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NEWS
30-04-2008
11:27
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Avvocato
Professione
ONORARI PROFESSIONALI
Avviata una procedura comunitaria d’infrazione contro l’Italia sulla disciplina degli onorari professionali
La Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione contro il Governo italiano
in merito alla regolamentazione che disciplina gli onorari massimi obbligatori. I massimi tariffari, secondo Bruxelles, violano gli artt. 43 e 49 del Trattato Ce sulla libertà di stabilimento e
la libera prestazione dei servizi nell’U.E. Oltre a ridurre la libertà dei soggetti stranieri che
vogliono operare in Italia, il sistema delle tariffe massime – secondo la Commissione – non
garantisce l’accesso alla giustizia e alla sua corretta amministrazione né tantomeno protegge
i destinatari dei servizi in misura proporzionata rispetto agli obiettivi di interesse generale
perseguiti. Ora il Governo italiano avrà due mesi di tempo per rispondere adeguatamente
agli argomenti sollevati dai tecnici di Bruxelles. In mancanza di una risposta soddisfacente, la
Commissione minaccia di presentare ricorso in Corte Giustizia europea.
STUDI LEGALI ASSOCIATI
Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sul regime fiscale applicabile al professionista che recede da
uno studio legale associato
La somma percepita da un professionista (nel caso specifico si trattava di un avvocato) in
sede di recesso dallo studio associato di cui ha fatto par te deve essere assoggettata a tassazione separata. È quanto precisa l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 142/E del 10
aprile 2008, dando applicazione all’art. 17, comma 1, lett. l), del Testo Unico delle imposte
sui redditi. Secondo tale norma, l’Irpef si applica separatamente sui redditi compresi nelle
somme attribuite ai soci delle società semplici (cui le associazioni professionali sono equiparate sotto il profilo tributario) quando il periodo di tempo intercorso tra la costituzione
della società e la comunicazione del recesso è superiore a cinque anni. Società professionali e società semplici, secondo l’Agenzia, sono assimilabili in ragione della presenza dei medesimi elementi costitutivi: esercizio in comune di un’attività produttrice di reddito e volontà contrattuale di dividere gli utili e conferimento di beni e servizi.
n.5 - Maggio 2008
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