S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Le successioni e le donazioni: aspetti generali, civilistici e tributari IL MANDATO E L'AFFIDAMENTO FIDUCIARIO QUALE STRUMENTO DI GESTIONE DELL'EREDITÀ Avv. Fabrizio Vedana – vice direttore generale UNIONE FIDUCIARIA 23 Ottobre 2014 - Sala delle Colonne Banca Popolare di Milano MANDATO FIDUCIARIO L’attività fiduciaria è regolata da: - Legge 23 novembre 1939 n.1966 - Decreto Ministero Industria del 16 gennaio 1995 La riservatezza fiduciaria deve essere considerata un “segreto privato” (inteso come obbligo di non divulgare ad altri una determinata notizia) il quale viene meno soltanto in ipotesi tassative e per finalità pubblicistiche che presiedono ad interessi di rango costituzionale più elevato rispetto alla tutela della riservatezza, della libertà di iniziativa economica e del patrimonio. Essendo deroghe eccezionali devono essere applicate in maniera restrittiva in quanto si giustificano per il perseguimento di esigenze di interesse pubblico. La fiscalità del mandato fiduciario (vedasi in particolare la circolare agenzia delle entrate 28/E del 27 marzo 2008). 2 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO MANDATO FIDUCIARIO L’esistenza della riservatezza fiduciaria è confermata dall’esistenza di Provvedimenti di legge che, prevedendo espressamente una Deroga, ne confermano la sussistenza: si pensi, ad es., al Testo Unico della Finanza per quanto riguarda la comunicazione a Consob dell’effettiva titolarità di una Partecipazione qualificata in società Quotata; Varie sentenze che parlano di segreto fiduciario: - Cass. 14 ottobre 1997, n.10031 - Corte d’Appello di Trieste, 15 gennaio 2004 - Tribunale di Catania, ord. 7 luglio 2003 - Tribunale di Reggio Emilia, 27 marzo 2006 3 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO MANDATO FIDUCIARIO Partecipazioni societarie (soprattutto quote di srl e azioni spa) Strumenti finanziari Polizze assicurative Beni immobili (attenzione agli aspetti fiscali) Opere d’arte Altro Strumento accessorio agli adempimenti di obbligazioni nascenti da contratti (escrow agreement) o da patti parasociali o da patti di famiglia 4 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO MANDATO FIDUCIARIO 1) Separazione tra effettiva proprietà e legittimazione formale (fiducia di tipo germanistico). 2) Diritto del fiduciante alla restituzione dei beni affidati alla società fiduciaria 3) Obbligo della società fiduciaria di astenersi dall’esecuzione di qualsiasi attività relativa ai beni amministrati se non sulla base di preventive istruzioni scritte dal fiduciante 4) Obbligo della società fiduciaria, previsto per legge, di operare sempre su base finanziaria completamente coperta o garantita 5) La Fiduciaria, nell'amministrare i beni, si attiene alle istruzioni impartite dal fiduciante 5 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO MANDATO FIDUCIARIO ESEMPIO 1 Padre ha intestato a fiduciaria quota del 20 per cento di srl (il rimanente 80 per cento è intestato ai figli) Padre vuole donare ai figli la quota della srl da lui detenuta tramite fiduciaria ma senza far risultare la donazione a registro imprese Padre (donante) e figli (donatari), unitamente a due testimoni, formalizzano donazione davanti a notaio; la fiduciaria dovrà far pervenire al notaio dichiarazione attestante che le quote oggetto di donazione sono del padre donante. 6 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO MANDATO FIDUCIARIO ESEMPIO 1 - continua Le quote così trasferite rimangono intestate alla fiduciaria che pertanto risulterà essere, al registro imprese, titolare della partecipazione. L’utilizzo della fiduciaria consente di mantenere riservato, rispetto ai terzi, il passaggio di proprietà da padre a figli, fermi restando gli obblighi di registrazione dell’atto presso l’Agenzia delle Entrate ed il pagamento (ove dovute) delle relative imposta di donazione. 