Notizie
indice
Speciale tariffe
Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Bari
Viale Japigia, 184 - Bari
Tel. 080-5547401
Fax 080-5547421
Generalità
Commento ad alcuni articoli della Tariffa Professionale
5
Prestazioni non previste dalla Legge 143/1949
Collaudi statici
Direttore responsabile
Antonio Sasso
Vice Direttore
Alberto Pizzini
Comitato di Redazione
Il Consiglio dell’Ordine
La collaborazione è aperta
a tutti i colleghi
iscritti all’Ordine
Colludi tecnico-amministrativi
11
Certificato di regolare esecuzione
13
Progettazione antincendio
14
Adempimenti ex lege 10/91
24
Prestazioni ex D.Lgs. 494/96 e D.Lgs 528/99
25
Studio di impatto ambientale
26
Prestazioni di ingegneria geotecnica
27
Tariffa Urbanistica
31
Tariffa per redazione di tabelle millesimali
45
Prestazioni ex D.Lgs. 626/94
46
Collaudi tecnico-funzionali conseguenti
all’applicazione della legge 46/90
Iscrizione nel Pubblico
Registro della Stampa
presso il Tribunale
di Bari n. 388
dell’ 11 gennaio 1966
Gestione editoriale,
pubblicità e stampa
Ecumenica Editrice scrl
via B. Buozzi, 46 - Bari
Tel. e Fax 080/579.78.43
www.ecumenicaeditrice.it
9
51
Piani urbani del traffico
54
Piani di emergenza per rischio idraulico ex Legge 225/92
60
Condono edilizio
67
Pratiche catastali
70
Colludo lavori di formazione di cartografia tecnica
72
Tariffa camera arbitrale
73
Esempi di calcolo di parcelle relative a prestazioni
rientranti nell’ambito di applicazione nella L. 143/49
Onorari per progettazione
74
Progettazione architettonica di un fabbricato
74
Progetto per la Commissione Edilizia
74
Direzione lavori misure
75
Misura e contabilità
76
Progetto stralcio
76
Stralcio esecutivo di progetto di massima
76
Stralcio esecutivo di progetto esecutivo
76
Perizia di variante e/o suppletiva
78
Collaudo statico
79
In zona non sismica e sismica con s = 6 - 9
79
In zona sismica con s = 12
79
Collaudo tecnico- amministrativo
80
Piano particolareggiato
81
Accatastamento di unità immobiliari
82
Coordinamento sicurezza
82
1
Nuova tariffa per OO.PP.
Esempio di calcolo per progettazione unica
84
Manufatto edilizio - esempio 1
88
Edificio Vincolato - esempio 2
89
Fognatura - esempio 3
90
Progettazione integrale e coordinata
91
Esempio progettazione integrale e coordinata
92
Coordinamento sicurezza opera pubblica
93
Indice
Appendice Normativa
Adeguamento Vacazioni Ingegneri e Architetti
(Decreto Ministero Giustizia 27/10/1997)
94
Tariffe OO.PP.
(Decreto Ministero Giustizia 04/04/2001)
95
Tariffa Giudiziaria
(D.P.R. 27/07/88 n. 352)
106
Adeguamento Tariffe C.T.U.
(Decreto Ministero Giustizia 5/12/1997)
114
Tariffe Ingegneri ed Architetti
Stralcio legge 155/89 – Linee guida per l’applicazione
149
Speciale Tariffe
Ordine degli Ingegneri - Bari
2
presentazione
presentazione
L’attività professionale degli ingegneri è in continua modificazione
ed articolazione, così come continuamente si modifica e si articola
la società civile che essi con il loro magistero professionale “servono”.
Noi, che viviamo il cambiamento, spesso nel nostro quotidiano non
ne percepiamo la profondità ma, sempre, ne impattiamo la dimensione nel momento in cui dobbiamo programmare l’avvio oppure
definire la conclusione di una nostra attività. Momenti questi, per
noi delicati, nei quali si misura la nostra capacità di rispondere sul
versante tecnico e sociale a quanto chiesto da chi ci conferisce il
mandato, e sul versante etico a quanto chiede l’essere parte della
comunità professionale.
Il lavoro sviluppato dal collega Domenico Perrini che, da Consigliere responsabile del “settore parcelle” del nostro Ordine, vive
con continuità i problemi, appunto, della valutazione economica
delle nostre prestazioni professionali, e che ha stabilito una efficace
rete di contatti regionali e nazionali che ci consente di operare con
la coerenza e il senso di responsabilità che tale lavoro richiede,
trova esplicitazione nello “speciale tariffe - 2002”.
“Speciale tariffe” che l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Bari riedita dopo alcuni decenni.
Pubblicamente va dato atto a Mimmo Perrini del suo impegno.
Impegno, comunque, che non può fermarsi e lo condanna a perseverare perché, come già scritto, il cambiamento è continuo.
Giovanni Fuzio
Speciale Tariffe
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3
introduzione
introduzione
Dal 1949 ad oggi in un arco di tempo superiore a cinquant’anni, si
sono modificate ed affinate le tecniche di ingegneria; nuove norme
o leggi di prevenzione e/o sicurezza hanno occupato il posto di
normative inadeguate rispetto all’evoluzione tecnologica, nuovi
campi di lavoro si sono presentati per gli ingegneri.
La presente pubblicazione non può, di conseguenza, contemplare
tutti i casi in cui siamo chiamati a svolgere la nostra attività, ma ha
lo scopo di rendere più agevole il compito dei colleghi che si accingono a quantificare, in via preventiva o a consuntivo, la loro prestazione professionale.
Si esporranno, pertanto, in primo luogo, criteri di carattere generale, destinati soprattutto ai neo laureati o a chi compie solo occasionalmente atti di libera professione e, nel seguito, criteri idonei a
completare la Tariffa Professionale per alcune prestazioni in essa
non previste.
Si indicheranno, volta per volta, i riferimenti della tariffa indicata
alle delibere del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari o ad altra fonte normativa ovvero a criteri interpretativi, in uso presso la Commissione Parcelle dello stesso Ordine.
Mimmo Perrini
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Commenti
alla
tariffa
professionale
commenti ad alcuni articoli
della Tariffa Professionale
Si espongono, qui di seguito, chiarimenti e precisazioni in merito ad alcuni
articoli della Tariffa Professionale.
Essi derivano dall’esperienza sui dubbi più ricorrenti da parte dei colleghi
che hanno richiesto, negli scorsi anni, la consulenza della Commissione Parcelle.
Gli onorari, secondo l’elencazione dell’art. 2 della Tariffa Professionale
(legge n. 143/1949), sono così distinti:
a) onorari a percentuale (ossia in ragione dell’importo delle opere):
Progettazione.
Direzione lavori.
Misura e contabilità.
Collaudo Tecnico Amministrativo.
Perizie Estimative.
b) onorari a quantità (ossia in ragione dell’unità di misura) per esempio:
Certificazioni (€/certificato)
c) onorari a vacazione (ossia in ragione del tempo impiegato).
Sono da computare a vacazione tutte le prestazioni di carattere normale o
accessorie all’incarico principale in cui il tempo concorre come elemento
prevalente.
Oltre alle prestazioni elencate nell’art. 4 della tariffa, sono da computarsi a
vacazione le restituzioni grafiche conseguenti ad un rilievo, le attività preliminari per l’espletamento di un incarico da compensare in ragione dell’importo dell’opera.
Ad ogni vacazioni, a partire dal 4/12/1997, corrisponde un compenso pari a € 56,81.
Le vacazioni per perizie estimative sono da considerarsi integrative alla prestazione e quindi da computarsi al 50%.
È bene precisare che, per i lavori a percentuale o a quantità, svolti fuori studio, le vacazioni decorrono dall’uscita dallo studio al successivo rientro, per
il tempo necessario alle operazioni fuori studio.
Nel caso in cui, per gli spostamenti, venga impiegata la propria autovettura,
è possibile fare riferimento ai costi chilometrici dell’A.C.I.
Generalmente, per le prestazioni in qualità di Consulente d’Ufficio per il Tribunale, i giudici riconoscono un costo chilometrico pari a 1/5 del costo di un
litro di benzina super per ogni chilometro.
d) onorari a discrezione (ossia stabiliti liberamente dal professionista)
Speciale Tariffe
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Art. 5. Stabilisce che per le consulenze e per tutte le prestazioni in cui non sia
possibile stabilire un criterio a percentuale, a quantità o a vacazione, ovvero
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quando non sia possibile applicare un criterio per analogia, gli onorari possono essere calcolati “a discrezione del professionista”.
In questi casi, è buona norma di opportunità e di correttezza, valutare con
attenzione e concordare preventivamente il valore del corrispettivo della
prestazione, applicando, quando è possibile, criteri di analogia con altre prestazioni similari previste dalla tariffa.
Commenti
alla
tariffa
professionale
Ad esempio uno studio di fattibilità può essere assimilato ad un progetto di
massima e compensato con le aliquote a) e b) di tabella B.
Art. 6. Elenca quali sono le spese che sono da rimborsare al professionista ed
al personale di aiuto per l’espletamento dell’incarico.
Si tenga presente, come meglio precisa il successivo art. 13 della tariffa, che
non sono rimborsabili le spese strettamente necessarie allo svolgimento dell’incarico, cioè in pratica tutte quelle legate alla conduzione dello studio professionale. Per esempio, sono rimborsabili le spese documentate anticipate
per conto del committente, quali il pagamento dei diritti di uffici pubblici o
privati, ma non le spese telefoniche, di cancelleria, ecc.
Art. 7. Per quanto attiene alla progettazione, la collegialità dell’incarico deve
essere chiaramente ed inequivocabilmente espressa dal committente (cioè
contenuta nella delibera o nella convenzione di incarico). In questo caso a
ciascuno dei componenti il collegio spetta l’intero compenso, calcolato
secondo tariffa. Negli altri casi l’incarico è da intendersi plurimo: spetta un
unico compenso, da ripartirsi tra i vari professionisti, in parti uguali o secondo accordi interni al gruppo; la prestazione è resa come se fosse stato incaricato un solo professionista.
Per quanto attiene alla Direzione dei lavori in caso di incarico plurimo, ad
ogni professionista spetta l’intero compenso salvo il caso in cui nella convenzione siano espressamente e chiaramente individuati distinti campi di intervento e conseguenti distinte responsabilità.
Art. 13. Questo articolo si applica a prestazioni da compensarsi in ragione
dell’importo dell’opera.
Comunemente si intende che la maggiorazione dell’onorario, conglobata in
una percentuale variabile fino ad un massimo del 60%, sia riferita alle spese
occorrenti per produrre la prestazione. In realtà tale percentuale è riferita
anche alle prestazioni accessorie quali gli studi preliminari, i rilievi di qualsiasi natura, i contatti con il committente ecc. secondo l’elencazione dell’art.
4, per cui il rimborso forfettario comprende anche gli eventuali onorari “a
vacazione” che non possono, quindi essere richiesti separatamente.
In alternativa, come già detto, possono essere richieste le spese sulla base di
documentazione probante e, a parte, le competenze da calcolare a vacazione.
Art. 15. Il presente articolo sancisce il diritto del professionista, che ha prestato la sua assistenza all’intero svolgimento dell’opera, dalla progettazione
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alla direzione dei lavori ed alla assistenza al collaudo finale, di essere com-
Commenti
alla
tariffa
professionale
pensato in base al consuntivo lordo dell’opera, intendendosi per esso la
somma di tutti gli importi, a lordo di eventuali ribassi, accordati all’impresa
esecutrice dell’opera, in sede di stato finale o di collaudo, senza tenere conto
delle eventuali detrazioni che il direttore dei lavori o il collaudatore potessero aver fatto a qualsiasi titolo.
Nel caso in cui la direzione dei lavori non sia estesa a tutte le opere progettate oppure l’importo dei lavori a consuntivo sia inferiore all’importo dei lavori preventivato, la maggiorazione per incarico parziale (art. 18 T.P., eliminato
per le OO.PP.) si applica sulla quota parte di lavori progettati e non diretti.
Sono da applicare, all’onorario così determinato, le maggiorazioni previste
dagli artt. 4 e 6 e 17, se spettanti.
Art. 17. A norma del secondo comma dell’articolo il direttore dei lavori,
quando gli viene richiesto un impegno personale maggiore del normale, ha
il diritto ad una maggiorazione dell’aliquota g) di tabella B non superiore al
50%. Per esempio se i lavori fossero in classe I, cat. c e ricorressero le condizioni di applicabilità dell’art. 17, poiché l’aliquota g) è pari, in questo caso, a
0,25 , essa potrebbe essere maggiorata fino ad un massimo di 0,25 x 50% =
0,125; l’aliquota complessiva g) per direzione lavori risulterebbe pari a
0,25+0,125 =0,375
N.B. L’Ordine Provinciale di Bari richiede al professionista, di allegare alla
domanda di vidimazione della specifica una relazione dettagliata in cui
viene specificato il motivo per cui viene applicato l’articolo in questione.
Art. 18. Si applica esclusivamente alla progettazione o alla direzione lavori e
non è più applicabile, come precedentemente accennato, alle OO.PP a seguito dell’entrata in vigore del D.M. 04/04/01.
Perché al professionista spetti la maggiorazione del 25% è sufficiente che
l’incarico sia originariamente o in seguito limitato solo ad alcune delle funzioni parziali previste nella Tabella B. Tale maggiorazione è da calcolare, per
quanto concerne la progettazione, sul preventivo delle opere progettate e,
per quanto riguarda la direzione dei lavori, sul consuntivo delle opere eseguite.
Per opere progettate e dirette solo in parte, la maggiorazione si applica relativamente alla quota parte di opere progettate e non dirette.
Non spetta, ovviamente, alcuna maggiorazione se l’incarico iniziale sia stato
in origine completo ed il professionista abbia receduto per motivi personali;
rimane fermo il diritto del professionista al compenso per la parte di lavoro
svolto, qualora da questa derivi comunque una utilità per il committente.
Art. 19. Per quanto concerne il presente articolo, si evidenzia che:
la progettazione di massima può consistere anche in una relazione che con-
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tenga la descrizione delle opere da realizzarsi;
il compenso per assistenza al collaudo spetta anche se i lavori non sono stati
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ancora collaudati, in quanto, il direttore dei lavori compie “operazioni di
accertamento della regolare esecuzione dei lavori” (ved. Art. 19 T.P. sub i).
Insieme con l’aliquota c) Progetto esecutivo sono da applicare sempre anche
le aliquote a) e b), di tabella B, relative rispettivamente al progetto di massima ed al preventivo sommario.
Commenti
alla
tariffa
professionale
Art. 21. L’applicazione del presente articolo e la misura massima delle maggiorazioni previste, sono valutate dal Consiglio dell’Ordine, in base alla
documentazione prodotta dal professionista, il quale deve accompagnare la
richiesta con una specifica relazione esplicativa.
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Prestazioni
non previste
dalla Legge
143/1949
tariffa collaudi statici
delibera del Consiglio dell’Ordine in data
18 febbraio 2000
TARIFFA COLLAUDI STATICI IN ZONA NON SISMICA O SISMICA
CON S = 6 E S = 9.
L’onorario è dato, in generale, da:
O = I x P x 0.10 x K x Sp
Dove
I è l’importo delle opere strutturali da sottoporre a collaudo ottenuto dal
computo metrico estimativo o, in mancanza di questo, fissato in 1/3 del
costo di costruzione, determinato a metro cubo, ai costi dell’edilizia residenziale pubblica. (1)
P è la percentuale di applicazione ricavata dalla tabella A (2) della T.P. per le
classi If o Ig o IX (3).
K è un coefficiente di maggiorazione pari a 1.6, applicabile nel caso in cui il
collaudatore ha effettuato la prova di carico o ha fatto propri i risultati della
prova di carico eventualmente disposta in corso d’opera dal Direttore dei
Lavori.
Sp è la maggiorazione per spese e prestazioni accessorie che, ai sensi dell’art.13 della T.P., viene fissata in 1.30 per prestazioni svolte nel raggio di 20
Km dal Comune di residenza e in 1.60 per prestazioni svolte oltre 20 Km dal
Comune di residenza.
La revisione dei calcoli statici, se effettuata in sede di collaudo, per richiesta
esplicita del committente o per giustificata necessità del collaudatore, motivata nel certificato di collaudo, va compensata in aggiunta all’onorario come
sopra determinato ai sensi dell’art. 19f della T.P.
DR = I x P x 0,20 x g
ove
g = 0.28 per i lavori privati, ricadenti in classe If o Ig
g = 0.20 per i lavori privati, ricadenti in classe IX
g = 0.21 per le OO.PP. ricadenti in classe If o Ig
g = 0.18 per le OO.PP. ricadenti in classe IX
L’importo minimo dell’onorario per collaudo, al netto delle spese, viene fissato in € 780.
(1)
Speciale Tariffe
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(2)
(3)
Attualmente viene ritenuto congruo per la provincia di Bari, relativamente alle strutture,
un costo di 70 €/mc per il volume fuori terra e di 35 €/mc per il volume interrato.
Per le opere pubbliche le percentuali da applicare sono quelle del D.M. 04/04/01.
La classe e categoria Ig si applica per strutture complesse e per le zone sismiche con s = 6 ed
s = 9; la classe e categoria IX si applica per le strutture metalliche.
9
TARIFFA COLLAUDI STATICI IN ZONA SISMICA CON S = 12
(delibera del Consiglio dell’Ordine in data 18.02.2000)
Se il collaudo è compiuto in zona sismica con s=12, l’onorario O è dato da:
O = (C x I x 1.30 + I x P x K1 x 0.20 + I x P x K2 x 0.50) x Sp
Prestazioni
non previste
dalla Legge
143/1949
Dove:
C è la percentuale calcolata per interpolazione dalla tabella C della T.P. di
cui alla Lege 143/49;
1,30 è la maggiorazione per collaudo in corso d’opera;
I è l’importo delle opere strutturali;
K1 è l’aliquota g di Tabella B (pag. 142) relativa al progetto esecutivo pari a
0.28 per lavori privati e a 0,21 per le OO.PP.;
P è la percentuale calcolata per interpolazione dalla tabella A per la classe e
categoria Ig della L. 143/49 per i lavori privati e dalla Tab. A del D.M.
04/04/01 per le OO.PP.;
K2 è l’aliquota g di tabella B (0.35) per la classe e categoria Ig. della L. 143/49
per lavori privati e l’aliquota l di tabella B (0.42) per la classe e categoria Ig.
per le OO.PP.;
Sp è la maggiorazione per spese e prestazioni accessorie che, ai sensi dell’art.13 della T.P., viene fissata in 1.30 per prestazioni svolte nel raggio di 20
Km dal Comune di residenza ed in 1.60 oltre 20 Km dal luogo di residenza.
Il consiglio dell’Ordine ha deliberato l’obbligatorietà del visto sulle parcelle
attinenti le operazioni di collaudo statico, effettuate da ingegneri la cui
nomina è avvenuta nell’ambito della terna proposta dall’Ordine; l’inadempiente non sarà più segnalato in terne di collaudo.
N.B. Esempi a pag. 78
Speciale Tariffe
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10
tariffa collaudi
tecnico-amministrativi
Prestazioni
non previste
dalla Legge
143/1949
delibera 1059 del Consiglio dell’Ordine del 4/7/2001
1. Il compenso va determinato conformemente a quanto fissato dai commi
2,3,4,5,6 dell’art. 210 del Regolamento di attuazione della Legge Quadro
(D.P.R. 554/99), qui di seguito riportati:
2. I compensi spettanti ai collaudatori non appartenenti all’organico della stazione
appaltante, per l’effettuazione del collaudo e della revisione degli atti contabili, si
determinano applicando le tariffe professionali degli ingegneri ed architetti fatto
salvo quanto previsto al comma 4. Si applica altresì la riduzione prevista dal comma
14-quater dell’articolo 17 della Legge.
3. L’importo da prendere a base del compenso è quello risultante dallo stato finale dei
lavori, al lordo di eventuali ribassi e maggiorato dell’importo delle eventuali riserve
dell’appaltatore diverse da quelle iscritte a titolo risarcitorio.
4. Nel caso di commissione di collaudo, detto compenso, aumentato del 25 per cento
per ogni componente oltre il primo, viene calcolato una sola volta e diviso tra tutti i
componenti della commissione.
5. Per i collaudi in corso d’opera il compenso determinato come sopra è aumentato
del 20 per cento.
6. Il rimborso delle spese accessorie previsto dalla tariffa professionale può essere
determinato forfettariamente, per ogni singolo componente, in misura del 30 per
cento del compenso spettante a ciascuno. Per i collaudi in corso d’opera detta percentuale può essere elevata fino al 60 per cento.
In particolare per il calcolo del compenso si precisa che:
a
l’onorario base si determina applicando sull’importo dei lavori, determinato come specificato al comma 3, sopra riportato la percentuale fissata
dalla Tabella C della Legge 143/49;
a1 per il collaudo in corso d’opera si applica una maggiorazione sull’onorario base del 20%;
a2 per il collaudo di lavori di manutenzione si applica una maggiorazione
sull’onorario base del 50%;
a3 la relazione riservata, (ove richiesta dalla stazione appaltante) va determinata applicando una maggiorazione del 20% sull’onorario base;
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b
l’onorario per revisione tecnico contabile si ottiene calcolando:
* per le opere contabilizzate a misura, il 30% dell’onorario per contabi11
lità, determinato applicando le percentuali ricavate dalla tabella E della
L. 143/49 senza alcuna riduzione o maggiorazione;
* per le opere contabilizzate a corpo, il 15% dell’onorario per contabilità
determinato applicando le percentuali ricavate dalla tabella E della L.
143/49 senza alcuna riduzione o maggiorazione;
c
Prestazioni
non previste
dalla Legge
143/1949
il rimborso spese può essere calcolato a piè di lista (vacazioni + spese
vive) oppure a percentuale forfettaria dell’onorario come sopra determinato in misura del 30% elevabile al 60% solo per collaudo in corso d’opera. Nel caso di commissione di collaudo, ai sensi del comma 4 dell’art.
210 del D.P.R. 554/99, l’onorario sarà determinato maggiorando del 25%
per ogni componente oltre il primo l’onorario totale (onorario
base+maggiorazioni+revisione tecnico-contabile) dividendo il totale
comprensivo di spese per il numero di componenti.
N.B. Esempi a pag. 80
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12
Prestazioni
non previste
dalla Legge
143/1949
certificato di regolare esecuzione
Il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori, va compensato con le stese modalità con cui viene determinato l’onorario base nel
Collaudo Tecnico Amministrativo (lettera a tariffe collaudi T.A.) . Le spese e
prestazioni accessorie vanno forfettariamente conglobate nel 10% dell’onorario base.
Il certificato di idoneità statica va compensato con le stesse modalità con cui
viene determinato l’onorario per collaudo statico.
La prestazione relativa alla redazione del certificato di regolare esecuzione è
cumulabile con l’assistenza al collaudo (voce i della tabella B di tariffe).
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13
tariffa progettazione antincendio
della delibera del Consiglio dell’Ordine in data
21 dicembre 2000
1. Il compenso, in linea generale, va computato a discrezione e può a norma
Prestazioni
non previste
dalla Legge
143/1949
dell’art. 21 della legge 2.3.1949 n. 143 raggiungere, per la sola progettazione
antincendio, l’intero ammontare dell’onorario calcolato, con riferimento
all’importo lordo delle opere di prevenzione incendi, per le classi e categorie
di tabella A, applicando le aliquote di tabella B relative a:
a) progetto di massima
b) preventivo sommario
c) progetto esecutivo
fermo restando che il compenso di cui sopra va inteso in aggiunta a quanto
dovuto al professionista per la prestazione complessiva qualora la consulenza di prevenzione incendi sia fornita dallo stesso professionista.
Nell’eventualità che sia richiesta la prestazione di altro professionista con
riferimento agli articoli 23 della legge 143 (consiglio di specialisti) e all’articolo 18 (compensi per prestazioni parziali), si precisa che l’ammontare del
compenso come sopra determinato va incrementato del 25%.
2. Poiché in generale è di difficile determinazione il valore lordo degli interventi di adeguamento antincendio e parimenti è problematico valutare a
discrezione, in via preventiva, l’impegno del professionista, si utilizza una
formula di rapida valutazione del compenso al fine di fornire un ordine di
grandezza dello stesso. Resta sempre e comunque inteso che il valore cui si
perviene con la formula proposta è solo un mero riferimento di massima e
non si sostituisce al principio di discrezionalità del compenso dettato
dalla vigente tariffa legge 143.
La formula utilizzata è la seguente:
C= FxA+Σipi
dove:
C è il compenso professionale;
F è la quota fissa indipendente dalla complessità dell’incarico e valutata in € 413;
A = ISTAT/105,1 è il coefficiente di aggiornamento ed è dato dal rapporto
tra l’indice del costo della vita da adottarsi costante per ciascun anno e pari a
quello del gennaio dell’anno stesso e l’indice ISTAT di Gennaio 1997, pari a
105,10;
pi è il compenso relativo alla singola attività i-esima: tale valore è dato dalla
formula
pi = 7,75 x (H x S x A) 0.71;
H parametro di rischio-complessità assunto pari alle “ore massime” indicate
14
Speciale Tariffe
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per ogni singola attività dall’allegato VI del Decreto del Ministero dell’Inter-
Prestazioni
non previste
dalla Legge
143/1949
no 4.5.1998;
S = Sup x p
dove Sup è la superficie totale oggetto dell’intervento espressa in mq tranne
per le attività 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 18, 64, 91, 94, 95, 97 e di deposito di cui al D.M.
16.2.1982 posto che per attività all’aperto, o sotto tettoie, o di solo o prevalente deposito, la superficie viene dimezzata, e q è il parametro del carico d’incendio dato dalla seguente tabella:
CARICO DI INCENDIO
SPECIFICO
q
2
1
2
1,1
2
1,2
2
1,3
2
1,5
2
1,7
30 kg/m
60 kg/m
90 kg/m
120 kg/m
180 kg/m
240 kg/m
Valori particolari di S:
- per le attività 1, 2;
S = K/6.000 dove K è il valore in Kcal/h del gas combustibile in lavorazione
oraria, in Kcal se in deposito; nel caso di gas comburenti si utilizza un valore
fittizio di 8.000 Kcal/Nmc;
- per le attività 3, 4, 5:
S = K/8.800 dove K è il valore in Kcal/h del gas combustibile in lavorazione
oraria, in Kcal se in deposito;
- per le attività 6, 7, 18;
S = 20 per ogni impianto;
- per le attività 91 e 64;
S = K/3.000 dove K è la potenzialità termica complessiva in Kcal/h;
- per l’attività 94:
S = (somma della superficie coperta dei vari piani) x q/10;
- per l’attività 95:
S = (numero dei vani ascensore o montacarichi x 20) + 50;
- per l’attività 97:
S = diam x L/4 dove diam. è il diametro della tubazione in cm, L è la lunSpeciale Tariffe
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ghezza della condotta in Km;
15
- per i depositi e serbatoi non interrati:
S = (carico d’incendio) / 10.000;
- per i depositi e serbatoi interrati:
S = (carico d’incendio) / 15.000.
Prestazioni
non previste
dalla Legge
143/1949
3. Eventuali correzioni dei compensi calcolati
Inoltre, indicando la N il numero di attività soggette comprese in ogni singolo caso in esame, si indicano le seguenti correzioni in funzione dell’effettivo
maggiore (o minore) impegno:
- per N = 1: si ammette una maggiorazione fino al 100%;
- per N = 2: si ammette una maggiorazione fino al 50%;
- per N = 3: si ammette una maggiorazione fino al 40%;
- per N = 4: si ammette una maggiorazione fino al 30%;
- per N = 5: si ammette una maggiorazione fino al 20%;
- per N = 6: si ammette una maggiorazione fino al 10%;
- per N > 6: non si ammettono maggiorazioni.
4. Oneri non compresi nei compensi calcolati
Dal compenso calcolato al punto 3 sono espressamente esclusi:
- i rilievi metrici e/o le relative restituzioni grafiche;
- le eventuali ulteriori prestazioni di cui ai punti d, e, f, g, h, i ed l della
tabella B della tariffa legge 143 che sono da valutare a percentuale in
conformità alla vigente tariffa;
- le perizie o certificazioni giurate;
- le dichiarazioni e certificazioni richieste per la domanda di sopralluogo ai
fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi (art. 2 del D.M.
4.5.1998);
- la verifica di conformità di quanto eseguito al progetto di prevenzione
incendi approvato, a supporto della dichiarazione di inizio attività di cui
all’art. 3 del D.M. 4.5.1998;
- i compensi accessori, come da artt. 4 e 6 della legge 2.3.1949 n. 143;
- l’eventuale progettazione esecutiva e Direzione Lavori delle opere di adeguamento necessarie da valutare a percentuale in conformità alla vigente
tariffa.
5. Incarichi congiunti
Quando l’incarico viene affidato a più professionisti, l’intero compenso risultato dalla applicazione delle precedenti disposizioni viene aumentato delle
seguenti percentuali:
per 2 professionisti ......................... + 60 %
per 3 professionisti ......................... + 110 %
per 4 o più professionisti ............... + 140 %
16
Speciale Tariffe
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6. Incarico riconfermato
Prestazioni
non previste
dalla Legge
143/1949
Nella eventualità che l’incarico venga confermato allo stesso professionista
che ebbe a provvedere alla consulenza per gli adempimenti del nulla-osta
(legge 818 del 7.12.1984) o nella ipotesi che non siano intervenute modifiche
o variazioni rispetto alle situazioni accertate e riportate nelle documentazioni allegate alla richiesta del nulla-osta provvisorio, il compenso sarà valutato
al 70% della Progettazione tecnica antincendio pari al 70%).
7. Compensi accessori conglobati
Il professionista può valutare tutti i compensi accessori in conformità degli
artt. 4, 6 e 13 della tariffa professionale.
8. Responsabilità
Il committente è tenuto a fornire sotto la propria responsabilità in modo
completo ed esatto tutti i dati, caratteristiche, situazioni e quanto altro necessario affinché su di essi il professionista, senza alcun obbligo di verifica o
responsabilità nei riguardi della loro esattezza, possa impostare il suo elaborato tecnico progettuale antincendio.
Il professionista garantisce lo sviluppo e completamento del progetto, inteso
ad ottenere (art. 13 D.P.R. 577/82) dai competenti organi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco l’approvazione che attesti la rispondenza del progetto
alle vigenti norme (alla data di stesura del progetto) o, in mancanza, ai criteri
tecnici di prevenzione incendi, tenendo presenti le finalità ed i principi di
riduzione delle probabilità di insorgenza dell’incendio e la limitazione delle
conseguenze, nonché le esigenze funzionali e costruttive degli insediamenti,
delle attività, degli impianti, ecc.
9. Incarichi e compensi per la domanda di sopralluogo ai fini del rilascio del
C.P.I. (art. 2 del D.M. 4.5.1998)
Premesso che al professionista può essere richiesta la redazione, in aggiunta
o meno al progetto antincendio, delle documentazioni richieste dall’art. 2 del
D.M. 4.5.1998; essendo le stesse riconducibili ad una aliquota dell’importo
per il progetto antincendio, si valutano le seguenti percentuali di esso:
9.1 Redazione di dichiarazioni e certificazioni richieste dall’art. 2 comma 2
del D.M. 4.5.1998:
- 15% se l’incarico è affidato allo stesso professionista redattore del progetto;
- 25% se l’incarico è affidato a diverso professionista o se il professionista
deve esprimersi su opere preesistenti.
9.2 Verifica della conformità di quanto eseguito al progetto approvato con
stesura di dichiarazione:
- 25% se l’incarico è affidato allo stesso professionista redattore del progetto;
- 45% se l’incarico è affidato a diverso professionista.
Speciale Tariffe
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17
Estratto del Decreto del Ministero dell’Interno del 04/05/1998
Cod.
individuazione
attività
1
2
3
4
5
Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas
combustibili, gas comburenti (compressi, disciolti, liquefatti) con
quantità globali in ciclo o in deposito superiori a 50 Nmc/h
6
Impianti di compressione o di decompressione dei gas combustibili
e comburenti con potenzialità superiore a 50 Nmc/h
- impianti
- cabine
6
2
Depositi e rivendite di gas combustibile in bombole:
a) compressi: - per capacità complessive superiori a 0,75 m3
b) disciolti o liquefatti (in bombole o bidoni): - per quantitativi
complessivi superiori a 75 kg
Depositi e rivendite di gas combustibile in serbatoi fissi
a) compressi: - per capacità complessive superiore a 0,75 m3
b) disciolti o liquefatti: - per quantitativi complessivi
superiori a 0,3 m3
2
2
2
4
4
Reti di trasporto e distribuzione di gas combustibili, compresi
quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di
distribuzione cittadina e dei relativi impianti con pressione di
esercizio non superiore a 5 bar
8
Impianti di distribuzione di gas combustibili per autotrazione
- impianti singoli
- impianti misti (gpl e metano)
6
8
Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti
gas combustibili e/o comburenti, con oltre 5 addetti
4
Impianti per il trattamento di prodotti ortofrutticoli e cereali
utilizzanti gas combustibili
4
10
Impianti per l’idrogenazione di olii e grassi
6
11
Aziende per la seconda lavorazione del vetro con l’impiego di
oltre 15 becchi a gas
4
Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano liquidi
infiammabili (con punto di infiammabilità fino a 65°C) con
quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 m3
6
Stabilimenti ed impianti dove si producono e/o impiegano liquidi
combustibili con punto di infiammabilità da 65 °C a 125 °C per
quantitativi globali in ciclo o in deposito superiori a 0,5 m3
6
Stabilimenti ed impianti per la preparazione di olii lubrificanti,
olii diatermici e simili
6
7
8
9
12
13
14
Prestazioni
non previste
dalla Legge
143/1949
2
Depositi di gas comburenti in serbatoi fissi
a) compressi per capacità complessive superiori a 3 m3
b) liquefatti per capacità complessiva superiore a 2 m3
6
18
Attività soggette
Parametro
rischio
complessità H
Speciale Tariffe
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15
Prestazioni
non previste
dalla Legge
143/1949
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Depositi di liquidi infiammabili e/o combustibili per uso
industriale, agricolo, artigianale e privato per capacità
geometrica complessiva superiore a 0,5 m3
2
Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili per
uso commerciale per capacità geometrica complessiva superiore
a 0,2 m3
2
Depositi e/o rivendite di olii lubrificanti, di olii diatermici e simili
per capacità superiore ad 1 m3
2
Impianti fissi di distribuzione di benzina, gasolio e miscele per
autotrazione ad uso pubblico e privato con o senza stazione di
servizio
4
Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono
vernici, inchiostri e lacche infiammabili e/o combustibili con
quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 500 kg
4
Depositi e/o rivendite di vernici, inchiostri e lacche infiammabili
e/o combustibili con quantitativi superiori a 500
2
Officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili
e/o combustibili con oltre 5 addetti
4
Depositi e/o rivendite di alcoli a concentrazione superiore al 60%
in volume con capacità superiore a 0,2 m3
2
Stabilimenti di estrazione con solventi infiammabili e raffinazione
di olii e grassi vegetali e animali, con quantitativi globali di
solventi in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 m3
6
Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono
sostanze esplodenti classificate come tali dal Regolamento di
esecuzione del Testo Unico delle Leggi di P.S. approvato con R.D.
6 maggio 1940 n° 635 e successive modificazioni ed integrazioni
nonché perossidi organici
8
Esercizi di minuta vendita di sostanze esplodenti di cui ai DD.MM.
18 ottobre 1973 e 18 settembre 1975 e successive modificazioni ed
integrazioni
2
Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono
sostanze instabili che possono dar luogo da sole a reazioni
pericolose in presenza o non di catalizzatori
8
Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono
nitrati di ammonio, di metalli alcalini e alcalino-terrosi, nitrato di
piombo e perossidi organici
8
Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono
sostanze soggette all’accensione spontanea e/o sostanze che a contatto
con l’acqua sviluppano gas infiammabili
8
Stabilimenti ed impianti ove si producono acqua ossigenata con
concentrazione superiore al 60% di perossido di idrogeno
8
Fabbriche e depositi di fiammiferi
8
Speciale Tariffe
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19
31
Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega e/o detiene fosforo
e/o sesquisolfuro di fosforo
6
Stabilimenti ed impianti per la macinazione e la raffinazione
dello zolfo
6
33
Depositi di zolfo con potenzialità superiore a 100 q.li
6
34
Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega o detiene
magnesio, elektron ed altre leghe ad alto tenore di magnesio
6
Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialità giornaliera
superiore a 200 q.li e relativi depositi
6
Impianti per l’essiccazione dei cereali e di vegetali in genere con
depositi di capacità superiore a 500 q.li di prodotto essiccato
6
37
Stabilimenti ove si producono surrogati del caffè
6
38
Zuccherifici e raffinerie dello zucchero
6
39
Pastifici con produzione giornaliera superiore a 500 q.li
6
40
Riserie con potenzialità giornaliera superiore a 100 q.li
6
41
Stabilimenti ed impianti ove si lavora e/o detiene foglia di tabacco
con processi di essiccazione con oltre 100 addetti con quantitativi
globali in ciclo e/o in deposito a 500 q.li.
6
Stabilimenti ed impianti per la produzione della carta e dei cartoni
e di allestimento di prodotti cartotecnici in genere con oltre 25 addetti e/o con materiale in deposito o lavorazione superiore a 500 q.li
6
Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici nonché depositi
per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre
tessili per l’industria delle carta con quantitativi superiori a 50 q.li
3
Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano e/o detengono
carte fotografiche, calcografiche, eliografiche e cianografiche pellicole
cinematografiche radiografiche e fotografiche di sicurezza con materiale
in deposito superiore a 100 q.li.
4
Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano e detengono
pellicole cinematografiche e fotografiche con supporto infiammabile
per quantitativi superiori a 5 kg.
4
Depositi di legnami di costruzione e da lavorazione, di legna da
ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale
e minerale, di carbonella, di sugheri ed altri prodotti affini; esclusi
i depositi all’aperto con distanze di sicurezza esterne non inferiori a
100 m misurate secondo le disposizioni di cui al punto 2.1 del decreto
ministeriale 30-11-1983 con quantitativi superiori a 500 q.li
3
Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale
in lavorazione e/o deposito superiore a 50 q.li:
5
32
35
36
42
43
44
45
46
47
20
Prestazioni
non previste
dalla Legge
143/1949
Speciale Tariffe
Ordine degli Ingegneri - Bari
48
Prestazioni
non previste
dalla Legge
143/1949
Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e detengono
fibre tessili e tessuti naturali ed artificiali, tele cerate, linoleum ed
altri prodotti affini con quantitativi superiori a 50 q.li:
5
Industrie dell’arredamento, dell’abbigliamento e della lavorazione
della pelle con oltre 25 addetti
4
Stabilimenti ed impianti per la preparazione del crine vegetale,
della trebbia e simili, lavorazione della paglia, dello sparto e simili,
lavorazione del sughero con quantitativi in lavorazione o in deposito
pari o superiori a 50 q.li
4
51
Teatri di posa per le riprese cinematografiche e televisive
4
52
Stabilimenti per lo sviluppo e la stampa delle pellicole cinematografiche
4
53
Laboratori di attrezzerie e scenografie teatrali
4
54
Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e
rigenerazione della gomma, con quantitativi superiori a 50 q.li
4
55
Depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili con oltre 100 q.li
4
56
Laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma con più di 50
q.li in lavorazione o in deposito
4
Stabilimenti ed impianti per la produzione e lavorazione di materie
plastiche con quantitativi superiori a 50 q.li
4
58
Depositi di manufatti in plastica con oltre 50 q.li i
3
59
Stabilimenti ed impianti ove si producono e lavorano resine
sintetiche e naturali, fitofarmaci, coloranti organici ed intermedi
e prodotti farmaceutici con l’impiego di solventi ed altri prodotti
infiammabili.
6
Depositi di concimi chimici a base di nitrati e fosfati e di fitofarmaci,
con potenzialità globale superiore a 500 q.li
4
Stabilimenti ed impianti per la fabbricazione di cavi e conduttori
elettrici isolati
6
Depositi e rivendite di cavi elettrici isolati con quantitativi
superiori a 100 q.li
4
63
Centrali termoelettriche
8
64
Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori
endotermici di potenza complessiva superiore a 25 kW
2
Stabilimenti ed impianti ove si producono lampade elettriche,
lampade a tubi luminescenti, pile ed accumulatori elettrici
valvole elettriche, ecc.
