Eti di Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche FLP DIFESA Coordinamento Nazionale piazza Dante, 12 - 00185– ROMA - 06-77201726 06-77201728 - @-mail: [email protected] – web: www.flpdifesa.it NOTIZIARIO n. 119 del 12 OTTOBRE 2010 PUBBLICATO NEL S.O. N.84 DELLA G.U. 106 DELL’8.5.2010, E’ ENTRATO IN VIGORE DA SABATO 9 OTTOBRE E’ IN VIGORE IL NUOVO CODICE DELL’ORDINAMENTO MILITARE NEL TESTO, NORME CHE INTERESSANO ANCHE LA COMPONENTE CIVILE Da sabato scorso 9 ottobre 2010, è entrato il vigore il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 che reca il nuovo “Codice dell’Ordinamento Militare” che era stato pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 84 della Gazzetta Ufficiale n. 106 dell’8 maggio 2010, poi aggiornato in alcuni punti a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo 2.07.2010, n. 104 (“Codice del processo Amministrativo”) a sua volta pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 148 della Gazzetta Ufficiale n. 156 del 7 luglio 2010, e ulteriormente corretto in altri punti da successive rettifiche già pubblicate in G.U. Trattasi di un provvedimento legislativo estremamente corposo che contiene disposizioni riguardanti più materie (la disciplina della difesa e della sicurezza militare dello Stato; la politica e l'organizzazione militare; l'organizzazione e il funzionamento del Ministero della difesa e delle Forze armate; etc. etc.). Risulta composto da ben 2.272 articoli, ed è articolato in nove libri: organizzazione e funzioni; beni; amministrazione e contabilità; personale militare; personale civile e personale ausiliario delle forze armate; trattamento economico, assistenza e benessere; trattamento previdenziale e per le invalidità di servizio; servizio militare e servizio degli obiettori di coscienza in tempo di guerra o di grave crisi internazionale; disposizioni di coordinamento, transitorie e finali. Per completezza d’informazione, aggiungiamo che al predetto “Codice” ha fatto seguito la pubblicazione del “Testo Unico Regolamentare” (DPR 15.03.2010, n. 90 pubblicato nel S.O. n. 131 della G.U. n. 140 del 18.06.2010, con successive rettifiche), che risulta invece composto da 1097 articoli complessivi suddivisi in nove libri, ricalcando dunque l'impostazione e la ripartizione del codice delle norme di rango primario. Nel “Codice” in argomento, sono contenute delle norme che interessano direttamente la componente civile, e che costituiscono, relativamente a ciascun argomento, la base normativa di riferimento, che abbiamo provveduto a stralciare dal testo e a collazionare in un unico documento, che alleghiamo al presente Notiziario per l’utile conoscenza dei colleghi. Fraterni saluti a tutti. IL COORDINATORE GENERALE (Giancarlo PITTELLI) Allegato al Notiziario FLP DIFESA n.119 del 11.10.2010 STRALCIO DELLE NORME CHE INTERESSANO IL PERSONALE CIVILE dal Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (“Codice dell'ordinamento militare”) (Pubblicato nella G.U. n. 106 dell’8 maggio 2 010 – S . O . n. 8 4 ) e aggi or nat o al Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (“Codice del processo amministrativo”) in Gazz.Uff. 7 luglio 2010 n. 156 – S.O. 148 Entrato in vigore dal 9 ottobre 2010 CAPO II MINISTERO DELLA DIFESA SEZIONE I AMMINISTRAZIONE CENTRAL E E PERIFERICA Art . 15 A t t r i b u z i o n i d e l M inistero della difesa 1. Al Minis t ero della difesa sono at t r ibuit e le f unz ioni e i com pit i spettanti allo Stat o in materia di di fesa e sicurezza militare dello Stato, politic a militare e part ecipaz io ne a missioni a sup p orto della pac e, partecipazione a organismi internazionali di s ettore, pianificaz ione generale e o p e r a t i v a d e l l e F o r z e a r m a t e e i n t erforze, pianificazione relativa all'are a industriale di interesse della Difesa. 2. Il Ministero della difesa esercita in particolare le funzioni e i compiti concernenti le seguenti aree: a) area tecnico operativa : difesa e sicurez z a dello Stato, del territorio nazionale e delle vie di comunicazione marittime e a r e e , pian ificazio n e g e n e r a l e o p e rati va de l l e F o r ze ar m ate e Interforze con i conseguent i programmi tecnico finanziari; partecipaz ione a mis sioni anc he multinazionali per interventi a supporto della pace; partecipazione agli or ganism i internazionali ed europei competenti in materia di difesa e sic urezza militare o le cui delib erazion i c ompor tino effetti sulla d i fesa naziona le e attuazion e delle d ecisio ni da questi adottate; r a p p o r t i c o n l e a u t o r i t a ' m i l i t a r i degli alt r i Stati; informativa al Parl a m e n t o s u l l ' e v o l u z i o n e del quadro strategico e degli impe gni operativi; classificazione, organizzaz i one e funzionamento degli enti dell'ar e a o p e r a t i v a ; i n t e r v e n t i d i t u t e l a a m b i e n t a l e , concorso nelle attivita' di protezione c ivile su di s posizione del G ov er no, c o n c o r s o a l l a sa l vag u a rdi a d e l l e l i b e r e istituzioni e il bene della collettivit a' nazionale nei casi d i p u b b l i c h e c a l a m i t a ' ; b) area tecnico amministrativa e tecnico industriale: p o lit i c a d e g l i armamenti e relativi programmi di cooperazione internazion ale; conseguimento degli obiettivi di efficienz a fissati per lo strumento militare; bila ncio e affari f i n a n z i a r i ; i s p e z i o n i a m m i n i s t r a t i v e ; a f f ari giuridici, econom ici, cont enzioso, discip lin a r i e socia li de l personale m ilitar e e civile; armament i terrestri, navali e a e r o n a u t i ci ; te l eco mun i cazi oni, informatica e tecnolog i e a v a n z a t e ; l a v o r i e demanio; commissariato e servizi general i; leva e reclut amento; sanita' militare; attivita' di ricerca e svilupp o, approvvigio na m ento dei materiali e dei s i s t e m i d ' a r m a ; p r o g r a m m i d i s t u d i o n e l set t ore delle nuove tecnologie per l o sviluppo de i pr og rammi d'ar m am ento; pi anific azione dell' area industriale p u b b l i c a e p r i v a t a ; c l a s s i f i c a z i o n e , o r ganiz zazione e funzionamento degl i enti dell' area tecnico industriale. 