CARDIF ASSURANCE VIE – Rappresentanza Generale per l’Italia
CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS – Rappresentanza Generale per l’Italia
POLIZZA “ASSICURA MUTUO”
Contratto di assicurazione sulla vita di Cardif Assurance Vie
Contratto di assicurazione danni di Cardif Assurances Risques Divers
(Mod. CPFFIN0615 - data dell’ultimo aggiornamento: 18.06.2015)
IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTIENE:
-
LA NOTA INFORMATIVA ED IL GLOSSARIO RELATIVI AL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA;
-
LA NOTA INFORMATIVA ED IL GLOSSARIO RELATIVI AL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DANNI;
-
LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE CONGIUNTE, RELATIVE A TUTTE LE COPERTURE ASSICURATIVE.
IL FASCICOLO INFORMATIVO DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE /ASSICURATO PRIMA DELLA
SOTTOSCRIZIONE.
PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA
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Mod. CPFFIN0615
NOTA INFORMATIVA della polizza “ASSICURA MUTUO”
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA di CARDIF ASSURANCE VIE
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ora IVASS, ma il
suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS medesimo. Il
Contraente/Assicurato deve prendere visione delle condizioni di assicurazioni prima della
sottoscrizione del Contratto.
Per la consultazione di ogni eventuale modifica delle informazioni contenute nel Fascicolo
Informativo non derivante da innovazioni normative si rimanda al sito internet
www.bnpparibascardif.it
A - INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
Cardif Assurance Vie, ha la propria sede sociale in Boulevard Haussman 1, Parigi (Francia). Il Contratto di
assicurazione sulla vita che prevede la copertura assicurativa per Decesso e Invalidità Permanente è
stipulato con la Rappresentanza Generale per l’Italia di Cardif Assurance Vie, avente sede legale al n° 15 di
Via Tolmezzo, 20132 Milano, P. IVA, C.F. e numero di iscrizione al Reg. Imprese di Milano 08916510152,
R.E.A. n° 1254537, iscritta nell’Elenco I annesso all’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al
n. I.00010, società soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di BNP Paribas Cardif, operante in Italia
in regime di stabilimento e soggetta alla vigilanza dell’Autorità francese ACPR (Autorité de Contrôle
Prudentiel et de Résolution).
Telefono: 02.77.2241; sito internet: www.bnpparibascardif.it;
PEC: [email protected]; e-mail: [email protected].
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa
Cardif Assurance Vie ha un Patrimonio Netto pari a 3.974,087 Milioni di Euro di cui 717,559 Milioni di Euro è
il Capitale Sociale e 3.256,528 Milioni di Euro è il totale delle Riserve Patrimoniali.
Avvertenza: i dati patrimoniali di cui sopra sono quelli risultanti alla data dell'ultimo bilancio
approvato
3. Informazioni sull’intermediario che entra in contatto con il Contraente
Findomestic Banca S.p.A. - Capitale Sociale € 659.403.400,00 i.v. Via Jacopo da Diacceto, 48 - 50123
Firenze - R.E.A. 370219 FI Cod. Fisc./Part. IVA e R.I. di FI 03562770481 - Cod. S.I.A. 72608 - Albo Banche
n° 5396 - Iscritta all’albo dei Gruppi Bancari - come “Findomestic Gruppo” al n. 3115.3 - Iscritta all’Albo degli
Intermediari Assicurativi presso IVASS al n. 000200406 sez. D del RUI Associata ABI Associazione Bancaria
Italiana - Associata ASSOFIN Associazione Italiana del Credito al Consumo ed Immobiliare - Società
soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte del Socio Unico BNP Paribas Personal Finance
S.A. - Parigi (Gruppo BNP Paribas).
B - INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE
4. Prestazioni assicurative e garanzie offerte
L’entità della Prestazione assicurativa prevista in base al contratto dipende dall’esistenza e dalla durata del
Mutuo eventualmente sottoscritto dal Contraente/Assicurato nel periodo intercorrente tra la Data di
Decorrenza e il 90° giorno successivo ad essa. Si rinvia all’art. 5 delle Condizioni di Assicurazione per gli
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aspetti di dettaglio.
La durata del contratto non potrà superare 360 mesi e non potrà avere una durata inferiore a 120 mesi.
Si rinvia all’art. 3.2 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
Il contratto prevede le seguenti prestazioni assicurative:
a) Prestazioni in caso di Decesso;
b) Prestazioni in caso di Invalidità Permanente Totale.
Le coperture assicurative per Decesso e Invalidità Permanente Totale prestate in forza del presente
Contratto sono offerte esclusivamente in modo congiunto alle coperture Inabilità Temporanea Totale e
Perdita d'Impiego prestate in forza del Contratto di assicurazione danni di Cardif Assurances Risques Divers
- Rappresentanza Generale per l’Italia, la cui Nota Informativa costituisce parte integrante del presente
Fascicolo Informativo, costituendo tali Contratti un unico ed inscindibile pacchetto assicurativo. Per tale
ragione le Condizioni di Assicurazione descrivono congiuntamente le coperture assicurative garantite dai due
Contratti.
Si rinvia alle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio delle singole prestazioni.
Avvertenza: alla copertura assicurativa si applicano le esclusioni specificamente indicate all’art. 6
delle Condizioni di Assicurazione.
Avvertenza: si richiama l'attenzione del Contraente/Assicurato sulla necessità di leggere le
raccomandazioni e avvertenze contenute nel Modulo di Polizza relative alle informazioni rese dal
Contraente/Assicurato sul suo stato di salute e sulla necessità di rispondere in maniera precisa e
veritiera alle domande previste dalla Dichiarazione di Buono Stato di Salute.
5. Aggravamento e diminuzione del rischio e variazioni nella professione
Le Condizioni di Assicurazione stabiliscono l’incidenza sulla prestazione di determinate variazioni di rischio
legate alla professione dei Contraenti, come dichiarata al momento della sottoscrizione. Per gli aspetti di
dettaglio si rinvia all’art. 10 delle Condizioni di Assicurazione.
Resta fermo in ogni caso, quanto previsto dagli artt. 1897 e 1898 del codice Civile per le ipotesi ivi regolate.
6. Premi
Il Premio è periodico, mensile anticipato, costante ed è determinato in relazione alle garanzie prestate, alla
loro durata ed ammontare, all’età dell’assicurato al suo stato di salute ed alle attività professionali svolte.
Il contratto non prevede il diritto di riscatto dei premi versati.
Il pagamento del Premio avverrà mediante addebito SDD mensile permanente sul conto corrente bancario
del Contraente.
Avvertenza: in caso di estinzione anticipata o accollo liberatorio del Mutuo eventualmente
sottoscritto, il Contraente può comunicare la volontà di recedere, il cui effetto sarà alla fine del mese
successivo in cui tale comunicazione è ricevuta dalle Compagnie. L’esercizio del diritto di recesso
dal Contratto di assicurazione sulla vita di Cardif Assurance Vie implica altresì, necessariamente, il
recesso anche dal Contratto di assicurazione danni di Cardif Assurances Risques Divers Rappresentanza Generale per l’Italia, costituendo tali Contratti un unico ed inscindibile pacchetto
assicurativo.
Si rinvia all’art. 3.3 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
C - INFORMAZIONI SU COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE
7. Costi
7.1. Costi gravanti direttamente sul Contraente/Assicurato
7.1.1. Costi gravanti sul premio:
 Non sono previsti costi di emissione;
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Nella prima annualità di copertura, è riconosciuta in media all'intermediario una quota parte pari al
60,00% del premio al netto delle tasse; ad esempio, su un premio imponibile di Euro 10,00 la
remunerazione dell’intermediario è pari ad Euro 6,00;
- Nelle annualità di copertura successive alla prima, è riconosciuta in media all'intermediario una
quota parte pari a 19,00% del premio al netto delle tasse; ad esempio, su un premio imponibile di
Euro 10,00 la remunerazione dell’intermediario è pari ad Euro 1,90.
 il premio è comprensivo di costi di gestione, quale quota parte del premio, secondo le percentuali
seguenti differenziate per fascia di età dell’Assicurato:
o da 18 a 25 anni: 32,0%
o da 26 a 32 anni: 31,0%
o da 33 a 38 anni: 30,0%
o da 39 a 44 anni: 29,0%
o da 45 a 55 anni: 26,0%
ad esempio, su un premio imponibile di Euro 100,00 pagato da un Assicurato di 50 anni, i caricamenti per
costi gestionali sono è pari ad Euro 26,00.
AVVERTENZA: il contratto non prevede visita medica, ma l’Assicurato può chiedere di essere
sottoposto a visita medica per certificare l’effettivo stato di salute. Il costo di tale visita medica, a
carico dell’Assicurato, è pari a Euro 230,00 (per maggiori informazioni contattare il Servizio Clienti al
numero 800.08.49.02).
8. Sconti
Non sono previsti sconti di premio.
9. Regime fiscale
Il contratto, stipulato in Italia con soggetti ivi residenti, è soggetto alla normativa fiscale italiana, la quale
prevede, in relazione alle coperture assicurative offerte da Cardif Assurance Vie:
- la totale esenzione da imposte sui premi versati;
- una detrazione di imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) nella misura del 19% dei premi
versati entro i limiti previsti dalla normativa vigente. La detrazione è riconosciuta nei limiti anzidetti
all’Aderente/Assicurato;
- la totale esenzione da imposte della prestazione assicurata corrisposta ai Beneficiari, in caso di Decesso
o Invalidità Permanente Totale.
D - ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
10. Modalità di perfezionamento del contratto
Le modalità di perfezionamento del Contratto e la decorrenza delle coperture assicurative sono indicate agli
artt. 2 e 3 delle Condizioni di Assicurazione.
11. Riscatto e riduzione
Non sono previste ipotesi di riscatto o riduzione della copertura.
12. Diritto di recesso
Il Contraente/Assicurato può recedere dal Contratto entro 90 giorni dalla data di pagamento del premio
dandone comunicazione alla Compagnia a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a
Cardif – Back Office Protezione – Via Tolmezzo, 15 – 20132 Milano.
Il recesso determina la cessazione delle coperture assicurative, dalle ore 24 del giorno di spedizione della
raccomandata, e la restituzione al Contraente del premio versato al netto delle imposte e della parte di
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Premio per la quale la copertura ha avuto effetto, nel termine dei 30 giorni successivi alla data di ricevimento
della comunicazione del recesso.
L’esercizio del diritto di recesso dal Contratto di assicurazione sulla vita di Cardif Assurance Vie implica
altresì, necessariamente, il recesso anche dal Contratto di assicurazione danni di Cardif Assurances Risques
Divers - Rappresentanza Generale per l’Italia, costituendo tali Contratti un unico ed inscindibile pacchetto
assicurativo.
L’art. 4 delle Condizioni di Assicurazione regola i termini e le modalità per l’esercizio del diritto di recesso.
13. Documentazione da consegnare all’impresa per la liquidazione delle prestazioni
Per la verifica della documentazione da presentare all’impresa per la liquidazione delle prestazioni, si rinvia
all’art. 11 e 12 delle Condizioni di Assicurazione.
L’Assicuratore si impegna a liquidare il Sinistro entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa
comprovante lo stesso.
Ai sensi dell’art. 2952 cod. civ. i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni dal
giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
In caso di omessa richiesta entro detto termine e di prescrizione di tali diritti, la Compagnia provvede al
versamento della prestazione al Fondo appositamente istituito dal Ministero dell’economia e della Finanza,
secondo quanto previsto in materia di rapporti dormienti dalla legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e
successive modificazioni ed integrazioni.
14. Legge Applicabile al contratto
La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.
15. Lingua in cui è redatto il contratto
La lingua in cui sono comunicate le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari e con cui le Parti
effettueranno qualsivoglia comunicazione per la durata della copertura assicurativa è l’italiano.
16. Reclami
Reclami all’impresa
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri, devono essere inoltrati per
iscritto, mediante posta, telefax o e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Ufficio Reclami, incaricata
del loro esame, ai seguenti recapiti:
- Cardif Assurance Vie – Rappresentanza Generale per l’Italia - Ufficio Reclami - Via Tolmezzo, 15 - 20132
Milano - n° fax 02.77.224.265 - indirizzo e-mail [email protected]
La Compagnia si impegna a dare riscontro entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.
Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro ad
opera della Compagnia nel termine sopraindicato, potrà rivolgersi all'IVASS - via del Quirinale 21, 00187
Roma, secondo le modalità sottoelencate previste per i reclami presentati direttamente all’IVASS ed inviando
altresì copia del reclamo presentato all’Impresa nonché dell’eventuale riscontro da quest’ultima fornito.
Reclami all’IVASS
I reclami per l’accertamento dell’osservanza della normativa di settore devono essere presentati direttamente
all’IVASS al recapito sopraindicato.
Per la stesura del reclamo presentato a IVASS è possibile utilizzare il modello disponibile sul sito
www.ivass.it e sul sito della Compagnia www.bnpparibascardif.it nella sezione dedicata ai reclami.
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Il reclamo inviato all’IVASS deve riportare chiaramente i seguenti elementi identificativi:
- il nome, cognome e domicilio del reclamante;
- l’individuazione dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
- la descrizione dei motivi della lamentela e l’eventuale documentazione a sostegno della stessa.
Resta in ogni caso salva la facoltà di ricorrere all’istituto della mediazione come disciplinato dal D. Lgs. n° 28
del 4 marzo 2010 e di adire l’Autorità Giudiziaria.
In caso di liti trasfrontaliere in cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo:
- direttamente all’Autorità di vigilanza / sistema competente del paese dello stato membro in cui ha sede
legale l’impresa di assicurazioni che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito:
http://www.ec.europa.eu/fin-net);
- all’IVASS che provvede all’inoltro alla suddetta Autorità / sistema, dandone notizia al reclamante.
Autorità di vigilanza del paese di origine dell’Assicuratore è ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de
Résolution) alla quale possono essere inviati reclami seguendo la procedura indicata sul sito
http://acpr.banque-france.fr/en/protection-de-la-clientele/comment-contacter-lacp.html.
17. Comunicazioni tra il Contraente/Assicurato e la Compagnia
Le comunicazioni da parte del Contraente/Assicurato alla Compagnia, con riferimento alla Polizza, dovranno
essere fatte per iscritto a: Cardif – Back Office Protezione – Via Tolmezzo, 15 – 20132 Milano, fax
n. 02 30329809. Eventuali comunicazioni da parte della Compagnia saranno indirizzate all’ultimo domicilio
comunicato dal Contraente/Assicurato.
18. Conflitti d’interesse
La Compagnia vigila per l’individuazione e la gestione delle situazioni di conflitto di interesse. Nell’ambito
delle operazioni in conflitti d’interesse, ha rilievo l’assegnazione di un mandato distributivo a favore di
Findomestic Banca, Società appartenente al Gruppo del quale è parte anche la Compagnia. In ogni caso, la
Compagnia opera in modo da non recare pregiudizio agli assicurati e si impegna ad ottenere il miglior
risultato possibile indipendentemente dall’esistenza di tali situazioni avuto riguardo agli obiettivi assicurativi
degli stessi.
CARDIF ASSURANCE VIE È RESPONSABILE DELLA VERIDICITÀ E DELLA COMPLETEZZA DEI DATI
E DELLE NOTIZIE CONTENUTI NELLA PRESENTE NOTA INFORMATIVA
CARDIF ASSURANCE VIE
Il Rappresentante Generale per l’Italia
Isabella Fumagalli
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GLOSSARIO VITA
Anno assicurativo
Periodo calcolato in anni interi a partire dalla decorrenza.
Assicurato
Soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
Beneficiario
Soggetto a cui spettano le prestazioni assicurative previste dal
contratto.
Cessazione della garanzia
Momento nel quale le garanzie assicurative cessano di avere effetto.
Condizioni generali di
assicurazione
Insieme delle clausole che disciplinano in via generale il contratto di
assicurazione.
Contraente
Persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione,
eventualmente in forma di polizza collettiva.
Contratto di assicurazione
Contratto attraverso il quale l’assicurato trasferisce all’assicuratore un
rischio al quale egli è esposto.
Costi di emissione
Oneri generalmente costituiti da importi fissi per l’emissione del
contratto assicurativo.
Decorrenza della garanzia
Momento nel quale le garanzie assicurative cominciano ad avere
effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.
Detraibilità fiscale del premio
Possibilità di portare in detrazione dalle imposte sui redditi delle
persone fisiche, nella misura prevista dalla normativa vigente, una
parte del premio versato per il contratto di assicurazione.
Dichiarazione di Buono Stato di Si veda la definizione di “Questionario Sanitario”
Salute
Esclusioni
Rischi esclusi o limitazioni della copertura assicurativa, elencati nelle
condizioni generali di assicurazione.
Fascicolo informativo
Documento previsto dal Regolamento ISVAP 35/2010 da consegnare
al contraente/assicurato prima della sottoscrizione del contratto,
contenente la nota informativa, il glossario, le condizioni di
assicurazione e, eventualmente, il modulo di adesione.
Franchigia
Clausola contrattuale che limita sul piano quantitativo la garanzia
prestata dall’assicuratore, sulla base della quale una parte del danno
rimane a carico dell’assicurato.
Indennizzo, indennità o
prestazione
Somma dovuta dall’assicuratore in caso di sinistro.
Intermediario di assicurazione
Persona fisica o giuridica che esercita a titolo oneroso attività di
presentazione o proposta di contratti di assicurazione svolgendo atti
preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e
consulenza finalizzate a tale attività.
IVASS
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni; è un Ente di diritto
pubblico cui spetta il controllo sulle imprese di assicurazione, nonché
sugli intermediari di assicurazione e sui periti per la stima dei danni.
Liquidazione
Pagamento della prestazione dovuta al verificarsi dell’evento
assicurato.
Massimale
Limite dell’esposizione finanziaria dell’assicuratore al di là del quale le
conseguenze economiche del sinistro restano a carico dell’assicurato.
Polizza
Documento cartaceo che prova l’esistenza del contratto di
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assicurazione.
Polizza collettiva
Contratto di assicurazione stipulato da un contraente nell’interesse di
più assicurati.
Polizza di assicurazione sulla vita
Contratto di assicurazione con il quale l’assicuratore si impegna a
pagare al beneficiario un capitale o una rendita quando si verifichi un
evento attinente alla vita dell’assicurato, quali il decesso o la
sopravvivenza ad una certa data. Nell’ambito delle polizze di
assicurazione sulla vita si possono distinguere varie tipologie quali
polizze caso vita, polizze caso morte, polizze miste.
Polizza di puro rischio
Categoria di contratti di assicurazione caratterizzati da coperture
finalizzate esclusivamente alla protezione da rischi attinenti alla vita
dell’assicurato quali il decesso, l’invalidità e che prevedono il
pagamento delle prestazioni esclusivamente al verificarsi di tali eventi.
Premio
Somma dovuta all’assicuratore come corrispettivo per l’assunzione
dei rischi previsti dal contratto.
Premio unico
Premio corrisposto in un'unica soluzione all’assicuratore al momento
della conclusione del contratto.
Prescrizione
Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini
stabiliti dalla legge.
Questionario sanitario (o
anamnestico)
Documento che l’assicurato deve compilare, ove richiesto
dall’assicuratore, prima della stipulazione dell’assicurazione,
contenente domande sullo stato di salute e sulle abitudini di vita dello
stesso. Le informazioni fornite dal dichiarante servono all’assicuratore
per valutare il rischio e stabilirne le condizioni di assicurabilità.
Rischio demografico
Rischio che si verifichi un evento futuro e incerto attinente alla vita
dell’assicurato, caratteristica essenziale del contratto di assicurazione
sulla vita: infatti, è al verificarsi dell’evento attinente alla vita
dell’assicurato che si ricollega l'impegno dell’assicuratore di erogare la
prestazione assicurata.
Sinistro
Verificarsi dell’evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per
il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione
assicurativa, come ad esempio il decesso dell’assicurato.
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NOTA INFORMATIVA della polizza “ASSICURA MUTUO”
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DANNI di CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ora IVASS, ma il
suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS medesimo. Il
Contraente/Assicurato deve prendere visione delle condizioni di assicurazioni prima della
sottoscrizione del Contratto.
Per la consultazione di ogni eventuale modifica delle informazioni contenute nel Fascicolo
Informativo non derivante da innovazioni normative si rimanda al sito internet
www.bnpparibascardif.it
A - INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni Generali
Cardif Assurances Risques Divers ha la propria sede sociale in Boulevard Haussman 1, Parigi (Francia). Il
Contratto di assicurazione danni, che prevede la copertura assicurativa per Inabilità Temporanea Totale e
Perdita d’Impiego, è stipulato con la Rappresentanza Generale per l’Italia di Cardif Assurances Risques
Divers, avente sede legale al n° 15 di Via Tolmezzo, 20132 Milano, P. IVA, C.F. e numero di iscrizione al
Reg. Imprese di Milano 08916500153, R.E.A. n°1254536 iscritta nell’Elenco I annesso all’Albo delle imprese
di assicurazione e riassicurazione al n. I.00011, società soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di
BNP Paribas Cardif, operante in Italia in regime di stabilimento e soggetta alla vigilanza di ACPR (Autorité de
Contrôle Prudentiel et de Résolution).
Telefono: 02.77.2241; sito internet: www.bnpparibascardif.it;
PEC: [email protected]; e-mail: [email protected].
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa
Cardif Assurance Risques Divers ha un Patrimonio Netto pari a 278,790 Milioni di Euro di cui 16,876 Milioni
di Euro è il Capitale Sociale e 261,914 Milioni di Euro è il totale delle Riserve Patrimoniali.
Avvertenza: i dati patrimoniali di cui sopra sono quelli risultanti alla data dell'ultimo bilancio
approvato.
3. Informazioni sull’intermediario che entra in contatto con il Contraente
Findomestic Banca S.p.A. - Capitale Sociale € 659.403.400,00 i.v. Via Jacopo da Diacceto, 48 - 50123
Firenze - R.E.A. 370219 FI Cod. Fisc./Part. IVA e R.I. di FI 03562770481 - Cod. S.I.A. 72608 - Albo Banche
n° 5396 - Iscritta all’albo dei Gruppi Bancari - come “Findomestic Gruppo” al n. 3115.3 - Iscritta all’Albo degli
Intermediari Assicurativi presso IVASS al n. 000200406 sez.D del RUI Associata ABI Associazione Bancaria
Italiana - Associata ASSOFIN Associazione Italiana del Credito al Consumo ed Immobiliare - Società
soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte del Socio Unico BNP Paribas Personal Finance
S.A. - Parigi (Gruppo BNP Paribas).
B - INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Il contratto non prevede il tacito rinnovo.
L’entità della Prestazione assicurativa prevista in base al contratto dipende dall’esistenza e dalla durata del
Mutuo eventualmente sottoscritto dal Contraente/Assicurato nel periodo intercorrente tra la Data di
Decorrenza e il 90° giorno successivo ad essa. Si rinvia all’art. 5 delle Condizioni di Assicurazione per gli
aspetti di dettaglio.
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4. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
Le coperture assicurative per Inabilità Temporanea Totale e Perdita d'Impiego prestate in forza al presente
Contratto sono offerte esclusivamente in modo congiunto alle coperture Decesso e Invalidità Permanente
Totale prestate in forza del Contratto di assicurazione sulla vita di Cardif Assurance Vie - Rappresentanza
Generale per l’Italia, la cui Nota Informativa costituisce parte integrante del presente Fascicolo Informativo,
costituendo tali Contratti un unico ed inscindibile pacchetto assicurativo. Per tale ragione le Condizioni di
Assicurazione descrivono congiuntamente le coperture assicurative garantite dai due Contratti.
4.1 Il Contratto offre le seguenti coperture assicurative:
a) copertura assicurativa in caso di Inabilità Temporanea Totale
Il rischio coperto è l’Inabilità Temporanea Totale da infortunio o da malattia, che si verifichi quando
l’Assicurato esercita effettivamente un’attività lavorativa regolare.
L’Assicuratore corrisponde, per ciascuna rata mensile del Mutuo (o per ciascuna frazione mensile delle
rate con diversa periodicità) in scadenza durante il periodo dell’Inabilità stessa, un’Indennità mensile
consistente in una quota della rata mensile (o del frazionamento mensile delle rate con diversa periodicità)
calcolata in base al rapporto esistente tra Somma Assicurata e l’intero importo di capitale finanziato del
Mutuo.
In assenza del Mutuo al momento del sinistro, l’Indennità è pari ad una rata di rimborso calcolata sulla
base di un Piano di Ammortamento Francese, a frazionamento mensile, determinato con riferimento alla
Somma Assicurata, alla Durata di Ammortamento e ad un tasso annuo nominale fisso pari al 6,50%.
Nel caso di pensionati, la garanzia si intende operante esclusivamente in caso di Ricovero Ospedaliero o
di convalescenza ad esso seguente.
Avvertenze:
Alla copertura assicurativa si applica un Periodo di franchigia ed un limite massimo di mensilità
indennizzabili. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’art. 5 delle Condizioni di Assicurazione.
b) copertura assicurativa in caso di Perdita d’Impiego
Il rischio assicurato è la perdita d’impiego a seguito di licenziamento per “giustificato motivo oggettivo”.
L’Assicuratore corrisponde, per ciascuna rata mensile del Mutuo (o per ciascuna frazione mensile delle
rate con diversa periodicità) in scadenza durante il periodo di disoccupazione e, in caso di perdita di un
impiego a tempo determinato, entro e non oltre la prevista durata del contratto d’impiego, un’Indennità
mensile consistente in una quota della rata mensile (o del frazionamento mensile delle rate con diversa
periodicità) calcolata in base al rapporto esistente tra Somma Assicurata e l’intero importo di capitale
finanziato del Mutuo.
In assenza del Mutuo al momento del sinistro, l’Indennità è pari ad una rata di rimborso calcolata sulla
base di un Piano di Ammortamento Francese, a frazionamento mensile, determinato con riferimento alla
Somma Assicurata, alla Durata di Ammortamento e ad un tasso annuo nominale fisso pari al 6,50%.
Nel caso in cui non sia mai stato sottoscritto un mutuo tra la Data di Decorrenza ed il sinistro, la
prestazione è ridotta al 50%.
Avvertenze:
Alla copertura assicurativa si applica un Periodo di franchigia ed un limite massimo di mensilità
indennizzabili. Alla copertura assicurativa si applica altresì una Carenza. Per gli aspetti di dettaglio
si rinvia all’art. 5 delle Condizioni di Assicurazione.
4.2 Avvertenze relative a tutte le coperture:
Per tutte le coperture indicate è previsto un limite massimo di età assicurabile, indicato nell’art. 2
delle Condizioni di Assicurazione.
Tutte le coperture indicate non operano in presenza delle cause di esclusione elencate nell’art. 6
delle Condizioni di Assicurazione.
Per tutte le coperture indicate è prevista l’applicazione di un massimale indicato nell’art. 9 delle
Condizioni di Assicurazione.
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Esemplificazioni:
Il Periodo di franchigia è un periodo di tempo durante il quale, pur in presenza di un evento
indennizzabile ai sensi delle condizioni di assicurazione, il Beneficiario non ha diritto ad alcuna Indennità.
Ad esempio: nel caso in cui sia previsto un periodo di franchigia di 30 (trenta) giorni, la Prestazione non
verrà corrisposta prima che siano decorsi 30 (trenta) giorni dalla data di accadimento del Sinistro e a
condizione che persistano, allo scadere del periodo suddetto, le condizioni che hanno determinato
l’operatività della copertura.
La Carenza è un periodo di tempo, immediatamente successivo alla data di decorrenza dell’assicurazione,
durante il quale l’efficacia della copertura assicurativa è sospesa.
Ad esempio: nel caso in cui sia prevista una carenza di 60 (sessanta) giorni, qualsivoglia Sinistro
verificatosi prima che siano decorsi 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza dell’assicurazione, non
potrà essere indennizzato.
Il Massimale è la somma fino alla cui concorrenza l’Assicuratore presta le garanzie.
Ad esempio: nel caso in cui sia previsto un Massimale pari a Euro 1.000,00 e il debito residuo (o il valore
della rata di rimborso) ammonti a Euro 1.500,00, l’Assicuratore corrisponderà un Indennizzo di importo
pari, al massimo, a Euro 1.000,00.
5. Dichiarazioni del Contraente/Assicurato in ordine alle circostanze del rischio
In sede di conclusione del contratto, il Contraente/Assicurato deve fornire all’Assicuratore dichiarazioni
veritiere e non reticenti sulle circostanze del rischio. Il fatto che il Contraente/Assicurato rilasci dichiarazioni
false o reticenti può comportare gravi conseguenze, ivi compresa la mancata corresponsione della
prestazione assicurativa. Si rinvia all’art. 17 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio
relativi alle conseguenze.
Avvertenza: si richiama l'attenzione del Contraente/Assicurato sulla necessità di leggere le
raccomandazioni e avvertenze contenute nel Modulo di Polizza relative alle informazioni rese dal
Contraente/Assicurato sul suo stato di salute e sulla necessità di rispondere in maniera precisa e
veritiera alle domande previste dalla Dichiarazione di Buono Stato di Salute.
6. Aggravamento e diminuzione del rischio e variazioni nella professione
Le Condizioni di Assicurazione stabiliscono l’incidenza sulla prestazione di determinate variazioni di rischio
legate alla professione dei Contraenti, come dichiarata al momento della sottoscrizione. Per gli aspetti di
dettaglio si rinvia all’art. 10 delle Condizioni di Assicurazione.
Resta fermo in ogni caso, quanto previsto dagli artt. 1897 e 1898 del codice Civile per le ipotesi ivi regolate.
7. Premi
Il Premio è periodico, mensile anticipato, costante ed è determinato in relazione alle garanzie prestate, alla
loro durata ed ammontare, all’età dell’assicurato al suo stato di salute ed alle attività professionali svolte.
Il pagamento del Premio avverrà mediante addebito RID mensile permanente sul conto corrente bancario del
Contraente.
Avvertenza: in caso di estinzione anticipata o accollo liberatorio del Mutuo eventualmente
sottoscritto il Contraente può comunicare la volontà di recedere, il cui effetto sarà alla fine del mese
successivo in cui tale comunicazione è ricevuta dalle Compagnie. L’esercizio del diritto di recesso
dal Contratto di assicurazione danni di Cardif Assurances Risques Divers – Rappresentanza
Generale per l’Italia implica altresì, necessariamente, il recesso anche dal Contratto di assicurazione
sulla vita di Cardif Assurance Vie - Rappresentanza Generale per l’Italia, costituendo tali Contratti un
unico ed inscindibile pacchetto assicurativo.
Si rinvia all’art. 3.3 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
8. Sconti di premio
Non è prevista la possibilità di applicare sconti di Premio.
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Mod. CPFFIN0615
9. Diritto di recesso
Il Contraente/Assicurato può recedere dal Contratto entro 90 giorni dalla data di pagamento del premio
dandone comunicazione alla Compagnia a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a
Cardif – Back Office Protezione – Via Tolmezzo, 15 – 20132 Milano.
Il recesso determina la cessazione delle coperture assicurative, dalle ore 24 del giorno di spedizione della
raccomandata, e la restituzione al Contraente del premio versato al netto delle imposte e della parte di
Premio per la quale la copertura ha avuto effetto, nel termine dei 30 giorni successivi alla data di ricevimento
della comunicazione del recesso.
L’esercizio del diritto di recesso dal Contratto di assicurazione danni di Cardif Assurances Risques Divers
implica altresì, necessariamente, il recesso anche dal Contratto di assicurazione sulla vita con Cardif
Assurance Vie - Rappresentanza Generale per l’Italia, costituendo tali Contratti un unico ed inscindibile
pacchetto assicurativo.
Ai sensi dell’art. 1899 del Codice Civile l’Assicuratore può proporre la sottoscrizione di contratti di
assicurazione danni di durata poliennale qualora accordi un premio ridotto rispetto alla corrispondente tariffa
annuale. In tal caso, il Contraente potrà recedere annualmente dal contratto a condizione che siano trascorsi
almeno 5 (cinque) anni dalla data di sottoscrizione, mediante comunicazione da inviare all’Assicuratore con
preavviso di 60 giorni e con effetto dalla fine dell’annualità assicurativa in corso. Per contratti poliennali di
durata inferiore a 5 (cinque) anni il recesso annuale non è consentito.
L’art. 4 delle Condizioni di Assicurazione regola i termini e le modalità per l’esercizio del diritto di recesso.
Avvertenza: dopo ogni Sinistro da Inabilità Temporanea Totale da infortunio o da Perdita d’Impiego,
denunciato a termini di Contratto e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto
dell’Indennizzo, il Contraente o la Compagnia possono recedere dall’assicurazione dandone
preavviso all’altra parte mediante lettera raccomandata.
Si rinvia all’art. 13 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
10. Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto
I diritti derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il
diritto.
11. Legge applicabile e lingua del contratto
La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.
La lingua in cui sono comunicate le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari e con cui le Parti
effettueranno qualsivoglia comunicazione per la durata della copertura assicurativa è l’italiano.
12. Regime fiscale
Il contratto, stipulato in Italia con soggetti ivi residenti, è soggetto alla normativa fiscale italiana che prevede,
in relazione alle coperture assicurative offerte da Cardif Assurances Risques Divers, un’imposta sui premi
versati nella misura del 2,50% del relativo Premio imponibile.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
13. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo
I sinistri devono essere denunciati tempestivamente per iscritto a Cardif – Back Office Protezione – Ufficio
Sinistri – Via Tolmezzo, 15 – 20132 Milano, fax n. 02 30329810.
Il Contraente/Assicurato può chiedere informazioni relative alle modalità di denuncia del Sinistro telefonando
al Servizio Clienti al numero 800 084902.
Gli artt. 11 e 12 delle Condizioni di Assicurazione riportano le indicazioni di dettaglio relative alla procedura
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liquidativa.
14. Reclami
Reclami all’impresa
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri, devono essere inoltrati per
iscritto, mediante posta, telefax o e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Ufficio Reclami, incaricata
del loro esame, ai seguenti recapiti:
 Cardif Assurances Risques Divers – Rappresentanza Generale per l’Italia - Ufficio Reclami - Via Tolmezzo,
15 - 20132 Milano - n° fax 02.77.224.265 - indirizzo e-mail [email protected].
La Compagnia si impegna a dare riscontro entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.
Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro ad
opera della Compagnia nel termine sopraindicato, potrà rivolgersi all'IVASS - via del Quirinale 21, 00187
Roma, secondo le modalità sottoelencate previste per i reclami presentati direttamente all’IVASS ed inviando
altresì copia del reclamo presentato all’Impresa nonché dell’eventuale riscontro da quest’ultima fornito.
Reclami all’IVASS
I reclami per l’accertamento dell’osservanza della normativa di settore devono essere presentati direttamente
all’IVASS al recapito sopraindicato.
Per la stesura del reclamo presentato a IVASS è possibile utilizzare il modello disponibile sul sito
www.ivass.it e sul sito della Compagnia www.bnpparibascardif.it nella sezione dedicata ai reclami.
Il reclamo inviato all’IVASS deve riportare chiaramente i seguenti elementi identificativi:
 il nome, cognome e domicilio del reclamante;
 l’individuazione dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
 la descrizione dei motivi della lamentela e l’eventuale documentazione a sostegno della stessa.
Resta in ogni caso salva la facoltà di ricorrere all’istituto della mediazione come disciplinato dal D. Lgs. n° 28
del 4 marzo 2010 e di adire l’Autorità Giudiziaria.
In caso di liti trasfrontaliere in cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo:
 direttamente all’Autorità di vigilanza / sistema competente del paese dello stato membro in cui ha sede
legale l’impresa di assicurazioni che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito:
http://www.ec.europa.eu/fin-net);
 all’IVASS che provvede all’inoltro alla suddetta Autorità / sistema, dandone notizia al reclamante.
Autorità di vigilanza del paese di origine dell’Assicuratore è ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de
Résolution) alla quale possono essere inviati reclami seguendo la procedura indicata sul sito
http://acpr.banque-france.fr/en/protection-de-la-clientele/comment-contacter-lacp.html.
CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS È RESPONSABILE DELLA VERIDICITÀ E DELLA
COMPLETEZZA DEI DATI E DELLE NOTIZIE CONTENUTI NELLA PRESENTE NOTA INFORMATIVA
CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS
Il Rappresentante Generale per l’Italia
Isabella Fumagalli
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Mod. CPFFIN0615
GLOSSARIO DANNI
Anno assicurativo
Periodo calcolato in anni interi a partire dalla decorrenza.
Assicurato
Soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
Beneficiario
Soggetto a cui spettano le prestazioni assicurative previste dal
contratto.
Carenza
Periodo di tempo che intercorre tra la data di stipulazione della polizza
e l’effettiva decorrenza della garanzia.
Condizioni generali di
assicurazione
Insieme delle clausole che disciplinano in via generale il contratto di
assicurazione.
Contraente
Persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione,
eventualmente in forma di polizza collettiva.
Contratto di assicurazione
Contratto attraverso il quale l’assicurato trasferisce all’assicuratore un
rischio al quale egli è esposto.
Costi di emissione
Oneri generalmente costituiti da importi fissi per l’emissione del
contratto assicurativo.
Decorrenza della garanzia
Momento nel quale le garanzie assicurative cominciano ad avere
effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.
Detraibilità fiscale del premio
Possibilità di portare in detrazione dalle imposte sui redditi delle
persone fisiche, nella misura prevista dalla normativa vigente, una
parte del premio versato per il contratto di assicurazione.
Dichiarazione di Buono Stato di Si veda la definizione di “Questionario Sanitario”
Salute
Esclusioni
Rischi esclusi o limitazioni della copertura assicurativa, elencati nelle
condizioni generali di assicurazione.
Fascicolo informativo
Documento previsto dal Regolamento ISVAP 35/2010 da consegnare
al contraente/assicurato prima della sottoscrizione del contratto,
contenente la nota informativa, il glossario, le condizioni di
assicurazione e, eventualmente, il modulo di adesione.
