AERONAUTICA MILITARE COMANDO SCUOLE A.M./3AR.A. "NORMATIVE DI SERVIZIO E REGOLAMENTI" A cura di: T.Col. AAras BERNARDO Gaetano Cap. AAras CUCINIELLO Ciro Edizione 2011 (aggiornamento ottobre 2014) PREFAZIONE In data 9 ottobre 2010 sono entrati in vigore il Codice dell’Ordinamento Militare (D.Lgs. n. 66/2010) ed il relativo Regolamento (T.U. approvato con D.P.R. n.90/2010), con contestuale abrogazione della maggior parte delle disposizioni legislative e regolamentari fino ad allora vigenti, tra cui quelle concernenti la materia disciplinare, specificamente individuate dalla Legge n. 382/78 (Norme di principio sulla disciplina militare) e D.P.R. n. 545/86 (Regolamento di disciplina militare) . La presente dispensa, rielaborata in attuazione a quanto puntualizzato dal C.O.M. e dal T.U.O.M., non vuole vantare carattere di originalità: costituisce invece un lavoro di aggiornamento e di armonizzazione di testi già esistenti in uso presso la Scuola Sottufficiali e presso altri Istituti della Forza Armata. La dispensa è volta principalmente a soddisfare in modo organico e funzionale le esigenze di natura didattica degli Allievi Sergenti e Truppa in S.P., essendo stata elaborata tenendone presente il programma istruzionale. La dispensa può considerarsi aggiornata alla data di edizione; non sono da escludersi, tuttavia, imprecisazioni e/o inesattezze, peraltro inevitabili, in un panorama vasto e mutevole. Se ciò dovesse essere, si è lieti di accogliere osservazioni e/o suggerimenti che possano contribuire a migliorare la pubblicazione nelle successive edizioni. CAPITOLO I CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66 (in G.U. n. 106 dell’8 maggio 2010 - Suppl. Ord. n. 84 - in vigore dal 9 ottobre 2010) Stralcio degli articoli importati dalla L. 382/78 e dal DPR 545/86 Art. 10 Attribuzioni del Ministro della difesa 1. Il Ministro della difesa, preposto all'amministrazione militare e civile della difesa e massimo organo gerarchico e disciplinare: a) attua le deliberazioni in materia di difesa e sicurezza adottate dal Governo, sottoposte all'esame del Consiglio supremo di difesa e approvate dal Parlamento; b) emana le direttive in merito alla politica militare, all'attività informativa e di sicurezza e all'attività tecnico-amministrativa; c) partecipa direttamente o tramite un suo delegato a tutti gli organismi internazionali ed europei competenti in materia di difesa e sicurezza militare o le cui deliberazioni comportino effetti sulla difesa nazionale; d) approva la pianificazione generale e operativa interforze con i conseguenti programmi tecnicofinanziari, nonché la pianificazione relativa all'area industriale, pubblica e privata, di interesse della Difesa. 2. Il Ministro della difesa, inoltre, propone al Presidente del Consiglio dei ministri, la relazione annuale da presentare al Parlamento, in ordine allo stato della disciplina militare e allo stato dell'organizzazione delle Forze armate, in relazione agli obiettivi di ristrutturazione, riferendo, in particolare: a) sul livello di operatività delle singole Forze armate; b) sul grado di integrazione del personale militare volontario femminile; c) sull'azione della Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati; d) sul conseguimento degli obiettivi di reclutamento dei volontari necessari ad assicurare l'operatività delle Forze armate; e) sullo stato dei reclutamenti nelle carriere iniziali delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare e del Corpo militare della Croce rossa. 3. Il Ministro della difesa, altresì, può sopprimere o riorganizzare, con proprio decreto, emanato su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, enti e organismi nell'ambito del processo di ristrutturazione delle Forze armate, fermo restando il disposto dell'articolo 177. 5 Art. 87 Definizione 1. Le Forze armate sono al servizio della Repubblica. 2. L'ordinamento e l'attività delle Forze armate, conformi agli articoli 11 e 52 della Costituzione, sono disciplinati dal codice e dal regolamento. 3. Le Forze armate sono organizzate su base obbligatoria e su base professionale, secondo quanto previsto dal presente codice. Art. 89 Compiti delle Forze armate 1. Compito prioritario delle Forze armate è la difesa dello Stato. 2. Le Forze armate hanno altresì il compito di operare al fine della realizzazione della pace e della sicurezza, in conformità alle regole del diritto internazionale e alle determinazioni delle organizzazioni internazionali delle quali l'Italia fa parte. 3. Le Forze armate concorrono alla salvaguardia delle libere istituzioni e svolgono compiti specifici in circostanze di pubblica calamità e in altri casi di straordinaria necessità e urgenza. 4. In caso di conflitti armati e nel corso delle operazioni di mantenimento e ristabilimento della pace e della sicurezza internazionale i comandanti delle Forze armate vigilano, in concorso, se previsto, con gli organismi internazionali competenti, sull'osservanza delle norme di diritto internazionale umanitario. Art. 96 Bandiera della Repubblica italiana 1. La bandiera della Repubblica è il simbolo della Patria. 2. La bandiera da combattimento affidata a una unità militare è, inoltre, il simbolo dell'onore dell'unità stessa nonché delle sue tradizioni, della sua storia, del ricordo dei suoi caduti, e va difesa fino all'estremo sacrificio. 3. Alla bandiera vanno tributati i massimi onori. 4. Le modalità di uso ed esposizione delle bandiere militari, fatto salvo quanto previsto dall'art.1, legge 5 febbraio 1998, n. 22, sono disciplinate con determinazioni del Capo di Stato Maggiore della Difesa. Art. 621 Acquisto dello stato di militare 1. È militare il cittadino che presta servizio armato a difesa della Patria, nella posizione di servizio o in congedo, secondo quanto stabilito dalle norme del presente codice. 6 2. Il servizio è prestato: a) su base volontaria in tempo di pace; b) anche su base obbligatoria, al verificarsi delle condizioni e nei limiti stabiliti dal libro VIII del presente codice. 3. Lo stato di militare si acquisisce all'atto dell'arruolamento e si conserva anche durante lo stato di: a) disperso; b) prigioniero a causa di guerra, di grave crisi internazionale, di conflitti armati assimilabili, ancorché non formalmente dichiarati, o di impiego in missioni internazionali; i doveri del militare prigioniero sono indicati nel regolamento. 4. È arruolato il cittadino italiano dichiarato idoneo al servizio militare incondizionato e inserito in un'organizzazione militare dello Stato o legittimamente riconosciuta; l'arruolamento volontario è disciplinato dal titolo II del presente libro; l'arruolamento obbligatorio è disciplinato dal libro VIII del presente codice. 5. Lo stato di militare comporta l'osservanza dei doveri e degli obblighi relativi alla disciplina militare stabiliti dal presente codice e dal regolamento. 6. Il militare è tenuto a prestare giuramento all'atto di assunzione del servizio. Gli ufficiali, i sottufficiali e i graduati prestano giuramento individuale, mentre gli altri militari lo prestano collettivamente. Nel regolamento sono indicate le modalità con le quali è prestato il giuramento. Art. 626 Gerarchia e subordinazione 1. Il personale militare è ordinato gerarchicamente in relazione al grado rivestito. Il grado corrisponde alla posizione che il militare occupa nella scala gerarchica. 2. L'ordine di precedenza tra pari grado è determinato dall'anzianità di grado, in base a quanto disposto dall'articolo 854. 3. L'ordinamento gerarchico determina il rapporto di subordinazione dell'inferiore nei confronti del superiore. Dal rapporto di subordinazione deriva il dovere di obbedienza. Art. 627 Categorie di militari 1. Il personale militare è inquadrato nelle seguenti categorie gerarchicamente ordinate: a) ufficiali; b) sottufficiali; c) graduati; d) militari di truppa. 2. La categoria degli ufficiali comprende i militari dal grado di sottotenente e corrispondenti sino al grado di generale o ammiraglio. 3. La categoria dei sottufficiali comprende i militari dal grado di sergente e corrispondenti sino al grado di primo maresciallo ed equiparati. 7 4. La categoria dei graduati comprende i militari dal grado di primo caporal maggiore e corrispondenti sino al grado di caporal maggiore capo scelto ed equiparati. 5. La categoria dei militari di truppa comprende i militari di leva, i volontari in ferma prefissata, gli allievi carabinieri, gli allievi finanzieri, gli allievi delle scuole militari, navale e aeronautica, gli allievi marescialli in ferma, gli allievi ufficiali in ferma prefissata e gli allievi ufficiali delle accademie militari. Art. 628 Successione e corrispondenza dei gradi degli ufficiali 1. La successione e la corrispondenza dei gradi degli ufficiali sono così determinate in ordine crescente: a) sottotenente: guardiamarina per la Marina militare; b) tenente: sottotenente di vascello per la Marina militare; c) capitano: tenente di vascello per la Marina militare; d) maggiore: capitano di corvetta per la Marina militare; e) tenente colonnello: capitano di fregata per la Marina militare; f) colonnello: capitano di vascello per la Marina militare; g) generale di brigata: brigadiere generale per le armi e i corpi logistici dell'Esercito italiano; contrammiraglio per la Marina militare; generale di brigata aerea e brigadiere generale per l'Aeronautica militare; h) generale di divisione: maggiore generale per le armi e i corpi logistici dell'Esercito italiano; ammiraglio di divisione e ammiraglio ispettore per la Marina militare; generale di divisione aerea e generale ispettore per l'Aeronautica militare; i) generale di corpo d'armata: tenente generale per le armi e i corpi logistici dell'Esercito italiano; ammiraglio di squadra e ammiraglio ispettore capo per la Marina militare;generale di squadra aerea, generale di squadra e generale ispettore capo per l'Aeronautica militare; l) generale: ammiraglio per la Marina militare. 2. Gli ufficiali dal grado di sottotenente a quello di capitano e corrispondenti sono ufficiali inferiori. I sottotenenti e i tenenti e gradi corrispondenti sono ufficiali subalterni. 3. Gli ufficiali dal grado di maggiore a quello di colonnello e corrispondenti sono ufficiali superiori. Art. 629 Successione e corrispondenza dei gradi dei sottufficiali 1. La successione e la corrispondenza dei gradi dei sottufficiali sono così determinate in ordine crescente: a) sergente: vicebrigadiere per l'Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza; b) sergente maggiore: secondo capo della Marina militare; brigadiere per l'Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza; c) sergente maggiore capo: secondo capo scelto della Marina militare; brigadiere capo per l'Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza; d) maresciallo: capo di 3^ classe per la Marina militare; maresciallo di 3^ classe per l'Aeronautica militare; 8 e) maresciallo ordinario: capo di 2^ classe per la Marina militare; maresciallo di 2^ classe per l'Aeronautica militare; f) maresciallo capo: capo di 1^ classe per la Marina militare; maresciallo di 1^ classe per l'Aeronautica militare; g) primo maresciallo: maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza per l'Arma dei carabinieri; maresciallo aiutante per il Corpo della Guardia di finanza. 2. Ai primi marescialli e gradi corrispondenti può essere attribuita la qualifica di luogotenente. I primi marescialli luogotenenti hanno rango preminente sui pari grado; fra primi marescialli luogotenenti si tiene conto della data di conferimento della qualifica, anche nel caso di pari grado con diversa anzianità. Art. 630 Successione e corrispondenza dei gradi dei graduati 1. La successione e la corrispondenza dei gradi dei graduati sono così determinate in ordine crescente: a) primo caporal maggiore: sottocapo di 3ª classe per la Marina militare; aviere capo per l'Aeronautica militare; carabiniere; finanziere; b) caporal maggiore scelto: sottocapo di 2ª classe per la Marina militare; primo aviere scelto per l'Aeronautica militare; carabiniere scelto; finanziere scelto; c) caporal maggiore capo: sottocapo di 1ª classe per la Marina militare; primo aviere capo per l'Aeronautica militare; appuntato per l'Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza; d) caporal maggiore capo scelto: sottocapo di 1ª classe scelto per la Marina militare; primo aviere capo scelto per l'Aeronautica militare; appuntato scelto per l'Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza. Art. 631 Successione e corrispondenza dei gradi dei militari di truppa 1. La successione e la corrispondenza dei gradi dei militari di truppa sono così determinate in ordine crescente: a) caporale: comune di 1^ classe per la Marina militare; aviere scelto per l'Aeronautica militare; b) caporal maggiore: sottocapo per la Marina militare; primo aviere per l'Aeronautica militare. 2. Il militare di truppa senza alcun grado è: a) il soldato per l'Esercito italiano; b) il comune di 2ª classe per la Marina militare; c) l'aviere per l'Aeronautica militare; d) l'allievo carabiniere e l'allievo finanziere; e) l'allievo delle scuole militari, navale e aeronautica; f) l'allievo maresciallo in ferma; g) l'allievo ufficiale in ferma prefissata; h) l'allievo ufficiale delle accademie. 9 Art. 632 Corrispondenza dei gradi militari con le qualifiche degli appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento civile 1. L'equiparazione tra i gradi militari e le qualifiche delle Forze di polizia a ordinamento civile è così determinata: a) generale di corpo d'armata e corrispondenti: dirigente generale di livello B; b) generale di divisione e corrispondenti: dirigente generale; c) generale di brigata e corrispondenti: dirigente superiore; d) colonnello e corrispondenti: primo dirigente; e) tenente colonnello/maggiore e corrispondenti: vice questore aggiunto; f) capitano e corrispondenti: commissario capo; g) tenente e corrispondenti: commissario; h) sottotenente e corrispondenti: vice commissario; i) maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e corrispondenti: ispettore superiore sostituto ufficiale di pubblica sicurezza; l) maresciallo capo e corrispondenti: ispettore capo; m) maresciallo ordinario e corrispondenti: ispettore; n) maresciallo e corrispondenti: vice ispettore; o) brigadiere capo e corrispondenti: sovrintendente capo; p) brigadiere e corrispondenti: sovrintendente; q) vice brigadiere e corrispondenti: vice sovrintendente; r) appuntato scelto e corrispondenti: assistente capo; s) appuntato e corrispondenti: assistente; t) carabiniere scelto e corrispondenti: agente scelto; u) carabiniere e corrispondenti: agente. Art. 1346 Disciplina militare 1. La disciplina del militare è l'osservanza consapevole delle norme attinenti allo stato di militare in relazione ai compiti istituzionali delle Forze armate e alle esigenze che ne derivano. Essa è regola fondamentale per i cittadini alle armi in quanto costituisce il principale fattore di coesione e di efficienza. 2. Per il conseguimento e il mantenimento della disciplina sono determinate le posizioni reciproche del superiore e dell'inferiore, le loro funzioni, i loro compiti e le loro responsabilità. Da ciò discendono il principio di gerarchia e quindi il rapporto di subordinazione e il dovere dell'obbedienza. 3. Il militare osserva con senso di responsabilità e consapevole partecipazione tutte le norme attinenti alla disciplina e ai rapporti gerarchici. Nella disciplina tutti sono uguali di fronte al dovere e al pericolo. Art. 1347 Obbedienza 1. L'obbedienza consiste nella esecuzione pronta, rispettosa e leale degli ordini attinenti al servizio e alla disciplina, in conformità al giuramento prestato. 2. Il dovere dell'obbedienza è assoluto, salvo i limiti posti dall'articolo 1349, comma 2 e dall'articolo 729 del regolamento. 10 Art. 1348 Dovere di fedeltà 1. L'assoluta fedeltà alle istituzioni repubblicane è il fondamento dei doveri del militare. 2. Il comportamento dei militari nei confronti delle istituzioni democratiche deve essere improntato a principi di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato. Art. 1349 Ordini militari 1. Gli ordini devono, conformemente alle norme in vigore, attenere alla disciplina, riguardare le modalità di svolgimento del servizio e non eccedere i compiti di istituto. 2. Il militare al quale è impartito un ordine manifestamente rivolto contro le istituzioni dello Stato o la cui esecuzione costituisce comunque manifestamente reato, ha il dovere di non eseguire l'ordine e di informare al più presto i superiori. 3. Agli ordini militari non si applicano i capi I, III e IV della legge 7 agosto 1990, n. 241. Art. 1350 Condizioni per la applicazione delle disposizioni in materia di disciplina 1. I militari sono tenuti all'osservanza delle norme sulla disciplina militare e sui limiti all'esercizio dei diritti, dal momento della incorporazione a quello della cessazione dal servizio attivo, ferma restando la disciplina dettata per il personale in congedo. 2. Le disposizioni in materia di disciplina militare, si applicano nei confronti dei militari che si trovino in una delle seguenti condizioni: a) svolgono attività di servizio; b) sono in luoghi militari o comunque destinati al servizio; c) indossano l'uniforme; d) si qualificano, in relazione ai compiti di servizio, come militari o si rivolgono ad altri militari in divisa o che si qualificano come tali. 3. Quando non ricorrono le suddette condizioni, i militari sono comunque tenuti all'osservanza delle disposizioni del codice e del regolamento che concernono i doveri attinenti al giuramento prestato, al grado, alla tutela del segreto e al dovuto riserbo sulle questioni militari, in conformità alle vigenti disposizioni. 4. Le attribuzioni conferite al Ministro della difesa in materia di disciplina militare, per quel che concerne i Corpi armati dello Stato, sono devolute, ai sensi dei rispettivi ordinamenti, ai Ministri alle cui dipendenze dirette i predetti Corpi sono posti. Art. 1351 Uso dell'uniforme 1. Durante l'espletamento dei compiti di servizio e nei luoghi militari o comunque destinati al servizio è obbligatorio l'uso dell'uniforme, salvo diverse disposizioni. 11 2. L'uso dell'abito civile è consentito fuori dai luoghi militari, durante le licenze e i permessi. 3. Nelle ore di libera uscita è consentito l'uso dell'abito civile, salvo limitazioni derivanti dalle esigenze: a) delle accademie militari, durante il primo anno di corso; b) delle scuole allievi sottufficiali, durante i primi quattro mesi di corso formativo; c) delle scuole militari; d) dei servizi di sicurezza di particolari impianti e installazioni; e) operative e di addestramento fuori sede. Art. 1352 Illecito disciplinare 1. Costituisce illecito disciplinare ogni violazione dei doveri del servizio e della disciplina militare sanciti dal presente codice, dal regolamento, o conseguenti all'emanazione di un ordine. 2. La violazione dei doveri indicati nel comma 1 comporta sanzioni disciplinari di stato o sanzioni disciplinari di corpo. Art. 1353 Tassatività delle sanzioni 1. Non possono essere inflitte sanzioni disciplinari diverse da quelle previste nel presente capo. Art. 1354 Titolarità del potere sanzionatorio È attribuito all'autorità militare il potere sanzionatorio nel campo della disciplina. Art. 1355 Criteri per la irrogazione delle sanzioni disciplinari 1. Le sanzioni disciplinari sono commisurate al tipo di mancanza commessa e alla gravità della stessa. 2. Nel determinare la specie ed eventualmente la durata della sanzione sono inoltre considerati i precedenti di servizio disciplinari, il grado, l'età, e l'anzianità di servizio del militare che ha mancato. 3. Vanno punite con maggior rigore le infrazioni: a) intenzionali; b) commesse in presenza di altri militari; c) commesse in concorso con altri militari; d) ricorrenti con carattere di recidività. 4. Nel caso di concorso di più militari nella stessa infrazione disciplinare è inflitta una sanzione più severa al più elevato in grado o, a parità di grado, al più anziano. 5. Se deve essere adottato un provvedimento disciplinare riguardante più trasgressioni commesse da un militare, anche in tempi diversi, è inflitta un'unica punizione in relazione alla più grave delle trasgressioni e al comportamento contrario alla disciplina rivelato complessivamente dalla condotta del militare stesso. 12 Art. 1356 Militari tossicodipendenti, alcooldipendenti e assuntori di sostanze dopanti 1. In deroga alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, della legge 30 marzo 2001, n. 125 e della legge 14 dicembre 2000, n. 376, ai militari tossicodipendenti, alcoldipendenti o che assumono sostanze dopanti, si applicano le disposizioni di stato in materia di idoneità, di sospensione dal servizio e di disciplina. Art. 1358 Sanzioni disciplinari di corpo 1. Le sanzioni disciplinari di corpo consistono nel richiamo, nel rimprovero, nella consegna e nella consegna di rigore. 2. Il richiamo è verbale. 3. Il rimprovero è scritto. 4. La consegna consiste nella privazione della libera uscita fino al massimo di sette giorni consecutivi. 5. La consegna di rigore comporta il vincolo di rimanere, fino al massimo di quindici giorni, in apposito spazio dell'ambiente militare - in caserma o a bordo di navi - o nel proprio alloggio, secondo le modalità stabilite dagli articoli successivi. 6. La sanzione della consegna di rigore non può essere inflitta se non per i comportamenti specificamente previsti dall'articolo 751 del regolamento. Art. 1359 Richiamo 1. Il richiamo è un ammonimento con cui sono punite: a) lievi mancanze; b) omissioni causate da negligenza. 2. Il richiamo può essere inflitto da qualsiasi superiore. Se il superiore è collocato nella linea gerarchica di dipendenza del militare non v'è obbligo di rapporto. 3. Il richiamo non produce alcun effetto giuridico e non dà luogo a trascrizione nella documentazione personale dell'interessato né a particolari forme di comunicazione scritta o pubblicazione, fatta salva l'annotazione in registri a esclusivo uso interno per le finalità previste dal comma 4. 4. Si tiene conto del richiamo, limitatamente al biennio successivo alla sua inflizione, esclusivamente: a) ai fini della recidiva nelle mancanze per le quali può essere inflitta la sanzione delrimprovero; b) per l'accertamento del presupposto di cui all'articolo 1369, comma 1. 13 Art. 1360 Rimprovero 1. Il rimprovero è una dichiarazione di biasimo con cui sono punite le lievi trasgressioni alle norme della disciplina e del servizio o la recidiva nelle mancanze per le quali può essere inflitto il richiamo. 2. Il rimprovero è inflitto dalle autorità di cui all'articolo 1396. 3. Il provvedimento con il quale è inflitta la punizione è comunicato per iscritto all'interessato ed è trascritto nella documentazione personale. Art. 1361 Consegna 1. Con la consegna sono punite: a) la violazione dei doveri diversi da quelli previsti dall'articolo 751 del regolamento; b) la recidiva nelle mancanze; c) più gravi trasgressioni alle norme della disciplina e del servizio. 2. Il provvedimento con il quale è inflitta la punizione è comunicato per iscritto all'interessato ed è trascritto nella documentazione personale. 3. Il provvedimento è esecutivo dal giorno della comunicazione verbale all'interessato. 4. I militari di truppa coniugati, i sottufficiali e gli ufficiali che usufruiscono di alloggio privato sono autorizzati a scontare presso tale alloggio la punizione di consegna. Art. 1362 Consegna di rigore 1. La consegna di rigore si applica per le infrazioni specificamente indicate nell' articolo 751 del regolamento. 2. Il proprio alloggio di cui all'articolo 1358, comma 5 può essere sia quello privato sia quello di servizio. 3. Il comandante di corpo può far scontare, per particolari ragioni di disciplina, la consegna di rigore in apposito spazio nell'ambiente militare anche al personale provvisto di alloggio privato o di servizio. 4. Il superiore che ha inflitto la punizione può disporre che la consegna di rigore venga scontata con le stesse modalità previste per la consegna, se lo richiedono particolari motivi di servizio. 5. I locali destinati ai puniti di consegna di rigore hanno caratteristiche analoghe a quelle degli altri locali della caserma adibiti ad alloggio. 14 6. Il controllo dell'esecuzione della sanzione è affidato a superiori o pari grado del punito ed è esercitato secondo le disposizioni di ciascuna Forza armata o Corpo armato. 7. Con la consegna di rigore possono, inoltre, essere puniti: a) fatti previsti come reato, per i quali il comandante di corpo non ritenga di richiedere il procedimento penale, ai sensi dell'articolo 260 c.p.m.p.; b) fatti che hanno determinato un giudizio penale a seguito del quale è stato instaurato un procedimento disciplinare. 8. Il provvedimento relativo alla punizione è subito comunicato verbalmente all'interessato e successivamente notificato mediante comunicazione scritta. Esso è trascritto nella documentazione personale. 9. Il provvedimento è esecutivo dal giorno della comunicazione verbale all'interessato. Art. 1363 Organo sovraordinato 1. L'organo sovraordinato di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, è rappresentato dall'organo gerarchicamente superiore a quello che ha emesso il provvedimento. 2. Avverso le sanzioni disciplinari di corpo non è ammesso ricorso giurisdizionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica se prima non è stato esperito ricorso gerarchico o sono trascorsi novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso. 3. È comunque in facoltà del militare presentare, secondo le modalità stabilite dal presente codice, istanze tendenti a ottenere il riesame di sanzioni disciplinari di corpo. Art. 1364 Istanza di riesame e ricorso gerarchico 1. In relazione all'istanza di riesame e al ricorso gerarchico di cui all'articolo 1363 proposti dal militare che si ritenga ingiustamente punito, si osservano anche le norme di cui ai successivi articoli 1365 e 1366. Art. 1365 Istanza di riesame delle sanzioni disciplinari di corpo 1. Ogni militare può presentare, in qualunque tempo, istanza scritta tendente a ottenere il riesame della sanzione disciplinare inflittagli, se sopravvengono nuove prove tali da far ritenere applicabile una sanzione minore o dichiarare il proscioglimento dall'addebito. 2. L'istanza di riesame non sospende l'esecuzione della sanzione né i termini per la proposizione dei ricorsi avverso il provvedimento disciplinare previsti dall'articolo 1366. 3. L'istanza deve essere diretta, in via gerarchica, alla stessa autorità che ha emesso il provvedimento. 15 4. Avverso la decisione sull'istanza di riesame emanata dall'autorità adita ai sensi del comma 3, il militare può proporre ricorso gerarchico ai sensi dell'articolo 1366. Art. 1366 Ricorso gerarchico avverso le sanzioni disciplinari di corpo 1. Il superiore, per il cui tramite va proposto il ricorso gerarchico, deve inoltrarlo sollecitamente senza pareri o commenti all'autorità gerarchica immediatamente superiore a quella che ha inflitto la sanzione di corpo. Art. 1367 Presentazione dei militari puniti 1. Tutti i militari, ultimata la punizione, sono presentati al superiore che l'ha inflitta, se non ne sono espressamente dispensati. 2. Il giorno e l'ora di presentazione sono stabiliti dalla predetta autorità. Art. 1368 Sospensione e condono delle sanzioni disciplinari di corpo 1. L'autorità che ha inflitto la sanzione della consegna o della consegna di rigore può sospenderne l'esecuzione, per il tempo strettamente necessario, sia per concrete e motivate esigenze di carattere privato del militare punito, sia per motivi di servizio. 2. Il Ministro della difesa, in occasione di particolari ricorrenze, ha facoltà di condonare collettivamente le sanzioni della consegna e della consegna di rigore in corso di esecuzione. Analoga facoltà è concessa al Capo di stato maggiore di Forza armata o Comandante generale per la festa d'Arma e al comandante del corpo in occasione della festa del corpo stesso. 3. Il condono non comporta la cancellazione della trascrizione dagli atti matricolari o personali. Art. 1369 Cessazione degli effetti delle sanzioni disciplinari di corpo 1. I militari possono chiedere la cessazione di ogni effetto delle sanzioni trascritte nella documentazione personale. L'istanza relativa può essere presentata, per via gerarchica, al Ministro della difesa dopo almeno due anni di servizio dalla data della comunicazione della punizione, se il militare non ha riportato, in tale periodo, sanzioni disciplinari. 2. Il Ministro decide entro sei mesi dalla presentazione dell'istanza tenendo conto del parere espresso dai superiori gerarchici e di tutti i precedenti di servizio del richiedente. 3. In caso di accoglimento dell'istanza le annotazioni relative alla sanzione inflitta sono eliminate dalla documentazione personale, esclusa peraltro ogni efficacia retroattiva. Art. 1370 Contestazione degli addebiti e diritto di difesa 1. Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza contestazione degli addebiti e senza che sono state acquisite e vagliate le giustificazioni addotte dal militare interessato. 16 2. Il militare inquisito è assistito da un difensore da lui scelto fra militari in servizio, anche non appartenenti al medesimo ente o Forza armata nella quale egli presta servizio o, in mancanza, designato d'ufficio. Il difensore designato d'ufficio non può rifiutarsi salvo sussista un legittimo impedimento. Un militare non può esercitare l'ufficio di difensore più di sei volte in dodici mesi. 3. Il difensore: a) non può essere di grado superiore a quello del presidente della commissione; b) non deve trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'articolo 1380, comma 3; c) è vincolato al segreto d'ufficio e non deve accettare alcun compenso per l'attività svolta; d) non è dispensato dai suoi normali obblighi di servizio, salvo che per il tempo necessario all'espletamento del mandato; e) non può essere punito per fatti che rientrano nell'espletamento del mandato; f) è ammesso a intervenire alle sedute della commissione di disciplina anche se l'incolpato non si presenta alla seduta, né fa constare di essere legittimamente impedito. 4. Successivamente alla nomina del difensore le comunicazioni d'ufficio possono essere effettuate indifferentemente all'inquisito o al suo difensore. 5. Il militare inquisito può chiedere il differimento dello svolgimento del procedimento disciplinare solo se sussiste un effettivo legittimo impedimento. Se la richiesta di differimento è dovuta a ragioni di salute: a) l'impedimento addotto deve consistere, sulla scorta di specifica certificazione sanitaria, in una infermità tale da rendere impossibile la partecipazione al procedimento disciplinare; b) l'autorità disciplinare può recarsi presso l'inquisito per svolgere il procedimento disciplinare, se tale evenienza non è espressamente esclusa dalla commissione medica ospedaliera incaricata di tale accertamento. 6. I commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo non si applicano ai procedimenti disciplinari di corpo instaurati per l'applicazione di una sanzione diversa dalla consegna di rigore. Art. 1396 Autorità militari competenti 1. La consegna di rigore può essere inflitta esclusivamente dal comandante del corpo o dell'ente presso il quale il militare che subisce la punizione presta servizio. 2. La consegna può essere inflitta dal comandante di corpo e dal comandante di reparto. 3. Il rimprovero può essere inflitto, oltre che dalle autorità militari di cui al comma 2, anche da: a) l'ufficiale comandante di distaccamento; b) il sottufficiale comandante di distaccamento, avente le attribuzioni di comandante di reparto. 4. Le punizioni agli ufficiali generali e ammiragli, ai colonnelli, ai capitani di vascello, ai comandanti di corpo e agli ufficiali che non dipendono da un comando di corpo sono inflitte dal superiore militare diretto o da altra autorità militare indicata di volta in volta da ciascuna Forza armata o Corpo armato. 17 5. I militari comandati o aggregati presso un reparto, corpo o ente dipendono disciplinarmente da tale reparto, corpo o ente. Ogni decisione in materia disciplinare è devoluta all'autorità militare che ne ha la competenza e dalla quale il militare dipende all'atto della decisione stessa. 6. Anche ai soli fini disciplinari, ciascuna Forza armata o Corpo armato, in relazione alle esigenze funzionali, stabilisce le unità organizzative aventi il rango di reparto o di distaccamento. Art. 1397 Procedura da seguire nel rilevare l'infrazione 1. Ogni superiore che rilevi l'infrazione disciplinare, per la quale non è egli stesso competente a infliggere la sanzione, deve far constatare la mancanza al trasgressore, procedere alla sua identificazione e fare rapporto senza ritardo allo scopo di consentire una tempestiva instaurazione del procedimento disciplinare. 2. Il rapporto deve indicare con chiarezza e concisione ogni elemento di fatto obiettivo, utile a configurare esattamente l'infrazione. Il rapporto non deve contenere proposte relative alla specie e alla entità della sanzione. 3. Se il superiore che ha rilevato l'infrazione e il militare che l'ha commessa appartengono allo stesso corpo, il rapporto è inviato: a) direttamente al comandante di reparto, se comune a entrambi i militari; b) per via gerarchica al comandante del corpo, se trattasi di militare di altro reparto. 4. Per il personale imbarcato il rapporto è inviato al comando della nave. 5. Negli altri casi il superiore, tramite il proprio comando di corpo o ente, invia il rapporto al comando di corpo da cui il trasgressore dipende; se egli si trova fuori dalla propria sede il rapporto deve essere presentato, per l'inoltro, al locale comando di presidio. 6. I generali, gli ammiragli, i colonnelli, i capitani di vascello e gli ufficiali di grado inferiore investiti delle funzioni di comandante di corpo, anche se di Forza armata o di Corpo armato diversi, inviano il rapporto direttamente al comandante del corpo da cui dipende il militare che ha commesso l'infrazione. 7. Se l'infrazione indicata nel suddetto rapporto è prevista tra i comportamenti punibili con la consegna di rigore il comandante di corpo è obbligato a instaurare il procedimento disciplinare. Art. 1398 Procedimento disciplinare 1. Il procedimento disciplinare deve essere instaurato senza ritardo: a) dalla conoscenza dell'infrazione; b) ovvero dall'archiviazione del procedimento penale; c) ovvero dal provvedimento irrevocabile che conclude il processo penale. 18 2. Il procedimento disciplinare si svolge, anche oralmente, attraverso le seguenti fasi: a) contestazione degli addebiti; b) acquisizione delle giustificazioni ed eventuali prove testimoniali; c) esame e valutazione degli elementi contestati e di quelli addotti a giustificazione; d) decisione; e) comunicazione all'interessato. 3. L'autorità competente, se ritiene che sussistono gli estremi per infliggere la sanzione della consegna di rigore, procede a norma dell'articolo 1399. 4. La decisione dell'autorità competente è comunicata verbalmente senza ritardo all'interessato anche se l'autorità stessa non ritiene di far luogo all'applicazione di alcuna sanzione. 5. Al trasgressore è comunicato per iscritto il provvedimento sanzionatorio contenente la motivazione, salvo che sia stata inflitta la sanzione del richiamo. 6. La motivazione deve essere redatta in forma concisa e chiara e configurare esattamente l'infrazione commessa indicando la disposizione violata o la negligenza commessa e le circostanze di tempo e di luogo del fatto. 7. L'autorità procedente, se accerta la propria incompetenza in relazione all'irrogazione della sanzione disciplinare, deve darne immediata comunicazione all'interessato e all'autorità competente rimettendole gli atti corredati di una sintetica relazione. 8. Le decisioni adottate a seguito di rapporto sono rese note al compilatore del rapporto stesso. Art. 1399 Procedure per infliggere la consegna di rigore 1. Dopo aver provveduto agli adempimenti indicati nell'articolo 1400, il comandante di corpo o di ente convoca l'incolpato, il difensore e la commissione. 2. Il procedimento si svolge, quindi, come segue: a) contestazione da parte del comandante di corpo o di ente degli addebiti; b) esposizione da parte dell'incolpato delle giustificazioni in merito ai fatti addebitatigli; c) eventuale audizione di testimoni ed esibizione di documenti; d) intervento del militare difensore. 3. Il comandante, congedati gli eventuali testimoni, l'incolpato e il difensore, sentita la commissione, la invita a ritirarsi per formulare il parere di competenza. Se non vi è accordo tra i componenti della commissione, il parere è espresso a maggioranza. 4. I componenti la commissione sono tenuti al segreto sulle opinioni espresse nel proprio ambito. 5. Il parere è reso noto verbalmente al comandante di corpo o di ente entro il tempo massimo di due ore. 19 6. Il parere non è vincolante. 7. Il comandante di corpo o di ente deve rendere nota la propria decisione possibilmente entro lo stesso giorno. La decisione è comunicata senza ritardo all'interessato anche quando non sono applicate sanzioni. 8. Quando previsto, la comunicazione è effettuata anche per iscritto. 9. Successivamente alla seduta, il comandante di corpo fa redigere e firma apposito verbale nel quale, oltre alla motivazione della decisione e al parere della commissione, sono precisate le generalità dei componenti della commissione e del militare difensore. Art. 1400 Commissione di disciplina 1. Il comandante di corpo o di ente, tutte le volte che si trova a dover giudicare una infrazione per la quale è prevista la sanzione della consegna di rigore, ha l'obbligo di sentire, prima della sua decisione, il parere di apposita commissione disciplinare. 2. La commissione: a) è composta da tre militari, di cui due di grado superiore e un pari grado del militare che ha commesso la mancanza; b) è nominata dal comandante di corpo; c) è presieduta dal più elevato in grado o dal più anziano dei componenti a parità di grado. 3. Se presso il corpo o l'ente non esistono, in tutto o in parte, militari del grado prescritto per la costituzione della commissione, il comandante di corpo o di ente richiede al comando o all'ente, immediatamente superiore in via disciplinare, l'indicazione dei citati militari. 4. La commissione è edotta delle generalità dell'incolpato e degli addebiti a lui contestati. 5. Nel caso in cui più militari hanno commesso la stessa mancanza la commissione è unica. 6. Non possono far parte della commissione il superiore che ha rilevato la mancanza e il militare offeso o danneggiato. Art. 1401 Provvedimenti provvisori a titolo precauzionale 1. In caso di necessità e urgenza, il comandante di corpo, se rileva una mancanza tale da comportare la consegna o la consegna di rigore, o se ne viene edotto, può disporre, a titolo precauzionale, l'immediata adozione di provvedimenti provvisori, della durata massima di quarantotto ore, in attesa che venga definita la sanzione disciplinare. 2. Il superiore che adotta il provvedimento provvisorio deve informare senza ritardo l'autorità competente a irrogare la sanzione, affinché essa provveda alla conferma o meno del provvedimento, in attesa di procedere ai sensi degli articoli 1398. 3. La durata del provvedimento provvisorio va compresa nel computo della sanzione definitiva. 20 Art. 1462 Encomi ed elogi 1. Le ricompense per lodevole comportamento e per particolare rendimento sono: a) encomio solenne; b) encomio semplice; c) elogio. 2. L'encomio solenne consiste in una lode particolare per atti eccezionali ed è pubblicato nell'ordine del giorno del corpo, di unità e di comandi superiori, affinché tutti ne traggano esempio; è tributato da autorità di grado non inferiore a generale di corpo d'armata o equivalente. 3. L'autorità che concede l'encomio solenne ne detta la motivazione e ne dispone la pubblicazione; la motivazione deve essere trascritta sui documenti personali del militare. 4. L'encomio semplice consiste nella lode per un atto speciale ovvero per meriti particolari che esaltino il prestigio del corpo o dell'ente di appartenenza. è tributato da un generale o ammiraglio della linea gerarchica. 5. L'encomio semplice deve essere pubblicato nell'ordine del giorno del corpo ed è trascritto nei documenti personali dell'interessato. 6. L'encomio semplice e l'encomio solenne possono essere tributati anche collettivamente. 7. L'encomio collettivo tributato a un intero reparto non va trascritto sui documenti personali dei singoli componenti del reparto stesso. 8. L'elogio consiste nella lode, verbale o scritta, per costante lodevole comportamento nell'adempimento dei propri doveri ovvero per elevato rendimento in servizio. Esso può essere tributato da qualsiasi superiore. è trascritto nei documenti personali solo quando è tributato, per iscritto, dal comandante del corpo. 9. Il superiore che ritenga il comportamento di un subordinato meritevole di una delle predette ricompense e non è competente a tributarle ne fa proposta al superiore competente. Art. 1465 Diritti riconosciuti dalla Costituzione 1. Ai militari spettano i diritti che la Costituzione della Repubblica riconosce ai cittadini. Per garantire l'assolvimento dei compiti propri delle Forze armate sono imposte ai militari limitazioni nell'esercizio di alcuni di tali diritti, nonché l'osservanza di particolari doveri nell'ambito dei principi costituzionali. 2. Lo Stato predispone misure effettive volte a tutelare e promuovere lo sviluppo della personalità dei militari nonché ad assicurare loro un dignitoso trattamento di vita. 3. Deve essere sempre garantita nei rapporti personali la pari dignità di tutti i militari. 21 Art. 1466 Limitazioni all'applicabilità di sanzioni disciplinari 1. L'esercizio di un diritto ai sensi del presente codice e del regolamento esclude l'applicabilità di sanzioni disciplinari. Art. 1467 Applicazione del principio di pari opportunità 1. Nell'ordinamento delle Forze armate deve essere assicurata la realizzazione del principio delle pari opportunità uomo-donna, nel reclutamento del personale militare, nell'accesso ai diversi gradi, qualifiche, specializzazioni e incarichi del personale delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza. Art. 1468 Discriminazioni e molestie 1. È vietata nei confronti dei militari ogni forma di discriminazione diretta o indiretta, di molestia anche sessuale, secondo quanto disposto dai decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215, 9 luglio 2003, n. 216 e 11 aprile 2006, n. 198. 2. Nei confronti dei militari, in sede di attribuzione di incarico, di assegnazioni o di trasferimento a comandi, a enti, a reparti, ad armi o a specializzazioni, sono vietate le discriminazioni per motivi politici, ideologici, religiosi, razziali, etnici, per l'orientamento sessuale o per la differenza di genere. Art. 1469 Libertà di circolazione e sede di servizio 1. Per imprescindibili esigenze di impiego ai militari può essere vietato o ridotto in limiti di tempo e di distanza l'allontanamento dalla località di servizio. 2. La potestà di vietare o limitare nel tempo e nella distanza l'allontanamento dei militari dalla località di servizio è esercitata dal comandante di corpo o da altra autorità superiore, nonché dal comandante di distaccamento o posto isolato solo per urgenti necessità operative o in presenza di oggettive situazioni di pericolo. 3. I militari che intendono recarsi all'estero, anche per breve tempo, devono ottenere apposita autorizzazione. 4. L'obbligo di alloggiare nella località sede di servizio è disposto dall'articolo 744 del regolamento. Art. 1470 Libertà di riunione 1. Sono vietate riunioni non di servizio nell'ambito dei luoghi militari o comunque destinati al servizio, salvo quelle previste per il funzionamento degli organi di rappresentanza; queste ultime, in ogni caso, devono essere concordate con i comandi competenti. 2. Fuori dai predetti luoghi sono vietate assemblee o adunanze di militari che si qualificano esplicitamente come tali o che sono in uniforme. 22 Art. 1471 Libertà di culto 1. I militari possono esercitare il culto di qualsiasi religione e ricevere l'assistenza dei loro ministri. 2. La partecipazione alle funzioni religiose nei luoghi militari è facoltativa, salvo che nei casi di servizio. 3. In ogni caso, compatibilmente con le esigenze di servizio il comandante del corpo o altra autorità superiore rende possibile ai militari che vi hanno interesse la partecipazione ai riti della religione professata e a quelle iniziative rivolte ai militari, sia singolarmente sia collettivamente, che sono proposte e dirette dal personale addetto all'assistenza spirituale alle Forze armate. 4. Se un militare infermo, o per esso i suoi familiari, richiede i conforti della sua religione, i Ministri di questa sono chiamati ad assisterlo. 5. Rimane ferma la disciplina introdotta dalle leggi di autorizzazione alla ratifica ed esecuzione del Concordato lateranense, nonché dalle leggi che recepiscono le intese con le confessioni religiose diverse da quella cattolica. Art. 1472 Libertà di manifestazione del pensiero 1. I militari possono liberamente pubblicare loro scritti, tenere pubbliche conferenze e comunque manifestare pubblicamente il proprio pensiero, salvo che si tratti di argomenti a carattere riservato di interesse militare, di servizio o collegati al servizio per i quali deve essere ottenuta l'autorizzazione. 2. Essi possono, inoltre, trattenere presso di sé, nei luoghi di servizio, qualsiasi libro, giornale o altra pubblicazione periodica. 3. Nei casi previsti dal presente articolo resta fermo il divieto di propaganda politica. Art. 1473 Autorità competente al rilascio della autorizzazione 1. L'autorizzazione di cui all'articolo 1472 deve essere richiesta per via gerarchica ed è rilasciata: a) per l'Esercito italiano, per la Marina militare, per l'Aeronautica militare dai rispettivi Stati maggiori; b) per l'Arma dei carabinieri, dal Comando generale; c) per il Corpo della Guardia di finanza, dal Comando generale; d) per i militari in servizio presso lo Stato maggiore della difesa e i dipendenti organismi interforze, dallo Stato maggiore della difesa; e) per i militari in servizio presso il Segretariato generale della difesa e i dipendenti enti e organismi, dal Segretariato generale della difesa. 2. La richiesta di autorizzazione, da inoltrare con congruo anticipo, deve contenere l'indicazione dell'argomento da trattare e dei limiti nei quali la trattazione sarà contenuta. Larisposta dell'autorità competente deve pervenire al richiedente in tempo utile. 23 Art. 1474 Diritto di informazione e di istruzione 1. Lo Stato promuove l'elevamento culturale, la formazione della coscienza civica e la preparazione professionale dei militari e ne predispone le condizioni per l'effettivo perseguimento. 