3 . I l M in i s tero d e l l a d i fesa svolge i compiti di cui agli articoli 21 e 22. Art . 16 Ordinamento 1. L'organiz zazione del Minis t ero della difesa e' ar ticolata nelle s eguenti componenti: a) b) c) d) e) f) g) h) uffici di diretta collaborazio n e d e l M i n i s t r o d e l l a d i f e s a ; area tecnico-operativa; area tecnico-amministrativa; area tecnico-industriale; d u e u f fi ci ce n tral i ; Servizio assistenza spirituale; Commissariato generale per le onoranze ai Caduti; Circolo ufficiali delle Forze armate. 2 . L ' a r e a t e c n i c o - o p e r a t i v a e ' d i s c i p l in a t a n e l c a p o I I I d e l p r e s e n t e t i t o l o ; l'area tecnico-amministrativa, articolata in non piu' di undic i direzioni generali, ovvero nel minor numero risultante dall'at t uazione delle dis posizioni di cui a l l ' a r t i c o l o 1 , co mma 4 0 4 , l etter a a) , del l a l e g g e 2 7 d i c e m b r e 2 0 0 6 , n . 2 9 6 , e a l l ' a r t i c o l o 7 4 , comma 1, l e tte ra a) , de l d e c r et o l e g g e 2 5 g i u g n o 2 0 0 8 , n . 1 1 2 , convertito, con modificaz i oni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, coordinate da un segretario generale, e gli uffici cent r a l i s o n o d i s c i p l i n a t i n e l c a p o I V d e l presente titolo e nel regolamento; l'area tecnico-indu striale e' disciplinata nel capo V del presente titolo. CAPO V ARE A TECNICO INDUST RIALE Art . 45 S t a b i l i me n t i e ar s e n a l i m i l i t a r i 1. Gli stabilime nti e gli arsenali m ilitari, organi di produzion e e d i lavoro a carattere industriale del Minis t ero della difesa, per il supporto tecnico e logistic o d e l l e F o r z e a r m a t e , a s s o l v o n o d i m a s s i m a , n e i limiti e con le modalit a' stabilite dalle norme del codice e del regolamento, i seguenti compiti: a) produzione di mezzi e materiali; b) r i p a r a z i o n i , m a n u t e n z i o n i e t r a s f o r m a zi o n i d i m e z z i e materiali non eseguibili presso gli organi logistici di forza armata; c) conferimento d i c o m m e s s e e s t er n e , con tutte le conseguenti attivita' di controllo e collaudo; d) studio ed esperienze; realizzaz ione di prototipi; e) analisi, studio e controllo in materia di costi e prezzi anche ai fini di un'azione calmieratrice dei prezzi di mercato; f) formazione e aggiorna mento ai diversi live lli e per specialita' del personale tecnico dipendente dal Ministero della difes a. 2. Gli stabilimenti e arsenali militari, inoltre, concorrono allo studio, ne l r i s p e t t i v o s e t t o r e , d e llo sviluppo di attivita' industriali di partic olare int eresse militare e de lla loro eventuale conver sione ai fini d ella pro duzion e bellica. 3 . C o n d e c r e t o d e l M i n i s t r o della a) tipo, finalita', compiti spe cifici disloc azione, in relazio n e a l l e progresso scientifico e tecnico; b) l'ordinamento e la ripartizione stabilime nto e arsenale militare e difesa sono stabiliti: di cui al presente articolo, numero e esigenze delle Forze armate e del interna dei compiti di ciascuno delle r ispettive sezioni staccate. Art . 46 Direzione e struttura organizzativa de g l i st a b i l i m e n t i e d e gl i a r s e n a l i militari 1. Gli enti di cui all' a r t i c o l o 4 5 s o n o r e t t i , a second a d ella potenzialita', da ufficiali generali o ufficiali su periori, il incarico e' conferito con decreto ministeriale. loro cui 2. Gli stabilimen ti e arsenali militari e le sezion i staccate di tali ent i sono strutturati sulla base di una Direzione e di uno o piu' ser vizi . 3. In caso di vacanza, assenza o impedim ento del direttore, la r e g g e n z a d e l l a c a r i c a e ' affidata al vice direttore. 4. Al funziona mento degli stabilime nti provvede personale militare e civile. e degli arsenali militari 5. La ripartizione delle dipendenze deg li enti di cui al presente articolo e' individuata nell'articolo 47. Art . 47 Classificazione degli enti 1. Gli enti dell' area tecnico-in dustriale e i centri tecnici dell' area tecnico-operativa del Ministero della difes a si distinguon o i n: a) enti gestiti dall' Agenz ia industr ie difesa, denom inati unita' ; b) enti dipendenti dal Segretario generale della difesa; c ) e n t i d i p e n d e n t i d a i Comandi e dagli Ispettorati logistici di Forza armata. 2. Alla indic azione degli e n t i d a r i c o m p r e n d e r e n e l le c ategorie definite dal comma 1 si provvede con decreto del Ministro della difesa. 3. Gli enti dipendenti dal Segretario generale sono disciplina t i nel regolamento. Art . 48 A g e nzia indust rie dif esa 1. L ' Ag e n z i a i n d u stri e di fesa, istituita, nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con personalita' giuridic a di diritto pubblico, e' posta s otto la vigilanza d e l M i n i stro de l l a d i fesa, ed e' organizzata in funzione del conseguimento dei suoi specific i obiettivi, ai sensi dell' ar t i c o l o 1 2 , l e t t e r a r ) , d e l l a l e g g e 1 5 m a r z o 1 9 9 7 , n . 5 9 . Scopo dell' Agenzia è q u e l l o d i g e s t i r e unitariam ente le attivita' delle unit a' pr oduttive e industriali della difesa indic ate con uno o piu' d ecreti del Ministro della difesa. L'Agenzia utiliz z a le risorse finanziarie materiali e um ane delle unita' dalla stessa amministrate nella misura stabilita dal regolamento di cui al comma 2. 