Le magistrature
(compiti, poteri e funzioni)
Caratteristiche generali della
magistratura.
Temporaneità e collegialità
• Intercessio tra i colleghi
• Provocatio ad populum (leggi de provocatione):
secondo le fonti l’istituzione di questa
‘garanzia costituzionale’ risalirebbe al primo
anno della repubblica. Secondo parte della
storiografia (v. Kunkel) si sarebbe stabilizzata
solo dal 300 a. C. (con una lex Valeria)
CONSOLI
(da consulĕre = consultarsi)
•
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•
•
•
•
Eponimi;
Dotati di suprema potestas;
Imperium maius (domi militiaeque);
Scortati da 12 littori;
Intercessio;
Anche detti:
IUDICES (nell’esercizio del
potere giurisdizionale);
PRAETORES
(nell’esercizio del comando militare)
• Esercizio collegiale (→ v. leges rogatae) o
mediante meccanismi di divisione del potere:
a) TURNO (mensile per gli affari civili;
giornaliero per il comando militare)
b) SORTEGGIO o ACCORDO POLITICO
nella divisione di provinciae (mai però
all’uno il comando civile ed all’altro il
militare);
• Competenza generalis (= residuale);
• I consoli allo scadere del loro mandato potevano
essere incriminati per il proprio operato in carica.
Imperium domi dei consoli
- Ius agendi cum populo e cum patribus;
- Presidenza del senato e del comitiatus maximus;
- Potere di iniziativa legislativa;
- Potere di creatio dei magistrati;
- Potere di dictio del dittatore;
- Sovrintendevano alle manomissioni;
- Coercitio criminale e compiti di polizia;
- Imposizione di tributi;
- Gestione del denaro pubblico;
- Potevano avvalersi dell’assistenza dei principes civitatis
(senatori di rango consolare, che formavano un ristretto
consilium);
Imperium militiae dei consoli
- Comando dell’esercito;
- Indizione delle leve (=dilectus) disposte con senatus
consultum;
- Nomina di tribuni militum;
- Imposizione di tributi militari;
- Gestione del bottino di guerra;
- Potere non sottoposto né ad intercessio né a
provocatio, ma valido solo al di fuori del pomerium.
Praetores
- Origine: compromesso Licinio-Sestio 367 a.C.
- Imperium qualitativamente uguale a quello dei
consoli, ma potestas minore;
-Conlega minor dei consoli;
- In seguito furono creati altri praetores (fino a 16)
per:
A)Liti inter peregrinos e inter cives et peregrinos
B) il governo delle provinciae;
C) la presidenza delle quaestiones perpetuae;
IMPERIUM MILITIAE:
- Comando militare;
- 6 littori;
- Titolare di tutte le facoltà inerenti il comando militare.
IMPERIUM DOMI:
- 2 littori in città; 6 fuori;
- Sostituiva nel governo della civitas i consoli
eventualmente assenti (consulare munus sustinere);
- Subiva l’intercessio consolare, ma non poteva intercedere
contro un loro atto (regola della PAR MAIORVE
POTESTAS). L'intercessio non si ebbe mai neanche tra i
pretori di par potestas a causa delle distinte provinciae.
- Ius agendi cum populo e cum patribus;
• Specifica competenza: IURISDICTIO civile;
• Ius edicendi;
N.B.:
L’amministrazione della giustizia civile sarà riservata
ai patrizi anche dopo il 367, fino al 337 (con l’elezione
a Pretore di Publilio Filone, già dittatore e console).
CENSURA
- Grande potestas, ma senza imperium (almeno in età storica);
- Auspicia maggiori;
- Durata particolare: 18 mesi;
- Senza littori, coercitio, né ius agendi cum populo (se non per le
operazioni di censimento) o cum patribus;
- Compiti:
- Censimento;
- Regimen morum;
- Lectio senatus (dal 312 a.C., dopo il plebiscitum Ovinium);
- Gestione di alcune porzioni di ager publicus;
- Sempre eletti dai comitia centuriata; → lex de potestate censoria;
- Collegialità perfetta;
- Breve
cronistoria:
• Fino al 459 a.C. i consoli provvedevano alle
operazioni di censimento;
• Incertezza sul periodo tra 459 a.C. e 444 a.C.;
• 443 a.C. (Liv.: initium censurae fuit): Tribuni militum
censoria potestate
• 434 a.C.: lex Aemilia de censura minuenda
• 367 a.C.: assetto definitivo.
• 63 a.C.: ultima censura prima di Augusto.
- Operazioni:
• Editto con data e criteri del censimento (lex censui
censendo);
• Lustratio finale (solenni suovetaurilia)
- Sepoltura col manto purpureo (quello del rex).
DICTATOR
- Magistrato straordinario non collegiale;
- Anche detto magister populi (problema della magistratura delle
origini).
- Scelto/indicato (dictus), non eletto, per far fronte ad emergenze di
carattere: amministrativo/sociale; bellico; sacrale.
