MOMENTUM N°9 APRILE 2010 UNA PROPOSTA SGSS Derivati OTC Rafforzare le misure di tutela per gli investitori Eric de Nexon Head of Strategy for Market Infrastructure in SGSS L e autorità di regolamentazione hanno ritenuto che gli strumenti derivati OTC, in particolare alcuni di essi, come il CDS(1), siano stati in parte responsabili degli inizi della crisi finanziaria. Questi prodotti infatti forniscono un elevato effetto leva e sono alla base della stretta interrelazione tra gli operatori del mercato considerato, prodotti perlopiù accusati di non essere trasparenti. Le autorità di regolamentazione hanno tentato di trovare soluzioni per evitare che questi strumenti finanziari possano in futuro avere un ruolo nello scatenare la crisi. Notando che i mercati organizzati hanno maggiore trasparenza e sicurezza operativa rispetto ai mercati over-the-counter, politici europei ed americani hanno deciso che i mercati OTC dovrebbero essere strutturati seguendo lo stesso modello. Sono già stati fatti dei progressi in seguito alle dichiarazioni fatte in occasione del G20 a Pittsburgh. Fino ad oggi l’industria ha cercato di assumere un ruolo chiave creando soluzioni di clearing adatte per i prodotti in questione, in primo luogo per i CDS. Sono emerse numerose iniziative da entrambe le coste dell’Atlantico, dove sia gli Stati Uniti che l’Europa sottolineano l’esigenza di avere una CCP locale(2), mentre gli intermediari, che hanno una visione globale del mercato, sono dell’opinione di avere un'unica CCP, capace di offrire servizi di clearing per tutte le valute. Alcune CCP già esistenti negli Stati Uniti sono ICE e CME, mentre in Europa sono B–Clear, LCH–Clearnet Ltd, ICE Europe, Eurex e LCH–Clearnet S.A. Su un totale di 2.500 miliardi di dollari di posizioni liquidate ICE Clear gestisce il 30% dei volumi, dei quali il 54% sugli indici e il 9% sui Single Names(3). Le attività di Eurex e CME restano limitate (rispettivamente a 130 e 50 milioni di dollari). Attualmente, solo le posizioni interdealer (membri del CCP) sono effettivamente liquidate(4). Sicuramente questo è solo l’inizio, dato che comunque le misure normative necessarie a sostenere lo sviluppo di una nuova organizzazione sono ancora in via di elaborazione. Per attuare il processo è necessario: • specificare quali siano i prodotti ammissibili; • identificare i soggetti interessati; • definire l’ambito operativo dell’infrastruttura; • definire un quadro di provvedimenti che favoriscano l’utilizzo dei servizi di clearing. La Commissione Europea vuole affrontare il tema nel contesto della EMIL(5) con una serie di misure legislative. La discussione della proposta di legge è prevista entro giugno 2010, con la messa in atto prevista prima della fine del 2010. Contatta l’autore: [email protected] nell'ambito dei prodotti di investimento al dettaglio preassemblati (PRIP) Nicolas Gonzalez Head of Product Development in SGSS La Commissione Europea ha pubblicato una comunicazione nella quale esprime la necessità di redigere un quadro regolamentare coerente ed efficace per i PRIP, con l'obiettivo di migliorare le misure di protezione per gli investitori di prodotti di investimento al dettaglio preassemblati (PRIP), che sono il fulcro del mercato di riferimento. Dalla crisi finanziaria abbiamo tratto alcune lezioni, una di queste riguarda l’importanza di garantire che gli investitori siano in grado di capire i loro investimenti e siano trattati in modo equo all'interno del processo di vendita. Il mercato dei PRIP è caratterizzato da un’ ampia varietà di prodotti e di provider, e copre una gamma di prodotti d'investimento venduti maggiormente agli investitori retail. I PRIP possono essere raggruppati in 3 categorie: fondi di investimento (UCITS e non UCITS), prodotti di investimento di carattere assicurativo e prodotti strutturati. Questa fetta di mercato ha un valore di quasi 8 mila miliardi di euro in Europa(1). È quindi necessario che i consumatori siano convinti che il mercato funziona in modo efficiente. Attuando la direttiva PRIP, la Commissione spera di regolarizzare sia la forma che il contenuto delle informazioni pre-contrattuali e del processo di vendita, grazie ad informazioni sul prodotto chiare per l’investitore (Key Investor Information, il nuovo prospetto semplificato che sarà sviluppato nell'ambito della direttiva UCITS IV, e con il quale SGSS supporterà gli asset manager). La direttiva PRIP è stata progettata, non solo per ridare fiducia, ma anche per garantire condizioni di equità nei prodotti finanziari disponibili per gli investitori. Nei prossimi mesi vi sarà una consultazione pubblica a seguito della pubblicazione di proposte specifiche da parte della Commissione, che SGSS seguirà con attenzione e che costituirà la base di dettagliate proposte legislative. (1) Commissione Europea a fine 2008 1 Credit Default Swaps - 2 Central Counterparties – Central Counterparty Clearing House 3 Nozionale – posizioni liquidate – totale: 2.500 miliardi di dollari - 4 Fonte: Equinox Consulting – 13 Marzo 2010 - 5 European Market Infrastructures Legislation Contatta l’autore: [email protected] Per maggiori informazioni: [email protected] We stand by you OICR: il trattamento fiscale dei proventi della garanzia a fronte di operazioni in derivati OTC. derivato OTC fondo Walter Vigo Head of Tax Affairs, SGSS S.p.A. i ol tit difformi sul corretto trattamento fiscale dei proventi o parte dei fondi comuni di investimento vi sono posizioni int ere ssi ro na de Nell’ambito dell’operatività in strumenti derivati OTC da controparte garanzia derivanti dal collateral, generalmente in denaro, dato a garanzia alla controparte dell’operazione. La natura dell’operazione prevede, per le attività in strumenti finanziari derivati negoziati “over the counter”, la costituzione di una garanzia in titoli o più frequentemente in denaro con il trasferimento della proprietà dei beni, oggetto della garanzia, alla controparte dell’operazione. Limitatamente alle garanzie in denaro, le problematiche rilevanti sono sostanzialmente relative: • Alla qualificazione dei proventi derivanti dalla garanzia; • Al trattamento fiscale dei proventi nell’ambito della tassazione del risultato di gestione del fondo stesso. Si tralasciano nel caso specifico le disquisizioni civilistiche relative alla natura della garanzia, inquadrabile o meno nell’ambito del pegno irregolare e delle implicazioni connesse al trasferimento della proprietà dei beni fungibili oggetto della garanzia. In merito al primo punto si pone il problema di definire la natura degli interessi corrisposti sul denaro dato a garanzia, e quindi se gli stessi debbano essere considerati quali interessi corrispettivi ovvero interessi compensativi. Nel mercato non vi è una posizione uniforme, anche se la prassi, con la quale concordo pienamente, manifesta una preponderanza verso la natura compensativa, delle somme corrisposte sulla garanzia. Sinteticamente la tesi che considera gli interessi aventi natura corrispettiva prende spunto dalle considerazioni che gli interessi riconosciuti sulla garanzia in denaro, trattandosi di denaro messo a disposizione della controparte, costituiscano il prezzo per la disponibilità del denaro a favore della controparte. Gli interessi per l’impiego del denaro rientrano nella disciplina dei redditi di capitale di cui all’art. 44 del DPR 917/86. La tesi contrapposta, riconosce invece alle somme derivanti dal denaro dato a garanzia la natura di interessi compensativi, e, come tali, somme compensative per il mancato godimento del denaro vincolato per la garanzia (chiaramente il margine previsto vincolato è fluttuante all’andamento delle condizioni dello strumento stesso). Tale tesi risulta peraltro suffragata da quanto indicato dalla stessa amministrazione nella circolare 19/E del 21 aprile 2009 in tema di “modifiche alla disciplina della deducibilità degli interessi passivi e del reddito d’impresa” quando con riferimento agli interessi sui depositi di riassicurazione, ne riconosce la causa di copertura dei rischi a garanzia dell’esecuzione della copertura acquisita, escludendoli pertanto dal computo degli interessi passivi indeducibili, in quanto di natura compensativa. Gli interessi in esame, al contrario dei precedenti sono esclusi da tassazione come reddito di capitale. Per quanto riguarda la tassazione in capo ai fondi comuni di investimento gli interessi corrispettivi non sono assoggettati alla ritenuta del 27% a titolo d’imposta, prevista dall’art. 26 comma 2 del DPR 600/73, a condizione che la giacenza media annua del fondo non sia superiore al 5% dell’attivo medio gestito. In quest’ultimo caso gli interessi concorrono alla determinazione del risultato della gestione del fondo, ai sensi dell’art. 9 della L 23 marzo 1983, n. 77, maturato nell’anno sul quale la società di gestione applicherà l’ammontare dell’imposta sostitutiva del 12,5%. Diversamente, nel caso in cui gli interessi si qualifichino quali interessi compensativi, questi ultimi non sono assoggettati ad alcuna ritenuta, ma rientrano nella determinazione del risultato della gestione del fondo, secondo le modalità sopra descritte, maturato nell’anno sul quale la società provvederà ad applicare l’imposta sostitutiva. Contatta l’autore: [email protected] Questo notiziario è edito dalla Société Générale Securities Services, una divisione aziendale che opera attraverso Société Générale e/o società controllate o affiliate. Il notiziario è rivolto a operatori professionali nel settore degli investimenti e nessuno deve fare affidamento sui suoi contenuti. SGSS non offre servizi al dettaglio o a investitori privati. Nessun elemento del presente notiziario deve essere interpretato come un’offerta o un invito ad acquistare o vendere prodotti di investimento. Ogni commento contenuto in questo documento non costituisce consiglio per investimenti e non deve essere considerato una raccomandazione a intraprendere una particolare strategia o transazione di investimento.