INSEGNAMENTO DI
PROCEDURA PENALE I
LEZIONE X
“LE NOTIFICAZIONI”
PROF. GIANLUCA D’AIUTO
Procedura Penale I
Lezione X
Indice
1
Gli organi e i modi della notificazione. --------------------------------------------------------------- 3
2
La richiesta di notificazione. --------------------------------------------------------------------------- 6
3
La notificazione all’imputato. -------------------------------------------------------------------------- 7
4
La dichiarazione e l’elezione di domicilio. ----------------------------------------------------------- 9
5
La dichiarazione di irreperibilità. ------------------------------------------------------------------- 11
6
La notificazione alla persona offesa, alle parti private diverse dall’imputato ed al
pubblico ministero. ------------------------------------------------------------------------------------------- 12
7
Le attività sostitutive della notificazione. ---------------------------------------------------------- 14
8
La nullità della notificazione. ------------------------------------------------------------------------ 16
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente
vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore
(L. 22.04.1941/n. 633)
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Procedura Penale I
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1 Gli organi e i modi della notificazione.
La notificazione è la procedura mediante la quale un atto entra nella sfera di
conoscibilità dell’interessato.
La legge processuale annette particolare importanza a questo istituto, circondandolo di
dettagliate prescrizioni, nell’intento di ottenere, se non la certezza della conoscenza del
contenuto dell’atto, almeno la prova del suo ingresso nella sfera di conoscibilità del
destinatario, presumendosi che ciascuno sia in grado di comprendere ciò che gli si vuole
comunicare.
La notificazione consente l’instaurazione del contraddittorio e, più in generale,
l’effettivo esercizio del diritto di difesa. Nel prescrivere le regole che la disciplinano, il
legislatore è chiamato a bilanciare l’interesse del notificante con quello del destinatario
della notificazione. Quest’ultimo ha diritto a ricevere l’atto, ma non può paralizzare, per le
sue vicende personali, quali l’assenza dall’abitazione o dall’ufficio, lirreperibilità, la
mancanza di incaricati abilitati a ricevere, in sua vece, l’atto, l’attività di notificazione,
ragion per cui sono previsti particolari meccanismi idonei a far si che la procedura, una
volta avviata, pervenga, comunque, a conclusione, anche quando l’atto non possa essere
consegnato direttamente al suo destinatario, purchè siano rispettati specifici adempimenti,
prescritti in funzione di garanzia.
L’ufficiale giudiziario è l’organo preposto alle notificazioni, che esegue a richiesta del
giudice, del magistrato del pubblico ministero, delle parti private e dei loro difensori. Si tratta di
un pubblico ufficiale, che al pari del cancelliere e degli altri ausiliari dell’autorità giudiziaria, è
tenuto ad osservare le norme anche quando la loro inosservanza non importa nullità o altra
sanzione processuale (art. 124).
In linea di principio, l’autorità giudiziaria può disporre che le notificazioni e gli avvisi ai
difensori siano eseguiti con mezzi tecnici idonei. Può accadere, anche, che il cancelliere,
consegnando direttamente copia dell’atto all’interessato, sostituisca la notificazione, purchè
annoti sull’originale dell’atto l’avvenuta consegna e la data in cui essa è stata eseguita.
L’atto deve essere notificato per intero, se la legge non prevede espressamente che la
notificazione avvenga per estratto (art. 148).
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Quanto alle modalità di notificazione, l’ufficiale giudiziario può provvedervi personalmente
o avvalersi del servizio postale (art 170).
Se procede di persona, l’ufficiale giudiziario scrive la relazione in cui indica l’autorità
giudiziaria o la parte privata richiedente, le ricerche effettuate, le generalità della persona alla
quale ha consegnato la copia, il luogo e la data della consegna della copia. Se la persona che
riceve l’atto non è il destinatario, l’ufficiale giudiziario deve specificare i rapporti che questa
persona ha con il destinatario e le funzioni o le mansioni svolte. La relazione è scritta in calce
all’originale e alla copia notificata.
Se la copia è consegnata in plico chiuso – il che avviene quando la consegna della copia
destinata all’imputato è fatta a persona convivente, al portiere o al sostituto - la relazione è
scritta all’esterno del plico.