2. Le norme concer nenti l'organizzaz i one e il funzionamento dell'Agenz i a sono def inite nel regolamento, nel rispe tto dell'obiettivo dell'e conomica gestione e dei principi che regolano la concorrenza e il mercato in quanto applic abili. Art . 49 E n t i d i p e n d e n t i d a i c o m a n d i e d a g l i i s p e t t o r a t i l o g i st i ci di F o rz a armat a 1. La responsabilit a' della manutenzi one e della sperimentazione dei beni funz ionali all' impiego d e l l o s t r u m e n t o m i l i t a r e e ' a f f i d a t a a i competenti comandi o ispettor a t i d i F o r za a r m a t a . 2. Gli enti, di cui al pres ente articolo, ha nno aut onomia gestionale n e l l ' a m b i t o d e i p r o g r a m m i d i lavo r o dis po st i an nu almente dagli organi d i cui al comma 1, attendono ai compiti re l a t i v i a l l e a t t ivita' amministrativocontabili, secondo quanto previsto dalle no rme di contabilita ' generale dell o Stato e sono altre s i' obb lig ati a provvedere alla ten uta di una con t abilita' analitica industriale. 3. I d i r e t t o r i d e g l i e n t i , a l f i n e d i ottimizzare i procedimenti connes si all'attuaz ione dei programmi di lav oro annuali provv edono autonomamente sia alle nec essarie acquis izioni di beni e servizi sia alla gestione delle risorse disponibili, per il pieno r aggiungimento degli obie t t i v i i n d i v i d u a t i dai programmi medesimi. 4. Prima dell'iniz io dell' eser cizio finanzia rio, gli enti di cui al presen te articolo ricevono il programma di lavoro annuale con l'indicazione delle risorse finanziarie stanziate sui pertinenti capitoli di bilancio. Art . 50 Personal e degli enti dipendenti dai comandi e d a g l i i s p e t t o rat i l o gi s ti c i d i For z a a rm a t a 1. Il direttore dell'ent e, nominato c o n d e c r e t o d e l M i n i s t r o d e l l a difesa, e' scelto tra il personale militare con grado non inferiore a colonnello o gradi equipollenti. Il direttore, indiv iduato in relazione alle e s p e r i e n z e m a t u rat e n e l s e t t o r e tecnico-in dustriale, ricopre l'incar ico per un periodo di qua t t r o a n n i , r i n n o v a b ile anche per un p e r i o d o d i t e m p o i n f e r i o r e , c o m p a t i b i l m e n t e c o n le esigenze di impiego della For z a armata di appartenenza e s e m p r e c h e l ' a t t i v i t a ' s v o l t a r i s u l t i adeguata agli obiettivi prefissati. 2 . I l d i ret tore: a) formula proposte ai fini della p r e d i s p o s i z io n e d e i p r o g r a m m i d i lavoro; b) c u r a l 'a ttu a zi on e d e i pr ogr am m i stessi, anche mediante l' affidamento della ges tione di singoli progetti a personale d ipendente apposit amente incaricat o, determinando le risorse occorrenti alla realizz azione d i ciascun progetto; c) e s e r c i ta i p o te ri di spesa nei lim iti degli stanziamenti assegnat i; d) determina, i n f o r m a n d o n e l e o r g a n iz zazioni sindaca li m aggi or m ente rappresentative sul piano nazi onale, i criteri generali d i o r g a n i z z a z i o n e d e g l i u f f i c i , e d efi ni sce, a i sensi delle p r e s c r i z i o n i d e l contratto collettivo nazionale di lavoro del compar t o del personale dipendente dei M i n i s t e r i , l ' o r a r i o d i s e r vizio e l' articolazione dell' o rario contrattuale di lavoro in relazione alle esigenz e funz ionali della struttura organ izzativ a cui e' preposto; e) indiv idua i responsabili dei procedime nti curati dall'ente adottando le conseguenti attivita' di verifica e controllo. 3. I l dir et t or e e' r espons abil e d ei ris ult ati de ll' attivita' svolta, con particolar e riferimento alla corretta ges tione delle risorse pubblich e e al r a g g i u n g i m e n t o d e g l i o b i e t t i v i i n d i c a t i nei programmi di lav oro. A tal fine, si avvale di un apposito sistema informa tivo-statistico per il controllo interno di gestione dell'ente, con rilevazioni period iche dei costi, delle attivita' e d e i r e l a t i v i ri sul tati . 4. F e r m e l e vi g e n ti d o ta zi oni or ganiche, il vice dir et t or e de ll'e nt e dell' area tecnico- industriale, nominato c on decreto del Ministro della difesa, e' scelto nell'am bito dei funzionar i civili della Difesa in possesso di esperienza nel settore tecnico-industriale e di adeguata qualific a funzionale o d i ri ge n z i al e; l' incar ico puo' anche esser e co n fer i to a personale dell' Amministrazione pubblica ovvero estr aneo alla stessa se i n p o s s e s s o d i a n a l o g a e s p e r ienza e con pr ecedenti inc a r i c h i d i d i r i g e n z a aziendale. 5. Il vic e direttore coadiuva il di rettore nell'es plic azione d ei suoi c ompiti e lo sostituisce in caso di ass enza o impedimento in tutte le su e attribuzioni; dirige i servizi posti alle proprie dip endenze; ha la reggenz a dell' ente in caso di vacanz a; provvede a gestire i s i ngoli pr ogetti af fidatigli dal direttore. Art . 51 N o r m e c o m u n i agl i e n t i d e l l ' a r ea t e c n i co - i n d u s t r i a l e 1. Con uno o piu' decreti il M inistr o della difesa pr ovvede: a) di concer to con i Ministri della pubb lica am ministrazione e innovazio ne e dell'economia e delle finanze, s entite le organizzazion i sindac ali maggior mente rappresentative, a lla riorganizz azione conness a all'es plet amento delle attivita' di com petenza di ciascun ente di cui a l l ' a r t i c o l o 47 , co mma 1 , letter e b) e c ) , nonc he' alla definiz i one di specifici settori d'intervento degli enti di cui all' articolo 47, comma 1, lettera b), eventualmente procedendo ad accorpamenti, trasformazioni, concentrazioni di processi produttivi e ri conver sioni industr iali, con r ic or s o anche a una unic a gestione se l'autonomia di singole strutture non risulta funzionalmente utile e conveniente; b) di concer to con i Ministri della p ubblica am ministrazione e innovazio ne e dell'ec onomia e delle finanze, a lla indicazione degli enti di cui all'ar t ic o l o 47, c om m a 1, let t er a b) , che, in relazione agli o bie ttivi di produttivita' ed economicita', sono da dis m ettere, anche ai sens i dell' articolo 4, comma 3, lettera c) , della legge 15 m ar zo 1997, n. 5 9 , o v v e r o d a trasfo rma re, sentite le organizzaz io ni sindac ali maggior mente rappresentative, in aziende a ordinamento autonomo, ai sensi e nel termine dell'a r t icolo 12, com m a 1, le tter a g) d e l l a l e g g e 1 5 m a r z o 1 9 9 7 , n . 