impaginato LW 02 2009 q5 4-11-2009 12:19 Pagina 1 N° 2-3 - Ottobre 2009 LAVORO WELFARE DIRETTORE: Cesare Damiano COORDINATORE: Piero Gasperoni COORDINATORE SCIENTIFICO: Enrico Ceccotti COMITATO EDITORIALE Franca Donaggio Giancarlo Battistelli Massimo Cabiati Gianni Ferrante Franco Garufi Ugo Menziani Marco Picozza Gianfranco Piseri Giovanni Pollastrini Gianni Principe Renato Rollino Federico Tomassi COMITATO SCIENTIFICO Luigi Agostini Giovanni Battafarano Romano Benini Nicola Cacace Giuseppe Giulietti Fausta Guarriello Renzo Innocenti Agostino Megale Carla Monachesi Stefano Patriarca EDITING E IMPAGINAZIONE Alessandro Facchini (Redazione di Milano) Claudio Iorio Franco Lanzone Marco Picozza Federico Tomassi DIRETTORE RESPONSABILE Giorgio Franchi RESPONSABILE DI REDAZIONE Giorgia D’Errico La rivista è consultabile online all’indirizzo: www.lavorowelfare.it impaginato LW 02 2009 q5 4-11-2009 12:19 Pagina 2 Indice Presentazione di Enrico Ceccotti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -pag 5 PARTE PRIMA Rappresentanza e rappresentatività sindacale Le Relazioni 1.1 La genesi del disegno di legge sulla rappresentanza sindacale. Piero Gasperoni - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - pag 13 1.2 Rappresentanza da regolare. Mimmo Carrieri - - - - - - - - - - - - - - - pag 18 1.3 La necessità di una norma sulla rappresentanza. Paolo Nerozzi - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - pag 29 Le opinioni dei sindacati 1.4 CISL. Raffaele Bonanni - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - pag 39 1.5 UGL. Renata Polverini - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - pag 43 1.6 UIL. Luigi Angeletti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - pag 46 1.7 CGIL. Agostino Megale - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - pag 49 Le opinioni dei politici 1.8 Adriano Musi - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - pag 53 1.9 Sergio D’Antoni - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - pag 55 1.10 Giuliano Cazzola - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - pag 57 1.11 Tiziano Treu - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - pag 60 2 LAVORO WELFARE impaginato LW 02 2009 q5 4-11-2009 12:19 Pagina 3 CONCLUSIONI 1.12 Cesare Damiano - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - pag 63 PARTE SECONDA Previdenza complementare 2.1 Introduzione. Cesare Damiano - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - pag 69 Le Relazioni 2.2 La previdenza complementare: quali interventi per un rilancio. Giovanni Pollastrinii - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - pag 73 2.3 La previdenza complementare: una valutazione di quanto è stato fatto e delle prospettive del settore. Antonio Finocchiaro - - - - - - - pag 82 Le opinioni dei sindacati 2.4 Cgil: Previdenza complementare: brevi considerazioni. Daniele Cerri - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - pag 93 2.5 Cisl: Previdenza complementare: lo stato dell’arte e le questioni aperte. Angelo Marinelli - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - pag 94 2.6 UIL: il ruolo della previdenza complementare. Domenico Proietti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - pag 100 Le opinioni dei datori di lavoro 2.7 Confcommercio: diffusione della previdenza complementare. Alessandro Vecchietti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - pag 107 LAVORO WELFARE 3 impaginato LW 02 2009 q5 4-11-2009 12:19 Pagina 4 Indice 2.8 Confindustria: previdenza complementare, bilanci e prospettive. Elio Schettino - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - pag 109 Riflessioni conclusive 2.9 Crisi finanziaria e gestione dei fondi pensione: quali insegnamenti per il futuro? Riccardo Cesari - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - pag 113 2.10 Brevi note sulla previdenza complementare del pubblico impiego. Maurizio Sarti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - pag 117 Proposte di legge del PD 2.11 Proposta di legge: estensione ed adattamento per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - pag 125 2.12 Proposta di legge: costituzione di fondi di riserva presso le forme di previdenza complementare. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - pag 132 4 LAVORO WELFARE impaginato LW 02 2009 q5 4-11-2009 12:19 Pagina 5 Presentazione di Enrico Ceccotti Il secondo numero del 2009 della rivista Lavoro Welfare è dedicato a due importanti tematiche che vedono coinvolto in prima persona il Sindacato. La prima affronta il delicato problema delle regole di funzionamento e della democrazia sindacale in merito alla rappresentanza e la rappresentatività. La seconda analizza lo stato dell’arte della previdenza complementare alla luce delle difficoltà che sta incontrando in seguito alla crisi economica e finanziaria in atto. Sono due temi che affrontano il delicato rapporto dell’esercizio della democrazia sindacale (tra competenze istituzionali del parlamento e del governo e libera contrattazione tra parti sociali) del ruolo del sindacato come rappresentate degli interessi dei lavoratori e lo stesso sindacato gestore di risorse quali i fondi pensione integrativi. Questo numero della rivista nasce come rivisitazione e integrazione degli atti di due seminari promossi dall’Associazione Lavoro & Welfare. Il primo dal titolo Rappresentatività e rappresentanza sindacale tenutosi il 23 febbraio 2009, e il secondo dal titolo La previdenza complementare, quali interventi per il rilancio tenutosi il 20 aprile 2009. Gli interventi ai due convegni nella maggior parte dei casi sono stati riscritti e attualizzati e intergrati con una documentazione di supporto quali accordi e disegni di legge. Onde evitare appesantimenti nella rivista ulteriore materiale di documentazione è riportato nel nostro sito www.lavorowelfare.it. Rappresentanza e rappresentatività Il tema va contestualizzato nella ‘cornice’ dei rapporti tra le varie componenti del movimento sindacale. Il tema della rappresentanza sindacale è un tema che ha provocato dibattiti senza mai approdare a una soluzione strutturale e definitiva. Ciò è dovuto alla complessità e alla poliedricità della questione. Intanto i sindacati italiani sono diversi fra loro, per cultura, ideologia, concezione di sé e modello organizzativo. La materia, in linea di principio, sarebbe disciplinata dall’articolo 39 della Costituzione, che però è rimasto inattuato per oltre mezzo secolo anche perché tutto sarebbe più semplice se, come pensavano e prevedevano i padri costituenti che LAVORO WELFARE 5 impaginato LW 02 2009 q5 4-11-2009 12:19 Pagina 6 Presentazione concepirono gli articoli 39 e 40 della Costituzione, il sindacato in Italia fosse rimasto di fatto unico com’era nel 1946. Per la diversa concezione del ruolo del sindacato è evidente che non ci possono essere regole coercitive per comporre i conflitti tra di loro, ma regole di convivenza o di raffreddamento dei contrasti d’opinioni fra le diverse organizzazioni o gruppi di lavoratori. Comunque i dissensi non possono che trovare la loro soluzione attraverso la mediazione politica. Se si vuole sciogliere il nodo politico-sindacale che fin qui ha bloccato la soluzione del problema della rappresentanza e rappresentatività qualsiasi ipotesi di riforma non deve sopprimere né snaturare il rapporto organico che lo Statuto dei lavoratori del 19701 ha istituito tra le rappresentanze aziendali aziendali e le associazioni sindacali esterne all’azienda. Non deve in alcun modo limitare la libertà di scelta di ciascuna associazione sindacale circa l’assetto del proprio rapporto con la base. Dagli interventi presenti in questo numero di «LavoroWelfare» emerge che, in questa fase di grave frattura tra le confederazioni maggiori, si deve puntare a costruire una ‘cornice’ in cui inserire il confronto tra posizioni anche fra loro inconciliabili, basata su di un meccanismo di misurazione della rappresentatività di ciascuno e sul riconoscimento del diritto della coalizione maggioritaria di negoziare con effetti estesi all’intera categoria. È quello che si è realizzato nel pubblico impiego, dove tra l’altro questa cornice ha sostanzialmente premiato il sindacalismo confederale. Nel settore privato questa scelta è stata compiuta, in linea di principio, da tutte le confederazioni e dalla Confindustria, con il protocollo 23 luglio 19932 ma poi non le si è data attuazione sul piano legislativo, non si è realizzato il meccanismo di votazione periodica nei luoghi di lavoro e rilevazione sistematica dei risultati indispensabile per consentire la soluzione della questione dell’efficacia generalizzata dei contratti collettivi. Con un meccanismo che consenta di misurare e certificare periodicamente la rappresentatività dei sindacati, anche gli ‘accordi separati’, cioè i contratti collettivi stipulati da una parte soltanto dei sindacati, potrebbero non essere considerati più come una anomalia: dove il dissenso è insanabile, contratta chi rappresenta la maggioranza dei lavoratori nell’ambito della categoria. Occorre tener conto del fatto che il contratto collettivo ha di fatto un campo di applicazione che va ben al di là del novero degli iscritti a questo o quel sindacato stipulante. Non si può negare a questa parte dei lavoratori, i cui interessi sono ine1 Un contributo fondamentale allo Statuto dei lavoratori lo ha dato Gino Giugni recentemente scomparso. 2 Vedi testo in www.lavorowelfare.it 6 LAVORO WELFARE impaginato LW 02 2009 q5 4-11-2009 12:19 Pagina 7 vitabilmente coinvolti, la possibilità di influire sulle scelte negoziali. In merito alla regolamentazione per legge della rappresentanza c’è chi pensa di risolvere la questione imponendo per via legislativa la regolamentazione della rappresentanza sindacale. Un intervento legislativo su questa materia ha sollevato la preoccupazione che una legge sulla rappresentanza sindacale possa costituire il primo passo sulla strada della limitazione alla sola coalizione maggioritaria della facoltà di proclamare lo sciopero, nei servizi pubblici. Dagli interventi emerge ciò è considerato una fuga in avanti e un errore pericoloso. Non deve essere imposta dalla legge: essa è sempre stata e deve restare un’opzione statutaria di ciascun sindacato, libera anche per quel che riguarda le sue modalità di attuazione concrete e il suo possibile adattamento alle circostanze. La storia parlamentare registra tra l’altro che i tentativi fin qui fatti non hanno approdato a leggi in materia. Il motivo per cui il disegno di legge Smuraglia, approvato dal Senato nel maggio 1995, non superò il successivo vaglio della Camera, sta essenzialmente nel fatto che esso tendeva a istituire per legge un organo di rappresentanza elettiva nei luoghi di lavoro, distinto e autonomo dalle associazioni sindacali (anche se queste potevano ovviamente concorrere alla sua costituzione candidando i propri rappresentanti): quell’organo di rappresentanza diventava così una sorta di ‘comitato di base’ istituito per legge. Non veniva salvaguardato il rapporto organico tra il sindacato e i suoi rappresentanti in azienda. La rappresentanza sindacale rischiava di costituire un soggetto sindacale a sé stante, autonomo, creato per legge. Nella XIII Legislatura relativamente alla legge sulla rappresentanza sindacale la commissione Lavoro aveva elaborato un testo unitario, con una serie nutrita di allegati tesi a regolamentare le modalità delle elezioni. Il successivo iter venne frenato per il lavorìo di una lobby che si configurava come una sorte di portavoce degli ambienti confindustriali contrari alla legge. Considerato lo stallo Pietro Gasperoni, presentò una sua autonoma nuova proposta. Il disegno di legge fu presentato il 16 febbraio 99 sulla Rappresentanza Sindacale. I primi 9 dei 12 articoli di questa legge erano già stati approvati nel luglio 99 mentre gli ultimi tre non furono votati dall’assemblea di Montecitorio. Nell’attuale legislatura il tema della rappresentanza e della rappresentatività è stato uno degli argomenti trattati dall’Indagine parlamentare conoscitiva sull’assetto delle relazioni industriali e sulle prospettive di riforma della contrattazione collettiva3. Le audizioni svolte dalla Commissione, in un periodo di nove mesi (dal 25 giugno 2008 al 25 febbraio 2009), si sono articolate in due cicli. Al termine del 3 Indagine conoscitiva sull’assetto delle relazioni industriali e sulle prospettive di riforma della contrattazione collettiva. Documento conclusivo approvato dalla XI Commissione Lavoro della Camera dei Deputati nella seduta di Mercoledì 8 aprile 2009 (vedi testo in www.Lavorowelfare.it). LAVORO WELFARE 7 impaginato LW 02 2009 q5 4-11-2009 12:19 Pagina 8 Presentazione primo ciclo di audizioni è intervenuta la sottoscrizione dell’Accordo quadro sul4 la riforma degli assetti contrattuali, del 22 gennaio 2009 . Per la rilevanza dei contenuti dell’Accordo (considerato anche che l’intesa non è stata sottoscritta dalla Cgil), la Commissione ha ritenuto di svolgere un ulteriore ciclo di audizioni. Nel complesso, le audizioni hanno assicurato un confronto molto approfondito con i soggetti coinvolti e hanno consentito di tracciare un quadro piuttosto completo delle problematiche esistenti, mettendo in luce il positivo contributo che le istituzioni rappresentative, in primo luogo il Parlamento, possono dare ad una riforma del sistema delle relazioni industriali e della contrattazione, in particolare attraverso forme di legislazione di sostegno. Il documento è strutturato in tre parti essenziali: con le prime due si intende illustrare i principali elementi di valutazione e di conoscenza forniti nel corso dei due cicli di audizioni; con la terza, invece, ci si propone di evidenziare talune proposte conclusive, anche in vista della possibile adozione di specifiche iniziative in materia. Analizza vari aspetti delle relazioni sindacali: dall’analisi dei risultati del protocollo del 23 luglio 1993, al ruolo delle istituzioni pubbliche, alla tutela del potere d’acquisto, alla contrattazione di secondo livello, alla rappresentanza e rappresentatività sindacale, al ruolo degli enti bilaterali. Nelle audizioni, in merito alla questione della rappresentanza e della rappresentatività, il Ministro Sacconi si è dichiarato contrario all’introduzione di una legislazione sulla rappresentatività degli attori sociali e osserva che l’unico ruolo che le istituzioni potrebbero utilmente svolgere, per favorire la dialettica tra le parti, è di tipo informativo. Ritiene necessario che il tema venga definito attraverso criteri determinati pattiziamente. Le confederazioni sindacali rilevano che sarebbe utile rendere operativo l’accordo raggiunto sulla rappresentanza e sulla rappresentatività che si ispira al modello già utilizzato con successo nel settore pubblico e che un analogo sistema è tuttora oggetto del confronto con le organizzazioni datoriali5. La questione delle regole per la misurazione della rappresentanza delle parti sociali assume nuova pregnanza nella prospettiva di un ampliamento della contrattazione decentrata. Il buon funzionamento della contrattazione aziendale richiede regole chiare per la misurazione del peso dei vari soggetti rappresentativi dei lavoratori. La verifica della rappresentatività, fondata su indicatori inequivocabili e condivisi, costituiscono uno strumento essenziale per garantire la 4 L’accordo quadro Riforma degli assetti contrattuali è stato firmato il 22 gennaio 2009, dal Governo, Cisl, Uil, Ugl e dalle Associazioni Imprenditoriali ma non dalla Cgil (il testo dell’accordo è nel sito www.Lavorowelfare.it). 5 Linee di riforma della struttura della contrattazione – Piattaforma approvata dagli Esecutivi nazionali Cgil-Cisl-Uil il 12 maggio 2008 (vedi testo in www.lavorowelfare.it). 8 LAVORO WELFARE impaginato LW 02 2009 q5 4-11-2009 12:19 Pagina 9 democrazia dei luoghi di lavoro. Al riguardo non esclude che tali indicatori, una volta definiti dalle parti, possano successivamente essere recepiti attraverso una legge ai fini di un’applicazione generalizzata. Opinione comune è che il legislatore intervenga con norme di legge solo una volta che le regole della rappresentanza siano state definite in modo concordato tra le parti. Il Cnel può rappresentare la sede ideale per la raccolta e la documentazione dei dati associativi e di consenso elettorale dei sindacati nonché, per la certificazione ufficiale della rappresentanza degli attori sociali anche se in alternativa viene proposto l’Inps. Nella seconda parte dell’indagine tutti i soggetti auditi hanno posto l’accento sul proseguimento del processo negoziale da portare avanti senza esclusioni pregiudiziali, essendo il documento del 22 gennaio un accordo di principi da tradurre in intese negoziali. Soprattutto per quanto attiene alla definizione delle regole sulla rappresentanza e rappresentatività sindacale si auspica che si concretizzino le condizioni per una ricomposizione del dissenso, affinché si possa riprendere a marciare uniti nell’interesse del Paese e dei lavoratori, in un momento di grande difficoltà per tutti. Il tema della rappresentatività sindacale si ritiene che comunque vada affrontato separatamente rispetto alle questione del diritto di sciopero. Nel formulare le proposte la Commissione rileva che qualsiasi intervento legislativo deve garantire il diritto sindacale fondato sul primato dell’autonomia collettiva, riconosciuta come capace di organizzarsi e di agire liberamente. Spetta al sistema delle relazioni industriali lavorare all’attuazione di una riforma condivisa dei meccanismi contrattuali, la quale punti su modelli partecipativi basati sull’assunzione di idonee responsabilità nelle scelte strategiche di sviluppo. Un modello evoluto di relazioni industriali. Un modello in cui si possano conciliare collaborazione, partecipazione e rappresentanza dei lavoratori al fianco degli imprenditori, nel comune obiettivo di porre al centro la persona, in una logica di fidelizzazione e di promozione dell’occupabilità. La Commissione concorda sul fatto che una equilibrata definizione del problema della rappresentanza e rappresentatività sindacale appare essenziale al buon funzionamento di un sistema moderno di relazioni industriali. Il tema, ampiamente trattato nel corso del secondo ciclo di audizioni dell’indagine, si lega all’impegno assunto dalle parti sociali con l’Accordo del 22 gennaio, che rimette a successivi accordi (cui pervenire entro tre mesi) l’introduzione di nuove regole in materia di rappresentanza e rappresentatività delle parti nella contrattazione, valutando anche l’ipotesi di fare riferimento alla certificazione Inps dei dati di iscrizione sindacale. La Commissione, nell’auspicare una ripresa del dialogo tra tutti i soggetti in campo (anche coloro che, al momento, hanno motivato le ragioni del proprio legitLAVORO WELFARE 9 impaginato LW 02 2009 q5 4-11-2009 12:19 Pagina 10 Presentazione timo dissenso), si dichiara disponibile a costituire una sede permanente di confronto istituzionale, alla quale le stesse parti sociali potranno — se lo riterranno opportuno – fare riferimento, nella prospettiva di accompagnare con coerenti iniziative di revisione legislativa e di indirizzo politico le più opportune riforme in materia di relazioni sindacali e di contrattazione collettiva, alcune delle quali già avviate sul versante pattizio. Cesare Damiano, in sede di Commissione, all’atto della predisposizione del documento conclusivo tra l’altro, ha dichiarato: A nome del mio gruppo, preannuncio un voto di astensione sul documento. Tale voto è accompagnato da un apprezzamento importante per il lavoro svolto. Vorrei ringraziare il presidente che ha voluto prevedere una nuova sessione di audizioni, anche dopo il raggiungimento dell’accordo non sottoscritto dalla Cgil. Pur esistendo sull’argomento valutazioni diverse ciò non ci ha impedito di svolgere un lavoro costruttivo, cercando di superare gli steccati che la situazione corre il rischio di determinare, anche perché siamo profondamente consapevoli della necessità di recuperare, sul terreno del modello contrattuale, una visione unitaria, proprio per l’efficacia del modello stesso. È molto importante lavorare, come abbiamo fatto, per tentare di recuperare un terreno comune relativamente al modello contrattuale. Consapevole della difficoltà di applicare un modello che nasce come non condiviso, credo che sarebbe molto saggio trovare una strada unitaria nel momento della sua concreta attuazione. Sicuramente, questo documento è ispirato – grazie al lavoro di tutti – al tentativo di una ricomposizione unitaria e ritengo che questo sia molto importante anche per il momento che il Paese sta attraversando. Ciononostante, ci sono valutazioni diverse su più punti tra cui, nella parte relativa al diritto di sciopero, l’eccesso di apprezzamento rispetto alle iniziative che il Governo svolge su questo argomento che, per quanto ci riguarda, rappresenta un elemento di criticità. Ciò detto, abbiamo voluto assolutamente privilegiare la parte propositiva e costruttiva e crediamo che sia stato svolto un buon lavoro. In sostanza, in un momento come questo, avere degli elementi anche minimi di convergenza rappresenta un punto sicuramente importante che aiuta il lavoro di questa Commissione. Pertanto, ribadisco che ci asterremo sul documento conclusivo, preannunciando l’intenzione di esprimere apprezzamenti, anche in un contesto pubblico, per il lavoro svolto. Previdenza complementare I lavoratori iscritti alle varie forme di previdenza complementare sfiorano i cinque milioni, 4.900.497 per la precisione. Il tasso di adesione rimane modesto (circa il 20%); e, cosa ancora più grave, la distribuzione degli iscritti continua a 10 LAVORO WELFARE impaginato LW 02 2009 q5 4-11-2009 12:19 Pagina 11 penalizzare sia i giovani sia i dipendenti delle imprese piccole e mediopiccole. Meno della metà (poco più di 2 milioni) sono iscritti ai fondi pensione negoziali, detti anche fondi chiusi perché riguardano esclusivamente determinate categorie o addirittura determinate aziende. L’età media dell’iscritto ai fondi pensione oscilla intorno ai 45 anni. I grandi assenti sono ancora i giovani, ovvero coloro che in teoria avrebbero più bisogno di un meccanismo di previdenza complementare visto che la loro pensione pubblica – alla luce delle riforme che hanno drasticamente ridotto il tasso di trasformazione – sarà poca cosa. Esclusi completamente dai fondi pensione (fatta eccezione per la scuola) tutti i dipendenti pubblici, mentre i fondi pensione negoziali si sviluppano – come dice il termine stesso – solo laddove esiste un negoziato con le controparti: rimangono perciò fuori la stragrande maggioranza delle piccole e medie imprese e tutto il vasto mondo del precariato. Insomma per la previdenza complementare c’è ancora moltissimo da fare, nonostante le rassicurazioni del governo e in particolare del ministro Sacconi. Nel frattempo la crisi finanziaria è passata come un tornado e ha abbassato i rendimenti di tutti gli strumenti di risparmio previdenziale. I dati, offerti dalla Covip nella Relazione annuale, mostrano una tenuta del sistema di previdenza complementare, ma su dimensioni inadeguate a integrare le future pensioni pubbliche dell’insieme dei lavoratori italiani. Inoltre nel secondo trimestre del 2007 la crisi finanziaria ha frenato il processo di crescita innescato dall’adozione della nuova normativa. La riforma Dini di metà anni novanta implica, infatti, che il livello della pensione pubblica coprirà una quota molto più bassa dell’ultimo salario percepito dai lavoratori più giovani. In condizioni ordinarie arriverà mediamente al 50% (ma per chi ha lavori saltuari si può arrivare al 30-35%), mentre prima, con un lavoro stabile e continuativo, ancora soggetto alle vecchie regole, si sta ottenendo circa lo 80%. Se si vuole evitare che la riforma Dini crei futuri pensionati con livelli di vita molto inferiori a quelli ottenuti durante la loro età lavorativa, non resta dunque che sviluppare la previdenza complementare per i giovani e per le fasce più deboli dei lavoratori. La caratteristica contributiva e l’attuazione graduale della riforma Dini implicano, infatti, che l’integrazione della pensione pubblica è essenziale per i lavoratori più giovani e per gli occupati con posizioni precarie e temporanee. Ma questi ultimi si concentrano proprio nelle fasce a basso reddito del lavoro autonomo e nelle piccole e piccolo-medie imprese. Inoltre, vari indicatori mostrano la forte correlazione fra giovane età e precarietà occupazionale. In sintesi finora la previdenza complementare italiana ha funzionato per chi ne aveva meno bisogno e ha fallito nei confronti dei lavoratori che non avranno un’adeguata pensione pubblica. I motivi principali di questa situazione sono molteplici. Il principale è legato al basso reddito e all’instabilità lavorativa. Nei primi anni Novanta e poi negli anni Duemila il nostro Paese ha registrato aumenti drammatici LAVORO WELFARE 11 impaginato LW 02 2009 q5 4-11-2009 12:19 Pagina 12 Presentazione nelle diseguaglianze di reddito fra alcune fasce privilegiate della popolazione e i lavoratori dipendenti di fascia media e bassa. Il problema delle diseguaglianze nei redditi è uno dei punti cruciali da affrontare da parte del sindacato e dei partiti del centro-sinistra e da parte di chi aspira a costruire una società più equa e più aperta. Un giovane, che ha un salario o uno stipendio poco al di sopra della sopravvivenza sociale e un contratto a termine, incontra ovvie difficoltà materiali e psicologiche nel progettare un risparmio per la pensione futura. I problemi correnti sono così assorbenti da cancellare la preoccupazione per il futuro. Un secondo motivo riguarda la percezione soggettiva che i giovani hanno del tasso di copertura della loro futura pensione pubblica rispetto al reddito da lavoro (il cosiddetto tasso di sostituzione). La maggior parte dei giovani si aspetta un tasso di sostituzione molto più elevato di quello che otterrà effettivamente. Vi è infine un motivo legato all’organizzazione della previdenza complementare in Italia. Come mostra il successo dei fondi pensione contrattuali nelle grandi imprese, il grado di sindacalizzazione è un fattore decisivo per l’adesione ai fondi pensione contrattuali. Nelle piccole e piccolo-medie imprese e nella vasta area del precariato la presenza del sindacato è debole. Se non c’è il sindacato, non vi sono neppure forti fondi pensione contrattuali. Al contrario per i giovani, per i precari e per la miriade di lavoratori occupati in imprese piccolo-medie e piccole ci sarebbe bisogno di un pilastro complementare più robusto. L’assetto attuale della previdenza complementare non risulta quindi sufficientemente idoneo a svolgere la funzione per la quale è stata pensata. Questo assetto funziona infatti bene per i lavoratori che hanno una pensione pubblica di vecchio tipo; e funziona male per i giovani e i precari. Insomma: serve soltanto a chi ne ha relativamente meno bisogno. Non credo che sia una buona idea trascurare tale mal funzionamento nell’attesa che si risolva il problema delle diseguaglianze nei redditi e che diventi possibile rafforzare il pilastro pubblico. In conclusione va osservato che comunque i fondi contrattuali hanno retto meglio alla crisi in termini di rendimenti netti. Nel suo complesso il sistema della previdenza complementare ha offerto buoni rendimenti netti ai suoi aderenti. Sebbene fra il 1999 e il 2009 vi siano stati i due peggiori shock finanziari degli ultimi quarant’anni, nel primo decennio della loro vita i nuovi fondi pensione hanno realizzato rendimenti medi netti superiori a quelli del Tfr, specie se si tiene conto del trattamento fiscale favorevole e del contributo datoriale. Questo numero della rivista «LavoroWelfare» ha voluto dare un contributo a sollecitare interventi in questa direzione. 12 LAVORO WELFARE impaginato LW 02 2009 q5 4-11-2009 12:19 Pagina 13 PARTE PRIMA Rappresentanza e rappresentatività sindacale Le relazioni 1.1 La genesi del disegno di legge sulla rappresentanza sindacale di Piero Gasperoni* Il numero odierno di «LavoroWelfare» nasce come arricchimento e aggiornamento degli atti del seminario tenutosi il 23/02/2009 su iniziativa dell’Associazione Lavoro e Welfare. L’Associazione ha attuato nei mesi scorsi numerose iniziative sui problemi che ruotano attorno ai temi del lavoro. Si propone di riflettere sul tema della rappresentanza e della rappresentatività sindacale. Hanno partecipato all’iniziativa numerosi partecipanti e relatori a partire dai segretari generali di Cgil, Cisl, Uil e Ugl. Il tema è molto delicato e difficile da affrontare. Abbiamo voluto comunque cimentarci anche perché non abbiamo come Associazione le preoccupazioni proprie di un partito, mentre pensiamo, con assoluta convinzione, che una stagione di regole democratiche condivise, anche nel lavoro privato, renderebbe più forte e credibile l’azione del sindacato soprattutto in una fase nella quale le divisioni potrebbero produrre un generale indebolimento e favorire ulteriore frammentazione e conflittualità. Lo spirito con il quale guardiamo al tema delle regole non riguarda tanto la necessità di limitare l’azione di questo o quel sindacato nell’esercizio della propria funzione negoziale, né per contro quella di favorire l’opera di interdizione di quello o quell’altro sindacato. La definizione di regole condivise consentirebbe invece a lavoratori, sindacati e imprese di contare su elementi di certezza che faciliterebbero il compito per tutti e renderebbero la democrazia sindacale più avanzata e matura. Le stesse regole potrebbero svolgere una * Direttivo Lavoro e Welfare LAVORO WELFARE 13 impaginato LW 02 2009 q5 4-11-2009 12:19 Pagina 14 Parte prima funzione positiva anche nella ricerca di percorsi unitari tra i sindacati, che sono sempre auspicabili. Tutto ciò sarà approfonditamente trattato dal Prof. Carrieri, al quale abbiamo chiesto di introdurre questa riflessione. Tuttavia prima della sua relazione cercherò di riassumere quanto accaduto in questi ultimi anni. Ritengo che questo aiuti ad affrontare meglio il tema in questione. Desidero innanzitutto chiarire, spero una volta per tutte, che, se dopo un lungo lavoro svolto alla Camera, per ben tre anni nella XIII Legislatura nel decennio scorso, non si è riusciti in quella occasione ad approdare alla legge, non è stato dovuto alle divisioni del sindacato, e nella fattispecie alla indisponibilità della Cisl e in parte della Uil come ancora si tende ad accreditare in qua e in là. Non è così, voglio dirlo con molta nettezza e i protagonisti sociali e istituzionali di quel lavoro presenti al seminario lo hanno confermato. Mi riferisco al presidente della Commissione Lavoro On. Renzo Innocenti, agli allora responsabili dell’organizzazione della Cgil, della Cisl e della Uil: Carlo Ghezzi, Graziano Trerè, Franco Lotito e, indirettamente, anche la Polverini per non parlare di Sergio D’Antoni. Cgil, Cisl, Uil e Ugl condivisero per un lungo tratto quel testo unificato, conosciuto come ‘testo Gasperoni’, essendone il relatore, approvato quasi interamente dall’aula di Montecitorio. Altri furono gli oppositori, per ragioni sostanzialmente di principio a partire da Confindustria. 14 LAVORO WELFARE Nel dibattito sindacale non si era mai usciti dal dilemma del se dovesse prevalere la forma associativa o quella elettiva e se la materia dovesse essere regolamentata per legge o limitarsi alla forma pattizia di tipo endosindacale. Peraltro, su questi diversi tratti distintivi, ogni Confederazione sindacale ha caratterizzato il proprio modo di essere e tracciato la propria identità. Fu quindi un fatto di grande rilevanza politica e storica senza precedenti l’essere riusciti a far convergere unitariamente le tre grandi Confederazioni sindacali su un testo legislativo che non mortificava nessuna delle posizioni in campo, in quanto presentava un proprio equilibrio tra quanto veniva disposto dalla legge e quanto veniva invece rinviato alla composizione interna dei sindacati o rinviata alla contrattazione tra le parti. Così come non si ledeva un principio fondamentale del nostro ordinamento, secondo cui i sindacati sono e restano associazioni di lavoratori libere e volontarie e le cui scelte di carattere contrattuale, sia nelle modalità che negli assetti, restano una loro autonoma prerogativa. Abbiamo tenuto ferma la distinzione, senza possibili fraintendimenti, tra il ruolo rappresentativo dei sindacati e la struttura contrattuale. Assetti e struttura della negoziazione sono e devono restare prerogativa dell’autonomia delle parti e ad esse deve continuare ad appartenere la titolarità a decidere se e come eventualmente cambiarla, ivi compresa la natura col- impaginato LW 02 2009 q5 4-11-2009 12:19 Pagina 15 lettiva o individuale della stessa ed eventualmente il rapporto tra esse. Solo Confindustria fece finta di non capire e agitò ingannevolmente il fantasma di una struttura contrattuale decisa per via legislativa. Con la legge ci si proponeva invece più semplicemente l’obiettivo di dare certezza di esigibilità dei risultati della contrattazione svolta tra parti sociali rappresentative. L’altro elemento decisivo per il consenso unitario delle Confederazioni sindacali è stato l’aver tenuto conto, anzi consolidato, l’esperienza atipica del sindacalismo italiano nel panorama europeo e mondiale. Ovunque nel mondo si è scelto tra un modello di sindacato elettivo o associativo. L’esperienza italiana è un po’ l’uno e un po’ l’altro, le due componenti convivono e si tengono insieme l’un l’altra. Il modello proposto nel testo di legge realizzava questo mix e faceva vivere sia il valore degli iscritti che quello del consenso elettorale espresso da tutti i lavoratori. Nel corso di quel lungo dibattito non è stato facile superare la forte propensione che vi era per un modello tutto associativo, per un sindacato cha fa contratti solo per i propri iscritti, invocando al riguardo il modello tedesco. Un’esperienza, quella tedesca, di grande rilievo, ma che funziona perché c’è dietro una storia, una tradizione e perché ci si trova in un contesto nel quale è prevalente la grande industria. In Italia ci si deve misurare con oltre sette milioni di patite Iva e con una miriade di piccole imprese (oltre tre milioni di imprese con dipendenti). Poi, mentre in Germa- nia opera di fatto una rappresentanza monopolistica del lavoro attraverso la presenza di una sola grande Confederazione, nel nostro Paese c’è un forte pluralismo e gli iscritti sono una minoranza, anche se consistente e diversificata per settori a aree territoriali. La conseguenza di una tale soluzione rischierebbe di comportare una trasformazione strisciante della natura libera e volontaria del sindacato in una sorta di associazione obbligatoria o, per contro, esporsi al rischio di consegnare alle imprese un potere di discrezionalità assoluta sul chi premiare o discriminare tra i non iscritti. Questo va ricordato perché, dopo le divisioni interne alle tre confederazioni, il tema potrebbe tornare di attualità. Va aggiunto che chi dovesse riproporlo, convinto che ciò porterebbe a un rafforzamento del sindacato, non valuta a sufficienza il rischio di un risultato esattamente opposto a quello desiderato. I lavoratori sarebbero certamente meno liberi e più esposti ai ricatti delle imprese e, in definitiva, più lontani dal sindacato. Questo insieme di ragioni, supportate dalle rilevanti novità che erano intervenute nel corso degli anni novanta, consentì al Parlamento e ai sindacati di ritenere maturi i tempi e oramai ineludibile il problema di una legge sulla rappresentanza e la rappresentatività sindacale e l’efficacia dei contratti di lavoro. Ci si convinse che una società in profonda trasformazione, la quale tenta di ridefinire tutti i propri spazi di esercizio della democrazia, non può tralaLAVORO WELFARE 15 impaginato LW 02 2009 q5 4-11-2009 12:19 Pagina 16 Parte prima sciare componenti essenziali di essa, quali sono le forme di aggregazione sociale, a partire dai sindacati, perché da esse trae alimento per un suo progressivo ed equilibrato sviluppo. L’esigenza di introdurre criteri di misurazione della rappresentatività e regole nello svolgimento di funzioni di rappresentanza generale non riguardava solo i sindacati dei lavoratori ma anche le associazioni d’impresa. Ciò già era stato invocato nell’accordo sottoscritto il 23 luglio 1993 da tutte le parti sociali e dal governo. Si trattava di garantire per tutti i lavoratori, pubblici o privati, delle grandi e piccole imprese, la certezza della esigibilità del diritto di potere eleggere i propri rappresentanti sindacali nel luogo di lavoro e, per le aziende sotto i quindici dipendenti, a livello territoriale. L’esigenza della legge aveva subito un forte impulso a seguito dell’esito referendario dell’11 giugno 1995 con il quale erano venute meno sia le norme che definivano la soglia di accesso alle trattative nel pubblico impiego che i criteri di presunta maggiore rappresentatività attribuita dallo Statuto dei lavoratori ai sindacati confederali. Tutto ciò aveva favorito la proliferazione di tanti piccoli sindacati e la nascita di sindacati ‘fantasma’, sia dei lavoratori che delle imprese che, pur sprovvisti di qualsiasi legittimazione, sottoscrivevano contratti al ribasso con evidenti danni per i lavoratori, ma con altrettanto evidenti problemi di concorrenza sleale tra le imprese e le loro associazioni. La stessa Corte Costituzionale ha più 16 LAVORO WELFARE volte sollecitato il legislatore a intervenire per sanare gli effetti distorsivi e perversi che si venivano a determinare a seguito del referendum. Ciò rendeva peraltro ancora più urgente anche la necessità di definire il carattere erga omnes degli accordi sottoscritti, attuando così l’art.39 della Costituzione definendo con chiarezza il problema di chi fosse legittimato e con quali modalità a siglare accordi che avessero efficacia per tutti i lavoratori interessati, iscritti o non iscritti al sindacato. Gli obiettivi che si proponeva la legge possono essere così sintetizzati: 1. combattere l’eccessiva frantumazione sindacale, garantendo tuttavia il pluralismo, attraverso una soglia di sbarramento del 5 per cento in sede nazionale e dl 10 per cento per quella aziendale; 2. misurare l’effettiva rappresentatività dei sindacati sulla base della consistenza associativa certificata e del consenso elettorale riscosso tra tutti i lavoratori; l’indice era dato dalla media tra i due dati; 3. garantire la generalizzazione delle Rsu (rappresentanze sindacali unitarie) in tutti i luoghi di lavoro o aree territoriali per le piccole imprese, senza provocare conflitti tra la rappresentanza sindacale firmataria dei contratti collettivi nazionali di lavoro, che è di natura associativa, e la rappresentanza sindacale aziendale nella contrattazione di secondo livello, che è invece di natura elettiva. Il problema di tenere insieme in maniera non contraddittoria e conflittuale questi due livelli di rappresentanza con legittimazioni diverse, lo si risol- impaginato LW 02 2009 q5 4-11-2009 12:19 Pagina 17 ve attribuendo una titolarità congiunta sulla contrattazione di secondo livello e con modalità democratiche garantite a tutti i soggetti in caso di contrasti nella sottoscrizione di un accordo; 4. misurare la rappresentatività delle associazioni d’impresa sulla base della consistenza associativa per numero di aziende e dei loro dipendenti; 5. garantire l’efficacia erga omnes a tutti i contratti di lavoro sottoscritti da sindacati e associazioni d’impresa rappresentativi di almeno il 50% più 1 misurato sulla base di quell’indice misto suindicato; ciò renderebbe superato anche concettualmente il tema degli accordi separati; 6. indicare infine i criteri sulla base dei quali i sindacati avrebbero dovuto disciplinare l’eventuale verifica del consenso tra i lavoratori interessati a quel determinato contratto di lavoro. A supporto dello schieramento contrario alla legge intervennero anche alcuni giuristi, sostenendo la tesi della sua incostituzionalità. Gli argomenti usati erano palesemente strumentali in quanto, pur non nascendo come legge di applicazione dell’art. 39 della Costituzione ma quale prima legge organica di regolazione dell’attività sindacale in epoca repubblicana non presentava nessun contrasto con la Costituzione. Tuttavia la contestazione era quanto mai curiosa, dal momento che il legislatore non interveniva sull’organizzazione e la libertà sindacale, cosa che sarebbe stata chiaramente in contrasto con lo spirito e la lettera della Costitu- zione, bensì interveniva in tema di ripartizione di prerogative promozionali e per conferire efficacia erga omnes alla contrattazione collettiva. La normativa non solo non contrastava con i principi dettati dall’art.39 della Costituzione ma, al contrario, ne applicava fedelmente le previsioni contenute nel comma 4, secondo il quale i sindacati possono rappresentare unitariamente i lavoratori, in proporzione ai loro iscritti, e stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce. Quindi vi era il pieno rispetto del principio di proporzionalità della rappresentanza e la circostanza che esso fosse fondato oltre che sul dato associativo anche su quello elettorale non può che essere considerato un rafforzamento e non un minus del principio che vuole far sì che il consenso dei sindacati sia pesato tra i lavoratori. Era inoltre pienamente rispettata la previsione di un agente unico negoziale, seppure pluralista, e il principio maggioritario per la formazione della volontà, così come richiesto dall’art. 39 della Costituzione. I critici avevano puntato la loro attenzione anche sul fatto che questa disciplina ometteva di considerare che, in base al comma 1 dell’art.39, la legittimazione negoziale può essere riconosciuta solo ai sindacati registrati e dotati di personalità giuridica. Ma questa linea di pensiero è infondata per la semplice ragione che confonde due istituti giuridici diversi. Confonde la registrazione con il riconoscimento della LAVORO WELFARE 17 impaginato LW 02 2009 q5 4-11-2009 12:19 Pagina 18 Parte prima personalità giuridica previsto per le associazioni nel codice civile. Lo status di soggetto di diritto, ormai da decenni, è riconosciuto anche dalle associazioni non riconosciute e comunque non può valere la considerazione che riconoscimento e registrazione siano la stessa cosa. Non a caso il costituente ha rinviato al legislatore ordinario la previsione concreta di come debba avvenire la registrazione. Registrare significa essere iscritti in un registro pubblico, dove il pubblico sta per terzietà e l’intervento pubblico deve servire semplicemente per accertare o verificare la rappresentatività di ogni sindacato. Così come il richiamo all’esistenza formale di uno statuto democratico è così ovvio che tutti gli statuti di questo mondo, dopo la Rivoluzione francese, sono democratici; anzi, in tutti gli statuti sindacali il termine più ricorrente è proprio ‘democratico’. Quel tentativo, pur essendo arrivato molto avanti ed aver registrato convergenze sindacali come mai era accaduto prima, fallì; le ragioni furono tante, non ultima l’uccisione di Massimo D’Antona da parte delle BR. Il tema resta tuttavia di assoluta attualità perché permangono, e in parte si rafforzano, tutte le ragioni di allora. Le divisioni sindacali e la sottoscrizione di accordi separati ne testimoniano l’attualità e l’urgenza. Ricordo che, sia alla Camera che al Senato, è stata ripresentata la proposta 1 Università di Teramo. 18 LAVORO WELFARE di legge primi firmatari rispettivamente On. Cesare Damiano e Sen. Paolo Nerozzi, che ripropone esattamente il testo cosiddetto ‘Gasperoni’, su cui ci si è a lungo diffusi nelle considerazioni precedenti. L’ultima considerazione riguarda il riproporsi oggi il tema del come intervenire: legge o patto sociale. L’esperienza appena richiamata, che ha visto le organizzazioni sindacali coprotagoniste in quel percorso istituzionale, potrebbe far superare la netta contrapposizione fra l’una o l’altra opzione. In quei tre anni di lavoro il rapporto tra il legislatore e le parti sociali fu un rapporto costante e sistematico, non di semplice consultazione, ma di vera e propria costruzione condivisa dell’intero testo. Ecco io penso che quel metodo potrebbe forse utilmente indicare la strada da seguire anche nelle condizioni odierne. In ogni caso lascio la riflessione agli interventi che seguono e in primis al Professor Carrieri per la relazione introduttiva. 1.2 Rappresentanza da regolare? di Mimmo Carrieri1 Il tema della rappresentanza e rappresentatività non è un tema nuovo. È all’ordine del giorno ormai da diversi anni. Per evitare il rischio del deja vu cercherò di fare delle riflessioni che aiutino a capire: impaginato LW 02 2009 q5 4-11-2009 12:19 Pagina 19 • perché bisogna regolare la rappresentatività2 e non la rappresentanza3; • come mettere a fuoco il percorso con cui effettuare questa regolazione; • i criteri e gli strumenti di riferimento che possono servire agli attori sociali che sono chiamati in prima battuta a occuparsi di questo oggetto. Partiamo intanto da una novità di cui tener conto, ovvero il documento sottoscritto dalla confederazioni Cgil-CislUil nella primavera scorsa4. È un punto di riferimento necessario per chi voglia affrontare questa materia. Ha l’obiettivo di arrivare a generalizzare le rappresentanze sindacali unitarie che, come è noto, sono significativamente presenti solo in una parte del nostro tessuto produttivo, ma anche a definire una certificazione della rappresentatività che deve riguardare sia il settore pubblico che il settore privato. Prevede una generalizzazione delle Rsu affidata ad accordi tra le parti e la certificazione della rappresentanza affidata al Cnel. Nel documento viene definito un percorso abbastanza dettagliato. Credo che questo tracciato sia condivisibile, oltreché dalle tre principali confederazioni proponenti, anche dall’Ugl. Può essere considerato come base per interventi regolativi successivi. Sono anche previste delle procedure di democrazia e di coinvolgimento dei lavoratori in alcune scelte. La definizione di queste procedure è affidata ad accordi fra i sindacati. Viene previsto un livello di natura confederale e un ulteriore specificazione di ambito categoriale. Questo problema è richiamato, anche se in modo più sfumato, nell’accordo quadro per la riforma degli assetti contrattuali del 22 gennaio 20095. Qui 2 Rappresentatività: Per taluni, la rappresentatività è la capacità del sindacato di esprimere l’interesse del gruppo cui esso si riferisce. Per altri, si tratta pur sempre di rappresentanza degli interessi, ma a differenza della rappresentanza, con la quale si costituisce un rapporto tra gruppo organizzato e singolo, la rappresentatività esprime un rapporto tra struttura organizzativa e tutto il gruppo di riferimento, comprendente sia gli iscritti che i non iscritti. Per altri ancora, viene definita come la capacità di essere portavoce di interessi diversi da quelli dei rappresentati, ovvero di interessi ‘ego-altruistici’, diversamente da quanto avviene nella rappresentanza, in forza della quale il rappresentante è portatore di interessi specifici dei rappresentati, cioè di ‘interessi egoistici’. 