Franchigia
Clausola contrattuale che limita sul piano quantitativo la garanzia
prestata dall’assicuratore, sulla base della quale una parte del danno
rimane a carico dell’assicurato.
Indennizzo, indennità o
prestazione
Somma dovuta dall’assicuratore in caso di sinistro.
Intermediario di assicurazione
Persona fisica o giuridica che esercita a titolo oneroso attività di
presentazione o proposta di contratti di assicurazione svolgendo atti
preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e
consulenza finalizzate a tale attività.
IVASS
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni; è un Ente di diritto
pubblico cui spetta il controllo sulle imprese di assicurazione, nonché
sugli intermediari di assicurazione e sui periti per la stima dei danni.
Liquidazione
Pagamento della prestazione dovuta al verificarsi dell’evento
assicurato.
Massimale
Limite dell’esposizione finanziaria dell’assicuratore al di là del quale le
conseguenze economiche del sinistro restano a carico dell’assicurato.
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Polizza
Documento cartaceo che prova l’esistenza del contratto di
assicurazione.
Polizza collettiva
Contratto di assicurazione stipulato da un contraente nell’interesse di
più assicurati.
Polizza di assicurazione danni
Contratto con il quale l’assicurato viene garantito contro i rischi ai
quali sono esposti singoli beni del suo patrimonio, il patrimonio nel
suo complesso, la sua disponibilità economica o la sua stessa
persona.
Premio
Somma dovuta all’assicuratore come corrispettivo per l’assunzione
dei rischi previsti dal contratto.
Premio unico
Premio corrisposto in un'unica soluzione all’assicuratore al momento
della conclusione del contratto.
Prescrizione
Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini
stabiliti dalla legge.
Questionario sanitario (o
anamnestico)
Documento che l’assicurato deve compilare, ove richiesto
dall’assicuratore, prima della stipulazione dell’assicurazione,
contenente domande sullo stato di salute e sulle abitudini di vita dello
stesso. Le informazioni fornite dal dichiarante servono all’assicuratore
per valutare il rischio e stabilirne le condizioni di assicurabilità.
Cessazione della garanzia
Momento nel quale le garanzie assicurative cessano di avere effetto.
Sinistro
Verificarsi dell’evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per
il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione
assicurativa, come ad esempio l’inabilità dell’assicurato conseguente
ad infortunio.
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Mod. CPFFIN0615
CONDIZIO
ONI DI ASSICU
URAZIONE
AS
SSICURA MUT
TUO
del contratto
o di assicurazzione sulla vitta di Cardif Assurance
A
Viee
e del contratto
c
di assicurazione
a
e danni di Cardif Assurances Risques Divers
DEFINIZIONI
Assicurato - Contraente: la persona fissica per la quaale è prestata l’assicurazionne e che altressì sottoscrive i Contratti e sii
impegna al ppagamento del Premio.
Assicuratoree/i – Compaagnia/e: per le
l garanzie D
Decesso e Innvalidità Perm
manente Totalle, relative all Contratto dii
assicurazionee sulla vita, CARDIF
C
ASSU
URANCE VIE , Rappresenttanza Generaale per l’Italiaa, con sede leegale al n° 155
Palazzo D ddi Via Tolmezzzo - 20132 Milano, PEC [email protected], Caapitale Socialee di Euro 717.559.216,00,,
iscritta al Reeg. Imprese di
d Milano ed avente P. IVA
A 08916510152 – R.E.A. 1254537, auttorizzata all’eesercizio dellee
assicurazionii con D.M. del
d 27.02.19889, iscritta neell’Elenco I annesso
a
all’A
Albo delle im
mprese di asssicurazione e
riassicurazionne al n. I. 00010, società sooggetta a Direzzione e Coorddinamento da parte di BNP Paribas Cardif.
Per le garanzzie Inabilità Temporanea
T
Totale
T
e Perdi ta d’Impiego, relative al Coontratto di asssicurazione daanni, CARDIF
F
ASSURANCES RISQUES
S DIVERS, Raappresentanzza Generale per
p l’Italia, coon sede legalee al n° 15 Palazzo D di Viaa
Tolmezzo - 220132 Milano, PEC [email protected], Capitale Soociale di Euro 16.875.840,000, P. IVA, C.F
F. e numero dii
iscrizione al Reg. Impresse di Milano 089165001533, R.E.A. n°11254536 iscrittta nell’Elencoo I annesso all’Albo dellee
imprese di asssicurazione e riassicurazioone al n. I.000011, società sooggetta a Direezione e Coorddinamento daa parte di BNP
P
Paribas Carddif.
Beneficiarioo: il soggetto che
c ha diritto alla
a prestazionne.
Carenza: peeriodo di tempo immediataamente succeessivo alla Data
D
di Decorrrenza durantte il quale l’eefficacia dellee
coperture asssicurative è soospesa.
Contratti: il contratto di assicurazione sulla vita di C
Cardif Assurannce Vie e il coontratto di asssicurazione danni di Cardiff
Assurances R
Risques Diverrs, insieme considerati.
Data di Decoorrenza: data indicata sul Modulo
M
di Polizzza dalla quale i Contratti sono efficaci.
Debito Residduo: debito reesiduo in lineaa capitale risuultante alla datta del Sinistro, secondo il ppiano di rimborso definito inn
fase di sottooscrizione del contratto di Mutuo, con eesclusione di eventuali importi di rate insolute o di cui sia stataa
concordata laa sospensionee del pagamennto.
Decesso: la morte dell’Asssicurato.
Dichiarazionne di Buono Stato di Salu
ute: documennto che l’Assiccurato deve coompilare, ove richiesto dall’Assicuratore,,
prima della sstipulazione deell’assicurazione, contenentte domande sullo
s
stato di salute e sulle aabitudini di vitaa dello stessoo
alla Data di D
Decorrenza. Le
L informazionni fornite dal diichiarante serrvono all’Assiccuratore per vaalutare il rischhio e stabilirnee
le condizioni di assicurabilità.
Durata di Am
mmortamento
o: il periodo di ammortamennto riferito allaa Somma Asssicurata dichiaarato dal Cliente ed indicatoo
come tale neel Modulo di Poolizza.
Fumatore: laa persona chhe fuma o haa fumato (sigaarette, sigari, pipa o altro), anche sporradicamente, nel corso deii
ventiquattro m
mesi precedennti la Data di Decorrenza.
D
Inabilità Tem
mporanea To
otale: la perditta temporaneaa e in misura totale della capacità dell'AAssicurato ad attendere allaa
te alle normali attività dellaa
propria Profeessione o messtiere, ovvero,, qualora Nonn Lavoratore, di
d attendere autonomament
a
vita quotidianna.
Indennizzo, Indennità, Prrestazione: im
mporto liquidabbile dall’Assicuratore in base alle condiziooni di assicuraazione.
Infortunio: eevento dovuto a causa fortuita, violenta edd esterna, chee produca lesioni fisiche obiiettivamente constatabili.
c
Invalidità Peermanente: laa perdita definnitiva ed irrimeediabile da paarte dell’Assiccurato, della ccapacità di attendere ad unn
qualsiasi lavooro proficuo, inndipendentem
mente dalla noormale attività svolta.
Istituto di C
Cura: l'ospedaale, la clinicaa universitariaa, l'istituto uniiversitario, la casa di curaa, regolarmennte autorizzatii
all'erogazionee di prestazioni sanitarie, riiabilitative e ccomunque al ricovero dei malati. Non si cconsiderano Isstituto di Curaa
gli stabilimennti termali, le strutture di convalescenza
c
a e le case di
d cura aventi finalità escluusivamente dietologiche edd
estetiche.
v
nei confronti dellle imprese dii
IVASS: Istituuto per la Viggilanza sulle Assicurazionii, che svolge funzioni di vigilanza
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Modd. CPFFIN0615
assicurazione.
Lavoratore Autonomo: la persona fisica che eserciti un’attività lavorativa regolare e che, ai fini dell’imposta sul reddito
delle persone fisiche (IRPEF) non percepisca un reddito da lavoro dipendente (come determinato nelle definizioni di
Lavoratore Dipendente Privato e di Lavoratore Dipendente Pubblico) o da pensione. Sono altresì considerati autonomi i
lavoratori dipendenti che percepiscono un reddito a fronte di contratti a progetto e di contratti di somministrazione lavoro
(ex lavoratori interinali) sia alle dipendenze di Aziende o Enti di diritto privato sia alle dipendenze di una Pubblica
Amministrazione.
Lavoratore Dipendente Privato: la persona fisica che sia obbligata a prestare il proprio lavoro presso Aziende o Enti di
diritto privato, con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria, alle dipendenze di altri, in base ad un contratto di lavoro
dipendente di diritto italiano, sulla base di un orario settimanale di almeno 16 ore e con un’anzianità minima di sei mesi
ininterrotti presso lo stesso datore di lavoro. Sono considerati Lavoratori Dipendenti Privati anche i lavoratori che
prestino il proprio lavoro, sempre presso Aziende o Enti di diritto privato, con i seguenti contratti: contratto a tempo
determinato; contratto di inserimento (ex contratti di formazione lavoro); contratti di apprendistato; contratti di lavoro
intermittente.
Lavoratore Dipendente Pubblico: la persona fisica che sia obbligata a prestare il proprio lavoro, con qualsiasi qualifica
o in qualsiasi categoria alle dipendenze di una Pubblica Amministrazione italiana. Si intendono Pubbliche
Amministrazioni: tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli Istituti e scuole di ogni genere e grado e le istituzioni
educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le
Comunità Montane e loro consorzi ed associazioni, le Istituzioni Universitarie, gli Istituti Autonomi Case Popolari, le
Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le Amministrazioni, le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, l’Agenzia per la
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.lgs. 30.7.1999 n. 300. Sono
altresì considerati dipendenti pubblici i dipendenti degli enti sottoposti alla disciplina del parastato cosi come da L.
70/1975.
Sono considerati Lavoratori Dipendenti Pubblici anche i lavoratori che prestino il proprio lavoro, alle dipendenze di una
Pubblica Amministrazione, con i seguenti contratti: contratto a tempo determinato; contratto di inserimento (ex contratti
di formazione lavoro); contratti di apprendistato; contratti di lavoro intermittente.
Lavoro Manuale Leggero: attività a prevalente contenuto di manualità leggera con utilizzo eventuale di semplici
strumenti e macchinari utensìli, che comunque richieda l’accesso abituale in laboratori, negozi, piccoli magazzini o
depositi.
Lavoro Manuale Pesante: attività comportanti lavori ad elevata manualità, lavori con macchine operatrici, lavori su
impalcature e tetti, lavori in cantieri, porti, complessi industriali o grandi depositi commerciali di stoccaggio e
movimentazione merci ovvero in agricoltura e/o allevamento.
Libero Professionista: è il Lavoratore Autonomo il quale svolge una professione liberale a prevalente contenuto
intellettuale in maniera autonoma o in studi professionali (ad es.: avvocato, notaio, medico, commercialista, ingegnere,
architetto, ecc.).
Malattia: alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio.
Modulo di Polizza: documento predisposto dalle Compagnie contenente la dichiarazione di sottoscrizione della
copertura da sottoscriversi a cura del Contraente.
Mutuo: il finanziamento bancario garantito da ipoteca sottoscritto in Euro, in Italia e con istituto bancario autorizzato
dalla Banca d’Italia, ai fini dell’acquisto o della ristrutturazione di un immobile, dal Contraente/Assicurato nel periodo
intercorrente tra il 30° giorno antecedente la Data di Decorrenza dei Contratti e il 90° giorno successivo a tale Data di
Decorrenza.
Non Lavoratore: il benestante, il pensionato, la casalinga o altro soggetto che non esercita alcuna attività lavorativa a
scopo di lucro.
Parti: Assicurato/Contraente, Assicuratore.
Perdita d’Impiego: la cessazione del rapporto di Lavoro Dipendente.
Periodo di Franchigia: periodo di tempo durante il quale, pur in presenza di un evento indennizzabile ai sensi delle
presenti Condizioni di Assicurazione, il Beneficiario non ha diritto ad alcuna Indennità.
Piano di Ammortamento Francese: piano di restituzione graduale di un debito mediante il pagamento periodico di rate
costanti.
Premio: la somma dovuta all’Assicuratore per la copertura assicurativa prestata.
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Professione: attività svolta dall’assicurato con carattere abituale, continuativo e remunerativo.
Ricovero Ospedaliero: la degenza ininterrotta che richiede il pernottamento in Istituto di Cura, resa necessaria per
l'esecuzione di accertamenti e/o terapie non eseguibili in day hospital o in ambulatorio.
Sinistro: evento dannoso per cui è prestata l'assicurazione.
Somma Assicurata: la somma, non superiore a 150.000,00 Euro, dichiarata dal Cliente con riferimento alla quale sono
stati stipulati i Contratti ed indicata come tale nel Modulo di Polizza.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE
Art. 1
Oggetto della copertura
L’Assicuratore, tramite i Contratti, riconosce all’Assicurato, alle condizioni di cui all’Art. 5, le seguenti garanzie:
A. Copertura per Decesso, per tutti gli Assicurati, garanzia prestata da Cardif Assurance Vie;
B. Copertura per Invalidità Permanente Totale, per tutti gli Assicurati, garanzia prestata da Cardif Assurance Vie.
L’Assicuratore riconosce altresì agli Assicurati, alle condizioni di cui all’art. 5, in funzione del loro stato lavorativo al
momento del Sinistro, una delle seguenti garanzie:
C. Copertura per Inabilità Temporanea Totale, per Assicurati che, al momento del sinistro, siano Lavoratori
Autonomi, Lavoratori Dipendenti Pubblici o Non Lavoratori, garanzia prestata da Cardif Assurances Risques Divers;
D. Copertura per Perdita d’Impiego, per Assicurati che, al momento del sinistro, siano Lavoratori Dipendenti Privati,
garanzia prestata da Cardif Assurances Risques Divers.
Infatti, come meglio indicato nella tabella che segue, le garanzie diverse dal Decesso e dall’Invalidità Permanente Totale
sono attivate alternativamente in base allo stato lavorativo dell’Assicurato al momento del Sinistro.
GARANZIE
LAVORATORI
AUTONOMI
LAVORATORI
DIPENDENTI PUBBLICI
LAVORATORI
DIPENDENTI PRIVATI
NON LAVORATORI
Inabilità Temporanea
Totale
SI
SI
NO
SI
Perdita d'impiego
NO
NO
SI
NO
Le garanzie di cui ai punti A., B. e C. sono valide in tutti i paesi del mondo; la garanzia di cui al punto D. è valida per
contratti di lavoro dipendente privato di diritto italiano. I Contratti, che includono le garanzie sopra elencate, sono offerti
solo congiuntamente alla clientela ed essi, pertanto, possono essere stipulati soltanto con un unico atto di sottoscrizione.
Art. 2
Requisiti di assicurabilità e ammissione alla copertura assicurativa
Art. 2.1. Requisiti di assicurabilità
È assicurabile la persona fisica:
a) di età, al momento della sottoscrizione, non superiore ai 50 anni;
b) che abbia un’età al termine della copertura non superiore agli 80 anni;
c) che possa, unitamente al Modulo di Polizza, rilasciare in modo affermativo tutte (nessuna esclusa) le dichiarazioni
contenute nella Dichiarazione di Buono Stato di Salute predisposta dalle Compagnie;
d) che, qualora sia un Lavoratore Dipendente Privato, non abbia ricevuto da parte del medesimo datore nei 12 mesi
prima dell'adesione, un’intimazione di licenziamento o una comunicazione scritta nella quale viene individuato come
lavoratore oggetto di una procedura di mobilità o di cassa integrazione;
e) che non svolga una Professione implicante, abitualmente ovvero necessariamente, il ricorrere di una o più delle
circostanze previste tra le cause di esclusione di cui all’Art. 6.1.;
Per la stessa operazione di Mutuo, non sarà possibile assicurare più di 2 persone (siano esse cointestarie e/o
coobbligate). La massima somma assicurabile per ogni persona è pari a Euro 150.000,00 tenendo conto del cumulo di
ogni altra somma assicurata dall’assicurando con l’Assicuratore.
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Art. 2.2. Formalità di sottoscrizione
L’assicurando manifesta l’interesse a sottoscrivere i Contratti mediante la sottoscrizione del Modulo di Polizza e della
Dichiarazione di Buono Stato di Salute predisposta dalle Compagnie.
Art. 3
Decorrenza, Durata e Cessazione delle garanzie
Art. 3.1. Data di decorrenza delle garanzie
I contratti sono efficaci dalle ore 24 della Data di Decorrenza a condizione che:
a) il Modulo di Polizza e la Dichiarazione di Buono Stato di Salute, sottoscritti in originale
dall’Assicurato/Contraente, siano inviati alle Compagnie, per il tramite dell’intermediario, a mezzo di lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno entro 30 (trenta) giorni dalla stessa Data di Decorrenza, ovvero
consegnati al momento della sottoscrizione;
b) la Dichiarazione di Buono Stato di Salute contenga dichiarazioni esclusivamente affermative;
c) il premio sia pagato alle Compagnie entro 90 (novanta) giorni dalla stessa Data di Decorrenza.
Art. 3.2. Durata delle garanzie
La durata delle garanzie assicurative previste dai Contratti è pari a quanto previsto nel Modulo di Polizza. In ogni caso,
la durata delle sole garanzie assicurative Perdita d’Impiego e Inabilità Temporanea Totale è limitata ai primi 120
mesi decorrenti dalla Data di Decorrenza indicata nel Modulo di Polizza.
Art. 3.3. Cessazione delle garanzie
La copertura assicurativa ha termine:
a) alle ore 24 dell’ultimo giorno dell’ultimo mese di durata indicata nel Modulo di Polizza;
b) in caso di Decesso;
c) in caso di liquidazione della Prestazione di cui alla garanzia Invalidità Permanente Totale prestata da Cardif
Assurance Vie in forza del contratto di assicurazione sulla vita;
d) in caso di recesso esercitato nei termini previsti dalle presenti Condizioni di Assicurazione;
e) in caso di estinzione anticipata o accollo liberatorio del Mutuo laddove il Contraente/Assicurato comunichi
alle Compagnie la volontà di recedere dai Contratti, alla fine del mese successivo in cui tale comunicazione
è ricevuta dalle Compagnie.
Le garanzie Perdita d’Impiego ed Inabilità Totale Temporanea hanno, inoltre, termine in ogni caso alle ore 24
dell’ultimo giorno del centoventesimo mese dalla data di Decorrenza.
Art. 4 Diritto di recesso
Il Contraente/Assicurato può recedere dai Contratti entro 90 giorni dalla data di pagamento del Premio dandone
comunicazione alle Compagnie a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Il recesso determina la
cessazione delle coperture assicurative, dalle ore 24 del giorno di spedizione della raccomandata, e la restituzione al
Contraente del Premio versato al netto delle imposte e della parte di Premio per la quale la copertura ha avuto effetto,
nel termine dei 30 giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione del recesso.
In caso di durata poliennale della copertura, a fronte della riduzione di Premio che l’Assicuratore ha concesso nella
misura indicata sul Modulo di Polizza, il Contraente può recedere annualmente dal contratto a condizione che siano
trascorsi almeno 5 (cinque) anni dalla data di sottoscrizione, mediante comunicazione da inviare all’Assicuratore con
preavviso di 60 giorni e con effetto dalla fine dell’annualità assicurativa in corso. Per contratti poliennali di durata
inferiore a 5 (cinque) anni il recesso annuale non è consentito.
Stante la sottoscrizione necessariamente congiunta dei Contratti, il diritto di recesso comunque esercitato implica la
cessazione degli effetti di entrambi i Contratti.
Art. 5 Condizioni e Prestazioni relative alle coperture assicurative
Le coperture assicurative vengono prestate alle condizioni specificate ai seguenti punti A, B, C e D:
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A
Copertura assicurativa per Decesso
(I)
Assicurati garantiti
La garanzia si applica a tutti gli Assicurati.
(II)
Rischio assicurato
Ferme le esclusioni di cui all’Art. 6, il rischio coperto è il Decesso qualunque possa esserne la causa.
(III)
Prestazione assicurativa
Fermi i Massimali di cui all’Art. 9:
a) nel caso in cui la Durata di Ammortamento in mesi indicata nel Modulo di Polizza coincida o sia superiore alla durata
del Mutuo, l’Assicuratore liquida una somma, pari ad una quota del Debito Residuo (con esclusione di eventuali
importi di rate insolute o di cui sia stata concordata la sospensione del pagamento), calcolata in proporzione al
rapporto esistente tra la Somma Assicurata e l’intero importo di capitale finanziato del Mutuo (si veda esempio a
margine delle presenti Condizioni di Assicurazione);
b) nel caso in cui la Durata di Ammortamento in mesi indicata nel Modulo di Polizza sia inferiore alla durata del Mutuo,
ovvero al momento del sinistro non vi sia un Mutuo ((e cioè anche nel caso in cui sia stato contratto un mutuo
trascorsi oltre novanta giorni successivi, o prima di 30 giorni antecedenti, alla Data di Decorrenza)), l’Assicuratore
liquida una somma, pari ad una quota del Debito Residuo calcolata sulla base di un Piano di Ammortamento
Francese, a frazionamento mensile, determinato con riferimento alla Somma Assicurata, alla Durata di
Ammortamento e ad un tasso annuo nominale fisso pari al 6,50% (si veda esempio a margine delle presenti
Condizioni di Assicurazione).
B
Copertura assicurativa per Invalidità Permanente Totale
(I)
Assicurati garantiti
La garanzia si applica a tutti gli Assicurati.
(II)
Rischio assicurato
Ferme le esclusioni di cui all’Art. 6 il rischio coperto è l’Invalidità Permanente che derivi, per una percentuale non
inferiore al 66%, conseguente a Malattia o Infortunio verificatasi dopo la Data di Decorrenza; eventuali stati di
Invalidità Permanente pregressa alla sottoscrizione dei Contratti non saranno computati ai fini della valutazione
dell’Invalidità Permanente.
Il grado di Invalidità Permanente viene accertato secondo i criteri stabiliti per le assicurazioni contro gli infortuni e le
malattie professionali con riferimento alle disposizioni contenute nel T.U. disciplinante la materia di cui al D.P.R. 30
giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche ed integrazioni in base alle tabelle relative all’indennizzo del danno
biologico di cui all’art. 13 del D.Lgs. 38/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
(III)
Prestazione assicurativa
Fermi i massimali di cui all’Art. 9 e quanto espressamente disposto dall’Art. 10:
a) nel caso in cui la Durata di Ammortamento in mesi indicata nel Modulo di Polizza coincida o sia superiore alla durata
del Mutuo, l’Assicuratore liquida una somma, pari ad una quota del Debito Residuo (con esclusione di eventuali
importi di rate insolute o di cui sia stata concordata la sospensione del pagamento), calcolata in proporzione al
rapporto esistente tra la Somma Assicurata e l’intero importo di capitale finanziato del Mutuo (si veda esempio a
margine delle presenti Condizioni di Assicurazione);
b) nel caso in cui la Durata di Ammortamento in mesi indicata nel Modulo di Polizza sia inferiore alla durata del Mutuo,
ovvero al momento del sinistro non vi sia un Mutuo (e cioè anche nel caso in cui sia stato contratto un mutuo
trascorsi oltre novanta giorni successivi, o prima di 30 giorni antecedenti, alla Data di Decorrenza) , l’Assicuratore
liquida una somma, pari ad una quota del Debito Residuo calcolata sulla base di un Piano di Ammortamento
Francese, a frazionamento mensile, determinato con riferimento alla Somma Assicurata, alla Durata di
Ammortamento e ad un tasso annuo nominale fisso pari al 6,50% (si veda esempio a margine delle presenti
Condizioni di Assicurazione).
C
Copertura assicurativa per Inabilità Temporanea Totale
(I)
Assicurati garantiti
La garanzia opera con riferimento ai soli Assicurati che, al momento del sinistro, siano Lavoratori Autonomi, Non
Lavoratori o Lavoratori Dipendenti Pubblici.
(II)
Rischio assicurato
Ferme le esclusioni di cui all’Art. 6, il rischio coperto è l’Inabilità Temporanea Totale derivante da Infortunio o Malattia.
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Nel caso di Non Lavoratori, la garanzia si intende operante esclusivamente in caso di Ricovero Ospedaliero o di
convalescenza, certificata dal medico curante, a seguito del Ricovero stesso. Ai fini dell’indennizzabilità, l’Assicurato si
considera in convalescenza, per un numero massimo di giorni non superiore a quello del Ricovero che ha
determinato la convalescenza.
(III)
Periodo di Franchigia
La copertura assicurativa è sottoposta ad un Periodo di Franchigia assoluta di 60 (sessanta) giorni. L'inizio del
Periodo di Franchigia corrisponde alla data di accadimento del sinistro.
(IV)
Prestazione assicurativa
Fermi i massimali di cui all’Art. 9 e quanto espressamente disposto dall’Art. 10:
a) nel caso in cui la Durata di Ammortamento in mesi indicata nel Modulo di Polizza coincida o sia superiore alla durata
del Mutuo, l’Assicuratore perdurando l’Inabilità al termine del Periodo di Franchigia sopra indicato, corrisponde, per
ciascuna rata mensile del Mutuo (o per ciascuna frazione mensile delle rate con diversa periodicità) in scadenza
durante il restante periodo dell’Inabilità stessa, un’Indennità mensile consistente in una quota della rata mensile (o
del frazionamento mensile delle rate con diversa periodicità) calcolata in base al rapporto esistente tra Somma
Assicurata e l’intero importo di capitale finanziato del Mutuo (si veda esempio a margine delle presenti Condizioni di
Assicurazione);
b) nel caso in cui la Durata di Ammortamento in mesi indicata nel Modulo di Polizza sia inferiore alla durata del Mutuo,
ovvero al momento del sinistro non vi sia un Mutuo (e cioè anche nel caso in cui sia stato contratto un mutuo
trascorsi oltre novanta giorni successivi, o prima di 30 giorni antecedenti, alla Data di Decorrenza) , l’Assicuratore,
perdurando l’Inabilità al termine del Periodo di Franchigia sopra indicato, corrisponde, durante il restante periodo
dell’Inabilità stessa, un’Indennità mensile pari ad una rata di rimborso calcolata sulla base di un Piano di
Ammortamento Francese, a frazionamento mensile, determinato con riferimento alla Somma Assicurata, alla Durata
di Ammortamento e ad un tasso annuo nominale fisso pari al 6,50% (si veda esempio a margine delle presenti
Condizioni di Assicurazione).
La garanzia, in ogni caso, è prestata per un numero massimo di 12 indennità mensili per sinistro e di 36 indennità
mensili per l’intera durata dei Contratti.
Per questa garanzia, il Periodo di Franchigia non si applica al Sinistro occorso entro 60 giorni dalla ripresa lavorativa o
dalla guarigione relativa ad un precedente Sinistro da Inabilità Temporanea Totale, causato dalla medesima Malattia o
Infortunio.
Qualora il nuovo Sinistro sia dovuto a causa diversa dal precedente, verrà applicato nuovamente il Periodo di
Franchigia.
D
Copertura assicurativa per Perdita d’Impiego
(I)
Assicurati garantiti
La garanzia opera con riferimento ai soli Assicurati che, al momento del sinistro, siano Lavoratori Dipendenti Privati che
abbiano superato il periodo di prova e risultino assunti da almeno sei mesi.
(II)
Rischio assicurato
Ferme le esclusioni di cui all’Art. 6, il rischio assicurato è la Perdita d’impiego a seguito di licenziamento per “giustificato
motivo oggettivo”.
(III)
Periodo di Franchigia
La garanzia è sottoposta ad un Periodo di Franchigia assoluta di 90 (novanta) giorni.
Il Periodo di Franchigia decorre dal primo giorno di inattività lavorativa (desunta dalla lettera di licenziamento o messa in
mobilità).
(IV)
Periodo di Carenza
La garanzia è soggetta ad un periodo di Carenza pari a 180 (centottanta) giorni.
(V)
Prestazione assicurativa
Fermi i massimali di cui all’Art. 9:
a) nel caso in cui la Durata di Ammortamento in mesi indicata nel Modulo di Polizza coincida con la durata del Mutuo,
l’Assicuratore, perdurando lo stato di disoccupazione al termine del Periodo di Franchigia sopra indicato,
corrisponde, per ciascuna rata mensile del Mutuo (o per ciascuna frazione mensile delle rate con diversa periodicità)
in scadenza durante il restante periodo di disoccupazione e, in caso di perdita di un impiego a tempo determinato,
entro e non oltre la prevista durata del contratto d’impiego, un’Indennità mensile consistente in una quota della rata
mensile (o del frazionamento mensile delle rate con diversa periodicità) calcolata in base al rapporto esistente tra
Somma Assicurata e l’intero importo di capitale finanziato del Mutuo (si veda esempio a margine delle presenti
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Condizioni di Assicurazione);
b) nel caso in cui la Durata di Ammortamento in mesi indicata nel Modulo di Polizza non coincida con la durata del
Mutuo, ovvero nel caso in cui sia stato contratto un mutuo trascorsi oltre novanta giorni successivi, o prima di 30
giorni antecedenti, alla Data di Decorrenza, l’Assicuratore, perdurando lo stato di disoccupazione al termine del
Periodo di Franchigia sopra indicato, corrisponde, durante il restante periodo di disoccupazione e, in caso di perdita
di un impiego a tempo determinato, entro e non oltre la prevista durata del contratto d’impiego, un’Indennità mensile
pari ad una rata di rimborso calcolata sulla base di un Piano di Ammortamento Francese, a frazionamento mensile,
determinato con riferimento alla Somma Assicurata, alla Durata di Ammortamento e ad un tasso annuo nominale
fisso pari al 6,50% (si veda esempio a margine delle presenti Condizioni di Assicurazione);
c) nel caso in cui il Contraente non abbia mai sottoscritto un mutuo tra la Data di Decorrenza ed il sinistro,
l’Assicuratore, perdurando lo stato di disoccupazione al termine del Periodo di Franchigia sopra indicato,
corrisponde, durante il restante periodo di disoccupazione e, in caso di perdita di un impiego a tempo determinato,
entro e non oltre la prevista durata del contratto d’impiego, un’Indennità mensile pari al 50% della rata di
rimborso calcolata secondo quanto previsto al precedente punto b).
La garanzia, in ogni caso, è prestata per un numero massimo di 12 indennità mensili per sinistro e di 36 indennità
mensili per l’intera durata dei Contratti.
Nel caso in cui l’Assicurato, successivamente al licenziamento, stipuli un nuovo contratto di lavoro
subordinato, o riprenda un’attività remunerata di altra natura, l’Assicurato ha l’obbligo di comunicarlo
tempestivamente all’Assicuratore e l’Indennizzo, in ogni caso, non sarà più dovuto.
Qualora l’Assicurato venga nuovamente licenziato, la copertura assicurativa verrà riattivata, a condizione che siano
rispettate le condizioni di cui al primo comma del presente articolo.
Art. 6 Esclusioni
Art. 6.1. Esclusioni per particolari circostanze
L’assicurazione inerente le coperture Invalidità Permanente Totale e Inabilità Temporanea Totale non è operante
per i Sinistri occorsi nelle seguenti circostanze:
- manipolazione di esplosivi o di sostanze tossiche o materiale pirotecnico;
- trasporto di esplosivi o di materie pericolose;
- detenzione o manipolazione di armi;
- lavoro ad altezze superiori a 20 metri;
- lavori nel sottosuolo (es. cave, miniere, pozzi, ecc.), speleologo;
- lavoro in siti pericolosi (es. di lavorazione o trattamento di materiale radioattivo, piattaforme off-shore, lavori
in mare);
- attività di demolizione di edifici e costruzioni in genere;
- attività subacquee (es. palombaro, sommozzatore);
- attività circensi, attività acrobatiche e di collaudo di mezzi a motore;
- attività connesse a missioni umanitarie;
- attività in presenza di animali selvaggi;
- pilotaggio di velivoli o presenza sugli stessi in qualità di membri dell’equipaggio;
- lavoro presso raffinerie;
- partecipazione a manifestazioni sportive professionistiche;
- lavoro in corpi militari e di polizia;
- lavoro di guida di alta montagna.
Art. 6.2. Altre esclusioni
Tutte le coperture sono escluse nei seguenti casi:
a) dolo del Contraente, dell’Assicurato ovvero del Beneficiario;
b) sinistri avvenuti in relazione ad uno stato di guerra, dichiarata o non dichiarata, ivi inclusi, in via
esemplificativa, la guerra civile, l’insurrezione, gli atti di terrorismo, l’occupazione militare e l’invasione, ed
eccezion fatta, in ogni caso, per i sinistri verificatisi nei primi 14 giorni dall’inizio degli eventi bellici occorsi
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all’estero, se e in quanto l’assicurato sia già presente sul luogo degli stessi al momento del loro insorgere;
c) sinistri conseguenti ad azioni intenzionali dell’Assicurato quali: il suicidio dell’Assicurato, se avviene entro
i primi due anni dalla Data di Decorrenza dell'assicurazione; il tentato suicidio; gli atti autolesivi, la
mutilazione volontaria; i Sinistri provocati volontariamente dall'Assicurato; i Sinistri che siano conseguenza
dell'uso di stupefacenti o di medicine in dosi non terapeutiche o non prescritte dal medico, o di stati
d'alcolismo acuto o cronico;
d) sinistri conseguenti ad incidente aereo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al
volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo;
e) partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore;
f) Infortuni già verificatisi o Malattie già in essere alla Data di Decorrenza dell’assicurazione e loro seguiti,
conseguenze e postumi;
g) sinistri che siano diretta conseguenza di stati depressivi, minorazioni dell’integrità psichica, affezioni
psichiatriche o neuropsichiatriche o dell’assunzione in via continuativa di farmaci psicotropi a scopo
terapeutico;
h) sinistri che siano conseguenza diretta o indiretta di esplosioni atomiche o di radiazioni atomiche;
i) sinistri che siano conseguenza diretta della pratica di Attività Sportive Professionistiche; della pratica del
paracadutismo o di sport aerei in genere;
j) Malattia consistente in sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero altre patologie ad essa
collegate infezioni da HIV ovvero patologie ad essa correlate.
Le garanzie Invalidità Permanente Totale e Inabilità Temporanea Totale sono inoltre escluse in caso di:
k) sinistri causati da stato di ebbrezza di cui all’art. 186 D.Lgs 285/92;
l) sinistri conseguenti alla guida di veicoli o natanti a motore senza la prescritta abilitazione alla guida, salvo il
caso di guida con patente scaduta qualora l’Assicurato al momento del sinistro sia in possesso dei requisiti
per il rinnovo;
m) Infortuni causati dalla pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, arti marziali in genere,
guidoslitta, rugby, football americano, hockey su ghiaccio o a rotelle, immersioni con autorespiratore, sport
equestri in genere;
n) Infortuni derivanti dalla pratica di sport estremi. Esempi: arrampicata, scalata di roccia o di ghiaccio, salto
dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, sci estremo, base jumping, bungee jumping, rafting,
canyoning, climbing, free climbing, helisnow, jet ski, kitesurfing, torrentismo, snowrafting, skeleton
(slittino), bobsleigh, motoslitta e similari;
o) interventi di chirurgia plastica ricostruttiva che non siano resi necessari a seguito di Infortunio o Malattia
verificatosi in corso di polizza; interventi chirurgici aventi finalità estetiche e dietologiche;
La garanzia Inabilità Temporanea Totale è inoltre esclusa in caso di:
p) interruzioni di lavoro dovute a gravidanza.
Oltre che nei casi generali sub lettere da a) a j) la copertura relativa al rischio di Perdita d’Impiego è inoltre
esclusa nei seguenti casi:
q) licenziamento di Assicurato presso il medesimo datore di lavoro dal quale aveva ricevuto nei 12 mesi prima
dell’adesione, un’intimazione di licenziamento o una comunicazione scritta nella quale venivano individuati
come lavoratori oggetto di una procedura di mobilità o di cassa integrazione;
r) licenziamenti dovuti a “giusta causa”;
s) dimissioni;
t) licenziamenti dovuti a motivi disciplinari;
u) licenziamenti tra congiunti, anche da parte di ascendenti, e discendenti, coniuge, fratelli, sorelle, zii, nipoti
e affini fino al secondo grado (anche nel caso in cui il datore di lavoro sia una persona giuridica ed i
sopradetti soggetti occupino una posizione decisionale quale, a titolo meramente esemplificativo,
amministratore unico, amministratore delegato, direttore generale, procuratore etc.);
v) cessazioni, alla loro scadenza di contratti di lavoro a tempo determinato, contratti di inserimento (ex
formazione lavoro), contratti di apprendistato, contratti di somministrazione lavoro (ex interinali) e contratti
di lavoro intermittente;
w) contratti di lavoro non regolati dal diritto italiano;
x) licenziamenti a seguito del raggiungimento dell’età richiesta per il diritto a “pensione di vecchiaia”;
y) risoluzioni del rapporto di lavoro, anche consensuali, avvenute a seguito di processi di riorganizzazione
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aziendale in base ai quali sono previsti trattamenti accompagnatori alla quiescenza;
z) messa in mobilità del lavoratore dipendente che, nell’arco del periodo di mobilità stessa, maturi il diritto al
trattamento pensionistico di anzianità e/o di vecchiaia;
aa) situazioni di disoccupazione che diano luogo all’indennizzo da parte della Cassa Integrazione Guadagni
Ordinaria (anche in deroga), Edilizia o Straordinaria (anche in deroga);
bb) licenziamento per superamento del periodo di comporto;
cc) licenziamento dovuto alla carcerazione del lavoratore.
Art. 7 Beneficiari delle prestazioni
Beneficiario irrevocabile delle Prestazioni liquidate in base alle garanzie Invalidità Permanente Totale, Inabilità
Temporanea Totale e Perdita d’Impiego è l’Assicurato.
Beneficiario irrevocabile delle Prestazioni in base alla garanzia Decesso è l’erede testamentario dell’Assicurato ovvero,
in mancanza, gli eredi legittimi.