5 9 , come modificato dall' articolo 7, comma 1, lettera i), della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il relativo ordinamento e' definito, per ciascuna az ienda, sentite le organiz zazioni sindacali maggiormente rappresentative. 2. Relativ a mente agli aspet ti del pers onale dipen dente degli enti di cui a l l ' a r t i c o l o 47 , co rre l ati al l e pr ocedur e di r istrutturazione di cui a l pr esente articolo, si applic ano le disposizioni previs te dal capo I del titolo II del libro V del presente codice. TITOLO V SANITA' MILITARE CAPO I DISPOSIZIONI GENE RALI OMISSIS Tutela della salute e Art. 184 s i c u r e z z a n e i luoghi di lavoro per le Forze armat e 1. La normativa in materia di tutela d e l l a s a l u t e e d e l l a s i c u r e z z a n e i l u o g h i d i l a v o r o , d i cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si applic a alle Forze armate nei limiti di compatibilita' con gli speciali compiti e attivita' da esse svolti, tenuto conto delle insopprimibili esigenz e connesse all' utilizz o dello strumento militare, come valutate dai competenti organismi militari sanitari e tecnici. 2. I l i mi ti di compa ti bilita' e le es igenze connesse all' utilizzo d e l l o s t r u m e n t o m i l i t a r e so n o indiv iduati nel r e golament o, in questa part e e m a n ato n e l ri spe tto delle pr oced ure previste dall'art. 3, comma 2, 1° periodo del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Art. 185 Sicurezza nucleare e protezione sani t ar i a p e r l ' a m m i nis t r a z i o n e d e l l a dif esa 1. A i s e n s i d e l l ' a r t i c o l o 1 6 2 d e l d e creto legislativ o 17 mar z o 1995, n. 230, la materia della sicurezza nuc leare e protezione sanitaria si applica all' Amministrazione della difesa, al fin e di garantire la protezione della popolaz ione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti; la disc iplina ap plicativ a e' contenuta nel regolamento, ove s ono indicate le pa rticolari esigenz e connesse ai compiti istituzionali del l e Forze armate in tempo di pace. 2. Sono escluse dall'ambito di ap plicazione del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, le sorgenti sigillate ad alta attivita' detenute per attivita' svolte nell'ambit o d e l M i n i s t e r o d e l l a d i f e s a . Art. 186 A l t r e dis p o s i z i o n i i n mat e r i a d i t ut e l a d e i l a v or a t o r i 1. L e d i s p o si zi o n i san ci te dal decr eto legislativo 26 novembre 1999, n. 532, dalla legge 22 febbraio 2001, n. 36 e dal decreto legislativo 19 a g o s t o 2 0 0 5 , n . 1 8 7 , s i applicano alle Forze armate, nei limiti di compatibilita' con gli speciali compit i e attivita' da esse svolti, tenuto conto delle insopprimibili esigenz e connesse all'utiliz zo dello strumento militare. 2. I limiti di c o m p a t ibi l i t a ' e le esigenze connesse all'utilizzo dello strumento militare di cui al comma 1, sono v alutati dai competenti organismi militari sanitari e tecnici. Art. 187 D is p o s izioni t ecniche att uat ive 1. Con decreto del Ministro della difesa sono emanate le disposizion i tecniche attuative dell' ordin ament o della Sanita' militare e dei servizi sanitari militari de lle singo le Forze armate. LIBRO TERZO AMMINISTRAZIONE E CONTABI LITA' TITOLO I DISPOSIZIONI GENE RALI Norme applicabili Art. 527 a l l ' a m mi n i s t r a z i on e e c o n t a b i l i t a ' d e l Mi n i st e r o della difesa. Rinvio 1. Al Ministero della difesa si ap plicano le nor m e vigen ti per l'amminis t razione e contabilita' delle amministrazioni statali, in quanto non derogate dalle disposizioni del presente libro e con esse compatibili. 2. Il regolamento detta le norme di attuaz ione per l'amministrazione e contabilita' del Ministero della dif esa, ivi compresa l'attivita' ispettiva. Il c o n t r o l l o s t r a t e g i co e ' disciplinato dall'artic olo 21 del regolamento, in attuazione dell'artico lo legis lativ o 30 luglio 1999, n. 286. 6, comma 1, del decreto OMISSIS Art. 529 Controlli. Rinvio 1. Al controllo di r egolarit a' amministrativa e contabile e al c o n t r o l l o d i g e s t i o n e d e l M inistero della difesa si applicano le norme vigenti per i controlli delle am m inistr azio ni statali. TITOLO II ATTIVITA' NEGOZIALE DEL MINISTERO DELLA DIFESA CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI SULL'ATTIVIT A ' N E G O ZI A L E D E L MI N I S T E R O DELL A DIFESA Art. 534 A t t i v i t a' n e g o z i a l e d e l M i n istero della difesa. Rinvio 1 . F a t t o s al vo q u a n to d i spo sto dal pr esente titolo: a) ai c o n t r a t t i d e l M i n i s t e r o d e l l a difesa si appl ica no le vigent i dispos izioni in materia di attivita' negoziale della pubblica amministrazione statale, ivi c om p r e s e l a disciplina concernente l'acquisiz ione di beni e serviz i tr amite la Concessionaria s ervizi inf o r m a t i v i spa (C O N S IP ), nonche' la disciplina concer nente l e forniture e servizi informatici e, s egnatamente, l'articolo 1, commi 192, 193 e 194, della legge 30 dicembre 2004, n. 211, e l'articolo 67 del decreto legislativ o 7 marzo 2005, n. 82; ( ( 1) ) b ) a i c o n t r atti de l M i n i s t e r o d e l l a d i f e s a r elativi a lavori, servizi e f o r n i t u r e , co me d e fi ni ti d a l decr eto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblic i relativi a lavori, servizi e f o r n i t u r e , s i a p p l i c a n o d e t t o codice e le dispos izioni in esso specificamente dettate per i contrat t i n e l set t o r e del l a D i f e s a ; c ) s i applica la legge 11 novembre 1986, n. 770; d) alle l oca zi on i di immobili per i fabbisog ni alloc ativi del Ministero della difesa si applica l' ar t icolo 2, com m a 222, dell a legge 23 dicembre 2009, n. 191. 