PROTOCOLLO DI INTESA PER L’EMERGENZA ABITATIVA TRA UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO DELL’EMPOLESE VALDELSA AZIENDA USL 11 PUBLICASA S.P.A. Premesso che: - la L.R. 27 Dicembre 2011 n. 68, recante “Norme sul sistema delle autonomie locali”, e in particolare l’art. 52, comma 1, ha riconosciuto l’ente associativo costituito dai Comuni di Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Empoli, Fucecchio, Gambassi Terme, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Vinci e denominato Circondario Empolese Valdelsa, di cui alla legge regionale 29 Maggio 1997, n. 38 (Istituzione del Circondario Empolese Valdelsa quale circoscrizione di decentramento amministrativo), ad ogni effetto, anche quale “Unione dei Comuni”; - l’art. 1, comma 3 dello Statuto dell’Unione dei Comuni Circondario dell’Empolese Valdelsa prevede che quest’ultima eserciti, a decorre dalla data del 31-12-2012, le funzioni e i servizi affidati dai Comuni, tra cui la progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali, comprendendo tra questi i servizi legati alle politiche abitative. Viste le seguenti leggi: - Legge Regionale 20 dicembre 1996, n. 96 “Disciplina per l’assegnazione, gestione e determinazione del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica” e, in particolare, l’art. 17, che contiene disposizioni riguardanti l’emergenza abitativa; - Legge Regionale 12 dicembre 2012, n. 75 “Misure urgenti per la riduzione del disagio abitativo. Istituzione delle commissioni territoriali per il contrasto del disagio abitativo”; - Legge Regionale 24 febbraio 2005, n. 41 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale” e, in particolare: l’art. 3, comma 2, che prevede l’integrazione tra i servizi sociali e i servizi sanitari, al fine di assicurare una risposta unitaria alle esigenze di salute della persona, e l’integrazione con altre politiche sociali, tra cui quelle abitative; l’art. 52, comma 2, che prevede, tra le politiche integrate per le famiglie, gli interventi di carattere abitativo di emergenza. Visto l’Accordo di collaborazione tra Unione dei Comuni Circondario dell’Empolese Valdelsa, Società della Salute di Empoli e Azienda USL 11 per l’integrazione delle politiche sociali e sanitarie del territorio Empolese Valdelsa, approvato con delibera del Consiglio dell’Unione n. 6 del 28 dicembre 2012. Rilevato che: - Alla fine del 2012 i dati sugli sfratti nel territorio del Circondario Empolese Valdelsa presentano una situazione preoccupante in tendenziale crescita. Più precisamente: nell’anno 2010 i provvedimenti di sfratto emessi per morosità sono stati n. 227, mentre nell’anno 2011 sono stati n. 231, con un aumento del 1,76%. Sempre per l’anno 2011 i provvedimenti di - - rilascio eseguiti con l’intervento dell’Ufficiale Giudiziario sono stati n. 121. Per l’anno 2012 non ci sono pervenuti i dati definitivi ma dal coinvolgimento del servizio sociale si può intuire un aumento considerevole. Anche le domande alle varie graduatorie per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica, al Fondo affitti, al canone calmierato sono in progressivo aumento e costituiscono il sintomo di un crescente disagio economico e abitativo. Tale situazione, oltre a trovare la propria causa nella pesante crisi economica che sta intaccando le varie fasce sociali di reddito, a partire da quelle più basse, è causata nel nostro territorio dalla forte eterogeneità dei bisogni: alta percentuale di cittadini stranieri, portatori di esigenze particolari, famiglie monoparentali, anziani, ecc. La conseguenza è il rischio che si acuiscano nel prossimo futuro le tensioni sociali che già si stanno manifestando. Il governo del territorio deve quindi avere un’attenzione particolare alla realizzazione di politiche abitative capaci di dare risposte adeguate alle nuove contingenze. Così pure i servizi competenti nella materia hanno il dovere, al fine di rendere più efficace la propria azione, di razionalizzare e coordinare le loro attività. Considerato quanto sopra: i soggetti sottoscrittori del presente Protocollo, che nel territorio del Circondario Empolese Valdelsa agiscono con compiti istituzionalmente differenziati, convengono di avviare azioni atte a ridefinire nuove procedure per affrontare e dare soluzioni alle crescenti situazioni di emergenza abitativa. 