3 Rappresentanza: Nei sistemi democratici moderni la partecipazione della collettività, genericamente intesa, alla gestione del potere, è esercitata attraverso il meccanismo della rappresentanza. Le decisioni sono assunte non da tutti, ma semplicemente, a parte i casi di democrazia diretta, da quelle persone che sono designate, di regola attraverso una procedura elettorale, a questo compito. Questa é anche l’esperienza del sindacato. L’organizzazione dei lavoratori rappresenta gli interessi collettivi della categoria, il che non vuol dire che questi coincidano con l’insieme degli interessi dei singoli. 4 Linee di riforma della struttura della contrattazione – Piattaforma approvata dagli Esecutivi nazionali Cgil-Cisl-Uil il 12 maggio 2008 (vedi Allegato alla fine della relazione). 5 L’accordo quadro Riforma degli assetti contrattuali è stato firmato il 22 gennaio 2009, dal Governo, Cisl, Uil, Ugl e dalle Associazioni Imprenditoriali ma non dalla Cgil (il testo dell’accordo è nel sito www.Lavorowelfare.it. LAVORO WELFARE 19 impaginato LW 02 2009 q5 4-11-2009 12:19 Pagina 20 Parte prima c’è un richiamo alla necessità di regolare questa materia. Inoltre la novità è che, in quell’accordo, il tema viene collegato alla regolazione dei conflitti essenziali nei servizi. È la prima volta che emerge questo collegamento. Il fatto che l’accordo quadro abbia fatto questo richiamo è possibile ricollegarlo alla presenza di un filo comune e condiviso, fra le confederazioni. Ciò è utile da tener presente anche nei momenti di non accordo. L’introduzione di Gasperoni ha ricordato che questo è un momento di divisione fra le organizzazioni principali, almeno intorno alle regole del gioco della contrattazione. Vediamo ora perché non si può regolare la rappresentanza e invece si dovrebbe regolare la rappresentatività. La rappresentanza, almeno se si prende in considerazione la dimensione della sindacalizzazione, è in sofferenza in quasi tutti i paesi occidentali, anche in quelli in cui c’è una tradizione di fortissimo insediamento organizzativo. Perfino nei paesi nordici, che sembravano inattaccabili, per la prima volta si registrano delle difficoltà. Invece, anche negli ultimi 15 anni, le performance italiane sul versante della sindacalizzazione sono state buone, qualche volta anche ottime. E questo grazie non solo all’iscrizione al sindacato dei pensionati, fenomeno consistente e con peculiarità positiva, ma anche grazie alla capacità delle Organizzazioni sindacali di mantenere e allargare il loro radicamento tra i lavoratori attivi. Questo va sottolineato in quanto oggi 20 LAVORO WELFARE c’è una campagna di stampa contro i sindacati che tende ad affermare che i sindacati hanno problemi nel loro tessuto associativo e nelle loro radici sociali. In Italia questo, in grande misura, non è vero se ci basiamo sui dati ed indicatori disponibili. Guardando il problema in chiave più generale, e ciò riguarda pure gli altri paesi, la rappresentanza e, in altri termini, la capacità di interpretare (al di là degli iscritti) le domande del mondo dal lavoro, sembra non essere così sofferente e relativamente più stabile. La riduzione degli iscritti non ha avuto effetti dirompenti sulla rappresentanza (che è più ampia) dei sindacati. I sindacati mantengono un ruolo sociale e istituzionale rilevante in larga parte dei paesi occidentali. Ma è possibile che alla lunga il deficit di sindacalizzazione potrebbe erodere le loro basi. Di qui le preoccupazioni diffuse e la ricerca di terapie. Però ripeto, questo è un problema che in Italia non c’è. Scricchiolii manifesti da questo punto di vista non si avvertono. Ciò non toglie che la rappresentanza oggi sia più faticosa. La rappresentanza generale dei sindacati può essere aiutata solo in misura assai relativa da interventi legali e istituzionali. È difficile che le istituzioni possano aiutare direttamente la capacità di presa sociale dei sindacati. In qualche modo questo è il terreno proprio del mestiere sindacale, delle strategie di rappresentanza, delle strategie di natura politico-organizzativa. Da loro dipende la capacità di mante- impaginato LW 02 2009 q5 4-11-2009 12:19 Pagina 21 nere, accrescere, consolidare la rappresentanza del mondo del lavoro in un determinato Paese. Leggi o accordi servono per lo più a verificare il grado di consenso specifico di cui i sindacati godono nei luoghi di lavoro o in ambiti più ampi. Si tratta di misurare la rappresentatività. Questa è la materia che è utile affrontare con interventi regolativi. Leggi o accordi servono a verificare il grado di consenso specifico di cui godono i sindacati nei luoghi di lavoro o in ambiti più ampi. Di qui possono anche derivare indirettamente altri benefici di natura più ampia, come appunto anche quelli che hanno impatto sulla stessa rappresentanza. Vediamo allora quali sono le ragioni per cui è utile fare interventi regolativi sulla rappresentatività. Se ne parla da tanto tempo ma finora non vi sono state realizzazioni conseguenti. Gasperoni ha parlato del suo progetto di legge ma sono passati più di dieci anni da allora. Non dimentichiamo però che l’unica - ma importante - novità che si è prodotta consiste nelle regole legislative che operano nel settore pubblico, con risultati stabili e istituzionalizzati. Oggi ci sono varie ragioni perché sarebbe utile mettere mano concretamente a questa materia: • misurare la rappresentatività fa bene ai sindacati sul piano sociale, permette di mettere o mantenere radici, consente di selezionare nuovi quadri. Dà un beneficio organizzativo. Tutti i sindacati hanno questo interesse condiviso; • è importante estendere il diritto a tut- ti i lavoratori a eleggere i propri rappresentanti nei luoghi di lavoro. Stiamo parlando di un diritto importante, che deve attraversare tutto il nostro tessuto produttivo; • bisogna superare le differenze, oggi presenti, di opportunità tra pubblico e privato. I lavoratori pubblici attualmente godono di un sistema più stabile e strutturato rispetto agli altri. Questo handicap va colmato. Il punto rilevante è superare le asimmetrie nei diritti dei lavoratori. Oggi le elezioni dei rappresentanti di base sono esplicite e trasparenti e universali solo all’interno del settore pubblico. Negli altri settori i dati o non ci sono o hanno un carattere frammentario. La presenza dei rappresentanti è a macchia di leopardo. Il problema comune per il Sindacato è come coprire questi buchi. Nella modernizzazione delle nostre relazioni industriali, per porle in linea con altri sistemi, è importante istituzionalizzare la democrazia rappresentativa nelle relazioni sindacali. La istituzionalizzazione della democrazia è una materia rilevante che consente di attivare strumenti di selezione dei rappresentanti. Va rilevato che non stiamo parlando di democrazia diretta, ma di un meccanismo generalizzato di democrazia rappresentativa nelle relazioni sindacali. Inoltre permette di fornire maggiori certezze per i lavoratori e le imprese sull’applicazione dei contratti. Spingono in questa direzione, oltre queste ragioni di lungo periodo, anche ragioni di attualità. In passato lo scoglio principale è stato soprattutto il disaccorLAVORO WELFARE 21 impaginato LW 02 2009 q5 4-11-2009 12:19 Pagina 22 Parte prima do della Confindustria. Il testo di legge, ricordato da Gasperoni, aveva attivato timori di eccessiva presenza sindacale da parte delle piccole imprese. È possibile superare questo scoglio? Io credo che su questo tema vada fatto uno sforzo. Anche se manca una chiara ricetta, si può lavorare nella direzione di uno scambio equilibrato tra le ragioni dei Sindacati e quelle della Confindustria e degli imprenditori; un accordo che faccia sì che le reciproche convenienze siano soddisfatte. Solo questo consente di dare una sistemazione stabile a questa materia. Ritengo che la soluzione possa essere trovata se i sindacati trovano tra di loro un accordo. Partendo da questo possono diventa possibile un punto di convergenza anche con le controparti datoriali. L’esperienza passata dimostra che solo questo può essere il percorso per realizzare un accordo. In passato c’è stato un tentativo importante e generoso, quello di Gasperoni, che è stato bloccato dalle ostilità confindustriali un po’ per ragioni di principio, e un po’ per ragioni di fondo. Però è importante, lo ha ricordato qui il presentatore di quel testo, che su quell’impianto si era manifestato l’accordo tra le confederazioni sindacali. Il testo Gasperoni, che ebbe appunto il consenso dei sindacati, costituisce una buon punto di partenza ed è la base condivisa da riprendere. Va comunque rilevato che la legge, come dimostra l’esperienza del settore pubblico, ha una marcia in più, perché garantisce maggiori impatti. 22 LAVORO WELFARE In questa fase è però preferibile ragionare su una legge come punto di arrivo e non come punto di partenza di un percorso. La legge garantisce maggiore esigibilità se sancisce e estende un accordo tra le parti e in quanto tale è un punto di arrivo di un percorso negoziale. L’accordo tra le parti è pertanto un passaggio obbligato. Probabilmente un accordo di natura interconfederale. L’accordo deve prevedere una sperimentazione pratica, per capire ciò che funziona e ciò che non funziona. Solo successivamente si può seguire la strada di una legislazione di sostegno che renda esigibile questa impostazione. Regole e criteri a cui attenersi La prima regola, che viene ribadita anche nell’accordo tra le confederazioni, è quella di mantenere un compromesso felice nella misurazione della rappresentatività attraverso la certificazione sia degli iscritti che dei voti. È un compromesso che ha funzionato e funziona bene nel settore pubblico. Si è dimostrata una buona soluzione, non solo perché consente di misurare ma anche perché tasta il polso tutti i lavoratori senza disincentivare l’iscrizione al sindacato di quella parte consistente del mondo del lavoro che ha propensione ad associarsi. Queste due dimensioni permettono di incentivare le iscrizioni e rapportarsi all’insieme dei lavoratori. La seconda regola, già presente all’interno del settore pubblico con esiti positivi, è quella della definizione di una soglia per l’accesso ai tavoli contrattuali impaginato LW 02 2009 q5 4-11-2009 12:19 Pagina 23 da parte delle rappresentanze sociali. Per il settore pubblico essa è fissata al 5%, ma non è necessario che sia la stessa negli altri settori. L’importante è stabilire il principio di avere una soglia selettiva, successivamente si può mettere mano al criterio numerico più opportuno. Pur avendo ben funzionato nel pubblico questa soglia va adattata alle varie situazioni e agli interessi in gioco. C’è anche l’esigenza di una soglia di approvazione degli accordi per la validità collettiva dei contratti. Sperimentata con successo nel settore pubblico, questa ha funzionato molto bene in un quadro di cooperazione tra i sindacati. La regola che il contratto aveva la sua validità collettiva solo se firmato dal 51% della rappresentanza sindacale ha, in qualche modo, incentivato la cooperazione tra i sindacati. Si ricorda che non erano solo Cgil, Cisl, Uil e Ugl a essere stimolati a cooperare, ma anche larghi segmenti del sindacalismo autonomo presenti nel settore pubblico. Il meccanismo che incentiva la convergenza fra gli attori sindacali resta valido anche in una fase, come quella attuale, di non unione tra i sindacati. Funziona con più problemi perché, in quella legge, la soglia del 51% presupponeva di fatto l’unità fra i sindacati come dato normale. La divisione, di cui si sono avuti alcuni esempi recenti, era piuttosto una variante patologica: al punto che la sottoscrizione dei contratti avveniva di norma con percentuali molto più elevate. La soglia per la validità collettiva dei contratti risulta ancora più necessaria nel caso di Åenon unionè dei sindacati. La mancanza di regole produce incertezza che si può superare solo se i sindacati hanno davvero una volontà comune di discutere regole minime condivise. Quando c’è divisione ci vogliono più regole ma la divisione rende più difficile trovare le regole come si sta verificando nell’attuale situazione. Per superare tale impasse va fatta scaturire una volontà comune che dia vita a una convivenza civile tra i sindacati. Raggiungere la maggiore unità possibile anche in presenza di differenze esplicite, in modo che non si producano effetti traumatici. Si può essere divisi ma non separati, divisi su singole politiche senza arrivare al divorzio, perché il divorzio in questo caso non farebbe bene a nessuno. Abbiamo visto che per l’applicazione dei contratti c’è bisogno della maggioranza, ma è anche vero che le regole non sempre risolvono i problemi. Anche nel settore pubblico in questo momento ci sono dei comparti in cui forse non c’è il 51%, almeno sulla carta, per firmare gli accordi; bisognerà trovare anche qui una soluzione di compromesso politico. Le regole aiutano a prendere decisioni ma non surrogano le scelte strategiche. Io credo che si debba comunque cercare di perseguire il più largo consenso possibile sui contratti. Questo è quello che c’è nel Dna quarantennale del nostro movimento sindacale. Questo approccio non può essere modificato senza provocare lacerazioni importanti. Le regole non sono neutre, perché possono essere usate per scopi diversi. Per LAVORO WELFARE 23 impaginato LW 02 2009 q5 4-11-2009 12:19 Pagina 24 Parte prima fare un esempio che riguarda proprio la validità collettiva dei contratti. Fissare al 50% la soglia di validità dei contratti può favorire tentazioni di autosufficienza, ma anche incoraggiare quel bipolarismo sindacale che alcuni auspicano. Io non sono tra quelli che lo auspicano né lo teorizzano. Preferisco un percorso di convivenza regolata tra i sindacati. Fissare, ad esempio, la soglia al 60-66% significherebbe dare, attraverso le regole, una spinta più chiara verso comportamenti cooperativi e unitari dei sindacati. È nelle mani delle organizzazioni sociali capire quale strada vogliono prendere e quali percorsi vogliono incoraggiare. Si può andare verso forme di democrazia maggioritaria nelle relazioni sindacali. Qualcuno dice che bisogna fare come nel sistema politico. Quelli che lo dicono sono variamente distribuiti, sia sull’estrema sinistra che in altre collocazioni. Ritengo che una visione agonistica della democrazia sindacale, muscolare, in cui si lotta per avere la maggioranza potrebbe essere una soluzione di necessità, ma non è un’ipotesi auspicabile. Nell’ambito delle relazioni industriali la democrazia maggioritaria resta un’eccezione, non è la regola. Lo diceva Norberto Bobbio autorevolmente. Io credo che questo debba rimanere un solco fondamentale per la fissazione di regole condivise. È preferibile una democrazia argomentativa: discussioni, capacità di selezionare e di mediare, che punta a un consenso molto ampio tra le organizzazioni e tra i lavoratori. 24 LAVORO WELFARE Ultimo aspetto evocato dall’accordo quadro riguarda la misura della rappresentatività anche ai fini della regolazione dei conflitti. L’esperienza trascorsa ci dice che misurarla è servito a deflazionare i conflitti nel settore pubblico. Negli anni ‘80 avevamo conflitti molto forti e c’è stata una chiara inversione di tendenza nel corso del decennio successivo. Non abbiamo più neanche le forme esasperate di alcuni di quei conflitti. Quindi la misurazione di per se io credo che aiuta, aiuta a evitare il fenomeno, che noi abbiamo prevalentemente nei trasporti, e caratterizzato da conflitti nebulosi proclamati da sindacati piccoli ai fini solo del riconoscimento della presenza. La misura della rappresentatività lo evita e lo risolve ex ante. Dopodiché la misurazione, come si evince dalle riflessioni e proposte recenti, può anche servire a gerarchizzare meglio i conflitti ai fini dalla loro valutazione: parliamo di servizi essenziali ovviamente, dove si pone il problema, della programmazione degli stessi. Va naturalmente precisato che l’utilizzo della rappresentatività per scoraggiare la microconfitttualità e dare priorità temporali ai grandi conflitti confederali non si traduce in criteri per l’accesso alla proclamazione dei conflitti, cosa che non è certamente possibile nel nostro ordinamento e neppure auspicabile. Resta in campo la necessità di una regolazione di tutta la materia della rappresentatività. Come abbiamo cercato di dimostrare, i vantaggi connessi alla misurazione dei soggetti sindacali so- impaginato LW 02 2009 q5 4-11-2009 12:19 Pagina 25 no decisamente maggiori rispetto ai problemi. Più in generale per le grandi organizzazioni è in gioco la capacità di cogliere l’opportunità di rafforzare gli strumenti per alimentare per continuità le loro radici sociali. Allegato Linee di riforma della struttura della contrattazione (piattaforma approvata dagli Esecutivi Nazionali Cgil Cisl Uil il 12 maggio 2008) Obiettivi centrali sono il miglioramento delle condizioni di reddito, di sicurezza e qualità del lavoro dei lavoratori attraverso la crescita della qualità, del nostro Paese, delle sue reti materiali e immateriali, del suo stato sociale e della qualità, competitività e produttività delle imprese. L’obiettivo è la realizzazione di un accordo unico che definisca un modello contrattuale per tutti i settori pubblici e privati. Va, quindi, aperto un tavolo con tutte le Associazioni datoriali e con il Governo. La revisione della struttura della contrattazione definita dall’ accordo del 23 luglio 1993 è parte della stessa strategia che sta alla base del confronto su fisco, prezzi e tariffe. La tutela e il miglioramento del reddito dei lavoratori vanno, infatti, perseguiti su due grandi terreni d’impegno tra loro complementari ed interdipendenti: 1) quello ‘generale’ che deve garantire un welfare solidaristico ed efficiente, un sistema di prezzi e tariffe trasparente, socialmente compatibile, in grado di frenare la ripresa dell’inflazione ed, in particolare, un sistema fiscale equo che pre- veda una forte riduzione della pressione fiscale sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti e sulle pensioni. 2) quello regolato dal sistema contrattuale su due livelli per tutelare il potere d’acquisto delle retribuzioni e per redistribuire la produttività. In questo quadro si possono ipotizzare le seguenti linee di riforma del modello contrattuale definito dall’ accordo del 23 luglio 1993: • conferma di due livelli contrattuali tra loro complementari; • definizione del Ccnl come centro regolatore dei sistemi contrattuali a livello settoriale e per la definizione delle competenze da affidare al secondo livello tenendo conto delle diverse specificità settoriali – anche al fine di migliorare spazi di manovra salariale e normativa della contrattazione aziendale o territoriale. Contratto nazionale I suoi compiti fondamentali – in un’ottica di diritto universale – sono il sostegno e la valorizzazione del potere d’acquisto per tutti i lavoratori di una categoria in ogni azienda e in ogni parte del Paese, la definizione della normativa nazionale e generale, la regolazione del sistema di relazioni industriali a livello settoriale, aziendale o territoriale. In questo senso il Ccnl deve stabilire l’area contrattuale di riferimento; migliorare le normative di informazione – consultazione recependo lo spirito delle normative europee; ampliare la parte di confronto sugli andamenti e sulle politiche di settore, tenendo anche conto delle tendenze generali dell’economia. I contratti nazionali potranno preveLAVORO WELFARE 25 impaginato LW 02 2009 q5 4-11-2009 12:19 Pagina 26 Parte prima dere che la contrattazione salariale del secondo livello si sviluppi a partire da una quota fissata dagli stessi Ccnl. Il modello del settore pubblico dovrà adottare regole analoghe a quelle del settore privato attraverso opportuni interventi di delegificazione da definire in sintonia con l’impostazione contenuta nel Memorandum. Tale impostazione andrà riferita anche alla contrattazione di secondo livello da realizzare nelle pubbliche amministrazioni. Va effettuata una verifica in ordine alla razionalizzazione delle aree di copertura dei Contratti Nazionali (oltre 400) prevedendo la possibilità di accorpamenti per aree omogenee e per settori, favorendo la riunificazione di contratti analoghi facenti riferimento a diverse organizzazioni di rappresentanza datoriale. Va individuata una sede congiunta, ad esempio il Cnel per esaminare l’attuale situazione e verificare le linee di indirizzo condivise per la semplificazione. Sulla parte economica occorre recuperare l’attendibilità della natura di inflazione a cui fare riferimento ed ancorare il sostegno del salario a criteri credibili definiti e condivisi in ambito di vera politica dei redditi. Va utilizzato un concetto di ‘inflazione realisticamente prevedibile’, supportata dai parametri ufficiali di riferimento, a livello dei Ccnl. In questo quadro va posto il tema dell’adeguamento degli attuali indicatori di inflazione (utilizzando altri indicatori certi quali il deflattore dei consumi interno o l’indice armonizzato europeo corretto con il peso dei mutui). 26 LAVORO WELFARE Rispetto al realizzarsi di eventuali differenziali inflazionistici vanno definiti meccanismi certi di recupero. Va previsto il superamento del biennio economico e la fissazione della triennalità della vigenza contrattuale, unificando così la parte economica e normativa. Occorre vincolare meglio il rispetto della tempistica dei rinnovi. Le una tantum a posteriori non recuperano mai del tutto il periodo di vacanza e il sistema delle Indennità di Vacanza Contrattuale si è rivelato troppo debole come deterrente per dare certezza ai rinnovi. Va considerata l’introduzione di penalizzazioni in caso di mancato rispetto delle scadenze. Si può pensare di fissare comunque la decorrenza dei nuovi minimi salariali dalla scadenza del vecchio Ccnl, superando così la concezione di ‘vacanza contrattuale’, di una tantum o di indennità sostitutive. Le trattative per il rinnovo dei Ccnl dovranno iniziare 6 mesi prima delle loro scadenze. Anche per contrastare la precarietà del lavoro, la formazione per l’accesso, per la sicurezza e la professionalità appare, nel contesto attuale di cambiamenti sempre più profondi e veloci, come la priorità su cui intervenire sia nella direzione di nuovi diritti contrattualmente definiti che nell’ implementazione e regolazione degli strumenti esistenti. In particolare va valorizzata l’esperienza della formazione continua e dei Fondi interprofessionali. Occorre rafforzare la normativa per i casi di appalti, outsourcing, cessioni di rami d’azienda. impaginato LW 02 2009 q5 4-11-2009 12:19 Pagina 27 Vanno definiti accordi e norme quadro per garantire condizioni normative, salariali e di sicurezza adeguate ed una continuità di relazioni industriali che eviti l’emarginazione dei lavoratori interessati. Occorre costruire un quadro di certezza rispetto alle aree contrattuali di riferimento che, anche rispetto ai processi di liberalizzazione e in tutte le realtà a regime concessorio, argini il fenomeno del dumping contrattuale in particolare con la piena utilizzazione della ‘clausola sociale’. Ai fini del rafforzamento e dell’estensione delle tutele sociali possono essere realizzati avvisi comuni tra le parti sociali, anche ai fini dell’emanazione di atti di indirizzo da parte delle Istituzioni preposte. I temi della parità devono assumere una maggiore valenza contrattuale e configurarsi in normative definite e vincolanti. Va superato l’approccio che tende a regolare queste materie prevalentemente in termini di dichiarazioni di principio o di intenti programmatici. Occorre sviluppare un’impostazione contrattuale che incoraggi le imprese ad assumere donne e offra, al tempo stesso, strumenti per la conciliazione vita-lavoro. La bilateralità offre una serie di strumenti attuativi esclusivamente ‘al servizio’ della contrattazione; deve essere rafforzata e qualificata sia a livello nazionale che nel territorio, qualificandola anche sui temi del welfare contrattuale in modo da garantirne la natura integrativa. Va considerata la sempre maggiore incidenza della dimensione europea ed internazionale. L’internazionalizzazione dell’ economia e delle imprese, i processi di mobilità transnazionale delle aziende, la localizzazione/delocalizzazione degli investimenti e delle produzioni richiedono strumenti di intervento e di governance che vanno otre la dimensione nazionale. Il manifestarsi di forme spurie di contrattazione transnazionale, l’avvio di costituzione di società europee (sulla base delle recenti direttive), l’avvio della revisione della direttiva sui CAE rendono necessario un confronto su questo tema. Secondo Livello Va sostenuta la diffusione qualitativa e quantitativa del secondo livello di contrattazione. Vanno rafforzati gli strumenti già definiti dall’ accordo del 23 luglio 2007 (decontribuzione pienamente pensionabile) con misure aggiuntive di detassazione. Va affermata per via pattizia l’effettività e la piena agibilità del secondo livello di contrattazione. I Ccnl dovranno prevedere, in termini di alternativita’, la sede aziendale o territoriale. Quest’ultima deve potersi dispiegare in una molteplicità di forme: regionale, provinciale, settoriale, di filiera, di comparto, di distretto, di sito. Questi obiettivi insieme danno compiutezza ed equilibrio al sistema contrattuale proposto. Le oggettive differenze tra i vari settori rendono necessario che siano i singoli Ccnl a definire le articolazioni del secondo livello. La contrattazione accrescitiva di secondo livello sarà incentrata sul salario per obiettivi rispetto a parametri di produttività, qualità, redditività, efficienza, efficacia. Il legame tra quote di salario e il comLAVORO WELFARE 27 impaginato LW 02 2009 q5 4-11-2009 12:19 Pagina 28 Parte prima plesso degli obiettivi di un’impresa richiede trasparenza sul quadro economico-finanziario e di bilancio, rispetto dei tempi delle verifiche e una più approfondita qualità dei processi di informazione e consultazione (assetti societari, situazioni debitorie e finanziarie). La finanziarizzazione dell’economia rende sempre più necessaria la conoscenza in tempo reale degli aspetti finanziari per poter ‘leggere’ l’impresa. I processi di trasformazione in atto richiedono una più alta capacità di contrattazione sull’organizzazione del lavoro, sulla condizione e prestazione lavorativa, sulla valorizzazione della professionalità –attraverso la formazione permanente -, sulle partite degli orari, su tutte le tematiche legate alla flessibilità contrattata, sul tema sempre più fondamentale della prevenzione e della formazione su salute e sicurezza del lavoro. Democrazia e Rappresentanza La riforma sulla rappresentanza va attuata per via pattizia attraverso un accordo generale quadro. Rappresentanza e rappresentatività Confermando per il settore pubblico l’Accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998 e la vigente legge sulla rappresentanza, facendo riferimento per la rappresentatività dei pensionati alle deleghe certificate dagli Enti previdenziali, per il settore privato viene indicato nel Cnel l’istituzione che, avvalendosi di specifici comitati con un alto profilo di competenza ed autonomia, certifichi la rappresentanza e la rappresentatività delle relative organizzazioni sindacali. 28 LAVORO WELFARE Per il settore privato la base della certificazione sono i dati associativi, riferiti di norma alle deleghe, come possono essere numericamente rilevati dall’Inps, prevedendo un’apposita sezione nelle dichiarazioni aziendali del DM10, e trasmessi complessivamente al Cnel, nonché i consensi elettorali risultanti ai verbali elettorali delle Rsu, che andranno generalizzate dappertutto, come già regolamentate dall’Accordo interconfederale del 1 dicembre 1993 e dai Ccnl, trasmessi dalle Confederazioni allo stesso Cnel. Cgil Cisl Uil intendono richiedere la riforma della governance degli enti previdenziali. In questa prospettiva i propri rappresentanti saranno eletti direttamente dalle lavoratrici e dai lavoratori. Il Cnel dovrà diventare l’istituzione certificatrice di ultima istanza della rappresentanza e della rappresentatività delle organizzazioni, e quindi destinataria anche dei dati certificati dall’Aran e, per i pensionati, dagli Enti previdenziali. Democrazia sindacale Accordi confederali con valenza generale: Le piattaforme sindacali vengono proposte unitariamente dalle segreterie, e dibattute negli organismi direttivi interessati i quali approvano le piattaforme da sottoporre successivamente alla consultazione dell’insieme dei lavoratori e dei pensionati. Tutto il percorso negoziale, dalla piattaforma alla firma, deve essere accompagnato da un costante coinvolgimento degli organismi delle Confederazioni, prevedendo momenti di verifica degli iscritti, e assem- impaginato LW 02 2009 q5 4-11-2009 12:19 Pagina 29 blee di tutti i lavoratori e pensionati. Le segreterie assumono le ipotesi di accordo, le sottopongono alla valutazione e approvazione dei rispettivi organismi direttivi per il mandato alla firma da parte delle stesse, previa consultazione certificata fra tutti i lavoratori, lavoratrici, pensionate e pensionati, come già fatto nel 1993 e nel 2007. Accordi di categoria Le federazioni di categoria, nel quadro delle scelte di questo documento definiranno specifici regolamenti sulle procedure per i loro rinnovi contrattuali al fine di coinvolgere sia gli iscritti che tutti i lavoratori e le lavoratrici. Tali regolamenti dovranno prevedere sia il percorso per la costruzione delle piattaforme che per l’approvazione delle ipotesi di accordo. Insieme le categorie definiranno regole e criteri per l’elezione delle Rsu e per una loro generalizzazione. Maggio 2008 1.3 La necessità di una norma sulla rappresentanza di Paolo Nerozzi7 Sia al Senato che alla Camera8 abbiamo ripresentato la legge ‘Gasperoni’ con due varianti. Le due varianti sono da un lato il riferimento nella relazio- ne introduttiva all’accordo Cgil, Cisl, Uil e, la seconda un ragionamento rispetto alla rappresentatività in quanto è previsto un riordino della modalità dell’elezione attraverso la rappresentanza diretta. Se ciò avvenisse anche questa modalità farebbe parte della misurazione della rappresentanza. Perché la ‘Gasperoni’? Perché la ‘Gasperoni’ pur essendo lontana nel tempo, è l’ultimo testo condiviso e non si presta ad interpretazioni rispetto al dibattito attuale. È la base più adatta ad essere contrapposta ad altre proposte di legge presenti che sono di chiara matrice antisindacale (penso ad alcune della Lega ma non solo) ed inoltre, appartenendo alla storia della determinazione della rappresentanza, permette di ragionare in maniera compiuta attorno ai temi della rappresentanza e della rappresentatività. Sono convinto che la definizione della rappresentanza non sia utile tanto perché oggi ci troviamo in una fase di divisione sindacale bensì perché aiuta i rapporti unitari e lo dimostra ad esempio la vicenda del pubblico impiego. In realtà occuparci di questo tema oggi è un aiuto a definire regole e, in qualche modo, permettere un ritorno alla normalità cui faceva riferimento la relazione di Mimmo Carrieri. 7 Senatore del Partito Democratico. Membro della Commissione parlamentare per il controllo sull’attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale. 8 Al Senato come primo firmatario il senatore Paolo Nerozzi e alla Camera come primo firmatario l’onorevole Cesare Damiano. La relazione di presentazione del DdL è allegata al presente testo. Il DdL si trova nel Sito www.lavorowelfare.it LAVORO WELFARE 29 impaginato LW 02 2009 q5 4-11-2009 12:19 Pagina 30 Parte prima L’accordo per il pubblico impiego ne è un esempio sia nella modalità con cui fu realizzato secondo un positivo confronto fra le tre sigle confederali e dopo un’ampia consultazione tra i lavoratori. Massimo D’Antona collaborò attivamente a quell’elaborazione che poi portò alla legge. Va inoltre ricordato che, poco prima di morire, Massimo D’Antona stava lavorando per definire un testo analogo per il settore dei trasporti ma non fece in tempo. Se noi oggi compariamo la conflittualità fra settore pubblico e trasporti, si vede quanto importante sia la legge sulla rappresentanza e come questa agisca anche da regolatore di conflitto nelle normali relazioni sindacali. Ho riflettuto in tutti questi ultimi mesi sul perché il sindacato non ha ancora provveduto a ricercare con le controparti un accordo sulla rappresentanza sindacale. Accordo possibile e che sostanzialmente risolve la maggior parte dei problemi oggi sul tappeto. Il testo dell’accordo del maggio scorso9 è quello che, dal punto di vista dell’avanzamento, è forse quello più alto prodotto fino a adesso. Se si riuscisse ad ottenere un accordo sulle regole della rappresentanza sulla base di quel testo unitario sarebbe un elemento importante per tutti, anche nella direzione dell’autonomia da perseguire. Sarebbero anche risolti ulteriori tipi di dibattito che stanno emergendo, ad esempio, sul diritto di sciopero. In merito certificazione dei contratti, previsto anch’esso in quell’accordo è di riferimento anche la prassi negoziale consolida, dopo il 23 luglio ‘93, soprattutto in alcune categorie. Se ci fosse un accordo tra le parti, allora il legislatore potrebbe recepirlo successivamente in una apposita legge. Credo che farlo adesso sarebbe una questione utile e rafforzerebbe anche la rappresentanza del mondo del lavoro non sempre considerata adeguatamente da parte dell’opinione pubblica e dai mass media. Rappresentanza – come diceva Carrieri – che è ancora una così forte da non essere paragonabile con quella di altri Paesi. Ora, se in tutto ciò si potrebbero inserire le norme di partecipazione come quella del Civ, si potrebbe arrivare a una definizione più generale e più completa degli assetti di rappresentanza e di rappresentatività, tali da consentire un allargamento dei processi democratici nonché della autonomia e della rappresentanza sociale. Sarebbe particolarmente utile, in una fase economica e istituzionale critica come quella attuale. Questo numero della rivista, come sviluppo del seminario del 23 febbraio 2009, ha appunto questo scopo. Le riflessioni di merito qui svolte credo che aiutino, più di tante invocazioni o di tanti auspici. La ricostruzione di un sistema di relazioni sindacali e sociali è importante non tanto e non solo per il 9 Linee di riforma della struttura della contrattazione – Piattaforma approvata dagli Esecutivi nazionali Cgil-Cisl-Uil il 12 maggio 2008. 30 LAVORO WELFARE impaginato LW 02 2009 q5 4-11-2009 12:19 Pagina 31 Partito Democratico ma per il Paese. La strada dell’accordo sindacale è la strada maestra. Arrivarci ora sarebbe una cosa importante per tutti e aiuterebbe anche ad evitare interventi esterni sugli aspetti di conflittualità che riguardano oltre i trasporti, anche i settori dove la rappresentanza è meno controllata, meno misurata, meno certa. Per esempio tra i settore pubblico e i trasporti vigono le stesse regole, eppure nei trasporti c’è il 50% di conflittualità mentre nel pubblico impiego troviamo in media l’1.5-2%, addirittura in alcuni settori lo 0.7%. Questo dimostra che quello che manca non è l’impianto repressivo ma le regole della rappresentanza. Allegato Norme sulle rappresentanze sindacali unitarie nei luoghi di lavoro, sulla rappresentatività sindacale e sull’efficacia dei contratti collettivi di lavoro Disegno di legge d’iniziativa dei senatori: Nerozzi, Roilo, Amati, Andria, Biondelli, Blazina, Cabras, Carloni, D’Ambrosio, Della Seta, Donaggio, Marco Filippi, Fontana, Mariapia Garavaglia, Passoni, Pegorer, Pinotti, Scanu, Soliani, Vimercati, Vita e Vitali. Comunicato alla Presidenza il 27 gennaio 2009 (Relazione di presentazione del DdL) La crisi economica ed il clima di incertezza politica e sociale del Paese si sono accompagnate, soprattutto nell’ultimo decennio, a un rilievo crescente del- le associazioni sindacali. Le esigenze di modificazione del tradizionale sistema garantistico del diritto del lavoro, in vista delle pressioni derivanti dalla realtà economica e dalle istanze di flessibilità del mercato del lavoro, hanno indotto il legislatore a una valorizzazione dell’autonomia collettiva soprattutto nel governo dei processi di trasformazione della realtà produttiva e nella tutela dell’occupazione generale. Il presente disegno di legge intende, dunque, corrispondere ad una pressante domanda di strumenti normativi idonei a garantire una ridefinizione per via legislativa della rappresentanza e della rappresentatività sindacale nonché dell’efficacia dei contratti collettivi di lavoro. L’obiettivo del presente provvedimento è quello di rafforzare la rappresentanza generale e, quindi, la democrazia sociale, con una legge di impianto universalistico, in grado di dare principi omogenei tra il settore pubblico e quello privato, potenziando così il ruolo del sindacato nella vita democratica del Paese, anche a partire dalla piattaforma sindacale unitaria sottoscritta da Cgil, Cisl e Uil nei primi mesi del 2008, che, oltre ad affrontare il tema della riforma della struttura della contrattazione, tracciava un percorso innovativo circa nuove forme di regolamentazione della rappresentanza e della democrazia sindacale. Con ciò si ritiene di portare un contributo all’intero processo di adeguamento della nostra democrazia, che si arricchisce di nuove sedi, istituti e strumenti che ne determinano un progressivo ed equilibrato sviluppo. LAVORO WELFARE 31 impaginato LW 02 2009 q5 4-11-2009 12:19 Pagina 32 Parte prima Nel rispetto del pluralismo, l’intento del legislatore deve essere quello di contribuire a ridurre i rischi che derivano da un’eccessiva frammentazione della rappresentanza, senza comunque intervenire sull’autonomia della vita associativa; ciò che si vuole regolamentare è la funzione di rappresentanza generale che svolgono i sindacati e non invece la loro vita associativa, che resta libera. Ci si propone innanzitutto di consolidare e valorizzare l’esperienza del modello di sindacalismo confederale italiano, realizzando una sintesi tra il suo essere sindacato associativo ed elettivo. Vi è poi l’esigenza di contrastare l’eccessiva frantumazione, ma garantendo il pluralismo; misurare l’effettiva rappresentatività dei sindacati sulla base della consistenza associativa certificata e del consenso elettorale riscosso tra tutti i lavoratori; assicurare la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU) in tutti i luoghi di lavoro o aree territoriali per le piccole imprese, senza provocare conflitti tra la rappresentanza sindacale firmataria dei contratti collettivi nazionali e la rappresentanza sindacale aziendale nella contrattazione di secondo livello; conferire efficacia erga omnes a tutti i contratti di lavoro sottoscritti dai sindacati dei quali sia misurabile la rappresentatività; indicare, infine, i criteri sulla base dei quali i sindacati dovranno disciplinare l’eventuale verifica del consenso tra i lavoratori interessati. In merito a tale tema si è ritenuto opportuno riproporre sostanzialmente in questa sede il testo unificato elaborato nel corso della XIII legislatura dal comitato ristretto 32 LAVORO WELFARE costituito presso la Commissione lavoro della Camera dei deputati, di cui è stato relatore l’onorevole Pietro Gasperoni. La necessità di riproporre tale testo nasce dalla convinzione che a tutt’oggi esso rappresenta il massimo punto di convergenza tra le differenti correnti politiche nonché la migliore sintesi delle istanze avanzate dalle organizzazioni sindacali e datoriali attraverso le diverse forme di rappresentanza dei lavoratori e delle imprese esistenti sul nostro Paese. Tale testo infatti è stato prodotto e ha tratto stimolo da un costante confronto con le parti sociali, e ha rappresentato peraltro l’elemento di riferimento del lavoro del comitato ristretto costituito dalla Commissione lavoro, che si è svolto attraverso l’audizione delle organizzazioni sindacali e datoriali (51 in totale), chiamando al confronto ed alla proposta le diverse forme di rappresentanza dei lavoratori e delle imprese esistenti nel nostro Paese. Il presente disegno di legge tratta dunque di un tema importante, in quanto una società in profonda trasformazione e che ridefinisce tutti i propri spazi di esercizio della democrazia non può tralasciare componenti essenziali di essa, quali sono le forme di aggregazione sociale, perché da esse trae alimento per un suo progressivo ed equilibrato sviluppo. In campo sindacale l’esigenza della ridefinizione per via legislativa della rappresentanza e della rappresentatività è ormai ineludibile e riguarda le organizzazioni sia dei lavoratori che delle imprese. Tutti i lavoratori pubblici o privati, delle grandi o piccole imprese devono, impaginato LW 02 2009 q5 4-11-2009 12:19 Pagina 33 con certezza di esigibilità del diritto, poter eleggere i propri rappresentanti sindacali nell’ambito del luogo di lavoro e a livello interaziendale per i luoghi di lavoro più piccoli. L’attuazione della delega specifica contenuta nella legge «Bassanini» (legge 15 marzo 1997, n.59) ha provveduto a risolvere positivamente il problema per i lavoratori pubblici. Diventa oggi indispensabile, quindi, definire norme legislative di valore universale. Le soluzioni adottate per il pubblico impiego aiutano questo cammino, anche se la legge che dovrà valere per tutti i lavoratori deve necessariamente tenere conto delle diverse condizioni esistenti nel sistema pubblico e in quello privato. L’operazione di aggiornamento del modello di rappresentanza si è resa necessaria soprattutto negli ultimi anni. I fenomeni intervenuti nell’economia hanno portato, da un lato, a profonde trasformazioni nell’organizzazione del lavoro e, dall’altro, alla frammentazione della rappresentanza sindacale, anche nei luoghi in cui è più radicato il sindacalismo confederale. La stessa Corte costituzionale ha più volte sollecitato il legislatore ad intervenire per sanare gli effetti che si erano prodotti a seguito del risultato referendario del 1995, che ha eliminato il criterio di presunta maggiore rappresentatività senza che esso fosse sostituito da un qualsiasi altro criterio. Ne è derivata una spinta alla frammentazione sindacale, dal momento che per essere considerati rappresentativi è diventato sufficiente sottoscrivere un contratto di lavoro. In ogni caso, proprio per evitare rischi di un’impropria lettura del nostro lavoro, desidero sottolineare come l’articolato proposto non intenda intervenire sugli assetti della struttura contrattuale, né miri ad indebolire il ruolo della concertazione e la prevalente natura confederale del sindacalismo italiano. Il presente disegno di legge detta disposizioni in materia di costituzione di rappresentanze sindacali unitarie (RSU) nei luoghi di lavoro, rappresentatività e diritti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro e modalità di adesione alle stesse, nonché in materia di efficacia dei contratti collettivi di lavoro. Nella legislazione vigente manca una disciplina esaustiva delle materie sopra elencate e, quindi, il testo proposto si muove in un ambito per larga parte nuovo o divenuto privo di punti di riferimento legislativi a seguito dei referendum abrogativi del 1995. L’unico vero impatto sulla legislazione vigente si verifica in relazione al decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396, in materia di contrattazione collettiva e di rappresentatività sindacale nel pubblico impiego, nonché in relazione al titolo III della legge 20 maggio 1970, n. 300, lo Statuto dei lavoratori. Non v’è dubbio che le disposizioni contenute nel presente disegno di legge si sovrappongono in parte a quelle recate dal citato decreto legislativo e dallo Statuto dei lavoratori: tuttavia, non è sembrato opportuno introdurre norme di abrogazione espressa per evitare che, nelle more della definizione in sede conLAVORO WELFARE 33 impaginato LW 02 2009 q5 4-11-2009 12:19 Pagina 34 Parte prima trattuale degli aspetti rimessi alla autonomia delle parti sociali, possano verificarsi vuoti legislativi. Si tratta, comunque, di un aspetto suscettibile di ulteriori approfondimenti. L’articolo 1 disciplina la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie (Rsu). Il comma 1 sancisce il diritto dei lavoratori a costituire le RSU nelle unità produttive che occupano più di quindici dipendenti e nelle unità amministrative individuate dai contratti collettivi stipulati nell’ambito delle pubbliche amministrazioni, così come individuate dai decreti legislativi 3 febbraio 1993, n.29, e 30 marzo 2001, n.165. Il comma 2 affida alla contrattazione collettiva nazionale la definizione delle modalità per l’elezione di RSU aziendali o interaziendali nelle unità che occupano fino a quindici dipendenti. Qualora le parti sociali non raggiungano un accordo, il ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, entro termini prestabiliti, interviene dapprima a sollecitare una disciplina consensuale della materia e poi, persistendo il disaccordo, stabilisce con proprio decreto le modalità di costituzione delle Rsu nelle unità che occupano fino a quindici dipendenti. È comunque precisato che le disposizioni del decreto ministeriale si applicano solo fino a quando le parti non stabiliscano una diversa disciplina in sede negoziale. Il comma 3 consente la costituzione di organismi di coordinamento delle RSU, in relazione alle imprese articolate sul territorio nazionale in più unità produttive, mentre il comma 4 attribuisce alle organizzazioni sindacali territorial34 LAVORO WELFARE mente rappresentative la titolarità della contrattazione nelle aree e nei settori nei quali il contratto collettivo nazionale di lavoro prevede la contrattazione territoriale integrativa. L’articolo 2 indica i soggetti ai quali è attribuito il diritto di promuovere la costituzione delle Rsu: si tratta delle associazioni sindacali che hanno negoziato e sottoscritto contratti collettivi nazionali o territoriali, nonché le altre organizzazioni sindacali che vantino una determinata presenza associativa nell’unità in cui si svolge