SEMPLIFICAZIONE FISCALE
D.LGS. 175/2014
ENTRATA IN VIGORE
IL 13 DICEMBRE 2014
1
DICHIARAZIONE PRECOMPILATA
730/2015
PRECOMPILATO
2
ROAD MAP
• Trasmissione della C.U. ;
• Trasmissione dei dati dei terzi;
• Elaborazione,
messa
a
disposizione,
acquisizione del 730 precompilato;
• Presentazione della dichiarazione;
• Controllo e beneficio di esclusione dai
controlli;
• Responsabilità avente natura civilistica dei CAF
e professionisti
3
CERTIFICAZIONE UNICA 2015
IL CUD SI TRASFORMA IN C.U.
I PILASTRO DEL 730 PRECOMPILATO
4
IL CU 2015 - NOVITA
Attestazione di alcuni redditi soggetti a
tassazione mediante ritenuta alla fonte;
Trasmissione telematica
• La trasmissione non è effettuata per ciascun
CERTIFICAZIONE ma è fatta in modalità
cumulativa:
• Nel frontespizio è richiesto il Numero DI
Certificazioni DI lavoro dipendente ed
assimilati E IL Numero DI certificazioni lavoro
autonomo e provvigioni;
5
STRUTTURA DELLA C.U.
1. PRIMO MODULO PER LA TRASMISSIONE DEI DATI
ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE
2. SECONDO MODULO PER LA COMUNICAZIONE CT
(TRASMISSIONE TELEMATICA 730-4)
3. TERZO MODULO PER L’INDICAZIONE DEI DATI
ANAGRAFICI DEL SOSTITUTO E SOSTITUITO (CHE
COMPONE LA NUOVA CERTIFICAZIONE)
4. QUARTO MODULO DATI FISCALI E CONTRIBUTIVI PER I
DIPENDENTI;
5. QUINTO MODULO CERTIFICAZIONE FISCALE PER IL
LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI6
SOGGETTI OBBLIGATI
E’ l’articolo 23 al primo comma che stabilisce i soggetti in astratto
obbligati agli adempimenti in trattativa:
- Società di capitali ed enti di cui all’artico 73 e società di persone;
- Imprenditore Individuale esercente attività commerciale e agricola
- esercente attività professionale;
- Il curatore fallimentare;
- Il condominio che opera come sostituto di imposta.
I CONTRIBUENTI IN REGIME DEI MINIMI;
Sono esclusi
i privati i quali non possono operare come sostituti di imposta.
DAL 2015 I CONTRIBUENTI FORFETTARI
7
SOGGETTI OBBLIGATI
• Coloro che sono obbligati ad operare le ritenute alla
fonte di cui al titolo III del DPR 600/73 con riferimento
ai seguenti redditi:
1. Redditi di lavoro dipendente (Art. 23 DPR 600);
2.Redditi assimilati (art. 24 DPR 600);
3.Redditi di lavoro Autonomo (Art. 25 DPR 600);
4.Redditi da provvigioni (Art. 25 bis DPR 600)
5.Redditi corrisposti da condomini (Art. 25 ter DPR
600/73);
6.Compensi e redditi corrisposti dallo stato (ARt. 29
8
DPR 600).
TERMINI E MODALITA’
• TERMINE DI TRASMISSIONE: 7 MARZO
DELL’ANNO SUCCESSIVO A QUELLO DI
EROGAZIONE DEI REDDITI
• IL FLUSSO DEI DATI DEVE ESSERE TRASMESSO
TELEMATICAMENTE;
• IL FLUSSO Può ESSERE SCOMPOSTO E DIVISO IN
PIU’ TRASMISSIONI
OPERAZIONI STRAORDINARIE
• PRINCIPIO: chi rilascia la certificazione è il
9
soggetto tenuto alla trasmissione telematica.
TIPI DI COMUNICAZIONE
1. Ordinaria: E’ il flusso che contiene una o più
certificazioni inviate entro il termine del 7 marzo
2. Annullamento: Il contribuente entro il termine del 7
marzo può annullare la CU già presentata;
3. Sostituzione: Il sostituto entro il termine del 7 marzo
può sostituire la CU già presentata;
4. Nei casi di cui sopra non si applica la sanzione di 100
euro;
5. La trasmissione delle CU NON è una dichiarazione —è UNA COMUNICAZIONE. NON ESISTE L’ISTITUTO
DELLA INTEGRATIVA
10
SANZIONI SENZA RAVVEDIMENTO
1. Per ogni CERTIFICAZIONE omessa, tardiva o errata si
applica la sanzione di euro 100:
1. ATTENZIONE: In caso di 10 dipendenti la
sanzione è di euro 1.000,00!!!!!!
