SEMPLIFICAZIONE FISCALE D.LGS. 175/2014 ENTRATA IN VIGORE IL 13 DICEMBRE 2014 1 DICHIARAZIONE PRECOMPILATA 730/2015 PRECOMPILATO 2 ROAD MAP • Trasmissione della C.U. ; • Trasmissione dei dati dei terzi; • Elaborazione, messa a disposizione, acquisizione del 730 precompilato; • Presentazione della dichiarazione; • Controllo e beneficio di esclusione dai controlli; • Responsabilità avente natura civilistica dei CAF e professionisti 3 CERTIFICAZIONE UNICA 2015 IL CUD SI TRASFORMA IN C.U. I PILASTRO DEL 730 PRECOMPILATO 4 IL CU 2015 - NOVITA Attestazione di alcuni redditi soggetti a tassazione mediante ritenuta alla fonte; Trasmissione telematica • La trasmissione non è effettuata per ciascun CERTIFICAZIONE ma è fatta in modalità cumulativa: • Nel frontespizio è richiesto il Numero DI Certificazioni DI lavoro dipendente ed assimilati E IL Numero DI certificazioni lavoro autonomo e provvigioni; 5 STRUTTURA DELLA C.U. 1. PRIMO MODULO PER LA TRASMISSIONE DEI DATI ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE 2. SECONDO MODULO PER LA COMUNICAZIONE CT (TRASMISSIONE TELEMATICA 730-4) 3. TERZO MODULO PER L’INDICAZIONE DEI DATI ANAGRAFICI DEL SOSTITUTO E SOSTITUITO (CHE COMPONE LA NUOVA CERTIFICAZIONE) 4. QUARTO MODULO DATI FISCALI E CONTRIBUTIVI PER I DIPENDENTI; 5. QUINTO MODULO CERTIFICAZIONE FISCALE PER IL LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI6 SOGGETTI OBBLIGATI E’ l’articolo 23 al primo comma che stabilisce i soggetti in astratto obbligati agli adempimenti in trattativa: - Società di capitali ed enti di cui all’artico 73 e società di persone; - Imprenditore Individuale esercente attività commerciale e agricola - esercente attività professionale; - Il curatore fallimentare; - Il condominio che opera come sostituto di imposta. I CONTRIBUENTI IN REGIME DEI MINIMI; Sono esclusi i privati i quali non possono operare come sostituti di imposta. DAL 2015 I CONTRIBUENTI FORFETTARI 7 SOGGETTI OBBLIGATI • Coloro che sono obbligati ad operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III del DPR 600/73 con riferimento ai seguenti redditi: 1. Redditi di lavoro dipendente (Art. 23 DPR 600); 2.Redditi assimilati (art. 24 DPR 600); 3.Redditi di lavoro Autonomo (Art. 25 DPR 600); 4.Redditi da provvigioni (Art. 25 bis DPR 600) 5.Redditi corrisposti da condomini (Art. 25 ter DPR 600/73); 6.Compensi e redditi corrisposti dallo stato (ARt. 29 8 DPR 600). TERMINI E MODALITA’ • TERMINE DI TRASMISSIONE: 7 MARZO DELL’ANNO SUCCESSIVO A QUELLO DI EROGAZIONE DEI REDDITI • IL FLUSSO DEI DATI DEVE ESSERE TRASMESSO TELEMATICAMENTE; • IL FLUSSO Può ESSERE SCOMPOSTO E DIVISO IN PIU’ TRASMISSIONI OPERAZIONI STRAORDINARIE • PRINCIPIO: chi rilascia la certificazione è il 9 soggetto tenuto alla trasmissione telematica. TIPI DI COMUNICAZIONE 1. Ordinaria: E’ il flusso che contiene una o più certificazioni inviate entro il termine del 7 marzo 2. Annullamento: Il contribuente entro il termine del 7 marzo può annullare la CU già presentata; 3. Sostituzione: Il sostituto entro il termine del 7 marzo può sostituire la CU già presentata; 4. Nei casi di cui sopra non si applica la sanzione di 100 euro; 5. La trasmissione delle CU NON è una dichiarazione —è UNA COMUNICAZIONE. NON ESISTE L’ISTITUTO DELLA INTEGRATIVA 10 SANZIONI SENZA RAVVEDIMENTO 1. Per ogni CERTIFICAZIONE omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di euro 100: 1. ATTENZIONE: In caso di 10 dipendenti la sanzione è di euro 1.000,00!!!!!! 