2. Il regolamento detta l e n o r m e per l'attuazione e l'esecuzione degli articoli 92, comma 5, e 196, comma 1, del decreto legis lativ o 12 aprile 2006, n. 163, con i concerti e i pareri ivi indicati. - - - - - - - - - - - - - - - - AG GI O R N A M E N T O ( 1) Si r ipor t a, in not a, il t est o del com m a 1 , let t er a a) del pr esent e articolo a seguito della modifica intr odotta dall'av viso di rettifica in G.U. 01/06/2010, n. 126: " a ) a i co n t r a t t i d e l M inistero della difesa si applicano le vigenti dispos izioni in materia di attivita' negoziale della pubblica amministrazione statale, ivi comprese la disciplina concernente l'acquisiz ione di beni e servizi tramite la Conc essionaria servizi informativi spa (CONSIP), nonche' la disciplina concernente le forniture e servizi informatici e, segnatamente, l'articolo 1, commi 192, 193 e 194, ((della legge 30 dicem br e 2004, n. 31 1) ) , e l'articolo 67 del decreto legis l a t i v o 7 m a r z o 2 0 0 5 , n. 82;" La suddetta modifica entra in vigore il 01/06/2010. Art. 535 D if esa Servizi spa 1. E ' c o s t i t u i t a l a s o c ie t a ' p e r a z i o n i d e n o m i n a t a < < D i f e s a S e r v i z i spa>>, ai fini dello svolgimento dell'attivita' negoziale diretta all'ac quis izion e di beni mobili, servizi e connesse prestazioni strettamente correlate allo svolgim e n t o dei compiti istituzionali dell' Amministrazione della difesa e non dir ettam ente cor r el ate all'attivit a' operativa delle Forze armate, da indiv iduare con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell' economia e delle finanz e, nonche' ai fini dell'articolo 7 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, nonche' delle attivita' di valorizzazione e di gestione, fatt a eccezione per quelle di alie nazio ne, degli immobili militari, da realizzare anche attraverso accordi co n a l tri so g getti e la stipula di contr atti di sponsorizzazione. 2. La s ocieta' e' posta sot t o la v i gilanza del Ministro del l a d if es a e ha sede in Roma. Il capitale sociale della societa' e' stabilito in euro 1 milion e, e i successivi eventuali aumenti del capitale son o determinati con decreto del Ministro della difesa, che es ercita i diritti dell' azionista. Le azioni della societ a' sono interamente sottoscritte dal Ministero della difes a e non po s s o n o f o r m a r e o g g e t t o d i d i r i t t i a f a v o r e d i t e r z i. L a s o c i e t a ' o p e ra secondo gli indirizzi strategici e i programmi stabiliti con decreto del medesimo Ministero, di concerto con il Ministero dell' economia e delle finanze. 3. La societa' ha a oggetto la prestazione di servizi e l'espletamento di attivita' strumentali e di supporto tecnicoa m m i n i s t r a ti vo i n favore dell'Amministrazione della difesa per lo svolgime nto di compiti istituzionali di quest'ultima. L'oggetto sociale, riguardante l'attivita' negoziale dir etta all' ac quisiz ione di beni mobili, servizi e conne sse prestazioni, e' strettamente correlato allo svolgime nto dei compiti istituzion ali del comparto sicurezza e difesa, anche attraverso l'espletamento, per le Forze armate, delle funzioni di centrale di committenza ai sensi dell'ar t icolo 3 3 del c odice dei contratti pubb lici relativi a lav ori, servizi e fornitu r e, di cui al decreto legislativ o 12 aprile 2006, n. 163. Le predette f u n z i o n i d i c e n t r a l e d i c o m m i t t enza possono essere svolte anche per le altre Forze di poliz ia, pr evia stipula di appos ite c o n v enzi on i con l e am m inistr azio n i i n t e r e s s a t e . L a s o c ie t a ' p u o ' altresi' esercitare ogni attivita' strumentale, connessa o accessoria ai suoi compiti istituzion ali, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di affidamento a societa' a capitale interamente pubblico. 4. La societa', nell' espletare le funzioni di centrale di committenza, utilizza i parame tri di prezzo-qualita' delle c o n v e n z i o ni d i cui al l 'arti co l o 26, c om m a 1, della legge 23 dic e m br e 1999, n. 488, e successive modif icazioni , c o m e l i m i t i m a s s i m i p e r l'a c q u i s t o di be n i e se rvizi com par abili. 5. Lo statuto disciplinante il funz ionamento interno della societa' e' approvato con decreto del Ministro della dif esa, di concerto con il Ministro dell' economia e delle fina nze. E' am m essa la deleg a de i poteri dell' organo amministrativo a uno dei suoi m embri. Con lo stesso decreto sono nominati i componenti del consig lio di amministrazione e del collegio sindacale per il primo periodo di durata in carica. I membri del consiglio di amministrazione possono essere scelti an ch e tra gl i appar tenenti alle Forze armate in servizio permanente. Le successive modifiche allo statuto e le nomine dei componenti degli organi sociali per i successivi periodi sono deliberate a norma del codic e civile ed entrano in vigore a seguito dell' appr ovazione delle s t esse con decret o del M inistro della d ifesa, di concerto con il Ministro dell' economia e delle finanze. 