DECRETO LEGISLATIVO 25/07/2005 N.151 Che recepisce le direttive 2002/95/CE RoHS E 2002/96/CE RAEE D.ssa Daniela Capaccioli Ing. R. Corridori Servizio Centrale Ambiente ANIE SOMMARIO RECEPIMENTO IL PRODUTTORE IL SISTEMA DI GESTIONE E IL FINANZIAMENTO MARCATURA E INFORMAZIONI IMMISSIONE SUL MERCATO STRUTTURA DEL SISTEMA DI GESTIONE SCADENZE ED ENTRATA IN VIGORE CAMPO DI APPLICAZIONE ROHS SISTEMI COLLETTIVI RECEPIMENTO Le Direttive 2002/95/CE e 2002/96/CE sono state recepite nell’ordinamento italiano con il Decreto Legislativo 25 Luglio 2005 m.151, pubblicato su GURI n. 175 del 29-7-2005- Suppl. Ordinario n.135 11 Decreti Ministeriali ancora da emanare entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del Dlgs 151 IL PRODUTTORE IL PRODUTTORE Direttiva 2002/96/CE fabbrica e vende apparecchiature elettriche ed elettroniche recanti il suo marchio; rivende sotto il suo marchio apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non viene considerato «produttore», se l'apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del punto i); importa o esporta apparecchiature elettriche ed elettroniche in uno Stato membro nell'ambito di un'attività professionale. Decreto Legislativo fabbrica e vende apparecchiature elettriche ed elettroniche recanti il suo marchio; rivende con il proprio marchio apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non è considerato "produttore" se l'apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del punto 1; importa o immette per primo nel territorio nazionale, apparecchiature elettriche ed elettroniche nell'ambito di un'attività professionale e ne opera la commercializzazione, anche mediante vendita a distanza; IL PRODUTTORE Decreto Legislativo : ……. 4) chi produce apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate esclusivamente all’esportazione è produttore solo ai fini degli articoli 4, 13 e 14. IL PRODUTTORE? Ai sensi del Dlgs: A: Costruttore B: Distributore/Filiale C-S: Utente finale A: E’ produttore in Francia, per tutti i prodotti venduti in Francia a C, ma non per i prodotti “esportati” in Spagna. A B S C B: E’ produttore in Spagna per i prodotti, acquistati da A e venduti a S. IL SISTEMA DI GESTIONE DEI RIFIUTI RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE Le apparecchiature elettriche ed elettroniche che sono rifiuti ai sensi dell'articolo 1, lettera a) della direttiva 75/442/CEE Inclusi tutti i componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto al momento in cui si decide di eliminarlo RIFIUTI PROVENIENTI DAI NUCLEI DOMESTICI RAEE originati dai nuclei domestici o di origine commerciale, industriale, istituzionale o di altro tipo, analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici RIFIUTI “STORICI” E RIFIUTI “NUOVI” “Rifiuto Storico”, rifiuto derivante da un prodotto immesso sul mercato prima dell’entrata in vigore (13 Agosto 2006) “Rifiuto Nuovo”, rifiuto derivante da un prodotto immesso sul mercato dopo l’entrata in vigore (13 Agosto 2006) RACCOLTA SEPARATA RAEE PROVENIENTI DA NUCLEI DOMESTICI La pubblica amministrazione deve istituire sistemi che consentano ai detentori finali (consumatori) e ai distributori di rendere gratuitamente tali rifiuti RAEE PROFESSIONALI I produttori, eventualmente tramite terzi, dovranno assicurare la raccolta di tali rifiuti TRATTAMENTO E RECUPERO I produttori dovranno istituire sistemi di recupero e trattamento dei RAEE, conformi alla normativa comunitaria, ricorrendo alle migliori tecniche disponibili. Tali sistemi potranno essere individuali o collettivi e dovranno raggiungere entro il 2008 precisi obiettivi TIPOLOGIE DI RIFIUTO AI FINI DEL FINANZIAMENTO NUOVO NUOVO DOMESTICO NUOVO PROFESSIONALE STORICO STORICO DOMESTICO STORICO PROFESSIONALE DOMESTICO PROFESSIONALE FINANZIAMENTO DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI “NUOVI” PROVENIENTI DAI NUCLEI DOMESTICI Dalla data di entrata in vigore il produttore: Sarà responsabile del finanziamento delle operazioni di gestione dei rifiuti derivanti dai propri prodotti, depositati ai centri di raccolta Potrà scegliere se adempiere a tale obbligo individualmente, o partecipando a un sistema collettivo. Dovrà fornire adeguata garanzia, all’atto