2. Nei casi di errata trasmissione la sanzione non si applica se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro 5 giorni dalla scadenza del 7 marzo; 3. Per ogni violazione si applica il ravvedimento operoso con la nuova gradazione nella riduzione 11 delle sanzioni (Nuovo ARt. 13 D.Lgs 471/1997) 12 QUADRO CT 1. La comunicazione all’AE (da parte del sostituto) dell’indirizzo telematico dove rendere disponibili i risultati del 730 deve avvenire entro il 7 marzo ed UNICATAMENTE alla trasmissione della CertificazioneUnica 13 RICEZIONE DATI 730-4 QUADRO CT 14 DATI ANAGRAFICI PER LA CERTIFICAZIONE UNICA 15 SEZIONE FAMILIARI A CARICO 16 IL CU PER LAVORATORI AUTONOMI • Redditi derivanti dalle attività di arti e professioni abituali; • Redditi derivanti dalla utilizzazione economica delle opere dell’ingegno, brevetti industriali e di processi da parte dell’autore o inventore o dagli aventi causa a titolo gratuito o a titolo oneroso; • Partecipazioni agli utili di associati in partecipazione con apporto di solo lavoro; • Partecipazione agli utili spettanti ai promotori e fondatori di società di capitali; • Indennità per cessazione rapporti di agenzia; • Redditi di levata dei protesti da parte di segretari comunali; • Indennità di cessazione attività sportive dilettantistiche. • Redditi da lavoro autonomo occasionale e dell’obbligo di fare e non fare; • Provvigioni corrisposte a: • Agenti e rappr.ti di commercio (mono o plurimandatari); • Mediatori, procacciatori di affari, incaricati alle vendite a domicilio; • Corrispettivi corrisposti dal condominio soggetti a ritenuta; 17 18 DATI COMUNICATI DA SOGGETTI TERZI RELATIVI A ONERI E SPESE SOSTENUTE DAI CONTRIBUENTI SECONDO PILASTO DEL 730 PRECOMPILATO 19 SOGGETTI TERZI Trasmissione dei dati relativi ad oneri e spese Entro il 28 febbraio di ciascun anno i soggetti che erogano mutui, le imprese di assicurazione, gli enti previdenziali, le forme pensionistiche complementari PER TUTTI I SOGGETTI DEL RAPPORTO trasmetto telematicamente i dati DEI SEGUENTI ONERI: A.quote di interessi e relativi oneri accessori; B. premi assicurazioni sulla vita, caso morte e contro gli infortuni; C. contributi previdenziali e assistenziali D.contributi di cui all’articolo 10 del DPR 917/1986 co. 1 lett. e-bis) - contributi previdenza complementare. In caso di omessa, tardiva o errata comunicazione dei dati si applica la sanzione di euro 100,00 La sanzione non si applica se la comunicazione è corretta entro il termine di giorni 5 dalla data di scadenza o dalla data di segnalazione dell’agenzia delle entrate. 20 DICHIARAZIONI PRECOMPILATA FASE DI ELABORAZIONE PRESENTAZIONE E CONTROLLO 21 DICHIARAZIONE PRECOMPILATA • L’AGENZIA DELLE ENTRATE A DECORRERE DAL 2015 ED ENTRO LA DATA DEL 15 APRILE RENDE DISPONIBILE TELEMATICAMENTE LE DICHIARAZIONI PRECOMPILATE UTILIZZANDO I DATI DISPONIBILI IN ANAGRAFE TRIBUTARIA, I DATI TRASMESSI DA PARTE DEI SOGGETTI TERZI, I DATI CONTENUTI NELLE CERTIFICAZIONI; • Il contribuente potrà accettare, modificare e integrare la dichiarazione precompilata; 22 DIC. PRECOMPILATA - SOGGETTI • LA DICHIARAZIONE E’ RESA DISPONIBILE PER I SEGUENTI SOGGETTI: • DIPENDENTI E PENSIONATI; • ASSIMILATI AI DIPENDENTI: • SOCI LAVORATORI DI COOPERATIVE; • TITOLARI DI BORSE DI STUDIO; • CO.CO.PRO.; • REMUNERAZIONI AI SACERDOTI; • INDENNITA’ ESCLUSE QUELLE SPETTANTI AI MEMBRI DEL PARLAMENTO 23 CALENDARIO DEL 730 2015 • Nuovo calendario DEL 730-2015 • Presentazione 730 ad un caf o professionista: 7 luglio • Presentazione 730 al sostituto: 7 luglio • Consegna del 730 dal caf o Dal sostituto al sostituito: prima della trasmissione e comunque entro il 7 luglio; • COMUNICAZIONE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE DEL RISULTATO FINALE DELLA DICHIARAZIONE; • Trasmissione telematica della dichiarazione 730 (dal CAF/professionista o sostituto): 7 luglio 24 PRESENTAZIONE 730 PRECOMPILATO - MODALITA’ • A CHI PRESENTARE IL 730 PRECOMPILATO: a. DIRETTAMENTE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE IN VIA TELEMATICA b. AL SOSTITUTO DI IMPOSTA CHE PRESTA ASSISTENZA FISCALE c. AL CAF DIPENDENTI O PROFESSIONISTA ABILITATO PRESENTANDO LA RELATIVA DOCUMENTAZIONE PER PERMETTERE LA VERIFICA DI CONFORMITA PER IL VISTO 25 LIMITI AL POTERE DI CONTROLLO 730 PRESENTATO DIRETTAMENTE • SE IL 730 PRECOMPILATO E’ PRESENTATO SENZA MODIFICA DIRETTAMENTE O MEDIANTE SOSTITUTO: • NON SONO EFFETTUATI I CONTROLLI FORMALI SU DATI RELATIVI AGLI ONERI INDICATI NELLA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA FORNITI DA TERZI