1. IMPEGNI DELLE PARTI SOTTOSCRITTRICI I seguenti soggetti, ognuno per la parte di propria competenza, si impegnano a dare attuazione a nuove e condivise procedure per la gestione delle emergenze abitative, nonché a promuovere e progettare politiche abitative più efficaci, anche in collaborazione con le Associazioni rappresentanti degli inquilini e dei proprietari degli immobili e con le Associazioni di volontariato attive nel sociale, più precisamente: L’ Unione dei Comuni Circondario dell’Empolese Valdelsa si impegna a: - Prevenire le situazioni di emergenza abitativa, attraverso la concertazione tra i propri servizi e i servizi sociali gestiti dalla ASL 11 per conto dell’Unione dei Comuni, impiegando le risorse finanziarie e le strutture messe a disposizione dagli undici Comuni facenti parte dell’Unione. - Concordare le linee operative con i servizi sociali gestiti dalla ASL 11, riportate nel successivo art. 3, per rispondere alle richieste dei cittadini che si trovano in situazione di sfratto esecutivo o comunque in altre situazioni di grave disagio abitativo. - Istituire, in accordo con l’ASL 11, la “Commissione Tecnica per l’Emergenza Abitativa”, nella composizione e con i compiti indicati all’art. 2. - Elaborare proposte progettuali da sottoporre agli altri soggetti istituzionali, e in particolare alla Regione Toscana, per dare avvio alla sperimentazione di soluzioni abitative innovative e più rispondenti ai nuovi bisogni espressi, anche nell’ottica degli indirizzi politici regionali, di cui alla L.R.T. 12/12/2012 n. 75 “Misure urgenti per la riduzione del disagio abitativo. Istituzione delle Commissioni territoriali per il contrasto del disagio abitativo”. - Istituire la “Commissione territoriale per il contrasto del disagio abitativo” prevista dalla L.R.T. n. 75/2012, seguendo le modalità attuative e gli indirizzi approvati dalla Giunta Regionale Toscana con propria deliberazione n. 155 del 11/03/2013. - Attivare, attraverso gli sportelli sociali dell’Unione, un sistema di monitoraggio generale del disagio abitativo, allo scopo di realizzare un proprio Osservatorio permanente del fenomeno, nonché per l’organizzazione dei flussi informativi di cui all’art. 3 della L.R.T. n. 75/2012; - Promuovere la costituzione del Fondo di cui all’art. 32 bis, comma 2 della L.R.T. 96/1996 per far fronte alle situazioni di particolare disagio economico degli assegnatari degli alloggi E.R.P. - Promuovere la costituzione di un Fondo attraverso il quale attivare interventi atti a favorire l’accesso agli alloggi nel libero mercato e alla prevenzione degli sfratti esecutivi. L’Azienda U.S.L. 11 si impegna a: - Collaborare con i servizi dell’Unione dei Comuni Circondario dell’Empolese Valdelsa per la realizzazione di quanto indicato nei punti precedenti; - Partecipare alla “Commissione Tecnica per l’Emergenza Abitativa” per la gestione delle situazioni di disagio abitativo. - Collaborare con l’Unione dei Comuni Circondario dell’Empolese Valdelsa per la realizzazione di progetti e nuove soluzioni per la riduzione del disagio abitativo, anche tramite la partecipazione alla “Commissione territoriale per il contrasto del disagio abitativo”, di cui all’art. 1 della L.R.T. n. 75/2012. - Promuovere progetti ed interventi finalizzati al raggiungimento dell’autonomia abitativa e personale. L’Ente gestore del patrimonio E.R.P., PUBLICASA S.p.A., si impegna a: - Collaborare con gli altri sottoscrittori del presente protocollo alla realizzazione delle finalità che con lo stesso si intendono perseguire. - Partecipare alle attività previste dal protocollo, in base alle proprie competenze. - Raccogliere i dati e le informazioni sul disagio abitativo