Eti di
Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche
FLP DIFESA
Coordinamento Nazionale
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NOTIZIARIO n. 119 del 12 OTTOBRE 2010
PUBBLICATO NEL S.O. N.84 DELLA G.U. 106 DELL’8.5.2010,
E’ ENTRATO IN VIGORE DA SABATO 9 OTTOBRE
E’ IN VIGORE IL NUOVO CODICE DELL’ORDINAMENTO MILITARE
NEL TESTO, NORME CHE INTERESSANO ANCHE LA COMPONENTE CIVILE
Da sabato scorso 9 ottobre 2010, è entrato il vigore il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66
che reca il nuovo “Codice dell’Ordinamento Militare” che era stato pubblicato nel Supplemento
Ordinario n. 84 della Gazzetta Ufficiale n. 106 dell’8 maggio 2010, poi aggiornato in alcuni punti a seguito
dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo 2.07.2010, n. 104 (“Codice del processo Amministrativo”) a
sua volta pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 148 della Gazzetta Ufficiale n. 156 del 7 luglio 2010, e
ulteriormente corretto in altri punti da successive rettifiche già pubblicate in G.U.
Trattasi di un provvedimento legislativo estremamente corposo che contiene disposizioni
riguardanti più materie (la disciplina della difesa e della sicurezza militare dello Stato; la politica e
l'organizzazione militare; l'organizzazione e il funzionamento del Ministero della difesa e delle Forze
armate; etc. etc.). Risulta composto da ben 2.272 articoli, ed è articolato in nove libri: organizzazione e
funzioni; beni; amministrazione e contabilità; personale militare; personale civile e personale ausiliario
delle forze armate; trattamento economico, assistenza e benessere; trattamento previdenziale e per le
invalidità di servizio; servizio militare e servizio degli obiettori di coscienza in tempo di guerra o di grave
crisi internazionale; disposizioni di coordinamento, transitorie e finali.
Per completezza d’informazione, aggiungiamo che al predetto “Codice” ha fatto seguito la
pubblicazione del “Testo Unico Regolamentare” (DPR 15.03.2010, n. 90 pubblicato nel S.O. n. 131 della
G.U. n. 140 del 18.06.2010, con successive rettifiche), che risulta invece composto da 1097 articoli
complessivi suddivisi in nove libri, ricalcando dunque l'impostazione e la ripartizione del codice delle
norme di rango primario.
Nel “Codice” in argomento, sono contenute delle norme che interessano direttamente la
componente civile, e che costituiscono, relativamente a ciascun argomento, la base normativa di
riferimento, che abbiamo provveduto a stralciare dal testo e a collazionare in un unico documento, che
alleghiamo al presente Notiziario per l’utile conoscenza dei colleghi.
Fraterni saluti a tutti.
IL COORDINATORE GENERALE
(Giancarlo PITTELLI)
Allegato al Notiziario FLP DIFESA n.119 del 11.10.2010
STRALCIO DELLE NORME
CHE INTERESSANO IL PERSONALE CIVILE
dal
Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66
(“Codice dell'ordinamento militare”)
(Pubblicato nella G.U. n. 106 dell’8 maggio 2 010 – S . O . n. 8 4 )
e aggi or nat o al Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (“Codice del processo
amministrativo”) in Gazz.Uff. 7 luglio 2010 n. 156 – S.O. 148
Entrato in vigore dal 9 ottobre 2010
CAPO II
MINISTERO DELLA DIFESA
SEZIONE I
AMMINISTRAZIONE CENTRAL E E PERIFERICA
Art . 15
A t t r i b u z i o n i d e l M inistero della difesa
1.
Al Minis t ero della difesa sono at t r ibuit e le f unz ioni e i com pit i
spettanti allo Stat o in materia di di fesa e sicurezza militare dello Stato,
politic a militare e part ecipaz io ne a missioni a sup p orto della pac e,
partecipazione a organismi internazionali di s ettore, pianificaz ione generale e
o p e r a t i v a d e l l e F o r z e a r m a t e e i n t erforze, pianificazione relativa all'are a
industriale di interesse della Difesa.
2.
Il Ministero della difesa esercita in particolare le funzioni e i
compiti concernenti le seguenti aree:
a)
area tecnico operativa : difesa e sicurez z a dello Stato, del territorio
nazionale e delle vie di comunicazione marittime
e a r e e , pian ificazio n e
g e n e r a l e o p e rati va de l l e F o r ze ar m ate e Interforze con i conseguent i
programmi tecnico finanziari; partecipaz ione a mis sioni anc he multinazionali
per interventi a supporto della pace; partecipazione
agli
or ganism i
internazionali ed europei competenti in materia di difesa e sic urezza
militare o le cui delib erazion i c ompor tino effetti sulla d i fesa naziona le e
attuazion e delle d ecisio ni da questi adottate; r a p p o r t i c o n l e a u t o r i t a ' m i l i t a r i
degli alt r i Stati; informativa al Parl a m e n t o s u l l ' e v o l u z i o n e
del quadro
strategico e degli impe gni operativi; classificazione, organizzaz i one e
funzionamento degli enti dell'ar e a o p e r a t i v a ; i n t e r v e n t i d i t u t e l a a m b i e n t a l e ,
concorso nelle attivita' di protezione c ivile su di s posizione del G ov er no,
c o n c o r s o a l l a sa l vag u a rdi a d e l l e l i b e r e
istituzioni
e
il
bene
della
collettivit a' nazionale nei casi d i p u b b l i c h e c a l a m i t a ' ;
b)
area tecnico amministrativa e tecnico industriale: p o lit i c a d e g l i
armamenti e relativi programmi di cooperazione internazion ale; conseguimento
degli obiettivi di efficienz a fissati per lo strumento militare; bila ncio e affari
f i n a n z i a r i ; i s p e z i o n i a m m i n i s t r a t i v e ; a f f ari giuridici, econom ici, cont enzioso,
discip lin a r i e socia li de l personale m ilitar e e civile; armament i terrestri, navali
e a e r o n a u t i ci ; te l eco mun i cazi oni, informatica e tecnolog i e a v a n z a t e ; l a v o r i e
demanio; commissariato e servizi general i; leva e reclut amento; sanita'
militare; attivita' di ricerca e svilupp o, approvvigio na m ento dei materiali e dei
s i s t e m i d ' a r m a ; p r o g r a m m i d i s t u d i o n e l set t ore delle nuove tecnologie per l o
sviluppo
de i pr og rammi d'ar m am ento; pi anific azione dell' area
industriale
p u b b l i c a e p r i v a t a ; c l a s s i f i c a z i o n e , o r ganiz zazione e funzionamento degl i
enti dell' area tecnico industriale.
3 . I l M in i s tero d e l l a d i fesa svolge i compiti di cui agli articoli 21 e 22.