6
66
Stabilimenti siderurgici e stabilimenti per la produzione di altri metalli
6
67
Stabilimenti ed impianti per la zincatura, ramatura e lavorazioni
similari comportanti la fusione di metalli o altre sostanze
6
Stabilimenti per la costruzione di aeromobili, automobili e motocicli
8
49
50
57
60
61
62
65
Speciale Tariffe
Ordine degli Ingegneri - Bari
68
21
69
Cantieri navali con oltre 5 addetti
70
Stabilimenti per la costruzione e riparazione di materiale rotabile
ferroviario e tramviario con oltre 5 addetti
8
Stabilimenti per la costruzione di carrozzerie e rimorchi per
autoveicoli con oltre 5 addetti
8
Officine per la riparazione di autoveicoli con capienza superiore a
9 autoveicoli; officine meccaniche per lavorazioni a freddo con
oltre 25 addetti
2
Stabilimenti ed impianti ove si producono laterizi, maioliche,
porcellane e simili con oltre 25 addetti
6
74
Cementifici
6
75
Istituti, laboratori, stabilimenti e reparti in cui si effettuano, anche
saltuariamente, ricerche scientifiche o attività industriali per le quali
si impiegano isotopi radioattivi, apparecchi contenenti dette sostanze
ed apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti (art. 13 della legge
31 dicembre 1962, n° 1860 e art. 102 del decreto del Presidente della
Repubblica 13 febbraio 1964, n° 185)
4
Esercizi commerciali con detenzione di sostanze radioattive (capo
IV del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964,
n° 185)
4
Autorimesse di ditte in possesso di autorizzazione permanente al
trasporto di materie fissili speciali e di materie radioattive (art. 5
della legge 31 dicembre 1962, n° 1860, sostituito dall’art. 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n° 1704)
4
Impianti di deposito delle materie nucleari, escluso il deposito in
corso di spedizione
4
Impianti nei quali siano detenuti combustibili nucleari o prodotti o
residui radioattivi (art. 1 lettera b della legge 31 dicembre 1962, n°
1860)
4
Impianti relativi all’impiego pacifico dell’energia nucleare ed attività
che comportano pericoli di radiazioni ionizzanti derivanti dal predetto
impiego; -impianti nucleari; -reattori nucleari, eccettuati quelli che
facciano parte di un mezzo di trasporto; - impianti per la preparazione
o fabbricazione delle materie nucleari; - impianti per la separazione
degli isotopi; - impianti per il trattamento dei combustibili nucleari
irradianti
10
Stabilimenti per la produzione di sapone, di candele e di altri oggetti
di cera e di paraffina, di acidi grassi, di glicerina grezza quando non
sia prodotta per idrolisi, di glicerina raffinata e distillata ed altri
prodotti affini
4
Centrali elettroniche per l’archiviazione e l’elaborazione di dati con
oltre 25 addetti
4
Locali di spettacolo e di trattenimento in genere con capienza superiore
a 100 posti
4
Alberghi, pensioni, motels, dormitori e simili con oltre 25 posti letto
4
71
72
73
76
77
78
79
80
81
82
83
84
22
8
Prestazioni
non previste
dalla Legge
143/1949
Speciale Tariffe
Ordine degli Ingegneri - Bari
85
Prestazioni
non previste
dalla Legge
143/1949
Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili per
oltre 100 persone presenti
4
86
Ospedali, case di cura e simili con oltre 25 posti - letto
4
87
Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all’ingrosso o al dettaglio
con superficie lorda superiore a 400 m2 comprensiva dei servizi e
depositi
4
Locali adibiti a depositi di merci e materiali vari con superficie
lorda superiore a 1.000 m2
4
89
Aziende ed uffici nei quali sino occupati oltre 500 addetti
6
90
Edifici pregevoli per arte o storia e quelli destinati a contenere
biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni o comunque oggetti
di interesse culturale sottoposti alla vigilanza dello Stato di cui al
regio decreto 7 novembre 1942, n° 1564
8
Impianti per la produzione del calore alimentati a combustibile
solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 100.000
kcal/h
2
Autorimesse private con più di 9 autoveicoli, autorimesse
pubbliche, ricovero natanti, ricovero aeromobili
2
Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività similari con oltre
5 addetti
4
Edifici destinati a civile abitazione con altezza in gronda superiore
a 24 m
2
Vani di ascensori e montacarichi in servizio privato, aventi corsa
sopra il piano terreno maggiore di 20 m, installati in edifici civili
aventi altezza in gronda maggiore di 24 m e quelli installai in
edifici industriali di cui all’art. 9 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 maggio 1963, n° 1497
2
Piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili di perforazione e/o
produzione di idrocarburi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 24 maggio 1979, n° 886
8
Oleodotti con diametro superiore a 100 mm
8
88
91
92
93
94
95
96
97
Speciale Tariffe
Ordine degli Ingegneri - Bari
23
tariffa per gli adempimenti
ex lege 10/91
L’onorario si ottiene dalla formula di seguito riportata
Prestazioni
non previste
dalla Legge
143/1949
Ct = (Cv + Cl + Ci) x Kd
ove
Ct =
Compenso globale in Euro
Cv =
Compenso correlato al volume V
Cl =
Compenso correlato al numero dei locali l
Ci =
Compenso correlato al numero di impianti i
Kd=
Coefficiente di difficoltà, comprensivo dei costi ispettivi e di reperimento dati in genere, fissato discrezionalmente dall’incaricato, il cui valore
non può comunque essere né inferiore all’unità, né superiore a 1.6
Compenso correlato al volume, Cv (Euro)
Per V inferiore a 300 m3, il compenso correlato al volume resta fisso e pari a
78 Euro
Cv = 78 (€)
Per V compreso tra 301 e 30.000 m3, il compenso correlato al volume è dato da
Cv = Kv(V) x V (€)
ove
Kv(V) rappresenta il compenso unitario (Euro/m3) funzione del volume V
(m3) ed è dato dalla formula
Kv(V) =
334
167
+
x [(30.000 - V)/29.700] 2
1936,27
1936,27
Per V superiore a 30.000 m3, Kv(V) resta fisso e pari a (167/1936,27 Euro/m3),
per cui il compenso correlato al volume diventa
CV =
167
1936,27
x V (€)
Compenso correlato al numero dei locali, Cl (Euro)
Cl = Kl(l) x l
ove
l = Numero dei locali
Kl(l) rappresenta il compenso unitario (Euro/Locale), funzione del numero
dei locali l, ed è dato dalla formula
Kl(l) = 50.000/(1936,27 x l 0. 15)
Compenso correlato al numero degli impianti, Ci (Euro)
Ci = Ki(i) x i (€)
ove
i =
Numero degli impianti
Ki(i)
rappresenta il compenso unitario (Euro/impianto), funzione del
numero degli impianti i, ed è dato dalla formula
Ki(i) = 100.000/(1936,27 x i0,15)
24
Speciale Tariffe
Ordine degli Ingegneri - Bari
Prestazioni
non previste
dalla Legge
143/1949
tariffa per prestazioni
ex D.lgs. 494/96 e D.lg. 528/99
delibera 1055 del Consiglio in data 31/05/2001
in vigore a partire dal 01/06/2001per opere private
D.M. 04/04/01 in vigore dal 27/04/01 per le OO.PP.
Gli onorari per la sicurezza tengono conto di aliquote di base, di incrementi
(edifici soggetti a vincolo monumentale e paesistico, adeguamento del piano
e del fascicolo, coordinamento ed organizzazione attività ed informazione) e
di maggiorazioni per fattori rischio connessi alla particolarità dell’opera;
sono calcolati facendo riferimento alle categorie e classi di cui all’art. 14 della
Legge 143/49.
Per le prestazioni svolte per privati le spese vanno calcolate ai sensi dell’art.13 della Legge143/49 nella misura del 30% per prestazioni entro 20 Km.
dal luogo di residenza e nella misura del 60% per prestazioni oltre 20 Km dal
luogo di residenza; per le OO.PP. le spese verranno calcolate per interpolazione lineare tra il 30% (corrispondente a 25.822,84 € di lavori) ed il 15%
(corrispondente a 51.645.689, 91 € di lavori).
Non si applicano le maggiorazioni per incarico parziale.
Nel dettaglio l’onorario viene così determinato (vedi esempio pag. 82):
O = [A x Σi (Ii x Pi x Spi ) x (1 + K1 + K2 + K3)] x (1 + K4 + K5 + K6 + K7 + K8 +
K9 + K10 + K11+ K12 + K13 )
Dove:
A rappresenta l’aliquota base per prestazione.
Ii è l’importo riferito alla classe e categoria di appartenenza dei lavori
Pi è la percentuale di applicazione afferente alla singola classe e categoria determinata in base alla Tabella A della L. 143/49 per prestazioni svolte per privati
ed in base alla Tabella A allegata al D.M. 04/04/01 per le Opere Pubbliche.
K1 = 0.15 (Incremento per edificio soggetto a vincolo monumentale applicabile per entrambe le fasi)
K2 = 0.25 (Incremento per adeguamento del piano e del fascicolo, applicabile
solo per coordinamento in fase di esecuzione)
K3 = 0.15 (Incremento coordinamento ed organizzazione attività ed informazione, applicabile solo per coordinamento in fase di esecuzione)
K4 ÷ K13 = 0.05 (Maggiorazioni)
Spi è la percentuale di maggiorazione per spese, determinata come sopra
indicato.
La tabella B2, allegata al D.M.04/04/01, riporta il valore dell’aliquota base
per singole prestazioni, definisce le costanti K, relative alle maggiorazioni,
ove applicabili, e fissa gli onorari minimi.
Speciale Tariffe
Ordine degli Ingegneri - Bari
Al coordinatore per la progettazione spetta anche l’onorario relativo alle
prime indicazioni e prescrizioni.
25
studio dell’impatto ambientale
(V.I.A.) di progetti
delibera 1055 del Consiglio dell’Ordine
del 31/05/2001in vigore dal 01/06/2001
Prestazioni
non previste
dalla Legge
143/1949
Per lo studio di prefattibilità ambientale, di fattibilità ambientale e di impatto
ambientale, nell’ambito di applicazione della normativa VIA, l’onorario,
dovuto ai professionisti ingegneri singoli o a gruppi che non si intendono
riuniti in collegio, sarà a percentuale sull’importo dell’opera da progettare
secondo le aliquote fissate dalla Tabella B4 del D.M. 04/04/01 con l’applicazione delle maggiorazioni e delle riduzioni riportate in calce alla stessa tabella; per gli importi intermedi si procede per interpolazione lineare.
Detto onorario non comprende i costi di indagini di campo, monitoraggi,
prelievi ed analisi, nonché relazioni di settore.
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Prestazioni
non previste
dalla Legge
143/1949
tariffa per prestazioni
di ingegneria geotecnica
Rientrano in questa classe le prestazioni relative alle indagini di natura geotecnica nonché l’illustrazione dei caratteri tipologici delle terre, sino agli
studi ed ai calcoli di meccanica dei terreni e delle rocce (geotecnica), richiesti
per il progetto e la realizzazione di qualsiasi tipo di opera, strutture ed interventi interessanti il suolo e/o il sottosuolo nonché di quelle opere (come
dighe di ritenuta in materiali sciolti, rilevati, arginature, ecc.) in cui i terreni
o le rocce vengono impiegati quali materiali da costruzione. In generale formano oggetto della presente classe le prestazioni professionali riguardanti
relazioni geotecniche.
1. Articolazione delle prestazioni
1.1.
Studi per l’individuazione di problemi geologici e geotecnica relativi
al progetto preliminare dell’opera e compilazione del preventivo sommario delle indagini e prove da eseguire;
1.2.
compilazione del programma dettagliato delle indagini siano esse storiche o tipologiche in sito e delle prove, sia in sito che in laboratorio;
compilazione inoltre del preventivo e capitolato speciale d’appalto
delle prove;
1.3.
supervisione allo svolgimento del programma di cui al punto 1.2. comprendente:
1.3.1. assistenza alle indagini ed accertamento della loro regolare esecuzione
da effettuarsi a mezzo di sopralluoghi del professionista incaricato o
dei suoi collaboratori, nel numero e con frequenza che il professionista
stesso riterrà, a suo esclusivo giudizio, necessario;
1.3.2. collegamento con gli altri istituti preposti per le indagini di carattere
geologico e topografico e/o collegamento con i laboratori incaricati
delle prove per l’esame interattivo dei risultati;
1.3.3. esame della situazione geologica e/o dei problemi di natura geotecnica imposti dalla costruenda opera e dalle possibili soluzioni progettuali;
1.3.4. calcolazioni geotecniche (per la sola relazione geotecnica) relative alla
soluzione definitiva prescelta;
1.3.5. stesura della relazione geotecnica per il progetto preliminare e/o esecutivo corredata dagli elaborati grafici e dalla documentazione prevista per legge, ivi compresi i sistemi di collaudo e di controllo dell’opera in esercizio;
1.3.6. consulenza ed assistenza alla direzione lavori durante la costruzione
dell’opera, per quanto attiene alle parti di essa interessanti il suolo e/o
il sottosuolo o realizzate in materiali sciolti;
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1.3.7. assistenza al collaudo ed alle operazioni di liquidazione lavori afferenti alle stesse parti d’opera di cui alla precedente punto 1.3.6.
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Sono esclusi dalla prestazione, in quanto da compensarsi a parte, secondo le
rispettive classi di appartenenza, la progettazione ed i calcoli strutturali delle
opere da realizzare.
2. Onorari
Gli onorari relativi alle prestazioni specificate al punto 1. sono da valutarsi a
Prestazioni
non previste
dalla Legge
143/1949
percentuale dell’importo delle opere riguardanti il suolo, il sottosuolo (come
gallerie, trivellazioni, ecc.) e le strutture di qualsiasi tipo, che nelle opere di
fondazione trovano sostegno.
Riguardo alle opere, esse vanno suddivise nelle seguenti sottoclassi, avvertendo che, se le prestazioni interessano più di una sottoclasse, gli onorari
spettanti vanno commisurati separatamente agli importi dei lavori di ciascuna sottoclasse e non globalmente:
2.1. sottoclasse a): costruzioni rurali, industriali, civili ed opere di urbanizzazione;
2.2. sottoclasse b): strade ordinarie, superstrade, autostrade, linee tramviarie
e ferrovie in pianura;
2.3. sottoclasse c): strade ordinarie, superstrade, autostrade, linee tramviarie
e ferrovie in collina o montagna; funivie e funicolari;
2.4. sottoclasse d): gallerie ed opere sotterranee in genere; piste e costruzioni
aeroportuali; dighe ed argini di ritenuta; ponti e viadotti; sistemazioni di
aree in frana o subsidenza; consolidamenti di opere e strutture esistenti;
opere idrauliche, costiere, portuali e di navigazione interna.
A ciascuna sottoclasse e per vari importi si applicano le percentuali di cui
alla tabella 1, per la parzializzazione tabella P.1, con la precisazione che alla
aliquota di cui alla lettera c) della tabella P.1 vanno sempre sommate le prestazioni di cui alle lettere a) e b) della stessa tariffa.
Per le perizie solo descrittive si applica una ulteriore parzializzazione,
variante da un minimo del 20% ad un massimo del 50% del corrispondente
onorario, calcolato in base alla tabella P.1 e senza la maggiorazione del 25%
per incarico parziale, altrimenti da applicare. Gli importi così determinati,
riferiti all’1.1.1998, sono soggetti ad aggiornamento mediante un coefficiente
moltiplicativo ottenuto facendo il rapporto tra l’indice ISTAT di Gennaio dell’anno in corso e l’indice ISTAT di Gennaio 1998.
Le spese ed i compensi accessori possono essere forfettizzati ai sensi dell’art.
13 della T.P. o calcolati a piè di lista.
A maggior specificazione si precisa che le spese per sondaggi e prove in sito
ed in laboratorio vanno integralmente sostenute dal committente, che di
norma provvede anche a tenere direttamente tutti i rapporti contabili ed
amministrativi con le ditte ed i laboratori incaricati.
Nel caso che di tali rapporti si faccia carico il professionista, a questi spetta
un compenso aggiuntivo pari al 10% del costo delle indagini e prove.
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Tabella 1 - aggiornata all’1.1.1998
Prestazioni
non previste
dalla Legge
143/1949
IMPORTO
Xa
Xb
Xc
Xd
(migliaia di Euro)
%
%
%
%
5,17
7,0769
5,2547
7,8821
11,0392
7,75
6,2262
4,6054
6,9084
9,7985
10,33
5,6857
4,1942
6,2912
9,0040
15,49
5,0020
3,6761
5,5136
7,9920
20,66
4,5678
3,3476
5,0212
7,3438
25,82
4,2569
3,1133
4,6696
6,8774
36,15
3,8277
2,7905
4,1856
6,2296
51,65
3,4199
2,4848
3,7271
5,6093
77,47
3,0089
2,1780
3,2665
4,9790
103,29
2,7474
1,9834
2,9747
4,5752
154,94
2,4173
1,7384
2,6071
4,0610
206,58
2,2073
1,5831
2,3742
3,7316
258,23
2,0571
1,4721
2,2080
3,4946
361,52
1,8497
1,3196
1,9792
3,1655
516,46
1,6527
1,1751
1,7622
2,8502
774,69
1,4540
1,0300
1,5446
2,5300
1032,91
1,3278
0,9380
1,4066
2,3248
1549,37
1,1682
0,8220
1,2328
2,0636
2065,83
1,0667
0,7486
1,1227
1,8960
2582,28
0,9940
0,6963
1,0441
1,7758
3615,20
0,8939
0,6242
0,9359
1,6084
5164,57
0,7987
0,5557
0,8333
1,4484
7746,85
0,7026
0,4870
0,7304
1,2854
10329,14
0,6416
0,4436
0,6652
1,1812
15493,71
0,5645
0,3886
0,5828
1,0483
20658,28
0,5153
0,3540
0,5309
0,9634
25822,84
0,4804
0,3293
0,4936
0,9023
36151,98
0,4320
0,2950
0,4425
0,8174
51645,69
0,3861
0,2629
0,3940
0,7360
Coefficiente di aggiornamento dell’Onorario:
A = Indice ISTAT gennaio anno in corso
101,90
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TABELLA P.1 – PARZIALIZZAZIONI
PRESTAZIONI PARZIALI
Sottoclassi
A)
B)
C)
D)
0,05
0,05
0,05
0,05
0,15
0,20
0,20
0,15
0,20
0,15
0,15
0,15
0,40
0,35
0,35
0,40
0,15
0,20
0,20
0,20
0,05
0,05
0,05
0,05
1,00
1,00
1,00
1,00
a) Individuazione di problemi geologici
Prestazioni
non previste
dalla Legge
143/1949
e geotecnici; compilazione del programma
di indagini e prove con relativo preventivo
e capitolato d’appalto
b) Supervisione nello svolgimento del programma di indagini e prove
c) Esame delle possibili soluzioni e calcolazioni geotecniche relative alla soluzione definitiva
d) Redazione della relazione geotecnica,
con allegati
e) Consulenza ed assistenza in fase di realizzazione dell’opera
f) Assistenza al collaudo ed alle operazioni
di liquidazione dei lavori
COMPLESSIVAMENTE
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Prestazioni
non previste
dalla Legge
143/1949
tariffa urbanistica
Art. 1 - Premessa
La presente tariffa ha carattere nazionale. Essa stabilisce gli onorari e dispone circa il rimborso delle spese per le prestazioni professionali degli Ingegneri e degli Architetti iscritti nei rispettivi albi ed è valida e vincolante nei
confronti sia dei privati che dello Stato e degli Enti Pubblici.
Gli onorari stabiliti nella presente tariffa costituiscono minimi inderogabili
ed ogni patto contrario è nullo. Ogni maggiorazione dei predetti minimi
dovrà essere preventivamente concordata con il Committente.
Qualsiasi integrazione modifica od aggiornamento alla presente tariffa deve
essere proposto dai Consigli Nazionali riuniti degli Ingegneri e degli Architetti, sentite, da parte dei Consigli stessi, le organizzazioni sindacali a carattere nazionale delle due categorie. Gli adeguamenti dei compensi a tempo
ed a quantità stabiliti dalla presente tariffa saranno proposti congiuntamente
dai Consigli Nazionali con riferimento alle variazioni dell’indice generale
dei prezzi stabiliti dall’Istituto Centrale di Statistica ogni qualvolta le variazioni di detto indice, rispetto a quelle corrispondenti alla data di approvazione della tariffa ed ai successivi scatti, superi il 10%.
I Consigli degli Ordini sono gli organi competenti e qualificati ad esprimere
parere sia sulla applicazione ed interpretazione della presente tariffa, sia
sulla idoneità degli elaborati a configurare l’entità della prestazione sia, infine, a esprimere giudizio di congruità sulla misura del criterio di discrezionalità adottato dal Professionista.
Art. 2 - Norme generali
Sono da compensare con la presente tariffa tutte le operazioni afferenti la
pianificazione fisica del territorio: ai vari livelli le prestazioni con i relativi
onorari sono indicate e specificate nei successivi articoli.
Gli onorari per prestazioni non espressamente previste dalla presente tariffa
saranno valutati a discrezione derivandoli, per analogia, dai compensi per
prestazioni similari; essi devono essere concordati preventivamente o, in difetto, stabiliti dai Consigli degli Ordini: devono anche essere preventivamente
concordate le maggiorazioni indicate nei singoli articoli che le prevedono.
Gli elaborati sono di massima descritti nei successivi articoli per ogni categoria di prestazione. Quando per legge o per Regolamento o per necessità del
Committente siano richiesti tipi diversi di elaborati o altri in aggiunta, detti
elaborati saranno precisati nel numero, nelle caratteristiche e nelle scale più
opportune dalle modalità di incarico, che ne prevederà anche il particolare
compenso suppletivo da concordare sulle basi della presente tariffa.
Nel caso che l’incarico sia affidato dal Committente a più professionisti si
verificano gli estremi di incarico collegiale.
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Nessun aumento spetta invece ai gruppi di professionisti spontaneamente
costituiti.
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In aggiunta agli onorari come sopra indicati spettano in ogni caso i compensi
a tempo ed i rimborsi spese previsti dagli articoli 10 e 11 della presente Tariffa.
Tali compensi e rimborsi possono essere conglobati, previo accordo fra le
parti, nella misura risultante dalla Tabella B allegata.
Prestazioni
non previste
dalla Legge
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Art. 3 - Prestazioni
Le prestazioni professionali riferentesi all’urbanistica hanno per oggetto:
1. Piani generali:
1/A - piano territoriale di coordinamento;
1/B - piano regolatore a livello comprensoriale (intercomunale) e comunale;
1/C - piano di settore: (paesistico, infrastrutturale, di sviluppo turistico, di
sviluppo industriale e simili);
1/D - programma di fabbricazione e regolamento edilizio.
2. Piani di esecuzione:
2/A - piano particolareggiato e di zona (lottizzazione);
2/B - piano particolareggiato di risanamento e conservazione.
Art. 4 - Piano territoriale di coordinamento - 1/A
I compiti del Professionista o del gruppo professionale e gli elaborati da presentare per il piano territoriale di coordinamento all’Ente committente,
saranno concordati fra l’Ente medesimo ed il Professionista o gruppo professionale incaricato, in quanto tale piano stabilisce l’indirizzo di sviluppo
urbanistico di un territorio la cui area, definita in sede politico-amministrativa, supera i limiti di un piano a livello intercomunale e può raggiungere
anche l’area di una provincia o di più provincie fino ad interessare una intera regione e i cui confini non coincidono necessariamente con quelli amministrativi.
Gli onorari, stante l’ampiezza e la variabilità del tipo d’incarico, saranno stabiliti a discrezione, sulla base di un preciso programma di lavoro.
Art. 5 - Piano Regolatore a livello comprensoriale (intercomunale)
e comunale-1/B
Le prestazioni del professionista per la formazione dei piani regolatori comprensoriali (intercomunali) e i piani regolatori comunali i quali definiscono
le destinazioni d’uso del territorio e le relative norme di attuazione comprenderanno di norma:
a) l’analisi dello stato di fatto, individuando il sistema delle infrastrutture,
degli impianti e delle attrezzature di uso pubblico, nonché i caratteri geologici, idrologici, paesistici e naturali del territorio interessato dal piano,
tenendo anche conto della situazione riscontrata nel territorio circostante;
b) le previsioni degli insediamenti, lo sviluppo e la trasformazione degli
insediamenti abitativi e produttivi, stabilendone le destinazioni d’uso, le
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relative norme tecniche di attuazione del piano e le eventuali indicazione
Prestazioni
non previste
dalla Legge
143/1949
per la stesura del regolamento edilizio;
c) le previsioni delle infrastrutture; degli impianti e delle attrezzature pubbliche e d’uso pubblico;
d) i perimetri delle zone di interesse paesistico e storico-artistico, le relative
modalità di utilizzazione e le eventuali prescrizioni speciali d’uso;
e) i programmi e le fasi di attuazione.
Gli elaborati tipici relativi alle prestazioni del presente articolo devono essere almeno i seguenti:
1) relazione preliminare sulle scelte fondamentali e sugli indirizzi che sono
stati assunti per la redazione del piano;
2) relazione generale analitica dello stato di fatto;
3) relazione illustrativa con l’indicazione dei problemi e delle esigenze consequenziali alla analisi delle soluzioni proposte riferite ad un congruo
periodo di tempo e dei relativi criteri di scelte;
4) planimetria in scala non inferiore a 1:10.000 del territorio sottoposto a pianificazione con indicazione dello stato di fatto:
5) planimetria in scala non inferiore a 1:10.000 con indicazione sintetica delle
destinazioni e con designazione della rete viaria e delle principali infrastrutture;
6) planimetria in scala non inferiore a 1:5.000 con la chiara indicazione di
tutte le previsioni oggetto del piano;
7) norme tecniche di attuazione ed eventuali prescrizioni d’uso, con particolare riferimento alla normativa generale da adottare per i piani urbanistici
esecutivi;
8) eventuali prescrizioni per il regolamento edilizio;
9) programma e fasi di attuazione con particolare riferimento alle priorità
per i piani urbanistici esecutivi e le opere di pubblico interesse;
10) quant’altro occorra a consentire la corretta interpretazione del piano;
11) relazione contenente le proposte dei progettisti in merito alle osservazioni presentate al P.R.G.
L’Ente committente ha il compito di fornire tutto il materiale topografico
necessario, definito d’accordo con il Professionista e con la sua assistenza e
consulenza compreso lo stato di fatto aggiornato dell’intero aggregato urbano; la documentazione relativa ai caratteri geologici, idrologici e naturali del
territorio interessato; tutti i dati statistici relativi alla demografia, alla produzione e distribuzione, alla consistenza ed alla attività edilizia relativa all’ultimo decennio, alle condizioni economiche e sociali della popolazione, ai
mezzi di locomozione ed all’intensità del traffico interno. Fornirà inoltre l’elenco degli edifici storici ed artistici, nonché i dati relativi a tutti gli elementi
normativi, vincolistici e programmatici, che interessano il territorio oggetto
del piano. L’Ente committente dovrà inoltre fornire gli studi socio-economici
atti a determinare le previsioni di sviluppo del territorio da pianificare. Il
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materiale cartografico, analitico e statistico di cui sopra costituirà l’oggetto
della “relazione generale analitica dello stato di fatto” di cui al punto 2) e
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della “planimetria dello stato di fatto” di cui al punto 4).
Gli onorari da corrispondere per il piano regolatore comunale vengono
determinati in funzione del numero degli abitanti nel territorio comunale
alla data dell’incarico secondo le aliquote della allegata tabella A e interpolando linearmente per i valori intermedi.
Per i piani regolatori comprensoriali, quando gli elaborati richiesti siano
Prestazioni
non previste
dalla Legge
143/1949
quelli previsti per i piani regolatori comunali, il compenso verrà calcolato
come media tra l’importo relativo al comprensorio nel suo insieme e quello
calcolato come somma degli importi relativi ai singoli Comuni inclusi nel
comprensorio.
Per i centri di nuova formazione gli onorari devono essere determinati in
base alla popolazione prevista per i centri medesimi entro un periodo massimo di venti anni.
Per le stazioni di cura, soggiorno e turismo, la popolazione va calcolata in
base alla punta di massima influenza dell’ultimo triennio.
Oltre all’onorario stabilito come sopra, sono da applicare le seguenti integrazioni da determinare col committente all’atto dell’incarico:
a) per il particolare carattere storico-artistico o l’importanza della zona ai fini
del soggiorno e del turismo, per le zone soggette alle leggi sulle bellezze
naturali o comunque particolarmente interessanti paesisticamente:
aumento dal 10 fino al 30%;
b) per la complessità di problemi derivanti dalle caratteristiche orografiche
geologiche e idrologiche del territorio: aumento dal 5 fino al 20%;
c) per la complessità di problemi derivanti dalla particolare struttura economica, produttiva e di traffico: aumento dal 10 al 30%;
d) per la previsione di incremento di popolazione superiore al 50% in anni
20, aumento dal 10 fino al 30%.
Dette integrazioni vanno applicate tenendo conto delle elaborazioni specifiche effettivamente svolte dal professionista in relazione ai temi suddetti
secondo l’entità delle caratteristiche cui si riferiscono: esse sono cumulabili
fino ad una integrazione massima complessiva del 50%.
Quando il Committente non fornisce la documentazione di cui al precedente
3° comma o la fornisca soltanto in parte, al Professionista è dovuto il rimborso delle spese necessarie per il reperimento e l’approntamento di detto materiale.
Costituisce incarico a sé stante lo studio e l’elaborazione del regolamento
edilizio o la consulenza a detta elaborazione. Gli onorari per le suddette prestazioni saranno determinati con criterio discrezionale preventivamente concordato.
Art. 6 - Piani generali di settore - 1/C
I piani generali di settore comprendono i piani paesistici, i piani delle infrastrutture; i piani di sviluppo turistico, i piani di sviluppo industriale e simili.
Il contenuto di questi piani urbanistici, alla dimensione territoriale, comprensoriale o comunale, che disciplinano lo sviluppo del territorio in funzio34
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ne di problemi settoriali, come la tutela e la valorizzazione del paesaggio,
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non previste
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l’individuazione e lo sviluppo di zone turistiche o industriali, la pianificazione dell’edilizia scolastica e ospedaliera, quella delle autostrade, acquedotti,
infrastrutture e elettriche, ecc., sarà quello definito dalle specifiche leggi
vigenti all’atto del conferimento dell’incarico o, in assenza, dal disciplinare
d’incarico.
Gli elaborati previsti per questi piani saranno analoghi a quelli già descritti
per il piano regolatore territoriale comprensoriale o comunale, ad eccezione
della scala delle planimetrie che sarà adottata nella misura più conveniente
alla chiara indicazione delle previsioni del settore considerato.
È compito del committente di fornire al Professionista tutto il materiale cartografico, analitico, statistico e i relativi elaborati conclusivi, come indicato
all’art. 5 per il piano regolatore.
Quando il committente non fornisca il suddetto materiale, vale quanto già
detto all’art. 5.
Gli onorari da corrispondere per l’elaborazione di questi piani dovranno essere valutati come un compenso discrezionale da determinarsi tra le parti sulla
base di un preciso programma di lavoro: per i piani infrastrutturali che comportano anche lo studio di alcune delle infrastrutture previste nei piani stessi,
vanno, in aggiunta, applicate le tariffe afferenti alle prestazioni richieste.
Art. 7 - Programma di fabbricazione e regolamento edilizio - 1/D
Il programma di fabbricazione da redigersi a cura dei Comuni sprovvisti di
piano regolatore ai sensi della vigente legislazione a corredo del regolamento edilizio dovrà contenere l’indicazione dei limiti di zona; dei tipi edilizi in
essa consentiti e l’analisi dello stato di fatto, individuando il sistema delle
infrastrutture degli impianti e delle attrezzature di uso pubblico, nonché i
caratteri geologici, idrologici, paesistici e naturali del territorio interessato
dal piano, tenendo conto anche della situazione riscontrata nel territorio circostante.
Gli elaborati saranno costituiti da:
1) planimetria in scala non inferiore a 1:10.000 del territorio sottoposto a pianificazione con l’indicazione dello stato di fatto;
2) una planimetria in scala non inferiore a 1:5.000 con la indicazione delle
zone e delle destinazioni, delle direttrici di espansione e la designazione
della rete viaria, delle infrastrutture e dei servizi pubblici con particolare
riguardo a quelli a livello di insediamenti;
3) una tabella o una descrizione delle tipologie edilizie;
4) una relazione nella quale siano illustrati i criteri in base ai quali è stato
compilato il programma;
5) quant’altro occorra a consentire la corretta interpretazione del programma.
L’onorario per la redazione del programma di fabbricazione e relative norme
è fissato nella misura del 40% dai compensi base stabiliti per i piani regolato-
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ri corrispondenti.
L’eventuale redazione del regolamento edilizio verrà compensata con crite35
rio discrezionale concordato preventivamente.
È compito del Committente di fornire al Professionista tutto il materiale cartografico, analitico, statistico e i relativi elaborati conclusivi come indicato
all’art. 5 per il piano regolatore.
Quando il Committente non fornisca il detto materiale vale quanto già detto
all’art. 5.
Prestazioni
non previste
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Art. 8 - Piani particolareggiati e di zona (lottizzazioni) - 2/A
Il piano particolareggiato che sviluppa le direttive ed i criteri tecnici stabiliti
dai piani di cui costituisce l’attuazione conterrà di norma i seguenti elementi:
a) la delimitazione del perimetro delle aree interessate;
b) la precisazione tecnica degli interventi e delle trasformazioni;
c) i progetti di massima delle infrastrutture comprese le sezioni stradali
quotate sia longitudinali sia trasversali;
d) l’indicazione planivolumetrica degli insediamenti, la progettazione schematica delle relative opere di urbanizzazione primaria e la specificazione
delle attrezzature,
e) l’indicazione delle utilizzazioni delle opere da convenzionare o soggette
ad espropriazione;
f) le norme tecniche di attuazione ed eventuali prescrizioni speciali;
g) programmi e fasi di attuazione;
h) dati sommari di costo.
Sono assimilabili ai piani particolareggiati e pertanto compensabili con gli
stessi criteri stabiliti nel presente articolo tutti quei piani che, anche se non
derivano da una committenza pubblica e se non rivestono un carattere ufficiale, comportano lo stesso impegno di studio e di elaborazione come per
esempio i piani particolareggiati di nuovi insediamenti o di quartiere, i piani
di lottizzazione da convenzionare, i piani di ricostruzione; nel caso di piano
di lottizzazione spetta al professionista incaricato, ove richiesto, la consulenza nella relazione della convenzione.
Gli elaborati tipici relativi alle prestazioni del presente articolo sono di
norma:
1) relazione illustrativa dei criteri di impostazione del piano;
2) una o più planimetrie del piano particolareggiato disegnate sulla mappa
catastale contenente tutti gli elementi delle previsioni sopra descritte;
3) grafici in scala compresa tra 1:500 e 1:200 indicanti i profili altimetrici, i
tipi architettonici degli edifici, le sezioni delle sedi stradali e le sistemazioni a verde o a zone speciali;
4) le norme tecniche di attuazione ed eventuali prescrizioni speciali;
5) piano dei comparti edilizi ed elenchi catastali delle proprietà da espropriare o da vincolare;
6) programmi e fasi di attuazione;
7) relazione sulle spese necessarie all’esecuzione delle opere pubbliche e
degli espropri nei limiti indicati dal committente;
8) quanto altro occorra a consentire la corretta interpretazione del piano.
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Speciale Tariffe
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È compito del Committente di fornire in accordo con il Professionista tutto il
Prestazioni
non previste
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143/1949
materiale cartografico, topografico, o catastale necessario ed aggiornato,
nonché i rilievi e dati statistici relativi alla demografia, all’industria, ai commerci, agli impianti, alle attrezzature ed alle infrastrutture della zona considerata: in particolare quanto necessario per la redazione degli elaborati di
cui alle voci 5), 6), 7).
Quando il committente non fornisca il suddetto materiale, vale quanto già
detto per il caso analogo dell’articolo 5. Per la eventuale stesura degli elaborati non compresi nelle prestazioni del professionista il compenso sarà concordato a discrezione.
L’onorario da corrispondere al Professionista va determinato come segue:
a) sommatoria di due termini, il primo riferito alla superficie del terreno
considerato al Piano particolareggiato ed il secondo al complesso delle
volumetrie esistenti e di progetto della superficie considerata in base alle
prescrizione del Piano Regolatore. I coefficienti relativi sono così stabiliti:
€ 77,47 per ettaro di superficie del territorio ed € (15/1936,27) per ogni
mc di costruzione;
b) adeguamento del compenso come sopra determinato in base ai coefficienti indicati dalla seguente tabella:
- per superficie fino ad Ha 1 coeff. 2,8
- per superficie fino ad Ha 2 coeff. 1,8
- per superficie fino ad Ha 3 coeff. 1,5
- per superficie fino ad Ha 5 coeff. 1,3
- per superficie fino ad Ha 10 coeff. 1
- per superficie fino ad Ha 25 coeff. 0,9
- per superficie fino ad Ha 50 coeff. 0,8
- per superficie fino ad Ha 100 coeff. 0,7
Per i valori intermedi si opera per interpolazione lineare.
Per superfici superiori a Ha 100 il compenso sarà determinato con criterio
discrezionale preventivamente concordato.
Oltre agli onorari di cui sopra spettano al Professionista le seguenti maggiorazioni da concordarsi preventivamente:
a) per difficoltà dovute all’andamento altimetrico del terreno o alla presenza
di elementi particolarmente vincolanti (attrezzature, infrastrutture prevalenti rispetto all’edilizia, edifici monumentali, servizi, ecc.) aumento fino al
20%;
b) per i piani comprendenti zone di ristrutturazione viaria ed edilizia,
aumento fino al 50%.
Quando l’incarico del piano particolareggiato è affidato allo stesso compilatore del P.R.G. l’onorario previsto viene ridotto del 10%.
Le eventuali prestazioni per calcoli delle aree, frazionamenti, formazione dei
piani parcellari di esproprio e degli elenchi di espropriazione e per i preventivi occorrenti alla compilazione del piano finanziario vanno compensate a
Speciale Tariffe
Ordine degli Ingegneri - Bari
parte, a tempo od a discrezione a seconda delle particolari caratteristiche
delle prestazioni. Parimenti vanno compensate a norma della presente tariffa
37
tutte le prestazioni che il Professionista dovesse compiere qualora l’Ente
committente non dovesse fornire la documentazione indicata dagli articoli.
Art. 9 - Piani particolareggiati di risanamento e conservazione - 2/B
I piani particolareggiati esecutivi dei centri storico-artistici ed ambientali che
attuano la conservazione degli edifici e degli spazi pubblici e privati aventi
Prestazioni
non previste
dalla Legge
143/1949
caratteristiche storico-artistiche ed ambientali e la sistemazione degli edifici
stessi mediante opere di restauro architettonico e di risanamento interno
devono essere basati su un rilievo particolareggiato di ogni singolo edificio e
di ogni elemento che presenti pregi architettonici o artistici e su rilevamenti
socio-economici. I rilevamenti particolareggiati necessari e i dati informativi
e statistici saranno forniti dal committente o saranno compensati mediante
corresponsione degli onorari previsti dalla Tariffa professionale, oltre al rimborso delle spese sostenute.
Nei piani suddetti devono essere indicati gli edifici da restaurare e da risanare, la destinazione di uso degli edifici, l’eventuale rifusione particellare, la
sistemazione degli spazi. L’onorario da corrispondersi per i piani particolareggiati di risanamento e comparti di ristrutturazione è valutato con le
norme previste dalla presente tariffa per i piani particolareggiati (art.8), elevando il coefficiente volumetrico a € (30/1936,27) per mc. di costruzione,
applicato sia agli edifici esistenti che a quelli di progetto.
Saranno compensati a parte, con gli onorari previsti dalla presente Tariffa, le
prestazioni relative ai calcoli delle aree, frazionamenti, formazione di piani
parcellari di esproprio ed elenchi di espropriazione, preventivi inerenti alla
compilazione del piano finanziario.