dell’immissione sul mercato di un prodotto, che la gestione dei RAEE sarà finanziata FINANZIAMENTO DELLA GESTIONE DEI “RIFIUTI STORICI” PROVENIENTI DAI NUCLEI DOMESTICI Il finanziamento dei costi della gestione di tali rifiuti è fornito da uno o più sistemi ai quali contribuiscono proporzionalmente tutti i produttori esistenti sul mercato al momento in cui si verificano i rispettivi costi. Visibilità del costo di smaltimento sul punto di vendita concessa per 8 anni (10 per i grandi apparecchi bianchi). FINANZIAMENTO DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI DA UTENZE DIVERSE DAI NUCLEI DOMESTICI Per i rifiuti “nuovi” i produttori dovranno provvedere al finanziamento dei costi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento, come per i rifiuti nuovi da utenze domestiche. Dovranno inoltre fornire adeguata garanzia, all’atto dell’immissione sul mercato di un prodotto, che la gestione dei RAEE sarà finanziata Per i rifiuti “storici” il finanziamento dei costi di gestione graverà sui detentori. Nel caso di acquisto contestuale di una nuova apparecchiatura equivalente, i detentori potranno consegnare il rifiuto al produttore. E’ lasciata la libertà di concludere accordi tra produttori e detentori che stabiliscano altre modalità di finanziamento GARANZIE FINANZIARIE Modalità da definire con apposito decreto ministeriale La garanzia di avere assolto tutti gli obblighi legali di finanziamento dovrebbe essere condizione necessaria per “mantenere” l’iscrizione al Registro Nazionale dei Produttori Ancora da definire l’organismo garante della congruità della garanzia prestata per adempimento individuale o collettivo e l’organismo beneficiario della stessa OBBLIGHI DI MARCATURA E DI INFORMAZIONE MARCATURA DEI PRODOTTI Le apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nel campo di applicazione del presente Decreto, poste sul mercato a partire dal 13 agosto 2006, riportano, a cura e sotto la responsabilità del produttore, in modo chiaro, visibile ed indelebile, una indicazione che consenta di identificare lo stesso produttore e il simbolo riportato all’allegato 4. Detto simbolo indica, in modo inequivocabile, che l’apparecchiatura è stata immessa sul mercato dopo il 13 agosto 2006 e che deve essere oggetto di raccolta separata. Con Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sono definite, in conformità alle disposizioni comunitarie, le modalità per l’identificazione del produttore. SIMBOLO ALLEGATO IV La direttiva e il decreto di recepimento riportano il cassonetto barrato, senza specifiche sulle dimensioni e senza barra nera. La norma CENELEC EN50419, sviluppata su mandato della Commissione riporta il simbolo a fianco. La norma non è ancora stata pubblicata sulla GUCE a causa di alcuni rilievi della Commissione: Il CENELEC dovrebbe apportare qualche modifica a breve, che tuttavia non inciderà sul simbolo grafico. Le leggi di recepimento non fanno riferimento alla norma, per cui la norma rimane uno strumento volontario, non cogente, che dà presunzione di conformità ai requisiti di marcatura. IDENTIFICAZIONE DEL PRODUTTORE Al momento non esiste un sistema riconosciuto a livello europeo per l’identificazione del produttore. Senza un sistema europeo per l’identificazione del produttore il finanziamento del nuovo manca di un requisito essenziale per funzionare L’articolo 20.4 introduce un periodo transitorio fino al 2007 in cui il finanziamento del nuovo è assolto tramite le modalità di finanziamento dello storico. Attualmente il periodo transitorio è valido solo per i RAEE domestici. Il CENELEC ha avviato un progetto per uno studio di fattibilità per l’utilizzo di smart chip RFID. ? INFORMAZIONI AGLI UTENTI Il produttore di apparecchiature elettriche ed elettroniche fornisce, all’interno delle istruzioni per l’uso delle stesse, adeguate informazioni concernenti: l’obbligo di non smaltire i RAEE come rifiuti urbani e di effettuare, per detti rifiuti, una raccolta separata; i sistemi di raccolta dei RAEE, nonché la possibilità di riconsegnare al distributore l’apparecchiatura all’atto dell’acquisto di una nuova; gli effetti potenziali sull’ambiente e sulla salute umana dovuti alla presenza