DECRETO LEGISLATIVO
25/07/2005 N.151
Che recepisce le direttive
2002/95/CE RoHS
E 2002/96/CE RAEE
D.ssa Daniela Capaccioli
Ing. R. Corridori
Servizio Centrale Ambiente ANIE
SOMMARIO










RECEPIMENTO
IL PRODUTTORE
IL SISTEMA DI GESTIONE E IL FINANZIAMENTO
MARCATURA E INFORMAZIONI
IMMISSIONE SUL MERCATO
STRUTTURA DEL SISTEMA DI GESTIONE
SCADENZE ED ENTRATA IN VIGORE
CAMPO DI APPLICAZIONE
ROHS
SISTEMI COLLETTIVI
RECEPIMENTO


Le Direttive 2002/95/CE e 2002/96/CE
sono state recepite nell’ordinamento
italiano con il Decreto Legislativo 25
Luglio 2005 m.151, pubblicato su GURI n.
175 del 29-7-2005- Suppl. Ordinario n.135
11 Decreti Ministeriali ancora da emanare
entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore
del Dlgs 151
IL PRODUTTORE
IL PRODUTTORE
Direttiva 2002/96/CE
 fabbrica e vende apparecchiature
elettriche ed elettroniche recanti il suo
marchio;
 rivende sotto il suo marchio
apparecchiature prodotte da altri
fornitori; il rivenditore non viene
considerato «produttore», se
l'apparecchiatura reca il marchio del
produttore a norma del punto i);
 importa o esporta apparecchiature
elettriche ed elettroniche in uno Stato
membro nell'ambito di un'attività
professionale.
Decreto Legislativo
 fabbrica e vende apparecchiature
elettriche ed elettroniche recanti il suo
marchio;
 rivende con il proprio marchio
apparecchiature prodotte da altri
fornitori; il rivenditore non è
considerato "produttore" se
l'apparecchiatura reca il marchio del
produttore a norma del punto 1;

importa o immette per primo nel
territorio nazionale, apparecchiature
elettriche ed elettroniche nell'ambito
di un'attività professionale e ne opera
la commercializzazione, anche
mediante vendita a distanza;
IL PRODUTTORE
Decreto Legislativo :
…….
4) chi produce apparecchiature elettriche ed elettroniche
destinate esclusivamente all’esportazione è produttore solo ai
fini degli articoli 4, 13 e 14.
IL PRODUTTORE?
Ai sensi del Dlgs:
A: Costruttore
B: Distributore/Filiale
C-S: Utente finale
A: E’ produttore in
Francia, per tutti i
prodotti venduti in
Francia a C, ma non
per i prodotti
“esportati” in Spagna.
A
B
S
C
B: E’ produttore in
Spagna per i prodotti,
acquistati da A e
venduti a S.
IL SISTEMA DI
GESTIONE DEI
RIFIUTI
RIFIUTI DI APPARECCHIATURE
ELETTRICHE ED ELETTRONICHE


Le apparecchiature elettriche ed elettroniche che
sono rifiuti ai sensi dell'articolo 1, lettera a) della
direttiva 75/442/CEE
Inclusi tutti i componenti, sottoinsiemi e materiali
di consumo che sono parte integrante del prodotto
al momento in cui si decide di eliminarlo
RIFIUTI PROVENIENTI DAI
NUCLEI DOMESTICI

RAEE originati dai nuclei domestici o di
origine commerciale, industriale,
istituzionale o di altro tipo, analoghi, per
natura e quantità, a quelli originati dai
nuclei domestici
RIFIUTI “STORICI” E RIFIUTI
“NUOVI”


“Rifiuto Storico”, rifiuto derivante da un
prodotto immesso sul mercato prima dell’entrata
in vigore (13 Agosto 2006)
“Rifiuto Nuovo”, rifiuto derivante da un prodotto
immesso sul mercato dopo l’entrata in vigore (13
Agosto 2006)
RACCOLTA SEPARATA

RAEE PROVENIENTI DA NUCLEI
DOMESTICI


La pubblica amministrazione deve istituire
sistemi che consentano ai detentori finali
(consumatori) e ai distributori di rendere
gratuitamente tali rifiuti
RAEE PROFESSIONALI

I produttori, eventualmente tramite terzi,
dovranno assicurare la raccolta di tali rifiuti
TRATTAMENTO E RECUPERO


I produttori dovranno istituire sistemi di
recupero e trattamento dei RAEE, conformi
alla normativa comunitaria, ricorrendo alle
migliori tecniche disponibili.
Tali sistemi potranno essere individuali o
collettivi e dovranno raggiungere entro il
2008 precisi obiettivi
TIPOLOGIE DI RIFIUTO AI FINI
DEL FINANZIAMENTO
NUOVO
NUOVO
DOMESTICO
NUOVO
PROFESSIONALE
STORICO
STORICO
DOMESTICO
STORICO
PROFESSIONALE
DOMESTICO
PROFESSIONALE
FINANZIAMENTO DELLA GESTIONE DEI
RIFIUTI “NUOVI” PROVENIENTI DAI
NUCLEI DOMESTICI

