. A S. p. CAPITOLO 1 br i ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ li Gli organi e i modi di notifica SOMMARIO 1.1 Premessa ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Es se 1.1 Premessa. - 1.2 Gli organi della procedura. - 1.3 Le modalità di notifica. - 1.4 L’elezione di domicilio. - 1.5 La notificazione all’imputato non detenuto ex art. 157 c.p.p. - 1.6 La notificazione all’imputato detenuto (art. 156 c.p.p.). - 1.7 Le attività sostitutive della notificazione. - 1.8 La nullità della notificazione nel processo penale. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ yr ig ht © Nell’ambito dell’ordinamento processuale penale, la funzione della notificazione, definita, come già evidenziato, quale procedura attraverso cui si porta un atto a conoscenza di un soggetto processuale, assume connotati del tutto peculiari, condizionati, fortemente, dagli interessi sottesi alla tutela che essa mira a preservare. La notificazione consente, infatti, l’instaurazione del contraddittorio e, più in generale, l’effettivo esercizio del diritto di difesa. Nel prescrivere le regole che la disciplinano, pertanto, la norma si pone come bilanciamento di interessi tra il notificante con quello del destinatario della notificazione. 1.2 Gli organi della procedura ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ C op La norma da cui parte la presente analisi è l’art. 148 c.p.p., che, prima facie, individua gli organi della procedura: a) l’Ufficiale Giudiziario (art. 148, comma 1), unitamente all’aiutante Ufficiale Giudiziario, è l’organo preposto alle notificazioni, che sono eseguite 131 . A Parte II: La notificazione penale p. a richiesta del giudice, del magistrato, del Pubblico Ministero, delle parti private e dei loro difensori; b) La Polizia giudiziaria (art. 148, comma 2). se li br i S. Nell’originaria formulazione del comma 2 dell’art. 148 l’attività di notificazione della Polizia giudiziaria veniva impiegata nei casi di « necessità» individuati dal giudice. Con il D.L. 144/2005, convertito con mod. nella L. 155/2005, è stato eliminato il riferimento alla Polizia giudiziaria, sostituita dalla Polizia penitenziaria del luogo in cui i destinatari sono detenuti, prevedendo che la stessa può procedere alle notificazioni disposte dal giudice in caso di urgenza, con l’osservanza prevista dalle citate norme. Bisogna rilevare come l’art. 6 del cit. D.L. 144/2005 ha espressamente escluso che le modifiche apportate alla disciplina dell’art. 148 si applichino anche per i procedimenti relativi ai delitti previsti dall’art. 407, comma 2, lett. a) n. 1, 2 e 3. Per tali procedimenti, quindi, il giudice potrà avvalersi della Polizia giudiziaria. La Polizia giudiziaria è utilizzata nelle notificazioni degli atti del Pubblico Ministero, nel corso delle indagini preliminari, ed è limitata ai casi di atti d’indagine o provvedimenti che la stessa polizia giudiziaria è delegata a compiere o è tenuta ad eseguire. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Es 1.3 Le modalità di notifica ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ C op yr ig ht © Ai sensi del comma 3 dell’art. 148 c.p.p., l’atto deve essere notificato per intero, salvo che la legge non disponga la notifica per estratto, di regola mediante consegna di copia al destinatario oppure, se ciò non è possibile, alle persone indicate nel presente titolo. Quando la notifica non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, l’Ufficiale Giudiziario o la Polizia giudiziaria consegnano la copia dell’atto da notificare, fatta eccezione per il caso di notificazione al difensore o al domiciliatario, dopo averla inserita in busta che provvedono a sigillare trascrivendovi il numero cronologico della notificazione e dandone atto nella relazione in calce all’originale e alla copia dell’atto La procedura prende l’avvio, ovviamente, con la consegna dell’atto da notificare all’organo preposto all’esecuzione della notificazione: se è l’Ufficiale Giudiziario, quest’ultimo, ricevuto l’atto, è tenuto a formarne un numero di copie uguali a quello dei destinatari della notificazione; se, invece, la notificazione è eseguita a mezzo della Polizia giudiziaria, l’atto è trasmesso all’ufficio di Polizia competente per territorio con numero di copie uguale a quello dei destinatari della notificazione (art. 54 disp. att.). Quanto alle modalità di notificazione, l’Ufficiale Giudiziario può provvedervi personalmente — o a mezzo dell’aiutante o del coadiutore — o avvalersi del servizio postale (art. 170). 132 . C op yr ig ht © Es se li br i S. p. Se procede di persona, l’Ufficiale Giudiziario scrive la relazione in cui indica l’autorità giudiziaria o la parte privata richiedente, le ricerche effettuate, le generalità della persona alla quale ha consegnato la copia, il luogo e la data della consegna della copia. Se la persona che riceve l’atto non è il destinatario, l’Ufficiale Giudiziario deve specificare i rapporti che questa persona ha con il destinatario e le funzioni o le mansioni svolte. La relazione è scritta in calce all’originale e alla copia notificata. Se la copia è consegnata in plico chiuso — il che avviene quando la consegna della copia destinata all’imputato è fatta a persona convivente, al portiere o al sostituto — la relazione è scritta all’esterno del plico. La notificazione produce effetto per ciascun interessato dal giorno della sua esecuzione. Se v’è contraddizione tra la relazione scritta sulla copia consegnata e quella contenuta nell’originale, valgono, per ciascun interessato, le attestazioni risultanti dalla