necessari per aggiornare il sistema informativo regionale appositamente predisposto per implementare “l’Osservatorio sociale regionale”, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3 della L.R.T. n. 75/2012; - Collaborare con l’Unione dei Comuni per la gestione del fondo di cui all’art. 32 bis, comma 2 della L.R.T. 96/1996 per far fronte alle situazioni di particolare disagio economico degli assegnatari degli alloggi E.R.P. - Collaborare con l’Unione dei Comuni per sottoporre all’attenzione della Regione Toscana la necessità di modificare la normativa sulla gestione del patrimonio di E.R.P., allo scopo di renderla più aderente ad una realtà sociale non più statica come in passato ma in continuo cambiamento. - Collaborare con l’Unione dei Comuni per realizzare un idoneo sistema per lo scambio reciproco di informazioni sulle situazioni di morosità o altre criticità riguardanti gli assegnatari di alloggi di E.R.P., in modo da monitorare il fenomeno e poter eventualmente intervenire con tempestività ed efficacia. 2. COMMISSIONE TECNICA PER L’EMERGENZA ABITATIVA La Commissione Tecnica per l’Emergenza Abitativa è costituita dai seguenti membri: Dirigente del “Servizio Politiche Abitative e per l’Immigrazione”, con funzione di presidente; Dirigente del “Servizio Sociale e Socio assistenziale”, o suo delegato; Funzionario Responsabile dell’Unità operativa semplice “Politiche Abitative”; Responsabile area “Minori e famiglie”, o suo delegato; Responsabile area “Adulti e anziani”, o suo delegato; Possono partecipare, in relazione all’o.d.g., senza diritto di voto, il rappresentante di Publicasa S.p.A., l’assistente sociale che ha la presa in carico della situazione in esame, l’operatore dello sportello sociale del Comune interessato. Svolge le funzioni di segretario verbalizzante un operatore dell’ufficio “Politiche abitative”. La Commissione Tecnica per l’Emergenza Abitativa svolge i seguenti compiti: a) valutazione dei casi: - esamina la richiesta, verifica la sussistenza dei requisiti e formula una proposta di intervento. - esamina i casi di morosità in presenza di applicazione del canone sociale e del canone protetto ai nuclei familiari assegnatari di alloggi di E.R.P., per valutare ipotesi di soluzioni al problema; b) gestione del portafoglio di risorse: - nel formulare le proposte di intervento, la Commissione si avvale delle risorse finanziarie e patrimoniali a disposizione dell’Unione (alloggi in cohousing, alloggi E.R.P., fondo per l’emergenza abitativa, ecc.); - si raccorda, inoltre, con soggetti pubblici e privati che possono contribuire alla risoluzione delle situazioni di disagio abitativo (Publicasa S.p.A., Centri per l’impiego, Tribunale, Sunia, associazioni di volontariato ecc.); c) attività progettuale: - promuove e coordina il sistema di monitoraggio del disagio abitativo; - propone criteri e modalità uniformi di utilizzo degli alloggi destinati all’emergenza abitativa e, più in generale, di erogazione delle prestazioni; - in stretto raccordo con la Commissione territoriale per il contrasto del disagio abitativo, esamina tutte le problematiche generali relative al disagio abitativo e valuta le possibili soluzioni. La Commissione svolgerà le funzioni di propria competenza sulla base del regolamento di autogestione adottato dalla stessa nella seduta di insediamento. 3. LINEE OPERATIVE PER LA GESTIONE DELL’EMERGENZA ABITATIVA - Le segnalazioni di disagio abitativo e le richieste di intervento vengono raccolte dagli sportelli sociali dell’Unione dei Comuni mediante accesso diretto o tramite l’URP, il Segretariato Sociale, altri soggetti (Publicasa S.p.A., Sunia, altri sindacati degli inquilini, ecc.). - Le richieste che comportano l’avvio di una procedura di intervento sono inviate dall’Ufficio “Politiche abitative” alla Commissione per l’esame e la valutazione. - La Commissione esamina e valuta i casi accolti e formula una proposta di intervento; se necessario, acquisisce ulteriore documentazione per l’approfondimento del