AI SENSI DELL’ARTICOLO 3 AD ECCEZIONE DEL CONTROLLO SULLA SUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI SOGGETTIVE DI SPETTANZA; • NO CONTROLLI PREVENTIVI PER I RIMBORSI ECCEDENTI € 4.000,00 IN PRESENZA DI DETRAZIONI PER FAMILIARI E/O PER ECCEDENZE RELATIVE A PRECEDENTI DICHIARAZIONI 26 PRESENTAZIONE DIRETTA CON MODIFICHE • L’ESONERO DAL CONTROLLO FORMALE DEGLI ONERI DETRABILI E/O DEDUCIBILI COMUNICATI DA SOGGETTI TERZI NON OPERA SE IL CONTRIBUENTE PRESENTA DIRETTAMENTE O MEDIANTE SOSTITUTO LA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA CON MODIFICHE CHE INCIDONO SULL’IMPONIBILE O SULLA DETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA. 27 PRESENTAZIONE AD UN CAF O PROFESSIONISTA • NEL CASO DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA ANCHE CON MODIFICHE EFFETTUATA MEDIANTE CAF O PROFESSIONISTA ABILITATO IL CONTROLLO FORMALE CON RIFERIMENTO A TUTTI I DATI ANCHE QUELLI FORNITI DA TERZI E’ EFFETTUATO NEI CONFRONTI DEL CAF. ATTENZIONE: IL CONTRIBUENTE E’ ESONERATO DAI CONTROLLI FORMALI SU TUTTI I DATI, CONTROLLO CHE E’ FATTO NEI CONFRONTI DEL CAF • RESTA FERMO IL CONTROLLO NEI CONFRONTI DEL CONTRIBUENTE DELLA SUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI SOGGETTIVE CHE DANNO DIRITTO ALLE DETRAZIONI, 28 DEDUZIONI, AGEVOLAZIONI. CONCETTO DI CONTROLLO FORMALE IL CONTROLLO FORMALE A CUI SI RIFERISCE LA NORMA CONSISTE: • ANCHE NELLA LIQUIDAZIONE MEDIANTE PROCEDURE AUTOMATIZZATE ART. 36 BIS DPR 600/73 ?????????????????????????? • O SOLO NEL CONTROLLO FORMALE IN SENSO STRETTO EX ART. 36 TER ????????????????????????????????? 29 RIMBORSI > 4.000,00 • ATTENZIONE: l’esonero dal controllo preventivo per i rimborsi superiori ad e 4.000,00 opera solo per l’ipotesi di presentazione del 730 precompilato direttamente o al sostituto • ATTENZIONE: 730 PRECOMPILATO O ATUONOMAMENTE COMPILATO PRESENTATO AD UN CAF/PROF.: CONTROLLI PREVENTIVI SUI RIMBORSI SEMPRE. 30 VISTO DI CONFORMITA’ • SALVO PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE RETTIFICATIVA, SE IL VISTO DI CONFORMITA’ è RILASCIATO CON RIFERIMENTO AL 730 (PRECOMPILATO CON O SENZA MODIFICHE O IN MODALITA’ ORDINARIA) I CAF E I PROFESSIONISTI ABILITATI SONO TENUTI AL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE, SANZIONI E INTERESSI CHE SAREBBERO STATI RICHIESTI AL CONTRIBUENTE AI SENSI DELL’ARTICOLO 36 TER DEL DPR 600/73 SEMPRE CHE IL VISTO INFEDELE NON SIA STATO INDOTTO DALLA CONDOTTA DOLOSA O GRAVEMENTE COLPOSA DEL CONTRIBUENTE 31 CONDIZIONI DI IRROGABILITA’ 1. Se in esito alla liquidazione automatica ex art. 36 bis e in esito ai controlli formali che sono previsti per il visto, risulti una maggiore imposta dovuta o un minor credito spettante; 2. Se la maggiore pretesa non sia riconducibile alla non spettanza di deduzioni, detrazioni e agevolazioni fiscale per carenza dei requisiti soggettivi; 3. Se l’infedeltà del visto non sia da ricondurre al comportamento gravemente colposo o doloso del contribuente; 32 DICHIARAZIONE RETTIFICATIVA • IL CAF è TENUTO AL PAGAMENTO DELLA SOLA SAZIONE SE PRESENTA UNA DICHIARAZIONE RETTIFICATIVA OVVERO SE IL CONTRIBUENTE NON INTENDE PRESENTARE TALE DICHIARAZIONE, TRASMETTE UNA COMUNICAZIONE DEI DATI RELATIVI ALLA RETTIFICA ENTRO IL TERMINE DEL 10 NOVEMBRE • LA SANZIONE è RIDOTTA AD 1/8 SE IL VERSAMENTO è EFFETTUATO ENTRO IL 10 NOVEMBRE 33 SEMPLIFICAZIONI IVA D.LGS. 175/2014 VIES - ART.22 • L’OPZIONE PER LE OPERAZIONI INTRA INDICATA NELLA ISTANZA DI APERTURA DELLA PARTITA IVA O IN UNA COMUNICAZIONE SUCCESSIVA, DETERMINA L’IMMEDIATA ISCRIZIONE NEL VIES • SI PRESUME CHE UN SOGGETTO PASSIVO NON INTENDE EFFETTUARE PIU’ OPERAZIONI INTRA QUALORA NON ABBIA PRESENTATO ALCUN ELENCO RIEPILOGATIVO PER 4 TRIMESTRI CONSECUTIVI SUCCESSIVI ALLa data di INCLUSIONE NELLA BANCA DATI VIES; • L’AGENZIA DELLE ENTRATE PROCEDE ALL’ESCLUSIONE DAL VIES PREVIO INVIO DI APPOSITA COMUNICAZIONE AL SOGGETTO PASSIVO • Gli uffici Verificano la correttezza dei dati forniti per la identificazione ai fini IVA e in caso