CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI SEGRETERIA
TRA I COMUNI DI FIAVE’ e BRENTONICO
Il presente atto, sostanziando la fattispecie di cui all’art. 15 L. 241/90, viene letto, approvato articolo per
articolo con le premesse e nel suo insieme e sottoscritto dalle parti con firma digitale in segno di
completa accettazione, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nel rispetto
dell’art. 15 comma 2-bis L. 7-8-1990 n. 241 e s.m.i, nonché per la forma contrattuale prevista dagli
artt. 2702 e 2704 c.c..
Per quanto sopra il mancato riferimento a data e luogo della sottoscrizione è pertanto riferibile alla
particolarità della tipologia contrattuale che difetta di contestualità spazio-temporale e sarà registrato e
assunto al Protocollo Generale dal Comune di Fiavé (data certa) a far data dalla ricezione da parte del
Comune medesimo del documento sottoscritto digitalmente da parte dell’ultimo sottoscrittore ai sensi degli
artt. 1326 e 1335 c.c..
Tra:
1. Aloisi Nicoletta, in rappresentanza del Comune di Fiavé, la quale agisce esclusivamente in
nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta, codice fiscale
00308770221, a ciò autorizzato con deliberazione consiliare n. 25 dd. 28.11.2013
immediatamente eseguibile;
e
2. Dossi Giorgio, in rappresentanza del Comune di Brentonico il quale agisce esclusivamente
in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta, codice fiscale
00126690221, a ciò autorizzato con deliberazione consiliare n. 61 dd 26.11.2013
immediatamente eseguibile;
si stipula la seguente convenzione.
ART. 1
I Comuni di Fiavé (comune di IV° classe) e Brentonico (comune di III° clasee), ricompresi nel
territorio della Provincia di Trento, con la presente convenzione stabiliscono di servirsi
dell’opera di un solo Segretario, anche ai fini di ottenere un risparmio della relativa spesa a
beneficio dei Comuni medesimi.
ART. 2
La sede segretarile in base alla presente convenzione, è da classificarsi di terza classe in base a
quanto disposto dall’art. 47, comma 2, del D.P.Reg.01.02.2005, n.2/L - Testo unico delle leggi
regionale sull’ordinamento del personale dei comuni della regione Trentino Alto Adige” ed
allegata tabella A.
ART. 3
Il segretario comunale attualmente in servizio di ruolo presso la sede segretarile del Comune
di Fiavé rimane inquadrato per tutta la durata della presente convenzione nei ruoli organici
del suddetto comune e percepirà il trattamento economico spettante per la sede segretarile di
terza classe superiore a tremila abitanti come precisato al precedente articolo 2 nonché
l’indennità di convenzione per il servizio segreteria prevista dall’art. 99 bis CCPL 2002/2005
di data 27.12.2005 come aggiunto dall’art. 32 Accordo biennio economico 2006/2007 - parte
giuridica 2006/2009 di data 20.6.2007.
ART. 4
L’accordo avrà durata dall’01.12.2013 al 30.11.2015 e si intenderà rinnovato automaticamente
per uguale periodo, salvo quanto segue.
L’accordo potrà essere sciolto in qualunque momento o per coincidente volontà dei Comuni
convenzionati o anche a richiesta di uno solo di essi che ne faccia istanza con apposita
deliberazione consiliare da assumersi almeno entro il 30 giugno: in tal caso lo scioglimento
decorrerà dal 1 gennaio dell’anno successivo.
Al momento dello scioglimento della convenzione il Segretario comunale verrà inquadrato nei
ruoli organici del Comune di Fiavé salvo diverso accordo tra i comuni associati (art. 63,
comma 3 D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 2/L).
ART. 5
Il Comune di Fiavé provvederà al pagamento degli assegni stipendiali al Segretario, curerà il
pagamento dei contributi alla cassa di previdenza degli impiegati degli enti locali, agli altri
istituti ed enti assistenziali e previdenziali previsti per legge, stanziando i fondi necessari nel
proprio bilancio.
