Codice di condotta di Jula AB Jula AB ha l'obiettivo di facilitare la vita agli amanti del fai-da-te e ai professionisti di tutto il mondo e, per raggiungere tale scopo, offre una gamma di complementi per la casa a prezzi contenuti. Siamo consapevoli del fatto che la nostra attività abbia un impatto sulla vita delle persone e sull'ambiente sia a livello locale che globale. Riconosciamo che il raggiungimento del nostro obiettivo comporta delle responsabilità che vanno al di là dei prodotti stessi. Crediamo fermamente nell'importanza di una stretta collaborazione con i nostri fornitori, nonché nella necessità di assumerci responsabilità sociali e ambientali chiare che riguardano ciascun componente dell'intera catena logistica. Tutto ciò costituisce un prerequisito per conseguire un buon livello qualitativo, un uso sostenibile delle risorse e prezzi contenuti. La consapevolezza, la fiducia e lo sviluppo costante rappresentano elementi fondamentali per continuare a crescere insieme ai fornitori che condividono i nostri stessi valori e le nostre ambizioni. Il Codice di condotta di Jula si pone l'obiettivo di definire i principi generali e gli standard, nonché illustrare i requisiti che i nostri fornitori sono chiamati a soddisfare. La nostra azienda ha adottato le seguenti regole e chiediamo ai nostri fornitori di impegnarsi a fare altrettanto: - assumere una condotta etica e responsabile in ciascun ambito della nostra attività; - rispettare i diritti di tutti gli individui; - rispettare l'ambiente. Il Codice di condotta di Jula si applica a tutti i fornitori, ai loro subappaltatori e sub-fornitori coinvolti nel processo di produzione o nella fornitura di prodotti e servizi a Jula. Ai fornitori spetta il compito di informare i propri lavoratori e gli altri membri della catena logistica circa il Codice di condotta di Jula, nonché di garantire l'attuazione e il rispetto delle regole in esso contenute. La versione ridotta del presente Codice di condotta, disponibile a pagina 5 e tradotta nella lingua parlata dai lavoratori, deve essere affissa in maniera visibile nelle aree comuni e presso tutte le strutture che svolgono attività di produzione direttamente per Jula. Questi requisiti sono stati definiti in conformità al Patto globale (Global Compact) delle Nazioni Unite, basato sulla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo dell'ONU (1948), sulla Dichiarazione sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro dell'ILO (1998), sulla Dichiarazione di Rio sull'ambiente e sullo sviluppo (1992) e sulla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (2000). REQUISITI GIURIDICI In aggiunta ai requisiti previsti dal presente Codice, i fornitori sono tenuti a rispettare le leggi e le normative nazionali, nonché gli altri standard applicabili (ad es. buone pratiche per la produzione, altri Codici di condotta) e qualsiasi altro obbligo pertinente stabilito dalla legge o qualsivoglia requisito più severo in materia. DIRITTI UMANI E LAVORO 1. Trattamento equo I fornitori sono tenuti a trattare ciascun lavoratore con dignità e rispetto e a non infliggere punizioni corporali, minacciare, far uso della violenza o perpetrare qualsivoglia molestia di natura fisica, sessuale, psicologica o verbale. 2. Orario di lavoro e salari Il numero massimo di ore lavorative consentite a settimana è definito dalle leggi nazionali in materia, ma non deve superare di norma 48 ore. Il cumulo massimo di ore di straordinario consentite a settimana non può essere maggiore di 12 ore. Il lavoro straordinario deve essere sempre effettuato volontariamente. I dipendenti hanno diritto ad almeno un giorno libero a settimana. Jula AB, Casella postale 363 SE-532 24 Skara SVEZIA, Centralino sede centrale: +46 511-246 00 www.jula.com Codice di condotta 2014 IT Pagina 1 di 5 Tutti i dipendenti hanno