di esito negativo emanano UN provvedimento di cessazione della partita IVA (NUOVO CO. 15 BIS).35 DICHIARAZIONI DI INTENTO Nuova procedura • L’esportatore abituale invia all’Agenzia delle Entrate preventivamente i dati contenuti nella lettera d’intento (lett. c) co. 1 art.1 dl746/1983) • L’esportatore consegna al proprio fornitore la lettera di intento unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia delle entrate; (lett. c) co. 1 art.1 dl746/1983) • Il fornitore riepiloga i dati contenuti nella dichiarazione d’intento nella dichiarazione IVA annuale; • Il fornitore per non incorrere nella sanzione deve riscontrare telematicamente l’avvenuto rilascio da parte dell’Agenzia delle Entrate della ricevuta della presentazione da parte dell’esportatore della dichiarazione di intento; • ENTRATA IN VIGORE: a decorrere dalle operazioni poste in essere dal 1° gennaio 2015 DISPOSIZIONI TRANSITORIA Disposizioni transitorie Fino all’11 febbraio 2015, gli operatori possono consegnare o inviare la dichiarazione d’intento al proprio cedente o prestatore, secondo le vecchie modalità. In questo caso, il fornitore non dovrà verificare l’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate. Tuttavia, per le dichiarazioni d’intento che esplicano effetti anche per operazioni poste in essere successivamente all’11 febbraio 2015, vige l’obbligo, a partire dal 12 febbraio 2015, di trasmettere le dichiarazioni in via telematica e di riscontrare l’avvenuta presentazione della dichiarazione all’Agenzia delle Entrate. 37 BLACK LIST • La comunicazione ha cadenza annuale; • La comunicazione ha ad oggetto operazioni il cui importo complessivo annuale è superiore ad euro 10.000,00: • importo complessivo 10.000: deve essere riferito al complesso delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate e ricevute nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi c.d. black list. (cir. 31/E/2014) • ENTRATA IN VIGORE: la norma entra in vigore CON RIFERIMENTO ALLE OPERAZIONI POSTE IN ESSERE NELL’ANNO 2014!!! • I contribuenti possono continuare ad effettuare le comunicazioni mensili o trimestrali secondo le regole previgenI, fino alla fine del 2014. Tali comunicazioni saranno ritenute pienamente valide secondo le nuove modalità previste dall’art. 21 del decreto (in tal caso non vanno comunicate le operazioni di importo INFERIORE ad € 500,00); • I CONTRIBUENTI POSSONO APPLICARE LE NUOVE MODALITA’ DI COMUNICAZIONE: • NESSUN OBBLIGO SE NON HANNO OPERAZIONI PER IMPORTI SUPERIORI AD € 10.000,00; • OBBLIGO DI COMUNICARE TUTTE LE OPERAZIONI SE HANNO EFFETTUATO OPERAZIONI PER IMPORTO COMPLESSIVO SUPERIORE AD € 10.000,00; • OPERA Il favor rei per le omissioni e inesattezze commesse E NON ACCERTATE DEFINITIVAMENTE; 38 IVA - SEMPLIFICAZIONI RIMBORSI 1. Estesa da 5.164,57 a 15.000,00 la soglia di esonero da adempimenti ulteriori (garanzia o visto); 2. Per i rimborsi eccedenti € 15.000,00 sono previste due procedure distinte E FACOLTATIVE 1. Apposizione del Visto di conformità e dichiarazione sostitutiva di notorietà; 2. Prestazione della garanzia ordinaria; 3. La prestazione della garanzia è richiesta sempre per le posizioni a rischio e in caso di cessazione dell’attività. 39 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA a)Il patrimonio Netto non è diminuito rispetto alle risultanze contabili dell’ultimo periodo d’imposta, di oltre il 40% (Non richiesto per i semplificati) b)La consistenza degli immobili non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell’ultimo periodo di imposta di oltre il 40 % per cessioni NON effettuate nella normale gestione dell’attività esercitata; c)L’attività non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili; d)Non risultano cedute nell’anno precedente la richiesta, azioni o quote della società di capitali per un ammontare superiore al 50% del Capitale Sociale; e)Sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e 40 assicurativi. OBBLIGO DI GARANZIA • ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DA