2. Nei casi di errata trasmissione la sanzione non si
applica se la trasmissione della corretta
certificazione è effettuata entro 5 giorni dalla
scadenza del 7 marzo;
3. Per ogni violazione si applica il ravvedimento
operoso con la nuova gradazione nella riduzione
11
delle sanzioni (Nuovo ARt. 13 D.Lgs 471/1997)
12
QUADRO CT
1. La comunicazione all’AE (da parte del sostituto)
dell’indirizzo telematico dove rendere disponibili i
risultati del 730 deve avvenire entro il 7 marzo ed
UNICATAMENTE
alla
trasmissione
della
CertificazioneUnica
13
RICEZIONE DATI 730-4 QUADRO CT
14
DATI ANAGRAFICI PER LA CERTIFICAZIONE UNICA
15
SEZIONE FAMILIARI A CARICO
16
IL CU PER LAVORATORI AUTONOMI
• Redditi derivanti dalle attività di arti e professioni abituali;
• Redditi derivanti dalla utilizzazione economica delle opere dell’ingegno, brevetti
industriali e di processi da parte dell’autore o inventore o dagli aventi causa a
titolo gratuito o a titolo oneroso;
• Partecipazioni agli utili di associati in partecipazione con apporto di solo lavoro;
• Partecipazione agli utili spettanti ai promotori e fondatori di società di capitali;
• Indennità per cessazione rapporti di agenzia;
• Redditi di levata dei protesti da parte di segretari comunali;
• Indennità di cessazione attività sportive dilettantistiche.
• Redditi da lavoro autonomo occasionale e dell’obbligo di fare e non fare;
• Provvigioni corrisposte a:
• Agenti e rappr.ti di commercio (mono o plurimandatari);
• Mediatori, procacciatori di affari, incaricati alle vendite a domicilio;
• Corrispettivi corrisposti dal condominio soggetti a ritenuta;
17
18
DATI COMUNICATI DA SOGGETTI
TERZI RELATIVI A ONERI E SPESE
SOSTENUTE DAI CONTRIBUENTI
SECONDO PILASTO DEL 730
PRECOMPILATO
19
SOGGETTI TERZI
Trasmissione dei dati relativi ad oneri e spese
Entro il 28 febbraio di ciascun anno i soggetti che erogano mutui, le imprese di
assicurazione, gli enti previdenziali, le forme pensionistiche complementari
PER TUTTI I SOGGETTI DEL RAPPORTO trasmetto telematicamente i dati DEI
SEGUENTI ONERI:
A.quote di interessi e relativi oneri accessori;
B. premi assicurazioni sulla vita, caso morte e contro gli infortuni;
C. contributi previdenziali e assistenziali
D.contributi di cui all’articolo 10 del DPR 917/1986 co. 1 lett. e-bis) - contributi
previdenza complementare.
In caso di omessa, tardiva o errata comunicazione dei dati si applica la
sanzione di euro 100,00
La sanzione non si applica se la comunicazione è corretta entro il termine di
giorni 5 dalla data di scadenza o dalla data di segnalazione dell’agenzia delle
entrate.
20
DICHIARAZIONI PRECOMPILATA
FASE DI ELABORAZIONE PRESENTAZIONE E CONTROLLO
21
DICHIARAZIONE PRECOMPILATA
• L’AGENZIA DELLE ENTRATE A DECORRERE DAL
2015 ED ENTRO LA DATA DEL 15 APRILE
RENDE DISPONIBILE TELEMATICAMENTE LE
DICHIARAZIONI PRECOMPILATE UTILIZZANDO I
DATI DISPONIBILI IN ANAGRAFE TRIBUTARIA, I
DATI TRASMESSI DA PARTE DEI SOGGETTI
TERZI,
I
DATI
CONTENUTI
NELLE
CERTIFICAZIONI;
• Il contribuente potrà accettare, modificare e
integrare la dichiarazione precompilata;
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DIC. PRECOMPILATA - SOGGETTI
• LA DICHIARAZIONE E’ RESA DISPONIBILE PER I
SEGUENTI SOGGETTI:
• DIPENDENTI E PENSIONATI;
• ASSIMILATI AI DIPENDENTI:
• SOCI LAVORATORI DI COOPERATIVE;
• TITOLARI DI BORSE DI STUDIO;
• CO.CO.PRO.;
• REMUNERAZIONI AI SACERDOTI;
• INDENNITA’ ESCLUSE QUELLE SPETTANTI AI
MEMBRI DEL PARLAMENTO
23
CALENDARIO DEL 730 2015
• Nuovo calendario DEL 730-2015
• Presentazione 730 ad un caf o professionista: 7
luglio
• Presentazione 730 al sostituto: 7 luglio
• Consegna del 730 dal caf o Dal sostituto al
sostituito: prima della trasmissione e comunque
entro il 7 luglio;
• COMUNICAZIONE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE DEL
RISULTATO FINALE DELLA DICHIARAZIONE;
• Trasmissione telematica della dichiarazione 730 (dal
CAF/professionista o sostituto): 7 luglio
24
PRESENTAZIONE 730
PRECOMPILATO - MODALITA’
• A CHI PRESENTARE IL 730 PRECOMPILATO:
a. DIRETTAMENTE ALL’AGENZIA DELLE
ENTRATE IN VIA TELEMATICA
b. AL SOSTITUTO DI IMPOSTA CHE PRESTA
ASSISTENZA FISCALE
c. AL CAF DIPENDENTI O PROFESSIONISTA
ABILITATO PRESENTANDO LA RELATIVA
DOCUMENTAZIONE PER PERMETTERE LA
VERIFICA DI CONFORMITA PER IL VISTO
25
LIMITI AL POTERE DI CONTROLLO
730 PRESENTATO DIRETTAMENTE
• SE IL 730 PRECOMPILATO E’ PRESENTATO SENZA
MODIFICA DIRETTAMENTE O MEDIANTE SOSTITUTO:
• NON SONO EFFETTUATI I CONTROLLI FORMALI SU
DATI RELATIVI AGLI ONERI INDICATI NELLA
DICHIARAZIONE PRECOMPILATA FORNITI DA TERZI AI
SENSI DELL’ARTICOLO 3 AD ECCEZIONE DEL
CONTROLLO SULLA SUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI
SOGGETTIVE DI SPETTANZA;
• NO CONTROLLI PREVENTIVI PER I RIMBORSI
ECCEDENTI € 4.000,00 IN PRESENZA DI DETRAZIONI
PER FAMILIARI E/O PER ECCEDENZE RELATIVE A
PRECEDENTI DICHIARAZIONI
26
PRESENTAZIONE DIRETTA
CON MODIFICHE
• L’ESONERO DAL CONTROLLO FORMALE DEGLI
ONERI
DETRABILI
E/O
DEDUCIBILI
COMUNICATI DA SOGGETTI TERZI NON OPERA
SE
IL
CONTRIBUENTE
PRESENTA
DIRETTAMENTE O MEDIANTE SOSTITUTO LA
DICHIARAZIONE
PRECOMPILATA
CON
MODIFICHE CHE INCIDONO SULL’IMPONIBILE
O SULLA DETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA.