diritto a un contratto di lavoro scritto. I dipendenti hanno diritto a ricevere il salario minimo previsto dalla legge e devono essere retribuiti per le ore di straordinario effettuate ai sensi delle normative vigenti. Nel caso del lavoro pagato a cottimo è previsto il medesimo obbligo di retribuzione del lavoro straordinario eseguito. Gli stipendi di tutti i dipendenti devono essere pagati con regolarità e puntualità, con cadenza almeno mensile. I fornitori non possono negare ai propri dipendenti il pagamento del loro salario. Il fornitore è tenuto a detenere un registro aziendale delle presenze preciso e completo, nonché i cedolini paga che attestano le ore di lavoro svolte e il pagamento degli stipendi per ciascun dipendente, inclusi i lavoratori pagati a cottimo e quelli interinali. 3. Lavoro minorile e giovani lavoratori I fornitori sono obbligati a non avvalersi di minori. Non è consentito assumere lavoratori di età inferiore ai 15 anni (o 14 a seconda delle leggi locali vigenti), oppure che non abbiano raggiunto l'età minima di ammissione al lavoro, se essa è maggiore di 15 anni. I fornitori sono tenuti ad adottare le misure necessarie per garantire che non siano impiegati minori presso i propri stabilimenti di produzione o presso le strutture dei subappaltatori. I fornitori hanno l'obbligo di conservare i documenti ufficiali che attestano la data di nascita di ciascun lavoratore. I fornitori che impiegano lavoratori giovani, che hanno un'età maggiore rispetto a quella prevista dalla legge ma inferiore a 18 anni, devono ottemperare alle leggi e alle normative vigenti per tale categoria. I giovani lavoratori non devono svolgere mansioni pericolose ovvero che interferiscano con la loro formazione ovvero che possano risultare nocive per la salute o per lo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o sociale. 4. Lavoro forzato Non sono ammessi qualsivoglia forma di lavoro forzato o schiavizzato né il ricorso alla detenzione o al lavoro illegale. Ciò riguarda qualsiasi forma di accordo forzato. Non è consentito trattenere sul luogo di lavoro un dipendente contro la sua volontà per un qualsiasi periodo di tempo. Il fornitore deve consentire ai propri lavoratori di lasciare lo stabilimento al termine dei turni di lavoro, senza trattenere i loro documenti d'identità o richiedere depositi. 5. Libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva Il fornitore non deve interferire con i diritti dei lavoratori di formare o partecipare a sindacati o altri tipi di associazioni di loro scelta, nonché con il diritto alla contrattazione collettiva. Il fornitore vieta qualsiasi forma di discriminazione, punizione, minaccia o molestia perpetrata contro i rappresentanti dei lavoratori o i dipendenti per la loro partecipazione ad attività legittime e pacifiche del sindacato di appartenenza. Se ai sindacati non è concesso riunirsi nell'area preposta all'attività, oppure è consentita esclusivamente la presenza di organizzazioni autorizzate dallo stato, al fornitore spetta il compito di adottare misure per facilitare, e non impedire, riunioni indipendenti dei lavoratori per discutere di questioni relative al lavoro e organizzare incontri per esporre alla direzione le problematiche riscontrate. 6. Divieto di discriminazione Il fornitore non deve perpetrare né avvallare atti di discriminazione sulla base della razza, del genere, dell'età, dell'opinione politica, della religione, delle origini etniche e nazionali, delle convinzioni personali, dello stato civile, della maternità, delle condizioni di salute, dell'orientamento sessuale, delle malattia o della disabilità, dell'appartenenza a un'organizzazione o sindacato o basati su qualsiasi altra caratteristica personale del lavoratore durante l'assunzione e l'impiego. Le decisioni riguardanti l'assunzione, il salario, i benefit, la