COMUNE DI CAMISANO VICENTINO
PROVINCIA DI VICENZA
Piazza Umberto I° n. 1 – 36043 Camisano Vicentino (Vi)
Prot. n. 7102
TASI - Tributo per i servizi indivisibili – anno 2015
Nota informativa
DISPOSIZIONI 2015
Il Consiglio comunale, con deliberazione n. 22 del 23/03/2015, ha confermato le aliquote della Tasi in vigore
lo scorso anno.
E’ stata riconosciuta una detrazione di euro 50,00 dall’imposta dovuta per le abitazioni principali, nel caso in
cui nel nucleo famigliare sia o siano presenti persone con disabilità grave accertata dall’apposita
commissione medica ai sensi dell’art. 3, comma 3 della legge 104/92, oppure ciechi assoluti o sordomuti, a
condizione che il nucleo famigliare presenti un indicatore della situazione economica equivalente (modulo
ISEE) non superiore ad euro 8.000,00
Per il Comune di Camisano Vicentino, la Tasi si applica alle abitazioni principali e agli immobili a queste
assimilati, come più sotto riportato in dettaglio.
La scadenza della prima rata è il 16 giugno 2015.
COS’E’ LA TASI
La Tasi è il tributo per i servizi indivisibili collegato all’erogazione e alla fruizione dei servizi comunali,
introdotto dalla legge di stabilità 2014 e successive modifiche e integrazioni.
CHI PAGA
Secondo la normativa nazionale, il presupposto impositivo della Tasi è il possesso o la detenzione, a
qualsiasi titolo, di fabbricati, compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini
dell'Imu, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.
Tuttavia, come consentito dalla legge, il Consiglio Comunale di Camisano Vicentino ha deciso di azzerare
l’aliquota TASI sugli immobili (diversi dall’abitazione principale ed immobili ad essa equiparati), per i quali è
invece richiesto il pagamento dell’IMU (Imposta Municipale Propria).
Quindi anche per il 2015, nel Comune di Camisano Vicentino, la Tasi deve essere pagata dai proprietari o
titolari di diritto reale, nonché dai detentori delle abitazioni principali e delle altre tipologie specificate nella
tabella delle aliquote (vedi paragrafo "Aliquote").
Nel rispetto del principio di responsabilità solidale previsto dall'art. 1, comma 671, L. 27/12/2013 n. 147, nel
caso di pluralità di possessori il tributo viene complessivamente determinato tenendo conto delle quote di
possesso di ciascun titolare del bene medesimo.
QUANDO SI PAGA
I contribuenti devono versare l'imposta, per l'anno in corso, in due rate:
•
•
prima rata entro il 16 giugno 2015;
seconda rata entro il 16 dicembre 2015.
1
E’ comunque ammesso il versamento in un’unica soluzione alla prima scadenza.
DOVE E COME SI PAGA
Il versamento si effettua mediante mod. F24 (in posta, banca o per via telematica) o bollettino postale.
Per agevolare i contribuenti, l’Ufficio Tributi fornisce i servizi di consulenza sulle modalità di calcolo
e versamento del tributo, nonché la stampa dei relativi prospetti e modelli di versamento F24.
Codici tributo. I codici da utilizzare per il pagamento con mod. F24 sono:
•
•
•
•
3958 per abitazione principale e relative pertinenze
3959 per fabbricati rurali ad uso strumentale
3960 per aree fabbricabili
3961 per altri fabbricati.
In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta.
Codice comune. In tutti i casi deve essere riportato sul mod. F24 il codice identificativo del Comune di
Camisano Vicentino: B485.
Decimali. La Tasi va versata senza decimali, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o
inferiore a 49 centesimi, per eccesso se superiore (esempio: 72,49 euro si arrotondano a 72 euro; 72,50 si
arrotondano a 73 euro). L'arrotondamento va effettuato per ogni rigo del mod. F24.
Importo minimo. L'importo minimo per soggetto passivo è 12 euro annui.
QUANTO SI PAGA
Base imponibile
Per calcolare l'importo da versare è necessario determinare la base imponibile sulla quale applicare
l'aliquota. La base imponibile è la stessa dell'Imu e cioè:
Fabbricati: la base imponibile dei fabbricati iscritti in Catasto, ossia il valore, si ottiene applicando alla
rendita catastale, rivalutata del 5%, i moltiplicatori sotto indicati secondo la seguente formula :
Valore imponibile = rendita catastale x 1,05 x moltiplicatore (v. tabella sotto riportata).
Ad esempio, per un'abitazione di cat. A/2, con rendita di euro 1.000, il valore sul quale applicare l'aliquota è
euro 168.000 (1.000 x 1,05 x 160 = 168.000).
Categoria catastale
dell'immobile
Tipologia
Moltiplicatore
A (tranne A/10)
abitazioni
160
A/10
uffici e studi privati
B
collegi, scuole, ospedali, etc.
C/1
negozi e botteghe
C/2 C/6 C/7
magazzini, autorimesse, tettoie
160
C/3 C/4 C/5
Laboratori per arti e mestieri, palestre e stabilimenti
balneari
140
D (tranne D/5)
Edifici industriali e commerciali.