Le parti convengono che il compenso complessivo spettante al segretario comunale venga
determinato avendo riferimento alla retribuzione spettante al segretario comunale secondo i
criteri di cui al disposto dell’art. 47, comma 2, del D.P.Reg.01.02.2005, n.2/L - Testo unico delle
leggi regionale sull’ordinamento del personale dei comuni della regione Trentino Alto Adige”
e dall’art. 99 bis CCPL 2002/2005 di data 27.12.2005 come aggiunto dall’art. 32 Accordo
biennio economico 2006/2007 - parte giuridica 2006/2009 di data 20.6.2007.
Tale compenso verrà corrisposto dal Comune di Fiavé. Le parti stabiliscono che la retribuzione
del Segretario comunale - comprensiva degli oneri previdenziali, assicurativi e assistenziali
(comprensivo di TFR) a carico dell’ente - corrisposta complessivamente dal Comune di Fiavé –
venga suddivisa in proporzione alla quota di servizio reso presso i comuni convenzionati e
cioè 12/36 a carico del Comune di Fiavé fino al 31.01.2014 e successivamente 10/36 fino alla
scadenza della convenzione o fino a sua eventuale revisione e specularmente 24/36 a carico
del Comune di Brentonico fino al 31.01.2014 e successivamente 26/36 fino alla scadenza della
convenzione o fino a sua eventuale revisione.
La quota mensile a carico del Comune di Brentonico sarà versata mensilmente – entro il 25 di
ogni mese - al Comune di Fiavé per l’importo pari alla quota di spettanza come sopra
specificata, oltre agli oneri riflessi, secondo i criteri di cui al disposto dell’art. 47, comma 2, del
D.P.Reg.01.02.2005, n.2/L - Testo unico delle leggi regionale sull’ordinamento del personale
dei comuni della regione Trentino Alto Adige” e dall’art. 99 bis CCPL 2002/2005 di data
27.12.2005 come aggiunto dall’art. 32 Accordo biennio economico 2006/2007 - parte giuridica
2006/2009 di data 20.06.2007, salvo conguaglio da richiedersi previa esibizione di idonea
documentazione a comprova di eventuali ulteriori spese, entro il 31 gennaio di ogni anno e/o
entro 30 giorni dalla cessazione.
Nella parte attiva del bilancio del Comune di Fiavé verranno stanziate le presumibili somme
che lo stesso prevede di riscuotere a titolo di concorso spese dall’altro Comune convenzionato.
ART. 6
Le retribuzioni ed i trattamenti accessori aggiuntivi e integrativi vengono attribuiti al
Segretario se ed in quanto previsti dagli appositi accordi sindacali.
Per il periodo prestato dal Segretario, al di fuori dell’orario di lavoro e preventivamente
autorizzato da ciascun Comune, sarà corrisposto il compenso straordinario, se ed in quanto
dovuto.
Le spese relative al lavoro straordinario, così come quelle riguardanti le missioni o le trasferte
svolte dal Segretario, i diritti di segreteria saranno esclusivamente a carico del Comune presso
il quale o nell’interesse del quale tali prestazioni vengono effettuate.
Per le missioni e trasferte di interesse comune la spesa sarà ripartita nella misura di cui al
successivo articolo 7.
Anche le spese di formazione ed aggiornamento saranno ripartite con i suddetti criteri.
ART.7
Il Comune di Fiavé provvederà annualmente al riparto delle spese derivanti dalla presente
convenzione nella seguente misura:
1. Dal 01.12.2013 fino al 31.01.2014
12/36 a carico del Comune di Fiavé;
24/36 a carico del Comune di Brentonico.
2. Dal 01.02.2014 alla conclusione
10/36 a carico del Comune di Fiavé;
26/36 a carico del Comune di Brentonico.
Fino al 31.01.2014 la quota a carico del Comune di Fiavé è pari a 12/36 – corrispondente
all’orario di servizio prestato - e successivamente 10/36 fino alla scadenza della convenzione
o fino a sua eventuale revisione e specularmente 24/36 a carico del Comune di Brentonico fino
al 31.01.2014 e successivamente 26/36 fino alla scadenza della convenzione o fino a sua
eventuale revisione.