formazione, eventuali promozioni, provvedimenti disciplinari, licenziamento, pensionamento o di qualsiasi altra natura devono basarsi su criteri pertinenti e obiettivi. Jula AB, Casella postale 363 SE-532 24 Skara SVEZIA, Centralino sede centrale: +46 511-246 00 www.jula.com Codice di condotta 2014 IT Pagina 2 di 5 SALUTE E SICUREZZA 7. Prevenzione e tutela sul posto di lavoro Il fornitore è tenuto a garantire un ambiente di lavoro salubre e sicuro, conformemente a quanto previsto dalle leggi e dalle normative applicabili. I lavoratori non devono essere impiegati in processi o tecniche pericolose e non devono essere esposti ad agenti chimici o sostanze nocive. Nei casi in cui questo tipo di esposizione sia inevitabile, tutti i lavoratori devono essere dotati dei necessari dispositivi di protezione individuale. Le aree di lavoro potenzialmente a rischio devono essere dotate di adeguate strutture di protezione e ai lavoratori devono essere forniti, gratuitamente, tutti i necessari dispositivi di protezione individuale, in buone condizioni. Nell'edilizia, tutti i macchinari e le attrezzature devono essere messi in sicurezza e devono essere dotati dei necessari dispositivi di sicurezza, al fine di impedire incidenti e lesioni. Il luogo di lavoro deve essere preventivamente mantenuto in buone condizioni al fine di proteggere i lavoratori dai pericoli correlati allo svolgimento delle loro mansioni e di garantire buone condizioni di lavoro. Il fornitore è tenuto a garantire la distribuzione di acqua potabile, disponibile per tutti i lavoratori gratuitamente, nonché un numero adeguato di servizi igienici puliti sia per i lavoratori di sesso maschile che per quelli di sesso femminile. Inoltre, tutti i nuovi lavoratori e membri della direzione, nonché i lavoratori a cui è stata assegnata una nuova mansione, devono ricevere una formazione regolare e documentata. I fornitori sono tenuti ad organizzare corsi di formazione sulle procedure antincendio di base e a dotare l'area di lavoro di adeguate attrezzature antincendio. La collocazione degli estintori deve essere indicata in maniera chiara e gli estintori devono essere completamente carichi e funzionanti. Le uscite di sicurezza devono essere indicate in modo chiaro e devono rimanere sgombre. I fornitori sono inoltre tenuti a dotare l'area di lavoro di cassette di pronto soccorso di base e a garantire la presenza di personale addestrato. 8. Operazioni a contatto con sostanze chimiche I fornitori devono adottare misure adeguare volte a garantire che le sostanze chimiche e pericolose siano maneggiate, immagazzinate e smaltite in modo sicuro e devono fornire un'adeguata formazione in materia. I contenitori di sostanze chimiche devono essere adeguatamente etichettati e immagazzinati in modo sicuro. L'elenco di tutte le sostanze chimiche impiegate nella produzione, corredato della scheda di dati di sicurezza (SDS), deve essere messo a disposizione nella lingua parlata presso la sede di lavoro. 9. Alloggi Gli alloggi, ad esempio i dormitori, messi a disposizione dal fornitore devono essere sicuri, rispettare le norme igieniche e devono soddisfare le esigenze di base dei lavoratori per quanto riguarda la struttura, lo spazio, la temperatura, l'illuminazione, la ventilazione, le aree adibite ad uso cucina, la fornitura di acqua, i servizi igienici, la privacy e il costo. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE 10. Ambiente - Principi di carattere generale I fornitori sono tenuti a lavorare costantemente per migliorare le proprie prestazioni ambientali in tutte le operazioni e nel ciclo di vita dei prodotti. Pertanto, essi sono chiamati a prendere atto e monitorare l'impatto ambientale e gli aspetti più importanti ad esso correlati, quali: - problemi relativi al prodotto, ad es. progettazione, imballaggio, trasporto, utilizzo e riciclaggio/smaltimento; - utilizzo di risorse naturali limitate, energia e acqua; - rilascio di emissioni o inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo; - trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi; - trattamento di sostanze pericolose; - emissione di polveri e odori e inquinamento acustico. Jula AB, Casella postale 363 SE-532 24 Skara SVEZIA, Centralino sede centrale: +46 511-246 00 www.jula.com Codice di condotta 2014 IT Pagina 3 di 5 Il fornitore è tenuto ad apportare e comprovare costanti miglioramenti sotto il profilo ambientale, adottando un approccio proattivo e attuando una gestione responsabile. Il fornitore dovrà altresì garantire che tutte le sostanze chimiche e pericolose utilizzate nei processi di fabbricazione dei prodotti Jula rispettino i requisiti previsti da quest'ultima. Il fornitore deve applicare il principio di sostituzione ed è tenuto ad adoperarsi costantemente per far sì che le sostanze pericolose vengano sostituite con sostanze meno pericolose. I fornitori devono essere a conoscenza e ottemperare ai requisiti ambientali previsti dalle leggi nazionali, dalle normative in materia e dagli standard industriali. 11. Rifiuti Qualsiasi tipo di rifiuto e, in particolare, i rifiuti pericolosi devono essere immagazzinati, movimentati e trattati nel rispetto delle leggi locali e in modo responsabile, al fine di impedire l'inquinamento dell'aria, del suolo e delle acque, nonché di evitare rischi di combustione garantendo, al contempo, la sicurezza e la salute dei lavoratori. 12. Acque di scolo I fornitori sono tenuti ad adottare misure volte ad evitare l'inquinamento idrico, impedendo e riducendo lo smaltimento delle acque di scolo. Le acque di scolo devono essere trattate in maniera adeguata direttamente sul luogo in cui si svolgono le attività di produzione dal fornitore oppure devono essere smaltite presso un'apposita struttura esterna autorizzata al loro trattamento, al fine di ridurre al minimo l'impatto sull'ambiente acquatico. TRATTAMENTO DEGLI ANIMALI I fornitori devono trattare gli animali nel rispetto delle normative nazionali e adottando metodi approvati a livello internazionale. Tutti gli animali posseduti da, o sotto il controllo di, esseri umani devono essere mantenuti in condizioni adeguate alle esigenze fisiologiche e comportamentali della specie a cui appartengono. Lo stato di benessere di un animale può essere considerato buono se esso è in salute, sano e non è sottoposto a sofferenze. Proteggere gli animali significa anche evitare loro sofferenze non necessarie, garantire una buona qualità di vita e/o una morte dignitosa. NORME ANTI-CORRUZIONE I fornitori non devono essere coinvolti in qualsivoglia forma di corruzione, incluse tangenti, mazzette, frodi o estorsioni. I fornitori non devono intraprendere alcuna azione che comporti la violazione, o che porti Jula a violare, qualsivoglia legge o normativa anti-corruzione in vigore. ATTUAZIONE E CONTROLLO I fornitori sono tenuti a informare tutti i loro lavoratori, nonché i subappaltatori coinvolti nei processi di produzione per conto di Jula, circa il contenuto del presente Codice di condotta. I fornitori sono in possesso di tutte le informazioni necessarie per presentare segnalazioni e problematiche relative al Codice di condotta di Jula, riguardanti ad esempio atti discriminatori, molestie o abusi. I lavoratori devono essere informati circa le procedure da seguire per presentare segnalazioni e problematiche. Tutti i fornitori sono tenuti, su richiesta di Jula, a fornire a quest'ultima l'indirizzo degli stabilimenti dove viene realizzato ogni singolo ordine. I fornitori autorizzano Jula e i suoi rappresentanti a svolgere ispezioni con o senza preavviso, in qualsiasi momento e presso qualsiasi sede, comprese quelle dei subappaltatori dove vengono realizzati