Dalla data di entrata in vigore il produttore:
 Sarà responsabile del finanziamento delle operazioni
di gestione dei rifiuti derivanti dai propri prodotti,
depositati ai centri di raccolta
 Potrà scegliere se adempiere a tale obbligo
individualmente, o partecipando a un sistema
collettivo.
 Dovrà fornire adeguata garanzia, all’atto
dell’immissione sul mercato di un prodotto, che la
gestione dei RAEE sarà finanziata
FINANZIAMENTO DELLA GESTIONE DEI
“RIFIUTI STORICI” PROVENIENTI DAI
NUCLEI DOMESTICI


Il finanziamento dei costi della gestione di tali
rifiuti è fornito da uno o più sistemi ai quali
contribuiscono
proporzionalmente
tutti
i
produttori esistenti sul mercato al momento in cui
si verificano i rispettivi costi.
Visibilità del costo di smaltimento sul punto di
vendita concessa per 8 anni (10 per i grandi
apparecchi bianchi).
FINANZIAMENTO DELLA GESTIONE DEI
RIFIUTI DA UTENZE DIVERSE DAI NUCLEI
DOMESTICI



Per i rifiuti “nuovi” i produttori dovranno provvedere al
finanziamento dei costi di raccolta, trattamento, recupero
e smaltimento, come per i rifiuti nuovi da utenze
domestiche. Dovranno inoltre fornire adeguata garanzia,
all’atto dell’immissione sul mercato di un prodotto, che la
gestione dei RAEE sarà finanziata
Per i rifiuti “storici” il finanziamento dei costi di gestione
graverà sui detentori. Nel caso di acquisto contestuale di
una nuova apparecchiatura equivalente, i detentori
potranno consegnare il rifiuto al produttore.
E’ lasciata la libertà di concludere accordi tra produttori e
detentori che stabiliscano altre modalità di finanziamento
GARANZIE FINANZIARIE



Modalità da definire con apposito decreto
ministeriale
La garanzia di avere assolto tutti gli obblighi
legali di finanziamento dovrebbe essere
condizione necessaria per “mantenere”
l’iscrizione al Registro Nazionale dei Produttori
Ancora da definire l’organismo garante della
congruità della garanzia prestata per
adempimento individuale o collettivo e
l’organismo beneficiario della stessa
OBBLIGHI DI
MARCATURA
E DI INFORMAZIONE
MARCATURA DEI PRODOTTI
Le apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nel
campo di applicazione del presente Decreto, poste sul mercato
a partire dal 13 agosto 2006, riportano, a cura e sotto la
responsabilità del produttore, in modo chiaro, visibile ed
indelebile, una indicazione che consenta di identificare lo
stesso produttore e il simbolo riportato all’allegato 4. Detto
simbolo indica, in modo inequivocabile, che l’apparecchiatura è
stata immessa sul mercato dopo il 13 agosto 2006 e che deve
essere oggetto di raccolta separata. Con Decreto del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il
Ministro delle attività produttive, sono definite, in
conformità alle disposizioni comunitarie, le modalità per
l’identificazione del produttore.
SIMBOLO ALLEGATO IV




La direttiva e il decreto di recepimento riportano il
cassonetto barrato, senza specifiche sulle dimensioni
e senza barra nera.
La norma CENELEC EN50419, sviluppata su
mandato della Commissione riporta il simbolo a
fianco.
La norma non è ancora stata pubblicata sulla GUCE
a causa di alcuni rilievi della Commissione: Il
CENELEC dovrebbe apportare qualche modifica a
breve, che tuttavia non inciderà sul simbolo grafico.
Le leggi di recepimento non fanno riferimento alla
norma, per cui la norma rimane uno strumento
volontario, non cogente, che dà presunzione di
conformità ai requisiti di marcatura.
IDENTIFICAZIONE DEL
PRODUTTORE