Art. 10 - Compensi a tempo
In aggiunta agli onorari indicati dalla presente tariffa, e nei casi previsti dalla
stessa, al Professionista spettano i compensi valutati in ragione di tempo, e
computati a vacazione oraria, per tutte quelle prestazioni nelle quali il tempo
concorre come elemento precipuo di valutazione.
Sono in particolare da computarsi a vacazione:
a) i rilievi di qualunque natura;
b) le pratiche amministrative presso uffici pubblici, i convegni informativi
con il committente, o con altri nel di lui interesse;
c) il tempo diurno e notturno impiegato nei viaggi di andata e ritorno;
d) le pratiche catastali come indagini, ricerche, identificazioni, confronti tra
il vecchio e il nuovo catasto, ecc.
Gli onorari a vacazione spettano al professionista incaricato per ogni ora o
frazione di ora. Qualora egli debba avvalersi di aiuti, avrà diritto inoltre ad
un compenso per ogni aiuto.
Gli onorari a vacazione sono stabiliti nelle misure:
a) di € 1,55 ora per il Professionista;
b) di € 0,93 ora per i suoi aiuti laureati;
c) di € 0,56 per ogni altro aiuto di concetto.
38
Speciale Tariffe
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Salvo i costi di effettiva maggiore prestazione professionale e salvo le ore
Prestazioni
non previste
dalla Legge
143/1949
effettivamente impiegate nei viaggi, non si possono calcolare più di 10 ore
sulle 24.
Per operazioni compiute in condizioni di particolare disagio, i compensi di
cui al presente articolo possono essere aumentati sino al 50%.
Art. 11 - Spese da rimborsare
Il committente deve sempre rimborsare al Professionista le seguenti spese:
a) di viaggio, di vitto e di alloggio fuori residenza nonché di trasporto fuori
studio professionale sostenute da lui e dal personale di aiuto e le spese
accessorie;
b) di bollo, di registri del contratto professionale, dei diritti di uffici pubblici
o privati, dell’imposta generale sull’entrata, del rimborso delle tasse di
liquidazione da parte degli Ordini professionali;
c) di scritturazione, di dattilografia, di riproduzione di elaborati e disegni eccedenti la prima copia, di traduzione di lingue estere, di fotografie, di documenti, di rilegazione fascicoli, di spese postali, telefoniche e telegrafiche;
d) di autenticazione delle copie di atti, relazioni, disegni, ecc.;
e) di personale occorrente per rilievi, saggi, indagini tecniche amministrative, legali e simili.
Le spese di viaggio su ferrovie, piroscafi, aerei, ecc. vengono rimborsate
sulla base della tariffa di prima classe (con eventuali aggiunte di supplementi vari e di quelle per vagone letto nei viaggi notturni in ferrovia) per il Professionista incaricato ed i suoi sostituti, e della classe immediatamente inferiore per il personale di aiuto.
Le spese per percorrenza su strade tanto con mezzi propri, quanto con mezzi
noleggiati, sono rimborsate integralmente secondo le ordinarie tariffe chilometriche.
Art. 12 - Disposizioni varie
Tutti gli onorari afferenti alle prestazioni urbanistiche possono essere parzializzati come segue:
- progetto di massima costituito dagli elaborati tipici di cui agli articoli 5, 7,
8 redatti in stesura sommaria ma sufficiente ad identificare i criteri generali
informatori del piano cui spetta il 40% del compenso complessivo;
- progetto definitivo costituito dagli elaborati necessari al completamento
dell’incarico professionale cui spetta il 60% del compenso medesimo.
Le successive eventuali prestazioni, compreso l’esame delle osservazioni od
opposizioni e la stesura delle controdeduzioni, saranno compensate a parte
con criterio discrezionale o a vacazione.
Le varianti o modifiche richieste dal Committente saranno compensate a
discrezione previo accordo con il Committente stesso.
Gli acconti relativi alle prestazioni professionali effettuate saranno commisu-
Speciale Tariffe
Ordine degli Ingegneri - Bari
rati al compenso e versati in corso di studio proporzionalmente alle effettive
prestazioni fornite.
39
Per una rateizzazione dei compensi, sia per il progetto di massima che per il
progetto definitivo, si possono considerare le seguenti percentuali:
- 10% all’incarico;
- 30% al termine del progetto di massima;
- 30% alla consegna del progetto definitivo;
Prestazioni
non previste
dalla Legge
143/1949
- 20% all’approvazione del committente;
- 10% e conguagli a saldo non oltre un anno dalla consegna del progetto
definitivo.
I compensi per le prestazioni accessorie e rimborsi saranno versati periodicamente durante il lavoro di progettazione .
Eventuali rifacimenti dopo gli esami delle Autorità, per particolare prescrizioni di questi, saranno compensati a parte con criteri discrezionali o di analogia al tipo di prestazione o a vacazione, secondo intese da stipulare con il
Committente.
Note
Prestazioni urbanistiche sono quelle per “studi di piani regolatori di viabilità ed edilizia urbana e dei problemi della circolazione e del traffico”, di cui all’art. 5/e della
Tariffa (L. 2-3-1949 n. 143) secondo il quale i relativi onorari sono stabiliti a discrezione, ossia a criterio del professionista (art. 2/d tariffa).
Con la circolare Ministero LL.PP. 1°-12-1969 n. 6679, si è comunicata l’approvazione della nuova Tariffa urbanistica, in cui all’art. 1, 3° comma è stabilito che “gli adeguamenti dei compensi a tempo ed a quantità stabiliti dalla presente tariffa saranno
proposti congiuntamente dai Consigli Nazionali con riferimento alle variazioni dell’indice generale dei prezzi stabiliti dall’Istituto Centrale di Statistica ogni qualvolta
le variazioni di detto indice, rispetto a quelle corrispondenti alla data di approvazione della tariffa ed ai successivi scatti, superi il 10%.
Con la Circolare Ministero LL.PP. 10-2-1976 n. 22 si è considerato che la Tariffa
urbanistica ha carattere contrattuale (in quanto, non essendo ancora stata approvata,
non è obbligatoria) e si è ritenuto che la maggiorazione degli onorari, per il loro adeguamento, ogni qualvolta la variazione degli indici ISTAT superi il 10%, debba essere
riferita al momento della stipulazione delle convenzioni con gli enti interessati o,
comunque, del conferimento dell’incarico (e non del compimento delle prestazioni).
Il Consiglio dell’Ordine, considerato che il più delle volte passa un tempo molto
lungo tra la sottoscrizione della convenzione e tale lungo periodo non è assolutamente addebitabile al professionista ha stabilito che, “salvo speciali accordi tra le parti,
l’adeguamento ISTAT deve essere riferito al compimento delle singole prestazioni e
non al momento della stipula della convenzione o del conferimento dall’incarico”.
Per i compensi discrezionali in argomento da concordare con le Amministrazioni
interessate, si è convenuto di adottare la tabella A allegata alla Circolare 1969/6679,
i cui importi vanno rivalutati in base agli indici ISTAT.
Agli onorari così rivalutati sono da aggiungere vacazioni e spese, analiticamente in
base agli artt. 4 e 6 della Tariffa 1949/143 oppure con loro conglobamento determinato in percentuale sui predetti onorari in base alla Tabella B allegata alla Circolare
1969/6679.
Ai fini della applicazione di detta tabella per il computo degli onorari occorre far riferimento alla tabella C, la quale riporta gli adeguamenti calcolati sulla base delle
variazioni degli indici ISTAT.
40
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TABELLA A
Prestazioni
non previste
dalla Legge
143/1949
Redazione di piano regolatore generale comunale o intercomunale
ONORARI BASE da applicarsi secondo le norme degli artt. 4 e 6 ai Piani
Regolatori comprensoriale comunali e ai programmi di fabbricazione.
Comune fino abitanti
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
10.000
25.000
50.000
100.000
200.000
300.000
euro
774,69
1239,50
1652,66
1962,54
2324,06
3615,20
6713,94
9812,68
13427,88
19108,91
23757,02
Per i comuni con popolazioni superiori gli onorari saranno determinati a
discrezione.
Per i valori intermedi si opera per interpolazione lineare.
TABELLA B
Percentuali per la determinazione delle spese rimborsabili,
conglobate in relazione agli onorari base della Tabella A.
Onorari fino a €
Onorari fino a €
Onorari fino a €
Onorari fino a €
Onorari fino a €
Onorari fino a €
Onorari fino a €
Onorari fino a €
Onorari fino a €
Onorari fino a €
Onorari fino a €
Onorari fino a €
Onorari fino a €
Onorari fino a €
Onorari fino a €
Onorari fino a €
Onorari fino a €
258,23
516,46
1291,14
2582,28
3873,43
5164,57
7746,85
10329,14
12911,42
15493,71
20658,28
25822,84
30987,41
36191,98
41316,55
46481,12
51645,69
Spese pari al
Spese pari al
Spese pari al
Spese pari al
Spese pari al
Spese pari al
Spese pari al
Spese pari al
Spese pari al
Spese pari al
Spese pari al
Spese pari al
Spese pari al
Spese pari al
Spese pari al
Spese pari al
Spese pari al
55% dell’onorario
50% dell’onorario
45% dell’onorario
41% dell’onorario
38% dell’onorario
35% dell’onorario
31% dell’onorario
28% dell’onorario
25% dell’onorario
22% dell’onorario
19% dell’onorario
17% dell’onorario
15% dell’onorario
13% dell’onorario
12% dell’onorario
11% dell’onorario
10% dell’onorario
Per gli importi superiori il rimborso spese sarà pari al 10% dell’onorario. Per
gli onorari intermedi si opera per interpolazione lineare.
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41
TABELLA C
(Adeguamenti calcolati sulla base delle variazioni degli indici ISTAT
Mesi
Dicembre 1969
Novembre 1971
Febbraio 1973
Novembre 1973
Marzo 1974
Luglio 1974
Ottobre 1974
Febbraio 1975
Ottobre 1975
Febbraio 1976
Maggio 1976
Settembre 1976
Novembre 1976
Febbraio 1977
Maggio 1977
Settembre 1977
Gennaio 1978
Maggio 1978
Settembre 1978
Gennaio 1979
Marzo 1979
Maggio 1979
Agosto 1979
Ottobre 1979
Novembre 1979
Gennaio 1980
Febbraio 1980
Aprile 1980
Giugno 1980
Agosto 1980
Ottobre 1980
Novembre 1980
Dicembre 1980
Febbraio 1981
Marzo 1981
Maggio 1981
Luglio 1981
Settembre 1981
Ottobre 1981
Novembre 1981
Gennaio 1982
Marzo 1982
Maggio 1982
Luglio 1982
Agosto 1982
Settembre 1982
Ottobre 1982
42
Variazioni %
10.1
21.0
30.8
41.0
51.2
62.6
70.4
81.8
90.0
103.2
110.8
122.5
133.6
142.7
151.3
161.4
172.6
182.0
195.3
203.4
212.3
221.4
237.0
241.4
258.4
264.6
273.8
280.6
291.0
306.2
314.7
320.1
335.7
341.9
354.3
362.9
372.6
381.9
390.1
401.8
413.0
423.5
436.3
446.0
453.8
464.7
Prestazioni
non previste
dalla Legge
143/1949
Speciale Tariffe
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Prestazioni
non previste
dalla Legge
143/1949
Speciale Tariffe
Ordine degli Ingegneri - Bari
Novembre 1982
Gennaio 1983
Agosto 1983
Ottobre 1983
Novembre 1983
Gennaio 1983
Febbraio 1984
Aprile 1984
Luglio 1984
Ottobre 1984
Novembre 1984
Gennaio 1985
Marzo 1985
Maggio 1985
Agosto 1985
Ottobre 1985
Dicembre 1985
Gennaio 1986
Aprile 1986
Settembre 1986
Dicembre 1986
Marzo 1987
Luglio 1987
Settembre 1987
Dicembre 1987
Marzo 1988
Luglio 1988
Settembre 1988
Novembre1988
Gennaio 1989
Febbraio 1989
Aprile 1989
Luglio 1989
Ottobre 1989
Novembre 1989
Gennaio 1990
Marzo 1990
Giugno 1990
Agosto 1990
Ottobre 1990
Novembre 1990
Gennaio 1991
Febbraio 1991
Maggio 1991
Luglio 1991
Ottobre 1991
Novembre 1991
Gennaio 1992
Marzo 1992
Maggio 1992
Settembre 1992
472.1
484.2
521.1
539.7
546.3
557.2
564.2
573.5
583.6
597.6
601.9
614.0
626.0
636.9
644.7
656.7
667.2
670.8
681.2
690.8
700.5
711.6
721.9
730.1
741.2
751.6
762.0
770.1
784.2
793.8
801.2
811.6
822.0
836.8
840.5
850.9
861.0
871.2
881.3
895.1
901.5
912.6
921.8
932.8
940.2
955.8
963.8
974.2
981.6
991.8
1001.9
43
Novembre 1992
Gennaio 1993
Aprile 1993
Giugno 1993
Ottobre 1993
Novembre 1993
Febbraio 1994
Maggio 1994
Settembre 1994
Novembre 1994
Gennaio 1995
Febbraio 1995
Marzo 1995
Maggio 1995
Giugno 1995
Settembre 1995
Novembre 1995
Gennaio 1996
Aprile 1996
Giugno 1996
Luglio 1996
Agosto 1996
Novembre 1996
Maggio 1997
Novembre 1997
Aprile 1998
Ottobre 1998
Aprile 1999
Settembre 1999
Gennaio 2000
Marzo 2000
Giugno 2000
Novembre 2000
Gennaio 2001
Marzo 2001
Giugno 2001
Dicembre 2001
1014.8
1020.7
1031.7
1041.5
1055.8
1061.3
1072.2
1082.1
1093.0
1103.9
1112.7
1122.6
1132.5
1146.6
1153.3
1162.1
1176.2
1180.0
1194.9
1202.5
1199.9
1201.1
1210.0
1221.2
1231.2
1241.1
1250.0
1262.4
1271.3
1281.2
1291.2
1301.2
1316.1
1324,3
1330,5
1341,8
1350,5
Prestazioni
non previste
dalla Legge
143/1949
Speciale Tariffe
Ordine degli Ingegneri - Bari
44
tariffa per la redazione
delle tabelle millesimali
Prestazioni
non previste
dalla Legge
143/1949
Deliberazione del Consiglio dell’Ordine
nella seduta del 13.12.1990
in base alla Direttiva CNI 52/XIII
Il compenso per la redazione delle tabelle millesimali per condomini viene
così calcolato.
Compenso a metro quadrato di superficie complessiva lorda (cioè compreso
scale, spessori di muri, ecc.) di tutti i piani dell’immobile nella seguente
misura
€ 0,68
a mq per i primi
2.000 mq
€ 0,48
a mq sull’eccedenza fino a
5.000 mq
€ 0,42
a mq sull’eccedenza fino a
10.000 mq
€ 0,28
a mq sull’eccedenza fino a
20.000 mq
€ 0,16
a mq sull’eccedenza oltre a
20.000 mq
Maggiorazione relativa al numero delle unità immobiliari costituenti il condominio in misura pari a X%, essendo X il numero delle unità immobiliari.
Aumento fino al 100% per maggiori difficoltà del lavoro, dovute alla presenza di più scale, più ascensori, più cortili, più coperture, disuniformità tra i
piani, compenetrazioni, diversità di destinazione, ecc..
L’onorario così determinato sarà aggiornato moltiplicandolo con un coefficiente ottenuto facendo il rapporto tra l’indice ISTAT del costo della vita di
ogni anno, pari a quello di gennaio dello stesso anno, diviso l’indice ISTAT
di gennaio 1990.
La redazione delle planimetrie, quando ne occorra il rilievo, sarà compensata a parte in base alla vigente tariffa professionale nazionale.
La prestazione del professionista dovrà comprendere:
- la tabella generale dei valori proporzionali relativi a tutte le unità immobiliari;
- tutte le sottotabelle occorrenti per la ripartizione delle spese di condominio;
- una breve relazione illustrativa dei criteri seguiti per la determinazione dei
valori proporzionali e specificante le norme di applicazione delle singole
tabelle.
Speciale Tariffe
Ordine degli Ingegneri - Bari
45
tariffa per prestazioni
ex D.lgs. 626/1994
Lo schema di tale tariffa individua quattro fasi di attività professionale
Prestazioni
non previste
dalla Legge
143/1949
sostanzialmente riconducibili a:
1a fase: individuazione delle prescrizioni di adeguamento della attività del
committente sulla base di sopralluoghi e di esame della documentazione tecnica ai fini della sicurezza in genere ( C.P.I. se esiste ecc. ) e della tutela della
salute sulla base della documentazione in possesso dell’azienda. Tale fase
comprende come documento progettuale quello della valutazione dei rischi
redatto ai sensi dell’art. 4 comma 2” del D.lg. 626/1994 da presentare al committente;
2a fase: verifica della corretta esecuzione degli adeguamenti prescritti ed
individuati nella 1a fase;
3a fase: consulenza per la stesura del documento finale di valutazione del
rischio, in collaborazione con il responsabile della sicurezza dell’azienda, il
medico competente e il rappresentante dei lavoratori (se esiste);
4a fase (se prevista): responsabilità del servizio di prevenzione e protezione
con le incombenze dell’art. 9 del D.lg. 626/1994;
Per ogni singola fase di lavoro si prevede la seguente aliquota riferita all’incarico completo costituito dalle tre fasi.
fase 1: 50%
fase 2: 40%
fase 3: 10%
Il compenso globale “C” (in migliaia di euro) si valuta secondo la seguente
formula
(l) C = U x T x a
dove U = compenso in migliaia di euro ricavato dalla tabella B in funzione
del parametro V calcolato dalla seguente formula:
(2) V = (Hl x N + S/H2)
V = parametro per determinare il compenso secondo la formula (2) in base al
numero dei lavoratori e alla superficie S dell’azienda. Per questa ultima si
precisa che la superficie S è riferita all’area reale utilizzata dall’azienda per
l’attività.
I coefficienti H1ed H2 della formula (2) si ricavano dalla tabella A.
T = coefficiente moltiplicativo in funzione del grado di complessità dell’attività variabile da 0,70 a 1,80 a seconda del parametro H3 quale rapporto tra il
fattore moltiplicativo H1 riferito al numero di lavoratori e il fattore riferito
alla superficie dell’attività.
46
Speciale Tariffe
Ordine degli Ingegneri - Bari
T = 0,70 per H3 ≤ 0,1
Prestazioni
non previste
dalla Legge
143/1949
T = 1,20 per 0,15 ≤ H3 < 1 H3 = (H1 x N) / (S/H2)
T = 1,80 per H3 > l
La tabella A individua e raggruppa i committenti secondo una classifica che
ha fatto riferimento ad analoga tabella inserita nel D.M. 16/2/1982 per le
attività soggette al controllo dei V.V.F (numero arabo tra parentesi nella
tabella A).
Il coefficiente di aggiornamento legato al costo della vita elaborato dall’ISTAT viene calcolato secondo la seguente formula:
a = Indice ISTAT gennaio anno in corso
Indice ISTAT gennaio 1995
Vanno poi compensati a parte e precisati in sede di incarico:
gli eventuali rilievi e le restituzioni grafiche;
la progettazione e la direzione dei lavori di opere ed impianti se necessari
agli adeguamenti da valutarsi secondo la tariffa vigente;
l’eventuale redazione di piani di emergenza e di evacuazione caratteristici
delle attività di cui al DPR 175/1988.
Anche per la 4a fase il compenso annuale per le consulenze assegnate a libero professionista, va valutato in misura percentuale del compenso calcolato
secondo la formula (l) e secondo il seguente quadro:
per V ≤ 5
40% di C
per 5 < V ≤ 100
20% di C
per 100 < V ≤ 600
10% di C
per 600 < V ≤ 3000
5% di C
per V > 3000
2% di C
Le spese e i compensi vanno valutati in base agli articoli 4 e 6 della tariffa
essendo il compenso C individuato tra quelli a discrezione.
Se i criteri di valutazione dell’onorario così come espressi nella tabella B, non
rispondono all’impegno professionale profuso, la determinazione dell’onorario può sempre valutarsi a discrezione (art. 5 commi a) ed e) della tariffa)
e/o a tempo utilizzando le vacazioni convenzionate a € 56,81/ora, criteri
questi che permettono la più ampia libertà di “calibrare” il compenso in ogni
caso.
Speciale Tariffe
Ordine degli Ingegneri - Bari
47
Tabella A
48
ATTIVITÀ
H1
H2
Officine riparazione autoveicoli
6
10
Officine meccaniche lavorazione a freddo
4
25
Officine e laboratori con saldatura e taglio metalli con
gas combustibile e comburenti
6
10
Impianti fissi distribuzione benzina
10
1
Impianti di distribuzione gas combustibili per autotrazione
10
1
Stabilimenti, impianti, depositi rivendite gas combustibili,
comburenti (compressi, disciolti, liquefatti), aziende per
la lavorazione seconda del vetro con becchi gas
10
1
Stabilimenti, impianti, depositi, rivendite liquidi infiammabili,
combustibili, oli.
10
1
Stabilimenti, impianti, depositi, rivendite per produzione,
impiego, detenzione vernici
6
25
Depositi e/o rivendite di alcolici a concentrazione superiore
al 60%
10
1
Industrie chimiche in generale, in particolare stabilimenti ed
impianti per produzione e impiego sostanze instabili, nitrati
di ammonio, metalli alcalini, alcalini terrosi,nitrati di piombo,
perossidi organici, sostanze soggette ad accensione spontanea,
sostanze che a contatto con l’acqua sviluppano gas infiammabili, acqua ossigenata, fosforo, zolfo, magnesio, fiammiferi,
sapone, cera, candele, ecc.
6
25
Industrie alimentari in genere ed in particolare mulini per cereali, impianti essiccazione cereali, produzione caffè, zuccherifici, pastifici, riserie, lavorazione tabacco, prodotti ortofrutticoli, idrogenazione di oli e grassi
6
25
Stabilimenti, impianti e depositi per la lavorazione del legno,
paglia, fieno, ecc., carta, cartoni, ecc., pellicole, ecc., fibre tessili
e tessuti, ecc, crine vegetale, sughero, ecc.; industrie per l’arredamento; lavorazione gomma, vulcanizzazione; produzione
materie plastiche
6
25
Stabilimenti, impianti, depositi prodotti farmaceutici, resine
fitofarmaci, concimi
6
25
Prestazioni
non previste
dalla Legge
143/1949
Speciale Tariffe
Ordine degli Ingegneri - Bari
Prestazioni
non previste
dalla Legge
143/1949
Speciale Tariffe
Ordine degli Ingegneri - Bari
Stabilimenti, impianti, depositi e rivendite cavi e conduttori
elettrici isolati
6
25
Centrali termoelettriche
6
25
Stabilimenti siderurgici, produzione metalli, costruzione aeromobili, automobili, motocicli,cantieri navali, costruzione e riparazione materiale rotabile, carrozzerie e rimorchi
6
25
Cementifici e stabilimenti per la produzione di laterizi, ecc.
6
25
Stabilimenti, impianti, depositi ed esercizi di minuta vendita
di sostanze esplodenti
10
10
Impianti, depositi, istituti che detengono sostanze radioattive
10
10
Centrali elettroniche per elaborazione dati
2
25
Teatri di posa per riprese cinematografiche e televisive, stabilimenti per sviluppo e stampa pellicole, laboratori, attrezzerie
e scenografie teatrali
4
50
Aziende agricole, zootecniche e della pesca
6
25
Industrie estrattive (cave e miniere), laboratori lavorazione
pietre
6
25
Locali adibiti ad esposizione e vendita all’ingrosso ed al
dettaglio
2
50
Depositi generici
10
100
Tipografie, litografie e simili
6
25
Uffici
2
25
Ospedali, case di cura ecc.
3
10
Studi medici, dentistici, ambulatori
10
10
Scuole
2
50
Locali di pubblico spettacolo
0,2
100
Alberghi, pensioni, ecc.
4
10
Musei, archivi, gallerie, ecc
2
50
Piattaforme petrolifere
10
10
Reti di trasporto e distribuzione di gas combustibili, oleodotti
10
10
49
TABELLA B
V
<5
5
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1500
2000
2500
3000
U
(migliaia
di euro)
0,413
0,516
1,911
2.324
2,686
3,047
3,408
3,718
4,028
4,338
4,648
4,906
7,747
10,174
12,240
13,944
15,494
16,475
17,301
18,076
18,747
21,691
24,273
26,856
29,438
Prestazioni
non previste
dalla Legge
143/1949
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50
Prestazioni
non previste
dalla Legge
143/1949
verifiche e collaudi tecnico-funzionali
conseguenti all’applicazione
della legge 46/90 e regolamento d’attuazione
approvato con delibera del Consiglio del 12/7/2001
L’Onorario si ottiene aggiungendo ad una quota fissa F pari ad 80 € una
quota dipendente dalle verifiche effettuate (∑ Pi), desunta dalla allegata
tabella; nel dettaglio:
O = F + ∑i Pi
DESCRIZIONE DELL’ IMPIANTO
SOTTOPOSTO A VERIFICA
Speciale Tariffe
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Pi
(€)
Impianto termico di potenzialità:
P. focolare < 34.8 kW
233
34.8 kW ≤ P. focolare < 116 kW
336
116 kW ≤ P. focolare < 348 kW
465
348 kW ≤ P. focolare < 1162 kW
1035
P. focolare ≥ 1162 kW
a discrezione
Impianti di climatizzazione
con potenzialità frigorifera > 46.5 kW (40.000 frig./h)
≤ 69.7 kW ( 60.000 frig/h )
260
69.7 kW < p. frig. ≤ 116.2 kW
( 100.000 frig/h)
420
116.2 kW < p. frig. ≤ 348.8 kW
( 300.000 frig/h)
1035
348.8 kW < p. frig.
a discrezione
Canne fumarie collettive
Numero impianti collegati
n. 2
210
da tre a sei
490
da sette a dieci
770
oltre dieci
a discrezione
Impianto di trasporto ed utilizzo di gas combustibili
Potenzialità dell’impianto da alimentare
P. termica < 34.8 kW
210
34.8 kW ≤ P. termica < 116 kW
280
116 kW ≤ P. termica < 348 kW
365
348 kW ≤ P. termica < 1162 kW
775
P. termica ≥ 1162 kW
a discrezione
Impianti idrosanitari
Verifica completa dell’impianto
165 + 10/servizio +
8/cucina
Impianti di protezione antincendio
Impianto con idranti
senza centrale di pressurizzazione
233 + 29/ idr.
con centrale di pressurizzazione
233 + 39/ idr.
Impianto a pioggia (sprinkler)
fino a 60 erogatori
284 + 5/ erog
da 61 a 300 erogatori
284 + 2,6/ erog
51
da 301 a 1000 erogatori
284 + 0,6/ erog
oltre 1000 erogatori
284 +0,3/ erog
Impianto a gas estinguente
fino a 500 mq
413 + 2,6/ mq
da 501 a 1000 mq
413 + 1,6/ mq
oltre 1000 mq
413 + 0,6/ mq
Fino a 9 rivelatori
258 + 21/ riv.
Da 9 a 40 rivelatori
258 + 16/ riv.
Da 40 a 100 rivelatori
258 + 9 riv.
Oltre 100 rivelatori
258 + 4/ riv.
Verifiche impianti elettrici
Civili Abitazioni Alimentazione BT o da cabina MT
Unità immobiliare senza obbligo di progetto
≤ 150 mq
233
Unità immobiliare con obbligo di progetto
≤ 150 mq
248
Unità immobiliare con obbligo di progetto
da 150 mq a 400 mq
336
Unità immobiliare con obbligo di progetto da
620
400 mq a 1000 mq
207
Sovrapprezzo ogni 1000 mq in più
Terziario Alimentazione BT o da cabina MT
Unità immobiliare ≤ 200 mq
248
Unità immobiliare da 200 mq a 400 mq
336
Unità immobiliare da 400 mq a 1000 mq
620
Sovrapprezzo ogni 1000 mq in più
207
Attività industriale Alimentata BT o da cabina MT
Unità immobiliare ≤ 200 mq
284
Unità immobiliare da 200 mq a 400 mq
387
Unità immobiliare da 400 mq a 1000 mq
723
Sovrapprezzo ogni 1000 mq in più
232
Impianti di servizi comuni condominiali
non soggetti ad obbligo di progetto
232
Impianti di servizi comuni condominiali
soggetti ad obbligo di progetto
336
Impianti scariche atmosferiche
Fabbricati per civili abitazioni o terziario Volume protetto
in mc
≤1000 € 0,15/mc
>1000 e ≤5000 € 0,1/mc
>5000 e ≤10000 € 0,08/mc
>10000 € 0,07/mc
Magg. 100% per manufatti
a struttura metallica.
Strutture metalliche ed apparecchiature
155
fuori terra, cantieri edili e serbatoi.
Verifiche di cabine di trasformazione
Da 100 kVA a 315 kVA
258
Da 400 kVA a 630 kVA
310
Da 800 kVA a 1000 kVA
620
Da 1250 kVA a 3000 kVA
1550
52
Prestazioni
non previste
dalla Legge
143/1949
Speciale Tariffe
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Da 3001 kVA in poi
Prestazioni
non previste
dalla Legge
143/1949
1550 +
56,81/ h
Impianti elettronici
Fino a 20 prese/utenza
129
Da 21 a 40 prese/utenza
207
Da 41 a 100 prese/utenza
2,6 €/presa
Oltre 100 prese/utenza
1,1 €/presa
Fino a 10 sensori
155
Da 11 a 40 sensori
233
Da 41 a 100 sensori
3,6 €/sensore
Oltre 100
1,6 €/sensore
Prestazioni attinenti alla normativa sull’inquinamento acustico
Relazione di cui al D.Lgs. 277/91 compenso per la relazione
e le schede di valutazione
- fino a 5 addetti o schede
129
- da 5 a 30 addetti o schede
181
- da 30 a 100 addetti o schede
232
- oltre 100 addetti o schede
310
b) Compenso per le misure, nelle
diverse tipologie
- dosimetria di 8 ore
258
- misura fonometrica relativa
258
alle 8 ore
- rilevazione per ciascun punto
37
di misura (10/15 min/misura)
Collaudo di condotte urbane di acquedotto e fognature
Classe VIII
Aliquota 0,30
I x p%
Per particolari condizioni
di difficoltà ed impegno
Maggioraz. Max. 30%
Corso d’opera
(Art. 210 DPR 554/99)
Aumento 20%
Nota bene:
Agli onorari come sopra determinati andranno aggiunte le spese di cui agli artt.4 e 6
della T.P. eventualmente conglobabili ai sensi dell’art. 13 II comma della stessa
tariffa nella misura del 30% per lavori eseguiti nel raggio di 20 Km dal luogo di
residenza e nella misura del 60% per lavori eseguiti oltre i 20 Km dal luogo di residenza.
Gli onorari andranno aggiornati di anno in anno moltiplicandoli per un coefficiente
A determinato facendo il rapporto tra l’indice del costo della vita da adottarsi costante per ciascun anno e pari a quello di Gennaio dello stesso anno e quello di Gennaio
2001.
Speciale Tariffe
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53
piani urbani del traffico
A) Procedura operativa di formazione del piano urbano del traffico (PUT)
La procedura operativa di formazione del PUT è costituita dalle seguenti
fasi:
Prestazioni
non previste
dalla Legge
143/1949
1. Formulazione degli obiettivi ed individuazione della variabili strategiche.
2. Analisi dei dati esistenti e realizzazione delle indagini di traffico ed
ambientali.
3. Sistematizzazione dei fenomeni e definizione degli scenari di intervento.
4. Definizione delle Ipotesi di piano.
5. Valutazione e scelta dello scenario ottimale, in base a parametri di ordine
tecnico, economico ed ambientale.
Formulazione degli obiettivi ed individuazione delle variabili strategiche.
Gli obiettivi che i PUT si prefiggono sono:
- migliorare le condizioni della circolazione per le diverse componenti di
traffico e della sicurezza stradale; preservare e mantenere le particolari
vocazioni ambientali dell’area in studio, ridurre l’inquinamento acustico
ed atmosferico e favorire il recupero dell’ambiente e degli spazi urbani;
- contenere i costi pubblici e privati, il consumo energetico e più in generale
il dispendio delle risorse.
Analisi dei dati esistenti e realizzazione delle indagini di traffico ed ambientali.
La progettazione degli schemi migliorativi della circolazione si fonda su una
idonea conoscenza della azione attuale delle condizioni di deflusso sulla rete
e degli effetti indotti nell’ambiente (alto ed area vasta interessati). Occorre
analizzare:
- la domanda di mobilità mezzo individuale e collettivo (compreso la sosta)
e il suo andamento nel corso del periodo preso in esame (giorno festivo,
feriale - estate/inverno);
- le capacità delle attuali infrastrutture di trasporto;
- i volumi di traffico lungo le arterie e negli incroci;
- le condizioni di inquinamento acustico ed atmosferico;
- le statistiche di incidentalità;
- la valutazione del consumo energetico complessivo della circolazione sulla
base delle condizioni di traffico.
Sistematizzazione dei fenomeni e definizione degli scenari d’intervento.
Analizzato lo stato del sistema di traffico di cui innanzi potranno identificarsi, anche sulla base del grafico rappresentativo della rete, sistemi migliorativi
della circolazione applicando i seguenti principi:
- separazione delle componenti di traffico (percorsi pedonali, percorsi veicolari, sosta veicolare);
- classificazione funzionale della rete stradale in base alle caratteristiche di
itinerario (traffico di attraversamento, penetrazione/uscita, locale), e
norme CNR (strade primarie, di scorrimento, di quartiere, locali);
54
Speciale Tariffe
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- adeguamento dell’organizzazione semaforica e dell’arredo stradale alla
Prestazioni
non previste
dalla Legge
143/1949
domanda dei flussi di manovra, rendendo congruenti le capacità degli
incroci;
- realizzazione di un piano della sosta finalizzato all’adeguamento dell’offerta di sosta alla domanda.
Definizione delle ipotesi di piano.
Dall’applicazione del principi esposti ti perviene alla definizione di un
numero limitato di scenari ipotizzabili. L’insieme delle alternative di intervento costituirà oggetto di valutazione di scelta interna (Amministrazione),
o allargata (rappresentanze cittadine), sulla base dei pesi da attribuire ai vari
scenari in relazione a ciascuno degli obiettivi che la collettività si pone, privilegiando la eventuale flessibilità delle soluzioni dei sistemi proposti.
Valutazione della scelta
La valutazione viene eseguita con riferimento alle priorità indicate dall’Amministrazione. Lo schema prescelto rappresenterà la base di partenza sulla
quale dettagliare i vari interventi esecutivi dei PUT.
B) Redazione del piano urbano del traffico – PUT
Modalità di progettazione di un PUT
a) Fasi della progettazione di un PUT
Si identificano le seguenti fasi:
- definizione degli obiettivi e delle variabili che ne misurano il raggiungimento;
- analisi dello stato attuale ed individuazione della criticità;
- formulazione di schemi di intervento;
- valutazione degli effetti sugli utenti del sistema stradale e del trasporto
collettivo sui pedoni e ciclisti;
- valutazione sul livello di sicurezza;
- valutazione sugli effetti esterni indotti, in particolare sui livelli di inquinamento acustico ed atmosferico;
- valutazione dei costi, dei ricavi e della fattibilità finanziaria;
- verifica della coerenza degli interventi con la strumentazione urbanistica
vigente;
- scelta degli interventi ed individuazione dalle priorità.
b) Livelli di dettaglio
Per la redazione e realizzazione di un PUT si identificano i seguenti livelli di
dettaglio:
b.1) Progetto di sistema, in cui si definisce la struttura complessiva del sistema della mobilità con un livello di dettaglio tale da consentire la valutazione
dei costi e degli effetti. Nel caso più generale esso comprende:
- schema della rete della viabilità del sistema di trasporto individuale (automobili e veicoli merci) e collettivo (STC);
- politica di parcheggio e del livello di protezione dei STC nello diverse tipo-
Speciale Tariffe
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logie di zone (centro storico, area residenziali, aree urbane diffuse);
- sistemi tecnologici di controllo e regolazione per l’informazione dell’uten55
za, per la viabilità privata ed il STC;
- politiche di controllo e tariffazione della domanda di mobilità;
- assetti organizzativi e gestionali.
b.2) Progetti esecutivi d’intervento relativi alla definizione di dettaglio degli
elementi attuativi dei PUT, differenziati per tipologia di area e relativi a:
- circolazione veicolare e relativa segnaletica;
Prestazioni
non previste
dalla Legge
143/1949
- sistema di controllo e regolazione dell’informazione all’utenza del trasporto individuale e collettivo;
- organizzazione, tariffazione, controllo e gestione della sosta;
- aree e reti pedonali e ciclabili;
- piani per il trasporto merci;
- piani di controllo delle infrazioni;
- piani del traffico nelle fasi di emergenza ambientale;
- piani di monitoraggio del traffico e dell’ambiente;
- piano gestionale e finanziario.
Il PUT dovrà essere predisposto facendo ricorso ad adeguati sistemi tecnologici, su base informatica, di regolamentazione e controllo dei traffico, nonché
di verifica dei rallentamento della velocità e di dissuasione della sosta, al
fine di consentire modifiche ai flussi della circolazione stradale che si rendano necessarie in relazione agli obiettivi da perseguire.
C) Tariffa per competenze redazione PUT
Parzializzazione dei capitoli progettuali corredati dei necessari elaborati grafici, della normativa di applicazione e della valutazione complessiva dei
costi di realizzazione
Tabella riassuntiva
a) Analisi delle condizioni attuali del sistema
0,05
b) Analisi economica e finanziaria degli scenari
0,05
c) Piano della mobilità
0,20
d) Piano della segnaletica
0,15
e) Piano della sosta
0,12
f) Piano informativo per i cittadini
0,05
g) Piano dei percorsi pedonali e ciclabili
0,05
h) Piano del trasporto merci
0,05
i) Piano della sicurezza
0,05
j) Piano monitoraggio traffico
0,03
k) Piano della difesa inquinamento
0,08
l) Piano regolazione semaforica
0,03
m) Piano zone a traffico limitato
0,03
n) Piano del traffico pubblico
0,03
o) Piano dell’arredo urbano
0,03
Sommano
1,00
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56
Nel caso di incarico parziale possono individuarsi tre fasi, come di seguito
Prestazioni
non previste
dalla Legge
143/1949
distinte:
1a Fase, analisi
a) Analisi delle condizioni attuali del sistema
0,05
b) Analisi economica e finanziaria degli scenari
0,05
Sommano
0,10
2a Fase
c) Piano della mobilità
0,20
d) Piano della segnaletica
0,15
e) Piano della sosta
0,12
Sommano
0,47
3a Fase
Le rimanenti parzializzazioni
0,43
Se l’incarico è limitato a una o due delle tre fasi le aliquote vengono
incrementate del 10%.
D) Parcella per la redazione dei piani urbani del traffico
Gli elementi da prendere in considerazione per la determinazione dell’onorario spettante al progettista, attesa la sostanziale natura di “piano di
settore” con riferimento alla Circolare del Ministero LL.PP. 1° dicembre
1969 n. 6679 (Tariffa Urbanistica), sono la superficie territoriale ed il
numero di abitanti, desunti dai dati ISTAT. Nel caso di comuni a spiccata vocazione turistica il numero di abitanti da porre a base del calcolo
può essere quello dei residenti più la punta di massima affluenza nell’ultimo triennio desunta dai dati dell’Azienda di soggiorno e turismo locale.
La formula proposta è la seguente:
(K x Stot x 100.000 + K’ x Nab x K’’ x 500 ) x (1 + %Sp)
1936,27
1936,27
dove le costanti 100.000 e 500 sono state determinate empiricamente in analogia alla tariffa urbanistica
K rappresenta il coefficiente correttivo della superficie
- fino a 50 Kmq = 1,0
- oltre 200 Kmq = 0,5
per valori intermedi si procede all’interpolazione lineare
K’ rappresenta il coefficiente correttivo della densità abitativa
fino a 500 Ab/Kmq = 1,0
oltre 5000 Ab/Kmq = 2,0
Speciale Tariffe
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per valori intermedi si procede all’interpolazione lineare
57
K” rappresenta il coefficiente di concentrazione abitativa
- per Sres/Stot<0,10 = 2,0
- per Sres/Stct>0,50 = 1,0
essendo Sres la superficie delle zone A, S, C, D e delle altre zone residenziali
previste dal P.R.G.
per valori intermedi si procede all’interpolazione lineare.
