DIREZIONE REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA UFFICIO GOVERNO DELL’ACCERTAMENTO E STUDI DI SETTORE STUDI DI SETTORE LE NOVITA’ DELLA FINANZIARIA 2005 Art. 1, c. 399 / 401 – 408 / 411 Legge n. 311 del 2004 Revisione periodica Accertamento Adeguamento in dichiarazione 2 Revisione periodica Art. 1, c. 399 E’ prevista la revisione degli studi, di norma, ogni quattro anni E’ possibile una revisione anticipata sulla base dei dati della contabilità nazionale La revisione è programmata con provvedimento del Direttore dell’Agenzia da approvarsi entro il mese di febbraio di ciascun anno (per l’anno 2005, Provv. del 21/2/2005 - 57 studi) 3 Revisione straordinaria Art. 1, c. 400 - 401 E’ disposta la revisione straordinaria degli studi già precedentemente individuati entro il mese di febbraio 2005 con effetto dal periodo d’imposta in corso al 31/12/2004 Sarà destinata una maggiore capacità operativa per i controlli nei confronti di soggetti per i quali non si applicano gli studi di settore 4 Nuove disposizioni per l’accertamento Art. 1, c. 409 - 410 Le novità riguardano in particolare le imprese in contabilità ordinaria E’ disposto che prima della notifica dell’avviso di accertamento l’Ufficio inviti il contribuente ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. n. 218/1997 (accertamento con adesione) E’ estesa l’irrilevanza penale dei maggiori ricavi o compensi 5 Nuove disposizioni per l’accertamento Art. 1, c. 409 - 410 Per tutte le imprese in contabilità ordinaria - per opzione e per obbligo - è possibile accertare maggiori ricavi quando vi è uno scostamento per due periodi d’imposta su tre consecutivi E’ possibile rettificare il singolo periodo d’imposta quando si verifica una situazione d’incoerenza rispetto a particolari indici di natura economica, finanziaria o patrimoniale Gli indici sono individuati con provvedimento del Direttore dell’Agenzia, sentita la Commissione degli esperti 6 Nuove disposizioni per l’accertamento Art. 1, c. 409 - 410 Le novità indicate ai punti precedenti hanno effetto a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31/12/2004 Esempio (impresa in contabilità ordinaria per obbligo): Anno 2002 : ricavi non congrui Anno 2003 : ricavi congrui Anno 2004 : ricavi non congrui E’ possibile rettificare solo l’anno 2004 7 Disposizioni per l’accertamento fino al periodo d’imposta in corso al 31/12/2003 - Art. 10 della legge n. 146/1998 Imprese in contabilità Accertamento sempre possibile semplificata Imprese in contabilità In caso di scostamento per 2 periodi d’imposta ordinaria per opzione su tre consecutivi o se la contabilità è dichiarata inattendibile ai sensi del DPR n. 570/1996 Lavoratori autonomi (studi sperimentali) In caso di scostamento per 2 periodi d’imposta su tre consecutivi o se la contabilità è dichiarata inattendibile ai sensi del DPR n. 570/1996 Imprese in contabilità Solo se la contabilità è dichiarata inattendibile ordinaria per obbligo ai sensi del DPR n. 570/1996 8 Disposizioni per l’accertamento dal periodo d’imposta in corso al 31/12/2004 - Art. 10 della legge n. 146/1998 Imprese in contabilità semplificata Imprese in contabilità ordinaria per opzione, per obbligo e lavoratori autonomi Imprese in contabilità ordinaria per opzione e per obbligo Accertamento sempre possibile In caso di scostamento per 2 periodi d’imposta su tre consecutivi o se la contabilità è dichiarata inattendibile ai sensi del DPR n. 570/1996 Se emergono significative situazioni di incoerenza rispetto ad indici di natura economica, finanziaria o patrimoniale individuati con provvedimento del Direttore dell’Agenzia, sentita la Commissione degli esperti 9 Nuove disposizioni per l’accertamento Art. 1, c. 408 L’accertamento basato sugli studi di settore è effettuato, senza pregiudizio dell’ulteriore azione accertatrice, relativamente alle medesime o alle altre categorie reddituali nonché in riferimento alle ulteriori operazioni rilevanti ai fini IVA Analoga disposizione si applica anche agli accertamenti basati sui parametri (c. 407) 10 Nuove disposizioni per l’accertamento Art. 1, c. 408 In caso di definizione dell’accertamento ai sensi degli art. 2 e 15 del D. Lgs. n. 218/97 non è precluso l’esercizio dell’ulteriore azione accertatrice relativamente alle medesime categorie di reddito indipendentemente dalla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi La nuova disposizione si applica anche agli accertamenti basati su parametri (art. 70, c. 3, della legge 21/11/2000 n. 342) 11 Adeguamento in dichiarazione E’ sempre possibile l’adeguamento in dichiarazione dei ricavi o compensi senza sanzioni ed interessi L’adeguamento ai maggiori ricavi o compensi rileva sempre ai fini IRAP 12 Adeguamento (segue) Se la differenza tra i ricavi o compensi determinati da Ge.Ri.Co. e quelli annotati nelle scritture contabili è superiore al 10% di questi ultimi è dovuta una maggiorazione pari al 3% di tale differenza Es. : Ricavi da Ge.Ri.Co. = 100.000 Ricavi contabilizzati = 80.000 Differenza = 20.000 (> 10% di 80.000) Importo da versare = 600 (3% di 20.000) 13 Adeguamento (segue) La maggiorazione del 3% deve essere versata entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sul reddito Tale maggiorazione non è dovuta per il periodo d’imposta in cui trova applicazione per la prima volta lo studio di settore (anche a seguito di revisione) 14 Adeguamento (segue) I maggiori ricavi o compensi vanno annotati sui registri IVA (corrispettivi / fatture emesse) e riportati anche nella dichiarazione annuale IVA del relativo periodo d’imposta (rigo VA42 mod. IVA 2005) Il versamento dell’IVA dovuta va effettuato entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi 15