di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche o ad un uso improprio delle stesse apparecchiature o di parti di esse; il significato del simbolo riportato nell’allegato 4; le sanzioni previste in caso di smaltimento abusivo di detti rifiuti. IMMISSIONE SUL MERCATO IMMISSIONE SUL MERCATO Il concetto di immissione sul mercato non viene definito dalla direttiva. Tuttavia è molto importante perché molte disposizioni si riferiscono alla “immissione sul mercato” con diverse accezioni. Fornitura di garanzie Obblighi di marcatura e fornitura informazioni Conformità alla Direttiva RoHS Definizione di produttore GUIDA BLU DELLA COMMISSIONE EUROPEA “Immissione sul mercato: l’atto iniziale che consente di mettere per la prima volta a disposizione un prodotto sul mercato comunitario per consentirne la distribuzione o l’uso nella Comunità. Esso può essere reso disponibile a titolo oneroso o gratuito”. GUIDA BLU DELLA COMMISSIONE EUROPEA Un prodotto è immesso sul mercato comunitario quando viene reso disponibile per la prima volta: ciò avviene quando un prodotto fuoriesce dalla fase di fabbricazione al fine di essere distribuito o utilizzato sul mercato comunitario. Il prodotto viene trasferito dal fabbricante, o dal suo rappresentante autorizzato nella Comunità, all'importatore stabilito nella Comunità o alla persona responsabile di distribuire il prodotto nel mercato comunitario. Il passaggio può anche avvenire direttamente dal fabbricante, o dal suo rappresentante autorizzato all'interno della Comunità, al consumatore o utilizzatore finale. Il prodotto si ritiene trasferito sia in caso di consegna fisica che di passaggio di proprietà; tale trasferimento può avvenire a titolo oneroso o gratuito e può basarsi su qualsiasi tipo di strumento giuridico: a titolo di esempio, si parla di trasferimento in caso di vendita, prestito, locazione, leasing e donazione. CHI IMMETTE SUL MERCATO? A: Costruttore B: Distributore/Filiale C-S: Utente finale A: Immette le apparecchiature sul mercato europeo A B S C B: rivende ad S apparecchiature già immesse sul mercato europeo CHI APPONE LA MARCATURA? A: Costruttore B: Distributore/Filiale C-S: Utente finale A B S C A: Immette sul mercato europeo ed appone il cassonetto barrato. Per i prodotti venduti in Francia deve anche riportare “una indicazione che consenta di identificarlo” B: Appone a sua volta “una indicazione che consenta di identificarlo” STRUTTURA DEL SISTEMA NAZIONALE DI GESTIONE DEI RAEE REGISTRO NAZIONALE DEI PRODUTTORI Da istituire con apposito decreto ministeriale, sarà gestito dal Ministero dell’Ambiente Ogni produttore deve registrarsi presso le Camere di Commercio entro 90 giorni dalla pubblicazione del Decreto Ministeriale Il Registro rilascerà un codice di registrazione che dovrebbe essere presente sui documenti commerciali COMITATO DI VIGILANZA E CONTROLLO Da istituire con apposito decreto ministeriale Il ruolo è istituzionale e la partecipazione è riservata alle rappresentanze dei Ministeri Ambiente, Attività Produttive, Salute e alla Conferenza Unificata Ai fini di un corretto funzionamento il Comitato di Vigilanza e Controllo dovrà svolgere le seguenti funzioni: Assicurare il rispetto delle norme Assicurare coerenza, congruità e sostenibilità degli obiettivi di raccolta, riciclo e sostenibilità degli obiettivi da parte dei soggetti obbligati Attuare il monitoraggio del sistema e verificare la correttezza dei flussi economici ed informativi Attivare sanzioni interne/dirette ai soggetti obbligati inadempienti o mendaci Verificare le garanzie COMITATO DI INDIRIZZO Nel Comitato di Indirizzo dovrà essere garantita la presenza di membri designati dalle organizzazioni dei soggetti obbligati, oltre alla partecipazione di alcuni membri del Comitato di Vigilanza e Controllo Il Comitato sarà di supporto nell’espletamento dei compiti attribuiti al Comitato di Vigilanza e Controllo ed al Centro Operativo di Coordinamento CENTRO OPERATIVO DI COORDINAMENTO Dovrà essere costituito e individuato un centro operativo di coordinamento per l’ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi Finanziato e gestito dai produttori Il coordinamento è necessario perché diversi sistemi lavoreranno in parallelo nella stessa filiera STRUTTURA DEL SISTEMA SCADENZE ED ENTRATA IN VIGORE ARTICOLO 20, COMMA 4 Prevede che “nelle more della definizione di un sistema europeo di identificazione dei produttori, e comunque entro e non oltre il 13 agosto 2007, gli obblighi di finanziamento delle operazioni di gestione dei RAEE nuovi provenienti da nuclei domestici dovranno essere assolti dai produttori secondo le modalità stabilite per il finanziamento della gestione dei RAEE storici domestici”. L’identificazione del produttore è, infatti, un requisito essenziale per il funzionamento del regime della responsabilità individuale previsto per i rifiuti nuovi. Pertanto, fino alla definizione di tale modalità di identificazione, per la quale è previsto un decreto Ministeriale apposito, il regime di finanziamento resterà quello previsto per i rifiuti storici. I costi di gestione per lo smaltimento dei prodotti “domestici” immessi sul mercato tra il 13 Agosto 2006 e il 13 Agosto 2007 saranno pertanto suddivisi tra tutti i produttori presenti, in relazione alla rispettiva quota di mercato. ARTICOLO 20, COMMA 5 Il comma 5 dell’art.20 concede ai soggetti obbligati un ulteriore lasso di tempo, sino al 13 agosto 2006, per ottemperare agli adempimenti previsti dai seguenti articoli: • • • • • • • • Art. 6, commi 1 e 3 (raccolta separata) Art. 7, comma 1( ritiro dei RAEE raccolti) Art. 8, comma 1 (trattamento) Art. 9 comma 1 (recupero) Art. 10 (finanziamento delle operazioni di gestione dei RAEE storici provenienti dai nuclei domestici ) Art. 11 ( finanziamento delle operazioni di gestione dei RAEE provenienti dai nuclei domestici immessi sul mercato dopo il 13 agosto 2005) Art. 12 (finanziamento delle operazioni di gestione dei RAEE professionali) Art. 13 (obblighi di informazione) Anche se la decorrenza di tutti gli adempimenti ai quali si riferisce l’articolo 20, comma 5, D.Lgs n. 151/2005 è stata di fatto posticipata di un anno, e cioè fatta slittare al 13 Agosto 2006, alcune norme richiamate dallo stesso, fanno un espresso riferimento a termini diversi. Il Decreto contiene dunque delle contraddizioni di cui è auspicabile una rettifica. CAMPO DI APPLICAZIONE CAMPO DI APPLICAZIONE La Direttiva si applica alle apparecchiature elettriche ed elettroniche… Progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua Comprese nell’allegato IA Destinate ai consumatori o a uso professionale ALLEGATO IA : CATEGORIE Grandi elettrodomestici Piccoli elettrodomestici Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni Apparecchiature di consumo Apparecchiature di illuminazione Strumenti elettrici ed elettronici Giocattoli e Apparecchiature per lo sport e il tempo libero Dispositivi medicali Strumenti di monitoraggio e di controllo Distributori automatici ESCLUSIONI Le apparecchiature connesse alla tutela degli interessi essenziali della sicurezza degli stati membri Le armi, le munizioni e il materiale bellico, purché destinati agli usi militari Gli utensili industriali fissi di grandi dimensioni I grandi elettrodomestici fissi (Dlgs Italiano) I prodotti sanitari impiantati e infettati CAMPO DI APPLICAZIONE “Il presente decreto si applica alle apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nelle categorie individuate nell’allegato 1 A, purché non siano parti di tipi di apparecchiature che non ricadono nell'ambito di applicazione del presente decreto. L'allegato 1 B individua, a titolo esemplificativo, un elenco di prodotti che rientrano nelle categorie dell'allegato 1 A”. (Decreto Legislativo Art 2, 1) APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE “apparecchiature elettriche ed elettroniche» o «AEE», le apparecchiature che dipendono per un corretto funzionamento da correnti elettriche o campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misura di queste correnti e campi appartenenti alle categorie di cui all'allegato IA e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua” (Decreto Legislativo: Art. 3, a) APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE Per il campo di applicazione di questa Direttiva, "dipendente" significa che l'energia elettrica (non il petrolio, la benzina o il gas) è la fonte di