Provincia di Napoli
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Locazione di immobili urbani ad uso non abitativo. Indici ISTAT
Sulla Gazzetta Ufficiale n.75 del 31 Marzo 2014 è stato pubblicato il comunicato
ISTAT concernente l'indice dei prezzi al consumo relativo al mese di Febbraio
2014, necessario per l'aggiornamento del canone di locazione degli immobili ai sensi
della Legge 392/78 ed ai sensi della Legge 449/97.
La variazione annuale Febbraio 2013 – Febbraio 2014 è pari a più 0,5 (75%= 0,375)
La variazione biennale Febbraio 2012 – Febbraio 2014 è pari a più 2,3 (75%= 1,725)
Incoming di Operatori dalla Cina – Settore Agroalimentare
Il progetto, elaborato dall’Agenzia ICE, con il supporto e il partenariato delle
associazioni partecipanti al Gruppo di Lavoro a favore delle Micro Piccole Medie
Imprese (MPMI) e Cooperative di cui fanno parte, oltre all’ICE-Agenzia,
Alleanza delle Cooperative Italiane, Rete Imprese Italia (Casartigiani, CNA,
Confartigianato, Confcommercio e Confesercenti), Confagricoltura, Piccola
Industria Confindustria, Confapi, e ABI, si propone l’obiettivo di incrementare la
penetrazione commerciale in Cina di prodotti alimentari provenienti prevalentemente
da MPMI (Micro, Piccole e Medie Imprese) con un potenziale di proiezione
internazionale e la capacità di operare su mercati esigenti e di grande potenziale per
le produzioni alimentari di nicchia e alta qualità.
Il progetto prevede la selezione e invito in Italia di circa 20 operatori commerciali
cinesi (importatori e distributori) che prenderanno parte a un programma di B2B con
le aziende italiane che saranno ammesse a partecipare.
LUOGO E DATE
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Gli incontri si terranno a Reggio Emilia il lunedì 23 giugno 2014 e a Cuneo il
mercoledì 25 giugno 2014.
PRODOTTI ESCLUSI
Prodotti per i quali esiste il divieto di importazione in Cina sono:
- tutti i prodotti ortofrutticoli freschi a causa del virus della mosca mediterranea
(con la recente eccezione del Kiwi provenienti unicamente dalle seguenti Regioni:
Piemonte, Veneto, Lazio e Emilia Romagna);
- le carni di origine bovina per il morbo BSE (c.d. “mucca pazza”);
- le carni di origine ovina per il virus che colpito gli ovini (c.d. “lingua blu”);
- le carni di origine suina sia fresche che stagionate (ad eccezione del Prosciutto
crudo di Parma e San Daniele) per la malattia vascolare suina (c.d. “peste suina”);
- le carni di origine aviaria per la malattia definita “bird flu” (c.d. “peste aviaria”).
COME PARTECIPARE:
Andando sul sito web creato ad hoc “OPPORTUNITIES IN CHINA”
https://sites.google.com/a/ice.it/opportunities-in-china/ si potrà aderire all’iniziativa
cliccando su “ADERISCI ORA” e compilando tutti gli spazi, obbligatori o non,
prestando ben attenzione al luogo e al giorno in cui si desidera poter eventualmente
avere gli incontri con gli operatori cinesi.
SCADENZA PER L’ADESIONE
Saranno prese in considerazione solo le richieste pervenute tramite il link del sito
sopra indicato entro la sera del lunedì 28 APRILE 2014
E’ opportuno che le aziende interessate alla selezione si dotino di un profilo
aziendale, un listino prezzi e un catalogo elettronico in lingua inglese, al fine di
veicolare le informazioni alle controparti cinesi.
Le schede delle aziende iscritte al link sopra indicato saranno trasmesse ai buyer
cinesi per favorire un adeguato matching di interessi.
Alle aziende selezionate dai buyer cinesi verrà confermato l’incontro
comunicandone la sede e l’orario.