27
PRESENTAZIONE AD UN CAF O
PROFESSIONISTA
• NEL CASO DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
PRECOMPILATA ANCHE CON MODIFICHE EFFETTUATA
MEDIANTE CAF O PROFESSIONISTA ABILITATO IL
CONTROLLO FORMALE CON RIFERIMENTO A TUTTI I DATI
ANCHE QUELLI FORNITI DA TERZI E’ EFFETTUATO NEI
CONFRONTI DEL CAF.
ATTENZIONE: IL CONTRIBUENTE E’ ESONERATO DAI
CONTROLLI FORMALI SU TUTTI I DATI, CONTROLLO CHE E’
FATTO NEI CONFRONTI DEL CAF
• RESTA FERMO IL CONTROLLO NEI CONFRONTI DEL
CONTRIBUENTE DELLA SUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI
SOGGETTIVE CHE DANNO DIRITTO ALLE DETRAZIONI,
28
DEDUZIONI, AGEVOLAZIONI.
CONCETTO DI CONTROLLO
FORMALE
IL CONTROLLO FORMALE A CUI SI RIFERISCE LA
NORMA CONSISTE:
• ANCHE NELLA LIQUIDAZIONE MEDIANTE
PROCEDURE AUTOMATIZZATE ART. 36 BIS
DPR 600/73 ??????????????????????????
• O SOLO NEL CONTROLLO FORMALE IN
SENSO STRETTO EX ART. 36 TER
?????????????????????????????????
29
RIMBORSI > 4.000,00
• ATTENZIONE:
l’esonero
dal
controllo
preventivo per i rimborsi superiori ad e
4.000,00 opera solo per l’ipotesi di
presentazione
del
730
precompilato
direttamente o al sostituto
• ATTENZIONE:
730
PRECOMPILATO
O
ATUONOMAMENTE COMPILATO PRESENTATO
AD UN CAF/PROF.: CONTROLLI PREVENTIVI SUI
RIMBORSI SEMPRE.
30
VISTO DI CONFORMITA’
• SALVO PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
RETTIFICATIVA, SE IL VISTO DI CONFORMITA’ è
RILASCIATO
CON
RIFERIMENTO
AL
730
(PRECOMPILATO CON O SENZA MODIFICHE O IN
MODALITA’ ORDINARIA) I CAF E I PROFESSIONISTI
ABILITATI SONO TENUTI AL PAGAMENTO DELLE
IMPOSTE, SANZIONI E INTERESSI CHE SAREBBERO
STATI RICHIESTI AL CONTRIBUENTE AI SENSI
DELL’ARTICOLO 36 TER DEL DPR 600/73 SEMPRE CHE
IL VISTO INFEDELE NON SIA STATO INDOTTO DALLA
CONDOTTA DOLOSA O GRAVEMENTE COLPOSA DEL
CONTRIBUENTE
31
CONDIZIONI DI IRROGABILITA’
1. Se in esito alla liquidazione automatica ex art. 36 bis
e in esito ai controlli formali che sono previsti per il
visto, risulti una maggiore imposta dovuta o un
minor credito spettante;
2. Se la maggiore pretesa non sia riconducibile alla
non spettanza di deduzioni, detrazioni e
agevolazioni fiscale per carenza dei requisiti
soggettivi;
3. Se l’infedeltà del visto non sia da ricondurre al
comportamento gravemente colposo o doloso del
contribuente;
32
DICHIARAZIONE RETTIFICATIVA
• IL CAF è TENUTO AL PAGAMENTO DELLA SOLA
SAZIONE SE PRESENTA UNA DICHIARAZIONE
RETTIFICATIVA OVVERO SE IL CONTRIBUENTE
NON
INTENDE
PRESENTARE
TALE
DICHIARAZIONE,
TRASMETTE
UNA
COMUNICAZIONE DEI DATI RELATIVI ALLA
RETTIFICA ENTRO IL TERMINE DEL 10 NOVEMBRE
• LA SANZIONE è RIDOTTA AD 1/8 SE IL
VERSAMENTO è EFFETTUATO ENTRO IL 10
NOVEMBRE
33
SEMPLIFICAZIONI IVA
D.LGS. 175/2014
VIES - ART.22
• L’OPZIONE PER LE OPERAZIONI INTRA INDICATA NELLA ISTANZA DI
APERTURA DELLA PARTITA IVA O IN UNA COMUNICAZIONE
SUCCESSIVA, DETERMINA L’IMMEDIATA ISCRIZIONE NEL VIES
• SI PRESUME CHE UN SOGGETTO PASSIVO NON INTENDE
EFFETTUARE PIU’ OPERAZIONI INTRA QUALORA NON ABBIA
PRESENTATO ALCUN ELENCO RIEPILOGATIVO PER 4 TRIMESTRI
CONSECUTIVI SUCCESSIVI ALLa data di INCLUSIONE NELLA BANCA
DATI VIES;
• L’AGENZIA DELLE ENTRATE PROCEDE ALL’ESCLUSIONE DAL VIES
PREVIO INVIO DI APPOSITA COMUNICAZIONE AL SOGGETTO
PASSIVO
• Gli uffici Verificano la correttezza dei dati forniti per la
identificazione ai fini IVA e in caso di esito negativo emanano UN
provvedimento di cessazione della partita IVA (NUOVO CO. 15 BIS).35
DICHIARAZIONI DI INTENTO
Nuova procedura
• L’esportatore
abituale
invia
all’Agenzia
delle
Entrate
preventivamente i dati contenuti nella lettera d’intento (lett. c) co. 1
art.1 dl746/1983)
• L’esportatore consegna al proprio fornitore la lettera di intento
unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia delle
entrate; (lett. c) co. 1 art.1 dl746/1983)
• Il fornitore riepiloga i dati contenuti nella dichiarazione d’intento
nella dichiarazione IVA annuale;
• Il fornitore per non incorrere nella sanzione deve riscontrare
telematicamente l’avvenuto rilascio da parte dell’Agenzia delle
Entrate della ricevuta della presentazione da parte dell’esportatore
della dichiarazione di intento;
• ENTRATA IN VIGORE: a decorrere dalle operazioni poste in essere
dal 1° gennaio 2015
DISPOSIZIONI TRANSITORIA
Disposizioni transitorie
Fino all’11 febbraio 2015, gli operatori possono
consegnare o inviare la dichiarazione d’intento al
proprio cedente o prestatore, secondo le vecchie
modalità. In questo caso, il fornitore non dovrà
verificare l’avvenuta presentazione della dichiarazione
d’intento all’Agenzia delle Entrate. Tuttavia, per le
dichiarazioni d’intento che esplicano effetti anche per
operazioni poste in essere successivamente all’11
febbraio 2015, vige l’obbligo, a partire dal 12 febbraio
2015, di trasmettere le dichiarazioni in via telematica
e di riscontrare l’avvenuta presentazione della
dichiarazione all’Agenzia delle Entrate.
37
BLACK LIST
• La comunicazione ha cadenza annuale;
• La comunicazione ha ad oggetto operazioni il cui importo complessivo annuale è
superiore ad euro 10.000,00:
• importo complessivo 10.000: deve essere riferito al complesso delle cessioni di beni e
delle prestazioni di servizi effettuate e ricevute nei confronti di operatori economici
aventi sede, residenza o domicilio in Paesi c.d. black list. (cir. 31/E/2014)
• ENTRATA IN VIGORE: la norma entra in vigore CON RIFERIMENTO ALLE OPERAZIONI
POSTE IN ESSERE NELL’ANNO 2014!!!
• I contribuenti possono continuare ad effettuare le comunicazioni mensili o trimestrali
secondo le regole previgenI, fino alla fine del 2014. Tali comunicazioni saranno ritenute
pienamente valide secondo le nuove modalità previste dall’art. 21 del decreto (in tal caso
non vanno comunicate le operazioni di importo INFERIORE ad € 500,00);
• I CONTRIBUENTI POSSONO APPLICARE LE NUOVE MODALITA’ DI COMUNICAZIONE:
• NESSUN OBBLIGO SE NON HANNO OPERAZIONI PER IMPORTI SUPERIORI AD €
10.000,00;
• OBBLIGO DI COMUNICARE TUTTE LE OPERAZIONI SE HANNO EFFETTUATO
OPERAZIONI PER IMPORTO COMPLESSIVO SUPERIORE AD € 10.000,00;
• OPERA Il favor rei per le omissioni e inesattezze commesse E NON ACCERTATE
DEFINITIVAMENTE;
38
IVA - SEMPLIFICAZIONI RIMBORSI
1. Estesa da 5.164,57 a 15.000,00 la soglia di esonero da
adempimenti ulteriori (garanzia o visto);
2. Per i rimborsi eccedenti € 15.000,00 sono previste
due procedure distinte E FACOLTATIVE
1. Apposizione del Visto di conformità e dichiarazione
sostitutiva di notorietà;
2. Prestazione della garanzia ordinaria;
3. La prestazione della garanzia è richiesta sempre per le
posizioni a rischio e in caso di cessazione dell’attività.
39
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
a)Il patrimonio Netto non è diminuito rispetto alle risultanze contabili
dell’ultimo periodo d’imposta, di oltre il 40% (Non richiesto per i
semplificati)
b)La consistenza degli immobili non si è ridotta, rispetto alle
risultanze contabili dell’ultimo periodo di imposta di oltre il 40 %
per cessioni NON effettuate nella normale gestione dell’attività
esercitata;
c)L’attività non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di
aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze
contabili;
d)Non risultano cedute nell’anno precedente la richiesta, azioni o
quote della società di capitali per un ammontare superiore al 50%
del Capitale Sociale;
e)Sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e
40
assicurativi.
OBBLIGO DI GARANZIA
• ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DA MENO DI 2 ANNI (diverse dalle
start up);
• NOTIFICA, NEI DUE ANNI PRECEDENTI ALLA RICHIESTA DEL
RIMBORSO. DI AVVISI DI ACCERTAMENTO O DI RETTIFICA DA
CUI RISULTI, PER CIASCUN ANNO, UNA MAGGIORE IMPOSTA
O MINOR CREDITO RISPETTO A QUELLO DICHIARATO
SUPERIORI A SPECIFICI VALORI PERCENTUALI DECRESCENTI
PER SCAGLIONI DI MAGGIOR PRETESA ACCERTATA;
• SE NON è APPOSTO IL VISTO DI CONFORMITA’ O NON è
RILSCIATA LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA;
• RIMBORSO
RICHIESTO
ALL’ATTO
DI
CESSAZIONE
DELL’ATTIVITA’
41
LIMITE 15.000,00
• DEVE ESSERE VERIFICATO CON RIFERIMENTO
AL PERIODO DI IMPOSTA;
• NON DEVE ESSERE SOMMATO CON IL CREDITO
RICHIESTO IN COMPENSAZIONE
42
DECORRENZA 13 DICEMBRE 2014
• LE NUOVE REGOLE SI APPLICANO ANCHE AI
RIMBORSI PENDENTI ALLA DATA DEL 13
DICEMBRE:
• DA TALE DATA NON SONO RICHIESTE
GARANZIE PER IMPORTI FINO AD 15.000,00
• SE LA GARANZIA E’ RICHIESTA IL
CONTRIBUENTE PUO’ NON PRESTARLA
• SE IL RIMBORSO E’ GIà EROGATO E LA
GARANZIA E’ GIA’ PRESTATA QUESTA NON è
RESTITUITA
43
ALTRE - SEMPLIFICAZIONI
1. Spese di rappresentanza - ai fini IVA l’importo delle spese di
rappresentanza è di 50,00 euro (art. 30)
2. Rettifica IVA crediti non riscossi anche per accordi di
ristrutturazione e piani attestati (ART. 31)
3. IVA Acquisto di prima casa: la definizione di abitazione di lusso
ai fini IVA: A1, A8 e A9 (ART. 33);
4. Risparmio energetico detrazione: Abrogata la comunicazione
all’Agenzia delle Entrate per i lavori ultrannuali a decorrere dal
2015;
5. Spese per vitto e alloggio professionisti (art. 10): LE
PRESTAZIONI ALBERGHIERE E DI SAB ACQUISTATE
DIRETTAMENTE DAL COMMITTENTE NON SONO COMPENSI - A
DECORRERE DAL 2015;
44
REGIME FORFETTARIO 2015
REGIME FORFETTARIO
REGIME FORFETTARIO PER LE NUOVE
ATTIVITA’ PRODUTTIVE
45
AMBITO SOGGETTIVO
IL REGIME FORFETTARIO SI APPLICA
• Alle persone fisiche RESIDENTI esercenti
attività di impresa anche in forma di
impresa familiare;
• Alle persone fisiche RESIDENTI esercenti
attività di arte o professione
IL REGIME FORFETTARIO NON SI APPLICA
• Alle società di ogni tipo;
• Alle associazioni tra professionisti.
46
CONDIZIONI E REQUISITI DI
ACCESSO - PRINCIPI GENERALI
ACCESSO
L’APPLICAZIONE DEL REGIME E’ SUBORDINATO AL
VERIFICARSI DELLE CONDIZIONI DI ACCESSO CON
RIFERIMENTO ALL’ANNO PRECEDENTE E SEMPRE CHE CON
RIFERIMENTO AL MONENTO DI PRIMA APPLICAZIONE NON
SUSSISTONO LE FATTISPECIE DI ESCLUSIONE
CONSERVAZIONE
LA CONSERVAZIONE DEL REGIME FORFETTARIO E’
SUBORDINATA AL VERIFICARSI DELLE CONDIZIONI DI
ACCESSO E DEL NON VERIFICARSI DELLA FATTISPECIE DI
ESCLUSIONE NELL’ANNO PRECEDENTE A QUELLO DI
47
RIFERIMENTO
PRIMA APPLICAZIONE PER I
SOGGETTI GIA’ IN ATTIVITA’
• I SOGGETTI GIA’ IN ATTIVITA’ DOVRANNO VERIFICARE LA
SUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI DI CUI AL COMMA 54
CON RIFERIMENTO ALL’ANNO PRECEDENTE;
• SE LE CONDIZIONI SONO VERIFICATE:
1. Il contribuente accede in modo naturale al regime
forfettario senza esercizio di alcuna opzione (co. 54) se
non sussiste con riferimento al primo anno di
applicazione una fattispecie di esclusione di cui al
comma 57
2. Il contribuente potrà esercitare l’opzione per
l’applicazione dell’IVA e delle imposte sul reddito nei
48
modi ordinari (co. 70)
PRIMA APPLICAZIONE PER I
SOGGETTI NON IN ATTIVITA’
Le persone fisiche che intraprendono l’esercizio di
imprese, arti o professioni possono avvalersi del regime
forfettario comunicando nella dichiarazione di inizio
attività di cui all’articolo 35 del DPR 633/72 di PRESUMERE
LA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI CUI AL COMMA 54
ATTENZIONE
la scelta non è valida se con riferimento al momento di
inizio dell’attività già sussistono le condizioni di cui al
comma 57
CO. 57: NON POSSONO AVVALERSI DEL REGIME
FORFETTARIO [….]