copia che gli è stata notificata (artt. 168 e 157 c.p.p.). L’Ufficiale Giudiziario può, a sua discrezione, scegliere tra la notificazione diretta e la notificazione a mezzo del servizio postale, a meno che questa seconda modalità non sia espressamente esclusa dall’autorità che chiede la notificazione, come può avvenire, ad esempio, in tema d’informazione di garanzia. Il magistrato del Pubblico Ministero può ravvisare, infatti, la necessità che l’atto sia notificato direttamente dall’Ufficiale Giudiziario (art. 369 c.p.p.). Ciò vuol dire che le minori garanzie di conoscibilità che presenta per il destinatario la notificazione a mezzo del servizio postale derivano, in ultima analisi, dalla scelta del modo di notificazione, che è rimessa al soggetto notificante oppure direttamente all’ufficiale giudiziario. È, questo, il motivo per cui la notificazione mediante il servizio postale si ritiene regolare ed efficace e, quindi, valida, solo quando siano stati rispettati alcuni adempimenti di garanzia, che poi sono analoghi a quelli prescritti per la notificazione effettuata personalmente dall’ufficiale giudiziario o dal suo incaricato. L’ufficiale postale, predisposta la relazione di notificazione sull’originale e sulla copia dell’atto, con la menzione dell’ufficio postale attraverso il quale spedisce — in piego raccomandato con avviso di ricevimento — la copia al destinatario, presenta la copia dell’atto da notificare all’ufficio postale e sulla copia appone l’indicazione del nome, del cognome, della dimora, della residenza o del domicilio del destinatario, aggiungendovi ogni particolarità idonea ad agevolarne la ricerca. L’avviso di ricevimento — che costituisce prova dell’avvenuta notificazione — è spedito in raccomandata all’indirizzo già predisposto dall’ufficiale giudiziario. Il piego è consegnato dall’agente postale nelle mani del destinatario o, in mancanza, a persona di famiglia che conviva, anche temporaneamente oppure sia addetta al servizio o alla casa o al portiere o a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, sia tenuta alla distribuzione della posta al A Capitolo 1: Gli organi e i modi di notifica 133 . A Parte II: La notificazione penale se li br i S. p. destinatario, purché la consegna avvenga nel luogo indicato sulla busta contenente l’atto da notificare. Può accadere che il destinatario o le persone alle quali può essere fatta la consegna rifiutino di firmare l’avviso di ricevimento ovvero che il destinatario rifiuti il piego o la firma del registro di consegna. In tal caso, l’agente postale dà atto del rifiuto sull’avviso di ricevimento che è restituito al mittente, eventualmente insieme al piego, e la notificazione si ha per eseguita in tale data. Se le persone abilitate, in luogo del destinatario, a ricevere il piego, lo rifiutano oppure se l’agente postale non può consegnare il piego per assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza, delle persone abilitate, il piego è depositato nell’ufficio postale. L’agente postale rilascia avviso al destinatario con affissione alla porta d’ingresso o immissione nella cassetta della corrispondenza dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda. Delle formalità eseguite e del deposito deve dare, infine, notizia al destinatario con raccomandata con avviso di ricevimento. È quest’ultima che fa decorrere il termine utile, che è di dieci giorni, perché la notificazione possa ritenersi eseguita (art. 157 c.p.p.). 1.4 L’elezione di domicilio ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Es ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ yr ig ht © In più di un’occasione, nel corso della presente trattazione, si è evidenziato come i luoghi enunciati nell’art. 157 c.p.p. e le disposizioni relative alla notifica degli atti all’imputato non trovano applicazione se l’interessato ha dichiarato o eletto domicilio. L’art. 161 c.p.p., infatti, prevede che «Il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con l’intervento della persona sottoposta alle indagini o dell’imputato non detenuto né internato, lo invitano a dichiarare uno dei luoghi indicati nell’art. 157, comma 1, ovvero a eleggere domicilio per le notificazioni, avvertendolo che, nella sua qualità di persona sottoposta alle indagini o di imputato, ha l’obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in mancanza di tale comunicazione o nel caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio, le notificazioni verranno eseguite mediante consegna al difensore». Sottile ma fondamentale appare la differenza terminologica tra la dichiarazione di domicilio e l’elezione di domicilio. Dichiarare il proprio domicilio significa indicare il luogo dove realmente si abita o si lavora, mentre l’elezione di domicilio è l’indicazione di un luogo diverso da quello reale ed effettivo, che viene per l’appunto scelto per ricevere gli atti. C op Differenza tra dichiarazione ed elezione di domicilio 134 . Es se li br i S. p. Proprio perché quello indicato è un luogo diverso da quello reale, esso richiede l’indicazione di un domiciliatario, cioè di una persona diversa dall’imputato che viene scelta per ricevere l’atto in vece di quello. A tal proposito, in giurisprudenza si è affermato che, a differenza dell’elezione di domicilio, che ha l’effetto di costituire il luogo prescelto dall’imputato come proprio recapito ai fini delle notificazioni con la designazione di una persona legittimata alla ricezione, la dichiarazione di domicilio ha valore di semplice comunicazione di una situazione reale implicante l’effettiva esistenza di un