni aziendali (Dipartimenti, strutture semplici e complesse, professionalità elevate). In quasi tutte le aziende manca il conferimento di incarichi che danno luogo all’indennità di posizione variabile aziendale. Va quindi concluso che le poste accessorie previste dal contratto nazionale destinate inizialmente alla graduazione di funzioni e di responsabilità, in mancanza – e ciò si ricava dalla dinamica dei pagamenti – dell’attuazione nel primo biennio circa di alcuni degli istituti contrattuali e il permanere della stessa anche nel secondo biennio, si sono riversate sempre a favore del personale principalmente sul fondo dell’art. 52; su tale fondo i pagamenti, a fronte di generici obiettivi di qualità collettiva conformi agli obiettivi aziendali, come già visto nell’area del comparto, sono stati effettuati a tutto il personale. 141 9. Il ruolo della Regione : a) l’equiparazione e la perequazione regionale dei fondi. Ai sensi dell’art 7 dei contratti nazionali dell’8.6.2000 delle due aree dirigenziali, ferma restando l’autonomia Aziendale è demandato al sistema delle relazioni sindacali regionali, secondo i protocolli definiti in ciascuna Regione con le OO.SS di categoria firmatarie dei C.C.N.L., il confronto su materie aventi riflessi sugli istituti disciplinati dal C.C.N.L. al fine di verificarne lo stato di attuazione, con particolare riguardo a quelli sottoindicati: formazione manageriale e formazione continua, comprendente l’aggiornamento professionale e la formazione permanente; verifica dell’entità dei finanziamenti dei fondi di posizione, di risultato e delle condizioni di lavoro di pertinenza delle Aziende sanitarie ed ospedaliere, limitatamente a quelle soggette a riorganizzazione in conseguenza di atti di programmazione regionale, assunti in applicazione del d. lgs. 229/1999 per ricondurli a congruità fermo restando il valore della spesa regionale; perequazione dei fondi delle Aziende ed enti del comparto ai fini dell’applicazione dell’art. 41 (dirigenza medico – veterinaria) e art.42 (dirigenza SPTA) relativi all’EQUIPARAZIONE dei dirigenti di ex IX livello al X livello qualificato del DPR 384/1990; perequazione dei fondi delle Aziende ed enti del comparto ai fini dell’applicazione dell’art. 42 (dirigenza medico – veterinaria) e art. 43 (dirigenza SPTA) relativo alla corresponsione dell’indennità di esclusività del rapporto. Per ciò che concerne l’equiparazione, con l’art. 41 dei rispettivi contratti dell’area medica e veterinaria e dell’area SPTA, le parti hanno concordato sulla necessità di procedere all’equiparazione della retribuzione minima contrattuale32 dei dirigenti d’ex IX livello, qualificato e non del DPR 384/1990 – in servizio al 5 dicembre 1996 - a quella dei dirigenti d’ex X livello non qualificato, attesa la sostanziale parificazione delle funzioni dirigenziali operata con l'accorpamento delle due ex posizioni funzionali nel I livello dirigenziale dall'art. 18, comma 2 del dlgs 502/1992. Poiché tale equiparazione, iniziata con il C.C.N.L. 5 dicembre 1996, secondo biennio economico, per quanto riguarda lo stipendio tabellare, deve essere definitivamente portata a termine per la conclusione della vertenza, le parti, nel prendere atto che le risorse necessarie si renderanno disponibili nel biennio economico 2000 – 2001, rinviano la definitiva soluzione al relativo contratto. Nei contratti nazionali 1998-2001 si prevede che per un corretto finanziamento dei fondi di ciascun’Azienda si provvederà, con le procedure dell'art.7 lett. c) alla loro perequazione a livello regionale, rinviando al contratto del medesimo biennio la definizione del trattamento economico dei dirigenti assunti dal 6 dicembre 1996 in poi, al termine del quinquennio di cui all'art. 28. 32 di cui alla tabella allegato 1 al CCNL del 5 dicembre 1996 – secondo biennio economico 1996 - 1997 142 Di seguito all’art. 41 precedentemente ricordato, l’art. 3 del C.C.N.L. area SPTA II biennio stabilisce che, in applicazione del citato art 42 comma 1 del C.C.N.L. 1998/2001, la retribuzione di posizione minima contrattuale dei dirigenti dell’area SPTA, in servizio alla data del 5.12.1996 nelle posizioni funzionali di ex IX livello qualificato e non del DPR 384/1990, con cinque anni di anzianità all’1.2.2001, con la medesima decorrenza è equiparata a quella dell’ex X livello non qualificato dello stesso DPR. L’art 4, invece, prevede che i dirigenti assunti dal 6.12.1996 in poi raggiungono la retribuzione minima contrattuale di cui all’art.3 comma 1 del C.C.N.L. 8.6.2000. Al fine di dare applicazione agli artt. 3 e 4, l’art. 8 del medesimo C.C.N.L. prevede che il fondo di cui all’art.50 comma 2 del C.C.N.L. 98/2000 (fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento, indennità di direzione di struttura complessa) dall’1.2.2001 utilizza, per i dirigenti SPTA, tra l’altro, le risorse di cui all’art.52 comma 7 (pari all’1,2% del monte salari annuo Aziendale, calcolato con riferimento al 1997) del contratto nazionale dell’ 8.6.2000. Detto articolo pone a carico delle Regioni l’erogazione di dette risorse. Per tutti i ruoli sono, altresì, utilizzate con la stessa decorrenza, le risorse derivanti dai risparmi sulla retribuzione individuale d’anzianità dei rispettivi dirigenti cessati dal servizio, confluite nei fondi medesimi dall’1.1.1998 e ulteriori risorse aggiuntive regionali in misura percentuale pari all’1,7% del monte salari 1999 relativo alla dirigenza della presente area negoziale. Con deliberazione n. 601, dell’11.7.2001, la Giunta regionale d’Abruzzo ha individuato la quota regionale per l’anno 2001, per la Dirigenza dei ruoli SPTA, come da tabella che segue, impegnando e liquidando alle Aziende sul capitolo di spesa 81500 del bilancio di previsione dell’anno 2001, la complessiva spesa di lire 125.591.125. Aziende Avezzano Sulmona Chieti Lanciano Vasto L’Aquila Pescara Teramo Totale monte salari 1997 lire 1.921.331.000 1.022.145.000 1.361.533.000 1.490.224.000 3.358.930.000 2.263.212.000 11.417.375.000 euro 992.284,65 527.893,84 703.173,11 769.636,47 1.734.742,57 1.168.851,45 5.896.582,09 Quota regionale (1,2% monte salari 1997) lire euro 21.134.641 10.915,13 11.243.595 5.806,83 14.976.863 7.734,90 16.392.464 8.466,00 36.948.230 19.082,17 24.895.332 12.857,37 125.591.125 64.862,40 b) L’indennità d’esclusività e la perequazione dei fondi. L’art.7 comma 1 del C.C.N.L. 98/2001 dell’area della Dirigenza SPTA e l’art.7 comma 1 del C.C.N.L. 98/2001 dell’area della Dirigenza medico veterinaria, demandano alle Regioni e alle organizzazioni sindacali di categoria, la definizione di un protocollo d’intesa per la perequazione dei fondi delle Aziende e degli enti del comparto ai fini dell’applicazione dell’istituto della indennità di esclusività introdotto rispettivamente dagli artt. 42 e 43 dei pertinenti contratti. 143 Tali articoli, l’uno per la dirigenza SPTA, l’altro per la dirigenza medica – veterinaria prevedono l’istituzione di tale indennità finalizzandola alla esclusività del rapporto di lavoro dei predetti dirigenti. La disciplina del rapporto di lavoro esclusivo e del connesso trattamento economico rimane legata alla permanenza stabile del sistema delle incompatibilità. Venendosi a modificare tale sistema, tale norma del C.C.N.L. perderebbe efficacia. L’art.5 del C.C.N.L., area dirigenza SPTA, e l’art.5 del C.C.N.L., area dirigenza medica veterinaria, hanno stabilito che dal 1 gennaio 2000 è corrisposta l’indennità d’esclusività del rapporto dei dirigenti del ruolo sanitario e del ruolo medico veterinario, mentre il comma 7 dei medesimi articoli prevede che, in prima applicazione, l’indennità è finanziata con le risorse derivanti. a) a livello nazionale : dall’art.72 comma 15 della legge 448/98 e dall’art.28, commi 8, 10 e seguenti della legge 488/99; b) a livello regionale: dall’1,2% del monte salari aziendale, calcolato con riferimento all’anno 1997, quale risorsa aggiuntiva messa a disposizione dalle Regioni ai sensi degli artt. 4 e 13 del d. lgs. n.502/92 a decorrere dal 1.1.2000; c) a livello aziendale dai risparmi derivanti dall’applicazione dei commi 4, 5 e 12 dell’art.72 della legge 448/98. Con le deliberazioni nn. 138 e 139 del 20.2.2001 la Giunta regionale ha approvato i protocolli d’intesa in materia di perequazione dei fondi ai fini della corresponsione dell’indennità d’esclusività del rapporto di lavoro ai dirigenti medico veterinari e a quelli della dirigenza SPTA. In base ai calcoli effettuati dalla Regione Abruzzo, nei citati protocolli, la medesima ha erogato alle Aziende, con la delibera n. 415 del 23.5.2001, la quota regionale aggiuntiva per gli anni 2000 e 2001. Le somme costituiscono il risultato delle procedure di perequazione, poste in essere in attuazione del comma 8 degli artt.5 citati sulla base dei dati forniti dalle Aziende e secondo le modalità dei citati protocolli d’intesa. La quota regionale aggiuntiva è pari all’1,2% del monte salari complessivo riferito all’anno 1997, nella misura annua degli importi di seguito riportati e indicati come “quota regionale 1,2% perequata”. Aziende Avezzano Sulmona Chieti Lanciano Vasto L’Aquila Pescara Teramo totale Anno 2000 Anno 2001 Del. 138/G.R. Del. 139/G.R. Del. 138/G.R. Del. 139/G.R. 475.301.000 632.985.000 775.064.000 209.350.000 744.435.000 469.846.000 3.306.981.000 39.444.000 39.444.000 29.823.000 27.899.000 48.762.000 49.064.000 234.436.000 475.301.000 632.985.000 775.064.000 209.350.000 744.435.000 469.846.000 3.306.981.000 39.444.000 39.444.000 29.823.000 27.899.000 48.762.000 49.064.000 234.436.000 144 Totale assegnato 1.029.490.000 1.344.858.000 1.609.774.000 474.498.000 1.586.394.000 1.037.820.000 7.082.834.000 Tale perequazione ha riguardato 246 dirigenti del ruolo sanitario in intramoenia, 2250 dirigenti medici e 143 dirigenti veterinari nella stessa situazione così divisi tra le Aziende: Azienda Avezzano Sulmona Chieti Lanciano vasto L’aquila Pescara Teramo Totale Regione Dirigenti ruolo sanitario 41 41 31 29 53 51 246 Dirigenti medici Dirigenti veterinari 319 373 420 214 468 456 2250 30 15 22 9 27 40 143 L'indennità d’esclusività del rapporto, in quanto compensativa di un’opzione che modifica in modo irreversibile la sfera giuridica dei dirigenti sanitari, presenta caratteristiche di stabilità e, nel primo biennio di applicazione 2000 – 2001, trova la garanzia di finanziamento nei risparmi derivanti dai processi di riforma e razionalizzazione dei servizi sanitari in corso. A tal fine, in attuazione della riforma, le Regioni dovrebbero essere attivate a livello regionale, con adeguati provvedimenti organizzativi, misure d’indirizzo e controllo del governo clinico della spesa atte a garantire risparmi di gestione certi e consolidati, derivanti dalla qualificazione del servizio ospedaliero e dall'incremento di produttività – anche attraverso l'applicazione degli opportuni protocolli diagnostici e terapeutici, la razionalizzazione della spesa sanitaria che consentirà il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento dell'indennità. Al termine del biennio contrattuale, si procederà ad una verifica del processo attuativo di tale istituto e del relativo finanziamento, che continuerà ad essere assicurato dalle Regioni con voci di risparmio dalle stesse destinate a finanziare la spesa sanitaria ed aventi la medesima finalizzazione di cui all'art. 5, senza aggravio per il SSN. 10. La situazione delle aziende in materia di equiparazione e di erogazione della indennità di esclusività. Per tale materia il quadro istruttorio è il seguente: Avezzano Sulmona A decorrere dal 1° febbraio 2001 l’Azienda dichiara di aver dato completa attuazione all’equiparazione dei dirigenti in ottemperanza dell’art.41 del contratto nazionale. Chieti In merito alla delibera di Giunta Regionale n. 415 del 23 maggio 2001, con la quale è stata assegnata all'Azienda di Chieti la somma di £. 1.344.858.000, quale quota parte della somma di £.7.082.834.000, per il finanziamento dell'indennità di esclusività del rapporto dell'area medica e veterinaria e dell'area sanitaria non medica, l’azienda ha dato atto che le 145 somme stesse risultano introitate sul bilancio di esercizio dell'anno 2001 ed utilizzate per la medesima finalità. Lanciano Vasto A tale Azienda è stata assegnata la somma complessiva per il biennio predetto, ammontante a complessive £. 1.609.774.000, suddistinta come indicato nella parte motiva del citato deliberato n. 415/G.R. La comunicazione della ripetuta delibera di G. R. è stata effettuata, dalla Direzione sanità, con nota n. 13169/C del 26.6.2001 e però, tenuto conto che, per effetto di quanto disposto dall'art. 7, comma 2, dei CCNL 8.6.2000 “in attesa della perequazione di cui alle lettere “c” e “d” le aziende garantiscono l'erogazione di quanto previsto dalle norme richiamate alle scadenze indicate dal contratto", questa Azienda ha comunque provveduto a darne puntuale attuazione, pur in attesa della materiale assegnazione delle risorse (che sono poi state attribuite con la richiamata delibera di G.R. n. 415). Al riguardo ha ritenuto di dover ulteriormente evidenziare quanto segue: “Dovendo dare attuazione al dettato di cui all'art. 7 sopra richiamato, essa ha operato una generale ricognizione del personale della dirigenza delle due aree che, alla data del 1° gennaio 2000, fosse in rapporto esclusivo ed avesse le funzioni e le esperienze professionali determinate dall'art. 5 dei CCNL 8.6.2000 (Il biennio economico), garantendo ai dirigenti il trattamento economico di prima attuazione, secondo la posizione di ciascuno. Al riguardo, le posizioni di cui sopra sono state garantite direttamente con risorse aziendali, in attesa delle assegnazioni regionali, che sono intervenute solo successivamente alla prima attuazione contrattuale, come sopra precisato. Successivamente alla fase di prima attuazione, mentre la conferma dell’indennità di struttura complessa, per ciascun Direttore, è stata connessa all'esito delle verifiche via via predisposte dall'Azienda all'atto della scadenza del termine dell'incarico conferito, per i dirigenti ai quali non è stato attribuito il predetto incarico apicale, l’Azienda dichiara di non aver erogato alcun superiore trattamento, non essendo stato conferito allo stato attuale nessun passaggio di fascia economica, poiché - non determinandosi forme di automatismo ed essendo il meccanismo in questione subordinato all' esito posi ti vo delle verifiche triennali, contrattualmente previste - si attende appunto l'esito del procedimento di verifica per fare luogo alla corresponsione dei trattamenti aggiornati. Il meccanismo di valutazione, peraltro ultimamente regolamentato, non ancora ha portato alla conclusione dei primi procedimenti. Anche tale azienda, ai fini della ricezione dei fondi di cui si discute, ha solamente adottato i formali provvedimenti deliberativi con i quali l'ente ha approvato la manovra di bilancio previsionale, nel quale sono state inserite in entrata le somme assegnate dalla Regione sulla base della delibera di G.R. n. 415/2001. 146 Per quanto attiene alla tematica relativa all'equiparazione della retribuzione minima contrattuale dei dirigenti dei quattro ruoli ex IX livello DPR n. 384/1990 a quella dei dirigenti ex X livello non qualificato, prevista dalla norma di rinvio contenuta negli artt. 41 e 42 CCNL 8.6.2000, rispettivamente dell'area medica e SPTA, si deve rilevare che l'Azienda, “in considerazione dell’entrata in vigore degli artt. 3 e 4 CCNL 8.6.2000 d’entrambe le aree dirigenziali, qualificate certamente come norme prescrittive, ha effettuato una verifica complessiva della situazione relativa ai dirigenti in servizio, garantendo automaticamente la retribuzione di posizione minima prevista dalle specifiche disposizioni contrattuali sopra richiamate, attraverso la rideterminazione delle voci fissa e variabile, ed accertando in ordine al personale optante ed a quello non optante per il rapporto esclusivo, nonché garantendo la retribuzione di posizione minima contrattuale ai dirigenti di nuova assunzione”. Al riguardo ha ulteriormente evidenziato: - che nessun dirigente risulta godere attualmente di alcuna retribuzione di posizione superiore al minimo contrattuale garantito; - che l'articolazione interna attuale, in attesa dell'esecutività dell'atto aziendale in corso d'esame alla Regione, prevede unicamente i trattamenti di posizione relativi alla dirigenza di struttura complessa delle due aree contrattuali, nonché i trattamenti per i conferimenti in favore dei responsabili di struttura semplice, formalmente identificati e sempre retribuiti ai minimi contrattuali; - manca, oggi,il completamento dell’articolazione aziendale, specie quella delle strutture semplici e del conferimento degli incarichi professionali elevati con la mancata corresponsione dei trattamenti economici conseguenti; - anche per il sistema sopra delineato, e relativamente ai dirigenti di nuova assunzione, rientranti nell'ambito dell'art. 4 CCNL 8.6.2000 il sistema delle verifiche, da effettuare da parte del Collegio tecnico'' ex art. 3 comma 1 CCNL, non ancora entra a regime. In conseguenza, l’azienda non "ancora può fare luogo alla corresponsione della retribuzione minima contrattuale di cui all’art. 3, comma 1 dei ripetuti contratti, fino alla ricezione degli esiti positivi delle verifiche stesse”. La situazione di spesa attuale è configurata come da documenti illustrativi che pongono in evidenza la spesa attualmente disposta ma che, a regime, dovrà prevedere aumenti che dovranno coprire anche esercizi pregressi, dovendo il sistema garantire la corresponsione (eventuale, in base all'esito delle verifiche) fin dalla data di compimento dei requisiti e della anzianità di servizio. L’Aquila L’azienda dichiara che, ai sensi delle delibere regionali citate,la Regione ha assegnato all’azienda la somma di 474.498.000 lire (lire 418.700.000 per la dirigenza medica veterinaria e 55.798.000 per la dirigenza spta). Tali somme sono state destinate per il titolo di che trattasi (art.5 vigenti contratti della dirigenza). 147 Pescara Sinteticamente l’azienda precisa che la procedura di finanziamento dell’indennità d’esclusività del rapporto si è concretizzata nella registrazione contabile dei ricavi corrispondenti all’assegnazione regionale (1.586.394.000) per il biennio 2000-2001) con la finalizzazione già individuata dal C.C.N.L. 8 giugno 2000. Teramo Relativamente allo stato delle procedure per la perequazione dei fondi ai fini della corresponsione dell'indennità di esclusività l’azienda ha precisato che: - si è provveduto all’equiparazione di cui all'art.3 del CCNL 8 giugno 2000 - II biennio di parte economica; - si è provveduto alla corresponsione dell'indennità d’esclusività del rapporto di lavoro con riferimento all'anzianità di servizio continuativa posseduta alla data del 31 dicembre 1999; - sono in corso di costituzione i Collegi Tecnici per la verifica finalizzata alla corresponsione della maggiorazione dell'indennità d’esclusività del rapporto di lavoro; - non è stata recepita con atto deliberativo l'assegnazione regionale di cui alle deliberazioni citate nella richiesta della Corte dei Conti (nn.138 e 139 del 20 febbraio 2001 e 415 del 23 maggio 2001); - le indennità d’esclusività e di equiparazione non sono assoggettate dalle previsioni del CCNL alla negoziazione con le oo.ss. a livello aziendale, ma regionale; nelle more di quanto anzi detto misura e modalità di corresponsione delle stesse sono stabilite dall'articolato di riferimento (cfr., in particolare, l'art.7 del CNL 98/2001). Le sei Aziende hanno confermato l’erogazione delle predette cifre dichiarando d’averle destinate allo scopo per il quale sono state assegnate. E’ pur vero che in attesa della materiale assegnazione delle risorse avvenuta con la citata delibera n. 415/G.R. tenuto conto di quanto disposto dall’art 7 comma 2 del contratto nazionale dell’8.6.2000, secondo cui “in attesa della perequazione di cui alle lettere “c” e “d” le aziende garantiscono l'erogazione di quanto previsto dalle norme richiamate alle scadenze indicate dal contratto", le Aziende hanno provveduto a darne attuazione con propri fondi. Non essendo necessaria alcuna forma di contrattazione integrativa, le somme destinate all’equiparazione sono state recepite negli atti formali deliberativi del bilancio previsionale nei quali sono state inserite le somme assegnate dalla Regione. 148 11. Valutazioni di sintesi conclusive Premessa La presente relazione concerne gli effetti della contrattazione integrativa in sanità, con riguardo all’applicazione degli ultimi contratti nazionali. inerenti al personale del comparto e alla dirigenza. L’esposizione della sintesi ricalca nello schema i capitoli presenti nella relazione. La contrattazione integrativa. Il fenomeno della contrattazione integrativa s’inquadra nel contesto delle riforme che hanno interessato il rapporto di pubblico impiego a partire dal decreto legislativo n. 29 del 3.2.1993. Il sistema attuale della contrattazione collettiva vede l’autonomia collettiva quale possibile fonte regolativa, concorrente con le altre fonti legislative e contrattuali (contratto individuale). Unica eccezione, a tale ricostruzione, è la disciplina del trattamento economico che, per espressa previsione di legge (art. 2 comma 3; art. 49 del d. lgs. 29/93) è oggetto di contrattazione collettiva come fonte necessaria di regolamentazione. Posto ciò, l’art. 45, comma 3, del d. lgs. 29/93 che riguarda il profilo soggettivo dell’ambito della contrattazione collettiva, individua i comparti come unità contrattuali per i dipendenti pubblici, escludendo, però, la dirigenza e le figure professionali tipiche per le quali prevede una disciplina speciale. Il nuovo art.45 come modificato dal d. lgs. n. 386/97, concerne le fonti di disciplina della struttura contrattuale: esso trasferisce alla contrattazione stessa la competenza a regolare anche le relazioni sindacali oltre ai rapporti di lavoro; nonché la disciplina di durata dei contratti, la struttura e i rapporti tra livelli. Nei vari livelli di contrattazione nazionale e decentrata, in generale, la materia fondamentale assegnata alla seconda resta, anche dopo le riforme del 1997, la retribuzione accessoria di produttività alla quale si aggiungono pochi altri istituti salvo, poi, verificare, nel concreto, che cosa i singoli contratti collettivi nazionali che via via si esamineranno hanno attribuito ad essa. Pur tuttavia, la nuova disciplina dettata dal d. lgs. n. 396/97 che elimina i precedenti vincoli del vecchio art.45 (vincolo della contrattazione decentrata alle direttive impartite dall’ARAN, finalizzazione al contemperamento tra le esigenze organizzative, la tutela dei dipendenti e l’interesse degli utenti) introduce la previsione secondo cui le amministrazioni attivano “autonomi livelli di contrattazione integrativa”, nel rispetto dei vincoli di bilancio di ciascuna amministrazione. La “autonoma contrattazione integrativa”, però, deve svolgersi sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti nazionali (che ora ne individuano anche i soggetti e le procedure); più di prima, le clausole dei contratti integrativi in violazione dei limiti posti dai contratti 149 nazionali o che sfiorino i vincoli di bilancio delle singole amministrazioni sono colpite in base alla legge dalla sanzione della nullità e perciò risultano inapplicabili. Sebbene definita “autonoma”, la contrattazione collettiva integrativa subisce condizionamenti dai contratti collettivi nazionali che assumono efficacia e vincolatività reale rispetto ad essa. Nuovi compiti, poi, vengono affidati a tale contrattazione dai nuovi accordi: basti pensare alla disciplina dei criteri per la progressione economica all’interno delle nuove aree/categorie di inquadramento del personale. Concludendo, la contrattazione integrativa è soggetta a procedure negoziali che sono definite dai contratti collettivi nazionali ( art.45 comma 4), mentre l’unico aspetto regolato per legge riguarda i controlli sulla compatibilità di bilancio, cioè la compatibilità con una gestione finanziaria “virtuosa” dell’ente. Tale vincolo è l’unico che rimane a livello decentrato; esso deve essere esercitato dal Collegio dei revisori o dai Nuclei di valutazione o servizi di controllo interno. La costituzione di tali organismi dunque è condizione indispensabile per avviare la contrattazione integrativa, anche se essa utilizza solo risorse “derivate” e non “proprie” dell’ente. Oggetto dell’indagine. Oggetto dell’indagine è la ricostruzione, a livello regionale, del quadro delineato dalla contrattazione integrativa nelle tre aree della sanità: comparto, dirigenza medica e veterinaria, dirigenza dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo, i cui contratti collettivi nazionali presi a riferimento sono: 1. Comparto sanità’: contratto 1998 – 2001, stipulato il 7- aprile 1999, con efficacia normativa 1998-2001 ed efficacia economica 1998 –1999; contratto 1998 – 2001 II biennio economico2000 -2001; 2. Dirigenza dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo: contratto 1998 – 2001 stipulato l’8 giugno 2000, con efficacia normativa 1998-2001 ed efficacia economica 1998 –1999; contratto 1998 – 2001 II biennio economico 2000 – 2001 4. Dirigenza medico veterinaria: contratto 1998 – 2001 stipulato l’8 giugno 2000, con efficacia normativa 1998-2001 ed efficacia economica 1998 –1999; contratto 1998 – 2001 II biennio economico 2000 – 2001 Parte I Area Comparto 1. In base all’art. 4 del contratto collettivo nazionale 1998-2001 - area COMPARTO, in sede aziendale le parti stipulano il contratto collettivo integrativo, utilizzando le risorse dei fondi di cui agli artt. 38 e 39 del medesimo contratto. La contrattazione collettiva integrativa deve 150 regolare le materie espressamente indicate dall’art.4 tra le quali per ciò che interessa figurano: l’elaborazione di sistemi di incentivazione del personale sulla base di obiettivi, programmi e progetti di incremento della produttività e di miglioramento della qualità del servizio, con la definizione di criteri generali delle metodologie di valutazione e di ripartizione delle risorse del fondo di cui all’art. 38, comma 3. la definizione di criteri per la ripartizione delle risorse derivanti da una serie di voci in tale articolo elencate, ai fini della assegnazione ai fondi di cui agli artt. 38 e 39. Sono altresì regolate, in sede di contrattazione collettiva integrativa, sia lo spostamento delle risorse tra i fondi ed al loro interno, in apposita sessione di bilancio, per la finalizzazione tra i vari istituti, sia la rideterminazione degli stessi in conseguenza della riduzione d’organico derivante da stabili processi di riorganizzazione previsti dalla programmazione sanitaria regionale (art. 4, comma 2 punto 3). E’ demandata alla contrattazione collettiva integrativa, dall’art.4 comma 3, anche la materia relativa al sistema classificatorio del personale, concernente in particolare i criteri generali per la definizione delle procedure per le selezioni per i passaggi all’interno di ciascuna categoria, di cui all’art. 17 e il completamento ed integrazione dei criteri per la progressione economica orizzontale, di cui all’art. 35 (art. 4, comma 3). L’esame dei tre fondi e dell’uso delle risorse in essi contenute non ha potuto prescindere dall’esame delle novità contenute nel C.C.N.L. del 7.4.99 . 2.1. Il C.C.N.L. del 7.4.99 si caratterizza per un nuovo sistema di classificazione del personale con il quale si è inteso superare definitivamente il precedente sistema d’inquadramento del personale del S.S.N., basato sulle posizioni funzionali di cui al DPR 761/1979 e DPR 384/1990. Il nuovo sistema, contemperando, da un lato, la valorizzazione dell’autonomia organizzativa delle Aziende ed enti, e dall’altro le esigenze di sviluppo professionale dei dipendenti, nel rispetto dei vincoli di bilancio e risorse contrattualmente definite, (art. 13) è articolato in 4 categorie denominate A, B, C e D. Nell’ambito di quest’ultima è prevista l’individuazione delle posizioni organizzative di cui agli artt 20 e seguenti del contratto nazionale (posizioni organizzative che richiedono lo svolgimento di funzioni con diretta assunzione di responsabilità). In sede di prima applicazione, ogni dipendente è inquadrato nella corrispondente categoria del sistema di classificazione in base al profilo d’appartenenza (art. 18). 2.2. Nell’ambito del sistema classificatorio, l’art. 15 del C.C.N.L. del 7.4.99 prevede la possibilità di PROGRESSIONE INTERNA dei dipendenti dell’Azienda o ente, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 14 per l’accesso all’esterno, nei limiti dei posti disponibili nella dotazione organica di ciascuna categoria e dei relativi profili, mediante: 1) passaggi da una categoria all’altra immediatamente superiore (verticale); 2) passaggi all’interno delle 151 categorie B e D; 3) passaggi nell’ambito della stessa categoria tra profili diversi dello stesso livello (orizzontale). L’articolo 16 regolamenta i criteri e le procedure per i passaggi tra categorie, mentre l’art. 17 quelli all’interno di ciascuna categoria. Entrambi gli articoli, nel definire i criteri e le procedure, rinviano per la definizione delle procedure di svolgimento delle selezioni ad appositi atti regolamentari Aziendali, le cui linee guida sono contenute nell’allegato 2 dello stesso. In tutte le Aziende abruzzesi la materia è stata sottoposta a contrattazione integrativa, per cui i regolamenti si rinvengono o come allegati del contratto collettivo integrativo Aziendale o come contenuto dello stesso. Con riferimento a tale organizzazione interna del personale, è stato monitorato il comportamento delle sei Aziende. Sono riassunti nel testo della relazione in una tabella i criteri selezionati in ambito di contrattazione integrativa per le progressioni verticali nelle sei Aziende. Un diverso peso sembra essere stato attribuito alle prove previste per le progressioni e alla valutazione dei titoli. Il quadro che emerge è assai diversificato posto che in alcune Aziende si è privilegiata la prova teorica o pratica rispetto ai titoli, in altre si è verificato il contrario, mentre, infine, nell’Azienda di Teramo l’aver seguito un corso di formazione assurge a requisito di ammissibilità per la partecipazione alla selezione. Nella valutazione dei titoli, poi, ogni Azienda ha adottato criteri ulteriormente diversificati che per semplificazione non sono stati riportati. Si ricorda che la progressione verticale non incide finanziariamente sui fondi degli artt. 38 e 39 del contratto collettivo nazionale, ma incide direttamente sul bilancio Aziendale e che il DPR 220/2001 stabilisce una riserva di posti alle selezioni esterne con un rapporto di tre a sette 2.3. Il C.C.N.L. stabilisce i criteri generali per il passaggio nelle fasce retributive orizzontali prevedendo che l’attribuzione della progressione economica orizzontale si attivi, sulla base dell’art. 35, con la contrattazione integrativa e nel limite delle risorse finanziarie esistenti e disponibili nel fondo di cui all’art.39, in conformità a criteri generali che vanno integrati in sede di contrattazione integrativa. Il comma 3 del medesimo art.35 prescrive alle Aziende di adottare metodologie per la valutazione permanente delle prestazioni e dei risultati dei singoli dipendenti. Le Aziende devono pianificare i citati passaggi tenuto conto delle risorse presenti nel fondo – a consuntivo – al 31 dicembre di ciascun anno precedente. Il numero dei dipendenti che acquisiscono la fascia economica secondo le procedure descritte nei commi precedenti è stabilito in funzione delle risorse finanziarie disponibili. I passaggi dei dipendenti che ricoprono le posizioni organizzative sono quelli propri della categoria o del livello d’appartenenza, secondo l’art. 21 comma 9. 152 2.4. Oltre alle regole per la progressione economica del personale sia orizzontale (passaggi di fascia) sia verticale (passaggi di categoria o di livello economico all’interno della categoria), che completano il nuovo sistema di classificazione del personale, il C.C.N.L. nuovo contiene una rivisitazione e ridefinizione dei fondi contrattuali che contengono le risorse finanziarie necessarie per l’intero sistema costruito da esso. Fra tali fondi punto principale della riforma diventa quello per le fasce retributive previsto dall’art 39, fondo che la contrattazione integrativa decentrata può incrementare con afflussi dagli altri fondi. Sinteticamente, si precisa che la situazione delineata dal nuovo C.C.N.L. del 7/4/99 per il comparto prevede, agli artt. 38 e 39 tre fondi rispetto ai cinque originariamente previsti. Sono accorpati in un unico fondo quelli dell’art. 43 comma 2 punti 1 e 2 del C.C.N.L. dell’1/9/95, cioè quelli del lavoro disagiato e del lavoro straordinario, confluenti nel fondo ex art. 38, comma 1 (fondo per la corresponsione del trattamento accessorio connesso ai compensi per lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno). Sono, altresì, unificati i fondi disciplinati dall’art. 46, comma 1 punti 1 e 2 del C.C.N.L. dell’1/9/1995, cioè quello per la corresponsione dei premi per la qualità della prestazione individuale e quello per i compensi della produttività collettiva e il miglioramento dei servizi nell’ammontare consolidato al 31/12/1997. Il quinto fondo previsto dal C.C.N.L. dell’1/9/1995, ossia quello destinato al finanziamento di particolari posizioni di lavoro in relazione alla qualificazione professionale e valorizzazione delle responsabilità, è stato assorbito dal nuovo fondo previsto dall’art. 39. Tale fondo è destinato a finanziare le fasce retributive, le posizioni organizzative, la parte comune dell’ex indennità di qualificazione professionale e l’indennità professionale specifica. Dall’unificazione dei fondi discende la possibilità, in sede di contrattazione integrativa, per le parti, di gestire in maniera più flessibile le risorse che ai fondi stessi fanno capo, secondo le modalità più opportune in relazione alle proprie situazioni concrete. Si sottolineano, quali disposizioni che lasciano maggiore libertà alle parti: - l’art.39, comma 5 che lascia alle parti, senza alcun limite l’individuazione dal quantum da destinare alle posizioni organizzative; - la facoltà di trasferire in via definitiva ed irreversibile parte delle risorse del fondo per il lavoro disagiato e per lo straordinario a quello delle fasce retributive (da fondo ex 38, comma 1 al fondo ex art. 39). Va anche considerato che nella formulazione dei fondi, l’art.39, comma 4, punto a) prevede l’obbligo per le Aziende di trasferire, previo accordo sindacale, una percentuale di risorse dal 10% al 15% dal fondo per la produttività (art. 38 comma 3) a quello per le fasce retributive, in via definitiva ed irreversibile con decorrenza non anteriore all’1/7/1999. Il C.C.N.L. del 7/4/1999, poi, individua in maniera analitica, le modalità d’incremento dei fondi, servendosi, per alcune di esse, di parametri già prefissati (coincidenti con il monte 153 salari 1997 al netto degli oneri riflessi) ed altri, invece, che comportano un intervento diretto dell’Azienda con modalità ben definite. Con le modalità di costruzione dei fondi, riportate nelle tabelle del paragrafo 2.4. gli importi individuati dalle Aziende sulla base del contratto nazionale, sono stati pari alle seguenti cifre divise per anni : Aziende sanitarie locali della Regione Abruzzo Fondi aziendali CCNL 7.4.99 Area Comparto art 38 I comma avezzano sulmona chieti lanciano vasto l'aquila pescara teramo 1998 3.153 3.583 3.764 2.585 4.784 5.876 18.961 1999 3.299 3.583 3.477 2.585 4.784 5.876 23.604 2000 3.351 3.603 3.517 2.730 5.129 5.872 24.202 2001 98-2000 3.351 13.153 3.317 14.086 3.517 14.274 2.693 10.593 5.074 19.771 5.872 23.497 23.824 90.591 Aziende sanitarie locali della Regione Abruzzo Fondi aziendali CCNL 7.4.99 Area Comparto art 38 III comma avezzano sulmona chieti lanciano vasto l'aquila pescara teramo 1998 1.283 603 971 733 1.402 1.414 6.407 1999 1.293 618 997 699 1.497 1.414 6.518 2000 1.299 634 877 996 1.357 1.311 6.474 2001 98-2000 1.112 4.988 551 2.406 877 3.723 990 3.419 1.345 5.600 1.310 5.449 6.185 25.584 Aziende sanitarie locali della Regione Abruzzo Fondi aziendali CCNL 7.4.99 Area Comparto art 39 descrizione fondo avezzano sulmona chieti lanciano vasto l'aquila pescara teramo 1998 2.257 0 2.720 2.012 3.742 0 10.731 1999 2.593 0 2.823 2.114 3.994 4.050 15.574 2000 3.005 2.871 3.264 2.569 5.101 4.689 21.499 2001 98-2000 4.016 11.871 3.886 6.758 4.110 12.916 3.215 9.910 6.542 19.379 5.993 14.732 27.762 75.566 €*1000 ) 2002 3.492 3.517 3.517 0 5.010 5.771 21.306 €*1000 ) 2002 1.144 574 877 0 1.345 1.275 5.215 €*1000 ) 2002 4.185 4.686 3.474 0 6.894 6.264 25.502 2.5. Circa la facoltà per la contrattazione integrativa decentrata di spostare risorse dai primi due fondi al terzo, come si evince dalle tabelle riepilogative (paragrafo 4), su sei Aziende, solamente quelle di Avezzano Sulmona, Chieti e Teramo hanno decurtato il fondo di cui all’art.38, comma 1, di una quota fissa ed irreversibile da trasferire al fondo ex art. 43, comma 2 punto 3 (fondo per l’indennità di qualificazione professionale) ora confluito nel fondo ex art.39, nell’ottica di una politica di riduzione dello straordinario istituto assolutamente eccezionale. 154 Tutte le Aziende hanno decurtato il medesimo fondo, ai sensi dell’art.5, comma 2 II biennio, riducendo l’importo delle indennità di rischio radiologico che è stato trasferito al fondo ex art. 39. Per il fondo di cui all’art.38, comma 3 tutte le Aziende hanno eseguito quanto previsto dall’art.38 comma 7 (decurtazione del fondo a favore del fondo ex art.39, a partire dall’1.7.99) con una percentuale diversa: dal 15%, il massimo, di Avezzano Sulmona, Chieti Pescara al 10% di L'Aquila e Teramo. La decorrenza, considerato che tale decurtazione va a favorire il finanziamento delle fasce retributive, va a cadere principalmente nell’anno 2001 con qualche eccezione nell’anno 2000 posto che la progressione economica nelle fasce retributive si è attivata, ai sensi dell’art. 35 comma 1 del contratto nazionale, solo dopo la stipulazione del contratto collettivo integrativo ed è stata resa operativa in quasi tutti i casi a partire dall’anno 2001. La ricostruzione dei fondi è stata effettuata sulla base delle delibere di quantificazione di essi e sulla base dei contratti integrativi Aziendali, già citati. Gli atti pervenuti nella prima fase d’indagine hanno consentito alla Sezione tale ricostruzione non solo per l’area del comparto (tab. 1-3/A-F), ma anche per quella della dirigenza i cui risultati sono riportati nelle tabelle 7-8-9/A-F e 10-12/A-F . Come si evince dalle stesse, ma anche da quanto affermato nel corso dell’istruttoria dalle varie Aziende, la ritardata sottoscrizione dei contratti nazionali avvenuta in anni successivi a quelli dell’inizio del loro periodo di vigenza ha comportato che le delibere di costituzione dei fondi e di quantificazione degli oneri siano state redatte in tempi successivi all’anno di riferimento del fondo, retroagendo ad esso. Ciò ha significato che in alcuni casi “i fondi presenti nel bilancio non risultano corrispondenti agli importi ricostruiti o a quelli del prospetto riepilogativo delle liquidazioni posto che la ritardata sottoscrizione del ccnl non ha reso possibile la determinazione degli importi reali, alle date indicate negli stessi ccnl avendo questi effetto retroattivo anche nella determinazione dei fondi”. Si evince, peraltro, dalla comparazione dei suddetti fondi, che le somme iscritte nei bilanci riferiti agli anni di che trattasi risultano quasi sempre inferiori a quelle rideterminate negli anni di pertinenza. Tale meccanismo ha fatto sì che l’iscrizione nel bilancio di previsione si riferisca ad un importo precedentemente deliberato alla stipula del contratto nazionale, o se l’Azienda era già a conoscenza del nuovo meccanismo di calcolo, l’iscrizione ha riguardato un importo presuntivo. Infatti, come precisa l’Azienda di Pescara – il bilancio di previsione viene redatto sulla base di una stima del costo complessivo del personale, basata sulle dinamiche previste non distinguendo quali entità separate i fondi contrattuali. Questi ultimi, d'altro canto, sono frequentemente determinabili solo in tempi ben più avanzati rispetto alla redazione dei bilanci preventivi, sia per effetto della stipulazione dei contratti nazionali con ritardo rispetto 155 ai periodi regolamentati (biennio 1998-1999 stipulato il 7/4/1999, biennio 2000-2001 stipulato 20/09/2001), sia per i tempi di reperimento delle informazioni necessarie. Sul punto relativo alla compatibilità dei fondi con i vincoli di bilancio e alla previsione di essi nel bilancio di esercizio, finalizzata essenzialmente a verificare il mancato sforamento della stessa a consuntivo in maniera differente, tutte le Aziende hanno dichiarato di aver rispettato i vincoli di bilancio. L’imputazione di tali voci di spesa principalmente è stata iscritta al conto patrimoniale fra i debiti o nei fondi accantonati per il personale comportando la lievitazione della spesa a consuntivo. Tale tipo di controllo spetterebbe ai Collegi dei revisori o ai Nuclei di valutazione interni. A tal proposito, sebbene tali organismi siano regolarmente funzionanti, scarse sono state le certificazioni in materia. E’ stata oggetto di specifica richiesta, da parte della Sezione, non solo l’acquisizione dei verbali del Collegio dei revisori relativi alla certificazione dei contratti integrativi Aziendali nei tre settori esaminati, ma anche l’invio delle relazione tecnico finanziarie di quantificazione dei costi contrattuali relativi ai tre contratti nazionali esaminati. Ove presenti i primi – e va aggiunto che sul punto le Aziende hanno inviato poco e niente sono stati redatti senza alcuna dimostrazione della certezza del rispetto dei vincoli di bilancio e senza alcuna quantificazione degli oneri. Anche sulla seconda richiesta va osservato che traspare dai documenti esaminati una scarsa attenzione delle Aziende sul problema dei costi e dell’incidenza dei nuovi istituti. Il tutto dimostrato anche dal fatto che, a specifica richiesta di questa Sezione di dimostrare analiticamente l’incidenza sul costo del personale iscritto in bilancio dei contratti collettivi 1998-2001 nessuna Azienda ha inviato alcunché; alcune hanno genericamente imputato ai C.C.N.L. la lievitazione dei costi senza dimostrazione alcuna. La ricostruzione ex post dell’esatta programmazione sul bilancio di tali voci di spesa chiesta alle Aziende ha portato ad un risultato insoddisfacente: solo un’Azienda su sei ha analiticamente dimostrato il riporto di detti fondi nel bilancio di previsione mentre le altre cinque Aziende hanno genericamente indicato le voci del conto economico alle quali ascrivere tali spese. Sul punto è interessante considerare la risposta dell’Azienda di Lanciano Vasto che ha precisato che “la ricostruzione ex post dei fondi concernenti gli esercizi 1998-1999 ha valore meramente formale pur se indispensabile per la ricostruzione temporale dei fondi stessi”. In sede d’audizione e poi con nota scritta, il responsabile del procedimento di tale Azienda ha affermato che nell'andamento della spesa (in aumento) del personale, durante il periodo considerato, hanno inciso - comunque - anche nuove assunzioni che, annualmente, hanno superato il numero delle cessazioni. La dotazione organica ha dunque avuto una sua lievitazione quanto al numero dei dipendenti assunti a tempo indeterminato, pur se in parte si ritiene riequilibrata, nell'ambito degli anni con minori assunzioni "in ruolo", da assunzioni a tempo determinato. Complessivamente, nel quinquennio, si è avuto un incremento di 156 personale che incide in misura percentuale sull'aumento di spesa (approssimativamente si ritiene attorno al 30% del citato aumento). 2.5.1. Per il fondo di cui all’art. 38 comma 1 del contratto nazionale, l’obiettivo delle Aziende sarebbe quello della riduzione dello straordinario per un tendenziale riallineamento dell’orario reale con l’orario contrattuale, il tutto finalizzato ad una stabile modifica dell’organizzazione dei servizi ospedalieri e territoriali. In verità, dalle liquidazioni effettuate sul fondo (cfr. tabella n. 4), si evince che in alcune Aziende, peraltro, sono stati liquidati sui fondi importi superiori a quelli stanziati, che ricadono sulle voci di bilancio senza che le stesse abbiano dato dimostrazione di aver destinato a tali voci ulteriori risorse. L’Azienda di Pescara ha fatto rilevare che “i costi gravanti sul fondo per le particolari condizioni di lavoro (art. 38, comma 1) hanno avuto, anno dopo anno, un graduale incremento fino a registrare, al 31/12/2001, un disavanzo di € 208.640,86. (lire 404.727.812). Le Direzioni Aziendali succedutesi nel tempo, tempestivamente e reiteratamente informate del fenomeno, hanno adottato diverse iniziative rivelatesi però scarsamente efficaci, trovando le stesse un limite nell’esigenza di non compromettere gravemente i livelli di assistenza erogati.”. Sinteticamente si riportano i pagamenti effettuati su detto fondo dalle sei Aziende sanitarie, analiticamente contenuti nella tabella n. 4 della relazione. Aziende sanitarie locali della Regione Abruzzo Fondi spesi CCNL 7.4.99 Area Comparto art 38 I comma €*1000 1999 2000 2.658 3.532 3.456 3.446 13.091 3.536 3.583 3.683 3.572 3.317 14.155 3.447 3.247 3.297 3.591 3.603 13.738 3.526 1.932 2.585 2.601 2.546 9.664 0 4.769 5.075 5.411 5.199 20.454 0 5.496 5.538 5.832 5.663 22.529 5.354 21.685 23.709 24.463 23.774 93.631 15.863 % di variazione rispetto al fondo stanziato 14,37% 0,44% 1,08% -0,21% 3,36% -25,55% Avezzano Sulmona Chieti Lanciano Vasto L'Aquila Pescara Teramo 2001 98-2000 ) 2002 1998 2.5.2. Per il fondo di cui all’art. 38 comma 3, ai sensi dell’art.6 del contratto nazionale del 7.4.99, la verifica della produttività delle strutture ospedaliere avviene annualmente, in sede di concertazione. Nel testo della relazione (cfr. par. 2.5.2) sono stati riassunti gli accordi stipulati per l’anno 2001. Da essi si evince che la politica seguita di massima dalle Aziende vede un maggior interesse per tale istituto, rispetto a quello dell’art.38, comma 1. Esse, infatti, hanno fatto ampio uso della facoltà prevista dal comma 7 dell’art. 39 dell’utilizzo di eventuali residui annuali di tale fondo per quello dell’art. 38 comma 3, anche se poi tale fondo insieme a quello del comma 1 costituisce una parte assai minima rispetto alle componenti fisse di costo. E’ chiaro che – e questo traspare anche dalla ripetitività degli impegni e degli obiettivi costantemente riportati negli accordi integrativi concernenti la produttività - il meccanismo 157 della incentivazione di quest’ultima diventa la soluzione per l’erogazione di risorse aggiuntive, rispetto al trattamento stipendiale, a tutto il personale in servizio, con spendita di risorse che superano quelle stanziate nei fondi costruiti secondo l’impalcatura del C.C.N.L. e inseriti nei conti economici delle Aziende. La tabella delle liquidazioni su tale fondo (tab. n.7), i cui dati sono sinteticamente riassunti nel successivo prospetto, mostra che i pagamenti effettuati trovano la loro copertura oltre che nel fondo Aziendale, in residui di altri fondi che in uno con i primi danno la massa spendibile (con una percentuale di aumento nel quadriennio dell’11,05%). Aziende sanitarie locali della Regione Abruzzo Fondi spesi CCNL 7.4.99 Area Comparto art 38 III comma Avezzano Sulmona Chieti Lanciano Vasto l'Aquila Pescara Teramo % di variazione rispetto al fondo stanziato €*1000 2001 98-2000 ) 2002 1998 1999 2000 3.142 880 1.905 1.923 7.850 435 601 618 882 704 2.805 926 1.088 1.008 865 196 3.156 0 683 699 529 654 2.565 0 1.766 1.583 1.448 1.324 6.121 0 0 3.349 2.564 0 5.913 2.577 7.279 8.139 8.193 4.801 28.411 3.938 13,61% 24,86% 26,55% -22,38% 11,05% -24,48% Nel fondo dell’art. 38 comma 3, sono confluite, poi, le risorse aggiuntive regionali miranti ad una maggiore efficienza dei servizi e ad una loro riqualificazione: ma anche questi, come si vedrà più avanti, sono stati ricondotti a generici obiettivi Aziendali già individuati nell’ambito Aziendale con aggiunta ad una serie di risorse che, in conclusione, si spendono attraverso un’erogazione “a pioggia” nei confronti di tutto il personale. Infatti, negli accordi esaminati si scorge che la parte variabile del fondo della produttività è assai ridotta. I punteggi differenziali attribuiti sono assai poco rilevanti in un complesso gestionale che vede tale fondo distribuito in linea di massima a tutto il personale con quote pressoché costanti. La dinamica dei pagamenti – dalla quale emerge l’utilizzo dei residui non spesi per il fondo della produttività - comporta che, di fatto, vengono erogate somme superiori a quelle ipotizzate. Non può conseguirsi l’effetto di diminuire il costo del personale se le somme non distribuite vanno ad aumentare la consistenza del fondo di produttività per gli anni successivi. 2.5.3. Il fondo dell’art.39, destinato a finanziare le seguenti voci: le fasce retributive di cui all’art 30 comma 1 lett B); l’indennità di funzione legata alle posizioni organizzative; la voce retributiva di cui alla tabella “allegato 9” del penultima colonna (parte comune dell’ex indennità di qualificazione professionale di cui all’art.30 comma 1 lett. a) conglobata nel trattamento economico iniziale annuo; l’indennità professionale specifica. 158 Le politiche adottate dalle varie Aziende sono differenti: tutte hanno riservato una minima quota alle posizioni organizzative, mentre solo alcune hanno attribuito un passaggio di fascia a tutti i dipendenti ma stabilendo, nell’ambito della contrattazione integrativa, requisiti d’anzianità e criteri assai differenti (cfr. par. 2.5.3. della relazione). In merito allo stato d’attuazione degli istituti finanziati con l’art. 39 la dinamica dei pagamenti riportata nella tabella n. 6 conforta quanto precisato dalle Aziende in corso di istruttoria. 2.5.4. Le Aziende hanno dato attuazione al contratto collettivo – art.39 – applicandone gli istituti con le modalità riportate nel testo della relazione (cfr. par. 2.5.4.). Dal complesso della situazione si evince che non tutte le Aziende hanno portato a compimento l’attuazione del C.C.N.L. – area comparto. In particolare, l’azienda di Lanciano Vasto precisa che “allo stato attuale è stata erogata al personale del Comparto, in prima applicazione e nei termini previsti dagli accordi con le OO.SS. una fascia retributiva (avanzamento economico "orizzontale") che, entrando poi a far parte del trattamento individuale fisso e ricorrente, diviene parte integrante dello stipendio mensile, e dunque va assicurata anche per gli anni successivi a quello d’erogazione. In tal senso si ritiene che le risorse espressamente assegnate dalla Regione per l'attuazione dell'art.39 per l'anno 2001 (Delibera di GR,n.34 del 15.01.2002) diverranno onere corrente nella misura in cui. saranno attribuite al personale per la remunerazione delle ripetute fasce, a regime”. L’azienda precisa che “sarà pertanto necessario, per l'esatta configurazione definitiva del sistema ex art. 39 successivamente al 2000, la chiusura di uno specifico ed ulteriore accordo con le 00.SS. per individuare la destinazione e l'utilizzo delle risorse ancora non spese per il periodo di vigenza contrattuale, oltre alle risorse già erogate per il 2001- 2002 e 2003, al personale avente diritto, con apposite e graduali liquidazioni. Andrà quindi verificata anche la possibilità di integrare il fondo in argomento con eventuali risorse residue dal fondo della produttività collettiva ex art.38 comma 3, ai sensi dell'art.39, comma 4, punto (a) ed eventualmente del punto (d)”. Nessuna azienda sembra aver ancora conferito posizioni organizzative, anche se tutte hanno provveduto agli accantonamenti sul fondo per tali voci di spesa. Si rappresentano in sintesi, nel successivo prospetto, i pagamenti effettuati su tale fondo: 159 Aziende sanitarie locali della Regione Abruzzo Fondi spesi CCNL 7.4.99 Area Comparto art 39 1998 1999 2000 2001 98-2000 2002 2.229 2.479 2.511 3.593 10.812 3.779 0 0 2.623 3.691 6.313 3.903 2.365 2.498 3.383 3.511 11.756 3.563 587 1.747 1.803 2.638 6.776 0 3.673 3.951 5.101 5.549 18.273 0 0 3.770 3.855 5.592 13.217 5.815 8.854 14.445 19.276 24.573 67.148 17.060 -14,63% -7,25% -10,34% -11,49% -11,14% -33,10% Avezzano Sulmona Chieti33 Lanciano Vasto L'Aquila Pescara Teramo % di variazione rispetto al fondo stanziato €*1000 Il fondo in questione presenta a livello di pagamenti rispetto ai fondi stanziati una percentuale pari al –11,14% nel quadriennio 98-2001 Le risorse aggiuntive regionali. Per l’anno 2000 la Regione Abruzzo ha finalizzato la somma di lire 5.854.251.161 pari all’1,2% del monte salari annuo calcolato con riferimento al 1999, al netto degli oneri riflessi, “per la realizzazione d’obiettivi tendenti ad un’ulteriore qualificazione dei servizi, alla razionalizzazione della spesa e ad interventi correlati ai processi riorganizzativi anche a seguito d’innovazioni tecnologiche”. A tal fine ciascun’Azienda – precisa la deliberazione - “deve individuare progetti finalizzati al raggiungimento dei suddetti obiettivi”. Con la delibera n.1140/G.R. del 30.11.2001, la Regione Abruzzo ha erogato alle Aziende salvo verifica del raggiungimento dei risultati, ai sensi del comma 6, le seguenti somme: Regione Abruzzo Incremento del fondo dell’art. 38, comma 3 del C.C.N.L. 1998-2001 Area comparto AZIENDA Avezzano Sulmona Chieti Lanciano Vasto L’Aquila Pescara Teramo totale QUOTA REGIONALE (LIRE) 885.721.596 878.801.289 922.640.913 584.531.856 1.329.416.916 1.253.138.592 5.854.251.161 QUOTA REGIONALE (EURO) 457.437,02 453.862,98 476.504,26 301.885,50 686.586,53 647.192,07 3.023.468,40 In sede di prima istruttoria solo le Aziende di L'Aquila e Pescara hanno evidenziato la presenza di tali fondi, mentre alle altre Aziende è stata rivolta esplicita richiesta al fine di rappresentare l’utilizzo di tali fondi. Il recepimento e l’utilizzo di tali fondi è descritto nel paragrafo n. 3, parte I del testo. La deliberazione n. 34/G.R. del 15.1.2002, nel far riferimento all’art.4, comma 1 del II biennio economico 2000/2001, sottoscritto in data 20.9.2001, ha destinato, previo accordo del 6.12.2001, tra Assessore regionale alla sanità e OO.SS competenti, le risorse aggiuntive 33 Il dato di Chieti è stato depurato delle quote spese sul fondo ex art 39, per le finalità dell’art. 38, III comma e ricondotto alla tabella di tale ultimo fondo 160 messe a disposizione dalla Regione Abruzzo per l’anno 2001, (1,6% del monte salari 1999 al netto degli oneri riflessi), al fondo di cui all’art.39. Quindi, tale fondo è incrementato come segue: Regione Abruzzo Incremento del fondo dell’art. 39 del C.C.N.L. 1998-2001 Area comparto – quota pari all’1,6% del monte salari 1999 AZIENDA 1,2% monte salari 1999 0,4% monte salari 1999 Quota regionale 1,6% Lire euro Lire euro Lire euro Avezzano Sulmona Chieti L'Aquila Lanciano Vasto Pescara Teramo totale 885.721.596 878.801.289 584.531.856 922.640.913 1.329.416.916 1.253.138.592 5.854.251.162 457.437,03 453.862,99 301.885,51 476.504,26 686.586,54 647.192,07 3.023.468,40 295.240.532 292.933.763 