65
D/5
banche e assicurazioni
80
80
140
55
ALIQUOTE 2015 - Sono state determinate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 23/03/2015,
nelle seguenti misure:
2
-
Aliquota TASI del 2,5 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze - ad eccezione di
quelle di lusso classificate nella categoria catastale A1, A8 e A9, ivi comprese le unità immobiliari ad
esse equiparate dall’art. 13 del D.L. n. 201/2011;
- Aliquota TASI dello 0,00 per mille per i restanti fabbricati (incluse le abitazioni principali classificate
nelle categorie catastali A1, A8 e A9) ed aree edificabili;
In acconto si versa il 50% del dovuto applicando le seguenti aliquote:
Aliquote
Casi di applicazione
0,0 per
mille
ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/1, A/8 ED A/9 (fabbricati di lusso)
E RELATIVE PERTINENZE
abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A9 e relative pertinenze come
definite ai sensi dell'imposta municipale propria (Imu)
2,5 per
mille
ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 ED A/7 E
RELATIVE PERTINENZE.
abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/2, A/3, A4, A/5, A/6 ed A/7 e relative
pertinenze come definite ai sensi dell'imposta municipale propria (Imu)
2,5 per
mille
ANZIANI E DISABILI
abitazioni possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che
l'abitazione non risulti locata e relative pertinenze, come definite ai sensi dell'imposta municipale
propria (Imu)
2,5 per
mille
CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE
casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale,
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio
2,5 per
mille
FORZE DI POLIZIA
unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare,
posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle
Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di
polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e,
fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n.
139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le
condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica
2,5 per
mille
COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVISA
unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazioni
principali dei soci assegnatari e relative pertinenze
2,5 per
mille
ALLOGGI SOCIALI
fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle
infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008
0,0 per
mille
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'AGRICOLTURA
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive
modificazioni
0,0 per
mille
ALTRI IMMOBILI
tutte le restanti fattispecie diverse da quelle sopraelencate
0,0 per
mille
AREE FABBRICABILI
Detrazioni
Per il 2015 è stata prevista una detrazione di euro 50,00 dall’imposta dovuta per le abitazioni principali, nel
caso in cui nel nucleo famigliare sia o siano presenti persone con disabilità grave accertata dall’apposita
commissione medica ai sensi dell’art. 3, comma 3 della legge 104/92, oppure ciechi assoluti o sordomuti, a
condizione che il nucleo famigliare presenti un indicatore della situazione economica equivalente (modulo
ISEE) non superiore ad euro 8.000,00
CASI PARTICOLARI
Immobili in uso gratuito
3
La Tasi non si applica all'abitazione concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro
il primo grado (genitori - figli) che la utilizzano come abitazione principale (in questa ipotesi gli immobili sono
soggetti al pagamento dell’IMU con aliquota agevolata del 0,76%).
DICHIARAZIONE TASI
I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di
inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo (per il 2014 la scadenza
è il 30 giugno 2015).
Ai fini Tasi, si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione Imu. Pertanto non
sono tenuti alla presentazione della dichiarazione Tasi i possessori di abitazioni principali o coloro che hanno
già presentato la dichiarazione Imu per l'esenzione dall'imposta.
Sono invece tenuti alla presentazione della dichiarazione Tasi i beneficiari della detrazione di 50 euro per i
casi di nuclei familiari con soggetti invalidi.
CALCOLO TASI ONLINE (sarà attivato nei prossimi giorni)
RAVVEDIMENTO OPEROSO
I contribuenti che non hanno pagato la Tasi entro la scadenza prevista possono regolarizzarsi con il
"ravvedimento operoso". In tal caso è prevista la regolarizzazione dei versamenti omessi, parziali o tardivi
con il pagamento dell'imposta dovuta, delle sanzioni in misura ridotta come più sotto indicato (anziché del
30% come previsto in caso di accertamento), e degli interessi, a maturazione giornaliera, nella misura del
saggio legale vigente (dal 1° gennaio 2015 allo 0,5%).
Il ravvedimento è previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 472/97 e successive modificazioni, e consente la
regolarizzazione entro:
•
•
•
•
Quattordici giorni, con la sanzione dello 0,2% per ogni giorno di ritardo;
Dal quindicesimo giorno fino a 30 giorni, con la sanzione del 3%;
Entro novanta giorni dal termine, con la sanzione del 3,33%;
Oltre i novanta giorni ed entro un anno dal termine, con la sanzione del 3,75%.
PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI E AMMINISTRATIVI
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Deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 24/07/2014 “Approvazione regolamento Comunale
per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale);
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 23/03/2015” Approvazione aliquote del tributo per i
servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2015;
Decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito in legge 2 maggio 2014, n.68
Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014)
INFORMAZIONI ED ASSISTENZA
Come detto prima, per agevolare i contribuenti, l’Ufficio Tributi fornisce i servizi di consulenza sulle modalità
di calcolo e versamento dell’imposta, nonché la stampa dei relativi prospetti e modelli di pagamento F24.
Orario di apertura al pubblico:
- il martedì e il venerdì dalle 9.00 alle 12.30
- il giovedì dalle 17.00 alle 18.30
-
tel.: 0444/419924
fax: 0444/419960
e-mail: [email protected]
Camisano Vicentino, 21/05/2015
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
(Rag. Carla Piccolo)
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