caso e la formulazione di un progetto individuale; oppure, indirizza il cittadino che richiede l’intervento al Servizio Sociale Professionale per la presa in carico. - La proposta di intervento, contenente anche gli impegni da sottoscrivere da parte del richiedente (“contratto d’intervento”), viene formulata entro 30 giorni dall’avvio del procedimento. - Il contratto di intervento, contenente la soluzione proposta dalla Commissione e gli impegni da sottoscrivere, viene presentato al richiedente dall’operatore dello Sportello Sociale del Comune interessato. Il richiedente esprime la condivisione del progetto e l’accettazione dei reciproci impegni con la propria sottoscrizione. - l’Unione dei Comuni Circondario dell’Empolese Valdelsa e il Servizio Sociale Professionale dell’Azienda U.S.L. 11 collaborano alla verifica periodica sull’efficacia degli interventi concordati e sulla eventuale opportunità di apportare delle modifiche ai contratti sottoscritti. 4. COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL CONTRASTO DEL DISAGIO ABITATIVO DI CUI ALLA L.R.T. N. 75/2012 - Alla “Commissione territoriale per il contrasto del disagio abitativo” sono affidati gli specifici compiti previsti dall’art. 1 della L.R.T. 12/12/2012 n. 75. Eventuali ulteriori competenze e le modalità di funzionamento saranno definite da apposito regolamento. - I soggetti sottoscrittori del presente Protocollo partecipano, attraverso propri rappresentanti tecnici e/o politici, alla “Commissione territoriale per il contrasto del disagio abitativo”. - L’Unione dei Comuni Circondario dell’Empolese Valdelsa promuove la partecipazione alla “Commissione territoriale per il contrasto del disagio abitativo” di rappresentanti delle organizzazioni sindacali degli inquilini, delle associazioni di proprietà edilizia, di associazioni di volontariato che operano per la prevenzione del disagio sociale, di rappresentanti degli Uffici territoriali di Governo interessati alle problematiche legate al disagio abitativo. A tal fine renderà note le modalità di presentazione delle candidature, nonché i criteri di ammissione degli aspiranti componenti della Commissione. Tramite apposito atto dell’Unione dei Comuni Circondario dell’Empolese Valdelsa, sarà approvata la composizione definitiva della Commissione e ne saranno precisati i compiti. INTERVENTI PER L’EMERGENZA ABITATIVA Linee guida (allegate al Protocollo per l’emergenza abitativa) In attesa di un Regolamento che disciplini in modo organico gli interventi dell’Unione dei Comuni per far fronte alle emergenze abitative, da predisporre a seguito di un periodo di sperimentazione e di monitoraggio delle azioni previste nel Protocollo per l’emergenza abitativa, si definiscono le seguenti linee guida, in cui si individuano alcuni criteri e modalità di base per l’attività di valutazione dell’emergenza e di progettazione degli interventi della Commissione tecnica per l’emergenza abitativa e si definisce la procedura per l’attivazione degli interventi. 1. Tipologia degli interventi L’Unione dei Comuni Circondario dell’Empolese Valdelsa interviene per far fronte alle situazioni di emergenza abitativa, compatibilmente con le risorse disponibili e fino ad esaurimento delle stesse, con le seguenti modalità: a) erogazione di contributi economici finalizzati al mantenimento o al reperimento dell’alloggio, da assegnare in casi di grave difficoltà a sostenere il pagamento del canone, o a reperire autonomamente un alloggio sul mercato privato, o a trovare altra sistemazione provvisoria; b) assegnazione di alloggi per l’emergenza abitativa nella disponibilità dell’Unione dei Comuni; c) intervento di pronta accoglienza, costituito da pernottamento temporaneo in centri di ospitalità notturna o da sistemazione in ostelli e alberghi, in caso di urgenza. 