6. Lo statuto prevede: a) il divieto esplicito d i c e d e r e l e azioni o di costituire s u di e s s e d i r i t t i a f a vor e d i t e r z i ; b) la nomina da parte del Ministro della difesa dell'intero consiglio di amministrazione e il suo assenso alla nomina dei dirigenti; c) le modalita' per l'eserciz i o de l <<contr ollo ana logo>> s ul l a societa', nel rispetto dei principi del diritto europeo e della relativ a g i u r i s p r u d en za co mun i tari a ; d) le modalita' per l'eser cizio dei poteri di indirizzo e controllo sulla politic a aziendale; e) l'obbligo dell' eser cizio dell' attivita' societaria in maniera prevalent e in favore del Ministero della difesa; f) il divieto di chiedere la q u o t azione in borsa o al mercato r i s t r e t t o. 7. La pubblicazione del decreto di a p p r o v a z i o n e d e l l o s t a t u t o n e l l a Gazzetta Ufficiale tiene l u o g o d e gli adempim enti in materia di costituzione delle societa' previsti dalla nor m ativa vigente. 8. Gli utili netti della societa' so no destinati a riserva, se non altrimenti determinato dall' organo a mministrativo della societa' previa autorizzazione del Ministero vigilante. 9. La societa' non puo' scio g l i e r s i s e n o n p e r l e g g e . 10. Il rapporto di lavoro del per sonale dipendente della s ocieta' e ' disciplinato d a l l e n o r m e d i d i r i t t o privato e dalla contrattazione collettiva. In de rog a a quanto previsto dal c o m m a 9 d e l l ' a r t i c o l o 23-bis del decr eto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la societa' si a v v a l e a n che de l p e rson a l e militar e e civile de l Ministero della difesa, anche di livello non dirigenziale, in possesso di specifiche competenz e in campo amministrativo e gestionale, da impiegare secondo le modalita' p r e v i s t e d a l l o s t es s o a r t i col o . CAPO II PROGRAMMAZIONE Art. 536 Programmi 1. I p r o g r a m m i r e l a t i v i a l r i n n o v a m ento e all'ammodernamento dei sistemi d'arma, delle opere, d e i mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale, sono approvati: a) con legge, se richiedano finanziamenti di natura straordinaria; b) con decreto del Ministro della di f e s a , s e s i t r a t t a di p r o g r a m m i finanziati attraverso gli ordinari stan ziamenti di bilancio. In tal caso, salvo quanto disposto al comma 2 e sempre che i programmi non si riferiscano al mantenimento del le dotazion i o al r ipianam ento d e l l e s c o r t e, pri ma d e l l ' e manazione de l d e creto ministeriale d e ve essere acquisito il parere delle c om p e t e n t i c o m m i s s i o n i p a r l a m e n t a r i , c o n le modalita' e nelle forme stabilit e dai regolamenti delle Ca mere. Il termine per l' es pressione del pa r er e e' di t r en t a gior n i dal la richiesta. Se det to termine dec orre senza che le com m issioni s i s i ano p r o n u n ci ate , si i nte n d e che esse non r eputano di dov er e esprimere alcun parere. 2. I piani di spesa gravanti sugli ordinari stanziamenti di bila ncio, ma destinati al completamento di programmi pluriennali finanziati nei precedenti e se rci zi co n leggi speciali, se non richiedo no finanziamenti integrativi, s o n o s o t t o p o s t i d a l M inistro della difesa a l Pa r l a me n to i n se d e di esam e de l l o stato di previsione del Ministero della difesa, i n a p p o s i t o a l l e g a t o . 3 . L ' a t t i v i t a ' c o n t r a t t u a l e r elat iv a ai pr ogr am m i di c ui a l c om m a 1 e ai piani di spesa di cui al c o m m a 2 e' svolta dalle competent i direzioni generali tecniche del Ministero della difes a. Art. 537 P r o g r a m m i c o n l a p a r t eci p a z i o n e o collaborazione di Paesi esteri 1 . S e i r a p p o r t i c o n t r attuali deriv anti dall' attuazio ne dei programmi di cui all'articolo 536 implicano la partecipazione o, comunque, la collaborazione di Paesi esteri, d i r e t t am e n t e o per il tramite di agenzie o enti plurinaz ionali, i l M i n i s t r o d e l l a d i f e s a e ' autorizzato a stipulare contratti o c o m u n q u e a d a s s u m e r e i m p e g n i n e i limiti dell' inter a somma, consider ando a questi fini anche gli importi da riassegnare a bilanc io ai sensi dell'articolo 549. CAPO III SEMPLIF ICAZIONE E ACCELE RAZIONE DELL E PROCE D URE CONTRATTUALI Art. 538 P r i n c i p i s u l l e p rocedure contrattuali 1. Le procedure contrattuali per l'acquisto di beni e s ervizi da parte dell' Amministrazione dell a difesa sono improntate a tempestivita', trasparenza e c o r r e t t e zza nel rispetto delle legg i vigenti e della normativa comunitaria. Art. 539 Semplificazione in ordine a d et e r m i n a t i p a r e r i 1. Le dispos izioni di cui all'artic o l o 3, comma 3, del decreto legis lativ o 1° dicembre 2009, n. 177, relative al parere obblig atorio di DigitPA, non trovano appl icazione relativament e ai pr og etti di contratto riguarda nti sistemi in f o r m a t i v i militari a carattere operativo connessi con lo svolgimento di compiti concernenti la difesa nazionale. Art. 540 Pot eri di spesa 1. Per il conseguimento degli obiettivi l o r o a f f i dat i , i C o m a n d a n t i d e i comandi periferici di Forza a r m a t a o interforze con funzioni logistic he e amministrati ve, nonche' gli ufficiali generali e i colonnelli delle Forze armate e gradi corrispon denti preposti a organism i militari provvisti di autonomia amministrativa, esercitano i poteri di spesa nei limiti dei fondi loro assegnat i per la realizzaz ione di ciascun programma. Art. 541 Termini dei pagamenti 1. I contratti d i f o r n i t u r a d i b e ni e s ervizi c oncernenti sistemi d'arma e appar ecchiature funzionalment e c o r r e l a t e , a v e n t i t e r m i n i d i consegna o di esecuzione superiori ai due anni, e i c ontratti relativi a lavori pubblici d i i m p o r t o e c c e d e n t e q u e l l o i n d i c at o p e r i l a v o r i dall' articolo 28 del decreto l egislativo 12 aprile 2006, n. 163, possono prevedere la corres ponsione di pagamen t i, previa c o s t i t u z i o n e di i d o n e a g ar anzia, sulla base della progressione dell' esec uzione delle prestazi oni e dei conseguenti obiettivi quantitativi raggiunti, nei termini contrattualmente definiti. Tali pagamenti non pos sono comunque eccedere la mis ura complessiv a del 90 per cento dell'importo contrattuale. 