La spesa comprende le voci stipendiali fisse e tutte le altre indennità previste dal vigente
Contratto Collettivo di Lavoro del Personale dell’area della dirigenza (comprensiva di TFR).
ART. 8
Il Segretario è obbligato a prestare servizio settimanale, nel rispetto della seguente
articolazione lavorativa:
 Dal 01.12.2013 fino al 31.01.2014
n. 12(dodici) ore nel Comune di Fiavé;
n. 24 (ventiquattro) ore nel Comune di Brentonico;
 Dal 01.02.2014 alla conclusione
 n. 10(dieci) ore nel Comune di Fiavé;
 n. 26 (ventisei) ore nel Comune di Brentonico;
nei giorni e nelle ore concordati tra i rispettivi Sindaci ed il predetto Segretario Comunale.
Si stabilisce fin d’ora, previa eventuale modifica in accordo fra le parti, che l’orario settimanale
corrispondente alla ripartizione di cui sopra sia il seguente:
Dal 01.12.2013 fino al 31.01.2014
Giovedì e venerdì nel Comune di Fiavé;
Lunedì, martedì e mercoledì nel Comune di Brentonico;
Dal 01.02.2014 alla conclusione
Giovedì e venerdì (quest’ultimo alternato) nel Comune di Fiavé;
Lunedì, martedì, mercoledì e venerdì (quest’ultimo alternato) nel Comune di Brentonico;
L’articolazione può essere garantita, previo accordo fra le amministrazioni, anche mediante
bilanciamento delle ore di presenza nell’arco del mese.
Fino al 31.01.2014 l’articolazione lavorativa è la seguente:
 n. 12 (dodici) ore nel Comune di Fiavé;
 n. 26 (ventisei) ore nel Comune di Brentonico;
nei giorni e nelle ore concordati tra i rispettivi Sindaci ed il predetto Segretario Comunale.
L’articolazione può essere garantita, previo accordo fra le amministrazioni, anche mediante
bilanciamento delle ore di presenza nell’arco del mese.
ART. 9
Spetterà alle giunte comunali esprimere pareri sulla posizione del Segretario.
Spetterà ai Sindaci dei comuni convenzionati esprimere valutazioni sull’attività svolta dal
Segretario comunale.
ART. 10
Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri periodici tra i
rispettivi Sindaci che operano in accordo con il Segretario Comunale al fine di garantire il
miglior funzionamento del servizio di segreteria.
ART. 11
E’ consentita l’assunzione di incarichi presso altre Amministrazioni locali, su autorizzazione
di entrambi i Sindaci e sempre che ciò sia conciliabile con l’osservanza dei doveri d’ufficio e
non arrechi pregiudizio alcuno al buon andamento degli Uffici.
Tali incarichi dovranno comunque essere assicurati nelle forme convenute e formalizzati sulla
base del Decreto del Presidente della Giunta Provinciale, ai sensi dell’art. 60 della L.R.
05.03.1993, n. 4 e ss.mm.
ART. 12
La presente convenzione è esente dall’imposta di bollo, ai sensi dell’art. 16 Tabella B) allegata
al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e ss.mm.
Le parti richiedono la registrazione del presente atto solo in caso d’uso ai sensi della Parte II
della tariffa allegata al D.P.R. 26.04.1986, n. 131. Le eventuali spese per la registrazione del
presente atto sono a carico dei Comuni in parti uguali.
Letto e sottoscritto in segno di conferma ed accettazione.
IL SINDACO
DEL COMUNE DI FIAVE’
IL SINDACO
DEL COMUNE DI BRENTONICO
Sottoscritto dalle parti con firma digitale in segno di completa accettazione, ai sensi dell'articolo 24 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nel rispetto dell’art. 15 comma 2-bis L. 7-8-1990 n. 241 e s.m.i. come introdotto dal
comma 2 dell’art. 6 del d.l. 179/2012
Scarica

File "Convenzione Servizio segreteria 2013 pdf" di 118,76 kB