Al momento non esiste un sistema riconosciuto a
livello europeo per l’identificazione del produttore.
Senza un sistema europeo per l’identificazione del
produttore il finanziamento del nuovo manca di un
requisito essenziale per funzionare
L’articolo 20.4 introduce un periodo transitorio fino al
2007 in cui il finanziamento del nuovo è assolto tramite
le modalità di finanziamento dello storico. Attualmente
il periodo transitorio è valido solo per i RAEE
domestici.
Il CENELEC ha avviato un progetto per uno studio di
fattibilità per l’utilizzo di smart chip RFID.
?
INFORMAZIONI AGLI UTENTI
Il produttore di apparecchiature elettriche ed elettroniche
fornisce, all’interno delle istruzioni per l’uso delle stesse,
adeguate informazioni concernenti:
 l’obbligo di non smaltire i RAEE come rifiuti urbani e di effettuare,




per detti rifiuti, una raccolta separata;
i sistemi di raccolta dei RAEE, nonché la possibilità di riconsegnare
al distributore l’apparecchiatura all’atto dell’acquisto di una nuova;
gli effetti potenziali sull’ambiente e sulla salute umana dovuti alla
presenza di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed
elettroniche o ad un uso improprio delle stesse apparecchiature o di
parti di esse;
il significato del simbolo riportato nell’allegato 4;
le sanzioni previste in caso di smaltimento abusivo di detti rifiuti.
IMMISSIONE
SUL MERCATO
IMMISSIONE SUL MERCATO
Il concetto di immissione sul mercato non viene
definito dalla direttiva. Tuttavia è molto importante
perché molte disposizioni si riferiscono alla
“immissione sul mercato” con diverse accezioni.




Fornitura di garanzie
Obblighi di marcatura e fornitura informazioni
Conformità alla Direttiva RoHS
Definizione di produttore
GUIDA BLU DELLA
COMMISSIONE EUROPEA
“Immissione sul mercato: l’atto iniziale che
consente di mettere per la prima volta a
disposizione un prodotto sul mercato
comunitario per consentirne la distribuzione o
l’uso nella Comunità. Esso può essere reso
disponibile a titolo oneroso o gratuito”.
GUIDA BLU DELLA
COMMISSIONE EUROPEA
Un prodotto è immesso sul mercato comunitario quando viene reso
disponibile per la prima volta: ciò avviene quando un prodotto fuoriesce
dalla fase di fabbricazione al fine di essere distribuito o utilizzato sul
mercato comunitario.
Il prodotto viene trasferito dal fabbricante, o dal suo rappresentante
autorizzato nella Comunità, all'importatore stabilito nella Comunità o alla
persona responsabile di distribuire il prodotto nel mercato comunitario. Il
passaggio può anche avvenire direttamente dal fabbricante, o dal suo
rappresentante autorizzato all'interno della Comunità, al consumatore o
utilizzatore finale.
Il prodotto si ritiene trasferito sia in caso di consegna fisica che di
passaggio di proprietà; tale trasferimento può avvenire a titolo oneroso o
gratuito e può basarsi su qualsiasi tipo di strumento giuridico: a titolo di
esempio, si parla di trasferimento in caso di vendita, prestito, locazione,
leasing e donazione.
CHI IMMETTE SUL MERCATO?
A: Costruttore
B: Distributore/Filiale
C-S: Utente finale
A: Immette le
apparecchiature
sul mercato
europeo
A
B
S
C
B: rivende ad S
apparecchiature
già immesse sul
mercato europeo
CHI APPONE LA MARCATURA?
A: Costruttore
B: Distributore/Filiale
C-S: Utente finale
A
B
S
C
A: Immette sul
mercato europeo ed
appone il cassonetto
barrato. Per i prodotti
venduti in Francia
deve anche riportare
“una indicazione che
consenta di
identificarlo”
B: Appone a sua volta
“una indicazione che
consenta di
identificarlo”
STRUTTURA DEL
SISTEMA
NAZIONALE DI
GESTIONE DEI RAEE
REGISTRO NAZIONALE DEI
PRODUTTORI



Da istituire con apposito decreto ministeriale, sarà
gestito dal Ministero dell’Ambiente
Ogni produttore deve registrarsi presso le Camere
di Commercio entro 90 giorni dalla pubblicazione
del Decreto Ministeriale
Il Registro rilascerà un codice di registrazione che
dovrebbe essere presente sui documenti
commerciali
COMITATO DI VIGILANZA
E CONTROLLO



Da istituire con apposito decreto ministeriale
Il ruolo è istituzionale e la partecipazione è riservata alle
rappresentanze dei Ministeri Ambiente, Attività Produttive,
Salute e alla Conferenza Unificata
Ai fini di un corretto funzionamento il Comitato di Vigilanza
e Controllo dovrà svolgere le seguenti funzioni:





Assicurare il rispetto delle norme
Assicurare coerenza, congruità e sostenibilità degli obiettivi di
raccolta, riciclo e sostenibilità degli obiettivi da parte dei soggetti
obbligati
Attuare il monitoraggio del sistema e verificare la correttezza dei flussi
economici ed informativi
Attivare sanzioni interne/dirette ai soggetti obbligati inadempienti o
mendaci
Verificare le garanzie
COMITATO DI INDIRIZZO