La notificazione produce effetto per ciascuno interessato dal giorno della sua esecuzione. Se
vi è contraddizione
tra la relazione scritta sulla copia consegnata e quella contenuta
nell’originale, valgono, per ciascuno interessato, le attestazioni risultanti dalla copia che gli è
stata notificata (art. 168 e 157).
L’ufficiale giudiziario può, a sua discrezione, scegliere tra la notificazione diretta e la
notificazione a mezzo del servizio postale, a meno che questa seconda modalità non sia
espressamente esclusa dall’autorità che chiede l’autorizzazione, come può avvenire, ad esempio,
in tema di informazione di garanzia. Il magistrato del pubblico ministero può ravvisare, infatti,
la necessità che l’atto sia notificato direttamente dall’ufficiale giudiziario (art. 369).
La notificazione a mezzo del servizio postale, si ritiene regolare ed efficace e, quindi, valida,
solo quando siano stati rispettati alcuni adempimenti di garanzia, che poi sono analoghi a quelli
prescritti per la notificazione effettuata personalmente dall’ufficiale giudiziario o dal suo
incaricato.
L’ufficiale postale, predisposta la relazione di notificazione sull’originale e sulla copia
dell’atto, con la menzione dell’ufficio postale attraverso il quale spedisce la copia al
destinatario, presenta la copia dell’atto da notificare all’ufficio postale e sulla copia appone
l’indicazione del nome, del cognome, della dimora, della residenza o del domicilio del
destinatario, aggiungendovi ogni particolarità idonea ad agevolare la ricerca.
L’avviso di ricevimento è spedito in raccomandazione all’indirizzo già predisposto
dall’ufficiale giudiziario.
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Il piego è consegnato dall’agente postale nelle mani del destinatario o, in mancanza, a
persona di famiglia che conviva anche temporalmente oppure sia addetta al servizio o alla casa,
o al portiere, o a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, sia tenuta alla
distribuzione della posta al destinatario, purchè la consegna avvenga nel luogo indicato sulla
busta contenente l’atto da notificare.
Può accadere che il destinatario o le persone alle quali può essere fatta la consegna rifiutino
di firmare l’avviso di ricevimento ovvero che il destinatario rifiuti il piego o la firma del registro
di consegna. In tal caso, l’agente postale dà atto del rifiuto sull’avviso di ricevimento che è
restituito al mittente, eventualmente insieme al piego, e la notificazione si ha per eseguita in tale
data.
Se le persone abilitate, in luogo del destinatario, a ricevere il piego, lo rifiutano oppure se
l’agente postale non può consegnare il piego per l’assenza del destinatario o per mancanza,
inidoneità o assenza delle persone abilitate, il piego è depositato nell’ufficio postale. L’agente
postale rilascia avviso al destinatario con affissione alla porta d’ingresso o immissione nella
cassetta della corrispondenza dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda. Delle formalità
eseguite e del deposito deve dare, infine, notizia al destinatario con raccomandata con avviso di
ricevimento. E’ quest’ultima che fa decorrere il termine utile, che è di dieci giorni, perché la
notificazione possa ritenersi eseguita (art. 157).
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2 La richiesta di notificazione.
La notificazione può essere ordinata dall’autorità giudiziaria o richiesta dalle parti private,
comprendendo in questa espressione anche i soggetti del procedimento preliminare.
Il magistrato del pubblico ministero dispone, per lo più, la notificazione di avvisi di
convocazione, mentre il giudice fa notificare i suoi provvedimenti o, a volte, le richieste del
magistrato. Così, ad esempio, se il magistrato chiede la proroga delle indagini, sarà cura del
giudice far notificare la richiesta all’indagato e alla persona offesa che abbia chiesto di essere
avvisata (art. 406 comma 3).
Le parti private si avvalgono delle notificazioni per scambiarsi comunicazioni o per
dialogare con l’ufficio del pubblico ministero. Quando s’indirizzano al giudice, le parti private
depositano le loro istanze o memorie nella cancelleria.
In luogo della notificazione, il difensore della parte privata può inviare copia dell’atto
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, salvo che la legge disponga altrimenti
(art. 152). In tal caso, il difensore documenta la spedizione depositando in cancelleria copia
dell’atto inviato - con attestazione di conformità all’originale - e l’avviso di ricevimento.
Il difensore indica altresì se l’atto è stato spedito in busta chiusa o in plico (art. 170 e art. 56
disp. a. c. t.).
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3 La notificazione all’imputato.
