Il rapporto obbligatorio:
nozione
Rapporto giuridico che lega il titolare
di un diritto soggettivo ad uno
o più soggetti determinati tenuti ad
effettuare una certa prestazione a carattere
patrimoniale
Il diritto soggettivo che nasce dal rapporto
obbligatorio è un diritto relativo
Fonti
art. 1173
– contratto (art. 1321 e ss.)
– fatto illecito (2043 ss.);
– altri atti o fatti previsti
dall’ordinamento giuridico
(es. arricchimento senza causa: 2041)
Caratteristiche
della prestazione
art. 1174
Carattere
patrimoniale
E’ suscettibile di valutazione economica
La valutazione economica può derivare
anche dalla natura della controprestazione
Risponde ad un interesse del
creditore
L’intesse può essere anche
non patrimoniale
Il contenuto del rapporto
obbligatorio
Il contenuto risulta dal titolo,
cioè dalla fonte (art. 1173).
Vi è però una clausola generale che
si applica a tutti i rapporti obbligatori:
il debitore è tenuto a comportarsi
secondo correttezza: art. 1175.
Obbligazione
Risultato
Il contenuto della
prestazione
è definito indicando
il risultato che il
debitore deve
conseguire
Mezzi
Il contenuto della
prestazione
è definito
indicando
la condotta che il debitore
deve tenere
Le modalità di
adempimento
La diligenza nell’adempimento
(art. 1176)
Il luogo dell’adempimento
(art. 1182)
natura della prestazione
accordo (titolo)
circostanze
usi
criteri legali
I criteri legali per la determinazione del
luogo di adempimento
- cosa certa e determinata:
luogo in cui si trovava
la cosa quando
l’obbligazione è sorta
- denaro
- altre ipotesi
domicilio del creditore
domicilio del debitore
Il tempo dell’adempimento
art. 1183
regola generale:
la prestazione deve essere eseguita
immediatamente
eccezioni
-usi; natura; modalità della
prestazione
- termine determinato dalle parti
A favore del
debitore
Il creditore non può pretendere
l’adempimento prima
della scadenza
Il pagamento prima
della scadenza
(art. 1185, 2° comma;
art. 2041)
La decadenza dal
termine (art. 1186)
A favore del
creditore
Il debitore non può pretendere
di adempiere prima della
scadenza
Le modalità di
estinzione diverse
dall’adempimento
La novazione
art. 1230
- Aliquid novi
oggetto
titolo
- Animus novandi
La novazione deve essere distinta dalla
datio in solutum
(prestazione in luogo dell’adempimento)
art. 1197
La remissione
art. 1236
La compensazione
art. 1241
legale
giudiziale
Debiti reciproci
omogenei liquidi ed esigibili
volontaria
La confusione
art. 1253
Impossibilità sopravvenuta
art. 1256
L’inadempimento: la
responsabilità
contrattuale
Responsabilità che deriva dall’inadempimento
di una obbligazione
Da non confondere
con la
Responsabilità
extracontrattuale:
responsabilità da
fatto illecito: art. 2043 c.c.
Presupposti
art. 1218
Il debitore risponde dell’inadempimento a
meno che non provi
– L’impossibilità della
prestazione
– La casusa a lui non
imputabile
dell’impossibilità
Impossibilità
irrilevanza
dell’impossibilità
soggettiva
Oggettiva
non necessità
di una impossibilità
assoluta
Relativa
Il parametro della diligenza
di cui all’art. 1176
La determinazione del
danno risarcibile
art. 1223
Conseguenze dell’inadempimento
Sono risarcibili i danni legati
all’inadempimento da un nesso
di causalità
Danno emergente
Lucro cessante
Teoria della differenza
La determinazione del
danno risarcibile
art. 1223
- Conseguenze dell’inadempimento
- Immediate e dirette
Non tutte le
conseguenze sono
risarcibili
ma solo quelle
normali a fronte
dell’inadempimento
La determinazione del
danno risarcibile
art. 1223
Conseguenze
Immediate e dirette
Non è risarcibile
Il danno
Imprevedibile
Il danno
Evitabile
art. 1225
Art. 1227, 2° c.