Art . 16
Ordinamento
1.
L'organiz zazione del Minis t ero della difesa e' ar ticolata nelle s eguenti
componenti:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
uffici di diretta collaborazio n e d e l M i n i s t r o d e l l a d i f e s a ;
area tecnico-operativa;
area tecnico-amministrativa;
area tecnico-industriale;
d u e u f fi ci ce n tral i ;
Servizio assistenza spirituale;
Commissariato generale per le onoranze ai Caduti;
Circolo ufficiali delle Forze armate.
2 . L ' a r e a t e c n i c o - o p e r a t i v a e ' d i s c i p l in a t a n e l c a p o I I I d e l p r e s e n t e t i t o l o ;
l'area tecnico-amministrativa, articolata in non piu' di undic i direzioni generali,
ovvero nel minor numero risultante dall'at t uazione delle dis posizioni di cui
a l l ' a r t i c o l o 1 , co mma 4 0 4 , l etter a a) , del l a l e g g e 2 7 d i c e m b r e 2 0 0 6 , n . 2 9 6 , e
a l l ' a r t i c o l o 7 4 , comma 1, l e tte ra a) , de l d e c r et o l e g g e 2 5 g i u g n o 2 0 0 8 , n . 1 1 2 ,
convertito, con modificaz i oni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, coordinate
da un segretario generale, e gli uffici cent r a l i s o n o d i s c i p l i n a t i n e l c a p o I V d e l
presente titolo e nel regolamento; l'area tecnico-indu striale e' disciplinata nel
capo V del presente titolo.
CAPO V
ARE A TECNICO INDUST RIALE
Art . 45
S t a b i l i me n t i e ar s e n a l i m i l i t a r i
1.
Gli
stabilime nti e gli arsenali m ilitari, organi di produzion e e d i
lavoro a carattere industriale del Minis t ero della difesa, per il
supporto tecnico e logistic o d e l l e F o r z e a r m a t e , a s s o l v o n o d i m a s s i m a , n e i
limiti e con le
modalit a'
stabilite
dalle
norme
del codice
e
del
regolamento, i seguenti compiti:
a) produzione di mezzi e materiali;
b)
r i p a r a z i o n i , m a n u t e n z i o n i e t r a s f o r m a zi o n i d i m e z z i e materiali non
eseguibili presso gli organi logistici di forza armata;
c)
conferimento
d i c o m m e s s e e s t er n e ,
con tutte
le
conseguenti
attivita' di controllo e collaudo;
d) studio ed esperienze; realizzaz ione di prototipi;
e)
analisi, studio e controllo in materia di costi e prezzi anche ai fini
di un'azione calmieratrice dei prezzi di mercato;
f)
formazione e aggiorna mento ai diversi live lli e per specialita'
del personale tecnico dipendente dal Ministero della difes a.
2.
Gli stabilimenti e arsenali militari, inoltre, concorrono allo studio, ne l
r i s p e t t i v o s e t t o r e , d e llo sviluppo di attivita' industriali di partic olare int eresse
militare e de lla loro eventuale conver sione ai fini d ella pro duzion e
bellica.
3 . C o n d e c r e t o d e l M i n i s t r o della
a)
tipo, finalita', compiti spe cifici
disloc azione, in relazio n e a l l e
progresso scientifico e tecnico;
b)
l'ordinamento e la ripartizione
stabilime nto e arsenale militare e
difesa sono stabiliti:
di cui al presente articolo, numero e
esigenze delle Forze armate e del
interna dei compiti di ciascuno
delle r ispettive sezioni staccate.
Art . 46
Direzione e struttura organizzativa de g l i st a b i l i m e n t i e d e gl i a r s e n a l i
militari
1.
Gli
enti di cui all' a r t i c o l o 4 5 s o n o r e t t i , a second a d ella
potenzialita',
da ufficiali
generali
o
ufficiali
su periori,
il
incarico e' conferito con decreto ministeriale.
loro
cui
2. Gli stabilimen ti e arsenali militari e le sezion i staccate di tali ent i
sono strutturati sulla base di una Direzione e di uno o piu' ser vizi .
3.
In caso di
vacanza, assenza o impedim ento del direttore, la
r e g g e n z a d e l l a c a r i c a e ' affidata al vice direttore.
4.
Al funziona mento degli
stabilime nti
provvede personale militare e civile.
e degli arsenali militari
5.
La ripartizione
delle
dipendenze deg li enti di cui al presente
articolo e' individuata nell'articolo 47.
Art . 47
Classificazione degli enti
1.
Gli
enti
dell' area
tecnico-in dustriale
e i
centri
tecnici
dell' area tecnico-operativa del Ministero della difes a si distinguon o i n:
a) enti gestiti dall' Agenz ia industr ie difesa, denom inati unita' ;
b) enti dipendenti dal Segretario generale della difesa;
c ) e n t i d i p e n d e n t i d a i Comandi e dagli Ispettorati logistici di Forza
armata.
2.
Alla indic azione degli e n t i d a r i c o m p r e n d e r e n e l le c ategorie definite dal
comma 1 si provvede con decreto del Ministro della difesa.
3.
Gli enti dipendenti dal Segretario generale sono disciplina t i nel
regolamento.
Art . 48
A g e nzia indust rie dif esa
1.
L ' Ag e n z i a i n d u stri e di fesa, istituita, nelle forme disciplinate dagli
articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con
personalita' giuridic a di diritto pubblico, e' posta s otto la vigilanza
d e l M i n i stro de l l a
d i fesa,
ed
e'
organizzata
in
funzione del
conseguimento dei suoi specific i obiettivi, ai sensi dell' ar t i c o l o 1 2 , l e t t e r a r ) ,
d e l l a l e g g e 1 5 m a r z o 1 9 9 7 , n . 5 9 . Scopo dell' Agenzia è q u e l l o d i g e s t i r e
unitariam ente le attivita' delle unit a' pr oduttive e industriali della difesa
indic ate con uno o piu' d ecreti del Ministro della difesa. L'Agenzia utiliz z a
le risorse finanziarie materiali
e
um ane
delle
unita'
dalla
stessa
amministrate nella misura stabilita dal regolamento di cui al comma 2.
2.
Le norme concer nenti l'organizzaz i one e il funzionamento dell'Agenz i a
sono def inite nel regolamento, nel rispe tto dell'obiettivo
dell'e conomica
gestione e dei principi che regolano la concorrenza e il mercato in
quanto applic abili.
Art . 49
E n t i d i p e n d e n t i d a i c o m a n d i e d a g l i i s p e t t o r a t i l o g i st i ci di F o rz a
armat a
1.