l’elezione. Il diritto di promuovere il rinnovo delle Rsu è attribuito anche alla rappresentanza uscente, mentre il diritto di presentare liste compete ai soggetti sopra indicati, nonché a forme associative o a comitati di lavoratori cui aderisca una determinata aliquota di lavoratori occupati nell’unità in cui si svolge l’elezione. Le disposizioni recate dall’articolo 3 riguardano il procedimento per l’elezione delle Rsu, la cui disciplina è demandata alla contrattazione collettiva nazionale o agli accordi interconfederali, nell’ambito dei principi indicati al comma 1. Il comma 5 attribuisce al giudice del lavoro la competenza sulle controversie concernenti le elezioni. È stabilito, quale condizione di procedibilità della domanda, il previo ricorso ai comitati paritetici provinciali di cui all’articolo 8, comma 8. Il comma 6 prevede che la pubblicazione dei risultati elettorali sia curata dal Cnel, mentre il comma 7 stabilisce che, dopo diciotto mesi dalla sua costituzione, la Rsu debba promuovere una consultazione referendaria sulla impaginato LW 02 2009 q5 4-11-2009 12:19 Pagina 35 proposta di suo rinnovo anticipato. La composizione delle Rsu è stabilita dall’articolo 4 del presente disegno di legge. Il numero dei componenti è graduato in funzione del numero di addetti dell’unità produttiva o amministrativa di riferimento, da calcolare secondo i criteri indicati al comma 5. I commi 2, 3, 4 e 6 dettano speciali norme per la rappresentanza delle categorie dei quadri, dei dirigenti e dei lavoratori inquadrati con contratti di parasubordinazione. L’articolo 5 indica i diritti che competono alle Rsu ed ai loro componenti. In particolare, il comma l precisa che alle Rsu spetta il diritto alla contrattazione, con l’assistenza delle associazioni sindacali rappresentative che hanno negoziato e sottoscritto i contratti nazionali applicati nelle unità produttive ed amministrative di riferimento. I contratti collettivi nazionali possono stabilire modalità con le quali le Rsu esercitano l’attività contrattuale sulle materie rinviate ad accordi decentrati. Il comma 2, facendo salve eventuali condizioni più favorevoli previste dalla contrattazione collettiva, elenca in dettaglio gli altri diritti riconosciuti alle RSU (primo fra tutti, il diritto all’informazione), mentre i commi da 3 a 8 disciplinano la materia dei permessi retribuiti e non retribuiti, sia per le unità produttive che per quelle amministrative, prevedendone una graduazione in funzione delle dimensioni dell’unità di riferimento, dettando i criteri per la ripartizione del monte ore complessivo fra la RSU e le organizzazioni sindacali rappresentative e riconoscendo il diritto ai permessi retribuiti ai componenti gli organi direttivi delle organizzazioni sindacali rappresentative. Il comma 10 legittima la RSU ad esperire l’azione di cui all’articolo 28 dello Statuto dei lavoratori. L’articolo 6, invece, enumera i diritti spettanti alle associazioni sindacali rappresentative, specificando che essi sono esercitati a mezzo di rappresentanti designati entro limiti numerici determinati dalla contrattazione collettiva. L’articolo 7 afferma la competenza della magistratura del lavoro per le controversie relative all’applicazione della futura legge, mentre l’articolo 8 definisce il concetto di rappresentatività sindacale a livello nazionale, regionale, provinciale e aziendale. In via transitoria sono considerati rappresentativi, ai vari livelli di contrattazione, i sindacati firmatari di contratti e accordi applicati nell’unità produttiva o amministrativa di riferimento, nonché i sindacati monocategoriali dei quadri presenti nel Cnel. Con l’entrata a regime della nuova normativa saranno, invece, considerati rappresentativi, ai vari livelli di contrattazione, i sindacati che nel corrispondente ambito rappresentino almeno il 5 per cento dei lavoratori del comparto o dell’area contrattuale, considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale. I commi 5 e 6 dettano norme speciali, rispettivamente, per le organizzazioni sindacali delle minoranze linguistiche e per le confederazioni sindacali. La raccolta dei dati sulle adesioni ai sindacati è affidata dal comma 7 al Ministero del lavoro, della salute e della politiche sociali. Il comma 8 istituisce i comitati paritetici provinciali e, presso il Cnel, il coLAVORO WELFARE 35 impaginato LW 02 2009 q5 4-11-2009 12:19 Pagina 36 Parte prima mitato paritetico nazionale. I comitati garantiscono modalità di rilevazione certe ed obiettive e certificano i dati sulle adesioni alle organizzazioni sindacali, provvedendo altresì alla risoluzione delle eventuali controversie. Il comma 9 attribuisce ai comitati paritetici la verifica dei dati relativi ai voti e alle deleghe, precisando che non devono essere prese in considerazione le adesioni a favore di organizzazioni sindacali che richiedano ai lavoratori un contributo economico inferiore della metà rispetto a quello mediamente richiesto dalle organizzazioni del comparto o dell’area. Il comma 10 stabilisce le procedure attraverso le quali i comitati paritetici deliberano in merito alle contestazioni relative alla rilevazione dei voti e delle adesioni, mentre il comma 11 pone a carico dei comitati un obbligo di informazione nei confronti delle organizzazioni sindacali. L’articolo 9 regolamenta le modalità di adesione alle organizzazioni sindacali, individuando come strumento ordinario per il versamento dei relativi contributi la cessione dei crediti per salari e stipendi futuri. La cessione ha validità quadriennale, ma in caso di revoca la sua efficacia viene meno dopo sessanta giorni. Il comma 3 disciplina la comunicazione, da parte del datore di lavoro, delle iscrizioni alle organizzazioni sindacali ai fini della verifica del dato associativo, mentre i commi 4 e 5 fanno comunque salva ogni forma di adesione che utilizzi strumenti diversi dalla cessione del credito: in tal caso la verifica della rappresentatività della singola organizzazione sindacale è subordinata al fatto che la raccolta dei dati sulle adesioni ad essa 36 LAVORO WELFARE avvenga con modalità certificabili e i relativi contributi siano versati in un apposito fondo. Infine, l’individuazione dei criteri per la certificazione dei dati associativi è rimessa, dal comma 6, a un decreto ministeriale. L’articolo 10 contiene norme sull’efficacia dei contratti collettivi di lavoro. In particolare, ai sensi del comma 1, i contratti nazionali producono effetti nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti pubblici o privati, qualora siano sottoscritti da organizzazioni sindacali dei lavoratori che rappresentino almeno: a) il 51 per cento dei lavoratori, come media tra dato associativo e dato elettorale, nel comparto o nell’area contrattuale; b) ovvero il 60 per cento dei lavoratori, sulla base del solo dato elettorale, nel medesimo ambito. Gli accordi stipulati dalle Rsu obbligano i datori di lavoro alla loro osservanza nei confronti di tutti i lavoratori dell’unità produttiva o amministrativa di riferimento. Il comma 2 rende applicabili ai contratti collettivi appena descritti le disposizioni dell’articolo 2077 del codice civile, in materia di efficacia del contratto collettivo rispetto ai contratti individuali, mentre il comma 3 precisa che i contratti collettivi sono immediatamente produttivi di effetti. Il comma 4 affida alle organizzazioni sindacali dei lavoratori, che abbiano i requisiti di rappresentatività stabiliti dall’articolo 8, la disciplina delle modalità di consultazione dei lavoratori in materia di verifica risolutiva dei contratti collettivi, sulla base di alcuni puntuali criteri stabiliti dalla legge, volti a garantire la più ampia parteci- impaginato LW 02 2009 q5 4-11-2009 12:19 Pagina 37 pazione dei lavoratori e la democraticità del procedimento. In caso di inerzia delle organizzazioni sindacali, la disciplina della consultazione dei lavoratori è stabilita con decreto ministeriale. L’articolo 11 detta i criteri in base ai quali si determina la rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro: a tal fine occorre fare riferimento al numero di imprese associate, al numero di addetti e alla diffusione territoriale delle stesse. L’articolo 12 contiene le disposizioni transitorie e finali. Le elezioni delle RSU devono avvenire entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge. L’insediamento delle nuove rappresentanze comporta la decadenza di quelle eventualmente già elette in base a contratti o accordi collettivi vigenti. In fase di prima applicazione, il ministro del lavo- ro, della salute e delle politiche sociali può intervenire in via sostitutiva per stabilire le modalità di elezione delle RSU, qualora le parti sociali non abbiano raggiunto un accordo in merito. Ai sensi del comma 4, il primo mandato delle Rsu può avere una durata inferiore al termine ordinario di tre anni, mentre il comma 5 fa salve per un periodo di quattro anni le forme di adesione alle organizzazioni sindacali che non rispondano ai requisiti indicati all’articolo 9. Infine, il comma 6 stabilisce che, fino all’entrata a regime del nuovo sistema di rilevazione della rappresentatività sindacale, l’assistenza alle RSU nella contrattazione è prestata anche dalle organizzazioni monocategoriali dei quadri presenti nel Cnel. LAVORO WELFARE 37 impaginato LW 02 2009 q5 4-11-2009 Parte prima 38 LAVORO WELFARE 12:19 Pagina 38 impaginato LW 02 2009 q5 4-11-2009 12:19 Pagina 39 Le opinioni dei sindacati 1.4 Cisl di Raffaele Bonanni10 Le riflessioni del professor Mimmo Carrieri sono molto apprezzabili e forniscono un prezioso contributo al nostro dibattito. Condivido con Paolo Nerozzi che questo è il tempo più proficuo per intervenire pur essendo coscienti delle difficoltà che ci sono tra le tre centrali confederali. I problemi e le questioni attinenti alla rappresentanza e alla democrazia sindacale sono l’essenza della legittimazione per le centrali confederali nel rapporto con i lavoratori e con i cittadini sia per misurare la propria rappresentanza e sia per regolare nel modo migliore l’esercizio dei diritti di sciopero e della rappresentanza. Carrieri parlava che in uno dei settori più caldi come quello dei trasporti nel quale, più che altrove, non bisogna mai far confliggere gli interessi dei lavoratori con quelli dei cittadini che hanno il diritto alla 10 mobilità. Il diritto allo sciopero dei singoli cozza non solo con il diritto di altri lavoratori che la pensano diversamente, ma soprattutto con il delicato esercizio della mobilità, fondamentale nella moderna società. Questo è quindi il tempo per intervenire. Carrieri ha fatto giustamente riferimento al documento Linee di riforma della struttura della contrattazione del maggio 2008. Non capisco però perché da mesi e mesi non ci sia stata una discussione approfondita sulle ipotesi che Cgil, Cisl e Uil hanno fatto ormai da mesi. A fronte di decenni e decenni di divisioni tra le tre centrali confederali su queste materie, in quella piattaforma si è concordato su come regolare la rappresentanza e far funzionare la democrazia sindacale in un’ottica di democrazia rappresentativa. Non c’è stato un sufficiente dibattito, come avviene sovente quando ci sono delle innovazioni e quando alcune realtà hanno paura di misurarsi Segretario Generale Cisl. LAVORO WELFARE 39 impaginato LW 02 2009 q5 4-11-2009 12:19 Pagina 40 Parte prima rispetto alla tradizione. Anche la nostra organizzazione ha una tradizione molto forte ed è preoccupata su interventi regolatori e sul fatto che l’esercizio dell’attività non sia sufficientemente libero. Con tutto questo a primavera 2008, dopo un lungo dibattito che è stato quasi misconosciuto sia dagli specialisti che dai media e dalla politica, noi abbiamo sottoscritto una intesa davvero storica. Nel varo di quell’accordo su rappresentanza e democrazia sindacale, Cgil, Cisl e Uil avevano superato di molte misure regole e patti definiti all’epoca della gloriosa Federazione Unitaria. Qui si è andati al cuore dei principali dissidi tra le tre centrali confederali. Anche se posso capire perché non c’è stato un sufficiente dibattito, preferisco non parlarne, in quanto non mi interessa fare polemiche. Anzi vorrei sfruttare al massimo questa occasione di dibattito in quanto ci siamo tutti. Il documento è stato varato non solo dai tre esecutivi Cgil, Cisl e Uil a livello centrale, ma anche votato da numerosi organismi di categoria e territoriali. Cioè a memoria mia non ricordo, un accordo sostenuto così massicciamente da tutti gli organismi di categoria che territoriali. Dopo il documento purtroppo poi ci siamo divisi sulla revisione del modello contrattuale. Relativamente all’accordo, nella definizione del documento, sostenni l’importanza storica della convergenza raggiunta a primavera. Nella discussione con i miei organismi ho sostenuto la necessità di applicare 40 LAVORO WELFARE integralmente quell’accordo. Spero che le altre Confederazioni vogliano fare altrettanto. Sarebbe un bel segnale riprendere un lavoro purtroppo pericolosamente interrotto. Ritrovare unità tra le tre centrali su quelle idee caposaldo della convivenza. Soprattutto su democrazia sindacale e rappresentanza si può dare un segnale davvero molto importante. Ribadisco che noi manterremo esattamente quella strategia. Dopo la definizione del modello nuovo contrattuale noi abbiamo concordato con tutti i soggetti imprenditoriali che in un trimestre regoleremo anche tutta la partita della rappresentanza. Al di là delle passate difficoltà con le associazioni imprenditoriali (come diceva Gasperoni, la Confindustria è stata contraria) anche la Cisl è preoccupata dell’intervento del legislatore. Abbiamo molti sospetti quando su queste materie interviene il legislatore, perché preferiamo che siano le parti sociali a regolare tutto ciò che riguarda appunto il loro comportamento attraverso l’esercizio della propria autonomia. Il sospetto è che, soprattutto in momenti di grande dibattito acceso, le forze politiche favoriscano i sindacati di comodo anziché i sindacati davvero rappresentativi. Mi permetto di dire ciò in quanto siamo in una sede politica che, non essendo una sede formale, non implica le istituzioni. Quindi ci siamo attenuti sempre al criterio di fare prima un accordo tra le parti e quindi farlo sancire con leggi. In questo modo abbiamo regolato, impaginato LW 02 2009 q5 4-11-2009 12:19 Pagina 41 per esempio, le vicende del pubblico impiego. La Cisl, dome allora, lo ripropone anche oggi. Occorre arrivare prima a un accordo e poi chiedere al Parlamento di intervenire. Nel pubblico impiego il percorso è stato così efficace che, a distanza di 12 anni, nessuno può dire che quella normativa non abbia funzionato. Anzi ha funzionato benissimo a parte qualche piccola trasgressione che fa parte della sociologia. Abbiamo anche detto all’attuale Governo, che voleva appunto inasprire alcune norme che alcuni episodi di trasgressione non possono costituire occasione per intervenire più draconianamente. Sarebbe un errore. Porterebbe squilibri che poi pagheremmo direttamente. Per il privato ci atterremo esattamente allo stesso schema pur tenendo conto di alcune esigenze diverse. I ragionamenti e le proposte che facemmo come tre centrali confederali durante il dibattito sul DdL Gasperoni ci portarono a soluzioni abbastanza congrue, fino ad arrivare poi alla certificazione da parte del Cnel che è il massimo organismo in cui sono presenti tutti i sindacati, tutte le associazioni imprenditoriali. È un organismo riconosciuto e autorevole, previsto dalla stessa Costituzione, ed ha tutti i requisiti per dare garanzie ai lavoratori e ai cittadini tutti. Spero che nei prossimi tre mesi si possa arrivare a un analogo accordo interconfederale per i settori oltre il pubblico, già regolato, per il quale non vogliamo che ci siano cambiamenti di sorta. Spero che, almeno su questo, le tre centrali confederali e gli altri sindacati possano marciare uniti. Non capirei un cambio di opinione da parte di chicchessia. Ribadisco che la mia organizzazione mantiene con molta forza l’opinione della necessità di fare prima l’accordo e poi chiedere al Parlamento una legge di sostegno, esattamente come si è fatto appunto 12 anni fa con il mix di validazione degli accordi più soglia di accesso alla contrattazione. La mia organizzazione ha richiesto, e lo ha fatto anche quando redasse insieme a Cgil e Uil il documento, di innalzare nel privato il dato relativo al tesseramento e abbassare quello relativo il dato al voto. Per ora però siccome non si parla nel documento di percentuali nel mix credo che sia importante che le centrali confederali sappiano darsi un loro assetto su questa partita. Comunque, superando tutto ciò che è accaduto in questi mesi, proprio per non frapporre nessun ostacolo, si può applicare esattamente lo stesso criterio per il pubblico – un mix del fifty-fifty. È importante ricercare un accordo con gli altri partendo da un ancoraggio preesistente e funzionante, nonostante che nel documento unitario non abbiamo definito il mix. Sulla vicenda della validità degli accordi il professor Carrieri diceva che c’è l’esigenza di farlo approvare al massimo possibile di lavoratori. È un argomento molto valido, però come tutte le monete possono avere un’altra faccia. Può diventare anche un appiLAVORO WELFARE 41 impaginato LW 02 2009 q5 4-11-2009 12:19 Pagina 42 Parte prima glio per chi non vuole l’accordo. Se la soglia è tanto alta il non raggiungimento nei fatti costituisce veto. D’altronde la soglia della metà più uno, che già funziona nel pubblico, è l’unico criterio valido in democrazia in quanto tiene conto dell’opinione di tutti ma sancisce la decisione della maggioranza. Tra l’altro è un criterio democratico in cui vi essendovi un mix di voto dei lavoratori e delle Rsu ha una valenza anche maggiore delle elezioni politiche. Definire una soglia di partecipazione non trova nessuna difficoltà, perché la partecipazione al voto finora nel pubblico sono state sempre tra l’85% e l’88%. Noi di tutto abbiamo penato meno che la non partecipazione al voto. Noi gli facciamo votare il rappresentante mentre alle politiche, poiché non possono dare la preferenza e si abbassa il numero di votanti. Grazie a dio tra i lavoratori il quorum è molto alto, in quanto tutti possono votare il collega che più ritengono idoneo per quella funzione. Quindi questo 51% basta e avanza per comprovare appunto la forza di questa metà più uno come occasione per validare un accordo. Infine Carrieri parlava di trasporti che è un punto delicato. Voi sapete che il Governo vuole intervenire su questa materia. L’opinione della Cisl è che, pur essendo contrari a intervenire su altre categorie, è d’accordo a intervenire sui trasporti. Come dice Carrieri la questione dei trasporti è diventata un grande problema. In nuce questa discussione è già stata aperta nel do42 LAVORO WELFARE cumento unitario. Se si interviene in quella logica daremo il nostro consenso. Però se si interviene sul criterio per rendere valida o no una dichiarazione di sciopero è essenziale la soglia di rappresentanza della sigla che lo indice. Nei trasporti la dichiarazione di sciopero è molto scomposta. Basta già, come l’effetto annuncio, la dichiarazione di sciopero di una sigla sindacale, che rappresenta a volte solo l’1,5% o il 2%, a provocare difficoltà ai lavoratori che non sono d’accordo e soprattutto agli utenti. Non esiste nessuna regola che sovraintenda al buon governo della conflittualità sindacale dei trasporti. Per la proclamazione di uno sciopero si deve avere la possibilità di conoscere quanto rappresenta chi lo indice. Tanto più presto arriviamo a regolare le vicende della rappresentatività e tanto meno avremo il fianco scoperto per subire regolazioni improprie anche in altri settori. Eviteremo iniziative anche estemporanee e molto dannose. Non vogliamo assolutamente interventi sul pubblico poiché è ben regolato e non ci sono trasgressioni particolari. Quando ci sono si può intervenire applicando le penalità già previste dalle norme vigenti. Non capiamo per quale motivo si dovrebbe intervenire con più forza. Laddove si arriva allo sciopero, i servizi di salvaguardia sono già previsti e hanno ben funzionato. Per la soglia della rappresentanza ci possiamo attestare benissimo al 5%. Ha funzionato nel pubblico ed ha contribuito notevolmente a fare ordine in una realtà molto conflittuale, perché c’era impaginato LW 02 2009 q5 4-11-2009 12:23 Pagina 43 del potere senza responsabilità. Molti potevano esercitare tanto potere grazie in mancanza di regole che favorivano la partecipazione al punto tale da non dovere renderne conto. Come ogni potere che non è sorretto da responsabilità diventa degenerazione. Potremmo portarla anche più in alto, però credo che basti e avanzi il 5%. Non bisogna assolutamente prestare il fianco a nessuno per giustificare il non far nulla quando esistono soluzioni che permettono velocemente di fare accordi. 1.5 Ugl di Renata Polverini11 Sul tema dei rapporti e delle relazioni fra le Organizzazioni Sindacali il momento è opportuno per una discussione. Le OO.SS. sentono fortemente il tema della rappresentanza. Ne avevano consapevolezza negli anni passati e lo sentono, primo fra tutti, ancora oggi. Questo soprattutto in rapporto al grido di dolore che si alza tutti i giorni nei confronti del Sindacato che sembra quasi colpevole di ogni male. Noi abbiamo, già in tempi non sospetti, cercato di dare un contributo ai vari tentativi di regolazione. Finora alcuni tentativi sono riusciti e portati a compimento, come nel pubblico impiego, e altri non. Abbiamo lavorato con Gasperoni quando presentò la sua proposta. Abbiamo lavorato con il compianto professor D’Antona, consapevoli che una regola, in qualche 11 modo, mette in evidenza chi ha i numeri per contrattare e portare al tavolo le esigenze delle persone che rappresentiamo. È con consapevolezza il 22 gennaio abbiamo sottoscritto un protocollo d’intesa con le organizzazioni datoriali e la presenza del Governo in quanto datore di lavoro in quel caso e non soggetto istituzionale. In quell’accordo è espressa la volontà di tutti i soggetti firmatari di regolare, nel giro di tre mesi, attraverso un avviso comune il tema della rappresentanza e della rappresentatività. Chi ha sottoscritto quell’intesa non può che confermare che si può richiedere un contributo legislativo in termini di sostegno, ma dopo l’avviso comune e quindi una condivisione da parte dei soggetti interessati a questo percorso. È ancora più importante parlarne in questo momento, perché siamo in una fase in cui anche da parte del Governo c’è una volontà di procedere a una riforma del diritto di sciopero per ora solo nei trasporti. Però nel disegno di legge che il Governo intende emanare parla chiaramente anche di un percorso necessario per riconoscere i soggetti che hanno la facoltà di sottoscrivere gli accordi, ma anche di decidere o meno se e quando si sciopera. Ci sono alcune fughe in avanti che tutti quanti intendiamo contenere. In quell’idea del Governo non c’è soltanto quella di individuare, attraverso la certificazione del numero di iscrizione alle Organizzazioni Sindacali, chi stabilisce se si può scio- Segretario Generale Ugl. LAVORO WELFARE 43 impaginato LW 02 2009 q5 4-11-2009 12:19 Pagina 44 Parte prima perare ma anche addirittura, attraverso una richiesta preventiva, quali lavoratori aderiranno allo sciopero. Noi sosteniamo che in questa idea di regolamentare lo sciopero, pur essendo solo nel trasporto, non va bene. Quando si inizia con delle restrizioni non si sa mai dove si va a finire. Occorre che sia sancito effettivamente l il diritto dei cittadini di usufruire del servizio di trasporto pubblico, ma, nello stesso tempo, non si può toccare il diritto individuale dei lavoratori di scioperare, sancito dalla Costituzione. Per queste ragioni è attuale questo dibattito. Da una lettura del disegno di legge presentato da alcuni parlamentari del Partito Democratico rileviamo che ci sono alcune questioni su cui ci ritroviamo mentre su altre molto meno. In rapporti alla relazione introduttiva del professor Carrieri ritengo che abbia ragione Adriano Musi quando dice che stiamo parlando, come soggetti abilitati a sottoscrivere un accordo, delle categorie e non di confederazioni. Anche rispetto alla quota del 50 più uno per cento non vorrei che l’innalzamento della soglia, per includere più lavoratori, diventi una scorciatoia per arrivare a un bipolarismo sindacale. Non mi pare che, anche rispetto a una semplificazione del quadro politico, gli elettori hanno poi gradito la volontà di bipolarizzare il quadro politico. Nelle Organizzazioni Sindacali è ancora più pericoloso. Ci sono sindacati autonomi molto radicati in alcuni settori, con i quali anche noi dobbiamo fare i conti. Dobbiamo garanti44 LAVORO WELFARE re la presenza, soprattutto in alcuni settori, di organizzazioni che pur essendo corporative sono comunque il risultato della storia del loro mestiere. Il Sindacato in questo Paese, come è stato ricordato, non ha subito negli ultimi anni le alterne vicende di altri paesi, anche perché probabilmente il pluralismo sindacale ha funzionato ed è stata una ricchezza del Paese. Oggi sempre più il lavoratore si riconosce in chi lo rappresenta nel luogo di lavoro al di là dell’appartenere a una confederazione. È stato detto bene dal professor Carrieri e lo riprendo con convinzione, la necessità di andare a normare la rappresentatività delle organizzazioni attraverso meccanismi di voto non solo nei luoghi di lavoro in quanto rischia di cambiare l’organizzazione delle OO.SS. Bisogna evitare che nasca una dirigenza diversa da quella che invece si costruisce attraverso percorsi interni alle organizzazioni. Non è un fatto diciamo da poco, è un fatto importante e che va tenuto ben presente. Nel momento in cui parliamo di regolamentare la rappresentanza e la rappresentatività non dobbiamo guardare solo al meccanismo del pubblico impiego ma anche ad altre esperienze, come quelle per esempio dei fondi di previdenza complementare. Lì c’è un meccanismo che elegge un assemblea la quale esprime gli organi di gestione del fondo, che a scadenza definita si rinnovano. Questo percorso ha permesso di governare la previdenza complementare. Relativamente impaginato LW 02 2009 q5 4-11-2009 12:19 Pagina 45 alla rappresentanza delle confederazioni ci sono delle leggi che riguardano settori specifici, come quelle dei padronati riconosciuti non solo attraverso il voto o con la delega. Concordo con Bonanni sulla necessità di ritrovare una dialettica che cominci a ridare risposte. Sono d’accordo che, come è stato fatto per il pubblico impiego, si possa percorrere la strada che un voto vale una delega. C’è però una differenza con i partiti: portare le persone a votare una volta ogni cinque anni ha un significato, fare una delega e mantenerla attiva ne ha totalmente un altro. Per questo bisogna percorrere la strada che porti ad un avviso comune. Se ciò non accade e non si trova un accordo non si hanno positivi sviluppi. Relativamente alla soglia del 5%, presente nel pubblico impiego, per essere riconosciuto come soggetto negoziale è meglio fare come quanto definito per le istituzioni parlamentari dove la soglia è del 4%. Mi domando perché per andare in Parlamento devo rappresentare il 4% e per avere un rappresentante sindacale, che possa concorrere alla stesura e alla sottoscrizione dello stesso accordo, dal quale poi deriva tutto quello che è il suo percorso lavorativo, io debbo avere il 5%. La soglia va comunque definita dalle organizzazion sindacali e non dalla classe politica che ha appena trovato un accordo sul 4%. In conclusione ritengo che le OO.SS., 12 mai come in questo momento, possano affrontare e risolvere un tema così delicato per riportare una positiva attenzione sul loro operato. Far vedere che c’è una classe dirigente sindacale in grado non soltanto di bisticciare su alcune questioni, ma anche di ritrovare un percorso per riconoscersi legittimamente. Si tratta di dare quel contributo che il mondo del lavoro si aspetta da noi: darci delle regole, di rispettarle e di riconoscersi. 1.6 Uil di Luigi Angeletti12 Il confronto su rappresentanza e rappresentatività per un sindacalista è ancora più importante che per un deputato o un senatore. Sono anche convinto che questo sia il tempo giusto per cercare di trovare una soluzione a un problema che esiste da molti anni, che abbiamo risolto per i lavoratori del pubblico impiego, ma non ancora per il resto del mondo del lavoro. Anche se viviamo in un momento di divisioni sindacali e politiche, in cui alcuni sconsiglierebbero di cimentarsi con i grandi tentativi, è proprio nei momenti di grave difficoltà che bisogna tenere alta l’ambizione di risolvere i problemi. Rispetto all’ottima relazione introduttiva sono d’accordo sulla necessità di fare prima un accordo tra le parti sociali ovvero le OO.SS. e le rappresentanze datoriali delle imprese e suc- Segretario generale Uil. LAVORO WELFARE 45 impaginato LW 02 2009 q5 4-11-2009 12:19 Pagina 46 Parte prima cessivamente approvare una legge che sostenga l’accordo. La legge è importante perché in Italia abbiamo la tentazione di non rispettare le leggi, figuriamoci rispettare gli accordi che non hanno almeno una qualche forma di vincolo legislativo. Per quanto riguarda il tipo di modello di rappresentanza, va bene anche quello del pubblico impiego. Lo abbiamo sperimentato, funziona. I dipendenti pubblici, che notoriamente pur non appartenendo a quella parte del mondo del lavoro particolarmente sindacalizzata partecipano, in misura eccezionale alle votazioni. È un modello che funziona e quindi può benissimo essere esportato al resto del mondo del lavoro. In questo dibattito mi interessa particolarmente affrontare due nodi. La prima riguarda le regole che non sono neutrali. Quando si stabiliscono delle regole bisogna avere una idea del sistema di relazioni industriali, distinguendo ciò che si desidera dalla realtà. Sono convinto, per motivi personali, politici, storici e di interesse, che un sistema di regole dovrebbe spingere alla cooperazione fra le OO.SS. Francamente non vedo un’alternativa a ciò però mi pongo la domanda se nel movimento sindacale italiano, abbiamo tutti la stessa idea. Per usare un vecchio detto cinese che mi ha sempre affascinato: se dormiamo tutti nello stesso letto, facciamo tutti lo stesso sogno? Nel movimento sindacale italiano, anche se lo ritengo fisiologico, c’è una 46 LAVORO WELFARE parte minoritaria, di sindacalisti e lavoratori, che ha del sindacato un’idea antagonista. Considera fondamentale e prioritario solo la rappresentazione degli interessi e dei problemi del mondo del lavoro senza tener conto delle compatibilità e degli interessi delle altre parti sociali. La maggioranza invece è preoccupata di trovare delle soluzioni e quindi ha ovviamente dei comportamenti e addirittura delle strategie non sempre coincidenti. Ora nella storia e anche nella cronaca queste due realtà possono prevalere di volta in volta a seconda della contingenza, del tipo di controparte, della situazione politica, dell’andamento dell’economia, di tanti fattori che influenzano l’opinione delle persone, della gente che lavora e di chi li rappresenta. Partendo da questa considerazione si può convenire sull’ipotesi della relazione introduttiva di non creare regole che di per sè prefigurano un bipolarismo sindacale. Ovvero, secondo il modello di Ichino – due modelli sindacali, due strategie sindacali che di volta in volta concorrono. Per evitare il bipolarismo sindacale bisogna stabilire regole che permettano di favorire la massima convergenza nella ricerca di soluzioni. Di innalzare la soglia per firmare un contratto, costringendo le OO.SS. a mettersi d’accordo, a fare una sintesi su un ragionevole punto di convergenza nella rappresentazione di valori, di interessi, di opinioni. Un meccanismo che elevi al 60%, al 66%, al 70% è utile. Più si eleva più si impone uno sforzo di coesione, che io impaginato LW 02 2009 q5 4-11-2009 12:19 Pagina 47 considero fondamentale. Bisogna però fare i conti anche sul fatto che, in alcuni casi, una parte più o meno consistente del sindacato legittimamente non condivide la necessità di trovare una soluzione e non è disponibile a una ragionevole mediazione con le posizioni delle altre OO.SS. In questi casi la soglia alta è un ostacolo a concludere la trattativa. Il sindacato deve fare cose molto semplici: presentare le piattaforme, usare il conflitto per cercare di fare un accordo. Le regole devono prevedere tutti i momenti dell’attività sindacale. Se ci vuole il 70% dei consensi misurati in qualunque modo sia misurando i voti sia misurando gli iscritti sia misurando un mix delle due, per fare un accordo deve valere analoga percentuale anche nel dissenso. Questo già accade in maniera molto più radicale in Germania. Per proclamare uno sciopero contro un accordo occorre la stessa maggioranza che serve per ratificarlo. Poi io sono disponibile dal 51% al 99% a discutere qual è la maggioranza necessaria, purché valga esattamente lo stesso reciproco principio. I sindacati in Italia hanno delle prerogative: firmano i contratti e proclamano gli scioperi. In una situazione in cui c’è competizione tra le OO.SS., che considero legittima, penso che sia fisiologico avere simmetria tra percorsi vertenziali e contrattuali e regole di ratifica o disdetta. Per quanto io non sia un esperto di storia negli anni passati, non ricordo che ci sia mai stato un accordo, per quan- to ritenuto buono, che ha scontato l’unanimità. Anche l’accordo del 23 luglio 2007, che considero un ottimo accordo e ha avuto una partecipazione superiore a ogni altra esperienza nella storia del movimento sindacale italiano, sia in termini di gente che è andata a votare sia in termini di persone che hanno votato a favore, non è stato un accordo all’unanimità. Io ho fatto molte assemblee, anche dove quell’accordo è stato bocciato. Ho potuto constatare che le argomentazioni con le quali i lavoratori e i delegati hanno contrastato e hanno non solo detto che avrebbero votato no, ma hanno fatto propaganda per votare no a quell’accordo, erano delle motivazioni assolutamente legittime e fisiologiche e quindi non trascurabili. Non ci possono essere regole che prevedano l’unanimità nel prendere le decisioni, ma regole che prevedano che il Sindacato debba raggiungere il consenso maggioritario necessario per far approvare un accordo sottoscritto. Se c’è una parte del Sindacato che non ha problema di raccogliere la maggioranza dei consensi per contrastare quell’accordo e ha la possibilità di non farlo applicare si alimenta un sistematico livello di divisione sindacale. Ora io credo che sia una buona cosa, dal punto di vista politico, cercare di realizzare la condizione, sostenuta Carrieri nella sua relazione, per cui il dissenso non debba sistematicamente sconfinare nella separazione. Se le regole non producono altro che separazione come sta avvenenLAVORO WELFARE 47 impaginato LW 02 2009 q5 4-11-2009 12:19 Pagina 48 Parte prima do, non c’è alternativa e non si fa nessun passo avanti. Su queste questioni è utile fare una discussione serena, trasparente, che non eluda i problemi. Rinviando la discussione e la soluzione dei problemi, non si fanno grandi strategie. Quando si hanno delle opinioni molto radicate e convinte sulla bontà o meno di trovare delle soluzioni, di fare o non fare un accordo è inutile far finta di ritenere che il problema sia di buona educazione o di relazioni diplomatiche. Se il problema è di difficile soluzione con queste giustificazioni non riusciremo a rappresentare la dura realtà e non faremo passi avanti. Non ci si può mettere nella condizione che o c’è l’unanimità o c’è la paralisi. Questo è un lusso che il mondo odierno non ci consente più. Siamo un sindacato di successo, siamo le uniche OO.SS. al mondo che ancora oggi aumentano i propri iscritti. Stanno ritornando ad aumentare anche gli americani, che però erano scesi di molto e hanno percentuali molto più basse di noi. Se il nostro è un modello di successo sarà sempre così? Le sfide che abbiamo davanti sono sfide dure. Sono così difficili che tutto è concesso al Sindacato tranne non prendere mai una decisione. Non ci possiamo permettere che non si riesca mai o con grande difficoltà ad affrontare un problema, a dare una soluzione anche se questa è una soluzione che non raccoglie l’unanimità. Il problema di accordi a maggioranza è all’ordine del giorno. Gli appelli ad 48 LAVORO WELFARE andare d’accordo trovano ampia accoglienza. Se però ci non sono le condizioni per risolvere i problemi gli appelli resteranno inascoltati. E da un appello all’altro noi ci ritroviamo in una situazione che da mesi sono non riusciamo a fare un accordo unitario. Questa è la dura realtà. Nessuno è così sciocco da pensare che sia solo una questione di regole. È soprattutto una questione politica. Tutti devono essere consapevoli che questo è un nodo politico di difficile soluzione e che ci stiamo giocando un grande patrimonio e una grande storia. Per scioglierlo occorre una seria presa di coscienza dei gruppi dirigenti del Sindacato. Anche una discussione come questa, tesa ad aiutare, deve essere in grado di partire da quelli che sono i nodi politici. Come Uil siamo disponibili a essere messi in minoranza e a rinunciare al potere che teoricamente abbiamo di firmare accordi anche quando riteniamo che quegli accordi rappresentano un passo avanti rispetto alle condizioni delle persone che rappresentiamo. Siamo disponibili a firmare un accordo a condizione che ci sia reciprocità. Per evitare di essere troppo diplomatico, se accade, come è accaduto che si fa un contratto, approvato da oltre il 51% delle OO.SS. che rappresentano quei lavoratori lo sottoscrivono, e un’altra Organizzazione dichiara sciopero contro quell’accordo, cioè rinnegando ciò che è stato scritto per legge, ci troviamo di fronte a un problema. Noi non ne facciamo nessuno impaginato LW 02 2009 q5 4-11-2009 12:19 Pagina 49 scandalo, ma segnaliamo com’è oggi la realtà. Qui si è fatta una discussione importante ma deve seguire la metodologia ricordata e non eludere i problemi. La discussione deve aiutare a trovare una soluzione che almeno risolva una parte dei problemi e fare in modo che diventi una soluzione condivisa dalla maggioranza del Parlamento anche se è difficile con questo Parlamento. Se però c’è un accordo fra tutte le associazioni di impresa e tutte le OO.SS., anche in questo Parlamento sarà difficile fare dei colpi di mano. Voglio parlare infine degli scioperi nei servizi pubblici essenziali. Da sindacalista ho maturato la convinzione che nel conflitto tra noi e le imprese, ogni qual volta si coinvolgono i cittadini, noi perdiamo. Magari riusciamo pure a firmare il contratto, ma politicamente perdiamo, diventiamo antipatici. La nostra immagine peggiora. La questione che dovrebbe stare a cuore a tutti, soprattutto a un partito politico come il PD che aspira a rappresentare la maggioranza degli elettori e quindi dei cittadini. I conflitti in certi servizi devono danneggiare esclusivamente i lavoratori e le imprese. Forse la soluzione più ragionevole è quella di fare degli scioperi virtuali, cioè danneggiare i lavoratori che perdono salario e danneggiare le imprese che devono pagare una multa significativa, nel senso almeno dieci volte in proporzione a quello 13 che perdono i lavoratori. L’amministratore per quanto pubblico, per quanto lottizzato, deve provare a giustificare i soldi che l’azienda perde. Gli scioperi in certi servizi, soprattutto nei trasporti molto più vulnerabili, sono una questione fondamentale. Penso invece che, per esempio, nella sanità non ci sia bisogno, di ulteriori regole perché il sistema di regolamentazione o di autoregolamentazione, come in tutti gli altri servizi, è sufficientemente rigoroso. Come dice il mio segretario della sanità, quando c’è sciopero, la gente che lavora per turno è ben superiore che nei turni normali. C’è più gente che nelle condizioni normali perché tutti sono precettati. Esistono comunque delle questioni delicate, fondamentali, dove si gioca l’immagine del Sindacato e dove tutte le forze politiche e non politiche che hanno un’idea ostile al Sindacato lucrano. Cgil, Cisl, Uil non possono, per difendere legittimi interessi dei propri rappresentati, danneggiare oltre misura milioni di persone, perché a lungo andare questa natura confederale del sindacato ne risentirà ed è un grande patrimonio che non dobbiamo perdere. 1.7 Cgil di Agostino Megale13 Penso che abbiano ragione Mimmo Carrieri e Paolo Nerozzi, nelle due relazioni introduttive, a sostenere che, pu- Segreteria confederale Cgil in sostituzione del Segretario Generale Guglielmo Epifani. LAVORO WELFARE 49 impaginato LW 02 2009 q5 4-11-2009 12:19 Pagina 50 Parte prima re in mezzo alle tante difficoltà di questo momento, affrontare il tema della rappresentanza, della rappresentatività, della validazione degli accordi, è utile e doveroso. Da parte mia, come Cgil, condividendo l’impianto del disegno di legge presentato sia al Senato che alla Camera, vi è estrema consapevolezza che i rapporti di forza parlamentari ci danno esattamente la dimensione delle proposte legislative che eventualmente il centro-destra metterebbe in campo, notoriamente contro il sindacato e la sua rappresentanza. Su questa materia prima viene l’intesa sindacale, quindi l’intesa tra il sindacato unitario e le controparti e infine la sua traduzione in legge. In un periodo in cui sono più gli accordi separati nei contratti fino all’intesa separata del 22 gennaio, che non quelli unitari, occorre ancorarci a quanto previsto dalla piattaforma e dalla proposta unitaria del Maggio 2008 di Cgil, Cisl e Uil che, in materia di rappresentanza, di rappresentatività e di democrazia, anche per me, come per Raffaele Bonanni, è un punto di riferimento imprescindibile. Affronterò tre questioni che ci possono aiutare, a ricercare quel filo di un percorso unitario. Penso che sia errata sul piano teorico e che vada contrastata sul piano politico la tesi del bipolarismo sindacale. È errata sia nella concezione di un bipolarismo sindacale articolato per fronti politici, ma è errata anche un’idea di bipolarismo sindacale articolata tra i cosiddetti partecipativi e i co50 LAVORO WELFARE siddetti conflittuali. Nell’ultima indagine fatta dall’Ires per il centenario della Cgil su 7.000 lavoratori italiani di tutti i settori e professioni, l’89% si è dichiarato pronto e disponibile alla collaborazione con l’impresa. Di questi circa il 50% è disponibile anche senza fare alcuna richiesta. L’altro 50% disponibile a condizione di avere una partecipazione condivisa in cui dall’impresa permetta un ritorno. Il tasso dei cosiddetti conflittuali, secondo l’indagine fatta da Accornero alla Fiat all’inizio degli anni ‘80, era del 25%. Oggi è dell’11%. Da questi dati deriva che sbaglia chi individua le ragioni di diversità tra organizzazioni su materie sindacali, con l’ottica del rapporto tra partecipativi e massimalisti. Dobbiamo riuscire a far convivere l’unità nel progetto con la capacità di riconoscere le diversità e, quando queste diversità si presentano, saperle regolare. Non ritenere mai, quando si giunge in situazioni in cui le opinioni non convergono, che siamo di fronte a tradimenti oppure a estremismi e massimalisti. Si è di fronte a punti di vista diversi che vanno misurati con metro sindacale che non può che essere quello di trovare nella validazione degli accordi. Lo strumento che è capace di tarare la democrazia sindacale è la certificazione del voto sia quando tutti siamo d’accordo sia quando ci sono opinioni differenti. Quando realizziamo delle piattaforme e abbiamo regole comuni e condivise e abbiamo una soglia di rappresentatività convenuta, il 5%, impaginato LW 02 2009 q5 4-11-2009 12:19 Pagina 51 si hanno le condizioni per svolgere il negoziato e portarlo a buon fine. I negoziati in un rapporto fecondo con le rappresentanze e poi con i lavoratori, come ricordava Luigi Angeletti, ci impongono a non fuggire di fronte ai problemi che possono sorgere. Quando i problemi si presentano il sindacato deve avere la capacità di ricercarne le soluzioni anche quando queste si presentano ostiche, perché ognuno di noi è convinto della giustezza della sua tesi. In merito all’accordo separato del 22 gennaio 2009 la Cgil lo considera sbagliato e negativo per i lavoratori. Altri hanno avuto un’altra opinione. È pensabile che la diversità di valutazione sia riconducibile ad un contrapposizione tra massimalismo e moderatismo? Oppure più linearmente dobbiamo tentare di ricondurlo a ragioni sindacali, forse in parte diverse, che avevano portato a una piattaforma comune e della quali confermiamo insieme tutta la parte relativa alla rappresentanza e alla democrazia. Penso che pure in questo frangente di diversità, dovremmo far sì che i lavoratori esprimano un giudizio su quell’intesa. L’accordo separato offre quella finestra di tre mesi in cui operare per raggiungere un’intesa sulla rappresentanza. Dovremmo lavorare per tentare di raggiungerla. Tutto dobbiamo fare fuorché semplificare, perché le semplificazioni non aiutano, ma di sicuro non dobbiamo necessariamente complica- re le vicende. Possiamo fare in modo, passo dopo passo, di giungere alla consapevolezza che in un Paese come il nostro, anche in ragione di una crisi così profonda, non dovremmo regalare alla destra una divisione sindacale permanente, pur in presenza di diversità forti di merito. Dobbiamo porci, come esigenza comune, l’obbiettivo di ricostruire un percorso, una strategia, un riconoscimento plurale. Le relazioni di Carrieri e di Nerozzi ci danno lo spunto per poter ripartire. Se riuscissimo a fare un passo avanti in questa direzione, rispettando le diversità e ricercando comunemente le soluzioni ai problemi, già questo segnerebbe, un passo avanti. Il confronto e anche lo scontro su diverse posizioni, in presenza di regole comuni, farebbe fare importanti passi avanti. In questo modo quando riusciamo ad avere un’idea comune, si agisce e si vota comunemente e quando si hanno opinioni diverse ci si affida alla sovranità dei lavoratori, una sovranità che siamo riusciti a regolare e a riconoscere. Mimmo Carrieri ha rilevato che in Europa, tra sindacati che declinano e sindacati che perdono rappresentanza, l’Italia insieme a Germania e Gran Bretagna hanno ancora un alta capacità di rappresentanza e rappresentatività. Studiosi come Jelle Visser14 hanno messo in evidenza che le parti sindacali si alternano tra momenti di rischio declino e momenti di ripresa. In 14 Jelle Visser è professore di Sociologia del lavoro e dell’organizzazione presso l’Università di Amsterdam, dove dirige l’Amsterdam Institute for Advanced Labour Studies (Aias). LAVORO WELFARE 51 impaginato LW 02 2009 q5 4-11-2009 12:19 Pagina 52 Parte prima ogni caso nel panorama sindacale europeo, il sindacalismo confederale ita- 52 LAVORO WELFARE liano rappresenta una valenza positiva anche grazie alle sue diversità. impaginato LW 02 2009 q5 4-11-2009 12:19 Pagina 53 Le opinioni dei politici 1.8 Adriano Musi15 La relazione del professor Mimmo Carrieri ha offerto utili spunti di riflessione utili sia per le parti sociali che per il legislatore al fine di approfondire un tema così delicato. Per altri versi ho poi apprezzato la valutazione politica di fondo che ha fatto Raffaele Bonanni sull’esigenza di ritrovare uno spirito unitario che, partendo dall’accordo confederale di maggio 2008 e l’opportunità di avere tre mesi di tempo per trovare modi attuativi di un’intesa sulla rappresentanza attraverso incontri tra le categorie. È un occasione da sfruttare non solo per la parte riferita a rappresentanza e rappresentatività, ma nel suo insieme per riaprire il dialogo tra le confederazioni. È importante anche perché ho l’impressione che ci sia una confusione di linguaggi tra politica e rappresentanza sociale. Occorre chiarire il percorso in modo che non insorgano equivo15 16 ci e possa trasparire quello che non è. Qui stiamo parlando della rappresentanza nelle categorie e nient’altro. Stiamo cercando di definire, categoria per categoria, come si stabilisce la propria rappresentanza e rappresentatività attraverso meccanismi di perfezionamento di normative o intese preesistenti. Come risolvere problemi che si sono venuti a creare nel momento in cui si è creata una divisione nel mondo del lavoro. Per far ciò va definito meglio il rapporto tra confederalità e categorialità. Sulle cose dette finora non sono d’accordo che vengano elette le rappresentanze Civ16. Ciò perché non vorrei che, anche nel mondo del lavoro, si arrivasse a una strana politicizzazione e lottizzazione nell’elezione delle rappresentanze. Una cosa è eleggere un rappresentante rispetto alle tutele della categoria, rispetto ai suoi diritti, alle sue aspettative, alle rivendicazioni sa- Senatore del PD. Civ: Consiglio di indirizzo e di vigilanza degli Enti previdenziali. LAVORO WELFARE 53 impaginato LW 02 2009 q5 4-11-2009 12:19 Pagina 54 Parte prima lariali, alle rivendicazioni normative. Altra cosa è eleggere una rappresentanza CIV per la quale si fa fatica a individuare una piattaforma rivendicativa o una diversità di opinione sul tema della vigilanza negli Enti previdenzaili. È meglio riflettere su questo tipo di proposta e non aggiungere altri problemi a quelli che già abbiamo. Il pluralismo nel mondo del lavoro si basa non tanto e non solo sulle convenienze, anche sulla diversità di contenuti, di idee, di modelli. Si parte quindi dal confronto che deve trovare sintesi nel momento in cui questi tipi di diversità trovano capacità di congiunzione. Fino a quando c’è necessità di dibattito questo deve andare avanti senza semplificazioni. Non vorrei che si attivassino percorsi già vissuti nel mondo della politica che portassero a estreme semplificazioni anche nel Sindacato che mal capirebbe il mondo del lavoro e i lavoratori. Credo che sia meglio dibattere e discutere i contenuti nel mondo del lavoro relativamente alle esigenze e aspettative di ciascuna categoria. Infine alcune considerazioni su due problemi. Nell’accordo di maggio 2008 veniva ricordato come la rappresentatività trovasse il suo punto di certificazione al Cnel. Nell’accordo sottoscritto invece con le parti sociali del gennaio 2009 questa certificazione è assegnata all’Inps. È utile riflettere sulla diversità del punto di riferimento della certificazione. Non è insignificante se è l’Inps o il Cnel, in ragione della diversità delle 54 LAVORO WELFARE competenze che hanno i due istituti. La certificazione delle deleghe fatta dall’Inps apre un problema delicato anche dal punto di vista della privacy. Non vorrei che quando c’è l’evasione fiscale si ricorre alla privacy e quando c’è il discorso delle deleghe sindacale bisogna mettere rendere i dati pubblici. Non vorrei che ciò invece di incentivare l’iscrizione al sindacato la disincentivasse. Ecco perché credo che la certificazione presso il Cnel sia la più propria per questo ed altri problemi. La seconda riflessione la faccio sul federalismo e il suo impatto sulla contrattazione del pubblico impiego. Veniva ricordato con puntualità da Raffaele Bonanni e Luigi Angeletti che il pubblico impiego è già regolato e non ha bisogno di modifiche. Nel federalismo è contenuta una norma che nei fatti distrugge il Contratto Nazionale del Pubblico Impiego in quanto, nei fatti, dà completa autonomia agli Enti Locali di attuare un modello contrattuale autonomo comune per comune e ciascuna realtà territoriale. Al Governo, firmatario con i i sindacati dell’intesa di gennaio 2009, va posto il problema di coerenza di comportamenti. Non vorrei che il governo quello che non riesce ad ottenere nel confronto tra le parti lo imponga in modo surrogato attraverso comportamenti furbeschi in Parlamento. Credo che vada posta una particolare attenzione su questa vicenda. Sui trasporti sono d’accordo sul fatto che debba essere meglio precisato il percorso di dichiarazione degli scioperi e delle modalità di lotta. È però fon- impaginato LW 02 2009 q5 4-11-2009 12:19 Pagina 55 damentale la modalità con cui sui trasporti si arriva a unificare le scadenze contrattuali ovvero come si semplifica la struttura dei contratti all’interno del sistema dei trasporti. Far ciò è forse molto più semplice rispetto all’intervento regolatorio della proclamazione dello sciopero. Con un tale intervento non vorrei che si aprissero varchi in altri settori dove le situazioni sono molto più delicate e complessi. 