Il concorso del creditore
(art. 1227, 1° comma)
Diminuzione del risarcimento
proporzionale alla
gravità della colpa e
all’entità delle conseguenze
Il risarcimento del danno da inadempimento
delle obbligazioni pecuniarie
Nozione:
Obbligazioni che hanno per
oggetto una determinata
quantità di denaro
(art. 1277)
Disciplina
Il divieto di
anatocismo
L’ammontare del debito
non dipende
dal potere d’acquisto
Il principio nominalistico
(art. 1277)
Gli interessi corrispettivi
(art. 1282)
L’art. 120
del TUB
Interessi dovuti su somme di denaro
liquide ed esigibili
La misura degli interessi e il saggio legale
art. 1284
Il risarcimento del danno
da inadempimento delle
obbligazioni pecuniarie
2
art. 1224
Interessi moratori
Presunzione (iuris et de iure) che il danno
sia almeno pari agli interessi legali o agli
interessi dovuti prima dell’inadempimento
La possibilità di provare il maggior danno
Il problema del danno da
svalutazione monetaria
La mora del debitore
art. 1219
Presupposti
mora per intimazione
mora automatica
- fatto illecito
L’ipotesi delle
obbligazioni
pecuniarie
art. 1182, 3° c
- dichiarazione del debitore
di non voler adempiere
- obbligazioni da eseguirsi presso il
domicilio del creditore dopo la
scadenza del termine
comunque la mora non si verifica se vi è stata
un’offerta (anche non formale) della
prestazione (art. 1220)
Effetti della
mora del debitore
obbligo di risarcire il danno da ritardo
passaggio del rischio (art. 1221)
La mora del creditore
Presupposti
rifiuto di ricevere la prestazione da
parte del creditore
o difetto di collaborazione (art. 1206)
assenza di un motivo legittimo
del rifiuto (art. 1206)
offerta formale (art. 1208 e 1209)
cose da consegnare al
domicilio del creditore
offerta reale
offerta per intimazione
cose da consegnare in un
luogo diverso
e consegna di immobili
comunque l’offerta
deve essere
effettuata tramite un pubblico ufficiale
Gli effetti della mora del creditore
art. 1207
Obbligo di risarcire il danno
Passaggio del rischio
Raccordo con gli artt. 1218 e 1463
Non sono più dovuti i frutti
Raccordo con l’art. 1148
Non sono più dovuti gli interessi
Il deposito
Presupposti (art. 1210 e 1212)
Rifiuto dell’offerta formale
Per gli immobili il
deposito è sostituito
dalla nomina
di un sequestratario
La possibilità di un deposito
sulla base di una offerta
non formale: produzione degli
effetti della mora dal
giorno del deposito (art. 1214)
Intimazione (art. 1212, n.1)
Consegna in un luogo indicato
dalla legge o dal giudice
Verbale di deposito redatto
da un pubblico ufficiale
(art. 1312, n.3)
Effetti del deposito
Liberazione del debitore
art. 1210, 2° comma
Modificazioni
soggettive: cessione del
credito
art. 1260 c.c.
Il momento perfezionativo della cessione
La cessione si perfeziona nel momento dell’accordo
fra cedente e cessionario. Il debitore ceduto subisce la cessione.
- al ceduto
-all’acquirente del
medesimo credito
- ai creditori
La notifica al debitore ceduto
Opponibilità della cessione
La distinzione fra cessione
pro soluto e cessione pro solvendo
Il caso della cessione del credito
in luogo dell’adempimento (art. 1198)
La garanzia per l’esistenza del credito
Modificazioni dal lato
passivo
Il rilievo del consenso
del creditore
DELEGAZIONE
Contratto trilaterale fra debitore
(delegante), creditore (delegatario)
e terzo (delegato)
I diversi tipi di
delegazione
Il rapporto con il debito
solidale
Cumulativa
Liberatoria
L’insolvenza del
nuovo debitore
(art. 1274)
A pagare
A promettere
Pura
Titolata
L’esempio costituito
dall’assegno bancario
I rapporti sottostanti alla delegazione
Delegato
Provvista
Finale
Delegante
Delegatario
Valuta
ESPROMISSIONE (art. 1272)
Rapporto fra terzo e creditore
Cumulativa
Debito solidale
Liberatoria
L’applicabilità dell’art. 1274
ACCOLLO (art. 1273
Rapporto fra debitore e terzo
Lo schema del
contratto
a favore del
terzo
(art. 1411)
Interno
L’applicabilità dell’art. 1274
Esterno
Liberatorio
Cumulativo
Debito solidale
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