2. I termini entro i quali s o n o effettuati i pagam ent i del l e prestazioni contrattuali sono indic ati nei capitolati generali di oneri applicabili. Art. 542 T e m p e s t i v i t a ' d ei p a g a men t i p e r f o r ni t u re d i m at e r i a l i des t i n a t i a l l e Forze armate 1. A l f i n e d i g a r a n t i r e , a t t r a v e r so la s emplifica zione d ei corre lati a d e m p i m e nti a mmi ni stra ti vi , la tem pestivita' dei pag amenti per le forniture d i mate ri a l i d e sti nati alle Forze armate, relativi ad attivita' operative o addes t rative svolte in territorio nazionale o all'estero, l 'A mmi n i stra zi on e del l a d i f e s a e' autorizzata a corrispondere pagamenti in c o n t o n e l l a misura massima del 90 per cento del valore delle forniture col l a u d a t e e a c c e t t a t e , per le quali il c o n s eg n a ta ri o a b b i a rilasciato apposita dichiar azione di ricevimento. Art. 543 C o n tratti d i man u ten z ione e riparazione di sist emi d'arm a 1. I contratti di m a n u t e n z i o n e e r iparazione di sistemi d'arma e apparecc hiature funzionalmente correla te possono prev edere che nel corso dell' esec uzione siano individuate ulteriori particolar i prestazioni e forniture di materiali, da eseguire per soddisfare necessit a' urgenti e imprevedibili. 2. Le prestazioni e le forniture di c ui al c om m a 1, f er m o r es t and o l ' i m p o r t o c o m p l e s s i v o d e l c o n t r a t t o, non possono in ogni caso eccedere il quinto di detto importo. Art. 544 S o s t e g n o l o g i s t i c o d e i c o n t i n g e n t i i mp i e ga t i i n m i s s i o n i i nt e r n a z i o n a l i 1. Per soddisfare le esigenze di approvvigionamento di beni e serviz i necessari per il sostegno logist i c o dei contingenti delle Forze armate impiegati in missioni internaz ionali, o in qualunque m odo connessi con tali esigenz e, e' autorizzato il ricorso, in caso di necessit a' e urgenza, alla Nato Ma intenance and Supply Agency, sulla base di accordi quadro appositamente stipulati e nell'ambito dei fondi stanziati per tali esigenze. 2. Il ricorso a l l a N A T O M a i n t en a n c e a n d S u p p l y A g e n c y p r e v i s t o dal comma 1 e' esteso agli appro vvigionamenti di b e n i e s e r v i z i comunque connes si al sostegno logistic o dei c ontingent i delle Forze armate impiegati in operazio ni fuori dal territorio nazionale condotte sotto l'egida dell'ONU o di altri organism i sovranaziona li. CAPO IV PERMUT E Art. 545 Permute 1. Ai fini del contenimento delle spese di ricerca, potenziamento, a m m o d e r n amen to , man u te n zi one e supporto relative ai mezzi, sistemi, materiali e strutture in dotazione all e F o r z e a r m a t e , il Minist ero della difesa, anche in deroga alle norme s u l l a c o n t a b i l i t a ' g e n e r a l e d e l l o Stato e nel rispetto della legg e 9 luglio 19 90, n. 185, e' a u t o r i z z a t o a sti pu l are con venzioni e cont r at t i per la per m ut a d i materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati. 2. Il regolament o, su cui per tale parte e' ac quisito il concer to del Ministro dell'economia e delle finanze, disciplin a le c ondiz ioni e le modalita' per la stipula degli atti e l'esecuzione delle prestazioni, nel rispetto della vigente disciplina i n materia negoziale e del principio di economicita'. CAPO V SERVIZIO DI MENSA Art. 546 S e r v i z i o d i v e t t ov a g l i a m e n to delle Forze armate 1. Il servizio di vettovagliamento sostituisce le razioni viveri in natura, le quote miglioramento vit t o , le integrazioni vitto e i generi di conforto in s peciali condizioni d i i m p i e g o , nonc he' ogni alt r a f o r m a d i f o r n i t u ra d i alimenti a titolo gratuito. 2. Le modalita' di fornitura del servizio di vettovagliam en t o a fav or e del personale militare e civile sono stabilite con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell' economia e delle finanze, da adottare entro il 30 settembre di ogni anno co n riferimento all'anno su cce ssi vo. Con il m edesim o decr eto s ono determinati il valore in denaro delle r azioni viver i e del m i g l i o r a m e nto vitto , n o n ch e ' la composizione dei generi di conforto. 3. Il servizio di vettovagliamento e' assicur ato, in relazion e alle esigenze operative, logistiche, d i d islocazione e di impiego degl i enti e reparti delle Forze armate, nelle seguenti forme: a) gestione diretta, ovvero affidata, in tutto o in parte, a privati mediante apposite convenz ioni, ov vero appaltando il servizio a ditt e private specializ zate, nel ris petto del decreto legislativ o 1 2 a p r i l e 2 0 0 6 , n. 163; b) fornitura di buoni pas to; c ) f o r n i t u r a d i viv e r i speciali da combattimento. 4. La gestione diretta e le ev entua li convenzioni sono finanz iat e m e d i a n t e u ti l i zzo , a n ch e in m odo dece n t r a t o , d e l c o n t r o v a l o r e i n contanti dei trattamenti alimentar i dete r m inat i c o n i l d e cr et o di cui al comma 2. 