Nel Comitato di Indirizzo dovrà essere
garantita la presenza di membri designati dalle
organizzazioni dei soggetti obbligati, oltre alla
partecipazione di alcuni membri del Comitato
di Vigilanza e Controllo
Il Comitato sarà di supporto nell’espletamento
dei compiti attribuiti al Comitato di Vigilanza
e Controllo ed al Centro Operativo di
Coordinamento
CENTRO OPERATIVO DI
COORDINAMENTO
Dovrà essere costituito e individuato un
centro operativo di coordinamento per
l’ottimizzazione delle attività di
competenza dei sistemi collettivi
 Finanziato e gestito dai produttori
 Il coordinamento è necessario perché
diversi sistemi lavoreranno in parallelo
nella stessa filiera

STRUTTURA DEL SISTEMA
SCADENZE ED
ENTRATA IN VIGORE
ARTICOLO 20, COMMA 4


Prevede che “nelle more della definizione di un sistema
europeo di identificazione dei produttori, e comunque entro e
non oltre il 13 agosto 2007, gli obblighi di finanziamento delle
operazioni di gestione dei RAEE nuovi provenienti da nuclei
domestici dovranno essere assolti dai produttori secondo le
modalità stabilite per il finanziamento della gestione dei RAEE
storici domestici”.
L’identificazione del produttore è, infatti, un requisito essenziale
per il funzionamento del regime della responsabilità individuale
previsto per i rifiuti nuovi. Pertanto, fino alla definizione di tale
modalità di identificazione, per la quale è previsto un decreto
Ministeriale apposito, il regime di finanziamento resterà quello
previsto per i rifiuti storici. I costi di gestione per lo smaltimento
dei prodotti “domestici” immessi sul mercato tra il 13 Agosto
2006 e il 13 Agosto 2007 saranno pertanto suddivisi tra tutti i
produttori presenti, in relazione alla rispettiva quota di mercato.
ARTICOLO 20, COMMA 5

Il comma 5 dell’art.20 concede ai soggetti obbligati un ulteriore lasso
di tempo, sino al 13 agosto 2006, per ottemperare agli adempimenti
previsti dai seguenti articoli:
•
•
•
•
•
•
•
•

Art. 6, commi 1 e 3 (raccolta separata)
Art. 7, comma 1( ritiro dei RAEE raccolti)
Art. 8, comma 1 (trattamento)
Art. 9 comma 1 (recupero)
Art. 10 (finanziamento delle operazioni di gestione dei RAEE storici provenienti dai
nuclei domestici )
Art. 11 ( finanziamento delle operazioni di gestione dei RAEE provenienti dai nuclei
domestici immessi sul mercato dopo il 13 agosto 2005)
Art. 12 (finanziamento delle operazioni di gestione dei RAEE professionali)
Art. 13 (obblighi di informazione)
Anche se la decorrenza di tutti gli adempimenti ai quali si riferisce
l’articolo 20, comma 5, D.Lgs n. 151/2005 è stata di fatto posticipata
di un anno, e cioè fatta slittare al 13 Agosto 2006, alcune norme
richiamate dallo stesso, fanno un espresso riferimento a termini
diversi. Il Decreto contiene dunque delle contraddizioni di cui è
auspicabile una rettifica.
CAMPO DI
APPLICAZIONE
CAMPO DI APPLICAZIONE

La Direttiva si applica alle apparecchiature
elettriche ed elettroniche…



Progettate per essere usate con una tensione
non superiore a 1000 volt per la corrente
alternata e a 1500 volt per la corrente
continua
Comprese nell’allegato IA
Destinate ai consumatori o a uso
professionale
ALLEGATO IA : CATEGORIE





Grandi elettrodomestici
Piccoli elettrodomestici
Apparecchiature
informatiche e per
telecomunicazioni
Apparecchiature di
consumo
Apparecchiature di
illuminazione





Strumenti elettrici ed
elettronici
Giocattoli e
Apparecchiature per lo
sport e il tempo libero
Dispositivi medicali
Strumenti di
monitoraggio e di
controllo
Distributori automatici
ESCLUSIONI


Le apparecchiature
connesse alla tutela
degli interessi
essenziali della
sicurezza degli stati
membri
Le armi, le munizioni
e il materiale bellico,
purché destinati agli
usi militari



