Il rapporto obbligatorio: nozione Rapporto giuridico che lega il titolare di un diritto soggettivo ad uno o più soggetti determinati tenuti ad effettuare una certa prestazione a carattere patrimoniale Il diritto soggettivo che nasce dal rapporto obbligatorio è un diritto relativo Fonti art. 1173 – contratto (art. 1321 e ss.) – fatto illecito (2043 ss.); – altri atti o fatti previsti dall’ordinamento giuridico (es. arricchimento senza causa: 2041) Caratteristiche della prestazione art. 1174 Carattere patrimoniale E’ suscettibile di valutazione economica La valutazione economica può derivare anche dalla natura della controprestazione Risponde ad un interesse del creditore L’intesse può essere anche non patrimoniale Il contenuto del rapporto obbligatorio Il contenuto risulta dal titolo, cioè dalla fonte (art. 1173). Vi è però una clausola generale che si applica a tutti i rapporti obbligatori: il debitore è tenuto a comportarsi secondo correttezza: art. 1175. Obbligazione Risultato Il contenuto della prestazione è definito indicando il risultato che il debitore deve conseguire Mezzi Il contenuto della prestazione è definito indicando la condotta che il debitore deve tenere Le modalità di adempimento La diligenza nell’adempimento (art. 1176) Il luogo dell’adempimento (art. 1182) natura della prestazione accordo (titolo) circostanze usi criteri legali I criteri legali per la determinazione del luogo di adempimento - cosa certa e determinata: luogo in cui si trovava la cosa quando l’obbligazione è sorta - denaro - altre ipotesi domicilio del creditore domicilio del debitore Il tempo dell’adempimento art. 1183 regola generale: la prestazione deve essere eseguita immediatamente eccezioni -usi; natura; modalità della prestazione - termine determinato dalle parti A favore del debitore Il creditore non può pretendere l’adempimento prima della scadenza Il pagamento prima della scadenza (art. 1185, 2° comma; art. 2041) La decadenza dal termine (art. 1186) A favore del creditore Il debitore non può pretendere di adempiere prima della scadenza Le modalità di estinzione diverse dall’adempimento La novazione art. 1230 - Aliquid novi oggetto titolo - Animus novandi La novazione deve essere distinta dalla datio in solutum (prestazione in luogo dell’adempimento) art. 1197 La remissione art. 1236 La compensazione art. 1241 legale giudiziale Debiti reciproci omogenei liquidi ed esigibili volontaria La confusione art. 1253 Impossibilità sopravvenuta art. 1256 L’inadempimento: la responsabilità contrattuale Responsabilità che deriva dall’inadempimento di una obbligazione Da non confondere con la Responsabilità extracontrattuale: responsabilità da fatto illecito: art. 2043 c.c. Presupposti art. 1218 Il debitore risponde dell’inadempimento a meno che non provi – L’impossibilità della prestazione – La casusa a lui non imputabile dell’impossibilità Impossibilità irrilevanza dell’impossibilità soggettiva Oggettiva non necessità di una impossibilità assoluta Relativa Il parametro della diligenza di cui all’art. 1176 La determinazione del danno risarcibile art. 1223 Conseguenze dell’inadempimento Sono risarcibili i danni legati all’inadempimento da un nesso di causalità Danno emergente Lucro cessante Teoria della differenza La determinazione del danno risarcibile art. 1223 - Conseguenze dell’inadempimento - Immediate e dirette Non tutte le conseguenze sono risarcibili ma solo quelle normali a fronte dell’inadempimento La determinazione del danno risarcibile art. 1223 Conseguenze Immediate e dirette Non è risarcibile Il danno Imprevedibile Il danno Evitabile art. 1225 Art. 1227, 2° c. Il concorso del creditore (art. 1227, 1° comma) Diminuzione del risarcimento proporzionale alla gravità della colpa e all’entità delle conseguenze Il risarcimento