rapporto tra l’imputato e il luogo indicato per ragioni di abitazione o di lavoro. Essa pertanto diviene inefficace, con l’effetto di rendere impossibile la notificazione a norma dell’art. 169 c.p.p., qualora dalla relazione dell’ufficiale giudiziario risulti che il suddetto rapporto sia venuto a cessare per essersi il destinatario trasferito altrove senza dare notizia del suo nuovo recapito. In tal caso la legge, per soddisfare esigenze connesse al celere funzionamento della giustizia e per ovviare a possibili inconvenienti che potrebbero intralciare il regolare corso del processo, ricollega all’inosservanza da parte dell’imputato dell’onere di comunicare all’autorità procedente il cambiamento di domicilio in precedenza dichiarato, l’automatica conseguenza di consentire l’immediata esecuzione della notifica mediante deposito dell’atto in cancelleria, senza necessità di esperire la procedura prevista dall’art. 170 c.p.p. A Capitolo 1: Gli organi e i modi di notifica Caso pratico yr ig ht © La conseguenza della mancata dichiarazione o elezione Mancata elezione di domicilio di domicilio incide significativamente sul procedimento notificatorio. Infatti, se vi è la dichiarazione o l’elezione, la notifica sarà effettuata in tali luoghi; se, invece, manca una tale manifestazione di scienza o di volontà, la notifica avverrà con consegna dell’atto al difensore (1). Inoltre si è stabilito che è nulla la notificazione eseguita a norma dell’art. 157, comma 8bis, c.p.p. presso il difensore di fiducia qualora l’imputato abbia dichiarato o eletto domicilio per le notificazioni. Trattasi di nullità di ordine generale a regime intermedio che deve tuttavia ritenersi sanata quando risulti provato che non ha impedito all’imputato di conoscere l’esistenza dell’atto e di esercitare il diritto di difesa, ed è, comunque, priva di effetti se non dedotta tempestivamente. Omessa notificazione dell’avviso del dibattimento op Con ricorso in Cassazione Tizio chiedeva l’annullamento della sentenza di condanna emessa dalla Corte di Appello di …, eccependone la nullità ○ ○ ○ ○ C (1) Cfr. L.GRILLI, Corso di procedura penale, Cedam, pp. 223 ss. 135 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ . A Parte II: La notificazione penale se li br i S. p. per omessa notifica del decreto di citazione per il giudizio d’appello al difensore di fiducia, essendo stato illegittimamente nominato, in sua vece, un difensore d’ufficio. Risultava, infatti, dalla relata dell’ufficiale giudiziario che l’avviso d’udienza per il giudizio d’appello non era stato notificato al difensore di fiducia perchè trasferito altrove da tempo, per informazioni assunte in loco. In tale ipotesi, in effetti, s’imponeva l’accertamento dell’eventuale trasferimento della sede del difensore presso il circondario d’appartenenza, ma la Corte territoriale aveva proceduto alla nomina di un difensore d’ufficio, cui l’avviso era stato notificato, senza che ricorressero le condizioni previste dall’art. 97 c.p.p., n. 1. La Cassazione, con sentenza n. 6240/2009 ha accolto il ricorso, annullando la sentenza con rinvio, stabilendo che l’omessa notificazione dell’avviso di dibattimento al difensore di fiducia dell’imputato determina nullità d’ordine generale insanabile. A tale fine non rileva che la notifica sia stata effettuata al difensore d’ufficio, non potendo l’imputato essere privato del diritto di affidare la propria difesa alla persona che riscuota la sua fiducia e che abbia avuto la possibilità di prepararsi adeguatamente nel termine stabilito per la comparizione. 1.4.1 La dichiarazione d’irreperibilità ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ C op yr ig ht © Es Ai sensi dell’art. 160 c.p.p., qualora non sia in alcun modo possibile eseguire la notificazione degli atti all’indagato o all’imputato nelle forme ordinarie, perché non si conoscono la casa di abitazione, il luogo in cui esercita abitualmente l’attività lavorativa e il luogo in cui ha temporanea dimora o recapito, quindi i luoghi di notifica ex art. 157 c.p.p., il giudice o il Pubblico Ministero emette il decreto di irreperibilità. Il decreto di irreperibilità viene emesso dal P.M. nel corso delle indagini preliminari o dal giudice della singola fase nelle altre ipotesi: deve pertanto essere emesso un nuovo decreto per ogni fase processuale (art. 160 c.p.p.), e all’inizio di ogni fase bisognerà rinnovare le ricerche, che sono il necessario presupposto per il decreto in oggetto. Preso atto, infatti, dell’esito negativo del primo tentativo di notificazione, l’autorità giudiziaria dispone nuove ricerche dell’imputato o dell’indagato, particolarmente nel luogo di nascita, dell’ultima residenza anagrafica, dell’ultima dimora, in quello dove ha esercitato attività lavorativa e presso l’amministrazione carceraria centrale. La polizia giudiziaria incaricata è tenuta a esporre all’autorità richiedente, indicando i luoghi in cui le ricerche sono state svolte, gli ufficiali e gli agenti che le hanno eseguite, i nomi dei familiari reperiti e le notizie dagli stessi fornite circa il luogo in cui il loro congiunto si trova. Le ricerche sono estese anche fuori del territorio dello Stato nei limiti consentiti dalle convenzioni internazionali, quando si sa che la persona nei cui 136 . S. p. confronti si deve procedere risiede o dimora all’estero, ma non si hanno notizie sufficienti per provvedere alla notificazione. Con il decreto che dichiara l’irreperibilità si designa un difensore all’imputato o all’indagato che ne sia privo e si ordina che la notificazione sia eseguita mediante