2. Erogazione di contributi In attesa della costituzione di un Fondo unico, attraverso il quale attivare gli interventi di cui al punto 1., lett. a), come previsto dal Protocollo, le risorse finanziarie destinate a tale scopo sono attualmente costituite da: - contributi economici per l’alloggio in gestione diretta dell’Unione dei Comuni; - contributi economici per l’alloggio in delega all’Azienda USL 11, ai sensi dell’Accordo di collaborazione tra Unione dei Comuni, Società della Salute e Azienda USL; - quota parte del canone concessorio del servizio di edilizia residenziale pubblica, destinata a compensare l’ente gestore per mancati introiti derivanti da assegnazione provvisoria di alloggi ERP per emergenza abitativa. I contributi economici per l’alloggio sono concessi per un periodo di 3 mesi, prorogabili al massimo per altri 3 mesi, nel caso in cui perduri l’emergenza abitativa, compatibilmente con le risorse disponibili. La prosecuzione del sostegno economico oltre i 6 mesi, in caso di perdurante emergenza e a fronte di una situazione immodificata, è subordinata alla definizione di un nuovo progetto di intervento da parte della Commissione tecnica. Tali contributi non sono cumulabili con i contributi a integrazione dei canoni di locazione di cui alla L. 431/1998 né con quelli previsti dalla misura straordinaria e sperimentale per la prevenzione dell’esecutività degli sfratti per morosità, di cui alla deliberazione della Giunta Regionale Toscana n.1088 del 05.12.2011. 3. Assegnazione di alloggi Gli alloggi nella disponibilità dell’Unione dei Comuni per far fronte alle emergenze abitative sono costituiti da: a) alloggi di proprietà dei Comuni ceduti in uso all’Unione dei Comuni; b) alloggi assunti in locazione dall’Unione dei Comuni presso enti e/o privati cittadini; c) alloggi di edilizia residenziale pubblica da destinare alle concessioni temporanee; d) alloggi gestiti da altri enti, in regime di convenzionamento con l’Unione dei Comuni; e) alloggi assunti in locazione da privati cittadini in condizione di emergenza abitativa, per i quali l’Unione dei Comuni assume forme di garanzia nei confronti dei locatori. L’assegnazione di un alloggio, di cui alle tipologie a), b) c), d), è temporanea, non superiore a 6 mesi, rinnovabile per ulteriori 6 mesi. La prosecuzione dell’intervento oltre i 12 mesi, in caso di perdurante emergenza e a fronte di una situazione immodificata, è subordinata alla definizione di un nuovo progetto di intervento da parte della Commissione tecnica. Le concessioni possono essere disposte in regime di coabitazione. L’utilizzo di alloggi ERP per concessioni temporanee in situazioni di grave disagio abitativo, ai sensi dell’art. 24, comma 3 della L.R. 96/1996, è soggetto alle seguenti condizioni e procedure: - ha carattere di estrema eccezionalità e può essere disposto solo quando ogni altro intervento pubblico e privato risulta inefficace a fornire una soluzione provvisoria; - la quota di alloggi ERP da destinare a questa finalità deve considerarsi all’interno della percentuale prevista dall’art. 17 della L.R. 96/1996; la Giunta dell’Unione stabilisce ogni anno la quota di concessioni temporanee di alloggi ERP per le quali può essere disposto l’atto di assegnazione; - ai sensi dell’art. 24, comma 3 della L.R. 96/1996, ai concessionari temporanei degli alloggi ERP è applicato il canone di locazione determinato ai sensi degli art. 25, 26 e 27 della medesima legge; - le concessioni temporanee sono comunicate al soggetto gestore dell’Edilizia Residenziale Pubblica, Publicasa S.p.a., per i servizi amministrativi e gli interventi tecnici di competenza; - la concessione temporanea di alloggi ERP deve essere disposta prioritariamente in regime di coabitazione, con l’obiettivo di rendere il più possibile omogenei gli interventi di assegnazione di alloggi per l’emergenza abitativa e, al tempo stesso, di mantenere gli alloggi ERP nella disponibilità degli aventi diritto in base alla graduatoria generale definitiva. I contratti di locazione di alloggi di proprietà privata per l’emergenza abitativa non rientrano nel divieto esplicito di locazioni passive disposto dall’art. 1, comma 138 della legge di stabilità 2013, trattandosi