49
CONDIZIONI DI ACCESSO
LIMITE DEI RICAVI E COMPENSI
• IL REGIME FORFETTARIO SI APPLICA SE I
CONTRIBUENTI NELL’ANNO PRECEDENTE:
a. Hanno
conseguito
ricavo
ovvero
percepito compensi, RAGGUAGLIATI AD
ANNO, non superiori ai limiti indicati
nell’allegato e differenziati a secondo del
codice ATECO che contraddistingue
l’attività esercitata;
50
TABELLA DEI RICAVI
SETTORE
SOGLIA RICAVI e
COMPENSI
IND. ALIMENTARI E BEVANDE
35.000,00 €
COMMERCIO ALL’INGROSSO E AL DETTAGLIO
40.000,00 €
COMMERCIO AMBULANTE DI PRODOTTI ALIMENTARI E
BEVANDE
30.000,00 €
COMMERCIO AMBULANTE DI ALTRI PRODOTTI
€ 20.0000,00
COSTRUZIONI E ATTIVITà IMMOBILIARI
15.000,00 €
INTERMEDIARI DEL COMMERCIO
15.000,00 €
ATTIVITA’ DI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE
40.000,00 €
ATTIVITA’ PROFESSSIONALI, SCIENTIFICAHE, TECNICHE ,
SANITARIE, DI ISTRUZ. SERVIVI FINANZIARI
SCIENTSCIENTIFICHE, TECNICHE
15.000,00 €
ALTRE ATTIVITA’ ECONOMICHE
20.000,00 €
51
COSTO LAVORO NON SUPERIORE
AD
€ 5.000 LORDI
IL REGIME FORFETTARIO SI APPLICA SE I CONTRIBUENTI
NELL’ANNO PRECEDENTE:
B. hanno
sostenuto
per
un
ammontare
complessivamente non superiore ad € 5.000,00 lordi
spese per:
1. Lavoro accessorio di cui all’articolo 70 D.Lgs.
276/2003;
2. Lavoro dipendente e collaborazioni di cui alle lett. c)
e c.bis) del co. 1 Art. 50 del TUIR;
3. Utili da partecipazione agli associati con apporto di
solo lavoro (art. 53 co.2 lett c) del TUIR);
4. Prestazioni di lavoro di cui all’articolo 60 del TUIR 52
COSTO DEI BENI STRUMENTALI
IL REGIME FORFETTARIO SI APPLICA SE
NELL’ANNO PRECEDENTE:
C. Il costo al lordo degli ammortamenti,dei
beni
strumentali
alla
chiusura
dell’esercizio non supera 20.000,00 euro
53
STRUTTURA REDDITUALE
IL REGIME FORFETTARIO SI APPLICA SE I
CONTRIBUENTI NELL’ANNO PRECEDENTE:
D. I redditi conseguiti nell'attività d'impresa, dell'arte o della
professione sono in misura prevalente rispetto a quelli
eventualmente percepiti come redditi di lavoro dipendente e
redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui
rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; la verifica della
suddetta prevalenza non è, comunque, rilevante se il
rapporto di lavoro è cessato o la somma dei redditi d'impresa,
dell'arte o professione e di lavoro dipendente o assimilato non
eccede l'importo di 20.000 euro.
54
FATTISPECIE DI ESCLUSIONE
NON POSSONO APPLICARE IL REGIME FORFETTARIO
a. Le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di
regimi forfettari di determinazione del reddito;
b. I soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che risiedono in
paesi SEE e che producono in ITALIA almeno il 75% del reddito
complessivo;
c. I soggetti che effettuano in via esclusiva o prevalente cessioni di
fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili (n.8 co. 1
art. 10 DPR 633/72) o di mezzi di trasporto NUOVI (art. 53 co. 1
DL331/1993 auto con <=6.000 KM e imm.le da NON oltre sei mesi);
d. Gli esercenti attività di impresa, arti o professioni che partecipano,
Contemporaneamente all’esercizio dell’attività svolta, a società di
persone o associazioni di cui all’articolo 5 del TUIR, ovvero a SRL in
55
piccola Trasparenza di cui all’articolo 116 del TUIR
REGOLE DI TASSAZIONE
IVA
• SI APPLICA IL REGIME DI FRANCHIGIA ai fini IVA
IMPOSTE SUL REDDITO
• L’IMPONIBILE è DETERMINATO APPLICANDO AI
RICAVI E COMPENSI RISCOSSI LA PERCENTUALE DI
REDDITIVITA’;
• ALL’IMPONIBILE SI DEDUCONO I CONTRIBUTI
PREVIDENZIALI DOVUTI PER LEGGE ANCHE SE
SOSTENUTI PER I FAMILIARI DELL’IMPRESA
FAMILIARE;
• TASSAZIONE: IMPOSTA SOSTITUTIVA 15%
56
COEFFICIENTI DI REDDITIVITA’
SETTORE
REDDITIVITA’ DEI RICAVI
e DEI COMPENSI
IND. ALIMENTARI E BEVANDE
40%
COMMERCIO ALL’INGROSSO E AL DETTAGLIO
40%
COMMERCIO AMBULANTE DI PRODOTTI ALIMENTARI E
BEVANDE
40%
COMMERCIO AMBULANTE DI ALTRI PRODOTTI
54%
COSTRUZIONI E ATTIVITà IMMOBILIARI
86%
INTERMEDIARI DEL COMMERCIO
62%
ATTIVITA’ DI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE
40%
ATTIVITA’ PROFESSSIONALI, SCIENTIFICAHE, TECNICHE ,
SANITARIE, DI ISTRUZ. SERVIVI FINANZIARI
SCIENTSCIENTIFICHE, TECNICHE
78%
ALTRE ATTIVITA’ ECONOMICHE
67%
57
REGIME FORFETTARIO PER LE
NUOVE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
AGEVOLAZIONE: riduzione del reddito imponibile a 2/3 per i primi tre
anni
Chi può accedere:
a) il contribuente che non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio
dell'attività di cui al comma 54, attività artistica, professionale ovvero d'impresa,
anche in forma associata o familiare;
b) se l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione
di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o
autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel
periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
c) qualora venga proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto,
l'ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta
precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore ai
limiti di cui al comma 54.