Il Contraente rinuncia espressamente nei confronti dell’Assicuratore ad ogni facoltà di revoca della predetta
designazione.
Art. 8 Premio e modalità di pagamento
Il Premio è periodico mensile anticipato. L’importo del Premio mensile è indicato nel Modulo di Polizza.
Il pagamento del Premio avviene mediante autorizzazione, irrevocabile e per il numero di mesi di pagamento Premi
indicato nel Modulo di Polizza, a Cardif Assurance Vie, ad addebitare su conto corrente bancario del Contraente,
indicato nell’apposito modulo incluso nella documentazione contrattuale da sottoscriversi a cura del Contraente. Qualora
il pagamento del Premio avvenga tramite addebito sul conto corrente dell’Aderente, il primo addebito del Premio sarà
effettuato 10 (dieci) giorni dopo la Data di Decorrenza ed avrà ad oggetto l’intero importo del Premio, oppure, in caso di
frazionamento dello stesso, la prima rata mensile di Premio.
Il pagamento effettuato secondo tali modalità costituisce a tutti gli effetti regolare quietanza del pagamento anche nei
confronti di Cardif Assurances Risques Divers.
Se la copertura assicurativa è stipulata per una durata poliennale al Premio si applica una riduzione rispetto alla
corrispondente tariffa annuale.
Il Premio indicato nel Modulo di Polizza è già comprensivo della suddetta riduzione. È altresì comprensivo dell’eventuale
imposta di assicurazione.
Art. 9 Massimale
Per ciascun Assicurato, la prestazione massima garantita dall’Assicuratore è:
- per le garanzie Decesso e Invalidità Permanente Totale: Euro 150.000,00;
- per la garanzia Inabilità Temporanea Totale o Perdita d’Impiego: Euro 2.000,00 per ciascuna Indennità mensile.
Inoltre, l’Indennità è riconosciuta fino ad un numero massimo di:
o per singolo Sinistro, 12 Indennità mensili; e,
o per l’intera durata della copertura, 36 Indennità mensili.
Art. 10 Modifica della Professione
Ai fini della determinazione del rischio assicurato e delle Prestazioni Invalidità Permanente Totale e Inabilità
Temporanea Totale, le Professioni dell’Assicurato sono classificate secondo la seguente tabella di Classificazione Socio
Professionale (nel seguito per brevità definita CSP):
CSP1:
- Libero Professionista la cui Professione richiede spostamenti occasionali, comunque inferiori a 20.000 (ventimila)
chilometri all’anno, senza regolare accesso a cantieri o ambienti di Lavoro Pesante;
- Lavoratore Autonomo che non sia Libero Professionista, Lavoratore Dipendente Pubblico e Lavoratore Dipendente
Privato la cui Professione richieda spostamenti occasionali e comunque inferiori a 20.000 (ventimila) chilometri
all’anno, senza regolare accesso a cantieri o ambienti di Lavoro Pesante, e che non richieda un Lavoro Manuale
Leggero e/o Pesante;
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- Non Lavoratore.
CSP2:
- Libero Professionista la cui Professione richieda spostamenti non occasionali e comunque non inferiori a 20.000
(ventimila) chilometri all’anno o che preveda regolare accesso a cantieri o ambienti di Lavoro Pesante;
- Lavoratore Autonomo che non sia Libero Professionista, Lavoratore Dipendente Pubblico e Lavoratore Dipendente
Privato la cui Professione richieda spostamenti non occasionali e comunque non inferiori a 20.000 (ventimila)
chilometri all’anno o che preveda regolare accesso a cantieri o ambienti di Lavoro Pesante e che non richieda un
Lavoro Manuale Leggero e/o Pesante;
- Lavoratore Autonomo che non sia Libero Professionista, Lavoratore Dipendente Pubblico e Lavoratore Dipendente
Privato la cui Professione richieda un Lavoro Manuale Leggero.
CSP3:
- Lavoratore Autonomo che non sia Libero Professionista, Lavoratore Dipendente Pubblico e Lavoratore Dipendente
Privato la cui Professione richieda un Lavoro Manuale Pesante.
Il Contraente/Assicurato dichiara la propria Professione e ne sottoscrive la relativa categoria di CSP di appartenenza
così come indicata nel Modulo di Polizza.
Ferme le esclusioni previste all’Art. 6, qualora il Sinistro sia causato da un Infortunio verificatosi nel corso dello
svolgimento di una Professione la cui classificazione CSP è diversa da quella risultante dal Modulo di Polizza, la
Prestazione dovuta dall’Assicuratore è percentualmente ridotta o aumentata rispetto all’ammontare della
Prestazione determinato ai sensi dell’Art. 5 in base alla seguente tabella, comunque nei limiti della Prestazione massima
di cui all’Art. 9:
Attività svolta al momento del sinistro
CSP1
CSP2
CSP3
CSP1
- 33%
- 50%
Attività dichiarata
CSP2
+ 50%
- 25%
nel Modulo di Polizza
CSP3
+100%
+ 33%
Il Contraente deve dare comunicazione alle Compagnie qualora, dopo la data di Decorrenza, inizi a svolgere una
delle Professioni non assicurabili ai sensi dell’art. 2.1 lettera e). In tal caso, le Compagnie hanno diritto di
recedere con effetto immediato dai Contratti stessi, trattenendo i premi relativi al periodo di assicurazione in
corso.
Il diritto di recesso può essere esercitato dalle Compagnie anche qualora esse vengano a conoscenza dello
svolgimento da parte dell’Assicurato di una delle Professioni non assicurabili ai sensi dell’art. 2.1, lettera e), a
seguito del verificarsi del Sinistro: in tal caso l’eventuale recesso avrà effetto dalla data del Sinistro.
Art. 11 Denuncia dei Sinistri
I sinistri devono essere denunciati tempestivamente per iscritto a Cardif – Back Office Protezione - Ufficio Sinistri - Via
Tolmezzo, 15 Palazzo D - 20132 Milano, fax n. 02.30329810. L'Assicurato o gli aventi diritto possono chiedere
informazioni relative alle modalità di denuncia del Sinistro telefonando al Servizio Clienti al numero 800.08.49.02.
Ai fini della liquidazione dei sinistri dovrà essere consegnata all’Assicuratore tutta la documentazione richiesta
da quest’ultimo necessaria e sufficiente a verificare il diritto alla Prestazione. In ogni caso, l’Assicuratore si
riserva la facoltà di far sottoporre l’Assicurato ad accertamenti medici.
I documenti da consegnare necessari per ciascuna garanzia sono (salvo integrazioni richieste
dall’Assicuratore):
Decesso: Ai fini della valutazione della liquidabilità dei sinistri, certificato di morte; certificato medico che
precisi le esatte cause della morte e, in caso di decesso a seguito di ricovero, copia della cartella clinica; in
caso di decesso avvenuto a seguito di incidente stradale, copia del verbale reso dalle autorità intervenute; in
caso di effettuazione di autopsia, copia del reperto autoptico; ai fini dell’individuazione del/i Beneficiario/i della
prestazione, se l’Assicurato ha lasciato testamento, copia autenticata del testamento e copia dell’atto
sostitutivo di notorietà ove risulti che tale testamento è l’ultimo da ritenersi valido e non impugnato e in cui
sono indicati, nel caso in cui risultino Beneficiari della copertura assicurativa, i suoi eredi legittimi nonché le
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loro generalità, l’età e la capacità di agire; se l’Assicurato non ha lasciato testamento, copia dell’atto sostitutivo
di notorietà ove risulti che l’Assicurato è deceduto senza lasciare testamento, nonché le generalità, l’età e la
capacità di agire di tutti gli eredi.
Invalidità Permanente Totale: certificazione di invalidità permanente emessa dagli Enti preposti o da un medico
legale nonché copia della cartella clinica ed eventuale verbale di incidente stradale.
Inabilità Temporanea Totale: dichiarazione del medico curante e, in caso di ricovero ospedaliero: certificato di
ricovero e/o copia della cartella clinica.
Perdita d’Impiego: documentazione atta ad attestare il licenziamento per giustificato motivo oggettivo e il
permanere dello stato di disoccupazione.
In ogni caso l’Assicuratore dovrà ottenere la seguente documentazione attestante, alla data del Sinistro:
- contratto di Mutuo originariamente stipulato;
- relativamente alle garanzie Decesso ed Invalidità Permanente Totale: prospetto relativo alla situazione
debitoria del Mutuo ad evidenziare il Debito Residuo;
- relativamente alle garanzie Inabilità Temporanea Totale e Perdita d’Impiego: documentazione attestante gli
importi delle rate in scadenza durante il periodo indennizzabile (con evidenza dell’importo della rata e di
eventuali altri oneri accessori, quali spese incasso, coperture assicurative, ecc.);
- documentazione comprovante la tipologia dell’attività professionale svolta al momento del sinistro
(iscrizione albo professionale, cedolino pensione o stipendio, ecc.).
Il diritto alla prestazione di un minore o un maggiore interdetto dovrà essere esercitata da chi ne abbia la
potestà o dal Tutore. Prima di procedere alla liquidazione l’Assicuratore dovrà ricevere il Provvedimento di
Autorizzazione del Giudice Tutelare.
In ogni caso, l'Assicuratore si riserva il diritto di richiedere ulteriori accertamenti medici o documentazioni atte
ad una corretta valutazione del sinistro.
L’Assicurato od i suoi aventi causa devono inoltre:
- sciogliere da ogni riserbo i medici curanti;
- consentire le indagini, gli accertamenti e le visite mediche eventualmente necessarie da effettuarsi ad opera
di consulenti medici di fiducia dell’Assicuratore, il costo delle quali sarà a totale carico dell’Assicuratore
medesimo.
Le denunce saranno considerate complete solamente al ricevimento di tutta la documentazione richiesta.
Art. 12 Liquidazione dei Sinistri
L’Assicuratore si impegna a liquidare il Sinistro a seguito della ricezione di tutta la documentazione richiesta relativa al
sinistro entro 30 giorni da tale ricezione.
Art. 13 Recesso in caso di Sinistro
Dopo ogni Sinistro da Inabilità Temporanea Totale, originata esclusivamente da infortunio, o da Perdita
d’Impiego, denunciato a termini delle presenti Condizioni di Assicurazione e fino al sessantesimo giorno dal
pagamento o rifiuto dell’Indennizzo, il Contraente o la Compagnia possono recedere dall’assicurazione dandone
preavviso all’altra parte mediante lettera raccomandata. Il recesso esercitato dal Contraente ha efficacia dalla data
di ricevimento della comunicazione. Il recesso esercitato dalla Compagnia ha efficacia dopo trenta giorni dalla ricezione
della comunicazione stessa.
In tutti i casi, entro il quindicesimo giorno successivo alla data di efficacia del recesso, la Compagnia rimborsa al
Contraente la parte di Premio relativa al periodo di rischio non corso, escluse le imposte. Il pagamento o la
riscossione dei Premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Sinistro o qualunque altra iniziativa delle Parti
non potranno essere interpretati come rinuncia ad avvalersi della facoltà di recesso.
Art. 14 Legge applicabile
La legge applicabile ai Contratti è quella Italiana.
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Art. 15 Comunicazioni
Fatto salvo quanto specificato nell’Art. 22, tutte le comunicazioni da parte dell’Assicurato alle Compagnie, dovranno
essere fatte per iscritto a: Cardif – Back Office Protezione - Via Tolmezzo, 15 Palazzo D – 20132 Milano, fax n. 02
30329809. La comunicazione fatta ad una delle due Compagnie si intende valida anche per l’altra.
Eventuali comunicazioni da parte dell’Assicuratore saranno indirizzate all’ultimo domicilio comunicato dall’Assicurato
ovvero qualora l’Assicurato abbia concesso l’autorizzazione, all’indirizzo e-mail specificato.
Art. 16 Cessione dei diritti
L’Assicurato non potrà in alcun modo cedere o trasferire a terzi o vincolare a favore di terzi i diritti derivanti dalla
copertura assicurativa.
Art. 17 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono nella valutazione
del rischio da parte delle Compagnie possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla Prestazione,
nonché la cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile. Si richiama particolare
attenzione sulle informazioni inerenti allo stato di salute dell’Assicurato, che richieste dall’Assicuratore all'atto di
sottoscrizione dell'assicurazione, devono corrispondere a verità ed esattezza.
Art. 18 Aggravamento del rischio
Il Contraente deve dare comunicazione scritta alle Compagnie di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di
rischio non noti o non accettati dalle Compagnie possono comportare la perdita totale o parziale del diritto
all’Indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile.
Art. 19 Altre assicurazioni
Il Contraente è esonerato dall’obbligo di comunicare per iscritto alle Compagnie la successiva stipulazione di altre
assicurazioni per lo stesso rischio. In tale eventualità rimane comunque fermo l’obbligo per l’Assicurato, in caso di
Sinistro di darne avviso a tutti gli altri Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell’art.