7 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO MANDATO FIDUCIARIO ESEMPIO 2 Padre/madre sottoscrive mandato fiduciario in esecuzione del quale la società diventa contraente di polizza vita (italiana o estera). Contrante polizza: fiduciaria Assicurato polizza: padre/madre (fiduciante o mandante) Beneficiario polizza: figli o altro soggetto indicato dal fiduciante (potrebbe essere anche una fondazione o un trust) L’utilizzo della fiduciaria comporta, per il fiduciante e gli altri soggetti, esonero (nel caso di utilizzo di polizze estere) da compilazione RW. La fiduciaria fa da sostituto d’imposta. 8 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO MANDATO FIDUCIARIO ESEMPIO 3 Padre/madre e figli hanno quote di società; le partecipazioni sono oggetto di patto parasociale avente la finalità di assicurare stabilità degli assetti societari e governo interno. Il patto contiene norme volte ad assicurane l’applicazione anche nei confronti degli eredi dei patiscenti. Le partecipazioni sindacate vengono intestate alla fiduciaria al fine di assicurare che, per esempio, alla morte di uno dei sottoscrittori del patto, i rispettivi eredi non possano liberamente disporre delle partecipazioni. L’intestazione delle quote alla fiduciaria, infatti, garantisce l’efficace applicazione degli impegni nascenti con la sottoscrizione del patto parasociale da parte di tutti gli obbligati (eredi compresi) 9 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO AFFIDAMENTO FIDUCIARIO «L’istituto dell’affidamento fiduciario è frutto di una elaborazione giuridica di origine dottrinale relativamente recente in cui trovano riconoscimento rapporti di tipo pre-giuridico specificamente connotati dal carattere fiduciario, ossia basati su un rapporto di fiducia tra persone» (così Agenzia Entrate, DRE Liguria, nella risposta ad interpello 903-124/2014). Una definizione del contratto di affidamento fiduciario si può trovare nella legge 1 marzo 2010, n. 43 della Repubblica di San Marino. 10 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO AFFIDAMENTO FIDUCIARIO La causa del contratto di affidamento fiduciario è da individuarsi, sempre secondo l’Agenzia Entrate, nella realizzazione del programma destinatorio. Trattasi di contratto atipico, la cui struttura e le cui caratteristiche sono sostanzialmente sovrapponibili a quelle del trust, da cui si differenzia essenzialmente per la natura contrattuale e per il fatto di non dover necessariamente contenere il rinvio ad una legge regolatrice estera. Tra gli elementi che connotano il rapporto assume particolare rilevanza l’effetto segregativo vale a dire la separazione tra il patrimonio personale dell’affidatario e le posizioni giuridiche soggettive di cui egli è titolare in forza del contratto. 11 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO AFFIDAMENTO FIDUCIARIO La rilevanza dell’effetto segregativo è stata riconosciuta dall’Agenzia delle Entrate nel contesto della costituzione di vincoli di destinazione. Al riguardo la circolare n. 3/E del 22 gennaio 2008, al par. 5, chiarisce: «In tale categoria sono riconducibili i negozi giuridici mediante i quali determinati beni sono destinati alla realizzazione di un interesse meritevole di tutela da parte dell’ordinamento, con effetti segregativi e limitativi della disponibilità dei beni medesimi». Nel febbraio 2006 è stata presentata proposta di legge, d’iniziativa del deputato Tabacci, contenente disposizioni sull’affidamento fiduciario. 12 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO VOLUNTARY DISCLOSURE Tra le situazioni che possono essere oggetto di collaborazione volontaria (vedasi anche www.voluntary-disclosure.it) vi sono quelle connesse ad eventuali eredità estere. L’utilizzo della fiduciaria, in veste di sostituto d’imposta, consente di mantenere le attività all’estero e al contempo vedersi applicate le stesse, maggiori riduzioni, in termini di sanzioni, previste per chi decide di rimpatriare le attività in Italia. Elementi da valutare per decidere se mantenere all’estero le attività: - Convenienze personali - Rischio sistema (bail in e bail out) - Aggredibilità da parte di terzi. 13 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO