Università degli Studi di Salerno
Facoltà di Economia
Corso di Laurea in Economia e Commercio
Corso di Diritto Privato
Parte terza - Situazioni giuridiche
Rapporto obbligatorio
Inadempimento e mora
Prof. Daniela Valentino
279-288
Mora
Il termine "mora" indica, in linea di massima, il ritardo qualificato,
e si determina quando, per fatto del creditore o del debitore, si
verifica un impedimento, necessariamente temporaneo,
all'attuazione del rapporto.
Il ritardo semplice, di regola, non produce conseguenze giuridiche.
La mora presuppone che l'esecuzione della prestazione sia ancora
possibile: l'impossibilità sopravvenuta di quest'ultima esclude la
mora.
279
Mora del creditore
Artt. 1206 ss c.c.
Si configura quando il creditore, senza un giustificato motivo, non
adempie l’obbligo di cooperazione all’adempimento posto a suo
carico.
Presupposti:
Il creditore è in mora quando, senza un legittimo motivo,
• rifiuta di ricevere la prestazione che il debitore gli offre in forma
solenne
• non compie l’attività necessaria affinché il debitore possa adempiere.
Il rifiuto è giustificato e ritenuto legittimo se, in relazione alle peculiarità
del caso concreto, è espressione di un comportamento conforme alla
buona fede e alla correttezza.
280
Mora del creditore
Costituzione in mora
Il debitore costituisce in mora il creditore con un’offerta formale o solenne della
prestazione (nelle forme, nei modi e nei tempi previsti dalla legge) mediante un
pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
Ai fini della mora è necessaria l’esattezza della prestazione offerta rispetto alla
prestazione dovuta.
L’offerta deve essere:
 reale (consegna materiale della cosa dovuta al pubblico ufficiale che dovrà poi
esibirla al creditore) se la prestazione ha ad oggetto denaro, titoli di credito o beni
mobili da consegnare al domicilio del creditore;
 per intimazione (atto notificato al creditore contenente un’intimazione a
ricevere la prestazione) se la prestazione ha ad oggetto beni immobili o beni mobili
da consegnare in un luogo diverso dal domicilio del creditore;
 per intimazione, anche nelle forme di uso, se si tratta di una prestazione di
fare.
281
Mora del creditore
Effetti della mora del creditore



il creditore sopporta le conseguenze dell’impossibilità sopravvenuta della
prestazione per causa non imputabile al debitore;
il creditore perde il diritto a ricevere i frutti della cosa e gli interessi che non
siano già stati percepiti dal debitore;
il creditore è tenuto a risarcire al debitore i danni derivanti dalla mora e a
sostenere tutte le spese per la conservazione della cosa dovuta.
Tali effetti si verificano dall’offerta se questa è poi accettata dal creditore, altrimenti occorre
attendere il passaggio in giudicato della sentenza che risolve la controversia, in caso di
contestazione.
Liberazione del debitore
Con la costituzione in mora del creditore il debitore è ancora obbligato ad eseguire
la prestazione. Il debitore si libera definitivamente dall’obbligo di eseguire la
prestazione dovuta attraverso il deposito liberatorio ai sensi dell’art. 1210 c.c.
282
Mora del debitore
Artt. 1219 ss c.c.
Si distingue tra:
• ritardo: il termine di adempimento è scaduto, ma la prestazione è
ancora possibile e il creditore ha ancora interesse a riceverla;
• mora: si realizza per il mancato adempimento dell’obbligazione da
parte del debitore, cioè della mancata esecuzione della prestazione
dovuta e, quindi del mancato soddisfacimento dell’interesse
creditorio, cui si aggiunge un atto formale di costituzione in mora
da parte del creditore;
• inadempimento: La prestazione è divenuta definitivamente
impossibile, o il creditore non ha più interesse a riceverla, o
comunque il debitore non può o non vuole più adempiere.
283
Mora del debitore
Qualora per fatto del debitore si verifichi un impedimento temporaneo
all’attuazione del rapporto, il ritardo diventa mora (ritardo qualificato), con
conseguente responsabilità del debitore, solo a seguito dalla formale
richiesta di adempimento (atto di costituzione in mora) da parte del
creditore .
Per le obbligazioni di “non fare” si ritiene non configurabile la mora
poiché la violazione dell’obbligo rappresenterebbe sempre un
inadempimento definitivo.
Tuttavia taluni ritengono possibile l’adempimento tardivo qualora esso
sia ancora idoneo a soddisfare l’ interesse del creditore.
284
Mora del debitore
La mora è:
- ex persona quando è necessario un atto formale di costituzione in mora
(richiesta del creditore di adempimento dell’obbligazione fatta per iscritto
nelle forme previste dalla legge ex artt.1219 ss c.c.);
- ex re quando non è necessario un atto formale di costituzione in mora (il
debitore è automaticamente considerato in mora) perché:
• Il debito deriva da fatto illecito (art.2043 c.c.);
• Il debitore ha già dichiarato per iscritto di non voler adempiere;
• Il termine è scaduto e la prestazione deve essere eseguita al
domicilio del creditore.
285
Mora del debitore
Effetti:
•Il debitore è tenuto a risarcire al creditore i danni derivanti dalla mora;
• Il debitore sopporta il rischio dell’impossibilità sopravvenuta della prestazione
dovuta anche se derivante da causa a lui non imputabile (salvo la possibilità per lo
stesso debitore, in caso di prestazioni aventi ad oggetto una cosa determinata, di
provare che la cosa sarebbe comunque perita anche presso il creditore).
I predetti effetti sono interrotti dall’offerta non formale della prestazione da parte
del debitore dopo la costituzione in mora
Sono eliminati ex nunc (senza effetto retroattivo) da un eventuale adempimento
tardivo (cd. purgazione della mora). I danni sono, comunque, dovuti fino al
verificarsi di questi eventi.
In ogni caso la mora non si configura se il debitore tempestivamente fa offerta
non formale della prestazione salvo che il creditore non la rifiuti per un motivo
legittimo.
286
Inadempimento
Artt. 1218 ss c.c.
Si ha inadempimento dell’obbligazione da parte del debitore quando:
• la prestazione è divenuta impossibile;
• il debitore si rifiuta di adempiere;
• il creditore non ha più interesse ad un adempimento tardivo.
Il debitore è responsabile per l’inadempimento del rapporto obbligatorio,
a meno che non riesca a provare (l’onere della prova è a suo carico) che
l’inadempimento stesso è dipeso da un’impossibilità sopravvenuta della
prestazione per causa a lui non imputabile.
Il debitore si libera, cioè, della presunzione di responsabilità a suo carico
dimostrando l’intervento di una forza maggiore o di un caso fortuito che
hanno determinato un’impossibilità assoluta, oggettiva ed insuperabile
della prestazione e quindi l’inadempimento.
287
Inadempimento
Inesigibilità della prestazione:
La prestazione si ritiene inesigibile quando, secondo il principio di buona
fede e correttezza (art. 1175 c.c.), la prestazione, sebbene possibile, richiede
costi economici, fisici, psichici eccessivi.
Impossibilità e inesigibilità escludono la doverosità del
comportamento. La valutazione della responsabilità del debitore è allora
relativa ed implica a sua volta una valutazione del comportamento del
debitore, sia sotto il profilo della buona fede (art.1175 c.c.), sia sotto il
profilo della diligenza (art.1176 c.c.).
288
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