58
ACCONTI IMPOSTE
• Non sono previste disposizioni speciali per gli
acconti di imposta dovuti con riferimento al
primo periodo di applicazione del regime
forfettario.
• ne deriva che
• si può applicare il metodo storico;
• si può applicare il metodo previsionale.
59
PRIMA APPLICAZIONE
RETTIFICA IVA
ART. 19 BIS 2 COMMA 3: Se mutamenti nel
regime fiscale dell’attività comportano la
detrazione dell’IVA sugli acquisti in misura
diversa da quella già operata, le rettifica è
eseguita limitatamente ai beni e servizi non
ancora ceduti o non ancora utilizzati e per i beni
ammortizzabili è eseguita se non non trascorsi 4
anni (9 per gli immobili) dallo loro entrata in
funzione
60
PRIMO PERIODO DI APPLICAZIONE
Ex regime nuove attività produttive
DAL 2015 IL REGIME DELLE NUOVE ATTIVITA’
PRODUTTIVE E’ ABROGATO
• Alla data del 31 dicembre 2014 sussistono le condizioni
co. 54 e con riferimento alla data del 1° gennaio 2015
non sussistono le fattispecie di esclusione:
REGIME NATURALE FORFETTARIO;
• Se sono soddisfatte anche le condizioni nuove
attivita’ produttive co. 65
REGIME FORFETTARIO A TASSAZIONE RIDOTTA
PER LE ANNUALITA’ RESIDUE
• Il contribuente può esercitare l’opzione per il regime
ordinario di determinazione del reddito
61
PRIMO PERIODO DI APPLICAZIONE
Ex regime dei residuali
DAL 2015 IL REGIME DEI RESIDUALI E’
ABROGATO
• Alla data del 31 dicembre 2014 sussistono le
condizioni co. 54 e con riferimento alla data del
1° gennaio 2015 non sussistono le fattispecie di
esclusione:
REGIME NATURALE FORFETTARIO;
• Il contribuente può esercitare l’opzione per il
regime ordinario di determinazione del reddito
62
PRIMO PERIODO DI APPLICAZIONE
regime dei minimi
• I MINIMI SONO SOGGETTI AD UN REGIME TRANSITORIO:
• Possono applicare il nuovo forfettario se con
riferimento all’anno 2014 rispettano le condizioni di
cui al co. 54 (co. 86)
• Possono applicare il nuovo forfettario per le nuove
attività produttive, per il periodo che residua al
completamento del triennio se rispettano le
condizioni del co. 54 e del co. 65 (co. 87);
• Possono conservare il regime dei minimi per il periodo
che residua al completamento del quinquennio
agevolato e comunque fino al compimento del 35°
63
anno di età (co. 88);
2014 CON OPZIONE PER IL REGIME
ORDINARIO
• Il contribuente che al 1° gennaio 2015 soddisfa
i requisiti per il regime forfettario non può
applicarlo se non è decorso il periodo di
vincolo di tre anni in caso di opzione per il
regime
ordinario
di
determinazione
dell’imposta (art. 3 DPR 442/1997)
• Stessa regola per il contribuente minimo
residuale che ha optato per il regime contabile
semplificato o ordinario co. 5 art. 27 DL
98/2011)
64
REGIME CONTRIBUTIVO
AGEVOLATO
• Gli esercenti attività di impresa possono optare per il regime sempre
proporzionale ai fini della determinazione dei contributi INPS dovuti
alle casse della Gestione Commercianti e artigiani;
• REGOLE:
• si può applicare anche ai coadiuvanti e coadiutori
• non si posso applicare le riduzioni;
• I versamenti seguono le regole dei contributi eccedenti il minimale;
• il regime contributivo cessa se cessa il regime forfettario; Il
passaggio al regime ordinario contributivo determina sempre
l’impossibilità di fruire nuovamente del regime contributivo
agevolato;
• il regime non si applica se la richiesta è effettuata in mancanza del
rispetto delle condizioni di cui al co. 54 nell’anno di richiesta.