2. A tal fine è prevista, in particolare, l'istituzione di corsi di istruzione, di biblioteche e di rivendite di pubblicazioni a carattere culturale, politico e ricreativo. Art. 1475 Limitazioni all'esercizio del diritto di associazione e divieto di sciopero 1. La costituzione di associazioni o circoli fra militari è subordinata al preventivo assenso del Ministro della difesa. 2. I militari non possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali. 3. I militari non possono aderire ad associazioni considerate segrete a norma di legge e a quelle incompatibili con i doveri derivanti dal giuramento prestato. 4. I militari non possono esercitare il diritto di sciopero. Art. 1476 Organo centrale, organo intermedio, organo di base 1. Sono istituiti organi di rappresentanza di militari con le competenze indicate dagli articoli del presente capo. 2. Gli organi della rappresentanza militare si distinguono: a) in un organo centrale, a carattere nazionale e interforze, articolato in relazione alle esigenze, in commissioni interforze di categoria - ufficiali, sottufficiali e volontari - e in sezioni di Forza armata o di Corpo armato - Esercito italiano, Marina militare, Aeronautica militare, Carabinieri e Guardia di finanza; b) in un organo intermedio presso gli alti comandi; c) in un organo di base presso le unità a livello minimo compatibile con la struttura di ciascuna Forza armata o Corpo armato. 3. L'organo centrale e quelli intermedi sono costituiti da un numero fisso di delegati di ciascuna delle seguenti categorie: ufficiali, sottufficiali e volontari. L'organo di base è costituito dai rappresentanti delle suddette categorie presenti al livello considerato.Nell'organo centrale la rappresentanza di ciascuna Forza armata o Corpo è proporzionale alla rispettiva consistenza numerica. Art. 1477 Procedura di elezione 1. Per la elezione dei rappresentanti nei diversi organi di base si procede con voto diretto, nominativo e segreto. 24 2. All'elezione dei rappresentanti negli organi intermedi provvedono i rappresentanti eletti negli organi di base, scegliendoli nel proprio ambito con voto diretto, nominativo e segreto. Ciascuno dei rappresentanti di base esprime non più di due terzi dei voti rispetto al numero dei delegati da eleggere. Con la stessa procedura i rappresentanti degli organi intermedi eleggono i delegati all'organo centrale. 3. Gli eletti, militari di carriera, durano in carica quattro anni e sono immediatamente rieleggibili una sola volta. 4. Gli eletti, militari di carriera o di leva, che cessano anticipatamente dal mandato sono sostituiti, per il periodo residuo, dai militari che nelle votazioni effettuate, di primo o secondo grado, seguono immediatamente nella graduatoria l'ultimo degli eletti. Art. 1478 Riunioni, competenze, attività 1. Normalmente l'organo centrale della rappresentanza si riunisce in sessione congiunta di tutte le sezioni costituite, per formulare pareri e proposte e per avanzare richieste, nell'ambito delle competenze attribuite. 2. Tale sessione si aduna almeno una volta all'anno per formulare un programma di lavoro e per verificarne l'attuazione. 3. Le riunioni delle sezioni costituite all'interno dell'organo centrale della rappresentanza sono convocate ogni qualvolta i pareri e le proposte da formulare e le richieste da avanzare riguardino esclusivamente le singole Forze armate o i Corpi armati. Le riunioni delle commissioni costituite all'interno dell'organo centrale della rappresentanza sono convocate ogni qualvolta i pareri e le proposte da formulare e le richieste da avanzare riguardino le singole categorie. 4. Le competenze dell'organo centrale di rappresentanza riguardano la formulazione di pareri, di proposte e di richieste su tutte le materie che formano oggetto di norme legislative o regolamentari circa la condizione, il trattamento, la tutela - di natura giuridica, economica, previdenziale, sanitaria, culturale e morale - dei militari. Se i pareri, le proposte, le richieste riguardano materie inerenti al servizio di leva devono essere sentiti i militari di leva eletti negli organi intermedi. Tali pareri, proposte e richieste sono comunicati al Ministro della difesa che li trasmette per conoscenza alle Commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere, a richiesta delle medesime. 5. L'organo centrale della rappresentanza militare può essere ascoltato, a sua richiesta, dalle Commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere, sulle materie indicate nel comma 4 e secondo le procedure previste dai regolamenti parlamentari. 6. Gli organi della rappresentanza militare, intermedi e di base, concordano con i comandi e gli organi dell'amministrazione militare, le forme e le modalità per trattare materie indicate nel presente articolo. 7. Dalle competenze degli organi rappresentativi sono comunque escluse le materie concernenti l'ordinamento, l'addestramento, le operazioni, il settore logistico-operativo, il rapporto gerarchico-funzionale e l'impiego del personale. 25 8. Gli organi rappresentativi hanno inoltre la funzione di prospettare le istanze di carattere collettivo, relative ai seguenti campi di interesse: a) conservazione dei posti di lavoro durante il servizio militare, qualificazione professionale, inserimento nell'attività lavorativa di coloro che cessano dal servizio militare; b) provvidenze per gli infortuni subiti e per le infermità contratte in servizio e per causa di servizio; c) integrazione del personale militare femminile; d) attività assistenziali, culturali, ricreative e di promozione sociale, anche a favore dei familiari; e) organizzazione delle sale convegno e delle mense; f) condizioni igienico-sanitarie; g) alloggi. 9. Gli organi di rappresentanza sono convocati dalla presidenza, per iniziativa della stessa o a richiesta di un quinto dei loro componenti, compatibilmente con le esigenze di servizio. 10. Per i provvedimenti da adottare in materia di attività assistenziale, culturale, ricreativa, di promozione sociale, anche a favore dei familiari, l'amministrazione militare competente può avvalersi dell'apporto degli organi di rappresentanza intermedi o di base, per i rapporti con le regioni, le province, i comuni. Art. 1479 Divieto di condizionamento del mandato di rappresentanza 1. Sono vietati gli atti diretti comunque a condizionare o limitare l'esercizio del mandato dei omponenti degli organi della rappresentanza. Art. 1480 Trasferimento del delegato 1. I trasferimenti ad altre sedi di militari di carriera o di leva eletti negli organi di rappresentanza, se pregiudicano l'esercizio del mandato, devono essere concordati con l'organo di rappresentanza a cui il militare, del quale si chiede il trasferimento, appartiene. Art. 1482 Disposizioni di esecuzione in materia di rappresentanza militare 1. Le disposizioni del regolamento concernenti l'organizzazione e il funzionamento della rappresentanza militare nonché il collegamento con i rappresentanti dei militari delle categorie in congedo e dei pensionati delegati dalle rispettive associazioni, sono adottate dall'organo centrale a maggioranza assoluta dei componenti. Art. 1483 Esercizio delle libertà in ambito politico 1. Le Forze armate devono in ogni circostanza mantenersi al di fuori dalle competizioni politiche. 2. Ai militari di cui all'articolo 1350, è fatto divieto di partecipare a riunioni e manifestazioni di par26 titi, associazioni, anche sindacali, e organizzazioni politiche, nonché di svolgere propaganda a favore o contro partiti, associazioni, sindacati, organizzazioni politiche o candidati a elezioni politiche e amministrative. Art. 1484 Esercizio del diritto di elettorato passivo 1. I militari candidati a elezioni per il Parlamento europeo, a elezioni politiche o amministrative possono svolgere liberamente attività politica e di propaganda al di fuori dell'ambiente militare e in abito civile. Essi sono posti in licenza speciale per la durata della campagna elettorale. Art.1497 Sanitario di fiducia 1. In caso di malattia che determina un ricovero per cura in ospedale militare, il militare, o un suo familiare, ha il diritto di chiedere al direttore dello stabilimento, se le condizioni lo consentono, il trasferimento in altro luogo di cura civile di sua scelta, assumendosene il relativo onere di spesa. In ogni caso di ricovero per cura in ospedale militare, il militare, o un suo familiare, può richiedere, sempre a proprie spese, l'intervento di un consulente di fiducia. Art. 2041 Militari di leva che sono amministratori locali 1. Ferme le disposizioni relative al collocamento in aspettativa dei militari di carriera eletti membri del Parlamento o investiti di cariche elettive presso gli enti autonomi territoriali, i militari di leva o richiamati, che sono amministratori locali ai sensi dell'articolo 77 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dovranno, compatibilmente con le esigenze di servizio, essere destinati ad una sede che consenta loro l'espletamento delle particolari funzioni cui sono stati eletti, con priorità per la sede di espletamento del mandato amministrativo o per le sedi a questa più vicine. 2. Ai militari di cui al comma 1, deve essere concesso, compatibilmente con le esigenze di servizio, il tempo che si renda necessario per l'espletamento del mandato, nei limiti di cui all'articolo 79, commi 1 e 3, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, in funzione della carica rivestita. 3. Ai militari di leva o richiamati che rivestano la carica di sindaco, presidente di provincia, presidente delle comunità montane, può essere concessa, a richiesta, una licenza illimitata in attesa di congedo per la durata del mandato. Art. 2042 Limiti allo svolgimento di attività sindacale 1. I militari in servizio di leva o quelli richiamati in temporaneo servizio, possono iscriversi o permanere associati ad organizzazioni sindacali di categoria, ma è fatto loro divieto di svolgere attività sindacale quando si trovano in una delle seguenti condizioni: a) svolgono attività di servizio; b) sono in luoghi militari o comunque destinati al servizio; c) indossano l'uniforme; d) si qualificano, in relazione ai compiti di servizio, come militari o si rivolgono ad altri militari in divisa o che si qualificano come tali. 27 Art. 2043 Presenza dei militari di leva negli organi di rappresentanza militare 1. Negli organi di base di rappresentanza di militari, i militari di leva sono rappresentati da delegati eletti nelle unità minime compatibili con la struttura di ciascuna Forza armata e con scadenze che garantiscono la continuità degli organi rappresentativi. 2. I rappresentanti dei militari di leva negli organi di base eleggono nel proprio ambito semestralmente loro delegati nell'organo intermedio. 3. Gli eletti che cessano anticipatamente dal mandato sono sostituiti, per il periodo residuo, dai militari che, nelle votazioni effettuate, di primo o secondo grado, seguono immediatamente nella graduatoria l'ultimo degli eletti. 4. Il Ministro della difesa riunisce una volta l'anno i militari di leva, all'uopo eletti dai rappresentanti di detta categoria negli organi intermedi, per ascoltare, in riferimento alla relazione annuale al Parlamento sullo stato della disciplina militare e dell'organizzazione delle Forze armate di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e), pareri, proposte e richieste in merito allo stato del personale della leva. 28 CAPITOLO II TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI IN MATERIA DI ORDINAMENTO MILITARE DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010 n. 90 (in G.U. n. 140 del 18 giugno 2010 - in vigore dal 9 ottobre 2010) Stralcio degli articoli importati dalla L. 382/78 e dal DPR 545/86 Art. 575 Giuramento 1. I militari prestano giuramento con la seguente formula: «Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana, di osservarne la Costituzione e le leggi e di adempiere con disciplina e onore tutti i doveri del mio stato per la difesa della Patria e la salvaguardia delle libere istituzioni». 2. Il giuramento si presta in forma solenne, alla presenza della bandiera e del comandante del corpo. Art. 576 Doveri dei militari prigionieri 1. Il militare prigioniero deve rifiutarsi di comunicare notizie di qualsiasi genere, salvo le proprie generalità ed eventualmente quelle di altri militari fisicamente incapaci di comunicare, strettamente limitate al cognome, nome, grado, data di nascita e matricola. 2. I militari che rivestono il grado conservano la loro autorità e le conseguenti responsabilità anche dopo la cattura. Il più elevato in grado o più anziano di essi ha l'obbligo, salvo in caso di impedimento, di assumere il comando nell'ambito del campo o del gruppo dei prigionieri. Art. 712 Doveri attinenti al giuramento 1. Con il giuramento di cui all’articolo 621, comma 6, del codice il militare di ogni grado s'impegna solennemente a operare per l'assolvimento dei compiti istituzionali delle Forze armate con assoluta fedeltà alle istituzioni repubblicane, con disciplina e onore, con senso di responsabilità e consapevole partecipazione, senza risparmio di energie fisiche, morali e intellettuali affrontando, se necessario, anche il rischio di sacrificare la vita. 2. L'assoluta fedeltà alle istituzioni repubblicane è il fondamento dei doveri del militare. 29 Art. 713 Doveri attinenti al grado 1. Il grado corrisponde alla posizione che il militare occupa nella scala gerarchica. 2. Egli deve astenersi, anche fuori servizio, da comportamenti che possono comunque condizionare l'esercizio delle sue funzioni, ledere il prestigio dell'istituzione cui appartiene e pregiudicare l'estraneità delle Forze armate come tali alle competizioni politiche, fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 1483 del codice. 3. Il militare investito di un grado deve essere di esempio nel compimento dei doveri, poiché l'esempio agevola l'azione e suscita lo spirito di emulazione. Art. 714 Doveri attinenti alla posizione costituzionale del Presidente della Repubblica 1. I militari hanno il dovere di osservare le prerogative costituzionali del Presidente della Repubblica, che rappresenta l'unità nazionale e ha il comando delle Forze armate secondo l'articolo 87 della Costituzione. Art. 715 Doveri attinenti alla dipendenza gerarchica 1. Dal principio di gerarchia derivano per il militare: a) il dovere di obbedienza nei confronti del Ministro della difesa e dei Sottosegretari di Stato per la difesa quando esercitano le funzioni loro conferite per delega del Ministro; b) i doveri inerenti al rapporto di subordinazione nei confronti dei superiori di grado e dei militari pari grado o di grado inferiore investiti di funzioni di comando o di carica direttiva, nei limiti delle attribuzioni loro conferite. 2. Nelle relazioni di servizio e disciplinari il militare è tenuto a osservare la via gerarchica. 3. Per la sostituzione del militare investito di comando o di carica direttiva in caso di morte, assenza o impedimento si applicano le disposizioni previste da ciascuna Forza armata o Corpo armato. In mancanza di particolari disposizioni, al militare investito di comando o di carica direttiva deceduto, assente o impedito, subentra di iniziativa, fino alla nomina del successore da parte dell'autorità competente, il militare, che ne ha titolo, in servizio presso lo stesso comando o reparto più elevato in grado, e, a parità di grado, più anziano, tenendosi presente che il militare in servizio permanente ha il dovere di esercitare il comando sui militari pari grado delle altre categorie, prescindendo dalle anzianità. 4. In ogni atto riferito al servizio o compiuto in servizio che comporta l'assunzione di responsabilità con conseguente emanazione di ordini il militare delle categorie in servizio permanente ha il dovere di esercitare il comando sui militari pari grado delle altre categorie, prescindendo dall'anzianità. 30 Art. 716 Iniziativa 1. Il militare ha il dovere di agire di iniziativa, nell'ambito delle facoltà discrezionali e decisionali a lui conferite con l'assegnazione di un compito o la emanazione di un ordine, al fine di conseguire il risultato migliore. 2. In particolare, il militare assume l'iniziativa: a) in assenza di ordini e nell'impossibilità di chiederne o di riceverne; b) se non può eseguire per contingente situazione gli ordini ricevuti o se sono chiaramente mutate le circostanze che ne avevano determinato l’emanazione. 3. Quando il militare assume l’iniziativa deve: a) agire razionalmente e con senso di responsabilità per assolvere il compito ricevuto o per conseguire lo scopo particolare al quale mirava l'ordine originario; b) informare, appena possibile, i propri superiori. 4. Il militare, specie se investito di particolari funzioni e responsabilità, non può invocare a giustificazione della propria inerzia, di fronte a circostanze impreviste, il non aver ricevuto ordini o direttive. Art. 717 Senso di responsabilità 1. Il senso di responsabilità consiste nella convinzione della necessità di adempiere integralmente ai doveri che derivano dalla condizione di militare per la realizzazione dei fini istituzionali delle Forze armate. Art. 718 Formazione militare 1. Il militare ha il dovere di conservare e migliorare le proprie conoscenze e le capacità psicofisiche, sottoponendosi agli accertamenti sanitari previsti dal capo II del titolo II del presente libro, per poter disimpegnare con competenza ed efficacia l'incarico ricevuto e per far appropriato uso delle armi e dei mezzi affidatigli. 2. Egli deve: a) tendere al miglioramento delle sue prestazioni al servizio delle Forze armate attraverso la pratica di attività culturali e sportive; b) porre interesse alle vicende presenti e passate del corpo cui appartiene. 3. L'Amministrazione militare pone in atto ogni possibile misura al fine di agevolare il miglioramento della formazione militare. 31 Art. 719 Spirito di corpo 1. Lo spirito di corpo è il sentimento di solidarietà che, fondato sulle tradizioni etiche e storiche del corpo, deve unire i membri di una stessa unità al fine di mantenere elevato e accrescere il prestigio del corpo cui appartengono. 2. Particolare impegno deve essere posto nell'illustrare la storia e le tradizioni del corpo ai militari che ne entrano a far parte. 3. Lo spirito di corpo, pur essendo fonte di emulazione tra le unità, non deve però intaccare lo spirito di solidarietà tra tutti i componenti delle Forze armate. Art. 720 Uniforme 1. L'uniforme indica la Forza armata, il corpo, il grado dei militari, e, talvolta, le loro funzioni e incarichi. 2. Le stellette a cinque punte, distintivo peculiare dell'uniforme militare, sono il simbolo comune dell'appartenenza alle Forze armate. 3. Apposite norme prescrivono la composizione, la foggia e l'uso dell'uniforme, che il militare non deve in alcun caso modificare o alterare, e i casi in cui è obbligatorio indossarla. 4. Il militare deve avere cura particolare dell'uniforme e indossarla con decoro. 5. L'uso dell'uniforme è vietato al militare: a) quando è sospeso dall'impiego, dal servizio o dalle funzioni del grado; b) nello svolgimento delle attività private e pubbliche consentite. Art. 721 Dignità e decoro del militare 1. L'aspetto esteriore del militare deve essere decoroso, come richiede la dignità della sua condizione e deve comunque essere tale da consentire il corretto uso dei capi di equipaggiamento previsti. Art. 722 Doveri attinenti alla tutela del segreto e al riserbo sulle questioni militari 1. Il militare, oltre a osservare scrupolosamente le norme in materia di tutela del segreto, deve: a) acquisire e mantenere l'abitudine al riserbo su argomenti o notizie la cui divulgazione può recare pregiudizio alla sicurezza dello Stato, escludendo dalle conversazioni private, anche se hanno luogo con familiari, qualsiasi riferimento ai suddetti argomenti o notizie; b) evitare la divulgazione di notizie attinenti al servizio che, anche se insignificanti, possono costituire materiale informativo; 32 c) riferire sollecitamente ai superiori ogni informazione di cui è venuto a conoscenza e che può interessare la sicurezza dello Stato e delle istituzioni repubblicane, o la salvaguardia delle armi, dei mezzi, dei materiali e delle installazioni militari. Art. 723 Tenuta e sicurezza delle armi, dei mezzi, dei materiali e delle installazioni militari 1. Il militare deve avere cura delle armi, dei mezzi, dei materiali a lui affidati e adottare le cautele necessarie per impedirne il deterioramento, la perdita o la sottrazione. Egli deve opporsi con decisione a ogni atto che può, anche indirettamente, determinare pericolo o arrecare danno alle armi, ai mezzi, ai materiali e alle installazioni militari. 2. Nell'ambito delle installazioni militari il comandante o il direttore dell'installazione stessa può disporre l'adozione, da parte degli organi di servizio, di particolari controlli al personale in uscita o in entrata per impedire l’asportazione di materiale dell'Amministrazione militare o l’introduzione di materiale che può nuocere al singolo o alla comunità. Art. 725 Doveri propri dei superiori 1. Il superiore deve tenere per norma del proprio operato che il grado e l'autorità gli sono conferiti per impiegarli ed esercitarli unicamente al servizio e a vantaggio delle Forze armate e per far osservare dai dipendenti le leggi, i regolamenti, gli ordini militari e le disposizioni di servizio. Per primo egli deve dare l'esempio del rispetto della disciplina e della rigorosa osservanza dei regolamenti: dovere tanto più imperioso quanto più è elevato il suo grado. 2. Il superiore deve mantenere salda la disciplina dei militari dipendenti e mirare a conseguire la massima efficienza dell'unità, ente o ufficio al quale è preposto. Egli deve in particolare: a) rispettare nei rapporti con gli inferiori la pari dignità di tutti e informare sempre le proprie valutazioni a criteri di obiettività e giustizia; b) evitare, di massima, di richiamare in pubblico il militare che ha mancato. Per riprenderlo, sempre se possibile, deve chiamarlo in disparte e usare, nel richiamo, forma breve ed energica, riferendosi unicamente al fatto del momento; c) approfondire la conoscenza dei dipendenti, valutarne le precipue qualità individuali e svilupparne la personalità; d) provvedere all'istruzione militare del personale e attuare le misure intese a promuovere l'elevamento culturale, la formazione della coscienza civica, la preparazione professionale e la consapevole partecipazione; e) curare le condizioni di vita e di benessere del personale; f) assicurare il rispetto delle norme di sicurezza e di prevenzione per salvaguardare l'integrità fisica dei dipendenti; g) accordare i colloqui richiesti, anche per motivi di carattere privato o familiare, nelle forme stabilite e provvedere a una sollecita valutazione delle istanze presentate nei modi prescritti; h) tenere in ogni occasione esemplare comportamento e agire con fermezza, comprensione e imparzialità; i) porre tutte le proprie energie al fine di mettere l'inferiore nella condizione migliore per eseguire l'ordine avuto. 33 Art. 726 Doveri del comandante di corpo 1. L'ufficiale preposto, secondo le disposizioni in vigore, al comando o alla direzione di unità, di ente o servizio organicamente costituito e dotato di autonomia nel campo dell'impiego e in quello logistico, tecnico e amministrativo, esercita le funzioni di comandante di corpo. 