energia primaria. Significa anche che quando la fornitura di energia elettrica è interrotta, l'apparecchiatura non può svolgere la sua funzione primaria. Se l'energia elettrica è usato solo per funzioni di supporto o controllo, questo tipo di apparecchiatura è da considerarsi esclusa dal campo di applicazione della Direttiva. PARTI DI TIPI DI APPARECCHIATURE CHE NON RICADONO Utensili fissi industriali di grandi dimensioni Mezzi di trasporto (auto, scooter, treni, aerei, navi) Istallazioni fisse (Istallazioni industriali, sistemi centralizzati di condizionamento, celle frigorifere, sistemi distribuzione gas, carburante…) Impianti elettrici (citofonia, videocitofonia, sistemi di allarme, antincendio, rilevazione fumo e gas e ricezione TV, ecc.) PRODOTTO FINITO Un prodotto finito è una qualsiasi apparecchiatura o strumento che ha una funzione diretta, un suo involucro e, dove applicabile, porte e connessioni intese per l'utilizzatore finale. La "funzione diretta" è definita come una qualsiasi funzione di un componente o di un prodotto finito che svolge l'uso previsto specificato dal costruttore nelle istruzioni per l'uso per gli utilizzatori finali. Questa funzione può essere disponibile senza ulteriori operazioni o connessioni oltre a quelle semplici che possono essere eseguite da qualsiasi persona. ROHS DIRETTIVA 2002/95/CE Restrizioni d’uso per alcune sostanze pericolose nelle Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE) RECEPIMENTO Direttiva 2002/95/CE Decisione della Commissione 2005/747/CE Modifica dell’allegato della Direttiva RoHS introducendo nuove esenzioni Già recepita con il Dlgs n.151 Decisione della Commissione 2005/717/CE Recepita con il D.lgs. n.151 (articolo 5 e allegato 5) Modifica dell’allegato della direttiva RoHS introducendo 2 nuove esenzioni Non ancora recepita Decisione della Commissione 2005/618/CE Modifica dell’allegato della direttiva RoHS introducendo i limiti di tolleranza SCOPO Armonizzare la legislazioni degli stati membri sulle restrizioni dell’uso di alcune sostanze pericolose nelle AEE. Dal 1° Luglio 2006 è vietato immettere sul mercato AEE contenenti: PIOMBO MERCURIO CADMIO CROMO ESAVALENTE PBB e PBDE CAMPO DI APPLICAZIONE La Direttiva si applica alle apparecchiature elettriche ed elettroniche che rientrano nelle categorie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 10 dell'allegato I A della direttiva 2002/96/CE (RAEE) nonché alle lampade ad incandescenza, ad eccezione delle applicazioni esentate nell’Allegato. Esenzioni: non si applica a pezzi di ricambio per le riparazioni delle apparecchiature elettriche ed elettroniche né al reimpiego delle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato prima del 1° Luglio 2006. La Commissione ha già affidato a dei consulenti gli studi per l’eventuale inclusione nella RoHS delle categorie 8 (Elettromedicali) e 9 (Strumenti di monitoraggio e controllo). ALBERO DECISIONALE ROHS LIMITI DI TOLLERANZA Allegato V, Dlgs 151 La Commissione Europea ha adottato una decisione, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea il 29 Luglio (L214/65) che fissa dei limiti massimi di concentrazione al di sotto dei quali è ammessa la presenza della sostanza bandita Nei materiali omogenei è tollerata una concentrazione massima dello 0,1% in peso di piombo, mercurio, cromo esavalente, bifenili polibromurati (PBB) ed etere di difenile polibromurato (PBDE) e dello 0,01% in peso di cadmio. Per materiale omogeneo si intende un’unità che non può essere meccanicamente disaggregata in più materiali separati. MATERIALE OMOGENEO “Per materiale omogeneo si intende un’unità che non può essere meccanicamente disaggregata in più materiali separati”. Questa definizione è contenuta nel un documento della Commissione Europea “ Domande Frequenti sulle Direttive RAEE e ROHS” ed è già stata recepita all’allegato V del D.lgs. n.151 Implica che la percentuale in peso di sostanze bandite per il calcolo dei valori massimi di concentrazione tollerati, non può essere misurata sul peso del prodotto o sul peso del componente, bensì su ogni materiale omogeneo che costituisce il prodotto o il componente. MATERIALE OMOGENEO Alcuni esempi di applicazione della