CITTÀ DI CASELLE TORINESE
Settore Finanze
Guida per i contribuenti
all’applicazione dell’Imposta municipale propria (IMU) – ACCONTO 2012
L’IMU è applicata in via sperimentale dal 2012 al 2014 ed a regime dal 2015 in tutti i
comuni del territorio nazionale in base agli art. 8 e 9 del D.Lgs. 14/3/2011 n. 23, in quanto
compatibili, ed alle disposizioni del citato art. 13. L’IMU è applicata anche all’abitazione
principale.
Quota statale: è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo
calcolato applicando l’aliquota di base a tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione
principale e delle relative pertinenze nonchè dei fabbricati rurali ad uso strumentale, senza
applicazione delle detrazioni di legge e delle detrazioni e riduzioni deliberate dal
Comune. Tale quota deve essere versata allo Stato contestualmente a quella comunale.
Presupposto : l’IMU è’ un’imposta patrimoniale che presuppone il possesso di immobili
quali i fabbricati, i terreni, e le aree edificabili. L'imposta è dovuta per anni solari
proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è verificato il possesso.
L'imposta deve essere pagata da tutti coloro che possiedono immobili (fabbricati, aree
fabbricabili, terreni) a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento (usufrutto,
uso, abitazione, enfiteusi e superficie).
Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto tenuto al versamento dell'imposta è il
concessionario.
Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione
finanziaria, l'imposta deve essere pagata da chi utilizza l'immobile (locatario finanziario) a
decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto di leasing.
ALIQUOTE DA APPLICARE PER L’ACCONTO 2012
(di base stabilite dalla norma Art. 13, comma 6,7,8 D.L. 201/2011)
•
0,40%
per l’abitazione principale e le sue pertinenze
•
0,20%
per i fabbricati rurali ad uso strumentale
•
0,76% per tutti gli altri immobili, i terreni e le aree edificabili (il 50% dell’imposta
annua così calcolata è di competenza dello Stato)
DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE
Dall'imposta dovuta per l'immobile destinato ad abitazione principale del soggetto
passivo, e relative pertinenze, si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare, euro
200,00. La detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale persiste tale
destinazione; inoltre, nel caso in cui l'unità immobiliare sia utilizzata come abitazione
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principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in proporzione alla
quota di destinazione della stessa.
Si ricorda che:
•
per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto
edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo
familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
•
per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle
classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di
un'unità pertinenziale per ciascuna categoria;
•
per quanto attiene alla detrazione per abitazione principale, se la stessa non trova
totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, deve essere
computata, per la parte residua, sull'imposta dovuta sulle pertinenze. (Circolare n.
114/E del 25.5.1999 - Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate).
Limitatamente agli anni 2012 e 2013, la detrazione per l'abitazione principale è maggiorata
di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante
abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione
principale, fino ad un massimo di euro 400,00. Tale maggiore detrazione spetta
proporzionalmente al periodo di sussistenza dei requisiti.
CALCOLO DELL'IMPOSTA
L’imposta è determinata applicando al Valore Imponibile, così come sotto determinato,
l’aliquota vigente per l’anno oggetto d’imposta ed ove spetta, la detrazione per abitazione
principale.
FABBRICATI
Rendita Catastale x 1,05 = Rendita Catastale Rivalutata
Rendita Catastale Rivalutata x Coefficiente (*) = Valore Imponibile IMU
Valore Imponibile IMU x Aliquota IMU = Imposta Annua (Lorda, nel caso spettino
detrazioni)
Se spettano detrazioni: Imposta Annua Lorda – Detrazione = Imposta Annua al netto delle
Detrazioni
(*) Coefficienti
•
160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2,
C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
•
140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B,e nelle le categorie C/3,C/4,C/5;
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•
80 per i fabbricati classificati nella categoria D/5 (istituti di credito, cambio,
assicurazione);
•
80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
•
60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (capannoni, alberghi, cinema,
ecc.), ad eccezione degli immobili classificati nella categoria D/5; il moltiplicatore è
elevato a 65 a decorrere dal 1°gennaio 2013;
•
55 per i fabbricati classificati nella categoria C/1 (negozi).
TERRENI
Reddito Dominicale x 1,25 = Reddito Dominicale Rivalutato
Reddito Dominicale Rivalutato xCoefficiente (**) = Valore Imponibile IMU
Valore Imponibile IMU x Aliquota IMU =Imposta Annua
(**) Coefficienti
•
110 per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella
previdenza agricola;
•
135 per tutti gli altri.
AREE EDIFICABILI
Valore Venale in comune commercio al mq. x mq. totali dell’area fabbricabile = Valore
Imponibile IMU
Valore Imponibile IMU x Aliquota IMU = Imposta Annua
VERSAMENTI: l’imposta deve essere versata tramite utilizzo del modello F24.
Scadenze 2012:
→ 18 giugno (acconto o versamento in unica soluzione)
→ 17 dicembre (saldo)
Per quanto concerne l’abitazione principale e le relative pertinenze, il contribuente ha facoltà di
effettuare il versamento in tre rate, aggiungendo un secondo versamento in acconto con
scadenza 17 settembre.
Relativamente ai fabbricati rurali ad uso strumentale, l’acconto viene versato nella misura
del 30 % anziché del 50 %, mentre i fabbricati rurali iscritti al catasto terreni che hanno
obbligo di accatastamento entro il 30 novembre effettuano il versamento in un’unica
soluzione entro il 17 dicembre.
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Codici tributo modello F24 (risoluzione Agenzia Entrate n.35/E del 12/4/2012):
Il codice del Comune di Caselle Torinese da indicare è B960
Tipologia immobile
Codice da indicare
sul modello F24
Acconto
Saldo
Abitazione
principale e
pertinenze
3912 - comune
50% dell’Imposta Annua al 50% dell’Imposta Annua al
netto della detrazione
netto della detrazione
Fabbricati rurali ad
uso strumentale
3913 - comune
30% dell’Imposta Annua
70% dell’Imposta Annua
Altri fabbricati
3918 - comune
25% dell’Imposta Annua
25% dell’Imposta Annua
3919- stato
25% dell’Imposta Annua
25% dell’Imposta Annua
3914 - comune
25% dell’Imposta Annua
25% dell’Imposta Annua
3915- stato
25% dell’Imposta Annua
25% dell’Imposta Annua
3916 - comune
25% dell’Imposta Annua
25% dell’Imposta Annua
3917- stato
25% dell’Imposta Annua
25% dell’Imposta Annua
Terreni
Aree fabbricabili
Dichiarazioni: i contribuenti devono presentare la dichiarazione IMU entro 90 gg. dalla
data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni
rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, utilizzando un apposito modello che
verrà approvato per decreto; non appena emanato tale decreto, la modulistica e le
istruzioni saranno disponibili presso il Servizio Tributi ovvero saranno scaricabili dal sito
internet comunale.
Tale dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino
modificazioni dei dati dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.
Per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal 1º gennaio 2012, la
dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012.
Si ricorda che il Comune può deliberare le aliquote entro il 30 settembre e lo Stato fino al
10 dicembre. Le suddette disposizioni possono essere oggetto di modificazioni legislative
o regolamentari e quindi subire aggiornamenti.
L’ufficio Tributi è a disposizione nei seguenti orari:
lunedì dalle 10.00 alle 12.30
giovedì dalle 15.00 alle 17.30
tel. 011/9964.172-173-174
fax 011/9964.110
[email protected]
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