1910 del Codice Civile. L’omissione dolosa può consentire alle Compagnie di non corrispondere la Prestazione.
Art. 20 Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto. Le Compagnie si riservano il diritto di
recedere ove ricorrano i presupposti di cui agli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile.
Art. 21 Foro competente
Per qualunque controversia derivante dall’applicazione o interpretazione dei presenti Contratti, sorta tra l’Assicuratore e
il Contraente e/o avente diritto, così come individuato nelle Condizioni di Assicurazione, foro competente è, in via
esclusiva, quello del luogo di residenza o domicilio dell’Assicurato e/o avente diritto.
Art. 22 Reclami
Reclami all’Impresa
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri, devono essere inoltrati per iscritto,
mediante posta, telefax o e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Ufficio Reclami, incaricata del loro esame, ai
seguenti recapiti:
- per il Contratto di assicurazione sulla vita, a Cardif Assurance Vie - Ufficio Reclami – Via Tolmezzo,15 Palazzo D 20132 Milano - n° fax 02.77.224.265 - indirizzo e-mail [email protected]
- per il Contratto di assicurazione danni, a Cardif Assurances Risques Divers – Rappresentanza Generale per l’Italia Ufficio Reclami - Via Tolmezzo,15 Palazzo D - 20132 Milano - n° fax 02.77.224.265 - indirizzo e-mail
[email protected]
La Compagnia si impegna a dare riscontro entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.
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Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro ad opera della
Compagnia nel termine sopraindicato, potrà rivolgersi all'IVASS - via del Quirinale 21, 00187 Roma, secondo le modalità
sottoelencate previste per i reclami presentati direttamente all’IVASS ed inviando altresì copia del reclamo presentato
all’Impresa nonché dell’eventuale riscontro da quest’ultima fornito.
Reclami all’IVASS
I reclami per l’accertamento dell’osservanza della normativa di settore devono essere presentati direttamente all’IVASS
al recapito sopraindicato.
Per la stesura del reclamo presentato a IVASS è possibile utilizzare il modello disponibile sul sito www.ivass.it e sul sito
della Compagnia www.bnpparibascardif.it nella sezione dedicata ai reclami.
Il reclamo inviato all’IVASS deve riportare chiaramente i seguenti elementi identificativi:
- il nome, cognome e domicilio del reclamante;
- l’individuazione dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
- la descrizione dei motivi della lamentela e l’eventuale documentazione a sostegno della stessa.
Resta in ogni caso salva la facoltà di ricorrere all’istituto della mediazione come disciplinato dal D. Lgs. n° 28 del 4
marzo 2010 e di adire l’Autorità Giudiziaria.
In caso di liti trasfrontaliere in cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo:
- direttamente all’Autorità di vigilanza / sistema competente del paese dello stato membro in cui ha sede legale
l’impresa di assicurazioni che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito: http://www.ec.europa.eu/finnet);
- all’IVASS che provvede all’inoltro alla suddetta Autorità / sistema, dandone notizia al reclamante.
L’Autorità di vigilanza della Francia (paese di origine di Cardif Assurance Vie e di Cardif Assurances Risques Divers) è
ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) alla quale possono essere inviati reclami seguendo la
procedura indicata sul sito http://acpr.banque-france.fr/en/protection-de-la-clientele/comment-contacter-lacp.html.
Art. 23 Tutela Dati – Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196
Le Compagnie, in qualità di Titolari del trattamento, informano che i dati personali del Contraente, dell’Assicurato e dei
Beneficiari (di seguito gli ’”Interessati”), ivi compresi quelli sensibili (per esempio: informazioni in merito allo stato di
salute) e giudiziari, forniti dagli Interessati o da terzi, sono trattati ai fini, nei limiti e con le modalità necessarie
all’attuazione delle obbligazioni relative alla copertura assicurativa stipulata, nonché per finalità derivanti da obblighi di
legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o da
organi di vigilanza e di controllo, ivi compresa la normativa in materia di antiriciclaggio e contrasto al terrorismo. Il
mancato conferimento dei dati, assolutamente facoltativo, può precludere l’instaurazione o l’esecuzione del contratto
assicurativo. Con riferimento ai dati “sensibili” il trattamento potrà avvenire solo con il consenso scritto degli Interessati.
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali e automatizzati, in forma cartacea e/o elettronica,
con modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza, la
protezione e la riservatezza dei dati medesimi.
All’interno delle nostre Compagnie, possono venire a conoscenza dei dati personali, in qualità di Incaricati o
Responsabili del loro trattamento, i dipendenti, le strutture o i collaboratori che svolgono per conto delle Compagnie
medesime servizi, compiti tecnici, di supporto (in particolare: servizi legali; servizi informatici; spedizioni) e di controllo
aziendale.
Le Compagnie possono altresì comunicare i dati personali a soggetti appartenenti ad alcune categorie (oltre a quelle
individuate per legge) affinché svolgano i correlati trattamenti e comunicazioni. Tra questi si citano: i soggetti costituenti
la cosiddetta “catena assicurativa” (per esempio: intermediari, riassicuratori; coassicuratori) i soggetti che svolgono
servizi bancari finanziari o assicurativi; le società appartenenti al Gruppo BNP Paribas, o comunque da esso controllate
o allo stesso collegate; soggetti che forniscono servizi per il sistema informatico delle Compagnie; soggetti che
svolgono attività di lavorazione e trasmissione delle comunicazioni alla/dalla clientela; soggetti che svolgono attività di
archiviazione della documentazione, soggetti che prestano attività di assistenza alla clientela; soggetti che gestiscono
sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi; consulenti e collaboratori esterni; soggetti che svolgono
attività di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dalle Compagnie anche nell’interesse della
clientela; società di recupero crediti. I soggetti appartenenti a tali categorie, i cui nominativi sono riportati in un elenco
aggiornato (disponibile presso la sede delle Compagnie) utilizzeranno i dati personali ricevuti in qualità di autonomi
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“Titolari”, salvo il caso in cui siano stati designati dalle Compagnie “Responsabili” dei trattamenti di loro specifica
competenza. La comunicazione potrà avvenire anche nel caso in cui taluno dei predetti soggetti risieda all’estero, anche
al di fuori dell’UE, restando in ogni caso fermo il rispetto delle prescrizioni del D.Lgs n. 196/2003. Nel caso in cui i dati
personali venissero trasferiti all’estero, si sottolinea che gli stessi potrebbero essere trattati con livelli di tutela differente
rispetto alle previsioni della normativa vigente in Italia. In nessun caso i dati personali saranno trasferiti per finalità
diverse da quelle necessarie all’attuazione delle obbligazioni relative alla copertura assicurativa stipulata. Le Compagnie
non diffondono i dati personali degli Interessati.
Ogni Interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i propri dati personali trattati presso le Compagnie
e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare, chiederne il blocco ed opporsi al loro
trattamento.
Per ottenere ulteriori informazioni e per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs n. 196/2003, può rivolgersi a:
- Cardif Assurances Risques Divers - Rappresentanza Generale per l’Italia, in persona del Rappresentante Generale
per l’Italia, pro-tempore, domiciliato per la funzione presso la sede di Via Tolmezzo n. 15 Palazzo D, 20132 Milano;
e-mail [email protected]
- Cardif Assurance Vie - Rappresentanza Generale per l’Italia, in persona del Rappresentante Generale per l’Italia,
pro-tempore, domiciliato per la funzione presso la sede di Via Tolmezzo n. 15 Palazzo D, 20132 Milano; e-mail
[email protected]
Esempi di cui all’Art. 5
Esempio 1: Durata di Ammortamento indicata nel Modulo di Polizza non inferiore alla durata del Mutuo e
Somma Assicurata uguale al capitale finanziato originariamente concesso e mutuo in essere al momento del
Sinistro
Durata garanzia: 240 mesi o superiore
Durata Mutuo: 240 mesi
Somma Assicurata: 100.000 Euro
Capitale finanziato: 100.000 Euro
Prestazione assicurativa caso Decesso o Invalidità Permanente totale: Debito Residuo*
Prestazione assicurativa caso Perdita di Impiego e Inabilità Temporanea Totale: Rata di rimborso (garanzia operante al
massimo per 120 mesi dalla Data di Decorrenza).
Esempio 2: Durata di Ammortamento indicata nel Modulo di Polizza inferiore alla durata del Mutuo e Somma
Assicurata uguale al capitale finanziato originariamente concesso e mutuo in essere al momento del Sinistro
Durata garanzia: 180 mesi
Durata Mutuo: 240 mesi
Somma Assicurata: 100.000 Euro
Capitale finanziato: 100.000 Euro
Prestazione assicurativa caso Decesso o Invalidità Permanente Totale: Debito Residuo teorico come da esempi sotto
riportati.
Prestazione assicurativa caso Perdita di Impiego e Inabilità Temporanea Totale: Rata di rimborso teorica come da
esempi sotto riportati (garanzia operante al massimo per 120 mesi dalla Data di Decorrenza).
Esempio 3: Durata di Ammortamento indicata nel Modulo di Polizza pari alla durata del Mutuo e Somma
Assicurata inferiore al capitale finanziato originariamente concesso e mutuo in essere al momento del Sinistro
Durata garanzia: 240 mesi
Durata Mutuo: 240 mesi
Somma Assicurata: 80.000 Euro
Capitale finanziato: 100.000 Euro
Prestazione assicurativa caso Decesso o Invalidità Permanente Totale: 80% del Debito Residuo*
Prestazione assicurativa caso Perdita di Impiego e Inabilità Temporanea Totale: 80% Rata di rimborso (garanzia
operante al massimo per 120 mesi dalla Data di Decorrenza).
Esempio 4: Durata di Ammortamento indicata nel Modulo di Polizza pari alla durata del Mutuo e Somma
Assicurata superiore al capitale finanziato originariamente concesso e mutuo in essere al momento del Sinistro
Durata garanzia: 240 mesi
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Durata Mutuo: 240 mesi
Somma Assicurata: 100.000 Euro
Capitale finanziato: 80.000 Euro
Prestazione assicurativa caso Decesso o Invalidità Permanente totale: 125% del Debito Residuo* (con il massimo di
150.000 Euro).
Prestazione assicurativa caso Perdita di Impiego e Inabilità Temporanea Totale: 125% Rata di rimborso (garanzia
operante al massimo per 120 mesi dalla Data di Decorrenza).
Esempio 5: Mutuo non esistente o non più in essere al momento del Sinistro
Durata garanzia: 240 mesi
Durata Mutuo: = =
Somma Assicurata: 100.000 Euro
Capitale finanziato: = =
Prestazione assicurativa caso Decesso o Invalidità Permanente totale: Debito Residuo teorico come da esempi sotto
riportati.
Prestazione assicurativa caso Perdita di Impiego e Inabilità Temporanea Totale: Rata di rimborso teorica come da
esempi sotto riportati, ridotta al 50% per la garanzia Perdita di Impiego qualora il mutuo non sia mai stato sottoscritto
(garanzia operante al massimo per 120 mesi dalla Data di Decorrenza).
* in ogni caso il Debito Residuo è calcolato al netto di eventuali importi di rate insolute o di cui sia stata concordata la
sospensione del pagamento.
Esempi numerici per le casistiche 2 e 5
In caso di Polizza sottoscritta per una Somma Assicurata di 100.000 Euro, il Debito Residuo calcolato sulla base di un
Piano di Ammortamento Francese, a frazionamento mensile, ad un tasso annuo nominale fisso pari al 6,50%, in
relazione alla Durata di Ammortamento e alla data di accadimento del sinistro è pari a:
Durata di Ammortamento
120 mesi
240 mesi
360 mesi
60° mese
€ 57.807,45
€ 85.335,23
€ 93.408,22
Mese di accadimento del
120° mese
€ 65.243,23
€ 84.376,91
sinistro dalla sottoscrizione
180° mese
€ 37.715,45
€ 62.477,43
In caso di Polizza sottoscritta per una Somma Assicurata di 100.000 Euro, l’indennità mensile calcolata sulla base di un
Piano di Ammortamento Francese, a frazionamento mensile, ad un tasso annuo nominale fisso pari al 6,50%, in
relazione alla Durata di Ammortamento e alla data di accadimento del sinistro è pari a:
Durata di Ammortamento
120 mesi
240 mesi
360 mesi
30° mese
€ 1.135,48
€ 745,57
€ 632,07
Mese di accadimento del
60° mese
€ 1.135,48
€ 745,57
€ 632,07
sinistro dalla sottoscrizione
120° mese
€ 1.135,48
€ 745,57
€ 632,07
Avvertenza: gli importi sono sopra riportati con esclusiva finalità di esempio e non costituiscono alcun impegno
contrattuale da parte della Compagnia nei confronti dell’Assicurato.
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