MENO DI 2 ANNI (diverse dalle start up); • NOTIFICA, NEI DUE ANNI PRECEDENTI ALLA RICHIESTA DEL RIMBORSO. DI AVVISI DI ACCERTAMENTO O DI RETTIFICA DA CUI RISULTI, PER CIASCUN ANNO, UNA MAGGIORE IMPOSTA O MINOR CREDITO RISPETTO A QUELLO DICHIARATO SUPERIORI A SPECIFICI VALORI PERCENTUALI DECRESCENTI PER SCAGLIONI DI MAGGIOR PRETESA ACCERTATA; • SE NON è APPOSTO IL VISTO DI CONFORMITA’ O NON è RILSCIATA LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA; • RIMBORSO RICHIESTO ALL’ATTO DI CESSAZIONE DELL’ATTIVITA’ 41 LIMITE 15.000,00 • DEVE ESSERE VERIFICATO CON RIFERIMENTO AL PERIODO DI IMPOSTA; • NON DEVE ESSERE SOMMATO CON IL CREDITO RICHIESTO IN COMPENSAZIONE 42 DECORRENZA 13 DICEMBRE 2014 • LE NUOVE REGOLE SI APPLICANO ANCHE AI RIMBORSI PENDENTI ALLA DATA DEL 13 DICEMBRE: • DA TALE DATA NON SONO RICHIESTE GARANZIE PER IMPORTI FINO AD 15.000,00 • SE LA GARANZIA E’ RICHIESTA IL CONTRIBUENTE PUO’ NON PRESTARLA • SE IL RIMBORSO E’ GIà EROGATO E LA GARANZIA E’ GIA’ PRESTATA QUESTA NON è RESTITUITA 43 ALTRE - SEMPLIFICAZIONI 1. Spese di rappresentanza - ai fini IVA l’importo delle spese di rappresentanza è di 50,00 euro (art. 30) 2. Rettifica IVA crediti non riscossi anche per accordi di ristrutturazione e piani attestati (ART. 31) 3. IVA Acquisto di prima casa: la definizione di abitazione di lusso ai fini IVA: A1, A8 e A9 (ART. 33); 4. Risparmio energetico detrazione: Abrogata la comunicazione all’Agenzia delle Entrate per i lavori ultrannuali a decorrere dal 2015; 5. Spese per vitto e alloggio professionisti (art. 10): LE PRESTAZIONI ALBERGHIERE E DI SAB ACQUISTATE DIRETTAMENTE DAL COMMITTENTE NON SONO COMPENSI - A DECORRERE DAL 2015; 44 REGIME FORFETTARIO 2015 REGIME FORFETTARIO REGIME FORFETTARIO PER LE NUOVE ATTIVITA’ PRODUTTIVE 45 AMBITO SOGGETTIVO IL REGIME FORFETTARIO SI APPLICA • Alle persone fisiche RESIDENTI esercenti attività di impresa anche in forma di impresa familiare; • Alle persone fisiche RESIDENTI esercenti attività di arte o professione IL REGIME FORFETTARIO NON SI APPLICA • Alle società di ogni tipo; • Alle associazioni tra professionisti. 46 CONDIZIONI E REQUISITI DI ACCESSO - PRINCIPI GENERALI ACCESSO L’APPLICAZIONE DEL REGIME E’ SUBORDINATO AL VERIFICARSI DELLE CONDIZIONI DI ACCESSO CON RIFERIMENTO ALL’ANNO PRECEDENTE E SEMPRE CHE CON RIFERIMENTO AL MONENTO DI PRIMA APPLICAZIONE NON SUSSISTONO LE FATTISPECIE DI ESCLUSIONE CONSERVAZIONE LA CONSERVAZIONE DEL REGIME FORFETTARIO E’ SUBORDINATA AL VERIFICARSI DELLE CONDIZIONI DI ACCESSO E DEL NON VERIFICARSI DELLA FATTISPECIE DI ESCLUSIONE NELL’ANNO PRECEDENTE A QUELLO DI 47 RIFERIMENTO PRIMA APPLICAZIONE PER I SOGGETTI GIA’ IN ATTIVITA’ • I SOGGETTI GIA’ IN ATTIVITA’ DOVRANNO VERIFICARE LA SUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI DI CUI AL COMMA 54 CON RIFERIMENTO ALL’ANNO PRECEDENTE; • SE LE CONDIZIONI SONO VERIFICATE: 1. Il contribuente accede in modo naturale al regime forfettario senza esercizio di alcuna opzione (co. 54) se non sussiste con riferimento al primo anno di applicazione una fattispecie di esclusione di cui al comma 57 2. Il contribuente potrà esercitare l’opzione per l’applicazione dell’IVA e delle imposte sul reddito nei 48 modi ordinari (co. 70) PRIMA APPLICAZIONE PER I SOGGETTI NON IN ATTIVITA’ Le persone fisiche che intraprendono l’esercizio di imprese, arti o professioni possono avvalersi del regime forfettario comunicando nella dichiarazione di inizio attività di cui all’articolo 35 del DPR 633/72 di PRESUMERE LA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI CUI AL COMMA 54 ATTENZIONE la scelta non è valida se con riferimento al momento di inizio dell’attività già sussistono le condizioni di cui al comma 57 CO. 57: NON POSSONO AVVALERSI DEL REGIME FORFETTARIO [….] 