2. Il comandante di corpo, oltre ai doveri generali comuni a tutti i superiori, ha doveri particolari. Egli, nell'ambito del corpo, è direttamente responsabile della disciplina, dell'organizzazione, dell'impiego, dell'addestramento del personale, della conservazione dei materiali e della gestione amministrativa. Esplica, inoltre, le funzioni di polizia giudiziaria militare secondo l’ordinamento vigente nei riguardi dei propri dipendenti. 3. Apposite disposizioni di ciascuna Forza armata o Corpo armato stabiliscono gli incarichi che comunque comportano l'esercizio delle funzioni di comandante di corpo e definiscono le autorità militari cui è attribuito il potere sanzionatorio nel campo della disciplina. Art. 727 Emanazione di ordini 1. Gli ordini, emanati in conformità e nei casi previsti dal codice, devono essere formulati con chiarezza in modo da evitare dubbi o esitazione in chi li riceve. 2. Soltanto quando lo impongono imprescindibili esigenze connesse con il servizio il superiore può emanare ordini in deroga alle disposizioni di servizio, dandone tempestiva comunicazione all'autorità che ha emanato le disposizioni derogate. 3. Il superiore, se deve impartire un ordine a un militare non direttamente dipendente, si rivolge all'autorità da cui questi dipende, salvo casi urgenti in cui ha facoltà di agire direttamente, riferendo immediatamente all'autorità suddetta. In tale caso egli deve farsi riconoscere e specificare, se necessario, l'incarico ricoperto. Art. 728 Comportamento nei confronti di militari in stato di grave alterazione 1. Se un militare in stato di grave alterazione fisica o psichica trascende negli atti in modo da determinare il pericolo di danno alla propria o altrui persona oppure a cose, i militari presenti, sotto la guida del più anziano, devono adoperarsi in modo idoneo per prevenire o contenere il danno e richiedere l'immediato intervento sanitario militare o civile. Art. 729 Esecuzione di ordini 1. Il militare deve eseguire gli ordini ricevuti con prontezza, senso di responsabilità ed esattezza, nei limiti stabiliti dal codice e dal regolamento, nonché osservando scrupolosamente le specifiche consegne e le disposizioni di servizio. In particolare egli deve: a) astenersi da ogni osservazione, tranne quelle eventualmente necessarie per la corretta esecuzione di quanto ordinato; 34 b) obbedire all'ordine ricevuto da un superiore dal quale non dipende direttamente, informandone quanto prima il superiore diretto; c) far presente, se sussiste, l'esistenza di contrasto con l'ordine ricevuto da altro superiore; obbedire al nuovo ordine e informare, appena possibile, il superiore dal quale aveva ricevuto il precedente ordine. 2. Il militare al quale è impartito un ordine che non ritiene conforme alle norme in vigore deve, con spirito di leale e fattiva partecipazione, farlo presente a chi lo ha impartito dichiarandone le ragioni, ed è tenuto a eseguirlo se l'ordine è confermato. Secondo quanto disposto dalle norme del codice, il militare al quale è impartito un ordine manifestamente rivolto contro le istituzioni dello Stato o la cui esecuzione costituisce comunque manifestamente reato, ha il dovere di non eseguire l'ordine e informare al più presto i superiori. Art. 730 Servizi regolati da consegna 1. La consegna è costituita dalle prescrizioni generali o particolari, permanenti o temporanee, scritte o verbali impartite per l'adempimento di un particolare servizio. 2. Il militare comandato in servizio regolato da consegna deve essere perfettamente a conoscenza della stessa, deve osservarla scrupolosamente e farla osservare da tutti. Egli non può farsi sostituire nel servizio senza essere stato regolarmente autorizzato. 3. Tutti i militari devono rispettare chi ha il dovere di far osservare una consegna e devono agevolarlo nell'assolvimento del compito. Art. 731 Saluto militare 1. Il saluto militare è manifestazione di disciplina e di osservanza dei doveri derivanti dai rapporti gerarchici ed è dovuto, nelle forme prescritte, dal militare in uniforme a tutti i superiori. 2. Il militare in abito civile, se si trova in una delle condizioni indicate nell’articolo 1350, comma 2, del codice, saluta con le forme usuali tra i civili. 3. La restituzione del saluto è sempre obbligatoria. 4. Con le istruzioni e le direttive di cui all’articolo 724 sono regolati i casi particolari nei quali il militare è dispensato dal saluto. Art. 732 Contegno del militare 1. Il militare deve in ogni circostanza tenere condotta esemplare a salvaguardia del prestigio delle Forze armate. 2. Egli ha il dovere di improntare il proprio contegno al rispetto delle norme che regolano la civile convivenza. 35 3. In particolare deve: a) astenersi dal compiere azioni e dal pronunciare imprecazioni, parole e discorsi non confacenti alla dignità e al decoro; b) prestare soccorso a chiunque versi in pericolo o abbisogni di aiuto; c) consegnare prontamente al superiore o alle autorità competenti denaro o cosa che ha trovato o che gli sono pervenuti per errore; d) astenersi dagli eccessi nell'uso di bevande alcoliche ed evitare l'uso di sostanze che possono alterare l'equilibrio psichico; e) rispettare le religioni, i ministri del culto, le cose e i simboli sacri e astenersi, nei luoghi dedicati al culto, da azioni che possono costituire offesa al senso religioso dei partecipanti. 4. Deve prestare il proprio concorso agli appartenenti alla polizia giudiziaria, anche quando gli è richiesto verbalmente. 5. Il personale dell’Arma dei carabinieri deve improntare il proprio contegno, oltre che alle norme previste dai precedenti commi, ai seguenti ulteriori doveri: a) mantenere, anche nella vita privata, una condotta seria e decorosa; b) osservare i doveri del suo stato, anche nel contrarre relazioni o amicizie; c) salvaguardare nell’ambito del reparto la serenità e la buona armonia, anche nell’interesse del servizio; d) mantenere un perfetto e costante buon accordo con gli altri militari; e) usare modi cortesi con qualsiasi cittadino; 6. Per il personale dell’Arma dei carabinieri costituisce grave mancanza disciplinare: a) la negligenza e il ritardo ingiustificato nell’assolvimento dei doveri connessi con le speciali attribuzioni che i militari dell’Arma dei carabinieri disimpegnano, in esecuzione di ordini, a richiesta dell’autorità ovvero d’iniziativa; b) ricorrere allo scritto anonimo; c) fare uso smodato di sostanze alcooliche o, comunque, di sostanze stupefacenti; d) non onorare i debiti o contrarli con persone moralmente o penalmente controindicate. Art. 733 Norme di tratto 1. La correttezza nel tratto costituisce preciso dovere del militare. 2. Nei rapporti, orali o scritti, di servizio tra militari di grado diverso deve essere usata la terza persona. 3. Il militare si presenta al superiore con il saluto, indicando il grado e il cognome. Nel riferirsi e nel rivolgersi ad altro militare deve usare l'indicazione del grado o della carica, seguita o meno dal cognome. 4. È fatta salva la consuetudine circa l'uso dell'appellativo «comandante» e, per gli ufficiali inferiori della Marina militare, dell'appellativo «signore», seguito o meno dal cognome. 5. I militari che per la prima volta si trovino insieme per rapporti di servizio devono presentarsi scambievolmente; quando sono di grado diverso si presenta per primo il meno elevato in grado. 36 Art. 734 Senso dell'ordine 1. Ai fini della funzionalità ed efficienza delle Forze armate il militare deve compiere ogni operazione con le prescritte modalità, assegnare un posto per ogni oggetto, tenere ogni cosa nel luogo stabilito. 2. L'ordine deve essere patrimonio di ogni militare. Art. 735 Relazioni con i superiori 1. Ogni militare può chiedere, per via gerarchica, di conferire con il Ministro della difesa o con un superiore, precisando il motivo della richiesta per le questioni di servizio, oppure dichiarandone il carattere privato, nel caso di questioni non riguardanti il servizio e la disciplina. 2. Il Ministro della difesa può delegare altra autorità civile o militare a ricevere il richiedente. 3. La richiesta di conferire con dette autorità deve essere trasmessa con la massima sollecitudine. 4. Il superiore che la inoltra, nel caso si tratti di questioni di servizio, deve esprimere il proprio motivato parere in merito all'oggetto della richiesta. 5. Qualunque militare può far pervenire al Ministro della difesa, tramite il comandante di corpo o altra autorità superiore, un plico chiuso nel quale sono trattate solo questioni personali di particolare gravità e delicatezza attinenti al rapporto di impiego o di servizio. 6. Qualunque militare può presentarsi direttamente: a) ai propri superiori fino al comandante di compagnia o reparto corrispondente per giustificati motivi; b) a qualsiasi superiore fino al comandante di corpo per gravi e urgenti motivi; c) all'autorità competente o a qualsiasi superiore in casi di urgenza che interessano la sicurezza del reparto o se si tratta di questioni attinenti alla sicurezza dello Stato o alla salvaguardia di vite umane. 7. In ogni caso l'inferiore deve informare, appena possibile, il superiore per il cui tramite avrebbe dovuto corrispondere in via normale. 8. Ogni militare può conferire direttamente con l'autorità incaricata di una ispezione, sempre se consentito mediante apposita comunicazione nell'ordine del giorno del corpo ispezionato. Art. 736 Presentazione e visite all'atto dell'assunzione di comando o incarico 1. L'ufficiale o il sottufficiale che assume quale titolare un comando o la direzione di un servizio è presentato ai dipendenti secondo le particolari norme in vigore presso ciascuna Forza armata o Corpo armato. 37 2. Di norma l'ufficiale o il sottufficiale destinato a un comando, unità o servizio: a) è presentato ai propri dipendenti dal superiore diretto; b) deve effettuare le previste visite di dovere e di cortesia nelle circostanze e secondo le modalità prescritte in appositi regolamenti. Art. 737 Qualifiche militari apposte al nome 1. Nei documenti ufficiali e nelle carte da visita usate in relazioni di servizio, il nome del militare deve essere accompagnato dall'indicazione del grado e della carica rivestita. Art. 738 Sottoscrizioni e spese collettive 1. Le sottoscrizioni di carattere collettivo devono essere autorizzate dal Ministro della difesa. 2. In caso di manifestazioni a carattere affettivo - rallegramenti, commiati, auguri, condoglianze, solidarietà sociale - è data facoltà al comandante di corpo, di ente e di distaccamento di autorizzare spese collettive, purché contenute in limiti modesti e ripartite, in proporzione agli emolumenti, fra tutti i militari che aderiscono alla manifestazione. 3. L'adesione deve essere, comunque, strettamente volontaria e personale. Art. 739 Lingua da usare in servizio 1. In servizio è obbligatorio l'uso della lingua italiana, se non si tratta di servizio a carattere internazionale. Art. 740 Orari e turni di servizio 1. Ogni militare è tenuto a osservare l'orario di servizio. 2. I turni di servizio, salve particolari esigenze, devono essere regolati in modo da rispettare sempre, a terra e a bordo, gli orari prestabiliti, i turni di riposo e, in particolare, il riposo festivo. Gli stessi devono essere equamente ripartiti e, per quelli più impegnativi, il personale deve poter usufruire di adeguato periodo di riposo. 3. Apposite norme disciplinano orari di servizio e turni di riposo. Art. 741 Libera uscita 1. I volontari in ferma prefissata con meno di dodici mesi di servizio, gli allievi delle scuole, delle accademie e degli altri istituti di istruzione militare fruiscono di libera uscita secondo turni od orari stabiliti dalle disposizioni in vigore per ciascuna Forza armata. 38 2. Quanto previsto al comma 1 si applica, altresì, al rimanente personale in ferma che pur non avendo l’obbligo dell’accasermamento fruisce degli alloggiamenti di reparto o di unità navale. 3. I turni e orari predetti devono essere resi pubblici nell'ambito di ciascuna unità mediante affissione all'albo del reparto. 4. Il comandante di compagnia o reparto, competente secondo le disposizioni vigenti in ciascuna Forza armata o Corpo armato, può anticipare o prorogare l'orario della libera uscita dei militari dipendenti che di volta in volta ne facciano richiesta per motivate esigenze, mediante concessione di permessi. Art. 742 Licenze e permessi 1. Le licenze sono concesse ai militari dalle competenti autorità gerarchiche per periodi superiori alle 24 ore. 2. A richiesta degli interessati l'autorità gerarchica competente può concedere, per particolari esigenze, permessi per periodi non superiori alle 24 ore. 3. Il militare in licenza deve osservare le apposite norme; l'inosservanza costituisce grave mancanza disciplinare. 4. Al militare in licenza o in permesso può essere ordinato di rientrare in servizio se particolari esigenze lo richiedono. Art. 743 Rientro immediato al reparto 1. Tutti i militari in libera uscita, in permesso o in licenza, nonché quelli autorizzati ad alloggiare o pernottare fuori dai luoghi militari devono rientrare immediatamente nelle caserme, a bordo delle navi, negli aeroporti e nelle altre installazioni militari quando il rientro è ordinato per imprescindibili e urgenti esigenze di servizio. Art. 744 Alloggiamento e pernottamenti 1. I volontari in ferma prefissata con meno di dodici mesi di servizio e quelli dei contingenti occorrenti per i servizi di pronto impiego hanno l'obbligo di fruire degli alloggiamenti di reparto o di unità navale ove possono conservare cose di proprietà privata secondo quanto prescritto dall’articolo 745. 2. Tutti i militari hanno l’obbligo di alloggiare nella località sede di servizio; fatte salve le esigenze di servizio, il comandante di corpo in relazione alla situazione abitativa locale, può autorizzare: a) gli ufficiali, i sottufficiali, i volontari in servizio permanente, i volontari in ferma prefissata con oltre dodici mesi di servizio ad alloggiare in località diversa da quella di servizio; b) i volontari in ferma prefissata, con la famiglia abitante nella località sede di servizio, a pernottare presso la stessa. 39 3. Per il personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, in relazione agli specifici compiti istituzionali, si applicano le particolari disposizioni emanate in materia. Art. 745 Detenzione e uso di cose di proprietà privata nei luoghi militari 1. Nei luoghi militari: a) è consentita la detenzione di abiti civili o altri oggetti di proprietà privata, compatibilmente con le disponibilità individuali di alloggiamento, fatta salva la conservazione del corredo ed equipaggiamento militare; b) può essere proibito dal comandante del corpo o da altra autorità superiore, in relazione a particolari esigenze di sicurezza, anche temporanee, l'uso o la semplice detenzione di macchine fotografiche o cinematografiche o di apparecchiature per registrazioni foniche o audiovisive; c) è vietata la detenzione di armi e munizioni di proprietà privata, a eccezione delle armi di ordinanza; d) è sempre vietata la detenzione di apparecchi trasmittenti o ricetrasmittenti. 2. Per il personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, in relazione agli specifici compiti istituzionali, si applicano le particolari disposizioni emanate in materia. Art. 746 Uso dell'abito civile 1. L'uso dell'abito civile fuori dai luoghi militari è disciplinato dall’articolo 1351 del codice. 2. Nei luoghi militari l'uso dell'abito civile è disciplinato da apposite disposizioni di servizio. 3. Il militare in abito civile non deve indossare alcun distintivo o indumento caratteristico dell'uniforme. 4. Per il personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, in relazione agli specifici compiti istituzionali, si applicano le particolari disposizioni emanate in materia. Art. 747 Dipendenza dei militari in particolari condizioni 1. I militari destinati a prestare servizio presso enti non militari oppure enti della Difesa retti da personale non militare hanno dipendenza: a) di servizio, quella derivante dall'incarico assolto; b) disciplinare, dall'autorità militare di volta in volta indicata dalla Forza armata o Corpo armato di appartenenza. 2. Apposite disposizioni regolano la dipendenza dei militari destinati presso comandi, unità o enti internazionali. 3. I militari in attesa di destinazione, in aspettativa o sospesi dall'impiego o dal servizio dipendono dai comandi o dagli enti designati nell'ambito di ciascuna Forza armata o Corpo armato. 40 4. Il militare ricoverato in luogo di cura dipende disciplinarmente: a) dal direttore del luogo di cura medesimo, se ricoverato in stabilimento sanitario militare; b) dal comando nella cui circoscrizione si trova, o da altro comando o ente designato nell'ambito di ciascuna Forza armata o Corpo armato, se è ricoverato in un nosocomio civile, oppure se riveste un grado superiore a quello del direttore dello stabilimento sanitario militare. Art. 748 Comunicazioni dei militari 1. Il militare presente al corpo o ente, impedito per malattia a prestare servizio, deve informare prontamente il superiore diretto e, in relazione alla carica rivestita, chi è destinato a sostituirlo. 2. Al termine della malattia il militare deve informare prontamente il superiore diretto. 3. Il comandante di corpo o del distaccamento ha il dovere di informare tempestivamente i familiari del militare che versa in gravi condizioni di salute, specificando la malattia da cui il militare è affetto e il luogo in cui si trova ricoverato. 4. Il militare che, essendo legittimamente assente, prevede, per malattia o per altra grave ragione, di non poter rientrare al corpo entro il termine stabilito, deve informare il comando di presidio - o in assenza il comando carabinieri - nella cui circoscrizione egli si trova; questo adotta i provvedimenti del caso dandone immediata comunicazione al comando o ente dal quale il militare dipende. 5. Il militare deve, altresì, dare sollecita comunicazione al proprio comando o ente: a) di ogni cambiamento di stato civile e di famiglia; b) degli eventi in cui è rimasto coinvolto e che possono avere riflessi sul servizio. Art. 749 Decesso di un militare 1. In caso di morte di un militare il comando di appartenenza provvede a: a) avvisare tempestivamente i familiari; b) effettuare le comunicazioni prescritte delle norme in vigore presso ciascuna Forza armata o Corpo armato; c) far inventariare e conservare il denaro e gli altri beni di proprietà del defunto che si trovino presso il corpo; d) far ritirare gli oggetti e i documenti di pertinenza dell'Amministrazione in possesso del militare al momento del decesso; e) adottare, circa gli averi del defunto, le specifiche disposizioni a tal fine emanate; f) notificare la causa del decesso del militare se i familiari ne fanno espressa richiesta e quando: 1) è comunicato l'accertamento medico in merito al decesso; 2) non è in corso un procedimento giudiziario tendente ad accertare le cause del decesso. 41 2. Se il decesso avviene nella sede di servizio e se non vi sono sul posto i familiari del defunto in grado di provvedervi, il comando di appartenenza deve: a) far eseguire le notificazioni prescritte dalla legge sullo stato civile; b) far inventariare e conservare il denaro e gli altri beni di proprietà del defunto che si trovino nel suo alloggio, sia militare sia privato. 3. Se il militare è deceduto in località fuori dalla sua sede di servizio, l'autorità militare nella cui competenza territoriale rientra la località stessa deve informare tempestivamente l'autorità da cui il militare dipende. 4. Se il decesso avviene a bordo di nave o di aeromobile militare, si applicano le disposizioni previste dalle apposite norme. 5. In caso di morte accidentale o violenta la salma del militare non deve essere rimossa senza autorizzazione dell'autorità giudiziaria. Art. 750 Comandanti di reparto e di distaccamento 1. I comandanti di reparto o di distaccamento, in relazione alle esigenze funzionali anche ai soli fini disciplinari, sono stabiliti da ciascuna Forza armata o Corpo armato, ai sensi dei rispettivi ordinamenti. Art. 751 Comportamenti che possono essere puniti con la consegna di rigore 1. Possono essere puniti con la consegna di rigore: a) i seguenti specifici comportamenti: 1) violazione dei doveri attinenti al giuramento prestato (articolo 712); 2) violazione del dovere di osservare le prerogative costituzionali del Presidente della Repubblica (articolo 714); 3) violazione rilevante dei doveri attinenti al grado e alle funzioni del proprio stato (articolo 713); 4) violazione del dovere di riserbo sugli argomenti che si riferiscono alla difesa militare, allo stato di approntamento ed efficienza delle unità, alla sicurezza del personale, delle armi, dei mezzi e delle installazioni militari (articoli 722 e 723); 5) inosservanza delle prescrizioni concernenti la tutela del segreto militare e d'ufficio (articolo 722) e delle disposizioni che regolano l'accesso in luoghi militari o comunque destinati al servizio (articolo 723); 6) trattazione pubblica non autorizzata di argomenti di carattere riservato di interesse militare e di servizio o comunque attinenti al segreto d'ufficio (articolo 722 e articolo 1472 del codice); 7) omissione o ritardo nel segnalare ai superiori un pericolo per la difesa dello Stato e delle istituzioni repubblicane o per la sicurezza delle Forze armate (articoli 715 e 722); 8) violazione dei doveri di contrastare o segnalare atti che costituiscano pericolo o rechino danno alle armi, ai mezzi, alle opere, agli edifici o agli stabilimenti militari (articolo 723); 9) comportamento lesivo del principio della estraneità delle Forze armate alle competizioni politiche (articolo 1483 del codice); 42 10) partecipazione a riunioni o manifestazioni di partiti, associazioni e organizzazioni politiche, o svolgimento di propaganda a favore o contro partiti, associazioni politiche o candidati a elezioni politiche e amministrative, nelle condizioni indicate nell'articolo 1350, comma 2, del codice (articolo 1483 del codice); 11) adesione ad associazioni sindacali e svolgimento di attività sindacale da parte di militari non in servizio di leva o non saltuariamente richiamati in servizio temporaneo (articolo 1475, comma 2, del codice); 12) svolgimento di attività sindacale da parte di militari in servizio di leva o temporaneamente richiamati in servizio, nelle circostanze in cui è prevista l'integrale applicazione del regolamento di disciplina militare (articolo 2042 del codice); 13) partecipazione a riunioni non autorizzate o con trattazione di argomenti non consentiti nell'ambito dei luoghi militari o comunque destinati al servizio o, fuori dai predetti luoghi, ad assemblee o adunanze di militari che si qualificano esplicitamente come tali o sono in uniforme (articolo 1470 del codice); 14) violazione del dovere di informare al più presto i superiori della ricezione di un ordine manifestamente rivolto contro le istituzioni dello Stato o la cui esecuzione costituisca manifestamente reato (articolo 1349 del codice); 15) emanazione di un ordine non attinente alla disciplina o non riguardante il servizio, o eccedente i compiti d’istituto (articolo 727); 16) comportamenti, apprezzamenti, giudizi gravemente lesivi della dignità personale di altro militare o di altri militari considerati come categoria (articoli 725, 732 e 733); 17) comportamento gravemente lesivo del prestigio o della reputazione delle