definizione di materiale omogeneo Placcature e rivestimenti, in generale, sono costituiti di diversi strati distinti. In questo caso ogni strato deve essere considerato separatamente. Contatti, componenti placcati, vetri smaltati, componenti rivestiti o verniciati non sono da considerarsi materiali omogenei. Un componente elettronico, per quanto piccolo, non può essere considerato come un'unità, ma l'analisi del contenuto di sostanze bandite deve essere effettuata su tutti i materiali che costituiscono il componente. IMMISSIONE SUL MERCATO Il concetto di immissione sul mercato non viene definito dalla Direttiva. Tuttavia è molto importante perché la RoHS si applica solo alle apparecchiature “immesse sul mercato” dopo il 1° Luglio 2006. Dalla Guida Blu della Commissione Europea: “Immissione sul mercato: l’atto iniziale che consente di mettere per la prima volta a disposizione un prodotto sul mercato comunitario per consentirne la distribuzione o l’uso nella Comunità. Esso può essere reso disponibile a titolo oneroso o gratuito”. GUIDA BLU DELLA COMMISSIONE EUROPEA Un prodotto è immesso sul mercato comunitario quando viene reso disponibile per la prima volta: ciò avviene quando un prodotto fuoriesce dalla fase di fabbricazione al fine di essere distribuito o utilizzato sul mercato comunitario. Il prodotto viene trasferito dal fabbricante, o dal suo rappresentante autorizzato nella Comunità, all'importatore stabilito nella Comunità o alla persona responsabile di distribuire il prodotto nel mercato comunitario. Il passaggio può anche avvenire direttamente dal fabbricante, o dal suo rappresentante autorizzato all'interno della Comunità, al consumatore o utilizzatore finale. Il prodotto si ritiene trasferito sia in caso di consegna fisica che di passaggio di proprietà; tale trasferimento può avvenire a titolo oneroso o gratuito e può basarsi su qualsiasi tipo di strumento giuridico: a titolo di esempio, si parla di trasferimento in caso di vendita, prestito, locazione, leasing e donazione. OBBLIGHI DI MARCATURA La direttiva ROHS non prevede l’apposizione della marcatura CE né di nessun altra marcatura Le varie marcature che stanno proliferando non hanno alcuna obbligatorietà ma possono venire richieste da clienti per la gestione dei magazzini CHI IMMETTE SUL MERCATO? A: Costruttore B: Distributore/Filiale C-S: Utenti finali A: Immette le apparecchiature sul mercato europeo A B S C B: rivende ad S apparecchiature già immesse sul mercato europeo DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ La Direttiva RoHS non è una Direttiva Nuovo Approccio. Non richiede dunque la marcatura CE, né la dichiarazione di conformità CE. La Direttiva non richiede alcun tipo di certificazione di parte terza. E’ sufficiente l’autodichiarazione del produttore. Un produttore per valutare la conformità di un prodotto può procedere all’analisi dei componenti (sicuro ma costoso), oppure richiedere ai propri fornitori che i componenti acquistati rispettino le disposizioni della RoHS (meno costoso ma lascia margini di dubbio). RESPONSABILITA’ DEL PRODUTTORE Il produttore è responsabile della conformità del prodotto finito immesso sul mercato Per prodotto finito si intende: una qualsiasi apparecchiatura o strumento che ha una funzione diretta, un suo involucro e, dove applicabile, porte e connessioni intese per l'utilizzatore finale. La "funzione diretta" è definita come una qualsiasi funzione di un componente o di un prodotto finito che svolge l'uso previsto specificato dal costruttore nelle istruzioni per l'uso per gli utilizzatori finali. Questa funzione può essere disponibile senza ulteriori operazioni o connessioni oltre a quelle semplici che possono essere eseguite da qualsiasi persona. RESPONSABILITA’ DEL PRODUTTORE Tale responsabilità non può essere ribaltata sul fornitore di componenti. Il produttore può rivalersi, in altra sede, sul fornitore in caso di falsa o errata dichiarazione. Fondamentale dunque la gestione della documentazione, unico strumento anche per le verifiche delle autorità di controllo ESENZIONI ALLO STUDIO Lead bound in glass, crystal glass, lead crystal or full lead crystal in general, Chromium (also in oxidation state (VI)) and Cadmium as colouring batch addition each form up to a content of 2 % in glass, crystal glass, lead crystal or full lead crystal used as decorative and / or functional part of electric or electronic equipment, Hexavalent chromium (CRVI) passivation coatings, Lead in lead oxide glass plasma display panels, Lead in connectors, flexible printed circuits, flexible flat cables, Lead oxide in lead glass, bonding materials of magnetic heads and magnetic heads, Lead in optical isolators, Cadmium pigments except for applications banned under Directive 91/338/EEC amending Directive 76/769/EEC relating to the restriction on the marketing and use of certain substances, High Intensity Discharge (HID) lamps for professional U.V. applications, containing lead halide as radiant agent ESENZIONI ALLO STUDIO Discharge lamps for special purposes containing lead as activator in the fluorescent powder (1% lead by weight or less) Discharge lamps containing lead in the form of an amalgam Mercury free flat panel lamp Special purposes Black Light Blue (BLB) lamps, containing lead in the glass envelope, Low melting point alloys containing lead Galvanised steel containing up to 0.35% lead by weight and aluminium with an unintended lead content up to 0.4% lead by weight in electrical and electronic equipment, Lead in solder and hexavalent chromium in surface treatment, in parts recovered from production printers and copying equipment, sold, rented or leased or otherwise returned from professional users other than private households, originally put on the market before 1 July 2006, and reused for the same purpose within the original manufacturer's closed loop system until 1 July 2011. In this context a closed loop system means a system whereby the equipment remains the property of the manufacturer or is subject to other contractual arrangements and is returned to the manufacturer either when the contract expires or at end of life, Cadmium sulphide photocells, ESENZIONI IN CONSULTAZIONE (28 Ottobre) Linear incandescent lamp; Mercury in switches; Special ICs having tin-lead solder plating on leads used in professional equipment; Specific modular units including tin-lead solder being used in special professional equipment; Solders containing lead and /or cadmium for specific applications where local temperature is higher than 150 deg C and which need to work properly more than 500 hours; Lead in solder for printed circuit boards for emergency lighting products; Hexavalent chromium (Cr-VI) in chromate conversion coatings as surface treatment; Lead in gas sensors; Concerning of PbO (Lead in Seal Frit) used for making BLU (Back Light Unit) Lam; Cadmium in opto-electronic components; Non-consumer mechanical power transmission systems including speed reducers and mechanical couplings which rely on electrical/electronic components for safe control and operation; Electrical and electronic components contained in heating ventilating and air conditioning building systems, commercial refrigeration systems and transport refrigeration systems; ESENZIONI IN CONSULTAZIONE (28 Ottobre) Cadmium-bearing copper alloys; Electrical/electronic components contained mobile and stationary air compressors and vacuum systems, compressed air contaminant removal systems and pneumatic contractor’s air tools; Electrical/electronic equipment that are: used in transport -aviation, aerospace, road, maritime, rail; installed in to the fabric of buildings – elevators, escalators, moving walks, dumb waiters, and heating, cooling and ventilation systems, and fire and security systems; used in the energy generation and transmission; used in mining and mineral processing; used for non-consumer mechanical power transmission systems; industrial process pumps and compressors; used in industrial refrigeration; and used in military applications; Lead alloys as electrical/mechanical solder for transducers used in high-powered professional and commercial loudspeakers; Cadmium oxide; Solder tin of the thermo fuse with a defined low melting point; Lead in lead oxide glass used in plasma display panel (PDP); Lead in solder on small PCB and tinned legs of primary components; Use of the not lead