Prestazioni
non previste
dalla Legge
143/1949
%Sp rappresenta la percentuale delle spese e compensi accessori
- fino a € 20658 di onorario = 0,60
- oltre € 258228 di onorario = 0,15
per valori intermedi si procede all’interpolazione lineare
Possono inoltre individuarsi incrementi dell’onorario base dovuti:
- al particolare carattere storico o turistico della città (fino ad un massimo del
20%);
- alle difficoltà orografiche, altimetriche e idrologiche del territorio (fino ad
un massimo del 20%);
- alla contiguità territoriale con comuni capoluogo di provincia (fino ad un
massimo del 20%).
I suddetti incrementi sono cumulabili tra loro facendone la somma.
L’aggiornamento dell’onorario è legato alle variazioni dell’indice ISTAT al
pari di quanto prevista della Tariffa Urbanistica (Circolare Ministero LL.PP.
1° dicembre 1969 n. 6679).
Gli onorari a percentuale comprendono tutto quanto e dovuto al professionista per l’esaurimento dell’incarico, restando a carico dello stesso tutto le
spese salvo la cartografia di base che dovrà essere fornita dal committente.
Considerazioni sui coefficienti adoperati.
Coefficiente di superficie
All’aumentare della superficie territoriale, a parità di altre condizioni, si
diluisce sul territorio medesimo l’effetto del traffico e quindi diminuiscono
le difficoltà in esame e di progettazione del PUT. Appare quindi proponibile
individuare un coefficiente di abbattimento dell’onorario legato alla superficie (peraltro molto limitato rispetto a quello legato al numero di abitanti,
soprattutto per città popolose) che vada diminuendo al crescere della superficie medesima.
Coefficiente di densità abitativa
Non appare proponibile un parametro parcellabile semplicemente riferito al
rapporto tra numero di abitanti e superficie perché , proprio per essere un
rapporto, potrebbe avere lo stesso valore sia per i comuni piccoli che per
quelli grandi. È comunque vero che a parità di abitanti (e delle altre condizioni) se diminuisce la superficie aumenta la difficoltà di circolazione e crescono
i problemi del traffico e quindi occorre prevedere un incremento di onorario
58
Speciale Tariffe
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per le maggiori difficoltà di analisi, di ricerca dati e di progettazione.
Prestazioni
non previste
dalla Legge
143/1949
Coefficiente di concentrazione abitativa
Se la popolazione del comune è tutta o prevalentemente concentrata nelle
zone residenziali del P.R.G. la estensione del territorio “agricolo” o esterno
al nucleo abitato ha scarsa rilevanza ai fini delle difficoltà di progettazione,
mentre rileva maggiormente la specifica densità abitativa degli stessi nuclei
residenziali. In altri termini, se a parità di numero di abitanti e di superficie
territoriale (complessiva) il nucleo urbano si restringe, pur rimanendo invariata la densità abitativa (Nab/Stot), aumenta la concentrazione nel nucleo
abitato e quindi, ivi, i flussi di traffico.
Occorre quindi correggere il compenso legato al numero di abitanti con un
parametro che cresca al diminuire del rapporto tra la superficie degli insediamenti e quella totale del comune (Sres/Stot).
Speciale Tariffe
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59
piani di emergenza per rischio idraulico
ex legge 225/1992
Viste:
- la legge n.183/1989 e in particolare gli artt. 3 e 17 che prevedono rispettiva-
Prestazioni
non previste
dalla Legge
143/1949
mente il riordino del vincolo idro-geologico e lo svolgimento di attività
indirizzate a garantire condizioni di salvaguardia della vita umana e del
territorio, ivi compresi gli abitati e i beni, nonché l’individuazione delle
zone da assoggettare a speciali vincoli e prescrizioni contro presumibili
effetti dannosi di interventi antropici;
- la legge n.225/1992 che prevede siano poste in essere le attività relative
agli interventi di emergenza da inquadrarsi entro i programmi nazionali,
regionali, provinciali di previsione e prevenzione;
- la legge n. 143/1949 e successive modifiche e integrazioni che prevede
(Art.5) che siano stabiliti a discrezione gli onorari per le prestazioni richieste da studi di piani regolatori idraulici di bacini fluviali;
- la Circ. Min. LL.PP. n.66 9 1969 che dispone la tariffa per compensare tutte
le operazioni afferenti la pianificazione fisica del territorio:
- il D.M. 18 novembre 1971 e successive modificazioni:
osservato che:
- il Piano di Emergenza per situazioni di rischio idraulico richiesto dai Programmi di Previsione e Prevenzione, di cui alla legge 225/92 sopra richiamata, deve essere considerato come un elaborato a carattere ingegneristico e
geologico in quanto prevede: esecuzione di studi geomorfologici e sedimentari, studi idraulici-idrologici finalizzati all’analisi della dinamica fluviale e a
situazioni di rischio idraulico e geomorfologico connesse alla sua evoluzione, proposte progettuali di pianificazione fisica del territorio e delle sistemazioni idrauliche, organizazione tecnica dei sistemi di emergenza;
- lo studio e la predisposizione del Piano di Emergenza non possono essere
equiparati né allo studio di piani regolatori idraulici di bacini fluviali né a
operazioni di pianificazione del territorio così come sono individuate dalla
Circ. Min. LL.PP. n.6679/1969 sopra richiamata;
- le tariffe professionali attualmente in vigore non risultano idonee a stabilire gli onorari professionali spettanti agli ingegneri e ai dottori geologi incaricati della redazione di piani di emergenza per le situazioni di rischio
idraulico;
Viene definita la seguente tariffa professionale avente carattere nazionale.
Art. 1
Vengono normate le attività richieste per la stesura di Piani di Emergenza
aventi ambito territoriale: provinciale, comprensoriale (intercomunale),
comunale.
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Invece, le modalità di redazione dei Piani di Emergenza dl ambito regionale e
Prestazioni
non previste
dalla Legge
143/1949
interregionale o per servizi di interesse nazionale dovranno essere specificate
di volta in volta dal Committente: l’onorario da applicarsi per le corrispondenti prestazioni sarà stabilito a discrezione, per analogia con la presente tariffa.
Art. 2
Sono chiamati alla elaborazione dei Piani di Emergenza ingegneri e geologi,
ciascuno per le attività previste dall’ordinamento della propria professione e
nei limiti delle competenze stabilite dagli ordinamenti stessi.
Art. 3
Gli elaborati costituenti il Piano di Emergenza sono i seguenti:
a - individuazione delle situazioni di rischio idraulico e di rischio geomorfologico ad esso connesso,
b - organizzazione tecnica del Piano di Emergenza.
c - indicazioni per l’adeguamento del programma di fabbricazione e del
regolamento edilizio nelle aree inondabili.
Il Piano di Emergenza può contemplare anche la esecuzione della
seguente attività aggiuntiva, qualora essa non sia già inserita in un esistente Piano di Bacino come previsto dalla legge 183/1989:
d - proposta di interventi strutturati a protezione dalle piene.
Tale proposta deve essere perfezionata come progetto di fattibilità di
opere idrauliche o di interventi di sistemazione del territorio atti a elevarne il grado di sicurezza contro il rischio idraulico, secondo quanto
definito dalla legge n.109/1994. Per dette proposte i compensi professionali dovuti all’ingegnere e al geologo sono quelli previsti dai rispettivi
tariffari professionali.
Art. 4
La individuazione delle situazioni di rischio idraulico e del dipendente
rischio geomorfologico prevede le seguenti attività da condursi, a meno che
non sia altrimenti giustificato, come specificato dalle linee guida per la redazione dei Programmi di Previsione e Prevenzione emanate dal Dipartimento
di Protezione Civile:
a1 - delimitazione delle aree inondabili e delle connesse aree instabili,
a2 - censimento degli elementi a rischio e riconoscimento della loro vulnerabilità,
a3 - predisposizione degli scenari di evento.
Nella esecuzione delle indagini e nella rappresentazione dei risultati degli
studi è richiesto il grado di dettaglio tipico della cartografia in scala 1:2000 o
1:5000.
Art. 5
Speciale Tariffe
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La delimitazione delle aree inondabili e delle connesse aree instabili richiede
le seguenti elaborazioni:
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- inquadramento della dinamica fluviale su base geomorfologica e sedimentologica,
- perimentazione, mediante studio geomorfologico, delle aree assoggettabili
a inondazioni e a movimenti franosi,
- studio idrologico finalizzato alla caratterizzazione statistica delle condizioni di piena nei corsi d’acqua insistenti sul territorio di interesse,
Prestazioni
non previste
dalla Legge
143/1949
- censimento e valutazione dello stato di consistenza dei sistemi strutturali a
protezione dalle piene,
- riconoscimento delle aree storicamente vulnerate,
- perimetrazione, mediante studio idraulico, delle aree inondabili.
Le elaborazioni statistiche e di modellistica matematica richieste per l’approfondimento dello studio debbono essere stabilite in accordo con il Committente e debbono essere riportate nel Disciplinare di Incarico.
Per l’uso di metodi o modelli di calcolo particolarmente onerosi può essere
ammesso un aumento fino al 100% della tariffa professionale rispetto a
quanto specificato nei seguenti Artt.9 e 10 per prestazioni di categoria “a”.
Le prospezioni geologiche dirette e indirette, le analisi sedimentologiche, i
rilievi topografici e quant’altro risultasse necessario per la definizione delle
caratteristiche tecniche dei siti debbono essere forniti dal Committente ovvero tali attività, e eseguibili dai Professionisti incaricati, in quanto rientranti
tra le competenze professionali, saranno compensate a parte secondo le tariffe professionali in vigore: nel caso in cui le predette attività rientrino tra
quelle imprenditoriali si procederà ad appaltarle secondo le vigenti disposizioni di legge, attribuendo ai professionisti incaricati la D.L.
Art. 6
L’organizzazione tecnica del Piano di Emergenza consiste nella redazione
dei seguenti elaborati che, ove giustiticato, possono essere in parte o completamente omessi:
b1 - predisposizione degli elementi tecnici della procedura di allarme,
b2 - progettazione della unità locale di crisi,
b3 - supporto tecnico ai programmi di informazione per la cittadinanza.
Art. 7
La predisposizione degli elementi tecnici della procedura di allarme consiste
nella individuazione degli Enti/Organizzazioni capaci di fornire al Committente indicazioni sullo stato dei precursori di piena e nella valutazione della
utilità di tali informazioni e del tempo di preannuncio da esse garantito.
Risultano escluse da questa attività la realizzazione di modelli matematici per
il preannuncio delle piene che, qualora richiesti, dovranno essere compensati a
parte con tariffa a discrezione, e il progetto di sistemi strumentali di monitoraggio che dovranno essere compensati a percentuale ricadendo tali lavori
nella classe IV categoria C dell’Art.14 della Tariffa Professionale degli Ingegneri e degli Architetti (legge n. 143/1949) e, per la parte geologica, nella classe III
dell’art. 21 della Tariffa Professionale dei Geologi (D.M. 18 novembre 1971).
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La progettazione della unità locale di crisi prevede che, in accordo col Com-
Prestazioni
non previste
dalla Legge
143/1949
mittente, vengano fissati i compiti e le funzioni dei membri di tale unità, stilando a tal fine un manuale di comportamento.
Il supporto tecnico per i programmi di informazione per la cittadinanza prevede che sia predisposta una nota informativa contenente tutte le indicazioni
da trasmettere riguardo sia la evoluzione degli eventi e i comportamenti da
assumere per la messa in sicurezza delle persone e dei beni nelle diverse fasi
dell’emergenza.
Art. 8
Le indicazioni per l’adeguamento del programma di fabbricazione e del
regolamento edilizio nelle aree a rischio comprende la redazione di carte
tematiche riguardanti le modalità di uso del suolo, le densità abitative e le
caratteristiche degli edifici, i requisiti di sicurezza delle linee di distribuzione
di acqua, di energia, di telecomunicazione, ecc. e le condizioni di operatività
dei servizi di trasporto, di allontanamento dei reflui ecc.
Art. 9
Tutti i compensi alle attività non ancora definite dalle esistenti tariffe professionali vengono stabiliti qui di seguito.
Il compenso per la predisposizione del Piano di Emergenza per un’area
urbanizzata è commisurato al numero di residenti nell’area riconosciuta
come inondabile.
Gli onorari di base sono individuati nella tabella A.
Il compenso per la predisposizione del Piano di Emergenza per un’area
periurbana o agricola è commisurato alla estensione della area riconosciuta
come inondabile.
Gli onorari di base sono individuati nella tabella B.
Il compenso per la predisposizione del Piano di Emergenza per un’area composita si calcola come somma dei compensi relativi alle singole aree che la
costituiscono.
Nei casi dubbi il compenso verrà computato secondo il criterio che risulta
più favorevole al Professionista.
Ai professionisti incaricati della redazione del Piano di Emergenza, visti
come un unico professionista verrà corrisposto l’unico compenso sopra definito da ripartirsi tra le diverse figure professionali nell’ambito delle rispettive competenze in base al piano di collaborazione convenuto al momento dell’incarico.
Art. 10
L’onorario complessivo dovuto al Professionista, costituito come è definito
nel precedente Art.9, risulta suddiviso tra le categorie di prestazioni parziali
nel modo seguente:
Speciale Tariffe
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a) individuazione delle situazioni di rischio: 70%,
b) organizzazione tecnica del Piano di Emergenza: 30%.
63
Il Committente può affidare al Professionista la elaborazione parziale del
Piano di Emergenza limitata alla parte a” o “b”: in tal caso, la tariffa a percentuale per ogni incarico parziale dovrà essere maggiorata del 25%.
Il compenso per l’esecuzione dell’attività “c - indicazioni per l’adeguamento
del programma di fabbricazione e regolamento edilizio nelle aree inondabili” va commisurato in analogia a quanto disposto dalla Circ. Min. LL.PP
Prestazioni
non previste
dalla Legge
143/1949
6679/69, Art.7 - Programma di fabbricazione e regolamento edilizio.
Il compenso per l’esecuzione dell’attività “d - proposta di interventi strutturali a protezione dalle piene” va commisurato alla tariffa per le prestazioni professionali degli ingegneri di cui alla legge 143/49 e successive modifiche e
integrazioni e, per la parte geologica, alla tariffa per le prestazioni professionali dei geologi di cui al D.M. 18 novembre 1971 e successive modificazioni.
Art. 11
In aggiunta agli onorari indicati dalla presente tariffa spettano al Professionista i compensi valutati in ragione di tempo, che vanno computati a vacazione oraria, per tutte quelle prestazioni nelle quali il tempo concorre come elemento precipuo di valutazione.
Sono in particolare da computarsi a vacazione:
a) i rilievi di qualunque natura e specificatamente quelli richiesti per la esecuzione delle attività di cui all’Art.5;
b) le pratiche amministrative presso uffici pubblici, i convegni informativi
con il Committente, o con altri nel di lui interesse;
c) il tempo diurno e notturno impiegato nei viaggi di andata e ritorno.
Gli onorari a vacazione spettano al Professionista incaricato per ogni ora o
frazione di ora. Qualora egli debba avvalersi di aiuti avrà diritto inoltre a un
compenso per ogni aiuto.
Gli onorari a vacazione sono stabiliti nella misura:
a) di € 56,81/ora per Professionista:
b) di € 37,96/ora per i suoi aiuti laureati, iscritti all’albo;
c) di € 28,41/ora per ogni altro aiuto di concetto.
Salvo i casi di effettiva maggiore prestazione professionale e salvo le ore
effettivamente impiegate nei viaggi, non si possono calcolare più di 10 ore
per ogni giornata di 24 ore.
Per operazioni compiute in condizioni di particolare disagio, i compensi di
cui al presente articolo possono essere aumentati sino al 50%.
Art. 12
Gli onorari a percentuale comprendono tutto quanto è dovuto al Professionista per l’esecuzione dell’incarico conferitogli, restando a carico di esso tutte
le spese di ufficio, di personale di ufficio, di cancelleria, di disegno in quanto
strettamente necessarie allo svolgimento dell’incarico.
In aggiunta, il Committente deve sempre rimborsare al Professionista le
seguenti spese:
a) di viaggio, di vitto e di alloggio fuori residenza nonché di trasporto fuori
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studio professionale sostenute da lui e dal personale di aiuto e le spese
Prestazioni
non previste
dalla Legge
143/1949
accessorie;
b) di bollo, di registri del contratto professionale, dei diritti di uffici pubblici
o privati, dell’imposta generale sull’entrata, del rimborso delle tasse di
liquidazione da parte degli Ordini professionali;
c) di scritturazione, di dattilografia, di riproduzione di elaborati e disegni eccedenti le prime tre copie, di traduzione di lingue estere, di fotografie, di documenti, di rilegazioni fascicoli, di spese postali, telefoniche e telegrafiche;
d) di autenticazione delle copie di atti, relazioni, disegni, ecc.;
e) di personale occorrente per rilievi, saggi, indagini tecniche amministrative, legali e simili.
Le spese di viaggio su ferrovie, piroscafi, aerei, ecc. vengono rimborsate
sulla base dalla tariffa di prima classe (con eventuali aggiunte di supplementi vari e di quelle per vagone letto nei viaggi notturni in ferrovia) per il Professionista incaricato e i suoi sostituti, e della classe immediatamente inferiore per il personale di aiuto.
Le spese per percorrenza su strade tanto con mezzi propri, quanto con mezzi
noleggiati, sono rimborsate integralmente secondo le ordinarie tariffe chilometriche.
Art. 13
Il Professionista ha la facoltà di conglobare tutti i compensi accessori di cui
agli Artt. 11 e 12 in una cifra che non potrà superare il 60% degli onorari a
percentuale.
In caso di disaccordo col Committente la percentuale di tale conglobamento
sarà determinata dal Consiglio dell’Ordine.
La fornitura di prodotti informatici, files grafici o numerici, prodotti dal Professionista per la stesura degli elaborati finali è prevista a richiesta del Committente con un compenso del 2% del costo di digitalizzazione di tali dati.
Art. 14
Salvo accordi speciali tra le parti per la proprietà di quanto prodotto dal Professionista, restano sempre riservati a quest’ultimo i diritti di autore conformemente alle leggi.
La tariffa non riguarda la cessione di modelli di calcolo e di altri strumenti o
prodotti per i quali il Professionista vanti diritti di proprietà intellettuale per
brevetti o cessioni ottenute in proprio e simili.
La acquisizione di questi prodotti deve essere definita, caso per caso, con
accordi diretti tra le parti.
La tutela della fedele messa in opera del Piano di Emergenza approvato dal
Committente spetta esclusivamente al Progettista.
Art. 15
Speciale Tariffe
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Per la rateizzazione dei compensi si possono considerare le seguenti percentuali:
65
-
10% all’affidamento dell’incarico,
-
50% alla consegna dell’elaborato “a” di cui all’Art.3,
-
20% alla consegna dell’elaborato “b” di cui all’Art.3,
-
10% all’approvazione del Committente,
-
10% e conguaglio a saldo non oltre 1 anno dalla consegna dell’elaborato
definitivo.
Prestazioni
non previste
dalla Legge
143/1949
Nel caso di incarico parziale la rateizzazione del compenso sarà stabilita per
analogia a quanto sopra specificato.
Art. 16
Quanto non è stabilito esplicitamente dalla presente tariffa si ritiene definito
dalle norme di cui alla legge n.143/1949 e successive modifiche e integrazioni e dal D.M. 18 novembre 1971 e successive modificazioni.
Tabella A
Onorari base da applicarsi per la redazione di Piani di Emergenza interessanti aree
urbanizzate
N°abitanti residenti
Compenso in
nell’area inondabile
Migliaia di Euro
non superiore a
10.000
12,395
25.000
25,823
50.000
41,317
100.000
61,975
200.000
92,962
300.000
112,071
I valori intermedi vanno computati per interpolazione.
Il compenso base per Piani di Emergenza interessanti aree con più di 300.000
abitanti viene valutato nella misura di € 3.744 ogni 10.000 abitanti.
Tabella B
Onorari base da applicarsi per la redazione di Piani di Emergenza interessanti aree
periurbane o agricole
Estensione dell’area
Compenso in
inondabile in ha
Migliaia di Euro
non superiore a
100
3,616
250
7,469
500
10,329
1000
15,494
5000
25,823
I valori intermedi vanno computati per interpolazione.
Il compenso base per Piani di Emergenza interessanti aree di dimensioni
superiori a 5000 ha viene valutato nella misura di € 5,165/ha.
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Prestazioni
non previste
dalla Legge
143/1949
tariffa per le prestazioni
di assistenza al condono edilizio
D.L. 551/1994 e successive reiterazioni
A. Prestazioni
A.1 Fase preliminare Assunzione incarico. Accertamento preliminare.
Sopralluogo preliminare.
A.2 Fase istruttoria
Ricerca presso gli uffici per determinazione periodo di effettuazione dell’abuso edilizio e reperimento precedente documentazione progettuale;
Determinazione della tipologia dell’abuso;
Sopralluoghi conoscitivi della situazione esistente, con rilievi e documentazione fotografica.
A.3 Fase operativa
Elaborazione e rappresentazione grafica oggetto in sanatoria;
Determinazione dell’acconto forfettario per oblazione preliminare;
Determinazione dell’oblazione complessiva in base alla superficie dell’immobile o dell’unità immobiliare oggetto dell’abuso;
Determinazione dell’importo forfettario nel caso di infrazioni minime;
Definizione oneri di concessione per versamenti in anticipazione;
Redazione di domande di autorizzazione o concessione;
Definizione - quadro di ripartizione rateizzata dell’oblazione;
Redazione di relazione giurata e non.
A.4 Fasi di adeguamento catastale delle opere abusive
Raccolta informazioni e dati di base situazione catastale;
Controlli, visure di partite;
Richiesta di certificati e planimetrie;
Dichiarazione sostitutiva di conformità;
Denuncia di nuova costruzione o di variazione al C.T.;
Denuncia di nuova costruzione o di variazione al N.C.E.U. e redazione di
tipo mappale.
A.5 Fase di rispondenza e risoluzione vincoli
Vincolo idrogeologico;
Vincolo monumentale (legge 1089/1939);
Vincolo ambientale (legge 1497 1939).
A.6 Fase di certificazione di idoneità statica
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Accertamento delle condizioni statiche dell’opera abusiva;
Rilievo delle strutture;
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Revisione calcoli di stabilità;
Eventuali Prove di carico, sondaggio.
A.7 Aggiornamenti pratiche legge 47/1985
Determinazione in aggiornamento oneri pratiche precedenti condoni di cui
alla legge 47/1985 non concluse.
Prestazioni
non previste
dalla Legge
143/1949
B. Onorari per le fasi di cui sopra
B.1 Onorari a discrezione sulla base dei seguenti parametri
Fase preliminare:
Convegno preliminare, accertamento preliminare,
indagine, assunzione incarico, determinazione della
prestazione. Eventuali spese in caso di mancata prosecuzione dell’incarico.
€ 155
Fase istruttoria e fase operativa:
Compenso fisso per abusi di cui alle categorie 1 - 2 – 3
€ 413
Compenso fisso per abusi di cui alle categorie 4 - 5 - 6 - 7
€ 310
Compenso integrativo: per superfici dell’immobile o
della singola unità immobiliare:
- fino a 100 mq
€ 2,1/mq
- oltre 100 mq e sulla superficie eccedente
€ 2,3/mq
Fase di adeguamento catastale:
Raccolta informazioni, visure di partite e richieste certificati: Costo fisso
€ 36
Per ogni unità immobiliare di origine
€ 21
Dichiarazione sostitutiva per conformità alla mappa e
denuncia di nuova costruzione o di variante al
N.C.E.U. e C.T. per le opere che non comportano variazioni di mappa
da € 155 a € 258
Denuncia di nuova costruzione o di variazione al C.T.
per le opere non riportate in mappa o che modificano la
sagoma planimetrica della costruzione e tipo mappale
da € 207 a € 310
Denuncia di nuova costruzione o di variazione al
N.C.E.U. per le opere non riportate in mappa o che
modificano la sagoma planimetrica della costruzione e
tipo mappale
da € 207 a € 310
Fase di rispondenza e risoluzione vincoli:
Redazione di elaborati, preparazione e presentazione
pratiche ed ottenimento nulla-osta da parte degli Enti
preposti:
68
Vincolo idrogeologico
€ 258
Vincolo monumentale (legge 1089/1939)
€ 258
Vincolo ambientale (legge 1497/1939)
€ 258
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B.2 Onorari a Percentuale
Prestazioni
non previste
dalla Legge
143/1949
Fase di certificazione di idoneità statica:
Certificato di idoneità statica obbligatorio per opere abusive di consistenza
superiore a 450 mc paragonabile alla prestazione di collaudo statico così
come determinato in precedenza.
L’importo da prendere a base per le opere è quello delle strutture.
B.3 Rimborso delle spese
Trattandosi di prestazioni valutate a discrezione non è possibile alcuna valutazione a percentuale. Il rimborso va determinato sempre in riferimento agli
oneri accessori di cui agli articoli 4 e 6 della tariffa, ma in forma analitica.
Speciale Tariffe
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tariffe pratiche catastali
Prestazioni
non previste
dalla Legge
143/1949
onorario adeguato con gli indici ISTAT
del costo della vita al 31/12/01
a) Tariffe per pratiche catastali presso il N.C.E.U.
1) Elaborazione del tipo mappale per fabbricati
- per ciascun tipo mappale
€ 1200
2) Redazione elaborati planimetrici, attribuzione subalterni
e compilazione modulistica secondo normativa
- fino a 10 subalterni
€ 300
- per ogni subalterno in più
€ 15
3) Elaborazione planimetrie - Mod. D - Mod. 1N Attribuzione rendita
a) una sola planimetria su uno o più piani
€ 240
b) uso civile abitazione o ufficio
- fino a 10 unità immobiliari
€ 180/cad
- oltre 10 unità immobiliari
€ 150/cad
c) ad uso autorimessa privata o posto macchina
- fino a 10 unità immobiliari
€ 90/cad
- oltre 10 unità immobiliari
€ 78/cad
d) ad uso industriale – artigianale o comunque
planimetrie di grande estensione informate
a notevole semplicità
- fino a 200 mq
€ 180
- da 201 fino a 500 mq
€ 0,30/mq
- da 501 fino a 1000 mq
€ 0,24/mq
- oltre 1000 mq
€ 0,12/mq
4) Le spese e compensi accessori potranno essere calcolati secondo i punti
a) o b) di seguito riportati:
a) conglobati forfettariamente (art.13 della L. 143/49)
- nel raggio di 20 Km dalla sede
30%
- oltre il raggio di 20 Km dalla sede
45%
b) dettagliati a norma degli art. 4 e 6 della L. 143/49)
b) Tariffe per pratiche catastali presso il N.C.T.
L’onorario viene determinato come di seguito riportato e comprende tutte le
prestazioni per la redazione delle planimetrie necessarie per tipi di frazionamento, e delle operazioni connesse al catasto rustico, dal rilievo degli elementi di appoggio, sino alla consegna delle stesse e dei modelli prescritti
all’U.T.E. per l’approvazione.
L’onorario viene riferito ai metri quadri di superficie rilevata oppure alla
somma delle superfici oggetto della variazione o del frazionamento con un
minimo di € 1200:
70
Speciale Tariffe
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- sino a 2000 mq
Prestazioni
non previste
dalla Legge
143/1949
€ 1200
- da 2001 a 5000 mq
€ 0,30/mq
- da 5001 a 15000 mq
€ 0,18/mq
- da 15001 a 25000 mq
€ 0,12/mq
- oltre 25000 mq
€ 0,09/mq
Sugli importi sopra riportati saranno apportate le seguenti maggiorazioni:
- per particolari difficoltà nel terreno da frazionare (boschi o
fiumi o montagne):
20%
- mancata rispondenza tra le planimetrie U.T.E. e lo stato dei
luoghi per vetustà delle mappe catastali:
10%
- per la complessità di rilevamento dovuta alla presenza di
oggetti planoaltimetrici:
10%
- per difficoltà di accesso per cause di forza maggiore o per inaccessibilità dei punti fiduciari:
10%
riduzioni:
- per terreni pianeggianti
10%
- per unità da frazionare inferiori o uguali a tre
10%
Nel caso di più mappali frazionati, riguardanti un’unica prestazione, gli
importi si applicheranno a scalare sulla superficie complessiva, ottenuta
dalle somme dei singoli mappali.
Le spese ed i compensi accessori potranno essere calcolati secondo i punti a
o b di seguito riportati:
a) conglobati forfettariamente (art.13 della L. 143/49)
- nel raggio di 20Km dalla sede
30%
- oltre il raggio di 20Km dalla sede
45%
b) dettagliati a norma degli art. 4 e 6 della L. 143/49)
Speciale Tariffe
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71
tariffa collaudo dei lavori relativi
alla formazione di cartografia tecnica
Il collaudo dei lavori cartografici sarà valutato in percentuale sull’importo
Prestazioni
non previste
dalla Legge
143/1949
dei lavori stessi secondo le aliquote indicate nella seguente tabella:
- fino ad
€ (Migliaia)
129 compreso
8%
- per
€ (Migliaia)
258
6%
- per
€ (Migliaia)
516
4%
- per
€ (Migliaia)
1033
3%
- oltre
€ (Migliaia)
1033
3%
Per importi intermedi si procede per interpolazione lineare. Le spese possono essere forfettizzate in misura del 30% sull’onorario o dettagliate a norma
degli art. 4 e 6 della L. 143/49.
Speciale Tariffe
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72
Prestazioni
non previste
dalla Legge
143/1949
tariffa della camera arbitrale
Tariffa per la determinazione del corrispettivo dovuto alla Camera arbitrale
ex art. 32, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, quale compenso per gli arbitri, cui va aggiunto il rimborso delle
spese documentate sostenute dal collegio arbitrale.
In caso di conciliazione prevista dall’articolo 5 del regolamento arbitrale
sono dovuti i soli corrispettivi minimi, ridotti della metà.
La Camera arbitrale, con espressa motivazione in merito, alla particolare
complessità delle questioni trattate, alle specifiche competenze utilizzate e
all’effettivo lavoro svolto, può incrementare fino al doppio i compensi massimi sotto riportati.
La presente tariffa può essere modificata con decreto del Ministro dei lavori
pubblici di concerto con il Ministro della giustizia.
Valore della controversia
ex art. 10 del regolamento
arbitrale
Minimo Euro
Massimo Euro
fino a
€
103.291,38
€ 5164,57
€ 12.911,42
da
a
€
€
103.291,38
258.228,45
€ 10.329,14
€ 20.658,28 *
da
a
€
€
258.228,45
516.456,90
€ 18.075,99
€ 36.151,98 *
da
a
€ 516.456,90
€ 2.582.284,50
€ 30.987,41
€ 51.645,69 *
da
a
€ 2.582.284,50
€ 5.164.568,90
€ 46.481,12
€ 77.468,53 *
da
a
€ 5.164.568,90
€ 25.822.844,95
€ 61.974,83
€ 103.291,38 *
da
a
€ 25.822.844,95
€ 51.645.689,91
€ 92.962,24
€ 154.937,07 *
oltre
€ 51.645.689,91
€ 154.937,07
€ 258.228,45 **
* oltre lo 0,50 sull’eccedenza del valore della causa rispetto al minimo del valore
dello scaglione.
** oltre l’1 per mille sull’eccedenza.
Speciale Tariffe
Ordine degli Ingegneri - Bari
73
esempi di calcolo
delle parcelle relative a prestazioni
rientranti nell’ambito di applicazione della L. 143/49
Esempi di
calcolo
di parcelle
ex lege 143/49
Esempi di onorari per progettazione
A) Progetto architettonico di un fabbricato
Attività:
- progettazione esecutiva
- redazione di un computo metrico;
- stesura di un capitolato dei lavori.
- lavoro svolto in un comune che dista dalla sede dello studio professionista
oltre 20 km;
- rilievi e restituzioni grafiche.
L’incarico prevede la sola progettazione, per cui al professionista spetta una
maggiorazione del 25% (art. 18 T.P.).
Importo delle opere € 183.347,88
Compilazione della specifica
1. Importo Lavori: € 183.347,88.
2. Classe I - categoria c
3. Percentuale di applicazione: 7,688% (interpolata da Tabella A)
4. Prestazioni di Tabella B:
a) progetto di massima
0,100
b) preventivo sommario
0,020
c) progetto esecutivo
0,250
d) preventivo particolareggiato
0,100
e) particolari costruttivi e decorativi
0,150
f) capitolati e contratti
0,030
totale
0,650
5. Maggiorazione per incarico parziale: 25%
6. Spese e prestazioni accessorie: 40% (art. 13 della tariffa)
Onorario e spese:
€ 183.347,88 x 7,688% x 0,650 x 1,25 x 1,40 =€ 16.033,96
B) Progetto per la Commissione Edilizia
Il lavoro si svolge nel comune sede dello studio del professionista; sono
necessari rilievi e restituzioni grafiche; l’incarico prevede la sola progettazione, per cui al professionista spetta una maggiorazione del 25% (art. 18 T.P.);
l’importo delle opere è di € 206.582,76.
La progettazione finalizzata alla Concessione Edilizia non comporta una esecutività da “cantiere” in quanto l’esame da parte degli organi tecnico-amministrativi è finalizzato non già a valutare l’esecutività dell’opera, ma solo il
rispetto degli standard urbanistici; per cui il progetto risulta esecutivo al 50%.
74
Speciale Tariffe
Ordine degli Ingegneri - Bari
Le aliquote di tabella B da applicare dovrebbero essere a) + b) + 50% c).
Esempi di
calcolo
di parcelle
ex lege 143/49
D’altra parte le aliquote di tabella B costituiscono già di per sé una parzializzazione della prestazione complessiva e quindi non possono essere ulteriormente parzializzate, né il progetto per la concessione edilizia può essere considerato semplicemente di massima per gli oneri grafici e le verifiche che
esso comporta.
Si applica in questo caso, l’art. 21 - 2° comma della Tariffa che prevede fino
al raddoppio delle aliquote parziali di tabella B quando l’opera, per rispondere a prescrizioni di legge, richiede uno sviluppo di elaborati superiore al
normale; vengono, quindi, maggiorate le aliquote a) e b) del 100%.
Compilazione della specifica:
1. Importo Lavori: € 206.582,76
2. Classe I - categoria c
3. Percentuale di applicazione: 7,2528% (interpolata da Tabella A)
4. Prestazioni di Tabella B:
a) progetto di massima
0,10
b) preventivo sommario
0,02
c) maggiorazione per art. 21 , 2° comma T.P. : 100%
0,12
totale
0,24
6. Maggiorazione per incarico parziale: 25%
7. Spese e prestazioni accessorie: 30% (art. 13 della T.P.)
Onorario e spese
€ 206.582,76 x 7,258% x 0,24 x 1,25 x 1,30 = € 5.847,57
Esempio di onorario per direzione lavori
Prestazioni richieste:
- direzione lavori;
- assistenza al collaudo;
- liquidazione.
Il professionista non è progettista delle opere, per cui gli spetta in aggiunta
una maggiorazione del 25% (art. 18 T.P.)
I lavori si svolgono nell’ambito del comune di residenza dello studio professionale.
Compilazione della specifica:
1. Importo Lavori: € 258.228,45
2. Classe I - categoria c
3. Percentuale di applicazione di Tabella A: 6,438%
4. Prestazioni di Tabella B:
Speciale Tariffe
Ordine degli Ingegneri - Bari
g) direzione lavori
0,250
i) assistenza al collaudo
0,030
l) liquidazione
0,070
totale
0,350
75
5. Maggiorazione per incarico parziale: 25%
6. Spese e prestazioni accessorie: 30%
Esempi di
calcolo
di parcelle
ex lege 143/49
Onorario e spese
€ 258.228,45 x 6,438% x 0,350 x 1,25 x 1,30 = € 9595,66
Esempio di onorario per Misura e Contabilità
1. Importo dei lavori contabilizzati: € 258.228,45
2. Classe I - categoria c (tabella E pag. 144)
da 0 a € 2582,28:
1,8389% x 2582,28
=€
47,49
da € 2582,28 a € 10329,14:
1,6862% x € 7746,85
=€
130,63
da € 10329,14 a € 25822,84: 1,5322% x € 15493,71
=€
237,39
da € 25822,84 a € 51645,69: 1,2252% x € 25822,84
=€
316,38
oltre € 51645,69:
=€
2216,22
=€
2948,11
€ 2948,11 x 0,30
=€
884,43
Totale Onorario e spese per contabilità
=€
3832,54
1,0728% x € 206582,76
totale
3. Spese e prestazioni accessorie: 30%
Totale generale per direzione dei lavori e contabilità = € 13428,20
Esempi di onorario per progetto stralcio
A) Stralcio esecutivo di un progetto di massima
Incarico fuori sede (oltre i 20 km dalla sede dello studio del professionista);
progetto di massima con stralcio di una parte delle opere; opere civili di
importanza corrente.
Il professionista ha redatto un progetto di massima per un importo di
€ 258228,45.
Successivamente gli è stato richiesto di eseguire il progetto esecutivo solo di
una parte delle opere per contenere l’importo del progetto in € 206582,76.
Il professionista viene compensato:
- per il progetto di massima, in ragione dell’importo dello stesso con aliquote di tabella B: a) e b);
- per il progetto stralcio in ragione dell’importo ad esso afferente con le
rimanenti aliquote di tabella B relative alla progettazione: c), d) e), f).
Spettano le seguenti maggiorazioni:
- maggiorazione per incarico parziale: 25% (art. 18 della tariffa)
- maggiorazione per stralcio: 15% (art. 10 D.M. 15.12.55 n. 22608)
- maggiorazione per spese e prestazioni accessorie: 30% (incarico entro i 20
km).
Compilazione della specifica:
1. Importo Progetto Generale:
76
€ 258228,45
Speciale Tariffe
Ordine degli Ingegneri - Bari
2. Importo Progetto Stralcio:
Esempi di
calcolo
di parcelle
ex lege 143/49
€ 206582,76
3. Classe I - categoria c
4. Percentuale di applicazione su
€ 258228,45: 6,438%
5. Percentuale di applicazione su
€ 206582,76: 7,205%
6. Prestazioni di Tabella B:
progetto generale
a) progetto di massima
0,100
b) preventivo sommario
0,020
totale
0,120
progetto stralcio
c) progetto esecutivo
0,250
d) preventivo particolareggiato
0,100
e) particolari costruttivi e decorativi 0,150
f) capitolati e contratti
0,030
totale
0,530
7. Maggiorazione per incarico parziale: 25%
8. Maggiorazione per stralcio (D.M. 15/12/55 n. 22608 art. 10): 15%
9. Spese e prestazioni accessorie: 30%
Onorario e spese:
progetto generale
€ 3241,83
258228,45 x 6,438% x 0,120 x 1,25 x 1,30 =
progetto stralcio
206582,76 x 7,205% x 0,530 x 1,25 x 1,30 x 1,15 =
€ 14741,96
totale
€ 17983,79
B) Stralcio esecutivo di un progetto esecutivo,
redatto dallo stesso professionista.
Il lavoro è compensato:
- per il progetto di generale esecutivo, in ragione dell’importo dello stesso
con aliquote di tabella B: a), b), c), d), e), f)
- per il progetto stralcio in ragione dell’importo ad esso afferente con le aliquote di tabella B relative alla progettazione:a), b), c), d) e), f) con una
riduzione del 75%, in quanto lo stralcio costituisce, in questo caso, un
estratto di quanto già progettato.
Spettano le seguenti maggiorazioni:
- maggiorazione per incarico parziale: 25% (art. 18 della tariffa) sull’onorario per progettazione esecutiva.
- maggiorazione per spese e prestazioni accessorie: 30% (nell’ipotesi di incarico entro 20 km).