Forze armate o del corpo di appartenenza (articolo 719); 18) negligenza nel governo del personale, nella cura delle condizioni di vita e di benessere dei dipendenti, nel controllo sul comportamento disciplinare degli inferiori (articoli 725 e 726); 19) inosservanza del dovere di effettuare i controlli previsti sui dipendenti nell'esecuzione di un servizio di particolare rilevanza o nell'attuazione e osservanza delle norme di sicurezza e di prevenzione nell'ambito del proprio comando, ufficio, unità ed ente, avuto anche riguardo al pericolo e all'entità del danno cagionato (articoli 725 e 726); 20) mancanza d'iniziativa nelle circostanze previste dal regolamento quando si tratta di interventi di particolare rilevanza (articolo 716); 21) omissioni nell'emanazione o manifesta negligenza nella acquisizione della consegna (articolo 730); 22) negligenza o imprudenza o ritardo nell'esecuzione di un ordine o nell'espletamento di un servizio secondo le modalità prescritte (articoli 716, 717 e 729); 23) abituale inosservanza delle disposizioni attinenti al senso dell'ordine o alle disposizioni che regolano l'orario di servizio, lo svolgimento delle operazioni e il funzionamento dei servizi (articoli 717, 734 e 740); 24) grave negligenza o imprudenza o inosservanza delle disposizioni nell'impiego del personale e dei mezzi o nell'uso, nella custodia o nella conservazione di armi, mezzi, materiali e infrastrutture. Danni di rilevante entità procurati ai materiali e ai mezzi della Amministrazione militare. Maltrattamento ad animali in dotazione al reparto (articoli 723, 725 e 726); 25) abituale negligenza nella custodia e nell'uso dei valori, timbri o sigilli o stampati, o nella conservazione del carteggio d'ufficio o nella custodia dei documenti militari di riconoscimento personale (articoli 717 e 723); 26) abituale negligenza nell'apprendimento delle norme e delle nozioni militari che concorrono alla formazione tecnica del militare (articoli 717 e 718); 27) comportamenti e atti di protesta gravemente inurbani (articolo 732); 43 28) comportamento particolarmente violento fra militari (articolo 732); 29) allontanamento, senza autorizzazione o in contrasto a una prescrizione, da un luogo militare o durante un servizio (articoli 727 e 730); 30) trasgressione alle limitazioni poste all'allontanamento dalla località di servizio (articoli 1469 del codice e 744); 31) ritardo ingiustificato e ripetuto superiore alle 8 ore nel rientro dalla libera uscita, dalla licenza o dal permesso (articoli 729 e 741); 32) reiterata inosservanza dell'obbligo di richiedere la prescritta autorizzazione per recarsi all'estero, per un periodo superiore alle 24 ore (articolo 1469, comma 3, del codice); 33) inosservanza ripetuta delle norme attinenti all'aspetto esteriore o al corretto uso dell'uniforme (articoli 720 e 721); 34) trasgressione al divieto dell'uso dell'uniforme nelle circostanze previste dal regolamento (articoli 720 e 746); 35) ripetuta violazione del divieto di indossare, in abito civile, indumenti caratteristici, distintivi della serie di vestiario in distribuzione (articolo 746); 36) dichiarazioni volutamente incomplete o infondate rese in un rapporto di servizio o comunque per ragioni di servizio o dichiarazioni false contenute in una istanza (articoli 735, 1365 del codice e 1366 del codice); 37) detenzione e uso in luoghi militari – se ne è fatto espresso divieto – di macchine fotografiche o cinematografiche, o di apparecchiature per registrazione fonica o audiovisiva (articoli 722 e 745); 38) detenzione o porto di armi o munizioni di proprietà privata in luogo militare, non autorizzati (articoli 723 e 745); 39) introduzione o detenzione in luoghi militari di apparecchi trasmittenti o ricetrasmittenti (articoli 722 e 745); 40) comportamenti volontariamente rivolti a menomare la propria efficienza fisica, e tali da escludere o condizionare l'adempimento di un servizio, o violativi dell’obbligo di sottoporsi agli accertamenti sanitari di cui all’articolo 718); 41) inosservanza degli obblighi connessi all'esecuzione della sanzione disciplinare di consegna di rigore o della consegna. Irrogazione di punizioni non previste dal regolamento (articoli 1358, 1361 e 1362 del codice); 42) comportamenti intesi a limitare l'esercizio del mandato del difensore (articolo 1370, comma 3, del codice); 43) violazione da parte dei componenti della commissione o da parte del difensore, dei doveri inerenti al loro ufficio (articoli 1370, comma 3, 1399, comma 4, e 1400 del codice); 44) comportamenti intesi a discriminazione politica (articolo 1483 del codice); 45) trattazione presso gli organi di rappresentanza militare di materie non consentite dalla legge; 46) invio o rilascio alla stampa o a organi di informazione, di comunicazioni o dichiarazioni a nome di un organo di rappresentanza militare. È fatta eccezione per i componenti del COCER per quanto riguarda le materie di competenza di tale organo rappresentativo; 47) adesione, qualificandosi come appartenente a un organo di rappresentanza militare, a iniziative, o riunioni, od ordini del giorno, o appelli o manifestazioni, o dibattiti, senza preventiva autorizzazione dell'autorità gerarchica competente se il fatto è lesivo degli interessi delle Forze armate; 48) svolgimento di attività connesse con la rappresentanza al di fuori degli organi di appartenenza, senza preventiva autorizzazione dell'autorità gerarchica competente; 49) ripetuta promozione, quale appartenente a un organo di rappresentanza militare, di rapporti con organismi estranei alle Forze armate, senza preventiva autorizzazione dell'autorità gerarchica competente; 44 50) atti diretti a condizionare l'esercizio del mandato dei componenti degli organi di rappresentanza militare; 51) attività di propaganda elettorale fuori dai luoghi militari per le elezioni degli organi di rappresentanza; 52) attività di propaganda all'interno dei luoghi militari nelle ore di servizio, in locali diversi da quelli stabiliti e con l'ausilio di mezzi non consentiti dal regolamento; 53) atti e intimidazioni che turbano il regolare svolgimento delle elezioni per la rappresentanza militare; 54) alterazione dei risultati di una consultazione elettorale per la formazione degli organi della rappresentanza militare; 55) inosservanza delle disposizioni relative al funzionamento dell'organo di rappresentanza militare di appartenenza. b) i comportamenti indicati dall’articolo 1362, comma 7, del codice. 2. Anche se non è espressamente previsto nelle singole fattispecie di cui al comma 1, deve tenersi conto, nell'irrogazione della consegna di rigore, della gravità del fatto, della recidività, delle circostanze in cui è stata commessa l'infrazione e del danno che ne è derivato al servizio e all'Amministrazione. 3. I comandanti responsabili non sono esenti dall'obbligo di promuovere il perseguimento del trasgressore in via penale se il comportamento del militare, oltre a costituire infrazione disciplinare, configura un reato. 4. Quando lo stesso comportamento può dar luogo all'irrogazione di una sanzione disciplinare di stato, si procede in base a quanto stabilito dal libro IV del codice, titolo VIII, capo IV, sezione II . Art. 867 Uso delle ricompense 1. È obbligatorio l'uso, disciplinato dalle istruzioni di cui all’articolo 724, delle insegne metalliche, dei relativi nastrini e dei segni distintivi attinenti alle ricompense militari, nonché agli encomi e agli elogi, se previsti con provvedimento di Forza armata o Corpo armato. 2. Se non è espressamente previsto l’uso delle insegne metalliche, i militari possono portare i relativi nastrini senza le rispettive medaglie o croci. Art. 869 Ordine delle ricompense e delle distinzioni onorifiche militari 1. L’ordine delle ricompense militari è il seguente: a) ricompense al valor militare: 1) Ordine militare d'Italia: 1.1) cavaliere di gran croce; 1.2) grande ufficiale; 45 1.3) commendatore; 1.4) ufficiale; 1.5) cavaliere. 2) Medaglie e croce al valor militare: 2.1) medaglia d'oro; 2.2) medaglia d'argento; 2.3) medaglia di bronzo; 2.4) croce al valor militare. b) ricompense al valor dell'Esercito, al valor di Marina, al valor Aeronautico e al valore dell’Arma dei carabinieri: 1) medaglia d'oro; 2) medaglia d'argento; 3) medaglia di bronzo. c) ricompense per merito di guerra: 1) promozione per merito di guerra; 2) avanzamento per merito di guerra; 3) trasferimento e nomina nel servizio permanente per merito di guerra; 4) concessione di rafferma per merito di guerra. d) ricompense per meriti speciali ed eccezionali: 1) avanzamento per meriti eccezionali; 2) promozione straordinaria per benemerenze di istituto; 3) croce al merito dell'Esercito (d'oro, d'argento e di bronzo); 4) medaglia al merito di Marina (d'oro, d'argento e di bronzo)10; 5) medaglia al merito Aeronautico (d'oro, d'argento e di bronzo); 6) croce al merito dell’Arma dei carabinieri (d’oro, d’argento e di bronzo). 2. L’ordine delle distinzioni onorifiche militari è il seguente: a) distinzioni onorifiche di guerra: 1) croce al merito di guerra; 2) medaglia di benemerenza per i volontari di guerra; 3) medaglia commemorativa di campagna di guerra; 4) distintivo d'onore per mutilati e feriti di guerra; 5) distintivo d'onore per i genitori e gli orfani dei caduti in guerra; 6) le altre distinzioni previste da disposizioni particolari. b) medaglie onorifiche di ordine vario: 1) medaglia mauriziana al merito per dieci lustri di carriera militare; 2) medaglia al merito di lungo comando; 46 3) medaglia d’onore per lunga navigazione; 4) medaglia di lunga navigazione aerea; 5) medaglia al merito per lungo comando nella Guardia di finanza; 6) croce per anzianità di servizio; 7) croce al merito di servizio per la Guardia di finanza; 8) distintivi d'onore per mutilati e feriti in servizio; 9) le altre distinzioni previste da disposizioni particolari. Art.1125 Medaglie di benemerenza marinara 1. Le medaglie di benemerenza marinara di cui al regio decreto 12 luglio 1938, n. 1324, conferite fino al 1997, sono convertite in medaglie al merito di marina. 2. Coloro i quali sono stati insigniti di medaglie di benemerenza marinara in base a quanto previsto all'articolo 7 del regio decreto 12 luglio 1938, n. 1324, sono autorizzati a fregiarsi della medaglia e del nastrino al merito di marina di cui all'articolo 826. 47 CAPITOLO III LE FORZE ARMATE E I CORPI DI POLIZIA 3.1 PREMESSA Fin dalle origini più remote all’uomo è apparso chiaro e di vitale importanza che i propri beni, la famiglia, il territorio dal quale traeva il sostentamento necessario per la sua sopravvivenza dovessero essere, ad ogni costo, tutelati e protetti: cioè difesi. Questa necessità è stata ulteriormente recepita anche quando l’uomo, passando a convivere con altri suoi simili, ha creato le prime forme di vita associativa che noi oggi chiamiamo Stato. Nel contempo, si crearono anche gli strumenti necessari a cui affidare la tutela e l’integrità dei confini, la salvaguardia delle istituzioni e tradizioni, nonchè la propria indipendenza e la libertà del proprio popolo. Ma chi difende, oggi, il nostro Stato? La costituzione all’art. 52 stabilisce che il “sacro dovere della difesa della Patria” spetta a tutti i cittadini. L’aggettivo “sacro”, usato dalla Costituente solo in questo caso, ci fa rendere conto come questo debba essere considerato il più importante di tutti i doveri e il più elevato a livello morale e spirituale. Ma affinché la difesa sia effettivamente efficace c’è bisogno di un organismo forte ed efficiente che possa dissuadere e difendere da eventuali attacchi. Tale organismo è costituito appunto dalle Forze Armate fondamentalmente, nonché dai Corpi dello Stato i quali ne affiancano l’operato. 3.2 LE FORZE ARMATE ITALIANE - SUDDIVISIONE E COMPITI Le Forze Armate Italiane, secondo l’ordine temporale di costituzione, sono le seguenti: - ESERCITO ITALIANO - MARINA MILITARE - AERONAUTICA MILITARE - ARMA DEI CARABINIERI (*) Esse sono costituite da uomini, mezzi ed ambiente e, secondo quanto espresso dagli artt.87 e 89 del decreto legislativo 15/3/2010 (C.O.M.), n.66, sono al servizio della Repubblica. L'ordinamento e l'attività delle Forze armate, conformi agli articoli 11 e 52 della Costituzione, sono disciplinati dal codice e dal regolamento. Compito prioritario delle Forze Armate è la difesa dello Stato. Ad esso si aggiunge quello di operare al fine della realizzazione della pace e della sicurezza, in conformità alle regole del diritto internazionale ed alle determinazioni delle organizzazioni internazionali delle quali l’Italia fa parte. (*) - Già Arma dell’Esercito passata a rango di FORZA ARMATA con D.L. 78/2000 48 Le Forze Armate concorrono inoltre alla salvaguardia delle libere istituzioni e svolgono compiti specifici in circostanze di pubblica calamità e in altri casi di straordinaria necessità ed urgenza. Per quanto precede le FF.AA. Italiane, nel mantenere la natura di “Istituzioni Subordinate” con carattere/funzione esecutiva, inquadrate nell’ampio assetto della Pubblica Amministrazione, assolvono i seguenti compiti generali: a. In tempo di pace: - assicurare la vigilanza dei confini terrestri e la sorveglianza delle installazioni e dei punti sensibili dell’organizzazione militare; - assicurare la vigilanza delle coste e salvaguardare, con costante presenza, i molteplici interessi nazionali sul mare; - esercitare le necessarie attività di controllo e d’intervento nello spazio aereo nazionale; - concorrere alla tutela delle istituzioni nazionali; - concorrere alla protezione di infrastrutture di zone di particolare interesse; - concorrere al soccorso delle popolazioni , in occasione di pubbliche calamità; - assicurare “per efficienza operativa e per dislocazione delle forze” l’attuazione della pianificazione nazionale e di quella concordata nell’ambito NATO, in caso di tensioni o di crisi. b. In caso di conflitto: - assicurare l’integrità del territorio nazionale, difendendolo da qualsiasi offesa, qualunque sia la provenienza, ed a tal fine condurre in terra, in mare o in cielo - in esecuzione della pianificazione nazionale e/o NATO operazioni difensive e controffensive intese a neutralizzare la capacità operativa dell’avversario ed arrestare l’aggressione “il più avanti possibile”; - difendere le linee di comunicazione marittime ed aeree necessarie per la vita e per l’alimentazione dello sforzo bellico della Nazione ed impedire all’avversario l’uso delle proprie; - salvaguardare la libera disponibilità delle aree e dei punti sensibili delle installazioni e delle linee di comunicazioni in tutto il territorio nazionale. Infine, le FF. AA., per l’assolvimento dei compiti assegnati, provvedono anche ad addestrare i cittadini alle armi, a tenere in efficienza e ad ammodernare armi, mezzi e sistemi d’arma ed aggiornare dottrine e tecniche d’impiego. Da un decennio a questa parte, il mutare dello scenario geopolitico e strategico mondiale (europeo in particolare) e la conseguente nuova concezione della strategia della NATO, hanno imposto un ripensamento della politica di sicurezza italiana. Per cui, alla tradizionale difesa del territorio, si affiancano oggi nuovi compiti per le Forze Armate, più vasti e diversificati rispetto agli anni della “Guerra Fredda”, (vedasi, ad esempio, i recenti interventi esteri in Golfo Persico, Mozambico, Somalia, ex Iugoslavia, Albania, Irak, Afghanistan, Libia): ciò ha prodotto un’evoluzione del concetto di “difesa collettiva” verso quello di “sicurezza collettiva”. In tale prospettiva, per corrispondere alle nuove esigenze poste dalla situazione internazionale, lo strumento militare italiano sta mutando fisionomia, proiettato a divenire più armonico, flessibile e con strutture di comando e controllo facilmente integrabile in complessi multinazionali. Riguardo l’Aeronautica Militare, in base alle normative in vigore, i compiti ad essa assegnati possono essere suddivisi in quattro grandi categorie: - compiti operativi; - compiti complementari; - compiti di concorso alle autorità civili; - compiti derivanti da accordi internazionali. 49 3.3 CENNI SUI CORPI DI POLIZIA I Corpi di Polizia sono organismi che, pur non facenti parte integrante delle FF. AA., svolgono compiti istituzionali propri, comunque rivolti alla tutela e alla salvaguardia delle libere istituzioni dello Stato. Essi si suddividono in Corpi Armati e Corpi Militarmente Organizzati. Mentre i primi sono soggetti, alla pari delle FF. AA., alla Legge Penale Militare e ai Regolamenti (C.O.M. – T.U.O.M.), quelli militarmente organizzati, pur avendo una struttura organizzativa similare a quelle delle FF. AA., rispondono invece ai rispettivi regolamenti interni e a quanto stabilito da apposite Leggi dello Stato, anche alla Legge Penale Militare. 3.3.1 CORPI ARMATI Attualmente, la sola Guardia di Finanza fa parte dei Corpi Armati dello Stato. Il Corpo della Guardia di Finanza (le cosiddette Fiamme Gialle), è il corpo più anziano essendo stato istituito nel 1774 in Piemonte. Assunse l’attuale denominazione nel 1881 e, nei primi del secolo ricevette le stellette e la Bandiera di Guerra. Funzione fondamentale della Guardia di Finanza quale Corpo di Polizia economico-fiscale, è quella di assicurare con attività preventiva e repressiva, in terra, in mare e dal cielo, la tutela delle leggi tributarie denunciando le evasioni e le violazioni finanziarie (contrabbando, evasione fiscale, droga, sofisticazioni alimentari, etc.). Distinto nei due rami di terra e di mare , il Corpo è alle dirette dipendenze del Ministro delle Finanze e, oltre ad assolvere ai compiti istituzionali anzidetti, affianca anche l’operato dell’E.I. nella difesa politico-militare delle frontiere. Il Corpo dispone di un Servizio Aereo con propri piloti, mezzi e servizio di manutenzione. 3.3.2. CORPI MILITARMENTE ORGANIZZATI I Corpi militarmente organizzati sono: - Polizia di Stato; - Corpo Forestale dello Stato; - Polizia Penitenziaria; - Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco; - Croce Rossa Italiana. La Polizia di Stato assume la nuova denominazione a seguito della legge 121/81 (legge di Riforma della Polizia), quando viene smilitarizzato il Corpo della Guardia di Pubblica Sicurezza ed il Corpo di Polizia Femminile. Il Corpo, inquadrato nel Dipartimento della Pubblica Sicurezza, dipende dal Ministero dell’Interno ed esplica i propri servizi di istituto con personale maschile e femminile con parità di attribuzioni, funzioni, trattamento economico e progressione di carriera. Esso è articolato in varie specialità (Buoncostume, Polizia Scientifica, Polizia Stradale, Polizia Ferroviaria, Polizia di Frontiera, Polizia Postale etc.), ed esercita le proprie funzioni al servizio delle istituzioni democratiche e dei cittadini, sollecitandone la collaborazione. In particolare, provvede per: - la tutela dell’esercizio della libertà e dei diritti dei cittadini; - la vigilanza sull’osservanza delle leggi, dei regolamenti e dei provvedimenti della pubblica autorità: 50 - la prevenzione e la repressione dei reati; - la tutela dell’ordine e la Sicurezza Pubblica; - il soccorso in caso di calamità ed infortuni. Il Corpo dispone anche di un Servizio Aereo con propri piloti, mezzi e servizio di manutenzione. Il Corpo Forestale dello Stato, costituito nel 1923, è posto alle dipendenze del Ministero dell’Agricoltura e Foreste ed assolve ai compiti di tutela, vigilanza e potenziamento del patrimonio boschivo dello Stato, mediante rimboschimento, rinsaldamento e sistemazione idraulico-forestale dei complessi boschivi in montagna. Il Corpo, per l’assolvimento dei compiti istituzionali, dispone anche di un servizio aereo ed è stato smilitarizzato nell’anno 1982. La Polizia Penitenziaria (ex Corpo degli Agenti di Custodia) è stato smilitarizzato nel 1992 e dipende dal Ministero di Grazia e Giustizia. Assolve essenzialmente ai seguenti compiti istituzionali: - sorveglianza ed assistenza dei detenuti; - collaborazione all’opera di rieducazione degli stessi. Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, oltre alla presenza di personale in servizio continuativo, prevede il reclutamento dei Vigili Volontari, che avviene attraverso un’aliquota stabilita in accordo con il Ministero della Difesa. Il servizio volontario in questo Corpo è sostitutivo del Servizio Militare di Leva. Nonostante la denominazione, i Vigili del Fuoco non curano soltanto la predisposizione dei mezzi di difesa dall’insidia del fuoco ed il loro pronto impiego ma, attraverso altre specialità, provvedono al soccorso ed al salvataggio di vite umane in pericolo nonchè all’effettuazione di accertamenti di stabilità di edifici pubblici e privati. La Croce Rossa Italiana (C.R.I.), con dipendenza dal Ministero della Sanità e, per l’impiego dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, venne eretta in Corpo morale nel 1884. Attualmente è un Ente di diritto pubblico con prerogative di carattere nazionale, avente scopi di assistenza sanitaria e sociale in pace e in guerra. Il Corpo contribuisce con personale e mezzi propri allo sgombero ed alla cura dei malati e feriti, nonché all’assistenza dei prigionieri. Per il suo funzionamento nei casi di emergenza e di guerra, la C.R.I. arruola personale volontario che costituisce il Corpo militare della C.R.I. e il Corpo delle Infermiere Volontarie. La Polizia di Stato, i Carabinieri e il Corpo della Guardia di Finanza, fermi restando i loro ordinamenti e dipendenze, sono Forze di Polizia ai fini della tutela dell’Ordine e della Sicurezza Pubblica. Il Corpo della Polizia Penitenziaria ed il Corpo Forestale dello Stato possono, all’occorrenza, essere chiamati a concorrere nell’espletamento di servizi di Ordine e Sicurezza Pubblica. Le Forze di Polizia infine, possono essere utilizzate anche per il servizio di Soccorso Pubblico. 3.4 CONCLUSIONI Lo strumento militare nazionale non è un complesso avulso dal resto della Nazione, ma perfettamente integrato nel tessuto sociale di cui fa parte. La ragione della difesa e della sicurezza, cui le Forze Armate si ispirano, non sono più ristrette al51 l’interno del territorio nazionale, ma proiettate ovunque si manifesti un rischio diretto o indiretto per il nostro Paese e per le alleanze / organismi internazionali alle quali l’Italia aderisce. Attualmente lo strumento militare nazionale, è chiamato a fronteggiare un quadro strategico fortemente mutato rispetto a qualche anno fa e nel quale, al consolidato bipolarismo tra blocchi contrapposti, sono subentrati assetti geopolitici più fluidi ed instabili, fonti di rischio e di conflittualità. Concludiamo, sottolineando la diuturna lotta, spesso con sacrificio di vite umane, dei Corpi dello Stato e delle Forze di Polizia e Carabinieri contro la malavita organizzata ed il terrorismo, per la tutela dei cittadini e la salvaguardia delle libere istituzioni. 52 Capitolo IV IL PERSONALE MILITARE DELL’AERONAUTICA MILITARE 4.1 PREMESSA Come visto in precedenza il personale è uno dei tre elementi fondamentali, insieme ai mezzi e all’ambiente, che costituiscono le Forze Armate. Il personale rappresenta l’elemento vitale per il funzionamento di ogni organizzazione; ad esso, nonostante l’importanza attribuita all’elemento tecnologico, vanno sicuramente dedicati l’interesse e la cura necessaria per garantire l’efficienza e l’efficacia di qualsivoglia attività. 