free component NEC V25 in the Memor 2000; Lead used in shielding of radiation for Non Medical X-ray equipment Lead based solders sealed or captured within heat-shrinkable components and devices. I SISTEMI COLLETTIVI GRANDI BIANCHI ECODOM Costituito il 25/11/2005 Direttore Generale - Dott. Giorgio Arienti Per informazioni: Consorzio ECODOM 02 45408368 [email protected] PICCOLI ELETTRODOMESTICI PED In fase di costituzione Per informazioni: Segreteria Associazione Apparecchi Domestici e Professionali Tel 02 3264.2049 CONDIZIONAMENTO CLIMA In fase di costituzione Per informazioni: Segreteria Associazione Apparecchi Domestici e Professionali Tel 02 3264.2049 ICT-CE REMEDI@ In fase di costituzione Per informazioni: Segreteria Associazione Informatica, Telecomunicazioni ed elettronica di Consumo. Tel 02 3264.250 APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE ECOLIGHT Costituito il 23/03/2004 Per informazioni: Segreteria ECOLIGHT Tel. 02 – 3264 .816; Fax. 02 – 3264.320 [email protected] www.ecolightitaly.it SORGENTI LUMINOSE ECOLAMP Costituito il 29/11/2004 Per informazioni: Segreteria ECOLIGHT EUROPEAN RECYCLING PLATFORM Raggruppamento di imprese, fondato da Sony, HP, Brown-Gillette, Electrolux Per informazioni www.erp-recycling.org LA NUOVA GUIDA ANIE GUIDA ANIE SULL’IMPLEMENTAZIONE DELLE DIRETTIVE RAEE E RoHS La nuova guida ANIE all’implementazione delle direttive RAEE e RoHS e’ stata sviluppata da ANIE per fornire alle Imprese del settore elettrotecnico ed elettronico uno strumento di interpretazione del Decreto Legislativo 25/07/2005 n.151. La Guida tratta approfonditamente: 1. Le disposizioni del D.lgs n.151 2. Il campo di applicazione 3. La definizione di “produttore” 4. Le disposizioni dei recepimenti negli altri Stati Membri GUIDA ANIE SULL’IMPLEMENTAZIONE DELLE DIRETTIVE RAEE E RoHS DISPOSIZIONI DEL D.lgs N.151 Il testo del provvedimento, analizzato articolo per articolo, con commenti, pareri, chiarimenti, esempi. Direttiva RAEE Direttiva RoHS Definizioni Le sostanze soggette al bando Sistema di gestione Esclusioni Responsabilità finanziarie Esenzioni Obblighi di Modalità di richiesta per informazione nuove esenzioni Registro Nazionale Limiti di Tolleranza Sanzioni Materiale omogeneo Disposizioni La responsabilità dei transitorie produttori Marcatura dei prodotti SOMMARIO GUIDA ANIE SULL’IMPLEMENTAZIONE DELLE DIRETTIVE RAEE E RoHS IL CAMPO DI APPLICAZIONE Un’analisi dettagliata del complesso Campo di Applicazione del D.lgs: Interpretazioni dei testi legali delle Direttive e delle Guide della Commissione Europea Liste di criteri ed esempi grafici per i prodotti delle Aree Grigie ove è più difficile stabilire l’inclusione o l’esclusione Alberi decisionali con esempi di applicazioni Trattazioni separate per particolari categorie di prodotto Tutto concordato dall’industria a livello europeo (ORGALIME) per poter finalmente determinare con certezza quali prodotti ricadano nel campo di applicazione e quali no. ALBERI DECISIONALI GUIDA ANIE SULL’IMPLEMENTAZIONE DELLE DIRETTIVE RAEE E RoHS IL PRODUTTORE La Guida tratta in dettaglio le problematiche relative alla definizione di produttore, anche con esempi grafici, analizzando i ruoli e le responsabilità dei vari attori della catena distributiva, dal costruttore “terzista” al rivenditore al dettaglio. Particolare attenzione è posta nell’analisi delle responsabilità di produttori, filiali, rivenditori, importatori e distributori specialmente nel caso di vendite a distanza, ovvero vendite tra attori di diversi Stati Membri. Un capitolo a parte approfondisce l’interpretazione del concetto di “immissione sul mercato”, strettamente collegato all’individuazione dei “produttori” e anche fondamentale per la corretta gestione delle scorte di magazzino. GUIDA ANIE SULL’IMPLEMENTAZIONE DELLE DIRETTIVE RAEE E RoHS I RECEPIMENTI EUROPEI L’ultimo capitolo della Guida ANIE fornisce indicazioni sui recepimenti nei 25 Stati membri, utili al produttore italiano per conoscere le proprie responsabilità e i propri obblighi Paese per Paese. Per ogni Stato Membro, ove possibile sono riportati: 1. Principali disposizioni legislative 2. Riferimenti dei Registri Nazionali 3. Contatti utili