49 CONDIZIONI DI ACCESSO LIMITE DEI RICAVI E COMPENSI • IL REGIME FORFETTARIO SI APPLICA SE I CONTRIBUENTI NELL’ANNO PRECEDENTE: a. Hanno conseguito ricavo ovvero percepito compensi, RAGGUAGLIATI AD ANNO, non superiori ai limiti indicati nell’allegato e differenziati a secondo del codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata; 50 TABELLA DEI RICAVI SETTORE SOGLIA RICAVI e COMPENSI IND. ALIMENTARI E BEVANDE 35.000,00 € COMMERCIO ALL’INGROSSO E AL DETTAGLIO 40.000,00 € COMMERCIO AMBULANTE DI PRODOTTI ALIMENTARI E BEVANDE 30.000,00 € COMMERCIO AMBULANTE DI ALTRI PRODOTTI € 20.0000,00 COSTRUZIONI E ATTIVITà IMMOBILIARI 15.000,00 € INTERMEDIARI DEL COMMERCIO 15.000,00 € ATTIVITA’ DI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE 40.000,00 € ATTIVITA’ PROFESSSIONALI, SCIENTIFICAHE, TECNICHE , SANITARIE, DI ISTRUZ. SERVIVI FINANZIARI SCIENTSCIENTIFICHE, TECNICHE 15.000,00 € ALTRE ATTIVITA’ ECONOMICHE 20.000,00 € 51 COSTO LAVORO NON SUPERIORE AD € 5.000 LORDI IL REGIME FORFETTARIO SI APPLICA SE I CONTRIBUENTI NELL’ANNO PRECEDENTE: B. hanno sostenuto per un ammontare complessivamente non superiore ad € 5.000,00 lordi spese per: 1. Lavoro accessorio di cui all’articolo 70 D.Lgs. 276/2003; 2. Lavoro dipendente e collaborazioni di cui alle lett. c) e c.bis) del co. 1 Art. 50 del TUIR; 3. Utili da partecipazione agli associati con apporto di solo lavoro (art. 53 co.2 lett c) del TUIR); 4. Prestazioni di lavoro di cui all’articolo 60 del TUIR 52 COSTO DEI BENI STRUMENTALI IL REGIME FORFETTARIO SI APPLICA SE NELL’ANNO PRECEDENTE: C. Il costo al lordo degli ammortamenti,dei beni strumentali alla chiusura dell’esercizio non supera 20.000,00 euro 53 STRUTTURA REDDITUALE IL REGIME FORFETTARIO SI APPLICA SE I CONTRIBUENTI NELL’ANNO PRECEDENTE: D. I redditi conseguiti nell'attività d'impresa, dell'arte o della professione sono in misura prevalente rispetto a quelli eventualmente percepiti come redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; la verifica della suddetta prevalenza non è, comunque, rilevante se il rapporto di lavoro è cessato o la somma dei redditi d'impresa, dell'arte o professione e di lavoro dipendente o assimilato non eccede l'importo di 20.000 euro. 54 FATTISPECIE DI ESCLUSIONE NON POSSONO APPLICARE IL REGIME FORFETTARIO a. Le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfettari di determinazione del reddito; b. I soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che risiedono in paesi SEE e che producono in ITALIA almeno il 75% del reddito complessivo; c. I soggetti che effettuano in via esclusiva o prevalente cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili (n.8 co. 1 art. 10 DPR 633/72) o di mezzi di trasporto NUOVI (art. 53 co. 1 DL331/1993 auto con <=6.000 KM e imm.le da NON oltre sei mesi); d. Gli esercenti attività di impresa, arti o professioni che partecipano, Contemporaneamente all’esercizio dell’attività svolta, a società di persone o associazioni di cui all’articolo 5 del TUIR, ovvero a SRL in 55 piccola Trasparenza di cui all’articolo 116 del TUIR REGOLE DI TASSAZIONE IVA • SI APPLICA IL REGIME DI FRANCHIGIA ai fini IVA IMPOSTE SUL REDDITO • L’IMPONIBILE è DETERMINATO APPLICANDO AI RICAVI E COMPENSI RISCOSSI LA PERCENTUALE DI REDDITIVITA’; • ALL’IMPONIBILE SI DEDUCONO I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DOVUTI PER LEGGE ANCHE SE SOSTENUTI PER I FAMILIARI DELL’IMPRESA FAMILIARE; • TASSAZIONE: IMPOSTA SOSTITUTIVA 15% 56 COEFFICIENTI DI REDDITIVITA’ SETTORE REDDITIVITA’ DEI RICAVI e DEI COMPENSI IND. ALIMENTARI E BEVANDE 40% COMMERCIO ALL’INGROSSO E AL DETTAGLIO 40% COMMERCIO AMBULANTE DI PRODOTTI ALIMENTARI E BEVANDE 40% COMMERCIO AMBULANTE DI ALTRI PRODOTTI 54% COSTRUZIONI E ATTIVITà IMMOBILIARI 86% INTERMEDIARI DEL COMMERCIO 62% ATTIVITA’ DI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE 40% ATTIVITA’ PROFESSSIONALI, SCIENTIFICAHE, TECNICHE , SANITARIE, DI ISTRUZ. SERVIVI FINANZIARI SCIENTSCIENTIFICHE, TECNICHE 78% ALTRE ATTIVITA’ ECONOMICHE 67% 57 REGIME FORFETTARIO PER LE NUOVE ATTIVITA’ PRODUTTIVE AGEVOLAZIONE: riduzione del reddito imponibile a 2/3 per i primi tre anni Chi può accedere: a) il contribuente che non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività di cui al comma 54, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare; b) se l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni; c) qualora venga proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore ai limiti di cui al comma 54. 