Provincia di Napoli 1 Locazione di immobili urbani ad uso non abitativo. Indici ISTAT Sulla Gazzetta Ufficiale n.75 del 31 Marzo 2014 è stato pubblicato il comunicato ISTAT concernente l'indice dei prezzi al consumo relativo al mese di Febbraio 2014, necessario per l'aggiornamento del canone di locazione degli immobili ai sensi della Legge 392/78 ed ai sensi della Legge 449/97. La variazione annuale Febbraio 2013 – Febbraio 2014 è pari a più 0,5 (75%= 0,375) La variazione biennale Febbraio 2012 – Febbraio 2014 è pari a più 2,3 (75%= 1,725) Incoming di Operatori dalla Cina – Settore Agroalimentare Il progetto, elaborato dall’Agenzia ICE, con il supporto e il partenariato delle associazioni partecipanti al Gruppo di Lavoro a favore delle Micro Piccole Medie Imprese (MPMI) e Cooperative di cui fanno parte, oltre all’ICE-Agenzia, Alleanza delle Cooperative Italiane, Rete Imprese Italia (Casartigiani, CNA, Confartigianato, Confcommercio e Confesercenti), Confagricoltura, Piccola Industria Confindustria, Confapi, e ABI, si propone l’obiettivo di incrementare la penetrazione commerciale in Cina di prodotti alimentari provenienti prevalentemente da MPMI (Micro, Piccole e Medie Imprese) con un potenziale di proiezione internazionale e la capacità di operare su mercati esigenti e di grande potenziale per le produzioni alimentari di nicchia e alta qualità. Il progetto prevede la selezione e invito in Italia di circa 20 operatori commerciali cinesi (importatori e distributori) che prenderanno parte a un programma di B2B con le aziende italiane che saranno ammesse a partecipare. LUOGO E DATE 2 Gli incontri si terranno a Reggio Emilia il lunedì 23 giugno 2014 e a Cuneo il mercoledì 25 giugno 2014. PRODOTTI ESCLUSI Prodotti per i quali esiste il divieto di importazione in Cina sono: - tutti i prodotti ortofrutticoli freschi a causa del virus della mosca mediterranea (con la recente eccezione del Kiwi provenienti unicamente dalle seguenti Regioni: Piemonte, Veneto, Lazio e Emilia Romagna); - le carni di origine bovina per il morbo BSE (c.d. “mucca pazza”); - le carni di origine ovina per il virus che colpito gli ovini (c.d. “lingua blu”); - le carni di origine suina sia fresche che stagionate (ad eccezione del Prosciutto crudo di Parma e San Daniele) per la malattia vascolare suina (c.d. “peste suina”); - le carni di origine aviaria per la malattia definita “bird flu” (c.d. “peste aviaria”). COME PARTECIPARE: Andando sul sito web creato ad hoc “OPPORTUNITIES IN CHINA” https://sites.google.com/a/ice.it/opportunities-in-china/ si potrà aderire all’iniziativa cliccando su “ADERISCI ORA” e compilando tutti gli spazi, obbligatori o non, prestando ben attenzione al luogo e al giorno in cui si desidera poter eventualmente avere gli incontri con gli operatori cinesi. SCADENZA PER L’ADESIONE Saranno prese in considerazione solo le richieste pervenute tramite il link del sito sopra indicato entro la sera del lunedì 28 APRILE 2014 E’ opportuno che le aziende interessate alla selezione si dotino di un profilo aziendale, un listino prezzi e un catalogo elettronico in lingua inglese, al fine di veicolare le informazioni alle controparti cinesi. Le schede delle aziende iscritte al link sopra indicato saranno trasmesse ai buyer cinesi per favorire un adeguato matching di interessi. Alle aziende selezionate dai buyer cinesi verrà confermato l’incontro comunicandone la sede e l’orario. A tutte le aziende selezionate e ammesse a partecipare agli incontri verrà inoltre organizzata un’azione di formazione/informazione sul mercato cinese a cura del Direttore/funzionario dell’Ufficio ICE di Pechino e/o mediante una o più videoconferenze con i trade analyst dello stesso Ufficio su temi di marketing o tecnici di interesse generale. Dopo la selezione avvenuta da parte dei buyer cinesi, le aziende selezionate, che parteciperanno agli incontri B2B, verseranno un contributo forfettario di € 200,00, a copertura parziale dei costi di organizzazione degli eventi. Restano a carico delle imprese partecipanti le spese di viaggio ed eventuale alloggio per raggiungere la sede di svolgimento degli incontri e l’invio di eventuali campionature all’estero che possano essere richieste dalle controparti cinesi. IMPORTANTE Si segnala che l'adesione mediante compilazione del modulo del sito https://sites.google.com/a/ice.it/opportunities-in-china/ costituisce SOLO UNA 3 MANIFESTAZIONE DI INTERESSE in quanto saranno i buyer cinesi, sulla base delle loro esigenze commerciali e delle informazioni presenti nei moduli compilati, a selezionare le aziende italiane da incontrare visionando le schede online inserite da ciascuna azienda italiana che si proporrà per essere inserita nel calendario degli incontri preregistrandosi sul sito come sopra indicato. Si invita pertanto a compilare dettagliatamente ogni campo IN INGLESE, in particolare quello relativo alla descrizione dei “products” e “appeal points”, che saranno determinanti nell'orientare la scelta dell'operatore cinese circa le aziende italiane da incontrare. Ministero del Lavoro - risposte ad istanze di interpello Si informa che la Direzione generale per l'attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ha fornito chiarimenti interpretativi in ordine ad alcuni aspetti inerenti l'applicazione della normativa in due specifici settori di attività. Interpello n. 9/14 "Personale delle aziende funebri" E' stato richiesto di fornire un parere in merito alla possibilità di instaurare rapporti di lavoro di natura intermittente in relazione alle figure dei necrofori e dei portantini addetti ai