i prodotti per Jula, al fine di garantire il rispetto del Codice di condotta dell'azienda. Jula, o qualsiasi altra parte terza che la rappresenti, avrà libero accesso a tutti i registri e documenti pertinenti, nonché a qualsiasi area di produzione. Jula AB, Casella postale 363 SE-532 24 Skara SVEZIA, Centralino sede centrale: +46 511-246 00 www.jula.com Codice di condotta 2014 IT Pagina 4 di 5 Codice di condotta di Jula - Versione ridotta IL PRESENTE CODICE, NELLA VERSIONE DELLA LINGUA PARLATA DAI LAVORATORI, DEVE ESSERE AFFISSO IN MANIERA VISIBILE PRESSO LE AREE COMUNI DI TUTTI GLI STABILIMENTI CHE PRODUCONO DIRETTAMENTE PER JULA. Molestie, abusi e azioni disciplinari (trattamento equo) I fornitori sono tenuti a trattare ciascun lavoratore con dignità e rispetto e a non infliggere punizioni corporali, minacciare, far uso della violenza o perpetrare qualsivoglia molestia di natura fisica, sessuale, psicologica o verbale. Garanzia di pagamento dei salari I dipendenti hanno diritto a ricevere il salario minimo previsto dalla legge e devono essere retribuiti per le ore di straordinario effettuate ai sensi delle normative vigenti. Orario di lavoro non eccessivo Il numero massimo di ore lavorative consentite a settimana non deve superare, di norma, 48 ore. Il cumulo massimo di ore di straordinario consentite a settimana non può essere superiore a 12 ore. I dipendenti hanno diritto ad almeno un giorno libero a settimana. Il lavoro minorile è proibito Non è possibile assumere minori di età inferiore a 15 anni Per "minore" si intende un individuo di età inferiore ai 15 anni, oppure più giovane rispetto all'età legale di accesso al lavoro se essa è maggiore di 15 anni. I giovani lavoratori, di età inferiore ai 18 anni, non devono svolgere mansioni pericolose. L'impiego è scelto liberamente È vietata qualsiasi forma di lavoro forzato o schiavizzato. Il fornitore deve consentire ai propri lavoratori di lasciare lo stabilimento al termine dei turni di lavoro, senza trattenere i loro documenti d'identità o richiedere depositi. Libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva Il fornitore è tenuto ad adottare misure per facilitare, e non impedire, riunioni indipendenti dei lavoratori per discutere di questioni relative al lavoro e deve agevolare l'organizzare di incontri in cui i lavoratori possono esporre alla direzione le problematiche riscontrate. Non è praticata alcuna forma di discriminazione Non deve essere praticata alcuna forma di discriminazione per l'assunzione, la retribuzione, l'accesso alla formazione, le promozioni, il licenziamento o il pensionamento sulla base di razza, casta, origini nazionali, credo religioso, età, disabilità, genere, stato civile, orientamento sessuale, appartenenza a un sindacato o convinzioni politiche. Il lavoro deve essere svolto in condizioni di sicurezza e igiene I lavoratori non devono essere impiegati in processi o tecniche pericolose e non devono essere esposti ad agenti chimici o sostanze nocive. I lavoratori che operano in aree pericolose o potenzialmente a rischio devono essere dotati degli adeguati dispositivi di protezione e di sicurezza. Per la versione completa, consultare la pagina www.julasupplier.com/Code-of-conduct CONTATTARE JULA Desideriamo essere informati di qualsiasi violazione delle norme contenute in questo codice da parte dei fornitori. Vi invitiamo a segnalare tali violazioni contattandoci al numero +86 (0)21 – 5465 1608 oppure compilando il modulo presente alla pagina www.julasupplier.com/report-issue. Vi invitiamo a scrivere nella vostra lingua. Tutte le informazioni ricevute saranno trattate in maniera strettamente riservata e la vostra identità sarà tutelata. Jula AB, Casella postale 363 SE-532 24 Skara SVEZIA, Centralino sede centrale: +46 511-246 00 www.jula.com Codice di condotta 2014 IT Pagina 5 di 5