4.2 SUDDIVISIONE DEL PERSONALE IN BASE AL GRADO In relazione al grado e alla posizione di “stato”, che è il rapporto che ha con l’Amministrazione, il personale dell’A. M. è suddiviso nelle seguenti categorie (Art. 627 C.O.M.): Ufficiali ferma volontaria - servizio permanente - congedo - congedo assoluto; Sottufficiali in servizio permanente - congedo - congedo assoluto; Graduati in servizio permanente - congedo - congedo assoluto Militari di Truppa allievi - in ferma prefissata. La categoria degli ufficiali comprende i militari dal grado di sottotenente e corrispondenti sino al grado di generale o ammiraglio. La categoria dei sottufficiali comprende i militari dal grado di sergente e corrispondenti sino al grado di primo maresciallo ed equiparati. La categoria dei graduati comprende i militari dal grado di primo caporal maggiore e corrispondenti sino al grado di caporal maggiore capo scelto ed equiparati. La categoria dei militari di truppa comprende i militari di leva, i volontari in ferma prefissata, gli allievi carabinieri, gli allievi finanzieri, gli allievi delle scuole militari, navale e aeronautica, gli allievi marescialli in ferma, gli allievi ufficiali in ferma prefissata e gli allievi ufficiali delle accademie militari. 4.2.1 La successione e la corrispondenza dei gradi degli ufficiali sono così determinate in ordine crescente: a) sottotenente: guardiamarina per la Marina militare; b) tenente: sottotenente di vascello per la Marina militare; c) capitano: tenente di vascello per la Marina militare; d) maggiore: capitano di corvetta per la Marina militare; e) tenente colonnello: capitano di fregata per la Marina militare; 53 f) colonnello: capitano di vascello per la Marina militare; g) generale di brigata: brigadiere generale per le armi e i corpi logistici dell'Esercito italiano; contrammiraglio per la Marina militare; generale di brigata aerea e brigadiere generale per l'Aeronautica militare; h) generale di divisione: maggiore generale per le armi e i corpi logistici dell'Esercito italiano; ammiraglio di divisione e ammiraglio ispettore per la Marina militare; generale di divisione aerea e generale ispettore per l'Aeronautica militare; i) generale di corpo d'armata: tenente generale per le armi e i corpi logistici dell'Esercito Italiano; ammiraglio di squadra e ammiraglio ispettore capo per la Marina militare;generale di squadra aerea, generale di squadra e generale ispettore capo per l'Aeronautica militare; l) generale: ammiraglio per la Marina militare. Il Capo di Stato Maggiore assume l’incarico speciale. L’Ufficiale Generale nominato Capo di Stato Maggiore Difesa consegue la promozione aggiuntiva di GENERALE (quarta stella). Gli ufficiali dal grado di sottotenente a quello di capitano e corrispondenti sono ufficiali inferiori. I sottotenenti e i tenenti e gradi corrispondenti sono ufficiali subalterni. Gli ufficiali dal grado di maggiore a quello di colonnello e corrispondenti sono ufficiali superiori. 4.2.2. La successione e la corrispondenza dei gradi dei sottufficiali sono così determinate in ordine crescente: a) sergente: vicebrigadiere per l'Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza; b) sergente maggiore: secondo capo della Marina militare; brigadiere per l'Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza; c) sergente maggiore capo: secondo capo scelto della Marina militare; brigadiere capo per l'Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza; d) maresciallo: capo di 3ª classe per la Marina militare; maresciallo di 3ª classe per l'Aeronautica militare; e) maresciallo ordinario: capo di 2ª classe per la Marina militare; maresciallo di 2ª classe per l'Aeronautica militare; f) maresciallo capo: capo di 1ª classe per la Marina militare; maresciallo di 1ª classe per l'Aeronautica militare; g) primo maresciallo: maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza per l'Arma dei carabinieri; maresciallo aiutante per il Corpo della Guardia di finanza. Ai primi marescialli e gradi corrispondenti può essere attribuita la qualifica di luogotenente. I primi marescialli luogotenenti hanno rango preminente sui pari grado; fra primi marescialli luogotenenti si tiene conto della data di conferimento della qualifica, anche nel caso di pari grado con diversa anzianità. 4.2.3. La successione e la corrispondenza dei gradi dei graduati sono così determinate in ordine crescente: a) primo caporal maggiore: sottocapo di 3ª classe per la Marina militare; aviere capo per l'Aeronautica militare; carabiniere; finanziere; b) caporal maggiore scelto: sottocapo di 2ª classe per la Marina militare; primo aviere scelto 54 per l'Aeronautica militare; carabiniere scelto; finanziere scelto; c) caporal maggiore capo: sottocapo di 1ª classe per la Marina militare; primo aviere capo per l'Aeronautica militare; appuntato per l'Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza; d) caporal maggiore capo scelto: sottocapo di 1ª classe scelto per la Marina militare; primo aviere capo scelto per l'Aeronautica militare; appuntato scelto per l'Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza. 4.2.4. La successione e la corrispondenza dei gradi dei militari di truppa sono così determinate in ordine crescente: a) caporale: comune di 1^ classe per la Marina militare; aviere scelto per l'Aeronautica militare; b) caporal maggiore: sottocapo per la Marina militare; primo aviere per l'Aeronautica militare. Il militare di truppa senza alcun grado è: a) il soldato per l'Esercito italiano; b) il comune di 2ª classe per la Marina militare; c) l'aviere per l'Aeronautica militare; d) l'allievo carabiniere e l'allievo finanziere; e) l'allievo delle scuole militari, navale e aeronautica; f) l'allievo maresciallo in ferma; g) l'allievo ufficiale in ferma prefissata; h) l'allievo ufficiale delle accademie. Leva: vi si trova il cittadino che adempie ai suoi obblighi militari secondo il dettame costituzionale dell’art. 52 Ferma Prefissata: vi si trova il personale che contrae un “rapporto di servizio” con l’Amministrazione. Tale rapporto è caratterizzato da una precarietà al termine della quale si transita in Servizio Permanente oppure collocati in congedo. Serv. Permanente: vi si trova il personale che ha un rapporto d’impiego stabile e continuativo. Congedo: vi si trova il personale che ha un “rapporto di grado” con l’Amministrazione e potrebbe ancora essere richiamato in servizio. In tal caso, contrarrà un rapporto di servizio. Cong. Assoluto: vi appartiene il personale che non può più essere richiamato, nemmeno in caso di guerra. 4.3 SUDDIVISIONE DEL PERSONALE IN BASE ALL’IMPIEGO (OD 15) In base ai compiti che si è chiamati a svolgere e le specializzazioni richieste, il personale dell’A.M. viene suddiviso in Arma Aeronautica, Corpo del Genio Aeronautico, Corpo di Commissariato Aeronautico e Corpo Sanitario Aeronautico. 55 4.3.1. ARMA AERONAUTICA Comprende il personale destinato al diretto impiego del mezzo aereo ed all’immediato supporto difensivo e tecnico - logistico. Si suddivide nei seguenti Ruoli: - Ruolo Naviganti Normale (A.A.r.n.n.): tale ruolo comprende ufficiali provenienti dall’Accademia e destinati prevalentemente ad incarichi di comando. Possono essere Piloti o Navigatori. L’escursione di carriera va da Sottotenente a Gen. di Squadra Aerea. - Ruolo Naviganti Speciale (A.A.r.n.s.): tale ruolo comprende gli ufficiali piloti provenienti dal Complemento ed in taluni casi dal Ruolo Normale. Faranno parte dell’A.A.r.n.s. anche i sottufficiali piloti (attualmente ad organico zero). L’escursione di carriera va da Sottotenente a Colonnello. - Ruolo Normale delle Armi (A.A.r.a.n.): tale ruolo comprende ufficiali provenienti essenzialmente dall’Accademia e destinati all’espletamento di funzioni di comando con attività di direzione e controllo di servizi operativi, logistici e di supporto. L’escursione di carriera va da Sottotenente a Gen. di Squadra. - Ruolo Speciale delle Armi ( A.A.r.a. s.) : tale ruolo comprende ufficiali provenienti dal Complemento, dal Ruolo Marescialli e, in taluni casi, dal Ruolo Normale. 56 Al personale appartenente al Ruolo dei Marescialli, sono attribuite funzioni che richiedono una adeguata preparazione professionale. In tale ambito, essi, sono di norma preposti ad unità operative, tecniche, logistiche, addestrative ed uffici e svolgono interventi di natura tecnico - operativa ed incarichi la cui esecuzione richiede elevata specializzazione e capacità di utilizzazione di mezzi e strumentazioni tecnologicamente avanzate; - Ruolo Musicisti (tab. “C”) : A tale Ruolo appartiene il personale della Banda Musicale dell’AM, fatta eccezione per il Maestro Direttore e Vice Direttore i quali appartengono al Ruolo dell’A.A.r.a.s.. La Banda Musicale è un complesso organico destinato a partecipare alle celebrazioni più importanti della vita della F.A., in occasione di manifestazioni pubbliche, organizzate anche a livello internazionale. Inoltre esplica attività concertistiche per la diffusione della cultura musicale in collegamento con Associazioni Culturali e con Enti pubblici o privati, nazionali e stranieri. - Ruolo Sergenti (tab. “D”) : Al personale appartenente al ruolo dei sergenti sono attribuite fondamentalmente mansioni esecutive che si traducono nello svolgimento di compiti operativi, addestrativi, tecnico-amministrativi e/o tecnico manuali. Tale personale è tratto dai Volontari di Truppa in S.P., mediante concorso interno a domanda. - Ruolo dei Volontari di Truppa in Servizio Permanente (tab. “E”) : Al personale di tale ruolo sono, di norma, attribuite mansioni esecutive ed impiegati essenzialmente in unità operative ed addestrative. Tale Ruolo è alimentato dalla truppa in Ferma volontaria (T.F.V.) in base ad apposita graduatoria di merito compilata a termine del 4° anno di ferma previa presentazione di apposita domanda e di superamento di un apposito corso interno. 4.3.2. CORPO DEL GENIO AERONAUTICO Il Corpo del Genio Aeronautico comprende personale con compiti di studio, progettazione, collaudo del materiale, controllo e direzione dei servizi tecnici e sorveglianza delle Ditte e Industrie che lavorano per l’A.M.. Si suddivide nei seguenti ruoli: 58 Tabella D Arma Aeronautica Ruolo Sergenti CATEGORIA SPECIALITÀ Armamento Armamento Aereo Armamento Terrestre Chimica Commissariato Laboratorio Amministrazione e Rifornimento MO Vettovagliamento Difesa Aerea Missilistica Integrata Traffico Aereo Manutentore Tecnico - Meccanico Costruzioni Operatore di Bordo Apparati Elettrogeni Manutentore Tecnico - Avionico Manutentore Radar Manutentore Sistemi TLC/AV/EAD/Meteo Meteorologia Controllo Spazio Aereo Costruzioni Aeronautiche Equipaggi di Volo Elettronica Fisica Infrastrutture ed Impianti Motorizzazione Supporto Logistico Supporto Operativo Edile Elettricista Idrotermico Autotrasporti Antincendi Cartografo Informatico Logistica Operatore Sistemi di Telecomunicazioni Uffici Incursore Difesa Terrestre Informazioni e Sicurezza Soccorritore 59 Tabella E Arma Aeronautica Ruolo Volontari di Truppa in S.P. CATEGORIA Armamento SPECIALITÀ' Armamento Aereo Armamento Terrestre Chimica Laboratorio Commissariato Amministrazione e Rifornimenti MO Vettovagliamento Controllo Spazio Aereo Difesa Aerea Missilistica Integrato Traffico Aereo Costruzioni Aeronautiche Manutentore Tecnico - Meccanico Elettronica Apparati Elettrogeni Manutentore Tecnico - Avionico Manutentore Radar Manutentore Sistemi TLC/AV/EAD/Meteo Fisica Meteorologia Infrastrutture ed Impianti Edile Elettricista Idrotermico Motorizzazione Autotrasporti Supporto Logistico Antincendi Musicante Informatico Logistica Operatore Sistemi TLC Uffici Cartografo Supporto Operativo Incursore Difesa terrestre Soccorritore 60 - Ruolo Normale (G.A.r.n.): Tale ruolo comprende ufficiali in possesso di laurea ad indirizzo tecnico (Ingegneria, Fisica, Chimica). Sono ufficiali provenienti essenzialmente dall’Accademia e, all’occorrenza, anche dalla vita civile dalla quale sono incorporati perché vincitori di apposito concorso e già in possesso di laurea. In tale caso la loro carriera inizierebbe direttamente dal grado di Tenente. La carriera va da Sottotenente a Ispettore Capo. - Ruolo Speciale (G.A.r.s.): Tale ruolo comprende ufficiali in possesso di diploma ad indirizzo tecnico. Sono provenienti essenzialmente dal Complemento, dal Ruolo Marescialli ed in taluni casi, dal Ruolo Normale. Il ruolo speciale del G.A., si suddivide nelle seguenti specialità: Aeronautici - Armamento - Elettronici - Elettricisti - Motorizzazione - Fotografi - Edili - Geofisici - Ass. di Laboratorio. L’escursione di carriera va da Sottotenente a Colonnello. Inoltre, fanno parte di questo Ruolo, gli Ufficiali del Ruolo ad Esaurimento in Servizio Permanente (REsp) del Corpo del Genio Aeronautico Ruolo Assistenti Tecnici. 4.3.3. CORPO DI COMMISSARIATO AERONAUTICO E’ formato da personale con compiti di studio, collaudo e gestione del Materiale Ordinario, Direzione dei Servizi di Commissariato ed Amministrazione, ispezione e sorveglianza delle ditte che lavorano per l’A.M.. Si suddivide nei seguenti ruoli: - Ruolo Normale (C.C.r.n.): Tale Ruolo comprende Ufficiali con laurea in Scienze Politiche, Economia e Commercio, Giurisprudenza. Sono essenzialmente Ufficiali provenienti dalla vita civile vincitori di apposito concorso e già in possesso di laurea. In tal caso la loro carriera inizierebbe direttamente dal grado di Tenente. L’escursione di carriera va da Sottotenente a Gen. Ispettore. Inoltre, fanno parte di questo Ruolo, gli Ufficiali del Ruolo ad Esaurimento in Servizio Permanente (REsp) del Corpo di Commissariato Aeronautico, Ruolo Commissariato. - Ruolo Speciale (C.C.r.s.): Tale Ruolo comprende Ufficiali in possesso di diploma ad indirizzo tecnico - amministrativo. Sono provenienti essenzialmente dal Complemento e dal Ruolo Marescialli. L’escursione di carriera va da Sottotenente a Colonnello. Inoltre, fanno parte di tale Ruolo gli Ufficiali del Ruolo ad Esaurimento in Servizio Permanente (REsp) del Corpo di Commissariato Aeronautico, Ruolo Amministrazione. 61 4.3.4. CORPO SANITARIO AERONAUTICO Composto da Ufficiali Medici e non, con compiti di studi ed esperienza sulle condizioni ambientali per il volo, accertamento idoneità fisica del personale, direzione dei servizi sanitari A.M. e controllo sul materiale sanitario compreso quello destinato al personale di volo. Si suddivide nei seguenti ruoli: - Ruolo Normale (C.S.A.r.n.): Tale Ruolo comprende Ufficiali Medici in possesso di laurea in medicina e chirurgia. Sono essenzialmente provenienti dall’Accademia di Sanità Militare; in qualche caso, direttamente dalla vita civile qualora vincitori di apposito concorso ed in possesso già di laurea. In questo caso, la loro carriera inizierebbe direttamente col grado di Tenente. L’escursione di carriera va da Sottotenente a Gen. Ispettore. Inoltre, fanno parte di questo Ruolo, gli Ufficiali del Ruolo ad Esaurimento in Servizio permanente (REsp) del Ruolo Ufficiali Medici del Corpo Sanitario Aeronautico. - Ruolo Speciale (C.S.A.r.s.): Tale Ruolo comprende personale in possesso di diploma di licenza di istituto medio di secondo grado. Sono provenienti essenzialmente dal Complemento, dal Ruolo Marescialli e in taluni casi dai frequentatori dei corsi normali. L’escursione di carriera va da Sottotenente a Colonnello. 4.3.5. RUOLI AD ESAURIMENTO PER UFFICIALI: Alcuni ruoli delle Armi e dei Corpi sono affiancati da ruoli paralleli costituiti da Ufficiali del Ruolo Esaurimento in Servizio Permanente (Resp). Tali ruoli, non essendo più alimentati, verranno ad esaurirsi naturalmente col tempo. Uno di questi ruoli ancora significativo per consistenza numerica è il Ruolo delle Armi (AaraREsp). 4.3.6. CAPPELLANI MILITARI Dipendono dall’Ordinario Militare e costituiscono il Ruolo del Personale del Servizio Assistenza Spirituale delle F.A. . 4.4 CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE (OD 20) 4.4.1. PREMESSA L’elevato numero di specializzazioni richieste dalla rapida e crescente evoluzione dei sistemi d’arma della F. A. ha reso necessario l’adozione di un sistema di classificazione, tale che nelle attività di gestione del personale (dell’impiego in particolare) consenta di acquisire in maniera tempestiva e corretta la reale situazione del personale stesso sotto il duplice aspetto 62 della Specialità/Qualifica posseduta ed effettivo impiego. Tale sistema persegue molteplici obiettivi, quali ad esempio: - consentire una efficace utilizzazione delle capacità dei singoli militari in relazione alle conoscenze acquisite, razionalizzandone l’addestramento e l’impiego; - migliorare le procedure di pianificazione della mobilitazione, reclutamento e ripianamento organici; - semplificare le attività per la selezione del personale; - agevolare l’automazione della gestione dei dati riguardanti il personale. A tale scopo lo S.M.A. ha pubblicato e reso operante fin dal 1954 il “Regolamento sulla Classificazione dei Sottufficiali e dei Militari di Truppa dell’A.M.” (OD. 20). Tale pubblicazione, rivista più volte nel tempo, a seguito dei vari interventi normativi, è stata completamente rielaborata nel 2002 assumendo il titolo di "Norme di Classificazione e Profili Professionali degli Ufficiali, dei Sottufficiali e della Truppa dell'Aeronautica Militare" risultando, quindi, valida per tutto il personale dell'A.M.. L'OD 20 edizione 2002, costituito da due volumi, è articolata in tre parti così suddivise: - 1ª Parte: Norme e procedure atte a disciplinare il conseguimento, il mantenimento, il cambio delle professionalità; - 2ª Parte: Mansionario in cui sono definiti i profili professionali; - 3ª Parte: Sistema di codificazione e modulistica. 4.4.2. DEFINIZIONI Ruolo Suddivisione generale del personale militare stabilita con Legge ordinativa, costituente l'elenco completo del personale dal quale, per il fatto di esservi incluso o per l'ordine in cui vi è iscritto, derivano conseguenze giuridiche. Costituisce, per il personale, il riferimento di base per tutti i provvedimenti inerenti lo stato giuridico e l'avanzamento. Ogni militare deve appartenere ad un solo ruolo che viene attribuito in funzione del concorso di cui è risultato vincitore. Categoria Suddivisione del Ruolo, in base ad esigenze formative, del personale militare dell'A.M.. Essa si consegue, di massima, presso l'Istituto di Formazione. Identifica un settore delimitato di attività che presuppone una specifica preparazione di base comune per tutti gli appartenenti alla stessa categoria. Ogni militare deve appartenere ad una sola categoria, secondo i fabbisogni individuati dallo SMA e in funzione delle esigenze funzionali di F.A.. Il provvedimento di 1ª attribuzione della categoria viene emanato dalla D.I.P.M.A./D.G.P.M., in funzione di quanto previsto dal bando di concorso. Il cambio di categoria è possibile solo nel caso in cui venga attribuita al militare una nuova specialità incompatibile con la categoria di appartenenza. 63 Specialità Suddivisione della categoria in cui vengono raggruppate attività più specialistiche che, oltre ad essere della stessa estrazione professionale, riguardano più dettagliatamente determinati settori di addestramento ed impiego e richiedono una specifica e più approfondita preparazione tecnico-professionale. Essa identifica una particolare conoscenza teorica e pratica acquisita al termine di un corso di addestramento. Ogni militare possiede una sola specialità che viene individuata dallo S.M.A. in funzione delle esigenze di F. A.. Il provvedimento di 1ª attribuzione della specialità viene emanato dalla D.I.P.M.A./D.G.P.M., in funzione di quanto previsto dal bando di concorso. Il cambio di specialità è possibile ed è disposto dalla D.I.P.M.A.. Esso può essere a domanda del militare, oppure d'autorità, quando lo richiedono esigenze di impiego, per permanente ridotta idoneità fisica, pronunciata dai competenti organismi medico legali, che renda il militare non idoneo a tutte o parte delle mansioni previste dal relativo profilo, oppure in alternativa alla dispensa dal servizio, per manifesta incapacità all'espletamento delle mansioni previste per la specialità posseduta. Alla specialità possono essere associate alcune qualifiche/abilitazioni, in relazione all'impiego ed alle esigenze di servizio. Qualifica Particolare capacità tecnico/operativa conseguita con corsi di specializzazione, qualificazione e/o periodi d'addestramento/impiego (OJT). Non è necessariamente della stessa estrazione professionale della specialità cui è associata ma è con essa compatibile. Rappresenta il livello di maggior dettaglio nella classificazione del personale e non prevede ulteriori suddivisioni. Ogni militare può acquisire una o più qualifiche che vengono certificate dal Comandante dell'Ente ove il militare è in F.E.O. oppure, qualora diversamente disposto da specifiche normative di settore (ad esempio le norme relative al personale Pilota e agli Equipaggi di Volo), dalle Autorità indicate in dette direttive. Abilitazione Particolare capacità tecnico/operativa conseguita con corsi di specializzazione, qualificazione e/o periodi d'addestramento/impiego (OJT) dal personale per operare nell'ambito del controllo spazio aereo. E' riservata al solo personale al solo personale abilitato al Controllo dello Spazio Aereo (Traffico Aereo, Difesa Aerea e Missili). Essa rappresenta, nel solo settore del controllo dello spazio aereo, l'equivalente della qualifica prevista per tutti gli altri settori di attività. E' obbligatoriamente della stessa estrazione professionale della specialità cui è associata. 64 Capitolo V PRESIDIO AERONAUTICO 1. PREMESSA Le norme che regolano i Servizi di Presidio sono contenute nella pubblicazione "Regolamento sul Servizio Territoriale e di Presidio" dello Stato Maggiore Difesa - Edizione 1973 e successivi aggiornamenti. Le norme per il Servizio di Presidio sono, in linea di massima, comuni a tutti i Corpi e Reparti delle Forze Armate principalmente per le parti relative alle bandiere, agli onori militari, ai servizi di carattere generale, ai servizi di guardia, ai servizi di Ordine Pubblico. Riguardo l'Aeronautica Militare, dette norme sono integrate dalla pubblicazione: OD.1 - "Ordinamento dei Comandi e Reparti dell' A.M. e norme sul loro funzionamento". 2. PRESIDIO MILITARE Si intende Presidio Militare una porzione di territorio (avendo cura di farlo coincidere, a meno di motivi particolari, con quello delle circoscrizioni amministrative quali Comuni, Province e Regioni) - sede stanziale o temporanea di unità militari che per consistenza e livello di comando consentono l'assolvimento delle attribuzioni presidiarie. 