servizi funebri. In particolare se tale personale, operante nelle aziende del settore specifico, possa essere equiparato alle categorie degli "operai addobbatori o apparatori per cerimonie civili o religiose" di cui al punto 46 della tabella del R.D. 2657/1923 e richiamata dal D.Lgs. 276/03 e dal D.M. 23.11.2004. Il punto 46 ricomprende, tra le attività a carattere discontinuo per le quali è possibile instaurare un rapporto di lavoro intermittente, quelle degli "operai addobatori o apparatori per cerimonie civili o religiose" comprensive di tutte le prestazioni rivolte alla preparazione e allo svolgimento delle celebrazioni civili e dei riti religiosi. Sulla base di tali considerazioni è possibile una equiparazione tra le figure descritte al punto precedente e quelle dei necrofori o portantini impiegati nelle aziende del servizio funebre (trasporto, cerimonia e connessa sepoltura). Pertanto anche per tali figure è possibile l'applicazione del contratto intermittente. Interpello n. 10/14 "Figura dell'addetto alle attività di call center in bound e/o out bound" E' stato richiesto di fornire chiarimenti in merito al possibile utilizzo della tipologia del lavoro contrattuale intermittente in relazione al personale addetto alle attività di call center in bound e/o out bound operando un rinvio alle figure degli "addetti ai 4 centralini telefonici privati" di cui al punto 12 della tabella del R.D. 2657/1923 e richiamata dal D.Lgs. 276/03 e dal D.M. 23.11.2004. Al riguardo viene specificato come le due figure non possano essere ritenute equiparabili tra loro, evidenziando che l'attività degli addetti ai centralini telefonici privati ha una sua precisa connotazione, che consiste esclusivamente nello smistamento delle telefonate. La prestazione svolta dagli addetti alle attività di call center è invece più articolata poiché si inserisce di regola nell'ambito di un servizio o di una attività promozionale o di vendita da parte dell'impresa. Ciò è confermato dal Legislatore che ammette il ricorso a contratti di collaborazione a progetto per attività di call center out bound quando si tratta di "attività di vendita diretta di beni e servizi" (art. 61 D.Lgs. 276/03). Pertanto il semplice utilizzo dello strumento telefonico non può giustificare la equiparazione delle due categorie sopra richiamate. Piani urbanistici particolareggiati - Obbligo di denuncia in caso di mancata utilizzazione edificatoria e/o cessione prima del quinquennio - Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 37/E del 9 aprile 2014. Con la Risoluzione n. 37/E del 9 aprile 2014, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che non è dovuta alcuna sanzione per la decadenza dell'agevolazione fiscale prevista per il trasferimento di immobili inseriti in piani urbanistici particolareggiati, dovuta alla mancata edificazione dell'area negli 11 anni successivi all'acquisto o all'alienazione del terreno prima di avere ultimato l'opera residenziale programmata. In entrambi i casi, infatti, si tratta di ipotesi che non richiedono al beneficiario l'obbligo di denunciare all'Amministrazione finanziaria il venir meno delle condizioni di accesso all'agevolazione, di cui all'art. 19 del D.P.R. n. 131 del 1986. La questione in esame nasce dall'art. 1, comma 25, della L. n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008), che ha inserito all'art. 1 della Tariffa, Parte I, del citato D.P.R. n. 131 del 1986, un regime agevolato, con imposta di registro all'1%, per le compravendite di terreni inseriti in piani urbanistici particolareggiati, finalizzate all'attuazione di programmi di edilizia residenziale. Per usufruire del beneficio fiscale, però, occorre rispettare delle condizioni e, in particolare: 5 • completare l'opera edificatoria prevista dal piano urbanistico entro 5 anni, termine prorogato di ulteriori 6 anni e portato ad 11 anni dall'art. 6, comma 6, del D.L. n. 102 del 2013; • non alienare l'immobile prima di aver realizzato la costruzione. L'Agenzia delle Entrate può verificare, in entrambi i casi, utilizzando strumenti e documenti già in suo possesso, il rispetto di tali vincoli: • attraverso la procedura "Campione Unico", nel quale sono iscritti tutti gli atti a regime agevolato, gli uffici finanziari accertano, infatti, il compimento delle opere oggetto dell'aliquota ridotta; • attraverso la registrazione dell'atto di vendita gli uffici finanziari sono informati del trasferimento dell'immobile effettuato prima dell'ultimazione della costruzione residenziale. Di conseguenza il contribuente non deve informare l'Amministrazione finanziaria del venir meno delle condizioni che hanno fatto scattare l'imposta di registro agevolata. Il documento di prassi in esame, chiarisce, quindi, che, in base a tali presupposti, non sono dovute né la sanzione per la mancata denuncia, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 131 del 1986, né per il tardivo pagamento del tributo. Perciò, decaduta l'agevolazione, all'ufficio finanziario non rimane che recuperare la differenza tra l'imposta ad aliquota ordinaria e quella ad aliquota agevolata, più gli interessi di mora, dalla data di registrazione dell'atto di acquisto del terreno edificabile inserito nel piano urbanistico particolareggiato. Infine, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che l'imposta di registro agevolata oggetto della fattispecie in esame - riguarda gli atti stipulati fino al 31 dicembre 2013, dal momento che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, il regime è stato soppresso dall'art. 10, comma 4, del D.Lgs. n. 23 del 2011. 6