La responsabilit a' della manutenzi one e della sperimentazione dei
beni funz ionali
all' impiego d e l l o s t r u m e n t o m i l i t a r e e ' a f f i d a t a a i
competenti comandi o ispettor a t i d i F o r za a r m a t a .
2.
Gli enti, di cui al pres ente articolo, ha nno aut onomia gestionale
n e l l ' a m b i t o d e i p r o g r a m m i d i lavo r o dis po st i an nu almente dagli organi d i
cui al comma 1, attendono ai compiti re l a t i v i a l l e a t t ivita' amministrativocontabili, secondo quanto previsto dalle no rme di contabilita ' generale dell o
Stato e sono altre s i' obb lig ati a provvedere alla ten uta di una con t abilita'
analitica industriale.
3.
I d i r e t t o r i d e g l i e n t i , a l f i n e d i ottimizzare i procedimenti connes si
all'attuaz ione dei programmi di lav oro annuali provv edono autonomamente sia
alle nec essarie acquis izioni di beni e servizi sia alla
gestione
delle
risorse disponibili, per il pieno r aggiungimento degli obie t t i v i i n d i v i d u a t i
dai programmi medesimi.
4.
Prima dell'iniz io dell' eser cizio finanzia rio, gli enti di cui al presen te
articolo ricevono il programma di lavoro annuale con l'indicazione delle risorse
finanziarie stanziate sui pertinenti capitoli di bilancio.
Art . 50
Personal e degli enti dipendenti dai comandi
e d a g l i i s p e t t o rat i l o gi s ti c i d i For z a a rm a t a
1.
Il
direttore dell'ent e, nominato c o n d e c r e t o d e l M i n i s t r o d e l l a
difesa, e' scelto tra il personale militare con grado non inferiore a
colonnello o gradi equipollenti. Il direttore, indiv iduato
in
relazione
alle
e s p e r i e n z e m a t u rat e n e l s e t t o r e tecnico-in dustriale, ricopre
l'incar ico per un periodo di qua t t r o a n n i , r i n n o v a b ile anche per un
p e r i o d o d i t e m p o i n f e r i o r e , c o m p a t i b i l m e n t e c o n le esigenze di impiego
della For z a armata di appartenenza e s e m p r e c h e l ' a t t i v i t a ' s v o l t a r i s u l t i
adeguata agli obiettivi prefissati.
2 . I l d i ret tore:
a)
formula proposte ai fini della p r e d i s p o s i z io n e d e i p r o g r a m m i d i
lavoro;
b)
c u r a l 'a ttu a zi on e d e i pr ogr am m i stessi, anche mediante l' affidamento
della ges tione di singoli
progetti a personale d ipendente apposit amente
incaricat o, determinando le risorse occorrenti alla realizz azione d i ciascun
progetto;
c)
e s e r c i ta
i
p o te ri
di
spesa nei lim iti
degli stanziamenti
assegnat i;
d)
determina,
i n f o r m a n d o n e l e o r g a n iz zazioni sindaca li m aggi or m ente
rappresentative sul piano nazi onale, i criteri generali d i o r g a n i z z a z i o n e d e g l i
u f f i c i , e d efi ni sce, a i sensi delle p r e s c r i z i o n i d e l
contratto
collettivo
nazionale
di lavoro del compar t o
del personale
dipendente
dei
M i n i s t e r i , l ' o r a r i o d i s e r vizio e l' articolazione dell' o rario
contrattuale
di
lavoro in relazione alle esigenz e funz ionali della struttura organ izzativ a
cui e' preposto;
e)
indiv idua i responsabili dei procedime nti curati dall'ente adottando le
conseguenti attivita' di verifica e controllo.
3.
I l dir et t or e e' r espons abil e d ei ris ult ati de ll' attivita' svolta, con
particolar e riferimento alla corretta ges tione delle risorse pubblich e e al
r a g g i u n g i m e n t o d e g l i o b i e t t i v i i n d i c a t i nei programmi di lav oro. A tal fine,
si avvale di un apposito sistema informa tivo-statistico per il controllo interno
di gestione dell'ente, con rilevazioni period iche dei costi, delle attivita' e
d e i r e l a t i v i ri sul tati .
4.
F e r m e l e vi g e n ti d o ta zi oni or ganiche,
il
vice
dir et t or e
de ll'e nt e
dell' area tecnico- industriale, nominato c on decreto del Ministro della difesa,
e' scelto nell'am bito dei funzionar i civili della Difesa in possesso di
esperienza
nel
settore
tecnico-industriale
e
di adeguata qualific a
funzionale
o
d i ri ge n z i al e;
l' incar ico
puo'
anche esser e co n fer i to a
personale dell' Amministrazione pubblica ovvero estr aneo alla stessa se i n
p o s s e s s o d i a n a l o g a e s p e r ienza e con pr ecedenti inc a r i c h i d i d i r i g e n z a
aziendale.
5. Il vic e direttore coadiuva il di rettore nell'es plic azione d ei suoi c ompiti
e lo sostituisce in caso di ass enza o impedimento in tutte le su e
attribuzioni; dirige i servizi posti alle proprie dip endenze; ha la reggenz a
dell' ente in caso di vacanz a; provvede a gestire i s i ngoli pr ogetti af fidatigli
dal direttore.
Art . 51
N o r m e c o m u n i agl i e n t i d e l l ' a r ea t e c n i co - i n d u s t r i a l e
1. Con uno o piu' decreti il M inistr o della difesa pr ovvede:
a)
di concer to con i Ministri della pubb lica am ministrazione e innovazio ne
e
dell'economia e delle finanze, s entite le organizzazion i sindac ali
maggior mente rappresentative,
a lla
riorganizz azione
conness a
all'es plet amento delle attivita' di com petenza di ciascun
ente
di
cui
a l l ' a r t i c o l o 47 , co mma 1 , letter e b) e c ) , nonc he' alla definiz i one di
specifici settori d'intervento degli enti di cui all' articolo 47, comma 1,
lettera b), eventualmente procedendo ad accorpamenti, trasformazioni,
concentrazioni di processi produttivi e ri conver sioni industr iali, con r ic or s o
anche a una unic a gestione se l'autonomia di singole strutture non risulta
funzionalmente utile e conveniente;
b)
di concer to con i Ministri della p ubblica am ministrazione e innovazio ne
e dell'ec onomia
e
delle
finanze,
a lla
indicazione
degli enti di cui
all'ar t ic o l o 47, c om m a 1, let t er a b) , che, in relazione agli o bie ttivi di
produttivita'
ed
economicita',
sono
da
dis m ettere, anche ai sens i
dell' articolo 4, comma 3, lettera c) , della legge 15 m ar zo 1997,
n.