58 ACCONTI IMPOSTE • Non sono previste disposizioni speciali per gli acconti di imposta dovuti con riferimento al primo periodo di applicazione del regime forfettario. • ne deriva che • si può applicare il metodo storico; • si può applicare il metodo previsionale. 59 PRIMA APPLICAZIONE RETTIFICA IVA ART. 19 BIS 2 COMMA 3: Se mutamenti nel regime fiscale dell’attività comportano la detrazione dell’IVA sugli acquisti in misura diversa da quella già operata, le rettifica è eseguita limitatamente ai beni e servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati e per i beni ammortizzabili è eseguita se non non trascorsi 4 anni (9 per gli immobili) dallo loro entrata in funzione 60 PRIMO PERIODO DI APPLICAZIONE Ex regime nuove attività produttive DAL 2015 IL REGIME DELLE NUOVE ATTIVITA’ PRODUTTIVE E’ ABROGATO • Alla data del 31 dicembre 2014 sussistono le condizioni co. 54 e con riferimento alla data del 1° gennaio 2015 non sussistono le fattispecie di esclusione: REGIME NATURALE FORFETTARIO; • Se sono soddisfatte anche le condizioni nuove attivita’ produttive co. 65 REGIME FORFETTARIO A TASSAZIONE RIDOTTA PER LE ANNUALITA’ RESIDUE • Il contribuente può esercitare l’opzione per il regime ordinario di determinazione del reddito 61 PRIMO PERIODO DI APPLICAZIONE Ex regime dei residuali DAL 2015 IL REGIME DEI RESIDUALI E’ ABROGATO • Alla data del 31 dicembre 2014 sussistono le condizioni co. 54 e con riferimento alla data del 1° gennaio 2015 non sussistono le fattispecie di esclusione: REGIME NATURALE FORFETTARIO; • Il contribuente può esercitare l’opzione per il regime ordinario di determinazione del reddito 62 PRIMO PERIODO DI APPLICAZIONE regime dei minimi • I MINIMI SONO SOGGETTI AD UN REGIME TRANSITORIO: • Possono applicare il nuovo forfettario se con riferimento all’anno 2014 rispettano le condizioni di cui al co. 54 (co. 86) • Possono applicare il nuovo forfettario per le nuove attività produttive, per il periodo che residua al completamento del triennio se rispettano le condizioni del co. 54 e del co. 65 (co. 87); • Possono conservare il regime dei minimi per il periodo che residua al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al compimento del 35° 63 anno di età (co. 88); 2014 CON OPZIONE PER IL REGIME ORDINARIO • Il contribuente che al 1° gennaio 2015 soddisfa i requisiti per il regime forfettario non può applicarlo se non è decorso il periodo di vincolo di tre anni in caso di opzione per il regime ordinario di determinazione dell’imposta (art. 3 DPR 442/1997) • Stessa regola per il contribuente minimo residuale che ha optato per il regime contabile semplificato o ordinario co. 5 art. 27 DL 98/2011) 64 REGIME CONTRIBUTIVO AGEVOLATO • Gli esercenti attività di impresa possono optare per il regime sempre proporzionale ai fini della determinazione dei contributi INPS dovuti alle casse della Gestione Commercianti e artigiani; • REGOLE: • si può applicare anche ai coadiuvanti e coadiutori • non si posso applicare le riduzioni; • I versamenti seguono le regole dei contributi eccedenti il minimale; • il regime contributivo cessa se cessa il regime forfettario; Il passaggio al regime ordinario contributivo determina sempre l’impossibilità di fruire nuovamente del regime contributivo agevolato; • il regime non si applica se la richiesta è effettuata in mancanza del rispetto delle condizioni di cui al co. 54 nell’anno di richiesta. 