Gli utensili industriali
fissi di grandi
dimensioni
I grandi
elettrodomestici fissi
(Dlgs Italiano)
I prodotti sanitari
impiantati e infettati
CAMPO DI APPLICAZIONE
“Il presente decreto si applica alle apparecchiature
elettriche ed elettroniche rientranti nelle categorie
individuate nell’allegato 1 A, purché non siano parti di
tipi di apparecchiature che non ricadono nell'ambito di
applicazione del presente decreto. L'allegato 1 B
individua, a titolo esemplificativo, un elenco di prodotti
che rientrano nelle categorie dell'allegato 1 A”.
(Decreto Legislativo Art 2, 1)
APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED
ELETTRONICHE
“apparecchiature elettriche ed elettroniche» o «AEE», le
apparecchiature che dipendono per un corretto
funzionamento da correnti elettriche o campi
elettromagnetici e le apparecchiature di generazione,
trasferimento e misura di queste correnti e campi
appartenenti alle categorie di cui all'allegato IA e
progettate per essere usate con una tensione non
superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500
volt per la corrente continua”
(Decreto Legislativo: Art. 3, a)
APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED
ELETTRONICHE
Per il campo di applicazione di questa Direttiva,
"dipendente" significa che l'energia elettrica (non il
petrolio, la benzina o il gas) è la fonte di energia
primaria.
Significa anche che quando la fornitura di energia
elettrica è interrotta, l'apparecchiatura non può svolgere
la sua funzione primaria.
Se l'energia elettrica è usato solo per funzioni di
supporto o controllo, questo tipo di apparecchiatura è
da considerarsi esclusa dal campo di applicazione della
Direttiva.
PARTI DI TIPI DI
APPARECCHIATURE CHE NON
RICADONO




Utensili fissi industriali di grandi dimensioni
Mezzi di trasporto (auto, scooter, treni, aerei, navi)
Istallazioni fisse (Istallazioni industriali, sistemi
centralizzati di condizionamento, celle frigorifere,
sistemi distribuzione gas, carburante…)
Impianti elettrici (citofonia, videocitofonia, sistemi di
allarme, antincendio, rilevazione fumo e gas e
ricezione TV, ecc.)
PRODOTTO FINITO
Un prodotto finito è una qualsiasi apparecchiatura o
strumento che ha una funzione diretta, un suo
involucro e, dove applicabile, porte e connessioni intese
per l'utilizzatore finale.
La "funzione diretta" è definita come una qualsiasi
funzione di un componente o di un prodotto finito che
svolge l'uso previsto specificato dal costruttore nelle
istruzioni per l'uso per gli utilizzatori finali. Questa
funzione può essere disponibile senza ulteriori
operazioni o connessioni oltre a quelle semplici che
possono essere eseguite da qualsiasi persona.
ROHS
DIRETTIVA 2002/95/CE
Restrizioni d’uso per alcune sostanze pericolose
nelle Apparecchiature Elettriche
ed Elettroniche (AEE)
RECEPIMENTO

Direttiva 2002/95/CE


Decisione della Commissione 2005/747/CE



Modifica dell’allegato della Direttiva RoHS
introducendo nuove esenzioni
Già recepita con il Dlgs n.151
Decisione della Commissione 2005/717/CE



Recepita con il D.lgs. n.151 (articolo 5 e allegato 5)
Modifica dell’allegato della direttiva RoHS
introducendo 2 nuove esenzioni
Non ancora recepita
Decisione della Commissione 2005/618/CE

Modifica dell’allegato della direttiva RoHS
introducendo i limiti di tolleranza
SCOPO
Armonizzare la legislazioni degli stati membri
sulle restrizioni dell’uso di alcune sostanze
pericolose nelle AEE. Dal 1° Luglio 2006 è
vietato immettere sul mercato AEE contenenti:





PIOMBO
MERCURIO
CADMIO
CROMO ESAVALENTE
PBB e PBDE
CAMPO DI APPLICAZIONE



La Direttiva si applica alle apparecchiature
elettriche ed elettroniche che rientrano nelle
categorie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 10 dell'allegato I A della
direttiva 2002/96/CE (RAEE) nonché alle lampade
ad incandescenza, ad eccezione delle applicazioni
esentate nell’Allegato.
Esenzioni: non si applica a pezzi di ricambio per le
riparazioni delle apparecchiature elettriche ed
elettroniche né al reimpiego delle apparecchiature
elettriche ed elettroniche immesse sul mercato
prima del 1° Luglio 2006.
La Commissione ha già affidato a dei consulenti gli
studi per l’eventuale inclusione nella RoHS delle
categorie 8 (Elettromedicali) e 9 (Strumenti di
monitoraggio e controllo).
ALBERO
DECISIONALE
ROHS
LIMITI DI TOLLERANZA
Allegato V, Dlgs 151
La Commissione Europea ha adottato una decisione, pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea il 29 Luglio
(L214/65) che fissa dei limiti massimi di concentrazione al di sotto
dei quali è ammessa la presenza della sostanza bandita
Nei materiali omogenei è tollerata una concentrazione massima
dello 0,1% in peso di piombo, mercurio, cromo esavalente, bifenili
polibromurati (PBB) ed etere di difenile polibromurato (PBDE) e
dello 0,01% in peso di cadmio.
Per materiale omogeneo si intende un’unità che non può essere
meccanicamente disaggregata in più materiali separati.
MATERIALE OMOGENEO
“Per materiale omogeneo si intende un’unità che non può
essere meccanicamente disaggregata
in più materiali separati”.


