DIREZIONE REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA
UFFICIO GOVERNO DELL’ACCERTAMENTO E STUDI DI
SETTORE
STUDI DI SETTORE
LE NOVITA’ DELLA FINANZIARIA
2005
Art. 1, c. 399 / 401 – 408 / 411
Legge n. 311 del 2004
Revisione periodica
Accertamento
Adeguamento in dichiarazione
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Revisione periodica
Art. 1, c. 399
E’ prevista la revisione degli studi, di norma,
ogni quattro anni
E’ possibile una revisione anticipata sulla
base dei dati della contabilità nazionale
La revisione è programmata con
provvedimento del Direttore dell’Agenzia da
approvarsi entro il mese di febbraio di
ciascun anno (per l’anno 2005, Provv. del
21/2/2005 - 57 studi)
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Revisione straordinaria
Art. 1, c. 400 - 401
E’ disposta la revisione straordinaria degli
studi già precedentemente individuati entro il
mese di febbraio 2005 con effetto dal
periodo d’imposta in corso al 31/12/2004
Sarà destinata una maggiore capacità
operativa per i controlli nei confronti di
soggetti per i quali non si applicano gli studi
di settore
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Nuove disposizioni per l’accertamento
Art. 1, c. 409 - 410
Le novità riguardano in particolare le
imprese in contabilità ordinaria
E’ disposto che prima della notifica
dell’avviso di accertamento l’Ufficio inviti il
contribuente ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs.
n. 218/1997 (accertamento con adesione)
E’ estesa l’irrilevanza penale dei maggiori
ricavi o compensi
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Nuove disposizioni per l’accertamento
Art. 1, c. 409 - 410
 Per tutte le imprese in contabilità ordinaria - per
opzione e per obbligo - è possibile accertare
maggiori ricavi quando vi è uno scostamento per
due periodi d’imposta su tre consecutivi
 E’ possibile rettificare il singolo periodo d’imposta
quando si verifica una situazione d’incoerenza
rispetto a particolari indici di natura economica,
finanziaria o patrimoniale
 Gli indici sono individuati con provvedimento del
Direttore dell’Agenzia, sentita la Commissione degli
esperti
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Nuove disposizioni per l’accertamento
Art. 1, c. 409 - 410
Le novità indicate ai punti precedenti hanno
effetto a decorrere dal periodo d’imposta in
corso al 31/12/2004
Esempio (impresa in contabilità ordinaria per obbligo):
Anno 2002 : ricavi non congrui
Anno 2003 : ricavi congrui
Anno 2004 : ricavi non congrui
E’ possibile rettificare solo l’anno 2004
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Disposizioni per l’accertamento fino al periodo
d’imposta in corso al 31/12/2003
- Art. 10 della legge n. 146/1998 Imprese in contabilità Accertamento sempre possibile
semplificata
Imprese in contabilità In caso di scostamento per 2 periodi d’imposta
ordinaria per opzione su tre consecutivi o se la contabilità è dichiarata
inattendibile ai sensi del DPR n. 570/1996
Lavoratori autonomi
(studi sperimentali)
In caso di scostamento per 2 periodi d’imposta
su tre consecutivi o se la contabilità è dichiarata
inattendibile ai sensi del DPR n. 570/1996
Imprese in contabilità Solo se la contabilità è dichiarata inattendibile
ordinaria per obbligo ai sensi del DPR n. 570/1996
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Disposizioni per l’accertamento dal periodo
d’imposta in corso al 31/12/2004
- Art. 10 della legge n. 146/1998 Imprese in contabilità
semplificata
Imprese in contabilità
ordinaria per opzione, per
obbligo e lavoratori
autonomi
Imprese in contabilità
ordinaria per opzione e
per obbligo
Accertamento sempre possibile
In caso di scostamento per 2 periodi
d’imposta su tre consecutivi o se la
contabilità è dichiarata inattendibile ai
sensi del DPR n. 570/1996
Se emergono significative situazioni di
incoerenza rispetto ad indici di natura
economica, finanziaria o patrimoniale
individuati con provvedimento del
Direttore dell’Agenzia, sentita la
Commissione degli esperti
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Nuove disposizioni per l’accertamento
Art. 1, c. 408
L’accertamento basato sugli studi di settore è
effettuato, senza pregiudizio dell’ulteriore
azione accertatrice, relativamente alle
medesime o alle altre categorie reddituali
nonché in riferimento alle ulteriori operazioni
rilevanti ai fini IVA
Analoga disposizione si applica anche agli
accertamenti basati sui parametri (c. 407)
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Nuove disposizioni per l’accertamento
Art. 1, c. 408
In caso di definizione dell’accertamento ai
sensi degli art. 2 e 15 del D. Lgs. n. 218/97
non è precluso l’esercizio dell’ulteriore azione
accertatrice relativamente alle medesime
categorie di reddito indipendentemente dalla
sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi
La nuova disposizione si applica anche agli
accertamenti basati su parametri (art. 70, c.
3, della legge 21/11/2000 n. 342)
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Adeguamento in dichiarazione
E’ sempre possibile l’adeguamento in
dichiarazione dei ricavi o compensi senza
sanzioni ed interessi
L’adeguamento ai maggiori ricavi o compensi
rileva sempre ai fini IRAP
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Adeguamento (segue)
Se la differenza tra i ricavi o compensi
determinati da Ge.Ri.Co. e quelli annotati
nelle scritture contabili è superiore al 10% di
questi ultimi è dovuta una maggiorazione pari
al 3% di tale differenza
Es. : Ricavi da Ge.Ri.Co. = 100.000
Ricavi contabilizzati = 80.000
Differenza = 20.000 (> 10% di 80.000)
Importo da versare = 600 (3% di 20.000)
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Adeguamento (segue)
La maggiorazione del 3% deve essere
versata entro il termine previsto per il
versamento a saldo delle imposte sul reddito
Tale maggiorazione non è dovuta per il
periodo d’imposta in cui trova applicazione
per la prima volta lo studio di settore (anche
a seguito di revisione)
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Adeguamento (segue)
I maggiori ricavi o compensi vanno annotati
sui registri IVA (corrispettivi / fatture emesse)
e riportati anche nella dichiarazione annuale
IVA del relativo periodo d’imposta (rigo VA42
mod. IVA 2005)
Il versamento dell’IVA dovuta va effettuato
entro il termine previsto per il versamento del
saldo delle imposte sui redditi
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