1.9 Sergio D’Antoni17 Il professor Mimmo Carrieri, ci ha fornito un quadro molto puntuale e preciso sulla materia della rappresentanza, della rappresentatività e anche della funzione sindacale ed ha sottolineato il fatto che oggi in Italia non c’è caduta di rappresentatività e rappresentanza dal Sindacato. Le sue considerazioni aiutano tutti i soggetti coinvolti. Aiutano i protagonisti cioè le parti sociali e aiutano anche forze politiche, i parlamentari nell’esercizio delle loro funzioni. Al contrario di quanto dice la pubblicistica, le prove in cui si misurano i sindacati sono superate brillantemente. Ad ogni votazione si riscontra un’effettiva rappresentatività: i partecipanti al voto sono molto alti e le organizzazioni confederali normalmente superano assieme l’80% dei consensi sgomberando il terreno sul basso consenso del sindacato. Ciò non toglie che ci siano seri problemi riguardo la rappresentanza per alcune fasce del mondo del la- voro. Esse vanno però riportate a giusta dimensione e non come normalmente vengono rappresentati. L’opinione di uno studioso come Carrieri diventa un punto di partenza fondamentale di tutta la nostra discussione. La seconda conferma riguarda la tenuta dell’accordo del pubblico impiego. È la prova che quel tipo di accordo, fatto con la partecipazione convinta delle parti sociali – in quel caso una delle parti era il Governo, in qualità di datore di lavoro – rappresenta un giusto equilibrio e perciò l’accordo ha retto non solo in rapporto alla rappresentanza e alla rappresentatività, ma retto anche dal punto di vista della conflittualità. Possiamo quindi dire che tale accordo ha dato un contributo complessivamente positivo al Paese. Voglio qui ricordare che un contributo fondamentale al nostro Paese, sul piano tecnico e su quello politico, lo diede il professor D’Antona, proprio nel momento in cui dare quel tipo di contributi era a rischio. Quel tipo di accordo, per varie ragioni, fu realizzato allora ma successivamente non è stato possibile allargarlo a tutti i settori. Però è quello il modello. E a tale modello deve guardare la legge che, per ciò che mi riguarda, deve arrivare un minuto dopo l’accordo tra le parti, cioè deve avere funzione di legislazione di sostegno. Qualunque scorciatoia di vie parlamentari che tentano di sostituirsi agli 17 Deputato alla Camera per il Partito Democratico e Vice presidente della VI Commissione Finanze. LAVORO WELFARE 55 impaginato LW 02 2009 q5 4-11-2009 12:19 Pagina 56 Parte prima accordi tra le parti sociali è non solo un’avventura, ma un errore clamoroso. Ritengo perciò giusta la tesi, sostenuta da Carrieri, che sulle questioni più importanti del mondo del lavoro il risultato vada raggiunto attraverso l’accordo tra organizzazioni sindacali e associazioni datoriali, cui far seguire la legislazione di sostegno. La legge che resiste di più, nonostante tutti gli attacchi subiti, è lo Statuto dei Lavoratori. Non a caso, fu il risultato di questa logica. Con lo Statuto dei Lavoratori furono tradotti in legge dello Stato quelli che erano accordi già sottoscritti. Rappresenta il meglio della cultura giuslavorista italiano alla quale io mi sento di appartenere. Relativamente al mancato accordo sulla rappresentanza sul settore privato si arrivò soltanto ad una intesa tra Cgil, Cisl e Uil. L’accordo con Confindustria non ci fu per un errore dovuto all’estremismo di sinistra cui si aggiunse l’estremismo dall’altro lato del tavolo causò il nulla di fatto. Per evitare il ripetersi degli errori della storia, penso che il Partito Democratico e quindi parliamo delle nostre responsabilità, dovrebbe cercare, con iniziative come questa, di favorire l’accordo tra le parti. Le dichiarazioni di Bonanni e della Polverini mi sono sembrate importanti: Bonanni ha confermato l’accordo e la cosiddetta piattaforma. È un terreno su cui è bene si eserciti l’autonomia del sindacato ma la politica può assumere un impegno importante per aiutarli a trovare delle soluzioni nell’ambito della lo56 LAVORO WELFARE ro autonomia, soluzioni che consentano di superare l’impasse della divisione e che portino l’insieme del movimento sindacale italiano a un accordo complessivo su rappresentanza e rappresentatività. Solo a quel punto ci potrà essere una legge che ampli l’accordo, diventi di sostegno e lo universalizzi. Da questo punto di vista è importante affermare che noi lavoreremo, nell’ambito di quello che possiamo e dobbiamo, perché questo avvenga. L’intesa dovrà poi essere difesa dalla possibile invadenza del Parlamento su queste materie, invadenza che diventerebbe perniciosa. Il cosiddetto disegno di legge ‘Brunetta’ sul pubblico impiego passa per essere il grande progetto utile a incrementare la produttività nella pubblica amministrazione. Nei fatti invece fa un’operazione pericolosissima: rimette le mani nel rapporto legge-contratto su alcune materie che erano state conquistate dalla contrattazione e le fa ritornare sotto l’egida legislativa. La trasformazione in legge di quel disegno metterebbe a rischio la qualità della contrattazione nel settore pubblico. Uno degli aspetti peggiori della storia del nostro rapporto in questo settore è stata proprio l’ingerenza del Parlamento che, con la scusa di dover sanare un’ingiustizia, emanava leggine in favore di gruppi o di settori o di singole categorie. Proprio quelle leggine poi creavano altre ingiustizie e il ciclo proseguiva. Ora questo rischio, che riuscimmo ad evitare, può ripresentarsi. E lo dico da parlamentare. impaginato LW 02 2009 q5 4-11-2009 12:19 Pagina 57 Le materie tipiche della contrattazione che riguardano le regole, la rappresentanza, la rappresentatività, l’autonomia del sociale, sono una delle grandi ricchezze di questo Paese perché lo rende vivo, grazie a organizzazioni sindacali vive e a organizzazioni datoriali vive. Questa ricchezza, dato che in Italia abbiamo tante cose che non funzionano, cerchiamo di conservarla. E la si conserva se si rispetta l’autonomia delle parti, se si rispetta la loro capacità di fare di questo un elemento di crescita. Rispettarla significa anche non invaderne mai il campo, non limitare mai la possibilità alle parti di poter svolgere il proprio ruolo. Ecco perché io penso che questo sia il terreno su cui dobbiamo misurarci, il terreno culturale – in un momento in cui il nostro Paese corre pericolose derive culturali – posto a garanzia di questo grande patrimonio dell’Italia, della sua socialità e dell’autonomia del sociale, perché venga difeso e portato avanti. 1.10 Giuliano Cazzola18 Vorrei innanzitutto complimentarmi per la qualità e la serietà di questo dibattito, l’interesse degli interventi che sono stati svolti, la serenità con cui anche argomenti difficili sono stati affrontati. Ringrazio anche Cesare Damiano che ha voluto insistere perché io portassi il mio breve contributo a questa tema. In particolare credo di dover dare alcune risposte, agli interventi di Sergio D’Antoni e di alcuni sindacalisti. La maggioranza e il ministro del Lavoro non hanno alcuna intenzione di regolare per legge la questione della rappresentanza. Il tema va riservato all’autonomia delle parti e, come dice Agostino Megale, se sono capaci di farla, prima viene l’intesa tra le OO.SS. Poi, se ci sono le condizioni, la forza, l’intelligenza fare l’accordo con le controparti. Quindi se ci sarà una richiesta ed espressa un’esigenza in tal senso, ci potrà anche essere un intervento legislativo per estendere l’intesa raggiunta tra le parti. Il problema è solo nelle mani delle parti sociali se sono in grado di portare avanti questo percorso. È in corso un supplemento di indagine conoscitiva della Commissione Lavoro della Camera dopo l’accordo del 22 di gennaio. L’impegno che posso prendere, anche se Cesare Damiano sa che non è tanto, è che il documento conclusivo dell’indagine della Commissione ribadirà il concetto dell’assoluto rispetto dell’autonomia delle parti sociali nel definire le regole della rappresentanza. Ricordo a Sergio D’Antoni che la legge Brunetta, che il Senato credo approverà nei prossimi giorni, affronta alcuni temi, rivede anche alcuni rapporti tra legge e contratto, ma gira alla larga dalle questioni della rappresentan- 18 Deputato del Popolo della Libertà. Vicepresidente della XI Commissione (Lavoro pubblico e privato) e Componente della Commissione parlamentare di controllo sull’attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale. LAVORO WELFARE 57 impaginato LW 02 2009 q5 4-11-2009 12:19 Pagina 58 Parte prima za. Sulle questioni della rappresentanza non si può accusare la maggioranza e il Governo di dare un segnale inquietante in questa direzione. Rimando poi, scusate se faccio un pochino di polemica, alla lettura della newsletter del Senatore Pietro Ichino, uscita a febbraio 2009. Mi pare di vedere che in fondo questa famosa legge Brunetta, se andasse in giro col nome Brunetta-Ichino sarebbe probabilmente un omaggio alla verità. Non sono molto convinto che la strada della regolazione della rappresentanza nel pubblico impiego possa essere anche la strada che viene intrapresa nel mondo del lavoro. Per tanti motivi: in primo luogo perché il pubblico impiego ha una disciplina, per legge, che mette anche parametri e criteri per individuare la rappresentanza. La Pubblica Amministrazione ha il dovere di imparzialità e quindi deve trattare le organizzazioni, che si costituiscono ai sensi del comma 1 dell’art.39 della Costituzione, con criteri sostanzialmente di obiettività e di imparzialità. Tra l’altro nel pubblico impiego esistono i comparti, e situazioni specifiche connotate da controparti che hanno una rappresentanza specifica. Avrei qualche dubbio a esportare la normativa del pubblico impiego anche nell’impiego privato. Le relazioni industriali nel lavoro privato sono regolate dal principio del reciproco riconoscimento, criterio che ha consentito nel tempo di innovare, allargare, estendere la rappresentanza ai soggetti della rappresentanza stessa. 58 LAVORO WELFARE Credo sia importante mantenere una libertà di scegliersi tra libere controparti. Quindi esprimo riserva, preoccupazione e perplessità nel portare nel sistema privato lo stesso modello del pubblico impiego. Il problema vero è emerso dagli interventi di Luigi Angeletti e di Agostino Megale, quando sostanzialmente si riconosce che il sindacato deve riflettere prima di infilarsi in una forma di rappresentanza e di rappresentatività competitiva. È opportuno fare un passo indietro e riflettere sul perché siamo arrivati in una situazione di questo tipo. Dobbiamo puntare il più possibile a una forma di rappresentanza e rappresentatività di collaborazione, di unità d’azione che sappia trovare al suo interno dei momenti di risoluzione delle controversie. Afferma Megale che il bipolarismo sindacale non è un regalo che va fatto alla destra. Il bipolarismo sindacale si deve affermare perché il superamento di una divisione permanente del sindacato confederale in Italia è un dovere nei confronti del Paese. Le forze politiche che rappresentiamo, che hanno anche un forte radicamento popolare, tengono conto di questi elementi. Ciò anche in funzione del fatto che nella parte del Paese dove i partiti, le OO.SS. sono più forti, strutturati, con radici più profonde, hanno storie e tradizioni assolutamente da condividere e da apprezzare, la destra vince le elezioni da tempo, con largo distacco. Tra il sindacato e i partiti di centro-destra evidentemente ci deve essere una capacità di dialo- impaginato LW 02 2009 q5 4-11-2009 12:19 Pagina 59 go che va oltre la polemica politica. In Germania ci sono lavoratori che votano per la Cdu e lavoratori che votano per la Spd. Credo però tutti si riconoscano nel sindacalismo unitario tedesco, amico, alleato, molto più vicino allo schieramento progressista di quel Paese. Franceschini, in un intervento che per tanti aspetti non ho apprezzato, rivolgendosi ai sindacalisti chiede di evitare al PD di scegliere tra le confederazioni. Sostanzialmente fa un invito che credo tutti dobbiamo accogliere e anche apprezzare. Non riesco a capacitarmi, probabilmente perché sono assente da tempo dai dibattiti sindacali, perché oggi i sindacati litigano e perché ci sia un divisione così profonda tra le OO.SS. Ho conosciuto la Cgil, la Cisl e la Uil negli anni ‘60. Nel 1966 c’era una situazione assolutamente difficile, perché si era conquistata la contrattazione articolata nel contratto dei meccanici del 1963. C’era stata una crisi economico-produttiva molto grave, molto difficile. I padroni erano venuti all’assalto cercando di riprendersi quello che si era perso sul terreno della contrattazione articolata. C’era una polemica molto dura tra le confederazioni sindacali: la Cisl di allora, per esempio, aveva lanciato l’idea dell’accordo quadro che la Cgil vedeva come una trappola. Bene, si fece la piattaforma sindacale unitaria su cinque punti, tanto che noi facemmo i volantini con la mano, tra i quali era trattata la questione degli aumenti salariali. La Cisl non voleva si parlasse di aumenti salariali per cui era trattata come mo- difica delle tabelle salariali e si andava a dire ai lavoratori: è chiaro che non possiamo modificare in peggio, è chiaro che l’aumento salariale ci sarà. Allora io veramente non riesco più a capacitarmi del perché si sia persa quella capacità di un onesto compromesso che è il sale della politica, capacità di direzione politica che porta a grandi successi collettivi. Vorrei che si parli, non soltanto di come arrivare a comporre i conflitti, ma di come prevenirli e risolverli. Tra l’altro non credo nemmeno che oggi si possa parlare di lavoratori conflittuali. Si tratta di piccole minoranze. Conflittuale è il sindacalismo autonomo e radicale, che ha una concezione conflittuale che sconfina con il corporativismo. Oggi non c’è lavoratore più moderno del dipendente metalmeccanico dell’industria, perché ha conosciuto, nella sua storia recente, decine di ristrutturazioni. È un lavoratore che è in condizione di farsi carico, al di là di quello che dicono Cremaschi e Rinaldini, dei problemi di ristrutturazione della sua impresa. Negli anni ‘80 siamo passati per processi dolorosi come la sconfitta alla Fiat. Quella sconfitta consentì ai chimici, per esempio, di contrattare il piano chimico, senza farsi inchiodare ai cancelli delle fabbriche. Siamo passati attraverso esperienze dolorose, ma oggi un lavoratore dell’industria, che contratta abitualmente processi di ristrutturazione, è difficile classificarlo come un lavoratore conflittuale. Alcune settimane fa è venuto a parlare LAVORO WELFARE 59 impaginato LW 02 2009 q5 4-11-2009 12:19 Pagina 60 Parte prima con me un dirigente delle Acli. Come capita ai vecchi di avere la memoria antica, gli ho chiesto di ricordarsi, delle cose belle di quando erano giovani, alla fine degli anni ‘60. Le Acli a Vallombrosa con presidente Livio Labor convocarono vari sindacalisti e parlarono di unità sindacale. Allora sembrava un sogno, una chimera in quanto le OO.SS. avevano ideologie assolutamente diverse da quelle di oggi. Però, alla metà degli anni ‘70, siamo arrivati a un passo dal fare l’unità sindacale. Bisogna riparlare di queste cose, capire come questa insana divisione, che non ha nessuna giustificazione, possa essere prevenuta, combattuta e lasciata alle spalle. 1.11 Tiziano Treu19 Il dibattito in corso in queste pagine è molto importante. Nel panorama politico italiano è assolutamente unico. Discutiamo di questo argomento dal giorno del varo della Costituzione che, su questi punti, ha delineato un modello di regole dai quali nel tempo ci siamo allontanati. La prima volta che scrissi un lungo articolo sulla materia era nel 1975. Ancora oggi vi sono tre punti che sono rimasti ancora aperti. Oggi credo che ci sia un’unità di intenti maggiore rispetto al passato ma non ancora completa. Ricordo che nel 1997, quando facemmo il primo accordo sulle regole di rappresentanza e rappresentatività nel pubblico impiego, D’Antoni era al19 lora il mio interlocutore per il pubblico impiego. Quello fu un momento di unificazione sui punti più importanti. Si seguì il metodo ‘accordo prima e legge dopo’. Da allora sono passati altri dodici anni e si comprende quanto sia difficile affrontare tali questioni. Ci auguriamo che i passi avanti che stiamo facendo, continuino. Le tre cose che su cui vorrei intervenite sono: 1) Il rapporto legge-contratto. Prima l’accordo e poi la legge di sostegno da parte del Governo. Oltre ad averlo evidenziato Giuliano Cazzola e ufficialmente sentito in Commissione Lavoro, confermo che il Governo non intende prendere iniziative se non c’è l’accordo fra le parti. Evidentemente perché, tra l’altro, storicamente, accordo fra le parti significa accordo fra i sindacati, in quanto la questione riguarda prevalentemente il corpo del Sindacato anche se è necessario comunque il coinvolgimento anche degli imprenditori. L’unità di intenti che si percepiscono nei contributi qui raccolti, è importante, perché fino a ieri le sensibilità sono state molto diverse. In Italia i tentativi di usare la legge in modo forte su questa materia sono stati più da parte della sinistra che non da parte della destra. La destra storica in altri paesi, quando è intervenuta su questi argomenti, ha invece usato la legge in funzione antisindacale. 2) Come misuriamo la rappresentatività. Sono d’accordo con l’idea sostenuta da diversi contributi. Nella situa- Senatore del PD. Vicepresidente della XI Commissione Lavoro - Previdenza sociale. 60 LAVORO WELFARE impaginato LW 02 2009 q5 4-11-2009 12:19 Pagina 61 zione italiana mi sembra che la formula mista del pubblico impiego sia l’unica immaginabile. È assolutamente innovativa, in quanto non è contemplata in nessuna altra norma e non è quella della Costituzione. Ciò non significa che non si possa fare ma mentre negli accordi si può fare ciò che si vuole, quando ciò si trasferisce in legge si deve stare molto attenti. Una cosa è considerarla nel pubblico impiego e pur essendo d’accordo nel farla va sottolineato che nel privato la situazione è un po’ più complicata. 3) È stato appena sfiorato ma risulta fondamentale come si arbitrano le eventuali controversie nei rapporti con i lavoratori, cioè il rapporto tra democrazia diretta democrazia, rappresentativa, referendum. La questione è stata finora appena solo accennata nella bozza del disegno di legge. È la questione forse più difficile e delicata, perché implica molto di più della misurazione del peso sindacale per fare i contratti. Nel caso di conflitto, come passare dalla democrazia rappresentativa alla democrazia diretta. Chi potrebbe gestirla? La gestiscono le maggioranze, la gestiscono i sindacati? È un terreno completamente vergine. Come ha detto anche Mimmo Carrieri sono dell’idea di sperimentare. Meglio fare una legge, magari non completa, che voler risolvere tutto. Quindi le regole per la composizione delle controversie, in particolare per certificare la misurazione sulla ratifica degli accordi, dovrebbero essere usate in casi eccezionali. Di norma dovrebbe valere, come è valsa, la democrazia argomentativa, piuttosto che la democrazia con le misurazioni. Se però gli argomenti non convincono tutti questo non può costituire un blocco e quindi, come dice Luigi Angeletti, bisogna decidere e l’unanimismo non può essere un vincolo. In altri paesi non c’è tutto questo armamentario, c’è solo o quasi la definizione della soglia: qual è il minimo per essere in gioco, per contrattare. Comunque le regole da definire devono servire a semplificare il quadro, a ridurre la frammentazione sindacale. In Italia, nonostante la legge del pubblico impiego, abbiamo ancora un’eccessiva frammentazione sia nel pubblico che nel privato. Per evitare questo di solito le soglie si alzano. Non è una proposta in quanto ognuno deve fare i conti in casa sua. Le altre questioni, che qui pure sono state presentate, le lascerei da parte se vogliamo arrivare a soluzioni operative. Una delle ragioni per cui i precedenti progetti si sono incagliati è dovuto all’accavallarsi di un notevole sovraccarico che ha alimentato divisioni. Per esempio: la regolazione delle rappresentanze sindacali unitarie è bene che sia fatta, ma attenzione a trasferirla in legge. A suo tempo lo Statuto dei Lavoratori evidenziò il sostegno sui diritti, ma non sulla regolazione della rappresentanza. Se poi la si vuole applicare, come si è detto oggi, anche agli organismi rappresentativi dei lavoratori nei consigli di sorveglianza, potrei aggiungere anche gli organismi che gestiscono il mercato LAVORO WELFARE 61 impaginato LW 02 2009 q5 4-11-2009 12:19 Pagina 62 Parte prima del lavoro, strumenti che potrebbe aiutare il sindacato a gestire la crisi. Non sono un sostenitore del sistema vigente. Sono d’accordo, però attenzione che si hanno tre canali: un canale fortemente sindacale, un canale di tipo misto ed un canale con elezione diretta. Tutto questo è attuabile ma è importante che si sia in grado di governare la complicata questione. Mi auguro che l’accordo di maggio 2008 tenga almeno sulle parti principali e che si arrivi, entro questi mesi, ad una bozza di accordo complessivo sulla rappresentanza. Noi in Parlamento siamo pronti. Come Partito Democratico facciamo quello che possiamo per aiutare la maturazione. Ultimo punto: lo sciopero. Il nesso tra queste cose lo si può contrarre, se si vuole. Ma attenzione, se fossimo un Paese più normale, che affronta i problemi uno alla volta, già 40 anni fa si sarebbe dovuta fare la legge sulla soglia, così almeno si disboscava soprattutto nei servizi, nel pubblico impiego. Facemmo dieci anni fa l’accordo sui trasporti che voleva semplificare la giungla dei con- 62 LAVORO WELFARE tratti e delle sigle. Per ora speriamo di riuscire a concludere la normativa sulle maggioranze in caso di disaccordo per i contratti. Lo sciopero è una materia molto più complicata. Lo sciopero nei servizi ha un impatto negativo sugli utenti. Le regole che sono state create finora funzionano abbastanza, tranne i trasporti. Ma attenzione fare un bell’accordo sulla regolazione nei trasporti, anche lo sciopero virtuale per accordo va benissimo, ma trasportarlo in legge è un altro problema. Si avrebbe qualche difficoltà a giustificare una normativa forte, anche nei trasporti, e spero quindi che non ci sia. Produrrebbe tra l’altro una disparità di trattamento nei servizi difficilmente sostenibile. Concludo: ho voluto preparare queste piccole annotazioni sulla complessità della materia per dire che mi compiaccio di questi passi avanti. Su due, tre punti fondamentali mi sembra che l’accordo ci sia. Auspico che si proceda, come indicato nelle intenzioni delle piattaforme sindacali: meglio due passi solidi che quattro doppi passi. impaginato LW 02 2009 q5 4-11-2009 12:19 Pagina 63 Conclusioni 1.12 Cesare Damiano I contributi al tema della rappresentanza e rappresentatività sindacale sono stati approfonditi e di merito, anche perché le persone intervenute hanno un’esperienza e una responsabilità importante. La rappresentatività ha moltissime implicazioni e parlarne ora, in un momento di divisione del sindacato, è particolarmente utile. Come ha ricordato anche Agostino Megale ogni organizzazione sindacale, sia che firmi sia che non firmi un accordo o un protocollo, è convinta di rappresentare nel modo migliore i propri aderenti e i lavoratori. È importante partire da questa riflessione, che condivido, in quanto consente di avviare la ricostituzione di rapporti unitari. Se non c’è questo punto di partenza è difficile immaginare una futura condivisione unitaria. Come ha ricordato Giuliano Cazzola, nella Commissione Lavoro della Camera, abbiamo voluto condurre l’indagine conoscitiva sul modello contrattuale, anche dopo l’accordo senza la firma della Cgil, per ascoltare tutti i protagonisti. Le importanti audizioni di Luigi Angeletti, Raffaele Bonanni, Guglielmo Epifani e Renata Polverini, ci hanno consentito di apprezzare direttamente le valutazioni e di cercare anche le ragioni di una possibile ripresa di confronto unitario, che compete in primo luogo alle organizzazioni sindacali. La politica, nella sua autonomia, è comunque interessata a favorire qualsiasi elemento di ripresa dell’attività unitaria del sindacato. L’indagine conoscitiva è uno strumento per dare un contributo. Come è stato ricordato da Giuliano Cazzola, anche se non siamo riusciti a scrivere un documento unitario di valutazione, sicuramente faremo tesoro di questa discussione e, partendo dai temi del modello contrattuale, sapremo affrontare i temi della rappresentatività e della rappresentanza. Credo che la ricerca di un onesto compromesso, anche in situazioni difficilissime, sia una costante della politica e del sindacato. LAVORO WELFARE 63 impaginato LW 02 2009 q5 4-11-2009 12:19 Pagina 64 Parte prima Del resto sono uno di quelli che considera la parola compromesso una parola alta, di grande significato e valore, da non disprezzare o vilipendere. Il compromesso è un elemento utile per arrivare ad una conclusione. In Italia affrontare questo particolare tema e verificare le condizioni di ricostruzione unitaria su un argomento, che rappresenta tanta parte dell’esperienza sindacale, è da collegare alla stessa questione sindacale. Il Sindacato confederale è una prerogativa della specifica tradizione italiana. Nel mondo i modelli sindacali sono tanti: dalla Russia al Giappone, agli Stati Uniti e alla Gran Bretagna, e molto diversi tra di loro. In Giappone c’è il modello aziendale, in Gran Bretagna c’è un modello legato al mestiere, in Germania le confederazioni sono deboli rispetto alla forza delle categorie, negli Stati Uniti c’è ancora un’altra modalità. Quando usiamo la parola sindacato, non abbiamo un modello universale. Il sindacato confederale è una particolarità nostra, un modello nel quale le confederazioni svolgono un ruolo generale e hanno un rapporto positivo con le categorie, ricercando e trovando costantemente un equilibrio. Ci sono state le stagioni nelle quali hanno prevalso le categorie, come alla fine degli anni ‘60, nei quali una categoria come quella dei metalmeccanici era il punto di riferimento. In altre stagioni, come nel ‘93, ha prevalso il sindacato generale, confederale. In ogni caso c’è stata l’ispirazione di fondo di col64 LAVORO WELFARE legare le grandi scelte di riforma, di cui il sindacato confederale è sempre stato espressione, la capacità di confrontarsi con i governi, con la rappresentazione della quotidianità: il salario, la retribuzione, l’ambiente, il cottimo, le qualifiche, la parità uomo donna e quant’altro. Quindi questa ispirazione è importante a tal punto da diventare, come dice Luigi Angeletti, la chiave del successo del sindacalismo confederale italiano. In Italia c’è un notevole pluralismo sindacale: c’è il sindacato confederale, c’è il sindacato corporativo, c’è il sindacato di base, ma questi sindacati non sono tutti uguali. Ma è stato il sindacato confederale un fattore di successo in controtendenza, nel corso degli anni ‘90, rispetto a quanto stava capitando negli altri paesi, caratterizzati dall’indebolimento del sindacato americano, di quello tedesco, accanto alla strutturale debolezza del sindacato francese. In Italia la storia del sindacato insegna che esso ha consolidato la sua forza e la sua rappresentatività, anche attraverso la concertazione, avvenuta non solo a livello confederale, oltreché alla sua capacità di mantenere, con alti e bassi, un sostanziale legame unitario. L’unità organica era, agli inizi degli anni ‘70, il sogno di ognuno di noi. Poi si è tradotta in tempi più recenti, in unità d’azione, pur avendo attraversato periodi di rottura e di divisione. Nella sostanza, però, credo che il mantenimento di una forza consistente non sia staccato dalla capacità di ricerca di unità. Ciò, dal dopoguerra a oggi, ha carat- impaginato LW 02 2009 q5 4-11-2009 12:19 Pagina 65 terizzato nel bene o nel male il sindacato italiano. Questa costante si è rafforzata a partire dagli anni ‘60, con alti e bassi. Ricostruire un terreno unitario di regole vuole anche dire ridare slancio al protagonismo del sindacato confederale, che ancora gode di buona salute, ma che ha di fronte sfide impegnative che lo sottopongono a prove molto difficili. In primis la sfida della globalizzazione che riduce i margini di controllo e la capacità di influenza del sindacato rispetto alle scelte dell’impresa. In secondo luogo la sfida del mercato duale, in cui la rappresentanza sindacale nel lavoro meno protetto è una questione ancora non risolta. Simmetricamente, i partiti hanno il problema di riconquistare una maggiore sintonia con i cittadini, sempre più disamorati della politica. Per tutto ciò ritengo questo problema di grande attualità ed è giusto affrontarlo ora Il merito compete alle organizzazioni sindacali, ma non possiamo non ribadire la necessità di non disperdere quel filo unitario che è una costante della nostra ricerca. Nei contributi qui esposti ci sono affermazioni molto importanti. Con forza e nettezza è emersa la necessità di ripartire dall’accordo unitario che il sindacato confederale ha sottoscritto nella primavera 2008. È un’affermazione non scontata ma importante e forte. Nonostante il fatto che ci troviamo in una condizione di divisone, la ricerca unitaria può proseguire sul terreno specifico della rappresentatività e della rappresentanza sulla quale Cgil, Cisl e Uil hanno prodotto un importante documento unitario. Concordo con Raffaele Bonanni quando afferma che è stupefacente il fatto che un accordo così importante sia passato per tanto tempo sotto silenzio o con una relativa sottovalutazione. Questo accordo, al quale tutti hanno fatto riferimento, può costituire, se lo rimettiamo al centro di una discussione politica, un punto di riferimento importante. Il sindacato, nella sua autonomia deve decidere le tappe e le modalità su che cosa e come fare. Poi si può vedere quale rapporto e ruolo la politica può avere con l’iniziativa del sindacato. Sono dell’opinione di Tiziano Treu che in questa condizione sarebbe estremamente importante compiere due passi solidi piuttosto che avventurarsi in specificazioni che rendono tutto relativamente precario. Sarebbe già di per se importante arrivare a una definizione comune, come il sindacato ha fatto nel maggio 2008 e, a partire da questa, trovare la forza di tradurla in un accordo coinvolgendo la rappresentanza delle imprese (Confindustria e ad altre associazioni). Nell’accordo si certifica la rappresentatività del sindacato attraverso i due ormai famosissimi indicatori (il numero degli iscritti e i voti riportati nell’elezione della rappresentanza sindacale unitaria). In questa stagione di contrapposizione costituirebbe un elemento politico culturale di estremo rilievo. Dai contributi al nostro seminario di Cgil, Cisl, Uil e Ugl ho sentito una conLAVORO WELFARE 65 impaginato LW 02 2009 q5 4-11-2009 12:19 Pagina 66 Parte prima vergenza su questo punto. Ora se a questo, oltre alla regolazione della rappresentatività sindacale, si abbina anche una soglia per l’accesso al diritto alla contrattazione, che si può fissare al 5%, come già definito nel pubblico impiego, tutto ciò avrebbe un impatto politico e culturale enorme, perché la regola della rappresentatività, l’esclusione di coloro che non superano questa soglia per la negoziazione, aiuta a semplificare il quadro e tonificare il funzionamento delle relazioni sindacali. Del resto nel pubblico impiego ha prodotto un significativo disboscamento. La semplificazione delle sigle sindacali sulla base della certificazione della rappresentatività è anche un modo per affermare il sindacato confederale e per combattere la logica del sindacato corporativo o del sindacato di mestiere, che non fa parte della nostra tradizione. Con la proposta di legge che abbiamo presentato, io alla Camera e Paolo Nerozzi al Senato, abbiamo voluto rimettere al centro questa discussione. In essa abbiamo anche tenuto conto di quelle proposte che riguardano il Cnel, i CIV, (comitati di indirizzo e vigilanza) a cui si possono aggiungere gli enti previdenziali. Per stabilire chi deve fare la certificazione è evidente che abbiamo bisogno di una struttura di certificazione incontrovertibile. L’indicazione del Cnel, presente nell’accordo sindacale, come istituto di certificazione globale, sia dei pensionati che dei lavoratori pubblici che dei lavoratori privati può essere un punto di ampia convergenza. Nello stesso testo sindacale dell’anno 66 LAVORO WELFARE scorso, c’è anche la parte dedicata alla democrazia sindacale. Questa parte va interpretata e decodificata. Si parla di un percorso negoziale dalla piattaforma alla firma di un accordo, accompagnato dal coinvolgimento degli organismi delle confederazioni. Prevede momenti di verifica degli iscritti e assemblee di ratifica di tutti i lavoratori. E poi si parla di mandato alla firma, previa consultazione certificata tra tutti i lavoratori. È un impianto di democrazia sindacale che, se sufficientemente approfondito, può portare alla soluzione di annosi problemi circa la validazione degli accordi. Una volta che tutti i passaggi tra gli iscritti al sindacato e tra i lavoratori, siano stati esplicati sarebbero superate alcune questioni come quella di opinioni difformi sul risultato tra organizzazioni. Del resto anche qui si fa rimando a specifici regolamenti delle singole categorie. Attorno a questo gruppo di argomenti, se si riuscisse in tempi molto rapidi a riportare nel Paese una discussione su rappresentatività e rappresentanza e un rilancio di questo documento unitario, per ritessere un filo comune tra le confederazioni, questo rappresenterebbe sicuramente una grande novità politica in controtendenza. Poi capisco che si possono incontrare molti ostacoli alla definizione di un onesto compromesso. Vorrei però soltanto aggiungere che in questa stagione gioca male l’atteggiamento del Governo che non lavora a vantaggio di onesti compromessi. Mi pare che il Governo faccia di tutto per sollecitare divisioni piut- impaginato LW 02 2009 q5 4-11-2009 12:19 Pagina 67 tosto che accordi unitari. L’ultima questione riguarda il ruolo della legislazione. È evidente che siamo dell’opinione di sostenere uno schema che innanzitutto faccia perno sull’accordo tra i sindacati. Vogliamo una regolazione definita tra i sindacati attraverso una determinazione comune e quindi una legislazione di sostegno. Giuliano Cazzola ha affermato che il Governo non ha nessuna intenzione di procedere se non dopo un accordo e per questo sono più che contento. Va però ribadito che in Commissione Lavoro ci siamo sforzati di far fare dei passi avanti unitari nonostante in Parlamento non ci fosse un clima favorevole. Insisterei, come Partito Democratico, ad andare nella direzione, di fronte alla conclusione unitaria di un accordo fra le parti sociali, di definire una legislazione di sostegno sul tema della rappresentanza e della rappresentatività. La legislazione deve essere fatta solo su alcuni punti essenziali, e quindi deve essere leggera e che consenta di sancire, sul piano legislativo, un orientamento che possa durare nel tempo. LAVORO WELFARE 67 impaginato LW 02 2009 q5 4-11-2009 68 LAVORO WELFARE 12:19 Pagina 68 impaginato LW 02 2009 q5 4-11-2009 12:19 Pagina 69 PARTE SECONDA Previdenza complementare 2.1 Introduzione di Cesare Damiano Lavoro & Welfare ha organizzato il 20 aprile di quest’anno una iniziativa sui temi della previdenza complementare. L’iniziativa, che ha visto la partecipazione di tutti i soggetti che a vario titolo sono interessati alla previdenza complementare, ha riscontrato un forte interesse. Questo è dovuto essenzialmente a due fattori determinanti: il primo è quello della completa mancanza, da parte delle forze di governo, di ogni pur minimo interesse su questi argomenti; il secondo, dalla capacità di una proposta forte rispetto alle questioni realmente in gioco che noi abbiamo sempre portato avanti. L’attuale ministro del Lavoro, nel suo libro bianco, accenna soltanto alla necessità che vi sia un riequilibrio tra previdenza pubblica e privata, ma senza nessun accenno a come questo possa avvenire. Come è pensabile di dare maggiore ruolo alla previdenza complementare se non si fa nulla perché questa possa svilupparsi? Oggi la previdenza complementare nel nostro Paese, dopo il grande balzo in avanti che si è avuto, grazie all’anticipo dell’entrata in vigore della nuova normativa dal 1 gennaio 2007, è in una situazione di completo disinteresse. Il dato preoccupante è che, al di là di un incremento delle adesioni molto modesto che si è avuto nel 2008, ancora oggi il 70% dei lavoratori dipendenti è fuori dal sistema, per non parlare poi dei lavoratori precari e discontinui che hanno grossi problemi prima di tutto sul versante della previdenza di primo pilastro. Il Paese ha bisogno che vi sia una assunzione piena dell’esigenza di rilanciare l’adesione al sistema della previdenza complementare. Questa esigenza non può prescindere da una campagna di informazione ai lavoratori sulla natura e consistenza della prestazione di primo pilastro. Gli istituti preLAVORO WELFARE 69 impaginato LW 02 2009 q5 4-11-2009 12:19 Pagina 70 Parte seconda videnziali obbligatori devono fornire ai propri iscritti rendiconti dettagliati con cadenza almeno biennale sull’entità dei contributi versati e su una proiezione di come questi si tradurranno in prestazioni, al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Questo sicuramente sarebbe un grosso passo in avanti nel far acquisire ai cittadini italiani la piena consapevolezza di quanto avvenuto nel nostro Paese con le riforme del sistema della previdenza obbligatoria in questi anni. Conoscere il tasso di sostituzione fornito dal sistema pubblico è un passo indispensabile per accrescere la consapevolezza che, aggiungere un secondo pilastro complementare, è importante per avere prestazioni in linea con il tenore vita. Naturalmente solo questo non basta, poiché l’esperienza fatta in questi anni ci ha dimostrato che il sistema della previdenza complementare ha avuto nel tempo la necessità di essere aggiornato e adeguato alle mutate esigenze che si sono manifestate. Nel 2006, nel momento in cui da ministro del Lavoro ho ereditato il testo della riforma della previdenza complementare dal precedente Governo di centrodestra, mi sono chiesto insieme alle parti sociali se fosse giusto procedere lungo quella strada, anche se le norme predisposte non coincidevano con quelle che erano state anche le nostre proposte precedenti. All’epoca ritenemmo che prioritario fosse avviare il processo di riforma e, anzi, di anticiparlo per poi vedere, alla luce dell’esperienza fatta, quali aggiustamenti apportare. 70 LAVORO WELFARE Oggi, in considerazione di quello che è accaduto in questi due anni, vi sono alcuni aggiustamenti che vanno portati avanti e soprattutto va completata la parte prevista dalla nuova normativa e non ancora attuata. Il seminario del 20 aprile 2009 è servito proprio a questo: ad individuare quali aggiustamenti vanno portati avanti e soprattutto quali politiche occorre mettere in campo per un rilancio della previdenza complementare in generale e di quella contrattuale in modo particolare. La prima questione che vorrei segnalare è quella relativa alla equiparazione ineludibile sul piano delle regole tra lavoratori privati e pubblici dipendenti. Su questa specifica questione abbiamo presentato una proposta di disegno di legge che pubblichiamo all’interno della rivista con un articolo che traccia le linee della situazione di questi lavoratori. L’altra questione riguarda le scelte che i lavoratori iscritti sono chiamati a fare lungo la loro vita lavorativa. Come ha ricordato anche il Governatore Draghi nella sua relazione: i lavoratori al momento di decidere in merito alla previdenza complementare sono chiamati a fare scelte molto complesse. Inoltre, molto spesso i lavoratori hanno comportamenti conservativi e non sempre in grado di approfittare delle notevoli potenzialità che periodi di adesioni molto lunghi posso produrre sul piano dei risultati finali in termini di prestazioni. Anche in questo caso abbiamo presentato una proposta di legge che impaginato LW 02 2009 q5 4-11-2009 12:19 Pagina 71 pubblichiamo in questo numero della rivista che tende ad introdurre anche nel nostro sistema di previdenza complementare meccanismi di life style, cioè meccanismi automatici di passaggio da un comparto ad un altro, lungo la vita di lavoro. L’obiettivo è quello di avere l’assunzione di rischi più elevati quando questo è possibile e invece di essere nei comparti garantiti al momento in cui si avvicina il raggiungimento dell’età pensionabile. L’accettazione di questo meccanismo comporta però che vi sia un forma di garanzia per coloro che, per qualsiasi ragione, non portano a compimento il piano di accumulo previdenziale. Un’ultima questione riguarda la riforma del decreto ministeriale 703/96, che regola gli investimenti e i conflitti di interesse per le forme di previdenza complementare. Questo strumento che è stato varato oltre 13 anni fa ha bisogno di essere rivisto, anche alla luce di quello che nel frattempo è accaduto sui mercati finanziari. Abbiamo quindi chiesto ad alcuni relatori all’iniziativa del 20 aprile 2009 di riassumere le loro posizioni e quali potevano essere gli eventuali interventi da portare avanti in questa fase. Inoltre troverete la relazione introduttiva al Convegno fatta da Giovanni Pollastrini, in cui sono contenute le nostre proposte sul sistema della previdenza complementare e l’intervento del presidente della Covip, Antonio Finocchiaro, che ringrazio per la sua disponibilità, fatto alla commissione lavoro del Senato a seguito dell’indagine conoscitiva sulla previdenza complementare. Come già accennato, pubblichiamo anche i testi dei due disegni di legge di cui sono primo firmatario, presentati alla Camera dei deputati in tema di estensione del D.Lgs.252/05 ai pubblici dipendenti e l’istituzione del Fondo di riserva presso le forme di previdenza complementare a seguito dell’istituzione di comparti che prevedano modelli di life style. LAVORO WELFARE 71 impaginato LW 02 2009 q5 4-11-2009 Parte seconda 72 LAVORO WELFARE 12:19 Pagina 72 impaginato LW 02 2009 q5 4-11-2009 12:19 Pagina 73 Le relazioni 2.2. La previdenza complementare: quali interventi per un rilancio di Giovanni Pollastrini1 Abbiamo deciso come Lavoro & Welfare di rilanciare e stimolare in questa fase un dibattito sul secondo pilastro previdenziale, che in quest’ultimo anno è stato completamente trascurato. Il nostro obiettivo è quello di avanzare proposte concrete che trasformeremo, se possibile, in proposte legislative o regolamentari da presentare nelle sedi istituzionali. Sono infatti trascorsi esattamente due anni dall’entrata in vigore del D.Lgs. 252/05 e nel frattempo, sono successe tantissime cose. Il periodo che abbiamo alle spalle e non è stato di aiuto nel mantenere vivo il dibattito sui temi della previdenza complementare. Anzi in alcuni casi ha dato spazio a coloro che hanno sempre criticato la scelta di una seconda gamba del sistema previdenziale a capitalizzazione affidata alla gestione dei privati. Noi eravamo convinti prima e lo siamo 1 adesso che la scelta fatta nel 1995 con la riforma Dini e poi portata avanti in tutti questi anni sia quella giusta. Se questo è vero, per essere coerenti, dobbiamo farci carico della crescita complessiva del sistema della previdenza. Non si possono avere esitazioni o pause, poiché la strada da compiere è lunga e molto complessa. Non è agevole e può risultare parziale discutere di previdenza complementare su temi come le pensioni pubbliche quando i lavoratori sono chiamati tutti i giorni a confrontarsi la salvaguardia del posto di lavoro, far quadrare i bilanci delle famiglie di fronte al mordere della crisi economica e finanziaria. Invece riteniamo che è proprio in momenti come questi occorra tenere alta l’attenzione su tematiche come la previdenza complementare che esplicano i loro effetti in un arco temporale molto lungo e difficilmente oggi sono pienamente percepite soprattutto dai giovani, siano essi occupati o in cerca di un lavoro. Come sempre è giusto partire dai dati il 2008 è stato un anno di assestamen- Responsabile previdenza Associazione Lavoro & Welfare. LAVORO WELFARE 73 impaginato LW 02 2009 q5 4-11-2009 12:19 Pagina 74 Parte seconda to il sistema della previdenza complementare è cresciuto, meno del 2007, ma questo era nelle cose vista la straordinarietà dell’avvio della riforma in quell’anno. Oggi risultano iscritti a forme di previdenza complementare circa 5 milioni di lavoratori (4.889.979) un 1.700.000 in più degli iscritti che si avevano al 31 dicembre del 2006 (3.184.224) di questi circa un 1.500.000 sono lavoratori dipendenti. In due anni è stato fatto un balzo importante + 68,2%. Il patrimonio è in crescita costante ed ha raggiunto alla fine del 2008 circa 56 miliardi di euro. I rendimenti delle linee finanziarie delle Forme pensionistiche complementari nel loro complesso hanno avuto nel corso del 2008 un rendimento negativo dell’8% i fondi pensione negoziali hanno realizzato in media un – 6,3%. Nei primi mesi del 2009 si notano sintomi di una leggera ripresa dei rendimenti ma la situazione resta difficile sui mercati finanziari. Con tutto ciò non possiamo dirci soddisfatti della situazione. Non tanto per i risultati della gestione finanziaria che se visti nella situazione generale non sono stati catastrofici ne per le adesioni addirittura di segno positivo, quanto per il completo silenzio in cui è caduto il mondo della previdenza complementare. È vero che il 2007 è stato un anno particolare perché era quello dell’avvio della riforma, della scelta sul conferimento del Tfr, ma la situazione attuale è sinceramente imbarazzante. Dobbiamo rilevare che l’attuale Go74 LAVORO WELFARE verno, al di là di qualche proclama molto generico, ha completamente dimenticato le tematiche legate alla previdenza complementare. Da altro canto in tutto il sistema politico è calato il silenzio. Le uniche questioni che si agitano periodicamente sono quelle legate all’utilizzo del Tfr, che viene tirato in ballo ogni volta che c’è da trovare risorse dall’utilizzo per il pagamento dei mutui delle case alla proposta del suo utilizzo per finanziare le imprese. Siamo in una situazione in cui, se non consolidiamo quello che abbiamo fatto e non rilanciamo l’iniziativa, rischiamo di tornare indietro con gravissimo danno non solo per il sistema in generale, ma soprattutto per i lavoratori e in particolare per le fasce più giovani. L’Associazione Lavoro & Welfare vuole rilanciare la discussione partendo da temi specifici che vanno affrontati per consolidare il sistema e dare nuovo slancio a chi tutti i giorni opera per far crescere la previdenza complementare. Storicamente la previdenza complementare è sempre stata una materia in cui la condivisione è stata molto ampia tra tutti i soggetti: forze politiche, organizzazioni sindacali sia di parte datoriale che dei lavoratori, associazioni di categoria degli operatori. Molto spesso si sono trovate soluzioni che rappresentavano la sintesi delle varie posizioni, ciò è avvenuto con il varo del D.Lgs.252/05 con un governo di centro destra e anche dopo nell’anticipo della riforma portata avanti dal governo Prodi. impaginato LW 02 2009 q5 4-11-2009 12:19 Pagina 75 Occorre pertanto una valutazione attenta soprattutto della situazione dei fondi pensione nel nostro Paese, e quali correttivi possono essere posti in campo non solo per limitare i danni in situazioni come quella attuale ma se possibile per rilanciare l’iniziativa. L’attuale normativa sulla previdenza complementare è il frutto di una lunga evoluzione avviata nel 1993. È stata sicuramente in grado di garantire un ordinato sviluppo del sistema ed ha fino ad oggi garantito in modo adeguato gli iscritti. Ciò nonostante alcuni aspetti regolamentati dal D.Lgs. 252/05 vanno ripensati e resi più adeguati all’evoluzione del sistema e alle mutate condizioni economiche e produttive del nostro Paese. Una delle questioni che andrebbe sicuramente rivista è quella relativa alle norme contenute nel D.Lgs.252/05 che legano la previdenza complementare alla legislazione in tema di ammortizzatori sociali e di riscatto in caso di perdita del posto di lavoro senza successiva occupazione. Su questo versante sarebbe opportuna una semplificazione della normativa che, come è oggi configurata, oltre a non offrire ai lavoratori, per i lunghi tempi di attesa, un supporto economico necessario in determinati momenti della loro vita lavorativa, crea grossi problemi gestionali. Anche se con qualche limite, alla prova dei fatti l’impianto previdenziale si è mostrato equilibrato negli assetti, controllato nei processi decisionali e prudente negli investimenti. L’avversione al rischio dei lavoratori, rappresentata nelle decisioni di asset allocation dei Consigli di amministrazione e poi nelle scelte dirette di comparto, ha portato alla costruzione di portafogli a basso rischio, che hanno risentito della crisi dei mercati in misura contenuta e dei numerosi default avvenuti negli ultimi mesi in misura quasi irrilevante. I livelli di controllo interno ed esterno hanno agito efficacemente a salvaguardia degli interessi degli aderenti. Grazie alla normativa secondaria prodotta dall’Autorità di Vigilanza, la previdenza complementare si caratterizza come un sistema di intermediazione finanziaria tra i più trasparenti in Italia e nel panorama internazionale, quanto a struttura gestionale, amministrativa e finanziaria, costi di adesione e gestione, in tutte le fasi (ingresso, permanenza, uscita) di adesione alla previdenza complementare. Tale trasparenza è condizione necessaria, sebbene di per sé insufficiente, per lo sviluppo di un’effettiva concorrenza tra le varie forme pensionistiche. Possiamo quindi ritenere che il modello di governance ha funzionato bene soprattutto nei fondi pensione negoziali, ma le dimensioni, che alcune forme di previdenza complementare stanno raggiungendo in termini di masse gestite, e le opportune aggregazioni tra fondi, pongono comunque la necessità di un maggiore affinamento della capacità di gestione a partire da un controllo complessivo del rischio del comparto e da una gestione tattica dell’asset allocation strategica. Occorre che sempre più i fondi penLAVORO WELFARE 75 impaginato LW 02 2009 q5 4-11-2009 12:19 Pagina 76 Parte seconda sione siano in grado di utilizzare professionalità ad alta specializzazione che forniscano agli amministratori gli strumenti e le informazioni necessari per poter prendere decisioni rapide e in linea con le esigenze degli iscritti e non solo sul versante degli investimenti finanziari. Questo significa strutturare adeguatamente l’attività di controllo sui processi di gestione e mantenere costante un livello di informazione e formazione. Il sistema dei controlli della previdenza complementare è stato sin dall’inizio incentrato sulla esistenza di una specifica autorità di vigilanza sui fondi pensione (Covip). La scelta di una autorità di vigilanza ad hoc, vista la specificità del sistema della previdenza complementare, va mantenuta. Anzi, dato il livello raggiunto oggi dalla previdenza complementare, è necessario di un ulteriore rafforzamento della Covip essenzialmente in tre direzioni: 1) rafforzamento del sistema ispettivo teso alla salvaguardia degli interessi degli iscritti e soprattutto ad avere standard di efficienza e funzionalità nella gestione delle forme di previdenza complementare; 2) rafforzamento del controllo sulla gestione delle risorse da parte dei fondi pensione attraverso l’indicazione di sistemi e, soprattutto di presidi di monitoraggio e di controllo dei rischi complessivi. 3) vanno richiamati i peculiari problemi che, soprattutto nel comparto del lavoro dipendente, pone il monitoraggio sulla contribuzione, che da una parte 76 LAVORO WELFARE richiede una costante attenzione all’evoluzione della contrattazione collettiva e dall’altra determina l’esigenza di fronteggiare tempestivamente l’inadempienza contributiva. Sarebbe quindi opportuna l’attribuzione all’Autorità di settore di poteri di controllo e di intervento nei confronti dei datori di lavoro tenuti alla contribuzione. Va infine definito riguarda il collocamento dei prodotti previdenziali in cui vi è una sovrapposizione di competenze tra le varie autorità di vigilanza che potrebbe favorire comportamenti elusivi. Con un sistema di previdenza complementare che si avvia ad una fase matura, occorre mantenere la Covip come autorità unica di settore. Ad essa va attribuita una più forte connotazione di vigilanza e di controllo del rischio finanziario, vista che è terminata ormai la fase di assestamento normativo e regolamentare. Il sistema pensionistico, così come è stato strutturato in Italia in due pilastri ambedue di tipo contributivo, il primo a ripartizione (pilastro pubblico) e il secondo a capitalizzazione (pilastro complementare), finisce per scaricare sull’individuo una parte preponderante del rischio dell’accumulazione pensionistica. E ciò inevitabilmente può essere un problema e può finire per esporre a rischi troppo eccessivi i risparmiatori. Inoltre abbiamo sino a ora osservato che molto spesso le scelte dei singoli lavoratori all’interno del sistema sono di tipo passivo, si tende a rimanere nel comparto di default, il passaggio tra i impaginato LW 02 2009 q5 4-11-2009 12:19 Pagina 77 vari comparti è poco utilizzato. I giovani lavoratori fanno scelte conservative che in orizzonti temporali di lungo periodo non ottimizzano i risultati che si potrebbero raggiungere. A questo si aggiunga che in periodi di oscillazione dei mercati molto forti e prolungati come quelli attuali, nel sistema della previdenza complementare, dove il timing può essere soggetto a fattori esterni sicuramente non aiuta a fornire le prestazioni migliori a color che sono in fase di uscita. Sicuramente le previsioni regolamentari che consentono la permanenza nel Fondo pensione anche dopo il raggiungimento del diritto alle prestazioni, possono aiutare ma non risolvono i problemi. Sarebbe quindi opportuno introdurre in maniera obbligatoria nei fondi pensione la costituzione di comparti finanziari che assumano una filosofia di gestione life style o life cycle cioè con passaggi automatici e predefiniti a seconda dell’età anagrafica e della anzianità contributiva da comparti maggiormente rischiosi a comparti supportati da garanzia al momento dell’uscita. Questa previsione dovrebbe essere introdotta attraverso un provvedimento legislativo che consenta, da una parte, alla Covip di definire le modalità di attuazione e di funzionamento dei comparti life style e dall’altra permetta ai fondi pensione di poter costituire fondi di riserva in grado di fornire una garanzia di restituzione del capitale a coloro che per vicende indipendenti dalla propria volontà fossero costretti a uscire dal sistema prima dell’arrivo nel comparto con garanzia. A questo proposito abbiamo predisposto una proposta di legge che trovate pubblicata di seguito. Il sistema delineato precedentemente troverebbe sicuramente una maggiore efficienza in fondi pensione che avessero dimensioni consistenti. In assenza di meccanismi concorrenziali pienamente funzionanti, si rende necessaria, da parte di tutti gli attori in gioco (parti sociali, Autorità etc.) un’azione di promozione delle fusioni e aggregazioni tra fondi e di efficace penalizzazione del permanere di configurazioni sub-ottimali, prevedendo anche consorzi tra fondi per la fornitura di servizi. In quest’ottica un’attenzione specifica andrebbe posta in particolare al sistema dei fondi pensione preesistenti in cui vi è una notevolissima frammentazione con fondi che hanno dimensioni inefficienti e molto spesso con scarsi presidi organizzativi autonomi. Una questione importante riguarda poi le norme che regolano gli investimenti finanziari e i conflitti di interesse delle forme di previdenza complementare. Il varo delle nuove norme in materia che riformino l’attuale Dm.703/96 sono state al centro di un dibattito molto forte nel recente passato ma oggi siamo completamente fermi. Secondo noi le esigenze di revisione e aggiornamento del 703/96 non sono venute meno con la recente crisi creditizia. Se è vero che alcuni strumenti finiti in default non erano accessibili per effetto del Decreto, è altrettanto vero che LAVORO WELFARE 77 impaginato LW 02 2009 q5 4-11-2009 12:19 Pagina 78 Parte seconda altri strumenti, risultati non meno dannosi, potevano entrare di diritto nel portafoglio del fondi pensione e se non l’hanno fatto è un merito da ascrivere alle capacità gestionali dei responsabili dei fondi e degli autosourcers più che a presunti vincoli di legge. Come è emerso dalla consultazione che è stata fatta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze sul ‘nuovo 703’ le linee di intervento per un nuovo testo dovrebbero concentrarsi da un lato sul rafforzamento delle funzioni di risk management presso i fondi pensione e dall’altro, in parallelo e come conseguenza di tali, comprovate capacità, sul progressivo ampliamento dell’universo investibile a disposizione dei gestori finanziari. Resta inteso che tale ampliamento dovrebbe avvenire con esclusivo riferimento ai mercati regolamentati e con parallelo rafforzamento dell’Autorità di Vigilanza sul versante della gestione finanziaria. In questa ottica andrebbero forse riconsiderate anche alcune esclusioni oggi previste per i fondi pensione, come ad esempio la possibilità di contabilizzare investimenti a costi storici e/o fair value piuttosto che non market to market, con gestioni separate a scadenze prefissate, fermo restando che è aperto il problema della trasparenza delle riserve implicite. Andrebbe anche valutata la possibilità di consentire l’utilizzo per i fondi pensione negoziali e i fondi aperti oltre al ramo VI assicurativo anche prodotti assicurativi che utilizzino il ramo V. 78 LAVORO WELFARE Inoltre andrebbe superata l’attuale best practice dei fondi pensione che si limitano a controllare unicamente il rischio del gestore (tracking error e relative declinazioni) omettendo il controllo del rischio totale del portafoglio/comparto. In altri termini, considerato che il rischio gestore non supera mediamente il 10% del rischio totale del portafoglio, i fondi tendono a rimuovere il 90% del problema. Difatti, l’attuale approccio, da una parte prevede la costruzione iniziale di un asset allocation strategica (portafoglio ottimale) ma non l’esplicitazione di un budget di rischio assoluto del portafoglio; dall’altra, si basa su un monitoraggio della performance in funzione del rischio relativo assunto dal gestore ma non in funzione dell’obiettivo finanziario. Nel corso del tempo la rischiosità assoluta del portafoglio ottimale tende a variare e con esso le chances di raggiungere l’obiettivo finanziario. Il problema della mancanza di definizione del budget di rischio complessivo è speculare al problema di una carente riflessione sull’obiettivo finanziario del comparto. La definizione dell’obiettivo finanziario dovrebbe partire dal concetto di ammontare del risparmio previdenziale. Quest’ultimo non è altro che il livello di consumo (al netto dell’inflazione) che la pensione è in grado di sostenere nel corso del tempo: è una variabile che dipende dai rendimenti reali. Occorre stabilire target di rendimenti reali (passività implicita dei fondi a contribuzione) perlomeno in linea con il tasso di impaginato LW 02 2009 q5 4-11-2009 12:19 Pagina 79 crescita medio del salario reale. La revisione del Dm.703/96 dovrebbe porre il problema della gestione strategica del budget di rischio del portafoglio evitando di confondere la questione come contrapposizione tra benchmark/VaR: la modalità di assegnazione dei mandati è indifferente rispetto alla misura ed al controllo del budget di rischio del portafoglio (es: i mandati potrebbero essere definiti come specializzati, con benchmark specifici, e contemporaneamente il budget di rischio assoluto del portafoglio /comparto potrebbe essere monitorato attraverso il vincolo di VaR). Inoltre, andrebbero evitate prescrizioni di indicatori statistici: sia perché non vi sono misure esaustive del controllo del rischio e la loro efficacia dipende dalle assunzioni e dalle modalità di stima (es. VaR), sia perché l’indicatore non è neutrale dal punto di vista delle modalità di gestione strategica del budget di rischio. Infine, la questione del controllo del rischio non è esaurita dal tema del controllo del budget di rischio finanziario. In particolare, l’outsourcing delle attività chiama in causa un rafforzamento dei presidi anche sui soggetti che prestano i servizi amministrativi. È percepibile un’inspiegabile tendenza al licenziamento del controllo di questa tipologia di rischio (operazionale e di valorizzazione del portafoglio). In questo ambito occorre evidenziare la questione delle modalità e procedure di valorizzazione del portafoglio rispetto a strumenti ed attività finanziarie anche tradizionali (come i titoli illiquidi). Le verifiche dell’adeguatezza dei sistemi di IT e di disaster recovery sono parte dello stesso tema del controllo dei rischi operazionali su cui andrebbe concentrata l’attenzione anche della normativa. Altra questione riguarda poi la previdenza complementare dei pubblici dipendenti che soggiace ad una speciale disciplina che distingue il lavoratore pubblico dalla generalità dei lavoratori dipendenti. Nel documento avanziamo le nostre proposte per un riallineamento anche di questi lavoratori al sistema previsto dal D.lgs.252/05 correggendo le distorsioni che si sono venute a creare Su questo specifico argomento abbiamo predisposto anche in questo caso un proposta di disegno di legge che pubblichiamo. Un tema sensibile che a nostro avviso va affrontato soprattutto in un sistema di previdenza di tipo privato è quello relativo alla concorrenza tra le varie forme e quindi di comparabilità è quello dei costi. Su questo punto più volte si è accentuata l’attenzione delle organizzazioni sindacali e datoriali, degli operatori e della stessa autorità di vigilanza. Ancora oggi dai dati che emergono vi è una forte differenziazione di costi tra le varie tipologie di forme di previdenza complementare. Sicuramente passi in avanti si sono fatti con le nuove disposizioni emanate dalla Covip rispetto all’indicazione dei costi nelle note informative e delle più volte richiamate disposizioni in termini di informazione agli iscritti, soprattutto al momento del trasferimento LAVORO WELFARE 79 impaginato LW 02 2009 q5 4-11-2009 12:19 Pagina 80 Parte seconda delle posizioni da una forma a un’altra e sui costi della nuova forma rispetto alla precedente. Ma questo non basta, non vi è ancora una esatta consapevolezza di cosa significa avere per permanenze di 25/30 anni differenze di costi che possono andare da un 1% ad un 2%, ricordando che è stato calcolato che ogni punto percentuale di costo addizionale riduce di circa il 15% la prestazione previdenziale finale. In questo caso vi dovrebbe essere una maggiore autoregolamentazione del settore attraverso l’utilizzo di assunzione di maggiore responsabilità dei soggetti promotori nei confronti delle reti di vendita sui comportamenti da tenere nella distribuzione di prodotti che sono di risparmio previdenziale. A questo dovrebbe essere abbinato un maggiore potere di intervento da parte dell’autorità di vigilanza anche con specifiche possibilità sanzionatorie. Altro aspetto non compiutamente affrontato è quello delle rendite che assumono un ruolo importante nella definizione della prestazione che verrà erogata all’aderente ai fondi pensione. Pertanto l’erogazione delle rendite e soprattutto la loro consistenza sarà determinante per il tenore di vita dei futuri pensionati. A oggi il problema essendo poco rilevante nei fondi pensione negoziali di nuova istituzione non è stato affrontato, anche se la polizza stipulata collettivamente da 20 fondi pensione contrattuali, unitamente ad Assofondipensione, è un passo in avanti significativo. 80 LAVORO WELFARE Questo non significa che non vi sono una serie di questioni che vanno dalle tematiche relative alla gestione del longevity risk ai temi dell’erogazione diretta a quelli dell’erogatore unico e del fatto che questo debba essere pubblico o privato. Una riflessione su questi temi sarebbe auspicabile tenendo conto anche dei tempi di maturazione del problema. Per concludere vorrei affrontare la questione più importante che è quella dell’ampliamento della platea degli aderenti alle forme di previdenza complementare, come abbiamo visto oggi hanno aderito circa il 30% dei potenziali aderenti restano fuori dal sistema il 70% dei lavoratori italiani. Vanno poste in essere una serie di interventi e di iniziative per cercare di colmare questo differenziale. In primo luogo andrebbero esplorate nuove vie, escludendo che vi possa essere l’introduzione di una obbligatorietà di iscrizione per legge. Il principio della volontarietà deve restare. Si potrebbe pensare ad introdurre contrattualmente per i nuovi assunti l’automaticità dell’iscrizione, salvo ripensamento da comunicare entro un tempo prefissato. Potrebbe risultare costruttivo ipotizzare forme di conferimento del Tfr ai fondi pensione in modo graduale nel tempo fino al raggiungimento del 100%. Il problema delle adesioni assume particolare rilievo con riferimento al sistema delle piccole e medie imprese in quei settori che presentano una notevole dispersione e frammentazione delle impaginato LW 02 2009 q5 4-11-2009 12:19 Pagina 81 unità produttive e in quei comparti che sono economicamente e in conseguenza contrattualmente più deboli. Resta irrisolto il problema dei lavoratori cosiddetti atipici, per i quali il problema è soprattutto sul primo pilastro della previdenza pubblica. Qui occorre tenere conto delle cosiddette discontinuità contributive. Esse riguardano soprattutto quei lavoratori che pur entrando nel mondo della previdenza complementare vi rimangono per periodi molto brevi, essendo la contribuzione legata a rapporti di lavoro a tempo determinato non sempre continuativi tra loro. A questi problemi va aggiunta spesso un età di ingresso alla previdenza complementare molto ritardata per effetto di ciò che avviene sul mercato del lavoro (ritardato ingresso, periodi di lavoro iniziali in nero, ecc.). Una annotazione andrebbe poi fatta rispetto a Fondinps, che nel meccanismo del conferimento del Tfr, tramite silenzio assenso, ha una sua ragione d’essere. Consente ai lavoratori privi di Fondo contrattuale di riferimento di disporre di uno strumento di previdenza complementare, altrimenti non disponibile. Ma la dimensione che il silenzio assenso ha raggiunto insieme alla costituzione di alcuni fondi negoziali nelle categorie che ne erano prive pone un problema di soglia minima di effi- cienza. I lavoratori interessati sono numericamente troppo pochi per consentire una gestione in grado di essere concorrenziale con gli altri strumenti di previdenza complementare. Va quindi scelta la strada di un allargamento della platea dei potenziali aderenti, consentendo anche in alcuni casi la possibilità di adesione esplicita a Fondinps, senza sovrapporsi ai fondi pensione negoziali. I lavoratori autonomi e i liberi professionisti che hanno tassi di sostituzione estremamente bassi (dati confermati dal rapporto della RGS2 per il 2008 pubblicato a marzo 2009) hanno uno specifico problema. Per queste tipologie di lavoratori andrebbe incentivata la possibilità di adesione alla previdenza complementare. In questi casi forme di collaborazione per la raccolta delle adesioni tra le organizzazioni sindacali o degli ordini professionali e gli operatori del settore (banche, assicurazioni) sarebbero auspicabili anche attraverso la fissazione di costi medi applicabili. Occorre far decollare nel nostro Paese una cultura della previdenza oggi mancante che veda i giovani in grado di essere messi nelle condizioni di conoscere quale sarà il loro futuro previdenziale, poter scegliere le soluzioni migliori e più adatte alla loro specifica situazione. 2 La Ragioneria Generale dello Stato redige annualmente un rapporto illustrativo delle tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e socio-sanitario. Tali tendenze vengono analizzate sulla base di previsioni elaborate con propri modelli in funzione di differenti scenari definiti in ambito nazionale ed europeo. Il Rapporto n.10 illustra le previsioni aggiornate al 2008. http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Attivit--i/Spesa-soci/Attivit--d/2009/index.asp LAVORO WELFARE 81 impaginato LW 02 2009 q5 4-11-2009 12:19 Pagina 82 Parte seconda Un processo culturale, che può avvenire anche nelle scuole, deve passare in primis attraverso una educazione al risparmio e quindi più specificatamente a una educazione previdenziale. Questa è la condizione indispensabile per consentire a tutti di scegliere in maniera consapevole il proprio futuro. Più in generale occorre fornire maggiori informazioni sulla previdenza complementare a tutti i lavoratori, iscritti e non. La previdenza complementare trae la sua ragion d’essere da come è strutturato il sistema pensionistico di primo pilastro. Diventa così indispensabile che l’Inps, l’Inpdap e gli altri enti previdenziali forniscano ai lavoratori (a legislazione vigente e sulla base dei parametri in essere) un prospetto esemplificativo relativo alla rendita pensionistica pubblica così come proiettabile, in termini individuali, sull’orizzonte di passaggio alla quiescenza di vecchiaia. Il prospetto esemplificativo, da impostare in termini prudenziali, diverrebbe il punto di partenza per impostare un conseguente ‘progetto complementare’ in modo da colmare il gap previdenziale creatosi con le riforme di primo pilastro pensionistico. Un’adeguata comunicazione ed informazione da parte dei fondi pensione relativamente ai profili di rischio ed agli obiettivi finanziari dei comparti è altresì un servizio primario imprescindibile per gli aderenti. Questo apre anche un problema rela- tivo al supporto che da parte del Governo e delle istituzioni deve essere fornito sul piano dell’informazione e della comunicazione al sistema della previdenza complementare. Nel corso del 2007 con l’avvio della riforma abbiamo assistito a una campagna di comunicazione, che pur nei tempi ristretti in cui ha operato, ha raggiunto lo scopo di informare un numero importante di lavoratori che dovevano svolgere una scelta in merito al conferimento del Tfr. Il risultato raggiunto è stato notevole, ma il processo comunicativo e informativo si è interrotto. Occorre invece rendere duratura e strutturata la comunicazione e l’informazione su questi temi. Certamente il momento non è dei più propizi, ma proprio per questo occorre perseverare in un impegno di comunicazione, che non può essere mai disgiunta dall’informazione per aiutare il definitivo decollo della previdenza complementare. 2.3 La previdenza complementare una valutazione di quanto è stato fatto e le prospettive del settore3 di Antonio Finocchiaro4 Articolerò il mio intervento lungo tre linee: • gli aspetti essenziali della previdenza complementare, • i risultati conseguiti, • le prospettive. 3 Il testo che pubblichiamo è l’audizione del Presidente della Covip al Senato del 29 aprile 2009. 4 Presidente della Commissione di Vigilanza sui fondi pensione. 82 LAVORO WELFARE impaginato LW 02 2009 q5 4-11-2009 12:19 Pagina 83 Desidero, peraltro, anticipare un giudizio di sintesi: le riforme che si sono succedute nell’arco degli ultimi 15 anni ci consegnano una previdenza complementare con un solido assetto; ma i risultati quantitativi, in termini di adesioni e di patrimonio accumulato, non sono soddisfacenti rispetto alle necessità del Paese. Per il rilancio dei fondi pensione non sono necessarie riforme strutturali; «un cantiere legislativo aperto in continuazione» – come qualcuno ha scritto – potrebbe introdurre elementi di instabilità. Il rilancio, peraltro, richiede soltanto alcuni adattamenti che i risultati dei primi anni di applicazione consigliano. Adattamenti mirati soprattutto a favorire l’adesione di categorie di lavoratori finora largamente escluse: lavoratori giovani, autonomi, atipici, delle piccole imprese, del pubblico impiego. 2.3.1 L’evoluzione della previdenza complementare La riforma del sistema pensionistico di base si è avviata nella prima metà degli anni novanta. L’operazione di riequilibrio della spesa pubblica per pensioni non poteva non tradursi in una riduzione delle prestazioni, da conseguire progressivamente e compensata, negli intenti del legislatore, dalla diffusione del- la previdenza complementare. Oltre a migliorare la rendita pensionistica dei lavoratori5, lo sviluppo della previdenza complementare contribuisce a rafforzare la sostenibilità finanziaria del sistema pensionistico del Paese, articolato su più pilastri. La struttura su più pilastri realizza una diversificazione del rischio complessivo insito nel sistema pensionistico: i rischi che caratterizzano la previdenza obbligatoria per legge, gestita secondo il principio della ripartizione, sono diversi da quelli che caratterizzano la previdenza complementare, gestita con gli strumenti dell’autonomia privata secondo il principio della capitalizzazione. La sostenibilità finanziaria del sistema pensionistico nazionale è stata rafforzata dalla scelta di utilizzare, per il comparto complementare, il regime della contribuzione definita, che realizza una stretta correlazione fra contributi e prestazioni e, quindi, un intrinseco equilibrio finanziario. Regole di calcolo delle prestazioni, eque in senso attuariale, evitano incentivi ad anticipare il momento di abbandono dell’attività lavorativa. La delega al Governo per la definizione delle norme applicative venne esercitata con il D.Lgs.124/1993, che definì per la prima volta nel nostro Paese 5 Un piano di previdenza complementare impostato in giovane età e proseguito durante tutto l’arco della vita lavorativa, con versamenti nell’ordine del 9-10 per cento della retribuzione (percentuale raggiungibile con la destinazione ai fondi pensione del TFR e dei contributi aggiuntivi del datore di lavoro e del lavoratore, in linea con quelli previsti in media dai vigenti contratti di lavoro), consente di disporre, al termine della vita lavorativa, di una rendita pensionistica, aggiuntiva rispetto a quella di base, che può stimarsi tra il 15 e il 20 per cento dell’ultima retribuzione. LAVORO WELFARE 83 impaginato LW 02 2009 q5 4-11-2009 12:19 Pagina 84 Parte seconda una disciplina organica della previdenza complementare. Il quadro normativo fu affinato nel 1995 dalla cosiddetta riforma Dini’sul sistema pensionistico pubblico e completato negli anni immediatamente successivi. Da ricordare la L.47/2000 che introdusse le polizze assicurative individuali nel novero degli strumenti di previdenza complementare. La riforma Maroni del 2004 e il D.Lgs. 252/2005 hanno dettato la vigente disciplina delle pensioni complementari, introducendo il meccanismo del conferimento tacito del Tfr ai fondi pensione. La nuova normativa, nel confermare la volontarietà delle scelte degli aderenti, è stata impostata ponendo grande attenzione alla trasparenza dei comportamenti nei confronti degli aderenti. Un elevato grado di trasparenza è richiesto anche dal numero e dalle tipologie dei piani previdenziali che operano in regime di concorrenza: fondi pensione negoziali6, fondi aperti7, piani individuali pensionistici8 (PIP), fondi pensione ‘preesistenti’9. Oggi i lavoratori dipendenti possono effettuare scelte consapevoli nell’aderire a forme di previdenza complementare, avendo alla base delle stesse la comparabilità tra le forme pensionisti6 che e l’omogeneità delle regole loro applicabili. Esiste infatti un unico schema di nota informativa che tutte le forme pensionistiche sono tenute a utilizzare per la raccolta delle adesioni e l’informativa ai possibili aderenti. Al fine di favorire ulteriormente la pianificazione previdenziale individuale, agli aderenti va fornito un prospetto contenente una stima della rendita che, sulla base di ipotesi predeterminate, essi possono ragionevolmente attendersi al momento del pensionamento. Un elemento essenziale del nuovo sistema è rappresentato dalla concentrazione nella Commissione di Vigilanza sui fondi pensione (Covip) delle competenze di vigilanza e di regolamentazione secondaria su tutte le forme pensionistiche. Nella sua azione a favore degli aderenti ai fondi pensione, la Covip ha posto specifica attenzione al profilo dei costi, predisponendo un indicatore sintetico cui deve essere dato particolare rilievo nella citata nota informativa. Con gli interventi descritti e grazie al coinvolgimento dei rappresentanti di tutte le parti sociali, il nostro Paese si è dotato di un moderno sistema di previdenza complementare, in grado di offrire, in linea di principio, pensioni in- I fondi pensione negoziali sono quelli costituiti in base all’iniziativa delle parti sociali; essi sono tipicamente limitati ai lavoratori appartenenti a certe aziende, settori o categorie di lavoratori. 7I fondi pensione aperti sono quelli istituiti da banche, SGR, SIM e imprese di assicurazione e rivolti in linea di principio a tutti i lavoratori. 8 Per PIP si intendono i piani pensionistici realizzati attraverso polizze di assicurazioni sulla vita. 9 I fondi pensione preesistenti sono quelli già istituiti alla data del 15 novembre 1992, quando entrò in vigore la legge delega in base alla quale fu poi emanato il d.lgs. 124/1993. 84 LAVORO WELFARE impaginato LW 02 2009 q5 4-11-2009 12:19 Pagina 85 tegrative adeguate, finanziariamente sostenibili e trasparenti. 2.3.2 I risultati conseguiti Sul piano quantitativo la diffusione dei fondi pensione tra i lavoratori resta insufficiente; il successo della riforma previdenziale è stato finora parziale. A fine marzo 2008, le adesioni erano pari a 4,9 milioni di unità, con un incremento di oltre il 50 per cento rispetto alla fine del 2006, anno che precede l’attuazione della riforma. Le adesioni dei lavoratori dipendenti del settore privato, i maggiori interessati dalla riforma, hanno raggiunto i 3,6 milioni, con un incremento pari a due terzi. Oltre a 130.000 aderenti costituiti da dipendenti pubblici, le restanti adesioni fanno capo a lavoratori autonomi, liberi professionisti e, residualmente, ad altri soggetti, eventualmente a carico dei lavoratori iscritti. Si tratta di cifre importanti. Tuttavia, in rapporto al totale dei soggetti potenzialmente interessati, questi risultati non possono dirsi soddisfacenti: gli occupati totali sono attualmente 23 milioni circa, i lavoratori dipendenti del settore privato direttamente coinvolgibili dalla riforma del Tfr sono stimati in oltre 12 milioni. La maggiore diffusione della previdenza complementare si registra fra i lavoratori che beneficiano di sentieri di occupazione più stabili, di retribuzioni migliori, di prestazioni previdenziali di base più elevate. Se si pone attenzione alla distribuzione delle adesioni dei lavoratori dipendenti del settore privato per età ana- grafica, per genere, per area geografica, per dimensione media dell’impresa di appartenenza, la situazione si diversifica molto. I dati disponibili sulla distribuzione per età anagrafica indicano che la percentuale di lavoratori con meno di 35 anni di età che aderiscono alla previdenza complementare è pari al 25 per cento del totale, a fronte di un peso del 39 per cento delle stesse classi di età sul totale dei lavoratori considerati. Rispetto al genere, gli uomini aderenti a forme di previdenza complementare sono pari al 67 per cento del totale degli iscritti, a fronte del 33 per cento delle donne. Nella ripartizione geografica, i lavoratori residenti nel Nord del Paese sono pari al 64 per cento circa del totale degli iscritti alle forme previdenziali complementari, a fronte del 57 per cento dei lavoratori residenti al Nord. Solo il 15 per cento del totale degli aderenti risiede al Sud e nelle isole; l’analoga percentuale riferita al totale dei corrispondenti lavoratori è pari al 23 per cento. Riguardo infine alla dimensione dell’impresa, le stime effettuate indicano che nelle imprese con meno di 50 addetti il tasso di adesione è pari al 12 per cento, rispetto al 42 riferito ai dipendenti di imprese con più di 50 addetti. Le difficoltà che caratterizzano i mercati finanziari e l’economia reale hanno imposto ai fondi pensione una prova severa; ne risentono i rendimenti delle risorse investite e le adesioni; sui versamenti contributivi potrebbe inciLAVORO WELFARE 85 impaginato LW 02 2009 q5 4-11-2009 12:19 Pagina 86 Parte seconda dere anche la diminuzione del reddito disponibile. Tuttavia, pur in circostanze difficili, i nostri fondi pensione hanno mostrato una apprezzabile solidità anche nei confronti di Paesi, quali gli Stati Uniti e la Gran Bretagna, che registrano perdite di ben altra dimensione. Né tra gli operatori del settore, né tra gli aderenti si sono manifestate significative reazioni di sfiducia. Si va diffondendo la consapevolezza che il giudizio sui risultati dei fondi pensione va espresso con riferimento al lungo periodo; il consenso delle parti sociali per il loro sviluppo appare immutato; al pari della determinazione degli intermediari finanziari a considerare la previdenza come un settore di grande potenzialità. Analoga valutazione emerge in ambito internazionale, come risulta da un recente documento pubblicato congiuntamente dall’Ocse e dallo Iops10, le due organizzazioni, ai cui lavori la Covip partecipa, che costituiscono punti di riferimento per la fissazione di standard in materia di regolamentazione e di vigilanza delle forme pensionistiche complementari. Il positivo impegno del Parlamento, del Governo, di tutte le parti sociali nella fase di avvio della riforma ha costituito una robusta garanzia di validità della previdenza complementare. Esprimo la convinzione che, con la ripresa economica, i fondi pensione sono destinati a rafforzarsi come elemento essenziale di un sistema previdenziale equilibrato. 2.3.3. I possibili interventi per il rilancio della previdenza complementare Nella previdenza complementare sono presenti diversi soggetti: Parlamento, Governo, parti sociali, Autorità di vigilanza, operatori del settore. Da soli o interagendo fra loro possono contribuire alla definizione di interventi utili per una ripresa delle adesioni alla previdenza complementare. Il doveroso rispetto per le competenze delle sedi istituzionali e delle parti sociali impone alla Covip di prospettare soluzioni possibili soltanto per alcuni interventi. Nel mondo della previdenza complementare esiste oggi una notevole dispersione dell’offerta. La dimensione media dei fondi pensione italiani è di molto inferiore a quella di altri Paesi. Occorre favorire un processo di aggregazione tra i fondi di minori dimensioni, sì da migliorare l’efficienza del sistema perseguendo economie di scala. Fondi di dimensioni adeguate consentirebbero controlli articolati e professionalità ca- 10 La International Organisation of Pension Supervisors (Iops) è una organizzazione indipendente con il compito di esercitare una supervisione sull’andamento delle pensioni private. L’organizzazione è composta da circa 60 membri in rappresentanza di 50 Paesi e territori su scala mondiale. Private pensions and economic responses to the economic and financial crisis, documento pubblicato congiuntamente dallo Iops e dall’Ocse tra i rispettivi working paper, aprile 2009. 86 LAVORO WELFARE impaginato LW 02 2009 q5 4-11-2009 12:19 Pagina 87 paci di definire valide strategie in relazione alle linee di investimento e agli stili di gestione. La Covip non può imporre ma solo favorire una concentrazione della struttura dell’offerta; essa utilizzerà le occasioni di dialogo con le parti sociali e con gli operatori per evidenziare l’interesse per i fondi di piccole dimensioni a confluire in iniziative più solide. Un primo passo in questa direzione potrebbe vedere la messa in comune di attività amministrativo-gestionali capaci di produrre economie di scala. Parti sociali e operatori devono effettuare un ulteriore sforzo per una governance atta a evitare forme di rischio reputazionale, suscettibile di incrinare la fiducia degli aderenti. La reputazione è un valore prezioso, da salvaguardare con comportamenti trasparenti e irreprensibili. Essa assume importanza ancora maggiore in momenti in cui il sistema della previdenza complementare, per effetto dello sfavorevole andamento congiunturale, può facilmente essere bersaglio di critiche. Queste non devono essere alimentate da fattori intrinseci al funzionamento del sistema. Correttezza dei comportamenti e relazioni trasparenti sono importanti non solo per la tutela dell’aderente, ma anche per la stabilità del sistema e per minimizzare i rischi per i singoli fondi, primi fra tutti quelli di natura legale. Occorrono regole precise per la gestione, da parte dei fondi, degli esposti inviati dagli aderenti: un’efficace e tempestiva risposta consente di ridurre il contenzioso; anche per tale via passa il rafforzamento della fiducia nel sistema. Le eventuali aggregazioni fra fondi non escludono l’opportunità di riflessioni sui costi, oggi caratterizzati da estrema variabilità, da addebitare agli aderenti; in un orizzonte medio-lungo costi sostenuti incidono in misura significativa sul montante finale e sulla rendita pensionistica. Occorre impegnarsi nel contenimento di tali oneri, in particolare nelle fasi in cui la gestione è caratterizzata da risultati negativi. Centrale rimane il tema della corretta e articolata informazione da fornire agli iscritti, sia nella fase di raccolta delle adesioni, sia nel corso della partecipazione all’iniziativa previdenziale. La Covip sta valutando l’utilità di un affinamento delle regole emanate sul collocamento delle forme pensionistiche complementari; sotto esame è anche il rafforzamento dei controlli sull’operato delle reti di vendita. In ciò risulterà utile la collaborazione con le altre Autorità di vigilanza. Per quanto riguarda le comunicazioni periodiche agli iscritti, la Commissione è impegnata a semplificare i relativi adempimenti, allo scopo di pervenire a un’informazione più semplice ma capace di meglio polarizzare l’attenzione degli aderenti sui principali aspetti della partecipazione a forme pensionistiche complementari. Va ammodernata la disciplina degli investimenti dei fondi che risale al 1996, salvaguardando quegli aspetti, come la centralità del principio della diversificazione del portafoglio, che hanno LAVORO WELFARE 87 impaginato LW 02 2009 q5 4-11-2009 12:19 Pagina 88 Parte seconda costituito un importante presidio, anche nella presente crisi finanziaria. Ai fini della la sana e prudente gestione, potrà essere utile introdurre elementi di flessibilità atti a favorire una maggiore efficacia gestionale, con particolare riguardo all’adozione di diverse metodologie di monitoraggio del rischio. Contatti sono in corso con il Ministero dell’Economia per riprendere l’esame delle proposte avanzate qualche tempo fa dallo stesso Ministero e sulle quali si erano avviati degli approfondimenti. Merita riflessione il tema delle garanzie da offrire agli iscritti ai fondi. La Covip auspica che gli operatori del settore verifichino le possibilità che la tecnologia finanziaria offre per realizzare programmi pensionistici caratterizzati da strumenti di protezione degli aderenti; ad esempio, introducendo soluzioni del tipo life-cycle11 e/o meccanismi di solidarietà che consentano di ridurre, in particolari situazioni, il rischio di risultati negativi per i singoli iscritti. La portabilità del contributo datoriale al di fuori dei fondi negoziali e di quelli aperti ad adesione collettiva costituisce oggetto di dibattito. La materia investe la contrattazione collettiva e il ruolo delle parti sociali; accordi in materia, che identificassero le condizioni alle quali subordinare la portabilità, potrebbero favorire la diffusione della previdenza complementare, ampliando le scelte dei lavoratori e stimolando una concorrenza virtuosa tra i diversi fondi. Vi sono adattamenti realizzabili solo con interventi legislativi e/o governativi che richiedono scelte di natura politica. La continuità di versamento dei contributi costituisce per i fondi un presupposto di rilievo per fornire, al termine della vita lavorativa, un sostegno reddituale adeguato. Su di essa potrebbe incidere l’introduzione della reversibilità della scelta di conferimento del Tfr alla previdenza complementare. L’attuale impossibilità di un rientro del Tfr in azienda è indicata, peraltro, come una delle remore alla crescita delle adesioni. L’ipotesi da considerare potrebbe essere quella di una reversibilità limitata ai flussi futuri del Tfr e opportunamente regolamentata. Da valutare con interesse è la proposta di applicare il meccanismo dell’adesione tacita non solo per i nuovi assunti ma anche, in finestre temporali predeterminate, per tutti i lavoratori che non abbiano ancora aderito alla previdenza complementare. Nel contesto di tale proposta, specifica attenzione dovrebbe essere rivolta alla definizione delle linee di investimento alle quali assegnare i lavoratori, in assenza di una loro esplicita indicazione. Sarebbe uti- 11 Il life cycle è un meccanismo, anche automatico, che variando il portafoglio in relazione al progredire dell’età dell’aderente, aumentando la parte obbligazionaria e riducendo quella azionaria, è in grado di ridurre l’incertezza circa il livello delle prestazioni che egli può ragionevolmente attendersi consentendogli al contempo di trarre vantaggio dai più elevati rendimenti attesi delle azioni. 88 LAVORO WELFARE impaginato LW 02 2009 q5 4-11-2009 12:19 Pagina 89 le prevedere che tali linee siano strutturate diversamente in funzione dell’età del singolo aderente e quindi del suo orizzonte di partecipazione. Per le piccole imprese il conferimento del Tfr ai fondi pensione non risulta indolore; esso si traduce in oneri aggiuntivi, oltre che per il versamento dei contributi datoriali, laddove previsto, anche per la necessità di sostituire il Tfr con fonti di finanziamento più costose. Andrebbero valutate le modalità più opportune per rimuovere siffatti disincentivi agevolando così l’adesione alla previdenza complementare dei lavoratori ivi operanti. Al tema della contribuzione del datore di lavoro si connette quello delle irregolarità e delle omissioni contributive che possono incidere notevolmente sul montante accumulato dal lavoratore interessato. Sarebbe opportuno introdurre maggiori tutele finalizzate ad assicurare la regolarità dei versamenti di parte datoriale, evitando che il singolo resti da solo a fronteggiare una situazione, di cui spesso viene a conoscenza in ritardo e che richiede estenuanti iniziative per il recupero dei propri crediti. Il trattamento fiscale attribuito alla previdenza complementare è di favore; tale condizione non appare percepita in pieno dai lavoratori; né sembra rappresentare, sovente, un fattore determinante per l’adesione. Quando le condizioni della finanza pubblica lo consentiranno, l’utilità di una riduzione, magari graduale, dell’attuale carico fiscale sui rendimenti dei fondi potrebbe costituire un ulteriore incentivo all’adesione a forme di previdenza complementare. In tale modo si verrebbe anche a realizzare una razionalizzazione e semplificazione del sistema, tendendo all’adozione del cosiddetto schema EET12, adottato nella maggioranza dei paesi europei. Per le categorie di lavoratori meno abbienti potrebbe risultare opportuna l’introduzione di specifiche misure di incentivazione fiscale. Compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, appare opportuno estendere al pubblico impiego gli istituti della previdenza complementare, nonché dare impulso alle iniziative previdenziali dedicate al settore. L’efficacia di eventuali soluzioni ai temi proposti all’attenzione di codesta Commissione verrebbe accresciuta da una visione d’insieme, condivisa, delle esigenze della previdenza complementare. In proposito, l’intensificazione del dialogo tra sedi della politica, 12 Con tale acronimo si indica uno schema di imposizione fiscale che esenta i contributi e i rendimenti dei fondi pensione, mentre sottopone a tassazione le sole prestazioni. Il regime fiscale dei fondi pensione prevede la deducibilità dei contributi versati dal lavoratore (fino a una certa soglia) e la tassazione sia dei rendimenti conseguiti dai fondi, sia delle pensioni percepite dai lavoratori. Segue dunque un modello cosiddetto ETT (esente, tassato, tassato) delle tre diverse fasi della partecipazione ai fondi pensione: contribuzione da parte del lavoratore, gestione finanziaria da parte del fondo pensione e infine erogazione della pensione dal fondo pensione al lavoratore. LAVORO WELFARE 89 impaginato LW 02 2009 q5 4-11-2009 12:19 Pagina 90 Parte seconda parti sociali, operatori del settore e Covip consentirebbe confronti proficui e soluzioni efficaci. Su tutti, due interventi appaiono prioritari: • il rilancio di una efficace campagna istituzionale di informazione e di diffusione della cultura previdenziale, che dovrebbe coinvolgere anche il sistema scolastico secondario e universitario. In taluni Paesi, ad esempio il Regno Unito, l’insegnamento di elementi essenziali della finanza personale è materia di studio nella scuola pubblica. La cultura della previdenza ben si inquadra nel più ampio obiettivo della financial education che altre istituzioni hanno avviato e la cui carenza è stata definita, in una recente indagine della Banca d’Italia, come una «vera emergenza nazionale»; • la realizzazione di procedure capaci di fornire informazioni personalizzate e dettagliate circa le future pensioni ‘di primo pilastro’ che è ragionevole attendersi. Un’informazione del genere indurrebbe i lavoratori meno interessati e quelli meno informati, che sovente sovrastimano la pensione pubblica che percepiranno con conseguente minore propensione ad investire per il futuro, a riflettere sull’opportunità di aderire ad un fondo pensione, mitigando così gli effetti penalizzanti derivanti dalle trasformazioni economiche, demografiche e occupazionali. Iniziative in tal senso sono state annunciate dal ministro del Lavoro e dal maggior ente previdenziale del nostro Paese. A conclusione del mio intervento, alcuni cenni all’azione svolta dalla Covip, cui 90 LAVORO WELFARE la normativa assegna il compito di assicurare «l’omogeneità del sistema di vigilanza sull’intero settore della previdenza complementare, con riferimento a tutte le forme pensionistiche collettive ed individuali previste dall’ordinamento». Negli ultimi due anni, la Commissione ha operato in un contesto difficile e complesso: da un lato, è emersa l’esigenza di porre in essere iniziative di normazione secondaria e di regolazione amministrativa volte a consentire l’ordinato avvio della riforma della previdenza complementare, anticipato al 1 gennaio 2007; dall’altro, il settore vigilato si è trovato a operare in una condizione di crisi dei mercati finanziari e dell’economia reale. Con il pieno impegno delle risorse a disposizione, la Commissione ha emanato una rilevante mole di provvedimenti autorizzativi e regolamentari per consentire alle forme pensionistiche complementari di adeguare i propri assetti statutari e organizzativi alle nuove regole. Nei tempi fissati dalla legge, tutti gli operatori hanno ottenuto le autorizzazioni richieste. Rilevanti sono state le azioni di indirizzo e di controllo per l’adeguamento delle numerose ed eterogenee forme pensionistiche complementari preesistenti alle nuove normative; i fondi interni bancari e assicurativi sono stati assoggettati, per la prima volta, alla vigilanza della Commissione. Sono state intensificate le iniziative di indirizzo e di vigilanza sui profili della sana e prudente gestione in un contesto caratterizzato da rendimenti non positivi. impaginato LW 02 2009 q5 4-11-2009 12:19 Pagina 91 La partecipazione della Covip ai lavori di numerosi organismi internazionali ha consentito di raccogliere informazioni e dati, nonché di effettuare utili confronti con i fondi di altri Paesi. La Commissione, con assoluto rigore e neutralità, intende rafforzare le attività di controllo cartolare ed ispettivo, al fine di verificare il rispetto dei principi della trasparenza e della leale concorrenza. Tutto ciò mi induce a sottolineare l’esigenza di un rafforzamento delle risorse umane a disposizione della Commissione. L’organico della Covip è inferiore alle 70 unità; i fondi pensione da vigilare sono oltre 600; tra quelli preesistenti permane una larga eterogeneità consentita dalla legge, che richiede la predisposizione e l’utilizzo di strumenti di analisi e verifica diversificati; l’esigenza di controlli ispettivi sta crescendo. Lo sviluppo di un’azione di vigilanza efficace e coerente con gli obiettivi assegnati dal legislatore alla Covip richiede personale aggiuntivo selezionato con cura e imparzialità, dotato di specifiche qualificazioni professionali e delle giuste componenti motivazionali. Contatti con le sedi istituzionali competenti sono stati avviati. Confido che sarà prestata un’equilibrata attenzione a tale esigenza. LAVORO WELFARE 91 impaginato LW 02 2009 q5 4-11-2009 Parte seconda 92 LAVORO WELFARE 12:19 Pagina 92 impaginato LW 02 2009 q5 4-11-2009 12:19 Pagina 93 Le opinioni dei sindacati 2.4 Cgil: Previdenza complementare: brevi considerazioni di Daniele Cerri13 La crisi finanziaria ed economica, iniziata nei primi mesi dell’anno 2008 e aggravatasi ulteriormente nel corso del 2009, ha aumentato il pericoloso silenzio sullo stato del sistema di previdenza complementare. Con la crisi le diverse forme di previdenza complementare, hanno prodotto per gli aderenti risultati parzialmente negativi in quasi tutti i comparti gestionali. La crisi finanziaria che stiamo attraversando ha determinato perdite rilevanti sulla capitalizzazione dei fondi pensione e anche i dati più recenti non sono ancora rassicuranti. Questa situazione rende di fatto impraticabile una ripresa delle iniziative finalizzate al rafforzamento del sistema nei settori produttivi più deboli e frantumati. 13 Se questa precaria situazione dovesse prolungarsi, soprattutto se il Governo sul sistema pubblico attuasse l’applicazione automatica dei nuovi coefficienti di trasformazione, ci si troverebbe di fronte primo pilastro pubblico ancor più debole, e a un secondo pilastro complementare non in grado di assumere una reale funzione integrativa di tipo strutturale. Emerge da queste considerazioni, un comportamento discutibile del Governo che, al di là di qualche enunciazione generica, ha completamente ignorato le tematiche legate alla necessità di rafforzare il sistema di previdenza complementare. Gli stessi contenuti del Libro Verde del ministro Sacconi si limitano a enunciazioni generiche ignorando completamente le necessità di un adeguamento del sistema. Siamo in una situazione nella quale, se non riusciamo a consolidare il lavoro Responsabile previdenza complementare Cgil. LAVORO WELFARE 93 impaginato LW 02 2009 q5 4-11-2009 12:19 Pagina 94 Parte seconda fatto e non rilanciamo l’iniziativa, rischiamo di indebolire tutto il sistema determinando un gravissimo danno, per le lavoratrici e i lavoratori in particolare giovani. Sin dall’avvio del sistema complementare, abbiamo sempre evidenziato che i fondi pensione per loro natura devono essere valutati su orizzonti temporali molto lunghi. Tutto ciò può significare che un modello di risparmio previdenziale a capitalizzazione può essere temporaneamente sottoposto a oscillazioni negative dei risultati gestionali. Occorrono pertanto strumenti di garanzia che siano in grado di rendere esigibile una prestazione previdenziale in grado di integrare la prestazione pubblica. Nello stesso tempo occorre una reale forma di autofinanziamento per le piccole e medie imprese per mettere alle lavoratrici e ai lavoratori la possibilità di utilizzare il proprio Tfr, costruirsi un loro diritto previdenziale, non escludendo a priori una maggiore flessibilità dell’utilizzo del Tfr. L’obiettivo per le organizzazioni sindacali confederali resta quello di operare alcuni aggiustamenti al sistema regolamentare senza stravolgimenti e tanto meno senza pensare a forme di adesione obbligatoria. Per determinare questi interventi sarebbe utile ripristinare un tavolo di confronto di tutte le parti sociali, onde evitare che anziché si determinano iniziative atte ad allargare la base degli 14 aderenti, si avvia invece da parte dei promotori dei fondi aperti e dei PIP una discutibile campagna di acquisizione degli iscritti dei fondi negoziali utilizzando sistemi informativi non sempre trasparenti e coerenti con un modello di risparmio previdenziale. Se questa rimanesse l’unica iniziativa sarebbe una discutibile guerra tra poveri senza alcun strumento di difesa dei propri diritti. 2.5 Cisl: Previdenza complementare: lo stato dell’arte e le questioni aperte di Angelo Marinelli14 Gli effetti della crisi dei mercati finanziari si sono fatti sentire anche sui rendimenti dei fondi pensione ma il sistema della previdenza complementare ha dimostrato di saper tenere botta agli effetti devastanti di questo shock finanziario. Il 2008 non è stato un anno facile, ma i fondi di natura contrattuale hanno saputo contrastare e limitare bene le perdite per gli aderenti per effetto di una gestione oculata e prudente, del ‘controllo sociale’ dei consigli di amministrazione e della contribuzione datoriale prevista dalla contrattazione collettiva. Le caratteristiche dell’investimento previdenziale sconsigliano, comunque, di valutare qualunque risultato nel breve periodo. Nel periodo dal 2003 al 2007 il rendimento medio cumulato dei fondi pensione negoziali ha fatto registrare un risultato positivo pari al 25%, Coordinatore dipartimento Democrazia Economica, Fisco e Previdenza Cisl nazionale 94 LAVORO WELFARE impaginato LW 02 2009 q5 4-11-2009 12:19 Pagina 95 con uno scarto di oltre 10 punti percentuali rispetto alla rivalutazione netta del Tfr nello stesso periodo. Tale risultato consente di ammortizzare i negativi risultati provocati dall’attuale crisi finanziaria, a condizione che questi resteranno circoscritti nel breve periodo. Queste considerazioni non sminuiscono la necessità di intervenire per rafforzare il sistema di tutele e di garanzie per gli aderenti alla previdenza complementare. Sul versante delle regole del gioco, infatti, qualcosa va adeguato. I dati diffusi dalla Covip sulle iscrizioni ai fondi pensione registrano, tuttavia, uno stop rispetto alle nuove adesioni, non soltanto per la difficile congiuntura, ma anche per l’esaurirsi della spinta propulsiva dopo l’entrata in vigore della riforma e del silenzio–assenso che ha dispiegato i suoi positivi effetti solo nel corso del primo semestre del 2007. L’opportunità è offerta dal processo di revisione del Dm.703/96, norma che disciplina attualmente gli investimenti dei fondi pensione, che dovrà essere rivista alla luce delle modificazioni intervenute nella normativa europea e nazionale. Si tratta, in particolare, di prevedere strutture e procedure organizzative e tecniche per l’analisi e il controllo dei rischio più efficaci rispetto a quelle attuali, da articolare in relazione alle caratteristiche e delle dimensioni dei fondi pensione, mantenendo e rafforzando lo strumento del benchmark che, ha svolto bene il suo compito nella fase di implementazione e decollo del sistema. Meno convincenti appaiono, invece, le ipotesi di soluzione che si affidano ad una qualche forma di ‘garanzia pubblica’, che può essere giustificata solo come intervento di carattere episodico e straordinario a fronte di una congiuntura particolarmente grave ed imprevedibile dei mercati finanziari. Infatti, nel 1992 dal legislatore italiano, affiancando ad un sistema previdenziale pubblico obbligatorio basato sul meccanismo tecnico – finanziario della ripartizione, un sistema previdenziale complementare (e non integrativo come quello previgente) basato sul meccanismo tecnico – finanziario della capitalizzazione, ha voluto differenziare e ripartire meglio i rischi tipici di entrambi i sistemi. È ormai un luogo comune, sostenere che l’equilibrio dei sistemi pensionistici nelle società moderne debba tenere conto, di tre variabili fondamentali: • la sostenibilità finanziaria, relativa alla possibilità di mantenere fede alle promesse pensionistiche fatte precedentemente; • la sostenibilità sociale, riguardante aspetti legati all’adeguatezza delle prestazioni pensionistiche; • la sostenibilità economica, che richiede di minimizzare l’impatto distorsivo degli oneri e delle prestazioni del sistema pensionistico sulla domanda e sull’offerta nel mercato del lavoro. Per contemperare questa pluralità di obiettivi, dalle aspettative dei lavoratori di mantenimento di un livello adeguato di benessere anche dopo la conclusione dell’attività lavorativa, all’esiLAVORO WELFARE 95 impaginato LW 02 2009 q5 4-11-2009 12:19 Pagina 96 Parte seconda genza di una riduzione del costo del lavoro per sostenere la competitività delle imprese, alla coesione sociale e a una più equa distribuzione intra e inter-generazionale della ricchezza prodotta, l’architettura del sistema pensionistico, é stata completamente rivisitata negli anni ’90. Sia nel caso della ripartizione che in quello della capitalizzazione l’organizzazione di un sistema pensionistico richiede di stabilire le regole del gioco che consentano di assegnare alle generazioni presenti diritti ed aspettative su parte della ricchezza che sarà prodotta nel futuro. L’invecchiamento della popolazione mette in seria difficoltà sia il patto intergenerazionale interno al sistema a ripartizione, agendo sulla compressione della dinamica di crescita del Pil, sia l’equilibrio dei sistemi finanziari a capitalizzazione perché il peso crescente della parte di popolazione che non lavora sulla forza di lavoro attiva si ripercuote sui meccanismi di formazione dei prezzi e, in ultima analisi, sui rendimenti dei mercati finanziari. Un sistema a ripartizione è più vulnerabile di fronte ai rischi politici di cambiamento in corsa delle regole del gioco, derivanti da comportamenti di azzardo morale della classe politica, sensibile al consenso elettorale. Un sistema a capitalizzazione, d’altro canto, subisce il rischio finanziario derivante dalla volatilità dei rendimenti ottenuti con l’investimento nei mercati finanziari. I vantaggi di un sistema a capitalizzazione, risiedono dunque nella capacità di scaricare i rischi di 96 LAVORO WELFARE shock demografici sui mercati finanziari, attraverso la diversificazione internazionale degli investimenti operati dai fondi pensione, e di sollecitare un incremento del saggio nazionale di risparmio, influenzando il processo di accumulazione del capitale. Non c’è dubbio che un sistema a capitalizzazione ripartisce sull’individuo una parte preponderante del rischio finanziario. Ma scaricare sull’operatore pubblico le conseguenze di questo rischio significa trasformare la natura stessa della previdenza complementare a capitalizzazione e a contribuzione definita, perché prevedere una garanzia pubblica di ultima istanza equivale a garantire un regime di prestazioni definite, finendo per emulare il sistema pubblico a ripartizione, socializzando e ‘collettivizzando’ il cattivo funzionamento dei mercati finanziari. In uno scenario di forte attenzione sul tema, accanto all’esigenza di tutelare la sicurezza del risparmio di natura previdenziale, va ripresa anche la discussione sull’implementazione e lo sviluppo del sistema della previdenza complementare. Tre, a mio avviso, sono le questioni più urgenti sulle quali intervenire: 2.5.1 Adesione ai fondi pensione Il limitato risultato, in termini di adesione ai fondi pensione, prevedibilmente con le attese, ottenuto nella piccola impresa laddove al modesto dato delle iscrizioni alla previdenza complementare hanno concorso più fattori: una minore capacità di penetrazione informa- impaginato LW 02 2009 q5 4-11-2009 12:19 Pagina 97 tiva; una maggiore riluttanza dei datori di lavoro a privarsi del Tfr, che si é tradotta in una più forte azione dissuasiva nei confronti delle scelte di adesione dei lavoratori alla previdenza complementare; un contesto economico meno favorevole (basso dato medio retributivo pro capite per addetto ed elevata turnazione e mobilità del lavoro) e con una maggiore avversione alla privazione della liquidità. Il peggior dato delle adesioni nella piccole e media impresa, rispetto alla grande, è il frutto delle più elevate asimmetrie informative esistenti nei settori e nei sistemi di relazioni sindacali analizzati. Asimmetrie variamente diffuse non solo fra i lavoratori, ma anche fra i datori di lavoro (spesso a causa di un’elevata frammentazione del dato associativo datoriale). La campagna informativa istituzionale si è mossa più sul piano della comunicazione spicciola che della divulgazione e della formazione. Il risultato che, laddove sono mancati sistemi strutturati ed efficaci di dialogo con i lavoratori, questi non hanno potuto compiere scelte consapevoli, rinviandole al futuro. Ha pesato non tanto la irreversibilità dell’adesione, quanto la maggiore fragilità del sistema delle relazioni sindacali, la più elevata parcellizzazione del dato aziendale, l’assenza di un’offerta contestuale di credito sostitutivo a basso costo per le imprese, da parte del sistema bancario, a fronte dello smobilizzo del Tfr verso i fondi pensione. Sussiste, peraltro, una inesatta perce- zione delle compensazioni previste dalla legge a beneficio del datore di lavoro, a causa di notevoli asimmetrie informative esistenti nel sistema delle relazioni sindacali delle Pmi. Asimmetrie diffuse anche a livello dei consulenti di lavoro. Ciò non consente al datore di lavoro di valutare correttamente il maggiore onere, al netto delle compensazioni esistenti, derivante dal conferimento del Tfr dei propri dipendenti verso il fondo pensione. Il Tfr rappresenta per le imprese italiane una fonte di autofinanziamento a basso costo che continua a permanere nel caso di aziende con meno di 15 addetti, laddove non sussiste l’obbligo di conferire il Tfr non destinato alla previdenza complementare al Fondo di Tesoreria gestito dall’Inps. Le difficoltà e gli oneri per l’accesso al credito per le Pmi sono differenziate in ragione dei contesti territoriali, dei settori produttivi di appartenenza, delle condizioni patrimoniali e reddituali delle imprese medesime. Nell’attuale situazione, vi è la necessità di proporre uno strumento efficace che agevoli l’accesso al credito sostitutivo del Tfr per le Pmi, trovando un equilibrio sulla ripartizione del rischio fra lo Stato, il sistema bancario e il sistema delle imprese. 2.5.2 Gli investimenti dei fondi pensione italiani La turbolenza registrata nei mercati finanziari e la ricorrenza delle crisi finanziarie negli ultimi anni hanno riproposto il tema delle tutele patrimoniali LAVORO WELFARE 97 impaginato LW 02 2009 q5 4-11-2009 12:19 Pagina 98 Parte seconda per i lavoratori soprattutto per coloro che non possono contare su un orizzonte temporale di investimento particolarmente lungo. Ma spinge anche a nuove considerazioni in ordine all’implementazione di politiche di investimento più idonee a salvaguardare il risparmio previdenziale dei lavoratori in un orizzonte temporale di medio – lunga durata, considerando le caratteristiche anagrafiche, reddituali e il differente livello di propensione al rischio degli aderenti. Si tratta anche di individuare strategie gestionali più efficienti che, nel rispetto della necessaria prudenza e cautela dell'investimento previdenziale, siano in grado di diversificare l'asset allocation dei fondi pensione, anche mediante il ricorso a nuovi strumenti finanziari che assicurino un maggior grado di adesione allo sviluppo locale e delle piccole e medie imprese italiane. Dei quasi 60 miliardi di euro complessivamente gestiti dalle forme pensionistiche complementari solo una percentuale di poco superiore al 2% risulta investita in titoli rappresentativi del capitale di rischio delle imprese italiane. Anche il peso della componente obbligazionaria delle imprese italiane è scarsamente consistente negli asset dei fondi pensione italiani. Nell’indice Merryl Lynch, rappresentativo delle obbligazioni emesse dalle imprese, essa rappresenta circa il 5.50% del totale. Una strategia di maggiore attenzione nell’attività di investimento dei fondi pensione, alle imprese italiane e allo 98 LAVORO WELFARE sviluppo delle Pmi, pure nell’ambito di una più generale strategia di diversificazione internazionale degli investimenti, appare coerente con la necessità di intercettare una parte consistente del flusso annuo di Tfr conferito alla previdenza complementare (attualmente, circa 1.6 miliardi di euro, a fronte degli oltre 15 miliardi di euro di valore del Tfr maturando annuo), determinando così una positiva ricaduta sulla capitalizzazione delle imprese italiane. 2.5.3 L’informazione e lo sviluppo della cultura previdenziale La campagna informativa che ha accompagnato il periodo dedicato al silenzio-assenso si è mossa più sul piano della comunicazione spicciola che della divulgazione e della formazione, anche per la ristrettezza dei tempi a disposizione in coincidenza con l’anticipo della riforma, fortemente voluto dal sindacato. Nel Paese vi è ancora una scarsa percezione sulle conseguenze delle riforme fatte negli anni ’90, con il rischio di una sottovalutazione dell’impatto sul versante della copertura previdenziale. Anche per questi motivi è necessario sviluppare una maggiore consapevolezza sulle opportunità della previdenza complementare. Bisogna evitare che la previdenza complementare rimanga un’occasione per i lavoratori più fortunati e tutelati, discriminando in base alla dimensione aziendale, al territorio, al livello del reddito. Non c’è dubbio che un sistema a capi- impaginato LW 02 2009 q5 4-11-2009 12:19 Pagina 99 talizzazione sposta sull’individuo il rischio finanziario e lo responsabilizza molto nelle scelte relative agli investimenti e alle prestazioni ma è anche meno vulnerabile di un sistema a ripartizione di fronte ai rischi politici di cambiamento in corsa delle regole del gioco. La possibilità, nel futuro, di garantire a tutti i lavoratori il mantenimento di un livello adeguato di copertura previdenziale dipenderà dalla capacità di far funzionare bene entrambi i sistemi – quello pubblico obbligatorio, basato sulla ripartizione – e quello complementare, basato sulla capitalizzazione, valorizzandone le differenze e le opportunità, ed assicurandone la sostenibilità sociale e la sostenibilità finanziaria insieme, e non l’una a prescindere dall’altra. Ciascuno è chiamato a fare la propria parte. In quelle situazioni nelle quali sussiste un ridotto bacino di potenziali aderenti il sistema delle relazioni sindacali deve ragionare sull’opportunità di favorire possibili processi di aggregazione e sinergia fra più fondi pensione. Dalla riforma degli assetti della contrattazione e dalla possibile semplificazione del dato contrattuale potranno derivare positivi effetti anche per la previdenza complementare. Dove il livello di adesioni si mantiene ancora troppo basso, pur in presenza di bacini molto ampi di destinatari occorre, invece, rilanciare l’iniziativa delle parti, anche valutando modalità di sostegno contrattuale innovative e con il possibile ricorso a forme di mutualizzazione degli oneri e dei contributi. È necessario rafforzare il dialogo costante fra le associazioni sindacali e datoriali, e tra queste e i fondi pensione, che rimangono gli strumenti attraverso i quali la contrattazione collettiva persegue e realizza concretamente la finalità sociale della previdenza complementare. Da questa pratica, è nata l’esperienza di Assofondipensione che proprio di recente ha rinnovato il proprio Consiglio direttivo. Un’esperienza importantissima, ma che ad oggi non è esaustiva dell’insieme dei sistemi di relazioni sindacali delle piccole e medie imprese e del settore del pubblico impiego. Anche per questo motivo va valutata, infine, la necessità di rilanciare l’esperienza concertativa delle 23 associazioni datoriali e sindacali da cui scaturì, nel 2005, la riforma della previdenza complementare. Bisogna continuare quell’esperienza virtuosa per affrontare i problemi ancora aperti, senza rinunciare all’interlocuzione con il mondo bancario e assicurativo, avendo però riguardo alla peculiarità delle forme pensionistiche complementari di natura contrattuale e collettiva, rispetto ai fondi aperti e ai PIP assicurativi. Da ultimo, al ministro del Lavoro rivolgiamo l’invito a rilanciare una forte campagna informativa e formativa, coinvolgendo la Covip, Mefop, e le parti sociali; dall’altro valutando ulteriori possibili misure e interventi di sostegno, soprattutto a favore dei lavoratori più deboli e bisognosi, e in particolare dei giovani, incentivandone l’adesione alla previdenza complementare, anche attraverso ulteriori benefici fiscali, LAVORO WELFARE 99 impaginato LW 02 2009 q5 4-11-2009 12:19 Pagina 100 Parte seconda come già proposto anche dalla Commissione di Vigilanza sui fondi pensione in occasione della Relazione annuale per l’anno 2007. 2.6 Uil: Il ruolo della previdenza complementare di Domenico Proietti15 La previdenza complementare nel nostro paese sta finalmente assumendo un ruolo importante. Secondo gli ultimi dati della Covip le adesioni sono ormai arrivate a circa cinque milioni di lavoratori, con un incremento di circa il 7% rispetto al 2007. I fondi pensione negoziali contano a Gennaio 2009 un patrimonio gestito di circa 14 miliardi di euro, un patrimonio che fa dei fondi un attore economico di straordinaria importanza in grado anche di orientare i processi economici e di mercato. I fondi negoziali possono svolgere una funzione importante nel sistema economico ampliando gli spazi di partecipazione e di democrazia economica. Si tratta di una funzione che ancora non è stata colta a pieno ma che in prospettiva può influenzare positivamente il sistema economico italiano. Questo risultato positivo del decollo della previdenza complementare è stato conseguito anche grazie alla tenacia con la quale il ministro del Lavoro del governo Prodi, On. Cesare Damiano, si battè per anticipare al 2007 l’entrata in vigore del D.Lgs.252/05. 15 Segretario Confederale Uil. 100 LAVORO WELFARE Di strada da fare ce n’è ancora tanta. In Italia lo sviluppo dei fondi pensione è ancora in nuce rispetto a quanto avviene in altri paesi europei. Basti pensare che le attività dei fondi pensione italiani rappresentano circa il 3% del Pil a fronte di una media nell’area Euro del 15% e nel Regno Unito e negli Usa addirittura del 65%. Gli scenari cui i fondi pensione dovranno far fronte per il futuro riguardano anche le modalità di sviluppo del mercato. Bisogna affrontare i problemi legati alle differenze territoriali e sociali – minore adesione al Sud e tra i giovani ad esempio – nonché le difficoltà riscontrate nel settore della piccola e media impresa. Le adesioni sono state maggiori nelle imprese di grandi dimensioni, dove le parti datoriali e, soprattutto, il sindacato hanno svolto un’opera di informazione. Più deboli sono state le adesioni nelle piccole imprese dove per il sindacato è sicuramente più difficile raggiungere la totalità dei lavoratori e dove il rapporto diretto tra datore di lavoro e lavoratore ha spesso contribuito a frenare la destinazione del Tfr alle forme pensionistiche complementari, favorendone il mantenimento in azienda. Per quanto riguarda le difficoltà riscontrate nella piccola e media impresa è opportuna l’istituzione di un tavolo di confronto, che coinvolga parti sociali, governo e imprese, per studiare una possibile soluzione in questo senso, eliminando uno dei principali impaginato LW 02 2009 q5 4-11-2009 12:19 Pagina 101 ostacoli alla piena e completa diffusione dello strumento complementare in alcuni settori. Il mancato avvio della previdenza integrativa nelle tantissime piccole imprese italiane penalizza soprattutto i lavoratori più giovani. C’è bisogno di affermare e far crescere nel paese la cultura della previdenza complementare, sia tra le imprese che tra i lavoratori. La Uil sin dal 1995, in occasione della riforma Dini, ha lavorato affinché ciò si verificasse. In questa direzione va sviluppato il memorandum sottoscritto tra la Covip e il Ministero della Pubblica Istruzione orientato a promuovere la conoscenza della previdenza complementare già nelle scuole. È auspicabile che il Governo, raccogliendo le indicazioni delle forze sociali e della stessa Covip, riprenda una campagna informativa volta a diffondere la cultura della previdenza complementare e a rilanciarne le adesioni. Il tema della portabilità del contributo datoriale è al centro di una discussione che presenta molti aspetti capziosi. Il più rilevante dei quali è quello che la non portabilità del contributo verso altre forme possa rappresentare un limite alla concorrenza. La Uil ha sempre pensato e continua a pensare ad un sistema di previdenza complementare plurale, con un’offerta diversificata di fondi che sviluppino una normale concorrenza nel rispetto delle norme comuni previste dallo stesso D.Lgs. 252/05. Il contributo datoriale è una scelta contrattuale e costituisce una sorta di salario differito. Per questo esula completamente dal concetto di concorrenza. Se una legge intervenisse prevedendo l’obbligo di portabilità anche fuori dalla contrattazione, il rischio sarebbe soltanto quello che i contratti decidano di non prevedere più tale forma di ‘benefit previdenziale’ inserendo semmai quel costo direttamente nella retribuzione. Con il risultato di andare nella direzione opposta a quella di un rafforzamento della previdenza complementare. Altro tema è quello sulla possibile reversibilità della scelta di adesione alla previdenza complementare. Quest’elemento di elasticità sarebbe servito durante il semestre. Oggi il rischio sarebbe invece quello di assecondare paure e timori legati all’andamento dei mercati finanziari, non facendo in sostanza un buon servizio ai lavoratori iscritti. Crediamo invece possa essere fatto un approfondimento per quanto riguarda il recupero delle omissioni contributive. Andrebbe verificata l’opportunità di lavorare per una contitolarità dei crediti spettanti al lavoratore che potrebbe essere anche un modo per cementare ulteriormente il rapporto di fiducia tra Fondo e iscritto. Il sistema dei fondi pensione ha retto anche a fronte di una crisi di proporzioni straordinarie come quella attuale. L’attività della governance dei fondi, la diversificazione degli investimenti e i limiti determinati dal Dm.703/96 hanno messo al riparo l’investimento dei fondi negoziali dalle tempeste fiLAVORO WELFARE 101 impaginato LW 02 2009 q5 4-11-2009 12:19 Pagina 102 Parte seconda nanziarie. Questo a dimostrazione di come sia efficace il controllo della gestione operato dagli organi delle Forme Pensionistiche di natura negoziale e di come il Dm.703/96, nonostante necessiti di alcuni aggiustamenti, abbia risposto bene alle necessità di un investimento previdenziale e non finanziario. Quest’ultima considerazione conferma la bontà di quanto la Uil ha sostenuto in occasione del dibattito per la riforma proprio del Dm.703/96. In quel frangente la Uil si oppose ad uno smantellamento del decreto e ne difese i principi cardine a garanzia del mantenimento della sostanziale differenza tra investimento finanziario e investimento previdenziale. I fatti hanno dato ragione a questa impostazione evitando che il sistema fosse esposto ulteriormente alla tempesta finanziaria che si è scatenata. Questo non vuol dire che la Uil è indisponibile ad un intervento sul Dm.703/96. Per quanto riguarda la gestione finanziaria dei fondi siamo convinti che qualche riflessione sia opportuno farla, a patto che ci sia una sede di confronto capace di coinvolgere tutti gli attori del sistema. Un ragionamento potrebbe per esempio essere fatto sugli investimenti immobiliari che – rivedendo in parte alcune limitazioni di legge oggi presenti - potrebbero costituire per il futuro uno scenario maggiormente percorribile dai fondi anche per mettersi al riparo dalle eccessive oscillazioni dei mercati finanziari. I fondi pensione negoziali sono ormai una realtà importante per i lavoratori e 102 LAVORO WELFARE per il sistema economico del paese. Strumenti che già attualmente garantiscono ai loro iscritti livelli integrativi della previdenza pubblica adeguati ad assicurare una vita più serena a milioni di pensionati di oggi e di domani. Fuori dagli allarmismi è quindi opportuno valutare seriamente il lavoro e i risultati dei fondi negoziali, sensibilizzando ed incentivando semmai ulteriormente i lavoratori verso uno strumento che è una straordinaria opportunità per il loro futuro. Vanno inoltre apportate quelle modifiche e quegli aggiustamenti al sistema che ne migliorino l’efficacia e lo rendano ulteriormente competitivo. In quest’ottica la Uil individua quattro interventi principali che possono essere in grado di sviluppare la previdenza complementare: 1) Estensione al settore pubblico delle opportunità che il D.Lgs.252/05 oggi offre ai dipendenti privati, ponendo fine ad una situazione di ingiustizia che vede oggi milioni di lavoratrici e lavoratori esclusi dalle opportunità introdotte con la riforma del 2005. Su questo versante si può immediatamente intervenire estendendo ai pubblici dipendenti il regime fiscale della previdenza complementare che il suddetto decreto ha reso più favorevole per i lavoratori dipendenti del settore privato. Occorre individuare in tempi rapidi soluzioni tese ad uniformare sin da subito i vantaggi fiscali, stimolando in tal modo le adesioni alla previdenza complementare del settore pubblico. I dipendenti pubblici si trovano oggi impaginato LW 02 2009 q5 4-11-2009 12:19 Pagina 103 ad aver applicate regole di accesso alle prestazioni, ai riscatti e alle anticipazioni diverse rispetto ai dipendenti privati. Il prorogarsi ulteriormente di questa situazione di disparità è iniquo e suscita legittimi dubbi sulla sua costituzionalità. 2) Ridefinire le regole della fiscalità sui fondi pensione, abbassando l’aliquota dell’11% che oggi pesa sui rendimenti realizzati annualmente dai fondi, in linea con quanto avviene nei principali paesi occidentali. Sarebbe un modo, tra l’altro, per liberare liquidità da reinvestire a vantaggio dell’iscritto e della sua posizione previdenziale finale. Si dia attuazione a quanto previsto nel memorandum sul Tfr firmato il 23 ottobre 2006 da Governo e parti sociali, riportando il sistema fiscale della previdenza complementare verso un’impostazione EET, (Esenzione dei contributi versati al fondo, Esenzione dei rendimenti ottenuti e Tassazione finale delle prestazioni erogate). Tale impostazione permette di realizzare un sistema che non penalizza gli investimenti dei fondi e quindi i rendimenti dei versamenti dei lavoratori iscritti. Sarebbe invece sbagliato introdurre ipotesi di innalzamento dell’aliquota oggi applicata sulle prestazioni. Funzionale al rilancio della previdenza complementare sarebbe anche l'adeguamento dell'attuale limite di deducibilità dei contributi versati a previdenza complementare fermo ormai da troppi anni a 5.164,57 euro nonostante le dinamiche economiche e del costo della vita si siano rapidamente modificate. Questo anche alla luce del fatto che la maggiore deducibilità prevista per i giovani lavoratori di prima occupazione presenta un meccanismo molto rigido ed estremamente complicato e complesso che – di fatto – inficia le pur apprezzabili intenzioni del legislatore. Andrebbe maggiormente percorsa la possibilità di allargare la platea degli aderenti ai fondi negoziali ai familiari a carico. È attualmente uno strumento poco presente e che i consigli di amministrazione dovrebbero per il futuro valutare più attentamente offrendo ai lavoratori soci un’interessante opportunità. 3) Razionalizzazione dell’offerta di fondi pensione negoziali attraverso l’accorpamento di fondi di settori affini e di minori dimensioni. Intervento che permetterebbe di avere strumenti di dimensioni maggiori, con minori costi per gli iscritti e con la possibilità di realizzare più vantaggiose economie di scala a tutto beneficio degli associati. Inizialmente quella di creare un Fondo per ogni singola tipologia contrattuale è stata una scelta giusta che ha avvicinato i fondi ai lavoratori, instaurando un rapporto più diretto ed immediato capace di favorire il clima di fiducia necessario al lancio della previdenza integrativa. I fondi per competere però devono essere in grado di fornire prestazioni e servizi sempre più in linea con gli interessi e le aspettative degli associati. Per svolgere questa funzione è importante poter contare su numeri adeguati che si traducano in un patrimonio LAVORO WELFARE 103 impaginato LW 02 2009 q5 4-11-2009 12:19 Pagina 104 Parte seconda più forte ed in disponibilità e capacità finanziarie più ampie. Fusioni in settori vicini ed integrabili e sinergie sono quindi in grado di migliorare concretamente l’offerta e la competitività delle forme pensionistiche contrattuali. D’altra parte allo stato attuale circa una decina di fondi pensione negoziali hanno meno di 10.000 iscritti e metà di questi sono anche sotto la quota dei 5.000 aderenti. Nel rapporto tra aderenti e bacino potenziale di riferimento i dati non cambiano di molto. A fine 2008 nove fondi pensione presentavano un tasso di adesione inferiore al 10% e, per due di essi, addirittura inferiore all’1%. La frontiera della dimensione efficiente è dunque un obiettivo da raggiungere al più presto. Un recente studio del Prof. Riccardo Cesari ha chiaramente mostrato come su un orizzonte temporale lungo, ad esempio 30 anni, il minor costo per gli aderenti derivante da un consistente accorpamento potrebbe stimarsi nell’ordine di 1,2 miliardi di euro, con una crescita del montante finale, e quindi della rendita, anche del 5%. L’aumento dei vantaggi agli iscritti e il raggiungimento dell’efficienza dei mercati passa necessariamente da un impegno delle parti istitutive in questa direzione. Fondi grandi permetterebbero anche di incidere maggiormente su un processo di maturazione vera dei nostri mercati finanziari, come investitori istituzionali protagonisti della nostra economia. Questo discorso vale ancor di più per i fondi preesistenti, soprattutto del settore 104 LAVORO WELFARE bancario, dove la parcellizzazione dell’offerta è su livelli esasperati tanto da annoverare fondi con qualche decina di iscritti. 