La prima notificazione all’indagato a all’imputato è eseguita mediante consegna di copia
dell’atto all’interessato. Se non è possibile la consegna alla persona, la notificazione è eseguita
nella casa di abitazione o nel luogo in cui l’imputato o l’indagato esercita abitualmente l’attività
lavorativa, mediante consegna a persona che conviva anche temporalmente o in mancanza, al
portiere o al sostituto.
Qualora questi luoghi non siano conosciuti la notificazione è eseguita nel luogo dove
l’imputato o l’indagato ha temporanea dimora o recapito.
Il portiere o il sostituto sottoscrive l’originale dell’atto notificato e l’ufficiale giudiziario dà
notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo lettera raccomandata, con
avviso di ricevimento. Gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della
raccomandata.
L’autorità giudiziaria dispone la rinnovazione della notificazione quando la copia è stata
consegnata alla persona offesa dal reato e risulta o appare probabile che l’imputato non abbia
avuto effettiva conoscenza dell’atto.
Se le persone abilitate a ricevere un atto mancano o non sono idonee o si rifiutano, si
procede nuovamente alla ricerca dell’imputato o dell’indagato nei luoghi indicati, specificando
nella relazione di notificazione anche l’ora in cui sono avvenuti gli accessi.
Se neppure in tal modo è possibile eseguire la notificazione, l’atto è depositato nel
Municipio del comune dove l’imputato o l’indagato ha l’abitazione, o del comune dove esercita
abitualmente attività lavorativa. Avviso del deposito è affisso alla porta dell’abitazione o
dell’immobile dove abitualmente il soggetto esercita attività lavorativa. L’ufficiale giudiziario
dà inoltre comunicazione all’imputato o all’indagato dell’avvenuto deposito a mezzo di lettera
raccomandata con avviso di ricevimento. Gli effetti della notificazione decorrono dal
ricevimento della raccomandata (art. 157 e art. 59 disp. a.c. t.).
Le notificazioni all’imputato o all’indagato detenuto sono eseguite nel luogo di detenzione
mediante consegna di copia alla persona.
In caso di rifiuto se ne fa menzione nella relazione di notificazione e la copia rifiutata è
consegnata al direttore dell’istituto o al sostituto il quale ne cura l’inserimento nel fascicolo
personale e la consegna al detenuto, se ne fa richiesta. Nello stesso modo si provvede quando
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non è possibile consegnare la copia direttamente all’imputato o all’indagato, perché
legittimamente assente. In tal caso dell’avvenuta notificazione il direttore dell’istituto informa
immediatamente l’interessato.
Le notificazioni al detenuto in luogo diverso dagli istituti penitenziari sono eseguite secondo
le forme ordinarie.
In nessun caso le notificazioni all’imputato o all’indagato detenuto o internato possono
essere eseguite con le forme previste per l’irreperibile (art. 156 e art. 57 disp. a.c.t.).
La notificazione all’imputato residente all’estero va fatta mediante l’invio di una
raccomandata con avviso di ricevimento contenete l’indicazione dell’autorità che procede, del
titolo del reato, della data e del luogo in cui è stato commesso, nonché l’invito a dichiarare o
eleggere domicilio nel territorio dello Stato. L’invito è redatto pure nella lingua ufficiale dello
Stato in cui è nato l’imputato o l’indagato, quando dagli atti non risulta che conosca la lingua
italiana ed è trasmesso in allegato all’avviso redatto in lingua italiana. Se nel termine di trenta
giorni dalla ricezione della raccomandata non viene dichiarato o eletto il domicilio, oppure la
dichiarazione o l’elezione è insufficiente o inidonea, le notificazioni sono eseguite mediante
consegna al difensore. Nello stesso modo si provvede se la persona risulta essersi trasferita
all’estero successivamente all’emissione del decreto di irreperibilità (art. 169 e art. 63 disp.
a.c.t.).
Le notificazioni all’imputato o all’indagato latitante o evaso sono eseguite mediante
consegna di copia dell’atto al difensore. Se l’imputato è privo di difensore, l’autorità giudiziaria
ne designa uno d’ufficio. Il difensore rappresenta l’imputato o l’indagato a ogni effetto (art.
165).
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4 La dichiarazione e l’elezione di domicilio.