5. Il regolament o, in tale parte adottato di concerto con il Ministro dell' economia e delle finanze, e su proposta dei Capi di stato maggiore di forza armata e del Comandante generale dell'Ar ma dei carabinieri e d e l C o r p o d e l l a G uardia di finanza, sentito il Consiglio centrale di rappresent anza dei m ilitar i, detta nor m e int e r f o r z e pe r d i sci p l i n a re la st ruttura, l'organ iz zazione e il funzionamento delle mense di servizio. CAPO VI C O N C E S S I O N I DI B E N I Concessioni 1. per gli Art. 547 interventi di protezione attivita' connesse sociale e per le Al fine di assicurare gli interventi di protezione sociale a favore del per sonale militare e civile delle Forze armate e dei loro familiari, sono concessi in us o a lle organizz azion i c ostituite tra il personale dipendente ai sensi dell'articolo 1475, oppure a enti e terzi, i l o ca l i d e man i al i , i m ezz i, le str uttur e, i ser viz i e g li impianti necessari per i predetti interventi. Con il regolament o, di concerto con il Ministro dell' economia e delle finanze, sono determinati le consistenze e il v alor e di t ali app or t i no nc he' le relative norme d'uso. 2. Per l'eserciz i o delle attivita' conness e con gli int erventi di protezione sociale di c ui al c omma 1 , l ' A m m i n i s t r a z ione della difesa provvede med i an te affi da mento in concessione alle organiz zazion i d i cui al comma 1, oppure a enti e terzi, previo esperimento di indagini comparative secondo le procedure in ec onom ia applicabili alla Difesa e con le modalita' che sono stabilite con il regolame nto, di concerto con il Ministro dell'ec onomia e delle finanze. SEZIONE IV DISPOSIZIONI VARIE Art. 551 Fondo scorta 1. Nello st ato di previsione del Ministero della difesa e' istituit o un f o n d o , p e r l e e s i g e n z e d e l l e F o r ze a r m a t e e p e r q u e l l e d e l l ' A r m a dei carabinieri, destinato a provvede re alle momentanee deficienze di cassa presso i corpi, istituti e stabilimenti militari, rispetto alle periodic h e anticipazioni loro fatte sugli stanziamenti di bila ncio. 2. Lo stanziamento del fondo e' determinato annualm ente con la legge di bilancio. 3. L'utilizzo del fondo e' disciplinato dal r egolam ento. SEZIONE II NORME DI SPESA IN RELAZIONE AL LIBRO I Art. 559 F i n a n z i a m e n t o del l ' A g e n z i a i n d u s t r i e di f e s a 1. In relazione all'articolo 9 , c o m m a 4, let t era c) , del dec r e t o legis lativ o 30 luglio 1999, n. 3 00, il f i nanziam e n t o a n n u a l e a f a v o r e dell' Agenzia industrie dif esa, di cu i all' articolo 48 , e' determinato in apposita tabella, ai sens i dell'articolo 11 , comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. CAPO III FONDI DA RIPARTIRE SEZIONE I N O R M E D I R I N V I O E F O N D I DA RIPARTIRE DI CARATTERE GENERALE Art. 609 Normativa generale sui fondi da ripart ire. Rinvio 1. Il Ministero della dif esa si avvale delle risorse stanziate nei fondi, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'ec onomia e d e l l e f i n a n ze , p revi sti dalle vigenti leggi di contabilita' pubblica. Art. 610 F o n d i d i i n c e n t i v a z i o n e d e l p ersonale militare e civile 1. I f o nd i per l 'i n ce n ti v azione della produttivita' del personale militare apparten ente alle Forze armate e del personale civile d e l Ministero della difesa sono disciplin ati dai pertinenti accordi di concertazione e dalla contrattazione collettiva. Art. 611 Fondo da ripartire per provvedere a eventuali sopravvenut e maggiori esigenze di spese p e r c o n s u m i i n t e r me d i 1. Si applic a al Ministero della difes a la norm a di cui all' ar ticol o 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che istituisce in ciascuno stato di previsione un f ondo da ripartire nel corso della gestione per provvedere a eventuali sopravvenute maggiori esigenz e di spese per consumi intermedi. Fondo da ripartire Art. 612 per finalita' p e r le quali non si da' luogo a riassegnazioni a bilancio 1. Si applicano al Ministero della difesa le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 615, 616 e 617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che istituiscono, negli stat i di previsione dei Ministeri, appositi fondi da ripartire, con decreti del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in considerazione dell' andamento delle entr ate versate per le quali non si da' luog o a riassegnazioni a bilancio. SEZIONE II FONDI DA RIPARTIRE DI ESCLUSIVO INTERESSE DEL LA DIFESA Art. 613 Fondo a disposizione 1. Per provvedere alle eventuali deficienze dei capitoli riguardanti le spese di cui all'articolo 550 e ai bisogni di cui all'articolo 552, e' i sti tu i to nello stato di pr evisione del Ministero della difesa un fondo a disposizione. 2. Il prelevam ento di somme da ta le fondo e la is crizione nei capitoli suddetti e ' f a t t a c o n d e c r eto del Ministr o dell'economia e delle finanze. 3. I capitoli a favore dei quali possono farsi prelevamenti dal detto fondo sono indic ati in un elenco da annettersi allo stato di p r e v i s i o n e d e l M in i s t e r o d e l l a d i f e s a . Art. 614 Incremento del fondo per l'incentivazione della produt t ivit a' d el p ers o n a l e del M inist ero della dif esa 1. I n r e l a z i o n e a l l e p r i o r i t a r ie e urgenti esigenze connesse all' intens ificarsi delle attivita' di s uppor to alle F or ze ar m ate impi egate nelle missioni internazionali e ai conseguenti m aggior i car ic hi di l av or o derivanti dall' accresciuta c omplessita' delle funzioni assegnat e al personale in servizio pres so il Ministero della d i f es a , e ' a u t o r i z z a t a l a s p e s a d i euro 15 milioni a decorrere dal 2008, da destinare, attraverso la c o n t r a t t az i o n e collettiva naz io nale int egrativa, a ll' inc entivazio ne de lla p r o d u t t i v i t a ' d e l p red e tto pe rs onale, nella m i s u r a d i u n t e r z o i n f a v o r e d e l personale appart enente alle ar ee pr ofes sionali e del la r estante par te i n f a v o r e d e l p e rson a l e co n trattualizz ato appartenente alle aree funzionali. 2. E' fatto salvo quanto disposto dal l ' a r t i c o l o 6 7 , c o m m i 2 e 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonche' dal decreto legislativ o 27 ottobre 2009, n. 150