Questa definizione è contenuta nel un documento
della Commissione Europea “ Domande Frequenti
sulle Direttive RAEE e ROHS” ed è già stata
recepita all’allegato V del D.lgs. n.151
Implica che la percentuale in peso di sostanze
bandite per il calcolo dei valori massimi di
concentrazione tollerati, non può essere misurata
sul peso del prodotto o sul peso del componente,
bensì su ogni materiale omogeneo che costituisce il
prodotto o il componente.
MATERIALE OMOGENEO

Alcuni esempi di applicazione della definizione di
materiale omogeneo



Placcature e rivestimenti, in generale, sono costituiti
di diversi strati distinti. In questo caso ogni strato
deve essere considerato separatamente.
Contatti, componenti placcati, vetri smaltati,
componenti rivestiti o verniciati non sono da
considerarsi materiali omogenei.
Un componente elettronico, per quanto piccolo, non
può essere considerato come un'unità, ma l'analisi
del contenuto di sostanze bandite deve essere
effettuata su tutti i materiali che costituiscono il
componente.
IMMISSIONE SUL MERCATO

Il concetto di immissione sul mercato non viene
definito dalla Direttiva. Tuttavia è molto importante
perché la RoHS si applica solo alle apparecchiature
“immesse sul mercato” dopo il 1° Luglio 2006.

Dalla Guida Blu della Commissione Europea:
“Immissione sul mercato: l’atto iniziale che consente
di mettere per la prima volta a disposizione un
prodotto sul mercato comunitario per consentirne la
distribuzione o l’uso nella Comunità. Esso può
essere reso disponibile a titolo oneroso o gratuito”.
GUIDA BLU DELLA
COMMISSIONE EUROPEA
Un prodotto è immesso sul mercato comunitario quando viene reso
disponibile per la prima volta: ciò avviene quando un prodotto fuoriesce
dalla fase di fabbricazione al fine di essere distribuito o utilizzato sul
mercato comunitario.
Il prodotto viene trasferito dal fabbricante, o dal suo rappresentante
autorizzato nella Comunità, all'importatore stabilito nella Comunità o alla
persona responsabile di distribuire il prodotto nel mercato comunitario. Il
passaggio può anche avvenire direttamente dal fabbricante, o dal suo
rappresentante autorizzato all'interno della Comunità, al consumatore o
utilizzatore finale.
Il prodotto si ritiene trasferito sia in caso di consegna fisica che di
passaggio di proprietà; tale trasferimento può avvenire a titolo oneroso o
gratuito e può basarsi su qualsiasi tipo di strumento giuridico: a titolo di
esempio, si parla di trasferimento in caso di vendita, prestito, locazione,
leasing e donazione.
OBBLIGHI DI MARCATURA


La direttiva ROHS non prevede l’apposizione della marcatura
CE né di nessun altra marcatura
Le varie marcature che stanno proliferando non hanno alcuna
obbligatorietà ma possono venire richieste da clienti per la
gestione dei magazzini
CHI IMMETTE SUL MERCATO?
A: Costruttore
B: Distributore/Filiale
C-S: Utenti finali
A: Immette le
apparecchiature
sul mercato
europeo
A
B
S
C
B: rivende ad S
apparecchiature
già immesse sul
mercato
europeo
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’



La Direttiva RoHS non è una Direttiva Nuovo
Approccio. Non richiede dunque la marcatura CE,
né la dichiarazione di conformità CE.
La Direttiva non richiede alcun tipo di certificazione
di parte terza. E’ sufficiente l’autodichiarazione del
produttore.
Un produttore per valutare la conformità di un
prodotto può procedere all’analisi dei componenti
(sicuro ma costoso), oppure richiedere ai propri
fornitori che i componenti acquistati rispettino le
disposizioni della RoHS (meno costoso ma lascia
margini di dubbio).
RESPONSABILITA’ DEL
PRODUTTORE


Il produttore è responsabile della conformità del
prodotto finito immesso sul mercato
Per prodotto finito si intende:
una qualsiasi apparecchiatura o strumento che ha
una funzione diretta, un suo involucro e, dove
applicabile, porte e connessioni intese per
l'utilizzatore finale. La "funzione diretta" è definita
come una qualsiasi funzione di un componente o di
un prodotto finito che svolge l'uso previsto
specificato dal costruttore nelle istruzioni per l'uso
per gli utilizzatori finali. Questa funzione può essere
disponibile senza ulteriori operazioni o connessioni
oltre a quelle semplici che possono essere eseguite
da qualsiasi persona.
RESPONSABILITA’ DEL
PRODUTTORE


