CITTÀ DI CASELLE TORINESE Settore Finanze Guida per i contribuenti all’applicazione dell’Imposta municipale propria (IMU) – ACCONTO 2012 L’IMU è applicata in via sperimentale dal 2012 al 2014 ed a regime dal 2015 in tutti i comuni del territorio nazionale in base agli art. 8 e 9 del D.Lgs. 14/3/2011 n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni del citato art. 13. L’IMU è applicata anche all’abitazione principale. Quota statale: è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando l’aliquota di base a tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze nonchè dei fabbricati rurali ad uso strumentale, senza applicazione delle detrazioni di legge e delle detrazioni e riduzioni deliberate dal Comune. Tale quota deve essere versata allo Stato contestualmente a quella comunale. Presupposto : l’IMU è’ un’imposta patrimoniale che presuppone il possesso di immobili quali i fabbricati, i terreni, e le aree edificabili. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è verificato il possesso. L'imposta deve essere pagata da tutti coloro che possiedono immobili (fabbricati, aree fabbricabili, terreni) a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie). Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto tenuto al versamento dell'imposta è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, l'imposta deve essere pagata da chi utilizza l'immobile (locatario finanziario) a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto di leasing. ALIQUOTE DA APPLICARE PER L’ACCONTO 2012 (di base stabilite dalla norma Art. 13, comma 6,7,8 D.L. 201/2011) • 0,40% per l’abitazione principale e le sue pertinenze • 0,20% per i fabbricati rurali ad uso strumentale • 0,76% per tutti gli altri immobili, i terreni e le aree edificabili (il 50% dell’imposta annua così calcolata è di competenza dello Stato) DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE Dall'imposta dovuta per l'immobile destinato ad abitazione principale del soggetto passivo, e relative pertinenze, si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00. La detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale persiste tale destinazione; inoltre, nel caso in cui l'unità immobiliare sia utilizzata come abitazione CITTÀ DI CASELLE TORINESE – Provincia di Torino Piazza Europa 2 – c.a.p. 10072 – Tel. 011 9964173/4 Fax 011 9964110 P.I. e C.F. 01614790010 www.comune.caselle-torinese.to.it E-Mail: [email protected] PEC: [email protected] CITTÀ DI CASELLE TORINESE Settore Finanze principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in proporzione alla quota di destinazione della stessa. Si ricorda che: • per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. • per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria; • per quanto attiene alla detrazione per abitazione principale, se la stessa non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, deve essere computata, per la parte residua, sull'imposta dovuta sulle pertinenze. (Circolare n. 114/E del 25.5.1999 - Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate). Limitatamente agli anni 2012 e 2013, la detrazione per l'abitazione principale è maggiorata di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, fino ad un massimo di euro 400,00. Tale maggiore detrazione spetta proporzionalmente al periodo di sussistenza dei requisiti. CALCOLO DELL'IMPOSTA L’imposta è determinata applicando al Valore Imponibile, così come sotto determinato, l’aliquota vigente per l’anno oggetto d’imposta ed ove spetta, la detrazione per abitazione principale. FABBRICATI Rendita Catastale x 1,05 = Rendita Catastale Rivalutata Rendita Catastale Rivalutata x Coefficiente (*) = Valore Imponibile IMU Valore Imponibile IMU x Aliquota IMU = Imposta Annua (Lorda, nel caso spettino detrazioni) Se spettano detrazioni: Imposta Annua Lorda – Detrazione = Imposta Annua al netto delle Detrazioni (*) Coefficienti • 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10; • 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B,e nelle le categorie C/3,C/4,C/5; CITTÀ DI CASELLE TORINESE – Provincia di Torino Piazza