del danno da inadempimento delle obbligazioni pecuniarie Nozione: Obbligazioni che hanno per oggetto una determinata quantità di denaro (art. 1277) Disciplina Il divieto di anatocismo L’ammontare del debito non dipende dal potere d’acquisto Il principio nominalistico (art. 1277) Gli interessi corrispettivi (art. 1282) L’art. 120 del TUB Interessi dovuti su somme di denaro liquide ed esigibili La misura degli interessi e il saggio legale art. 1284 Il risarcimento del danno da inadempimento delle obbligazioni pecuniarie 2 art. 1224 Interessi moratori Presunzione (iuris et de iure) che il danno sia almeno pari agli interessi legali o agli interessi dovuti prima dell’inadempimento La possibilità di provare il maggior danno Il problema del danno da svalutazione monetaria La mora del debitore art. 1219 Presupposti mora per intimazione mora automatica - fatto illecito L’ipotesi delle obbligazioni pecuniarie art. 1182, 3° c - dichiarazione del debitore di non voler adempiere - obbligazioni da eseguirsi presso il domicilio del creditore dopo la scadenza del termine comunque la mora non si verifica se vi è stata un’offerta (anche non formale) della prestazione (art. 1220) Effetti della mora del debitore obbligo di risarcire il danno da ritardo passaggio del rischio (art. 1221) La mora del creditore Presupposti rifiuto di ricevere la prestazione da parte del creditore o difetto di collaborazione (art. 1206) assenza di un motivo legittimo del rifiuto (art. 1206) offerta formale (art. 1208 e 1209) cose da consegnare al domicilio del creditore offerta reale offerta per intimazione cose da consegnare in un luogo diverso e consegna di immobili comunque l’offerta deve essere effettuata tramite un pubblico ufficiale Gli effetti della mora del creditore art. 1207 Obbligo di risarcire il danno Passaggio del rischio Raccordo con gli artt. 1218 e 1463 Non sono più dovuti i frutti Raccordo con l’art. 1148 Non sono più dovuti gli interessi Il deposito Presupposti (art. 1210 e 1212) Rifiuto dell’offerta formale Per gli immobili il deposito è sostituito dalla nomina di un sequestratario La possibilità di un deposito sulla base di una offerta non formale: produzione degli effetti della mora dal giorno del deposito (art. 1214) Intimazione (art. 1212, n.1) Consegna in un luogo indicato dalla legge o dal giudice Verbale di deposito redatto da un pubblico ufficiale (art. 1312, n.3) Effetti del deposito Liberazione del debitore art. 1210, 2° comma Modificazioni soggettive: cessione del credito art. 1260 c.c. Il momento perfezionativo della cessione La cessione si perfeziona nel momento dell’accordo fra cedente e cessionario. Il debitore ceduto subisce la cessione. - al ceduto -all’acquirente del medesimo credito - ai creditori La notifica al debitore ceduto Opponibilità della cessione La distinzione fra cessione pro soluto e cessione pro solvendo Il caso della cessione del credito in luogo dell’adempimento (art. 1198) La garanzia per l’esistenza del credito Modificazioni dal lato passivo Il rilievo del consenso del creditore DELEGAZIONE Contratto trilaterale fra debitore (delegante), creditore (delegatario) e terzo (delegato) I diversi tipi di delegazione Il rapporto con il debito solidale Cumulativa Liberatoria L’insolvenza del nuovo debitore (art. 1274) A pagare A promettere Pura Titolata L’esempio costituito dall’assegno bancario I rapporti sottostanti alla delegazione Delegato Provvista Finale Delegante Delegatario Valuta ESPROMISSIONE (art. 1272) Rapporto fra terzo e creditore Cumulativa Debito solidale Liberatoria L’applicabilità dell’art. 1274 ACCOLLO (art. 1273 Rapporto fra debitore e terzo Lo schema del contratto a favore del terzo (art. 1411) Interno L’applicabilità dell’art. 1274 Esterno Liberatorio Cumulativo Debito solidale