A tutte le aziende selezionate e ammesse a partecipare agli incontri verrà inoltre
organizzata un’azione di formazione/informazione sul mercato cinese a cura del
Direttore/funzionario dell’Ufficio ICE di Pechino e/o mediante una o più
videoconferenze con i trade analyst dello stesso Ufficio su temi di marketing o tecnici
di interesse generale.
Dopo la selezione avvenuta da parte dei buyer cinesi, le aziende selezionate, che
parteciperanno agli incontri B2B, verseranno un contributo forfettario di € 200,00, a
copertura parziale dei costi di organizzazione degli eventi.
Restano a carico delle imprese partecipanti le spese di viaggio ed eventuale alloggio
per raggiungere la sede di svolgimento degli incontri e l’invio di eventuali
campionature all’estero che possano essere richieste dalle controparti cinesi.
IMPORTANTE
Si segnala che l'adesione mediante compilazione del modulo del sito
https://sites.google.com/a/ice.it/opportunities-in-china/ costituisce SOLO UNA
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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE in quanto saranno i buyer cinesi, sulla base
delle loro esigenze commerciali e delle informazioni presenti nei moduli compilati, a
selezionare le aziende italiane da incontrare visionando le schede online inserite da
ciascuna azienda italiana che si proporrà per essere inserita nel calendario degli
incontri preregistrandosi sul sito come sopra indicato.
Si invita pertanto a compilare dettagliatamente ogni campo IN INGLESE, in
particolare quello relativo alla descrizione dei “products” e “appeal points”, che
saranno determinanti nell'orientare la scelta dell'operatore cinese circa le aziende
italiane da incontrare.
Ministero del Lavoro - risposte ad istanze di interpello
Si informa che la Direzione generale per l'attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e
delle politiche sociali, ha fornito chiarimenti interpretativi in ordine ad alcuni aspetti
inerenti l'applicazione della normativa in due specifici settori di attività.
Interpello n. 9/14 "Personale delle aziende funebri"
E' stato richiesto di fornire un parere in merito alla possibilità di instaurare rapporti
di lavoro di natura intermittente in relazione alle figure dei necrofori e dei portantini
addetti ai servizi funebri.
In particolare se tale personale, operante nelle aziende del settore specifico, possa
essere equiparato alle categorie degli "operai addobbatori o apparatori per cerimonie
civili o religiose" di cui al punto 46 della tabella del R.D. 2657/1923 e richiamata dal
D.Lgs. 276/03 e dal D.M. 23.11.2004.
Il punto 46 ricomprende, tra le attività a carattere discontinuo per le quali è possibile
instaurare un rapporto di lavoro intermittente, quelle degli "operai addobatori o
apparatori per cerimonie civili o religiose" comprensive di tutte le prestazioni rivolte
alla preparazione e allo svolgimento delle celebrazioni civili e dei riti religiosi.
Sulla base di tali considerazioni è possibile una equiparazione tra le figure descritte al
punto precedente e quelle dei necrofori o portantini impiegati nelle aziende del
servizio funebre (trasporto, cerimonia e connessa sepoltura).
Pertanto anche per tali figure è possibile l'applicazione del contratto intermittente.
Interpello n. 10/14 "Figura dell'addetto alle attività di call center in bound e/o
out bound"
E' stato richiesto di fornire chiarimenti in merito al possibile utilizzo della tipologia
del lavoro contrattuale intermittente in relazione al personale addetto alle attività di
call center in bound e/o out bound operando un rinvio alle figure degli "addetti ai
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centralini telefonici privati" di cui al punto 12 della tabella del R.D. 2657/1923 e
richiamata dal D.Lgs. 276/03 e dal D.M. 23.11.2004.
Al riguardo viene specificato come le due figure non possano essere ritenute
equiparabili tra loro, evidenziando che l'attività degli addetti ai centralini telefonici
privati ha una sua precisa connotazione, che consiste esclusivamente nello
smistamento delle telefonate.