5 9 , o v v e r o d a trasfo rma re, sentite le organizzaz io ni sindac ali
maggior mente rappresentative,
in
aziende
a ordinamento
autonomo, ai sensi e nel termine dell'a r t icolo 12, com m a 1, le tter a g)
d e l l a l e g g e 1 5 m a r z o 1 9 9 7 , n . 5 9 , come modificato dall' articolo 7,
comma 1, lettera i), della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il relativo
ordinamento e' definito, per ciascuna az ienda, sentite le organiz zazioni
sindacali maggiormente rappresentative.
2.
Relativ a mente agli aspet ti del pers onale dipen dente degli enti di cui
a l l ' a r t i c o l o 47 , co rre l ati al l e pr ocedur e di r istrutturazione di cui a l pr esente
articolo, si applic ano le disposizioni previs te dal capo I del titolo II del libro V
del presente codice.
TITOLO V
SANITA' MILITARE
CAPO I
DISPOSIZIONI GENE RALI
OMISSIS
Tutela
della
salute
e
Art. 184
s i c u r e z z a n e i luoghi di lavoro per le
Forze armat e
1.
La normativa in materia di tutela d e l l a s a l u t e e d e l l a s i c u r e z z a
n e i l u o g h i d i l a v o r o , d i cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
si applic a alle Forze armate nei limiti di compatibilita' con gli speciali
compiti
e
attivita'
da
esse svolti, tenuto conto delle
insopprimibili
esigenz e connesse
all' utilizz o dello strumento militare,
come valutate dai competenti organismi militari sanitari e
tecnici.
2.
I l i mi ti
di
compa ti bilita' e le es igenze connesse all' utilizzo
d e l l o s t r u m e n t o m i l i t a r e so n o indiv iduati nel r e golament o, in questa part e
e m a n ato
n e l ri spe tto
delle
pr oced ure
previste
dall'art.
3,
comma 2, 1° periodo del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Art. 185
Sicurezza nucleare e protezione sani t ar i a p e r l ' a m m i nis t r a z i o n e d e l l a
dif esa
1.
A i s e n s i d e l l ' a r t i c o l o 1 6 2 d e l d e creto legislativ o 17 mar z o 1995, n.
230, la materia della sicurezza nuc leare e protezione sanitaria si
applica
all' Amministrazione
della difesa,
al fin e di garantire la
protezione della
popolaz ione e dei lavoratori
contro
i
rischi
derivanti
dalle
radiazioni
ionizzanti;
la
disc iplina
ap plicativ a
e'
contenuta nel regolamento, ove s ono indicate le pa rticolari esigenz e
connesse ai compiti
istituzionali
del l e
Forze armate in tempo di
pace.
2. Sono escluse dall'ambito di ap plicazione del decreto legislativo 6
febbraio
2007, n. 52, le
sorgenti
sigillate
ad alta
attivita'
detenute per attivita' svolte nell'ambit o d e l M i n i s t e r o d e l l a d i f e s a .
Art. 186
A l t r e dis p o s i z i o n i i n mat e r i a d i t ut e l a d e i l a v or a t o r i
1.
L e d i s p o si zi o n i san ci te dal decr eto legislativo 26 novembre 1999, n.
532, dalla legge 22 febbraio 2001, n. 36 e dal decreto legislativo 19
a g o s t o 2 0 0 5 , n . 1 8 7 , s i applicano alle Forze armate, nei limiti di
compatibilita'
con gli speciali compit i e attivita' da esse svolti,
tenuto
conto delle
insopprimibili
esigenz e connesse all'utiliz zo
dello strumento militare.
2.
I limiti
di
c o m p a t ibi l i t a ' e le esigenze connesse all'utilizzo
dello strumento militare
di cui
al
comma 1, sono
v alutati
dai
competenti organismi militari sanitari e tecnici.
Art. 187
D is p o s izioni t ecniche att uat ive
1. Con decreto del Ministro della difesa sono emanate le disposizion i
tecniche
attuative
dell' ordin ament o
della
Sanita'
militare
e
dei
servizi sanitari militari de lle singo le Forze armate.
LIBRO TERZO
AMMINISTRAZIONE E CONTABI LITA'
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENE RALI
Norme
applicabili
Art. 527
a l l ' a m mi n i s t r a z i on e
e c o n t a b i l i t a ' d e l Mi n i st e r o
della difesa. Rinvio
1.
Al Ministero
della
difesa
si ap plicano
le nor m e vigen ti per
l'amminis t razione
e contabilita' delle amministrazioni statali, in
quanto
non derogate dalle disposizioni del presente libro e con esse
compatibili.
2.
Il regolamento detta le norme di attuaz ione per l'amministrazione e
contabilita'
del Ministero della dif esa, ivi compresa l'attivita'
ispettiva.
Il
c o n t r o l l o s t r a t e g i co e ' disciplinato dall'artic olo 21 del
regolamento,
in
attuazione
dell'artico lo
legis lativ o 30 luglio 1999, n. 286.
6,
comma
1,
del
decreto
OMISSIS
Art. 529
Controlli. Rinvio
1.
Al controllo
di
r egolarit a'
amministrativa
e contabile e al
c o n t r o l l o d i g e s t i o n e d e l M inistero
della difesa si applicano le norme
vigenti per i controlli delle am m inistr azio ni statali.
TITOLO II
ATTIVITA' NEGOZIALE DEL MINISTERO DELLA DIFESA
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI SULL'ATTIVIT A ' N E G O ZI A L E D E L MI N I S T E R O
DELL A DIFESA
Art. 534
A t t i v i t a' n e g o z i a l e d e l M i n istero della difesa. Rinvio
1 . F a t t o s al vo q u a n to d i spo sto dal pr esente titolo:
a)
ai
c o n t r a t t i d e l M i n i s t e r o d e l l a difesa si appl ica no le vigent i
dispos izioni
in materia
di
attivita'
negoziale
della
pubblica
amministrazione statale,
ivi
c om p r e s e l a
disciplina
concernente
l'acquisiz ione
di beni
e serviz i tr amite la Concessionaria s ervizi
inf o r m a t i v i spa (C O N S IP ), nonche'
la disciplina
concer nente l e
forniture e servizi informatici e, s egnatamente, l'articolo 1, commi 192,
193 e 194, della legge 30 dicembre 2004, n. 211, e l'articolo 67 del
decreto legislativ o 7 marzo 2005, n. 82; ( ( 1) )
b ) a i c o n t r atti de l M i n i s t e r o d e l l a d i f e s a r elativi a lavori, servizi e
f o r n i t u r e , co me d e fi ni ti d a l decr eto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
recante
il
codice
dei contratti pubblic i relativi a lavori,
servizi
e
f o r n i t u r e , s i a p p l i c a n o d e t t o codice e le dispos izioni in
esso specificamente dettate per i contrat t i n e l set t o r e del l a D i f e s a ; c ) s i
applica la legge 11 novembre 1986, n. 770;
d)
alle
l oca zi on i di immobili per
i fabbisog ni
alloc ativi
del
Ministero
della
difesa
si
applica
l' ar t icolo 2, com m a 222, dell a
legge 23 dicembre 2009, n. 191.