- Due differenti tipologie:
•Optimo iure: con pieni ed indefiniti poteri: belli gerundi causa;
seditionis sedandae causa.
•Imminuto iure: con compiti specifici (sacrali, politici, etc.): clavi
figendi causa; ludorum faciendorum causa.
- Scortato da 24 littori (sempre con le scuri innestate);
• Non sottoposto a diverso regime per
l’imperium domi e quello militiae;
• Fino al 300 a.C. non è limitato dalla provocatio;
• Non subisce l'intercessio tribunicia;
• Fornito di summum imperium e summa potestas;
-Dictus, non creatus:- di notte;
- in silenzio;
- da uno dei consoli;
- presi gli auspicia;
- dinanzi ai comitia curiata è lo stesso
dictator a rogare la lex curiata de imperio;
- Durata: quanto basta per il compito assegnatogli o al
massimo 6 mesi;
- Mentre è in carica il dictator, le altre magistrature non
vengono sospese, ma esercitano le proprie funzioni in
subordine.
• Allo scadere del suo mandato, non
rispondeva degli atti compiuti in carica;
- IUSTITIUM: sospendeva l’amministrazione
della giustizia civile;
- TUMULTUS: chiamata alle armi senza le
formalità necessarie;
• Evoluzione in senso eversivo;
• Nel 44 a.C., Antonio fece abolire per legge la
dictatura.
MAGISTER EQUITUM
- Ausiliario del dictator;
- Durava in carica quanto il dictator, da
cui era scelto e da cui poteva essere
sollevato in qualunque momento
(dunque non c’è collegialità);
- Magistrato straordinario con imperium
pari a quello del praetor;
QUESTORI
(da non confondere con i quaestores parricidii)
Primus gradus del cursus honorum;
- Magistratura ordinaria minore;
- Non curule; Insegne: sella non curule, borsa portadanaro,
bastone;
- Sine imperio;
- Competenza varia ma sempre di ambito "FINANZIARIO":
· 2 aerarii/urbani→aerarium Saturni+signa+leges+senatusconsulta;
· 1 Ostiensis;
· aquarii→acquedotti;
· militares→al seguito delle varie legiones;
· provinciales→al seguito dei governatori provinciali (avevano
anche una iurisdictio in provincia simile a quella degli edili
curuli).
Insegne dei questori sul retro di
una moneta
VIGINTISEXVIRI (dopo Augusto vigintiviri)
- 6 collegi;
- Formalmente esclusi dal cursus honorum;
TRESVIRI CAPITALES o NOCTURNI
- Funzioni di polizia contro la delinquenza comune
- Direzione del carcer del foro e delle altre prigioni
- Riscossione delle multe processuali promesse all'erario (legis ac.
sacramenti)
QUATTUORVIRI PRAEFECTI (IURE DICUNDO) CAPUAM CUMAS
- Amministrazione della giustizia in alcune città campane
DECEMVIRIS LITIBUS IUDICANDIS
- Giudizi in materia di libertà
TRESVIRI AERE ARGENTO AURO FLANDO FERIUNDO
- Coniazione delle monete di bronzo ed argento dal 268 a.C. e di quelle d'oro
da Silla in poi
QUATTUORVIRI VIIS IN URBE PURGANDIS
- Ausiliari degli edili per le strade di Roma
DUOVIRI VIIS EXTRA URBEM PURGANDIS
- Ausiliari degli edili per le vie extraurbane.
Magistrature maggiori
[hanno auspici maggiori e sono elette nei comizi centuriati (tranne che
dittatore e magister equitum, per i quali si procede alla dictio)]
1) Il consolato*# (imperium – potere militare –
possibilità di convocare formalmente popolo e
senato)
2) La pretura*# (iurisdictio). Pretore urbano (dal 367
a. C.) e peregrino (dopo il 242 a. C.).
3) Il dittatore*# (posizione particolare ↔ nomina
attraverso dictio; nominato in casi di emergenza
interna o esterna; durata: 6 mesi)
4) Il magister equitum (ausiliario del dittatore)
5) I censori # (il censimento – la cura della moralità –
la lectio senatus)
Fasci
dei
littori
Toga
praetexta
Magistrature minori
1) Gli edili curuli #(cura urbis e giurisdizione
nei mercati)
2) I questori (l’erario – i questori militari e
provinciali; raccordo con gli antichi questori
parricidii)
3) Le cd. magistrature minori (i cd.
Vigintisexviri: in origine si trattava di ausiliari
dei magistrati)
Legenda:
* magistrature cum imperio; è dubbia l’attribuzione dell’imperium ai censori
# magistrature (originariamente) patrizie
I magistrati plebei
1. I tribuni (auxilium – intercessio – veto). Nel
449 una legge Valeria Orazia riconosce la
loro inviolabilità, che originariamente si
basava solo sul giuramento dei plebei. I
poteri “positivi”: convocazione dei concili
plebei e proposizione dei plebisciti
2. Gli edili (dalla cura dei templi al cursus
honorum)
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