584.531.856 307.546.971 443.138.972 417.712.864 2.341.104.958 152.479,01 151.287,66 301.885,51 158.834,75 228.862,18 215.730,69 1.209.079,81 1.180.962.128 1.171.735.052 1.169.063.712 1.230.187.884 1.772.555.888 1.670.851.456 8.195.356.120 609.916,04 605.150,65 603.771,02 635.339,02 915.448,72 862.922,76 4.232.548,21 Tutte le Aziende come risulta dalle tabelle n. 3/A-F, hanno inserito le risorse aggiuntive nel fondo ex art.39, per l’anno 2001. Tali risorse aggiuntive sono state utilizzate per le fasce economiche previste dal C.C.N.L. secondo le indicazioni della Regione con l’atto citato. In realtà l’art.4 del contratto collettivo nazionale II biennio prevedeva la rimessione alla contrattazione integrativa a livello Aziendale della utilizzazione di tali risorse in alternativa nel fondo dell’art. 38 comma 3 o in quello dell’art.39. Innegabile è che l’aver destinato queste risorse alle fasce retributive ha inevitabilmente generato un nuovo costo fisso nella voce del personale che a consuntivo risulterà per gli anni futuri a carico della Regione; quest’ultima vincolando tali somme alle fasce ha spinto le Aziende, incrementando il fondo dell’art.39, ad utilizzare più risorse per tale finalità. Del resto, come già detto le risorse aggiuntive regionali, insieme alla contrattazione integrativa costituiscono una delle variabili introdotte dagli ultimi contratti nazionali sul costo del lavoro. L’aver destinato risorse aggiuntive al fondo ex art.39 ha determinato un aumento del costo del personale che grava sugli esercizi successivi e genera un onere corrente sui bilanci aziendali. Parte II Area della Dirigenza medica e veterinaria e della Dirigenza dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo (S.P.T.A) La “nuova dirigenza” dopo la privatizzazione del pubblico impiego. Il D. lgs. n. 29/93 ha previsto per i dirigenti della pubblica amministrazione il passaggio al contratto privatistico, la cui conseguenza ovvia sembrerebbe la correlazione alla qualifica di responsabilità di tipo gestionale. Per i dirigenti medici, in realtà, non è così: bisogna distinguere, infatti, tra “qualifica” di dirigente che tutti hanno e “funzioni “ gestionali relative a “risorse umane, tecniche e 161 finanziarie” che, ai sensi del D. lgs. n. 502/92 competono solo ai dirigenti che hanno responsabilità di struttura (sia complessa sia semplice). Dopo l’entrata in vigore del citato D. lgs. n. 502/92 l’Azienda sceglie i dirigenti di struttura complessa (pur nell’ambito di una lista d’idonei) e il contratto di lavoro almeno per i nuovi assunti è solo temporaneo. L’art. 15 del d. lgs n. 502/92, come modificato dall’art.13 del d. lgs. 19.6.1999 n.229, prevede la dirigenza sanitaria in un unico ruolo, distinto per profili professionali e in un unico livello articolato in relazione alle diverse responsabilità professionali e gestionali. L’articolo demanda alla contrattazione collettiva nazionale l’individuazione di criteri generali per la graduazione delle funzioni dirigenziali e per l’assegnazione, valutazione e verifica degli incarichi dirigenziali e per l’attribuzione del relativo trattamento economico accessorio correlato alle funzioni attribuite e alle connesse responsabilità del risultato. Ogni dirigente è responsabile del risultato e ad esso sono affidati precisi compiti professionali con autonomia da esercitare nel rispetto degli indirizzi del dirigente responsabile della struttura. In tale contesto, acquista rilevanza la nuova struttura della retribuzione dei dirigenti, con trattamenti accessori legati alla posizione di lavoro, alla produttività accertata e alle connesse responsabilità e che trova il suo fondamento nell’art.24 del d.lgs 29/93. La retribuzione di posizione (art.50 del C.C.N.L. 8.6.2000) costituisce l’aspetto caratterizzante la dirigenza, in particolare quella medica e veterinaria, chiamata a svolgere oltre i compiti assistenziali di prevenzione, cura, riabilitazione e tutela degli obiettivi generali del SSN, previsti dall’art.1. del d. lgs n. 502/92 anche le attività gestionali proprie della dirigenza. La graduazione delle funzioni. In merito alla graduazione delle funzioni, i contratti collettivi nazionali dell’8.6.2000 per la dirigenza medica e veterinaria e per quella SPTA, prevedono che essa sia effettuata dalle Aziende, in modo oggettivo e cioè indipendentemente dalla situazione relativa al rapporto di lavoro dei dirigenti assegnati alla struttura o – per quelli già di primo livello – dalla originaria provenienza da posizioni funzionali ed economiche del DPR. 384/1990. La graduazione delle funzioni consente di collocare ciascun incarico nelle fasce previste dagli artt. 56 e 57 del C.C.N.L. 5.12.1996, determinando la corrispondente retribuzione di posizione del dirigente al quale è conferito l’incarico. Gli incarichi sono quelli previsti dall’art. 27 comma 1 del C.C.N.L. 8.6.2000, la cui elencazione –precisa il C.C.N.L. - non comporta rapporti di sovra o sott’ordinazione degli incarichi, la quale discende esclusivamente dall’assetto organizzativo Aziendale e dalla graduazione delle funzioni. 162 Nell’attribuzione degli incarichi l’Azienda deve dare completa attuazione al principio della separazione fra i poteri d’indirizzo e controllo e i poteri di gestione ai sensi dell’art.3 del d.lgs.29/93. L’art.28 prevede che nel conferimento degli incarichi e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse le Aziende tengono conto: 1. delle valutazioni del collegio tecnico di cui all’art.32; 2. della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare; 3. dell’area e della disciplina d’appartenenza; 4. delle attitudini personali e professionali del singolo dirigente sia in relazione alle conoscenze specialistiche nella disciplina di competenza, che nell’esperienza già acquisita in precedenti incarichi svolti anche in altre Aziende o esperienze documentate di studio e ricerca presso istituti di rilievo nazionale o internazionale; 5. dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati nonché alle valutazioni riportate ai sensi dell’art.32; 6. del criterio della rotazione ove applicabile; 7. che data l’equivalenza delle mansioni dirigenziali non si applica l’art.2013 del codice civile. Le Aziende devono formulare in via preventiva i criteri e le procedure per l’affidamento e la revoca degli incarichi dirigenziali che devono essere oggetto di concertazione con le rappresentanze sindacali di cui all’art.10, comma 2. I contratti nazionali delle due aree dirigenziali sono fortemente orientati verso obiettivi di consolidamento del processo d’aziendalizzazione del sistema delle Aziende del SSN come ridisegnato dal d. lgs. n. 229/1999 che ha novellato il d. lgs. n. 502/92 e successive modificazioni. Passaggio qualificante per il perseguimento dei fini istituzionali è la previsione, contenuta nell’art. 3 comma 1 bis, che assegna alle USL non solo la possibilità di costituirsi in Aziende con personalità giuridica pubblica, ma conferisce loro anche autonomia imprenditoriale con riconduzione di quest’ultima alla dimensione privatistica di cui l’atto Aziendale è la prima espressione. Il primo passo da compiere è dunque l’adozione dell’atto Aziendale a cui è demandato quale atto d’autogoverno dell’Azienda la funzione di costituire l’organizzazione e disciplinare i principi di funzionamento dell’Azienda nei suoi aspetti strutturali (modello organizzativo) e nei suoi aspetti dinamici (funzionamento). L’atto Aziendale deve prevedere, tra l’altro, taluni contenuti obbligatori per legge quali: 1. la disciplina e l’organizzazione dell’Azienda ; 2. l’individuazione delle strutture operative dotate d’autonomia gestionale; 3. l’individuazione del distretto sulla base dei criteri stabiliti dalla Regione; 4. la disciplina dell’organizzazione dipartimentale di tutte le U.O.; 163 5. la disciplina delle attribuzioni ai direttori di presidio di distretto di dipartimento e ai dirigenti responsabili di strutture complesse delle decisioni che impegnano l’Azienda verso l’esterno; 6. l’individuazione dei criteri e delle modalità d’affidamento della direzione delle strutture e degli uffici dei dirigenti, subordinando il conferimento degli incarichi al rispetto delle modalità stabilite dal C.C.N.L. alla compatibilità con le risorse finanziarie disponibili e al rispetto del limite degli incarichi e delle strutture stabilite nell’atto Aziendale. Le Aziende sanitarie locali dell’Abruzzo hanno emanato i loro atti Aziendali negli anni 2001 e 2002 ma tali atti sono ancora all’approvazione della Regione Abruzzo. La verifica dei risultati. La verifica dei risultati e delle attività dei dirigenti (art. 31 C.C.N.L.) è affidata ai sensi dell’art.15 comma 5 e 6 del d.lgs. 502/92 al Collegio tecnico e al Nucleo di valutazione. Ai sensi del comma 4 dell’art.31 dei contratti collettivi citati, le Aziende definiscono meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dai dirigenti, in relazione ai programmi e agli obiettivi da perseguire correlati alle risorse umane e strumentali, effettivamente affidategli. Esse devono stabilire anche le modalità con le quali i processi di valutazione descritti si articolano, con particolare riguardo ai soggetti che, in prima istanza, sono deputati alla valutazione dei dirigenti. La valutazione dei dirigenti (art. 32 C.C.N.L. 98/2001) è caratteristica essenziale del loro rapporto di lavoro ed è finalizzata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati e della professionalità espressa. L’art. 32 detta una serie d’elementi che costituiscono lo standard di valutazione per tutti i dirigenti, criteri integrabili a livello Aziendale previa concertazione. La valutazione annuale dei dirigenti da parte del nucleo di valutazione ha le finalità previste dall’art.31, comma 3, lettere a) e b). La valutazione per i dirigenti di struttura complessa o semplice deve riguardare la gestione del budget affidato e delle risorse umane e strumentali effettivamente assegnate e tutte le funzioni delegate ai sensi dell’atto Aziendale nonché la valutazione dei modelli d’organizzazione adottati per il raggiungimento degli obiettivi, mentre, per gli altri dirigenti,concerne l’osservanza degli obiettivi La valutazione per i dirigenti di struttura complessa o semplice deve riguardare la gestione del budget affidato e delle risorse umane e strumentali effettivamente assegnate nonché tutte le funzioni delegate ai sensi dell’atto Aziendale nonché la valutazione dei modelli d’organizzazione adottati per il raggiungimento degli obiettivi, mentre, per gli altri dirigenti, concerne l’osservanza degli obiettivi prestazionali affidati, l’impegno e la disponibilità correlati alla articolazione dell’orario di lavoro rispetto al raggiungimento degli obiettivi. 