2.
Il
regolamento detta
l e n o r m e per l'attuazione e l'esecuzione
degli articoli
92, comma 5, e 196, comma 1, del decreto
legis lativ o 12 aprile 2006, n. 163, con i concerti e i pareri ivi indicati.
- - - - - - - - - - - - - - - - AG GI O R N A M E N T O ( 1)
Si r ipor t a, in not a, il t est o del com m a 1 , let t er a a) del pr esent e
articolo a seguito della modifica intr odotta dall'av viso di rettifica in G.U.
01/06/2010, n. 126:
" a ) a i co n t r a t t i d e l M inistero della difesa si applicano le vigenti
dispos izioni
in
materia
di
attivita'
negoziale
della pubblica amministrazione
statale,
ivi
comprese la
disciplina concernente l'acquisiz ione
di
beni e servizi tramite
la Conc essionaria servizi informativi spa
(CONSIP), nonche' la
disciplina concernente
le forniture
e servizi informatici e,
segnatamente, l'articolo 1, commi
192,
193 e 194, ((della
legge 30 dicem br e 2004, n. 31 1) ) ,
e
l'articolo
67 del decreto legis l a t i v o 7 m a r z o 2 0 0 5 ,
n.
82;"
La
suddetta modifica entra in vigore il 01/06/2010.
Art. 535
D if esa Servizi spa
1.
E ' c o s t i t u i t a l a s o c ie t a ' p e r a z i o n i d e n o m i n a t a < < D i f e s a S e r v i z i
spa>>,
ai fini
dello svolgimento
dell'attivita'
negoziale
diretta
all'ac quis izion e
di
beni mobili,
servizi e connesse
prestazioni
strettamente
correlate allo
svolgim e n t o
dei
compiti
istituzionali
dell' Amministrazione
della difesa
e
non
dir ettam ente cor r el ate
all'attivit a' operativa
delle Forze armate, da
indiv iduare con
decreto
del Ministro della
difesa di concerto
con il
Ministro
dell' economia e delle finanz e, nonche' ai fini dell'articolo 7 della legge
24
dicembre
1985, n. 808, nonche' delle attivita'
di
valorizzazione
e di gestione, fatt a eccezione
per
quelle
di
alie nazio ne,
degli immobili militari, da realizzare anche attraverso
accordi
co n
a l tri
so g getti
e la stipula di contr atti
di
sponsorizzazione.
2.
La s ocieta' e' posta sot t o la v i gilanza del Ministro del l a d if es a e
ha sede in Roma. Il capitale sociale della societa' e' stabilito in euro 1
milion e, e
i
successivi
eventuali
aumenti
del
capitale
son o
determinati
con decreto del Ministro della difesa, che es ercita i
diritti dell' azionista. Le azioni della societ a' sono interamente sottoscritte
dal Ministero della difes a e non po s s o n o f o r m a r e o g g e t t o d i d i r i t t i a
f a v o r e d i t e r z i. L a s o c i e t a ' o p e ra secondo gli indirizzi strategici
e
i
programmi
stabiliti
con
decreto
del medesimo
Ministero, di concerto con
il Ministero
dell' economia e
delle
finanze.
3.
La
societa' ha a oggetto
la
prestazione
di
servizi
e
l'espletamento di attivita' strumentali
e
di
supporto
tecnicoa m m i n i s t r a ti vo
i n favore dell'Amministrazione della difesa per
lo
svolgime nto
di compiti
istituzionali di quest'ultima. L'oggetto
sociale, riguardante l'attivita' negoziale dir etta all' ac quisiz ione di beni
mobili, servizi e conne sse prestazioni, e' strettamente correlato allo
svolgime nto dei compiti istituzion ali del comparto
sicurezza e difesa,
anche attraverso l'espletamento, per le Forze
armate, delle
funzioni
di centrale di committenza ai sensi dell'ar t icolo 3 3
del c odice dei contratti pubb lici relativi a lav ori, servizi e fornitu r e, di
cui al decreto legislativ o 12 aprile 2006, n. 163.
Le predette
f u n z i o n i d i c e n t r a l e d i c o m m i t t enza possono essere svolte anche per
le
altre Forze
di poliz ia,
pr evia
stipula
di
appos ite
c o n v enzi on i con l e am m inistr azio n i i n t e r e s s a t e . L a s o c ie t a ' p u o '
altresi'
esercitare ogni
attivita'
strumentale,
connessa o accessoria
ai
suoi
compiti istituzion ali,
nel rispetto della normativa
nazionale
e
comunitaria in
materia
di
affidamento
a societa' a capitale interamente
pubblico.
4.
La
societa',
nell' espletare
le
funzioni
di centrale
di
committenza,
utilizza i
parame tri
di prezzo-qualita' delle
c o n v e n z i o ni d i cui al l 'arti co l o 26, c om m a 1, della legge 23 dic e m br e
1999, n.
488, e
successive modif icazioni , c o m e l i m i t i m a s s i m i p e r
l'a c q u i s t o di be n i e se rvizi com par abili.
5.
Lo statuto disciplinante il funz ionamento interno della societa' e'
approvato con decreto del Ministro della dif esa, di concerto con il
Ministro dell' economia e delle fina nze. E' am m essa la deleg a de i
poteri dell' organo amministrativo
a uno dei suoi m embri. Con lo stesso
decreto
sono nominati i componenti del consig lio di amministrazione
e
del collegio sindacale per il primo periodo di durata
in
carica. I membri del consiglio di amministrazione possono essere
scelti
an ch e tra gl i appar tenenti
alle Forze armate
in servizio
permanente. Le successive modifiche allo statuto e le nomine dei
componenti degli organi sociali
per
i
successivi
periodi
sono
deliberate
a norma del codic e civile ed entrano in vigore a seguito
dell' appr ovazione delle s t esse con decret o del M inistro della d ifesa, di
concerto con il Ministro dell' economia e delle finanze.
6. Lo statuto prevede:
a)
il
divieto
esplicito
d i c e d e r e l e azioni o di costituire s u di
e s s e d i r i t t i a f a vor e d i t e r z i ;
b) la nomina da parte del Ministro della difesa dell'intero consiglio di
amministrazione e il suo assenso alla nomina dei dirigenti;
c)
le
modalita'
per l'eserciz i o
de l <<contr ollo ana logo>> s ul l a
societa', nel rispetto dei principi del
diritto
europeo
e
della relativ a
g i u r i s p r u d en za co mun i tari a ;
d)
le
modalita' per l'eser cizio dei poteri di indirizzo e controllo sulla
politic a aziendale;
e)
l'obbligo
dell' eser cizio
dell' attivita'
societaria
in maniera
prevalent e in favore del Ministero della difesa;
f)
il
divieto
di
chiedere la
q u o t azione in
borsa o al mercato
r i s t r e t t o.