3. PRESIDIO AERONAUTICO Costituisce Presidio Aeronautico ogni località sede permanente o temporanea di Reparti ed Enti di Aeronautici, purché si realizzano le seguenti condizioni: - almeno uno di tali Reparti e Enti sia retto da un Ufficiale; - il livello di comando ed il complesso delle forze consentano di svolgere tutte le attribuzioni presidiarie. Il Presidio Aeronautico può anche avere carattere di temporaneità qualora Reparti di volo o Enti A.M. siano provvisoriamente rischierati in una determinata località non facente parte di altro Presidio Aeronautico. L'istituzione del Presidio e la determinazione della giurisdizione territoriale sono responsabilità dello SMA. I Capoluoghi di Circoscrizione Aeroportuale - costituiti di norma in corrispondenza di uno Stormo o Brigata Aerea - svolgono anche le funzioni di Presidio Aeronautico per tutto il territorio della Circoscrizione. In corrispondenza di alcune province amministrative sono costituiti Presidi Aeronautici il cui territorio viene sottratto, ai soli fini dei compiti presidiari, a quello della Circoscrizione Aeroportuale competente per territorio. Laddove lo Stato Maggiore non istituisca un presidio in corrispondenza di un reparto oppure lo 65 stesso non è retto da un Ufficiale, la località di stanza di questo reparto dovrà essere compresa nella giurisdizione di un altro Presidio. Assume l'incarico di Comandante di Presidio Aeronautico l’Ufficiale più elevato in grado o più anziano dei Comandanti in sede dei Reparti o Enti dislocati nel territorio del Presidio; egli svolge le attribuzioni previste dall'OD.1 e dalla pubblicazione SMD-G-106. In particolare: - rappresenta l'Autorità Aeronautica nei rapporti con le Autorità Militari delle altre Forze Armate dello Stato e con quelle civili e religiose del luogo; - propone allo Stato Maggiore la modifica dei limiti territoriali del Presidio e ne motiva la proposta. Lo Stato Maggiore, dopo l'approvazione, notifica la modifica allo Stato Maggiore Difesa per l'individuazione del Comandante di Presidio interforze; - impartisce disposizioni ai Corpi, Reparti ed Enti di F.A. dislocati nel Presidio in occasione di riviste, parate, onori militari e onori funebri militari nel Presidio; - regola l'alternarsi dei reparti nell'uso degli impianti comuni (campi sportivi, palestre, ecc.); - dispone per l'impiego delle Forze disponibili e dislocate nel territorio del Presidio Aeronautico, nel servizio di ordine pubblico o in occasione di pubbliche calamità o in caso di sciopero dei servizi di pubblica utilità, secondo le norme vigenti in materia; nei casi di assoluta urgenza e gravità può aderire alle richieste di servizio di ordine pubblico, rivolte a lui direttamente dalle Autorità civili competenti, purché il personale stesso venga impiegato entro i limiti del Presidio e ponendo vincoli, in termini di distanze di tempo, entro i quali gli interessati devono essere reperibili; - si accerta che siano osservate le disposizioni in materia di circolazione stradale; in caso di incidenti pone in essere quanto previsto dalle normative vigenti in materia; - è responsabile della disseminazione nell'ambito del proprio presidio delle circolari e/o comunicazioni varie d'interesse della F.A. trasmesse dagli Enti centrali di F.A.. - ha autorità su tutti i militari dell'Aeronautica che risiedono anche temporaneamente e per qualsiasi motivo nel Presidio, purché a lui inferiori di grado o anzianità, per quanto si riferisce all'uniforme, al contegno in pubblico ed alle buone relazioni fra militari e cittadinanza; - vigila perché venga evitato indebito uso, da parte di estranei alle F.A., di uniformi militari o che possono comunque confondersi con queste; - regola la partecipazione del personale militare dei Reparti ed Enti Aeronautici dislocati sul Presidio, ai servizi di Presidio (servizio di guardia, servizio di ronda, di picchetto armato, di onori funebri militari, servizio di soccorso in caso di calamità, concorso a pubblici servizi) da espletare secondo il "Regolamento sul Servizio Territoriale e di Presidio" e secondo le disposizioni particolari impartite dal Comandante di Regione Aerea; - vigila sulle condizioni igienico - sanitarie generali del Presidio Aeronautico e sull'assistenza dei militari ricoverati negli ospedali civili; - notifica ogni sua assenza al Superiore Comando di Regione Aerea, comunicando il nome dell'Ufficiale che lo sostituisce. I1 Comandante di Presidio Aeronautico disimpegna di massima il suo servizio nello stesso Ufficio che gli serve per l'esercizio della propria carica e si avvale del personale di detto Ufficio. Terrà però distinto il carteggio riguardante il Comando di Presidio per consegnarlo a chi gli succede, temporaneamente o stabilmente. Nella località in cui coesistono Comandi di Presidio di diverse F.A., essi, ai fini delle proprie funzioni presidiarie, sono tra loro indipendenti. Ciascuno dei Comandanti assolve le proprie funzioni limitatamente al personale e agli Enti della F.A. cui appartiene. Tuttavia il più elevato in grado o il più anziano di essi, purché con dipendenza dal Ministero della Difesa, dà disposizioni per il coordinamento e la direzione nel campo delle esigenze presidiarie di interesse comune ed entro i limiti territoriali di Presidio concordati tra i singoli Comandanti. 66 Capitolo VI OPERAZIONI GIORNALIERE E SERVIZI INTERNI DI REPARTO 1. PREMESSA Le norme generali che regolano la vita dei Reparti dell’A.M. sono definite dall’O.D.1, integrato per quanto riguarda il Servizi di Reparto e i Servizi per la Protezione delle forze dalla Direttiva SMA 21. La pubblicazione interforze SMD-G-106 "Regolamento sul servizio territoriale e di presidio" costituisce un riferimento normativo per i Comandanti ed il personale responsabile ed incaricato dei servizi. Ai servizi di reparto concorrono in tempo di pace, sul territorio nazionale ed in condizioni di normalità tutti i militari, senza limitazioni d'età, in forza presso ciascun ente e presso gli enti coubicati ove non sono istituiti analoghi servizi. I1 personale delle altre Forze Armate che presta servizio presso i reparti A.M. oppure presso reparti coubicati partecipa ai servizi di reparto ferme restando le limitazioni indicate negli ordinamenti della Forza Armata di appartenenza. L’Uniforme prevista per lo svolgimento dei servizi di Reparto è quella di servizio con i segni distintivi previsti relativamente alla tipologia di servizio assolto. 2. OPERAZIONI GIORNALIERE L'azione di comando del responsabile posto alla direzione di un reparto A.M. in materia di organizzazione dei servizi e delle operazioni generali si manifesta, per gli aspetti ordinari, attraverso l'emanazione di: - Disposizioni Permanenti; - Ordine del Giorno; - Orario delle operazioni giornaliere. a) DISPOSIZIONI PERMANENTI Sono norme a carattere generale e permanenti specifiche per ciascuno dei servizi (riguardano generalmente “Allarmi”, “Adunate”, “Norme Antincendi”, “Evacuazioni”, ecc).. Debbono essere raccolte, custodite e aggiornate e conosciute da tutto il personale che a tal fine dovrà essere addestrato con periodiche esercitazioni. Normalmente sono esposte al Corpo di Guardia, nelle sale convegno, ed in apposite bacheche nei pressi dei Comandi di Gruppo/Servizi. b) ORDINE DEL GIORNO In particolare l'Ordine del Giorno è emanato a cura dell'Ufficio Comando, dopo essere stato posto alla firma del Comandante, ed è trasmesso a tutti i Comandi di Gruppo - Uffici del Reparto. Ove il Reparto insista in un comprensorio la stesura della predetta direttiva giornaliera è a cura del Comando responsabile del comprensorio. Gli altri enti ivi insistenti provvederanno ad emanare "or67 dini di servizio internon integrativi delle disposizioni del Comandante di Reparto. Nell’ordine del giorno (fac-simile in allegato “A”) sono inseriti i nominativi del personale comandato di servizio per il giorno seguente (ad eccezione dei servizi di guardia) e tutte le comunicazioni varie di interesse del personale (Promozioni, Alzadandiera generale, cerimonie varie, chiusura/apertura di sale convegno e/o mensa, apertura/chusura piscina, ect) Tutti gli Ufficiali, Sottufficiali e militari di Truppa hanno l'obbligo di prendere conoscenza ed ottemperare agli ordini in essi contenuti. Tali ordini sono distribuiti a cura dell'Ufficio Comando e devono essere affissi su apposite tabelle poste presso il Comando, i Comandi di Gruppo/Servizio, le sale convegno e presso il Corpo di Guardia. Gli ordini straordinari o urgenti, diretti ai singoli militari (Ufficiali, Sottufficiali e Truppa), e le relative eventuali varianti agli ordini già emanati, sono recapitati in busta chiusa a cura dei competenti Comandi di Reparto. c) ORARIO DELLE OPERAZIONI GIORNALIERE Serve a regolare le operazioni giornaliere di Reparto. Un orologio collocato generalmente presso il Corpo di Guardia serve a regolare le varie operazioni che sono indicate da segnali di sirena, tromba o a mezzo disco, su ordine dell’Ufficiale/Sottufficiale di Giornata. L’importanza del rispetto dell’orario è indispensabile per il buon funzionamento di un organismo come quello militare. Le principali operazioni giornaliere sono: - alza ed ammaina bandiera; - sveglia e cura della persona; - visita medica; - inizio e termine lavori; - libera uscita e ritirata; - rapporto; - istruzione militare; - esercizi sportivi; - riviste a corredo; - controllo puniti; - contrappello; - silenzio. 3. SERVIZI INTERNI DI REPARTO I servizi di reparto hanno lo scopo di assicurare il corretto svolgimento delle attività generali dell’Ente ed il governo del personale militare di truppa nel1’arco delle 24 ore. Attraverso tali servizi viene assicurata la necessaria continuità alle attività di supervisione e controllo che risalgono alle responsabilità del Comandante. Il personale incaricato dei servizi di reparto al di fuori dell'orario di servizio ha il compito di assicurare un controllo vigile e continuo sul comportamento e gli atti del personale, in particolare quello di truppa, nonché il funzionamento dei vari servizi dell’ente. In tale ottica il personale esercita una continua sorveglianza e saltuari controlli ed ispezioni, informando prontamente l'Ufficiale d’Ispezione/di Giornata di ogni avvenimento significativo e/o di carattere straordinario. 68 Specifica attenzione dovrà essere posta nello svolgimento delle operazioni generali quotidiane (sveglia, adunata, libera uscita, contrappello, silenzio) e delle attività del tempo libero. I “Servizi Interni di Reparto” sono strutturati in funzione della tipologia dell’Ente e della situazione organica e vi partecipa il personale come indicato nella tabella sottostante. SERVIZI DI REPARTO PRESSO GLI ENTI DELL’A.M. L'organizzazione dei servizi di reparto prevede al vertice il Sottufficiale di Giornata. In ragione della classe di appartenenza dell'ente, attribuita sulla base di quanto previsto dalla Pubblicazione SMA 21, egli dipende dal1’Ufficiale di Ispezione negli enti di classe “1 e 2", dal1’Ufficiale di Giornata negli enti di classe “3 e 4", qualora tale servizio sia attivato, e direttamente dal Comandante negli enti di classe 5" e 6". In condizioni diverse dalla normalità o per specifiche esigenze o particolari situazioni locali, il dispositivo dei servizi di reparto può essere implementato da parte del Comandante dell'ente, prevedendo più unità contemporaneamente per lo svolgimento del medesimo servizio. a) UFFICIALE D'ISPEZIONE/ UFFICIALE DI GIORNATA. Sulla base della classificazione degli enti, l'Ufficiale di Ispezione negli enti di classe 1" e 2" e l'Ufficiale di Giornata in quelli di classe 3" e 4" sono responsabili, al di fuori dell'orario di servizio, del controllo e del regolare svolgimento dei servizi per la protezione delle forze e per quelli di reparto. L'Ufficiale di Ispezione e l'Ufficiale di Giornata dipendono dal Comandante dell'ente ed a lui riferiscono ogni avvenimento significativo o di carattere straordinario. Dall'Ufficiale di Ispezione e dall’Ufficiale di Giornata dipendono invece il Comandante della Guardia ed il Sottufficiale di Giornata rispettivamente per le attività attinenti al servizio per la protezione delle forze e quelle relative ai servizi di reparto. Il servizio di Ufficiale d'Ispezione è svolto dagli Ufficiali di tutti i ruoli nei gradi da Capitano a 69 Tenente Colonnello, mentre quello di Ufficiale di Giornata è svolto dagli Ufficiali subalterni, dai Primi Marescialli e dai Marescialli di 1" classe di tutti i ruoli. Dall’espletamento dei due servizi sono esclusi gli Ufficiali del Corpo Sanitario Aeronautico. Di seguito vengono riportati alcuni dei compiti dell'Ufficiale di Ispezione/Ufficiale di Giornata. L’Ufficiale d’Ispezione/Giornata assicura di fuori dell’orario dì servizio la continuità dell’azione di comando dell’Ente in assenza del Comandante o di chi ne fa le veci, ed è responsabile del controllo del regolare svolgimento dei servizi di reparto e di protezione delle forze. In particolare, l’incaricato del servizio di Ufficiale di Ispezione/Ufficìale di Giornata: - è dispensato dalle normali attribuzioni (secondo le disposizioni impartite dal Comandante); - segue lo svolgimento delle operazioni giornaliere del reparto; - effettua, nelle ore non lavorative, una ricorrente ed organica azione di controllo svolta ad assicurare il regolare svolgimento delle singole attività e dei vari servizi dell’ente, con particolare riguardo a quelli di protezione delle forze, effettuando ispezioni anche notturne per accertarne la corretta esecuzione da parte del personale preposto; - supervisiona l’intervento delle unità che compongono la guardia e dispone in caso di necessità~ sentito il Comandante dell’ente ed il Comandante della Guardia, l’eventuale concorso del personale impiegato nei servizi di reparto o comunque presente in base; - provvede, se autorizzato, ad aprire telegrammi e plichi urgenti diretti al Comando; se necessario provvede di sua iniziativa, dandone notizia appena possibile al Comandante; - riferisce direttamente al Comandante ogni avvenimento di carattere straordinario, significativo o comunque interessante la vita dell’ente. Nei casi di urgenza adotta di sua iniziativa i provvedimenti ritenuti più opportuni, riferendone appena possibile al Comandante; - ha l’obbligo di non allontanarsi dalla base, a meno di motivi di servizio o previa autorizzazione del Comandante; - garantisce una costante presenza nell’installazione. - presenzia all’alza ed ammaina bandiera; - assegna al Sottufficiale di Giornata saltuarie ispezioni notturne; -rilascia al personale, quando le esigenze si verificano fuori del normale orario di servizio, licenze straordinarie per gravi motivi (e permessi) secondo la normativa vigente, riferendone appena possibile al Comandante. b) SOTTUFFICIALE DI GIORNATA Negli enti di classe 5" e 6", poiché non è previsto in condizioni normali il servizio per la protezione delle forze, la responsabilità del controllo del regolare svolgimento dei servizi di reparto è del Sottufficiale di Giornata. In tali casi il Sottufficiale di Giornata rappresenta la figura di vertice dei servizi di reparto e pertanto dipende dal Comandante dell'ente ed a lui riferisce ogni avvenimento significativo o di carattere straordinario. Nel caso di attivazione dei servizi per la protezione delle forze il Comandante dell'ente, sulla base delle direttive ricevute, individua tra gli incarichi istituiti quello responsabile del controllo e del coordinamento dei due servizi (di reparto e per la protezione delle forze), che da lui dipendono direttamente. Il servizio di Sottufficiale di Giornata è svolto dal personale Sottufficiale del ruolo Marescialli e del ruolo Sergenti. Ove ritenuto opportuno, in relazione a particolari situazioni locali contingenti o permanenti, possono essere comandate più unità contemporaneamente per lo svolgimento del servizio di Sot70 tufficiale di Giornata. Il militare incaricato del servizio di Sottufficiale di Giornata è responsabile del controllo del regolare svolgimento dei servizi di reparto. Negli enti ove in condizioni normali non sono previsti servizi di protezione delle forze, assicura nei limiti di quanto previsto dalle consegne, ed applicabile, quanto previsto dai compiti per il servizio di Ufficiale di Ispezione/Ufficiale di Giornata. Di seguito vengono riportati alcuni dei compiti del Sottufficiale di Giornata. In particolare, l’incaricato del servizio di Sottufficiale di giornata: - si presenta, nell’assumere il servizio, unitamente al Sottufficiale smontante, al Comandante (o altro Ufficiale indicato nella consegna) e riceve da questi le consegne, le informazioni generali e le prescrizioni speciali, nonché l’elenco dei puniti ed il registro dei rapporti e delle consegne; - è dispensato dalle normali attribuzioni; - segue lo svolgimento delle operazioni giornaliere del reparto; - è responsabile, nelle ore non comprese nell’orario di normale attività dell’Ente, del comportamento della truppa; - risponde delle principali operazioni giornaliere quali la sveglia, l’avviamento del personale comandato di guardia o di altri servizi, il controllo dei militari puniti, il controllo dei presenti dopo la ritirata; - provvede all’accasermamento del personale di truppa che raggiunge la base nelle ore non di servizio; - cura personalmente la tenuta del registro dei militari di truppa puniti; - cura le cerimonie dell’alza ed ammaina bandiera; - ha l’obbligo di non allontanarsi dalla base se non previa autorizzazione; - effettua saltuarie ispezioni notturne, di sua iniziativa (o dietro indicazioni dell’Ufficiale d’ispezione/di Giornata, quando previsto), al fine di controllare il mantenimento della disciplina nelle ore notturne da parte del personale di truppa. 71 Capitolo VII LE BANDIERE (Stralcio SMD - G - 106) 1. PREMESSA La Bandiera è il simbolo di uno Stato o di un Ente internazionale. La Bandiera Italiana ebbe origine nell’ottobre del 1796 quando alcuni patrioti, che operavano per l’indipendenza e l’unificazione dell’Italia, furono autorizzati da Napoleone Buonaparte ad adottare il tricolore come vessillo della rivoluzione italiana. Il tricolore italiano, adottato nel gennaio 1797 dalla Repubblica Cispadana e poi da quella Cisalpina, fu abolito con la caduta del Regno Italico, ma riapparve, come vessillo dell’italianità, durante vari moti carbonari e fu la bandiera mazziniana “Giovani Italia”. Nel 1848 il re Carlo Alberto, nel dichiarare la guerra all’Austria, consegnò ai reggimenti il tricolore con lo stemma sabaudo; in questa forma il vessillo costituì la Bandiera del Regno d’Italia dal 1861 al giugno del 1946, epoca in cui, per la proclamazione della Repubblica, fu privato dello stemma dei Savoia, riprendendo così la foggia che aveva anteriormente al 1848. Secondo l’articolo 12 della Costituzione: “la bandiera della Repubblica è il tricolore italiano, verde, bianco e rosso a tre bande verticali di uguali dimensioni”. Chiunque compia pubblici gesti di disprezzo alla bandiera è punito penalmente. 2. LE BANDIERE MILITARI Le Bandiere Nazionali delle Forze Armate dello Stato si chiamano “BANDIERE MILITARI”. Le Bandiere Militari si distinguono in: - Bandiere di Guerra; - Bandiere di Istituti Militari; - Bandiere di Presidio; - Bandiere Navali. Per la Marina Militare la Bandiera reca oggi, in quattro campi riuniti, gli emblemi delle Repubbliche marinare di Venezia, Genova, Pisa e Amalfi sormontato da un unico serto di torri; quest’ultimo fregio non esiste nella bandiera usata dalla Marina Mercantile. a) BANDIERE DI GUERRA (vedi Allegato A) Le Bandiere di Guerra affidate ad una unità militare sono, il simbolo dell’onore dell’unità stessa nonché delle sue tradizioni, della sua storia, del ricordo dei suoi caduti. La Bandiera di Guerra va difesa fino all’estremo sacrificio. (C.O.M. Art. 96 - Comma 1, 2 e 3)) 72 Le Bandiere di Guerra sono concesse: - alla Marina Militare, all’Aeronautica, all’Arma dei Carabinieri, al Corpo della Guardia di Finanza, al Corpo della Polizia di Stato e, nell’ambito dell’Esercito, alle Armi di Artiglieria, del Genio e dei Servizi. - ai corpi dell’Esercito, della Marina Militare e dell’Aeronautica Militare destinati ad operazioni di guerra. Le Bandiere di Guerra accompagnano il corpo/reparto in tutta la sua vita di pace e di Guerra; esse hanno la precedenza su tutte le altre bandiere. Nell’ambito della Marina Militare, ad ogni unità navale vengono concesse, in base ad apposite norme distinte bandiere di guerra, denominate: - Bandiera di Combattimento (spiegata soltanto a bordo); - Stendardo Navale (spiegato sia a terra - in quanto similare alla Bandiera di Guerra - sia a bordo). Le Bandiere di Guerra sono concesse dal Presidente della Repubblica. Inoltre, possono essere offerte da associazioni nazionali, da enti o privati, previa autorizzazione ministeriale. La Bandiera di Guerra e lo Stendardo Navale vengono spiegati in occasione di solenni cerimonie militari e civili; in particolare, in occasione di: - cerimonie di consegna di Bandiere di Guerra e Stendardo Navale; - cambio della guardia d’onore al Quirinale, sede del Capo dello Stato; 73 74 - riviste e parate militari, onori di presidio, onori funebri; - giuramento; - consegne di ricompense al valore; - cambio del comandante del corpo cui la Bandiera o Stendardo Navale appartiene; - celebrazione e commemorazioni di carattere militare; - cerimonie di carattere nazionale. La Bandiera di Guerra o Stendardo Navale è parte integrante dello schieramento e, pertanto, rimane normalmente nei ranghi dell’unità, del corpo o del reparto di scorta allorchè partecipa a cerimonie, parate o trasferimenti; esce dai ranghi solo in occasione della cerimonia del giuramento, della consegna di ricompense al valore alla Bandiera e del cambio del comandante del corpo cui la bandiera appartiene. La Bandiera muove solo dopo che sono stati eseguiti i previsti segnali d’onore e all’ordine “A me la Bandiera”. Nelle giornate che vengono dichiarate di “lutto nazionale”, le Bandiere di Guerra, escluse le Bandiere di Combattimento e le Bandiere degli Istituti Militari, vengono abbrunate con un velo nero di forma e dimensioni uguali a quella della fascia azzurra, e applicato come la fascia stessa. Le Bandiere di Guerra della Marina Militare e dell’Aeronautica Militare nonché quelle concesse alle Armi e ai Servizi dell’Esercito vengono custodite nelle sedi dei comandi stabiliti dai rispettivi Stati Maggiori. Le altre Bandiere di Guerra, vengono custodite nella sede del comando dell’ente al quale sono concesse, nell’ufficio del comandante. Vanno conservate in apposita teca, (sulle navi in apposito cofano), libere dal fodero. Nelle soste fuori della sede ordinaria, la Bandiera di Guerra è sempre custodita da sentinella, fornita da apposita guardia e sotto la vigilanza esercitata a turno dal personale di scorta. In guerra, la Bandiera segue il comando in tutti i suoi trasferimenti e viene conservata nella sede del comando stesso. La Bandiera di Guerra, nei viaggi in treno, o su automezzo, per mare o per via aerea, viene racchiusa per la sola durata del viaggio, nell’apposito fodero o custodia. - In treno, la Bandiera viaggia in uno scompartimento riservato, di prima classe, nel quale prende posto, oltre all’alfiere il comandante del corpo; i due sottufficiali (o allievi di scorta) prendono posto in uno scompartimento adiacente. - Per via ordinaria, la Bandiera viaggia su automezzo sul quale prendono posto l’alfiere e i due sottufficiali (o allievi) di scorta; su altro automezzo segue immediatamente una squadra di scorta. - Per via mare, su nave militare, la Bandiera viene normalmente tenuta dove è custodita la Bandiera di combattimento e viene vigilata secondo disposizioni impartite dal comandante della nave. - Per via aerea, la Bandiera viene tenuta nel velivolo del comandante la formazione, sul quale prendono posto l’alfiere e, se possibile, anche la scorta. In caso contrario la scorta prende posto su altro velivolo della formazione di volo e, giunti alla nuova sede, raggiungerà al più presto il velivolo ove è deposta la Bandiera per gli onori di rito. La Bandiera di Guerra, o di Istituti Militari, si compone di: (Allegato “A”) - freccia di ottone dorato con gambo sul quale sono incisi il nominativo dell’ente concessionario; epoca della sua creazione, delle successive formazioni ed ordinamento; i fatti d’arme cui 75 prese parte; le ricompense al Valore di cui la bandiera è fregiata; tutte le