Compilazione della specifica:
Speciale Tariffe
Ordine degli Ingegneri - Bari
1. Importo Progetto Generale:
€ 258228,45
2. Importo Progetto Stralcio:
€ 206582,76
3. Classe I - Categoria c
77
4. Percentuale di applicazione su
€ 258228,45: 6,438%
5. Percentuale di applicazione su
€ 206582,76: 7,205%
6. Prestazioni di Tabella B:
a) progetto di massima
0,100
b) preventivo sommario
0,020
c) progetto esecutivo
0,250
d) preventivo particolareggiato
0,100
e) particolari costruttivi e decorativi
0,150
f) capitolati e contratti
0,300
totale
0,650
Esempi di
calcolo
di parcelle
ex lege 143/49
7. Maggiorazione incarico parziale
su progetto generale esecutivo: 25%
8. Spese e prestazioni accessorie: 30 %
Onorario e spese:
progetto generale
€ 258228,45 x 6,438% x 0,650 x 1,25 x 1,30 = € 17559,89
progetto stralcio
€ 206582,76 x 7,205% x 0,650 x 0,25 x 1,30 = € 3144,31
€ 20704,20
totale
Esempio di calcolo di perizia di variante e/o suppletiva
Durante il corso dei lavori il direttore dei lavori è autorizzato alla redazione
di una perizia di variante e/o suppletiva.
Supponiamo che:
- la perizia abbia richiesto un supplemento di progettazione;
- l’importo lordo del progetto originario sia di
€ 206582,76;
- l’importo delle opere aggiunte sia pari a
€ 77468,53;
- l’importo delle opere in diminuzione sia pari a
€ 61974,83;
- l’importo dei nuovi lavori è quindi pari a
€ 222076,47
La direzione lavori e la misura e contabilità si calcolano, sull’importo del
consuntivo lordo pari a € 222076,47.
Compilazione della specifica:
1. Importo lavori progetto originario
€ 206582,76
2. Importo lavori aggiuntivi
€ 77468,53
3. Importo lavori in diminuzione
€ 61974,83
totale
€ 346026,12
4. Classe I - categoria c
5. Percentuale di applicazione su
€ 346026,12:6,012%
6. Percentuale di applicazione su
€ 206582,76:7,205%
7. Prestazioni di Tabella B:
a) progetto di massima
78
0,100
Speciale Tariffe
Ordine degli Ingegneri - Bari
Esempi di
calcolo
di parcelle
ex lege 143/49
b) preventivo sommario
0,020
c) progetto esecutivo
0,250
d) preventivo particolareggiato
0,100
e) particolari costruttivi e decorativi
0,150
f) capitolati e contratti
0,030
totale
0,650
8. Spese e prestazioni accessorie: 30%
Onorario e spese:
per lavori principali, aggiunti e/o variati
€ 346026,12 x 6,012% x 0,650 x 1,30 = € 17578,61 (A)
per lavori principali
€ 206582,76 x 7,205% x 0,650 x 1,30 = € 12577,22 (B)
Onorario per perizia (differenza A-B) = € 5001,39
Note
1) Nel caso in cui la perizia non comporti nuova progettazione, ma solo una variazione di quantità delle singole categorie, la parcella è da calcolare, secondo lo
schema precedente, con le sole aliquote b), d), f) di tabella B.
2) È da applicare la maggiorazione ex art. 18 della tariffa professionale se l’incarico
è di sola direzione lavori.
Esempi di onorari per collaudo statico
Esempio 1: collaudo in zona non sismica entro 20 km dal luogo di residenza
Importo delle strutture € 335696,98; collaudo ad opere strutturali ultimate;
non sono state effettuate prove di carico né da parte del collaudatore né dal
direttore dei lavori.
Compilazione della specifica:
1. Importo delle strutture in c.a.: € 335696,98 (I)
2. Classe I, categoria f
3. Percentuale di tabella A: 5,1852% (P)
4. Spese e prestazioni accessorie: 30%
Onorario e spese
€ 335696,98 x 5,1852% x 0,10 x 1.3 = € 2262,85
Esempio 2: collaudo in zona sismica con s=12, oltre 20 km dal luogo di
residenza
Importo delle strutture € 335696,98; collaudo in corso d’opera; il collaudatore ha effettuate prove di carico; sono stati revisionati i calcoli statici.
Speciale Tariffe
Ordine degli Ingegneri - Bari
La formula da applicare è:
O = (C% x I x 1.30 + I x P x K1 x 0.20 + I x P x K2 x 0.50) x Sp
79
Compilazione della specifica:
1. Importo delle strutture in c.a. (I) : € 335696,98
Esempi di
calcolo
di parcelle
ex lege 143/49
2. Classe I, categoria g
3. Percentuale di tabella C (C%) :
0,1502%
4. Percentuale di tabella A (p%):
6,0516%
5. Aliquota c) di tabella B:
0,28
6. Maggiorazione per collaudo in corso d’opera: 30%
7. Spese e prestazioni accessorie: 60% (Sp = 1.60)
Onorario:
335696,98 x 0,1502% x 1,30 + 335696,98 x 6,0516% x 0,28 x 0,20 + 335696,98
x 6,0516% x 0.35 x 0.50) x 1,60 = € 8557,21
Esempio di collaudo Tecnico Amministrativo
1. Importo delle opere a consuntivo:
€ 284051,29
2. Importo revisionale
€ 12911,42
3. Riserve dell’impresa
€ 25822,84
4. Importo a base del calcolo dell’onorario
€ 322785,55
Incarico collaudo in corso d’opera. I lavori sono stati appaltati e contabilizzati a misura.
a) Professionista singolo
Compilazione della specifica
1. Importo opere collaudate:
€ 322785,55
2. Percentuale di tabella C:
0,1502%
3. Onorario base: 322785,55x 0,1502% =
€ 484,82
4. Incarico in corso d’opera: 20% (484,82 x 0,20)
€ 96,97
5. Relazione riservata
€ 96,97
€ 678,76
totale
5. Onorario per revisione tecnico contabile: 30% dell’onorario per contabilità
determinato ai sensi della Tabella seguente:
da 0 a € 2582,28:
1,8389% x € 2582,28
=€
da € 2582,28 a € 10329,14:
1,6862% x € 7746,85
= € 130,63
da € 10329,14 a € 25822,84:
1,5322% x € 15493,71
= € 237,39
da € 25822,84 a € 51645,69:
1,2252% x € 25822,84
= € 316,38
oltre € 51645,69:
1,0728% x € 271139,87
= € 2908,79
47,49
= € 3640,68
totale
3640,20 x 0,30
= € 1092,06
1092,06 + 678,76
= € 1770,82
6. Spese e prestazioni accessorie (60%)
€ 1062,49
7. Totale Onorario e spese
€ 2833,31
N.B.: se le opere fossero state appaltate e contabilizzate a corpo, l’onorario per la
revisione tecnico contabile sarebbe stato così determinato:
3640,68 x 0,15 = € 546,03
80
Speciale Tariffe
Ordine degli Ingegneri - Bari
b) Commissione del collaudo costituita da tre componenti
Esempi di
calcolo
di parcelle
ex lege 143/49
1. Onorario come sopra determinato € 1770,82
2. Maggiorazione per secondo e terzo componente (25% + 25%) = 50%
0,50x1770,82 = € 885,41
Totale onorario € 2656,23
3. Rimborso spese
0,60x2656,23 = € 1593,74
Totale onorario e spese € 4249,97
Onorario per ciascun componente:
4249,97
= 1416,66
3
Esempio di parcella per redazione di piano particolareggiato
- Superficie interessata Ha 3. 65. 28
- Volumetria esistente mc 3.580
- Volumetria a farsi mc 22.500
- Volumetria totale trattata mc 6.080
- Epoca dell’incarico: Ottobre 1998
1. Onorario rapportato alla superficie 3.6528 x € 77,47
=
€
282,98
2. Onorario rapportato al volume 26.080 x 15/1936,27 =
€
202,04
€
485,02
3. Adeguamento per superficie di circa Ha 4 40%
€
194,01
4. Onorario adeguato
€
679,03
5. Magg. per difficoltà altimetriche 10%
€
67,90
6. Magg. per ristrutturazione edilizia 30%
€
203,71
7. Onorario maggiorato
€
950,64
8. Rimborso spese (47,20%)
€
448,70
Totale
Onorario e spese
€ 1399,34
Onorario adeguato con indice ISTAT (1 + 12.50) 1399,34
€ 18891,09
Vacazioni
a) per rilievi su fabbricati esistenti (A + B + C)
30 h
b) pratiche amministrative, incontri con la committenza (A + B + C)
16 h
c) tempo per viaggi
(A + B)
8h
(C)
3h
d) ricerche catastali (B + C)
8h
Compenso a tempo
Speciale Tariffe
Ordine degli Ingegneri - Bari
54 x € 1,55 + 62 x € 0,93 + 57 x € 0,56 = € 173,28
81
Compenso a tempo adeguato con indice ISTAT
( 1 + 12.50 ) x 173,28 = € 2339,28
Esempi di
calcolo
di parcelle
ex lege 143/49
Totale Parcella (€ 18891,09 + € 2339,28) = € 21230,37
Note
A) Professionista incaricato
B) Aiuto laureato
C) Aiuto diplomato
Esempio di parcella per accatastamento di unità immobiliari
Fabbricato destinato a civili abitazioni e box per auto:
- n. 20 appartamenti
- n. 20 boxes
Onorario:
€ 1200
1) Tipo mappale
2) Elaborato planimetrico
€ 300
- fino a 10 subalterni
- per n. 30 subalterni ulteriori
30 x € 15
€ 450
3) Planimetrie
- appartamenti:
- fino a 10
€ 180 x 10 = € 1800
- oltre 10
€ 150 x 10 = € 1500
- boxes:
- fino a 10
€ 90 x 10 = € 900
- oltre 10
€ 78 x 10 = € 780
SOMMANO
€ 6930
4) Spese per lavori entro 20 Km dalla sede
30% di 6930
€ 2079
Totale Onorario e spese
€ 9009
Esempio di parcella per coordinamento sicurezza
Lavori di ristrutturazione di immobile vincolato destinato a civili abitazioni:
Importo dei lavori: € 774685.35
Classe I Categoria d
Percentuale di Tab. A: 6.35117%
Incrementi:
K1 = 0.15 (Immobile vincolato)
K3 = 0.15 (Coordinamento ed organizzazione attività)
82
Speciale Tariffe
Ordine degli Ingegneri - Bari
Maggiorazioni:
Esempi di
calcolo
di parcelle
ex lege 143/49
K4 = 0.05 (Caduta dall’alto)
K7 = 0.05 ( Lavori in prossimità di linee elettriche)
Lavoro eseguito nel raggio di 20 Km dalla residenza del professionista
a) fase progettazione:
• prime indicazioni:
O = 774685.35 x 6.35117% x 0.02 x 1.10 x 1.30
= 1407.17
• coordinatore progettazione:
O = 774685.35 x 6.35117% x 0.15 x 1.15 x 1.10 x 1.30 = 12136.80
Totale fase progettazione
13543.97
b) fase esecuzione:
O = 774685.35 x 6.35117% x 0.25 x 1.30 x 1.10 x 1.30 = 22866.44
Speciale Tariffe
Ordine degli Ingegneri - Bari
83
la nuova tariffa
per le opere pubbliche
Nuova tariffa
per OO.PP.
Come già compare nel Decreto 4 aprile 2001, l’aggiornamento degli onorari
nasce dalla proposta dei Consigli Nazionali riuniti degli Ingegneri e degli
Architetti. Nella proposta si analizzava una nuova metodologia di determinazione delle percentuali di Tabella A, che potesse superare le limitazioni
esistenti sia in termini di importo dei lavori che di aggiornamento automatico nel tempo. Le percentuali sono quindi state rideterminate definendo
curve con andamento decrescente continuo. Per la loro elaborazione sono
state prese come base di riferimento le percentuali del giugno 1987 modificate con i seguenti elementi correttivi:
1. Adeguamento delle percentuali secondo gli indici Istat
Come criterio base è stato ritenuto importante che la funzione di aggiornamento dovesse essere tale da mantenere costante nel tempo il valore del
compenso professionale a parità di prestazioni effettuate.
2. Incremento per oneri assicurativi
Questo incremento è stato definito sulla scorta dei recenti studi sui costi assicurativi previsti dalle polizze tipo e dalle convenzioni stipulate da diversi
Organismi di categoria. Sono quindi stati applicati incrementi alle percentuali, già adeguate secondo gli indici Istat, decrescenti linearmente per
importo lavori da euro 25822,84 a euro 1032913,80 e quindi costanti per gli
importi superiori.
3. Incremento per costi relativi al Sistema di Qualità
Per la valutazione dell’incidenza degli oneri sono stati considerati i costi presuntivi di uno studio professionale medio, sintetizzando in quattro fasi
distinte la messa in qualità, la certificazione ed il mantenimento del Sistema
di Qualità: Investimento iniziale, Iter di Certificazione, Mantenimento della
Certificazione, Mantenimento del SQ nello studio professionale. È stata
quindi adottata una aliquota costante della percentuale base.
4. Incremento per costi relativi a Pratiche Autorizzative Obbligatorie
Le attività per Pratiche Autorizzative Obbligatorie programmate nella Legge
Quadro e nel Regolamento prevedono il nuovo assetto con ruoli di valenza
gestionale nell’iter progettuale e realizzativo, comportando nuovi oneri e
costi professionali. Detti nuovi oneri sono stati valutati con una aliquota
costante della percentuale base.
La graficizzazione delle nuove percentuali adeguate con i correttivi, ha dato
origine ad una spezzata che è stata successivamente ridefinita con una curva
esponenziale che ha scostamenti minimi rispetto alla spezzata.
L ‘utilizzo di una curva continua per il calcolo delle nuove percentuali, otte84
Speciale Tariffe
Ordine degli Ingegneri - Bari
nuta da una funzione matematica, presenta, rispetto alla precedente tabella
di interpolazione, i seguenti vantaggi:
Nuova tariffa
per OO.PP.
Andamento decrescente e uniforme delle aliquote rispetto agli improvvisi
cambiamenti di pendenza nelle percentuali del giugno 1987.
Compattezza, in quanto per ogni classe e categoria la funzione è determinata
da 5 valori contro le circa 30 aliquote della tabella A del giugno 1987.
Facilità di aggiornamento in quanto gli aggiornamenti ISTAT non richiedono la ripubblicazione della tabella e non alterano l’andamento delle percentuali.
Conversione all’Euro.
Predisposizione e diffusione di un semplice programma di calcolo delle percentuali dati l’importo delle opere, la classe e categoria.
Metodi di calcolo degli onorari
Il calcolo degli onorari fa riferimento a due modalità di espletamento dell’incarico progettuale:
Progettazione di tipo integrale e coordinata.
Progettazione di tipo unica, ovvero la progettazione dove non è prevista la
presenza di opere (prestazioni) specialistiche e quindi l’opera si identifica
all’interno di un’unica classe e categoria.
Il metodo di calcolo per progettazione integrale e coordinata è connessa alle
opere contenenti prestazioni specialistiche: opere che si presentano con maggiore frequenza e che risultano caratterizzate da complessità ed articolazioni
tali, da rendere inevitabile lo svolgimento approfondito delle varie componenti specialistiche, come previsto all’art.2, comma i, del Regolamento.
Da queste premesse è derivata la necessità, nel caso di temi progettuali siffatti e pertanto oggettivamente maggiormente onerosi in termini di impegno
professionale, di modificare lo schema di tariffa sinora utilizzato. A tal proposito basti pensare che ad oggi venivano trattati in modo indifferenziato
progettazioni in cui la presenza di diverse categorie di opere richiedevano
maggiori o minori correlazioni per l’integrazione e il coordinamento, necessarie per raggiungere il soddisfacimento delle esigenze per cui l’opera stessa
era stata concepita. Sulla base di queste considerazioni è stato anche sottolineato il mutamento intervenuto dalla prima stesura della tariffa (L. 143/49)
ad oggi, sia per ciò che attiene l’approfondimento che per la complessità
della progettazione: l’attesa esecutività che il progetto deve raggiungere
prima della procedura d’ appalto, riguarda infatti tutte le categorie d’ opera.
Sono quindi stati adottati i seguenti criteri prioritari:
tenere conto, nella determinazione degli onorari, del maggiore onere derivante dalla necessità di coordinare ed integrare, nella struttura determinata
dalla categoria d’ opera prevalente, le varie progettazioni specialistiche perseguendone la sinergia;
Speciale Tariffe
Ordine degli Ingegneri - Bari
tenere conto che comunque, dalla prestazione di progettazione esecutiva
delle opere specialistiche (come anche precisato nell’ultimo comma del85
l’art.19 della L.143/49) si riconoscano e vadano intese inscindibili, in termini
di liquidazione, le prestazioni precedenti ad essa preliminari anche se distintamente svolte.
Il maggiore onere dovuto al coordinamento è stato riconosciuto con l’applicazione oltre che del criterio base della suddivisione in classi e categorie di
Nuova tariffa
per OO.PP.
cui all’art.14 della L.143/49, di alcune parzializzazioni sull’importo complessivo del progetto, proprio a riconoscimento dell’impegno unitario di integrazione e coordinamento che in tali passaggi viene richiesto.
In allegato viene esposta una serie di esempi relativi al “Metodo di calcolo
per progettazione integrale e coordinata”. Gli esempi riportati riguardano
alcune situazioni tipiche non esaustive dei possibili ambiti di progettazione
incontrabili.
Sono quindi stati esaminati ed esposti tre casi Impianto di depurazione
(comprendente le classi II/a, I/f,VIII, III/c,) Manufatto edilizio (comprendente le classi I/c,I/f,III/a,III/b,III/c), Cavalcavia (comprendente le classi
VI/a,IX/b,IX/c). Negli esempi presentati, per ogni fase progettuale, sono
esposte le categorie delle opere (prestazioni) specialistiche, il costo da prendere in considerazione, la classe e categoria (ai sensi dell’ art.14 della
L.143/49) di appartenenza dell’opera (prestazione) specialistica, la percentuale di tabella A, le prestazioni da imputare ad ogni prestazione (tabelle B e
B1).
Va evidenziato che l’ideazione dell’opera nel suo insieme ed il coordinamento tra le varie prestazioni, viene compensata con un onorario, per ciascuna
fase progettuale, calcolato sull’importo complessivo dell’opera, con l’applicazione della percentuale di tabella A relativa all’importo complessivo dell’opera nella classe e categoria in cui si identifica e finalizza sostanzialmente
l’opera, e con le aliquote relative alle prestazioni, necessarie, richieste dal
Responsabile del Procedimento e svolte, che attengono all’opera nel suo
insieme. (Nel caso oggetto di esemplificazione, alla fase preliminare sono
state attribuite le prestazioni a, b, o2, o3, o5, alla fase definitiva sono state
attribuite le prestazioni c, p, r2, r3, alla fase esecutiva sono state attribuite le
prestazioni f, g). Alle prestazioni specialistiche compete un onorario, per ciascuna fase progettuale, calcolato sull’importo singolare di ogni opera specialistica, con l’applicazione della percentuale di tabella A relativa all’importo
dell’opera specialistica nella classe e categoria di appartenenza relativa e con
le aliquote delle prestazioni indicate (tabella B) e le ulteriori necessarie di
tabella B1 richieste dal Responsabile del Procedimento attinenti l’opera specialistica.
Nei casi esemplificati, le opere cosiddette finalizzanti l’intervento, considerate anch’esse opera (prestazione) specialistica, si diversificano dalle altre in
quanto nella fase preliminare, non essendo ancora autonome rispetto all’opera complessiva, non trovano un onorario corrispondente; nella fase definitiva ed esecutiva, a questa classe di opere, in quanto prestazione specialistica, compete un onorario determinato sull’importo singolare dell’opera
specialistica nella classe e categoria di appartenenza relativa, con la percen86
Speciale Tariffe
Ordine degli Ingegneri - Bari
tuale relativa di tabella A, e con le aliquote (tabelle B e B1) delle prestazioni
svolte con esclusione di quelle già esposte nell’onorario relativo alla ideazio-
Nuova tariffa
per OO.PP.
ne e coordinamento generale, in quanto dette parzializzazioni confluiscono
all’interno della prestazione generale.
Per quanto riguarda la Direzione dei Lavori vale il principio della suddivisione per opere (prestazioni) specialistiche e pertanto gli onorari saranno
computati sull’importo di ogni opera specialistica, e tra queste le opere edili,
con la percentuale relativa di tabella A e con l’esposizione delle aliquote
delle prestazioni effettivamente richieste e svolte.
Vengono di seguito riportati gli esempi di progettazione integrale coordinata
relativi ai tre casi descritti sommariamente in precedenza nelle schede finali
sono anche dettagliati gli onorari relativi alle singole prestazioni. Gli importi
delle opere sono stati attribuiti in modo assolutamente indicativo ed a solo
titolo di esempio.
Nel caso di progettazione di tipo unica, l’onorario si computerà applicando
all’importo complessivo dell’opera, la percentuale relativa di tabella A e le
aliquote corrispondenti alle prestazioni effettivamente richieste dal Responsabile del Procedimento e svolte (tabelle B e B1). Per la Direzione dei Lavori
vale lo stesso metodo con l’esposizione delle aliquote relative alle prestazioni effettivamente richieste e svolte.
Di seguito sono riportati tre esempi di applicazione del metodo.
Speciale Tariffe
Ordine degli Ingegneri - Bari
87
88
g
03
e
h
computo met.
estimativo
0,07
p
r1
i
s
l3
0,02
l4
0,02
r3
r4
-
-
29,9325%
0,260
29,9325%
0,260
29,9325%
0,310
2306,65
7706,17
€
6463,24
1934,61
8397,85
€
6463,24
€
€
€ 10012,82
€
€
851,84
3697,70
€
2845,86
€
€
Onorario
Trattandosi di esempio, sono state inserite le prestazioni significative; si rimanda al compilatore l’inserimento di eventuali, ulteriori aliquote per prestazioni richieste ed espletate.
8397,85
0,02
controllo aggior. coordinamento ufficio della
elab. di progett.
supervisione direzione lavori,
aggiorn. manuali
dell’ufficio di
per ogni
d’uso e manutenz. direzione lavori
addetto
l2
0,04
r2
studio di ins. relazione indag. relazione indag. relazione indag. relazione indag.
urbanistico
geotecnica
idrologica
idraulica
sismica
-
29,9325%
0,100
Totale aliquota
€
0,03
05
€ 34058,31
0,32
l1
liquidazione
l
0,13
direzione dei
lavori, assistenza
al collaudo,
prove d’officina
0,05
04
relazione indag. relazione indag. relazione indag. relazione indag. relazione indag.
geotecnica
idrologici
idraulica
sismica
archeolog.
-
02
Prestazioni parziali - Aliquote
rel. gen. elaborati,
particolari
computo metr.
schema di
piano di
calcoli esecutivi costr. e decor. est., quadro econ.,
contratto,
manutenzione
elenco prezzi,
capit. Spec.,
quadro inc. perc. cronoprogram.
f
d
disciplin.
elem. tecnici
0,01
c
relazione illustr.
elaborati
0,23
calcolo
som. spesa
0,01
rel., planim.,
schemi grafici
0,09
01
Onorario complessivo
9,6266%
9,6266%
9,6266%
9,6266%
b
a
Totale
l/c
l/c
l/c
l/c
Percentuale
1934,61
258228,45
258228,45
258228,45
258228,45
Classe
categorie
€
Spese e vacazioni conglobate
per interpolaz. dell’art. DM 4
aprile 2001
Importo complessivo opere
DIREZIONE LAVORI
Totale
Spese e vacazioni conglobate
per interpolaz. dell’art. DM 4
aprile 2001
Importo complessivo opere
Progetto ESECUTIVO
Totale
Spese e vacazioni conglobate
per interpolaz. dell’art. DM 4
aprile 2001
Importo complessivo opere
Progetto DEFINITIVO
Totale
Spese e vacazioni conglobate
per interpolaz. dell’art. DM 4
aprile 2001
Importo complessivo opere
Progetto PRELIMINARE
Importo delle
opere
PROGETTAZIONE UNICA - ESEMPIO N. 1 - IMPORTO OPERE € 258228,45 - MANUFATTO EDILIZIO - NUOVE PERCENTUALI TAB. A - NUOVE ALIQUOTE TAB. B-B1
Nuova tariffa
per OO.PP.
Speciale Tariffe
Ordine degli Ingegneri - Bari
258228,45
258228,45
258228,45
335696,98
l/c
l/c
l/c
l/d
9,6266%
9,6266%
9,6266%
11,4853%
Classe
categorie Percentuale
g
02
03
Prestazioni parziali - Aliquote
0,32
0,03
l1
liquidazione
l
0,13
direzione dei
lavori, assistenza
al collaudo,
prove d’officina
0,05
04
05
h
computo met.
estimativo
0,07
e
r1
0,02
controllo aggior.
elab. di progett.
aggiorn. manuali
d’uso e manutenz.
l2
0,04
r2
r3
r4
i
s
studio di ins. relazione indag. relazione indag. relazione indag. relazione indag.
urbanistico
geotecnica
idrologica
idraulica
sismica
-
p
relazione indag. relazione indag. relazione indag. relazione indag. relazione indag.
geotecnica
idrologici
idraulica
sismica
archeolog.
0,015
01
l4
0,02
-
-
coordinamento ufficio della
supervisione direzione lavori,
dell’ufficio di
per ogni
direzione lavori
addetto
l3
0,02
rel. gen. elaborati,
particolari
computo metr.
schema di
piano di
calcoli esecutivi costr. e decor. est., quadro econ.,
contratto,
manutenzione
elenco prezzi,
capit. Spec.,
quadro inc. perc. cronoprogram.
f
d
disciplin.
elem. tecnici
0,01
c
calcolo
som. spesa
0,01
rel., planim.,
schemi grafici
0,09
relazione illustr.
elaborati
0,23
b
a
29,9325%
0,260
29,9325%
0,260
29,9325%
0,310
29,9100%
0,115
Totale aliquota
Trattandosi di esempio, sono state inserite le prestazioni significative; si rimanda al compilatore l’inserimento di eventuali, ulteriori aliquote per prestazioni richieste ed espletate.
Onorario complessivo
Totale
Spese e vacazioni conglobate
per interpolaz. dell’art. DM 4
aprile 2001
Importo complessivo opere
DIREZIONE LAVORI
Totale
Spese e vacazioni conglobate
per interpolaz. dell’art. DM 4
aprile 2001
Importo complessivo opere
Progetto ESECUTIVO
Totale
Spese e vacazioni conglobate
per interpolaz. dell’art. DM 4
aprile 2001
Importo complessivo opere
Progetto DEFINITIVO
Totale
Spese e vacazioni conglobate
per interpolaz. dell’art. DM 4
aprile 2001
Importo complessivo opere
Progetto PRELIMINARE
Importo delle
opere
PROGETTAZIONE UNICA - ESEMPIO N. 2 - IMPORTO OPERE € 335696,98 - EDIFICIO VINCOLATO - NUOVE PERCENTUALI TAB. A - NUOVE ALIQUOTE TAB. B-B1
1934,61
1934,61
€ 34058,31
€ 8397,85
€
€ 6463,24
€ 8397,85
€
€ 6463,24
€ 10012,82
€ 2306,65
€ 7706,17
€ 3697,70
€ 1326,18
€ 4433,92
Onorario
Nuova tariffa
per OO.PP.
Speciale Tariffe
Ordine degli Ingegneri - Bari
89
90
g
0,42
0,03
l1
liquidazione
l
0,5
direzione dei
lavori, assistenza
al collaudo,
prove d’officina
0,10
04
05
h
computo met.
estimativo
0,06
e
r1
0,02
controllo aggior.
elab. di progett.
aggiorn. manuali
d’uso e manutenz.
l2
0,06
r2
r3
r4
i
s
studio di ins. relazione indag. relazione indag. relazione indag. relazione indag.
urbanistico
geotecnica
idrologica
idraulica
sismica
0,06
-
p
relazione indag. relazione indag. relazione indag. relazione indag. relazione indag.
geotecnica
idrologici
idraulica
sismica
archeolog.
0,03
0,015
03
l4
0,02
-
-
coordinamento ufficio della
supervisione direzione lavori,
dell’ufficio di
per ogni
direzione lavori
addetto
l3
0,03
rel. gen. elaborati,
particolari
computo metr.
schema di
piano di
calcoli esecutivi costr. e decor. est., quadro econ.,
contratto,
manutenzione
elenco prezzi,
capit. Spec.,
quadro inc. perc. cronoprogram.
f
d
disciplin.
elem. tecnici
0,02
c
relazione illustr.
elaborati
0,15
calcolo
som. spesa
0,01
rel., planim.,
schemi grafici
0,07
02
Prestazioni parziali - Aliquote
29,8949%
0,470
29,8949%
0,260
29,8949%
0,290
29,8949%
0,125
Totale aliquota
900,37
€ 3385,39
€ 11324,30
€ 8137,28
€ 1872,77
€ 6264,51
€ 8137,28
€ 1872,77
€ 6987,34
€ 3912,15
€
€ 3011,78
Onorario
Nell’esempio si è ipotizzato il caso di arredo non acquistato dal mercato; sono state inserite le prestazioni significative; si rimanda al compilatore l’inserimento di eventuali, ulteriori aliquote per
prestazioni richieste.
€ 35833,32
6,2204%
6,2204%
6,2204%
6,2204%
01
€ 14709,69
l/e
l/e
VIII
VIII
b
a
Onorario complessivo
387342,67
387342,67
387342,67
387342,67
Classe
categorie Percentuale
Totale
Spese e vacazioni conglobate
per interpolaz. dell’art. DM 4
aprile 2001
Importo complessivo opere
DIREZIONE LAVORI
Totale
Spese e vacazioni conglobate
per interpolaz. dell’art. DM 4
aprile 2001
Importo complessivo opere
Progetto ESECUTIVO
Totale
Spese e vacazioni conglobate
per interpolaz. dell’art. DM 4
aprile 2001
Importo complessivo opere
Progetto DEFINITIVO
Totale
Spese e vacazioni conglobate
per interpolaz. dell’art. DM 4
aprile 2001
Importo complessivo opere
Progetto PRELIMINARE
Importo delle
opere
PROGETTAZIONE UNICA - ESEMPIO N. 3 - IMPORTO OPERE € 387342,67 - FOGNATURA - NUOVE PERCENTUALI TAB. A - NUOVE ALIQUOTE TAB. B-B1
Nuova tariffa
per OO.PP.
Speciale Tariffe
Ordine degli Ingegneri - Bari
costo categoria
costo categoria
costo categoria
totale
costo categoria
Impianti idrico sanitario
Impianto termico
Impianti elettrici
Ideazione e coord. generale
Opere edili e finiture
Impianti elettrici
costo categoria
costo categoria
Strutture
costo categoria
costo categoria
Opere edili e finiture
Impianto termico
totale
Ideazione e coord. generale
Impianti idrico sanitario
costo categoria
Impianti elettrici
costo categoria
costo categoria
Impianto termico
Strutture
costo categoria
Impianti idrico sanitario
relativa
relativa
relativa
di appartenenza dell’opera special.
di appartenenza dell’opera special.
relativa
relativa
relativa
relativa
relativa
relativa
relativa
relativa
relativa
relativa
relativa
relativa
relativa
relativa
Percentuale
di appartenenza dell’opera special.
di appartenenza dell’opera special.
di appartenenza dell’opera special.
di appartenenza dell’opera special.
di appartenenza dell’opera special.
di appartenenza dell’opera special.
di appartenenza dell’opera special.
di appartenenza dell’opera special.
di appartenenza dell’opera special.
di appartenenza dell’opera special.
di appartenenza dell’opera special.
di appartenenza dell’opera special.
di appartenenza dell’opera special.
di appartenenza dell’opera special.
di appartenenza dell’opera
Classe e categoria
x
x
x
x
x
x
x
x
x
g
x
x
x
x
x
f
x
x
x
d
x
x
c
x
x
x
x
b
x
x
x
x
x
a
x
x
x
x
x
h
x
x
x
x
e
x
01
Prestazioni parziali
x
x
x
x
x
i
x
p
x
02
Aliquote
x
x
x
x
x
s
x
r1
x
03
x
r2
x
04
x
r3
x
05
x
r4
Nel DEFINITIVO:
1) per la ideazione e coord. gener. si applicano, sull’intero ammontare dell’opera, le aliquote relative alla elaborazione grafica ed alle prestazioni che attengono all’opera nel suo insieme.
2) sulle opere edili e complementari si applicano le aliquote relative alle prestazioni non comprese nel fase di ideazione ed attinenti la prestazione specialistica, applicandole
sull’ammontare delle opere, con la relativa percentuale.
3) alle prestazioni specialistiche si applicano le aliquote delle prestazioni corrispondenti, computate sull’ammontare di ciascuna opera, con la relativa percentuale.
Nell’ESECUTIVO: si applica lo stesso metodo del Definitivo.
Nel PRELIMINARE:
1) per la ideazione, e coord. gener. si applicano, sull’intero ammontare dell’opera, la percentuale relativa e le aliquote della elaborazione grafica e delle prestazioni che attengono
all’opera nel suo insieme.
2) alle prestazioni specialistiche, escluse le opere edili in quanto non autonome in questa fase, si applicano le aliquote delle prestazioni corrispondenti, computate sull’ammontare di
ciascuna opera, con la relativa percentuale.
Progetto ESECUTIVO
Progetto DEFINITIVO
costo categoria
totale
Importo delle
Strutture
Progetto PRELIMINARE Ideazione e coord. generale
Categorie specialistiche
METODO DI CALCOLO PERE PROGETTAZIONE INTEGRALE E COORDINATA
Applicazione art. 14 con riconoscimento dell’ideazione e coordinamento generale della progettazione
Nuova tariffa
per OO.PP.
metodo di calcolo per
progettazione integrale e coordinata
ai sensi dell’art.2, comma i, Regolamento Dpr 554/99
Speciale Tariffe
Ordine degli Ingegneri - Bari
91
92
4131655,19
2065827,60
826331,04
413165,52
413165,52
413165,52
4131655,19
2065827,60
826331,04
413165,52
413165,52
413165,52
4131655,19
826331,04
413165,52
413165,52
413165,52
l/c
l/c
l/f
III/a
III/b
III/c
l/c
l/c
l/f
III/a
III/b
III/c
l/c
l/f
III/a
III/b
III/c
0,16
0,16
0,16
0,16
0,05
0,05
0,05
0,05
g
particolari
costr. e decor.
0,13
0,01
0,01
0,02
0,02
0,02
d
disciplinare
elem. tecnici
c
Relazione
illustr., elaborati
0,23
F
Rel. gen. e specialist.,
elaborati, calcoli esecut.
0,05
5,2897%
5,9892%
5,9348%
0,16
6,8602%
0,15
0,15
7,5524%
10,1191%
0,15
5,2897%
5,9892%
5,9348%
6,8602%
7,5524%
10,1191%
5,2897%
5,9348%
6,8602%
7,5524%
10,1191%
B
calcolo
somm. spesa
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
A
Rel., planim.,
schemi grafici
0,09
0,07
0,11
0,11
0,11
0,04
0,04
0,05
0,05
0,05
0,02
0,01
0,02
0,02
0,02
i
schema di contratto,
capit., Spec.,
cronoprogramma
h
p
studio di inserim.
urbanistico
0,03
computo metrico est.,
quadro ec., elenco prezzi,
quadro incid. percent.
0,07
0,04
0,08
0,08
0,08
e
computo metrico
estimativo
Prestazioni parziali - Aliquote
01
02
relazione
relazione
indagine geotecnica indagine idrologica
0,015
0,03
0,02
0,02
0,03
0,03
0,03
s
piano di
manutenzione
0,06
r1
rel. indagine
geotecnica
03
relazione
indagine idraulica
0,015
r2
relazione
indagine idrologica
0,03
0,015
04
relazione
indagine sismica
r3
relazione
indagine idraulica
0,03
05
relazione
indagine archeologica
0,015
0,03
r4
rel. indag.
sismica
0,180
0,080
0,280
0,300
0,300
0,300
0,320
0,080
0,300
0,260
0,260
0,260
0,145
0,125
0,120
0,120
0,120
Tot. aliquote
39339,39
9898,12
13731,51
8503,19
9361,17
12542,59
12542,59
93375,97
69936,69
9898,12
14712,33
7369,44
8113,02
10870,24
120899,84
31190,06
6130,130
3401,28
3744,47
5017,04
49482,98
Onorario
Gli importi delle diverse categorie di lavoro sono stati espressi convenzionalmente considerando quelli inerenti le opere strutturali pari al 20% del totale e quelli degli impianti pari al
30% del totale, egualmente ripartito fra le tre categorie.
Ideazione e coord. gen.
Opere edili e finiture
Strutture
Impianti idrico-sanitario
Impianto termico
Impianti elettrici
Totale
Onorario complessivo
Progetto ESECUTIVO
Ideazione e coord. gen.
Opere edili e finiture
Strutture
Impianti idrico-sanitario
Impianto termico
Impianti elettrici
Totale
Progetto DEFINITIVO
Ideazione e coord. gen.
Strutture
Impianti idrico-sanitario
Impianto termico
Impianti elettrici
Totale
Progetto PRELIMINARE
Importo delle opere Classe e categ. Percentuale
PROGETTAZIONE INTEGRALE E COORDINATA - ESEMPIO N. 3 - IMPORTO OPERE €4131655,19 - MANUFATTO EDILIZIO NUOVE PERCENTUALI - NUOVE ALIQUOTE TAB. B-B1
Nuova tariffa
per OO.PP.
Speciale Tariffe
Ordine degli Ingegneri - Bari
Esempio di parcella per coordinamento sicurezza opera pubblica
Nuova tariffa
per OO.PP.
Lavori di costruzione di immobile demaniale destinato a caserma della
Guardia di Finanza.
Descrizione delle opere
Opere edili e di finitura
Strutture
Importo
delle opere
Classe e
categoria
Percentuale
Tab. A
Percentuale spese
2065827.60
Ic
5.9892%
29.4072%
826331.04
If
5.9348%
29.7674%
Impianto idrico sanitario
413165.52
IIIa
6.8602%
29.8874%
Impianto termico
413165.52
IIIb
7.5524%
29.8874%
Impianto elettrico
413165.52
IIIc
10.1191%
29.8874%
Incrementi:
K3 = 0.15 (Coordinamento ed organizzazione attività)
Maggiorazioni:
K4 = 0.05 (Caduta dall’alto)
K7 = 0.05 ( Lavori in prossimità di linee elettriche)
Onorario:
a) fase progettazione:
prime indicazioni:
O = 2065827.60 x 5.9892% x 0.02 x 1.10 x 1.294072
=
3522.44
O = 826331.04 x 5.9348% x 0.02 x 1.10 x 1.297674
=
1400.07
O = 413165.52 x 6.8602% x 0.02 x 1.10 x 1.298874
=
736.30
O = 413165.52 x 7.5524%x 0.02 x 1.10 x 1.298874
=
891.66
O = 413165.52 x 10.1191%x 0.02 x 1.10 x 1.298874
=
1194.69
7745.16
coordinamento progettazione:
O = 2065827.60 x 5.9892% x 0.15 x 1.10 x 1.294072
=
26418.32
O = 826331.04 x 5.9348% x 0.15 x 1.10 x 1.297674
=
10500.87
O = 413165.52 x 6.8602% x 0.15 x 1.10 x 1.298874
=
6074.520,,
O = 413165.52 x 7.5524%x 0.15 x 1.10 x 1.298874
=
6662.29
O = 413165.52 x 10.1191%x 0.15 x 1.10 x 1.298874
=
8960.18
58616.18
Totale onorario fase progettazione
66361.34
b) fase esecuzione:
coordinamento esecuzioni
O = 2065827.60 x 5.9892% x 0.25 x 1.15 x 1.10 x 1.294072
=
50635.12
O = 826331.04 x 5.9348% x 0.25 x 1.15 x 1.10 x 1.297674
=
20125.62
O = 413165.52 x 6.8602% x 0.25 x 1.15 x 1.10 x 1.298874
=
11642.83
O = 413165.52 x 7.5524% x 0.25 x 1.15 x 1.10 x 1.298874
=
12817.60
O = 413165.52 x 10.1191%x 0.25 x 1.15 x 1.10 x 1.298874
=
17173.68
Totale onorario fase esecuzione
112394.85
Speciale Tariffe
Ordine degli Ingegneri - Bari
93
appendice normativa
regolamento ministero di grazia e giustizia 27/10/1997
adeguamento compensi a vacazione
Appendice
normativa
Visto l’articolo unico della legge 4 marzo 1958 n. 143, in base al quale le tariffe per le prestazioni professionali degli Ingegneri e Architetti sono stabilite
mediante decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, su proposta dei Consigli nazionali degli Ingegneri e
degli Architetti;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Ritenuta l’opportunità di adeguare i compensi a vacazione previsti dalla
tariffa per le prestazioni professionali degli Ingegneri e degli Architetti,
approvata con decreto ministeriale 11 giugno 1987, n. 233;
Viste le proposte avanzate dai Consigli nazionali degli Ingegneri nelle sedute del 12 ottobre 1992 e del 20 gennaio e del 18 febbraio 1994, nonchè quelle
del Consiglio nazionale degli Architetti nelle sedute del 15 ottobre 1992, del
22 dicembre 1993 e del 7 aprile 1994;
Visto il parere espresso dal C.I.P.E. nella riunione del 23 aprile 1997;
Udito il parere della Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio
di Stato espresso nell’adunanza del 30 giugno 1997;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell’art. 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota n.
