LA CERTIFICAZIONE JAS
Dal 2002 le norme "JAS - Japan Agricultural Standards", prevedono che i prodotti biologici debbano
essere certificati da un Ente Giapponese (RCO Registered Certification Organisation) o estero (RFCO Registered
Foreign Certification Organisation), registrato presso il MAFF, il Ministero dell' Agricoltura del Giappone, e
devono riportare in etichetta il logo "JAS" oltre al nome dell’ente di certificazione autorizzato. Il 1 Marzo 2006 è
entrata in vigore la Norma JAS revisionata.
JAS è il regolamento che disciplina l’agricoltura biologica in Giappone. Il ministero giapponese ha riconosciuto
l’equivalenza con il Reg. CEE 834/2007 e Reg.CE 889/08. Ossia i criteri per la certificazione e gli standard di
riferimento per gli operatori del biologico che vogliono esportare i propri prodotti biologici in Giappone utilizzando
il marchio JAS, sono gli stessi adottati nella Comunità Europea ai sensi del Reg. CE 834/07, e dal Reg. CE 889/08,
recante modalità di applicazione. La normativa prevede che, per i paesi in equivalenza, solo l'attività di
trasformazione e commercializzazione sia controllata da un Organismo di Certificazione Giapponese o estero
(RFCO) riconosciuto dal MAFF. Pertanto per i prodotti agricoli vegetali da agricoltura biologica deve essere
certificata solo l’azienda che effettua l’ultima manipolazione del prodotto. I paesi in equivalenza sono: Estonia,
Cipro, Slovacchia, Slovenia, Repubblica Ceca, Ungheria, Bulgaria, Polonia, Malta, Lettonia, Lituania, Romania, irlanda,
USA, Italia, Regno Unito, Australia, Austria, Olanda, Grecia, Svizzera, Svezia, Spagna, Danimarca, Germania,
Finlandia, Francia, Belgio, Portogallo, Lussemburgo.
Le norme "JAS" però in un caso escludono un prodotto ammesso invece dal Reg. CE 834/07 per il trattamento
fogliare del melo (Allegato II B): il cloruro di calcio.
La norma JAS esclude dal campo di applicazione il miele, i prodotti alcolici (vino compreso) e i prodotti
cosmetici i quali non potranno ottenere la certificazione JAS, e quindi la possibilità di apporre il logo JAS in
etichetta, ma è possibile esportarli in Giappone con la certificazione ai sensi del Reg. CE 834/2007 e Reg.CE
889/08.
La particolarità del regolamento giapponese per l’agricoltura biologica riguarda la gestione aziendale: è necessario
che in azienda siano presenti due persone fisicamente diverse con la funzione di responsabile qualità e di il
“grading”. Il grading ha il compito di svolgere un audit interno all’azienda per ogni lotto che deve essere certificato
JAS, in cui si controlla la rintracciabilità, le analisi e solo in caso di esito positivo della verifica il grading autorizza
l’apposizione del logo JAS in etichetta. Tale verifica e la conseguente decisione devono essere gestite come
evidenze documentali.
Rispettando comunque il Regime di controllo Comunitario, il produttore o venditore finale devono accertarsi che
anche gli ingredienti (dei fornitori) e le materie prime (dei sub-fornitori) siano certificate secondo il Reg. CE
834/07.
Rispetto al Reg. CE 834/07 le uniche differenze riguardanti l’etichettatura dei prodotti sono le seguenti:
- se nel prodotto finito sono presenti ingredienti biologici e in conversione, dovranno essere specificati quali
sono biologici e quali in conversione. L’UE, invece, non permette l’impiego di materie prime in conversione nella
preparazione di prodotti multi ingrediente.
- il marchio JAS deve sempre comparire sull’etichetta. Se il prodotto non presenta il marchio JAS, non potrà
portare diciture del tipo: biologico, produzione biologica, completamente biologico, biologico estero, quota
biologica X%, o qualsiasi altro riferimento al metodo di produzione biologico (anche se scritto in lingua inglese =
organic).
- se il prodotto finito non può riportare in etichetta il marchio JAS, ma i suoi ingredienti si, è consentito
scrivere, per esempio: insalata contenente verdure biologiche, oppure ketchup che contiene pomodoro biologico.
Ultimo aggiornamento: Febbraio 2012
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