65 SPLIT PAYMENT - REVERSE CHARGE INVERSIONE CONTABILE IVA - NUOVE REGOLE DAL 2015 66 INVERSIONE CONTABILE DAL 1° GENNAIO 2015 1. Prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative agli edifici (DAL 1° GENNAIO 2015) - Cod.Ateco: 81.2 - 43 2. Cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo rivenditore stabilito in ITALIA (Vendita al GSE da parte di titolari di impianti fotovoltaici (DAL 1° GENNAIO 2015) 3. Cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati (cod att.tà 47.11.1) supermercati (cod. att.tà 47.11.2) discount alimentari (cod. att.tà 47.11.3) (subordinata ad aut. Consiglio UE - NON ATTUATIVA); 4. Le cessioni di beni e servizi allo stato e agli enti assimilati (co. 5 art. 6 DPR 633/72) se l’operazione non è soggetta a ritenuta di acconto (nuovo articolo 17 Ter) (Dal 1° gennaio 2015); 67 NUOVO RAVVEDIMENTO NUOVO PARADIGMA DELL’ACCERTAMENTO 68 ACCERTAMENTO CON ADESIONE COSA CAMBIA? • Abrogato l’istituto dell’adesione integrale agli inviti formulati dall’ufficio (art. 5 D.Lgs 218/1997); • Abrogato l’istituto dell’adesione al contenuti del PVC in materia di imposte dirette ed IVA che consentono l’emissione di un accertamento parziale (art. 5 bis D.Lgs. 218/1997); • Abrogato l’istituto dell’acquiescenza rafforzata di cui al co. 2 bis dell’articolo 15 D.Lgs. 218/1997 69 RAVVEDIMENTO OPEROSO 2015 RIDUZIONE DELLE SANZIONI a. - 1/10 omesso pagamento se eseguito entro 30 giorni (APP. GENERALE) a.bis - 1/9 omissioni ed errori regolarizzati entro 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione o dall’omissione o dall’errore (APP. GENERALE) b. - 1/8 omissioni ed errori regolarizzati entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è commessa la violazione (o entro un anno in mancanza di dich.ne) (APP. GENERALE) b.bis - 1/7 omissioni ed errori regolarizzati entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno SUCCESSIVO a quello in cui è commessa la violazione (o entro due anni in mancanza di dich.ne) (SOLO TRIBUTI AE); b.ter - 1/6 omissioni ed errori regolarizzati oltre il termine di cui al punto precedente (ma entro il termine di decadenza) (SOLO TRIBUTI AE) c. - 1/10 se la presentazione della dichiarazione omessa è effettuata70con ritardo non superiore a novanta giorni (SOLO PER OMESSA DICHIARAZIONE) NUOVA IPOTESI DI RAVVEDIMENTO 1.ter: ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, per i tributi amministrati dall’AE, non opera la preclusione di cui al comma 1 primo periodo (ACCESSI-ISPEZIONI-VERIFICHEATTIVITA’ DI ACCERTAMENTO), salva la notifica degli atti di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazione di irregolarità di cui all’articolo 36 bis e 36 ter e 54 bis del DPr 633/72; 71 RAVVEDIMENTO DA PVC b.quater - 1/5 SE LA REGOLARIZZAZIONE DEGLI ERRORI E DELLE OMISSIONI AVVIENE DOPO LA CONSTATAZIONE DELLA VIOLAZIONE MEDIANTE PVC Non si può applicare per le violazioni: - omessa emissione dello scontrino fiscale (art. 6 co. 3 D.Lgs. 471/1997); - omessa installazione di misuratori fiscali (art. 11 co. 5 D.Lgs. 471/1997). 72 ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO RAVVEDIMENTO DAL 1°GENNAIO 2015 E QUINDI ANCHE PER LE VIOLAZIONI COMMESSE PRIMA DI TALE DATA E REGOLARIZZATE NEI NUOVI TERMINI PER LE ATTIVITA’ DI ACCERTAMENTO NEL 2015 LE NUOVE REGOLE DEL RAVVEDIMENTO E GLI ISTITUTI DEFLATTIVI ABROGATI SI SOVRAPPONGONO. 73 SOCIETA’ IN PERDITA SISTEMICA VARIAZIONE DEL PERIODO DI OSSERVAZIONE DA 3 A 5 ANNI 74 SOCIETA’ IN PERDITA SISTEMICA SEMPLIFICAZIONI SONO SOCIETA’ DI COMODO • Le società in perdita fiscale per cinque anni consecutivi e a decorrere dal successivo sesto anno; • Le società che in un periodo di 5 anni sono in perdita fiscale per 4 e per uno dichiarano redditi inferiori all’ammontare del reddito presunto minimo da società di comodo. 75 ENTRATA IN VIGORE MODIFICHE DELLE SOCIETA’ IN PERDITA SISTEMICA I nuovi termini di verifica delle società di comodo entrano in vigore a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 13 dicembre 2014: • A decorrere dall’anno 2014 le società sono di comodo se nei 5 anni precedenti hanno presentato dichiarazioni fiscali in perdita; • A decorrere dall’anno 2014 le società sono di comodo se nei 5 anni precedenti per quattro anni sono in perdita fiscale e in uno hanno dichiarato un reddito inferiore a quello minimo da società di comodo 76