7/09002004/217 del 7 agosto 1997);
ADOTTA
IL SEGUENTE REGOLAMENTO
Art. 1
1. I compensi a vacazione previsti dall’articolo 4 della legge 2 marzo 1949, n.
143, come modificati, da ultimo, con decreto ministeriale 11 giugno 1987, n.
233, sono fissati in ragione di € 56,81 per ogni ora o frazione di ora per il professionista incaricato, di € 37,96 per ogni aiuto iscritto all’albo e di € 28,41
per ogni altro aiuto di concetto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Speciale Tariffe
Ordine degli Ingegneri - Bari
94
Appendice
normativa
decreto del ministero della giustizia
4 aprile 2001
gazzetta ufficiale n. 96 del 26/04/2001
Riforma lavori pubblici ex art. 17, comma 14 bis l. 109/04 progettazione “corrispettivi delle attività di progettazione e delle altre attività, ai sensi dell’art. 17, comma
14-bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche” (titolo così modificato con comunicato su g.u. 5.6.01 n. 128)
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
di concerto con
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l’art. 17, comma 14-bis, ter e quater;
Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 554;
Vista la legge 2 marzo 1949, n. 143, recante: “Approvazione della tariffa professionale degli ingegneri ed architetti”;
Vista la legge 4 marzo 1958, n. 143, recante: “Norme sulla tariffa degli ingegneri e degli architetti”;
Visti i decreti ministeriali 21 agosto 1958, 25 febbraio 1965, 18 novembre
1971, 13 aprile 1976, 29 giugno 1981, 11 giugno 1987, n. 233, di aggiornamento degli onorari professionali spettanti agli ingegneri ed agli architetti;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 1999, n. 528, recante: “Modifiche ed
integrazioni al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, recante attuazione
della direttiva 92/57/CEE in materia di prescrizioni minime di sicurezza e
di salute da osservare nei cantieri temporanei o mobili”;
Vista la proposta dei Consigli nazionali riuniti degli ingegneri e degli architetti;
DECRETA
Art. 1.
1. I corrispettivi per le attività di progettazione e per le altre attività previste
dall’art. 17, comma 14-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni ed integrazioni, sono quelli di cui alle tabelle A, B, B1, B2, B3,
B5 e B6 allegate al presente decreto di cui costituiscono parte integrante.
Art. 2.
1. Gli onorari di cui alla tabella A del presente decreto, per importi inferiori
a 50 milioni di lire, sono stabiliti a discrezione entro il limite massimo dell’onorario corrispondente a 50 milioni di lire.
Speciale Tariffe
Ordine degli Ingegneri - Bari
2. Per importi di lavori superiori a 100 miliardi di lire si applica la percentuale relativa all’importo di 100 miliardi di lire.
95
Art. 3.
1. Il rimborso delle spese e dei compensi accessori relativi agli onorari a percentuale determinati a seguito dell’applicazione delle tabelle A, B, B1, B2,
B4, e B6 limitatamente ai supporti esterni alla amministrazione, allegate al
presente decreto, deve essere riconosciuto forfetariamente nella misura
Appendice
normativa
minima del 30 per cento del medesimo per importi di lavori pari a 50
milioni e nella misura minima del 15 per cento per importi di lavori pari o
superiori a 100 miliardi. Per importi di lavori intermedi le percentuali si
calcolano per interpolazione lineare.
2. Nel caso l’entità dei rimborsi spese e dei compensi accessori superi gli
importi minimi di cui al precedente comma, devono essere prodotti i giustificativi di spesa per l’intero ammontare del rimborso e degli oneri
accessori.
Art. 4.
Nel caso di affidamento parziale delle fasi di progettazione e della attività di
direzione lavori non è dovuta alcuna maggiorazione delle tariffe di cui al
presente decreto.
Art. 5.
1. Il metodo di calcolo relativo alla progettazione integrale e coordinata di
cui all’art. 2, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica n.
554/1999 è il seguente:
a)
progettazione preliminare:
1)
per la ideazione e il coordinamento generale si applicano, sull’intero
ammontare dell’opera, la percentuale relativa e le aliquote della elaborazione grafica e delle prestazioni che attengono all’opera nel suo insieme;
2)
alle prestazioni specialistiche, escluse le opere edili, si applicano le
aliquote delle prestazioni corrispondenti, computate sull’ammontare di
ciascuna opera con la relativa percentuale;
b)
progettazione definitiva e progettazione esecutiva:
1)
per la ideazione e il coordinamento generale si applicano, sull’intero
ammontare dell’opera, la percentuale relativa e le aliquote della elaborazione grafica e delle prestazioni che attengono all’opera nel suo insieme;
2)
sulle opere edili e complementari si applicano le aliquote dalle pre-
stazioni non comprese nella fase di ideazione ed attinenti la prestazione
specialistica, applicandole sull’ammontare delle opere, con la relativa percentuale;
3)
alle prestazioni specialistiche si applicano le aliquote delle prestazio-
ni corrispondenti, applicandole sull’ammontare di ciascuna opera, con la
relativa percentuale.
Speciale Tariffe
Ordine degli Ingegneri - Bari
96
TABELLA A
CORRISPETTIVI E PERCENTUALI RELATIVE ALLE VARIE
Appendice
normativa
CLASSI E CATEGORIE DI LAVORI
Le percentuali della Tabella A sono definite da una serie di curve rispondenti alla formula sotto riportata:
p = In x 10q + x3
dove p = Percentuale ricercata
I = Importo opere
x3 = Parametro di tendenza della curva
ed i due parametri n e q sono determinati, come di seguito riportato, dai
valori di due importi (I1 e I2) e dalle rispettive percentuali (x1 e x2) assunti
per la determinazione della curva e riportati, unitamente al parametro x3,
nella Tabella A sotto riportata:
n = log[(x1 – x3)/(x2 – x3)] / log(I1/I2)
q = log[(x1 – x3) / (I1)n]
Tabella A
PARAMETRI DI RIFERIMENTO
Cl.
Speciale Tariffe
Ordine degli Ingegneri - Bari
Importi
Percentuali
Cat.(in migliaia di euro)
%
Parametro
primo
secondo
prima
seconda
tendenza
I1
I2
x1
x2
x3
Coefficienti
n
q
I
a 25,82
51645,69 12,4559
2,9741
2,3301
-0,362475797
3,796119632
I
b 25,82
51645,69 14,7270
3,6426
2,7961
-0,348087186
3,756586012
I
c 25,82
51645,69 18,9434
3,8575
2,9689
-0,380099837
4,129804521
I
d 25,82
51645,69 24,9135
4,7702
3,6743
-0,389989558
4,329656060
I
e 25,82
51645,69 32,6375
6,0967
4,8060
-0,404028835
4,555142495
I
f 25,82
51645,69 15,3963
3,2347
2,5425
-0,384364863
4,068245092
I
g 25,82
51645,69 20,1015
3,7664
2,9689
-0,403538467
4,340653828
II
a 25,82
51645,69 11,7778
2,2410
1,7658
-0,400979213
4,087647772
II
b 25,82
51645,69 14,3803
2,6884
2,1193
-0,403915538
4,198259504
II
c 25,82
51645,69 21,2001
3,0291
2,4030
-0,447571561
4,719930875
III
a 25,82
51645,69 16,4889
2,9528
2,3301
-0,411007347
4,315359685
III
b 25,82
51645,69 17,7554
3,3157
2,6138
-0,404084946
4,291209646
III
c 25,82
51645,69 23,5555
4,4820
3,5316
-0,400978556
4,388670541
IV
a 25,82
51645,69 14,1333
3,8014
2,9689
-0,341545259
3,677382095
97
IV
b 25,82
51645,69 11,7778
2,8870
2,2603
-0,357907439
3,734041520
IV
c 25,82
51645,69
9,4222
2,4412
1,9085
-0,348185613
3,556524445
V
25,82
51645,69 12,4690
4,7082
2,0000
-0,451353518
4,494862399
VI
a 25,82
51645,69
7,9619
2,7513
2,1335
-0,295271914
3,038838960
VI
b 25,82
51645,69 13,7643
3,9316
3,0655
-0,330735265
3,575655954
VII
a 25,82
51645,69
8,1897
2,3337
1,8197
-0,331162187
3,353747178
VII
b 25,82
51645,69
9,5883
3,1431
2,4411
-0,305298293
3,204618336
VII
c 25,82
51645,69 11,9985
3,5782
2,7866
-0,322882079
3,450208659
VIII
25,82
51645,69 12,8705
2,9736
2,3316
-0,368145778
3,857138585
IX
a 25,82
51645,69 10,1459
2,1833
1,7151
-0,380316864
3,853916919
IX
b 25,82
51645,69 17,3828
3,9130
3,0703
-0,372623850
4,024535343
IX
c 25,82
51645,69 20,6537
4,6379
3,6394
-0,373055082
4,102953975
Appendice
normativa
Speciale Tariffe
Ordine degli Ingegneri - Bari
98
Appendice
normativa
Speciale Tariffe
Ordine degli Ingegneri - Bari
99
Appendice
normativa
Speciale Tariffe
Ordine degli Ingegneri - Bari
100
Appendice
normativa
Speciale Tariffe
Ordine degli Ingegneri - Bari
101
Appendice
normativa
Speciale Tariffe
Ordine degli Ingegneri - Bari
102
Appendice
normativa
Speciale Tariffe
Ordine degli Ingegneri - Bari
103
Coefficienti moltiplicativi
Opere
a Estese
1,15
b Puntuali
Intervento
1
a Ampliamento/Modificazioni
0,8
b Nuove costruzioni
Componenti ambientali
1
a Tutte quelle previste dal Dpcm
1,15
b 3 componenti/impianti prevalenti
1
Livello di analisi
a Metodi empirico/descrittivi
1
(strumenti utilizzati)
b Metodi analitico numerici
(utilizzo di modelli di simulazione)
Cartografia
Analisi costi-benefici
1,2
a Cartografia tradizionale
1
b Cartografia numerica e uso di Gis
Alternative
Appendice
normativa
1,1
a Presenza di almeno un’alternativa
progettuale realizzabile
1,1
b Assenza di alternative
1
a Analisi completa
1
b Analisi sommaria o assente
0,9
Nota: Gli onorari non comprendono i costi di indagini di campo, monitoraggi, prelievi ed analisi, nonché le relative relazioni di settore.
Per importi intermedi si procederà per interpolazione lineare.
Tabella B5
ONORARIO RELATIVO AI PIANI PARTICELLARI D’ESPROPRIO
Onorario (euro)
Per ciascuna partita catastale
54,74
Per ciascuna particella
20,66
Per la redazione del verbale di consistenza
71,79
Per ciascuna particella
14,98
Per ciascun fabbricato
76,95
Per ciascun frazionamento
929,62
Speciale Tariffe
Ordine degli Ingegneri - Bari
104
Tabella B6
ONORARIO RELATIVO ALLE ATTIVITÀ DI SUPPORTO
Appendice
normativa
AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Aliquote parziali per attività omogenee Riferimenti(Dpr 554/99)
Per progetto e fattibilità intervento
% Tab. B6
Art. 8 commi a, b, c
30
Preliminare Definitiva Esecutiva
Art. 8 commi e, f, o, p
15
Supervisione alla Direzione Lavori
Art. 8 commi l, r, t, v, y, z
10
Supervisione alla Sicurezza
Art. 8 commi n, u
5
Funzioni Amministrative
Art. 8 commi d, g, h, i, m, q, s, w 10
Validazione progetto
Artt. 46, 47
Supervisione coordinamento
e verifica alla progettazione:
30
Applicazione aliquote:
caso 1) Svolgimento delle attività all’interno della Amministrazione
Si assume quale riferimento per la identificazione economica della prestazione del Responsabile del Procedimento l’importo fissato dall’Art. 18 della L.
109 pari a 1,5% dell’importo dei Lavori assunto per la parte relativa alle funzioni del Responsabile del Procedimento nella quota parte determinata dall’Amministrazione appaltante.
Quindi:
Prestazione Responsabile del Procedimento (attività interna all’amministrazione) = Oi
Oi = (quota determinata dall’Amministrazione) x (1,5% x Importo Lavori) x
(Aliquote Tab. B6)
caso 2) Conferimento di incarico all’esterno per attività di supporto al
Responsabile del Procedimento
In questo caso si assume quale riferimento per la identificazione economica
della prestazione del Responsabile del Procedimento l’importo delle competenze relativo all’intero incarico di Progettazione e Direzione Lavori per l’opera in questione, attribuendo, nel raffronto, all’intera prestazione del
Responsabile del Procedimento un ammontare pari al 25% delle prime.
Quindi:
Prestazione Responsabile del Procedimento (attività di supporto esterna
all’amministrazione) = Oe
Oe = 25% (Onorario Progettazione e D.L.L.) x (Aliquote Tab. B6 per prestazioni svolte)
N.B. Per quanto attiene all’attività di Responsabile dei Lavori per la sicurezza, preSpeciale Tariffe
Ordine degli Ingegneri - Bari
vista dal D. Leg.vo 494/96 e s.m.i., si precisa che le competenze sono state
esposte a parte nella tabella B2 cui si rimanda.
105
tariffa giudiziaria
approvata con decreto
del presidente della repubblica
n. 352 del 27 luglio 1988
Appendice
normativa
“Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori, per le operazioni eseguite su disposizione dell’autorità
giudiziaria in materia civile e penale” (gazzetta ufficiale n. 193 del
18/08/1988)
Art. 1- Gli onorari di cui all’art. 4 della L. 8 luglio 1980, n. 319 sono stabiliti
nella misura di € 9,3 per la prima vacazione e di € 5,16 per ciascuna delle
vacazioni successive.
Art. 2- Le tabelle approvate con il D.P.R. 14 novembre 1983, n. 820 sono
sostituite dalle tabelle allegate al presente decreto.
Art. 3- Il presente decreto entra in vigore nel decimo quinto giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Tabelle contenenti la misura degli onorari fissi e di quelli variabili dei
periti e dei consulenti tecnici, per le operazioni eseguite su disposizione
dell’autorità giudiziaria in materia civile e penale, in attuazione dell’art. 2
della Legge 8 luglio 1980, n. 319.
Art. 1 - Per la determinazione degli onorari a percentuale si ha riguardo per
la perizia al valore del bene o di altra utilità oggetto dell’accertamento determinato sulla base di elementi obiettivi risultanti dagli atti del processo e per
la consulenza tecnica al valore della controversia; se non è possibile applicare i criteri predetti gli onorari sono commisurati al tempo ritenuto necessario
allo svolgimento dell’incarico e sono determinati in base alle vacazioni.
Art. 2 - Per la perizia o la consulenza tecnica in materia amministrativa, contabile o fiscale, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni:
fino a € 5164,57 dal 2,97 al 5,95%
da € 5164,58 e fino a €10329,14 dal 2,38 al 4,76%
da €10329,15 e fino a € 25822,84 dal’l,78 al 3,57%
da € 25822,85 e fino a € 51645,69 dal’l,49 al 2,97%
da € 51645,70 e fino a € 103291,38 dal 1,19 al 2,38%
da € 103291,39 e fino a € 258228,45 dal 0,59 al’l,19%
da € 258228,46 fino e non oltre € 516456,90 dal 0,3 allo 0,6%
E’in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a € 91,93
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Speciale Tariffe
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Art. 3 - Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di valutazione di
aziende, enti patrimoniali, situazioni aziendali, patrimoni, avviamento, dirit-
Appendice
normativa
ti a titolo di risarcimento di danni, diritti aziendali e industriali nonché relativi a beni mobili in genere, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario determinato ai sensi dell’articolo precedente e ridotto alla meta
E’in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a € 91,93
Art. 4 - Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di bilancio e relativo
conto dei profitti e perdite spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni:
A) Sul totale delle attivita’
fino a € 51645,69 da 0,24 a 0,48%
da € 51645,70 e fino a € 103291,38 da 0,089 a 0,178
da € 103291,39 e fino a € 258228,45 da 0,059 a 0,119%
da € 258228,46 e fino a € 516456,90 da 0,03 a 0,06%
da € 516456,91 e fino a € 1032913,80 da 0,0149 a 0,0298%
da e 1032913,81 fino e non oltre € 2582284,50 da 0,0059 a 0,0119%
B) Sul totale dei ricavi lordi.
fino a € 258228,45 da 0,059 a 0,119
da € 258228,46 e fino a € 516456,90 da 0,03 a 0,06%
da €516456,91 e fino a €1032913,80 da 0,0119 a 0,0238%
da € 1032913,81 fino e non oltre € 5164568,90 da 0,0059 a 0,0119%
I suddetti onorari sono ridotti alla metà se la formazione del bilancio riguarda societa’, enti o imprese che non svolgono alcuna attività commerciale od
industriale o la cui attività sia limitata alla pura e semplice amministrazione
di beni immobili o al solo godimento di redditi patrimoniali; tale disposizione non si applica agli enti pubblici.
E in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a € 91,93.
Art. 5 - Salvo quanto previsto nell’articolo precedente per la perizia o la consulenza tecnica in materia di inventari, rendiconti e situazioni contabili spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da € 91,93 a € 614,58.
Art. 6 - Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di avarie comuni
spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato
per scaglioni sull’ammontare complessivo della somma ammessa:
fino a € 3098,74 dal 2,97 al 5,95%
da € 3098,75 e fino a € 5164,57 dal 2,38 al 4,76%
da € 5164,58 e fino a € 10329,14 dal 2,08 al 4,16%
da € 10329,15e fino a € 25822,84dal l,78 al 3,57%
da € 25822,85 e fino a € 51645,69 dal l,l9 al 2,38%
da € 51645,70 e fino a € 103291,38 dal 0,89 al l,78%
da € 103291,39 e fino a € 258228,45 dal 0,446 al 0,892%
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da € 258228,46 fino e non oltre €516456,90 dal 0,149 al 0,298%
In ogni caso è dovuto un compenso non inferiore a € 91,93.
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Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di avarie particolari spetta al
perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni sull’ammontare complessivo della somma liquidata:
fino a € 3098,74 dal 2,08 al 4,16
da € 3098,75 e fino a € 5164,57 dal l,78 al 3,57%
Appendice
normativa
da € 5164,58 e fino a € 15493,71 dal 0,89 al l,78%
da € 15493,72 e fino a € 30987,41 dal 0,446 al 0,892%
da € 30987,42 e fino a € 51645,69 dal 0,3 al 0,6%
da € 51645,70 fino e non oltre € 103291,38 dal 0,149 al 0,298%
In ogni caso è dovuto un compenso non inferiore a € 91,93..
Art. 7- Per la perizia o la consulenza tecnica espletata con metodo attuariale
in materia di ricostruzione di posizioni retributive o previdenziali, di prestiti, di nude proprietà e usufrutti, di ammortamenti finanziari, di adeguamento al costo della vita e rivalutazione monetaria, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da € 91,93.a € 307,29.
Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di verifica di basi tecniche di
gestioni previdenziali e assistenziali; di riserve matematiche individuali e
valori di riscatto di anzianità pregressa ai fini del trattamento di previdenza
e quiescienza, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da € 122.92
a € 368,75.
Art. 8 - Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di accertamento di
stato di equilibrio tecnico finanziario di gestioni previdenziali e assistenziali
spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato
per scaglioni sull’ammontare delle entrate, effettive o presunte, dell’anno cui
si riferisce la valutazione:
e fino a € 103291,38 da 0,42 al 0,83%
da € 103291,39 e fino a € 258228,45 da 0,24 al 0,48%
da € 258228,46 e fino a € 516456,90 da 0,18 al 0,36%
da € 516456,91 e fino a € 5164568,90 da 0,024 al 0,048%
da € 5164568,91 fino non oltre € 25822844,95 da 0,0059 al 0,0119%
È in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a € 91,93.
Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di analisi tecniche sui bilanci
consuntivi o preventivi di enti previdenziali, assicurativi o finanziari spetta al
perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni:
fino a € 103291,38 da 0,208 al 0,416%
da € 103291,39 e fino a € 258228,45 da 0,0089 al 0,178%
da € 258228,46 e fino a € 516456,90 da 0,03 al 0,06%
da € 516456,91 e fino a € 5164568,90 da 0,089 al 0,0178%
da € 5164568,91 fino e non oltre € 25822844,95 da 0,00149 al 0,003%
Qualora l’analisi di cui al comma precedente riguardi più di un bilancio, il
compenso complessivo è costituito dalla somma dell’onorario relativo al
bilancio più recente e da quello spettante per ciascun bilancio precedente
ridotto alla meta’.
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È in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a € 91,93.
Appendice
normativa
Art. 9- Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di opere di pittura,
scultura e simili spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da €
61,46 a 307,29 per il primo reperto.
Quando l’indagine ha ad oggetto più reperti l’onorario spettante per ogni
reperto successivo al primo è ridotto da un terzo a due terzi.
Art. 10 - Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di accertamento di
retribuzioni o di contributi previdenziali, assicurativi, assistenziali e fiscali e
ogni altra questione in materia di rapporto di lavoro spetta al perito e al consulente tecnico un onorario da € 91,93 a € 368,75.
Art. 11- Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di costruzioni edilizie, impianti industriali, impianti di servizi generali, impianti elettrici, macchine isolate e loro parti, ferrovie, strade e canali, opere idrauliche, acquedotti e fognature, ponti, manufatti isolati e strutture speciali, progetti di
bonifica agraria e simili spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a
percentuale calcolato per scaglioni:
fino a € 5164,57 dal 4,16 al 8,33%
da 5164,58 e fino a € 10329,14 dal 2,97 al 5,95%
da € 10329,15 e fino a € 25822,84 dal 2,38 al 4,76%
da € 25822,85 e fino a € 51645,69 dal 1,78 al 3,57%
da € 51645,70 e fino a € 103291,38 dal 1,19 al 2,38%
da € 103291,39 e fino a € 258228,45 dal 0,59 al l,19%
da € 258228,46 fino e non oltre € 516456,90 dal 0,149 al 0,298%
È in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a € 91,93.
Art. 12 - Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di verifica di rispondenza tecnica alle prescrizioni di progetto e/o di contratto, capitolati e
norme, di collaudo di lavori e forniture, di misura e contabilità di lavori, di
aggiornamento e revisione dei prezzi, spetta al perito o al consulente tecnico
un onorario da un minimo di € 91,93 ad un massimo di € 614,58.
Per la perizia o consulenza tecnica in materia di rilievi topografici planimetrici e altimetrici, compresi le triangolazioni e poligonazioni, la misura dei
fondi rustici, i rilievi di strade, canali, fabbricati, centri abitati e aree fabbricabili, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da un minimo di €
91,93 ad un massimo di € 614,58.
Art. 13 - Per la perizia o consulenza tecnica in materia di estimo spetta al
perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni sull’importo stimato:
fino a € 5164,57 da 0,65 a 1,31%
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da € 5164,58 e fino a € 10329,14 da 0,59 a 1,19%
da € 10329,15 e fino a € 25822,84 da 0,53 a 1,07%
109
da € 25822,85 e fino a € 51645,69 da 0,36 a 0,71%
da € 51645,70 e fino a € 103291,38 da 0,24 a 0,48%
da € 103291,39 e fino a € 258228,45 da 0,18 a 0,36%
da € 258228,46 e fino e non oltre € 516456,90 da 0,03 a 0,06%
Appendice
normativa
Nel caso di stima sommaria spetta al perito o al consulente tecnico un onorario determinato ai sensi del comma precedente e ridotto alla meta’; nel caso
di semplice giudizio di stima lo stesso è ridotto di due terzi.
È in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a € 91,93.
Art. 14 - Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di cave e miniere,
minerali, sostanze solide, liquide e gassose spetta al perito o al consulente
tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni sull’importo stimato
fino a € 5164,57 da 0,89 a 1,78%
da 5164,58 e fino a € 10329.14 da 0,59 a 1,l9%
da € 10329.15 e fino a € 25822,84 da 0,3 a 0,6%
da € 25822,85 e fino a € 51645,69 da 0,18 a 0,36%
da € 51645,70 e fino a € 103291,38 da 0,119 a 0,238%
da € 103291,39 e fino a € 258228,45 da 0,059 a 0,119%
da € 258228,46 fino non oltre € 516456,90 da 0,03 a 0,06%
È in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a € 91,93.
Art. 15 - Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di valutazione, riparazione e trasformazione di aerei, navi e imbarcazioni e in quella di salvataggio e recuperi spetta al perito o al consulente tecnico un onorario determinato ai sensi dell’art. 11 e ridotto alla metà.
In materia di valutazione di danni l’onorario come innanzi determinato è
ulteriormente ridotto alla metà.
È in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a € 61,46.
Art. 16 - Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di funzioni contabili
o amministrative di case e beni rustici; di curatele di aziende agrarie; di equo
canone; di fitto di fondi urbani e rustici; di redazione di stima dei danni da
incendio e grandine; di tabelle millesimali e riparto di spese condominiali
spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da un minimo di € 91,93
ad un massimo di € 614,58.
Art. 17 - Per la consulenza tecnica in materia di infortunistica del traffico e
della circolazione spetta al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni:
fino a € 258,23 dal 4,76 al 9,52%
da € 258,24 e fino a € 516,46 dal 3,57 al 7,14%
da € 516,47 e fino a € 2582,28 dal 2,38 al 4,76%
da € 2582,29 e fino a € 25822,84 dal 0,89 al 1,78%
da € 25822,85 fino e non oltre € 51645,69 dal 0,59 al 1,l9%
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Speciale Tariffe
Ordine degli Ingegneri - Bari
E in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a € 24,79.
Il valore è determinato in base all’entità del danno cagionato alla cosa.
Appendice
normativa
Nel caso di più cose danneggiate si ha riguardo al danno di maggiore entita’.
Per la perizia nella materia di cui al primo comma l’onorario è commisurato
al tempo ritenuto necessario allo svolgimento dell’incarico ed è determinato
in base alle vacazioni.
Art. 18 - Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di esplosivi, di armi,
di proiettili, di bossoli e simili spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da € 30,47 a € 91,93 per il primo reperto.
Se il reperto è costituito da un’arma in esso sono compresi i proiettili e i bossoli.
Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di balistica spetta al perito o
al consulente tecnico un onorario da € 61,46 a € 245,83 per il primo reperto.
Quando l’indagine di cui al primo e al terzo comma ha ad oggetto più reperti l’onorario spettante per ogni reperto successivo al primo è ridotto da un
terzo a due terzi.
Art. 19 - Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di geomorfologia
applicata, idrogeologia, geologia applicata e stabilità dei pendii spetta al
perito o al consulente tecnico un onorario da un minimo di € 153,39 ad un
massimo di € 3072,92.
Art. 20 - Per la perizia in materia medico-legale, nel caso di immediata
espressione del giudizio di raccolta a verbale, spettano al perito i seguenti
onorari, non cumulabili fra loro:
visita medico-legale
............
€ 12,39
ispezione esterna del cadavere ...
€ 12,39
autopsia ......................................
€ 42,87
autopsia su cadavere esumato .....
€ 61,46
Qualora il parere non possa essere dato immediatamente e venga presentata
una relazione scritta, spetta al perito, per le medesime operazioni, un onorario:
per visite medico-legali ...........
da € 30,47 a € 91,93
per accertamenti su cadavere .......
da € 73,85 a € 245,83
Art. 21 - Per la consulenza tecnica avente ad oggetto accertamenti medici,
diagnostici, identificazione di agenti patogeni, riguardanti la persona spetta
al consulente tecnico un onorario
da € 30,47 a € 184,38.
Art. 22 - Per la perizia o la consulenza tecnica avente ad oggetto l’esame
alcoolimetrico spetta al perito o al consulente tecnico un onorario di € 9,3 a
campione.
Art. 23 - Per la perizia o la consulenza tecnica avente ad oggetto la ricerca del
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tasso percentuale carbossiemoglobinemico spetta al perito o al consulente
tecnico un onorario di € 18,59 a campione.
111
Art. 24 - Per la perizia o la consulenza tecnica in materia psichiatrica o criminologica spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da € 61,46 a €
245,83.
Art. 25 - Per la perizia o consulenza tecnica avente ad oggetto diagnosi su
Appendice
normativa
materiale biologico o su tracce biologiche ovvero indagini biologiche o valutazioni sui risultati di indagini di laboratorio su tracce biologiche spetta al
perito o al consulente tecnico un onorario da € 18,59 a € 184,38
Qualora i reperti o i marcatori sottoposti ad esame sono più di uno l’onorario spettante per ciascuno di essi, successivo al primo, è ridotto alla meta’.
Art. 26 - Per la perizia o la consulenza tecnica avente ad oggetto accertamenti diagnostici su animali, nel caso di immediata espressione del giudizio raccolta a verbale, spettano al perito o al consulente i seguenti onorari, non
cumulabili fra loro:
visita clinica .................................
€ 12,39
esame necroscopico.............................
€ 42,87
Qualora il parere non possa essere dato immediatamente e venga presentata
una relazione scritta, spetta al perito o al consulente tecnico, per le medesime
operazioni, un onorario:
per visita clinica ................
da € 30,47 a € 91,93
per esame necroscopio
da € 61,46 a € 184,38
Nel caso di malattie infettive, epidemiche o endemiche, che abbiano interessato più capi facenti parte di un gregge o di una mandria o di un allevamento gli onorari di cui ai precedenti commi sono raddoppiati.
Art. 27 - Per la perizia o la consulenza tecnica tossicologica su reperti non
biologlci spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da € 30,47 a €
91,93 a campione per la ricerca qualitativa di una sostanza; da € 42,87 a €
122,92 a campione per la ricerca quantitativa.
Per la perizia o la consulenza tecnica tossicologica su reperti biologici spetta
al perito o al consulente tecnico un onorario da € 42,87 a € 122,92 per l’analisi qualitativa di ciascuna sostanza, da € 30,47 a € 30,47 per l’analisi quantitativa.
Quando le sostanze o i campioni sottoposti ad esame sono più di uno l’onorario spettante per ogni sostanza o campione successivo al primo è ridotto
alla metà.
Art. 28 - Per la perizia o la consulenza tecnica chimico-tossicologica avente
ad oggetto la ricerca quantitativa o qualitativa completa generale incognita
delle sostanze inorganiche, organiche volatili e organiche non volatili nonché di agenti patogeni spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da
€ 30,47 a € 30,47.
Per la perizia o la consulenza ecotossicologica volta ad accertare le alterazioni e le impurità di qualsiasi sostanza o ad identificare gli agenti patogeni
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infettanti, infestanti e inquinanti, spetta al perito o al consulente tecnico un
onorario da € 30,47 a € 258,23.
Appendice
normativa
Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di inquinamento acustico
spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da € 30,47 a € 307,29.
Art. 29 - Tutti gli onorari, ove non diversamente stabilito nelle presenti tabelle, sono comprensivi della relazione sui risultati dell’incarico espletato dell’esame degli atti processuali, della partecipazione alle udienze e di ogni altra
attività concernente i quesiti.
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113
decreto del ministero di grazia e giustizia
5 dicembre 1997
gazzetta ufficiale n. 37 del 14 febbraio 1998
Appendice
normativa
“Adeguamento della misura degli onorari a vacazione spettanti ai periti,
consulenti tecnici, interpreti e traduttori”
Il Ministro di Grazia e Giustizia
di concerto con
Il Ministro del Tesoro
Visto l’art. 10 della legge 8 luglio 1980, n. 319, in base al quale ogni triennio la
misura degli onorari a vacazione spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori può essere adeguata alla variazione accertata dall’ISTAT,
dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
Rilevato che non si è proceduto all’adeguamento al termine del triennio agosto 1988 - agosto 1991, nè in quello successivo, agosto 1991 - agosto 1994, e
che pertanto occorre provvedere in relazione al periodo agosto 1988 - agosto
1994;
Rilevato che l’Istat, con nota del 5 giugno 1997, ha comunicato che l’aumento
dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, per il
periodo agosto 1988 - agosto 1994, è pari a 37,4 per cento;
Ritenuto che in misura pari debba essere effettuato il suddetto adeguamento,
per il quale, ai sensi dell’art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13, si può provvedere con decreto ministeriale;
Decreta:
Gli onorari a vacazione spettanti si periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori di cui all’art. 4 della legge 8 luglio 1980, n. 319, sono rideterminati
nella misura di € 12,77 per la prima vacazione e di € 7,10 per ciascuna delle
vacazioni successive.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana.
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114
Appendice
normativa
testo unico della tariffa degli onorari
per le prestazioni professionali
dell’ingegnere e dell’architetto
Legge 2 marzo 1949 n° 143 con gli aggiornamenti disposti con D.M. 21 agosto 1958; D.M. 25 febbraio 1965; D.M. 18 novembre 1971; D.M. 13 aprile
1976; D.M. 29 giugno 1981; D.M. 11 giugno 1987 n° 233 e D.M. 3 settembre
1997 n° 417
Capo I
NORME GENERALI
Art. 1 - La presente tariffa ha carattere nazionale e serve a stabilire gli onorari professionali spettanti agli ingegneri e agli architetti giusta il regolamento
approvato con regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, in applicazione della L.
24 giugno 1923, n. 1395.
Art. 2 - Gli onorari, a seconda delle modalità inerenti alla loro determinazione, vengono distinti nei seguenti quattro tipi:
- onorari a percentuale, ossia in ragione dell’importo dell’opera;
- onorari a quantità, ossia in ragione dell’unità di misura;
- onorari a vacazione, ossia in ragione del tempo impiegato;
- onorari a discrezione, ossia a criterio del professionista.
Gli onorari per le prestazioni non specialmente contemplate in questa tariffa
vengono stabiliti per analogia.
Quando una prestazione è richiesta con speciale urgenza, gli onorari indicati
nella presente tariffa sono aumentati del 15%, salvo diversa pattuizione fra le
parti.
Art. 3 - Gli onorari dovuti all’ingegnere o all’architetto per prestazioni professionali sono normalmente valutati a percentuale o a quantità.
Art. 4 - Gli onorari devono essere valutati in ragione di tempo e computati a
vacazione in quelle prestazioni di carattere normale nelle quali il tempo concorre come elemento precipuo di di valutazione ed alle quali non sarebbero
perciò applicabili le tariffe a percentuale o a quantità.
Sono in particolare da computarsi a vacazione:
a) i rilievi di qualunque natura e gli studi preliminari relativi; gli accertamenti per rettifiche di confini e simili;
b) le competenze per trattative con le autorità e coi comuni, le pratiche per
espropri e locazioni, i convegni informativi e simili;
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c) il tempo impiegato nei viaggi di andata e ritorno, quando i lavori da retribuirsi a percentuale od a quantità debbono svolgersi fuori ufficio;
115
d) le varianti ai progetti di massima, durante il corso dello studio di questi,
se conseguenti a circostanze che il professionista non poteva prevedere.
Gli onorari a vacazione sono stabiliti, per il professionista incaricato, in
ragione di € 56,81 per ogni ora o frazione di ora.
Qualora egli debba avvalersi di aiuti, avrà diritto inoltre ad un compenso in
Appendice
normativa
ragione di € 37,96 all’ora per ogni aiuto iscritto all’albo degli ingegneri ed
architetti e di € 28,41 per ogni altro aiuto di concetto.
Quando nei casi previsti dalla seguente tariffa, l’onorario a vacazione è integrativo di quelli a percentuale od a quantità, il compenso orario è ridotto alla
metà (2).
Salvo casi di effettiva maggiore prestazione professionale, non si possono
calcolare più di 10 ore sulle 24.
Per operazioni compiute in condizioni di particolare disagio, detti compensi
possono essere aumentati fino al 50%.
(1) Adeguati a norma del D. M. 3/09/97, n. 417
(1) I compensi a vacazione di cui alle lettere a), b), c), d) dell’art. 4 si intendono
come integrativi e quindi da ridursi alla metà nei casi seguenti:
1) - perizie estimative (art. 24 di tariffa);
2) - inventari e consegne (art. 29 di tariffa).
Art. 5 - Gli onorari sono stabiliti a discrezione oltre che per le consulenze
anche per le prestazioni seguenti e simili e in tutti quei casi in cui non sia
possibile applicare il criterio per analogia:
ricerche industriali, commerciali, economiche, confronti di sistemi di produzione, di costruzione e di impianti;
esperienze, prove, studio di processi di fabbricazione, misure di portate di
corsi d’acqua;
studi di piani regolatori di viabilità ed edilizia urbana e dei problemi della
circolazione e del traffico;
studi di piani regolatori idraulici di bacini fluviali e per la scelta della migliore soluzione per impianti idroelettrici;
organizzazione razionale del lavoro;
perizie estimative di beni in forma di parere verbale o di lettera, memorie e
perizie stragiudiziali in tema di responsabilità civile o penale, consulenza su
brevetti, interpretazioni di leggi e regolamenti, sentenze, contratti, certificati
di autorità marittime o consolari o di registri di classificazione di navi;
giudizi arbitrali, amichevoli componimenti, convenzioni per servitù, diritti
d’acqua, riconfinazioni;
collaudi di strutture complessive in cemento armato;
opere di consolidamento, restauri architettonici;
pareri comunicati oralmente o per corrispondenza;
prestazioni professionali riguardanti opere di importo inferiore a € 129,11;
per ogni certificato che rilascia, a richiesta, il professionista ha diritto al compenso minimo di € 1,58.
Nella determinazione dell’onorario deve aversi particolare riguardo alla
116
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competenza specifica del professionista.
Art. 6 - Salvo contrarie pattuizioni, il committente deve rimborsare al profes-
Appendice
normativa
sionista le seguenti spese:
a) le spese vive di viaggio, di vitto, di alloggio per il tempo passato fuori
ufficio da lui e dal suo personale di aiuto, e le spese accessorie;
b) le spese per il personale di aiuto o per qualsiasi altro sussidio od opera
necessaria all’esecuzione di lavori fuori ufficio;
c) le spese di bollo, di registro, i diritti di uffici pubblici o privati, le spese
postali, telegrafiche e telefoniche;
d) le spese di iscrizione, di traduzione di relazioni o di diciture in lingue estere
su disegni, di cancelleria, di riproduzione di disegni eccedente la prima copia;
e) i diritti di autenticazione delle copie di relazioni o disegni.
Le spese di viaggio su ferrovie, tramvie, piroscafi, ecc., vengono rimborsate
sulla base della tariffa di prima classe per il professionista incaricato ed i
suoi sostituti e della classe immediatamente inferiore per il personale subalterno di aiuto. Le spese di percorrenza su strade ordinarie, tanto se con vetture o automezzi propri, quanto con mezzi noleggiati, sono rimborsate
secondo le ordinarie tariffe chilometriche.
Art. 7 - Quando un incarico viene dal committente affidato a più professionisti riuniti in collegio, a ciascuno dei membri del collegio è dovuto l’intero
compenso risultante dall’applicazione della presente tariffa.
Art. 8 - I compensi stabiliti per le diverse prestazioni presuppongono che il
pagamento di quanto è dovuto al professionista sia assunto per intero dal
committente. Se il professionista dovesse percepire compensi da terzi in
forza di convenzioni o di capitolato, l’importo deve essere portato a diminuzione della specifica emessa a carico del committente.
