MOMENTUM
N°9
APRILE 2010
UNA PROPOSTA SGSS
Derivati OTC
Rafforzare le misure
di tutela per gli investitori
Eric de Nexon
Head of Strategy for Market Infrastructure in SGSS
L
e autorità di regolamentazione
hanno ritenuto che gli strumenti
derivati OTC, in particolare alcuni
di essi, come il CDS(1), siano stati
in parte responsabili degli inizi
della crisi finanziaria. Questi
prodotti infatti forniscono un elevato
effetto leva e sono alla base della
stretta interrelazione tra gli operatori
del mercato considerato, prodotti
perlopiù accusati di non essere
trasparenti.
Le autorità di regolamentazione
hanno tentato di trovare soluzioni
per evitare che questi strumenti
finanziari possano in futuro avere un
ruolo nello scatenare la crisi.
Notando che i mercati organizzati
hanno maggiore trasparenza e
sicurezza operativa rispetto ai
mercati over-the-counter, politici
europei ed americani hanno deciso
che i mercati OTC dovrebbero
essere strutturati seguendo lo
stesso modello.
Sono già stati fatti dei progressi in
seguito alle dichiarazioni fatte in
occasione del G20 a Pittsburgh.
Fino ad oggi l’industria ha cercato di
assumere un ruolo chiave creando
soluzioni di clearing adatte per i
prodotti in questione, in primo luogo
per i CDS.
Sono emerse numerose iniziative da
entrambe le coste dell’Atlantico,
dove sia gli Stati Uniti che l’Europa
sottolineano l’esigenza di avere una
CCP locale(2), mentre gli intermediari,
che hanno una visione globale del
mercato, sono dell’opinione di avere
un'unica CCP, capace di offrire
servizi di clearing per tutte le valute.
Alcune CCP già esistenti negli
Stati Uniti sono ICE e CME, mentre
in
Europa
sono
B–Clear,
LCH–Clearnet Ltd, ICE Europe,
Eurex e LCH–Clearnet S.A.
Su un totale di 2.500 miliardi di
dollari di posizioni liquidate ICE Clear
gestisce il 30% dei volumi, dei quali
il 54% sugli indici e il 9% sui Single
Names(3). Le attività di Eurex e CME
restano limitate (rispettivamente a
130 e 50 milioni di dollari).
Attualmente, solo le posizioni
interdealer (membri del CCP) sono
effettivamente liquidate(4).
Sicuramente questo è solo l’inizio,
dato che comunque le misure
normative necessarie a sostenere
lo sviluppo di una nuova
organizzazione sono ancora in via di
elaborazione. Per attuare il processo
è necessario:
• specificare quali siano i prodotti
ammissibili;
• identificare i soggetti interessati;
• definire
l’ambito
operativo
dell’infrastruttura;
• definire un quadro di provvedimenti
che favoriscano l’utilizzo dei servizi
di clearing.
La Commissione Europea vuole
affrontare il tema nel contesto della
EMIL(5) con una serie di misure
legislative. La discussione della
proposta di legge è prevista entro
giugno 2010, con la messa in atto
prevista prima della fine del 2010.
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nell'ambito dei prodotti di
investimento al dettaglio
preassemblati (PRIP)
Nicolas Gonzalez
Head of Product Development
in SGSS
La Commissione Europea ha pubblicato una comunicazione
nella quale esprime la necessità di redigere un quadro
regolamentare coerente ed efficace per i PRIP, con l'obiettivo
di migliorare le misure di protezione per gli investitori di
prodotti di investimento al dettaglio preassemblati (PRIP),
che sono il fulcro del mercato di riferimento. Dalla crisi
finanziaria abbiamo tratto alcune lezioni, una di queste
riguarda l’importanza di garantire che gli investitori siano in
grado di capire i loro investimenti e siano trattati in modo
equo all'interno del processo di vendita.
Il mercato dei PRIP è caratterizzato da un’ ampia varietà di
prodotti e di provider, e copre una gamma di prodotti
d'investimento venduti maggiormente agli investitori retail.
I PRIP possono essere raggruppati in 3 categorie: fondi di
investimento (UCITS e non UCITS), prodotti di
investimento di carattere assicurativo e prodotti strutturati.
Questa fetta di mercato ha un valore di quasi 8 mila miliardi
di euro in Europa(1). È quindi necessario che i consumatori
siano convinti che il mercato funziona in modo efficiente.
Attuando la direttiva PRIP, la Commissione spera di
regolarizzare sia la forma che il contenuto delle
informazioni pre-contrattuali e del processo di vendita,
grazie ad informazioni sul prodotto chiare per l’investitore
(Key Investor Information, il nuovo prospetto semplificato
che sarà sviluppato nell'ambito della direttiva UCITS IV, e
con il quale SGSS supporterà gli asset manager). La
direttiva PRIP è stata progettata, non solo per ridare
fiducia, ma anche per garantire condizioni di equità nei
prodotti finanziari disponibili per gli investitori. Nei prossimi
mesi vi sarà una consultazione pubblica a seguito della
pubblicazione di proposte specifiche da parte della
Commissione, che SGSS seguirà con attenzione e che
costituirà la base di dettagliate proposte legislative.