consegna di copia dell’atto al difensore, che rappresenta a tutti gli effetti l’irreperibile. A Capitolo 1: Gli organi e i modi di notifica se li br i In conseguenza dell’emanazione di tale decreto le notificazio- Efficacia temporale del decreto ni eseguite al difensore così nominato, sono valide. Ciò che rileva è che, tuttavia, il decreto stesso ha una validità temporale limitata. Infatti: a) se è emesso dal giudice o dal magistrato del pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari, cessa di avere efficacia con la pronuncia del provvedimento che definisce l’udienza preliminare oppure, quando questa manchi, con la chiusura delle indagini preliminari; b) se è emesso dal giudice, per la notificazione degli atti intro-duttivi dell’udienza preliminare, oppure dal giudice o dal magistrato del pubblico ministero, per la notificazione del provvedimento che dispone il giudizio, cessa di avere efficacia con la pronuncia della sentenza di primo grado; c) se è emesso dal giudice di secondo grado o da quello di rinvio, cessa di avere efficacia con la pronuncia della sentenza. Caso pratico ig ht © Es L’ultimo comma dell’art. 160 prevede, infine, che ogni decreto d’irreperibilità deve essere preceduto da nuove ricerche nei luoghi indicati (artt. 159160, 169 e art. 61 disp.). Nel momento in cui si ha notizia del domicilio dell’imputato dichiarato irreperibile, le notificazioni devono essere eseguite nelle forme ordinarie, senza che sussista la necessità di una revoca formale del decreto d’irreperibilità, che ha natura meramente dichiarativa. In applicazione di tale principio, la Corte (2) ha escluso che, una volta comunicato il domicilio dell’imputato irreperibile, l’ufficio procedente sia tenuto a revocare il decreto d’irreperibilità e a comunicare gli atti del procedimento già notificati a norma dell’art. 159 c.p.p. Domicilio a imputato irreperibile op yr Nella fattispecie analizzata dalla sentenza richiamata, dopo l’emissione del decreto di irreperibilità, l’avvocato aveva comunicato, con raccomandata ricevuta dalla Procura della Repubblica, di essere stato nominato difensore di fiducia dell’imputato che aveva eletto domicilio presso di lui chiedendo, altresì, la revoca del decreto di irreperibilità. Di conse○ C (2) Cass. 19-4-2007, n. 19047 in CED Cass. Pen. 2008. 137 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ . A Parte II: La notificazione penale i S. p. guenza, si sosteneva la nullità di tutte le comunicazioni degli atti all’imputato che non fossero state effetuate presso il domicilio eletto presso il difensore. La Corte, invece, ha stabilito che la nomina del difensore e la elezione del domicilio presso di lui non impongono al giudice la revoca formale del decreto di irreperibilità emesso per il giudizio di 1˚ grado, rimanendo onere di colui che già sia stato irreperibile di controllare lo stato del procedimento senza che nessuna norma preveda la necessità di «comunicazione degli atti» al già irreperibile da parte dell’ufficio. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ br 1.5 La notificazione all’imputato non detenuto ex art. 157 c.p.p. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ se li In via preliminare va rilevato come il codice di rito distingua nettamente la disciplina prevista in caso di notifica di atti destinati all’imputato ex art. 157 c.p.p. e quello rivolto ad altri soggetti processuali (es. parte civile, testimoni, difensori etc.), disciplinata dall’art. 167 c.p.p. con un rinvio all’art. 157 c.p.p. La disciplina della notificazione degli atti all’imputato libero è condizionata dalla distinzione, operata dal legislatore, secondo che si tratti di notificare il primo atto del procedimento oppure un atto successivo. Se l’indagato-imputato non ha eletto o dichiarato domicilio ex artt. 161-162 c.p.p., la prima notificazione è eseguita mediante consegna di copia dell’atto all’interessato. Se non è possibile la consegna alla persona, la notificazione è eseguita nella casa di abitazione o nel luogo in cui l’imputato o l’indagato esercita abitualmente l’attività lavorativa, mediante consegna a persona che conviva anche temporaneamente o, in mancanza, al portiere o al sostituto. Quanto alla validità della notifica effettuata a persona convivente, la Cassazione ha stabilito che «è valida la prima notificazione all’imputato non detenuto che sia stata effettuata nel luogo di abituale esercizio dell’attività lavorativa mediante consegna dell’atto al fratello, nei locali dell’azienda commerciale in cui entrambi lavoravano, non fissando l’art. 157 c.p.p. alcun ordine di precedenza tra i luoghi in cui detta notifica può essere eseguita e implicando il rapporto di lavoro alle dipendenze della medesima impresa la temporanea convivenza richiesta dalla norma, sicché, in tale ipotesi, diversamente dal caso in cui la notifica avvenga mediante consegna al portiere o a chi ne fa le veci, non è richiesta la sottoscrizione dell’originale e l’invio della raccomandata» (3). La consegna del documento al destinatario può avvenire in qualsiasi luogo, anche a prescindere dalla residenza e dal domicilio, tanto che si afferma trattarsi di una notifica «a luogo libero» (4). op yr ig ht © Es Mancanza di elezione di domicilio ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ C (3) Cfr. Cass. 5-6-2007, n. 35866 in CED Cass. pen. 2008 , 237281. (4) Cfr. L.GRILLI, Corso di Procedura penale , pp. 223 ss, 2008, Cedam. 