Art. 9 - Il professionista ha diritto di chiedere al committente il deposito
delle somme che ritiene necessarie in relazione all’ammontare presumibile
delle spese da anticipare.
Durante il corso dei lavori il professionista ha altresì diritto al pagamento di
acconti fino alla concorrenza del cumulo delle spese e del 90% degli onorari
spettantigli secondo la presente tariffa per la parte di lavoro professionale
già eseguita.
Nel caso di giudizi arbitrali o peritali il professionista può richiedere il deposito integrale anticipato delle presunte spese e competenze.
Il pagamento a saldo della specifica deve farsi non oltre i sessanta giorni
dalla consegna della spesa dopo di che sulle somme dovute e non pagate
decorrono a favore del professionista ed a carico del committente gli interessi legali ragguagliati al tasso ufficiale di sconto stabilito dalla Banca d’Italia.
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Art. 10 - La sospensione per qualsiasi motivo dell’incarico dato al professionista non esime il committente dall’obbligo di corrispondere l’onorario rela117
tivo al lavoro fatto e predisposto come precisato al seguente art. 18.
Rimane salvo il diritto del professionista al risarcimento degli eventuali maggiori danni, quando la sospensione non sia dovuta a cause dipendenti dal
professionista stesso.
Appendice
normativa
Art. 11 - Malgrado l’avvenuto pagamento della specifica e salvi gli eventuali
accordi speciali fra le parti per la proprietà dei lavori originali, dei disegni,
dei progetti e di quanto altro rappresenta l’opera dell’ingegnere e dell’architetto, restano sempre riservati a questi ultimi i diritti di autore conformemente alle leggi.
La tariffa non riguarda i particolari compensi per diritti di proprietà intellettuale del professionista per brevetti, concessioni ottenute in proprio e simili, che
debbono liquidarsi a parte, caso per caso, con accordi diretti con il cliente. La
tutela della fedele esecuzione artistica o tecnica dei progetti approvati dal committente e il loro sviluppo nell’esecuzione, spetta esclusivamente al progettista.
Capo II
COSTRUZIONI EDILIZIE - COSTRUZIONI STRADALI E FERROVIARIE - OPERE IDRAULICHE SERVIZI INDUSTRIALI - COSTRUZIONI MECCANICHE ELETTROTECNICA
Art. 12 - Per le opere considerate in questo capo gli onorari sono determinati
a percentuale, salvo quanto è stabilito nel successivo art. 17. Agli effetti della
determinazione degli onorari a percentuale, le prestazioni del professionista
possono riguardare:
l’esecuzione di un’opera, e cioè la compilazione del progetto e del preventivo, la stipulazione dei contratti di esecuzione o di appalto, la direzione dei
lavori, il collaudo, la liquidazione;
la stima di un’opera esistente. Per il primo gruppo di prestazioni si fa luogo
all’applicazione dei compensi stabiliti dagli articoli dal 15 al 23 e per il secondo gruppo di prestazioni a quelli degli articoli dal 24 al 28.
Art. 13 - Gli onorari a percentuale comprendono tutto quanto è dovuto al
professionista per l’esaurimento dell’incarico conferitogli, restando a carico
di esso tutte le spese di ufficio, di personale di ufficio - sia di concetto che
d’ordine - di cancelleria, di copisteria, di disegno in quanto strettamente
necessarie allo svolgimento dell’incarico; gli sono però dovuti a parte ed in
aggiunta gli eventuali compensi a rimborso di cui agli articoli 4, 6 e 17.
Il professionista, per i lavori da liquidarsi a percentuale, ha facoltà di essere
compensato a norma del presente articolo, ovvero, d’accordo col committente, di conglobare tutti i compensi accessori di cui agli articoli 4 e 6 in una
cifra che non potrà superare il 60% degli onorari a percentuale. (3)
(3) Ai sensi dell’art.5 del D.M. 21/8/1958 le norme del primo comma dell’art.13 valgono anche per gli incarichi di collaudo.
In caso di disaccordo col committente, la percentuale del conglobamento sarà deter118
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minata dal Consiglio dell’Ordine entro il limite massimo del 60%.
Art. 14 - Agli effetti della determinazione degli onorari a percentuale dovuti
Appendice
normativa
al professionista le opere considerate in questo capo vengono suddivise nelle
classi e categorie descritte nell’elenco seguente, avvertendo che, se un lavoro
professionale interessa più di una categoria, gli onorari spettanti al professionista vengono commisurati separatamente agli importi dei lavori di ciascuna categoria e non globalmente.
Classe
I
Categoria
a)
b)
c)
e)
f)
g)
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II
OGGETTO
Costruzioni, industriali, civili, artistiche e decorative
Costruzioni informate a grande semplicità, fabricati rurali, magazzini, edifici provvisori senza
importanza e simili. Solai in cemento armato o
solettoni in laterizi per case di abitazione appoggianti su murature ordinarie per portate normali
fino a 5 metri.
Edifici industriali di importanza costruttiva correte. Edifici rurali di importanza speciale. Scuole,
piccoli ospedali, case popolari, caserme, prigioni,
macelli, cimiteri, mercati, stazioni e simili qualora
siano di media importanza.
Organismi costruttivi in metallo
Gli edifici di cui alla lettera b) quando siano di
importanza maggiore, scuole importanti ed istituti
superiori, bagni e costruzioni di carattere sportivo
edifici di abitazione civile e di commercio, villin
semplici e simili.
d) Palazzi e case signorili, ville e
villini signorili, giardini, palazzi pubblici impotanti, teatri, cinema, chiese, banche, alberghi, edifici provvisori di carattere decorativo, serre ornamentali, ed in genere tutti gli edifici di rilevante
importanza tecnica ed architettonica. Costruzioni
industriali con caratteristiche speciali e di peculiare
importanza tecnica. Restauri artistici e piani regolatori parziali
Costruzioni di carattere prettamente artistico e
monumentale. Chioschi, padiglioni, fontane, altari,
monumenti commemorativi, costruzioni funerarie.
Decorazione esterna o interna ed arredamento di
edifici e di ambienti. Disegno di mobili, opere artistiche in metallo, in vetro, ecc.
Strutture o parti di strutture complesse in cemento
armato.
Strutture o parti di strutture in cemento armato
richiedenti speciale studio tecnico, ivi comprese le
strutture antisismiche.
Impianti industriali completi e cioè: macchinario,
119
a)
b)
c)
III
a)
b)
c)
IV
a)
b)
c)
V
VI
120
apparecchi, servizi generali ed annessi necessari
allo svolgimento dell’industria e compresi i fabbricati, quando questi siano parte integrante del
macchinario e dei dispositivi industriali.
Impianti per le industrie molitorie, cartarie, alimentari, delle fibre tessili naturali, del legno, del
cuoio e simili.
Impianti dell’industria chimica inorganica, della
preparazione e distillazione dei combustibili,
impianti siderurgici, officine meccaniche, cantieri
navali, fabbriche di cemento, calce, laterizi, vetrerie
e ceramiche, impianti per le industrie della fermentazione, chimico-alimentari e tintorie.
Impianti dell’industria chimica organica, della piccola industria chimica speciale, impianti di metallurgia (esclusi quelli relativi al ferro), impianti per
la preparazione ed il trattamento dei minerali per
la sistemazione e coltivazione delle cave e miniere.
Appendice
normativa
Impianti di servizi generali interni a stabilimenti
industriali od a costruzioni o gruppi di costruzioni civili, e cioé macchinario, apparecchi ed annessi non strettamente legati al diagramma tecnico e
non facenti parte di opere complessivamente considerate nelle precedenti classi.
Impianti per la produzione e la distribuzione del
vapore, della energia elettrica e della forza motrice,
per l’approvvigionamento, la preparazione e la
distribuzione di acqua nell’interno di edifici o per
scopi industriali, impianti sanitari, impianti di
fognatura domestica od industriale ed opere relatve al trattamento delle acque di rifiuto.
Impianti per la produzione e la distribuzione del
freddo, dell’aria compressa, del vuoto, impianti di
riscaldamento, di inumidimento a ventilazione,
trasporti meccanici.
Impianti di illuminazione, telefoni, segnalazioni,
controlli, ecc.
Impianti elettrici
Impianti termoelettrici, impianti dell’elettrochimica e dell’elettrometallurgia.
Centrali idroelettriche, stazioni di trasformazione e
di conversione, impianti di trazione elettrica.
Impianti di linee e reti per trasmissione e distribuzione di energia elettrica, telegrafia, telefonia,
radiotelegrafia e radiotelefonia.
Macchine isolate e loro parti
Ferrovie e strade
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a)
Appendice
normativa
b)
VII
a)
b)
c)
Strade ordinarie, linee tramviarie e strade ferrate in
pianura e collina escluse le opere d’arte di importanza da compensarsi a parte.
Strade ordinarie, linee tramviarie e ferrovie di
montagna o comunque con particolari difficoltà di
studio, escluse le opere d’arte di importanza e le
stazioni di tipi speciali, da compensarsi a parte.
Impianti teleferici e funicolari.
Bonifiche, irrigazioni, impianti idraulici per produzione di energia elettrica e per forza motrice,
opere portuali e di navigazione interna, sistemazione di corsi d’acqua e di bacini montani, opere
analoghe, escluse le opere d’arte di importanza
da computarsi a parte.
Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale, sistemazione di corsi d’acqua e di bacini montani.
Bonifiche ed irrigazioni con sollevamento meccanico d’acqua (esclusi i macchinari). - Derivazioni
d’acqua per forza motrice, e produzione di energia
elettrica.
Opere di navigazione interna e portuali.
VIII
Impianti per provvista, condotta, distribuzione
d’acqua. Fognature urbane.
IX
Ponti, manufatti isolati, strutture speciali.
Ponti di muratura o di legname, costruzioni ed edifici ed opere idrauliche. Strutture in legno o metallo dei tipi ordinari.
Dighe, conche, elevatori. Ponti di ferro. Opere
metalliche di tipo speciale di notevole importanza
costruttiva e richiedenti calcolazioni particolari.
Gallerie, opere sotterranee e subacquee, fondazioni
speciali.
a)
b)
c)
A) Prestazioni per l’esecuzione di opere (4)
Art. 15 - Quando per l’esecuzione di una delle opere indicate nel precedente
prospetto il professionista presta la sua assistenza all’intero svolgimento dell’opera - dalla compilazione del progetto alla direzione dei lavori, al collaudo ed alla liquidazione - le sue competenze sono calcolate in base alla percentuale del consuntivo lordo dell’opera indicata alla tabella A. A questi
effetti, per consuntivo lordo dell’opera si intende la somma di tutti gli
4) A norma dell’art.2 del D.M. 21/08/1958 alle prestazioni per l’esecuzione di opere
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contemplate nella lettera A) del Capo II sono applicabili i criteri stabiliti negli
artt. 21,22 e 23.
121
importi liquidati alle varie imprese o ditte per lavori o forniture computati al
lordo degli eventuali ribassi, aumentata degli eventuali importi suppletivi
accordati alle stesse in sede di conto finale o di collaudo e senza tener conto,
invece, delle eventuali detrazioni che il direttore dei lavori od il collaudatore
potesse aver fatto per qualsiasi ragione, sia durante corso dei lavori, sia in
Appendice
normativa
sede di conto finale o di collaudo.
L’applicazione della tabella per importi intermedi fra quelli indicati si fa per
interpolazione lineare. Per i lavori il cui importo di spesa non raggiunge il
minimo di € 129,71 il compenso è valutato a discrezione.
Art. 16 - Gli onorari dell’art. 15 sono dovuti integralmente quando l’opera
viene seguita dal professionista in tutto il suo sviluppo, dal progetto iniziale
fino al compimento ed alla liquidazione dei lavori ed anche quando avviene
che nell’adempimento dell’intero carico non siano eseguite o siano solo parzialmente eseguite alcune delle particolari operazioni specificate all’art. 19,
semprechè l’aliquota o la somma delle aliquote parziali ad esse corrispondenti, ai termini della tabella B, non superi il valore 0,20.
Art. 17 - Sono esclusi dagli obblighi del professionista, salvo speciali accordi,
l’assistenza giornaliera dei lavori e la tenuta dei libretti di misura e dei registri di contabilità. Le mansioni relative sono però affidate a persona di comune fiducia del committente e del professionista, sotto il diretto controllo di
quest’ultimo.
Il professionista ha diritto ad un maggior compenso, da valutarsi discrezionalmente entro il limite massimo del 50% della quota spettante per la direzione lavori, quando, per la mancanza di personale di sorveglianza e di controllo o per essere i lavori eseguiti in economia, la direzione dei lavori
richieda da parte del professionista un impegno personale maggiore del normale.
Art. 18 - Quando le prestazioni del professionista non seguono lo sviluppo
completo dell’opera, come si è detto sopra, ma si limitano solo ad alcune funzioni parziali, alle quali fu limitato l’incarico originario, la valutazione dei
compensi è fatta sulla base delle aliquote specificate nell’allegata tabella B
aumentata del 25% come nel caso della sospensione di incarico di cui al primo
comma dell’art. 10. Qualora però l’opera del professionista si limiti alla sola
assistenza al collaudo od alla sola liquidazione dell’opera, ovvero anche ad
entrambe queste prestazioni, dette aliquote sono aumentate del 50%.
Nel caso di incarico parziale originario le dette aliquote o percentuali vanno
computate in base all’importo consuntivo lordo dell’opera corrispondente, o
in mancanza, al suo attendibile preventivo.
Nel caso di sospensione dell’incarico, il compenso si valuta applicando le corrispondenti aliquote o percentuali al consuntivo della parte di opera eseguita
ed al preventivo della parte di opera progettata e non eseguita, facendone il
cumulo, tenuto conto dei coefficienti di maggiorazione come è detto sopra.
122
Speciale Tariffe
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In ogni caso sono da computarsi a parte gli eventuali compensi a vacazione
per le prestazioni di cui all’art. 4, il rimborso delle spese di cui all’art. 6 e gli
Appendice
normativa
oneri di cui all’art. 17.
Art. 19 - Agli effetti di quanto è disposto nei precedenti articoli, la prestazione complessiva del professionista per l’adempimento del suo mandato comprende le seguenti operazioni:
compilazione del progetto sommario della costruzione o dello studio sommario dell’impianto, ovvero calcolazione di massima della macchina, del
congegno e dell’organismo statico, in modo da individuare l’opera nei suoi
elementi a mezzo di schizzi, o di una relazione;
compilazione del preventivo sommario;
compilazione del progetto esecutivo coi disegni di insieme, in numero ed in
scala sufficiente per identificarne tutte le parti;
compilazione del preventivo particolareggiato e della relazione;
esecuzione dei particolari costruttivi e decorativi;
assistenza alle trattative per i contratti di forniture e per le ordinazioni, con
l’eventuale compilazione dei relativi capitolati
direzione ed alta sorveglianza dei lavori con visite periodiche nel numero
necessario ad esclusivo giudizio dell’ingegnere, emanando le disposizioni e
gli ordini per l’attuazione dell’opera progettata nelle sue varie fasi esecutive
e sorvegliandone la buona riuscita;
prove d’officina;
operazioni di accertamento della regolare esecuzione dei lavori ed assistenza
al collaudo dei lavori nelle successive fasi di avanzamento ed al loro compimento;
liquidazione dei lavori ossia verifica dei quantitativi e delle misure delle forniture e delle opere eseguite e liquidazione dei conti parziali e finali.
A ciascuna di queste funzioni corrispondono per ogni singola classe di lavori
le aliquote indicate nell’allegata tabella B intendendosi che con l’aliquota del
progetto esecutivo vanno sempre sommate quelle del progetto di massima e
del preventivo sommario da parte dello stesso progettista.
B) Collaudo di lavori e forniture
Art. 19-a) - Il collaudo di lavori e forniture comprende l’esame, le verifiche e
le prove necessarie ad accertare la rispondenza tecnica delle opere e forniture eseguite alle prescrizioni di progetto e di contratto, i riscontri di misure e
di applicazioni di prezzi, l’esame di eventuali riserve e relativo parere e, infine, il rilascio del certificato di collaudo.
Art. 19-b) - Quando il professionista sia incaricato del collaudo di opere proSpeciale Tariffe
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gettate e dirette da altri, le competenze sono regolate dalla tabella C nella
quale sono indicate alle due finche (a) e (b) le percentuali, secondo che si
123
tratti della pura e semplice collaudazione delle opere con l’esame e il parere
sugli atti contabili della gestione e sulle riserve, ovvero della collaudazione
predetta e del riparto della spesa a carico dei vari condomini in proporzione
delle quote di proprietà a termine delle disposizioni vigenti.
Il collaudo si riferisce tanto all’opera dell’esecutore del lavoro quanto a quel-
Appendice
normativa
la del professionista direttore dei lavori.
Il collaudo deve essere eseguito in conformità delle norme e delle prescrizioni stabilite per la collaudazione delle opere statali con la compilazione del
verbale di visita dei lavori, della relazione di collaudo, del certificato di collaudo e della relazione sulle riserve e questioni sorte durante l’esecuzione
dei lavori.
Le percentuali stabilite per il collaudo debbono essere applicate anche sull’importo delle riserve discusse, indipendentemente dal loro accoglimento.
Art. 19-c) - Quando il collaudo, che si compie, si riferisce a lavori aggiudicati
anteriormente al 1° luglio 1947, l’importo dei lavori da collaudare deve essere aggiornato moltiplicandolo per il coefficiente di adeguamento contenuto
nella tabella D e relativo all’anno di aggiudicazione dell’appalto.
Art. 19-d) - Nel caso in cui il committente nomini il collaudatore sin dall’inizio dell’appalto, con l’obbligo di eseguire visite periodiche durante lo svolgimento dei lavori, l’onorario percentuale di cui alla tabella C sarà aumentato
da un minimo del 15% ad un massimo del 30%.
Art. 19-e) - Quando il collaudo riguarda opere di manutenzione, l’onorario
percentuale della tabella C sarà maggiorato discrezionalmente fino ad un
massimo del 50%.
Art. 19-f) - La revisione dei calcoli di stabilità, anche se fatta in sede di collaudo, sarà compensata in ragione dello 0,20 dell’aliquota c della tabella B,
riferentesi agli onorari stabiliti per la progettazione di opere delle diverse
classi, limitatamente all’importo delle opere o parte di esse in cemento armato, ferro e legno verificate.
C) Riparazione danni di guerra
Art. l9 bis - Le prestazioni per riparazione dei danni conseguenti a fatti di
guerra rientrano nel capo II e relativo sottocapo A) della tariffa e vanno sempre considerate come incarico parziale. Pertanto le aliquote di compenso
sono quelle risultanti dalla tabella A in relazione alla classe e alla categoria
cui si riferisce l’opera e in rapporto - secondo la tabella B della tariffa - alle
prestazioni necessarie di fatto eseguite, con l’aumento, in ogni caso, del 25%
per incarico parziale.
In particolare:
124
Speciale Tariffe
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Il preventivo particolareggiato va assimilato ad un vero e proprio progetto
comprendente il preventivo medesimo e gli eventuali disegni e calcoli di
Appendice
normativa
carattere statico, o gli studi o le proposte anche in forma descrittiva.
Per questi elaborati l’onorario va computato, escluse le aliquote di cui alle
lettere a) e b) della tabella B, solo in base alle aliquote della lettera d) (preventivo particolareggiato) e della lettera c) (progetto esecutivo), le quali ultime debbono essere ridotte discrezionalmente - a seconda dell’importanza
del lavoro svolto - entro i limiti minimi e massimi seguenti:
PRESTAZIONE
CLASSE DEI LAVORI SECONDO L’ELENCAZIONE DELL’ART. 14 DELLA TARIFFA
1932
PARZIALE
I
a-b-c-d
I
e
I
f-g
II-III
IV
V
VI-VII
VIII
IX
0,05
0,15
0,06
0,17
0,06
0,17
0,04
0,13
0,04
0,11
0,06
0,18
0,03
0,09
0,04
0,12
c) progetto esecutivo
Quando lo studio statico od architettonico presenta nel complesso o nei particolari notevole importanza, al professionista compete un compenso integrativo da valutarsi a norma delle corrispondenti o analoghe voci di tariffa,
oppure a discrezione.
Per la direzione di lavori e per altre prestazioni complementari (lettere e, f,
g, h, i, ed 1) della tabella B, l’onorario va commisurato alle corrispondenti
aliquote, ma limitatamente alle singole prestazioni eseguite.
Vanno applicate - se non sono in contrasto con le attuali - le altre complementari norme di tariffa, non escluse quelle di cui ai numeri 4 (compensi e
vacazioni), 6 (rimborso spese), 1 8, 21, 43 e 44, con le modifiche contenute in
tutte le presenti norme.
Art. 20 - Quando l’incarico conferito al professionista riguardi l’esecuzione
di più opere complete di tipo e di caratteristiche costruttive identiche, e
senza che il complesso di insieme richieda speciali cure di concezione, l’onorario corrispondente a quella parte di prestazioni professionali riguardanti il
progetto e che sia da eseguire una sola volta per tutte le opere, deve essere
computato sull’importo di una sola delle opere stesse.
Art. 21 (5) Quando per lo studio del progetto sommario si richiedono dal
committente elaborati con soluzioni distinte e diverse, il compenso dovuto al
professionista è valutato discrezionalmente e può anche arrivare fino al doppio delle aliquote dell’art. 19, lettere a) e b).
(5) A norma dell’art. 2 del D.M. 21 Agosto 1958 i criteri stabiliti negli artt. 21,22 e
Speciale Tariffe
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23 sono applicabili alle prestazioni per l’esecuzione di opere contemplate alla lettera A) del Capo II.
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Il compenso può parimenti essere aumentato fino al doppio delle rispettive
aliquote parziali, quando l’opera, sia per speciali difficoltà di progetto e di
esecuzione, sia per rispondere a prescrizioni di legge, richieda uno sviluppo
di elaborati tecnici e contabili superiori al normale.
Analogamente possono aumentarsi fino al doppio le aliquote delle lettere a),
Appendice
normativa
c) e g) quando si tratti di lavori di trasformazione di fabbricati o di impianti
richiedenti maggiori prestazioni di assistenza ai lavori.
Art. 22 (5) - Le modificazioni ed aggiunte all’elaborato od al progetto definitivamente approvato, introdotte in corso di lavoro per cause non imputabili
al professionista e richiedenti nuovi studi, sono considerate come appendici
al progetto od all’elaborato, ed il professionista ha diritto al compenso anche
in via discrezionale, oppure, ove possibile, sul costo preventivo della parte
non eseguita.
Art. 23 - Quando il professionista, col consenso del committente, ritenga
necessario ricorrere all’opera od al consiglio di specialisti, questi hanno diritto al loro compenso indipendentemente dalle competenze del professionista.
D) Misura e contabilità dei lavori
Art. 23-a) - La misura e contabilità dei lavori, salvo speciali accordi, sono di
spettanza del professionista incaricato della direzione e liquidazione dei
lavori. Esse si identificano con la regolare compilazione dei prescritti documenti contabili e comprendono anche i rilievi di qualsiasi natura.
Gli onorari relativi a queste prestazioni, sono valutati in base alla tabella E e
possono essere applicati solo per lavori edilizi (classe I).
E) Aggiornamento dei prezzi
Art. 23-b) - L’aggiornamento dei prezzi di progetto eseguito dallo stesso progettista, sarà compensato come appresso:
se in base a semplici variazioni percentuali dei primitivi prezzi, con una aliquota pari al 20% di quella relativa al preventivo particolareggiato (prestazione d, della tabella B); con un minimo di € 3,17;
se in base a nuove analisi, con una aliquota pari al 40% di quella relativa al
preventivo particolareggiato (prestazione d della tabella B); con un minimo
di € 6,33.
Se l’aggiornamento viene eseguito da professionista non autore del progetto,
le suddette aliquote saranno maggiorate del 25% per incarico parziale.
F) Revisione dei prezzi
Art. 23-c) - La revisione dei prezzi contrattuali di appalto è compensata con
una aliquota pari al 40% di quella fissata per la contabilità dei lavori (tabella
126
Speciale Tariffe
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E), applicata all’importo lordo revisionato.
Se la revisione viene effettuata in base ad analisi già compilate e inserite in
Appendice
normativa
progetto o in contratto, l’aliquota suddetta viene ridotta al 20%.
Se la revisione che si compie non si riferisce ai prezzi correnti ma a quelli di
un appalto svolto in epoca anteriore, agli effetti dell’onorario l’importo revisionato sarà aggiornato applicando gli stessi coefficienti di adeguamento
relativi ai collaudi.
Infine, se la revisione è eseguita dallo stesso professionista che presta la sua
assistenza all’intero svolgimento dell’opera, e ne redige la contabilità, il relativo onorario è ridotto del 25%.
G) Prestazioni per perizie estimative
Art. 24 - Per le perizie estimative particolareggiate - oltre i compensi integrativi a vacazioni di cui all’art. 4 ed il rimborso delle spese di cui all’art. 6 - è
dovuto al professionista un compenso a percentuale sul valore stimato in
base alle aliquote della tabella F che sono suscettibili di aumento fino al limite di un quarto in relazione alla difficoltà della perizia.
L’applicazione della tabella per valori intermedi fra quelli indicati si fa per
interpolazione lineare.
Per importi di stima inferiori alle € 129,71 l’onorario viene stabilito a discrezione.
Per perizia particolareggiata si intende quella basata su specifici criteri di
valutazione e corredata di relazione motivata, di descrizioni, di computi e,
ove occorrano, di tipi.
Se la perizia è sommaria - cioè in forma di giudizio basato su elementi sintetici e globali come cubatura o numero dei vani per fabbricati, numero dei
fusi o dei telai per gli opifici, produzione giornaliera, ecc. esposto in una
breve relazione riassuntiva - le suddette aliquote vengono ridotte alla metà.
Art. 24-a) - Se la perizia è analitica - ossia se la perizia particolareggiata è
integrata da specifiche e distinte dello stato e del valore delle singole strutture, dei singoli elementi, delle singole macchine od apparecchi costitutivi del
complesso periziato - il compenso a percentuale viene determinato applicando aliquote doppie di quelle stabilite per le perizie particolareggiate.
Art. 25 - Per i beni rustici (terreni e fabbricati) e per le aree da fabbrica si
applicano le percentuali della categoria I; per le merci e le scorte industriali
quelle della rispettiva industria, giusta la classificazione di cui all’elenco dell’art. 14.
Art. 26 - Se la perizia riguarda divisioni fra compartimenti, rateizzo di quote,
valutazioni in contraddittorio e simili, per le quali si richiedono discussioni,
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studi e conteggi, maggiori degli ordinari, gli onorari di cui ai precedenti
capoversi possono aumentare fino al doppio.
127
Quando la perizia divisionale viene completata con un progetto divisionale,
gli onorari di cui sopra possono essere anche triplicati.
Art. 27 - Per le stime per le quali si richiedono diverse e separate valutazioni
riflettenti lo stesso oggetto, come nelle perizie per danni, per espropriazioni
Appendice
normativa
parziali o simili, l’onorario dovuto è quello competente al cumulo delle
somme rappresentanti le parziali valutazioni ed è stabilito su questo cumulo
con le aliquote dei precedenti articoli.
Art. 27-a) - Quando la perizia estimativa va riferita a prezzi anteriori a quelli
correnti al 1° gennaio 1947, l’onorario risultante dall’applicazione delle percentuali della tabella F va maggiorato, a seconda dell’anno di riferimento,
della corrispondente percentuale di adeguamento indicata nella tabella G.
Art. 27-b) - Gli onorari per le stime vanno sempre stabiliti separatamente per
le singole unità immobiliari, quando dette unità derivino da lottizzazioni per
vendite all’asta o appartengano a proprietari diversi o si trovino in località
diverse o quando anche si differenzino negli elementi obiettivi e subiettivi
che costituiscono la base delle stime.
Art. 28 - Per le perizie di affitto di beni stabili urbani, impianti industriali e
beni rustici il compenso è in ragione del
9,1983% sul fitto annuo sulle prime € 77,47
6,1322% sul fitto eccedente fino a
€ 232,41
3,0661% sull’eccesso
e va aumentato come alla tabella G, in correlazione all’anno cui si riferisce
l’importo del fitto, rimanendo sempre da computare a parte gli eventuali
compensi a vacazioni di cui all’art. 4 ed il rimborso delle spese di cui all’art. 6.
Capo III
INVENTARI – CONSEGNE
Art. 29 - Per la compilazione di inventari e consegne - oltre il compenso integrativo a vacazione a norma dell’art. 4 per le operazioni da compiersi sopra
luogo, ed il rimborso delle spese di cui all’art. 6 - è dovuto al professionista
un compenso da valutarsi:
- per i beni stabili urbani nella ventesima parte delle percentuali rispettivamente stabilite all’art. 15 applicate all’importo di stima delle cose inventariate o consegnate, ovvero nel 12,26 per cento dei beni affittati;
- per gli impianti industriali nella quindicesima parte delle rispettive percentuali stabilite all’art. 15, applicate all’importo di stima delle cose inventariate o consegnate, ovvero nel 12,26 per cento del canone di affitto annuo,
se trattasi di beni affittati;
- per i beni rustici posti in condizioni ordinarie:
€ 1,43 per ettaro, per fondi di area inferiore a ha 20
128
Speciale Tariffe
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€ 1,19 per ettaro, sull’area eccedente fino a “ 80
€ 1,00 per ettaro, sull’area eccedente fino a “ 150
Appendice
normativa
€ 0,86 per ettaro, sull’area eccedente oltre gli “ 150
- oltre il 4,598% sul canone di affitto del primo anno di locazione per i primi
40 ettari e il 3,0661% sul rimanente canone.
In caso di mancanza del canone di affitto, dette percentuali sono applicate
sui canoni correnti per beni analoghi.
I compensi previsti tanto per inventari o consegne di stabili urbani o rustici,
quanto per quelli degli impianti industriali, presuppongono, come ordinariamente avviene in pratica, che l’inventario o la consegna vengano redatti
sulla scorta di precedenti consegne.
Quando invece esse siano da importarsi ex novo, i compensi di cui sopra
sono suscettibili dell’aumento del 30 per cento, salvo eventuali compensi da
valutarsi a discrezione per ricerche di titoli relativi a possesso ed in modo
particolare per i diritti d’acqua.
La redazione di mappe o tipi è compensata in aggiunta con le norme del
capo IV.
Per gli inventari di boschi, in cui sia richiesta la classificazione e la stazionatura delle piante di alto fusto, e per quelli di terreni con notevole consistenza, di
colture legnose specializzate o promiscue, di parchi, di giardini e di vivai, i
compensi di cui sopra sono suscettibili di aumento fino al 100 per cento.
Art. 30 - Per i prospetti riassuntivi degli enti da portarsi a confronto nei
bilanci di consegna e riconsegna (sommari del consegnato e riconsegnato e
conseguenti conteggi di debito e di credito), è dovuto al professionista un
compenso ad opera come segue:
1) per i beni stabili urbani l'onorario e' valutato sul cumulo delle due parti,
finali di debito e credito, applicandosi a questo cumulo le aliquote delle
perizie analitiche (art. 24, capoverso 3), oltre il 6,1322% sul canone di affitto del primo anno di locazione, salvo il caso di affitti eccezionali (come, ad
esempio, per stabili centrali di grandi città) nel qual caso l'aggiunta viene
ridotta discrezionalmente;
2) per gli impianti industriali: idem;
3) per i beni rustici: i sommari e sommarioni in ragione di € 0,333 l'ettaro,
fino a 50 ettari e di € ,238 l'ettaro sull'eccedenza; la valutazione dei debiti e
crediti in ragione di € 0,66 l'ettaro oltre al 6,132% sul cumulo delle somme,
poste a debito e a credito, da applicarsi alla differenza fra consegnato e
riconsegnato delle singole voci di ogni partita.
Se i bilanci vengono eseguiti in contraddittorio, gli onorari di cui i precedenti
capoversi 1, 2, 3, per le valutazioni dei debiti e crediti, sono suscettibili di
aumento fino al cinquanta per cento (50%).
Per i beni rustici, nel caso che il professionista debba eseguire solamente i
rilievi di riconsegna necessari alla redazione del bilancio e non sia quindi
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richiesta la formazione d’un regolare e completo testimoniale di stato, il
compenso per i rilievi occorsi per la compilazione del bilancio è commisura129
to in ragione dei tre quinti dei compensi stabiliti all’art. 29.
Art. 31 - Per inventari, misurazioni e valutazioni di scorte rurali, fieni,
paglie, piantagioni, oltre al rimborso delle spese di ogni natura anche per il
personale manuale di aiuto, è dovuto all’ingegnere un compenso a quantità
Appendice
normativa
commisurato come segue:
a) per le scorte rurali:
Misurazione
Valutazione
Fieni e stramaglie per mangimi al q.le
€ 0,0158
€ 0,0158
Paglie e lettiere per mangimi al q.le
€ 0,0059
Legna di catasta al q.le
€ 0,00396
b) per le piantagioni: in ragione del 6,132% del valore di stima nei casi ordinari. Il compenso può ridursi fino al 3,066% per i boschi di notevole estensione e regolarità.
Capo IV
LAVORI TOPOGRAFICI
Art. 32 - Sono comprese in questa classe le prestazioni per lavori topografici
planimetrici ed altimetrici, sia che si tratti di lavori preparatori e preliminari
di lavori di altre classi, sia che si tratti di lavori per sé stanti.
Art. 33 - Tutte le operazioni di campagna ed i rilevamenti in luogo sono
compensati a vacazione a norma dell’art. 4.
Art. 34 - Per la formazione di planimetrie di terreni da rilievi originali e per
la redazione di tipi coll’indicazione del perimetro dei fabbricati, delle strade,
corsi d’acqua e simili, gli onorari vengono stabiliti come segue:
a) sino a 10 ettari di estensione, il lavoro viene valutato a vacazioni;
b) per estensioni maggiori, secondo la seguente tabella:
IN PIANURA
IN COLLINA
IN MONTAGNA
scala
1/1000
scala
1/2000
scala
1/1000
scala
1/2000
scala
1/1000
scala
1/2000
Terreni nudi o poco alberati
con scarsi particolari di strade,
case e corsi d’acqua: per ettaro €
1,43
1,19
1,90
1,43
1,19
1,90
Terreni frastagliati da piantagioni,
strade, corsi d’acqua e paludosi:
per ettaro:....
€
1,90
1,66
2,38
1,90
1,66
2,38
Terreni a boschi, vigneti e frutteti
per ettaro:....
€
2,38
2,14
2,85
2,38
2,14
2,85
Viene applicato in aggiunta un compenso di € 0,475 per ogni particella inferiore ai 500 metri quadrati e di € 0,237 se superiore ai 500 metri quadrati con
indicazione dei confini di proprietà e delle colture.
130
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Per la formazione di piani o tipi parcellari, frazionamenti e cabrei colorici
desunti da rilievi originali, gli onorari di cui alla tabella del presente articolo
Appendice
normativa
possono essere aumentati fino al 100 per cento.
In caso di lottizzazione per vendita, di cui occorrano descrizioni particolareggiate, tipi di frazionamento e tipi per atti notarili di trapasso, gli onorari
di cui alla suddetta tabella possono essere aumentati fino al 150 per cento.
Art. 35 - Per la formazione di planimetrie di abitati da rilievi originali e la
redazione di tipi con indicazione di strade, piazze o spazi comunque interposti e circondanti fabbricati, esclusa però la rappresentazione interna di
questi, gli onorari vengono stabiliti come segue:
a) sino a 5 ettari di estensione, il lavoro viene valutato a vacazione;
b) per estensione superiore a 5 ettari, secondo la tabella seguente:
IN PIANURA
Per ettaro
IN COLLINA
IN MONTAGNA
scala
1/1000
scala
1/2000
scala
1/1000
scala
1/2000
scala
1/1000
scala
1/2000
4,75
3,80
5,70
4,75
7,13
5,70
€
Art. 36 - Ai disegni di strisce di terreno da rilievi originali per studi di tracciati stradali, canali, elettrodotti e simili è applicabile la tabella dell’art. 34
con un aumento del 20% computando l’estensione in base ad una larghezza
non minore di metri 30.
Art. 37 - Nel caso in cui il tipo planimetrico sia disegnato in scala maggiore
di 1:1000, si applicano gli onorari stabiliti per i tipi in scala di 1:1000 aumentati del 20 per cento.
Art. 38 - Gli onorari per la formazione di tipi planimetrici, a cui possono servire di base planimetrie esistenti o mappe del nuovo catasto, vengono applicati nella misura di tre quinti di quelli indicati nella tabella dell’art. 34.
Art. 39 - Nella formazione di planimetrie di terreni di natura varia, gli onorari vengono liquidati separatamente per ciascuna parte del lavoro a seconda
delle qualità del terreno indicate all’art. 34.
Art. 40 - Il computo della superficie è compensato in più con lire 1.110 a
1.666 per ettaro, oltre il compenso di € 0,95 per ogni particella di proprietà o
cultura distinta.
Art. 41 - Per le aree da fabbrica negli abitati, l’onorario per la formazione dei
tipi ed il computo delle aree viene valutato a vacazioni.
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Art. 42 - Per la formazione originale di piani quotati, i compensi dell’art. 34
131
vengono aumentati del 40 per cento, quando il piano quotato è ottenuto per
punti isolati, del 60 per cento, se con curve di livello equidistanti da 1 a 5
metri.
Se il rilievo altimetrico si completa con la redazione di profili longitudinali e
di sezioni trasversali, i compensi dell’art. 34 sono suscettibili di aumenti fino
Appendice
normativa
all’80 per cento.
Per il rilevamento altimetrico su piano planimetrico esistente sono dovuti i
compensi della tabella dell’art. 34 ridotti al 50 per cento se per punti isolati
ed al 70 per cento se con tracciamento delle curve di livello, equidistanti da 1
a 5 metri.
Art. 43 - I disegni delle piante di edifici rilevati sono retribuiti in ragione di
metro quadrato di area rilevata e rappresentata nelle piante come alla tabella
seguente, con l’aggiunta di una somma fissa di € 2,38.
Scala del disegno
1/50
1/100
1/200
1/500
edifici con pianta di semplice
disposizione e con ambienti
in prevalenza regolari:
€
da 0,0214 a 0,0285 da 0,0143 a 0,0214
0,0143
0,0071
edifici con pianta complicata
e con ambienti di varia
forma e grandezza:....
€
da 0,0499 a 0,071 da 0,0356 a 0,057
0,0356
0,0214
Gli onorari della tabella si applicano per un solo piano, dell’edificio. Per il
disegno di ciascuno degli altri piani, gli onorari vengono ridotti del 25 per
cento.
Per i disegni delle sezioni verticali necessarie a definire l’edificio, l’onorario
viene valutato in ragione di € 0,00285, a € 0,00475 per ogni metro cubo di
volume dell’edificio a seconda della minore o maggiore complessità delle
strutture e del numero delle sezioni occorrenti.
Art. 44 - La rappresentazione dei prospetti di edifici rilevati, oltre che con
una somma fissa di € 2,38 è retribuita in ragione di € 0,0285 a € 0,095 per
metro quadrato di prospetto secondo le difficoltà e la scala del disegno. Il
rilievo ed il disegno dei particolari ornamentali sono retribuiti a vacazioni.
Le spese dei ponti e dei mezzi d’opera occorrenti nei rilievi sono a carico del
committente.
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132
Capo V
CAVE E MINIERE
Appendice
normativa
Art. 45 - Ferma restando l’applicazione delle norme generali, gli onorari per
le prestazioni inerenti alle cave ed alle miniere sono di regola determinati a
percentuale ovvero a quantità con le modalità indicate negli articoli seguenti; sono m ogni caso computati a parte ed in aggiunta i compensi a vacazioni
per le prestazioni di cui all’art. 4 ed il rimborso delle spese di cui all’art. 6.
Art. 46 - Prospezione geologica mineraria di una regione, determinazione
geognostica da tracciare su topografia al 50.000 e relativa relazione da €
0,238 a € 0,475 per ogni ettaro, secondo la seguente tabella:
Fino a 50 ettari
€
23,75
Per ogni ettaro in più oltre i 50 fino a 100 ettari
€
0,380
Per ogni ettaro in più oltre i 100 ettari
€
0,238
Art. 47 - Visita a permessi minerari di prima prospezione senza lavori, determinazione geognostica del suolo, del permesso e degli affioramenti di
sostanze minerarie utili, e presunzione del loro valore industriale: la stessa
tariffa come all’art. 46 più un compenso fisso di € 19,00.