7.
La pubblicazione del decreto di a p p r o v a z i o n e d e l l o s t a t u t o n e l l a
Gazzetta Ufficiale
tiene
l u o g o d e gli
adempim enti in
materia
di
costituzione delle societa' previsti dalla nor m ativa vigente.
8.
Gli
utili
netti della societa' so no destinati a riserva, se non
altrimenti determinato
dall' organo
a mministrativo
della
societa'
previa autorizzazione del Ministero vigilante.
9. La societa' non puo' scio g l i e r s i s e n o n p e r l e g g e .
10.
Il rapporto di lavoro del per sonale dipendente della s ocieta' e '
disciplinato
d a l l e n o r m e d i d i r i t t o privato e dalla contrattazione
collettiva.
In de rog a a quanto previsto dal c o m m a 9 d e l l ' a r t i c o l o
23-bis del decr eto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la societa' si
a v v a l e a n che de l p e rson a l e militar e e civile de l Ministero della difesa,
anche di livello non dirigenziale, in possesso di specifiche competenz e
in campo amministrativo e gestionale, da impiegare secondo le modalita'
p r e v i s t e d a l l o s t es s o a r t i col o .
CAPO II
PROGRAMMAZIONE
Art. 536
Programmi
1.
I p r o g r a m m i r e l a t i v i a l r i n n o v a m ento
e
all'ammodernamento
dei
sistemi d'arma,
delle
opere,
d e i mezzi e dei beni direttamente
destinati alla difesa nazionale, sono approvati:
a) con legge, se richiedano finanziamenti di natura straordinaria;
b)
con decreto del Ministro della di f e s a , s e s i t r a t t a di p r o g r a m m i
finanziati attraverso
gli ordinari stan ziamenti di bilancio. In tal caso,
salvo quanto disposto al comma 2 e sempre che i programmi non
si
riferiscano
al
mantenimento del le dotazion i
o
al
r ipianam ento
d e l l e s c o r t e, pri ma
d e l l ' e manazione
de l
d e creto
ministeriale
d e ve
essere acquisito il parere delle c om p e t e n t i c o m m i s s i o n i p a r l a m e n t a r i , c o n
le modalita' e
nelle forme
stabilit e dai regolamenti delle Ca mere.
Il
termine per l' es pressione del pa r er e e' di t r en t a gior n i dal la
richiesta. Se det to termine dec orre senza che le com m issioni s i s i ano
p r o n u n ci ate , si i nte n d e
che esse non
r eputano
di
dov er e
esprimere alcun parere.
2. I piani di spesa gravanti sugli ordinari stanziamenti di bila ncio, ma
destinati
al
completamento
di
programmi
pluriennali
finanziati
nei
precedenti
e se rci zi
co n
leggi
speciali,
se non richiedo no
finanziamenti integrativi, s o n o s o t t o p o s t i d a l M inistro della difesa a l
Pa r l a me n to i n
se d e di
esam e de l l o
stato
di
previsione
del
Ministero della difesa, i n a p p o s i t o a l l e g a t o .
3 . L ' a t t i v i t a ' c o n t r a t t u a l e r elat iv a ai pr ogr am m i di c ui a l c om m a 1 e ai
piani
di
spesa di
cui
al
c o m m a 2 e' svolta dalle competent i
direzioni generali tecniche del Ministero della difes a.
Art. 537
P r o g r a m m i c o n l a p a r t eci p a z i o n e o collaborazione di Paesi esteri
1 . S e i r a p p o r t i c o n t r attuali deriv anti dall' attuazio ne dei programmi di cui
all'articolo 536 implicano la partecipazione o, comunque, la
collaborazione di Paesi
esteri,
d i r e t t am e n t e
o per il tramite di
agenzie
o
enti
plurinaz ionali, i l M i n i s t r o d e l l a d i f e s a e '
autorizzato a stipulare contratti o c o m u n q u e a d a s s u m e r e i m p e g n i n e i
limiti dell' inter a
somma,
consider ando
a questi fini
anche
gli
importi da riassegnare a bilanc io ai sensi dell'articolo 549.
CAPO III
SEMPLIF ICAZIONE E ACCELE RAZIONE DELL E PROCE D URE
CONTRATTUALI
Art. 538
P r i n c i p i s u l l e p rocedure contrattuali
1.
Le procedure contrattuali
per
l'acquisto di beni e s ervizi da
parte dell' Amministrazione
dell a
difesa sono
improntate
a
tempestivita',
trasparenza
e c o r r e t t e zza
nel
rispetto
delle
legg i
vigenti e della normativa comunitaria.
Art. 539
Semplificazione in ordine a d et e r m i n a t i p a r e r i
1.
Le dispos izioni di
cui
all'artic o l o
3, comma 3, del decreto
legis lativ o 1° dicembre 2009, n. 177, relative al parere obblig atorio di
DigitPA,
non trovano appl icazione
relativament e
ai
pr og etti
di
contratto
riguarda nti sistemi in f o r m a t i v i
militari
a carattere
operativo connessi
con
lo svolgimento
di compiti
concernenti
la
difesa nazionale.
Art. 540
Pot eri di spesa
1.
Per il conseguimento degli obiettivi l o r o a f f i dat i , i C o m a n d a n t i d e i
comandi
periferici di
Forza
a r m a t a o interforze con funzioni
logistic he e
amministrati ve, nonche'
gli
ufficiali
generali e i colonnelli
delle Forze
armate
e
gradi
corrispon denti preposti a organism i militari provvisti di autonomia
amministrativa, esercitano i
poteri
di
spesa
nei
limiti dei fondi
loro assegnat i per la realizzaz ione di ciascun
programma.
Art. 541
Termini dei pagamenti
1.
I contratti
d i f o r n i t u r a d i b e ni e s ervizi c oncernenti sistemi
d'arma
e appar ecchiature funzionalment e c o r r e l a t e , a v e n t i t e r m i n i d i
consegna o di esecuzione
superiori
ai
due anni,
e
i
c ontratti
relativi a lavori pubblici d i i m p o r t o e c c e d e n t e q u e l l o i n d i c at o p e r i l a v o r i
dall' articolo
28
del decreto l egislativo 12 aprile 2006, n.
163,
possono prevedere la
corres ponsione di
pagamen t i, previa
c o s t i t u z i o n e di i d o n e a
g ar anzia,
sulla base della
progressione
dell' esec uzione
delle
prestazi oni e dei conseguenti
obiettivi
quantitativi raggiunti,
nei
termini
contrattualmente
definiti.