164 La graduazione delle funzioni nelle Aziende della Regione Abruzzo. La graduazione delle funzioni dirigenziali effettuata dalle Aziende della Regione come descritta analiticamente nel paragrafo 4 II parte, è provvisoria, in attesa del definitivo assetto aziendale che sarà delineato nell’atto aziendale. Si ricorda che con atto n. 176 del 19 marzo 2001, la Giunta regionale ha approvato “i criteri e i principi in materia d’organizzazione e funzionamento del S.S.R. in relazione all’art.3, comma 1 bis del decreto legislativo n.502/92, come modificato dal decreto legislativo n.168 del 7.6.2000”, disciplinando il funzionamento del SSR attraverso l’atto aziendale. In esso l’organizzazione delle Aziende del SSR è stata rimessa ad un atto di diritto privato, assunto con proprio provvedimento dal Direttore generale di ciascuna azienda entro 60 giorni dalla data di esecutività dell’atto regionale. Nell’ambito delle Aziende, la Giunta regionale, muovendosi nell’ottica del decreto legislativo n.229/99, ha conferito autonomia gestionale alle aree distrettuali e ai presidi ospedalieri e autonomia organizzativa – contabile al Dipartimento di prevenzione, demandando, poi, all’atto aziendale delle singole AUSL, l’individuazione delle strutture operative dotate di autonomia gestionale e assoggettate a rendicontazione analitica per centri di costo. Sulla base dei dati forniti dalla Regione risultano adottati dalle Aziende ma non ancora esaminati dalla Regione, gli atti aziendali della Azienda di L'Aquila (deliberazione D.G. n.246, del 29.5.2001), di Teramo (deliberazione D.G. n.666, del 17.9.2001), di Lanciano – Vasto ( deliberazione D.G. n.715, del 28.2.2002), di Chieti (deliberazione D.G.n.1476, del 10.12.2001). Attualmente anche l’azienda di Pescara ha adottato il proprio atto aziendale con deliberazione n. 807, del 30 giugno 2003. Le materie oggetto della contrattazione collettiva integrativa. L’art.4 dei contratti collettivi nazionali dell’8.6.2000 per la dirigenza medica e veterinaria e per la dirigenza dei ruoli SPTA prevede che le parti stipulino il contratto collettivo integrativo, utilizzando le risorse dei fondi di cui agli artt. 50, 51 e 52. I contratti collettivi integrativi non possono essere in contrasto con vincoli e limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali e si svolgono sulle materie stabilite nell’art.4. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate. L’art. 5 dei contratti citati, poi, recita che i contratti collettivi integrativi hanno durata quadriennale e si riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello da trattarsi in un'unica sessione negoziale, tranne per le materie previste dal C.C.N.L. che, per loro natura, richiedano tempi di negoziazione diversi, essendo legate a fattori organizzativi contingenti. L'individuazione e l'utilizzo delle risorse sono determinati in sede di contrattazione integrativa con cadenza annuale. 165 I contratti collettivi integrativi di durata quadriennale, non possono essere in contrasto con vincoli e limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali e si svolgono sulle materie stabilite nell’art.4. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate. La costruzione dei fondi ex artt. 50, 51 e 52 del C.C.N.L. dell’8.6.2000 per i Dirigenti dell’area medica e veterinaria. Il finanziamento degli istituti previsti dal trattamento economico dei dirigenti avviene mediante i fondi Aziendali previsti dagli artt. 50, 51 e 52 dei C.C.N.L. dei dirigenti. Si ricorda che la struttura della retribuzione dei dirigenti si compone delle seguenti voci (art.35 C.C.N.L.): trattamento fondamentale e trattamento accessorio, nel quale ultimo figurano: 1. retribuzione di posizione - parte variabile - eccedente il minimo contrattuale di cui alla tabella citata al punto 5 lett. A), sulla base della graduazione delle funzioni, ove spettante; 2. retribuzione di risultato, ai sensi dell'art. 65, comma 6, del C.C.N.L. 5 dicembre 1996 ; 3. retribuzione legata alle particolari condizioni di lavoro, ove spettante. 4. specifico trattamento economico, ove spettante quale assegno personale ai sensi dell'art. 38 commi 3 o 5; 6. indennità di incarico di direzione di struttura complessa, ai sensi dell'art. 40; Tra i vari istituti compresi nei fondi rilevante è la retribuzione di posizione: essa è una componente del trattamento economico dei dirigenti che, in relazione alla graduazione delle funzioni prevista dall'art. 51, comma 3 del C.C.N.L. 5 dicembre 1996 è collegata all'incarico agli stessi conferito ai sensi dell'art. 27. E’ composta da una parte fissa e una parte variabile e compete per tredici mensilità. Alla corresponsione della retribuzione di posizione nelle sue componenti – fissa e variabile – in applicazione del presente articolo si provvede con il fondo di cui all'art. 50. Alla maggiorazione di cui al comma 9 le Aziende provvedono con oneri a carico del proprio bilancio. L’indennità per incarico di direzione di struttura complessa (art.40 C.C.N.L.) compete ai dirigenti di cui all'art. 36 comma 4, assunti con incarico di direzione di struttura complessa - oltre alla retribuzione di posizione - a decorrere dal 1 agosto 1999. Anch’essa grava sul fondo dell’art.50 e non è più corrisposta in caso di mancato rinnovo dell'incarico di direzione di struttura complessa. L’analisi dei fondi contenuti negli articoli 50, 51 e 52 dei contratti nazionali sia della dirigenza medica e veterinaria che di quella SPTA e l’implementazione degli stessi fatta dalle Aziende, nonché le modalità di costruzione dei fondi sono riportate nelle tabelle di cui al paragrafo 6 parte II della relazione. Essi registrano i seguenti importi globali annuali: 166 Aziende sanitarie locali della Regione Abruzzo Fondi aziendali CCNL 8.6.2000 Area Dirigenza medica e veterinaria €*1000 art 50 Avezzano Sulmona Chieti Lanciano Vasto L’Aquila Pescara Teramo totale 1998 1999 2000 6.431 6.431 6.809 2001 98-2000 7.583 27.253 2002 7.647 5.166 5.166 5.451 5.892 21.674 7.537 5.080 5.049 6.043 7.255 23.428 7.255 3.675 3.663 3.930 3.934 15.202 0 8.236 8.245 8.793 9.771 35.045 10.105 8.326 8.326 8.839 10.154 35.645 10.226 36.913 36.880 39.865 44.589 158.247 42.770 Aziende sanitarie locali della Regione Abruzzo Fondi aziendali CCNL 8.6.2000 Area Dirigenza medica e veterinaria €*1000 art 51 Avezzano Sulmona Chieti Lanciano Vasto L’Aquila Pescara Teramo totale 1998 1999 2000 1.405 1.405 1.405 2001 98-2000 1.520 5.735 2002 1.520 1.090 1.090 1.090 1.179 4.449 1.217 941 1.007 1.007 1.007 3.962 0 506 506 506 504 2.022 0 1.609 1.600 1.626 1.661 6.498 1.740 1.587 1.587 1.601 1.593 6.367 1.593 7.138 7.195 7.236 7.464 29.033 6.069 Aziende sanitarie locali della Regione Abruzzo Fondi aziendali CCNL 8.6.2000 Area Dirigenza medica e veterinaria €*1000 art 52 Avezzano Sulmona Chieti Lanciano Vasto L’Aquila Pescara Teramo totale 1998 1999 2000 180 180 180 2001 98-2000 180 686 2002 0 97 97 88 116 397 119 651 651 651 787 2.741 787 0 264 250 246 760 0 41 41 41 41 165 41 1.050 1.050 887 878 3.865 878 1.986 2.284 2.098 2.247 8.615 1.825 La costruzione dei fondi ex artt. 50, 51 e 52 del C.C.N.L. dell’8.6.2000 per i Dirigenti dei ruoli sanitario, professionale tecnico ed amministrativo Seguono altri prospetti sintetici dei fondi costruiti dalle aziende per l’altra area della dirigenza. I fondi per esteso sono riportati nel paragrafo n. 7 della seconda parte della relazione. 167 Aziende sanitarie locali della Regione Abruzzo Fondi aziendali CCNL 8.6.2000 Area Dirigenza dei ruoli SPTA ruolo sanitario €*1000 art 50 Avezzano Sulmona Chieti Lanciano Vasto L’Aquila Pescara Teramo totale 1998 1999 2000 318 318 338 2001 98-2000 343 1.318 2002 346 263 263 269 282 1.077 389 206 206 218 235 866 235 224 224 237 195 880 0 459 463 469 590 1.980 595 395 395 399 367 1.557 0 1.865 1.870 1.930 2.015 7.680 477 Aziende sanitarie locali della Regione Abruzzo Fondi aziendali CCNL 8.6.2000 Area Dirigenza dei ruoli SPTA ruoli professionale tecnico ed amministrativo €*1000 art 50 Avezzano Sulmona Chieti Lanciano Vasto L’Aquila Pescara Teramo totale 1998 1999 2000 225 225 230 2001 98-2000 348 1.028 2002 350 148 148 161 159 616 234 133 133 152 162 580 163 150 150 160 150 610 0 450 452 585 585 2.072 770 258 258 275 279 1.070 427 1.363 1.365 1.563 1.756 5.976 1.943 Aziende sanitarie locali della Regione Abruzzo Fondi aziendali CCNL 8.6.2000 Area Dirigenza dei ruoli SPTA €*1000 art 51 Avezzano Sulmona Chieti Lanciano Vasto L’Aquila Pescara Teramo totale 1998 1999 2000 63 63 63 2001 98-2000 63 252 2002 63 59 59 59 60 237 58 43 43 43 43 172 43 37 37 37 34 145 0 70 69 69 69 277 69 85 85 78 78 326 78 357 356 349 347 1409 311 Aziende sanitarie locali della Regione Abruzzo Fondi aziendali CCNL 8.6.2000 Area Dirigenza dei ruoli SPTA €*1000 art 52 Avezzano Sulmona Chieti Lanciano Vasto L’Aquila Pescara Teramo totale 1998 1999 2000 54 54 54 54 216 9 9 9 9 36 9 96 96 96 99 387 101 73 73 73 70 289 0 3 3 3 4 13 4 156 156 150 137 599 141 391 391 385 373 1540 309 168 2001 98-2000 2002 54 Osservazioni. Anche la ricostruzione dei fondi della Dirigenza è stata effettuata dalla Sezione sulla base delle delibere di quantificazione di essi e sulla base dei contratti integrativi aziendali. Per l’imputazione al bilancio preventivo le Aziende confermano quanto già precisato in sede di istruttoria sull’area del comparto circa la ritardata sottoscrizione dei contratti nazionali che, avvenuta in anni successivi a quelli di inizio della loro vigenza, ha determinato un’iscrizione in bilancio di fondi di importo sicuramente inferiore a quelli ricostruiti. Sul punto valga quanto già detto in precedenza. La dinamica dei pagamenti posta a confronto con gli stanziamenti dei fondi, porta a ritenere che, a fronte di poste globalmente iscritte in bilancio, per adempiere agli obblighi del contratto nazionale, difficilmente le aziende riusciranno a comprimere la spesa finale, considerata la possibilità dell’utilizzo finale dei fondi residui per altre finalità. In buona sostanza, in tale materia, così come per il comparto, le somme stanziate in più non costituiranno mai economie ma le aziende sono legittimate a spenderle fino in fondo. A conferma sono riportate in relazione n. 6 tabelle (n. 13, 14 e 15 per la dirigenza medica veterinaria e n 16, 17 e 18 per la dirigenza SPTA) riepilogative dei pagamenti effettuati dalle aziende sui tre fondi previsti per l’area della dirigenza dai rispettivi contratti. Tali tabelle sono riassunte per saldi globali nei seguenti prospetti: Aziende sanitarie locali della Regione Abruzzo Fondi spesi CCNL 8.6.2000 Area Dirigenza medica e veterinaria € *1000 Art. 50 Avezzano Sulmona Chieti Lanciano Vasto L’Aquila Pescara Teramo totale % di variazione rispetto al fondo stanziato 1998 5.400 1999 5.375 2000 5.425 2001 98-2000 6.556 22.756 2002 7.109 4.780 4.967 5.321 6.671 21.740 7.261 4.675 4.981 5.248 6.693 21.597 7.026 3.258 3.370 3.547 4.200 14.375 0 7.024 7.012 8.916 10.031 32.982 0 7.686 7.621 7.725 9.026 32.058 0 32.823 33.326 36.182 43.178 145.508 21.395 -11,08% -9,64% -9,24% -3,17% -8,05% -49,98% Aziende sanitarie locali della Regione Abruzzo Fondi spesi CCNL 8.6.2000 Area Dirigenza medica e veterinaria € *1000 Art. 51 1998 Avezzano Sulmona Chieti Lanciano Vasto L’Aquila Pescara Teramo totale % di variazione rispetto al fondo stanziato 1999 2000 2001 98-2000 2002 1.116 1.437 1.562 1.602 5.717 1.772 1.090 1.090 1.090 1.179 4.449 