4) Ruolo dell’authority di vigilanza. Un mercato aperto e plurale dei fondi deve avere regole comuni e istituzioni comuni che vigilino sul rispetto di tali norme. In mancanza di queste non si garantisce l’esigenza primaria di una vera concorrenza. In tutto ciò è fondamentale il ruolo della Covip. Un’autorità unica, specifica ed indipendente che garantisca la concorrenza tra le forme pensionistiche e, soprattutto, tuteli i lavoratori iscritti assicurando il rispetto dei principi di trasparenza e prudenza propri di un investimento che, in quanto previdenziale, ha natura sociale prima che economica. La struttura della Covip va rafforzata, soprattutto per quanto riguarda l’attività ispettiva che non ha risorse adeguata al numero degli attori da vigilare. Sull’insieme dei temi inerenti la previdenza complementare un ruolo importante è chiamata a svolgerlo Assofondipensione. Questa associazione rappresenta uno strumento straordinario per sviluppare in modo sinergico la forza e le potenzialità dei fondi pensione negoziali. L’importanza che riveste è ben visibile nel lavoro svolto da Assofondipensione in tema di rendite. In questo caso l’associazione è stata capace già dal luglio del 2007 di dar vita a un percorso comune in materia, arrivando ad elaborare delle linee guida per la predisposizione di un bando unico di gara per la selezione del gestore della impaginato LW 02 2009 q5 4-11-2009 12:19 Pagina 105 rendita. Il processo di selezione si è recentemente chiuso con successo e ha dato vita ad una convenzione unica con Ugf-Unipol per la gestione della rendita e ad un’altra per la gestione della sola rendita Long Term Care con Generali. Il risultato rappresenta una conquista importante che dimostra come, agendo in modo coordinato, il sistema dei fondi negoziali è in grado anche di orientare il mercato. Il potere contrattuale di oltre venti fondi associati ha permesso di ottenere condizioni di sicuro vantaggio rispetto a quelle che i fondi avrebbero potuto ottenere selezionando il gestore singolarmente. È un esempio di come l’associazione possa funzionare utilmente per l’interesse convergente degli associati e dei lavoratori iscritti. Altra dimostrazione di efficienza è il lavoro che l’associazione sta svolgendo per poter arrivare ad un protocollo di intesa con l’Ufi che regoli i rapporti tra finanziarie e fondi nei casi di cessioni del quinto dello stipendio. Queste richiamate sono alcune delle attività che Assofondipensione sta mettendo in campo ma l’associazione in un prossimo futuro dovrà anche essere lo strumento grazie al quale allargare la partecipazione economica entrando, con diritto di voto, nelle scelte delle società di cui i fondi detengono pacchetti azionari. Assofondipensione è destinata a svolgere un ruolo importante di interlocuzione con le istituzioni economiche, sociali e politiche del Paese. LAVORO WELFARE 105 impaginato LW 02 2009 q5 4-11-2009 Parte seconda 106 LAVORO WELFARE 12:19 Pagina 106 impaginato LW 02 2009 q5 4-11-2009 12:19 Pagina 107 Le opinioni dei datori di lavoro 2.7 Confcommercio: diffusione della previdenza complementare di Alessandro Vecchietti16 Il vero nodo da sciogliere nel nostro Paese è la mancanza di una cultura della previdenza complementare. Lo dimostra la circostanza che dopo 15 anni dall’emanazione della normativa, la copertura di secondo pilastro coinvolge soltanto una parte dei lavoratori. Il legislatore non ha mai operato una scelta decisa in quanto, a fronte della costante riduzione degli importi pensionistici pubblici, ha previsto la volontarietà di adesione alla previdenza complementare, contando sull’efficacia di incentivi di natura fiscale. Se si vuole realmente modificare il nostro sistema di Welfare in maniera più coerente con l’andamento della spesa pubblica e con l’evoluzione dei fattori 16 demografici, appare inevitabile puntare su un sistema basato su due pilastri ispirati a una matrice prevalentemente obbligatoria. Tale cambiamento va accompagnato dall’adozione di specifici strumenti che ne garantiscano la sopportabilità economica per le imprese. Potrebbe essere prevista, in aggiunta alle attuali agevolazioni, la possibilità per le imprese di destinare una percentuale dell’attuale contribuzione obbligatoria (ad es. 0,50%) ai fondi di previdenza complementare di categoria per garantire a tutti i lavoratori una, seppur minima, copertura dedicata alla tutela di 2° pilastro. Allo stesso tempo potrebbe essere ridotta l’aliquota di solidarietà che grava sulla contribuzione destinata alla previdenza complementare. Razionalizzazione del sistema. La maggiore diffusione della previden- Direttore Area Welfare Confcommercio. LAVORO WELFARE 107 impaginato LW 02 2009 q5 4-11-2009 12:19 Pagina 108 Parte seconda za complementare potrebbe favorire inoltre la standardizzazione dei processi organizzativi e gestionali, il conseguimento di economie di scala e la maturazione di un mercato che offra maggiori potenzialità, favorendo meccanismi competitivi. Anche se un processo di aggregazione sembra rispondere ad un’esigenza di maggiore razionalizzazione, tuttavia, non possono essere sottovalutate le conseguenze sul piano organizzativo e della rappresentanza. I fondi negoziali rispondono anche a precise esigenze categoriali che le parti sociali rappresentative delle stesse hanno concretizzato attraverso una specifica previsione del Ccnl di riferimento. Confcommercio, attraverso i Ccnl del Terziario della distribuzione e di servizi ed il Ccnl del Turismo ha costituito, insieme a Cgil, Cisl e Uil, il fondo pensione Fonte, dedicato alle imprese ed ai lavoratori del commercio, del turismo e dei servizi e dei settori affini. Attraverso tale scelta si è inteso mettere a disposizione di aziende e lavoratori che operano in settori rappresentativamente omogenei uno strumento di aggregazione che rispondesse alle esigenze di una platea di potenziali aderenti molto ampia. Fonte, oggi, è divenuto per numero di iscritti il secondo fondo nel panorama della previdenza complementare di categoria. Qualora sussistano ripensamenti da parte di chi, a suo tempo, ha posto in essere strumenti alternativi rivelatisi inadeguati, non troveranno da parte nostra preclusioni di principio. In ogni 108 LAVORO WELFARE caso un’eventuale processo di aggregazione non dovrà rappresentare per il fondo e per le parti sociali costituenti motivo di penalizzazione anche sotto il profilo della rappresentanza. Interventi a tutela dei lavoratori. La normativa attuale non offre ai fondi pensione strumenti efficaci per tutelare il lavoratore iscritto nel caso di inadempienza o ritardo nel versamento dei contributi o delle quote di Tfr. Ciò ingenera incertezze che dovrebbero essere superate, per via legislativa, riconoscendo ai fondi pensione la contitolarità del rapporto assicurativo tra iscritto ed impresa. Portabilità. La possibilità per il lavoratore di trasferirsi da un fondo a un altro non può essere avulsa di regole dirette alla salvaguardia del sistema assicurativo complementare. Non appare coerente con l’esigenza di garantire la stabilità del sistema ammettere la possibilità di superare il limite minimo di permanenza fissato dal D.lgvo 252/2005. Non può essere disconosciuto il ruolo delle parti sociali che attraverso la contrattazione collettiva hanno inteso regolamentare gli specifici strumenti previdenziali. Meccanismi di garanzia aderenti. Gli oneri amministrativi che caratterizzano le varie tipologie di fondi pensione sono in grado di fare la differenza anche a livello di importo pensionistico. Si tratta di elementi significativi ove impaginato LW 02 2009 q5 4-11-2009 12:19 Pagina 109 si pensi che l’1% in meno di oneri comporta dopo 40 anni un incremento del montante maturato pari al 27%. Mantenere un livello elevato di oneri amministrativi, oltre a vanificare in gran parte il risparmio previdenziale fornisce importanti argomenti di contestazione ai detrattori della previdenza complementare, favorendo il rischio di scarsa credibilità all’intero secondo pilastro. Appaiono auspicabili interventi diretti ad introdurre un tetto alle spese amministrative dei fondi pensione di qualsiasi tipologia. Sempre nella stessa logica di assimilazione tra 1° e 2° pilastro previdenziale, appare opportuno parificare il regime delle prestazioni dei Fondi di previdenza complementare a quelle erogate dall’Inps, riconoscendo in tutti i casi le medesime garanzie in tema di cedibilità, di sequestrabilità e pignorabilità. Informazione. Il tema dell’informazione è fondamentale per consentire al lavoratore una scelta consapevole. È indispensabile far capire che il nostro sistema di Welfare ha ormai superato il monopolio pubblico in materia di previdenza. Si tratta di attivare, ad esempio, forme di ‘pubblicità progresso’ che, in maniera strutturale e prescindendo da interessi settoriali, sappiano coniugare l’imparzialità dell’informazione con l’esigenza di tutela dei lavoratori e delle imprese. Il concetto che, soprattutto in questo 17 momento, occorre far passare è quello di un sistema complementare che si avvale di strumenti finanziari al solo scopo di realizzare obiettivi sociali del tutto identici a quelli perseguiti attraverso la previdenza di base. 2.8 Confindustria. Previdenza complementare: bilanci e prospettive di Elio Schettino17 Gli ultimi due anni sono stati caratterizzati da una fase di attuazione della riforma della previdenza complementare da parte delle Istituzioni, delle Parti sociali e di tutti gli operatori del settore. Si può ora fare un primo bilancio sulla base dei problemi emersi. Si tratta di un bilancio sostanzialmente positivo. La adesioni alla previdenza complementare nel 2007 sono cresciute in modo soddisfacente. Alla fine del 2007, il numero complessivo degli iscritti alle forme pensionistiche complementari, secondo i dati Covip, superava i 4,5 milioni, con un aumento di oltre un milione e quattrocentomila unità, pari al 43% rispetto al corrispondente dato di fine 2006. Tuttavia, dopo l’iniziale incremento del numero degli aderenti, nel corso del 2008 si è registrato un rallentamento delle adesioni, attestatesi al 31 12 2008 a circa 4,9 milioni, con una crescita rispetto all’anno precedente del 7,2%. In particolare, i fondi pensione negoziali hanno registrato incrementi Responsabile Fisco, Finanza e Welfare di Confindustria. LAVORO WELFARE 109 impaginato LW 02 2009 q5 4-11-2009 12:19 Pagina 110 Parte seconda del 3,3% (oltre 2 milioni di iscritti). Appare quindi necessaria non una nuova riforma ma una azione mirata di rilancio dello sviluppo dei fondi pensione. Come è emerso dalle indagini più recenti, sul rallentamento delle adesioni hanno inciso una serie di fattori: la difficile situazione dei mercati finanziari nonché la difficoltà di disporre di somme da destinare al risparmio e la giovane età dei lavoratori, che rende meno urgente la necessità di costruire un sistema di previdenza complementare. Nell’attuale contesto, preme dunque porre l’attenzione sull’opportunità di creare condizioni di fiducia e affidabilità intorno alla previdenza complementare, anche attraverso l’introduzione di soluzioni mirate, realmente in grado di rimuovere gli ostacoli alla partecipazione. Anzitutto, è importante dare rinnovata evidenza alla finalità previdenziale dell’investimento nei fondi pensione. Occorre poi mettere in rilievo come il vantaggio derivante dalla partecipazione alla previdenza complementare sia rappresentato per l’aderente da un insieme di fattori, per cui al rendimento conseguito dal fondo pensione occorre sommare il vantaggio fiscale derivante da tale partecipazione e il contributo del datore di lavoro che, nei fondi pensione negoziali, rappresenta un significativo incremento del flusso contributivo. Preme evidenziare ai potenziali aderenti che le forme pensionistiche complementari, per la loro stessa natura, vanno guardate in un orizzonte temporale di 110 LAVORO WELFARE lungo termine, nel quale momenti di turbolenza dei mercati possono considerarsi come inevitabili. Senza contare che le stesse modalità di funzionamento dei fondi pensione tendono di per sé ad attenuare gli effetti delle oscillazioni dei mercati, prevedendo flussi di versamento periodici e, quindi, distribuiti nelle varie fasi di mercato. In questo senso, è necessario rafforzare l’attività promozionale, a livello istituzionale, che, per un verso, contribuisca a diffondere una cultura previdenziale e, per altro verso, ad ampliare l’educazione finanziaria, ai fini di una più ampia e corretta informazione sui prodotti previdenziali presenti sul mercato (fondi pensione negoziali, fondi aperti, PIP), con la massima trasparenza in termini di costi e rendimenti, anche in termini di prospettive future. La fase di implementazione della riforma della previdenza complementare, in uno alla recente crisi finanziaria, ha posto in evidenza anche l’opportunità di considerare interventi di carattere più propriamente tecnico sulla normativa di riferimento, per incentivare le adesioni. Tra questi, l’utilità di una riduzione, magari graduale, dell’attuale carico fiscale sui rendimenti dei fondi pensione nonché la completa deducibilità delle risorse a questi destinate potrebbe costituire un ulteriore stimolo all’adesione a forme di previdenza complementare. In tale modo si verrebbe anche a realizzare una razionalizzazione e semplificazione del sistema, tendendo all'adozione del cosiddetto schema EET, adottato nel- impaginato LW 02 2009 q5 4-11-2009 12:19 Pagina 111 la maggioranza dei paesi europei. È poi opportuno riprendere l’opera di revisione dei limiti e dei criteri di investimento previsti dal Dm.703/96, avviata sul finire del 2007. Se detta strumentazione si è rivelata negli anni funzionante ed efficace per il settore dei fondi pensione, tanto da aver attutito nel sistema l’impatto della recente bufera finanziaria, ciò nondimeno non si può trascurare che soltanto una adeguata diversificazione degli investimenti e un ampliamento delle asset class ammesse, parallelamente alla previsione di adeguati modelli di governance e di forti presidi di risk management, consentono di limitare gli effetti negativi sui patrimoni dei fondi dovuti alla crisi di singole entità o di specifici settori economici. È importante, inoltre, al fine di accrescere la fiducia nello strumento della previdenza complementare, migliorare il mercato delle rendite vitalizie nonché ancorare la maturazione della posizione individuale a garanzie di rendimento e consolidamento annuale dei risultati, attraverso l’introduzione di meccanismi di investimento anche nelle gestioni assicurative di ramo I. Un ulteriore impulso al settore può venire anche da appositi interventi sulle realtà ancora deboli e insufficienti in termini di adesioni alla previdenza complementare. In questo senso, si rende necessario incoraggiare la partecipazione alla previdenza complementare anche nelle piccole e medie imprese, dove si è registrata una bassa adesione. Per detta finalità, andrebbe ripresa l’ipotesi di costituzione di un Fondo di garanzia per l’accesso agevolato al credito, che possa rendere meno oneroso per le aziende di minori dimensioni rinunciare al Tfr dei lavoratori che aderiscono alla previdenza complementare. Altro significativo incentivo all’adesione potrebbe venire dalla attuazione della normativa sulla portabilità contrattata ‘in uscita’ del contributo datoriale verso altre forme pensionistiche complementari (art.14, comma 9, D.Lgs.252/05). In questo senso, spetta alla contrattazione collettiva la definizione dei limiti e delle condizioni (standard di trasparenza, politica dei costi, regole di governance) a cui subordinare la portabilità del contributo anche al di fuori dei fondi negoziali. Tra gli interventi di cui si discute da qualche tempo, la previsione della reversibilità della scelta circa l’adesione alla previdenza complementare andrebbe attentamente valutata. È infatti necessario garantire la continuità e la significatività del finanziamento della posizione individuale accesa presso il fondo pensione, nell’ottica di adeguate prestazioni future. Peraltro, come dimostrato da recenti indagini, tale soluzione non andrebbe in alcun modo ad incidere sullo zoccolo duro dei non aderenti, risultando oltremodo penalizzante nella prospettiva di lungo periodo ai fini dell’accrescimento del montante previdenziale e della rendita pensionistica. Siamo quindi arrivati a un punto cruLAVORO WELFARE 111 impaginato LW 02 2009 q5 4-11-2009 12:19 Pagina 112 Parte seconda ciale. Le basi per lo sviluppo della previdenza complementare nel nostro Paese sono state poste. Dobbiamo ora avviare una azione di correzione dei punti critici ancora esistenti. Dobbiamo porci quindi l’obiettivo di massimizzare i vantaggi che possono derivare da un buon sistema di previ- 112 LAVORO WELFARE denza complementare: a livello individuale, nella forma della integrazione del reddito al termine dell’attività di lavoro – necessaria in particolare per le generazioni più giovani – e a livello generale, quale incentivo al rafforzamento ed al recupero di competitività del sistema economico nel suo complesso. impaginato LW 02 2009 q5 4-11-2009 12:19 Pagina 113 Riflessioni conclusive 2.9 Crisi finanziaria e gestione dei fondi pensione: quali insegnamenti per il futuro? di Riccardo Cesari18 Sebbene i fondi pensione italiani, in particolare di tipo negoziale, siano stati, tra i portafogli gestiti, i meno colpiti dalla crisi finanziaria del 2008 (per l’intrinseca prudenza delle gestio- ni, per una legislazione stringente che non ha consentito investimenti perversamente ‘innovativi’, per l’attento controllo del rischio svolto dai vari soggetti coinvolti – gestori, amministratori, controllori e supervisori), tuttavia gli effetti della caduta dei mercati si sono fatti sentire sugli ammontari in gestione in misura mai sperimentata prima nel settore previdenziale: -6.3% il risultato 2008 (Fig. 1). Fig. 1 Rendimenti dei FP Negoziali 18 Università di Bologna. LAVORO WELFARE 113 impaginato LW 02 2009 q5 4-11-2009 12:19 Pagina 114 Parte seconda Ciò ha destato preoccupazione presso i lavoratori (dove sono finiti i miei soldi?), le rappresentanze sindacali (come accrescere le garanzie a protezione delle pensioni?), le autorità di controllo (a quali e quanti rischi sono esposti gli aderenti?). Alla luce degli avvenimenti succedutisi nell’ultimo anno e dei molti interrogativi emersi possono forse trarsi alcune considerazioni utili per il sistema finanziario in complesso e per i fondi pensione in specie. 2.9.1. La crisi e i mercati del risparmio gestito Le considerazioni, qui elencate in modo schematico, hanno validità generale, non circoscritta all’investimento previdenziale. a) Non ci sono extra rendimenti senza extra rischi. Le gestioni yield enhanced, monetario plus e simili promettono extra rendimenti poiché espongono ad extra rischi da non trascurare. Naturalmente è sempre possibile il viceversa, vale a dire incappare in prodotti con extra rischi senza neppure una (ragionevole) promessa implicita di extra rendimenti: le truffe sono sempre possibili in mercati non regolamentati e non trasparenti, massime in fasi di euforia di mercato. b) Il rischio è un concetto con molte dimensioni (risk is one word, not one number) molte delle quali tutt’altro che trascurabili. Tra le fonti di rischio più insidiose poiché meno visibili, va men114 LAVORO WELFARE zionato, come anche l’esperienza insegna, il rischio di credito (o di controparte) e il rischio di liquidità (o liquidabilità) di un titolo o prodotto finanziario. c) Il mercato, come segnalatore di rischio di credito, funziona meglio delle c.d. ‘agenzie’ (External Credit Assessment Institutions). In particolare, l’andamento di uno spread è molto più sensibile rispetto alle (non) variazioni di un rating (paradigmatico il caso Lehman, fallita a settembre 2008 con un rating stabile a Singola A fino a pochi giorni prima del default) e, in generale, indicatori di mercato sono più informativi di indicatori non marked to market. Inoltre sarebbe bene che il servizio di rating fornito agli stessi emittenti interessati alla buona riuscita del collocamento venisse, quanto meno, sottoposto a una stringente supervisione. d) La crisi del 2007 (subprime) – 2008 non è stata una crisi di mercato ma di non-mercato. La maggior parte dei prodotti creditizi che hanno dissestato i bilanci di banche e investitori erano infatti scambiati sul c.d mercato over the counter, di fatto un mercato bilaterale, primario, senza le garanzie, la liquidità e la trasparenza dei mercati (secondari) regolamentati. La sottovalutazione del rischio implicito di liquidabilità (marketability) ha visto la trasformazione dei vari derivati creditizi in asset tossici che hanno avvelenato i bilanci di molti intermediari finanziari internazionali e sospinto le impaginato LW 02 2009 q5 4-11-2009 12:19 Pagina 115 borse nel crollo di fine 2008. In prospettiva, i mercati OTC19, accettabili quando gli asset scambiati sono relativamente omogenei (v. il caso delle valute), andrebbero sostituiti con mercati regolamentati là dove la diversificazione di prodotto anziché un fine che riflette una domanda sofisticata diventa un mezzo per pratiche di non trasparenza e forme d’abuso dal lato dell’offerta. del contribuente). Scriveva Charles Kindleberger nel 1985, in pieno dibattito sulla deregulation internazionale che «la difesa degli inesperti dai disonesti» è un bene pubblico internazionale che richiede il coordinamento delle Vigilanze nazionali di pari passo con l’integrazione dei mercati. Il monito fu lasciato largamente disatteso e oggi mostra tutta la sua lungimiranza. e) La deregulation può essere accettabile sugli attivi nella misura in cui non è consentita sui passivi. In particolare, il grado di indebitamento va regolato se non altro perché è stato alla base di entrambe le crisi finanziarie epocali del 1929 e del 2008. Leverage (rapporto debito/capitale) di 50 o 60 (vale a dire 6.000 di debito a fronte di 100 di capitale proprio) non dovrebbero più essere consentiti. g) I problemi di solvibilità non si risolvono con interventi sulla liquidità. Il deleveraging dei consumatori e degli intermediari resta la strada obbligata per uscire dalla crisi in modo non effimero. f) La sola regolamentazione (e a fortiori l’autoregolamentazione) si sono mostrate insufficienti. In moti casi non serve una ri-regolamentazione ma più semplicemente un effettivo controllo dell’autorità. L’impianto dei controlli (cartolari e ispettivi) deve quindi essere rafforzato sia per evitare le truffe (selezione avversa degli ingenui) sia per frenare l’azzardo morale degli intermediari (la tentazione di rischiare coi soldi degli altri e in ultima analisi sulle spalle h) La separazione formale e sostanziale, durata oltre 60 anni, tra banche commerciali ed emittenti di prodotti d’investimento è stata un efficace strumento che non ha certo impedito le fluttuazioni del mercato (obiettivo impossibile e forse anche non auspicabile) ma ha evitato che le fasi di ascesa producessero abnormi bolle irrazionali e le fasi di caduta precipitassero in crisi epocali senza precedenti. Dopo la crisi del 1929, il Glass-Steagall Act del 1933 (come in Italia la Legge Bancaria del 1936), separò banche commerciali e banche d’investimento creando una configurazione che si è mantenuta intatta fino alla deregulation del 1986 e all’abrogazione formale del 1999. 19 Mercati OTC (Over The Counter) sono caratterizzati dal non avere i requisiti riconosciuti ai mercati regolamentati. Sono mercati la cui negoziazione si svolge al di fuori dei circuiti borsistici ufficiali. LAVORO WELFARE 115 impaginato LW 02 2009 q5 4-11-2009 12:19 Pagina 116 Parte seconda Il ritorno alla precedente separatezza, a discapito dell’attuale struttura di banca universale, da un lato renderebbe meno probabile il ripetersi di crisi creditizie globali e dall’altro ostacolerebbe il formarsi di giganti bancari risultati non solo too big to fail ma, in alcuni casi, persino too big to save. 2.9.2. La crisi e i fondi pensione La crisi ha anche sollevato alcuni specifici interrogativi, di seguito elencati sempre in modo schematico, sull’investimento previdenziale e sulla validità delle risposte finora offerte come standard di riferimento. a) Cosa si intende per ‘lungo periodo’ dopo la crisi del 2008? Fino al 2007, l’esperienza dell’ultimo trentennio, non certo privo di episodi di crisi, stava a dimostrare la forza di un trend crescente sopra le fluttuazioni di breve periodo. La c.d. ‘diversificazione temporale’ sembrava consentire all’investitore di lungo termine di incassare il premio al rischio senza subire in misura significativa la volatilità di mercato. Il crollo di borsa e il paragone che è stato fatto con la crisi del 1929 costringe oggi ad ampliare l’orizzonte storico per includere il ‘900 come un secolo non disomogeneo rispetto all’attuale. Si scopre così che ogni decennio del passato, (gli anni ’20, ’30, ’40 etc.) con l’eccezione del ventennio ’80 e ’90, ha visto crolli di borsa dell’ordine del -15% o superiori, con sensibile revisione al ribasso dei valori di lungo periodo del premio al rischio aziona116 LAVORO WELFARE rio. I dati usati in passato rischiano quindi di rappresentare un’anomalia su un orizzonte secolare. b) Sono ancora validi i metodi quantitativi classici? L’instabilità dei parametri (in particolare correlazioni e volatilità), i cambiamenti di regime, l’incertezza delle previsioni, accentuano le debolezze metodologiche e pratiche degli approcci tradizionali, soprattutto se applicati a problemi di allocazione di medio-lungo periodo. L’esame di proposte innovative e approcci robusti potrebbe andare nella direzione auspicata di soluzioni meno esposte all’incertezza (crescente) circa gli input dei modelli. c) Le gestioni life-cycle sono una valida soluzione? Una giustificazione delle gestioni di tipo life-cycle sta nella diversificazione temporale sopra accennata. L’analisi di ottimalità di tale soluzione va oggi ri-analizzata ed eventualmente riformulata, sia in ordine agli schemi di uscita-entrata da-nei comparti, sia in ordine al numero di comparti coinvolti. d) Sono ancora necessarie le innovazioni normative sui limiti agli investimenti dei fondi pensione (Dm.703/96)? Come è stato sottolineato, alcuni strumenti finanziari al centro (se non all’origine) della crisi e finiti in default o in grave penalizzazione, non erano accessibili ai fondi pensione per effetto del vigente Dm. 703/96, e quindi si potrebbe essere tentati di confermare impaginato LW 02 2009 q5 4-11-2009 12:19 Pagina 117 in toto la validità dell’impianto normativo corrente in tutta la sua configurazione. Tuttavia, è altrettanto vero che altri strumenti finanziari, risultati non meno dannosi, potevano entrare di diritto nel portafoglio del fondi pensione e se non l’hanno fatto è un merito da ascrivere alle capacità gestionali dei gestori e responsabili dei fondi più che a presunti vincoli di legge. Pertanto, anche alla luce della crisi finanziaria, le esigenze di revisione e aggiornamento della vigente normativa non sembrano venute meno e la legislazione andrebbe riconsiderata per accrescere (non certo ridurre) i presidi di controllo in un mercato che ha conosciuto, dal 1996, molte fasi critiche ma anche molte innovazioni (una per tutte: lo sviluppo dei mercati c.d. emergenti). In caso contrario, i fondi pensione rischiano di essere, ad un tempo, impreparati ad affrontare le prime e incapaci di trarre beneficio (in termini di rendimento ma anche di minor rischio) dalle seconde. Come già proposto nel corso della recente consultazione sul ‘nuovo 703’, le linee di intervento per un nuovo testo dovrebbero concentrarsi da un lato sul rafforzamento delle funzioni di risk management presso i fondi pensione e dall’altro, in parallelo e come conseguenza di tali, comprovate capacità, sul progressivo ampliamento dell’universo investibile a disposizione dei gestori finanziari. Resta inteso che tale ampliamento dovrebbe avvenire con esclusivo riferimento ai mercati regolamentati e con parallelo rafforzamento dell’Autorità di Vigilanza ispetti- va e cartolare. e) Sono ancora valide le gestioni a benchmark? Il benchmark (indice di mercato finanziario) è ormai entrato nel bagaglio culturale degli aderenti ai fondi pensione. Tuttavia, se è nella mente, non può dirsi che sia nel cuore dei lavoratori che continuano a guardare con interesse (se non con nostalgia) al rendimento del trattamento di fine rapporto (75% dell’inflazione più 1.5%). Tuttavia, le gestioni a benchmark (che rappresentano la quasi totalità dei comparti previdenziali non garantiti) sono solo una delle tre fondamentali tipologie gestionali. A esse vanno affiancate le gestioni a obiettivo assoluto, che può essere un obiettivo di rendimento (es. le gestioni con garanzia di minimo o con protezione del capitale) ovvero un obiettivo di rischio. Queste ultime sono relativamente nuove nel panorama gestionale, sia previdenziale che non. L’elemento interessante consiste nell’impostare una gestione (un comparto) con un obiettivo massimo di rischio (opportunamente definito e misurato) in modo da ridurre l’esposizione al rischio nelle fasi di crescita della volatilità per non superare il budget di rischio fissato nel mandato. Questo potrebbe, da un lato, venire incontro all’avversione al rischio (avversione alla perdita) tipica degli investitori retail e confermata di recente dalla reazione dei lavoratori aderenti di fronte alla crisi, dall’altro trarre vantaggio dalla correlazione negativa tra variazioni della vol e variazioni delle LAVORO WELFARE 117 impaginato LW 02 2009 q5 4-11-2009 12:19 Pagina 118 Parte seconda quotazioni azionarie largamente sperimentata in passato e confermata anche nei dati più recenti. 2.10 Note sulla previdenza complementare del pubblico impiego di Maurizio Sarti20 Quando mi è stato chiesto di scrivere un articolo che riguardasse la previdenza complementare nel pubblico impiego, le difficoltà di partenza, la scarsa adesione, in termini di tasso d’adesione all’unico fondo pensione attivo nel settore pubblico (Espero), lo stato dell’arte e le prospettive future e che fosse d’introduzione al progetto di legge presentato dal gruppo PD della Camera dei deputati, ho pensato che avrei potuto cavarmela percorrendo, con rigore, precisione e leggi alla mano, il lungo e tormentato percorso dalla riforma Dini (1995) alle riforme del terzo millennio. Insomma, avrei potuto svolgere il compito con diligenza e anche con poca fatica; ho scelto, invece, di uscire dal solco usuale e percorrere il sentiero, poco agevole, dell’esame critico. Negli anni Novanta le riforme pensionistiche, in ordine: Amato (1992), Dini (1995) e Prodi (1998), con l’aggiunta della Maroni (2004) e la correzione della Damiano (2008), operando in modo da rendere significativamente meno ge- nerosa la pensione pubblica, sollecitate dall’esigenza di contenere la spesa pensionistica che, a dire dei più, risultava essere sproporzionata se confrontata con quella impegnata per le altre voci dello stato sociale e insostenibile date le condizioni in cui versava (versa) il bilancio dello Stato, hanno creato i presupposti per un mutamento del comportamento delle persone di fronte alle fonti e agli strumenti del risparmio previdenziale. Era ragionevole attendersi, infatti, che gli italiani, di fronte alla magra prospettiva pensionistica, si gettassero sui fondi pensione come un naufrago sulla scialuppa di salvataggio. Ma la ragionevolezza non sempre alberga nei comportamenti umani; il più delle volte l’aspetto psicologico ha la meglio sul raziocinio. La ritrosia a mettere in gioco la propria liquidazione, il timore verso i rischi insiti negli investimenti finanziari e la contrarietà ad assumere impegni di difficile revocabilità di lungo periodo, hanno giocato un ruolo determinante nel comportamento concreto delle persone. Chi si attendeva un passaggio naturale dal ‘ci pensa lo Stato’ al ‘anche io devo fare la mia parte per garantirmi una vecchiaia tranquilla’, è rimasto deluso. Ma è tutta colpa di noi lavoratori che non abbiamo capito? Oppure le scelte delle parti sociali, prima, e del legislatore, poi, si sono basate solo sulla presunzione, e non sulla conoscenza, delle tendenze delle persone? Io, 20 È tra i fondatori di Previambiente (Fondo pensione complementare dei lavoratori dell'igiene ambientale e dei settori affini); funzionario Inpdap, è stato Presidente della Commissione previdenza complementare Tfr/Tfs e attività internazionali. 118 LAVORO WELFARE impaginato LW 02 2009 q5 4-11-2009 12:19 Pagina 119 personalmente, propendo per questa seconda ipotesi. Come è possibile pensare che intere generazioni che, per un lungo periodo, sono state abituate a pensare che la pensione non era annoverabile tra le preoccupazioni della vita, solo perché era uscita una legge che avrebbe portato, come conseguenza non dichiarata, una contrazione della pensione attesa, avrebbero dovuto cambiare le loro abitudini? Come è stato possibile pensare che generazioni che ancora non erano sul mercato del lavoro avrebbero dovuto interessarsi al loro futuro pensionistico, quando la stragrande maggioranza delle corti presenti in fabbrica e negli uffici nel 1995 erano state escluse dagli effetti di quelle riforme? Però proprio queste scelte, dettate dalla necessità di riformare il sistema pensionistico con un sostanziale consenso dei sindacati, ha prodotto la persistenza di una generale insensibilità nei confronti del risparmio previdenziale. Se coloro che allora avevano nelle mani il potere di decidere fossero stati coscienti degli effetti delle scelte riformatrici realizzate, avrebbero, forse, evitato accuratamente di rendere volontaria l’adesione al fondo pensione e, ancor più, di appesantirla con l’obbligo di conferire in tutto o in parte il Tfr. Vale la pena di rammentare che in quei paesi dove la libertà individuale è tenuta in debito conto, il fondo pensione previsto contrattualmente è concepito come benefit e, dunque, come un diritto. Mi si può obiettare che in quelle realtà la pensione di primo pilastro è ben poca co- sa. Ma se così stessero effettivamente le cose, se il tasso di sostituzione del primo pilastro nel nostro paese fosse ancora considerabile sufficientemente generoso, perché ci dovremmo preoccupare del basso grado di appeal dei fondi pensione domestici? Prima di addentrarmi nel mondo del comparto del pubblico impiego, credo sia necessario esprimere un’ulteriore considerazione. A fronte della scelta dichiarata di rendere volontaria l’adesione a una forma pensionistica complementare, anche qualora questa fosse istituita per via negoziale, e considerando che era nella piena coscienza del legislatore e dei governi l’indispensabilità di una pensione complementare da affiancare a quella pubblica, ci saremmo dovuti attendere l’attivazione di un poderoso intervento comunicativo da parte delle istituzione, un po’ sulla scorta di quello realizzato sulla cintura di sicurezza in auto e il casco in moto, interventi permanenti nelle scuole e formazione di personale specializzato negli uffici del lavoro e nelle sedi periferiche degli enti previdenziali. Il fatto che, dopo aver emanato le leggi di riforma, le istituzioni si sono chiamate fuori, salvo una breve parentesi durante il semestre del conferimento del Tfr, ha trasmesso da un lato il senso di marginalità della previdenza complementare (se lo Stato non se ne preoccupa perché me ne dovrei preoccupare io?) e dall’altro il dichiarato disinteresse dello Stato per il futuro dei suoi cittadini. Quanto ho fino a ora rappresentato coLAVORO WELFARE 119 impaginato LW 02 2009 q5 4-11-2009 12:19 Pagina 120 Parte seconda me considerazioni verrà, nelle righe che seguono, declinato nel mondo del pubblico impiego e nella particolare condizione normativa e non solo. Infatti, i fenomeni appena descritti nel mondo pubblico vengono riprodotti e amplificati. In origine la L.335/95 (riforma Dini) prevedeva che a tutti i pubblici dipendenti, indipendentemente dalla data di assunzione e, quindi, dell’anzianità posseduta all’entrata in vigore della legge stessa, a decorrere dal primo gennaio del 1996 si sarebbe applicato il Tfr in luogo delle indennità di fine servizio a quella data vigenti. Le parti, però, valutarono che non vi fossero le condizioni per un’operazione di estensione generalizzata del Tfr. Mentre il sindacato era combattuto, da una parte, da una generale supposta maggiore convenienza della buonuscita rispetto al Tfr e, dall’altra, dall’esigenza della conversione della stessa in Tfr per poter avviare, anche nel settore pubblico, i piani di previdenza complementare, il governo era in ansia per l’onere che sarebbe derivato da una generalizzata estensione del Tfr in ambito pubblico. Una persona ragionevole rileverebbe la forte contraddizione tra le due, opposte, preoccupazioni ma, alla fine degli anni novanta, l’ostilità più o meno latente da parte dei dipendenti pubblici a vedersi ‘scippata’ la buonuscita ebbe la meglio e le parti giunsero ad un compromesso, che richiese svariati anni e svariate leggi per poterlo normare, secondo il quale era possibile per il pubblico dipendente trasformare in 120 LAVORO WELFARE Tfr il trattamento di fine servizio in godimento solo attraverso l’adesione al fondo pensione complementare di origine negoziale. Tale soluzione rispondeva positivamente sia alla parte sindacale, in quanto permetteva di rimettere alla volontà del dipendente pubblico sia l’adesione al fondo pensione che, conseguentemente, la trasformazione della buonuscita in godimento in Tfr, sia la parte datoriale che vedeva realizzato l’obiettivo di contenere i costi dell’operazione, congiungendo, per tale via, due resistenze: quella di abbandonare la buona, vecchia buonuscita e quella di aderire a un programma previdenziale fortemente vincolato. Quindi, anche nel caso dei dipendenti pubblici, le disutilità legate ai vincoli presenti nella normativa generale della previdenza complementare (difficoltà ad uscire e vincolo alla destinazione del Tfr), congiunti con quelli relativi alla trasformazione della buonuscita in Tfr, produssero i loro effetti disincentivanti. Occorre, in proposito, porre in evidenza che, anche in questa vicenda, le parti e il legislatore si comportarono in modo non dissimile a quanto fatto in occasione della riforma previdenziale del 1995, prevedendo, per la generazione non ancora al lavoro nella pubblica amministrazione nel 2000, l’adozione del Tfr in luogo dell’indennità di fine servizio adottata dai loro colleghi più anziani. Ancora una volta le riforme produssero efficacia per chi non c’era mentre, per le generazioni in attività di servi- impaginato LW 02 2009 q5 4-11-2009 12:19 Pagina 121 zio, tutto sarebbe rimasto inalterato se solo lo avessero voluto. Da quel momento, comunque, sarebbe stato possibile, con qualche anno di ritardo rispetto al settore privato, avviare la previdenza complementare anche nel settore pubblico e così avvenne almeno per il comparto della scuola, sia pubblica che privata, mentre per altri comparti pubblici (dipendenti degli enti locali, della sanità, dei ministeri e degli enti pubblici non economici) pur essendo, ormai da almeno un anno ad oggi, pronti tutti gli atti necessari per la costituzione dei relativi fondi pensione le parti non hanno ancora designano gli organi statutari e, quindi, nei fatti impediscono che i fondi pensione Perseo (enti locali e sanità) e Sirio (ministeri, enti pubblici non economici, Cnel ed Enac) possano avviare la loro attività. Mentre, nel caso dei comparti delle agenzie fiscali, dell’università e della ricerca, le parti devono ancora, colpevolmente, decidere che fare. Nel settore pubblico, ancor più, se possibile, che nel settore privato, l’assenza delle istituzioni ha giocato un ruolo frenante e disincentivante per l’avvio e l’implementazione della previdenza complementare, considerando che in questo caso le istituzioni indossano anche le vesti del datore di lavoro. Nel frattempo è intervenuta una riforma complessiva della previdenza complementare, il D.Lgs.252/05, che ha, soprattutto dal punto di vista fiscale, migliorato la precedente normativa, ma tale riforma non trova applicazione per il pubblico impiego, creando, di conse- guenza, un’ingiustificata penalizzazione nei confronti dei dipendenti pubblici che come tali sono soggetti alla normativa previgente (D.Lgs.124/93), mentre nella loro veste di liberi cittadini sono destinatari, come tutti gli altri, della nuova disciplina. Quasi uno sdoppiamento della personalità. Durante la breve vita del precedente governo, in ambito Ministero del lavoro, si era tentato di porre fine a tale disuguaglianza, attraverso un disegno di legge che estendesse anche al pubblico impiego la disciplina del D.Lgs. 252/05 ma, la fine prematura della legislatura, impedì il concretizzarsi del progetto. Quando si parla di estensione della disciplina generale al pubblico impiego occorre tener conto, comunque, delle sue particolari specialità. In occasione dell’estensione del Tfr al pubblico impiego, infatti, si pose mano ad un altro aspetto, relativo al conferimento dello stesso al fondo pensione. Dato che il conferimento avrebbe determinato, comunque, un’uscita di denaro dalle casse dello Stato, le parti concordarono che il conferimento sarebbe avvenuto solo figurativamente, il Tfr conferito sarebbe rimasto nelle casse dello Stato, l’Inpdap avrebbe provveduto a contabilizzarlo e, per quanto riguarda la rivalutazione, lo avrebbe incrementato, transitoriamente, sulla base del rendimento medio netto di un paniere di fondi pensione in attività, mentre, una volta raggiunto il consolidamento della struttura finanziaria, avrebbe adottato il rendimento effettivo dei comparti d’inLAVORO WELFARE 121 impaginato LW 02 2009 q5 4-11-2009 12:19 Pagina 122 Parte seconda vestimento del relativo fondo pensione. Ora, il problema che si pone ai fondi pensione del pubblico impiego (attualmente solo a quello del comparto scuola: ‘Espero’) è: quando si realizza il consolidamento della struttura finanziaria? Per comprendere la previsione normativa (Dpcm. 20/12/1999) occorre tornare indietro di dieci anni. In quel periodo il normale sviluppo di un fondo pensione negoziale, dopo la fase transitoria, nella quale il fondo si limitava ad investimenti di conto corrente e pronti contro termine, passava per una prima fase cosiddetta di monocomparto, consistente in un investimento unico per tutti gli aderenti, composto, mediamente, di una consistenza obbligazionaria oscillante tra l’70 e il 80% e una consistenza azionaria oscillante tra il 20 e il 30%, e successivamente si evolveva in una gestione multicomparto, costituendo due e più comparti d’investimento con diversi profili di rischio. Alla realizzazione di quest’ultima fase si poteva considerare il fondo adulto, avendo evoluto la propria struttura finanziaria dal mono al pluricomparto. Dal 1999 al 2009, però, è passato un decennio e questo passaggio da mono a multicomparto si è andato dissolvendo, anche per volontà del legislatore che, con la riforma del 2005, ha disposto che tutti i fondi pensione che volessero accogliere il Tfr inoptato avrebbero dovuto costituire un comparto garantito in grado di realizzare un rendimento analogo alla rivalutazione legale del Tfr. Conseguentemente, anche Espero, che accoglie anche lavoratori del set122 LAVORO WELFARE tore privato, ha dovuto costituire, a seguire la fase transitoria, un comparto garanzia, oltre al classico comparto bilanciato, e, quindi, giocoforza maturare rapidamente l’età adulta. L’esigenza del passaggio della rivalutazione del figurativo dalla media ponderata del paniere al rendimento effettivo dei comparti del fondo pensione è dettata dal bisogno di rendere coerente il rendimento di quanto in gestione diretta del fondo pensione con quanto in gestione figurativa, al fine di permettere al fondo stesso di rispondere del proprio operato ai propri aderenti, cosa che non sarebbe possibile nella situazione attuale, nella quale il rendimento del figurativo dipende dall’operatività di altri fondi pensione negoziali e dai risultati dei loro comparti d’investimento. Si tratta ora di superare le disarmonie presenti tra settore privato e settore pubblico, permettendo a quest’ultimo di allinearsi, pur con le sue specificità, alla normativa generale abbandonando definitivamente la superata normativa del 1993 e di costituire rapidamente i fondi pensione dei rimanenti comparti del pubblico impiego. Con la proposta di legge presentata dal PD è possibile realizzare il primo obiettivo, mentre dipende solo dalla volontà delle parti dare vita ai fondi pensione per il restante personale pubblico contrattualizzato. Un’ultima, doverosa, annotazione riguarda i dipendenti pubblici non contrattualizzati (in primo luogo forze armate e forze dell’ordine). Per essi, e impaginato LW 02 2009 q5 4-11-2009 12:19 Pagina 123 non solo, la citata proposta di legge risolve il problema relativo all’abbandono della buona, vecchia buonuscita, stante che a detto personale non si applica la disciplina relativa al Tfr dei pubblici dipendenti contrattualizzati, dando la possibilità di aderire a un fondo pensione negoziale anche con i soli contributi propri e del proprio datore di lavoro e, per questa via, avviare anche in quel settore la previdenza complementare. LAVORO WELFARE 123 impaginato LW 02 2009 q5 4-11-2009 Parte seconda 124 LAVORO WELFARE 12:19 Pagina 124 impaginato LW 02 2009 q5 4-11-2009 12:27 Pagina 125 Proposte di legge del PD 2.11 Proposta di legge: estensione delle disposizioni in materia di forme pensionistiche complementari ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni* Iniziativa dei deputati Damiano e altri 2.11.1 – Relazione di presentazione Onorevoli Colleghi! – Il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.252 Disciplina delle forme pensionistiche complementari non riguarda i dipendenti pubblici. Per costoro, la legge di delega 23 agosto 2004, n.243 prevedeva che la legislazione delegata in materia doveva essere emanata tenendo conto, oltre che dei principi valevoli per la generalità dei lavoratori dipendenti da applicarsi con le necessarie armonizzazioni, anche di criteri particolari in base ai quali occorre far riferimento: • le specificità dei singoli settori; • l’interesse pubblico connesso all’organizzazione del lavoro; • l’esigenza di efficienza dell’apparato amministrativo pubblico. In ragione delle specificità sopra richiamate, per i dipendenti pubblici si rende necessario, per un verso, confermare le norme peculiari con le quali è avvenuta l'estensione della previdenza complementare nei loro confronti e, in particolare, quelle disposizioni relative alla natura figurativa degli accantonamenti del trattamento di fine rapporto destinati a previdenza complementare ed il loro conferimento alla fine del rapporto di lavoro, almeno fino a quando non saranno disponibili risorse in grado di consentire il trasferimento ai fondi pensione delle quote di Tfr con la stessa periodicità prevista per le altre voci di contribuzione. Per altro verso, si esclude l'applicazione di alcuni istituti come il conferimento tacito e si condiziona la portabilità del contributo datoriale previsto per chi aderisce alle forme pensionistiche collettive e la possibilità di aderire mediante il solo conferimento di Tfr. Si tratta, infatti, di istituti poco compatibili con le peculiarità della previdenza complementare dei dipendenti pubblici. Le * Presentata alla Camera dei Deputati. LAVORO WELFARE 125 impaginato LW 02 2009 q5 4-11-2009 12:19 Pagina 126 Parte seconda altre disposizioni introdotte dal D.Lgl. 252/2005 (tra le quali quelle in materia di: fiscalità, accesso alle prestazioni, parificazione tra le varie forme, libertà di scelta e spostamento tra le varie forme pensionistiche) sono, invece, integralmente estese. La possibilità di conferire il Tfr anche a forme pensionistiche individuali diverse dai fondi negoziali rende necessario un coinvolgimento dell'Inpdap in sede di definizione delle procedure di acquisizione e comunicazione dati poiché il compito di contabilizzare, rivalutare e trasferire i montanti figurativi delle quote di Tfr grava sull'istituto previdenziale, che dovrebbe interloquire con più di centocinquanta forme pensionistiche complementari. A tal riguardo, si propongono una serie di disposizioni di modifica e integrazione del D.Lgl.252/2005, secondo il seguente schema: Articolo 1 Comma 1. Conferma il gruppo di disposizioni oggi vigenti mediante le quali, con il concorso della contrattazione collettiva, è avvenuta l'estensione ai dipendenti pubblici del trattamento di fine rapporto e della previdenza complementare. In particolare queste disposizioni prevedono: • l'estensione del Tfr ai dipendenti assunti successivamente al 31 dicembre 2000 e la permanenza in regime dei trattamenti di fine servizio, per i dipendenti assunti a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2000; • la possibilità per i dipendenti pubblici in regime di trattamento di fine servizio 126 LAVORO WELFARE di optare per il Tfr mediante l'adesione ad un fondo pensione complementare; • l'attribuzione dell'obbligo di corresponsione del trattamento di fine rapporto a quegli enti che enti che provvedono anche al pagamento dei trattamenti di fine servizio; • l'obbligo di destinazione dell'intero Tfr a previdenza complementare per il personale in regime di Tfr assunto dopo il 31 dicembre 2000; • la natura figurativa degli accantonamenti al trattamento di fine rapporto che, contabilizzati e rivalutati dall'Indpap in base ad un tasso pari alla media dei rendimenti conseguiti da un paniere di fondi individuati con decreto del ministro dell'Economia e delle finanze, sono trasferiti alla forma pensionistica complementare alla cessazione del rapporto di lavoro. Comma 2. Si prevede l'esclusione delle disposizioni del D.Lgl.252/2005, relative al conferimento tacito del Tfr nonché alla portabilità del contributo datoriale. L’estensione del conferimento tacito non appare compatibile con la natura virtuale o figurativa degli accantonamenti al Tfr. Occorre, tenere presente, inoltre, che la gran parte dei dipendenti pubblici è in regime di trattamento di fine servizio ed il conferimento tacito interesserebbe una quota residuale né, d'altro