138 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ . li Caso pratico br i S. p. Qualora questi luoghi non siano conosciuti, la notificazione è eseguita, ancora, nel luogo dove l’imputato o l’indagato ha temporanea dimora o recapito. Ai sensi del comma 3 dell’art. 157 c.p.p., qualora la consegna sia avvenuta nelle mani del portiere o del sostituto, questi ultimi devono sottoscrivere l’originale dell’atto notificato e l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata, con avviso di ricevimento. Gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata. L’autorità giudiziaria dispone la rinnovazione della notificazione quando la copia è stata consegnata alla persona offesa dal reato e risulta o appare probabile che l’imputato o l’indagato non abbia avuto effettiva conoscenza dell’atto. A Capitolo 1: Gli organi e i modi di notifica Notificazioni all’imputato ht © Es se La Corte di Appello di … confermava la sentenza di condanna in primo grado nei confronti di Tizio alla pena di … Tizio proponeva ricorso in Cassazione adducendo, tra l’altro, la nullità della notificazione del decreto di citazione del giudizio di appello, in quanto la copia del decreto di citazione era stata ritirata presso l’ufficio postale da persona all’uopo delegata e, pertanto senza che fossero espletate le formalità ex art. 7, comma 6, L. 890/1982. La Cassazione, con sentenza n. 18543/2009, ha riconosciuto la validità della notifica sì come effettuata, in quanto la riproduzione fotostatica è pienamente idonea a offrire la prova della ricezione dell’atto notificato; non c’è alcuna ragione di supporre che la copia sia difforme dall’originale. Pertanto l’avviso di ricevimento del plico raccomandato contenente la copia, da notificare all’imputato, del decreto di giudizio immediato costituisce piena prova dell’avvenuta notificazione dell’atto, atteso che alcuna disposizione prescrive che tale copia debba essere autenticata a pena di nullità. Se le persone abilitate a ricevere un atto mancano o non sono idonee o si rifiutano, si procede nuovamente alla ricerca dell’imputato o dell’indagato — il secondo accesso deve avvenire in uno dei giorni successivi e in orario diverso da quello del primo accesso — nei luoghi indicati, specificando nella relazione di notificazione anche l’ora in cui sono avvenuti gli accessi. Se neppure in tal modo è possibile eseguire la notificazione, l’atto è depositato nel municipio del comune, dove l’imputato o l’indagato ha l’abitazione o del comune dove esercita abitualmente attività lavorativa. L’avviso del deposito è affisso alla porta dell’abitazione o dell’immobile, dove abitualmente il soggetto esercita attività lavorativa. L’ufficiale giudiziario dà inol- C op yr ig Rifiuto a ricevere 139 . A Parte II: La notificazione penale li br i S. p. tre comunicazione all’imputato o all’indagato dell’avvenuto deposito a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata (art. 157 e art. 59 disp. att.). Nel caso in cui, invece, non si tratta di notifica del primo atto ma di atto successivo, la L. 22-4-2005, n. 60, che ha aggiunto all’art. 157 c.p.p. il comma 8bis, le notificazioni successive sono eseguite, in caso di nomina di difensore di fiducia ai sensi dell’art. 96, mediante consegna al difensore. Il difensore può dichiarare immediatamente all’autorità che procede di non accettare la notificazione. Per le modalità della notificazione si applicano anche le disposizioni previste dall’art. 148, comma 2bis, c.p.p. Pertanto, la norma ha determinato una piena equiparazione tra la notifica eseguita presso l’imputato e quella eseguita presso il difensore di fiducia, anche ai fini della conoscenza effettiva dell’atto. se Caso pratico Notificazione presso il difensore di fiducia C op yr ig ht © Es In esecuzione ad una sentenza di condanna a carico di Tizio, il Tribunale adito non accoglieva la richiesta di revoca dell’ordine di demolizione del manufatto abusivo di sua proprietà. Tizio ricorreva in Cassazione sostenendo di non essere stato regolarmente citato, in quanto la prima notifica del processo esecutivo era stata effettuata presso il difensore. La Cassazione, con sentenza n.14930/2009, ha accolto il ricorso sostenendo che la modalità di notificazione all’imputato non detenuto mediante consegna al difensore di fiducia di cui all’art. 157, comma 8bis, c.p.p., non è applicabile alla fase esecutiva ove si tratti di prima notificazione da eseguirsi dopo l’instaurazione del giudizio di esecuzione stesso. L’elezione o la dichiarazione di domicilio effettuata nel giudizio di cognizione non si estende, infatti, automaticamente a quello di esecuzione: il principio fissato nell’art. 164 c.p.p., in base al quale la determinazione del domicilio dichiarato o eletto è valida in ogni stato e grado del giudizio, salvo le due eccezioni (che non riguardano il processo esecutivo) indicate nella norma stessa, opera solo nel giudizio di cognizione e cessa di avere effetto nel momento in cui il giudizio di cognizione si conclude con sentenza irrevocabile; e ciò perchè la fase dell’esecuzione è diversa da quella della cognizione per forma e contenuto. Da ciò consegue che nel giudizio di esecuzione non trova applicazione la disposizione di cui all’art. 157, comma 8bis, se si tratta della prima notificazione dopo l’instaurazione del giudizio di esecuzione ovvero quella di cui all’art. 161 c.p.p., comma 4, se il condannato non ha dichiarato o eletto domicilio nel processo di esecuzione. 