La prestazione svolta dagli addetti alle attività di call center è invece più articolata
poiché si inserisce di regola nell'ambito di un servizio o di una attività promozionale
o di vendita da parte dell'impresa.
Ciò è confermato dal Legislatore che ammette il ricorso a contratti di collaborazione
a progetto per attività di call center out bound quando si tratta di "attività di vendita
diretta di beni e servizi" (art. 61 D.Lgs. 276/03).
Pertanto il semplice utilizzo dello strumento telefonico non può giustificare la
equiparazione delle due categorie sopra richiamate.
Piani urbanistici particolareggiati - Obbligo di denuncia in caso di
mancata utilizzazione edificatoria e/o cessione prima del quinquennio
- Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 37/E del 9 aprile 2014.
Con la Risoluzione n. 37/E del 9 aprile 2014, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che
non è dovuta alcuna sanzione per la decadenza dell'agevolazione fiscale prevista per
il trasferimento di immobili inseriti in piani urbanistici particolareggiati, dovuta alla
mancata edificazione dell'area negli 11 anni successivi all'acquisto o all'alienazione
del terreno prima di avere ultimato l'opera residenziale programmata.
In entrambi i casi, infatti, si tratta di ipotesi che non richiedono al beneficiario
l'obbligo di denunciare all'Amministrazione finanziaria il venir meno delle condizioni
di accesso all'agevolazione, di cui all'art. 19 del D.P.R. n. 131 del 1986.
La questione in esame nasce dall'art. 1, comma 25, della L. n. 244 del 2007 (legge
finanziaria 2008), che ha inserito all'art. 1 della Tariffa, Parte I, del citato D.P.R. n.
131 del 1986, un regime agevolato, con imposta di registro all'1%, per le
compravendite di terreni inseriti in piani urbanistici particolareggiati, finalizzate
all'attuazione di programmi di edilizia residenziale.
Per usufruire del beneficio fiscale, però, occorre rispettare delle condizioni e, in
particolare:
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• completare l'opera edificatoria prevista dal piano urbanistico entro 5 anni,
termine prorogato di ulteriori 6 anni e portato ad 11 anni dall'art. 6, comma 6,
del D.L. n. 102 del 2013;
• non alienare l'immobile prima di aver realizzato la costruzione.
L'Agenzia delle Entrate può verificare, in entrambi i casi, utilizzando strumenti e
documenti già in suo possesso, il rispetto di tali vincoli:
• attraverso la procedura "Campione Unico", nel quale sono iscritti tutti gli atti a
regime agevolato, gli uffici finanziari accertano, infatti, il compimento delle
opere oggetto dell'aliquota ridotta;
• attraverso la registrazione dell'atto di vendita gli uffici finanziari sono informati
del trasferimento dell'immobile effettuato prima dell'ultimazione della
costruzione residenziale.
Di conseguenza il contribuente non deve informare l'Amministrazione finanziaria del
venir meno delle condizioni che hanno fatto scattare l'imposta di registro agevolata.
Il documento di prassi in esame, chiarisce, quindi, che, in base a tali presupposti, non
sono dovute né la sanzione per la mancata denuncia, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n.
131 del 1986, né per il tardivo pagamento del tributo.
Perciò, decaduta l'agevolazione, all'ufficio finanziario non rimane che recuperare la
differenza tra l'imposta ad aliquota ordinaria e quella ad aliquota agevolata, più gli
interessi di mora, dalla data di registrazione dell'atto di acquisto del terreno
edificabile inserito nel piano urbanistico particolareggiato.
Infine, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che l'imposta di registro agevolata oggetto della fattispecie in esame - riguarda gli atti stipulati fino al 31 dicembre 2013,
dal momento che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, il regime è stato soppresso
dall'art. 10, comma 4, del D.Lgs. n. 23 del 2011.
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filo diretto n. 11/2014