Europa 2 – c.a.p. 10072 – Tel. 011 9964173/4 Fax 011 9964110 P.I. e C.F. 01614790010 www.comune.caselle-torinese.to.it E-Mail: [email protected] PEC: [email protected] CITTÀ DI CASELLE TORINESE Settore Finanze • 80 per i fabbricati classificati nella categoria D/5 (istituti di credito, cambio, assicurazione); • 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10; • 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (capannoni, alberghi, cinema, ecc.), ad eccezione degli immobili classificati nella categoria D/5; il moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1°gennaio 2013; • 55 per i fabbricati classificati nella categoria C/1 (negozi). TERRENI Reddito Dominicale x 1,25 = Reddito Dominicale Rivalutato Reddito Dominicale Rivalutato xCoefficiente (**) = Valore Imponibile IMU Valore Imponibile IMU x Aliquota IMU =Imposta Annua (**) Coefficienti • 110 per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola; • 135 per tutti gli altri. AREE EDIFICABILI Valore Venale in comune commercio al mq. x mq. totali dell’area fabbricabile = Valore Imponibile IMU Valore Imponibile IMU x Aliquota IMU = Imposta Annua VERSAMENTI: l’imposta deve essere versata tramite utilizzo del modello F24. Scadenze 2012: → 18 giugno (acconto o versamento in unica soluzione) → 17 dicembre (saldo) Per quanto concerne l’abitazione principale e le relative pertinenze, il contribuente ha facoltà di effettuare il versamento in tre rate, aggiungendo un secondo versamento in acconto con scadenza 17 settembre. Relativamente ai fabbricati rurali ad uso strumentale, l’acconto viene versato nella misura del 30 % anziché del 50 %, mentre i fabbricati rurali iscritti al catasto terreni che hanno obbligo di accatastamento entro il 30 novembre effettuano il versamento in un’unica soluzione entro il 17 dicembre. CITTÀ DI CASELLE TORINESE – Provincia di Torino Piazza Europa 2 – c.a.p. 10072 – Tel. 011 9964173/4 Fax 011 9964110 P.I. e C.F. 01614790010 www.comune.caselle-torinese.to.it E-Mail: [email protected] PEC: [email protected] CITTÀ DI CASELLE TORINESE Settore Finanze Codici tributo modello F24 (risoluzione Agenzia Entrate n.35/E del 12/4/2012): Il codice del Comune di Caselle Torinese da indicare è B960 Tipologia immobile Codice da indicare sul modello F24 Acconto Saldo Abitazione principale e pertinenze 3912 - comune 50% dell’Imposta Annua al 50% dell’Imposta Annua al netto della detrazione netto della detrazione Fabbricati rurali ad uso strumentale 3913 - comune 30% dell’Imposta Annua 70% dell’Imposta Annua Altri fabbricati 3918 - comune 25% dell’Imposta Annua 25% dell’Imposta Annua 3919- stato 25% dell’Imposta Annua 25% dell’Imposta Annua 3914 - comune 25% dell’Imposta Annua 25% dell’Imposta Annua 3915- stato 25% dell’Imposta Annua 25% dell’Imposta Annua 3916 - comune 25% dell’Imposta Annua 25% dell’Imposta Annua 3917- stato 25% dell’Imposta Annua 25% dell’Imposta Annua Terreni Aree fabbricabili Dichiarazioni: i contribuenti devono presentare la dichiarazione IMU entro 90 gg. dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, utilizzando un apposito modello che verrà approvato per decreto; non appena emanato tale decreto, la modulistica e le istruzioni saranno disponibili presso il Servizio Tributi ovvero saranno scaricabili dal sito internet comunale. Tale dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta. Per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal 1º gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012. Si ricorda che il Comune può deliberare le aliquote entro il 30 settembre e lo Stato fino al 10 dicembre. Le suddette disposizioni possono essere oggetto di modificazioni legislative o regolamentari e quindi subire aggiornamenti. L’ufficio Tributi è a disposizione nei seguenti orari: lunedì dalle 10.00 alle 12.30 giovedì dalle 15.00 alle 17.30 tel. 011/9964.172-173-174 fax 011/9964.110 [email protected] CITTÀ DI CASELLE TORINESE – Provincia di Torino Piazza Europa 2 – c.a.p. 10072 – Tel. 011 9964173/4 Fax 011 9964110 P.I. e C.F. 01614790010 www.comune.caselle-torinese.to.it E-Mail: [email protected] PEC: [email protected]