Per il caso in cui la prospezione abbia per scopo la domanda di ricerca in
base alla nuova legge mineraria, con delimitazioni segnate su topografia al
25.000 e redazione di tre piani al 10.000, la tariffa indicata al primo capoverso
del presente articolo viene aumentata del 25 per cento.
Art. 48 - Visita a permessi minerari in lavorazione ed a miniere tanto in esercizio che inattive, con relazione sulla geognostica del suolo del territorio, sui
giacimenti e su tutti i lavori accessibili: il compenso è valutato per ogni
metro cubo di giacimento compreso fra le rocce incassanti, in base alla
seguente tabella:
Fino a 1.000 metri cubi
€
0,0475
Per ogni metro cubo oltre i 1.000 fino a 10.000
€
0,0190
Per ogni metro cubo oltre i 10.000 fino a 25.000
€
0,0143
Per ogni metro cubo oltre i 25.000 fino a 50.000
€
0,0095
Per ogni metro cubo oltre i 50.000
€
0,00475
Speciale Tariffe
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133
Art. 49 - Progetto ed esecuzione di costruzioni ed impianti industriali annessi alle cave od alle miniere: i relativi onorari vengono determinati applicando le norme di cui al capo II della presente tariffa.
Art. 50 - Stime di cave e miniere. Per la compilazione della stima di una cava
Appendice
normativa
o di una miniera, corredata della descrizione dei luoghi del bacino geologico
e delle costruzioni, dei cantieri e degli impianti industriali annessi, l’onorario
viene liquidato a percentuale in base alla seguente tabella con un minimo di
€ 7,92.
Per un valore fino a
€
2582,28
3,066084%
Sul di più fino a
€
5164,57
2,452867%
Sul di più fino a
€
12911,42
1,839650%
Sul di più fino a
€
25822,84
1,226433%
Sul di più fino a
€
38734,27
0,613216%
Sul di più fino a
€
51645,69
0,306608%
Sul di più fino a
€
258228,45
0,245286%
Sul di più fino a
€
516469,91
0,183965%
Sul di più
€
0,122643%
L’onorario viene determinato applicando le suesposte percentuali al valore
complessivo del giacimento, delle costruzioni, dei cantieri e degli impianti
industriali quando la stima delle costruzioni, dei cantieri e degli impianti è
fatta in modo molto sommario.
Quando invece per questi enti si richiede una stima meno sommaria ovvero
la stima particolareggiata od analitica, l’onorario dovuto per la stima del giacimento viene determinato applicando le percentuali suesposte al valore del
solo giacimento e l’onorario dovuto per la stima delle costruzioni dei cantieri
e degli impianti viene liquidato, a parte ed in aggiunta, con le norme di cui
al capo II.
Art. 51 - Divisione, ampliamenti e fusione di cave e miniere: per i progetti di
divisione, ampliamenti e fusione di cave e miniere con assegnazione delle
quote in base ai titolo di proprietà, l’onorario viene liquidato con le modalità
di cui al precedente articolo con l’aumento del 10 per cento.
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134
Capo VI
INGEGNERIA NAVALE
Appendice
normativa
Art. 52 - Ferma restando l’applicazione delle norme generali, in quanto non
modificate dalle seguenti, per la determinazione degli onorari per prestazioni inerenti all’ingegneria navale si seguono le seguenti particolari modalità.
Art. 53 - Quando l’ingegnere navale debba permanere fuori residenza, all’estero o in navigazione, gli onorari a vacazione di cui all’art. 4 vengono
aumentati del 50 per cento.
Art. 54 - Agli effetti della determinazione degli onorari, le prestazioni dell’ingegnere navale possono riguardare:
1) nuove costruzioni;
2) lavori di riparazione o trasformazione;
3) liquidazioni;
4) salvataggi e recuperi;
5) perizie per accertamento o valutazione di danni;
6) perizie per valutazioni di navi.
Nel caso di cumulo di alcuni fra gli incarichi qui specificati relativamente ad
uno stesso lavoro, si applicano al 100 per cento la tariffa relativa all’incarico
principale ed al 30 per cento quelle relative agli incarichi secondari.
Art. 55 - TARIFFA I - Nuove costruzioni
Importo dell’opera
Speciale Tariffe
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Onorario a percentuale
sull’importo
Per un valore fino a
€
1032,91
12,264336%
Sul di più fino a...
€
2582,28
9,198252%
Sul di più fino a...
€
10329,14
4,599124%
Sul di più fino a...
€
25822,84
2,299561%
Sul di più fino a...
€
51645,69
0,919824%
Sul di più fino a...
€
103291,38
0,827841%
Sul di più fino a...
€
154937,07
0,705198%
Sul di più fino a...
€
258228,45
0,613216%
Sul di più fino a...
€
516459,90
0,490573%
Sul di più
€
1032913,80
0,367929%
Sul di più
€
0,306608%
135
I-a) - Per progetti dettagliati si applica la tariffa I al 100 per cento sul costo
dello scafo, dell’allestimento e dell’apparato motore.
Il progetto dettagliato comprende l’insieme dei piani dello scafo da
presentare ai registri di classificazione (sezione maestra e piano dei
ferri) per l’approvazione del progetto di una nave, il piano di costru-
Appendice
normativa
zione, gli elementi della carena, lo studio della stabilità e dell’assetto, i
piani dei ponti, il piano generale dell’apparato motore corredato dei
dati principali e degli altri richiesti dai registri di classificazione e il
preventivo di costo.
Nella tariffa I al 100 per cento è compreso il compenso per quelle variazioni che si debbono introdurre nei disegni su richiesta dei registri di
classificazione.
È pure compreso il compenso per la formazione delle specifiche, l’assistenza al committente del contratto col costruttore fino all’inizio dell’opera.
Per piani particolareggiati di parti dell’apparato motore, di parti dello
scafo e dell’arredamento del piroscafo il compenso deve convenirsi.
I-b) - Per progetti di massima di scafi, apparati motori ed allestimento si
applica il 50 per cento della tariffa I.
I-c) - Per revisione di progetti altrui o di offerte: per un solo progetto od una
sola offerta si applica il 20 per cento della tariffa I.
Per ogni progetto od offerta in più relativa allo stesso lavoro il compenso viene aumentato del 5 per cento della tariffa I.
I-d) - Per assistenza ai lavori e relativi controlli si applica il 50 per cento
della tariffa I, oltre le precedenti competenze.
Note
A) Per alcune soltanto fra le diverse parti di uno stesso progetto, ossia scafo, apparato motore, sistemazioni interne, è da applicare la tariffa I a ciascuna delle parti a
seconda del loro sviluppo relativamente al valore delle parti medesime.
B) Gli onorari risultanti dalla precedente tariffa sono aumentati dal 15 al 20 per
cento per piroscafi cisterna o frigoriferi; del 30 per cento per piroscafi passeggeri.
C) Qualora per un progetto già studiato si richiedano varianti da parte del committente, l’onorario risultante dalla tariffa sarà aumentato a discrezione secondo
l’importanza del lavoro richiesto.
D) Oltre quanto è detto all’art. 6 delle norme generali, sono da computarsi a parte le
spese del disegnatore.
Speciale Tariffe
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136
Art. 56 - TARIFFA II - Lavori di riparazione o trasformazioni
Onorario a percentuale
sull’importo
Importo dell’opera
Appendice
normativa
Per un valore fino a
€
258,23
12,264336%
Sul di più fino a...
€
516,46
11,651119%
Sul di più fino a...
€
1032,91
10,731292%
Sul di più fino a...
€
1549,37
9,198252%
Sul di più fino a...
€
2582,28
7,665208%
Sul di più fino a...
€
5164,57
6,132168%
Sul di più fino a...
€
12911,42
3,679300%
Sul di più fino a...
€
25822,84
1,839650%
Sul di più fino a...
€
51645,69
1,533040%
Sul di più fino a...
€
103291,38
1,226433%
Sul di più fino a...
€
206582,76
1,073128%
Sul di più fino a...
€
335696,98
0,919824%
Sul di più fino a...
€
516459,90
0,766520%
Sul di più
€
0,613216%
II-a) - Per progetto dettagliato con specifica assistenza ai lavori e relativi controlli, ecc., si applica la tariffa II al 100 per cento.
II-b) - Per progetti di massima si applica il 30 per cento della tariffa II.
II-c) - Per revisione di progetti altrui e di offerte; per un solo progetto od una
sola offerta si applica il 20 per cento della tariffa II.
Per ogni progetto ed ogni offerta in più il compenso viene aumentato
del 5 per cento della tariffa II.
II-d) -Per l’assistenza ai lavori e relativi controlli si applica il 500 per cento
della tariffa II.
Note
A) Onorario complessivo rninimo per la tariffa II € 23,91.
B) Per le varianti di un progetto già studiato vedi nota C) della tariffa I.
C) Oltre a quanto è detto all’art. 6 delle nonne generali, sono da computarsi a parte
le spese del disegnatore.
Speciale Tariffe
Ordine degli Ingegneri - Bari
137
Art. 57 - TARIFFA III – Liquidazioni
Onorario a percentuale
sull’importo
Importo dell’opera
Per un valore fino a
€
258,23
3,066084%
Sul di più fino a...
€
516,46
2,912779%
Sul di più fino a...
€
1032,91
2,759474%
Sul di più fino a...
€
1549,37
2,452867%
Sul di più fino a...
€
2582,28
2,146257%
Sul di più fino a...
€
5164,57
1,533040%
Sul di più fino a...
€
12911,42
0,919824%
Sul di più fino a...
€
25822,84
0,613216%
Sul di più fino a...
€
51645,69
0,551894%
Sul di più fino a...
€
103291,38
0,490573%
Sul di più fino a...
€
206582,76
0,429250%
Sul di più fino a...
€
335696,98
0,367929%
Sul di più fino a...
€
516459,90
0,306607%
Sul di più
€
Appendice
normativa
0,245287%
III-a) - Per liquidazione delle fatture relative a lavori progettati e diretti da
altri, compresi i relativi controlli ed i computi metrici, si applica la
tariffa III al 100 per cento.
III-b) - Per la liquidazione delle fatture relative a lavori diretti dal professionista si applica il 50 per cento della tariffa III.
III-c) - Per liquidazione delle fatture senza aver visto i lavori si applica il 30
per cento della tariffa III.
Note
A) Oltre le precedenti competenze, sono da computarsi i diritti fissi per visita a
bordo come segue:
I)
diritto fisso per la prima visita a bordo, € 7,92;
2)
diritto fisso per ogni successiva visita, € 3,96;
3)
per sopralluoghi e visite in bacino, visite interne di caldaie, di doppio fondo,
gavoni, cisterne i precedenti diritti sono aumentati del 50 per cento.
B) Il compenso globale non deve mai essere inferiore al 5 per cento del ribasso ottenuto nella liquidazione, né ad ogni modo, inferiore a € 7,92.
138
Speciale Tariffe
Ordine degli Ingegneri - Bari
Art. 58 - TARIFFA IV - Salvataggi e recuperi- (Tariffa a base percentuale dei
lavori da salvare per corpo e merci)
Appendice
normativa
Importo valori da salvare
Onorario a percentuale
sull’importo
Per un valore fino a
€
258,23
12,264336%
Sul di più fino a...
€
516,46
11,651119%
Sul di più fino a...
€
1032,91
10,731292%
Sul di più fino a...
€
1549,37
9,198252%
Sul di più fino a...
€
2582,28
7,665208%
Sul di più fino a...
€
5164,57
6,132168%
Sul di più fino a...
€
12911,42
3,679300%
Sul di più fino a...
€
25822,84
1,839650%
Sul di più fino a...
€
51645,69
1,533040%
Sul di più fino a...
€
103291,38
1,226433%
Sul di più fino a...
€
206582,76
1,073128%
Sul di più fino a...
€
335696,98
0,919824%
Sul di più fino a...
€
516459,90
0,766520%
Sul di più
€
0,613216%
IV-a) - Per direzione di lavori di salvataggio e recupero senza la gestione
amministrativa, si applica la tariffa IV al 100 per cento.
IV-a’) - Per lo studio del recupero, senza direzione dei lavori e senza assistenza, si applica il 30 per cento della tariffa IV.
IV-b) - Per assistenza ai lavori senza averne la direzione si applica il 50 per
cento della tariffa IV.
IV-c) - Per sopralluoghi isolati o pareri tecnici i compensi sono da stabilire
caso per caso.
Note
Sul valore delle merci da salvare la tariffa IV si applica con riduzione del 50 per
cento.
Nel caso di non riuscito salvataggio si applica il 70 per cento della tariffa IV.
Nel caso di non tentato salvataggio il compenso è stabilito a discrezione secondo il
tempo impiegato e l’importanza dell’opera prestata. Non deve essere però in nessun
Speciale Tariffe
Ordine degli Ingegneri - Bari
caso inferiore al 20 per cento della tariffa IV.
139
Art. 59 - TARIFFA V - Perizie per accertamento e valutazione di danni
Onorario a percentuale
sull’importo
Importo del danno
Per un valore fino a
€
258,23
6,132168%
Sul di più fino a...
€
516,46
5,825558%
Sul di più fino a...
€
1032,91
5,365646%
Sul di più fino a...
€
1549,37
4,599124%
Sul di più fino a...
€
2582,28
3,832604%
Sul di più fino a...
€
5164,57
3,066084%
Sul di più fino a...
€
12911,42
1,839650%
Sul di più fino a...
€
25822,84
0,919824%
Sul di più fino a...
€
51645,69
0,827841%
Sul di più fino a...
€
103291,38
0,735860%
Sul di più fino a...
€
206582,76
0,613216%
Sul di più fino a...
€
335696,98
0,551894%
Sul di più fino a...
€
516459,90
0,459912%
Sul di più
€
Appendice
normativa
0,306608%
V-a) - Per accertamento dei danni, computi metrici per la valutazione, trattative con l’assicuratore od armatore per l’accordo si applica la tariffa V
al 100 per cento.
V-b) - Per l’accertamento dei danni e loro valutazione si applica il 50 per
cento della tariffa
V-c) - Per perizie giudiziarie e stragiudiziali per accertamento di danno e
causali di essi si applica la tariffa V al 100 per cento.
V-d) - Per l’assistenza a perizie nell’interesse di una parte si applica 1’80 per
cento di quanto è stabilito nelle tariffe V-a), V-b), V-c), ove non sia presentata relazione; il 100 per cento se è presentata relazione.
Note
A) L’onorario minimo della tariffa V è di € 16,49.
Nel caso in cui il professionista dovesse anche eseguire il progetto ed assistere ai
lavori di riparazione si deve cumulare la tariffa V al 30 per cento con la tariffa II al
100 per cento.
Speciale Tariffe
Ordine degli Ingegneri - Bari
140
Art. 60 - TARIFFA VI - Perizie per valutazione di navi - (Tariffa base in
ragione della stazza lorda ed in relazione al tipo di bastimento)
Appendice
normativa
Fino a tonnellate di stazza lorda
300
€
0,0317
per tonnellata
Sul di più fino a tonnellate
1000
€
0,0238
per tonnellata
Sul di più fino a tonnellate
2000
€
0,0158
per tonnellata
Sul di più fino a tonnellate
3000
€
0,0119
per tonnellata
Sul di più fino a tonnellate
4000
€
0,0079
per tonnellata
Sul di più fino a tonnellate
5000
€
0,00395
per tonnellata
Sul di più fino a tonnellate
8000
€
0,00237
per tonnellata
Oltre tonnellate
8000
€
0,00158
per tonnellata
VI-a) - Piroscafi e motonavi da carico:
VI-b) - Piroscafi motonavi cisterna, vale la tariffa VI-a) al 115 per cento.
VI-c) - Piroscafi e motonavi frigorifero o miste, vale la tariffa VI-a) al 125 per
cento.
VI-d) - Piroscafi e motonavi per passeggeri e navi di lusso; onorari da concordarsi in misura non minore di quelli derivanti dalla tabella VI-a) al
125 per cento.
VI-e) - Velieri:
Fino a tonnellate di stazza lorda
300
€
0,0238
per tonnellata
Sul di più fino a tonnellate
600
€
0,0190
per tonnellata
Sul di più fino a tonnellate
900
€
0,0158
per tonnellata
Sul di più fino a tonnellate
1200
€
0,0127
per tonnellata
Sul di più fino a tonnellate
1500
€
0,0095
per tonnellata
Oltre tonnellate
1500
€
0,00475
per tonnellata
VI-f) - Motovelieri, draghe e pontoni diga; vale la tariffa VI-e) al 125 per
cento.
VI-g) - Velieri e motovelieri cisterna; valgono rispettivamente le tariffe VI-e)
e VI-f) al ll5 per cento.
VI-h) - Nelle stime di valori di demolizione si applica il 20 per cento della
tariffa VI.
Note
A) Per perizie in base ad elementi sommari anche senza visita della nave, allo scopo di
Speciale Tariffe
Ordine degli Ingegneri - Bari
stabilire l’ordine di grandezza del valore venale, da esprimersi in un a qualunque
141
scopo inteso, si applicano le tariffe base al 100 per cento col minimo di € 7,92.
B) Per perizie particolareggiate basate su specifici criteri di valutazione e corredate
di relazione motivata ed eventualmente di descrizioni, computi o tipo, si applica
la tariffa base al 150 per cento, col minimo di € 23,75.
C) Per perizie analitiche, ossia particolareggiate, integrate da specifiche o distinte
Appendice
normativa
dello stato e del valore di singole strutture o parti dello scafo, attrezzature, macchinari o impianti appartenenti al complesso periziato, nonché in ogni altro caso
di particolare complessità e difficoltà, si applica la corrispondente tariffa base al
250 per cento col minimo di € 39,59.
D) Per eventuali accessi a bordo, aiuti e spese, si procede alla integrazione del complesso secondo le norme generali.
E) Per piroscafi e motonavi di oltre 16 anni e velieri e motovelieri di oltre 20 anni di
età come pure per bastimenti con certificato di classe di prossima scadenza, la
relativa tariffa base va applicata al 110 per cento.
Art. 61 - Per i lavori o progetti di impianto di cantieri navali, per costruzione
o riparazione di navi e di officine relative, per progetti e costruzioni di bacini, per perizie di cantieri, ecc., si applicano le norme di cui al capo II della
presente tariffa.
Art. 62 - Per studi di varo e di mancato varo, per collaudo di materiali diversi presso stabilimenti, per collaudi e prove idrauliche e prove di macchinari i
compensi sono da stabilire caso per caso a discrezione del professionista.
TABELLA B
Classi di lavoro secondo l’elencazione dell’art. 14
PRESTAZIONI
PARZIALI
142
I
I
I
II
a-b-c-d
e
f-g
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
a)
Progetto di massima
0,10
0,12
0,08 0,12 0,08 0,12 0,07
0,04 0,10 0,07
0,07
b)
Preventivo sommario
0,02
0,02
0,02 0,03 0,02 0,03 0,03
0,01 0,03 0,03
0,02
c)
Progetto esecutivo
0,25
0,28
0,28 0,22 0,18 0,30 0,15
0,15 0,15 0,20
0,12
d)
Preventivo particolareggiato
0,10
0,08
0,08 0,10 0,07 0,07 0,12
0,05 0,05 0,05
0,04
e)
Particol. costruttivi e decorativi 0,15
0,20
0,04 0,08 0,05 0,08 0,10
0,15 0,12 0,20
f)
Capitolati e contratti
0,03
0,03
0,05 0,10 0,10
0,08
0,10 0,10 0,10
g)
Direzione lavori
0,25
0,20
0,35 0,15 0,20 0,15 0,25
0,30 0,25 0,20
h)
Prove d’officina
i)
Assistenza al collaudo
0,03
0,02
0,03 0,15 0,20 0,13 0,05
0,05 0,05 0,10
l)
Liquidazione
0,07
0,05
0,07 0,05 0,10
0,15 0,15 0,05
0,12
0,15
Speciale Tariffe
Ordine degli Ingegneri - Bari
TABELLA C (Collaudo: art. 19b della Tariffa)
IMPORTO
DELLE
OPERE
in €
Appendice
normativa
Percentuale su ogni cento
euro di importo delle opere
Senza riparto
a)
Percentuale su ogni cento
euro di importo delle opere
Senza riparto
b)
IMPORTO
DELLE
OPERE
in €
Senza riparto
a)
Senza riparto
b)
516,46
3,066084
3,985909
30987,41
0,429251
0,551895
1032,91
2,698153
3,495335
36151,98
0,398590
0,521234
1549,37
2,452867
3,188727
43316,55
0,383260
0,490573
2582,28
2,146258
2,790136
46481,12
0,367930
0,459912
5164,57
1,471720
1,900972
51645,69
0,352599
0,444582
7746,85
1,073129
1,379737
77468,53
0,279013
0,361797
10329,14
0,889164
1,165111
103291,38
0,236088
0,306608
15493,71
0,643877
0,827842
154937,07
0,190097
0,245286
20658,28
0,551895
0,705199
258228,45
0,150238
0,196229
25822,84
0,475243
0,613216
Per importi maggiori resta fissata l’applicazione dell’ultima aliquota.
TABELLA D - Coefficienti di adeguamento (Art. 19c)
Anno di
applicazione
dell’appalto
Coefficiente
di adeguamento
al 1947
dell’importo
delle opere
Anno di
aggiudicazione
dell’appalto
Coefficiente
di adeguamento
al 1947
dell’importo
delle opere
1938
55,00
1° Semestre 1944
9,17
1939
47,83
2° Semestre 1944
3,93
1940
36,67
1° Semestre 1945
2,33
1941
28,95
2° Semestre 1945
2,02
1942
23,40
1° Semestre 1946
2,02
1943
15,71
2° Semestre 1946
1,67
1947
1,00
Al nuovo importo virtuale risultante va applicata la corrispondente aliquota di compenso – ove occorra, interpolarla,- contenuta nella tabella sopra
riportata.
Note
A) L’importo da aggiornarsi:
-
è quello dello stato finale in base ai prezzi lordi di aggiudicazione escluso
quindi l’eventuale maggiore importo intervenuto per la revisione dei prezzi,
quando tale maggiore importo non figuri nella contabilità e non sia perciò sottoposto all’esame del collaudatore;
-
è quello comprensivo della revisione, nel caso contrario. In questo caso il
coefficiente di adeguamento è quello corrispondente all’anno in cui si riferiscono
le varie revisioni dei prezzi.
B) Un incarico di collaudo assegnato anteriormente alla data di entrata in vigore del
presente provvedimento, durante il corso dei lavori o dopo la loro esecuzione, e
che non sia stato ancora condotto a termine per cause indipendenti dalla volontà
e dalla diligenza del professionista (mancata tempestiva consegna di atti contrattuali, tecnici o contabili, impedimenti dovuti a forza maggiore,ecc.,) va compensato in base alle norme dell’art. 19c).
Speciale Tariffe
Ordine degli Ingegneri - Bari
C) L’importo lordo dei lavori va aumentato agli effetti della determinazione dell’ono143
rario degli importi delle riserve discusse indipendentemente dal loro accoglimento.
D) Se un’opera comprende varie parti distinte per contratti e contabilità, le quali
richiedono separati certificati di collaudo, gli onorari vanno stabiliti separatamente per l’importo lordo relativo a ciascun contratto e certificato di collaudo.
Appendice
normativa
E) In aggiunta a tali onorari debbono essere rimborsate e corrisposte al professionista le spese e gli onorari seguenti:
1)
le spese di viaggio, di vitto e di alloggio per i sopralluoghi fuori sede;
2)
le spese di bollo, postali, telegrafiche e telefoniche e per le copie oltre l’origi-
nale;
3)
gli onorari a vacazione, in ragione di € 56,81 all’ora limitatamente al tempo
impiegato nei viaggi di andata e ritorno per portarsi nel luogo dei lavori da collaudarsi.
F) Se il collaudo è affidato a più professionisti, a ciascuno di essi è dovuto l’onorario
che spetterebbe al professionista che da solo dovesse eseguire il collaudo.
TABELLA E – Onorari per la misura e la contabilità dei lavori
Importo dell’opera in €
Fino a
Onorario a percentuale sull’importo
2582,28
1,839650
Sul di più fino a
10329,14
1,686346
Sul di più fino a
25822,84
1,533042
Sul di più fino a
51645,69
1,226433
Oltre 51645,69 e per qualsiasi importo
1,073129
Per i lavori delle altre classi tali percentuali saranno ridotte del 30%.
Gli onorari cui alla tabella E, se riferiti a contabilità riguardanti lavori di
ripristino, trasformazioni, ampliamenti, e manutenzione, saranno maggiorati come appresso:
per riparazioni e trasformazioni del 20%;
per aggiunte ed ampliamenti del 10%;
per ordinaria manutenzione, del 40%.
Speciale Tariffe
Ordine degli Ingegneri - Bari
144
26,368
24,988
22,689
18,856
15,330
13,184
13,030
12,724
12,264
11,497
10,731
9,198
7,971
7,358
6,745
6,438
6,132
5,825
5,799
5,599
5,444
5,297
5,243
4,837
4,599
4,231
4,036
3,863
3,219
2,682
Ib
21,462
19,929
18,396
15,330
13,184
11,037
10,731
9,964
9,658
9,198
8,891
7,665
6,745
6,132
5,825
5,518
5,212
5,059
4,833
4,664
4,537
4,415
4,369
4,031
3,832
3,525
3,361
3,219
Ia
3,418
30,967
29,587
27,441
23,608
19,929
17,170
16,863
16,096
15,330
14,563
13,797
12,264
11,037
9,964
9,044
8,278
7,205
6,438
6,162
5,948
5,768
5,619
5,553
5,129
4,879
4,524
4,279
4,101
Ic
4,230
35,566
33,880
31,733
27,594
24,528
22,075
21,462
20,696
19,316
19,009
18,396
15,330
13,337
11,804
10,577
9,658
8,585
7,971
7,619
7,362
7,139
6,960
6,878
6,351
6,040
5,604
5,297
5,076
Id
Ie
5,533
67,453
58,255
52,123
44,458
39,859
35,259
32,193
30,660
27,594
26,061
24,528
21,462
19,009
16,863
15,023
13,490
11,651
10,424
9,964
9,631
9,338
9,099
8,994
8,309
7,899
7,327
6,931
6,640
Costruzioni edilizie
2,927
24,528
22,995
22,075
19,929
17,783
15,637
14,563
13,797
13,030
12,264
11,497
9,964
8,738
7,818
7,205
6,592
5,978
5,518
5,273
5,098
4,945
4,815
4,761
4,395
4,180
3,878
3,668
3,512
If
3,418
33,420
32,193
29,741
25,448
21,462
18,396
16,863
16,096
15,330
14,563
13,797
12,264
11,037
9,964
9,044
8,278
7,051
6,438
6,156
5,948
5,766
5,619
5,553
5,131
4,879
4,524
4,279
4,101
Ig
2,033
38,326
30,660
26,368
19,929
15,330
12,264
11,497
10,731
9,964
9,198
8,738
7,665
6,745
5,978
5,365
4,905
4,292
3,832
3,663
3,541
3,434
3,344
3,306
3,052
2,901
2,693
2,547
2,439
IIa
2,440
53,656
42,925
36,793
27,901
22,075
17,170
16,096
15,023
13,950
12,877
12,264
9,198
7,665
6,438
6,285
5,672
4,905
4,599
4,395
4,248
4,119
4,012
3,966
3,663
3,484
3,230
3,055
2,928
IIb
2,766
68,986
55,189
49,057
36,793
29,434
22,689
20,696
19,316
17,936
16,556
15,790
13,797
11,957
10,118
8,585
7,358
6,132
5,212
4,982
4,815
4,669
4,548
4,496
4,154
3,950
3,663
3,464
3,320
IIc
Impianti industriali completi
Classi e categorie delle opere secondo l’elencazione dell’art. 14
2,682
53,656
42,925
36,793
27,901
21,462
17,170
16,096
15,023
13,950
12,877
12,264
10,731
9,351
8,125
7,205
6,592
5,672
5,059
4,833
4,664
4,537
4,415
4,369
4,031
3,832
3,525
3,361
3,219
IIIa
3,009
57,489
45,991
39,245
29,894
22,995
18,396
17,323
16,096
15,023
13,797
13,184
11,497
9,964
8,738
7,818
7,205
6,285
5,672
5,422
5,238
5,078
5,951
4,892
4,518
4,296
3,985
3,771
3,611
IIIb
IIIc
4,066
76,652
61,321
52,123
40,778
31,887
24,528
23,302
21,462
19,929
18,396
17,476
15,330
13,490
11,957
10,731
9,811
8,585
7,665
7,327
7,082
6,868
6,688
6,611
6,105
5,810
5,385
5,094
4,879
Impianti di servizi
Appendice
normativa
129,11
258,23
516,46
1291,14
2582,28
5164,57
7746,85
10329,14
15493,71
20658,28
25822,84
51645,69
77468,53
103291,38
129114,22
154937,07
206582,76
258228,45
309874,14
361519,83
413165,52
464811,21
516456,90
774685,35
1032913,80
1549370,70
2065827,60
2582284,50
Oltre
2582284,50
Importo
delle opere
in
€
TABELLA A – Onorari a percentuale dovuti al professionista
per ogni cento euro di importo dell’opera
Speciale Tariffe
Ordine degli Ingegneri - Bari
145
146
129,11
258,23
516,46
1291,14
2582,28
5164,57
7746,85
10329,14
15493,71
20658,28
25822,84
51645,69
77468,53
103291,38
129114,22
154937,07
206582,76
258228,45
309874,14
361519,83
413165,52
464811,21
516456,90
774685,35
1032913,80
1549370,70
2065827,60
2582284,50
Oltre
2582284,50
Importo
delle opere
in
€
38,326
30,660
25,755
19,929
15,330
12,264
11,497
10,731
9,964
9,198
8,738
7,665
6,745
6,132
5,825
5,518
5,212
4,905
4,691
4,531
4,395
4,281
4,233
3,909
3,718
3,449
3,280
3,123
2,602
3,418
IVb
45,991
36,793
30,660
23,915
18,396
14,717
13,797
12,877
11,957
11,037
10,424
9,198
8,431
7,818
7,358
7,051
6,745
6,438
6,156
5,948
5,766
5,619
5,553
5,131
4,879
4,524
4,279
4,101
IVa
Impianti elettrici
2,197
30,660
24,528
20,849
15,943
12,264
9,811
9,198
8,585
7,971
7,358
7,051
6,132
5,518
5,059
4,752
4,445
4,292
4,139
3,955
3,821
3,705
3,611
3,571
3,298
3,136
2,908
2,748
2,636
IVc
4,599
9,504
6,898
61,321
45,991
38,326
30,047
21,155
15,330
12,877
12,264
11,344
V
2,456
18,703
17,629
15,790
12,417
10,271
9,198
8,738
8,431
7,665
6,898
6,132
4,599
4,292
4,139
3,985
3,832
3,679
3,525
3,484
3,466
3,453
3,414
3,398
3,230
3,116
3,081
3,004
2,947
VIa
3,529
23,608
22,689
20,696
17,323
14,410
13,337
12,724
12,264
11,651
11,037
10,424
8,431
7,665
7,358
7,051
6,745
6,438
6,132
5,965
5,856
5,744
5,630
5,472
4,809
4,448
4,349
4,292
4,235
VIb
Ferrovie e strade
2,095
21,462
19,929
17,783
14,257
11,037
9,198
8,738
8,431
7,665
6,898
6,132
4,599
4,292
4,139
3,985
3,832
3,679
3,525
3,434
3,403
3,250
3,219
3,188
3,035
2,882
2,728
2,636
2,514
VIIa
3,208
5,059
5,008
4,940
4,868
4,800
4,726
4,623
4,480
4,272
4,064
3,850
4,445
4,384
4,323
4,261
4,200
4,139
4,047
3,924
3,740
3,556
3,372
2,810
5,212
26,368
24,988
22,689
18,856
15,943
13,184
12,570
11,957
10,884
9,964
9,198
6,132
VIIc
4,599
24,528
23,455
19,929
15,637
13,490
10,424
9,658
9,198
8,585
7,971
7,358
5,365
VIIb
Opere idrauliche
Classi e categorie delle opere secondo l’elencazione dell’art. 14
Macchine
isolate
2,684
26,368
24,988
22,689
18,856
15,177
13,184
12,570
11,957
10,884
9,964
9,198
7,665
6,438
6,132
5,825
5,518
5,212
5,059
4,833
4,671
4,533
4,417
4,364
4,031
3,832
3,556
3,361
3,221
VIII
Acquedotti e
fognatura
1,974
24,528
23,455
19,929
15,637
12,264
10,271
9,658
9,198
8,585
7,971
7,358
5,825
5,212
4,905
4,599
4,292
3,985
3,679
3,580
3,464
3,346
3,208
3,162
..2,776
2,522
2,406
2,393
2,369
IXa
3,535
30,967
29,434
27,441
22,995
19,009
17,170
15,637
15,330
14,717
14,103
13,490
10,424
8,891
8,278
7,818
7,358
7,051
6,745
6,410
6,197
5,989
5,751
5,656
4,971
4,511
4,310
4,292
4,242
IXb
4,190
35,750
33,880
31,733
27,134
22,689
20,236
19,316
18,703
17,476
16,403
15,330
12,264
10,271
9,658
9,044
8,738
8,431
8,125
7,910
7,542
7,297
7,051
6,756
6,657
5,849
5,308
5,063
5,028
IXc
Ponti, manufatti isolati, strutture speciali
Appendice
normativa
Speciale Tariffe
Ordine degli Ingegneri - Bari
Impianti
industriali
completi
II
52,123
34,340
27,594
22,382
17,170
13,797
12,877
11,957
11,037
10,424
9,811
7,358
4,905
4,292
3,679
3,659
3,530
3,429
3,344
3,306
3,055
2,901
2,691
2,544
2,441
2,034
Costruzioni
edilizie
I
52,123
34,340
27,594
22,382
17,170
13,797
12,877
11,957
11,037
10,424
9,811
7,358
4,905
4,292
3,679
3,659
3,530
3,429
3,344
3,306
3,055
2,901
2,691
2,544
2,441
2,034
3,270
III
55,189
36,793
29,434
23,915
18,396
14,717
13,797
12,877
11,957
11,037
10,424
9,198
7,652
6,745
6,132
5,860
5,659
5,492
5,352
5,291
4,846
4,660
4,371
4,101
3,924
Impianti
di servizi
generali
2,396
IV
39,859
24,528
19,622
15,943
12,264
9,811
9,198
8,850
7,971
7,358
7,051
6,132
5,212
4,905
4,292
4,108
3,990
3,863
3,801
3,679
3,464
3,390
3,250
3,046
2,875
Impianti
elettrici
V
58,255
36,793
30,660
23,915
16,863
12,264
10,424
9,811
9,198
7,971
7,358
6,132
4,905
4,292
3,679
Macchine
isolate
2,396
VI
27,594
18,089
16,556
13,797
11,651
10,731
10,118
9,811
9,158
8,891
8,278
6,745
5,212
4,905
4,292
4,108
3,990
3,863
3,801
3,679
3,464
3,390
3,250
3,046
2,875
Ferrovie
e strade
0,766
VII
27,594
18,703
15,943
12,570
10,731
8,278
7,665
7,358
6,745
6,438
5,825
4,292
3,066
2,606
2,299
2,069
1,885
1,839
1,747
1,701
1,609
1,379
1,149
1,011
0,919
Opere
idrauliche
Classi e categorie delle opere secondo l’elencazione dell’art. 14
2,034
VIII
30,660
19,929
18,089
15,023
12,264
10,424
10,118
9,504
8,585
7,971
7,358
6,132
4,905
4,292
3,679
3,659
3,530
3,429
3,344
3,306
3,055
2,901
2,691
2,544
2,441
Acquedotti
e fognature
3,270
IX
36,793
23,608
22,075
18,396
15,330
13,797
12,570
12,264
11,651
11,344
10,731
9,198
7,652
6,745
6,132
5,978
5,702
5,573
5,512
5,089
4,837
4,487
4,242
4,064
3,924
Ponti, manufatti
isolati strutture
speciali
Appendice
normativa
129,11
258,23
516,46
1291,14
2582,28
5164,57
7746,85
10329,14
15493,71
20658,28
25822,84
51645,69
103291,38
154937,07
258228,45
309874,14
361519,83
413165,52
464811,21
516456,90
774685,35
1032913,80
1549370,70
2065827,60
2582284,50
Oltre
2582284,50
Importo
delle opere
in
€
TABELLA F
Onorari espressi in per mille, dovuti al professionista
per perizie estimative particolareggiate da calcolare sull’importo stimato
Speciale Tariffe
Ordine degli Ingegneri - Bari
147
TABELLA G (art.27 a)
Anno a cui si riferiscono i prezzi della perizia estimativa
Maggiorazione
dell’onorario
Fino al 31 dicembre 1940
550
Fino al 31 dicembre 1941
450
Fino al 31 dicembre 1942
350
Fino al 31 dicembre 1943
250
Fino al 31 dicembre 1944
100
Fino al 31 dicembre 1945
20
Fino al 31 dicembre 1946
15
Appendice
normativa
Speciale Tariffe
Ordine degli Ingegneri - Bari
148
Appendice
normativa
stralcio del decreto legge
2 marzo 1989, n. 65
coordinato
con la legge di conversione
26 aprile 1989, n. 155
Art. 12-bis. Per le prestazioni rese dai professionisti allo Stato ed agli altri enti
pubblici relativamente alla realizzazione di opere pubbliche o comunque di
interesse pubblico, il cui onere è in tutto o in parte a carico dello Stato e degli
altri enti pubblici, la riduzione dei minimi di tariffa non può superare il 20%
LINEE GUIDA PER L’APPLICAZIONE DELLA LEGGE 155/89
Il Consiglio dell’Ordine della Provincia di Bari, in analogia con i criteri
seguiti da altre regioni d’Italia (D.G.R. Regione Veneto n. 4380 del 30/07/91,
Regione Marche, Regione Lombardia), ritiene opportuno che le amministrazioni locali applichino la riduzione dei minimi di tariffa previsti dalla Legge
155/89 nella misura indicata nella tabella seguente:
TAB. A (Progettazione e direzione dei lavori)
IMPORTO
DELLE
OPERE
(in milioni
di euro)
Speciale Tariffe
Ordine degli Ingegneri - Bari
PRESTAZIONE PROFESSIONALE
INCARICO PARZIALE
PROGETTAZIONE
DIREZIONE
LAVORI
INCARICO COMPLETO
PROGETTAZIONE E
DIREZIONE LAVORI
NUOVE
OPERE
RISTRUTTURAZIONE
RESTAURO
OPERE IN C.A.
TUTTE
LE OPERE
NUOVE
LE OPERE
RISTRUTTURAZIONE
RESTAURO
OPERE IN C.A.
Fino a
0,516 M.
4%
2%
1%
4%
2%
Fino a
1,032 M.
5%
2,5%
2%
5%
2,5%
Fino a
0,516 M.
6%
3%
2,5%
6%
3%
Fino a
1,549 M.
7%
3,5%
3%
7%
3,5%
Fino a
2,065 M.
8%
4%
4%
8%
4%
Fino a
2,582 M.
10%
5%
5%
10%
5%
Fino a
3,873 M.
12%
6%
6%
12%
6%
Fino a
5,164 M.
15%
8%
8%
15%
8%
Fino a
10,329 M.
18%
10%
10%
18%
10%
Fino a
10,329 M.
20%
15%
15%
20%
15%
149
TAB. B. (Altre prestazioni)
Appendice
normativa
La riduzione non va applicata sui compensi accessori e sui rimborsi spese in
quanto onorari e rimborsi spese non hanno natura e funzione remunerativa
dell’attività contrattualmente svolta, ma servono a tenere indenne il professionista dalle spese ed oneri affrontati per espletare la prestazione principale
dedotta in obbligazione contrattuale.
Speciale Tariffe
Ordine degli Ingegneri - Bari
150
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Tariffe Professionali ( valori di riferimento non obbligatori)