(1) Commissione Europea a fine 2008
1 Credit Default Swaps - 2 Central Counterparties – Central Counterparty Clearing House
3 Nozionale – posizioni liquidate – totale: 2.500 miliardi di dollari - 4 Fonte: Equinox Consulting –
13 Marzo 2010 - 5 European Market Infrastructures Legislation
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OICR: il trattamento fiscale dei proventi
della garanzia a fronte di operazioni
in derivati OTC.
derivato OTC
fondo
Walter Vigo
Head of Tax Affairs, SGSS S.p.A.
i
ol
tit
difformi sul corretto trattamento fiscale dei proventi
o
parte dei fondi comuni di investimento vi sono posizioni
int
ere
ssi
ro
na
de
Nell’ambito dell’operatività in strumenti derivati OTC da
controparte
garanzia
derivanti dal collateral, generalmente in denaro, dato a
garanzia alla controparte dell’operazione.
La natura dell’operazione
prevede, per le attività in
strumenti finanziari derivati
negoziati “over the counter”, la
costituzione di una garanzia in
titoli o più frequentemente in
denaro con il trasferimento
della proprietà dei beni, oggetto
della garanzia, alla controparte
dell’operazione.
Limitatamente alle garanzie in
denaro, le problematiche
rilevanti sono sostanzialmente
relative:
• Alla qualificazione dei proventi
derivanti dalla garanzia;
• Al trattamento fiscale dei
proventi nell’ambito della
tassazione del risultato di
gestione del fondo stesso.
Si tralasciano nel caso specifico
le disquisizioni civilistiche
relative alla natura della
garanzia, inquadrabile o meno
nell’ambito del pegno irregolare
e delle implicazioni connesse al
trasferimento della proprietà dei
beni fungibili oggetto della
garanzia.
In merito al primo punto si pone
il problema di definire la natura
degli interessi corrisposti sul
denaro dato a garanzia, e
quindi se gli stessi debbano
essere
considerati
quali
interessi corrispettivi ovvero
interessi compensativi. Nel
mercato non vi è una posizione
uniforme, anche se la prassi,
con la quale concordo
pienamente, manifesta una
preponderanza verso la natura
compensativa, delle somme
corrisposte sulla garanzia.
Sinteticamente la tesi che
considera gli interessi aventi
natura corrispettiva prende
spunto dalle considerazioni che
gli interessi riconosciuti sulla
garanzia in denaro, trattandosi
di denaro messo a disposizione
della controparte, costituiscano
il prezzo per la disponibilità del
denaro
a
favore
della
controparte. Gli interessi per
l’impiego del denaro rientrano
nella disciplina dei redditi di
capitale di cui all’art. 44 del
DPR
917/86.
La
tesi
contrapposta, riconosce invece
alle somme derivanti dal denaro
dato a garanzia la natura di
interessi compensativi, e, come
tali, somme compensative per il
mancato godimento del denaro
vincolato per la garanzia
(chiaramente
il
margine
previsto vincolato è fluttuante
all’andamento delle condizioni
dello strumento stesso). Tale
tesi risulta peraltro suffragata da
quanto indicato dalla stessa
amministrazione nella circolare
19/E del 21 aprile 2009 in tema
di “modifiche alla disciplina della
deducibilità degli interessi
passivi e del reddito d’impresa”
quando con riferimento agli
interessi sui depositi di
riassicurazione, ne riconosce la
causa di copertura dei rischi a
garanzia dell’esecuzione della
copertura acquisita, escludendoli
pertanto dal computo degli
interessi passivi indeducibili, in
quanto di natura compensativa.
Gli interessi in esame, al
contrario dei precedenti sono
esclusi da tassazione come
reddito di capitale.
Per quanto riguarda la
tassazione in capo ai fondi
comuni di investimento gli
interessi corrispettivi non sono
assoggettati alla ritenuta del
27% a titolo d’imposta, prevista
dall’art. 26 comma 2 del DPR
600/73, a condizione che la
giacenza media annua del
fondo non sia superiore al 5%
dell’attivo medio gestito. In
quest’ultimo caso gli interessi
concorrono alla determinazione
del risultato della gestione del
fondo, ai sensi dell’art. 9 della L
23 marzo 1983, n. 77, maturato
nell’anno sul quale la società di
gestione applicherà l’ammontare
dell’imposta sostitutiva del
12,5%.
Diversamente, nel caso in cui gli
interessi si qualifichino quali
interessi compensativi, questi
ultimi non sono assoggettati ad
alcuna ritenuta, ma rientrano
nella
determinazione
del
risultato della gestione del
fondo, secondo le modalità
sopra descritte, maturato
nell’anno sul quale la società
provvederà
ad
applicare
l’imposta sostitutiva.
Contatta l’autore:
[email protected]
Questo notiziario è edito dalla Société Générale Securities Services, una divisione aziendale che opera attraverso Société Générale e/o società controllate o affiliate. Il notiziario è rivolto
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