COMUNE DI CAMISANO VICENTINO PROVINCIA DI VICENZA Piazza Umberto I° n. 1 – 36043 Camisano Vicentino (Vi) Prot. n. 11766 TASI - Tributo per i servizi indivisibili – anno 2014 nota informativa Novità: Il Consiglio comunale, con deliberazione n. 43 del 24/07/2014, ha approvato le aliquote della Tasi, il tributo per i servizi indivisibili introdotto dalla legge 147/2013 (legge di stabilità 2014). Per il Comune di Camisano Vicentino, la Tasi si applica alle abitazioni principali e agli altri immobili a queste assimilati, come più sotto riportato in dettaglio. Non si applica ad altre tipologie di immobili già soggetti ad IMU, come quelli locati o a disposizione, negozi, capannoni, aree edificabili, in quanto l'aliquota per essi deliberata è zero. La scadenza della prima rata è il 16 ottobre 2014. COS’E’ LA TASI La Tasi è il tributo per i servizi indivisibili collegato all’erogazione e alla fruizione dei servizi comunali, introdotto dalla legge di stabilità 2014 e successive modifiche e integrazioni. CHI PAGA Il presupposto impositivo della Tasi è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'Imu, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli. Per il 2014, nel Comune di Camisano Vicentino, la Tasi deve essere pagata dai proprietari o titolari di diritto reale, nonché dai detentori delle abitazioni principali e delle altre tipologie specificate nella tabella delle aliquote (vedi paragrafo "Aliquote"). Nel rispetto del principio di responsabilità solidale previsto dall'art. 1 comma 671 L. 27/12/2013 n. 147, nel caso di pluralità di possessori il tributo viene complessivamente determinato tenendo conto delle quote di possesso di ciascun titolare del bene medesimo. QUANDO SI PAGA I contribuenti devono versare l'imposta, per l'anno in corso, in due rate: • • prima rata entro il 16 ottobre 2014; (50% del dovuto) seconda rata entro il 16 dicembre 2014. (restante 50%) DOVE E COME SI PAGA Il versamento si effettua in autoliquidazione mediante mod. F24 (in posta, banca o per via telematica) oppure tramite apposito bollettino postale. 1 Per agevolare i contribuenti, l’Ufficio Tributi fornisce i servizi di consulenza sulle modalità di calcolo e versamento del tributo, stampa dei relativi prospetti e modelli di versamento F24. Codici tributo. I codici da utilizzare per il pagamento con mod. F24 sono: • • • • 3958 per abitazione principale e relative pertinenze 3959 per fabbricati rurali ad uso strumentale 3960 per aree fabbricabili 3961 per altri fabbricati. In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta. Codice comune. In tutti i casi deve essere riportato sul mod. F24 il codice identificativo del Comune di Camisano Vicentino: B485. Bollettini postali. E' stato approvato il modello di bollettino postale per il pagamento della Tasi. I bollettini sono reperibili presso gli uffici postali. Decimali. La Tasi va versata senza decimali, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, per eccesso se superiore (esempio: 72,49 euro si arrotondano a 72 euro; 72,50 si arrotondano a 73 euro). L'arrotondamento va effettuato per ogni rigo del mod. F24. Importo minimo. L'importo minimo per soggetto passivo è 12 euro annui. QUANTO SI PAGA Base imponibile Per calcolare l'importo da versare è necessario determinare la base imponibile sulla quale applicare l'aliquota. La base imponibile è la stessa dell'Imu e cioè: Fabbricati: la base imponibile dei fabbricati iscritti in Catasto, ossia il valore, si ottiene applicando alla rendita catastale, rivalutata del 5%, i moltiplicatori sotto indicati secondo la seguente formula : Valore imponibile = rendita catastale x 1,05 x moltiplicatore (v. tabella sotto riportata). Ad esempio, per un'abitazione di cat. A/2, con rendita di euro 1.000, il valore sul quale applicare l'aliquota è euro 168.000 (1.000 x 1,05 x 160 = 168.000). Categoria catastale dell'immobile Tipologia Moltiplicatore A (tranne A/10) abitazioni 160 A/10 uffici e studi privati B collegi, scuole, ospedali, etc. C/1 negozi e botteghe C/2 C/6 C/7 magazzini, autorimesse, tettoie 160 C/3 C/4 C/5 Laboratori per arti e mestieri, palestre e stabilimenti balneari 140 D (tranne D/5) Edifici industriali e commerciali. 65 D/5 banche e assicurazioni 80 80 140 55 Terreni agricoli - sono esclusi dalla Tasi. Aree fabbricabili: si deve considerare il valore venale in comune commercio del terreno alla data dell'1° gennaio dell’anno di imposizione. 2 ALIQUOTE 2014 - Sono state determinate con deliberazione del 24/07/2014, nelle seguenti misure: Consiglio Comunale n. 43 del - aliquota TASI del 2,5 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze - ad eccezione di quelle di lusso classificate nella categoria catastale A1, A8 e A9 -, ivi comprese le unità immobiliari ad esse equiparate dall’art. 13 del D.L. n. 201/2011; - aliquota TASI del 0,00 per mille per i restanti fabbricati (incluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9 ) ed aree edificabili; In acconto si versa il 50% del dovuto applicando le seguenti aliquote: aliquote casi di applicazione 0,0 per mille ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/1, A/8 ED A/9 (fabbricati di lusso) E RELATIVE PERTINENZE abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A9 e relative pertinenze come definite ai sensi dell'imposta municipale propria (Imu) 2,5 per mille ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 ED A/7 E RELATIVE PERTINENZE . abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/2, A/3, A4, A/5, A/6 ed A/7 e relative pertinenze come definite ai sensi dell'imposta municipale propria (Imu) 2,5 per mille ANZIANI E DISABILI abitazioni possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che l'abitazione non risulti locata e relative pertinenze, come definite ai sensi dell'imposta municipale propria (Imu) 2,5 per mille CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio 2,5 per mille FORZE DI POLIZIA unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica 2,5 per mille COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVISA unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazioni principali dei soci assegnatari e relative pertinenze 2,5 per mille ALLOGGI SOCIALI fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008 0,0 per mille FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'AGRICOLTURA fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni 0,0 per mille ALTRI IMMOBILI tutte le restanti fattispecie diverse da quelle sopraelencate 0,0 per mille AREE FABBRICABILI Detrazioni Per l’anno 2014 non sono previste detrazioni. 3 CASI PARTICOLARI Immobili in uso gratuito La Tasi non si applica all'abitazione concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori - figli) che la utilizzano come abitazione principale: DICHIARAZIONE TASI I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre ché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. La dichiarazione sarà messa a disposizione dal Comune in seguito. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI • • • • Deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 24/07/2014 “Approvazione regolamento Comunale per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale); Deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 24/07/2014”Approvazione aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2014: Decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito in legge 2 maggio 2014, n.68 Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) INFORMAZIONI ED ASSISTENZA Per agevolare i contribuenti, l’Ufficio Tributi fornisce i servizi di consulenza sulle modalità di calcolo e versamento dell’imposta, stampa dei relativi prospetti e modelli di pagamento F24. Orario di apertura al pubblico: - il martedì e il venerdì dalle 9.00 alle 12.30 - il giovedì dalle 17.00 alle 18.30 - tel.: 0444/419924 fax: 0444/419960 e-mail: [email protected] Camisano Vicentino, 16/09/2014 4