L’attività di notificazione è semplificata se si conosce il domicilio del destinatario. A tal
fine, è previsto che il giudice, il magistrato del pubblico ministero e la polizia giudiziaria, nel
primo atto compiuto con l’intervento della persona sottoposta alle indagini o dell’imputato non
detenuto né internato, invitino l’interessato ad indicare la casa di abitazione o il luogo in cui
esercita abitualmente l’attività lavorativa oppure a eleggere domicilio per le notificazioni,
avvertendolo che ha l’obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e
che, in mancanza di tale comunicazione o nel caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio,
le notificazioni verranno eseguite mediante consegna al difensore. Della dichiarazione o
dell’elezione di domicilio, ovvero del rifiuto di compierla, è fatta menzione nel verbale.
Se la notificazione nel domicilio dichiarato e eletto diviene impossibile, le notificazioni sono
eseguite mediante consegna di copia al difensore. Nello stesso modo si procede quando la
dichiarazione o l’elezione di domicilio manchi o sia insufficiente o inidonea. Tuttavia, se risulta
che, per caso fortuito o forza maggiore, il soggetto non è stato nella condizione di comunicare il
mutamento del luogo dichiarato o eletto, si procede secondo le modalità ordinarie.
Il domicilio dichiarato, il domicilio eletto e ogni loro mutamento sono comunicati
dall’imputato o dall’indagato all’autorità che procede, con dichiarazione raccolta a verbale
oppure mediante telegramma o lettera raccomandata, con sottoscrizione autenticata da un notaio
o da persona autorizzata o dal difensore.
La dichiarazione può essere fatta anche nella cancelleria del tribunale ordinario del luogo
nel quale il soggetto si trova. In tal caso, il verbale è trasmesso immediatamente all’autorità
giudiziaria che procede. Analogamente si provvede quando la comunicazione è ricevuta da una
autorità giudiziaria che, nel frattempo, abbia trasmesso gli atti ad altra autorità. Finchè questa
non ha ricevuto il verbale o la comunicazione, sono valide le notificazioni disposte nel
domicilio precedentemente dichiarato o eletto.
La determinazione del domicilio dichiarato o eletto è valida per ogni stato e grado del
procedimento penale, a meno che nel frattempo il soggetto non sia detenuto e non si tratti di atti
che si compiono nel giudizio davanti alla corte di cassazione, per il quale il domicilio delle parti
è presso i rispettivi difensori.
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Per le notificazioni da eseguire nel domicilio dichiarato o eletto si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni relative alla prima notificazione all’imputato o all’indagato non
detenuto (art. 161 – 164 e art. 62 disp. a.c.t.).
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5 La dichiarazione di irreperibilità.
La dichiarazione di irreperibilità è il provvedimento che l’autorità giudiziaria emette quando
non è possibile eseguire la notificazione all’indagato o all’imputato nelle forme ordinarie,
perché non si conoscono la casa di abitazione, il luogo in cui esercita abitualmente l’attività
lavorativa e il luogo in cui ha temporanea dimora o recapito.
Preso atto dell’esito negativo del primo tentativo di notificazione, l’autorità giudiziaria
dispone nuove ricerche dell’imputato o dell’indagato, particolarmente nel luogo di nascita,
dell’ultima residenza anagrafica, dell’ultima dimora, in quello dove ha esercitato attività
lavorativa e presso l’amministrazione carceraria centrale. La polizia giudiziaria incaricata è
tenuta a relazionare all’autorità richiedente, indicando i luoghi in cui le ricerche sono state
svolte, gli ufficiali e gli agenti che le hanno eseguite, i nomi dei familiari reperiti e le notizie
dagli stessi fornite circa il luogo in cui il loro congiunto si trova.
Con il decreto che dichiara l’irreperibilità si designa un difensore all’imputato o all’indagato
che ne sia privo e si ordina che la notificazione sia eseguita mediante consegna di copia dell’atto
al difensore, che rappresenta a tutti gli effetti l’irreperibile.
Le notificazioni in tal modo eseguite sono valide, ma il decreto d’irreperibilità ha una
validità temporale limitata. Va, infatti, ricordato che:
a)
se è emesso dal giudice o dal magistrato del pubblico ministero nel corso delle
indagini preliminari, cessa di avere efficacia con la pronuncia del provvedimento che
definisce l’udienza preliminare, oppure, quando questa manchi, con la chiusura delle
indagini preliminari;
b)
se è emesso dal giudice, per la notificazione degli atti introduttivi dell’udienza
preliminare, oppure dal giudice o dal magistrato del pubblico ministero, per la
notificazione del provvedimento che dispone il giudizio, cessa di avere efficacia con
la pronuncia della sentenza di primo grado;
c)
se è emesso dal giudice di secondo grado o da quello di rinvio, cessa di avere efficacia
con la pronuncia della sentenza.