140 . S. p. Appare chiaro come tale novità legislativa abbia reso ben presto necessario l’intervento della Cassazione che, in primo luogo ha chiarito, con sent. 2410-2005, n. 44608 (5), che l’art. 157, comma 8bis si applica solo alle notificazioni successive a quella eseguita ai sensi dell’art. 157, comma 8, cioè mediante deposito dell’atto e affissione dell’avviso, mentre non si applica nell’ipotesi in cui l’imputato abbia precedentemente eletto domicilio nel luogo abituale di dimora ex art. 161 c.p.p. A Capitolo 1: Gli organi e i modi di notifica i Caso pratico br Notifica all’imputato se li Nella fattispecie oggetto della pronunzia richiamata, all’imputato era stato notificato l’avviso di fissazione del giudizio di appello presso il difensore di fiducia, nonostante l’esistenza agli atti di un domicilio dichiarato: trattandosi di prima notificazione nella fase di appello, il ricorrente lamentava che la stessa avrebbe dovuto essere effettuata ai sensi dell’art. 157 c.p.p., comma 1, determinando, altrimenti, un’ipotesi di nullità assoluta ed insanabile, ai sensi dell’art. 179 c.p.p., in relazione all’art. 178 c.p.p., lett. e) . op yr ig ht © Es Inoltre la Suprema Corte ha chiarito che ai fini dell’operatività del disposto dell’art. 157, comma 8 bis, c.p.p., secondo cui le notificazioni all’imputato non detenuto, successive alla prima, in caso di nomina di difensore di fiducia, vanno eseguite mediante consegna al difensore di fiducia e prevalgono su ogni altro tipo di notificazione, a meno che il difensore non abbia dichiarato immediatamente all’autorità che procede di non accettare la notificazione per conto del suo assistito, l’eventuale dichiarazione di non accettazione della notifica dell’atto per conto del proprio assistito deve essere resa dal difensore all’autorità procedente prima dell’esecuzione dell’attività di notifica, non potendo essere a essa contestuale (6). In tema di validità, in conclusione, si è sostenuto che la notificazione presso il difensore di fiducia ai sensi dell’art. 157, comma 8bis c.p.p., è preclusa nel caso in cui l’imputato abbia dichiarato o eletto domicilio per le notificazioni, poiché l’operatività della disposizione in oggetto è subordinata all’assenza di una dichiarazione o elezione di domicilio. L’eventuale nullità derivante dalla notificazione effettuata ai sensi dell’art. 157 comma 8bis c.p.p. in casi diversi da quelli espressamente previsti non configura una nullità assoluta e insanabile per omessa «vocatio in ius», bensì una nullità di ordine generale a regime intermedio che deve ritenersi sanata quan○ ○ ○ ○ ○ C (5) In CED Cass. pen. 2005, 232612. (6) Cfr. Cass. 29-10-2007, n. 46065 in Guida al diritto 2008, 4 88. 141 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ . A Parte II: La notificazione penale S. p. do risulti provato che l’errore non abbia impedito all’imputato di conoscere l’esistenza dell’atto e di esercitare il diritto di difesa; detta nullità è comunque improduttiva di effetti qualora non sia tempestivamente dedotta, essendo soggetta alla sanatoria speciale ex art. 184, comma 1, c.p.p., alle sanatorie generali di cui all’art. 183 c.p.p. e alle regole di deducibilità contenute nell’art. 182 c.p.p., oltre che ai termini di rilevabilità ex art. 180 c.p.p. (7). i Caso pratico br Notifica al difensore di fiducia Es se li Tizio, condannato in primo grado, proponeva ricorso in Cassazione in quanto l’avviso della data fissata per il giudizio di primo grado non era stato notificato ad entrambi i due difensori nominati, ma solo ad uno di essi. La Cassazione penale, sez. V, con sentenza n. 22413/2008 ha rigettato l’appello stabilendo che l’omessa notifica dell’avviso della data fissata per il giudizio di primo grado a uno soltanto dei due difensori dell’imputato comporta una nullità a regime intermedio che, attenendo non alla fase del giudizio ma a quella degli atti preliminari, deve essere eccepita prima della deliberazione della sentenza di primo grado. (Fattispecie in cui la nullità è stata ritenuta priva di effetti in quanto eccepita con l’atto d’appello). 1.6 La notificazione all’imputato detenuto (art. 156 c.p.p.) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ op yr ig ht © Le notificazioni all’imputato o all’indagato detenuto sono eseguite nel luogo di detenzione, mediante consegna di copia alla persona detenuta, secondo quanto stabilito dall’art. 156 c.p.p. Ai sensi del comma 2 dell’art. 156 c.p.p., in caso di rifiuto, se ne fa menzione nella relazione di notificazione e la copia rifiutata è consegnata al direttore dell’istituto o al sostituto, il quale ne cura l’inserimento nel fascicolo personale e la consegna al detenuto, se ne fa richiesta. Nello stesso modo si provvede quando non è possibile consegnare la copia direttamente all’imputato o all’indagato, perché legittimamente assente. In tal caso, dell’avvenuta notificazione il direttore dell’Istituto informa immediatamente l’interessato. Le notificazioni al detenuto in luogo diverso dagli istituti penitenziari sono eseguite secondo le forme ordinarie. In nessun caso le notificazioni all’imputato o all’indagato detenuto o internato possono essere eseguite con le forme previste per l’irreperibile (artt. 156 e art. 57 disp. att.). ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ C (7) Tale orientamento è stato espresso da Cass. S.U. 27-3-2008, n. 19602, in CED Cass. pen. 2008, 239396, conforme a Cass. S.U. 7-1-2005 n. 119. 