Tale responsabilità non può essere ribaltata
sul fornitore di componenti. Il produttore può
rivalersi, in altra sede, sul fornitore in caso di
falsa o errata dichiarazione.
Fondamentale dunque la gestione della
documentazione, unico strumento anche per
le verifiche delle autorità di controllo
ESENZIONI ALLO STUDIO









Lead bound in glass, crystal glass, lead crystal or full lead crystal in
general,
Chromium (also in oxidation state (VI)) and Cadmium as colouring
batch addition each form up to a content of 2 % in glass, crystal
glass, lead crystal or full lead crystal used as decorative and / or
functional part of electric or electronic equipment,
Hexavalent chromium (CRVI) passivation coatings,
Lead in lead oxide glass plasma display panels,
Lead in connectors, flexible printed circuits, flexible flat cables,
Lead oxide in lead glass, bonding materials of magnetic heads and
magnetic heads,
Lead in optical isolators,
Cadmium pigments except for applications banned under Directive
91/338/EEC amending Directive 76/769/EEC relating to the
restriction on the marketing and use of certain substances,
High Intensity Discharge (HID) lamps for professional U.V.
applications, containing lead halide as radiant agent
ESENZIONI ALLO STUDIO








Discharge lamps for special purposes containing lead as activator in
the fluorescent powder (1% lead by weight or less)
Discharge lamps containing lead in the form of an amalgam
Mercury free flat panel lamp
Special purposes Black Light Blue (BLB) lamps, containing lead in
the glass envelope,
Low melting point alloys containing lead
Galvanised steel containing up to 0.35% lead by weight and
aluminium with an unintended lead content up to 0.4% lead by
weight in electrical and electronic equipment,
Lead in solder and hexavalent chromium in surface treatment, in
parts recovered from production printers and copying equipment,
sold, rented or leased or otherwise returned from professional users
other than private households, originally put on the market before 1
July 2006, and reused for the same purpose within the original
manufacturer's closed loop system until 1 July 2011. In this context a
closed loop system means a system whereby the equipment
remains the property of the manufacturer or is subject to other
contractual arrangements and is returned to the manufacturer either
when the contract expires or at end of life,
Cadmium sulphide photocells,
ESENZIONI IN CONSULTAZIONE (28 Ottobre)
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Linear incandescent lamp;
Mercury in switches;
Special ICs having tin-lead solder plating on leads used in
professional equipment;
Specific modular units including tin-lead solder being used in special
professional equipment;
Solders containing lead and /or cadmium for specific applications
where local temperature is higher than 150 deg C and which need to
work properly more than 500 hours;
Lead in solder for printed circuit boards for emergency lighting
products;
Hexavalent chromium (Cr-VI) in chromate conversion coatings as
surface treatment;
Lead in gas sensors;
Concerning of PbO (Lead in Seal Frit) used for making BLU (Back
Light Unit) Lam;
Cadmium in opto-electronic components;
Non-consumer mechanical power transmission systems including
speed reducers and mechanical couplings which rely on
electrical/electronic components for safe control and operation;
Electrical and electronic components contained in heating ventilating
and air conditioning building systems, commercial refrigeration
systems and transport refrigeration systems;
ESENZIONI IN CONSULTAZIONE (28 Ottobre)
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Cadmium-bearing copper alloys;
Electrical/electronic components contained mobile and stationary air
compressors and vacuum systems, compressed air contaminant
removal systems and pneumatic contractor’s air tools;
Electrical/electronic equipment that are: used in transport -aviation,
aerospace, road, maritime, rail; installed in to the fabric of buildings –
elevators, escalators, moving walks, dumb waiters, and heating,
cooling and ventilation systems, and fire and security systems; used
in the energy generation and transmission; used in mining and
mineral processing; used for non-consumer mechanical power
transmission systems; industrial process pumps and compressors;
used in industrial refrigeration; and used in military applications;
Lead alloys as electrical/mechanical solder for transducers used in
high-powered professional and commercial loudspeakers;