Ogni decreto d’irreperibilità deve essere preceduto da nuove ricerche nei luoghi indicati
(artt. 159-160, 169 e art. 61 disp. a.c.t.).
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6 La notificazione alla persona offesa, alle parti
private diverse dall’imputato ed al pubblico
ministero.
La notificazione alla persona offesa dal reato deve essere eseguita nei luoghi individuati per
la prima notificazione all’imputato o all’indagato non detenuto oppure mediante deposito di
copia dell’atto nella cancelleria del giudice che procede, se tali luoghi sono ignoti.
Qualora risulti dagli atti notizia precisa del luogo di residenza o di dimora all’estero, la
persona offesa è invitata mediante raccomandata con avviso di ricevimento a dichiarare o
eleggere domicilio nel territorio dello Stato. Se nel termine di venti giorni dalla ricezione della
raccomandata non viene dichiarato o eletto il domicilio o la dichiarazione o l’elezione è
insufficiente o inidonea, la notificazione è eseguita ancora mediante deposito di copia dell’atto
nella cancelleria del giudice che procede.
Quando, per il numero dei destinatari o per l’impossibilità di identificarne alcuni, la
notificazione nelle forme ordinarie alle persone offese risulta difficile, l’autorità giudiziaria può
disporre, con decreto in calce all’atto da notificare, che la notificazione sia eseguita mediante
pubblici annunci. Nel decreto sono designati, quando occorre, i destinatari nei cui confronti la
notificazione deve essere eseguita nelle forme ordinarie e sono indicati i modi che appaiono
opportuni per portare l’atto a conoscenza degli altri interessati. In ogni caso, copia dell’atto è
depositata nella casa comunale del luogo in cui si trova l’autorità procedente e un estratto è
inserito nella Gazzetta ufficiale della Repubblica. La notificazione si ha per avvenuta quando
l’ufficiale giudiziario deposita una copia dell’atto, con la relazione e i documenti giustificativi
dell’attività svolta, nella cancelleria o segreteria dell’autorità procedente (artt. 154 e 155).
La notificazione della prima citazione al responsabile civile e alla persona civilmente
obbligata per la pena pecuniaria è eseguita con le forme stabilite per la prima notificazione
all’imputato non detenuto.
Le notificazioni alla parte civile, al responsabile civile e alla persona civilmente obbligata
per la pena pecuniaria costituiti in giudizio sono eseguite presso i difensori. Il responsabile
civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, se non sono ancora costituiti,
devono dichiarare o eleggere il proprio domicilio nel luogo in cui si procede con atto ricevuto
dalla cancelleria del giudice competente. In mancanza di tale dichiarazione o elezione o in caso
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di indicazione insufficiente o inidonea, le notificazioni sono eseguite mediante deposito nella
cancelleria (art. 154).
Le forme previste per la prima notificazione all’imputato non detenuto si applicano anche
per la notificazione di atti a soggetti diversi da quelli sinora richiamati, salvi i casi di urgenza, in
cui si ricorre all’uso del telefono o del telegrafo (art. 167).
Le notificazioni al magistrato del pubblico ministero sono eseguite, anche direttamente dalle
parti o dai difensori, mediante consegna di copia dell’atto nella segreteria. Il segretario annota
sull’originale e sulla copia dell’atto le generalità di chi ha eseguito la consegna e la data in cui
questa è avvenuta (art. 153).
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7 Le attività sostitutive della notificazione.
Diverse sono le attività sostitutive della notificazione, che possono assumere la forma
dell’esecuzione del provvedimento, della comunicazione orale, dell’avviso o della
convocazione.
In primo luogo, la consegna di copia dell’atto all’interessato, da parte del cancelliere del
giudice o del segretario del magistrato del pubblico ministero, sostituisce la notificazione,
sempre che si provveda ad annotare sull’originale dell’atto l’eseguita consegna e la data in cui è
avvenuta.