142 . li br i S. p. In merito alle notifiche che si riferiscono a un procedimento diverso per il quale l’imputato è detenuto, in giurisprudenza si è sostenuto che «in tema di notificazioni, nel caso di imputato detenuto per altra causa, la notificazione di un atto all’imputato stesso, in forza della disposizione di cui al comma 4 dell’art. 156 c.p.p., deve essere eseguita nel luogo di detenzione solo ove tale stato risulti dagli atti del procedimento per il quale deve eseguirsi la notificazione medesima (8). Consolidatosi tale orientamento, si è sostenuto, poi, che «non sono viziate da nullità le notificazioni del decreto di citazione a giudizio e dell’estratto della sentenza contumaciale all’imputato detenuto eseguite nel domicilio eletto, in quanto la previsione di cui all’art. 156 c.p.p. non contiene una disciplina derogatoria rispetto a quella generale in tema di notificazioni, atteso che anche all’imputato detenuto è consentito avvalersi della facoltà di dichiarare o eleggere domicilio a norma dell’art. 161, comma 1 c.p.p.» (9). A Capitolo 1: Gli organi e i modi di notifica 1.7 Le attività sostitutive della notificazione ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ se ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ op yr ig ht © Es Il principio del formalismo, che sottende alla disciplina della notificazione, trova una sua peculiare deroga nell’ambito dell’art. 150 c.p.p., lì dove si stabilisce che il giudice può prescrivere, con decreto motivato in calce all’atto, che la notificazione a persona diversa dall’imputato sia eseguita mediante l’impiego di mezzi tecnici che garantiscano la conoscenza dell’atto. La ratio che sottende la norma è dettata da esigenze di celerità e dall’adeguamento alla particolarità del singolo caso: la presunzione di conoscenza, pertanto, non deve intendersi esclusivamente nel senso che l’atto si considera pervenuto a conoscenza del destinatario quando sono state osservate le forme di consegna previste dal legislatore, ma anche quando vi è un fatto che determina il risultato cui tende normalmente la notificazione, cioè quello rendere noto il documento. Preliminarmente bisogna distinguere tra attività sostitutive della notificazione indipendenti dalla figura del destinatario e attività sostitutive che possono essere indirizzate solo per le persone diverse dall’imputato. In primo luogo, vi è la consegna di copia dell’atto all’interessato, da parte del cancelliere del giudice o del segretario del magistrato del pubblico ministero, che sostituisce, di fatto, la notificazione, sempre che si annotino sull’originale dell’atto l’eseguita consegna e la data in cui è avvenuta. In secondo luogo, la lettura dei provvedimenti alle persone presenti e gli avvisi dati verbalmente agli interessati dal giudice o dal magistrato del pubbli- ○ ○ ○ C (8) Cfr. Cass. 21-10-1996, n. 11151 in Cass. pen. 1997. (9) Cfr. Cass. 24-2-2006, n. 13288 in CED Cass. Pen. 2006 . 143 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ . A Parte II: La notificazione penale Es se li br i S. p. co ministero, purché ne sia fatta menzione nel verbale, producono i medesimi effetti della notificazione (artt. 148 e 151). Tra le forme di comunicazione, rivolte alla persona diversa dall’imputato, vi è la previsione dell’art. 149 c.p.p., secondo il quale, nei casi di urgenza, il giudice può disporre che «le persone diverse dall’imputato siano avvisate o convocate a mezzo del telefono a cura della cancelleria». La norma precisa, inoltre, le modalità con cui si deve attuare questo avviso e precisa nel terzo comma che «la comunicazione telefonica ha valore di notificazione con effetto dal momento in cui è avvenuta, sempre che della stessa sia data immediata conferma al destinatario mediante telegramma». È indubbiamente immediata la notificazione eseguita, per il telegramma estratto, mediante telegramma a cura del cancelliere del giudice o del segretario del magistrato del pubblico ministero, così come risponde a esigenze di celerità la notificazione che ha luogo con quei mezzi tecnici, come, ad esempio, il telefax, che garantisce la conoscenza dell’atto (artt. 150 e 64 disp. att.). Costituisce, inoltre, mezzo tecnico idoneo di comunicazione e di notificazione di atti il telefax, che è da considerare equipollente al telegramma, al fonogramma e alla raccomandata. Si è, in merito, stabilito che qualora si proceda a notificazione urgente a mezzo telefono, ove l’utenza telefonica del destinatario (nella specie, dello studio professionale del difensore) risulti sempre occupata, la notificazione va eseguita mediante telegramma, a norma dell’art. 149, comma 5, c.p.p., e si perfeziona con la spedizione con l’invio del telegramma di conferma previsto dal comma 4 dell’art. 149 c.p.p., non essendo necessario che sia acquisita la firma per ricezione del destinatario (10). Riguardo alle notifiche fatte al difensore è stata ritenuta legittima la notificazione di avvisi mediante telefax, anche in assenza di un provvedimento «ad hoc» del giudice, che rileva solo allorché manchi la prova della ricezione del fax da parte del destinatario o sia stata formalmente dedotta la mancata ricezione (nella specie, la Corte ha ritenuto che l’avviso avesse raggiunto il suo scopo, tanto che il difensore aveva nominato un sostituto che si era limitato a dedurre l’assenza della previa adozione di un provvedimento del giudice) (11). Proprio perché non può essere diretta all’imputato, si è ritenuto che la notifica dell’avviso dell’udienza di riesame diretta all’imputato non è valida se effettuata mediante telefax, anche se il ricevente non è l’imputato medesimo, ma il suo difensore nella qualità di domiciliatario; tale procedura, infatti, è illegittima in quanto contravviene al divieto posto dall’art. 150 c.p.p., se- op yr ig ht © Notifica a mezzo telefax ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ C (10) Cfr. Cass. 17-12-2007, n. 16369 in CED Cass. pen. 2008, 239532; in senso conforme: Cass. n. 21401/ 2005, Cass. n. 21734/2004. (11) Cfr. Cass. 21-3-2007, n. 24842 in CED Cass. pen. 2008. 