di un servizio sociale reso a persone in situazione di emergenza abitativa, che si avvale anche di strutture messe a disposizione da enti e privati cittadini, oltre a quelle di proprietà degli Enti locali. Questa disposizione emerge da quanto previsto dall’art. 1, comma 2, lett. b) e comma 3, della legge 431/1998 "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo", in base al quale non si applicano le disposizioni di cui alla disciplina delle locazioni né agli alloggi di edilizia residenziale pubblica né ai contratti di locazione stipulati dagli enti locali in qualità di conduttori per soddisfare esigenze abitative di carattere transitorio; e dall’art. 17, comma 10 della L.R.T. 96/1996, che include tra gli alloggi da destinare all’emergenza abitativa anche quelli non di proprietà comunale, rinviando, per le modalità di utilizzazione e manutenzione, la durata e il canone di locazione ad appositi accordi tra il Comune e l’ente proprietario. 4. Interventi di pronta accoglienza Nel caso di rilascio forzato dell’alloggio e in attesa che vengano individuate più idonee soluzioni abitative, potrà essere proposto, in prima istanza, un inserimento temporaneo in strutture pubbliche o private, come centri di ospitalità notturna, ostelli, alberghi, per un periodo di norma non superiore ai 60 giorni. Tale sistemazione di prima accoglienza potrà prevedere anche l’inserimento del capofamiglia in una delle suddette strutture e l’inserimento della moglie/convivente e dei figli in un alloggio per l’emergenza abitativa. 5. Requisiti e criteri di valutazione dell’emergenza abitativa Per accedere ai suddetti interventi, il cittadino deve possedere i seguenti requisiti: a) essere residente in uno dei Comuni dell’Unione dei Comuni Circondario dell’Empolese Valdelsa; b) non essere titolare di diritti di proprietà o quote di proprietà, di usufrutto, uso e abitazione su uno o più alloggi ubicati in qualsiasi località. Deve, inoltre, trovarsi in una situazione di emergenza abitativa, caratterizzata dalle seguenti condizioni: - rilascio forzato dell’alloggio di abitazione a seguito di ordinanza di sgombero o in conseguenza di eventi calamitosi o di situazioni igienico-sanitarie che lo rendano inutilizzabile; - rischio di perdita dell’alloggio a seguito di provvedimento di sfratto esecutivo; - condizione di grave disagio sociale ed economico, determinante la difficoltà a sostenere il pagamento del canone di locazione o a reperire autonomamente un alloggio sul mercato privato; - assenza di una rete parentale in grado di prestare sostegno e accoglienza. Costituisce criterio di priorità la presenza nel nucleo familiare di minori, disabili, anziani ultrasettantenni. Gli interventi stabiliti per rispondere all’emergenza abitativa devono essere contenuti in progetto condiviso e sottoscritto dal cittadino (“contratto di intervento”), con verifiche periodiche, come previsto dal Protocollo. Tale progetto potrà consistere anche nell’orientare il cittadino italiano o straniero verso il rientro nei propri luoghi di origine, anche a seguito di erogazione di un contributo o di indirizzamento verso le associazioni per favorire il rimpatrio assistito. 6. Motivi di esclusione o di decadenza Sono motivi di esclusione o di decadenza: - mancata presentazione della documentazione richiesta per la valutazione; - mancata sottoscrizione del “contratto di intervento”; - mancata presentazione alle verifiche periodiche, senza motivata giustificazione; - mancata collaborazione nell’attuazione della proposta progettuale di intervento e/o inosservanza degli impegni presi; - abitazione saltuaria nell’alloggio assegnato; - comportamento difforme dalle regole di una civile convivenza o inosservanza delle modalità di utilizzo previste per l’alloggio concesso; - incongruenza tra quanto dichiarato e il tenore di vita mantenuto dal nucleo richiedente; - utilizzo dell’eventuale contributo per finalità diverse da quelle stabilite. A questi motivi generali si aggiungono le violazioni delle regole e delle modalità di utilizzo stabilite dai singoli Comuni per gli alloggi precedentemente nella loro disponibilità, che qui vengono recepite se e in quanto compatibili con le disposizioni delle presenti linee guida, in attesa di una regolamentazione organica uniforme. 