1.058 859 887 986 897 3.629 919 504 506 556 580 2.146 0 1.616 1.571 1.596 1.643 6.426 0 79 81 75 79 314 81 5.265 5.570 5.866 5.980 22.681 3.830 -26,25% -22,58% -18,93% -19,88% -21,88% -36,89% 169 Aziende sanitarie locali della Regione Abruzzo Fondi spesi CCNL 8.6.2000 Area Dirigenza medica e veterinaria € *1000 Art. 52 Avezzano Sulmona Chieti Lanciano Vasto L’Aquila Pescara Teramo totale % di variazione rispetto al fondo stanziato 1998 1999 2000 2001 98-2000 2.635 743 1.503 1.195 6.076 2002 498 1.235 613 507 711 3.066 605 1.117 659 644 418 2.838 2 260 281 229 708 1.478 0 0 0 0 0 0 0 138 3.542 3.542 0 7.222 3.463 5.385 5.838 6.425 3.032 20.680 4.568 171,15% 155,60% 206,24% 34,94% 140,05% 150,30% Aziende sanitarie locali della Regione Abruzzo Fondi spesi CCNL 8.6.2000 Area Dirigenza dei ruoli SPTA ruolo sanitario €*1000 Art. 50 1998 1999 Avezzano Sulmona Chieti Lanciano Vasto L’Aquila Pescara Teramo totale % di variazione rispetto al fondo stanziato 2000 2001 98-2000 2002 252 248 250 353 1.103 351 216 222 212 306 956 319 242 295 415 542 1.494 563 191 204 187 210 792 0 334 317 418 481 1.550 0 372 360 356 388 1.476 0 1.607 1.646 1.838 2.280 7.371 1.233 -13,83% -11,98% -4,77% 13,15% -4,02% 158,49% Aziende sanitarie locali della Regione Abruzzo Fondi spesi CCNL 8.6.2000 Area Dirigenza dei ruoli SPTA €*1000 Art. 50 ruolo pta 1998 1999 Avezzano Sulmona Chieti Lanciano Vasto L’Aquila Pescara Teramo totale % di variazione rispetto al fondo stanziato 2000 2001 98-2000 2002 166 160 201 380 907 399 81 134 142 215 572 197 0 0 0 0 0 0 142 132 123 176 573 0 317 452 546 654 1969 0 122 122 223 297 764 296 828 1000 1235 1722 4785 892 -39,30% -26,74% -20,99% -2,32% -19,93% -54,12% Aziende sanitarie locali della Regione Abruzzo Fondi spesi CCNL 8.6.2000 Area Dirigenza dei ruoli SPTA €*1000 Art. 51 1998 1999 Avezzano Sulmona Chieti Lanciano Vasto L’Aquila Pescara Teramo totale % di variazione rispetto al fondo stanziato 2000 2001 98-2000 2002 47 75 79 75 275 76 57 57 57 58 231 58 17 17 18 19 71 20 31 35 41 35 141 0 58 64 70 71 263 0 1.362 1.368 1.471 1.552 5.754 1.544 1.572 1.616 1.736 1.810 6.734 1.698 340,34% 353,93% 397,42% 421,61% 377,93% 445,98% 170 Aziende sanitarie locali della Regione Abruzzo Fondi spesi CCNL 8.6.2000 Area Dirigenza dei ruoli SPTA €*1000 Art. 52 1998 1999 Avezzano Sulmona Chieti Lanciano Vasto L’Aquila Pescara Teramo totale % di variazione rispetto al fondo stanziato 2000 2001 98-2000 2002 435 122 217 163 938 26 70* 135 81 95 322 119 208 106 89 0 403 0 66 73 55 63 257 0 0 0 0 0 0 0 0 516 616 0 1.132 560 780 952 1.058 321 3.052 706 99,23% 143,48% 174,81% -13,94% 101,95% 128,16% *al netto dei fondi 1997 spesi nell’anno 1998 Anche per tale area vale quanto già detto per l’area del comparto: le quote residue dei fondi a consuntivo alimentano, principalmente, il fondo dell’art. 52 ( fondo per la retribuzione di risultato). La dinamica dei pagamenti mostra aumenti di esso del 34,98% (area dirigenza medico veterinaria) e del 102,27% (area dirigenza spta). Largamente usata è la facoltà prevista dall’art.52 del contratto nazionale per il fondo per la produttività collettiva di utilizzo degli eventuali risparmi accertati a consuntivo nella gestione dei fondi di cui agli art 50 e 51. Dalle tabelle compilate dalle aziende e riepilogate nelle precedenti, è emerso che i pagamenti non sempre vengono effettuati nello stesso anno di riferimento del fondo, per cui non è apparsa facile la ricostruzione di quanto chiesto dalla Sezione ai fini della individuazione della dinamica dei costi. L’azienda di Lanciano Vasto ha poi ulteriormente precisato che la gestione dei residui è materia di competenza del tavolo della contrattazione e, dunque, le risultanze finanziarie ancora disponibili dovranno necessariamente passare attraverso questa fase procedimentale. Per il fondo di cui agli art. 50 dei due contratti sulla dirigenza, che - si ricorda - finanzia la retribuzione di posizione (nelle sue componenti: fissa, variabile e variabile aziendale) dei dirigenti delle rispettive aree, nonché l'indennità di struttura complessa e l'indennità di specificità medica per i medici e veterinari e per i soli dirigenti già di ex II livello l'indennità di specifico trattamento economico, in sede di istruttoria le aziende hanno fornito risposte alquanto diverse sull’utilizzo di esso. Quasi tutte le aziende provvedono al finanziamento della indennità di posizione in godimento (nella sola parte fissa e parte variabile) nonché alle indennità sopra citate nelle misure contrattualmente definite, non avendo ancora provveduto al conferimento degli incarichi dirigenziali e, quindi alla corresponsione della parte di indennità di posizione variabile aziendale. 171 Il ruolo della Regione : a) l’equiparazione e la perequazione regionale dei fondi. Ai sensi dell’art 7 dei contratti nazionali dell’8.6.2000 delle due aree dirigenziali, ferma restando l’autonomia aziendale, è demandato al sistema delle relazioni sindacali regionali, secondo i protocolli definiti in ciascuna Regione con le OO.SS di categoria firmatarie dei C.C.N.L., il confronto su materie aventi riflessi sugli istituti disciplinati dal C.C.N.L. al fine di verificarne lo stato di attuazione, con particolare riguardo a quelli sotto indicati: formazione manageriale e formazione continua, comprendente l’aggiornamento professionale e la formazione permanente; verifica dell’entità dei finanziamenti dei fondi di posizione, di risultato e delle condizioni di lavoro di pertinenza delle Aziende sanitarie ed ospedaliere, limitatamente a quelle soggette a riorganizzazione in conseguenza di atti di programmazione regionale, assunti in applicazione del d. lgs. 229/1999 per ricondurli a congruità fermo restando il valore della spesa regionale; perequazione dei fondi delle Aziende ed enti del comparto, ai fini dell’applicazione dell’art. 41 (dirigenza medico – veterinaria) e art.42 (dirigenza SPTA) relativi all’equiparazione dei dirigenti di ex IX livello al X livello qualificato del DPR 384/1990; perequazione dei fondi delle Aziende ed enti del comparto, ai fini dell’applicazione dell’art. 42 (dirigenza medico – veterinaria) e art. 43 (dirigenza SPTA) relativo alla corresponsione dell’indennità di esclusività del rapporto. Con deliberazione n. 601 dell’11.7.2001 la Giunta regionale d’Abruzzo ha individuato la quota regionale per l’anno 2001, per la Dirigenza dei ruoli SPTA come da tabella che segue impegnando e liquidando alle Aziende sul capitolo di spesa 81500 del bilancio di previsione dell’anno 2001 la complessiva spesa di lire 125.591.125. Regione Abruzzo Quota regionale per l’anno 2001 ai fini dell’art. 41 e 42 del C.C.N.L. 8.6.2000 (equiparazione) Aziende Avezzano Sulmona Chieti Lanciano Vasto L’Aquila Pescara Teramo Totale Quota regionale (1,2% monte salari 1997) monte salari 1997 lire euro lire euro 1.921.331.000 1.022.145.000 1.361.533.000 1.490.224.000 3.358.930.000 2.263.212.000 11.417.375.000 992.284,65 527.893,84 703.173,11 769.636,47 1.734.742,57 1.168.851,45 5.896.582,09 21.134.641 11.243.595 14.976.863 16.392.464 36.948.230 24.895.332 125.591.125 10.915,13 5.806,83 7.734,90 8.466,00 19.082,17 12.857,37 64.862,40 b) L’indennità d’esclusività e la perequazione dei fondi. L’art. 7, comma 1 del C.C.N.L. 98/2001 dell’area della Dirigenza SPTA e l’art. 7, comma 1 del C.C.N.L. 98/2001 dell’area della Dirigenza medica veterinaria, demandano alle Regioni e alle organizzazioni sindacali di categoria, la definizione di un protocollo d’intesa per la perequazione dei fondi delle Aziende e degli enti del comparto ai fini dell’applicazione dell’istituto della indennità di esclusività introdotto rispettivamente dagli artt. 42 e 43 dei pertinenti contratti. 172 Tali articoli, l’uno per la dirigenza SPTA, l’altro per la dirigenza medica – veterinaria prevedono l’istituzione di tale indennità finalizzandola alla esclusività del rapporto di lavoro dei predetti dirigenti. Con le deliberazioni nn. 138 e 139 del 20.2.2001, la Giunta regionale ha approvato i protocolli d’intesa in materia di perequazione dei fondi ai fini della corresponsione dell’indennità di esclusività del rapporto di lavoro ai dirigenti medico veterinari e a quelli della dirigenza SPTA. In base ai calcoli effettuati dalla Regione Abruzzo, nei citati protocolli, la medesima ha erogato alle Aziende, con la delibera n. 415 del 23.5.2001 la quota regionale aggiuntiva per gli anni 2000 e 2001. Le somme costituiscono il risultato delle procedure di perequazione poste in essere in attuazione del comma 8 degli artt.5 citati, sulla base dei dati forniti dalle Aziende e secondo le modalità dei citati protocolli d’intesa. La quota regionale aggiuntiva è pari all’1,2% del monte salari complessivo riferito all’anno 1997, nella misura annua degli importi di seguito riportati e indicati come “quota regionale 1,2% perequata”. Regione Abruzzo Quota regionale per l’anno 2001 ai fini della perequaizione per l’indennità di esclusività aziende Avezzano Sulmona Chieti L'Aquila Lanciano Vasto Pescara Teramo totale Anno 2000 Anno 2001 Totale assegnato Del. 138/G.R. Del. 139/G.R. Del. 138/G.R. Del. 139/G.R. 475.301.000 632.985.000 775.064.000 209.350.000 744.435.000 469.846.000 3.306.981.000 39.444.000 39.444.000 29.823.000 27.899.000 48.762.000 49.064.000 234.436.000 475.301.000 632.985.000 775.064.000 209.350.000 744.435.000 469.846.000 3.306.981.000 39.444.000 39.444.000 29.823.000 27.899.000 48.762.000 49.064.000 234.436.000 1.029.490.000 1.344.858.000 1.609.774.000 474.498.000 1.586.394.000 1.037.820.000 7.082.834.000 Tale perequazione ha riguardato 246 dirigenti del ruolo sanitario intra - moenia, 2.250 dirigenti medici e 143 dirigenti veterinari nella stessa situazione così divisi tra le Aziende: Aasziende sanitarie locali della Regione Abruzzo Dirigenti interessati dalla perequazione Azienda Avezzano Sulmona Chieti Lanciano vasto L’aquila Pescara Teramo Totale Regione Dirigenti ruolo sanitario 41 41 31 29 53 51 246 173 Dirigenti medici Dirigenti veterinari 319 373 420 214 468 456 2250 30 15 22 9 27 40 143 La situazione aziendale in materia di equiparazione e di erogazione della indennità di esclusività. Le aziende hanno introitato, nel bilancio d’esercizio 2001, le somme assegnate dalla Regione e le hanno utilizzate per la finalità prevista. Il quadro organizzativo, che è emerso, è che sono ancora in itinere i processi organizzativi che sottendono all’applicazione integrale del contratto nazionale della dirigenza: infatti, da più aziende è stato chiarito che è in fase di assegnazione il conferimento di incarichi dirigenziali, per la corresponsione dell’indennità di posizione variabile aziendale, per cui si provvede in particolare con il fondo di cui all’art.50 soprattutto al pagamento dei minimi contrattuali. Manca il completamento dell’articolazione aziendale, specie quella delle strutture semplici e del conferimento degli incarichi professionali elevati con la mancata corresponsione dei trattamenti economici conseguenti e mancano le verifiche, che ancora non entrano a regime in tutte le aziende. 174