In secondo luogo, la lettura dei provvedimenti alle persone presenti e gli avvisi dati
verbalmente agli interessati dal giudice o dal magistrato del pubblico ministero, purchè ne sia
fatta menzione nel verbale, producono i medesimi effetti della notificazione (artt. 148 e 151).
Quelle sin qui elencate sono forme sostitutive delle notificazioni indipendentemente dalla
figura del destinatario, nel senso che tutti possono conoscere il contenuto dell’atto mediante
ricezione della copia o ascolto della lettura.
Sono previste, poi, ma solo per le persone diverse dall’imputato, altre forme di
comunicazione, a volte, più rapide, a volte, più laboriose.
E’ indubbiamente immediata la notificazione eseguita, per estratto, mediante telegramma a
cura del cancelliere del giudice o del segretario del magistrato del pubblico ministero, così come
risponde ad esigenze di celerità la notificazione che ha luogo con quei mezzi tecnici, come, ad
esempio, il telefax, che garantiscono la conoscenza dell’atto (artt. 150 e 64 disp. a.c.t.).
Non altrettanto rapida risulta la procedura, quando il giudice dispone, in caso di urgenza,
che la persona, diversa dall’imputato, sia avvisata o convocata a mezzo del telefono. Il
cancelliere deve porre in essere più adempimenti, in quanto:
1)
chiama il numero telefonico corrispondente all’abitazione o al luogo dove la persona
esercita abitualmente l’attività lavorativa o ha temporanea dimora o recapito;
2)
dà la comunicazione al destinatario o a persona che con lui convive anche
temporaneamente;
3)
provvede a dare immediata conferma della comunicazione al destinatario mediante
telegramma;
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4)
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annota sull’avviso o sulla convocazione il numero telefonico chiamato, il nome, le
funzioni o le mansioni svolte dalla persona che ha ricevuto la comunicazione, il suo
rapporto con il destinatario, il giorno e l’ora della telefonata;
5)
allega agli atti del procedimento la copia e la ricevuta di spedizione del telegramma e
il testo del fonogramma (art. 149 e art. 55 disp. a.c.t.).
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8 La nullità della notificazione.
La nullità della notificazione consegue ad un vizio della procedura che non consente di
ritenere pervenuta nella sfera di conoscibilità dell’interessato un’adeguata informazione
circa il contenuto dell’atto che deve essere notificato.
I casi sono tassativi:
1)
l’atto è stato notificato in modo incompleto e non si versa in una delle
ipotesi in cui la legge consente la notificazione per estratto ;
2)
vi è incertezza assoluta sull’autorità che ha ordinato la notificazione o
sulla parte privata che l’ha richiesta;
3)
vi è incertezza assoluta sul destinatario della copia dell’atto;
4)
manca la sottoscrizione di chi ha eseguito la notificazione nella relazione
della copia consegnata all’interessato o alla persona abilitata alla
ricezione;
5)
manca sull’originale dell’atto la sottoscrizione della persona che ha
ritirato la copia in luogo dell’interessato;
6)
la copia dell’atto è stata consegnata a persona non abilitata alla ricezione;
7)
la notificazione è stata eseguita mediante consegna della copia dell’atto al
difensore, perché non è stato possibile effettuarla presso il domicilio
dichiarato o eletto, ma non sono stati dati i prescritti avvertimenti
all’imputato o all’indagato circa l’obbligo di comunicare ogni variazione;
8)
la notificazione è stata eseguita mediante deposito della copia dell’atto
nella casa del comune dove l’indagato o l’imputato ha l’abitazione o
esercita abitualmente il lavoro, ma è stata omessa l’affissione dell’avviso
alla porta della casa di abitazione o del luogo di lavoro;
9)
la notificazione è stata eseguita mediante deposito della copia dell’atto
nella casa del comune dove l’indagato o l’imputato ha l’abitazione o
esercita abitualmente il lavoro, ma è stata omessa la comunicazione
all’indagato o all’imputato con raccomandata con avviso di ricevimento;
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente
vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore
(L. 22.04.1941/n. 633)
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Procedura Penale I
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Lezione X
non sono state osservate le modalità prescritte dal giudice nel decreto con
cui ha disposto la notificazione mediante l’impiego di mezzi tecnici e
l’atto non è giunto a conoscenza del destinatario (art. 171).
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(L. 22.04.1941/n. 633)
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