Tali
pagamenti
non pos sono comunque eccedere la mis ura complessiv a del
90 per cento dell'importo contrattuale.
2.
I termini
entro
i
quali
s o n o effettuati
i
pagam ent i
del l e
prestazioni
contrattuali
sono indic ati
nei
capitolati
generali
di
oneri applicabili.
Art. 542
T e m p e s t i v i t a ' d ei p a g a men t i p e r f o r ni t u re d i m at e r i a l i des t i n a t i a l l e
Forze armate
1.
A l f i n e d i g a r a n t i r e , a t t r a v e r so la s emplifica zione d ei corre lati
a d e m p i m e nti a mmi ni stra ti vi ,
la
tem pestivita'
dei pag amenti per le
forniture
d i mate ri a l i d e sti nati alle
Forze
armate,
relativi
ad
attivita'
operative
o addes t rative svolte in territorio nazionale o
all'estero,
l 'A mmi n i stra zi on e del l a d i f e s a
e' autorizzata
a
corrispondere pagamenti
in
c o n t o n e l l a misura massima del 90 per
cento del valore delle forniture col l a u d a t e e a c c e t t a t e , per le quali il
c o n s eg n a ta ri o
a b b i a rilasciato
apposita
dichiar azione
di
ricevimento.
Art. 543
C o n tratti d i man u ten z ione e riparazione di sist emi d'arm a
1.
I contratti
di
m a n u t e n z i o n e e r iparazione di sistemi d'arma e
apparecc hiature
funzionalmente correla te
possono
prev edere
che
nel corso
dell' esec uzione siano individuate
ulteriori
particolar i
prestazioni
e forniture
di
materiali,
da eseguire per soddisfare
necessit a' urgenti e imprevedibili.
2.
Le prestazioni
e le forniture di c ui al c om m a 1, f er m o r es t and o
l ' i m p o r t o c o m p l e s s i v o d e l c o n t r a t t o,
non possono in
ogni caso
eccedere il quinto di detto importo.
Art. 544
S o s t e g n o l o g i s t i c o d e i c o n t i n g e n t i i mp i e ga t i i n m i s s i o n i i nt e r n a z i o n a l i
1. Per soddisfare le esigenze di approvvigionamento di beni e serviz i
necessari per
il
sostegno logist i c o
dei contingenti
delle
Forze
armate impiegati in
missioni
internaz ionali,
o
in
qualunque
m odo
connessi con tali esigenz e, e'
autorizzato
il
ricorso,
in
caso
di
necessit a'
e urgenza, alla Nato Ma intenance and Supply Agency, sulla
base
di accordi quadro appositamente
stipulati
e
nell'ambito
dei
fondi stanziati per tali esigenze.
2.
Il
ricorso
a l l a N A T O M a i n t en a n c e a n d S u p p l y A g e n c y p r e v i s t o
dal comma 1 e' esteso agli appro vvigionamenti di b e n i e s e r v i z i
comunque connes si
al
sostegno logistic o dei
c ontingent i
delle Forze armate impiegati in operazio ni fuori dal territorio nazionale
condotte sotto l'egida dell'ONU o di altri organism i sovranaziona li.
CAPO IV
PERMUT E
Art. 545
Permute
1.
Ai fini del contenimento delle spese di ricerca, potenziamento,
a m m o d e r n amen to , man u te n zi one e supporto relative ai mezzi, sistemi,
materiali e
strutture in dotazione all e F o r z e a r m a t e , il Minist ero della
difesa, anche in deroga alle norme s u l l a c o n t a b i l i t a ' g e n e r a l e d e l l o
Stato
e
nel rispetto
della legg e 9 luglio 19 90, n. 185, e'
a u t o r i z z a t o a sti pu l are con venzioni
e cont r at t i per la per m ut a d i
materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati.
2. Il regolament o, su cui per tale parte e' ac quisito il concer to del
Ministro dell'economia e delle finanze, disciplin a le c ondiz ioni e le
modalita' per la stipula degli atti e l'esecuzione delle prestazioni, nel
rispetto
della
vigente
disciplina
i n materia negoziale e del
principio di economicita'.
CAPO V
SERVIZIO DI MENSA
Art. 546
S e r v i z i o d i v e t t ov a g l i a m e n to delle Forze armate
1.
Il
servizio di vettovagliamento sostituisce le razioni viveri in
natura,
le quote miglioramento
vit t o ,
le integrazioni
vitto
e
i
generi
di conforto in s peciali condizioni d i i m p i e g o , nonc he' ogni alt r a
f o r m a d i f o r n i t u ra d i alimenti a titolo gratuito.
2.
Le modalita' di fornitura del servizio di vettovagliam en t o a fav or e del
personale militare e civile sono stabilite con decreto del Ministro
della
difesa di
concerto con il Ministro dell' economia e delle
finanze,
da adottare
entro il 30 settembre di ogni anno co n riferimento
all'anno
su cce ssi vo. Con il m edesim o
decr eto s ono
determinati il
valore in denaro
delle r azioni viver i
e
del
m i g l i o r a m e nto vitto , n o n ch e ' la composizione dei generi di conforto.
3.
Il
servizio di vettovagliamento e' assicur ato, in relazion e alle
esigenze operative,
logistiche,
d i d islocazione e di impiego degl i
enti e reparti delle Forze armate, nelle seguenti forme:
a)
gestione diretta, ovvero affidata, in tutto o in parte, a privati
mediante
apposite convenz ioni, ov vero appaltando il servizio a ditt e
private specializ zate, nel ris petto del decreto legislativ o 1 2 a p r i l e 2 0 0 6 ,
n. 163;
b) fornitura di buoni pas to;
c ) f o r n i t u r a d i viv e r i speciali da combattimento.
4.
La gestione
diretta
e le ev entua li convenzioni sono finanz iat e
m e d i a n t e u ti l i zzo ,
a n ch e
in m odo dece n t r a t o , d e l c o n t r o v a l o r e i n
contanti dei trattamenti alimentar i dete r m inat i c o n i l d e cr et o di cui al
comma 2.
5. Il regolament o, in tale parte adottato di concerto con il Ministro
dell' economia e delle finanze,
e
su
proposta
dei Capi di stato
maggiore
di forza armata e
del Comandante generale dell'Ar ma dei
carabinieri e
d e l C o r p o d e l l a G uardia
di
finanza,
sentito il
Consiglio
centrale
di
rappresent anza dei m ilitar i, detta nor m e
int e r f o r z e
pe r d i sci p l i n a re la st ruttura,
l'organ iz zazione e
il
funzionamento delle mense di servizio.
