CGIL_Apprendistato_2006
16-01-2006
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Cessazione del rapporto di
lavoro
La cessazione del rapporto di lavoro può avvenire per diversi motivi, alcuni
dipendenti dalla volontà o dal comportamento del singolo, altri dalle determinazioni aziendali, altri infine causati da eventi non ascrivibili a decisioni
né del lavoratore, né dell’azienda.
Durante il rapporto di apprendistato il datore di lavoro può licenziare solo
per giusta causa o giustificato motivo, impossibilità sopravvenuta (inidoneità), o superamento del periodo di comporto.
L’unica eccezione è quella del periodo di prova, durante il quale Il datore di
lavoro può recedere senza esplicitare il motivo e senza preavviso. Anche in
questo caso sono comunque vietati comportamenti discriminatori da parte
aziendale (razza, idee politiche sesso, preferenze sessuali ecc…).
Alla scadenza del contratto (nel nostro settore 4 anni) il datore di lavoro può
recedere, ma ha l’onere di darne preavviso.
In mancanza di disdetta, in forma scritta, il lavoratore viene mantenuto in
servizio ed il rapporto prosegue trasformandosi in un normale contratto di
lavoro subordinato con la qualifica conseguita.
LICENZIAMENTO
Per giusta causa
Viene disposto in caso di mancanza così grave da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro (ad es. abusi gravissimi di
fiducia; alterazione o falsificazione di documenti di ufficio; distrazione o
uso illecito di fondi amministrati; violazione dolosa e/o molto grave dei
doveri di ufficio, ecc).
Per giustificato motivo
Viene disposto in caso di notevole inadempimento degli obblighi contrattuali
L’azienda può interrompere il rapporto licenziando il dipendente anche:
Per inidoneità
Nei casi di accertata totale inidoneità finisce e solo quando non sia possibile adibire il lavoratore ad alcuna altra mansione, l’azienda può avviare le procedure per la cessazione del rapporto di lavoro.
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In questo caso spetta al lavoratore un’indennità di mancato preavviso.
Per superamento del periodo di comporto
Il licenziamento può essere disposto dall’azienda per superamento del periodo di conservazione del posto di lavoro per malattia1.
Anche in questo caso spetta al lavoratore un’indennità di mancato preavviso.
DIMISSIONI2
Il rapporto di lavoro può cessare ad iniziativa del lavoratore3, che deve comunicarlo all’azienda per iscritto osservando un periodo di preavviso, pari per
gli apprendisti ad un mese.
Durante tale periodo il lavoratore deve prestare effettivamente servizio: le
assenze di qualunque natura interrompono il preavviso.
Il preavviso è stabilito a favore del datore di lavoro che perciò può, a richiesta dell’interessato o di propria iniziativa, consentire un periodo ridotto o
annullarlo totalmente, così come può accordare l’effettuazione di ferie o altre
tipologie dì assenze.
Se il lavoratore non osserva il periodo di preavviso ha un nocumento economico sulle competenze di chiusura, compreso il Trattamento di Fine
Rapporto, pari alla decurtazione (nella misura al lordo di imposte e contributi) per ogni giorno di mancato preavviso.
1
Vedi capitolo “MALATTIA”.
Ricordiamo che le dimissioni della lavoratrice in maternità durante il primo anno di vita del bambino vanno convalidate
dalla Direzione Provinciale del Lavoro.
3
L’azienda è tenuta su richiesta del lavoratore a rilasciare un certificato contenente l’indicazione del periodo in cui ha prestato servizio, le mansioni svolte, nonché la causale di interruzione del rapporto di lavoro questa disposizione è particolarmente importante nel caso di dimissioni volontarie perché è utile ai fini di un successivo avviamento al lavoro per escludere il sospetto di un licenziamento disciplinare.
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