7. Indennità di occupazione degli alloggi Alle famiglie assegnatarie degli alloggi per l’emergenza abitativa, fatto salvo quanto stabilito al punto 3 per gli alloggi ERP, potrà essere richiesto il pagamento di un’indennità di occupazione, la cui misura è determinata dalla Commissione tecnica, sulla base della situazione economica della famiglia e dei canoni e delle tariffe previste per i vari tipi di alloggio. 8. Procedura La procedura per l’attivazione degli interventi prevede che le segnalazioni di disagio abitativo e le richieste di intervento, raccolte dagli sportelli sociali dell’Unione dei Comuni, mediante accesso diretto o tramite l’URP, il Segretariato Sociale, altri soggetti (Publicasa S.p.A., Sunia, altri sindacati degli inquilini, ecc.), siano esaminate e valutate dalla Commissione tecnica di cui al punto 2 del Protocollo. La Commissione formula la proposta di intervento, contenente anche gli impegni da sottoscrivere da parte del richiedente (“contratto d’intervento”), entro 30 giorni dall’avvio del procedimento. La proposta di intervento è trasmessa dalla Commissione al Dirigente del Servizio Politiche abitative e per l’immigrazione e/o all’Azienda USL 11 per l’adozione dei provvedimenti di concessione di loro competenza, previa acquisizione della sottoscrizione del “contratto di intervento”, con la quale il richiedente esprime la condivisione del progetto e l’accettazione dei reciproci impegni. PROCEDURA EMERGENZA ABITATIVA INVIO Assistente sociale URP ACCESSO diretto SPORTELLI SOCIALI Font office Unione dei Comuni DIRETTO COMMISSIONE TECNICA PER L’EMERGENZA ABITATIVA PUBLICASA Partecipa e collabora alle attività previste dal Protocollo per l’emergenza abitativa Componenti: DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE ABITATIVE E PER L’IMMIGRAZIONE, con funzione di Presidente DIRIGENTE DEL SERVIZIO SOCIALE E SOCIO ASSISTENZIALE, o suo delegato FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL’UNITA’ OPERATIVA SEMPLICE POLITICHE ABITATIVE RESP. AREA MINORI E FAMIGLIE SERVIZIO SOCIALE ASL 11, o suo delegato RESP. AREA ADULTI E ANZIANI SERVIZIO SOCIALE ASL 11, o suo delegato COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL CONTRASTO DEL DISAGIO ABITATIVO DOCUMENTAZIONE DEL RICHIEDENTE Scheda analitica di accesso ISEE Invalidità Ecc. LINEE GUIDA Possono partecipare, in relazione all’o.d.g., senza diritto di voto, il Rappresentante di Pubblicasa s.p.a, l’assistente sociale che ha la presa in carico della situazione in esame, l’operatore dello sportello sociale del Comune interessato. 3° FUNZIONE PROGETTUALITA': 1° FUNZIONE GESTIONE DEL PORTAFOGLIO DI RISORSE: - COHOUSING ALLOGGI E.A. FONDO E.A. RIENTRO ASSISTITO SUPPORTO RETE FAMILIARE VOLONTARIATO PRIVATI ATTIVITA' DI FORMAZIONE ACCESSO DATABASE DI PUBLICASA 2° FUNZIONE VALUTAZIONE DEL CASO (30gg PER LA VALUTAZIONE) - ESAME DEL CASO - IPOTESI RISOLUTIVE - EVENTUALI APPROFONDIMENTI SOLUZIONE SOLUZIONE A B ASSENZA DEI REQUISITI PIANO INDIVIDUALE CON CONTRATTO D’INTERVENTO E IMPEGNI RECIPROCI NON INTERVENTO NOMINA REFERENTE: - Assistente sociale (per le situazioni in carico) - Operatore sportello 1° - Se gli impegni sono stati mantenuti del contratto – CASO RISOLTO scadenza naturale 2° - Se gli impegni NON sono stati mantenuti il referente riporta il caso all'attenzione della C. E. A. POSSIBILI SOLUZIONI: - INDIVIDUAZIONE DELLE RISORSE - INDIVIDUAZIONE DEI REQUISITI - FORMULAZIONE REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO - OSSERVATORIO RILEVAZIONE DATI STATISTICI FRONT OFFICE Presenta il contratto al richiedente, verifica il mantenimento degli impegni e li comunica al referente 1° Risoluzione del contratto 2° Dimissioni C.E.A., con invio al Servizio sociale territoriale 11