canto, appare ipotizzabile un'applicazione dell'istituto anche a chi è in regime di trattamento di fine servizio prevedendo la trasformazione automatica di questa prestazione in Tfr. Su tutti gli altri aspetti (tra i quali: fiscalità, accesso alle prestazioni, parificazione tra le varie forme, libertà di scelta impaginato LW 02 2009 q5 4-11-2009 12:19 Pagina 127 e spostamento tra le varie forme pensionistiche) le disposizioni di cui al D.Lgs.252/2005 sono integralmente estese ai pubblici dipendenti. Comma 3. Per quanto riguarda la facoltà di opzione alla trasformazione in Tfr degli attuali trattamenti di fine servizio viene confermata la scadenza del 31 dicembre 2010, prevista dall’ultimo accordo intercompartimentale per il personale contrattualizzato, e, contestualmente all’entrata in vigore della norma in trattazione, viene data facoltà a tutti i dipendenti delle Pubbliche Amministra-zioni, compreso il personale non contrattualizzato, di aderire alle forme pensionistiche complementari anche con il solo contributo proprio e del datore di lavoro. Comma 4. Si conferma la necessità di acquisire un’espressione esplicita di volontà da parte del lavoratore dipendente già in servizio alla data del 31 dicembre 2000, al fine di consentire il passaggio dal regime del Tfs a quello del Tfr. Comma 5. Si prevede il coinvolgimento dell’Inpdap in sede di definizione di procedure di acquisizione e comunicazione di dati anagrafici, retributivi e contributivi. La portabilità del Tfr – che rimane virtuale e quindi contabilizzato dall’Inpdap – verso una forma pensionistica individuale pone l’esigenza che l’Istituto debba attrezzarsi per interloquire con le oltre 150 forme pensionistiche complementari (comprendenti fondi aperti e Pip gestiti da compagnie di assicurazione) anche al fine di seguire i lavoratori nei loro spostamenti da una forma all’altra e di sapere a quale fondo conferire il montante figurativo alla cessazione del rapporto di lavoro. Ciò potrà avvenire a condizione che si adottino standard procedurali definiti dall’Istituto che riducano il più possibile l’impatto organizzativo e che favoriscano la semplicità di regole. Comma 6. L'art.74 della L.388/2000, al comma 4 prevede che, per i dipendenti degli enti pubblici il cui ordinamento del personale rientri nella disciplina propria o delegata della Regione Trentino Alto Adige e delle Province autonome di Trento e Bolzano e della Regione valle d'Aosta, il pagamento del trattamento di fine rapporto avviene da parte degli enti di appartenenza e non da parte dell'Inpdap. Contestualmente cessa la contribuzione verso la gestione dei trattamenti di fine servizio dell'Inpdap. Questo passaggio di competenze può avvenire solo garantendo l'assenza di oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. In attesa che le norme di attuazione degli statuti di autonomia di queste regioni e province dotate di speciale autonomia regolino questo passaggio di competenze indicando anche la copertura finanziaria, vengono confermate alcune norme della legislazione provinciale delle Province di Trento e Bolzano che hanno attuato, mediante l'istituzione del cosiddetto ‘Tfr provinciale’, l'art.2, comma 5, della L.335/1995 prima che entrasse in vigore il Dpcm 20 dicembre 1999 che ha esteso il tfr e la previdenza complementare alla generalità dei dipendenti pubblici. Le citate norme della legislazione provinciale, che vengono confermate, riguardano i dipendenti della gran parte delle amministrazioni locali del Trentino LAVORO WELFARE 127 impaginato LW 02 2009 q5 4-11-2009 12:19 Pagina 128 Parte seconda Alto Adige. Il personale delle restanti amministrazioni pubbliche presenti nel territorio delle due province è ricompreso, invece, nel citato Dpcm 20 dicembre 1999 e successive modifiche. Comma 7. Il governo è delegato a regolamentare l’accesso del personale non contrattualizzato alla previdenza complementare per mezzo di uno o più decreti legislativi. Tali decreti dovranno essere emanati entro sei mesi dall’approvazione della legge e previo confronto con le rappresentanze e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative. Con questo comma si mira a sanare l’attuale deficit procedurale e normativo in ordine alla previdenza complementare relativamente al personale non contrattualizzato, previo confronto con gli organi di rappresentanza, di cui alla L.382/1978, e con le organizzazioni sindacali. mentare avviene figurativamente secondo le modalità e le misure determinate dal Dpcm 20 dicembre 1999 e successive modifiche e tenuto conto delle regole procedurali indicate dall’Inpdap. Articolo 2 L’articolo in trattazione esclude che l’adesione ad una forma pensionistica complementare possa avvenire con il solo conferimento del Tfr che, in quanto caratterizzato dalla figuratività, determinerebbe esclusivamente oneri a carico delle gestioni dei fondi pensione e, di conseguenza, sul conto individuale dell’iscritto. Articolo 5 Dispone la soppressione del comma 6 dell'art. 23 del decreto legislativo D.Lgs. 252/05 che prevede l'esclusiva ed integrale applicazione della normativa previgente ai dipendenti pubblici, fino all'emanazione del decreto legislativo di attuazione dell'art.1, comma 2, lett.p) della L.243/2004. Articolo 3 In coerenza con quanto indicato al precedente art.2, è precisato che l’adesione a forme pensionistiche individuali avviene sempre mediante un contributo a carico del lavoratore e che l’accantonamento di Tfr destinato a previdenza comple- Articolo 6 Coerentemente con l’esigenza di regolarizzare il conferimento del contributo a carico del datore di lavoro, alla cui copertura si è provveduto con l’art.26, comma 18, della L.448/1998, procede alla modifica del comma 2 dell’art.74, 128 LAVORO WELFARE Articolo 4 In conseguenza della non applicabilità del comma 9, art.8, del D.Lgs.252/05 ai dipendenti pubblici e in coerenza con le previsioni statutarie di alcuni fondi pensione del pubblico impiego, che consentono l'adesione di dipendenti del settore privato, indicati tra i settori affini (formazione professionale e scuole private per Espero e sanità privata per il FP dei dipendenti degli Enti Locali – Regioni Sanità), è stato predisposto il comma aggiuntivo 9.bis che prevede, in tali casi, una specifica linea d'investimento in cui includere il Tfr eventualmente conferito a seguito di scelta tacita. impaginato LW 02 2009 q5 4-11-2009 12:19 Pagina 129 L.388/2000. La modifica apportata consente il conferimento al fondo pensione del contributo a carico del datore di lavoro, contestualmente al conferimento del contributo a carico del lavoratore. Analoga procedura è attualmente in essere per il comparto della scuola (Legge 24 dicembre 2007, art.1, comma 502). Articolo 7 Definisce la procedura per il passaggio dal rendimento medio del paniere di fondi pensione previsto dal Dpcm 20 dicembre 1999 ai rendimenti effettivi dei singoli comparti d’investimento istituiti dai fondi pensione dei pubblici dipendenti ai fini della rivalutazione delle quote figurative relative alle quote di Tfr conferite al fondo pensione e all’eventuale quota prevista dal comma 56 dell’art.59 della L.449/1997. 2.11.2 – Modifiche di testo Articolo 1 Dopo l'art. 22 del D.Lgl.252/2005 è aggiunto il seguente: Articolo 22bis Norme particolari per i dipendenti pubblici 1. Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del D.Lgl.165/2001, continuano a trovare applicazione, per quanto non espressamente modificato dal presente decreto, le seguenti disposizioni: - art.2, commi 5-8, della L.335/1995; - art.59, comma 56, della L.449/1997; - art.26, commi 18-20, della L. 448/1998; - Dpcm 20 dicembre 1999 e successive modifiche; - Dpcm 2 maggio 2003; - art.74 della L.388/2000 e successive modifiche. 2. Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del D.Lgl.165/2001, non trovano applicazione le seguenti disposizioni di cui al presente decreto: - art.8, commi 7, 8 9 e 10; - art.9; - art.23, comma 8 3. La facoltà di opzione per la trasformazione delle indennità di fine servizio in trattamento di fine rapporto, istituita dall’art.59, comma 56, della L.449/1997 e successivamente disciplinata dal Dpcm 20 dicembre 1999, può essere esercitata entro e non oltre il 31 dicembre 2015. Dall’entrata in vigore della presente legge i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, destinatari delle indennità di fine servizio, comunque denominate, possono aderire alle forme pensionistiche complementari con il solo contributo proprio e con quello a carico del datore di lavoro nei limiti e secondo le modalità stabilite dai contratti o accordi collettivi, fatta salva la possibilità per il lavoratore di determinare l’entità della contribuzione a proprio carico in misura superiore. 4. All’art. 1, comma 1, del Dpcm20 dicembre 1999, dopo le parole del primo periodo ‘mediante sottoscrizione’ sono aggiunte le seguenti ‘di apposita sezione’. 5. Ai fini dello svolgimento delle attività e degli adempimenti di cui al Dpcm 20 dicembre 1999 a carico dell'Istituto nazionale di previdenza ed assistenza dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (Inpdap) in materia di previdenza complementare, le forme pensionistiche comLAVORO WELFARE 129 impaginato LW 02 2009 q5 4-11-2009 12:19 Pagina 130 Parte seconda plementari alle quali aderiscono dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del D.Lgl. 165/2001 predispongono procedure di acquisizione e trasmissione dei dati anagrafici, retributivi e contributivi tenuto conto delle istruzioni operative fornite in materia dall'Inpdap. 6. In attesa dell'attuazione del comma 4, dell’art.74 della L.388/2000 continuano a trovare applicazione l'art.9 della L.2/1997 della Provincia autonoma di Trento, l'art.5, comma 3 della L.1/2000 della Provincia Autonoma di Trento, l'art.22 della L.1/1999 della Provincia autonoma di Bolzano e l'art.8 della legge 8 aprile 2004 della Provincia autonoma di Bolzano che hanno dato attuazione all'art.2, comma 5, della L. 335/1995 prima dell'entrata in vigore del Dpcm 20 dicembre 1999 e successive modifiche con riferimento al personale dipendente dalle Province Autonome nonché dagli enti pubblici da esse dipendenti o il cui ordinamento rientra nella competenza propria o delegata delle stesse. 7. Il Governo, fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a sostenere e favorire lo sviluppo della previdenza complementare per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili; gli avvocati e i procuratori dello Stato; il personale delle forze armate e della polizia di Stato; il personale della carriera diplomatica e prefettizia; i professori e i ricercatori universitari e i di130 LAVORO WELFARE pendenti delle amministrazioni pubbliche non previste dall’elenco di cui all’art.1, comma 2 del D.Lgl.165/2001. I decreti dovranno essere conformi alla normativa in essere per tutti gli altri dipendenti pubblici e a tal fine dovranno conformarsi, per quanto compatibile, ai principi e criteri direttivi di cui all’art.1, comma 2, della L.243/2004. Gli schemi dei decreti legislativi sono adottati ai sensi del presente comma dal Consiglio dei Ministri, previo confronto con gli organi di rappresentanza dei militari e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative del personale e sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto. Le Commissioni possono chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero degli schemi trasmessi nello stesso periodo all'esame delle Commissioni. Articolo 2 1. Dopo il comma 10, dell’art.8 del D.Lgl.252/2005, è aggiunto il seguente: “10bis. Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art.1, comma 2, del D.Lgl.165/2001, l’adesione ad una forma pensionistica complementare non può avvenire mediante il solo conferimento del Tfr e la contribuzione alle forme pensionistiche collettive avviene esclusivamente secondo le modalità previste impaginato LW 02 2009 q5 4-11-2009 12:19 Pagina 131 dall’art.3, comma 2, e dall’art.8, comma 3, ferma restando la possibilità per il lavoratore di determinare l’entità della contribuzione a proprio carico anche in misura superiore.” Articolo 3 1. Dopo il comma 4 dell’art. 13 del D.Lgl.252/2005 è aggiunto il seguente: “4bis. Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgl.165/2001 l’adesione alle forme di cui al comma 1 avviene mediante destinazione di una quota dei propri redditi ed, eventualmente, delle quote di accantonamento di tfr secondo le modalità previste dal Dpcm 20 dicembre 1999 e successive modifiche e dal comma 3 dell’art. 22bis del presente decreto”. Articolo 4 1. Dopo il comma 9, dell'art. 8 del D.Lgs.252/2005 è aggiunto il seguente: 2. "9.bis Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari rivolte ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni che accolgono anche dipendenti del settore privato, prevedono, in caso di conferimento tacito del Tfr, l'investimento di tali somme nella linea a contenuto più prudenziale tale da garantire la restituzione del capitale e rendimenti comparabili, nei limiti previsti dalla normativa statale e comunitaria, al tasso di rivalutazione del Tfr." Articolo 5 1. È soppresso il comma 6 dell'art.23 del D.Lgs.252/2005. Articolo 6 1. Sostituire il comma 2 dell’art.74 della L.388/2000 con il seguente: “2. A decorrere dal 2009 le quote del contributo a carico del datore di lavoro per la previdenza complementare di cui al comma 1 e già iscritte, per l’anno 2007, nel capitolo 2156 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze sono iscritte in appositi capitoli di bilancio dello stato di previsione delle singole amministrazioni con apposite decreto del Ministro dell’economia e delle finanze secondo i criteri di riparto di cui al’art. 2, comma 3, del Dpcm 20 dicembre 1999 e successive modifiche. La quota del contributo del datore di lavoro è versata al relativo fondo di previdenza complementare è versata con le stesse modalità previste dalla normativa vigente per il versamento della quota a carico del lavoratore”. Articolo 7 1. dopo il comma 4 dell’art.8 del D.Lgs. 252/2005 è aggiunto il seguente: “4 bis. A seguito dell’avvio della gestione finanziaria mediante affidamento delle risorse a gestori specializzati di cui all’art.6, comma 1, trascorsi trenta giorni dall’invio alla Covip delle convenzioni di gestione, i fondi di previdenza complementare per i dipendenti della pubblica amministrazione possono attivare procedure di comunicazione all’Inpdap, ovvero agli Enti Pubblici non Economici, agli Enti di ricerca e sperimentazione e agli Enti per il cui personale non è prevista l’iscrizione all’Inpdap ai fini del trattamento di fine rapporto, dei tassi di rendimenLAVORO WELFARE 131 impaginato LW 02 2009 q5 4-11-2009 12:19 Pagina 132 Parte seconda to realizzati dai corrispondenti comparti d’investimento ai fini della rivalutazione del montante figurativo di cui all’art.2, comma 5, del Dpcm 20 dicembre 1999. I fondi pensione dei dipendenti della pubblica amministrazione comunicano alle parti istitutive l’avvenuta sottoscrizione delle convenzioni di gestione. 2.12 Proposta di legge: costituzione di fondi di riserva presso le forme di previdenza complementare* d’iniziativa dei deputati Damiano e altri. 2.12.1 – Relazione di presentazione Onorevoli Colleghi! – Il sistema della previdenza complementare nel nostro Paese già oggi rappresenta una parte importante del reddito futuro dei lavoratori che andranno in pensione. L'ammontare delle future pensioni dipenderà dunque sempre di più dal risparmio derivante dalla previdenza privata. Il precedente Governo aveva intrapreso un’azione tesa da una parte a incrementare i lavoratori iscritti alle forme di previdenza e dall’altro a definire un quadro normativo che doveva corrispondere anche all’evoluzione delle situazioni relativamente ad un tema così complesso ma determinante per il futuro dei lavoratori. La necessità e l’utilità per i lavoratori di aderire a forme di previdenza complementare è fuori discussione, ma dobbiamo essere consapevoli che questo significa fornire agli stessi gli strumenti e le ga* Presentata alla Camera dei Deputati. 132 LAVORO WELFARE ranzie idonee per poter usufruire di questo istituto con estrema tranquillità. Questo è tanto più vero in una situazione particolare come quella che stiamo attraversando a livello mondiale. Nonostante questo contesto di crisi, vanno ribaditi alcuni degli elementi tipici della previdenza complementare per ricordare che su di essi è possibile fondare una più stabile fiducia nella opportunità della scelta di partecipazione indipendentemente dalle fasi alterne dei mercati. In Italia i fondi negoziali hanno un sistema di regole, limiti e controlli sugli investimenti e una politica di diversificazione degli stessi, che li ha messi finora maggiormente al riparo dalle bufere finanziarie che si stanno abbattendo sul mondo. Inoltre, almeno per quanto riguarda il sistema dei fondi negoziali, i costi della gestione sono più contenuti. Va innanzitutto ricordato che il vantaggio derivante dalla partecipazione alla previdenza complementare sia rappresentato per l’aderente da un insieme di fattori per cui, al rendimento conseguito dal fondo pensione, occorre sommare il vantaggio fiscale derivante da tale partecipazione e il contributo del datore di lavoro che rappresenta un significativo incremento del flusso contributivo. Inoltre, non va dimenticato che le forme pensionistiche complementari, per la loro stessa natura, vanno guardate in un orizzonte temporale di lungo termine, nel quale momenti di turbolenza dei mercati non possono escludersi. Senza contare che le stesse modalità di funzionamento dei fon- impaginato LW 02 2009 q5 4-11-2009 12:19 Pagina 133 di pensione tendono di per sé ad attenuare gli effetti delle oscillazioni dei mercati, prevedendo flussi di versamento periodici e, quindi, distribuiti nelle diverse fasi. Nella normativa oggi in vigore il legislatore ha già previsto una serie di tutele e di garanzie a salvaguardia degli interessi degli iscritti. Giova infatti ricordare che le risorse dei fondi pensione, che sono affidate in gestione a soggetti professionali terzi rispetto al Fondo stesso, sono depositate presso una banca depositaria che presenti gli stessi requisiti definiti dalla Banca d’Italia, per l’assunzione dell’incarico di banca depositaria degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide di un fondo comune di investimento e di una Sicav. Inoltre, proprio in tema di garanzie, il D.Lgl.252/05, nel prevedere il conferimento del trattamento di fine rapporto alle forme di previdenza complementare tramite il meccanismo del silenzio assenso, ha stabilito l’obbligo di conferire tali risorse a comparti che prevedano forme di garanzia di restituzione del capitale o con rendimenti minimi garantiti. Quindi i lavoratori che accedono alle forme di previdenza complementare, sia per silenzio assenso, che per scelta esplicita, hanno a disposizione comparti garantiti. Ad ulteriore garanzia degli iscritti che sono vicini al momento dell’uscita e potrebbero trovarsi in situazioni di criticità, se obbligati ad uscire in momenti particolari dei mercati finanziari, è prevista la possibilità di poter rimanere iscritti alle forme di previdenza complementare e quindi, di fatto, di poter scegliere il momento migliore per uscire. Questa eventualità è stata ribadita ultimamente anche da parte della Covip, che ha invitato le forme di previdenza complementare a portare a conoscenza di tutti gli iscritti questa possibilità. Il sistema pensionistico - così come è stato strutturato in Italia su due pilastri ambedue di tipo contributivo, il primo a ripartizione (pilastro pubblico) e il secondo a capitalizzazione (pilastro complementare), finisce per scaricare sull’individuo parte preponderante del rischio dell’accumulazione pensionistica. E ciò, inevitabilmente, può essere un problema e può finire per esporre a rischi troppo eccessivi i risparmiatori. Inoltre, abbiamo sino a ora osservato che molto spesso le scelte dei singoli lavoratori, all’interno del sistema, sono di tipo passivo. Si tende a rimanere nel comparto di default e il passaggio tra i vari comparti è poco utilizzato. I giovani lavoratori fanno scelte conservative che, in orizzonti temporali di lungo periodo, non ottimizzano i risultati che si potrebbero raggiungere. A tutto ciò, si aggiunga che in periodi di forti e prolungate oscillazioni nei mercati finanziari proprio come quelli attuali – la tenuta del sistema della previdenza complementare e soprattutto la prestazione riconosciuta al singolo lavoratore, possono risultare fortemente condizionati dal timing di uscita. Sicuramente le previsioni regolamentari che consentono la permanenza nel Fondo pensione anche dopo il raggiungimento del diritto alle prestazioni, possono aiutare ma non risolvono i problemi. Sarebbe quindi opportuno introdurre nei fondi pensione la costituzione di comparti finanziari che assumano una filosofia di LAVORO WELFARE 133 impaginato LW 02 2009 q5 4-11-2009 12:19 Pagina 134 Parte seconda gestione life style o life cycle, cioè con passaggi automatici e predefiniti a seconda dell’età anagrafica e della anzianità contributiva da comparti maggiormente rischiosi a comparti supportati da garanzia al momento dell’uscita. Va inoltre tenuto presente che è necessario che gli aderenti siano sollecitati a tener ben presente la prospettiva di lungo periodo che caratterizza l’investimento previdenziale. Di qui l’opportunità che i fondi pensione aumentino la loro attività di supporto agli aderenti, sviluppando un approccio che può realizzarsi anche implementando l’offerta di percorsi automatici di allocazione della posizione individuale in funzione dell’età dell’aderente (cosiddetto life cycle). Nonostante queste previsioni già presenti nella normativa attuale, l’eccezionalità del momento che stiamo vivendo sui mercati finanziari e la relativa brevità dell’esperienza maturata dalle forme di previdenza complementare, può porre alcune questioni che rischiano di determinare situazioni tanto di difficoltà contingente per gli iscritti, quanto di carattere strutturale per le gestioni. La presente proposta di legge è finalizzata a individuare soluzioni che assicurino maggiori garanzie per coloro che scelgono di utilizzare percorsi predefiniti all’interno dei Fondi, pensione evitando quindi sovraesposizioni di rischio soprattutto nella fase di accumulo. A tal fine, l’articolo 1, novellando il D.Lgl. 252/05, prevede l’introduzione di diversi articoli aggiuntivi, tra cui il nuovo art. 8-bis, al comma 1, dispone la possibilità per tutte le forme di previdenza comple134 LAVORO WELFARE mentare che rientrano nell’ambito di applicazione del medesimo decreto legislativo di costituire un Fondo di Riserva; Comma 2. In questo comma viene indicata la modalità di finanziamento del Fondo di Riserva attraverso il prelievo di un contributo sul patrimonio delle forme di previdenza complementare; Comma 3. Viene previsto un apposito provvedimento da parte delle forme di previdenza complementare per istituire il Fondo di Riserva che sono tenute a comunica alla Covip gi importi accantonati anno per anno secondo le disposizioni emanate dalla stessa Covip. Con il nuovo articolo 8-ter: al comma 1 vengono individuati i soggetti che sono assicurati dal Fondo di Riserva qualora viene istituito che sono tutti coloro che escono dalle forme di previdenza complementare a seguito di perdita dei requisiti di partecipazione per cessazione dell’attività lavorativa e che in base alla normativa in vigore possono richiede a seguito di incoccupazione il riscatto parziale o totale, coloro che hanno diritto al riscatto della posizione individuale maturata per i casi di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo; al comma 2 oltre a ai soggetti individuati nel comma 1 sono individuati come soggetti assicurati anche gli eredi di coloro che nel corso della loro adesione nella fase di accumulo vengano a mancare, e quindi potrebbero avere le risorse accantonate in comparti più rischiosi al momento del decesso; Comma 3. Viene esclusa la possibilità di impaginato LW 02 2009 q5 4-11-2009 12:19 Pagina 135 accedere al Fondo di Riserva di qualsiasi altro soggetto. Il nuovo articolo 8-quater: al comma 1 viene definito ulteriormente quali soggetti sono assistiti dalle prestazioni del Fondo di Riserva e cioè tutti coloro che hanno aderito a comparti all’interno delle forme di previdenza complementare che hanno un sistema di passaggio automatico da un comparto ad un altro secondo il cosiddetto life style o life cycle; Comma 2 viene definito che le somme oggetto di garanzia sono quelle relative alla totalità o a quote di Tfr , restano quindi fuori dalla garanzia il contributo del lavoratore e l’eventuale contributo del datore di lavoro; Comma 3. In questo comma viene definito quando scatta la garanzia e cioè quando il montante, riferito al solo Tfr, che si determina dalla trasformazione delle quote detenute è inferiore ai contributi, sempre riferiti al solo Tfr, versato. In questo caso viene a carico del Fondo di Riserva ristabilita tale parità; Comma 4. Sono naturalmente escluse dalla garanzia le somme relative al Tfr accantonate presso linee di investimento già assistite da forme di garanzia da parte delle forme di previdenza complementare. E se l’iscritto no ha aderito a comparti life style o life cycle; Comma 5. Definisce che le forme di previdenza complementare che istituiscono il Fondo di Riserva devono obbligatoriamente prevedere nell’offerta di investimento una gestione multicomparto attraverso un approccio che offra percorsi automatici di allocazione della posizione in- dividuale in funzione dell’età dell’aderente e del periodo di permanenza stimato. A questo proposito è previsto che la Covip emani disposizioni specifiche per definire questi percorsi anche in funzione delle varie situazioni di investimento previste dalle forme di previdenza complementare. Con l’articolo 2, si prevede un’integrazione dell’art.19, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.252, disponendo che: - la Covip con specifica delibera definisce il funzionamento dei Fondi di Riserva; - le somme accantonate presso le forme di previdenza complementare a titolo di Fondo di riserva siano investite in attività a basso rischio; - a Covip detti le indicazioni alle forme di previdenza complementare relativamente a come imputare le somme relative al Fondo di Riserva nei rispettivi bilancio e senza che queste somme venga imputate nell’attivo netto destinato alle prestazioni. 2.12.2 – Modifiche di testo Articolo 1. (Istituzione dei fondi di riserva). 1. Dopo l’articolo 8, del D.Lgl.252/05, inserire i seguenti: “8-bis. (Fondi di riserva) 1. Le forme di previdenza complementare di cui all’art.3, comma 1, lettere da a) ad e) possono costituire Fondi di riserva con lo scopo di integrare al momento dell’effettivo esercizio del diritto alla prestazione, le posizioni maturate dagli aderenti presso le suddette forme nei casi specificatamente previsti dalle presenti disposizioni. LAVORO WELFARE 135 impaginato LW 02 2009 q5 4-11-2009 12:19 Pagina 136 Parte seconda 2. I Fondi di riserva, costituiti presso ciascuna forma pensionistica di cui al comma 1, sono alimentati dal contributo definito al momento della costituzione che può essere modificato nel tempo a fronte di comprovate esigenze di adeguamento. 3. Le forme di previdenza complementare, qualora intendano costituire i fondi di riserva di cui al comma 1, comunicano alla Covip gli importi accantonati in ciascun esercizio secondo i termini e le modalità indicati con apposita delibera della stessa Commissione. 8-ter. (Soggetti destinatari dell’integrazione) 1. Possono richiedere l'intervento del fondo di riserva tutti i lavoratori iscritti alla forma di previdenza complementare di cui all’art.8-bis che lo ha istituito a condizione che siano tenuti al versamento della totalità o di quote del trattamento di fine rapporto, di cui all'art.2120 del codice civile e seguenti, (di seguito Tfr) e che abbiano acquisito il diritto al riscatto della posizione individuale a seguito del venir meno dei requisiti di partecipazione di cui all’art.14, comma 2, lettere b) e c). 2. In caso di decesso del lavoratore prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica l'intervento del Fondo di riserva può essere richiesto dai soggetti di cui all’art.14, comma 3. 3. Non sono ammesse eventuali domande di integrazione presentate da società finanziarie o da altri soggetti che agiscano in qualità di titolari di un diritto di credito assistito da garanzia sul Tfr del lavoratore. 8-quater. (Presupposti per l’intervento e misura dell’ integrazione) 1. Il Fondo di riserva opera solo ed esclusivamente a favore dei soggetti iscritti nei 136 LAVORO WELFARE comparti di investimento strutturati secondo la metodologia life style o life cycle istituiti da ciascuna forma pensionistica complementare di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e). A tal fine le forme di previdenza complementare che istituiscono i Fondi di riserva devono prevedere meccanismi automatici di passaggio del lavoratore da un comparto di investimento ad un altro in modo da prevedere, al momento dell’uscita per pensionamento, la partecipazione dei lavoratori ai comparti assistiti da garanzia istituiti ai sensi dell’art.8, comma 9, del Decreto Legislativo. 2. Il Fondo di riserva eroga l’integrazione di cui al precedente articolo 1 solo con riferimento alle somme versate a titolo di Tfr. In nessun caso l’integrazione è dovuta con riferimento ai versamenti relativi alle quote di contribuzione alle forme pensionistiche complementari di cui all’art.3, comma 1, lettera da a) ad e) del Decreto legislativo a carico del datore di lavoro e del lavoratore. 3. Il Fondo di riserva garantisce ai soggetti di cui al precedente comma 1, fino a concorrenza delle risorse disponibili, la restituzione delle somme versate a titolo di Tfr qualora, al momento della richiesta di prestazione conseguente al verificarsi delle condizioni indicate nel precedente art.3, il montante liquidato in relazione alle somme versate a titolo di Tfr sia inferiore ai contributi, riferiti alla sola quota Tfr, versati nella posizione del lavoratore stesso. 4. Il Fondo di riserva non opera in relazione ai montanti accantonati, anche a titolo di versamento di Tfr, nei comparti già assistiti da garanzia ai sensi dell’art.8, impaginato LW 02 2009 q5 4-11-2009 12:19 Pagina 137 comma 9, del Decreto legislativo ovvero nel caso in cui l’aderente non abbia aderito ai comparti di investimento strutturati secondo la metodologia life style o life cycle nonché nel caso in cui, successivamente all’adesione ai comparti suddetti, abbia trasferito la propria posizione pensionistica ad altro comparto mediante scelta esplicita. 5. Le forme di previdenza complementare provvedono ad investire le somme accantonate nei Fondi di riserva in attività a basso rischio finanziario. Articolo 2. (Compiti della Covip in materia organizzativa dei Fondi di riserva). 1. All’art.19, comma 2, del decreto D.Lgl.252/05, dopo la lettera n), aggiungere le seguenti: “n-bis) definisce con apposita delibera le modalità di costituzione, attivazione e funzionamento dei Fondi di riserva; n-ter) detta le disposizioni in tema di bilancio alle quali si attengono le Forme di previdenza complementare che istituiscono i Fondi di riserva per consentire l’allocazione delle somme ivi accantonate in poste che non concorrono alla formazione dell’attivo netto destinato alle prestazioni; n-quater) emana le disposizioni di attuazione sui criteri generali relativi alle caratteristiche dei comparti strutturati secondo la metodologia life style o life cycle tenendo anche conto delle specificità delle singole forme di previdenza complementare di cui all’art.3, comma 1, lettere da a) ad e)”. LAVORO WELFARE 137 impaginato LW 02 2009 q5 4-11-2009 12:19 Pagina 138 Sostenitori LAVOROWELFARE Ci hanno sostenuto da gennaio 2009 a oggi: Rosanna Abbà, Guido Abbadessa, Marco Adamo Ameli, Marilena Adamo, Franco Agliodo, Luigi Agostini, Giuliano Agostini, Patrizia Agostini, Lorenzo Agostini, Luana Agostini, Walter Agrusta, Marco Albanese, Rosanna Alberani, Monia Alberti, Claudio Albonetti, Sauro Alfonsi, Diego Alhaique, Gregorio Alteri, Maria Teresa Altorio, Paola Alviti, Silvana Amati, Francesco Eugenio Ameli, Sesa Amici, Aldo Amoretti, Patrizia Amurri, Chiara Maria Anastasia, Michele Andreana, Alessia Angelini, Ringo Anselmi, Rossana Appignani, Boris Arturi, Michele Assael, Rossella Attimonelli, Cataldo Augenti, Antonio Aurilio, Marco Avitabile, Sauda Mushi Awadh, Elisa Bacchella, Renato Badellino, Giuseppe Baffert, Federico Baiamonte, Maria Angela Baiocchi, Luigino Baiocco, Gabriella Baldini, Bruno Ballardini, Giovanni Bamatta, Sergio Barbaccia, Luisa Barberis, Marco Barbieri, Paolo Barbiero, Giuliano Barbolini, Pierpaolo Baretta, Daniele Barki, Irene Barlocco, Franco Barsali, Fiorenza Bassoli, Barbara Bastiani, Giovanni Battafarano, Francesco Battafarano, Claudia Battafarano, Giancarlo Battistelli, Luca Bazzano, Teresa Bellanova, Renzo Bellini, Isabella Bellini Bressi, Nicola Bello, Stefano Bellomo, Guelfo Benelli, Romano Benini, Giorgio Benvenuto, Maria Teresa Berdini, Giorgio Berdini, Valentina Bernacchia, Giovanna Bernardi, Marco Bernardini, Giuseppe Berretta, Sonia Berrettini, Alessandro Bertaglia, Simone Bertin, Franco Bettoni, Matteo Bianchi, Franca Biondelli, Giorgio Bizzarri, Piero Blasi, Luigi Bobba, Antonio Boccuzzi, Brunetto Boco, Valentina Bonci, Ugo Boni, Giuseppe Bonura, Paolo Bordi, Stefano Borgatti, Selena Borgna, Francesco Boria, Stefano Bornigia, Roberta Bortone, Luca Bosonetto, Luisa Bossa, Paolo Botti, Lorella Bovara, Daniela Bracchi, Marco Bracco, Chiara Braga, Gianfranco Branchetti, Sandro Brandolini, Corrado Breglia, Roberto Briganti, Remo Bruni, Antonio Bruni, Carlo Alberto Bruno, Donatella Bruno, Antonio Bruzzese, Giuseppe Buondonno, Simona Buonomano, Franca Burlini, Vittorio Burtoli, Alessandro Burtoli, Mauro Burtoli, Giovanni Burtone, Gianluca Busilacchi, Ivo Bussacchini, Sabatino Cafanelli, Lucio Cafarelli, Nello Caiazzi, Patrizia Caiozzi, Silvia Calandrelli, Patrizio Caligiuri, Sara Calisti, Giulio Calvisi, Serafina Camastra, Maurizio Cambiotti, Antonio Camela, Silvia Camela, Barbara Cameli, Giuliano Campana, Andrea Camporese, Virgilia Cannella, Andrea Cantori, Antonio Canzian, Angelo Capodicasa, Claudio Caprara, Nino Capriotti, Serena Capriotti, Maria Antonietta Capriotti, Pia Capriotti, Dante Capriulo, Matteo Capuani, Floriana Caramia, Paolo Carazzone, Rossella Cardarelli, Giovanni Cardegna, Nicola Cardellicchio, Egidio Cardinali, Antonella Carella, Daniela Carlà, Alfiera Carminucci, Patrizia Carota, Sergio Carozza, Giampiero Carpo, Giuseppe Casadio, Paolo Casali, Fabio Caserta, Vincenzo 138 LAVORO WELFARE impaginato LW 02 2009 q5 4-11-2009 12:19 Pagina 139 Casone, Fabio Cassetta, Salvatore Castrignano, Francesco Castrignano, Stefano Catiguanò, Claudio Cavaliere, Mario Cavallaro, Giuliano Cazzola, Luciano Cecchetti, Enrico Ceccotti, Aldo Celestino, Miriam Celoni, Annamaria Cerolini, Guido Cerreti, Daniele Cerri, Luciana Cesaroni, Maurilio Cestarelli, Claudio Chiesa, Raffaella Chiodi, Amerigo Vespucci Chiodi, Simona Chiovini, Vittorio Chiummo, Ettore Ciabattoni, Giuseppina Ciabattoni, Giulia Ciampi, Giovanna Ciarlatani, Bruna Cibrario, Federica Cicchi, Nadia Cicchi, Maria Cicchi, Ferdinando Ciccopiedi, Ilaria Cinieri, Giuseppe Ciraolo, Antonietta Ciraolo, Italo Cocci, Maria Coccia, Luigi Cocilovo, Lucia Codurelli, Antonino Colapinto, Giancarlo Collina, Anna Maria Colonnella, Leonardo Colonnella, Giuseppe Colonnella, Pietro Colonnella, Francesco Colonnella, Cosimo Colucci, Francesco Comi, Mauro Comi, Danilo Concetti, Giuseppe Contenta, Antonio Conti, Nadia Conti, Claudio Conti, Martino Convertino, Gianni Copelli, Cinzia Cordivani, Matteo Cori, Stefano Corradetti, Corrado Corradi, Lucia Corsi, Simonetta Corsi, Luigi Corvisieri, Paola Costa, Umberto Costamagna, Amedeo Cottino, Pierino Crema, Laura Cremolini, Gianni Crisafulli, Michele Crispo, Benedetto Cucci, Luciana Dalu, Gabriele Dalu, Pierfrancesco Damasco, Cesare Damiano, Maria Teresa Damiano, Domenico D'Angeli, Luisa Danieli, Olga D'Antona, Sergio D'Antoni, Franco De Amicis, Emidio De Angelis, Marco De Angelis, Emilia De Biasi, Luciano De Gregorio, Italo De Luca, Corrado De Marzi, Grazia De Pasquale, Gennaro De Pasquale, Giampiero De Pasquale, Franco De Ponzio, Francesca De Santis, Alessio De Vecchis, Elisabetta Del Giovane, Arianna Del Treste, Silvia Del Vecchio, Santo Della Volpe, Rosa Dello Sbarba, Ernesto D'Eri, Giorgia D'Errico, Federica D'Errico, Antonio Di Battista, Cosimo Di Bello, Leonardo Di Ciolla, Mario Di Corato, Alessandro Di Cori, Antimo Di Francesco, Emanuele Di Gregorio, Giorgio Di Leone, Anna Maria Di Lorenzo, Patrizia Di Luigi, Francesco Di Maggio, Antonio Di Maio, Giorgio Di Pietro, Matteo Di Pietro, Nicoletta Di Placido, Giovanna Di Raimondo, Ennio Di Silvestro, Alessandro Di Sora, Luigia Di Virgilio, Franca Donaggio, Ezio Donzelli, Pierluigi D'Ovidio, Fausto Durante, Emanuele Durante, Gianni Esposito, Silvano Evangelisti, Stefano Fabbiano, MariaBruna Fabbri, Pietro Fabbri, Giovanni Fabiani, Candida Facchini, Manuela Facco, Fabiana Faiella, Rossella Falace, Giampiero Falasca, Anna Maria Falgiani, Fulvio Fammoni, Bruno Fantini, Giulio Fantuzzi, Angelo Farano, Fabio Faretra, Gianni Farina, Enrico Farinone, Stefano Fassina, Lorenzo Fassina, Piero Fassino, Giuseppe Fasto, Lino Fava, Valeria Fedeli, Pierluigi Federici, Alberto Felici, Angelo Feliziani, Marilena Feliziani, Pierangelo Ferrari, Fabio Ferrari, Fulvio Ferrari, Tiziana Ferrari, Giuliana Ferraro, Remo Ferrero, Anna Ferrero, Mauro Ferrero, Alessandra Ferretti, Ivano Ferrucci, Emanuele Fiano, Antonio Ficcadenti, Valentino Filippetti, Marco Filius, Giacomo Finanzieri, Giuliano Fiorini Rosa, Massimo Fiorio, Dario Fiorito, Enrico Fiorono, Gianni Florido, Giampaolo Fogliardi, Giuseppe Fontana, Paolo Fontanelli, Marco Forcelloni, Giuseppe Fornaro, Laura Fornaro, Alessia Fracassa, Elena Franco, Laura Froner, Massimo Fusini, Emilio Gabaglio, Spartaco Gabellini, Maria Gabrielli, Gabriele Gabutti, Maurizio Gabutti, Silvia Gaggiotti, Giacomo Gaggiotti, LAVORO WELFARE 139 impaginato LW 02 2009 q5 4-11-2009 12:19 Pagina 140 Sostenitori Maria Gagliardi, Adriana Gagliardi, Luciano Galli, Mimmo Gallone, Giuseppe Ganio Mego, Laura Garavini, Enzo Garbetti, Olgher Gargioni, Ares Garolla, Valentina Garolla, Massimo Garritano, Attilio Garziera, Piero Gasperoni, Maria Grazia Gatti, Giuliano Gatti, Alessandro Genovesi, Luigi Gentile, Patrizia Germini, Eugenio Ghignoni, Roberto Ghiselli, Manuela Ghizzoni ,Emilio Giacchetti, Luca Giachello Francesco Giacinti, Stefano Giammarini, Giorgio Giancamilli, Francesca Giannuzzi, Laura Giardini, Tullio Giarratano, Romano Gilardi, Dario Ginefra, Roberto Giobbi, Cinzia Giobbi, Roberto Giovannini, Roberto Giovannozzi, Beppe Giulietti, Riccardo Giunchi, Alberto Giusti, Massimo Giusto, Elena Glontea, MariaLuisa Gnecchi, Stefano Gori, Graziano Gorla, Donata Gottardi, Fausto Gozzi, Barbara Greco, Giulia Grenno, Milva Grifoni, Elisabetta Grilli, Sergio Grottini, Yoanna Gruszka, Giampaolo Gualla, Fausta Guarriello, Giovanni Guerisoli, Mauro Guzzonato, Claudio Iannilli, Davide Imola, Renzo Innocenti, Marilina Intrieri, Luisa Isidori, Mario Isola, Marco Iustini, Berardino Iuvalè, Ilaria Jacquier, Angela Kalaydian, Daniel Kocinski Leali, Ottavio La Casella, Vera La Monica, Giuseppe Laddomada, Mariano Laddomada, Lorena Lagalla, Anna Maria Laghi, Angelo Lana, Patrizia Lanciotti, Luca Landò, Rocco Larizza, Gianluca Lattanzi, Marcello Lattanzi, Donatella Laudadio, Graziano Laurenzi, Giuseppe Laureti, Luigi Lauriola, Fabio Lavagno, Mario Lazzari, Giuseppe Lazzaro, Nunzio Leone, Maddalena Lepretti, Simone Lesti, Enrico Letta, Andrea Lezzi, Michelangelo Liguori, Franco Liso, Fernando Liuzzi, Pietro Giuseppe Liverotti, Pino Lo Bello, Chiara Lodeserto, Giovanni Lolli, Aladino Lombardi, Daniele Lombardini, Loredana Lonati, Loredana Longhin, Angelo Lorusso, Mario Lovelli, Lino Lovotti, Mimmo Lucà, Giampitro Lucadei, Giampaolo Lupi, Giuseppe Lupoi, Marianna Madia, Antonio Magazzino, Maddalena Maggi, Marcello Maggio, Francesco Magni, Tiziana Magrì, Filippo Maimone, Marco Maloigia, Alessandro Malpiedi, Cinzia Mancinelli, Santina Mancinelli, Francesca Mandolesi, Emidio Mandozzi, Pino Mandrà, Alberto Manzini, Fabio Marcatili, Umberto Marconi, Giuseppe Marconi, Sonia Marcozzi, Giuseppe Marcucci, Gianni Marenco, Andrea Margheri, Federico Mariani, Angelo Marinelli, Luigi Mariucci, Ubaldo Maroni, Andrea Masala, Donatella Massarelli, Guglielmo Massucci, Anna Sasine Maswi, Simona Matassi, Donella Mattesini, Patrizio Mecacci, Agostino Megale, Giovanna Melandri, Simona Mele, Giuseppe Mellone, Sestilio Meloni, Leonardo Meloni, Ugo Menziani, Gianni andrea Merella, Mirko Merletti, Pietro Merlini, Matteo Meroni, Marco Miccoli, Gino Micozzi, Angela Migliasso, Ivano Miglioli, Dringa Milito Pagliara, Roberto Minetti, Daniela Minetti, Sabrina Mingarelli, Franco Mirabello, Alessandro Molitari, Carla Monachesi, Marco Monaldi, Antonio Montagnino, Simona Montagnino, Ferdinando Montaldi, Matteo Montanini, Luigi Francesco Montanini, Bruno Montecchia, Alberto Mario Morbidelli, Luigi Paolo Morea, Avio Moretti, Carla Moretti, Serenella Moroder Guarna, Enrico Moroni, Aldo Morrone, Domenico Mosca, Alessia Mosca, Carmen Motta, Delia Murer, Adriana Murri, Adriano Musi, Rita Musolesi, Sergio Napoletani, Franco Narducci, Alessandro Natalini, Pietro Neno, Paolo Nerozzi, Giovanni Nicastri, 140 LAVORO WELFARE impaginato LW 02 2009 q5 4-11-2009 12:19 Pagina 141 Luigi Nicolais, Fabio Nicolucci, Andrea Nigro, Giusy Nisi, Gianfranco Nitti, Mario Nobile, Francesco Nocchi, Cosimo Nume, Alfonso Oddo, Renzo Offidani, Dino Oggiano, Maria Stella Origlia, Roberta Orlandi, Andrea Orlando, Roberto Orsatti, Matteo Orsini, George Oteng, Augusto Ottaviani, Giuseppe Pacetti, Mauro Paci, Claudia Paci, Sara Paci, Massimo Pagliarani, Giovanni Paladini, Francesca Palanca, Fernando Palestini, Stefania Palli, Carla Palmieri, Teresa Palmisani, Antonio Palmisano, Salvatore Panetta, Patrizio Panichi, Francesco Panza, Giampaolo Paoletti, Enzo Pappalettera, Cristian Pardossi, Emanuele Parrinello, MariaPia Passeri, Stefano Patriarca, Roberto Pedanzoni, Carlo Pegorer, Ena Pellei, Melania Pelliccioni, Roberto Antonio Pepe, Annalisa Pepe Esposito, Giorgio Peppucci, Fulvio Perini, Sergio Perino, Adalberto Perulli, Fabrizio Pesiri, Piero Pessa, Olimpia Petrucci, Claudio Petrucci, Agostino Pettinari, Vittorio Pezzuoli, Alfio Picchioni, Marco Picozza, Patrizia Piermarini, Marco Piermarini, Sandro Piermatti, Simone Pieroni, Irma Pignati, Emilio Pignoloni, Annarita Pignoloni, Marisa Pignotti, Alessandro Pinelli, Paolo Pirani, Maurizio Piroli, Alessandro Pisano, Gianni Pittella, Emiliano Pittueo, Franco Piunti, Luigi Piunti, Luciano Pizzetti, Roberto Polidori, Edvige Polidori, Luigi Politano, Loana Pollastrelli, Giovanni Pollastrini, Fabrizio Pomes, Emilio Pompili, Cataldo Portacci, Simonetta Portelli, Vincenzo Posa, Federico Pragliola, Giuseppina Pratoni, Gianni Principe, Domenico Proietti, Francesco Proni, Elisa Puddu, Daniela Quaresima, Cinzia Quinzi, Massimiliano Quirico, Antonio Rabasca, Fausto Raciti, Elisabetta Rampi, Simone Ratti, Domenico Re, Pietro Recchia, Daniela Restauri, Andrea Ricci, Renato Ricci, Marco Ricciardi, Enzo Rimicci, Italo Rini, Ilde Rini, Claudio Risso, Nicoletta Rocchi, Elio Rocco, Giulio Rogantini, Giorgio Roilo, Matteo Rollier, Mirco Romanelli, Alberto Romani, Gerardo Romano, Claudio Romanucci, Roberto Romei, Giuseppe Romito, Barbara Ronchetti, Nicoletta Rosati, Andrea Rosenthal, Sabina Rossa, Roberta Rossi, Patrizia Rossini, Daniele Rossini, Anna Rossomando, Teresa Rotondo Dottore, Gilardi Rottano, Elena Roveta, Angelo Ruffo, Alessandro Ruggini, Carmine Russo, Armando Russo, Mariella Sabatini, Daniela Sabbatini, Luigi Salmaso, Giovanni Salvucci, Marilena Samperi, Giancarlo Sangalli, Giuliano Santelli, Stefano Sargentoni, Sergio Sarra, Maurizio Sarti, Luciano Sartoretti, Daniela Sbrollini, Fernando Scaduto, Barbara Scaramucci, Andrea Scarchilli, Cosimo Scarnera, Albino Scarpantoni, Gianni Scarpetti, Amalia Schirru, Luigi Scimia, Maria Pia Scoccia, Sacha Scolpito, Nicola Scrivo, Vincenzo Scudiere, Francesco Scurini, Elisabetta Secchi, Laura Seidita, Maria Sellitti, Marina Sereni, Andrea Serra, Mauro Serrau, Michele Sette, Maria Severini, Carlo Sforza, Ugo Sgrosso, Roberto Silvestri, Luciano Silvestri, Gianfranco Simoncini, Raffaele Siniscalchi, Sergio Sisto, Margherita Sorge, Giuseppe Soricaro, Ilvo Sorrentino, Cosmano Spagnolo, Giampiero Spinelli, Massimo Spinelli, Barbara Spinelli, Stefania Spizzichino, Cinzia Spurio, Maurizio Spurio, Marisa Squarzoni, Giuseppe Stasolla, Stefano Stracci, Federica Straccia, Carmelo Taglio, Ede Talanga, Vania Tamburri, Domenico Tampellini, Maria Grazia Tampieri, Paolo Tartaglini, Luca Riccardo Tebaldini, Vincenzo Tedesco, Gabriella Tempobono, Riccardo Terzi, Dino Testa, Mary Tidei, Gino LAVORO WELFARE 141 impaginato LW 02 2009 q5 4-11-2009 12:19 Pagina 142 Sostenitori Tinucci, Barbara Toce, Daniela Todarello, Fabrizio Tola, Pierluigi Tolardo, Diana Toma, Olimpia Toppi, Ada Toschi, Maria Teresa Tosoni, Jean Leonard Touadi, Melody Tranceria, Nicola Tranfaglia, Carlo Emanuele Trappolino, Stefano Tretta, Tiziano Treu, Roberto Troiani, Cristiana Troiani, Federico Trombini, Michele Trotta, Marco Trovarelli, Mario Tullo, Goffredo Turchetti, Pietro Ubaldi, Piera Ubbi, Graziano Urbinati, Gianluca Vagnarelli, Domenico Vagnoni, Francesca Vagnoni, Renato Vallesi, Ferruccio Valletti, Pompeo Vallorani, Alvaro Valsenti, Massimo Vannucci, Marco Vannucci, Francesco Venere, Gianni Venturi, Alessandro Venturi, Giuseppe Verdoni, Canio Vergaglia, Elisabetta Vernoni, Matteo Verdoni, Angelo Vespa, Ludovico Vico, Gino Viero, Deanna Vigna, Franco Villa, Giovanni Villani, Rosa Villecco Calipari, Vincenzo Vinci, Enrico Viola, Alfredo Violante, Francesco Violante, Primo Viozzi, Mariano Viozzi, Massimo Virgili, Igor Vita, Gianni Vizio, Piero Volpi, Raul Wittemberg, Lucia Zabatta, Paola Zampini, Luciano Zarfati, Romina Zago, Sergio Zavoli, Alessandro Zocchi, Grazie, La Rivista e l’Associazione Lavoro&Welfare 142 LAVORO WELFARE impaginato LW 02 2009 q5 4-11-2009 12:19 Pagina 143 www.lavorowelfare.it LAVORO WELFARE 143 impaginato LW 02 2009 q5 4-11-2009 12:19 Pagina 144 Le gerenze Direttore editoriale: Cesare Damiano Coordinatore: Piero Gasperoni Direttore responsabile: Giorgio Franchi Responsabile di redazione: Giorgia D’Errico Sede della redazione: Piazza di Pietra, 34 - 00186 Roma presso Editoriale Il Ponte srl. 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