Cadmium oxide;
Solder tin of the thermo fuse with a defined low melting point;
Lead in lead oxide glass used in plasma display panel (PDP);
Lead in solder on small PCB and tinned legs of primary components;
Use of the not lead free component NEC V25 in the Memor 2000;
Lead used in shielding of radiation for Non Medical X-ray equipment
Lead based solders sealed or captured within heat-shrinkable
components and devices.
I SISTEMI
COLLETTIVI
GRANDI BIANCHI
ECODOM
Costituito il 25/11/2005
Direttore Generale - Dott. Giorgio Arienti
Per informazioni:
Consorzio ECODOM
02 45408368
[email protected]
PICCOLI ELETTRODOMESTICI
PED
In fase di costituzione
Per informazioni:
Segreteria Associazione Apparecchi
Domestici e Professionali
Tel 02 3264.2049
CONDIZIONAMENTO
CLIMA
In fase di costituzione
Per informazioni:
Segreteria Associazione Apparecchi
Domestici e Professionali
Tel 02 3264.2049
ICT-CE
REMEDI@
In fase di costituzione
Per informazioni:
Segreteria Associazione Informatica,
Telecomunicazioni ed elettronica di Consumo.
Tel 02 3264.250
APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE
ECOLIGHT
Costituito il 23/03/2004
Per informazioni:
Segreteria ECOLIGHT
Tel. 02 – 3264 .816; Fax. 02 – 3264.320
[email protected]
www.ecolightitaly.it
SORGENTI LUMINOSE
ECOLAMP
Costituito il 29/11/2004
Per informazioni:
Segreteria ECOLIGHT
EUROPEAN RECYCLING
PLATFORM
Raggruppamento di imprese, fondato da Sony,
HP, Brown-Gillette, Electrolux
Per informazioni
www.erp-recycling.org
LA NUOVA
GUIDA ANIE
GUIDA ANIE SULL’IMPLEMENTAZIONE DELLE
DIRETTIVE RAEE E RoHS
La nuova guida ANIE all’implementazione delle
direttive RAEE e RoHS e’ stata sviluppata da ANIE
per fornire alle Imprese del settore elettrotecnico ed
elettronico uno strumento di interpretazione del
Decreto Legislativo 25/07/2005 n.151.
La Guida tratta approfonditamente:
1. Le disposizioni del D.lgs n.151
2. Il campo di applicazione
3. La definizione di “produttore”
4. Le disposizioni dei recepimenti negli altri Stati
Membri
GUIDA ANIE SULL’IMPLEMENTAZIONE DELLE
DIRETTIVE RAEE E RoHS
DISPOSIZIONI DEL D.lgs N.151
Il testo del provvedimento, analizzato articolo per articolo, con
commenti, pareri, chiarimenti, esempi.
Direttiva RAEE
Direttiva RoHS
 Definizioni
 Le sostanze soggette al
bando
 Sistema di gestione
 Esclusioni
 Responsabilità
finanziarie
 Esenzioni
 Obblighi di
 Modalità di richiesta per
informazione
nuove esenzioni
 Registro Nazionale
 Limiti di Tolleranza
 Sanzioni
 Materiale omogeneo
 Disposizioni
 La responsabilità dei
transitorie
produttori
 Marcatura dei prodotti
SOMMARIO
GUIDA ANIE SULL’IMPLEMENTAZIONE DELLE
DIRETTIVE RAEE E RoHS
IL CAMPO DI APPLICAZIONE
Un’analisi dettagliata del complesso Campo di
Applicazione del D.lgs:
 Interpretazioni dei testi legali delle Direttive e
delle Guide della Commissione Europea
 Liste di criteri ed esempi grafici per i prodotti delle
Aree Grigie ove è più difficile stabilire l’inclusione o
l’esclusione
 Alberi decisionali con esempi di applicazioni
 Trattazioni separate per particolari categorie di
prodotto
Tutto concordato dall’industria a livello europeo
(ORGALIME) per poter finalmente determinare con
certezza quali prodotti ricadano nel campo di applicazione
e quali no.
ALBERI DECISIONALI
GUIDA ANIE SULL’IMPLEMENTAZIONE DELLE
DIRETTIVE RAEE E RoHS
IL PRODUTTORE
La Guida tratta in dettaglio le problematiche relative
alla definizione di produttore, anche con esempi
grafici, analizzando i ruoli e le responsabilità dei vari
attori della catena distributiva, dal costruttore
“terzista” al rivenditore al dettaglio.
Particolare attenzione è posta nell’analisi delle
responsabilità di produttori, filiali, rivenditori,
importatori e distributori specialmente nel caso di
vendite a distanza, ovvero vendite tra attori di diversi
Stati Membri.
Un capitolo a parte approfondisce l’interpretazione del
concetto di “immissione sul mercato”, strettamente
collegato all’individuazione dei “produttori” e anche
fondamentale per la corretta gestione delle scorte di
magazzino.
GUIDA ANIE SULL’IMPLEMENTAZIONE DELLE
DIRETTIVE RAEE E RoHS
I RECEPIMENTI EUROPEI
L’ultimo capitolo della Guida ANIE fornisce indicazioni
sui recepimenti nei 25 Stati membri, utili al produttore
italiano per conoscere le proprie responsabilità e i propri
obblighi Paese per Paese.
Per ogni Stato Membro, ove possibile sono riportati:
1. Principali disposizioni legislative
2. Riferimenti dei Registri Nazionali
3. Contatti utili
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Dlgs 151 - Incontri Territoriali con tree