STATUTO PER GLI ASILI INFANTILI ISTITUITI NEL COMUNE DI COMELICO SUPERIORE GIUGNO 1919 INTRODUZIONE Per l'opera di doveroso soccorso all’infanzia triste, ai bimbi cui la guerra tolse col padre la forza più operosa - per l’imprescindibile necessità di sottrarre le giovani anime all'ambiente malsano della strada – perché la scuola possa riparare alla scarsa azione educativa delle famiglie assillate dalle difficoltà della vita e dai bisogni materiali, il Patronato Scolastico ha deliberato d'istituire nel Comune l'Asilo infantile che sarà regolato dal seguente STATUTO Art. 1. Data la distanza tra le frazioni del Comune si istituiscono 4 asili infantili, cioè uno per ogni singola frazione Art. 2. L’asilo sarà diretto da suore saggie e pratiche: - 1.° - perché i fatti le dicono veramente adatte all’educazione infantile per la loro pazienza e il loro spirito di sacrificio, - 2.° - perché accontentandosi esse di uno stipendio modesto è permesso al Comitato di realizzare un’economia che ha la sua importanza in questi paesi colpiti duramente dalla guerra e dove le famiglie possono contribuire ben lievemente all'attività economica dell'Istituzione. Art. 3 Le Suore avranno lo stipendio convenuto, più un conveniente alloggio.. Art.. 4. Il Comitato eletto dal Consiglio del Patronato Scolastico, si compone di un presidente - un vice presidente - un segretario - un cassiere e tre membri per frazione, dei quali due uomini e una donna. Uno degli uomini farà da capo. Art. 5 Il Rev. Pievano del Comune è membro per ciascun asilo con voto deliberativo e ciò per il suo efficace interessamento dimostrato a fatti, per l'ascendente che esercita sulla popolazione sì da indurla nella quasi totalità ad amare, favorite e sostenere la provvida 'istituzione. Art. 6 Le cariche sono gratuite. Le persone sono nominate per tre anni. Art. 7 Il Comitato comunale non ha alcuna ingerenza circa l’opera che sarà svolta nell'interno degli asili. Ha però il compito di controllare I' amministrazione. 8 Art. 8. Il Cassiere riceve i versamenti delle famiglie aderenti, del Comune e del Governo, peì quali rilascierà ricevuta da bollettario a madre e figlia ed eseguirà i pagamenti su mandato del Presidente. Ogni trimestre darà un rendiconto degli incassi e spese e le eventuali attività saranno depositate presso un istituto di credito dello Stato. Art. 9 Il segretario è incaricato del disbrigo della corrispondenza, della tenuta dei registri di ordinaria amministrazione, della compilazione dei verbali di sedute. E’ incaricato ancora di firmare col Presidente i mandati di pagamento. Art. 10 Il materiale necessario per il servizio di segreteria e cassa sarà fornito a spese degli asili. Art. 11 Il Comitato comunale dovrà riunirsi ordinariamente una volta ogni trimestre, dietro invito del presidente, per l’approvazione della relazione finanziaria presentata dal Cassiere e per tutti quei provvedimenti che dovranno essere svolti a beneficio degli asili. Si riunirà altresì tutte le volte che il Presidente avrà da presentare alla discussione oggetti di una certa importanza interessanti l’istituzione o dietro richiesta di uno dei comitati frazionali. Art. 12 A fine d'ogni anno il Comitato comunale presenterà il Bilancio consuntivo all’Autorità Comunale e scolastica con una succinta relazione di quanto è stato fatto. Art. 13 Ogni comitato frazionale provvederà tutto ciò che necessita per il proprio asilo. Interesserà le famiglie a fare offerte di mobili per l’arredamento dell’asilo e dei locali di alloggio delle suore; offerte di legname, prestazione di mano d’opera a prezzi ridotti. Avrà cura di ottenere che le famiglie abbienti e senza bambini contribuiscano spontaneamente o si assumano il mantenimento all’asilo di un bambino povero. Art. 14 Fondi del Comitato. Sono costituiti: I°. - dal sussidio governativo che si avrà cura di richiedere subito a mezzo dei rappresentanti politici e amministrativi e in misura larga, tenuto conto delle condizioni dei paesi e della spesa notevole richiesta dall’impianto di 4 asili II° - dal contributo di ogni singola famiglia III° - dal contributo delle famiglie. Art. 15 Ogni famiglia pagherà prontamente ogni primo martedì del mese la tassa mensile di L. 2, se ha un bambino solo, di L. 1,75 se ha due bambini, e di L. 1,50 per ciascuno se ne ha più di due. Art. 16 Le famiglie giudicate veramente povere in base all’elenco esistente presso la Congregazione della Carità saranno dispensate dalla tassa. Si cercherà di ottenere il pagamento dalla Congregazione stessa. Art. 17 Sono soci fondatori dell'asilo quelli che offrono una volta tanto almeno L. 25. Soci benemeriti quelli che pagano una quota mensile superiore a L. 2. 9 Art. 18 L’albo d’onore dei soci fondatori e benemeriti sarà esposto nell’asilo. Art. 19 Perché l’opera abbia esito felice i membri del Comitato devono coscienziosamente darle attività e cuore, non scoraggiandosi di fronte alle difficoltà e agli oppositori inevitabili. Luglio 2000 – Il centenario Quest’anno ricorre il primo centenario della fondazione della congregazione delle Serve di Maria Riparatrice fondata a Vidor (TV) il 12 luglio del 1900 da Maria Luisa Andreoli “donna forte, coraggiosa, aperta, fonte inesauribile d’ispirazione”. Sulla porta della chiesa c’è questo avviso: “Le popolazioni del Cadore e Comelico sono invitate al pellegrinaggio a Vidor, culla dell’ordine, con sentimento di viva stima, gratitudine e affetto per le suore Serve di Maria che, con amore ressero, specialmente negli anni bui della guerra, gli asili infantili di Lozzo, Campolongo, Casamazzagno, Dosoledo, il preventorio di Laggio e ora, con grande dedizione e pazienza, la casa di riposo di Lozzo”. A Valdobbiadene, su un colle c’è la casa di riposo delle suore di quest’ordine. Giù, nel piano, il cimitero del paese. Lì , un angolo è riservato alla sepoltura di queste suore. Sulla lapide tanti nomi e tra questi: Suor Arcangela Zanderigo Rosolo, suor Maria Assunta (che ha retto l’asilo di Casamazzagno dal 1921 al 1971). La “Stua” si associa a questo pensiero riconoscente verso queste Sorelle che hanno condiviso fraternamente le gioie e le tribolazioni della nostra gente. 10