altre onorifiche indicazioni stabilite con speciali decreti ministeriali. La lunghezza complessiva è di cm. 35. - asta di legno, rivestita di velluto color verde ed ornata con bullette di ottone poste a linea spirale; lunghezza di m. 2,20 compresi il codolo (cm. 10), che si conficca nella freccia ed il calcio (cm. 10). - drappo di seta naturale, suddiviso nei colori verde, bianco e rosso. Di forma quadrata. Ogni lato cm. 99. Ciascun colore della larghezza di cm. 33. - fascia di seta naturale di color turchino azzurro, larghezza cm. 8. E’ fermata, a nodo, alla parte inferiore della freccia in modo che risultino due strisce della lunghezza di cm. 66 ciascuna. Le strisce sono completate alle estremità libere da una frangia argentata di cm. 8x8. - cordone argentato. E’ annodato alla base della freccia. Termina con il fiocco argentato; i tratti liberi del cordone hanno la lunghezza di cm. 67. Il fiocco argentato è lungo cm. 10. b) BANDIERE DI ISTITUTI MILITARI (vedi Allegato A) Tali Bandiere sono concesse agli Istituti e alle Scuole Militari. Esse sono equiparate alle Bandiere di Guerra, salvo alcune differenziazioni descritte nel presente capitolo. L’uso della Bandiera Nazionale è stato inoltre esteso a (Legge n° 342 del 25.06.85): - Corpo Militare della Croce Rossa Italiana; - Corpo delle Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana. Le suddette Bandiere sono equiparate alle Bandiere Nazionali concesse ai Corpi ed Istituti Militari come le Bandiere di Guerra e di Istituti Militari. c) BANDIERE DI PRESIDIO (vedi allegato B) Le Bandiere di Presidio, sono in dotazione al Ministero della Difesa e a tutti gli enti militari retti da Ufficiali, ai posti di confine, a tutti i comandi territoriali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza retti da Sottufficiali ed a tutti i comandi di sezione del Corpo della Polizia di Stato. Assegnazione delle Bandiere di Presidio: (1) Bandiera di prima grandezza: in dotazione al Ministro della Difesa; (2) Bandiera di seconda grandezza: in dotazione agli edifici dei comandi, alle caserme e agli stabilimenti militari, ove risiedono enti organicamente retti da Ufficiali Generali o Colonnelli; (3) Bandiera di terza grandezza: in dotazione agli edifici dei comandi; alle caserme e agli stabilimenti militari, ove risiedono enti organicamente retti da Ufficiali di grado inferiore a Colonnello; (4) Bandiera di quarta grandezza, in dotazione: - agli edifici sede dei comandi sezione e stazione dell’Arma dei Carabinieri, dei comandi di brigata del Corpo della Guardia di Finanza e dei comandi di sezione della Polizia di Stato; - ai posti ed alle caserme di confine; 76 - a tutti i comandi di reggimento, battaglione e compagnia, che la alzano solo quando il reparto accampa; - a quegli altri edifici militari, non compresi in quelli sopra elencati, indicati dai competenti Ministeri; (5) Bandiera di quinta e sesta grandezza in dotazione a particolari Enti che la alzano in caso di forte vento o di avverse condizioni atmosferiche, in sostituzione di quella prescritta. La Bandiera di presidio rimane alzata dall’inizio delle attività addestrative giornaliere - e, comunque, non oltre le ore 08.00 - al tramonto: - tutti i giorni, all’interno degli istituti e delle scuole militari, delle caserme, degli aeroporti, ai posti di confine e negli accampamenti dei reparti non inferiori alla compagnia; - nelle seguenti circostanze, su tutti gli edifici militari, in luogo visibile all’esterno: • solennità nazionali e ricorrenze festive; • cerimonie di importanza nazionale su ordine Autorità centrale; • cerimonie nelle quali sono resi gli onori di presidio; • casi di volta in volta stabiliti dall’Autorità centrale; - nelle seguenti circostanze, sugli edifici militari degli enti interessati: • ricorrenze delle rispettive feste (di Forza Armata, arma, specialità, corpo, servizio); • cerimonie del giuramento collettivo, per la sola durata della cerimonia stessa. In occasione di lutto nazionale, la Bandiera di Presidio viene tenuta a mezza asta. Durante le ore previste per lo spiegamento, nei giorni precedenti la Santa Pasqua dal “mezzogiorno del Giovedì Santo alla mezzanotte del Sabato Santo, la bandiera di presidio è posta a mezz’asta” (la procedura di mezz’asta, durante la cerimonia di alza Bandiera, è quella di issarla fino alla cima del pennone e poi scenderla a mezza asta) Sulle basi NATO, quando su dette basi è ospitato un reparto estero, dovranno essere esposte le Bandiere di Presidio, NATO e quella estera. I pennoni devono essere della stessa altezza tenendo presente che: - al pennone centrale sarà esposta la Bandiera di Presidio; - al pennone destro sarà esposta la Bandiera NATO; - le altre Bandiere saranno esposte sui rimanenti pennoni secondo l’ordine alfabetico con successione alterna. La cerimonia dell’alza e ammaina Bandiera vengono effettuate secondo le norme previste per quelle di Presidio. Gli onori saranno resi dal picchetto composto solo da personale italiano. Sulle basi non NATO, sulle quali siano dislocati reparti esteri, le Bandiere estere potranno essere issate sull’edificio principale in uso esclusivo al reparto ospitato. Per le suddette Bandiere non dovranno essere eseguite cerimonie all’alza ed ammaina Bandiera. La Bandiera di Presidio, quando non è alzata, deve essere conservata accuratamente piegata. 77 78 79 d) BANDIERE NAVALI (vedi Allegato B - seguito) Le Bandiere Navali vengono assegnate a comandi, enti, unità navali, e imbarcazioni della Marina Militare, nonché al naviglio ed alle imbarcazioni delle altre Forze Armate. Per lo spiegamento delle Bandiere Navali in circostanze di lutto, valgono le stesse norme delle Bandiere di Presidio. La Bandiera Navale, quando non è alzata, deve essere conservata accuratamente piegata. Esse portano lo stemma delle quattro Repubbliche Marinare (Venezia, Genova, Pisa e Amalfi) al centro della banda bianca. Assegnazione delle Bandiere Navali (1) Marina Militare: le grandezze delle Bandiere Navali sono indicate per ciascun tipo di unità navali. (2) Altre Forze Armate: le Bandiere del naviglio delle altre Forze Armate sono di dimensioni uguali a quelle delle unità similari della Marina Militare. 3. SCORTA ALLE BANDIERE a) SCORTA ALLA BANDIERA DI GUERRA La Bandiera di Guerra è portata dall’alfiere ed è scortata da due sottufficiali: Alfiere: nei corpi, è il Sottotenente (o Guardiamarina) più decorato o più anziano; in mancanza di questi, il Tenente (o Sottotenente di vascello) meno anziano di grado; l’alfiere è armato sempre di pistola; Sottufficiali di scorta: nei corpi, sono due Sottufficiali scelti fra i più decorati o fra quelli di grado più elevato. Seguono la Bandiera affiancati, a distanza di due passi da essa e sono sempre armati; se di sciabola, la portano sguainata. Reparto d’onore di scorta fuori caserma la Bandiera di Guerra è scortata , oltre che dai sottufficiali di scorta, anche da un reparto d’onore, possibilmente della forza di una compagnia su almeno due plotoni. “Quando la Bandiera è scortata da un reparto d’onore, è accompagnata dall’aiutante maggiore del corpo, che prende posto a sinistra dell’alfiere”. b) SCORTA ALLA BANDIERA DI ISTITUTO La Bandiera per gli Istituti Militari è portata dall’alfiere ed è scortata da due allievi: Alfiere: nelle accademie militari e nelle scuole militari, è l’allievo caposcelto dell’ultimo anno di corso (o allievo brigadiere) meglio classificato; nelle scuole ufficiali di complemento, allievi sottufficiali, allievi comandanti di squadra, è l’Allievo meglio classificato più anziano. L’alfiere è armato sempre di pistola. 80 Allievi di scorta: nelle accademie, nelle scuole militari, nelle scuole allievi ufficiali di complemento, allievi sottufficiali e allievi comandanti di squadra, sono due allievi prescelti fra i capiscelti (o allievi graduati) dell’ultimo anno di corso, o fra i meglio classificati del corso più anziano. Seguono la Bandiera affiancati, a distanza di due passi da essa e sono sempre armati. 81 Capitolo VIII ONORI MILITARI (stralcio S.M.D. - G - 106) 1. PREMESSA Gli onori militari vengono resi al simbolo oppure al grado e/o alla carica e non alla persona. Gli onori militari si distinguono in: - onori alle bandiere; - onori di presidio; - onori collettivi; - onori individuali; - onori funebri; - onori particolari. 2. ONORI ALLE BANDIERE Vengono resi a: - Bandiere di Guerra; - Stendardi Navali; - Bandiere di Istituti militari; - Bandiere di Presidio o Navale. In particolare gli onori alle Bandiere di Guerra, Stendardi Navali e di Istituti Militari sono costituiti da: ONORI DI RITO: - presentazione a Reparti in armi e quando si allontana da essi; i reparti presentano le armi ed il trombettiere suona tre squilli di attenti, seguiti dal saluto alla Bandiera. Qualora sia presente la banda, o fanfara, viene eseguito l’inno nazionale. ONORI DI PRESIDIO: - quando giunge la prima volta in un presidio militare o che ne parte definitivamente. ONORI COLLETTIVI: - I reparti presenti che si trovano nelle vicinanze o in vista della bandiera, fanno fronte ad essa e salutano. 82 ONORI INDIVIDUALI: - I militari isolati che si trovano nelle vicinanze o in vista della bandiera, fanno fronte ad essa e salutano. La Bandiera di Guerra, lo Stendardo Navale e quella degli Istituti Militari, salutano soltanto: - il S.S. Sacramento e il Presidente della Repubblica in ogni circostanza di tempo e di luogo; - il Sommo Pontefice e i Capi di Stato esteri quando ad essi vengono resi onori di presidio. Per il saluto della Bandiera di guerra e di Istituti Militari, l’alfiere da “fermo e in movimento” impugna l’asta con la mano sinistra e la inclina in avanti di circa 45°. La scorta non saluta. Alla Bandiera di Presidio o navale vengono resi gli onori relativi alla cerimonia dell’alza e ammaina bandiera. Quando e ovunque si alza o si ammaina la Bandiera di presidio o navale, gli onori vengono resi ove possibile, da un picchetto armato o dal personale di guardia schierato, di fronte alla bandiera, in prossimità del luogo ove deve essere alzata o ammainata. All’ordine “alza o ammaina bandiera” il picchetto presenta le armi, il trombettiere suona tre attenti seguiti dal “saluto alla Bandiera”. Se è presente la banda, suona successivamente, l’inno nazionale. I reparti eventualmente presenti rendono gli onori. Tutti i militari isolati che si trovano nelle vicinanze o in vista della Bandiera fanno fronte ad essa, assumono la posizione di attenti, salutano (se in abito civile togliendosi l’eventuale copricapo) e rimangono in tale posizione fino al termine della cerimonia. 3. ONORI DI PRESIDIO Sono “onori di presidio” quelli che vengono resi nella località di presidio, in speciali circostanze e con carattere di solennità. (vedi allegato 20 SMD-G-106) Tali onori consistono in: - esposizione della Bandiera di Presidio; - rappresentanza d’onore; - parata d’onore; - scorta d’onore; - guardia d’onore; - servizio d’onore; - salva d’onore; - illuminazione di gala. Sono speciali onori che le Forze Armate di presidio rendono in corpo: - alle alte Autorità dello Stato; - a Personalità Estere. Gli onori di presidio però vengono sempre concertati d’intesa con le Autorità civili ed in relazione alle possibilità del presidio. Per le visite che vengono fatte in forma: 83 - Ufficiale, sono dovuti all’arrivo, durante il soggiorno e alla partenza dell’autorità cui competono. - Semi-ufficiale, sono limitati al giorno dell’arrivo. - Privata, vengono ridotti alla sola rappresentanza. - Privatissima, non sono dovuti. Gli onori di presidio sono ridotti alle rappresentanze nei presidi temporanei di truppa fuori sede. Gli onori in occasioni di visite saranno resi dai reparti: - dell’Esercito, alla stazione ferroviaria; - dalla Marina, nei porti; - dall’Aeronautica, sugli aeroporti. In occasione di lutto nazionale gli onori di presidio non vengono resi. 4. ONORI COLLETTIVI Gli onori collettivi comprendono: - segnali d’onore; - onori di reparto; - onori della guardia. 5. ONORI INDIVIDUALI Gli onori individuali comprendono: - saluto del Comandante di reparto; - saluto del militare isolato; - saluto della sentinella (come specificato nella consegna). Il Comandante di un reparto saluta: con la sciabola, se l’ha sguainata; portando la mano sinistra all’arma se armato di moschetto; nelle forme prescritte per il militare isolato negli altri casi. Mantiene la posizione di saluto, di massima, finché il reparto mantiene la posizione d’onore. 6. ONORI FUNEBRI Gli onori funebri vengono resi con rappresentanza militare, scorta d’onore, salva d’onore. In aggiunta alla rappresentanza militare, è prevista la scorta d’onore nei seguenti casi: - Militari deceduti in attività di servizio; - Militari deceduti non in attività di servizio; - Personaggi illustri; - Decorati di medaglia d’oro. La rappresentanza militare e la scorta d’onore durante i funerali rendono gli onori solo al feretro. 84 La salva d’onore è prevista in occasione di onori funebri militari resi alle seguenti Autorità: - Presidente della Repubblica; - Sommo Pontefice; - Capi di Stato Esteri; - Cardinali Legati. È costituita da una salva di 21 colpi di artiglieria con cadenza di un colpo ogni 2 minuti, nella località sede della cerimonia. 7. ONORI PARTICOLARI A bordo di navi e imbarcazioni militari, nonchè negli aeroporti, vengono resi Onori Particolari indicati negli Annessi “B e C” della SMD - G 106. 85 Capitolo IX INSEGNE DI COMANDO E BANDIERE DISTINTIVE (stralcio S.M.D. - G - 106) 1. GENERALITÀ Le insegne ed i distintivi in uso presso le Forze Armate sono: a. lo Stendardo del Presidente della Repubblica e Presidente della Repubblica supplente; b. le insegne di comando (nell’ambito della Marina Militare, dell’Aeronautica Militare); c. i guidoni distintivi (nell’ambito della Marina Militare); d. i guidoni di comando (nell’ambito dell’Aeronautica Militare); e. le bandiere distintive ( nell’ambito della Marina Militare e dell’Aeronautica Militare); f. la fiamma e la bandiera di bompresso (per le unità navali della Marina Militare); g. i distintivi per autovetture, imbarcazioni ed aeromobili militari; h. i distintivi speciali. Lo Stendardo Presidenziale o del Presidente della Repubblica Supplente, indica la presenza del Capo dello Stato su una nave o in un aeroporto, su un’autovettura, su un’imbarcazione o su un aeromobile e in tutte le installazioni ad indicare la presenza del Capo dello Stato. Le insegne di comando e i guidoni distintivi e di comando, indicano la sede di un comando. Le bandiere distintive, indicano la presenza di Autorità civile o militare su una nave, in un aeroporto, su un’autovettura, su una imbarcazione o su un aeromobile militare. La fiamma, indica la nave della Marina comandata da un ufficiale o la presenza su di una imbarcazione della Marina Militare di ufficiale di detta Forza Armata al quale non compete insegna di comando o bandiera distintiva. La bandiera di bompresso, contraddistingue la nave della Marina Militare, alla fonda o all’ormeggio che non sia in disponibilità ausiliaria, di uso locale o in disarmo. I distintivi per auto, imbarcazioni ed aeromobili militari indicano la presenza di una determinata Autorità a bordo di essi. I distintivi speciali, contraddistinguono: navi, treni e aerei ospedalieri e di salvataggio, autoambulanze e altri automezzi ospedalieri; il naviglio dell’Esercito, dell’Aeronautica Militare, della Guardia di Finanza e del Corpo della Polizia di Stato; il naviglio della Marina Militare adibito a particolari servizi e il naviglio ausiliario dello Stato. 2. INSEGNE DI COMANDO “L’insegna di comando indica il grado e la carica di chi svolge funzioni di comando in un determinato Ente/Reparto”. 86 Le insegne di comando sono su fondo blu e competono: - al Presidente della Repubblica ed al Presidente della Repubblica supplente (stendardo); - al Capo di Stato Maggiore della Difesa; - ai Capi di Stato Maggiore di Forza Armata; - al Comandante in Capo delle Forze Navali in Combattimento; - agli Ufficiali Generali o Ammiragli che esercitano comando di forze operanti; - ai Colonnelli con funzioni del grado superiore che esercitano comando di forze operanti e ai Capitani di Vascello comandanti superiori navali. Il Guidone di comando spetta: - Comandante di Stormo /Reparto (Colonnello Pilota); - Comandante di Gruppo (Tenente Colonnello o Maggiore Pilota); - Comandante di Squadriglia (Capitano Pilota). Tavola 9 INSEGNE DI COMANDO Presidente della Repubblica Gen. di S.A. Capo di S.M. della Difesa Gen. di D.A. Capo di S.M. dell'A.M. Gen. di B.A. GUIDONI DI COMANDO Com. di Stormo Com. di Gruppo Com. di Squadriglia L’insegna di comando viene issata al disotto e sulla destra della bandiera di presidio o navale. E’ tenuta sempre alzata, anche quando non è alzata la bandiera di presidio o navale. Su uno stesso edificio, nave o aeroporto, non può essere alzata che una sola insegna di comando. Pertanto, quando è presente il Presidente della Repubblica o il Presidente della Repubblica supplente, il Ministro per la Difesa oppure un’Autorità militare superiore al titolare del comando e che 87 abbia su questo giurisdizione di comando, è tenuto alzato solo lo stendardo del Capo dello Stato o la bandiera distintiva del Ministro (Artt. 11 e 12 R.D.M.) oppure l’insegna di tale Autorità. In caso di morte del titolare dell’insegna, questa è ammainata a mezz’asta dall’istante dell’annunzio del decesso fino alla tumulazione della salma se il decesso e la tumulazione avvengono nella stessa località ove ha sede il comando. Se la tumulazione ha luogo altrove, fino al termine dei funerali nella località del decesso. Se la morte e la tumulazione avvengono in altra località, l’insegna di comando rimane ammainata a mezz’asta per la durata di 24 ore. Le insegne di comando non sono adottate nell’ambito dell’Esercito, del Corpo della Guardia di Finanza e del Corpo della Polizia di Sato. La loro descrizione è riportata nelle tavole allegate. 3. BANDIERE DISTINTIVE “La bandiera distintiva indica la presenza (visita ufficiale), presso un Ente e/o Reparto di ufficiale generali superiori del Comandante titolare, ma che non abbiano funzioni di comando (stessa Forza Armata), oppure Ufficiali Generali o Ammiragli di altre Forze Armate o Funzionari dello Stato”. Le bandiere distintive sono generalmente su fondo bianco, ad eccezione di quelle di alcune autorità civili che sono su fondo blu. Le bandiere distintive competono: - al Presidente del Consiglio dei Ministri; - ai Presidenti e alle Deputazioni del Senato, e della camera dei Deputati; - al Presidente e alle Deputazioni della Corte Costituzionale; - al Ministro per la Difesa; - al Ministro per le Finanze; - al Ministro per l’Interno; - agli altri Ministri Segretari di Stato; - ai Sottosegretari alla Difesa; - ai Sottosegretari alle Finanze; - ai Sottosegretari all’Interno; - agli altri Sottosegretari di Stato; - al Gran Maestro del Sovrano Militare Ordine di Malta;. - agli Ambasciatori; - agli inviati Straordinarii e Ministri Plenipotenziarii di 1ª e 2ª classe; - Capo di Stato Maggiore di Forza Armata; - Segretario Generale della difesa; - all’Ordinario Militare per l’Italia; - al Vicario Generale Militare per l’Italia. - Generale od Ammiraglio e gradi corrispondenti con incarico cui compete distintivo di grado a 4 stelle; - Generale di Squadra Aerea e gradi corrispondenti; - Generale di Divisione Aerea e gradi corrispondenti; - Generale di Brigata Aerea e gradi corrispondenti. La bandiera distintiva viene issata al disotto e alla destra della bandiera di presidio, spostando sulla sinistra l’insegna di comando. 88 Tavola 10 Tavola 11 89 Non può essere alzata che una sola bandiera distintiva, cioè quella che spetta all’Autorità di rango più elevato. Qualsiasi bandiera distintiva viene temporaneamente ammainata quando viene alzato lo stendardo del Presidente della Repubblica o Presidente della Repubblica supplente. In caso di morte del titolare della Bandiera questa è ammainata a mezz’asta per tutto il tempo in cui la salma è presente nel comando, sulla nave o all’aeroporto. La bandiera distintiva è anche tenuta a mezz’asta dalla nave che trasporta la salma. Le Bandiere distintive non sono adottate nell’ambito dell’Esercito della Guardia di Finanza, e del Corpo della Polizia di Stato. La loro descrizione è riportata nelle tavole allegate. Tavola 12 Tavola 12 Tavola 13 Tavola 13 90 Tavola 14 Tavola 15 91 INDICE PREFAZIONE CAPITOLO I CODICE DELLORDINAMENTO MILITARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PAG. 5 CAPITOLO II TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI IN MATERIA DI ORDINAMENTO MILITARE . . » 29 CAPITOLO III LE FORZE ARMATE E I CORPI DI POLIZIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » Premessa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » Le Forze Armate Italiane - Suddivisione e compiti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » Cenni sui Corpi di Polizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » Conclusioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 48 48 48 50 51 CAPITOLO IV IL PERSONALE DELL’AERONAUTICA MILITARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » Premessa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » Sufddivisione del personale in base al grado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » Suddivisione del personale in base all’impiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » Classificazione del personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 53 53 53 55 62 CAPITOLO V PRESIDIO AERONAUTICO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » Premessa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » Presidio Militare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » Presidio Aeronautico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 65 65 65 65 CAPITOLO VI OPERAZIONI GIORNALIERE E SERVIZI INTERNI DI REPARTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » Premessa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » Operazioni giornaliere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » Servizi interni di Reparto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 67 67 67 68 CAPITOLO VII LE BANDIERE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PAG. Premessa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » Le bandiere militari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » Scorta alle bandiere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 72 72 72 80 CAPITOLO VIII ONORI MILITARI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » Premessa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » Onori alle bandiere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » Onori di Presidio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » Onori collettivi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » Onori individuali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » Onori funebri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » Onori particolari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 82 82 82 83 84 84 84 84 CAPITOLO IX INSEGNE DI COMANDO E BANDIERE DISTINTIVE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » Generalità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » Insegne di comando . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » Bandiere distintive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 86 86 86 88 Realizzato presso la Tipografia della Scuola Specialisti A.M. di Caserta Edizione Ottobre 2011