65
SPLIT PAYMENT - REVERSE
CHARGE
INVERSIONE CONTABILE IVA
- NUOVE REGOLE DAL 2015
66
INVERSIONE CONTABILE
DAL 1° GENNAIO 2015
1. Prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione
di impianti e di completamento relative agli edifici (DAL 1°
GENNAIO 2015) - Cod.Ateco: 81.2 - 43
2. Cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo
rivenditore stabilito in ITALIA (Vendita al GSE da parte di
titolari di impianti fotovoltaici (DAL 1° GENNAIO 2015)
3. Cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati (cod
att.tà 47.11.1) supermercati (cod. att.tà 47.11.2) discount
alimentari (cod. att.tà 47.11.3) (subordinata ad aut. Consiglio
UE - NON ATTUATIVA);
4. Le cessioni di beni e servizi allo stato e agli enti assimilati (co. 5
art. 6 DPR 633/72) se l’operazione non è soggetta a ritenuta di
acconto (nuovo articolo 17 Ter) (Dal 1° gennaio 2015);
67
NUOVO RAVVEDIMENTO
NUOVO PARADIGMA
DELL’ACCERTAMENTO
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ACCERTAMENTO CON ADESIONE
COSA CAMBIA?
• Abrogato l’istituto dell’adesione integrale agli
inviti formulati dall’ufficio (art. 5 D.Lgs
218/1997);
• Abrogato l’istituto dell’adesione al contenuti
del PVC in materia di imposte dirette ed IVA
che
consentono
l’emissione
di
un
accertamento parziale (art. 5 bis D.Lgs.
218/1997);
• Abrogato l’istituto dell’acquiescenza rafforzata
di cui al co. 2 bis dell’articolo 15 D.Lgs.
218/1997
69
RAVVEDIMENTO OPEROSO 2015
RIDUZIONE DELLE SANZIONI
a. - 1/10 omesso pagamento se eseguito entro 30 giorni (APP. GENERALE)
a.bis - 1/9 omissioni ed errori regolarizzati entro 90 giorni dal termine per la
presentazione della dichiarazione o dall’omissione o dall’errore (APP.
GENERALE)
b. - 1/8 omissioni ed errori regolarizzati entro il termine per la presentazione
della dichiarazione relativa all’anno in cui è commessa la violazione (o entro un
anno in mancanza di dich.ne) (APP. GENERALE)
b.bis - 1/7 omissioni ed errori regolarizzati entro il termine per la
presentazione della dichiarazione relativa all’anno SUCCESSIVO a quello in cui è
commessa la violazione (o entro due anni in mancanza di dich.ne) (SOLO
TRIBUTI AE);
b.ter - 1/6 omissioni ed errori regolarizzati oltre il termine di cui al punto
precedente (ma entro il termine di decadenza) (SOLO TRIBUTI AE)
c. - 1/10 se la presentazione della dichiarazione omessa è effettuata70con
ritardo non superiore a novanta giorni (SOLO PER OMESSA DICHIARAZIONE)
NUOVA IPOTESI DI RAVVEDIMENTO
1.ter: ai fini dell’applicazione delle disposizioni di
cui al presente articolo, per i tributi amministrati
dall’AE, non opera la preclusione di cui al comma
1 primo periodo (ACCESSI-ISPEZIONI-VERIFICHEATTIVITA’ DI ACCERTAMENTO), salva la notifica
degli atti di liquidazione e di accertamento,
comprese le comunicazione di irregolarità di cui
all’articolo 36 bis e 36 ter e 54 bis del DPr 633/72;
71
RAVVEDIMENTO DA PVC
b.quater - 1/5 SE LA REGOLARIZZAZIONE DEGLI
ERRORI E DELLE OMISSIONI AVVIENE DOPO LA
CONSTATAZIONE DELLA VIOLAZIONE MEDIANTE
PVC
Non si può applicare per le violazioni:
- omessa emissione dello scontrino fiscale (art.
6 co. 3 D.Lgs. 471/1997);
- omessa installazione di misuratori fiscali (art.
11 co. 5 D.Lgs. 471/1997).
72
ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO
RAVVEDIMENTO
DAL 1°GENNAIO 2015 E QUINDI ANCHE PER LE
VIOLAZIONI COMMESSE PRIMA DI TALE DATA E
REGOLARIZZATE NEI NUOVI TERMINI
PER LE ATTIVITA’ DI ACCERTAMENTO NEL 2015
LE NUOVE REGOLE DEL RAVVEDIMENTO E GLI
ISTITUTI
DEFLATTIVI
ABROGATI
SI
SOVRAPPONGONO.
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SOCIETA’ IN PERDITA SISTEMICA
VARIAZIONE DEL PERIODO DI
OSSERVAZIONE
DA 3 A 5 ANNI
74
SOCIETA’ IN PERDITA SISTEMICA SEMPLIFICAZIONI
SONO SOCIETA’ DI COMODO
• Le società in perdita fiscale per cinque anni
consecutivi e a decorrere dal successivo sesto
anno;
• Le società che in un periodo di 5 anni sono in
perdita fiscale per 4 e per uno dichiarano
redditi inferiori all’ammontare del reddito
presunto minimo da società di comodo.
75
ENTRATA IN VIGORE MODIFICHE
DELLE SOCIETA’ IN PERDITA
SISTEMICA
I nuovi termini di verifica delle società di comodo
entrano in vigore a decorrere dal periodo di imposta
in corso alla data del 13 dicembre 2014:
• A decorrere dall’anno 2014 le società sono di
comodo se nei 5 anni precedenti hanno
presentato dichiarazioni fiscali in perdita;
• A decorrere dall’anno 2014 le società sono di
comodo se nei 5 anni precedenti per quattro
anni sono in perdita fiscale e in uno hanno
dichiarato un reddito inferiore a quello minimo
da società di comodo
76
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