CAPO VI
C O N C E S S I O N I DI B E N I
Concessioni
1.
per
gli
Art. 547
interventi
di protezione
attivita' connesse
sociale
e
per le
Al fine
di assicurare gli interventi di protezione sociale a favore
del per sonale militare e civile delle Forze armate e dei loro
familiari, sono concessi in us o a lle organizz azion i c ostituite tra il
personale
dipendente ai sensi
dell'articolo 1475, oppure a enti e
terzi, i
l o ca l i
d e man i al i ,
i m ezz i, le str uttur e, i ser viz i e g li
impianti necessari per i predetti interventi. Con il regolament o, di
concerto
con
il Ministro dell' economia
e delle
finanze,
sono
determinati le
consistenze e il
v alor e
di
t ali
app or t i
no nc he'
le
relative norme d'uso.
2.
Per l'eserciz i o delle
attivita' conness e con gli int erventi di
protezione sociale di c ui al c omma 1 , l ' A m m i n i s t r a z ione della difesa
provvede
med i an te affi da mento in concessione alle organiz zazion i d i
cui al comma 1, oppure a enti e terzi, previo esperimento di
indagini comparative secondo le procedure in ec onom ia applicabili alla
Difesa e con le modalita' che sono stabilite con il regolame nto, di
concerto con il Ministro dell'ec onomia e delle finanze.
SEZIONE IV
DISPOSIZIONI VARIE
Art. 551
Fondo scorta
1.
Nello st ato di previsione del Ministero della difesa e' istituit o un
f o n d o , p e r l e e s i g e n z e d e l l e F o r ze a r m a t e e p e r q u e l l e d e l l ' A r m a
dei carabinieri, destinato a provvede re alle momentanee deficienze di
cassa presso i corpi, istituti e stabilimenti militari, rispetto alle
periodic h e anticipazioni loro fatte sugli stanziamenti di bila ncio.
2.
Lo stanziamento del fondo e' determinato annualm ente con la
legge di bilancio.
3. L'utilizzo del fondo e' disciplinato dal r egolam ento.
SEZIONE II
NORME DI SPESA IN RELAZIONE AL LIBRO I
Art. 559
F i n a n z i a m e n t o del l ' A g e n z i a i n d u s t r i e di f e s a
1.
In relazione
all'articolo
9 , c o m m a 4, let t era c) , del dec r e t o
legis lativ o 30 luglio 1999, n. 3 00, il f i nanziam e n t o a n n u a l e a f a v o r e
dell' Agenzia industrie dif esa, di cu i all' articolo 48 , e' determinato in
apposita tabella, ai sens i dell'articolo 11 , comma 3, lettera d),
della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
CAPO III
FONDI DA RIPARTIRE
SEZIONE I
N O R M E D I R I N V I O E F O N D I DA RIPARTIRE DI CARATTERE
GENERALE
Art. 609
Normativa generale sui fondi da ripart ire. Rinvio
1.
Il
Ministero
della dif esa si avvale delle risorse stanziate nei
fondi, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'ec onomia e
d e l l e f i n a n ze ,
p revi sti
dalle
vigenti
leggi
di
contabilita'
pubblica.
Art. 610
F o n d i d i i n c e n t i v a z i o n e d e l p ersonale militare e civile
1.
I
f o nd i
per
l 'i n ce n ti v azione
della
produttivita'
del
personale
militare apparten ente
alle
Forze armate e del personale civile d e l
Ministero
della
difesa sono
disciplin ati
dai
pertinenti
accordi
di
concertazione e dalla contrattazione collettiva.
Art. 611
Fondo da ripartire per provvedere a eventuali sopravvenut e
maggiori esigenze di spese p e r c o n s u m i i n t e r me d i
1.
Si applic a al Ministero della difes a la norm a di cui all' ar ticol o 23,
comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che istituisce in
ciascuno stato di
previsione un f ondo da ripartire nel corso della
gestione per provvedere a eventuali sopravvenute maggiori esigenz e di
spese per consumi intermedi.
Fondo
da
ripartire
Art. 612
per finalita'
p e r le quali non si da' luogo
a riassegnazioni a bilancio
1.
Si applicano al
Ministero della
difesa
le
disposizioni
di
cui
all'articolo 2,
commi 615, 616 e 617, della legge 24 dicembre 2007,
n.
244, che
istituiscono,
negli
stat i
di
previsione
dei
Ministeri,
appositi fondi da ripartire, con decreti del Ministro competente, di
concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, in considerazione
dell' andamento delle entr ate versate per le quali non si da' luog o
a riassegnazioni a bilancio.
SEZIONE II
FONDI DA RIPARTIRE DI ESCLUSIVO INTERESSE DEL LA DIFESA
Art. 613
Fondo a disposizione
1.
Per provvedere alle eventuali deficienze dei capitoli riguardanti le
spese di
cui
all'articolo 550 e ai bisogni di cui all'articolo
552,
e'
i sti tu i to
nello
stato
di
pr evisione del Ministero della
difesa un fondo a disposizione.
2.
Il
prelevam ento di
somme da ta le
fondo e la is crizione nei
capitoli suddetti
e ' f a t t a c o n d e c r eto del Ministr o dell'economia e
delle finanze.
3. I capitoli a favore dei quali possono farsi prelevamenti dal detto
fondo
sono indic ati
in un elenco da annettersi
allo
stato
di
p r e v i s i o n e d e l M in i s t e r o d e l l a d i f e s a .
Art. 614
Incremento del fondo per l'incentivazione della produt t ivit a' d el
p ers o n a l e del M inist ero della dif esa
1.
I n r e l a z i o n e a l l e p r i o r i t a r ie
e urgenti esigenze connesse
all' intens ificarsi
delle attivita' di s uppor to alle F or ze ar m ate impi egate
nelle missioni internazionali e ai conseguenti m aggior i car ic hi di l av or o
derivanti dall' accresciuta c omplessita' delle funzioni assegnat e al personale
in servizio pres so il Ministero della d i f es a , e ' a u t o r i z z a t a l a s p e s a d i
euro 15 milioni a decorrere dal 2008, da destinare, attraverso la
c o n t r a t t az i o n e
collettiva
naz io nale int egrativa,
a ll' inc entivazio ne de lla
p r o d u t t i v i t a ' d e l p red e tto pe rs onale, nella m i s u r a d i u n t e r z o i n f a v o r e d e l
personale appart enente alle ar ee pr ofes sionali e del la r estante par te i n
f a v o r e d e l p e rson a l e co n trattualizz ato appartenente alle aree funzionali.
2.
E' fatto salvo quanto disposto dal l ' a r t i c o l o 6 7 , c o m m i 2 e 3, del
decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonche' dal decreto legislativ o 27
ottobre 2009, n. 150
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e` in vigore il nuovo codice dell`ordinamento militare