144 . p. condo il quale l’impiego di mezzi tecnici è consentito solo nel caso in cui occorra provvedere alla notificazione a persona diversa dall’imputato (12). S. Caso pratico Notificazione a mezzo fax ht © Es se li br i Tizio, indagato, propone ricorso in Cassazione avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di … aveva confermato, in sede di riesame, il decreto di perquisizione e sequestro emesso nei suoi confronti, adducendo la nullità della notifica a mezzo fax dell’avviso di udienza camerale in quanto effettuata ex art. 150 c.p.p. e non ex art. 160 c.p.p. La Cassazione, con sentenza n. 2827/2008, ha stabilito che è affetta da nullità la notificazione all’indagato dell’avviso di udienza fissata per la decisione sull’istanza di riesame eseguita mediante telefax nello studio del difensore dell’indagato, quantunque domiciliatario, in quanto l’art. 150 c.p.p. consente l’impiego di mezzi tecnici per le notifiche al difensore limitatamente agli atti di cui sia personalmente destinatario e non anche per quelli che sono indirizzati alla persona sottoposta a indagini. Tuttavia, conclude la Corte, tale inosservanza determina non già una nullità assoluta ed insanabile per omessa vocatio in ius, bensì una mera nullità a regime intermedio per inosservanza delle norme sulla notificazione e, come tale, da dedursi a pena di decadenza immediatamente dopo il compimento dell’atto. Nel caso di specie, infatti, la notifica via fax ha consentito al difensore di prendere completa conoscenza della data di fissazione dell’udienza camerale, del pari consentiva anche al suo assistito di avere la stessa conoscenza e la stessa concreta possibilità di comparire. Pertanto il ricorrente era decaduto dalla proposizione della relativa eccezione. 1.8 La nullità della notificazione nel processo penale. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ig La notificazione può essere inficiata da un vizio del procedimento che non consente all’atto di entrare nella sfera di conoscibilità dell’interessato e che determina, pertanto, una forte lesione del diritto di difesa costituzionalmente tutelato. op yr Le ipotesi di nullità delle notificazioni sono tipiche e tas- Le singole ipotesi sativamente elencate all’art. 171 c.p.p. La notificazione è nulla se: a) l’atto è stato notificato in modo incompleto e non si versa in una delle ipotesi in cui la legge consente la notificazione per estratto; ○ ○ ○ ○ C (12) Cfr. Cass. 13-12-2007, n. 11735 in CED Cass. pen. 2008 . 145 A Capitolo 1: Gli organi e i modi di notifica ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ . A Parte II: La notificazione penale Es se li br i S. p. b) vi è incertezza assoluta sull’autorità che ha ordinato la notificazione o sulla parte privata che l’ha richiesta; c) vi è incertezza assoluta sul destinatario della copia dell’atto d) manca la sottoscrizione di chi ha eseguito la notificazione nella relazione della copia consegnata all’interessato o alla persona abilitata alla ricezione; e) manca sull’originale dell’atto la sottoscrizione della persona che ha ritirato la copia in luogo dell’interessato; f) la copia dell’atto è stata consegnata a persona non abilitata alla ricezione; g) la notificazione è stata eseguita mediante consegna della copia dell’atto al difensore, perché non è stato possibile eseguirla presso il domicilio dichiarato o eletto, ma non sono stati dati i pre-scritti avvertimenti all’imputato o all’indagato circa l’obbligo di comunicarne ogni variazione; h) la notificazione è stata eseguita mediante deposito della copia dell’atto nella casa del Comune dove l’indagato o l’imputato ha l’abitazione o esercita abitualmente il lavoro, ma è stata omessa l’affissione dell’avviso alla porta della casa di abitazione o del luogo di lavoro; i) la notificazione è stata eseguita mediante deposito della copia dell’atto nella casa del Comune dove l’indagato o l’imputato ha l’abitazione o esercita abitualmente il lavoro, ma è stata omessa la comunicazione all’indagato o all’imputato con raccomandata con avviso di ricevimento; l) non sono state osservate le modalità prescritte dal giudice nel decreto con cui ha disposto la notificazione mediante l’impiego di mezzi tecnici e l’atto non è giunto a conoscenza del destinatario (art. 171). Caso pratico © Nullità della notificazione penale C op yr ig ht Tizio, indagato, proponeva ricorso in Cassazione avverso l’ordinanza con cui il Tribunale adito ex art. 309 c.p.p., aveva confermato il provvedimento impositivo della custodia in carcere, denunciando, tra gli altri motivi, l’ errore di confezionamento della copia del testo dell’ordinanza notificato alla parte privata e al difensore, nella quale l’ultima pagina sarebbe stata sostituita da quella di un provvedimento concernente altro soggetto, con conseguente mancata decorrenza dei termini per impugnare. Nel caso di specie la Cassazione penale, con sentenza n. 43139/2008, nel dichiarare inammissibile il ricorso, ha stabilito che è causa di nullità della notificazione, e non del provvedimento oggetto della notificazione medesima, la consegna all’avente diritto di una copia non conforme, con conseguente omesso decorso dei termini di impugnazione. Si tratta, pertanto, di un’ipotesi di nullità e non di inesistenza della notificazione.Tuttavia la Corte ha precisato che, ove l’impugnazione sia comunque proposta, e ciò in riferimento al contenuto effettivo del provvedimento, l’irritualità della notificazione non produce effetto. 146